NUOVE PRESENZE RELIGIOSE IN
ITALIA. UN PERCORSO DI
INTEGRAZIONE
29-30 MAGGIO 2010
Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di
culto.
Cristiana Cianitto
Università degli Studi di Milano
GLI ENTI DI CULTO NELLA L. 1159/1929 E
NEL R.D. N. 289/1930.
Art. 2: gli istituti dei culti diversi dalla religione
dello Stato possono essere eretti in ente morale
con decreto del Presidente della Repubblica […]
Art. 10 R.D.: L’erezione […] può essere chiesta da
qualsiasi interessato. La domanda […] deve
essere corredata dallo statuto dell’ente […].
 qualsiasi religione che sia interessata a far
riconoscere un proprio ente di culto ai sensi di
questa legge, deve costituire un soggetto giuridico
dotato di statuto conforme ai principi
dell’ordinamento italiano
quali sono i soggetti giuridici previsti
dall’ordinamento italiano dotati di statuto che
possono adattarsi alle finalità di una confessione
religiosa?
1.
2.
3.
Persone giuridiche private riconosciute
ONLUS
Associazioni non riconosciute
LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Sono regolate dal Codice civile (libro I, titolo II) e dal DPR
361/2000.
Caratteristiche principali:
- scopo lecito e possibile;
- statuto che rispetta principi di democraticità interna;
- idonea consistenza patrimoniale rispetto allo scopo;
- autonomia patrimoniale perfetta;
- iscrizione nel registro delle persone giuridiche della
prefettura del luogo in cui la persona giuridica ha sede con
riconoscimento del Prefetto;
il possesso dei requisiti di legge è accertato dal Prefetto che
decide l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
La vita sociale dell’ente è sottoposta a continui controlli da
parte delle Autorità
Ogni modificazione nella vita dell’ente va portata a
conoscenza delle Autorità
LE ONLUS
Disciplinate da D. Lgs. 460/1997.
Caratteristiche:
a) svolgere una o più delle attività previste:
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assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
segue
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale;
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale;
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
l'obbligo in caso di scioglimento di devolvere il patrimonio
ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo;
l’uso della denominazione ONLUS
per divenire ONLUS
non è essenziale avere una forma
associativa determinata
è ESSENZIALE il perseguimento di
determinati scopi e l’esercizio di alcune
attività specifiche
QUINDI
in presenza di tutti i requisiti il regime fiscale è
particolarmente vantaggioso, ma tale regime coincide in
larga parte con quello degli ENTI ECCLESIASTICO, quale
ente non commerciale avente finalità di religione e di culto
MA
il regime dei controlli fiscali è particolarmente severo
LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Disciplinate dal Codice Civile – libro I, titolo II
Caratteristiche principali:
- scopo lecito e possibile;
- assemblea è sovrana nella vita dell’associazione;
- statuto è l’unica legge dell’associazione e regola la vita
ed i rapporti tra i membri;
- statuto che rispetta principi di democraticità interna;
- minima consistenza patrimoniale all’atto
dell’istituzione;
- autonomia patrimoniale imperfetta;
- lo statuto deve essere rogato da un notaio che ne
verifica la compatibilità con l’ordinamento.
CONTROLLI MINIMI da parte dello Stato
COME FARE PER CHIEDERE IL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA
L. 1159/1929
L’art. 2 prevede che detti enti conseguano il riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il
Consiglio dei Ministri.
Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell’Ente..
Cosa fare
Domanda in bollo (€.14.62), datata e sottoscritta dal legale
rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella
cui provincia ha sede l’Ente e deve indicare:
a. denominazione e sede;
b. indicazione della natura giuridica dell'Ente;
c. elenco della documentazione allegata.
Documentazione richiesta:
1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico.
Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere:
denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le
norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. L’atto costituivo e lo statuto devono anche
determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; lo statuto deve inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con Decreto
del Presidente della Repubblica.
2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal
legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia
prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende,
l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la
consistenza numerica dei fedeli.
3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere
garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).
4. Prospetti economici con l’indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli
ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio
mobiliare a disposizione dell'ente.
6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o
al domicilio in Italia (può essere certificata).
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Varese 29 maggio 2010 - Lezione su Associazioni non riconosciute