COPIA DELL’ORIGINALE
Deliberazione n° 175
in data 30/11/2015
COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Novembre alle ore 20:00 nell’Aula
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
BAVA CARLO
BIGNARDI SARA
BONZANINI MARCO
BOZZUTO ANNA
BREZZA RICCARDO
BRIGNONE RENATO
CAMPANA ROBERTO
CATENA CARDILLO ALBERTO
CAVALLINI FAUSTO
CHIFU IOAN ADRIAN
COLOMBO DAMIANO
CONTINI ROSSELLA
CRISTINA MIRELLA
DE AMBROGI ALICE
DI GREGORIO VLADIMIRO
FERRARIS MARINELLA
IMMOVILLI MICHAEL
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A
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P
P
A
LO DUCA DAVIDE
MAGLITTO LILIANA
MARCHIONINI SILVIA
MARINONI FILIPPO
MINORE STEFANIA
MORETTI GRETA
PAPINI ALESSANDRO
PARACHINI MARCO
RAGO MICHELE
RUFFATO PAOLA
SCALFI NICOLO'
SCARPINATO LUCIO
TARTARI MARCO
TIGANO GIORGIO
VARINI PIER GIORGIO
ZAPPOLI GIANLUCA
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A
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P
I consiglieri Chifu e Immovilli sono assenti giustificati.
totale presenti 29
totale assenti 4
Assiste alla seduta il Segretario del Comune PAPIRI AGATA
Il Sig.BONZANINI MARCO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 22:30
Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori Alba e Franzetti.
Illustra l’Assessore alla Polizia Municipale e Protezione Civile Giovanni Alba:
“Poniamo all’attenzione del Consiglio Comunale questa sera l’approvazione di un
Regolamento di Polizia Urbana, e questo accade a pochi giorni dal compimento del
sessantacinquesimo anno di vita di quello attualmente in vigore che ricordo fu approvato il
13 dicembre 1950 con la delibera 59 sotto la sindacatura di Edoardo Cometti.
Come è regolare che sia il regolamento mostra i suoi anni, divenendo obsoleto e non
rispondente alla formazione sociale del territorio comunale. Quello che andiamo a
sostituire infatti è composto di 118 articoli, articolati in 6 capitoli, tra essi compare una
regolazione dell’attività di prevenzione incendi, attività di commercio, oggi specificamente
normati e regolamentati.
Il nostro testo, che proponiamo all’attenzione, si compone di 41 articoli, ma anche esso è
suddiviso in 6 capitoli. Il regolamento è stato esaminato, discusso in due sedute della
Commissione di Settore, che ringrazio per il lavoro svolto, che ha proposto dibattendo
alcune modifiche, per altro recepite nella stesura finale nel documento.
Come ad esempio la comunicazione dovuta dagli artisti di strada è passata da 10 a 5
giorni per la loro attività, oppure la regolazione dell’attività degli apiari, così come proposta
con competenza dal Consigliere Campana.
Chiudo questa breve introduzione con delle piccole avvertenze. La prima è che il
regolamento di cui ci dotiamo perde la sua efficacia naturalmente in presenza di specifici
regolamenti su materie come il Commercio, l’edilizia, la tutela degli animali, etc.. Nel senso
che prevalgono quelli specifici.
La seconda è che le sanzioni proprie del Comune sono regolamentate dalla legge
nazionale e noi abbiamo la possibilità di stabilire ammende che partono da 25 euro ed
arrivano fino ad un massimo di 500. Questo vuol dire che però gli agenti di Polizia
Municipale quando intervengono possono utilizzare, invocare norme di tipo nazionale o
regionale e sanzionare con ammende di valore diverso da quelle consentite
ordinariamente alle amministrazioni comunali.
Io penso che l’articolato è stato visto, è stato distribuito e quindi non penso di doverlo
spiegare articolatamente, capitolo per capitolo. Quindi mi limiterei semmai, se siete
d’accordo, se il Consiglio è d’accordo, a prendere in esame le eventuali osservazioni e
modifiche eventuali che si volessero proporre. Naturalmente il Consiglio è sovrano. “.
Interventi:
Consigliere Bignardi Sara (Fronte Nazionale): “Come Fronte Nazionale abbiamo
presentato due emendamenti al regolamento, che vi leggo e vi sottoponiamo.
Il primo emendamento riguarda proprio la intitolazione del regolamento stesso.
Allora, si propone di specificare meglio il titolo in maniera tale da non ingenerare
confusione nella cittadinanza confondendolo con il regolamento del corpo di Polizia
Municipale.
Errore nel quale ero incappata anche io all’inizio, poi mi sono subito ricreduta. Che è cosa
differente. Mentre il predetto va a regolamentare il funzionamento del corpo di Polizia
Municipale ed a disciplinare le funzioni ed l’organizzazione interna, i regolamenti di Polizia
Urbana disciplinano nel rispetto della legge e dei principi costituzionali e generali
sull’ordinamento insieme a delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza
ed a prevenire attività illecite all’interno del territorio comunale al fine di tutelare la
tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il
decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini.
Esso è espressione della funzione di Polizia Amministrativa locale attribuita al Comune
dall’articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 3103/1998 N. 112. In ragione di ciò si
chiede di integrare il titolo così come segue. Quindi da Regolamento comunale di
Polizia Urbana a Regolamento comunale di Polizia Urbana- norme di sicurezza
urbana e per la serena e civile convivenza in città.
Secondo emendamento. Riguarda l’articolo 30, animali di affezione. Chiediamo che
al comma 6, così descritto: “i proprietari o possessori di cani devono rispettare i seguenti
obblighi” , un’ulteriore punto che è il seguente: “provvedere ad iscrivere il cane presso
l’anagrafe canina del servizio veterinario dell’A.S.P.”.
E poi un punto 11. Quindi noi eravamo arrivati al 10. Sempre all’articolo 30 ci sarebbe un
ulteriore punto: “Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente
articolo si rinvia alle specifiche norme di settore, tra le quali la legge 281 del 1991, “legge
quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”; l’ordinanza
contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 6 agosto 2008 sull’anagrafe canina;
l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 sulla tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Questi sono i nostri emendamenti che sottoponiamo all’attenzione del Consiglio
Comunale.”.
Consigliere Campana Roberto: “Onestamente devo dire che la Commissione ha
lavorato bene e l’Assessore ha fatto in modo che venisse presentato tutto il regolamento
e diverse modifiche anche nostre sono state accettate.
Però non posso esimermi da mettere l’accento su alcuni punti del regolamento. Prima di
iniziare però volevo chiedere all’Assessore se con il termine “veicoli” si intendono solo
quelli su strada o anche le imbarcazioni. Solo quelli su strada quindi, perché non è
specificato nel regolamento. Essendo scritto all’articolo 8: atti vietati su suolo pubblico, è
vietato lavare i veicoli, quindi immagino i barcaioli che lavano… Però non è specificato.
Quindi potrebbe essere interpretato anche in altro modo. Mi domando quanti abbiano letto
realmente il regolamento. Vorrei farvi sapere a cosa andiamo anche incontro.
Allora, articolo 8, atti vietati sul suolo pubblico: è vietato avvalersi dell’acqua delle
fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul
posto, né ad attingere con tubi ed altri espedienti. Quindi stiamo andando a far realizzare
tre casette dell’acqua e qui scriviamo che uno non può prendere acqua da portare via. Ci
deve essere secondo noi, l’abbiamo già detto in Commissione, la possibilità quanto meno
per i residenti di poter prelevare un quantitativo massimo, normato, magari riferendosi
anche a solo dieci litri suddivisi almeno in due contenitori.
In modo tale che se un avventore si riempie la bottiglia d’acqua non possa essere multato
e se porta via la bottiglia d’acqua può essere multato. Sempre articolo 8, atti vietati in
luogo pubblico: è vietato introdursi o fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli
edifici aperti al pubblico per lì mangiare, dormire o compiere atti contrari. Quindi, stando a
quello che è scritto qui, è anche vietato fermarsi a mangiare un panino sotto i portici.
Articolo 12, decoro degli spazi ed aree pubbliche: è vietato apporre, disegnare o
incidere su muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, o segni, o figure, salvo
espressa autorizzazione in deroga.
Volevo chiedere se il manifesto che è stato messo fuori da Palazzo Flaim ha
l’autorizzazione in deroga e se i fogli fotocopiati appesi fuori dal Comune hanno
l’autorizzazione in deroga.
C’è anche scritto che è vietato utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei
bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età… Al di là che secondo me dovrebbe
essere previsto il peso di chi può utilizzare quel gioco, io voglio vedere i vigili che multano i
ragazzi di tredici anni che usano l’altalena.
Articolo 19, è vietato fare volantinaggio, collocando foglietti, volantini e locandine di
qualsiasi natura o sui veicoli in sosta. Giustissimo, peccato che in campagna elettorale
c’è l’apposita clausola che permette di far mettere i fogliettini sotto ai tergicristalli.
Quindi andrebbe specificato che è vietato anche in campagna elettorale. Chiudo.
Poi è vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di
carteggiatura e sabbiatura. Noi in Commissione l’abbiamo chiesto all’Assessore. Ma se
una persona anziana in economia si mette a carteggiare la porta d’ingresso o la ringhiera
di casa stando a questo regolamento deve avere idonei impianti di captazione, idonei
ad evitare la dispersione di gas e polveri.
E l’Assessore ci ha detto: “Ma basta che la signora anziana fa mettere dietro un telo di
plastica per riparare”. Se noi andiamo ad interpretare quello che c’è scritto qui l’anziano
che carteggia la ringhiera deve avere dietro un impianto idoneo di aspirazione delle
polveri.
Articolo 21, punto 2.
Non ho preparato gli emendamenti a questi punti perché l’abbiamo già detti in
Commissione e in teoria dovevano essere a verbale, ma non c’era proprio tutto. Premesso
che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Noi crediamo che, al di là dell’assurdità di alcuni punti
di questo regolamento, ci sia un dato fondamentale, sembrerebbe che abbiamo la
mancanza di senso civico dei cittadini. E questo regolamento va ad inquadrare il tutto.
Per assurdo è vietato sputare per terra. Dovrebbe essere un po’ il buonsenso.
Noi chiediamo poi che venga fatta, come abbiamo detto in Commissione, una campagna
informativa di questo regolamento. Quindi informare i cittadini che esiste questo
regolamento e che cosa contiene. E chiediamo anche che metà del ricavato delle multe
che verranno sollevate in base a questo regolamento vengano impiegate all’interno delle
scuole per fare educazione civica e quindi non sanzionare ma educare a monte i
giovani.”.
Consigliere Bava Carlo (Cittadini Con Voi): “Articolo 8, punto K, verrà sanzionato chi
getterà a terra i mozziconi. Va bene l’articolo, ma bisogna pensare a come far evitare ai
cittadini questa azione, nel senso che si pensa di provvedere ad installazioni per i
mozziconi, come in alcune città, di contenitori molto voluminosi e molto vistosi che
permettano a tutti di capire in maniera indiretta che non devono buttare i mozziconi per
terra, può essere ipotizzabile. Ma se non si ipotizza uno sforzo educativo e di
comunicazione visiva di questo tipo io credo che il gettito legato alla violazione di questo
articolo sarà elevato, perché tutte le strade sono ricoperte di mozziconi, i giardinetti sono
pieni di mozziconi, le cunette sono piene di mozziconi, i parcheggi sono pieni di mozziconi.
Quindi vorrei sollevare questo tipo di problema, richiamare questo tipo di attenzione.
Un altro articolo sul quale forse varrebbe la pena pensare un attimo è l’articolo 24, quello
legato alle attività rumorose. In particolare il nostro regolamento prevede dei cantieri di
lavoro o simili, cioè cantieri temporanei per la manutenzione dei giardini, l’orario dalle otto
alle venti per i giorni feriali e nei festivi dieci alle dodici e dalle quindici alle venti.
Cioè, la nostra è una città turistica. Non dico che debba avere i regolamenti di un
campeggio dove ci sono delle fasce orarie di rispetto per il riposo, però abbiamo zone
residenziali, sedi di B&B, pensioni, circondate da giardini che all’atto della manutenzione
sono dei campi da battaglia, perché di solito ci sono imprese che usano in contemporanea
soffiatore, decespugliatore e tagliasiepe. Quindi strumenti che il più delle volte superano i
70 decibel. E questo è possibile verificarlo, ogni telefonino può avere il misuratore di
decibel.
Ma non solo, la Regione invita a stilare regolamenti comprendendo fasce orarie e
fasce orarie condizionate dalla stagionalità. Perché diverso è avere nel giardino attiguo
un’impresa che lavora con le finestre chiuse al mese di ottobre o di novembre, diverso è
d’estate, quando le finestre sono aperte, ci sono magari 32 gradi in casa e bisogna
chiudere le finestre per evitare il rumore. Anche perché la Regione prevederebbe
all’interno delle abitazioni una percezione di rumore al massimo di 65 decibel. Quindi,
andando a guardare un po’ i regolamenti, si vede che la sensibilità è elevata su questo
aspetto, tant’è che abbiamo fasce orarie feriali dalla otto – tredici alle quindici – diciannove
e prefestive e festive dalle nove – dodici alle sedici – diciannove, piuttosto che alcune che
la domenica prevedano solo nove e trenta – dodici.
Perché è giusto che chi è a casa solo la domenica e vuol fare manutenzione nel giardino,
per carità, fa bene che la faccia, però che tutto il giorno vada avanti a trapanare con
strumenti di quel tipo… varrebbe la pena incoraggiare almeno per l’uso domestico utensili
elettrici, che sono sicuramente meno rumorosi.
Quindi chiedo all’Assessore se è il caso che presentiamo per questo articolo un
emendamento, se può valere la pena che sia votato o discusso, o seppure non è da
considerarsi e quindi vedremo come votare. Altrimenti se basta sollevare il problema e
quindi poterne discutere in Commissione.”.
Consigliere Di Gregorio Vladimiro (Sinistra Unita): “Velocemente per dire che il lavoro
che è stato fatto è stato fatto in modo serio e spero che sia di esempio su come si debba
lavorare nelle Commissioni.
E’ stato uno sforzo ovviamente perché non è stata solo la Commissione a lavorare, ma
anche il gruppo di lavoro che ha lavorato approfondendo la cosa. Credo che sia un fatto
positivo, al di là poi di qualcosa che può essere migliorabile nel regolamento. E’ importante
in questo caso il metodo di lavoro, che è stato proficuo, che ha coinvolto anche in modo
attivo il comandante dei vigili ed altri operatori del corpo. Secondo me è stato, appunto, un
lavoro egregio. Per cui credo che se ci siano anche questioni da migliorare, penso che in
futuro, anche rotando il regolamento, si potrà magari ritornare sul regolamento stesso e
magari limare, smussare, integrare eventuali questioni che con l’applicazione poi concreta
del regolamento si potrà osservare che sono questioni migliorabili apportando delle
variazioni. Per cui credo che nell’assetto complesso il regolamento sia da approvare,
eventualmente in futuro si potrà modificare se si riveleranno alcune questioni
migliorabili. “.
Consigliere Cristina Mirella (F.I.): “E’ un regolamento da noi condiviso, abbiamo
impiegato tante riunioni e quindi non si può che votare favorevolmente a questo
regolamento.”.
Esce la consigliera Minore: presenti n.28 consiglieri.
Consigliere Bozzuto Anna (P.D.): “Il Consiglio Comunale è chiamato questa sera ad
approvare il nuovo regolamento di Polizia Urbana. Ringrazio i Consiglieri che hanno
espresso un giudizio positivo sul lavoro fatto in Commissione. Il testo che viene sottoposto
all’attenzione del Consiglio Comunale è infatti il frutto di un attento esame a cui abbiamo
dedicato due intere serate. Il lavoro è risultato proficuo direi, bisogna dirlo, per l’ottima
bozza che è stata presentata dagli uffici. E da questo testo iniziale si è partiti esaminando i
capitoli che compongono il regolamento e poi discutendo nel dettaglio gli articoli che
meritavano un approfondimento. Mi piace sottolineare un aspetto. Che il lavoro in
Commissione si è svolto in un clima tranquillo con un confronto sempre rispettoso delle
opinioni di tutti e di conseguenza proprio per questo i risultati sono stati positivi.
Questo naturalmente grazie al lavoro anche dell’Assessore Alba e soprattutto, come ha
già detto il Consigliere Di Gregorio, grazie alla presenza del Comandante della Polizia
Municipale che è stato presente in tutte e due le sere con la sua indubbia competenza ed
il suo atteggiamento pacato, sempre di ascolto, ma sempre chiaro e fermo nelle risposte.
Direi che ha contributo enormemente alla buona riusciva del lavoro. Il nesto che noi
andiamo ad approvare sostituisce, come ha detto l’Assessore, il regolamento attualmente
in vigore che era stato approvato negli anni Cinquanta.
Leggendo quel regolamento, chiamiamolo vecchio, a volte abbiamo sorriso per la
formulazione di certe disposizioni, ma quei 118 articoli comunque ci hanno permesso di
avere uno spaccato interessante della nostra città, non di qualche secolo fa, ma solo di
qualche decennio fa e ci ha dimostrato quanto sia cambiato rispetto alla città che noi
viviamo oggi.
Quello che noi andiamo a proporre all’approvazione questa sera è un regolamento, come
ha detto l’Assessore, è un regolamento molto più sintetico. Gli articoli sono solo 41, sono
divisi in titoli, e riassumono le aree di intervento più significative, a cui si sono aggiunte
alcune cose nuove come per esempio gli articoli del titolo 6 che vanno a normare aspetti
particolari, dall’accattonaggio alla presenza degli artisti di strada, etc..
Quindi il gruppo del Partito Democratico ritiene di esprimere un parere positivo sul
testo proposto questa sera e soprattutto esprime soddisfazione per il lavoro che ha
compiuto l’Amministrazione, che con impegno ha ritenuto e ritiene importante
rivedere tutto quel folto numero di regolamenti che hanno necessità di essere resi
un po’ più attuali ed un po’ più in sintonia con la realtà di oggi.”.
Consigliere Campana Roberto (Mov.5 Stelle): “Chiedo al Presidente se è possibile avere
qualche minuto per scrivere gli emendamenti e sottoporli a questo Consiglio. Perché
sennò chiederei di ritirare il punto e portarlo al prossimo Consiglio Comunale, con le
integrazioni di tutti.”
Presidente del Consiglio Comunale: “Io faccio solo un’osservazione, poi procediamo
pure. Però sono state fatte diverse Commissioni su questo punto e sarebbe stato
auspicabile portare tutti questi dubbi all’interno delle Commissioni. Dopodiché è una mia
osservazione, decidiamo. Andiamo avanti, facciamo pure gli altri emendamenti che sono
previsti da regolamento. Non voglio togliere la parola a nessuno, però effettivamente il
lavoro in Commissione, come è stato sottolineato da entrambi le parti, il lavoro è stato
fatto in maniera abbondante ed eccellente.”
Interviene l’Assessore Alba Giovanni: “Comincerei con gli emendamenti che sono stati
già presentati. Ne ho due, uno del Consigliere Bava ed uno del “Fronte Nazionale”… .
Ce ne è uno che riguarda un po’ il testo, il regolamento comunale di Polizia Urbana anche
per esigesi del regolamento che abbiamo vissuto per 65 anni, va a normare i
comportamenti e quindi, voglio dire, è un rafforzamento della sicurezza urbana per la
serena e civile convivenza della città…
Con questa sottolineatura è un aspetto che ci può stare, però dal 1908 ad oggi è sempre
stato inteso che il regolamento della Polizia Urbana stesse a significare le regole della
convivenza civile all’interno di una comunità locale.
Quindi non mi piace nel titolo, questa sottolineatura dal punto di vista filologico
rispetto al tema.
Quanto poi all’articolo 30, animali di affezione, l’inserimento dei due commi, uno:
“provvedere di iscrivere il cane presso l’anagrafe canina, etc.”, io ho detto in esordio che
laddove esistono regolamenti specifici valgono quelli. Quindi è già previsto nel
regolamento per gli animali di affezione che ognuno vada ad iscrivere all’anagrafe.
Noi ci occupiamo dei termini generali, prevalgono le regolamentazioni specifiche di
settore. Vale per il commercio, vale per gli animali di affezione, vale per i lavori quando si
devono fare, etc., etc.. Quindi, voglio dire, questa è una previsione di carattere generale.
Quelle specifiche, laddove ci sono e sono scritte, prevalgono.
Questa affermazione deve valere un po’ per tutto. Io da questo punto di vista, pur
comprendendo benissimo il senso della proposta, al Consigliere Campana direi che
c’eravamo già impegnati in Commissione di fare, appena approvato e preso il tempo
necessario per una programmazione, di fare un’attività promozionale specifica nelle
scuole, dove per altro ricordo che da trent’anni andiamo a fare educazione civica e
stradale. Ed inseriremmo naturalmente anche le nuove previsioni del regolamento di
Polizia della città. Ma ripeto, lo facciamo da trent’anni. Lo abbiamo esteso già nel corso del
2015, lo programmiamo nel 2016, anche implementando con questo elemento di novità
che andiamo a sancire questa sera se si è tutti d’accordo. Da questo punto di vista io
colgo volentieri un disagio che si manifesta soprattutto nel periodo estivo, e che non è solo
nelle zone residenziali, perché ormai i giardini sono diffusi per fortuna in questa città e
l’attività di tagliaerba, di potatura, etc. etc., sono veramente particolarmente rumorose.
Segnalazioni da questo punto di vista durante il corso dell’estate ne sono arrivate
parecchie.
Quindi vedevo bene una sollecitazione che fa il Consigliere Bava in questo senso, però
gli orari francamente che propone come emendamento mi sembrano
particolarmente restrittivi dal punto di vista degli operatori che devono agire… Intanto
immagino parliamo dell’attività di taglio dell’erba, quindi della primavera – estate, perché
poi d’inverno non abbiamo, se non le pulizie di ottobre, inizio di novembre, di solito con
ottobre si chiude il lavoro. Però dalle sette alle dodici e dalle tredici alle diciassette di
inverno e dalle tredici alle diciotto soltanto d’estate…. Sette – dodici tutto l’anno e poi
tredici – diciassette d’inverno, tredici – diciotto d’estate. Dopo le diciassette non lavorano
più perché è buio. E’ già così di fatto. E d’estate… Io ero più orientato per… Il feriale lo
lascerei così come l’abbiamo normato... E dalle otto possiamo ridurre alle diciannove, ma
c’è gente che deve lavorare… In ogni caso, se posso permettermi un’ultima sola
parola. Io davvero sono convinto che trattandosi di un regolamento nuovo abbiamo
anche la necessità di sperimentarlo. Se il Consiglio è d’accordo, una volta testato,
se c’è qualcosa che non funziona, sono il primo a proporre al Consiglio di rivedere
una norma. Parlandone in Commissione ovviamente e valutando le situazioni
specifiche. Se l’impegno può superare gli emendamenti proposti è un impegno e lo
assumo volentieri. Se questa ipotesi viene giudicata insufficiente, vorrà dire che il
Consiglio è sovrano e decide. Però un impegno in questo senso lo prendo molto
volentieri. “
Consigliere Bava Carlo (Cittadini Con Voi): “Visto l’impegno dell’Assessore
potremmo anche non mettere ai voti l’emendamento, se però la garanzia è quella di
essere sensibili sulla fascia otto – venti, perché altrimenti non cambia nulla. Perché se non
c’è neanche la pausa pranzo… E’ questa la sensibilità. Il turista che è in una bella zona di
Verbania perché è verde, perché è tranquilla ed è rilassata, debba mangiare sul balcone
con quello nel giardino di fianco che ci dà di soffiatore e tagliasiepe. Per cui ritiriamo
l’emendamento. Nel senso che accettiamo l’impegno dell’Assessore e vedremo.”
Consigliere Tigano Giorgio (Fronte Nazionale): “Condivido la motivazione
dell’Assessore, perché questo regolamento è pieno, zeppo di riferimenti ad altri leggi e
quindi non vedo perché due piccole precisazioni, non si debbano inserire.
Un cittadino che lo legge è informato anche dal Comune che per obbligo deve iscrivere
all’anagrafe canina e che ci sono delle norme che tutelano il cittadino dalle aggressioni dei
cani. Tutto qua. Noi li ritiriamo, però sinceramente la motivazione sua, Assessore,
non è condivisibile.
E’ pieno di riferimenti a norme di legge questa cosa qui, allora basterebbe dire: ci riferiamo
alla legge per tutto il resto e la chiudiamo lì. Poi, per carità di Dio, vediamo come vanno le
cose. Io credo che forse qualcosa debba essere integrata con il tempo, perché
magari può succedere qualcosa che porta ad una modifica o ad un’integrazione.
Quindi siamo d’accordissimo su questa cosa, però non è che questo regolamento si rifà,
per quanto non specificato, si rifà a norme, perché questo regolamento di norme di legge è
pieno. Addirittura alcune norme contenute nel Codice Civile.”
Consigliere Lo Duca Davide (P.D.): “Io volevo intervenire ribadendo il concetto che è già
stato più volte ripetuto, ma credo sia davvero importante. Siccome effettivamente il
processo è stato premiato come un processo positivo e condiviso, un po’ mi
stupisce l’arrivo di emendamenti un po’ all’ultimo minuto.
Nel senso che il percorso finalmente vede il plauso delle minoranze e dell’opposizione
rispetto a come il lavoro è stato fatto, non voglio dire che non dovesse avere nessuna
osservazione, però sostanzialmente mi pare che debba essere premiato fino in fondo
questo impegno. Mi riferisco, voglio dirlo molto chiaramente, all’osservazione che poco fa
il Consigliere Bava ha fatto. Ovvero che: fateci capire se sono state fatte delle modifiche o
se sostanzialmente non lo dobbiamo votare. I
o sarei più dell’idea di quanto ha detto Di Gregorio. Il percorso, spero di avere interpretato
in maniera corretta, il percorso è stato assolutamente positivo, ci diamo il tempo
eventualmente di raccogliere delle osservazioni, e l’Assessore ha ripetuto questo concetto,
ed integriamo il dispositivo strada facendo di ciò che dovreste essere ritenuto opportuno.
Rispetto agli elementi che sono stati avanzati io mi permetto di dissentire in particolare su
quelli che prevedono che un atteggiamento vagamente…. da quello previsto comporti
necessariamente una multa. Mi riferisco all’uso delle fontane, ad esempio.
Riguardo chiaramente la discussione in Commissione, perché la fontana non può
diventare sostanzialmente la doccia comunale, dove uno va ad igienizzare se stesso, ma
un luogo che ti permette di avere l’uso dell’acqua che ti serve in quel preciso momento ai
fini della trasmissione. Sostanzialmente era stata fatta una riflessione di questo genere.
E’ chiaro che se uno si riempie la bottiglietta non sta commettendo un inappropriato
utilizzo di quel bene. Sul discorso degli orari mi permetto anche qua di dissentire perché io
personalmente, come cittadino che aveva necessità di risparmiare qualche soldo, mi sono
fatto alcuni lavori in casa da solo, e qua sono interpretati anche i lavori di edilizia interni, e
praticamente l’ho dovuto fare nel momento in cui ero a casa da lavoro.
Certo, immagino di aver creato qualche disagio ai miei vicini di casa, ma sostanzialmente
qua dobbiamo andare anche incontro a quei cittadini che hanno delle esigenze, di
risparmiare su dei lavori e cercano di farseli per proprio conto. Se la domenica pomeriggio
non fossero autorizzati a fare un lavoro di questo genere a mio avviso arrecheremo loro un
danno, non un guadagno in termini generali per la comunità. Quindi io sul caso specifico
se ci fosse il genere di dibattito che c’è stato in Commissione sui temi che di volta in volta
sono stati avanzati porterei questa osservazione. Quindi ad oggi di fonte alla necessità
contingente di affrontare un po’ più rapidamente i singoli punti non mi sento in linea con la
proposta di emendamento. Non escludo che un domani se avessimo l’opportunità di
affrontarla con una maggiore tranquillità si potrebbe anche arrivare ad una posizione
diversa. Ad oggi non mi sentirei di votare favorevolmente all’emendamento.
Quindi io vorrei raccogliere davvero l’indicazione giunta da Di Gregorio e promuovere,
nella speranza che venga accolta una votazione positiva, il regolamento e poi diamoci un
momento per un riaggiornamento del medesimo, definiamolo, può essere tra sei mesi, può
essere fra un anno, e vediamo che cosa nel frattempo è giunto di significativo.
Tra l’altro mi vengono in mente le osservazioni poste dallo stesso Campana in ambito di
Commissione che sono state, mi risulta, colte positivamente e quindi non ho dubbi che
così sarà strada facendo. “
Presidente del Consiglio Comunale: “Possiamo passare alla presentazione dell’ultimo
ed unico emendamento, mi sembra di capire, a questo punto, perché gli altri sono stati
ritirati.”
Consigliere Campana Roberto (Mov.5Stelle): “Vorrei fare una precisazione. Io non è che
pretendo di venire in Consiglio Comunale e modificare un qualcosa di cui non è stata fatta
discussione in Commissione. Anzi, io ho detto che abbiamo lavorato bene.
Io ho detto che in Commissione sono stati sollevati alcuni punti che sono stati recepiti
dall’Assessore e spiegati, come può essere quello dell’acqua al pubblico, come può
essere quello dei bambini sopra i dodici anni, però non sono stati riportati a verbale e la
risposta non era esaustiva.
Nel senso che se tu mi metti una regola e mi dai una sanzione, poi la fai applicare. Se mi
viene detto: ma sì, ma se uno va lì a riempirsi la bottiglia la multa non gliela facciamo, qua
non c’è scritto così. Allora dove c’è scritto “consumo personale sul posto”, mi togliete la
parola “sul posto”… ?. Sì, ma vuol dire che te la devi bere davanti al vigile.
Allora, quando uno verrà sanzionato chiamerà Lo Duca, il vigile chiama Lo Duca e gli
chiede di interpretare la norma. Cioè, se noi mettiamo il regolamento è perché lo facciamo
rispettare…
Allora, emendamento all’articolo 12, punto 3D. Attualmente all’articolo 12, punto 3D,
c’è scritto che: “fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal codice della strada, è
consentito ai bambini l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali,
posteriori e stabilizzatrici, automobiline a pedale, pattini o altri giocattoli che non arrechino
disturbo o danno alle persone o cose”. Chiedo di emendare questo punto perché sennò
domani tutti i bambini che vanno in bicicletta senza le rotelle nel parco pubblico possono
essere sanzionati.
Quindi o è da discrezione dell’Amministrazione o meno, ma se qua mi scrivete così da
domani tutti i bambini non possono andare con la bicicletta, a meno che non
abbiano le rotelle. Per quello chiedo di emendare il punto, togliendo “ai bambini è
consentito l’uso di piccole biciclette, tricicli, etc.”. Ma come avete messo giù voi
devono avere per forza le rotelline.
Poi articolo 21, punto 2. Chiedo scusa, ma io avevo previsto di fare la dichiarazione che
rimanesse a verbale e non mi aspettavo che l’Assessore recepisse le modifiche.
Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto. Punto 2: “è vietato
eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura senza l’uso
di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori
nell’ambiente circostante”. Io chiedo che venga aggiunto “salvo piccole manutenzioni
private”.
Poi per quanto riguarda l’articolo 12, punto 1F: patrimonio pubblico privato ed arredo
urbano. Ad oggi c’è scritto che sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo
urbano è vietato utilizzare impianti o attrezzature destinati al gioco dei bambini da parte di
chi abbia superato i dodici anni di età. Io chiedo che venga modificato in “è destinato al
gioco dei bambini da parte di persone non previste nell’omologazione dello stesso”.
Quindi se il gioco è omologato per una fascia di peso, quello deve essere… Ma se è
omologato per un peso, se si rompe poi il Comune deve pagare. Io voglio vedere i vigili
che fanno le multe a quelli di tredici anni. Voi sorridete, qua stiamo mettendo nero su
bianco delle norme. Allora, o usciamo di qua e ci ridiamo sopra, e diciamo: cittadini,
abbiamo fatto un regolamento di Polizia, però non vi facciamo multe, forse scegliamo se
farlo rispettare, forse. Non va bene. Quindi ridete quanto volete, ma se lo scrivete
prendetene coscienza. Ultimo. Evito di far sorridere la maggioranza.
Chiedo di modificare in modo consono il divieto di mangiare sotto i portici. Perché
ad oggi, come avete scritto voi, uno non può mangiare un panino sotto i portici…”
Esce il consigliere Zappoli: presenti n.27 consiglieri.
Interviene l’Assessore Alba: “Per quanto riguarda le questioni poste dal Consigliere
Campana comincio dal punto 8, che era stato anche oggetto di piccoli scambi di opinione
anche in Commissione. Con l’articolo 8 non è che andiamo a sanzionare chi mangia il
panino. Qui è chiaro qui non diciamo che è vietato mangiare i panini. E’ evidente che
parliamo di altro, perché ci sono persone che mettono il materasso sotto i portici….
Mi pare di cogliere una minuziosità lessicale che non vedo nella formulazione. Qui si vuole
evitare che ci siano sotto i portici ed in luoghi vicino alla chiesa, che ci siano delle cose
che non stanno bene e che conosciamo tutti. Non è la questione del panino
evidentemente.
Poi articolo 12, punto 3: è consentito ai bambini l’uso dei tricicli, piccole biciclette… Era
già venuto anche questo in Commissione. In effetti potevano benissimo toglierlo e non
sarebbe accaduto nulla, se togliamo “provviste di rotelline” non cambia
assolutamente niente. Il senso della frase rimane lo stesso. Prevale ancora quel
buonsenso di cui parlavamo prima, che però vale per tutti gli articoli e non solo per
qualcuno…
Articolo 21, punto 2: è vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura…
Queste cose non assolutamente inquinanti… Quale era il problema? L’uso di impianti di
captazione…? Non era riferito al vecchietto, qui stiamo parlando di attività di una certa
dimensione. Ci comprendiamo e non ci comprendiamo? Poi lei presenti quello che vuole.
L’altro articolo, Consigliere Campana, quale era? Ne ha citati quattro, tre me li sono
segnati…. “
Presidente del Consiglio Comunale: “Abbiamo modo di leggerli correttamente questi
emendamenti in modo da poterli mettere in votazione?
…Per mettere in votazione il documento dobbiamo capire cosa c’è scritto su questo
documento, no? Quindi, o passano gli emendamenti, o gli emendamenti vengono ritirati, o
se sono recepiti capiamo bene in che modo sono recepiti. Perché sennò poi giustamente
mi chiedete cosa votate.
Allora, la questione delle rotelline l’abbiamo eliminata. Quindi le bici anche senza
rotelle possono andare. E questo l’abbiamo eliminato.
Poi sul discorso delle polveri l’emendamento rimane? ... Se ragioniamo così non stiamo
neanche a discutere tutta la sera sul regolamento…
Quello sull’acqua è già recepito abbiamo eliminato dopo consumo personale <sul
posto>.
Ce n’è un quarto poi… Allora, puoi leggere correttamente l’emendamento? Così lo
mettiamo in votazione. Dopodiché facciamo dichiarazioni di voto sul documento in
generale.”
Consigliere Campana Roberto (Mov.5Stelle): “Articolo 21: operazioni di verniciatura,
carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto. L’articolo cita: “è vietato eseguire in ambiente
esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso di
impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapore in ambiente
circostante”. Io chiederei: “salvo piccole manutenzioni private di carteggiatura e
verniciatura non a spruzzo”. Immaginatevi un vecchietto che carteggia la
ringhiera…
Interventi per dichiarazioni di voto sull’emendamento del consigliere Campana:
Consigliere Di Gregorio Vladimiro (Sinistra Unita): “Io capisco le motivazioni del
Consigliere Campana, però si apre un precedente su una questione del genere. Per dire,
dove abito è un condominio, chiunque può dire: “io sono autorizzato a carteggiare le cose
nel cortile del condominio perché il regolamento comunale me lo prevede”, oppure il vicino
di casa che lo fa a fianco. Per cui io credo che una questione del genere… Lo sappiamo
tutti, con un po’ di buonsenso tutti le fanno queste piccole riparazioni a casa propria, non
credo che vadano normate.
Per cui io credo che sia logico che per una questione di tutela ambientale, che credo che
sia superiore rispetto ad altre motivazioni, rimanga così com’è l’articolo. Dopodiché credo
che nessun vigile ha mai sanzionato per questioni che uno fa all’interno della propria
abitazione che sono compatibili con la tolleranza del vicino o dei turisti, come diceva Bava,
rispetto alle altre questioni. Quindi io eviterei perché poi si apre una porta ad abusi,
eccessi, etc..”
Presidente del Consiglio Comunale: “Mi sembra di capire che il Consigliere Campana
accetta il consiglio del Consigliere Parachini. Per cui, se ben capisco, l’articolo 21
comma 2 diventerebbe: “è vietato eseguito in ambiente esterno attività di verniciatura a
spruzzo e/o sabbiatura senza l’uso di impianti…” e viene eliminata solo la parola
“carteggiatura”. Per cui il vecchietto amico del Consigliere Campana può grattarsi la
porta di casa. Va bene? Quindi togliendo solo la parola “carteggiatura”.
Automaticamente è l’unica cosa permessa. Mentre la sabbiatura e la verniciatura a
spruzzo no. Quindi anche questo emendamento l’abbiamo risolto. Perfetto.”
Interventi per dichiarazioni di voto sul Regolamento complessivo:
Consigliere Bava Carlo (Cittadini Con Voi): “Mi dispiace che il Consigliere Lo Duca
l’abbia presa in questa maniera, non c’era nessun ricatto: “o l’emendamento, o non
votiamo”. Cioè, mi sembrava di aver fatto una proposta molto tranquilla. Anche perché
come dicemmo ai tempi di altri regolamenti, purtroppo parliamo di regolamenti che vanno
fatti rispettare.
Ed in questo caso non sono d’accordo con l’amico Vladimiro. Quando si parla di un
regolamento: non credo che il vigile non intervenga se c’è la fattispecie. Cioè, con un
regolamento nessuno pensa niente, si esegue.
Se il mio vicino di casa va dal vigile e fa la segnalazione il vigile deve intervenire. :
“Il Bava in questo momento sta carteggianto”, il vigile viene e dice: “Bava, cosa stai
facendo, stai carteggiando? Non dovevi carteggiare così, mi spiace, ma il regolamento…”
Perché quando mi sono trovato in situazioni del genere mi è stato detto: il regolamento ti
diceva di fare A, avresti fatto A saresti stato protetto da me agente di Pulizia, ma hai fatto
B ti devo penalizzare. Quindi, stiamo attenti, non possiamo dire “crediamo”.
Il buonsenso secondo me non è il regolamento. Il regolamento dà delle norme comuni al
vivere civile. Quello che ponevamo noi come suggerimento, è ovvio, era all’interno del
grosso lavoro fatto dalla Commissione. E non mi sembra di aver sollevato chissà quali
problemi. Leggendo attentamente il regolamento, andando a vedere i regolamenti di altre
città turistiche mi sono detto: accidenti, dalle otto alle venti che uno non abbia un minimo
di respiro… non so se l’avete mai provato. Ma io ho provato ad avere un trapano a
percussione dalle otto del mattino alle quattro del pomeriggio nell’appartamento sopra
mentre dovevo lavorare. Io sfido chiunque a non tirare fuori una pistola e ad andare a
minacciare qualcuno, perché dopo un’ora e mezza la testa non ce la fa più. E siamo
sempre nella solita condizione. Io ho sentito l’Assessore dire che le segnalazioni a
riguardo di utensili per il giardinaggio che vanno a iosa le ha ricevute lui, non io. Quindi mi
sembrava di cercare una quadra. Chi deve fare i lavori la domenica e chi deve fare i lavori
in economia… Io sono uno di quelli a cui piace fare queste cose. La proposta che
facciamo è comunque il sabato uno lo possa fare dalle nove alle dodici e dalle tredici alle
diciassette. Cioè, è un orario di lavoro completo. La domenica lo può fare tutta la mattina.
Io penso che in inverno uso possa smettere un’ora per dare la possibilità al vicino di casa
di mangiare senza chiudere le finestre. Mi pareva di non chiedere niente. Comunque noi
voteremo sicuramente a favore di questo regolamento che dà degli indirizzi alla
città, città turistica. Non è una città industriale.”
Consigliere Brignone Renato (Sinistra e Ambiente): “Volevo rimarcare la questione che il
buonsenso non è lo stesso per tutti e nel momento in cui andiamo a regolamentare,
regolamentiamo. Per quanto ci riguarda, e faccio un esempio clamoroso, perché io ho
preso due multe in vita mia, una a Verbania ed una a Milano. Perché io con il tagliandino
disabili posso parcheggiare in divieto di sosta ma non posso parcheggiare sui marciapiedi.
Quando mi capita di parcheggiare parzialmente sul marciapiede lo faccio con
un’attenzione estrema perché essendo portatore di handicap conosco le difficoltà degli
altri. Per cui cerco di trovare un compromesso tra non intralciare il traffico e non intralciare
i pedoni. Due volte ho parcheggiato parzialmente sul marciapiede sapendo di essere in
difetto e sapendo che potevo stare sulla strada, ho preferito il buonsenso alla regola e ho
preso la multa. Questo significa che le osservazioni fatte anche solo per le rotelline della
bicicletta…… se sono un tutore dell’ordine e ho le regole dalla mia parte, io la
contravvenzione posso farla. E’ per questo che il regolamento va fatto bene. Comunque
voterò a favore.”
Consigliere Campana Roberto (Mov.5Stelle): “Una piccola precisazione per il voto. Non
è questione dell’amico vecchietto o del fatto del bambino in sovrappeso che cade.
Semplicemente io, come voi, vivo la quotidianità ed è fatta anche di queste piccole cose
che possono sembrare banali. Però non possono reggersi su un regolamento che le vieta.
Se il bambino in sovrappeso andrà sul gioco dove il cartellino dice che è omologato sopra
a tot peso e cade, ne va di mezzo il Comune… al di là che abbia sette, otto anni. E credo
che non ci può essere discrezionalità nel momento in cui tu lo vieti. Se tu lo stai vietando,
punto. Comunque io voterò a favore di questo regolamento visto che alcune cose sono
state recepite. Il mio intervento era infatti volto a cercare di sistemare un qualcosa che in
Commissione, pur avendo lavorato bene, però non era stato recepito come è stato
recepito qui…. Pur facendo i complimenti all’Assessore Alba e alla consigliere Bozzuto.”
Nessuno più intervenendo il Presidente, pone in votazione il Regolamento Comunale
di Polizia Urbana, con l’accoglimento di alcune modifiche come da discussione, per
alzata di mano, ed
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 13.12.1950 n.59 è stato
approvato il Regolamento di Polizia Urbana con il successivo visto di conferma della
Giunta Provinciale Amministrativa del 28/2/1951;
Considerato che il suddetto Regolamento risulta obsoleto e non più rispondente alle
esigenze dell’attuale conformazione sociale del territorio comunale, al quale si riferisce per
regolamentare comportamenti ed attività comunque rilevanti sulla vita della popolazione
cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la
fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell’ambiente;
Preso atto della necessità di predisporre un nuovo Regolamento che meglio persegua le
suddette finalità aggiornato alle nuove normative di riferimento per gli enti locali nonché ai
mutati stili di vita;
Dato atto che la proposta di Regolamento è stata sottoposta all’esame della
Commissione Consiliare “Viabilità, trasporti, mobilità e attività produttive” nelle sedute del
26 ottobre e 5 novembre 2015;
Visto il D.Lgs.18/8/2000 n.267;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento di Polizia Locale ai
sensi dell’art.49, comma 1, e art.147/bis del D.Lgs.267/2000;
Per propria competenza ai sensi di legge;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e termini di legge, 27 presenti e 27
votanti.
DELIBERA
1) Di APPROVARE il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che si allega in
copia e costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che detto Regolamento si compone di n.41 articoli;
3) Di disporre che il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal
Consiglio Comunale in data 13/12/1950, è abrogato con decorrenza dall’entrata in
vigore del Regolamento di cui alla presente deliberazione;
4) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività
dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le
ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in
contrasto con lo stesso.
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.175 del 30/11/2015
INDICE
TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 FINALITA’
Articolo 2 FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
Articolo 3 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Articolo 4 IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 5 SPAZI E AREE PUBBLICHE
Articolo 6 LUMINARIE
Articolo 7 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBL ICITARI
Articolo 8 ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 9 MARCIAPIEDI E PORTICI
Articolo 10 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
Articolo 11 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
Articolo 12 PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
Articolo 13 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO
Articolo 14 SGOMBERO NEVE
Articolo 15 RAMI E SIEPI
Articolo 16 PULIZIA FOSSATI, TAGLIO ERBA E VEGETAZIONE IN GENERE
Articolo 17 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
Articolo 18 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
Articolo 19 DISTRIBUZIONE VOLANTINI OPUSCOLI O FOGLIETTI
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Articolo 20 DEPOSITI E ATTIVITA’ VIETATE
Articolo 21 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL’APERTO
Articolo 22 ACCENSIONE DI FUOCHI
Articolo 23 LIMITAZIONI DEI RUMORI SU AREE PUBBLICHE
Articolo 24 ATTIVITA’ RUMOROSE
Articolo 25 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL’ESTERNO DEI LOCALI
Articolo 26 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
Articolo 27 DEPOSITI ESTERNI
Articolo 28 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
Articolo 29 AFFISSIONI
TITOLO 5 : ANIMALI
Articolo 30 ANIMALI DI AFFEZIONE
Articolo 31 DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL’INTERNO DEL CENTRO
ABITATO
TITOLO 6 : VARIE
Articolo 32 RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
Articolo 33 ACCATTONAGGIO
Articolo 34 ARTISTI DI STRADA
Articolo 35 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E SOSTA DI CAROVANE DI NOMADI
Articolo 36 BALNEAZIONE
Articolo 37 CONTRASSEGNI DEL COMUNE
TITOLO 8 : SANZIONI
Articolo 38 SANZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 39 ABROGAZIONI DI NORME
Articolo 40 ENTRATA IN VIGORE
Articolo 41 NORMA FINALE
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali
dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello
Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della
comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei
cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e
dell’ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in
quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna
qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Articolo 2 - Funzioni di Polizia Urbana
1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si
svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie
dell’Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del D. Lgs. n. 112/98.
Articolo 3 - Accertamento delle violazioni
1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo
di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti
dell’Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici,
appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente
ordinamento.
2. L’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla
legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze in attuazione ed integrazione delle
norme del presente Regolamento in virtù dei poteri di cui al D. Lgs. n. 267/2000.
Articolo 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con
Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti
dalla normativa.
TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 5 – Spazi ed aree pubbliche
1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art.
1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in
contrasto con l’indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione
dell’attività.
Articolo 6 - Luminarie
1. E’ soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ai sensi del T.U.L.P.S., la
collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi
decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti non possono essere utilizzati come supporti gli alberi e le strutture
dell’illuminazione pubblica. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e
supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che
non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate di
regola ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una
dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di
impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle
norme di sicurezza vigenti in materia, con particolare riferimento alle soluzioni
adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente
ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso
aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere
installati, o se installati devono essere rimossi.
5. La collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per
gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti
richiedenti.
6. E’ soggetto alla medesima autorizzazione del comma 1), il lancio di “lanterne
volanti” o “mongolfiere in carta” utilizzate per festeggiamenti o altre manifestazioni.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 5) e 6) comportano una sanzione
amministrativa da € 50 a €300 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare
nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di
messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro
durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
2. La collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per
gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti
interessati.
Articolo 8 - Atti vietati su suolo pubblico
1. Sul suolo pubblico è vietato:
a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
b) lavare i veicoli;
c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle
persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra
questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro, farina e
simili, nonché lo scoppio di petardi;
d)
scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e
private;
e)
gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze
chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
f)
bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle
vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
g) valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente
connesso al consumo personale, né attingere con tubi od altri espedienti ed è
obbligatorio chiudere il rubinetto dell’acqua, ove predisposto, dopo l’uso;
h)
ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché
versarvi solidi o liquidi;
i)
bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici,
recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
j)
lanciare sassi o altri oggetti atti ad offendere;
k)
gettare a terra mozziconi di sigarette o gomme da masticare;
l)
creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si
svolgono all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le
medesime in modo difforme da quello stabilito;
m)
compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose
contrari alla nettezza, all’igiene o al pubblico decoro, o che possano recare
molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di
pericoli od inconvenienti;
n)
sia per motivi igienici che per evitare imbrattamento è vietato sputare e
soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò
destinati;
o)
abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile
nella categoria dei rifiuti;
p)
divieto di fumo e consumo di bevande alcooliche all’interno dei parchi
pubblici.
2. E’ fatto divieto su aree pubbliche o aperte al pubblico, riparare veicoli salvo se
determinate da forza maggiore o cause fortuite.
3. E’ altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici
aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei
luoghi e al decoro.
4. La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta una sanzione amministrativa
da € 77,00 a € 462,00 e l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque
e dei liquidi.
5. La violazione di cui al comma 1, punto i), comporta una sanzione amministrativa da
€ 77,00 a € 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione dell’attività.
7. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 9 - Marciapiedi e portici
1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni
dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno
parte o dall’Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l’obbligo
di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli
prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione
animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei
bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,
nonché dei mezzi in azione di soccorso.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €
150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi o di cessazione dell’attività
vietata.
Articolo 10 - Manutenzione degli edifici e delle aree.
1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla
decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e
delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture,
cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell’immobile.
Hanno inoltre l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco e al rifacimento della
tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità
dall’Autorità Comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della
conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo
da evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana.
4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di
gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra e, in
assenza di idonei sistemi di riutilizzo, essere incanalate nella apposita fognatura.
Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla
pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e
manutenzione delle aree di cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o
di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di
godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in
cortili posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di
ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune e/o a imprese designate
dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da
€ 77,00 a € 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00.
Articolo 11 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri
1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate
da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con
idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Fatte salve le violazioni alla normativa ambientale, le violazioni di cui al comma
precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e
l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 12 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi
esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure
insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
b) manomettere le attrezzature o gli impianti installati sul suolo, salvo che per
interventi manutentivi eseguiti nei modi previsti dai regolamenti, da soggetti a tale
scopo autorizzati;
c) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati
visibili dalla pubblica via;
d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine,
fontanelle, attrezzi per giochi, rastrelliere, barriere, contenitori per rifiuti, segnaletica
stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e
sosta e altri elementi d'arredo, beni o manufatti destinati a pubblici servizi o
comunque a pubblica utilità;
e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni
pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di
persone non previste nell’omologazione dello stesso;
g) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri
civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice
della Strada;
h) collocare direttamente o indirettamente su pali dell’illuminazione pubblica, paline
semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di
qualunque genere.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato
apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o
figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Nei parchi, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali
alberati sulle passeggiate del lungolago, nelle zone boschive, nelle aree protette e
in tutte le aree verdi è vietato:
a ) danneggiare la vegetazione;
b) strappare o cogliere fiori e piante;
c) circolare e sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate
alla circolazione;
d) fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai
bambini l’uso dei tricicli, biciclette, automobiline a pedale, monopattini o altri
giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
4. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca civica, è
vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare
disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la
facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti
vietati. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del
responsabile della violazione.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.
Articolo 13 - Nettezza del suolo e dell’abitato
1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dal Regolamento comunale
di Gestione dei Rifiuti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante
l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi
pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e
dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra
occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque
abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o
ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di
marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel
mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo
destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla
pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la
possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con spese a
carico dei soggetti obbligati.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno
l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei
rifiuti che su di esse siano stati depositati.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato
trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. E’ vietato conferire rifiuti domestici nei cestini stradali ed in quelli adibiti alla raccolta
delle deiezioni od in prossimità di essi.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la
cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente
articolo.
Articolo 14 - Sgombero neve
1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati,
durante o a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle
persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi
pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo
materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli
formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i
blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da
balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla
incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico
passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all’asportazione delle neve ivi
depositata.
5. E’ vietato ammassare la neve a ridosso di siepi o in modo tale da ostacolare la
circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla
raccolta dei rifiuti né spargerla su suolo pubblico.
6. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque
scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti
opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da
€ 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 15 – Rami e siepi
1. I rami e le siepi che sporgono dai terreni confinanti con strade statali, provinciali,
comunali e vicinali ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili situati nel territorio
del Comune di Verbania, devono essere tagliati e regolati affinché non si
protendano oltre la proprietà privata, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di
sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente
smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da €25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 16 - Pulizia fossati, taglio erba e vegetazione in genere
1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di
godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei
canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree
pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire
che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. I soggetti di cui al comma 1) devono inoltre:
1. provvedere al taglio dell’erba e della vegetazione in genere;
2. rimuovere lo sfalcio nonché i rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti
o che sporgono su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di
uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni
laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o
per qualsiasi altra causa;
4. regolare e sagomare le scarpate e i cigli;
5. adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare
qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della
corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 17 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie,
lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo
sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da
€50,00 a €300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 18 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
1. Ferme restando le prescrizioni stabilite dal Regolamento Comunale per la gestione
dei Rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività
artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o
materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate
vicinanze dell’attività stesso, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area
in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a
provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di
bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di
chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti
perfettamente pulita.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 19 – Distribuzione volantini opuscoli o foglietti
1. E’ vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il
getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti di qualsiasi natura.
2. E’ altresì vietato fare volantinaggio collocando foglietti, volantini e locandine di
qualsiasi natura sui veicoli in sosta.
3. Detto materiale può essere consegnato direttamente nelle mani del passante.
4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da
€ 77,00 a € 462,00
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Articolo 20 – Depositi e attività vietate
1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica, sulle aree pubbliche e private è
vietato:
a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che
in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più
breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e
comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all’autorizzazione;
b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili
materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che
vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle
aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque
verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato
contro ogni pericolo di caduta;
d) procedere all’innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni
procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
e) scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico
passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di
terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. In presenza di animali di affezione occorre procedere ad idonea e frequente pulizia
di balconi, terrazze ed altri spazi dall’eventuale deposito di deiezioni.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comporta una sanzione amministrativa da €
25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
1. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o
imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare
danni ai passanti.
2. E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo e/o
sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di
gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a
seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature,
sistemi con getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri
nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00
a € 150,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €
77,00 a € 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
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Articolo 22 - Accensioni di fuochi
1. E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio
comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi,
scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in
quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di
spegnerlo.
3. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle
aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 77,00 a € 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 23 – Limitazioni dei rumori su aree pubbliche
1. Fatte salve le previsioni del Regolamento Comunale dei Pubblici esercizi, negli
spazi ed aree di cui all’art. 1, e’ vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi
radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle
ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di
espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose,
cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di
espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da €
25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni
sonore e le attività non consentite.
Articolo 24 - Attività rumorose
1. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo
deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall’Amministrazione Comunale,
potranno essere esercitate esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Si intendono
comprese le attività edili all’interno di edifici esistenti, il funzionamento di macchine
tosaerba ed altre attrezzature da giardino nonché motoseghe, soffiatori,
compressori e qualsiasi altro strumento rumoroso.
2. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che
comportino l'uso di macchine azionate da motore. In questo divieto non rientrano le
attività che implicano esclusivamente l’utilizzo di normali macchine per ufficio o
attrezzature medico-sanitarie.
3. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni,
martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando
tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso
e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla
vigente legislazione in materia. I Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L. su reclamo
o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti
perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause
dei rumori. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della
quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici
comunali o delle A.S.L., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria
responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E’ vietato ai conducenti di veicoli a motore, di provarne, nelle pubbliche strade o
nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento,
accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi,
scoppi e rumori inutili.
5. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice
della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque
qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione
sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei
medesimi.
6. Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa
l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno
essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del
riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di
materiali e cose, etc.
7. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di
strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili
dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l’esercizio
dell’attività in fasce orarie diverse.
8. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i
luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni
pubbliche o aperte al pubblico, all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura,
comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali nonché entro un raggio di 200
metri da tali strutture; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o
siano presenti delle persone.
9. La Città di Verbania riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative
proprie della loro età. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni
private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra,
limitatamente all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.
10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le
emissioni sonore.
Articolo 25 - Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali
1. Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper,
soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le
ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo, fatto salvo quanto previsto
dallo specifico regolamento per i videogiochi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le
emissioni sonore.
Articolo 26 - Uso dei dispositivi antifurto
1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3,
comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in
abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono
essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti
continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. I proprietari delle private abitazioni devono rendersi reperibili, affidando a vicini di
casa un recapito telefonico ove sia possibile rintracciarli in caso di
malfunzionamento dell’impianto.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è
tenuto ad esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati
identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di
disattivare il sistema di allarme.
4. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento
di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso,
pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio
alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine
di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica
Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
5. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00
a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
6. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 150,00.
7. In caso di ricerca negativa dei soggetti di cui ai commi 2) e 3), gli organi di polizia
possono far intervenire i Vigili del Fuoco che procederanno ad introdursi nelle
abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l’allarme. Eventuali spese di
intervento sono da intendersi a carico degli inadempienti che non potranno
richiedere il risarcimento di eventuali danni causati alla proprietà.
Articolo 27 - Depositi esterni
1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e
qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere
evitato l’accatastamento all’esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la
raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e
dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga
appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore
1. E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio
comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da
qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli
con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 150,00.
Articolo 29 – AFFISSIONI
1. E’ vietata l’affissione di manifesti, locandine, annunci, avvisi e simili al di fuori dei
luoghi espressamente destinati e stabiliti dal “Regolamento comunale per le
pubbliche affissioni”.
2. E’ vietato danneggiare, rimuovere, stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli
avvisi pubblici e danneggiare i quadri adibiti all’affissione.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi
TITOLO 5 : ANIMALI
Articolo 30 - Animali di affezione
1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non
arrechino in alcun modo danni alle persone e alle cose.
2. I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni
tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
3. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la
presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
4. E’ vietato l’uso di guinzagli di lunghezza superiore a m. 1,50. Eventuali guinzagli
estensibili devono essere mantenuti bloccati sulla lunghezza massima di m. 1,50.
5. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
1. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi
pubblici;
2. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all’art.1;
3. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla sulle aree di
cui all’art.1;
4. accedere nelle aree attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per
bambini, chiaramente delimitate e segnalate, anche se accompagnati e
muniti di guinzaglio e/o museruola;
6. I proprietari o possessori di cani devono rispettare i seguenti obblighi:
1. avere al seguito idoneo strumento per rimuovere le deiezioni durante la
conduzione del cane su area pubblica;
2. le deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse dal conducente del
cane.
7. La violazione di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comporta una sanzione amministrativa
da € 25,00 a €150,00.
8. La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00
a €150,00 e l’obbligo della messa in pristino dei luoghi.
9. La violazione di cui al comma 6) lett. a) comporta una sanzione amministrativa da €
25,00 a € 150.00.
10. La violazione di cui al comma 6) lett. b) comporta una sanzione amministrativa da €
25,00 a € 150.00.
Articolo 31 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro
abitato
1. Nel centro abitato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, è ammessa
la detenzione di allevamenti avicunicoli purché ad una distanza non inferiore a 100
m. dalle abitazioni, con la precisazione che deve essere impedita la circolazione di
detti animali per le pubbliche vie.
2. Nei centri abitati gli apiari devono essere collocati a non meno di 20 metri da strade
di pubblico transito e a non meno di 10 dai confini di proprietà pubbliche o private.
L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati
esiste dislivello di almeno quattro metri, o se sono interposti, senza soluzioni di
continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 6 : VARIE
Articolo 32 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulla Gestione dei
Rifiuti per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali
quali indumenti e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree
pubbliche, è soggetta all’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico,
rilasciata con le modalità fissate dall’apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni
riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali
dell’Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da
Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega,
in originale, firmata dal responsabile dell’Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal
presidente dell’Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate all’interno e nelle immediate
vicinanze dell’area di svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di
cura.
6. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00
a € 150,00.
7. Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Articolo 33 - Accattonaggio
1. E’ vietato esercitare l’accattonaggio in tutte le sue forme sul territorio comunale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e
comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di
uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato offrire fiori recisi o piccola
oggettistica e porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro
o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi,
precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le
prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano
motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o
scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle
leggi in vigore, la violazione dei commi precedenti comporta una sanzione
amministrativa da € 50,00 a € 300,00, l’obbligo di cessare immediatamente l’attività
o il comportamento messo in atto. E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della
confisca amministrativa dei proventi dell’accattonaggio o dell’attività abusiva posta
in essere e di eventuali attrezzature impiegate nell’attività, ai sensi dell’art. 20 della
L. 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa legge.
Articolo 34 - Artisti di strada
1) Definizione “arte di strada”
Per “arte di strada” si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona,
esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e itinerante,
senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui
compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore, così come definito dal Decreto
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28/2/2005 (prestigiatori, mimi, clown,
ritrattista, statua vivente, suonatore etc.).
Sono considerati “mestieri artistici di strada” le attività finalizzate alla produzione,
esposizione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali
sia chiesto uno specifico corrispettivo. In questa categoria rientrano a titolo di esempio:
pittori, scultori, ritrattisti, mosaicisti.
2) Esercizio dell’attività
•
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all’uso pubblico;
b) alle attività di intrattenimento su area pubblica organizzate con carattere di
imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali ecc.) alle bande musicali e agli
esercenti le attività di spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all’art. 69 del
T.U.L.P.S.;
c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria del mestieri ambulanti,
manchino di una specifica connotazione artistica.
•
L’arte di strada è esercitata sul territorio comunale, nei limiti di seguito specificati,
previa comunicazione al Comune dei giorni, orari e luogo della rappresentazione,
almeno 5 giorni prima dell’esibizione.
•
Le comunicazioni saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.
•
Su richiesta degli organi di vigilanza, l’artista dovrà esibire la ricevuta dell’avvenuta
comunicazione o copia dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico nel caso
siano posizionate piccole strutture.
•
La mancata o irregolare presentazione della comunicazione o la mancanza della
concessione all’occupazione di suolo pubblico, comporterà l’immediata
sospensione dello spettacolo da parte dell’Amministrazione Comunale.
3) Obblighi e divieti
•
Non è consentito l’uso di impianti di amplificazione.
•
La permanenza per l’esercizio dell’attività da parte dei “madonnari” è consentita fino
al completamento dell’opera che potrà essere svolta unicamente con l’utilizzo di
colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.
E’ vietato dipingere direttamente sui sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di
alto pregio.
•
Durante lo svolgimento dell’attività non si dovrà creare ostacolo alla circolazione dei
veicoli e non potrà essere svolta nei seguenti luoghi:
o
davanti all’entrata di Chiese o luoghi di culto;
o
istituti bancari;
o
accessi alle abitazioni;
o
sedi delle forze dell’ordine e di pronto intervento;
o
durante la celebrazione di manifestazioni pubbliche religiose, di culto,
politiche, comizi, etc.
o
per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici
esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.). e non possono
fermarsi e suonare oltre 5 minuti nello stesso punto ed a distanza inferiore a
20 metri dal punto precedente
•
L’artista di strada, la cui performance, è naturalmente destinata ad un pubblico di
passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 2 ore consecutive, oltre le
quali dovrà spostarsi di almeno 300 mt.
•
Lo spazio può essere occupato solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e
facilmente rimovibili alla fine dell’esibizione e dovrà essere ripristinata la pulizia
dell’area interessata.
•
E’ vietato esibirsi mediante l’uso di fiamme libere o con maschere ma è consentito il
trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un
documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza;
•
Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all’ordine pubblico, al buon
costume o che arrechino disturbo alla quiete pubblica.
4. Responsabilità
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a
persone o cose derivanti dal comportamento dell’artista di strada in cui si configuri
imprudenza, imperizia di leggi o regolamenti di cui lo stesso artista è unico responsabile.
Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco,
fachiro etc.) l’artista assume ogni relativa responsabilità per sé e per eventuali
collaboratori e, in ogni caso, non dovrà coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.
5) Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l’esercizio dell’arte di strada
condotta in difformità alle norme del presente Regolamento è punita con l’applicazione di
una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e con la cessazione dell’attività.
Articolo 35 - Divieto di campeggio libero e sosta di carovane di nomadi
1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed
altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio
e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai
possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride,
in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di
dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. E’ vietata permanentemente su tutto il territorio comunale la sosta di roulotte,
caravan, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in
abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento che appoggino sul suolo,
oltre che con le ruote, con altre attrezzature relative a suddetto scopo.
3. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione
amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto,
l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli
comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro
possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159 del Codice
della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le
quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di
rimozione e custodia sono a carico dell’avente diritto.
Articolo 36 - Balneazione
1. La balneazione è consentita sui torrenti e sulle spiagge lungo il lago.
2. L’eventuale divieto di balneazione nel lago e nei torrenti è disposto dal Sindaco con
apposita ordinanza.
3. E’ vietato distendersi sui giardini e sulle passeggiate del lungolago dei centri abitati
di Suna, Pallanza ed Intra per prendere il sole .
4. E’ vietato tuffarsi nelle acque del lago da pontili o luoghi diversi dalle spiagge.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività.
Articolo 37 - Contrassegni del Comune
1. E’ vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici
e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese
di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione
comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme
specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo
della cessazione dell’utilizzo improprio.
TITOLO 7 : SANZIONI
Articolo 38 - Sanzioni amministrative
1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi
della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione
amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un
comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione
sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti
immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati
dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il
controllo dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui
al comma 3, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le
spese eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.
TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 39 Abrogazioni di norme.
Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dalla G.P.A. in data 28/2/1951 e
successive modificazioni e tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente
Regolamento sono da intendersi abrogate.
Articolo 40 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto
deliberativo di approvazione del medesimo.
Articolo 41 - Norma finale
Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle
materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo
automatico.
54
Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to BONZANINI MARCO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
Addi .............................…………………...
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
PAPIRI AGATA
Lì, ………………….
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
175 - 30/11/2015
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regolamento comunale di polizia urbana