I contratti nel settore
alimentare
Aspetti transnazionali
prof. Giuseppe Coscia
Considerazioni introduttive
• Il
problema: un contratto transnazionale si
differenzia dai contratti puramente interni? Se sorge
vertenza e questa può essere sottoposto alle
autorità italiane si deve ritenere che il nostro giudice
debba sempre decidere applicando al contratto le
nostre disposizioni di diritto materiale
• La
risposta non può che essere negativa. La
rilevanza del quadro normativo in cui s’inserisce un
contratto.
• Le necessarie distinzioni delle tipologie contrattuali
nella filiera alimentare (rapporti BtoB) e nei rapporti
con i consumatori (rapporti BtoC)
•
Una prima distinzione nell’ambito dei contratti
transnazionali
Le diverse possibilità di classificazione dei
contratti: contratti finalizzati alla produzione, alla
circolazione, al trasporto e così via di prodotti
alimentari. Esempi.
• La
prima necessaria distinzione dovuta alla
presenza di specifiche norme internazionali sulla
vendita: convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955
sulla legge applicabile alla vendita a carattere
internazionale di cose mobili corporali.Testo
consultabile
al
sito:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.spla
sh
convenzione dell’Aja del 15 giugno
• Si tratta di convenzione di diritto internazionale privato che
1955
•
•
•
detta norme sulla legge applicabile alle vendite transnazionali
di cose mobili corporali.
Campo di applicazione: vendita di cose mobili corporali cui
sono assimilati i contratti di fornitura di cose mobili corporali
da fabbricare o da produrre, qualora la parte che si obbliga a
consegnare debba fornire le materie prime necessarie alla
fabbricazione o alla produzione.
Non si applica alle vendite di titoli, navi, imbarcazioni o
aeromobili registrati e alle vendite forzate: Si applica alla
vendita su documenti. La convenzione tace sulla vendita ai
consumatori,
ma
è
intervenuta
successivamente
dichiarazione che è diretta ad escluderli.
Non si applica: alla capacità dei contraenti; alla forma del
contratto; al trasferimento della proprietà (le diverse
obbligazioni delle parti, in particolare quelle relative ai rischi,
vi restano soggette); agli effetti della vendita nei confronti dei
Segue: convenzione dell’Aja del 15 giugno
1955
• La legge applicabile è, in primo luogo, quella interna del
•
•
paese designato dai contraenti; la designazione deve essere
oggetto di una clausola espressa o risultare in modo indubbio
dalle disposizioni del contratto.
In difetto è disciplinata dalla legge interna del paese in cui il
venditore ha la sua residenza abituale al momento in cui
riceve l’ordine. Se l’ordine è ricevuto presso uno stabilimento
del venditore, la vendita è regolata dalla legge interna del
paese dove si trova lo stabilimento. Tuttavia è regolata dalla
legge interna del paese in cui il compratore ha la sua
residenza abituale o dove possiede lo stabilimento che ha
trasmesso l’ordine, se l’ordine è stato ricevuto in tale paese
dal venditore o da un suo rappresentante, agente o
commesso viaggiatore.
Si applica la legge del paese dove deve aver luogo l’esame
delle merci consegnate per quanto attiene alla forma e ai
termini dell’esame(difformità vizi palesi), delle notificazioni e
Segue: convenzione dell’Aja del 15 giugno
1955
• Le
conseguenze applicative: la sottoposizione in
toto del contratto alla sua legge regolatrice, che,
salve le indicate eccezioni, determina l’eventuale
invalidità di clausole contrattuali o dell’intero
contratto, fissa le modalità d’adempimento non
previste dalle parti e la loro conformità, stabilisce la
disciplina dei vizi compresi quelli occulti, quando
l’inadempimento è rilevante, come farlo valere,
quando si ha diritto ai danni e come determinarli
ecc.
• Il
limite dell’ordine pubblico. Tace sulle norme
d’applicazione necessaria. Discipline comunitarie.
Segue: convenzione dell’Aja del 15 giugno
1955
• Difficoltà nel determinare i contratti di vendita
coperti dalla convenzione.
• La disciplina contempla singoli contratti di vendita,
ma potrebbe valere anche per contratti destinati a
produrre analoga conseguenza come i contratti
preliminari, i contratti quadro, l’acquisto del raccolto
alla maturazione eventualmente con la fornitura da
parte dell’acquirente delle sementi e delle
indicazioni da seguire nella coltivazione, gli accordi
di riacquisto o le promesse d’acquisto. Anche
contratti di durata comportanti la vendita di beni,
come il contratto di somministrazione. Che dire poi
del contratto estimatorio. Il ricorso ad una centrale
acquisti ha riflessi sulla legge applicabile?
• La subfornitura: la nostra disciplina si applica se il
contratto è soggetto alla legge italiana. L’abuso di
dipendenza economica nei contratti internazionali?
Conv. di Vienna 11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di
merci
Si tratta di convenzione di diritto materiale uniforme che
disciplina esclusivamente la formazione del contratto di
vendita e i diritti e gli obblighi che tale contratto fa
nascere fra il compratore e il venditore.
•
•
•
In particolare, salvo contraria disposizione, non riguarda:
a) la validità del contratto, delle sue clausole o degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle
merci venute.
Si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la
loro sede d’affari in Stati diversi: a) quando questi Stati
sono Stati contraenti; b) quando le norme di diritto
internazionale privato conducano all’applicazione della
legge di uno Stato contraente. Più sedi o mancanza di, v.
art.10
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980:
• Non disciplina (art. 2) segue
le vendite: a) di meri acquistate per
•
uso personale, familiare o domestico, a meno che il
venditore, in un qualsiasi momento prima della
conclusione del contratto, non sapesse e non fosse
tenuto a sapere che le merci erano comprate per tale
uso; b) all’asta; c) su pignoramento o comunque per
provvedimento giudiziario; )di valori mobiliari, effetti
commerciali e valute; e) di navi, imbarcazioni, aliscafi
oaeronavi; f) di elettricità .
Art. 3.1 Sono considerate vendite i contratti di fornitura
di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte
che le ordina non debba fornire una parte essenziale
dei materiali necessari a tale fabbricazione o
produzione. Corte d’appello di Chambéry 25 maggio
1993
Art 3.2 La presente convenzione non si
applica ai contratti in cui la parte preponderante
dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980:
segue
• Forma del contratto: art. 11. Il contratto di vendita
non deve essere concluso né provato per iscritto né
sottoposto ad alcuna altra condizione di forma. Può
essere provato con qualsiasi mezzo, anche per
testimoni.
• Gli Stati contraenti possono derogare all’art. 11 con
l’apposizione di riserva. L’Italia non ha provveduto
in tal senso. Le parti naturalmente possono
prevedere che la stipula, la modifica del contratto e
ogni altra comunicazione rilevante debba
intervenire per iscritto
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980:
• Alcuni esempi applicativi:
segue • Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi
•
•
•
•
•
•
•
35. 1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere
corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione
corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al
contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso
genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a
meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla
competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da
parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato
all'acquirente come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello
stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a
conservarle e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da
a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il
compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione
del contratto.
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980:
segue
• 25.
• Disposizioni generali
Una inosservanza del contratto commessa
da una delle parti è essenziale quando causa
all'altra parte un pregiudizio tale da privarla
sostanzialmente di ciò che questa era in diritto
di attendersi dal contratto, a meno che la parte
in difetto non abbia previsto un tale risultato e
che una persona ragionevole, di medesima
qualità, posta nella medesima situazione, non
avrebbe anche essa potuto prevederlo.
Il regolamento 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali
• Il regolamento pone la disciplina di conflitto
generale.
• Cede rispetto alle convenzioni multilaterali se in
vigore anche con Stati terzi, ma copre le situazioni
da queste non contemplate
• Prevede
l’inapplicabilità delle norme richiamate
contrarie all’ordine pubblico e la diretta applicabilità
delle norme d’applicazione necessaria.
• Consente
alle parti di determinare la legge
applicabile al contratto e, in difetto, pone le regole
per individuarla considerando analiticamente una
serie di contratti e ponendo norma di chiusura.
• La sua rilevanza con riferimento ai diversi contratti
conclusi dalle aziende alimentari, in particolare
nell’esternalizzazione delle produzioni alimentari
Il regolamento 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali
• Disciplina i contratti conclusi con i consumatori nel
concorso di specifiche circostanze
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