IL CONTRATTO DI RETE
GUIDA OPERATIVA
Il contratto di rete. Guida operativa
INDICE
1.
INTRODUZIONE
3
2.
PRINCIPI GENERALI
5
3.
ANALISI DEGLI ELEMENTI NECESSARI
7
4.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI RETE
APPENDICE
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18
2
Il contratto di rete. Guida operativa
1. INTRODUZIONE
Con l’entrata in vigore dell’art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, convertito con l.
n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui
legge di conversione è la n.122/2010, il legislatore ha introdotto nel Nostro ordinamento una
fattispecie contrattuale, riguardante le aggregazioni di imprese, che consente alle aziende che
decidono di aggregarsi di beneficiare di particolari tipologie di “agevolazioni fiscali”.
Il nucleo fondamentale di tale disciplina è, quindi, dal punto di vista imprenditoriale il beneficio
economico.
Ma tale utilità è stata prevista dalla legge come “ricompensa” alle forme di aggregazione che
costruiscono un legame fra di esse con il fine di far “accrescere la propria capacità innovativa e
la propria competitività sul mercato”.
Ciò vuol dire che non tutti i contratti di rete possono beneficiare delle agevolazioni fiscali
riconosciute dalla legge, ma solo quegli accordi che siano effettivi portatori di un progetto
(programma di rete) che sia al tempo stesso il risultato di una idea innovativa collettiva in grado
da consentire ai partecipanti di arrivare ad aumentare singolarmente il loro valore sul mercato.
Tale indicazione risulta molto chiara laddove si pone l’attenzione sulla modalità di operatività
del beneficio ( sospensione d’imposta per gli utili accantonati dalle singole aziende per gli
investimenti che verranno effettuati dalla rete).
Il raggiungimento di questa agevolazione passa, però, dalla stipulazione di un atto, il contratto
di rete appunto, che seppur indicato in maniera puntuale dal legislatore con la legge sopra
citata ha aperto grossi dubbi interpretativi ed applicativi.
API Torino, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, ha avviato dal 2011
l’iniziativa “Il Contratto di Rete” attraverso la quale ha inteso, da un lato sensibilizzare le
imprese ad utilizzare questo strumento e dall’altro verificare l’applicabilità alle varie
aggregazioni di questo strumento.
Questa sintetica Guida Operativa è quindi il risultato di un anno di studio e di applicazione
pratica del nuovo strumento al fine di fornire alle aziende tutti i chiarimenti su chi, come e
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Il contratto di rete. Guida operativa
quando, costituire un Contratto di rete affinché sia funzionale da un lato ai retisti per il
raggiungimento del progetto e dall’altro per poter beneficiare dei vantaggi fiscali.
Talune delle informazioni quivi riportate sono, quindi, in parte il risultato di risposte ai quesiti
delle tante aziende che hanno chiesto consulenza in questo anno ed in parte considerazioni
giuridiche riportate nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato ( Studio n.1-2011/Iapprovato dalla Commissione studi d’impresa il 20 aprile 2011) riassunte in forma di indicazioni
operative/consigli al fine di consentire di avere delle prime semplici informazioni da utilizzare
per iniziare ad impostare, laddove ce ne fosse la necessità, un Contratto di Rete.
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Il contratto di rete. Guida operativa
2. PRINCIPI GENERALI
Il “contratto di rete” è stato introdotto con l’art. 3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009,
convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con
d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n. 122/2010.
Con l’espressione “contratto di rete” si fa riferimento al fenomeno per cui più imprese,
indipendenti, agiscono in modo unitario per il raggiungimento di un unico obiettivo.
In questo breve opuscolo verranno esaminati in primis i requisiti necessari del contratto di rete e
in seguito gli elementi considerati, invece, come accidentali.
In base alla disposizione di legge sopra citata, si individuano quali dati necessari del contratto di
rete:
1. la presenza con relativa individuazione di almeno due imprenditori partecipanti;
2. l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità
competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare
l’avanzamento verso tali obiettivi;
3. la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché le modalità di realizzazione dello scopo
comune;
4. la durata del contratto;
5. le modalità di adesione di altri imprenditori;
6. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di
interesse comune, (che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di
gestione a quest’ultimo conferiti).
Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete:
1. l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e, di conseguenza, la previsione in contratto
della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali, nonché degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, oltre che le
regole di gestione del fondo stesso;
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Il contratto di rete. Guida operativa
2. se il contratto ne prevede l’istituzione, l’individuazione del soggetto atto a presiedere
l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i
poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune,
nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
3. la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del
relativo diritto.
Anche se non richiesti dalla legge, sono spesso presenti l’indicazione della denominazione e
della sede della rete.
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Il contratto di rete. Guida operativa
3. ANALISI DEGLI ELEMENTI NECESSARI
Sono elementi necessari del contratto di rete gli elementi che la legge ritiene fondamentali
affinché il negozio sia qualificabile come "contratto di rete".
A.
SOGGETTI DELLA RETE
La norma stabilisce che “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere ….” e poi aggiunge “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del
registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante ….”.
Dalla disciplina sembra quindi doversi desumere che due sono i requisiti che debbono essere
soddisfatti perché un soggetto possa essere parte di un contratto di rete:
1. il retista deve essere un imprenditore;
2. la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese.
Soggetto idoneo alla partecipazione ad un contratto di rete può essere quindi tanto un
imprenditore individuale quanto una società, ovvero gruppi di imprenditori partecipanti ad una
rete mediante un consorzio con attività esterna, (in quanto anche in questo caso il consorzio con
attività esterna risulta iscritto presso il Registro delle Imprese), o società collegate e
controllate, (in presenza di una rete composta esclusivamente da società controllate e/o
collegate, sarà però necessario procedere con cautela potendo, in tal caso, l’Amministrazione
finanziaria disconoscere il requisito della pluralità di imprenditori con conseguente diniego delle
agevolazioni fiscali previste per il contratto di rete).
B.
PROGRAMMA COMUNE, OBIETTIVI STRATEGICI E MODALITÀ DI AVANZAMENTO
DEGLI STESSI
Ai sensi dell’art. 4 ter della legge sopra menzionata si indica che “Con il contratto di rete più
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di
un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
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Il contratto di rete. Guida operativa
Il programma di rete rappresenta le attività che dovranno essere svolte in rete e deve indicare i
diritti e gli obblighi dei partecipanti, oltre alle modalità di realizzazione dello scopo comune.
Il programma in sostanza rappresenta il punto centrale intorno al quale si realizza la rete.
Ovviamente, tale programma deve essere connesso con l’oggetto e le attività delle imprese
aderenti alla rete ed è visto come un’appendice delle attività dei singoli retisti.
In tale senso potranno stipulare un contratto di rete imprese che agiscono nello stesso settore,
oppure aziende operanti in settori diversi ma complementari, potendo il programma prevedere
l’assegnazione, ad ogni soggetto coinvolto, di una parte del programma.
Secondo quanto previsto dalla norma oggetto del programma potranno essere:
1. lo scambio di informazioni o prestazioni;
2. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati riguardanti l’esercizio delle imprese;
3. l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa.
Con il contratto di rete, nella sostanza, i retisti andranno ad assumere obblighi di collaborazione
reciproca consistenti in scambi di informazioni, prestazioni ovvero mera collaborazione.
Pur potendo il programma comune presentarsi vario in quanto a contenuto, in ogni caso ESSO
dovrà essere collegato allo scopo tipico della “rete” che è quello di accrescere, individualmente
e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese aderenti
al contratto di rete stesso.
Pertanto, perché un’attività possa costituire oggetto di un contratto di rete, deve trattarsi di
attività con obiettivi strategici.
Tali obiettivi devono essere indicati nell’atto; unitamente ad essi, dovranno essere indicate nel
contratto lo schema concordato per la realizzazione dello scopo comune nonché le modalità per
misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici.
Tale impostazione sembra indicare che la legge non considera validi, ai fini dell’agevolazione, i
contratti che riportano delle mere intenzioni di operatività o realizzati per finalità meramente
organizzative come nel caso dei consorzi.
Per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi, è necessaria la definizione degli obiettivi
strategici perseguiti e delle modalità attuative concordate tra i retisti.
Su quali siano le modalità e i criteri di misurazione dell’avanzamento, nulla viene indicato nella
norma e, pertanto, si ritiene che debba essere formulata una clausola nel contratto che vada a
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Il contratto di rete. Guida operativa
disciplinare tale punto in connessione che le esigenze delle aziende ( attraverso delle verifiche
interne effettuate, ad esempio, dagli organi interni/comitato di gestione/organo comune se
previsto).
Una previsione precisa e dettagliata dei criteri di misurazione è senz’altro da suggerire. In
quest’ipotesi, inoltre va segnalato che la mancanza o insufficienza dell’indicazione può
comportare la non asseverabilità del contratto, se non a fronte di ulteriori integrazioni che
forniscano le indicazioni mancanti.
C.
PROGRAMMA DI RETE ED ENUNCIAZIONE DIRITTI E OBBLIGHI DEI RETISTI
Altro elemento fondamentale per il contratto di rete è dato dall’enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da ciascun partecipante e dalle modalità di realizzazione dello scopo comune
che devono essere contenuti nel programma comune in maniera precisa.
Si tratta, nella sostanza, di indicare i diritti e gli obblighi dei retisti e, conseguentemente, le
prestazioni e i comportamenti collaborativi che dagli stessi, sulla base della rete, si attendono.
La legge precisa che le imprese che entrano a far parte della rete si “obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Gli obblighi, cui si fa riferimento nella norma, sono assunti dagli aderenti reciprocamente e/o,
eventualmente, verso alcuni di essi, anche alla luce di quell’idea di crescita individuale e
collettiva che la rete persegue.
Detti obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, di dare o di fare, ad
esecuzione istantanea o prolungata, continuativa ovvero periodica. Potranno in linea di massima
avere ad oggetto qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, ( potendosi
ipotizzare anche casi in cui ci siano normati dai retisti l’utilizzo di mezzi di trasporto, di
ambienti, di segni distintivi, di merci, di impianti, di strumenti pubblicitari).
Per quanto riguarda gli obblighi si tratta, in termini generali di obblighi discendenti dall’oggetto
del programma di rete e quindi:
1. scambiarsi informazioni;
2. scambiarsi prestazioni non meglio individuate;
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Il contratto di rete. Guida operativa
3. assolvere agli obblighi di collaborazione.
Relativamente ai diritti dei partecipanti, potrebbero essere indicati quelli relativi all’operatività
del contratto di rete stessa e pertanto si possono indicare:
-
fare uso dei segni distintivi propri della rete se creati;
-
collaborare alla gestione della rete;
-
collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi;
-
collaborare alle spese di gestione della rete quando richieste.
D.
DURATA
Per quanto riguarda la durata del contratto di rete sottolineiamo che vi è l’assenza di precise
indicazioni; si può tuttavia, da un’analisi congiunta delle disposizioni, arrivare ad una
determinazione che riguarda la “durata minima di una rete” e la “durata massima di una rete”.
Per quanto attiene il primo aspetto, partendo dalla considerazione che la rete ha il fine primario
di perseguire ed attuare un preciso ed analitico programma che permetta la crescita sia della
rete che delle singole imprese che ne fanno parte, si arrivare a desumere che una rete debba
essere costituita per una durata minima compatibile con il perseguimento degli scopi indicati nel
programma del contratto di rete.
Ovviamente tale indicazione vale anche come indicazione per la durata massima della rete che
sarà individuata in quella “prevista “ dai retisti per il raggiungimento ovvero il mancato
raggiungimento degli obiettivi.
E.
MODALITÀ DI ADESIONE DI ALTRI IMPRENDITORI
Il contratto di rete è in linea di principio un contratto aperto proprio perché il Decreto Legge 31
maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 stabilisce che il contratto di rete
debba indicare le modalità di adesione di altri imprenditori; rimane, tuttavia, salva la
possibilità, lasciata all’autonomia privata, di modulare, attraverso l’inserimento di un’apposita
clausola in materia di successive adesioni, tale caratteristica fino al punto di escluderla.
Il fatto che, nel contratto, sia obbligatoria l’indicazione delle modalità di adesione di altri
imprenditori, non implica il divieto di imporre il consenso unanime di tutti i partecipanti per
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Il contratto di rete. Guida operativa
consentire l’accesso di un nuovo soggetto; sarà altresì possibile inserire clausole che consentano
l’ingresso di altre imprese solo in determinati casi.
È di conseguenza necessario disciplinare il procedimento di adesione; dovrà, ad esempio, essere
precisato se ed in quali ambiti il soggetto aspirante debba esercitare l’attività d’impresa; se
debba essere prodotta documentazione comprovante l’esercizio dell’attività di impresa, se sia
necessario formulare apposita domanda scritta di adesione e quali siano i requisiti soggettivi che
è necessario possedere per potere presentare domanda di adesione; a quale forme di pubblicità
sia sottoposta l’adesione di un nuovo imprenditore.
Infatti l’accoglimento di una richiesta di adesione di un nuovo soggetto non determina di per sé,
quantomeno nei confronti dei terzi, l’entrata nella rete del soggetto aspirante poiché si ritiene
che la stessa debba essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e
soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese competenti.
F.
REGOLE PER L’ASSUNZIONE DELLE DECISIONI
La norma stabilisce che il contratto di rete debba indicare “… f) le regole per l’assunzione delle
decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando
è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il
contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo….”.
Nella specie sembrano essere state individuate due tipologie di decisioni: quelle operative e
quelle modificative; le prime riguardano questioni gestionali di interesse comune non attribuite
alla competenza dell’organo amministrativo; le seconde sono invece delle decisioni che vanno a
modificare il programma del contratto di rete.
1. Decisioni operative: se la rete ha un organo comune deputato all’amministrazione, sarà
necessario determinare le materie per le quali tale organo è competente ad esprimersi. Ogni
altra attribuzione sarà demandata in via residuale alla decisione dell’insieme dei
partecipanti. Il potere decisionale demandato all’organo comune o all’insieme dei
partecipanti può essere assai vasto: per tali ragioni è opportuno disciplinare con attenzione e
cura il procedimento decisionale.
2. Decisioni modificative: l’unica decisione modificativa cui fa cenno la norma è quella che
riguarda la modifica del programma comune. Non sembrano tuttavia esservi ragioni per
operare un distinguo tra la disciplina applicata all’ipotesi di modifica del programma di rete
e quella di rettifica di altri elementi del contratto di rete; solo la volontà espressa dai
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Il contratto di rete. Guida operativa
partecipanti in sede di redazione del contratto, può far sì che vengano normate
differentemente le due eventualità. Potremmo pertanto annoverare fra queste tutte le
decisioni che vanno a modificare il contratto di rete. È bene anche in questo caso fissare nel
contratto norme che regolino l’assunzione di decisioni modificative; in loro assenza, infatti,
verrà richiesto il voto unanime di tutti i partecipanti.
Le decisioni modificative, a differenza di quelle operative, dovranno essere iscritte presso il
Registro delle Imprese dei soggetti partecipanti alla rete. In tal senso si è espresso lo Studio del
Consiglio Nazionale del Notariato 1-2011/I.
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Il contratto di rete. Guida operativa
4. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI RETE
Sono elementi accidentali del contratto di rete gli elementi che non sono considerati
fondamentali per l’esistenza del negozio giuridico “contratto di rete” ma richiesti solo nel caso
in cui si voglia accedere ai benefici fiscali.
A.
FONDO COMUNE
L’articolo 3, comma 4 ter, della legge in esame, stabilisce “il contratto può anche prevedere
l’istituzione di un fondo patrimoniale comune”.
Alla stesso comma, lettera c), si dispone che il contratto di rete debba indicare, “qualora sia
prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La stessa norma prosegue
dicendo che, “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche
mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo
comma, lettera a), c.c..
Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c..
Di fatto, quindi, il fondo comune non è una necessità, ma solo un’eventualità, la cui carenza
però comporta l’esclusione dei benefici fiscali.
La norma descrive due modi di costituire il fondo comune:
-
mediante i contributi delle imprese che della rete contrattuale fanno parte; in tal caso il
contratto deve indicare “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché
le regole di gestione del fondo medesimo”;
-
qualora la rete sia costituita da s.p.a., “se consentito dal programma, l’esecuzione del
conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai
sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”.
Vista l’assenza della soggettività giuridica della rete, il fondo comune viene considerato
comproprietà delle imprese in rete, benché patrimonio separato fra le altre cose rispetto a
quello delle singole imprese che della rete fanno parte. I conferimenti iniziali, quelli successivi e
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Il contratto di rete. Guida operativa
gli acquisti effettuati per loro conto, potrebbero quindi essere considerati distinti dal patrimonio
delle singole imprese comproprietarie.
Nel caso in cui il fondo sia costituito da denaro, si suggerisce di utilizzare un conto corrente
dalla cui intestazione sia desumibile la destinazione delle somme depositate al fondo comune
della rete.
Per quanto riguarda l’organo eventualmente incaricato di gestire la rete si può ipotizzare anche
la fattibilità di contratti di rete in cui i conferimenti e gli acquisti vengano effettuati, a proprio
nome (e per conto dei partecipanti alla rete) dall’organo comune incaricato di gestire la rete (
in connessione con tali operazioni dovrà essere posta specifica attenzione alla disciplina del
mandato conferito all’organo di gestione).
B.
ORGANO COMUNE
Ai sensi del vigente comma 4-ter dell’art. 3 del D.l. n. 5/2009 è espressamente prevista la
possibilità di nominare “un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso”.
Nella lettera e) di tale articolo è previsto che il contratto di rete debba indicare, ove ne sia
prevista l’istituzione, “il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto
prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più
parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come
mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto.
L’organo in questione è richiamato anche alla lettera f) della sopraindicata norma, ove è
previsto che il contratto di rete debba indicare inoltre le regole per l’assunzione delle decisioni
dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di
gestione conferiti all’organo comune, ove quest’ultimo sia stato istituito.
Il c.d. organo comune è pertanto un elemento non costitutivo, e inoltre, il legislatore consente
la massima libertà nella scelta dei relativi modelli organizzativi.
Nel modello di rete senza organo comune, adatto a strutture più piccole da un punto di vista
dimensionale, la gestione (collegiale) è affidata essenzialmente ai partecipanti, le cui decisioni
vengono assunte di volta in volta all’unanimità, oppure con le specifiche modalità determinate
concordemente da tutti i contraenti in sede di costituzione della rete; se necessario potrà essere
conferita procura speciale o generale ad un determinato soggetto per lo svolgimento di compiti
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Il contratto di rete. Guida operativa
specifici ed ai fini delle relazioni giuridiche con i terzi, nel rispetto della forma prevista per i
contratti che il rappresentante deve concludere a norma dell’art. 1392 c.c..
Dal punto di vista pratico, però, l’istituzione dell’organo comune appare opportuna e nella prassi
infatti tutti i contratti ne prevedono la costituzione, (è possibile infatti avere indifferentemente
comitato di gestione, organo comune o committente, consiglio di amministrazione, organo
comune di gestione, impresa capofila o rappresentante di rete, ecc.).
L’attività dell’organo comune consiste nel compimento di atti giuridici per conto dei
partecipanti. Il rapporto tra l’organo comune e le imprese viene ricondotto al contratto di
mandato, disciplinato dagli articoli 1703-1730 c.c. In particolare:
1. potrà essere un mandato con rappresentanza quando l’organo gestisca (spendendone quindi
il nome) l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso “in nome e per conto
dei partecipanti”;
2. potrà essere un mandato senza rappresentanza nel caso opposto.
È opportuno che il mandato sia contenuto nello stesso contratto istitutivo, di cui fa parte
integrante, e normalmente sia configurato come mandato collettivo, in quanto conferito da non
meno di due soggetti (imprese mandanti aggregate in rete) con un unico atto per il compimento
di un affare di interesse comune (art. 1726 c.c.).
È possibile nominare uno o più soggetti quale mandatari, persona fisica o giuridica, ma in caso di
pluralità di mandatari è bene stabilire il carattere disgiuntivo o congiuntivo dell’incarico.
In base all’esperienza acquisita nel corso dell’anno di sperimentazione del progetto è stato
rilevato che sarebbe opportuno inserire nel contratto ulteriori regole quali quelle relative a :
1. la composizione dell’organo comune (ad esempio: un rappresentante per ogni impresa
partecipante, con libertà per ciascuna impresa di nominare il proprio componente in senso
all’organo e con facoltà per il medesimo di operare a composizione ridotta, e cioè con i soli
componenti in carica sino a che le altre imprese non provvedano anch’esse a designazione);
2. il numero degli incaricati (anche prevedendo limiti massimi, o la facoltà di scegliere tra un
numero minimo e un numero massimo di componenti);
3. la durata dell’incarico (solitamente da decidersi all’atto della nomina) e cause di cessazione
del rapporto, tra le quali la rinunzia, la cui efficacia andrebbe appositamente regolamentata
attingendo dalle norme dettate in tema di s.p.a., dagli artt. 2385 e 2386 c.c.;
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Il contratto di rete. Guida operativa
4. le maggioranze con le quali si dovrà provvedere alla nomina o alla sostituzione dei
componenti, eventuali regole per il subentro automatico o meccanismi di rotazione, ecc.;
5. le condizioni di revoca, (tenendo presente il principio generale della irrevocabilità senza
giusta causa ex artt. 1723, comma 2 e 1726 c.c., ed i connessi profili di risarcimento del
danno) e, nel caso di organo composto di una pluralità di soggetti, condizioni per la
sostituzione dei singoli componenti (ben essendo ammissibile che alla sostituzione del
componente dimissionario o revocato provveda l’impresa che a suo tempo aveva designato il
componente cessato);
6. regole di organizzazione, (ad esempio circa la formalità di convocazione, luoghi, regole e
modalità di svolgimento delle riunioni, verbalizzazioni, messa in uso di libri, meglio se
vidimati, dei verbali, ecc.);
7. procedure di attuazione delle decisioni;
8. poteri e competenze dell’organo. Appare in tal senso assai opportuno che si inseriscano
apposite pattuizioni nel contratto di rete sì da disciplinare in modo preciso i poteri di
gestione e di eventuale rappresentanza dell’organo comune e si preveda che il titolare
preposto dell’organo comune si legittimi nei confronti dei terzi mediante apposita procura,
almeno con riferimento ad alcune categorie di negozi, e comunque, per la stipula di tutti gli
atti che richiedano una forma qualificata.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’ampiezza dei poteri di rappresentanza che si
vogliono attribuire all’organo di gestione, tenuto conto che la scelta negoziale di un mandato
senza rappresentanza e/o con rappresentanza limitata, può essere una modalità operativa
preferibile per limitare la responsabilità verso i terzi dei partecipanti alla rete.
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Il contratto di rete. Guida operativa
C.
RECESSO ED ESCLUSIONE
Tra gli elementi indicati dal legislatore, come non essenziali, vi è la previsione di eventuali
cause facoltative di recesso da parte di un partecipante.
Naturalmente in caso si opti per la pattuizione di cause facoltative di recesso, se ne devono
indicare alcuni aspetti fondamentali, quali ad es. i presupposti, ( recesso ad nutum, recesso
vincolato alla realizzazione di un evento, recesso per giusta causa), l’operatività (obblighi di
preavviso o di motivazione, termini ed eventuali dichiarazioni connesse al recesso) e le
conseguenze, seppur riconoscendo ai contraenti al riguardo un’ampia autonomia.
Dovranno essere, inoltre, previste le cause e modalità di esclusione del singolo retista indicando
ad es. specifiche situazioni in cui si sciolga il singolo rapporto contrattuale, ed il relativo
procedimento.
Connesso al recesso ed all’esclusione è il problema della sorte dei contributi dei retisti e del
fondo comune della rete nel caso in cui si verifichino questi due eventi.
Secondo quanto stabilito dalle norme in materia di consorzi e di enti gli associati ed i consorziati
non possono ripetere i contributi versati e non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Ai sensi del richiamo operato dalla norma stessa all’art. 2614 c.c., è opportuno che il contratto
disciplini tali aspetti, tenendo conto degli obiettivi strategici delle imprese in rete.
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Il contratto di rete. Guida operativa
Appendice
Art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, convertito con l. n.33/2009, successivamente
modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la
n.122/2010
Comma 4-ter
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal
fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto
può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o
di singole parti o fasi dello stesso.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità
competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento
verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia
prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonché le regole di
gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può
avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del
codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma
restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento
totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del
contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a
tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione
durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo
comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo
sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e
tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della
provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di
interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di
gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza
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Il contratto di rete. Guida operativa
del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica
del programma medesimo.
Comma 4-quater
Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è
iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata
eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari.
Comma 4-quinquies
Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 1,
comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.
Comma 2-quater
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio
destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi
dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli
investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi
espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici
individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi
propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo
hanno sottoscritto.
L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli
investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare
il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio
destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene
data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti
previsti dal programma comune di rete.
Comma 2-quinquies
L’agevolazione di cui al comma 2- quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni
di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o
al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte
dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.
All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni
di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle
maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di
euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
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Il contratto di rete. Guida operativa
Comma 2-sexies
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
Comma 2-septies
L’agevolazione di cui al comma quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
***
***
***
Codice Civile
Art. 1392 - Forma della procura
La procura non ha effetto se non conferita con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).
Art. 1723 - Revocabilità del mandato.
Il mandante può revocare il mandato ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei
danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da
parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca;
non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Art. 1726 - Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse
comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che
ricorra una giusta causa.
Art. 2385 - Cessazione degli amministratori
L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio
d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se
rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal
momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro
trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
Art. 2386 - Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre
costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in
carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del
comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni
amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è
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Il contratto di rete. Guida operativa
convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere
l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la
nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 2447bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può:
a)costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso
totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o
parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo
comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per
cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per
l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Art. 2614 - Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo,
e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art. 2615 - Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza,
i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati
il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
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