NUOVE PRESENZE RELIGIOSE IN ITALIA. UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE 29-30 MAGGIO 2010 Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di culto. Cristiana Cianitto Università degli Studi di Milano GLI ENTI DI CULTO NELLA L. 1159/1929 E NEL R.D. N. 289/1930. Art. 2: gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica […] Art. 10 R.D.: L’erezione […] può essere chiesta da qualsiasi interessato. La domanda […] deve essere corredata dallo statuto dell’ente […]. qualsiasi religione che sia interessata a far riconoscere un proprio ente di culto ai sensi di questa legge, deve costituire un soggetto giuridico dotato di statuto conforme ai principi dell’ordinamento italiano quali sono i soggetti giuridici previsti dall’ordinamento italiano dotati di statuto che possono adattarsi alle finalità di una confessione religiosa? 1. 2. 3. Persone giuridiche private riconosciute ONLUS Associazioni non riconosciute LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE Sono regolate dal Codice civile (libro I, titolo II) e dal DPR 361/2000. Caratteristiche principali: - scopo lecito e possibile; - statuto che rispetta principi di democraticità interna; - idonea consistenza patrimoniale rispetto allo scopo; - autonomia patrimoniale perfetta; - iscrizione nel registro delle persone giuridiche della prefettura del luogo in cui la persona giuridica ha sede con riconoscimento del Prefetto; il possesso dei requisiti di legge è accertato dal Prefetto che decide l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La vita sociale dell’ente è sottoposta a continui controlli da parte delle Autorità Ogni modificazione nella vita dell’ente va portata a conoscenza delle Autorità LE ONLUS Disciplinate da D. Lgs. 460/1997. Caratteristiche: a) svolgere una o più delle attività previste: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. segue b. c. d. e. f. g. h. i. il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale; il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l'obbligo in caso di scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; l’uso della denominazione ONLUS per divenire ONLUS non è essenziale avere una forma associativa determinata è ESSENZIALE il perseguimento di determinati scopi e l’esercizio di alcune attività specifiche QUINDI in presenza di tutti i requisiti il regime fiscale è particolarmente vantaggioso, ma tale regime coincide in larga parte con quello degli ENTI ECCLESIASTICO, quale ente non commerciale avente finalità di religione e di culto MA il regime dei controlli fiscali è particolarmente severo LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Disciplinate dal Codice Civile – libro I, titolo II Caratteristiche principali: - scopo lecito e possibile; - assemblea è sovrana nella vita dell’associazione; - statuto è l’unica legge dell’associazione e regola la vita ed i rapporti tra i membri; - statuto che rispetta principi di democraticità interna; - minima consistenza patrimoniale all’atto dell’istituzione; - autonomia patrimoniale imperfetta; - lo statuto deve essere rogato da un notaio che ne verifica la compatibilità con l’ordinamento. CONTROLLI MINIMI da parte dello Stato COME FARE PER CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA L. 1159/1929 L’art. 2 prevede che detti enti conseguano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Chi può fare la richiesta Il legale rappresentante dell’Ente.. Cosa fare Domanda in bollo (€.14.62), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l’Ente e deve indicare: a. denominazione e sede; b. indicazione della natura giuridica dell'Ente; c. elenco della documentazione allegata. Documentazione richiesta: 1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. L’atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; lo statuto deve inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica. 2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli. 3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione). 4. Prospetti economici con l’indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente. 5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente. 6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o al domicilio in Italia (può essere certificata).