I referendum abrogativi
sulla legge 40/04
“Norme in materia di PMA”
a cura di Gianmaria Leotta,
di Alleanza Cattolica
www.alleanzacattolica.org
I commenti ai singoli quesiti sono tratti in parte dal sito del
Comitato Scienza & Vita - www.comitatoscienzaevita.it
PRECISAZIONI PRELIMINARI:
Art. 75 Cost., commi 1 e 4


1. È indetto referendum popolare per
Forma totale
di democrazia
deliberare l'abrogazione,
o parziale, di
diretta
una legge o di un atto avente
valore di legge,
quando lo richiedono 500.000 elettori o 5
Consigli regionali.
Subordinata alla
partecipazione della
4. La
proposta dei
soggetta a referendum è
maggioranza
approvata
se ha partecipato alla votazione la
cittadini
maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
PRECISAZIONI PRELIMINARI:
Il referendum abrogativo:



strumento con cui il corpo
elettorale
può
Forma
di
incidere
direttamente“legislazione
sull’ordinamento
giuridico dello Stato attraverso
l’abrogazione
negativa”
di leggi o di singole parti di esse
La volontà dei promotori
la richiesta è avanzata da una minoranza di
deve trovare conferma
cittadini
nei cittadini
necessità del quorum: se non partecipa alla
votazione il 50% + 1 degli aventi diritto, il
referendum non produce alcun effetto
I QUESITI DEI REFERENDUM
I QUESITI CON I TITOLI PROPOSTI
DALL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI
FONTE: http://www.lucacoscioni.it/?q=node/2108
(visitato il 23 maggio 2005)
1.
"PER CONSENTIRE NUOVE CURE PER MALATTIE COME
L’ALZHEIMER, IL PARKINSON, LE SCLEROSI, IL
DIABETE, LE CARDIOPATIE, I TUMORI"
2.
"PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA"
3.
"PER L’AUTODETERMINAZIONE E LA TUTELA DELLA
SALUTE DELLA DONNA"
4.
"PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA"
I QUESITI DEI REFERENDUM
I QUESITI CON I TITOLI UFFICIALI
FONTE: Ministero dell’Interno
Comunicato Stampa - 2 maggio 2005
1.
"LIMITE ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE
SUGLI EMBRIONI"
2.
"NORME SUI LIMITI ALL’ACCESSO"
3.
"NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI
COINVOLTI E SUI LIMITI ALL’ACCESSO"
4.
“DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA"
ANALISI DEI SINGOLI QUESITI
PRIMO REFERENDUM:
"PER CONSENTIRE NUOVE CURE PER
MALATTIE
COME
PARKINSON,
LE
L’ALZHEIMER,
IL
SCLEROSI,
IL
DIABETE, LE CARDIOPATIE, I TUMORI"
1°: CONSENTIRE NUOVE CURE
Testo del quesito referendario:
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole:
"discendente da un’unica cellula di partenza,
eventualmente";

Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad
essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative";
1°: CONSENTIRE NUOVE CURE
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle
parole: "di clonazione mediante trasferimento di
nucleo o";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la
crioconservazione e"?"
1°: CONSENTIRE NUOVE CURE
Effetti del primo referendum sulla legge
N.B. Le parti sottolineate in rosso sono quelle che vogliono
essere abrogate attraverso il referendum
Art. 12, comma 7
(Divieti generali e sanzioni).
Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere
umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è
punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito,
altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
1°: CONSENTIRE NUOVE CURE
Effetti del primo referendum sulla legge (cont.)
Art. 13, comma 2
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche
ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
1°: CONSENTIRE NUOVE CURE
Effetti del primo referendum sulla legge (cont.)
Art. 13, comma 3, lettera c
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
Sono comunque vietati:
a) omissis
b) omissis
c) interventi di clonazione mediante trasferi-mento di
nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca
1°: CONSENTIRE NUOVE CURE
Effetti del primo referendum sulla legge (cont.)
Art. 14, comma 1
(Limiti all'applicazione delle tecniche
sugli embrioni).
È vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 maggio 1978, n. 194.
CONSENTIRE NUOVE CURE o cos’altro ?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Rendere lecita l’utilizzazione di embrioni
umani, cioè l’utilizzazione di esseri umani
nelle prime fasi del loro sviluppo come
materiale biologico da laboratorio, su cui
condurre studi, ricerche ed esperimenti;

Rendere lecita la clonazione umana;

Rendere lecita la crioconservazione degli
embrioni,
pratica
che
insieme
allo
scongelamento ne provoca la morte in
moltissimi casi;
CONSENTIRE NUOVE CURE o cos’altro ?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?
(cont.)

Permettere che sia possibile praticare ricerca
clinica e sperimentale sugli embrioni umani
anche quando non è finalizzata alla tutela
della salute e allo sviluppo degli embrioni
stessi, ed anche se vi sono tecniche
alternative

Permettere la diagnosi
selezione degli embrioni;
pre-impianto
e
la
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO?
•
Volete voi che le risorse intellettuali ed
economiche finalizzate a favorire lo sviluppo di
tecniche che già con successo guariscono gravi
malattie siano distolte per ricerche contrarie al
rispetto della dignità della persona umana e che
comunque per ottenere un eventuale risultato
esigono l'attesa di molti anni?
•
Volete voi che gli esseri umani nella loro fase di
sviluppo possano essere usati come cavie da
laboratorio su cui condurre esperimenti?
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO? (cont.)
•
Volete voi che un essere umano possa essere
ucciso per cercare di trovare dei farmaci che
potrebbero guarire un altro essere umano?
•
Volete voi aprire la strada alla clonazione?
•
Volete voi che molti embrioni possano essere
congelati e scongelati, pratica che ne causa la
morte in moltissimi casi?
LA POSTA IN GIOCO NEL REFERENDUM
CONSENTIRE NUOVE CURE
significa in realtà...
RENDERE LECITA LA
SPERIMENTAZIONE
SULL’UOMO
ANALISI DEI SINGOLI QUESITI
SECONDO REFERENDUM:
"PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA
DONNA"
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario:
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:


Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine
di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi
siano altri metodi terapeutici efficaci
per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l’impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da
atto medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata da atto medico.";
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle
parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico
più
gravoso
per
i destinatari,
ispirandosi al principio della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma
1,";
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al
momento della fecondazione dell’ovulo";

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle
parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo";
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per
grave e documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione",
nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile?"."
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge
N.B. Le parti sottolineate in rosso sono quelle che vogliono
essere abrogate attraverso il referendum
Art. 1, comma 1
(Finalità).
Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 1, comma 2
(Finalità).
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 4, comma 1
(Accesso alle tecniche).
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai
casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 4, comma 2, lettera a)
(Accesso alle tecniche).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita
sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 5, comma 1
(Requisiti soggettivi).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi,
in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 6, comma 3
(Consenso informato).
La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto congiuntamente al medico
responsabile
della
struttura
[...]
Tra
la
manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a
sette giorni. La volontà può essere revocata da
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 13, comma 3, lettera b)
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
Sono, comunque, vietati:
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti
ad
alterare
il
patrimonio
genetico
dell'embrione
o
del
gamete
ovvero
a
predeterminarne
caratteristiche
genetiche,
ad
eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo;
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 14, comma 2
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare
un
numero
di
embrioni
superiore
a
quello
strettamente
necessario
ad
un
unico
e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre.
2°: TUTELARE SALUTE DELLA DONNA
Effetti del secondo referendum sulla legge (cont.)
Art. 14, comma 3
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna
non
prevedibile
al
momento
della
fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
TUTELA della SALUTE della DONNA
o cos’altro ?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Rendere possibile il ricorso alle tecniche di
fecondazione artificiale anche se la coppia non
è affetta da sterilità e, ove questa sia la causa
della richiesta, anche senza aver prima
tentato di curarla;

Permettere che la donna possa essere
sottoposta a trattamenti sanitari senza che
venga rispettato il principio della gradualità,
che fa parte della buona pratica clinica;
TUTELA della SALUTE della DONNA
o cos’altro ?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?
(cont.)

Permettere
che
la
donna
possa
legittimamente rifiutarsi – per un qualsivoglia
motivo - di accogliere il figlio lungamente
desiderato, dicendo di no al trasferimento in
utero degli embrioni nei due o tre giorni
successivi alla loro formazione e destinandoli
così alla crionconservazione;

Permettere la diagnosi
selezione degli embrioni;
pre-impianto
e
la
TUTELA della SALUTE della DONNA
o cos’altro ?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?
(cont.)

Permettere che si possa produrre un numero
indefinito di embrioni, destinandoli così ad
essere crioconservati od utilizzati per la
ricerca;

Permettere che gli embrioni possano essere
sottoposti ad interventi che non siano
finalizzati alla tutela della loro salute e al loro
sviluppo
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO?
•
Volete voi che si possa ricorrere alla Pma anche se
non c'è sterilità in coloro che vi ricorrono o se non
sono stati tentati altri metodi per curarla?
•
Volete voi che si possa decidere di eliminare le
malattie sopprimendo anche i malati?
•
Volete voi permettere che si possano distruggere
degli embrioni sani per scoprire un embrione
malato e poi eliminarlo?
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO? (cont.)
•
Volete voi che per far nascere un bambino si
possano volutamente sottoporre a grave pericolo
altri figli concepiti in provetta?
•
Volete voi che sia considerata una scelta giusta il
rifiuto della donna di accogliere suo figlio dopo
che è stato lungamente cercato e formalmente
richiesto esercitando una completa ed informata
autodeterminazione?
LA POSTA IN GIOCO NEL REFERENDUM
TUTELARE LA SALUTE
DELLA DONNA
significa in realtà...
NON RICONOSCERE
NESSUNA DIGNITA’ AL
CONCEPITO
ANALISI DEI SINGOLI QUESITI
TERZO REFERENDUM:
"PER L’AUTODETERMINAZINE E LA
TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA"
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario:
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine
di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito
il
ricorso
alla
procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalità previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito";
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi
siano altri metodi terapeutici efficaci
per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l’impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da
atto medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata da atto medico.";
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle
parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico
più
gravoso
per
i destinatari,
ispirandosi al principio della";

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma
1,";
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al
momento della fecondazione dell’ovulo";

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle
parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo";
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, […] limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per
grave e documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione",
nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile?"."
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge
N.B. La parti sottolineate in rosso sono quelle che vogliono
essere abrogate sia dal secondo che dal terzo referendum.
Quelle in arancio solo dal terzo!
Art. 1, comma 1
(Finalità).
Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 1, comma 2
(Finalità).
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 4, comma 1
(Accesso alle tecniche).
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai
casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 4, comma 2, lettera a)
(Accesso alle tecniche).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita
sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 5, comma 1
(Requisiti soggettivi).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi,
in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 6, comma 3
(Consenso informato).
La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto congiuntamente al medico
responsabile
della
struttura
[...]
Tra
la
manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a
sette giorni. La volontà può essere revocata da
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 13, comma 3, lettera b)
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
Sono, comunque, vietati:
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti
ad
alterare
il
patrimonio
genetico
dell'embrione
o
del
gamete
ovvero
a
predeterminarne
caratteristiche
genetiche,
ad
eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo;
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 14, comma 2
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare
un
numero
di
embrioni
superiore
a
quello
strettamente
necessario
ad
un
unico
e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre.
3°: AUTODETERMINZAZIONE E TUTELARE
SALUTE DELLA DONNA
Effetti del terzo referendum sulla legge (cont.)
Art. 14, comma 3
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna
non
prevedibile
al
momento
della
fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile.
GARANTIRE AUTODETERMINAZIONE E
TUTELARE SALUTE della DONNA o cos’altro?
ALCUNE CONSIDERAZIONI

Il titolo è fazioso e volutamente ambiguo dal
momento che "l'autodeterminazione" non equivale
alla totale volubilità. La coppia (non solo la
donna!) si è già autodeterminata al momento della
generazione del nuovo embrione.

La legge non costringe la donna a ricevere
l'embrione - il cui trasferimento in utero è infatti
non coercibile - ma si limita a dire che non è cosa
giusta rifiutarlo.

Il delirio di chi non vuol vedere un essere umano
nel concepito è tale da dimenticarsi perfino di
nominare i diritti dei già nati.
GARANTIRE AUTODETERMINAZIONE E
TUTELARE SALUTE della DONNA o cos’altro?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Rendere possibile il ricorso alle tecniche di
fecondazione artificiale anche se la coppia non
è affetta da sterilità e, ove questa sia la causa
della richiesta, anche senza aver prima
tentato di curarla;

Permettere che la donna possa essere
sottoposta a trattamenti sanitari senza che
venga rispettato il principio della gradualità,
che fa parte della buona pratica clinica;
GARANTIRE AUTODETERMINAZIONE E
TUTELARE SALUTE della DONNA o cos’altro?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?
(cont.)

Permettere
che
la
donna
possa
legittimamente rifiutarsi – per un qualsivoglia
motivo - di accogliere il figlio lungamente
desiderato, dicendo di no al trasferimento in
utero degli embrioni nei due o tre giorni
successivi alla loro formazione e destinandoli
così alla crionconservazione;

Permettere la diagnosi
selezione degli embrioni;
pre-impianto
e
la
GARANTIRE AUTODETERMINAZIONE E
TUTELARE SALUTE della DONNA o cos’altro?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?
(cont.)

Permettere che si possa produrre un numero
indefinito di embrioni, destinandoli così ad
essere crioconservati od utilizzati per la
ricerca;

Permettere che gli embrioni possano essere
sottoposti ad interventi che non siano
finalizzati alla tutela della loro salute e al loro
sviluppo
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO?
•
Volete voi che si possa ricorrere alla Pma anche se
non c'è sterilità in coloro che vi ricorrono o se non
sono stati tentati altri metodi per curarla?
•
Volete voi che si possa decidere di eliminare le
malattie sopprimendo anche i malati?
•
Volete voi permettere che si possano distruggere
degli embrioni sani per scoprire un embrione
malato e poi eliminarlo?
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO? (cont.)
•
Volete voi che per far nascere un bambino si
possano volutamente sottoporre a grave pericolo
altri figli concepiti in provetta?
•
Volete voi che sia considerata una scelta giusta il
rifiuto della donna di accogliere suo figlio dopo
che è stato lungamente cercato e formalmente
richiesto esercitando una completa ed informata
autodeterminazione?
LA POSTA IN GIOCO NEL REFERENDUM
AUTODETERMINAZIONE E
TUTELA DELLA LA SALUTE
DELLA DONNA
significa in realtà...
CONSIDERARE IL
CONCEPITO MENO DI UNA
COSA
ANALISI DEI SINGOLI QUESITI
QUARTO REFERENDUM:
"PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA"
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Testo del quesito referendario:
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle
seguenti parti:

Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo";

Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma
3";
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma
3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti
estranei alla coppia richiedente, in violazione di
quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a 600.000 euro.";
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Testo del quesito referendario (cont.):
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, [...] limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?"
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Effetti del quarto referendum sulla legge
N.B. Le parti sottolineate in rosso sono quelle che
vogliono essere abrogate attraverso il referendum
Art. 4, comma 3
(Accesso alle tecniche).
È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Effetti del quarto referendum sulla legge (cont.)
Art. 9, comma 1
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o
il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti
non
può
esercitare
l'azione
di
disconoscimento della paternità nei casi previsti
dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263
dello stesso codice.
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Effetti del quarto referendum sulla legge (cont.)
Art. 9, comma 3
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,
il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il nato e non può far valere
nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di
obblighi.
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Effetti del quarto referendum sulla legge (cont.)
Art. 12, comma 1
(Divieti generali e sanzioni).
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla
coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000
a 600.000 euro.
4°: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Effetti del quarto referendum sulla legge (cont.)
Art. 12, comma 8
(Divieti generali e sanzioni).
Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1,
2, 4 e 5.
LA FECONDAZIONE ETEROLOGA.
E le conseguenze?
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Se tale quesito trovasse consenso presso il popolo
italiano e se, quindi, la fecondazione eterologa
fosse consentita, ne conseguirebbe che:

sarebbe di fatto legalizzato l'abbandono di un
figlio, da parte di chi lo ha generato, a favore di
uno o più soggetti che a loro volta non ne sono il\i
genitore\i;

sarebbe impedito il diritto del figlio di conoscere le
proprie origini, che è importante non solo per
ragioni psicologiche, ma anche per ragioni
mediche;
LA FECONDAZIONE ETEROLOGA.
E le conseguenze?
ALCUNE CONSIDERAZIONI (cont.)

L'adozione non può essere paragonata alla
fecondazione eterologa perché la prima è
finalizzata a dare genitori a chi non ne ha, non,
viceversa, a dare un figlio a chi non può averne.

L’adozione è un rimedio ad una situazione
negativa già esistente – lo stato di abbandono in
cui si trova il figlio – non voluta né programmata;
IL VERO QUESITO
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DIETRO AL
QUESITO?
• Volete voi che un figlio che nasce non possa
conoscere i suoi veri genitori?
• Volete voi rendere lecito il negare ad un uomo –
per legge – la possibilità di conoscere le sue
origini, la storia della sua famiglia, le vicende
cliniche dei suoi predecessori?
• Volete voi che la vita sia messa completamente in
vendita?
LA POSTA IN GIOCO NEL REFERENDUM
CONSENTIRE LA
FECONDAZIONE
ETEROLOGA
significa in realtà...
CREARE ORFANI
PER LEGGE
I PERCHÈ DEL NON VOTO

Sulla vita non si vota!

Raggiungimento
vittoria dei SI’

Non è lo Stato a chiamare al voto
(artt. 48 e 75 Cost.)

Non è disimpegno ma una scelta
consapevole
del
quindi...
quorum
=
NE CONSEGUE LA …
LICEITA’ PIENA DEL
NON VOTO COME
SCELTA
DELL’ELETTORE!!
ULTIME RIFLESSIONI:
Il comitato
promotore per i
referendum
aveva questo logo
…
SI’,
IL FIGLIO!
Manca qualcosa in questo simbolo?
Ora il comitato
promotore per
i sì ai referendum
ha quest’altro
logo
…
In commento l’editoriale di Giuliano Ferrara
© IL FOGLIO - 31 marzo 2005
"Il cuoricino nel logo è perfetto.
Illustra la voglia di tenerezza del
fronte del “sì” al referendum sulla
fabbricazione (con scarto) dei
bambini. Sono per la vita, e dicono
nascere. Sono per la medicina che
guarisce, e dicono guarire. Sono per
la libertà dell’uomo, e dicono
scegliere.
Però avrebbero dovuto più
esattamente scrivere: “Bimbi sani, di
prima scelta”.
E’ altrettanto breve, ma spiega
meglio la loro filosofia."
NASCERE?
E CON QUALI GARANZIE?
"[…] Il “sì” richiesto […] E’ un “sì” a
una metodica biogenetica, quella
della fecondazione artificiale, priva
di regole e tutele per il concepito,
per l’essere fecondato in vitro, che
diventa oggetto, l’elemento di una
serie numerica nelle nostre mani, da
noi prodotta secondo i nostri
desideri indotti dalla possibilità di
fabbricarci una nuova realtà
paraumana."
GUARIRE? FORSE!!
MA A QUALE PREZZO?
"[Il “sì” richiesto] E’ il sostegno
all’idea che gli scarti di fabbrica
debbano essere selezionati
eugeneticamente, la prima scelta
di ogni serie produttiva, e che da
quella lotteria debba uscire la
panacea per i mali da guarire negli
individui adulti: questo sarebbe il
loro guarire[…]"
SCEGLIERE?
MEGLIO DIRE SELEZIONARE!!
"Quanto alla scelta, allo “scegliere”,
sarebbe meglio dire “selezionare”.
Sarebbe più sincero spiegare agli
adepti del “sì” che l’uomo non è
creatura […] ma creatore, e che nel
suo conflitto con la natura non trova
limiti la sua fantasia modernista. Se
dunque può reinventarsi,
tecnicamente, lo fa. […] E’ da tempo
che aspettiamo dai nostri avversari, al
posto dei discorsi di convenienza, un
discorso difficile ma autentico di
verità. Ci hanno dato invece un logo,
e un piccolo cuoricino rosso."
E’ PER QUESTO
CHE NOI
PREFERIAMO
UN’ALTRA IMMAGINE
...
GRAZIE
E
BUONA
ASTENSIONE!!!
BANNER di siti
pro-astensione
Scarica

I referendum abrogativi sulla legge 40/04 "Norme in materia di PMA"