A
B
C
D E L L ’ A D O Z I O N E
I n f o r m a z i o n i
p e r
l e
c o p p i e
c h e
a v v i c i n a n o a l p r o g e t t o a d o t t i v o
1
s i
REGIONE PIEMONTE
Assessorato al Welfare e Lavoro
Assessore Teresa Angela Migliasso
Direttore Giampaolo Albini
A cura di:
Maria Celeste Anglesio, Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Antonella Caprioglio, Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Chiara Avataneo, Agenzia Regionale Adozioni Internazionali
Concetta Trapani, Agenzia Regionale Adozioni Internazionali
Daniela Bertolusso, Associazione Amici di Don Bosco onlus
Lidia Bozzolo, ASL TO 1 Torino
Marina Farri, ASL TO 5 Moncalieri
Maria Lucia Lazzara, Comune di Torino
Elena Licastro, Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta
Si ringraziano per la collaborazione:
Fulvio Villa, Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta
I Componenti della Consulta Regionale per le Adozioni e gli Affidamenti familiari
Associazioni: ANFAA, Famiglie per l’Accoglienza, Gruppi Volontari per l’Affidamento e l’Adozione.
2
Premessa
L’abbandono dei bambini è una questione sociale, non solamente individuale. E’
necessario che l’adozione acquisisca il suo carattere, la sua espressione eminentemente
sociale, pubblica, e non solamente privata
(F.Freire, Fondazione Terre des Hommes, Brasile) 1
Il presente opuscolo si propone come aggiornamento rispetto alla precedente
pubblicazione “ABC dell’adozione” che ha avuto, nel corso di questi anni, una notevole
diffusione su tutto il territorio regionale, rivelandosi un’utile ed apprezzata guida per le
numerose coppie piemontesi che ogni anno offrono la propria disponibilità all’adozione oltre
che uno strumento di informazione facilmente fruibile da parte di tutti quei soggetti che a
diverso titolo entrano in contatto con la nuova famiglia che si costituisce in seguito ad
un’adozione: insegnanti, educatori, operatori di associazioni.
Il testo intende inoltre fare chiarezza e aggiornare sulla realtà dell’adozione sia
nazionale che internazionale e fornire indicazioni sulle procedure da seguire, introducendo
gradualmente la coppia in questa dimensione nuova ed inesplorata
L’esperienza delle equipes adozioni maturata nel corso di questi anni attraverso le
attività di informazione e di conoscenza delle coppie che presentano la propria disponibilità
all’adozione ed i cambiamenti intervenuti a livello normativo, sia nazionale che regionale, tra
cui quello più recente riferito al nuovo assetto degli Enti autorizzati, hanno reso necessaria
questa revisione.
Inoltre lo scenario complessivo delle adozioni sia in Italia sia, in particolare modo,
all’estero ha visto in questi ultimi anni significativi cambiamenti ed è importante che la coppia
che si avvicina al progetto adottivo sia consapevole fin da subito della complessità del
percorso adottivo e dell’impegno che questo comporta nel tempo.
1
Tratto dagli atti del Convegno Nazionale “Apprendere dall’esperienza”-Regione Piemonte, Torino, novembre
2006.
3
Poiché l’adozione di un bambino riveste una forte valenza sociale, in quanto tale
coinvolge la collettività e le istituzioni nel sostenere ed accompagnare i cittadini che si
propongono per questa “genitorialità sociale”.
Alla luce di tale considerazione oltre che di una precisa previsione normativa, la
Regione Piemonte ha investito, nel corso degli anni, notevoli energie nel favorire l’attuazione
della L.184/83 e successive modifiche per sostenere i propri cittadini nella complessa scelta
dell’adozione, sia nella fase preparatoria che precede la presentazione da parte della coppia
della propria disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni, sia nella fase successiva
all’ingresso del minore in famiglia, prevedendo anche, da parte delle equipes, interventi di
sostegno alle coppie nel tempo dell’attesa e nella fase successiva all’ingresso del bambino in
famiglia.
In quest’ottica, con Legge Regionale n. 30 del 16 novembre 2001 la Regione Piemonte
ha approvato l’istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari
e la nascita dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, primo e finora unico
servizio pubblico in Italia che ha funzione di Ente Autorizzato all’intermediazione nell’adozione
internazionale.
La presente pubblicazione esprime quindi l’impegno della Regione nell’accompagnare i
propri cittadini ad una scelta sempre più consapevole dell’adozione.
L’augurio è che l’insieme di iniziative ed interventi posti in essere da questa
amministrazione
regionale,
unitamente
all’impegno
degli
Enti
autorizzati
e
delle
organizzazioni di volontariato, concorra allo sviluppo di una cultura autenticamente aperta
all’accoglienza, dove l’adozione diventi una risposta sempre più rispondente all’accresciuta
complessità dei bisogni di un bambino in stato di adottabilità.
Teresa Angela Migliasso
Assessore al Welfare e Lavoro
Mercedes Bresso
Presidente
della Regione Piemonte
4
Ogni bambino ha diritto ad una famiglia
“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.
Ogni bambino ha diritto ad essere amato e a crescere nella propria famiglia.
Quando un bambino è solo e senza nessuno che si prenda adeguatamente cura di lui è
necessario tutelarlo da situazioni che possano danneggiare la sua integrità fisica, psicologica
e sociale. A quel bambino viene riconosciuto il diritto di avere una famiglia.
La famiglia è un luogo di relazioni fondamentale per assicurare ad ogni bambino una
crescita serena e armoniosa.
La famiglia è la base sulla quale è costruita la nostra società
ed è un diritto,
riconosciuto e tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge, anche per
coloro che ne sono temporaneamente o definitivamente privi.
Per rendere effettivo questo diritto, esiste la possibilità dell’affidamento temporaneo e
dell’ adozione, interventi entrambi che consentono l’inserimento di un bambino all’interno di
una famiglia, che ne curi l’educazione e la crescita.
Infatti, il primo articolo della legge nazionale sull’adozione (n. 184/1983 e le successive
modifiche introdotte dalla L. 149/01) così recita : «Il minore ha il diritto di crescere e di essere
educato nell’ambito della propria famiglia».
Per questo lo Stato italiano, tramite interventi attuati dalle Regioni e dagli Enti locali,
sostiene i nuclei familiari disagiati.
Nel nostro paese le condizioni di indigenza e di povertà della famiglia d’origine non
possono essere motivo di pronuncia dello stato di adottabilità del minore. 2
2
In particolare, questa legge vieta che le condizioni di indigenza dei genitori possano costituire ostacolo, anche
indirettamente, all'"esercizio del diritto del minore alla propria famiglia".
Il bambino che invece è “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo” è affidato ad una famiglia, o a una
persona singola; è “consentito” quindi l’inserimento in una comunità di tipo familiare “ove non sia possibile l’affidamento o in
mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato".
5
Il ricorso all’adozione avviene nel momento in cui sono precluse al minore tutte le
possibilità di rimanere in seno alla famiglia d’origine, quando sussistano situazioni dannose
per la salute fisica e psichica del bambino e non reversibili.
Si dice pertanto che l’adozione, nell’ordinamento italiano, ha caratteristiche di residualità e di
sussidiarietà rispetto ad altri interventi di natura sociale.
Quindi nel caso di minori
nei confronti dei quali sia stata accertata da parte del
Tribunale per i Minorenni una situazione di abbandono, perché “privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi», cioè «in stato di
adottabilità» (art.8 L.149/01) è prevista l’adozione da parte di coniugi «affettivamente idonei e
capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art.6 L.149/01).
Che cos’è l’adozione
L’ adozione comporta per un bambino nascere in una famiglia e crescere in un'altra che
lo accoglie come figlio per continuare nel cammino della vita.
L’adozione comporta per gli adulti, che diventano genitori a tutti gli effetti, la capacità di
accettare un bambino generato da altri, che ha una storia da rispettare ed esperienze di
sofferenza da affrontare, esperienze che incidono negativamente e provocano danni e ferite
che sovente si ripercuotono sull’intera esistenza dell’individuo, a volte anche e nonostante
l’adozione. I genitori sono chiamati a riparare questi danni e curare queste ferite, oltre che a
possedere “la capacità di ..raccontare al figlio la storia della sua nascita come figlio adottivo,”3
3
Guidi-Cantù, Rivista Minori e Giustizia, n.4/2000.
6
L’adozione è una scelta da meditare a fondo, con consapevolezza ed attenzione. E’
necessario prepararsi, interrogandosi sul passaggio dal naturale desiderio di diventare
genitori, agli obblighi e doveri che questo comporta e al significato che assume la specificità
di “genitore adottivo”.
L’adozione infatti realizza, anche sul piano giuridico, oltre che affettivo, una vera nuova
genitorialità ed un autentico rapporto di filiazione, che si costruisce giorno per giorno, nel
vivere insieme.
Anche il bambino deve essere adeguatamente accompagnato al passaggio alla
famiglia che lo adotta.
L’ adozione produce, per il minore, i seguenti effetti sul piano giuridico:
∇ l’ assunzione della condizione di figlio legittimo, con la conseguente sostituzione del
cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione dello stesso alle generazioni
future;
∇ l’ acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi e l’ interruzione
di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti
matrimoniali.
E’ importante ricordare che l’ adottato, ad esclusione dei soggetti non riconosciuti alla
nascita, raggiunta l’ età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua
origine e l’ identità dei genitori biologici.
Può farlo anche raggiunta la maggiore età in presenza di motivi particolari.
La legge gli riconosce la possibilità di presentare domanda al Tribunale per i Minorenni
ove è residente all’ atto dell’ istanza, al quale spetta il compito di valutare e decidere in
merito alla richiesta. Tale possibilità è assicurata sia per l’adozione nazionale che per
l’adozione internazionale (artt. 28, 5° comma e 37, 3° comma).
7
Il percorso dell’adozione nazionale ed internazionale
Chi può essere accolto in adozione
L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati in stato
di adottabilità , sul territorio italiano, dal Tribunale per i Minorenni.
Tale dichiarazione è definitiva quando sono trascorsi i termini per presentare
opposizione alla dichiarazione di adottabilità, manifestando in questo modo il proprio
disaccordo, da parte della famiglia d’origine e dei parenti entro il quarto grado, che hanno
avuto rapporti significativi con il minore.
La dichiarazione di adottabilità, a parte i casi di neonati non riconosciuti alla nascita, è,
quindi, sempre legata all'accertamento di una sostanziale e profonda privazione di cure
materiali e morali da parte dei genitori o dei parenti, nei confronti del bambino, tali da creare
un danno, spesso irreversibile, che potrebbe pregiudicarne la crescita.
Allo stesso modo la legge che regola le adozioni internazionali vuole impedire che le
nazioni più ricche approfittino della gravità delle condizioni economiche di alcuni paesi in via
di sviluppo, sottraendo minori a scopo di adozione. Per evitare che ciò avvenga, gli stati che
si offrono di accogliere un minore straniero sono obbligati a partecipare ad attività di
promozione dei diritti dell’infanzia in quello stesso paese, tramite l’adesione a politiche di
solidarietà e attraverso la cooperazione internazionale.
Nell’adozione internazionale si aggiunge un ulteriore requisito: oltre all’accertata sussistenza
dello stato di adottabilità del minore e della sua irreversibilità, deve essere constatata
l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese.
La legge riconosce in questo modo al bambino il diritto di crescere dove è nato, mettendo
in rilievo la necessità di trovare per i minori soli “sistemazioni adeguate in famiglia nel loro
paese d’origine” secondo le previsioni normative in materia di adozione internazionale .
8
Il profilo dei bambini inseriti a scopo di adozione nazionale ed internazionale
Per quanto riguarda la situazione della nostra Regione, in Piemonte negli anni compresi tra il
2001 ed il 2008, sono state concluse 973 adozioni nazionali e 1195 adozioni internazionali.
Per quanto riguarda i bambini inseriti a scopo di adozione nazionale in Piemonte, nel
medesimo arco temporale, si evidenzia come, con una tendenza analoga a quella rilevata a
livello nazionale, ma in percentuale molto superiore, siano cresciuti dal 2001 al 2005 i minori
dichiarati adottabili: in Piemonte e Valle d’Aosta sono passati da 89 nel 2001 a 130 nel 2005.
Il numero è sceso a 73 nell‘anno 2007, attestandosi per il 2008 a 111.
Tabella 1-Minori dichiarati adottabili in Piemonte e Valle d’Aosta 4
ANNO
Totale
Di cui: non
riconosciuti
alla nascita
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
89
83
121
141
130
106
73
111
24
36
47
55
43
45
26
35
Nelle tabelle sotto riportate, contenenti i dati annualmente aggiornati dalla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Torino, sono indicate le domande di adozione riferite all’adozione
nazionale e le dichiarazioni di disponibilità riferite all’adozione internazionale nella nostra
Regione.
Tabella 2-Domande-adozione nazionale
ANNO
2001
753
2002
698
2003
718
2004
819
2005
905
2006
947
2007
884
2008
785
2005
580
2006
591
2007
617
2008
490
Tabella 3-Dichiarazioni di disponibilità-adozione internazionale
ANNO
2001
583
2002
625
2003
651
2004
600
4
Il basso numero di m. dichiarati nell’anno 2007 è dovuto all’entrata in vigore, dall’1/7/2007 delle nuove norme
processuali previste dalla l.149/02 che ha causato, nell’iniziale fase di assestamento, un rallentamento nelle
procedure per la dichiarazione di adottabilità.
9
In riferimento alle caratteristiche psicologiche dei bambini oggi adottabili in Italia, è utile
richiamare la seguente definizione che fa riferimento a minori ”vittime di gravi distorsioni delle
relazioni familiari, che li hanno coinvolti in maniera diretta o indiretta”: in tale categoria
rientrano la trascuratezza, l’abuso sessuale, il maltrattamento fisico e psicologico. 5
Tale definizione può anche essere estesa ai bambini stranieri che entrano in Italia a scopo di
adozione, sia pure con alcune peculiarità, quali il trauma del cambiamento del paese, e del
distacco dal proprio, spesso senza un accompagnamento ed un sostegno, cui possono
aggiungersi i danni derivanti da certe specifiche tipologie di dipendenza (es. alcolismo della
madre), statisticamente più frequenti in alcuni paesi 6.
In specifico, rispetto al maltrattamento fisico e psicologico, si richiama la definizione che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1999 ha dato al termine “maltrattamento”:“Per
maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi
sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre,
che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino , la sua
sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità,
di fiducia o di potere”.
In generale, si evidenziano alcune ulteriori caratteristiche, quali:
per quanto riguarda l’adozione nazionale:
l’alta incidenza di bambini, nei confronti dei quali è stato aperto il procedimento per la
dichiarazione dello stato di adottabilità, inseriti a scopo di adozione, ma la cui
situazione giuridica non è ancora definitiva, con un margine quindi di incertezza
sull’esito della procedura, che potrebbe concludersi con il rientro del minore presso la
5
Malacrea M., Cause di abbandono: incurie, maltrattamenti e abuso, relazione al Convegno Nazionale
“Apprendere dall’esperienza”, Regione Piemonte, Torino, novembre 2006.
6
Farri M., Pensieri e dialoghi sull’adozione: bambini e adolescenti in adozione, relazione al Convegno Nazionale
“Apprendere dall’esperienza” Regione Piemonte, Torino, novembre 2006.
10
famiglia di origine. In molti casi i bambini continuano ad incontrare, in luoghi
appositamente predisposti (detti “luoghi neutri” 7) genitori e parenti. La durata di
questo periodo di incertezza è, in media, di circa un anno e mezzo: si tratta in questo
caso del cosiddetto “affidamento a rischio giuridico” di cui si dirà diffusamente in
seguito.
La presenza di bambini con problemi sanitari, tra i quali, a titolo di esempio: disabilità
(sindrome di Down, nanismo, tetraparesi, sordomutismo, gravi problemi visivi), ritardo
mentale, sindrome da fetopatia alcolica, problemi cardiaci, malattie croniche curabili
ma non guaribili, (diabete, epilessia, HIV, HCV, Epatite), disturbi relazionali seri
(psicosi).
Vi sono inoltre bambini a rischio sanitario effettivo, quali grandi prematuri, portatori di
sindromi genetiche e in genere con rischio sanitario non specificabile e non suscettibile
di chiarimento, se non decorsi i primi anni di vita.
La notevole incidenza di bambini stranieri, cioè figli di genitori stranieri, ma dichiarati
adottabili in Italia
La provenienza del bambino, il quale, prima di essere collocato in adozione, può aver
trascorso un certo periodo in comunità oppure presso una famiglia affidataria, che si è
resa disponibile ad una temporanea accoglienza e che prepara il bambino, d’intesa
con gli operatori, all’inserimento presso la nuova famiglia adottiva.
La tabella che segue riporta la suddivisione per fasce di età dei minori inseriti a scopo di
adozione nazionale in Piemonte negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 (fonte dati: Ufficio
Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta).
7
Per Luoghi Neutri si intendono “spazi adeguatamente attrezzati”, che “offrono sostegni di natura logistica e
relazionale, finalizzati al mantenimento della relazione tra adulti e bambini”, in particolare “in presenza di
problemi dei genitori non affidatari” … “quando non sia agevole garantire gli incontri”. Favretto-Bernardini, “I
colori del Neutro”, Franco Angeli, Milano, 2008.
11
Tabella 4-Minori inseriti a scopo di adozione nazionale in Piemonte 8
2005
ETA’
2006
2008
2007
n°
%
n°
%
n°
%
n°
%
0-3
90
67.7
83
65.3
65
58.5
71
69
3-6
22
16.5
19
15
20
18
11
10.6
>6
21
15.8
25
19.7
26
23,5
21
20.4
TOTALE
133
100
127
100
111
100
103
100
In maniera simmetrica rispetto a quanto si è evidenziato in precedenza per l’adozione
nazionale, è opportuno ricordare che per quanto riguarda l’adozione internazionale:
•
l’abbinamento tra la coppia italiana e il bambino nato all’estero spesso è
semplicemente oggetto di una proposta che viene formulata alla competente Autorità del
suo Paese d’origine; non è escluso che tale Autorità non ritenga vincolante questa
proposta e disponga diversamente nel maggior interesse del minore. Anche se la
proposta di abbinamento proviene direttamente dai competenti organi del Paese
d’origine, fino al momento dell’emanazione del provvedimento di adozione viene
salvaguardata la priorità dell’adozione nazionale e/o altre scelte che paiano più tutelanti
rispetto ai fabbisogni del bambino. Quindi si può affermare che anche nell’adozione
internazionale le coppie devono essere preparate ad affrontare situazioni di rischio e
incertezza.
•
Il rischio sanitario è presente in misura sempre maggiore nei bambini provenienti
dall’estero: nella migliore delle ipotesi si tratta di problematiche lievi e/o risolvibili, ma
sovente si tratta di situazioni (fisiche, psicologiche, di apprendimento e/o relazionali) che
richiedono alla coppia una disponibilità all’accoglienza piuttosto ampia. Non sempre è
possibile avere a disposizione informazioni cliniche dettagliate ed approfondite. Se si
tratta di bambini piccoli, è più elevato il rischio che determinate patologie si manifestino a
distanza di tempo rispetto al momento dell’inserimento in famiglia.
8
La differenza rispetto ai dati riportati alla Tabella 1 è riconducibile a due principali cause: alcuni minori dichiarati
adottabili in un determinato anno possono essere inseriti a scopo di adozione nell’anno successivo (si pensi ad
esempio a minori di difficile collocazione a causa dell’età). I dati riportati nella Tabella 4, inoltre, comprendono
anche i minori inseriti in affidamento a rischio giuridico, nella fase che precede la dichiarazione dello stato di
adottabilità.
12
•
Spesso non si hanno a disposizione informazioni sulla famiglia di origine o sulla storia
pregressa del bambini: queste lacune possono rappresentare un elemento di difficoltà
nella creazione e nel consolidamento del rapporto tra genitori e figli.
•
L’età media dei bambini stranieri adottati da coppie italiane si eleva di anno in anno;
frequentemente si tratta di gruppi di fratelli, che talvolta vengono proposti in adozione a
due coppie di coniugi disponibili a mantenere i contatti tra i bambini (adozione aperta).
•
A volte sono avviati all’adozione internazionale i bambini appartenenti a minoranze
etniche che vengono discriminate all’interno del Paese d’origine.
La tabella che segue riporta la suddivisione per fasce di età dei minori per i quali è stata
concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia, con riferimento a genitori adottivi residenti in
Piemonte, nell’anno 2007 (fonte dati: Commissione per le Adozioni Internazionali).
Tabella 5-Minori inseriti a scopo di adozione internazionale presso coppie residenti in Piemonte
2007
ETA’
n°
%
< 1 anno
52
30.2
1-4 anni
65
37.8
5-9anni
48
27.9
10 anni e più
7
4.1
TOTALE
172
100
In Piemonte
Per favorire l’adozione di questi bambini ed anche di bambini grandicelli, la Legge184/83
(così come modificata dalla Legge 149/01) prevede che il Tribunale per i Minorenni possa
dare precedenza nella istruttoria alle domande di quei coniugi che si dichiarano
effettivamente disponibili all’accoglienza di minori che presentano le citate caratteristiche.
La Regione Piemonte ha stabilito, a questo proposito, di intervenire a sostegno delle famiglie
che adottano un minore di età superiore a dodici anni o con handicap accertato, con
misure di carattere economico, valide fino alla maggiore età dell’adottato, anche in presenza
di una sentenza definitiva di adozione (DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003).
13
La Regione Piemonte sta, inoltre, attivando sul territorio piemontese una rete di servizi
sanitari volti alla precoce valutazione dello stato psicofisico dei minori adottati provenienti da
altri Paesi e alla programmazione di interventi specialistici di sostegno rivolti alla genitorialità
adottiva.
Chi può offrire la disponibilità all’adozione
La coppia che decide di adottare un minore deve possedere alcuni requisiti (disciplinati
dall’art. 6 della Legge 184/83 e dalle successive modifiche) che la legge ha posto per
garantire all’adottato la famiglia in cui crescere, e precisamente:
•
essere coniugati da almeno tre anni o dimostrare di aver mantenuto una convivenza
stabile, la cui durata - compresa quella del matrimonio - sia di tre anni; la stabilità della
convivenza è accertata dal Tribunale per i Minorenni (art. 6, 4° comma);
•
essere affettivamente idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che si intende
adottare (che non sono requisiti autocertificabili ma oggetto di approfondimento nel corso
dei colloqui con l’équipe adozioni e con il giudice dell’Ufficio Adozioni);
•
la differenza di età fra genitori e figlio deve essere compresa tra 18 e 45 anni salvo le
eccezioni previste dalla Legge.
I dati relativi all’età vanno riferiti ad entrambi i coniugi, ed hanno lo scopo di garantire
all’adottato una famiglia in grado di crescerlo e educarlo fino all’età adulta, in una condizione
che si avvicini il più possibile alla genitorialità biologica.
Le competenti Autorità straniere applicano norme e consuetudini del proprio ordinamento per
quanto concerne la differenza di età tra adottato e adottante non sempre corrispondenti alla
legislazione italiana.
Doppia domanda
14
La coppia che partecipa ai corsi organizzati dalla Regione Piemonte, è spesso a
digiuno di informazioni e attende che “gli esperti” approfondiscano le tematiche inerenti
l’adozione, per arrivare ad una scelta consapevole ed anche per decidere se depositare
subito o successivamente alla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di
disponibilità all’adozione e verso quale tipo di adozioni orientarsi (nazionale o internazionale).
Proprio sulla possibilità di presentare entrambe le domande di adozione, possibilità
riconosciuta dalla legge, è opportuno soffermarsi.
Premesso che possono essere molte le motivazioni che portano alla presentazione della
doppia domanda, tra le quali la prevalente è quella di poter avere maggiori possibilità di
realizzare l’adozione, è importante tenere presente che ad un certo punto del percorso solo
una delle due adozioni potrà realizzarsi.
Poiché c’è una sostanziale differenza tra adozione nazionale ed internazionale, come già
precedentemente spiegato, sarebbe davvero importante che le coppie definissero meglio
quali risorse personali e di coppia intendono mettere in gioco e per quale tipologia di
adozione si sentono più adatte.
Occorre dunque che la coppia pensi responsabilmente al passo che intende compiere e al
bambino per il quale immagina di poter offrire la migliore accoglienza.
La procedura
1. La presentazione della domanda-dichiarazione di disponibilità
La coppia che intende adottare un bambino innanzitutto deve dare la propria disponibilità
all’adozione, seguendo un preciso iter procedurale. Questa fase è identica sia per quanto
riguarda l’adozione nazionale che quella internazionale. Ecco i primi passi da compiere:
15
A. La coppia contatta l’équipe sovrazonale per le adozioni competente per il proprio
territorio (vedi allegato 1) per:
•
ottenere le prime informazioni
•
iscriversi e partecipare al corso di informazione organizzato dalle équipes, in ambito
regionale, in collaborazione con gli Enti Autorizzati 9.
•
ritirare gli appositi moduli predisposti per la dichiarazione di disponibilità presso le
singole sedi delle equipes sovrazonali o in occasione dei citati corsi.
B. Dopo aver effettuato tali passaggi, la coppia si reca presso la Cancelleria Adozioni del
Tribunale dei Minorenni di Torino, sito in c.so Unione Sovietica 325 per depositare:
•
i moduli di dichiarazione di disponibilità all’adozione, compilati in ogni parte, (vedi
allegato 2)
•
una fotografia propria o della famiglia, non in formato tessera
•
il consenso dei rispettivi genitori, in quanto ascendenti
•
ed ogni altra eventuale documentazione eventualmente prevista dalla normativa
vigente.
All’atto della presentazione della domanda, la coppia viene accolta per un colloquio
informativo dalle Assistenti Sociali dell’Ufficio Adozioni.
In questa occasione viene fissato l’appuntamento per il colloquio conclusivo con un giudice
del Tribunale per i Minorenni, che sentirà la coppia, una volta pervenute le relazioni dei
servizi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (nel concreto dopo circa 6-8
mesi).
9 A tale proposito, si ricorda che la Regione Piemonte con specifico atto deliberativo (D.G.R. n. 90-4331 del
13.11.2006) ha approvato le “Linee di indirizzo per l’organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie
aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale”.
Tali linee di indirizzo definiscono i destinatari dei suddetti corsi, le sedi ed i criteri organizzativi, i criteri di qualità,
gli obiettivi, i contenuti e le metodologie; viene inoltre richiamata l’importanza di una integrazione armonica tra i
diversi “saperi” (Equipe adozioni ed Ente autorizzato con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato),
attraverso la condivisione delle informazioni da trasmettere alle coppie in modo che risultino qualificate, coerenti
ed efficaci.
16
C. I coniugi, al momento della presentazione della domanda ricevono dalla Cancelleria la
documentazione da consegnare personalmente entro 15 giorni all’équipe sovrazonale per le
adozioni e alla Medicina Legale dell’A.S.L di competenza; in particolare si tratta di una lettera
di incarico all’espletamento delle indagini e degli accertamenti sanitari.
L’équipe sovrazonale e il Servizio di Medicina Legale rilasciano alla coppia le ricevute
dell’avvenuta consegna, che la coppia stessa dovrà far pervenire al Tribunale per i Minorenni.
La presentazione dei moduli non è un traguardo, ma la prima tappa di un lungo cammino,
iniziato con la partecipazione al corso di informazione – preparazione, avente lo scopo di
fornire indicazioni alla coppia per capire se l’ adozione è la scelta giusta per loro.
Nei quattro mesi successivi alla data di deposito della dichiarazione di disponibilità si espleta
la fase istruttoria che consiste, come prevede la normativa in materia, in accertamenti di
carattere sanitario e in colloqui con l’assistente sociale e lo psicologo dell’equipe di
riferimento finalizzati ad
accertare l’idoneità della coppia ad accogliere in adozione un
bambino in stato di adottabilità.
Gli incontri avvengono presso la sede dei servizi ed è anche prevista una visita domiciliare, al
fine di poter comporre un quadro che sia il più completo possibile.
A conclusione dell’istruttoria, l’équipe invia al Tribunale per i Minorenni una relazione scritta
che descrive la situazione personale, relazionale e ambientale degli aspiranti genitori adottivi.
La legge sull’adozione accentua il ruolo del giudice minorile quale interprete delle norme e
garante della loro corretta applicazione; quindi le funzioni svolte dal Tribunale non sono solo
formali, di trasmissione e trascrizione degli atti, ma anche di verifica nel merito della
documentazione relativa all’adozione, verifica che si esplica in particolare mediante il
colloquio finale con un giudice.
La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità tre anni dalla data del
deposito e non prevede l’ emissione di alcun decreto da parte del Tribunale per i Minorenni.
Nell’adozione nazionale, si parla di affidamento preadottivo facendo riferimento al periodo di
un anno che deve trascorrere prima della ratifica definitiva dell’adozione da parte del
Tribunale per i Minorenni, una volta accertato il positivo inserimento del bambino in famiglia.
17
Nell’adozione internazionale, bisogna distinguere tra adozione e affidamento preadottivo.
Quest’ultimo decorre quando, in relazione alla procedura prevista dal paese estero,
“l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del bambino in Italia”. Si tratta di casi in cui la
procedura di adozione non viene terminata nel paese estero e il bambino viene dato in affido
o tutela alla coppia che, una volta in Italia, ne diviene affidataria per la durata di un anno. Al
termine, il Tribunale per i Minorenni verifica l’adeguatezza dell’inserimento familiare secondo
“il conforme interesse del bambino”, e pronuncia l’adozione.
Se invece il procedimento all’estero si è concluso con una sentenza di adozione, il Tribunale
per i Minorenni, dopo opportune verifiche, ne dispone l’immediata trascrizione nei registri
dello stato civile.
In Piemonte
La normativa nazionale in tema di adozioni ed affidamenti familiari pone in capo alle Regioni il
compito di attuare interventi informativi e formativi per la diffusione di un corretto
atteggiamento verso la tutela dell’infanzia, e per una più ampia cultura dell’accoglienza.
A tal fine la Regione Piemonte con L.R. n.30 del 16 novembre 2001, ha istituito la Consulta
regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari, che ha il compito di formulare proposte ed
esprimere pareri in un’ottica di promozione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai
minori in difficoltà, alla prevenzione dell’abbandono e agli interventi di cooperazione
internazionale.
Inoltre, la L.R. n. 30/2001 ha istituito l’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, primo
servizio pubblico in Italia avente funzione di Ente Autorizzato all’intermediazione nell’adozione
internazionale, che promuove progetti a favore dei bambini in difficoltà e
contemporaneamente permette l’incontro tra i minori adottabili e le famiglie desiderose di
accoglierli.
L’Amministrazione Regionale, con un DGR n.27-2549 del 26 marzo 2001, ha ridefinito
l’assetto delle équipes adozioni, già istituite fin dal 1986. Tale provvedimento stabilisce che le
attività istruttorie, sociali e psicologiche, relative all’iter adottivo siano affidate ad un’équipe
composta da operatori individuati, in base a specifiche competenze, tra il personale
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi degli Enti locali. Attualmente le
équipe adozioni operanti nella Regione Piemonte sono ventidue (vedi allegato1).
E’, inoltre, necessario sottolineare che la Regione Piemonte, considerando che la coppia,
nell’ambito dell’iter istruttorio deve sottoporsi ad accertamenti presso la Medicina Legale
dell’A.S.L. di riferimento, ha fissato nuove procedure per la formulazione dell’idoneità fisica
delle coppie aspiranti all’adozione e soprattutto la gratuità di tali accertamenti (DGR. n. 37 –
9945 del 14 luglio 2003).
18
2. L’adozione nazionale
Come già detto, l’ adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di
adottabilità perché in stato di abbandono ovvero privi di assistenza materiale e morale da
parte di genitori o di parenti tenuti a provvedervi.
La famiglia d’origine, composta da genitori e parenti entro il quarto grado viene
valutata sulla base delle reali capacità di allevare, educare e mantenere il bambino.
La condizione di abbandono non è quindi mancanza assoluta di assistenza, ma
consiste nella carenza di un rapporto significativo o in grave trascuratezza, maltrattamenti
psicologici e fisici o abusi, anche di natura sessuale, tali da creare un grave danno e
compromettere lo sviluppo fisico e psichico del bambino 10.
La dichiarazione di adottabilità è pronunciata con sentenza. Tale sentenza può essere
impugnata dal Pubblico Ministero, dai genitori del minore e dai parenti entro il quarto grado
davanti alla Corte d’Appello e in seguito, eventualmente, davanti alla Corte di Cassazione,
entro i termini previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, va tenuto presente che le
udienze in Corte d’Appello possono essere fissate anche ad oltre un anno dalla
presentazione del ricorso.
Nella grande maggioranza dei casi, quindi, occorrerà del tempo perché la
dichiarazione di adottabilità diventi definitiva.
Nel momento in cui viene avviata la procedura di adottabilità, viene nominato dal
Tribunale per i Minorenni un difensore del minore, nella persona di un avvocato esperto nella
materia minorile, che rappresenterà il minore nel corso di tutta la procedura.
10
Si ricorda che in base alla normativa vigente una donna ha il diritto di scegliere di non riconoscere il proprio
nato e quindi di partorire in anonimato: i Servizi socio-sanitari hanno l’obbligo di affiancare la donna e di
prospettarle tutte le forme di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, nel caso in cui decidesse di procedere
al riconoscimento, affinché donna possa decidere in modo autonomo e consapevole.
19
In questo caso, avviata la procedura per l’eventuale dichiarazione dello stato di
adottabilità, su iniziativa della Procura Minorile, il Tribunale per i Minorenni, in base ad un
protocollo operativo sottoscritto con gli enti locali del Piemonte e della Valle d’Aosta, può
decidere l’inserimento del minore presso una coppia avente i requisiti per la sua futura
eventuale adozione, anche se la situazione risulta ancora non giuridicamente definita: si tratta
del cosiddetto “affidamento a rischio giuridico”
Questa scelta viene fatta dal Tribunale per i Minorenni che lo dispone, nell’esclusivo
interesse del bambino, allo scopo di contenere i tempi di permanenza in comunità e i danni
che ne possono derivare.
Si parla di affidamento a rischio giuridico perché:
1) si tratta di un affidamento
2) sussiste il rischio connesso all’esito del ricorso avverso la dichiarazione di adottabilità
da parte dei familiari del bambino davanti alla Corte d’Appello.
Affidamento a rischio vuol dire che:
a)
il minore potrebbe rientrare nella sua famiglia d’origine;
b) saranno necessari tempi lunghi prima della conclusione della procedura;
c)
il minore può mantenere i rapporti con la famiglia d’origine, incontrando i
familiari in sedi adeguate (luoghi neutri), alla presenza di un operatore; tali
incontri possono anche protrarsi nel tempo e avere una certa frequenza (è il
Tribunale per i Minorenni che nel suo procedimento, di volta in volta, decide se
mantenere o meno i contatti tra il bambino e le sue origini).
La coppia può scegliere di offrire tale disponibilità, segnalandolo nella fase istruttoria
all’équipe adozioni.
I coniugi che si rendano disponibili ad affrontare il rischio giuridico devono sapersi misurare
con i seguenti aspetti :
a)
a)
l’incertezza sull’esito della procedura
la non prevedibilità dei tempi di definizione della procedura
b) la capacità di mantenere atteggiamenti non giudicanti nei confronti della famiglia
20
d’origine del bambino
c)
l’attitudine a stabilire un rapporto di collaborazione reciproca con operatori ed
istituzioni.
d) la capacità di accettare le, soventi, inevitabili regressioni del bambino al rientro dalle
visite in luogo neutro
Al termine delle procedure, il bambino può diventare adottabile e il collocamento a rischio
giuridico si trasforma in affidamento preadottivo della durata di un anno. Trascorso l’anno,
può essere pronunciata l’adozione, che produrrà i suoi effetti giuridici.
Qualora il ricorso della famiglia di origine venga accolto, l’Autorità Giudiziaria dovrà
individuare la migliore collocazione per il bambino.
Sarà compito dei servizi accompagnare il bambino e la coppia in questa nuova fase
della vita. La disponibilità alla situazione di rischio giuridico presuppone la capacità della
coppia di stabilire con il bambino un rapporto affettivo, nonostante l’incertezza della
situazione giuridica. Il sostegno degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari sarà
pertanto costante.
In Piemonte
Con DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l’Amministrazione Regionale ha previsto che
nel caso di minori in affidamento a rischio giuridico, agli affidatari debba essere erogato,
indipendentemente dal reddito, un contributo economico, pari al rimborso spese corrisposto
alla famiglia affidataria che, per effetto del medesimo provvedimento, è stato equiparato
all’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (INPS).
L’incontro tra coppia e il bambino
Il Tribunale per i Minorenni, procede ad una valutazione comparata tra le coppie che
presentano le caratteristiche più adatte a quello specifico bambino. Quando l’abbinamento è
deciso, i tempi e le procedure per l'inserimento in famiglia sono modulati in base alle
caratteristiche ed alle esigenze del bambino.
21
Il Tribunale presenta all’équipe adozione di riferimento della coppia individuata in sede di
comparazione, la situazione del minore loro abbinato. 11
∇ L’équipe adozioni incontra la coppia per proporre l’abbinamento, presentando la
situazione del minore.
∇ Una volta espressa la propria disponibilità ad accogliere il bambino, la coppia si reca
con gli operatori nella Comunità o presso la famiglia affidataria che ospita il minore, per
la prima conoscenza.
Sono attimi emozionanti e intensi per tutti. Da quel momento la coppia può intrattenersi
con il bambino, e concordare i tempi di visita con gli educatori della Comunità o con gli
affidatari, d’intesa con l’Equipe di riferimento, nel rispetto dei tempi del bambino: inizia
così un percorso di conoscenza.
Giornate frenetiche attendono la coppia: preparare la cameretta, adattare la casa,
procurare tutto ciò che serve al bambino. Dopo una lunga attesa tutto avviene in fretta, i
ritmi di vita si modificano e diventano impetuosi, sulla spinta della felicità e
dell’entusiasmo.
L’arrivo del bambino nella famiglia è un momento gioioso, che resterà impresso ed
indelebile nella memoria, nonostante le difficoltà del bambino, che ha lasciato figure note
e spazi abituali e si ritrova con persone e luoghi a lui sconosciuti fino a quel momento.
È consigliabile prevedere un periodo di ambientamento durante il quale il bambino non
sia eccessivamente disorientato da visite di parenti e amici. Il cambiamento, per lui, è già
stato enorme e ha bisogno di stabilità di rapporti e di luoghi. I genitori sono seguiti
costantemente dagli operatori dei servizi, che li aiutano ad entrare in relazione con il
bambino. Fondamentali risultano le informazioni sulle abitudini del bambino fornite dagli
educatori delle comunità, che aiutano a comprendere meglio manifestazioni e
comportamenti del minore.
11
Occorre tenere presente che il Tribunale per i Minorenni, per alcune situazioni particolari di minori (grandi, problematici,
disabili) può procedere alla convocazione diretta di più coppie, per la presentazione di tali situazioni.
22
3. L’adozione internazionale
La legge sull’ adozione internazionale (L.476/98) ha ratificato la Convenzione internazionale
dell’Aja del 1993. Si tratta di un accordo sulla protezione dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale che impegna sia i Paesi di provenienza dei bambini sia i
paesi di accoglienza
La Convenzione siglata all’ Aja si fonda sul principio culturale che considera la famiglia come
il luogo privilegiato per la crescita sana di un bambino.
Afferma con decisione che qualora non sia possibile reintegrare un minore nel suo
nucleo originario, o in una famiglia adottiva del suo Paese di nascita, si può valutare l’ ipotesi,
nel solo interesse del minore, di procedere ad un’ adozione internazionale.
Si introduce un concetto chiave: il principio di sussidiarietà dell’ adozione internazionale.
Questo principio impegna gli Enti Autorizzati a realizzare progetti di cooperazione
internazionale affinché i bambini possano primariamente restare nella loro famiglia e nella
loro nazione di origine.
Cosa significa questo per le famiglie che si aprono all’ accoglienza? Significa che la maggior
parte dei bambini adottabili difficilmente sono neonati, ma più probabilmente bambini in età
prescolare o scolare, con particolari difficoltà, che necessitano di cure, che possono essere
stati rifiutati o aver vissuto in luoghi diversi (istituti, famiglie affidatarie, case famiglia…) che
appartengono a razze, tribù ed etnie minoritarie e discriminate in un Paese .
Spesso si è portati a pensare che i bambini che arrivano dall’estero siano abbandonati
soprattutto a causa della povertà delle loro famiglie. Questa risulta essere una
23
semplificazione. La sola povertà difficilmente è l’unica ragione che porta alla dichiarazione di
adottabilità anche nei Paesi Stranieri.
A differenza dell’ adozione nazionale, quella internazionale prevede il rilascio da parte del
Tribunale per i Minorenni di un decreto di idoneità valido fino alla fine della procedura.
In caso di non idoneità della coppia il relativo decreto, entro 10 giorni dalla sua notifica può
essere impugnato in Corte d’Appello, Sezione Minorenni.
L’idoneità comporta per la coppia l’obbligo di conferimento di incarico a uno degli enti
autorizzati per l’adozione internazionale (vedi elenco in calce al volume), entro un anno
dalla notifica del decreto, perché ne curi la procedura.
Se la situazione familiare nel corso del tempo si modifica in modo rilevante, il decreto potrà
essere revocato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero, a seguito
della segnalazione dell'equipe adozioni, dell'ente autorizzato o dello stesso Tribunale.
All’Ente spetta il compito di formare e preparare i futuri genitori, curare la procedura adottiva
con il paese estero.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligatorio (a differenza di quanto avviene in
altri paesi dell’Europa).
Alla coppia spetta il compito di scegliere l’ ente autorizzato a cui affidarsi, per questo è
importante che la scelta sia fatta con la dovuta attenzione.
La scelta dell’ ente è infatti importante; la coppia deve attivarsi con sollecitudine,
partecipando, quanto prima, ai momenti conoscitivi eventualmente proposti dai vari enti. Solo
dopo aver ottenuto il decreto di idoneità potrà avviare l’iter per il conferimento dell’ incarico
(partecipazione a corsi formativi, colloqui con i professionisti dell’ ente….).
24
E’ importante usare bene il tempo a disposizione, un anno sembra lungo, ma raccogliere con
accuratezza le informazioni necessarie e conoscere i vari enti autorizzati porta via molto
tempo.
In sintesi si elencano le tappe principali che una coppia deve seguire dopo essere stata
dichiarata idonea all’adozione internazionale:
1. la coppia conferisce l'incarico entro un anno dalla notifica del decreto ad un ente
autorizzato: solo in questo modo il decreto conserva la sua validità sino al termine del
procedimento.
2. l'Ente trasmette copia dell'incarico al Tribunale, all'equipe adozioni e alla Commissione
per le adozioni internazionali;
3. l’Ente provvede alla formazione e all’accompagnamento della coppia nel periodo che
precede l’abbinamento;
4. l'Ente svolge ogni procedura presso il paese estero e trasmette la proposta di
"incontro" con il bambino da adottare;
5. l'Ente, raccolto il consenso della coppia, porta a termine la procedura presso le autorità
straniere;
6. l’Ente trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento
straniero, al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione;
7. la Commissione, su richiesta dell'Ente, autorizza l'ingresso e la residenza permanente
del bambino adottato in Italia;
8. Il Tribunale, verificata la regolarità del procedimento, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
Queste tappe che richiedono tempo ed energie mettono in comunicazione “due
mondi”: quello dei futuri genitori e quello del bambino.
Nell’ adozione internazionale
l’’incontro avviene
nel paese straniero. Questo
comporta spesso per la coppia un lungo viaggio, con tempi di permanenza variabili a
seconda della procedura in vigore nello Stato stesso. Per portare a termine l’adozione
25
in alcune Nazioni è necessario intraprendere anche due o più viaggi. Alcuni Paesi ad
esempio richiedono alle coppie più viaggi a distanza di mesi, altri invece un soggiorno
unico e di lunga durata. Questa permanenza è necessaria per lo svolgimento delle
pratiche e delle verifiche stabilite dalla legislazione del Paese straniero ma soprattutto
perché quello è il momento in cui si inizia a conoscersi: come in tutte le famiglie è
necessario del tempo per iniziare a comprendersi e crescere insieme. Durante questi
viaggi si inizia a conoscere il bambino nel suo ambiente, si entra in contatto con il suo
mondo e la sua storia.
La coppia all’estero è seguita dal referente dell’Ente autorizzato, che si occupa delle
pratiche burocratiche, delle traduzioni e del sostegno alla coppia durante la convivenza
con il bambino.
Per la coppia, tutto è nuovo, il clima, l’alimentazione e soprattutto la cultura e la lingua.
La coppia
deve sapersi “ambientare” in territorio straniero, accettare abitudini e
consuetudini del paese, ottemperare agli obblighi burocratici, superare le difficoltà in
modo rispettoso.
Gli Enti Autorizzati svolgono la loro attività in base a precisi requisiti previsti dalla legge
la cui osservanza viene verificata dalla Commissione per le Adozioni internazionali sia
in occasione del rilascio dell’ autorizzazione ad operare, sia in virtù di controlli
periodici.
La Commissione per le adozioni internazionali, con sede a Roma, è l’Autorità
Centrale italiana in materia di adozioni internazionali .
Questo organismo, introdotto dalla Convenzione dell'Aja, effettua un controllo sulle
adozioni internazionali, collaborando con le Autorità Centrali delle nazioni aderenti, al
fine di garantire che l'intero percorso della procedura di adozione presenti tutti i
requisiti "per realizzare la protezione dei minori", in conformità ai principi etici e giuridici
affermati dalla convenzione stessa.
Per ogni adozione internazionale, presso la Commissione per le Adozioni
Internazionali, viene aperta una procedura, con la raccolta dei documenti inviati dal
Tribunale e dagli Enti autorizzati. La Commissione stessa, dopo aver effettuato il
controllo sulla documentazione italiana ed estera, autorizza, su richiesta dell’Ente,
l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia.
26
La Commissione promuove iniziative di formazione, di informazione e di studio sulle
tematiche legate all'adozione, la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, stipula accordi bilaterali con i
paesi stranieri.
I costi dell’adozione internazionale e i benefici introdotti dalla nuova normativa.
L’adozione internazionale comporta spese inevitabili e non riducibili, che purtroppo gravano
sulle coppie adottanti.
Tali costi:
-in parte sono riconducibili al servizio reso dall’ente autorizzato in Italia (gli Enti autorizzati,
con una sola eccezione dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali della Regione
Piemonte, hanno natura privata e non ricevono finanziamenti statali e/o regionali per lo
svolgimento della propria attività);
-in parte si riferiscono allo svolgimento della procedura adottiva nel paese straniero;
-in parte sono legati all’apposizione dei visti consolari necessari per dare valore legale nel
paese straniero alla documentazione inerente alla coppia.
A queste spese si aggiungono quelle di viaggio (a volte più di uno) e soggiorno della coppia
nel paese d’origine del proprio figlio. La Commissione per le Adozioni Internazionali, dopo
aver svolto un accurato lavoro di monitoraggio, ha reso pubbliche sul proprio sito
(www.commissioneadozioni.it
“i costi dell’adozione”) le tabelle di costo dei singoli Enti
autorizzati.
Il controllo svolto dalla Commissione sulle spese di adozione non si “accontenta” del generico
impegno a rispettare i valori fissati nelle tabelle: entro sessanta giorni dal rientro del nucleo
familiare in Italia, l’Ente autorizzato deve fornire alla Commissione la certificazione delle
spese effettuate dalla singola coppia.
L’istituzione da parte della Regione Piemonte dell’Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali quale Ente autorizzato ad attività di intermediazione per le adozioni
27
internazionali costituisce la prima forma di partecipazione diretta del settore pubblico alle
spese generali per i servizi finalizzati all’adozione internazionale.
La legge 31 dicembre 1998, n. 476 ha previsto alcuni benefici per facilitare le coppie che
adottano all’estero. Infatti essa consente di poter dedurre dalla denuncia dei redditi nella
misura del 50% le spese sostenute per l’adozione e certificate dall’Ente autorizzato.
Nasce una nuova famiglia
Il primo incontro tra il bambino e i genitori adottivi è avvolto da intense emozioni: le attese, le
ansie, le preoccupazioni, le speranze vissute dall'inizio del percorso adottivo si concentrano in
queste fasi iniziali della conoscenza.
Fino al momento dell’incontro i genitori si domandano: "nostro figlio" si legherà a noi? Ci
accetterà? Manifesterà da subito un attaccamento oppure ci terrà a distanza? E noi saremo
capaci di sentire quel bambino nostro figlio?
Dal momento del primo contatto con il bambino, inizia un percorso di conoscenza che
dall’estraneità porterà alla familiarità e alla costruzione di un forte legame affettivo. I genitori
devono riformulare il loro progetto di vita considerando “quel” bambino concreto che è sempre
diverso da quello immaginato.
Ma se gli adulti hanno delle aspettative, lo stesso vale per il bambino. Ecco alcuni dei
suoi desideri, dubbi e timori più comuni:
♦ Può desiderare di incontrare i suoi nuovi genitori adottivi, avere una famiglia, riprovare
una seconda volta ed essere perciò disposto ad investire in nuovi legami affettivi;
♦ Può aver rinunciato a tutto questo perché ha aspettato troppo prima che qualcuno
venisse a prenderlo e ora non ha più speranza in un incontro;
♦ Può essere così abituato a fare da solo da avere un atteggiamento di diffidenza, di
autosufficienza tale da tenere a distanza ogni rapporto affettivo coinvolgente;
♦ Può aver già provato panico, paura, delusione e quindi reagire con rabbia
28
scoraggiando così i tentativi di chi vuole entrare in relazione con lui;
♦ Può avere difficoltà a lasciare i suoi legami, i compagni, le educatrici;
♦ Può essere provocatorio anche in modo incisivo, per mettere alla prova i nuovi adulti
che si occupano di lui.
Il bambino affronta inevitabilmente una frattura con il passato: abbandona luoghi,
situazioni, rapporti, oggetti. Vive la perdita dei suoi punti di riferimento, lascia un ambiente
che conosceva bene (anche se non adatto ad una crescita equilibrata), per affrontare
qualcosa che ignora e da cui può essere spaventato.
È importante, fin dai primi momenti, accogliere la sua storia e i suoi legami
precedenti aiutandolo a tenere vivi ricordi e sensazioni senza imporgli di dimenticare.
I bambini amano sentire il racconto dell'incontro e sovente pongono domande per saperne
di più: "come ero vestito?", "quali erano le prime parole che ho detto?", "come si chiamavano i
miei compagni?"
A questo fine potrà risultare utile conservare oggetti, fotografie, filmini, magari il giocattolo
preferito o qualche oggetto tipico del Paese di provenienza del bambino (nel caso di adozione
internazionale). Tutto ciò aiuterà i genitori a raccontare la storia del loro primo incontro e delle
fasi successive più significative.
E’ importante, infatti, che genitori e bambino imparino a costruire un autobiografia, la loro
“storia comune” in cui le fantasie sulla nascita, le paure relative all’abbandono si confrontino
con l’esperienza reale nella famiglia di accoglienza.
Il bambino arriva infatti nella famiglia adottiva privo di memorie comuni e l’ascolto e lo
scambio con i nuovi genitori lo dovrà aiutare a dare significato al proprio mondo immaginario,
costruendo una narrazione comune che gli permetta di trovare un posto ben preciso nella
nuova famiglia.
L’arrivo del bambino in famiglia rivoluziona abitudini e ritmi di vita, ma porta con sé la grossa
gioia di diventare finalmente genitori. Molti parenti e amici vogliono conoscere il nuovo
29
arrivato e talvolta il clima familiare si carica di euforia ed eccitazione. Occorre quindi ricordare
alla coppia che il bambino adottato, qualunque sia la sua provenienza, ha bisogno di stabilità
e tempo per potersi legare affettivamente ai nuovi genitori, che deve riconoscere fin dall’inizio
come figure di riferimento. Sarà solo attraverso i sentimenti di fiducia e credibilità verso i
nuovi genitori, che si strutturerà pian piano il processo di attaccamento e di costruzione di una
relazione affettiva, secondo i tempi e i modi del bambino e nel rispetto della sua storia e del
suo passato.
Nell’adozione nazionale l’integrazione nell’ambiente di vita, sociale e familiare, può
apparire più facile e senza problemi. Come dicono alcuni genitori adottivi “…ci sembra che il
bambino sia stato con noi da sempre…”, a testimonianza di un legame che sta mettendo
radici profonde. Occorre tuttavia essere preparati ad accogliere e decifrare i segnali che il
bambino invia, attraverso indicatori psicologici, comportamentali e relazionali, per affrontare
insieme i momenti critici dello sviluppo e della crescita, senza dimenticare o ignorare la sua
storia passata, che lo contraddistingue come essere unico ed irripetibile.
Anche con l’adozione nazionale può verificarsi l’abbinamento con bambini di
diversa etnia, dichiarati adottabili in Italia.
In un’adozione internazionale i genitori devono confrontarsi con la diversità, che può
essere etnica e/o culturale, soprattutto quando il bambino è già grande. Questo significa
avere a che fare, tra l’altro, con un diverso modo di comunicare e di relazionarsi, con
comportamenti non così simili ai nostri, magari improntati alla precoce responsabilizzazione
ed indipendenza, alla libertà e autonomia di movimento.
Poiché il bambino ha abitudini e modalità relazionali diverse dalla nostre, è necessario
che la coppia impari a familiarizzare con la nuova cultura già prima dell’incontro, attraverso i
percorsi di formazione proposti dall’Ente Autorizzato.
Durante il percorso formativo viene per esempio proposto alle coppie di imparare
alcune parole chiave nella lingua del bambino, in modo da favorire i primi approcci fra i futuri
genitori e figli; inoltre, i membri della coppia vengono guidati lungo un cammino immaginario
che li aiuta a rappresentarsi le situazioni più comuni che si troveranno ad affrontare. In questo
modo i coniugi giungeranno all’incontro con il bambino con qualche strumento in più per
affrontare la complessa realtà dei primi momenti insieme.
30
Sono da segnalare poi i problemi che possono nascere a scuola e nell’ambiente
sociale allargato dove c’è il rischio che prevalgano curiosità e diffidenza, una grave insidia al
corretto inserimento del bambino, molto sensibile al clima che percepisce intorno a sé.
La sfida dell’adozione sta proprio in questo: nell’accogliere e riconoscere senza
condizioni un bambino “straniero e sconosciuto”, la sua storia, la sua identità etnica e
culturale, le sue caratteristiche individuali, gli eventi anche traumatici che lo hanno
interessato, per farlo diventare figlio per sempre.
In Piemonte
INFORMAdozioni è il nuovo servizio gratuito di informazione e consulenza sull’adozione
promosso dalla Regione Piemonte e gestito dall’Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali, rivolto alle coppie aspiranti all’adozione nazionale e/o internazionale, alle
famiglie adottive e agli educatori scolastici.
Il Servizio è dedicato all’utenza residente in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e fornisce
informazioni, approfondimenti e consulenze legate all’istituto dell’adozione nazionale e
internazionale, sul percorso adottivo e su eventi e iniziative organizzate da: Commissione
Adozioni Internazionali, Tribunale per i Minorenni, Equipes Sovrazonali, Enti Autorizzati ed
Associazioni familiari.
Il primo anno in famiglia
Con l’inserimento stabile nella famiglia adottiva il bambino abbandona lentamente gli
atteggiamenti di timore e incertezza sul futuro. A poco a poco diventa più sicuro, stringe
legami e relazioni sempre più strette con i genitori e con i parenti, allenta le barriere difensive,
dietro le quali spesso si nascondono i fantasmi di storie di abbandono, violenza e
maltrattamento. Ecco che allora possono emergere i segnali di una sofferenza antica, forse
mai espressa, che cerca il modo e il tempo per essere raccontata ed elaborata nella relazione
con i nuovi genitori.
Anche dopo l’adozione potrebbero sorgere difficoltà di varia natura, riconducibili a
problematiche di ordine psicologico e sociale , che rendono indispensabile l’assistenza degli
31
esperti dei Servizi o degli Enti Autorizzati, che insieme dovranno integrarsi e collaborare per
sostenere e consolidare la nuova identità familiare.
L’obiettivo dell’adozione è quello di rispondere al fondamentale bisogno di un bambino di
stabilire delle adeguate relazioni di attaccamento e di ricevere le cure necessarie alla sua
crescita.
Quindi è importante che la famiglia adottiva sia accompagnata per favorire la costruzione di
buoni legami di attaccamento e di appartenenza.
In tutti i casi, comunque, il Tribunale per i Minorenni chiede alla famiglia di collaborare con gli
operatori per monitorare l’inserimento adottivo, osservare insieme i nuovi equilibri ed
eventualmente intervenire qualora si manifestino delle difficoltà.
Infatti l’aiuto degli operatori può riguardare vari aspetti:
sostenere i genitori nella costruzione di una buona identità adottiva e nello
svolgimento del loro ruolo
favorire la costruzione di un legame di attaccamento sicuro tra genitore e
bambino
aiutare i genitori ed il bambino ad affrontare le specifiche sfide che l’adozione
comporta, rafforzando le loro risorse
favorire l’aiuto per gestire ed
psicologiche,
comportamentali,
affrontare le specifiche problematiche
di
apprendimento
o
post-traumatiche
dell’adottato.
Sostenere la famiglia adottiva nel processo di riconoscimento della storia
originaria del bambino, della sua differenza etnica, somatica e culturale anche
rispetto al contesto sociale allargato.
Si comprende quindi l’importanza dell’opera svolta dai Servizi sociali e sanitari e dagli Enti
Autorizzati che hanno visto nascere la nuova famiglia adottiva e che la accompagnano nella
fase dell’assestamento su nuovi e sconosciuti equilibri. La funzione di sostegno e aiuto alla
coppia e al bambino non deve essere vissuta come un’azione di controllo, bensì come una
risorsa in più su cui poter contare per giungere ad una corretta integrazione familiare e
32
sociale, sia per il bambino adottato italiano che per quello straniero.
Una delle tappe importanti nella vita della nuova famiglia, è l’ingresso del bambino nel mondo
della scuola:la prima rilevante esperienza di comunità extra familiare. Scuola e famiglia hanno
il compito di potenziare nel bambino la capacità di stringere legami e promuovere relazioni
che attivino il ben-esser, aiutandolo a costruire la propria identità anche attraverso il racconto
della sua storia originale.
II problema della diversità delle proprie origini o della propria appartenenza etnica, dovrà
essere affrontato attraverso un patto di collaborazione che insegnanti e genitori potranno
realizzare quando, nella programmazione scolastica, verranno affrontati temi quali:” chi siamo
e da chi proveniamo”, la ri-costruzione della storia delle origini individuali e familiari.
Ecco allora che anche il bambino adottato e la sua famiglia devono essere protagonisti, come
gli altri, narratori di una storia ed appartenenza un po’ particolari.
Con l’aiuto degli insegnanti potrà migliorare la conoscenza di sé e degli altri oltre che gli
apprendimenti di tipo didattico, favorendo in questo modo continuità tra gli interventi del
passato e la vita attuale.
Il sostegno post adottivo
Considerando quanto sin qui esposto, si comprende allora come sia molto importante
utilizzare le occasioni di aiuto e sostegno offerte dagli operatori dei servizi e degli Enti
autorizzati che accompagnano la nascita della famiglia adottiva. Gli incontri individuali e i
gruppi di discussione tra genitori, focalizzati sui problemi quotidiani della crescita, sono
occasioni utili e preziose per sostenere il ruolo di padre o di madre e preparano a rispondere
alle non facili domande sul passato e sui motivi che hanno portato all’adozione.
Inoltre, la legge 184/83 e successive modifiche prevede che gli operatori dei servizi
trasmettano al Tribunale per i Minorenni periodiche relazioni di aggiornamento sulle
condizioni dell’inserimento del bambino nella nuova famiglia.
33
Le famiglie che adottano bambini all’estero, hanno l'obbligo di informare il paese di
provenienza del minore sul suo progressivo inserimento in seno alla famiglia. Ciò avviene
attraverso relazioni periodiche che devono essere redatte ed inoltrate tramite le équipe
adozioni e gli Enti autorizzati.
L’importanza dell’aggiornamento della situazione del minore permette al paese di
provenienza del bambino di avere informazioni sulla sua evoluzione e sulla sua crescita.
I vissuti di un bambino che va in adozione sono molteplici e confusi, i suoi pensieri possono
essere permeati di sensi di colpa, inadeguatezza, sfiducia nelle proprie possibilità e nel
mondo esterno, disistima, senso di inferiorità, rabbia.
Sovente non si sente degno di ricevere amore e di conseguenza gli è difficile stabilire rapporti
con figure genitoriali di cui fidarsi e alle quali affidarsi. La non continuità, la frammentazione
delle relazioni alle quali è stato abituato non gli consentono facilmente di costruire legami
affettivi intensi e significativi.
Il compito dei genitori adottivi è di prendersi cura di un bambino che può avere dentro di sé
questi vissuti, accompagnarlo con delicatezza, con tatto e con gli strumenti adeguati.
Si tratta quindi di un impegno delicato e complesso che richiede attenzione, energie, capacità
di comprendere e contenere le emozioni del bambino, di essere partecipi della sua
sofferenza, del peso emotivo che alcune situazioni comportano, assicurando un’intensa
vicinanza affettiva.
In tale percorso i genitori adottivi non sono soli, ma accompagnati dagli operatori dell’Equipe
Adozioni, attraverso la loro competenza clinica, la conoscenza delle risorse disponibili sul
territorio (rapporti con le scuole, varie agenzie educative, ecc.) e spesso anche dagli operatori
degli Enti Autorizzati, attraverso la loro insostituibile esperienza relativa alle diverse culture
dei paesi stranieri di provenienza.
34
Questi due patrimoni professionali devono integrarsi nella fase del sostegno post adottivo per
prevenire in tempo eventuali fattori di rischio nelle relazioni famigliari e formulare un progetto
educativo e di inserimento sociale allargato. Si potranno così attivare gli opportuni interventi
nei casi che si rivelino problematici o già segnalati a rischio evolutivo psicologico e/o fisico.
Tutto ciò perché i bambini che oggi giungono in adozione nazionale e internazionale sono più
complessi di una volta sia per età che per gli esiti di precedenti esperienze sfavorevoli.
In Piemonte
Con la D.G.R.n. 90-4331 del 13.11.2006, la Regione Piemonte ha definito un percorso
metodologico, dalla fase preparatoria all’abbinamento al post adozione, al fine di promuovere,
da parte dei servizi territoriali e degli Enti Autorizzati, un’azione integrata e sinergica che
garantisca un effettivo sostegno alla coppia e al minore, possibilmente anche dopo la
scadenza dell’anno previsto dalla Legge 476/98 nel corso del quale è previsto, come noto,
che i servizi assistano “su richiesta degli interessati” i genitori adottivi ed il minore (art. 34
comma 2).
Per quanto riguarda l’adozione internazionale, il percorso prevede indicazioni di metodo per
le fasi che vanno dal conferimento di incarico all’Ente autorizzato, con contestuale avvio della
collaborazione con l’Equipe adozioni di riferimento, all’attività di sostegno a favore del minore
e della famiglia durante l’inserimento, compresa l’attività di stesura delle relazioni di
aggiornamento indirizzate alle Autorità Straniere. Vengono, inoltre, elencati i compiti
rispettivamente dell’Equipe adozioni e dell’Ente Autorizzato nelle varie fasi del percorso e
date indicazioni per la definizione di un progetto di lavoro integrato.
Tale percorso metodologico riguarda anche l’adozione nazionale, nella fase successiva alla
proposta di abbinamento da parte del Tribunale per i Minorenni, con una specificazione delle
modalità di rapporto che devono intercorrere tra l’Equipe di riferimento della coppia, gli
operatori del minore “abbinato” e gli altri soggetti coinvolti, quali il Tribunale per i Minorenni ed
il Tutore.
Vengono infine indicate le attività e le forme di sostegno da offrire al minore ed alla famiglia ,
sia a livello individuale che di gruppo, specificandone le finalità.
Nel 2008, inoltre, la Regione Piemonte ha previsto, nell’ambito dei finanziamenti a favore
delle Equipes adozioni, la possibilità di attivare incontri di accompagnamento delle coppie nel
periodo dell’attesa dell’eventuale abbinamento.
35
La risorsa delle associazioni nel percorso adottivo
Le forme di sostegno istituzionale e tecnico sopra descritto tuttavia non esauriscono le
esigenze sostegno e, se possibile, di condivisione delle domande e dei bisogni, anche di
amicizie, che nascono dalla vita quotidiana di una famiglia.
Tali esigenze possono trovare un valido aiuto anche più sistematico dentro una rete di
famiglie associate che condividano le medesime problematiche. Il ricco panorama di
associazioni nazionali e locali di famigli adottive e accoglienti consente a ciascuno di poter
incontrare quelle forme di amicizia e condivisione a cui può sentirsi più vicino, per territorio,
per orientamento ideale o semplicemente per empatia sperimentata.
Le principali attività svolte dalle Associazioni consistono in percorsi informativi per l’adozione
e l’affido, occasioni di incontro tra famiglie che praticano diverse forme di accoglienza,
iniziative formative quali conferenze, seminari di studio e convegni, pubblicazione di testi sul
tema.
Inoltre le Associazioni propongono momenti di approfondimento culturale, oltre che
l’opportunità di costruzione di luoghi di amicizia e confronto.
In calce al presente volume si segnalano i riferimenti delle principali realtà associative
presenti sul territorio piemontese.
36
Adozione e informazione
Uno degli aspetti fondamentali dell'adozione riguarda le notizie che il figlio adottivo deve
conoscere sulla sua reale situazione.
Nell’informazione confluiscono tutte le problematiche di fondo del legame adottivo.
I rapporti personali, specialmente quelli tra genitori e figli sono così coinvolgenti sul piano
emotivo e così ricchi di sfumature che non è possibile mascherarne né tantomeno
nasconderne la vera natura.
Non informare non significa solamente celare la verità ma soprattutto averne paura o ritenerla
dannosa sia per il figlio che per se stessi.
E’ necessario che gli adulti abbiano a loro disposizione parole che i bambini non hanno e,
quando serve, che offrano le proprie parole semplici per spiegare un fatto tanto importante
per la vita di un individuo come è l’adozione.
Il bambino adottato deve essere informato del proprio passato; del resto i bambini hanno
bisogno di verità e di avere accanto degli adulti che attraverso l’attitudine all’autenticità
comunichino sicurezza e tranquillità.
Si ricorda che la normativa vigente prevede che l’adottato,raggiunti i 25 anni, possa accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo
anche, raggiunta la maggiore età, per gravi e comprovati motivi.
Per affrontare queste tematiche i genitori possono trovare negli operatori e negli Enti
autorizzati confronto, sostegno e orientamento da utilizzare nei diversi momenti della crescita
del bambino anche oltre la fine dell’anno di affido preadottivo, nella prospettiva di un rapporto
di fiduciosa collaborazione che vada oltre i tempi burocratici delle procedure.
Anche rispetto a queste tematiche risulta per i genitori fondamentale usufruire di spazi
formativi messi a disposizione dalle equipes adozioni e dagli operatori degli Enti autorizzati.
37
Congedo di maternità/paternità e congedo parentale.
Dal 1/1/08 è operativa la normativa introdotta nella Legge Finanziaria 2008 dal Ministro delle
politiche per la famiglia, per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello
dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere
dall’età del bambino adottato o affidato. Con una circolare del 4 febbraio 2008, destinata ai
datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione di tali congedi.
a) Il congedo di maternità
La principale novità introdotta dalla Finanziaria 2008 consiste nel fatto che i genitori adottivi
possono fruire del congedo di maternità fino al compimento della maggiore età del figlio
(mentre prima esisteva il limite dei 6 anni del minore, elevato a 18 anni solo in caso di
adozione/affido preadottivo internazionale).
In caso di adozione, il congedo ha durata estesa fino a 5 mesi (contro i precedenti 3 mesi) e
può essere fruito fino a 5 mesi dall’ingresso del minore in Italia (contro i precedenti 3 mesi)
risultante dall’autorizzazione rilasciata a tal fine dalla Commissione per le adozioni
internazionali. Al periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore.
Rimane confermata per l’adozione internazionale la possibilità da parte della lavoratrice di
fruire del congedo durante il periodo di permanenza all’estero, utile al fine di concludere la
pratica di adozione. In alternativa all’utilizzo del congedo di maternità, la lavoratrice potrà
decidere di richiedere (anche solo parzialmente) un congedo non retribuito, riservandosi in tal
modo la possibilità di utilizzare tutto il periodo di congedo indennizzato dopo l’ingresso del
figlio in Italia. Come sotto la previdente disciplina, la durata del periodo trascorso all’estero
deve essere certificata da parte dell’Ente Autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione; la certificazione rilasciata sarà presentata a corredo della domanda di
indennità a titolo di congedo di maternità, e se mancante la domanda stessa rimarrà bloccata
in attesa di regolarizzazione. Dal 1° gennaio 2008 si ritiene possibile, nei limiti della durata
massima di 5 mesi, un utilizzo misto del congedo, cioè in parte durante il periodo di
permanenza all’estero ed in parte dopo l’ingresso in famiglia del minore (non oltre 5 mesi da
tale data).
38
Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre,
per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre
lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei
congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o
affidamento esclusivo.
b) Il congedo parentale.
Il congedo parentale (ex “facoltativa”) spetta per ogni bambino, ad entrambi i genitori,
anche congiuntamente per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10
mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo di paternità).
Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo di maternità, un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 6 mesi. Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o
frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per
almeno 3 mesi. E’ interessante la possibilità della fruizione contemporanea del congedo
parentale da parte dei due genitori; inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo
parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre
usufruisce della riduzione di orario prevista fino al compimento del primo anno dall’ingresso in
Italia.
Anche la disciplina del congedo parentale per i genitori adottivi è stata profondamente
rinnovata e semplificata dalla Finanziaria 2008.
In primo luogo viene innalzato il limite di età del figlio che, ai fini del riconoscimento del
congedo e della relativa indennità economica, non deve aver compiuto la maggiore età. Il
congedo parentale può essere richiesto entro 8 anni dalla data dell’ingresso del minore in
famiglia (contro i precedenti 3) e comunque mai oltre il raggiungimento della maggiore età del
figlio.
In questo modo, attraverso l’individuazione dei soli limiti della maggiore età del figlio e della
richiesta entro 8 anni dall’ingresso in famiglia, vengono semplificate rispetto al passato le
regole per il riconoscimento da parte dell’ INPS del congedo parentale in caso di adozione.
39
Negli ultimi mesi del 2007 con una propria circolare l’INPS aveva fornito indicazioni operative
piuttosto complesse, basate sulla distinzione dell’età del minore al momento dell’ingresso
(inferiore o superiore ai 6 anni) e sulla regola rigida della fruizione del congedo entro 3 anni
dall’arrivo. Tali restrizioni sono ora superate grazie alle modifiche introdotte dalla Finanziaria
2008, in quanto gli unici requisiti per riconoscere il diritto al congedo parentale dei genitori
adottivi sono la minore età del figlio e la fruizione entro gli 8 anni dall’arrivo.
Dal punto di vista del trattamento economico, l’indennità del 30% è riconosciuto per un
periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, indipendentemente dal requisito
reddituale, nei primi 3 anni dall’arrivo del minore. Il congedo richiesto oltre tale termine (cioè
dopo il terzo e fino all’ottavo anno dall’ingresso) dovrebbe essere indennizzato solo qualora
ricorra il requisito del reddito non superiore a 2,5 volte la misura dell’assegno sociale INPS.
CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ
IN CASO DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Nuova disciplina
(art 26, Dlgs n. 151/2001
modificato dalla Finanziaria 2008)
Durata: 5 mesi
Età del minore: fino a 18 anni
Termine di fruizione: entro 5 mesi successivi all’ingresso
o durante il periodo di permanenza all’estero necessario
per la pratica di adozione (certificato dall’EA). Per il periodo
di permanenza all’estero, in alternativa al congedo di
maternità, può essere fruito un congedo non retribuito; è
consentito l’utilizzo “misto” del congedo di maternità. (parte
all’estero, parte in Italia nel limite dei 5 mesi dall’arrivo)
Vecchia disciplina
(art 26, Dlgs n. 151/2001
ante Finanziaria 2008)
Durata: 3 mesi
Età del minore: fino a 18 anni solo per l’adozione
internazionale (per la nazionale: fino a 6 anni)
Termine di fruizione: entro 3 mesi successivi all’arrivo.
Congedo non retribuito durante il periodo di permanenza
all’estero necessario per la definizione della pratica
(certificato dall’EA)
CONGEDO PARENTALE
Nuova disciplina
(art 26, Dlgs n. 151/2001
modificato dalla Finanziaria 2008)
Età del minore: fino a 18 anni
Vecchia disciplina
(art 26, Dlgs n. 151/2001
ante Finanziaria 2008)
Età del minore: fino a 18 anni solo per l’adozione
internazionale
Termine di fruizione: entro 8 anni dall’ingresso in Italia Termine di fruizione: entro 3 anni dall’ingresso
(mentre l’indennità è corrisposta, indipendentemente dalle
condizioni reddituali, solo nei primi 3 anni dall’arrivo)
40
Allegato 1
Equipes Sovrazonali Adozioni
N.
ENTE GESTORE capofila
Equipe
1-2-3-4 Comune di TORINO
Indirizzo sede legale
operativa
Recapiti
A.S.L.
Divisione Servizi Sociali Tel. 011-4425330/4425465
FAX 011-4425485
Settore Minori C.so Regina
TO 1-TO 2
Margherita 137 10122 [email protected]
TORINO
no.it
Enti gestori delle funzioni socio
assistenziali afferenti all'ente
capofila
Torino
5
Consorzio Intercomunale
Socio- Assistenziale
C.I.S.A.
RIVOLI
Via Nuova Collegiata 5
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011-9501411
FAX 011-9501425
[email protected]
TO3
C.I.S.A.P. - Grugliasco
Ci.di.S.- Piossasco
Comunità Montana Val SangoneGiaveno
CO.NI.SA. - Valle di Susa
C.I.S.S.A. Pianezza
6
Consorzio Intercomunale
dei Servizi Socio - Ass.li
C.I.S.
CIRIE'
P.zza Castello, 20
10073 CIRIE' (TO)
Tel. 011- 9212896
Tel. 011-9212832
FAX 011-9206042
[email protected]
TO4
Comunità Montana Valli di Lanzo
7
Consorzio Intercomunale
dei Servizi Sociali C.I.S.S.
CHIVASSO
V. Roma 1/C
10034 CHIVASSO (TO)
Tel. 011-9166511
Tel. 011-9114991
FAX 011-9102452
[email protected]
TO4
C.I.S.S.P. Settimo Torinese
C.I.S.A. Gassino Torinese
Sede Legale
V. Della Consolata 5
10023 CHIERI (TO)
Sede Amministrativa
Vicolo Albussano 4
10023 CHIERI (TO)
Tel. 011-9427136
FAX 011-9427022
[email protected]
TO5
C.I.S.A. 31 Carmagnola
C.I.S.S.A. Moncalieri
C.I.S.A. Nichelino
Tel. 0125-646111
Fax 0125-646190
[email protected]
TO4
C.I.S.S. 38 Cuorgnè
C.I.S.S.A.C.- Caluso
TO3
Comunità Valli Chisone e
Germanasca Comunità Montana
Val Pellice
ASL TO3
ex Asl 10 (delegata dal comune di
Sestriere)
VC
C.I.S.A.S. Santhià
C.A.S.A Gattinara
Comunità Montane convenzionate
Valsesia e Valsessera- Varallo
Sesia
BI
C.I.S.S.A.BO (Consorzio
intercomunale dei servizi socio
assistenziali del biellese orientale)Cossato
8
Consorzio Servizi
Socio-Assistenziali del
Chierese CHIERI
9
Consorzio Servizi Sociali
(Interventi e Relazioni
Territoriali) IN.RE.TE.
IVREA
Sede Legale V. Jervis 24
10015 IVREA (TO)
10
Consorzio Intercomunale
dei Servizi Sociali C.I.S.S.
PINEROLO
V. Montebello, 39
Tel. 0121-325001/3250131
FAX 0121-395396
Casella Postale 137
Poste Pinerolo Centro ufficioadozioni@cisspinerolo.
10064 PINEROLO (TO)
it
11
Comuni convenzionati
ex U.S.S.L. 45
c/o VERCELLI
12
Consorzio Intercomunale
dei Servizi Socio-Ass.li
I.R.I.S.
BIELLA
P.zza Municipio 5
13100 VERCELLI
Tel. 0161-596228/596398
FAX 0161-596517
[email protected]
celli.itmauro.beccati@comun
e.vercelli.it
V. Losana 20 - 3° piano
13900 BIELLA
Tel. 015-8352411
FAX 015-8352445
[email protected]
41
N.
ENTE GESTORE capofila
Equipe
Indirizzo sede legale
operativa
Recapiti
A.S.L.
V. F.lli Rosselli 1
28100 NOVARA
Tel. 0321-3701
Tel. 0321-3703512
FAX 0321-3703557
[email protected]
NO
13
Comune di NOVARA
14
Consorzio Intercomunale
dei Servizi Socio Assistenziali di OMEGNA
V. Cattaneo 6
28887 OMEGNA (VB)
15
Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese
CUNEO
V. Rocca de' Baldi 7
Borgo S. Giuseppe
12100 CUNEO (CN)
Tel. 0323-63637
FAX 0323-63485
[email protected]
Tel. 0171-347101
FAX 0171-347125
[email protected]
[email protected]
VCO
CN1
Enti gestori delle funzioni
socio assistenziali afferenti
all'ente capofila
"C.I.S.A. 24" BIANDRATE
Consorzio Ovest Ticino- Romentino
Consorzio CISAS Castelletto sopra
Ticino/Comuni convenzionati Arona
CISS Borgomanero/ I.S.A Comuni
Conv.Ghemme
C.I.S.S. - Pallanzeno
Consorzio del Verbano-Verbania
Intra
Consorzio Valli Grana e Maira Dronero
Comunità Montana Valli Gesso e
Vermenagna e Comuni di
Peveragno e Chiusa Pesio
Tel. 0172-698411
FAX 0172-698420
Tel. 0175-210711
FAX 0175- 210720
[email protected]
[email protected]
CN1
Consorzio Monviso Solidale
FOSSANO
17
Consorzio Monviso
Solidale FOSSANO
Sede Legale
Corso Trento 4
12045 FOSSANO (CN)
Sede Operativa
V. Vittime di Brescia 3
12037 SALUZZO (CN)
16
Consorzio per i Servizi
Socio - Assistenziali del
Monregalese C.S.S.M.
MONDOVI'
V. S. Pio V 6/8
12084 MONDOVI' (CN)
Tel. 0174-550283
FAX 0174-550296
[email protected]
CN1
Comunità Montana "Valli Mongia,
Cevetta e Langa Cebana" CEVA
18
Consorzio Socio
Assistenziale Alba-LangheRoero
ALBA
V. Diaz 8
12051 ALBA (CN)
Tel. 0173-364398
Tel. 0173-363676
FAX 0173-35771
[email protected]
CN2
Comunità Montana di Bossolasco
Consorzio INT.ES.A. Bra
A.S.L. 18 Bra
19
Via Gozzellini 56
Consorzio C.I.S.A. Asti Sud
NIZZA MONFERRATO
14049 NIZZA M.TO (AT)
Tel. 0141-720400
FAX 0141-7204217
[email protected]
AT
Comune di ASTI
Consorzio Co.Ge.Sa. ASTI
V. Galimberti 2/A
Casella Postale 374
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131-229711
FAX 0131-226766
[email protected]
AL
Consorzio Intercomunale
Socio - Assistenziale
C.I.S.A. TORTONA
V. Giolitti 2
15033 CASALE M.TO
(AL)
Tel. 0142-434520
FAX 0142-434361
[email protected]
AL
CISS Valenza
AL
Consorzio Servizi Sociali Ovada
Comunità Montana "Suol
d'Aleramo"-Comuni Valle orba, Erro
e Bormida, convenzionata con i
Comuni della Comunità Collinare e
con il Comune di Acqui Terme
20
21
22
Consorzio Intercomunale
dei Servizi Socio - Ass.li
dei Comuni
dell'Alessandrino
C.I.S.S.A.C.A.
ALESSANDRIA
A.S.L. AL-Servizio Sociale
(delegata da tutti i Comuni
ex U.S.S.L.76+ Fontanetto
Po e Rive)
CASALE MONFERRATO
Consorzio Intercomunale
del Novese dei Servizi alla
Persona
NOVI LIGURE
P.le Partigiani 1
15067 NOVI LIGURE
(AL)
Tel. 0143-334311
FAX 0143-334350
[email protected]
42
Allegato 2
TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
10135 TORINO- Corso Unione Sovietica, 325 Tel. 011.619.57.01
N.________Reg. Adozioni
I sottoscritti coniugi:
cognome e nome (marito)
__________________________________ nato___________________________
cognome e nome (moglie)
__________________________________ nata___________________________
residenti in _________________________prov.________________________
Via______________________________Cap._____________________________
Tel. ________________ASL n. ______ di________________________________
coniugati (data)
_____________luogo__________________prov__________________________
convivenza da (data)
______________________________________________________________________
DICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI
ALL’ADOZIONE DI: UN MINORE STRANIERO
(Adozione Internazionale)
A tal fine
CHIEDONO
di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale
Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dagli artt. 3 legge 15/5/97 n.127 e 26 legge 4/1/68 n.15
nel caso di false dichiarazioni
SOTTO LA LORO PERSONALE RESPONSABILITA’
DICHIARANO:
MARITO
cognome e nome___________________________________________________
nato a _________________________prov.________________________________
43
il__________________nazionalità_______________________________________
precedente residenza (se intervenuto trasferimento negli ultimi due anni)
via ________________________________ n.______________________________
titolo distudio_____________________________________________________
professione_________________________________________________________
datore di lavoro____________________________________________________
luogo di lavoro____________________________________________________
reddito di lavoro____________________________________________________
eventuali altri redditi
____________________________________________________________________
figli (legittimi, naturali, adottivi) viventi e deceduti nome e data di nascita:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
eventuale precedente matrimonio. Data e luogo. Generalità del coniuge.
Causa della cessazione (morte, divorzio, annullamento):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
GENITORI
Padre (generalità, data di nascita, professione)
____________________________________________________________________
eventuale data di morte___________________________________________
indirizzo__________________________________________________________
Madre (generalità, data di nascita, professione )
____________________________________________________________________
eventuale data di morte___________________________________________
indirizzo:_________________________________________________________
44
____________________________________________________________________
sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino?
____________________________________________________________________
approvano?
____________________________________________________________________
MOGLIE
Cognome e nome
____________________________________________________________________
nata a_____________________prov___________________________________
il___________________________________________________________________
nazionalità________________________________________________________
precedente residenza (se intervenuto trasferimento negli ultimi due anni)_____________
via_______________________________________n._________________________
titolo di studio______________________________________________________
professione_______________________________________________________
datore di lavoro____________________________________________________
luogo di lavoro ____________________________tel ______________________
reddito di lavoro____________________________________________________
eventuali altri redditi _______________________________________________
Figli (legittimi, naturali, adottivi) viventi e deceduti nome e data di nascita:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
eventuale precedente matrimonio. Data e luogo. Generalità del
coniuge. Causa della cessazione (morte, divorzio, annullamento):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
GENITORI
45
Padre (generalità, data di nascita, professione )
____________________________________________________________________
eventuale data di morte___________________________________________
indirizzo___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Madre (generalità, data di nascita, professione )
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
eventuale data di morte________________________________________
indirizzo
____________________________________________________________
Sono al corrente del suo desiderio di adottare un bambino?
____________________________________________________________
approvano?________________________________________________
I sottoscritti offrono la prova della loro stabile convivenza
prima del matrimonio attraverso
la produzione del certificato storico di residenza;
la prova testimoniale (indicare esatte generalità,
domicilio – residenza delle persone che sono a conoscenza
della stabile convivenza)
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
____________________________________________________________
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO INOLTRE:
1) di non avere / avere subito condanne penali e di non avere / avere in corso procedimenti penali
(cancellare la voce che non interessa);
2) di essere cittadini italiani;
3) di non essere separati giudizialmente e che non pende giudizio
di separazione;
4) di avere presentato altra domanda di adozione presso i seguenti Tribunali:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5) di avere presentato presso questo Tribunale altra domanda
di adozione (data)____________con il seguente esito__________________
6) di aver avuto, o di avere in corso, affidamenti familiari
_____________________________________________________________
(in caso affermativo, indicare il Servizio Sociale di riferimento)
46
7) che il nucleo familiare, oltre ai coniugi stessi, è composto da:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
I sottoscritti consentono che le loro generalità vengano comunicate ai Servizi Socio – Sanitari ed agli
uffici amministrativi incaricati dal Tribunale per l’accertamento della loro situazione personale e
familire (ai fini della valutazione dei requisiti per l’adozione previsti dalla legge n. 476/98). Si
impegnano a compilare, alla presenza dei Servizi ed all’esito dell’approfondimento dagli stessi svolto,
il questionario allegato. Si impegnano a comunicare, anche dopo gli accertamenti di cui sopra, ogni
nuova circostanza che possa essere rilevante ai fini della valutazione della loro idoneità ad accogliere
un bambino in adozione (ad es. gravidanze, malattie sopravvenute, separazione). Allegano una
fotografia di entrambi
Data __________________
Firme
____________________
____________________
47
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Via Villa Faletto, 32
12045 FOSSANO (CN)
tel. 0172/634413 - 0172/635768
e-mail: [email protected]
Associazione Famiglie per l'accoglienza - Piemonte
FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA / TORINO
VIA BRUNETTA 11/H 10100 Torino
tel 011 3827090 / 366 3113234
e-mail [email protected]
SEDE NAZIONALE:
via Macedonio Melloni, 27 20129 MILANO
TEL 02 70006152 / fax 02 70006156
Associazione Genitori si diventa
C.so Puccini 26
VENARIA REALE (TO)
Tel.011/4242593
e-mail: [email protected]
Associazione Giuliano Accomazzi
Via G. Giolitti, 21
10123 TORINO
tel. e fax 011/837272
Associazione Gruppi Volontari
per l’Affidamento e l’Adozione
C,so Cadore 20/8
10153 TORINO
tel. e fax 011/8980341
e-mail [email protected]
Associazione Il Villaggio dei bambini-Onlus
Tel. 011/198.25.402
e-mail: [email protected]
Associazione Nazionale Famiglie
Adottive ed Affidatarie
Via Artisti, 36
10124 TORINO
tel. 011/8122327 - fax 011/8122595
e-mail [email protected]
48
- sezione di Novara e Piemonte Orientale
Via Perazzi, 5/E
28100 NOVARA
tel. 0321/625912 - cell.338 8032955
e-mail [email protected]
- sezione di Cuneo
Via S. Pellico, 5
12100 CUNEO
tel. 0171/692569 - fax 0171/693424
e-mail [email protected]
Associazione ODISSEA 33
Frazione Torassi
Via Maestra 32
10034 CHIVASSO (TO)
Tel. e Fax 011/910 2611
e mail [email protected]
49
Regione Piemonte – Assessorato al Welfare e Lavoro
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – Ufficio Minori
C.so Stati Uniti, 1 – 10128 Torino
Tel. 011.4324886 - 011.4325354 ; Fax 011.4325647
Tribunale per i Minorenni di Torino
Corso Unione Sovietica, 325 – 10135 TORINO
Tel. 011.619.57.01
Commissione per le adozioni internazionali
Largo Chigi, 19
00187 ROMA
Linea CAI 800 002393 (Lun.-ven.10.00-13.00)
e-mail: [email protected]
INFORMAdozioni
Agenzia Regionale Adozioni Internazionali-Regione Piemonte
800 155500
(Lun-Ven 10.00-13.00)
(Mer. 15.00-18.00-Servizio di consulenza pedagogica)
Siti web
Osservatorio Regionale Infanzia e Adolescenza - Regione Piemonte
http:/www.regione.piemonte.it/polsoc/osservatorio/prevenzione.htm
Commissione Adozioni Internazionali
http://www.commissioneadozioni.it
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza
http://www.minori.it
A.N.F.A.A. – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
http://www.anfaa.it
Associazione Famiglie per l'accoglienza - Piemonte
www.famiglieperaccoglienza.it
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
www.apg23.org
Associazione Il Villaggio dei bambini-Onlus
www.ilvillaggiodeibambini.org
50
Allegato 3
Elenco enti autorizzati-
51
Scarica

A B C D E L L ` A D O Z I O N E I n f o r m a z i o n i p e r l e c o p p i