A proposito delle copie d’obbligo …
Non è il tipografo responsabile del deposito !
Nei mesi scorsi , tutti noi abbiamo ricevuto una comunicazione della regione Lombardia (inviata a tutti
gli Editori e Tipografi) dove “si chiede la collaborazione di tutti i soggetti a dare la più ampia
diffusione dell’informativa regionale ai possibili interessati ai fini di migliorare l’applicazione e
l’osservanza della normativa sul deposito legale”.
Ricordiamo che l’oggetto della norma riguarda “L’archivio della produzione editoriale regionale
della Lombardia. Comunicazione in riferimento alle norme per il deposito legale (ex L.106/2004,
D.P.R. 252/2006, D.M. 28/12/2008 )”.
La regione ha inviato quindi ai “Responsabili della Pubblicazione (ove manchi l’Editore) e ai
Tipografi” lettera indicante la norma che stabilisce che, l’EDITORE in prima istanza (o, quando questo
manchi), il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE aggiungendo poi OVVERO IL
TIPOGRAFO ( il tipografo ???) il soggetto tenuto ad assolvere l'obbligo di deposito e viene previsto
l'archivio regionale di deposito. Il decreto ministeriale 28 dicembre 2007 approva e rende nota
l’individuazione dei soggetti depositari proposti dalle regioni con proprie deliberazioni recepiti.
Gli editori e ogni altro soggetto previsto dalla normativa assolveranno agli obblighi di legge inviando
al deposito legale i materiali librari contestualmente come segue:
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- Ufficio Deposito Legale – Via Tripoli, 36-50122 Firenze
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma
- Ufficio Deposito Legale Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
• 2 esemplari all'Archivio della Produzione Editoriale Regionale APE R (BEIC)
presso la Biblioteca Nazionale Braidense - via Fiori Oscuri, 2 - 20121 Milano
Eventuali modalità … ecc ecc (risparmiamo il testo e invitiamo chi non ne fosse ancora a conoscenza a
collegarsi con il sito internet qui sotto riportato ) La presente comunicazione viene pubblicata nel sito
regionale ove sono consultabili anche le norme e la modulistica al seguente indirizzo internet:
http://www.lombardiacultura.it ;
http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=18.
Milano 31 dicembre 2008 - Prot. LI.2008.0012455
Ricordiamo che le pubblicazioni soggette al deposito legale risultano essere (vedi art 1 –L. 106/2004)
“Documenti o prodotti editoriali di INTERESSE CULTURALE destinati all’uso pubblico, offerti in
vendita o comunque distribuiti, contenuti su qualsiasi supporto anche analogico e digitale”.
- Nelle “Categorie di documenti destinati al deposito legale” (art 4 –L. 106/2004) la norma riporta: Libri,
Opuscoli, Pubblicazioni Periodiche, Carte geografiche o topografiche, Atlanti, Grafica d’arte, Video
d’artista, Manifesti, Musica a stampa, Microforme, Documenti fotografici, Documenti sonori e video,
Film iscritti …, Soggetti e sceneggiature …, Documenti diffusi su supporto informatico, Documenti
diffusi su rete informatica non rientranti nella prima e nella seconda voce.
Non vi nascondiamo che alcune definizioni quali “Manifesti” e “Opuscoli” possono avere più
interpretazioni, il buon senso ci fa pensare all’interesse culturale, come ha possibili oggetti di ricerca
per soggetti interessati o per generazioni future.
Lo stampato che gode dell’iva al 4% automaticamente rientra nelle pubblicazione soggette a deposito.
- “Documenti NON soggetti al deposito legale”: (art 8 –DPR 252/2006) Bozze di stampa, Estratti, Registri e
modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, Materia di minuta
pubblicità per il commercio, Ristampe inalterate.
- Soggetti obbligati: (art 3 L.106/2004) L’Editore o comunque il Responsabile della pubblicazione, sia
persona fisica che giuridica (Il committente); il Tipografo ove manchi l’editore o il responsabile della
pubblicazione. (Pubblicazione in proprio)
- Esonero Parziale: (art 9 L.106/2004) Se le opere soggette alla legge hanno una tiratura sino a 200
esemplari o un valore non inferiore a 15.000,00 euro per ciascuna copia, fatta esclusione per la musica a
stampa, l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione è tenuto a consegnare una sola copia
per l’Archivio regionale della produzione editoriale. Se le opere hanno invece una tiratura sino ai 500
esemplari e un valore per ciascuna copia non inferiore a 10.000,00 euro, l’editore può presentare
domanda di esonero parziale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali della regione competente.
- Sanzioni: (art 7 L.106/2004) La violazione della legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di
1.500,00 euro; il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari
dovuti. La sanzione amministrativa è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il
soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine
previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia già stata contestata
I documenti vanno consegnati o inviati con ogni altro mezzo entro 60 giorni dalla loro pubblicazione
(vedi art. 7 - DPR 252/2006). Per i periodici e i manifesti l'invio può essere cumulativo, previo accordo.
Riportiamo quindi parte dell’art. 6
- Soggetti obbligati e istituti depositari (comma 1) pubblicato sul sito Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in merito a “Informazioni e chiarimenti per l’applicazione del regolamento recante norme
in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico (DPR
252/2006)” dice: In seguito alle richieste da parte dei tipografi è opportuno evidenziare che il soggetto
obbligato alla consegna dei documenti, qualora sia diverso dall’editore, da un ente pubblico o privato, può
delegare con atto scritto inviato agli istituti depositari la consegna dei documenti al tipografo.
La responsabilità del rispetto della norma ricade comunque sempre sul delegante.
(Attenzione che con delega scritta, il delegante può rivalersi su di noi per il mancato deposito)
Per dare la più ampia diffusione dell’informativa regionale, stiamo preparando un modulo riportante
tutte le modalità di deposito che può essere consegnato dal tipografo al committente.
PAB – Paolo Finazzi
6 Marzo 2009
Modulo da compilare a cura degli editori di periodici, anche su supporto informatico.
Titolo
ISSN
Periodicità
Anno
(Da inserire all'interno del relativo plico)
Numero/Mese
Pezzi Tipo
da - a
Note
Tot.
Allegati, supplementi, speciali, inserti, ecc.
Tot.
Si dichiara di aver ricevuto a norma della legge n°106/2004 le pubblicazioni in elenco.
Data spedizione
Firma
Modulo da compilare a cura degli editori di libri ed altri documenti non periodici, anche su supporto
informatico (da inserire all'interno del relativo plico).
Pag.
Elenco documenti
TITOLO
ISBN/ISMN *
AUTORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(*) Solo se presenti.
(RIS.) Spuntare se ristampa (TIPO) Specificare solo nel caso di VHS, DVD o CD.
Data spedizione
Si dichiara di aver ricevuto a norma della legge n° 106/2004 le pubblicazioni in elenco.
Firma
RIS. TIPO
Norme relative al deposito legale dei documenti
di interesse culturale destinati all’uso pubblico
(Legge 15/04/2004 n. 106 e DPR 03/05/2006 n. 252)
Gli editori e ogni altro soggetto previsto dalla normativa assolveranno agli obblighi di legge
inviando al deposito legale i materiali inerenti come segue:
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- Ufficio Deposito Legale - Via Tripoli, 36 - 50122 Firenze
• 1 esemplare alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma
- Ufficio Deposito Legale Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
• 2 esemplari all'Archivio della Produzione Editoriale Regionale APE R (BEIC)
presso la Biblioteca Nazionale Braidense - via Fiori Oscuri, 2 - 20121 Milano
La consegna dovrà comprendere anche gli eventuali allegati su supporto informatico (CD,
DVD e simili).
Su ciascuna copia va apposta la scritta: “esemplare fuori commercio per il deposito legale
agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”.
I documenti vanno racchiusi in un plico che deve recare all’esterno la dicitura: “esemplare
fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”.
e il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio o sede legale.
II plico o la scatola deve contenere l’elenco, in duplice copia, del materiale trasmesso, riportando per ciascun documento gli elementi necessari alla sua individuazione.
La modulistica consigliata per la compilazione dell’elenco è allegata, oppure scaricabile
presso questo sito internet:
http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?id=101&l=it
Accertato il contenuto del plico, se non sono state riscontrate irregolarità, viene restituita,
opportunamente vidimata, la copia dell’elenco inviato.
Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.
Ove venga utilizzato il servizio postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici postali del plico contenente il materiale oggetto del deposito legale.
• Si chiede cortesemente di dividere il materiale in base al contenuto:
– Materiale monografico
– Materiale periodico
– Musica a stampa (spartiti)
• Si ricorda inoltre che tutta la produzione editoriale deve essere consegnata entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
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A proposito delle copie d`obbligo … Non è il tipografo responsabile