Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 BASI LEGALI Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002 (Stato 14 dicembre 2004) Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione profes-sionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) + modifiche del 17 ottobre 2006) e relativo regolamento (1 aprile 2008) Ordinanze (ex regolamenti) per professione 1 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 La validazione degli apprendimenti acquisiti nel quadro della formazione professionale Con la guida nazionale per la validazione degli apprendimenti acquisiti, i partner della formazione professionale coordinano i lavori di introduzione delle nuove disposizioni della legge sulla formazione professionale. 2 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Dare un valore all’esperienza Differenti gruppi di persone – differenti bisogni di informazione e di accompagnamento • persone in riconversione professionale • persone dotate di un’esperienza professionale • persone che riprendono un’attività professionale • persone che hanno seguito una formazione professionale monopolistica • persone con una formazione acquisita all’estero • persone senza lavoro 3 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Il ruolo dei partner della formazione professionale UFFT Conduzione / coordinazione per la fase 1 Riconoscimento delle procedure (art. 33 LFPr) Valutazione globale e assicurazione della qualità Cantoni Sviluppo e organizzazione delle procedure nel quadro della formazione professionale iniziale Servizi di consulenza (art. 4.2 OFPr) Conduzione degli aspetti finanziari Oml Sviluppo e approvazione dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita Valutazione delle competenze (medesimi periti degli esami di fine apprendistato) Procedure della formazione professionale superiore 4 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 OmL Confederazione Cantoni Gruppo di coordinamento Gruppo esperti Gruppo di concetto Progetto Poste-OFFT Progetto cant. X Piattaforma „Validazione degli apprendimenti acquisiti“ Progetto cant. Y Progetto Z Progetto FaGe Zürich Valida ARRA CH-Q Centri di bilancio Progetto intercant. A Altri interessati Conferenza annuale „Validazione degli apprendimenti“ Informazione attraverso Internet e posta elettronica 5 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Glossario I Sviluppo parallelo f – i – d Acquis Bildungsleistungen Lernleistungen Apprendimenti acquisiti Prestazioni di formazione Dimensioni : attualmente 34 termini Definizioni + spiegazioni Acquis L’insieme dei saperi e/o competenze risultanti da una formazione formale o non formale, o dall’esperienza. 6 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Rappresentazione schematica della procedura 7 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Strumenti di base 1 Documento che enumera tutte le competenze richieste e da validare secondo la professione in esame; queste competenze sono riunite in unità compatte e funzionali (ambito di qualificazione). Lo stesso deve permettere: al candidato di situarsi in rapporto alle esigenze richieste (autovalutazione); ai periti d’esame di giudicare se il candidato raggiunge il livello richiesto (valutazione qualificante). Le Oml nazionali sono competenti e responsabili dell’approvazione del profilo di qualificazione. 8 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Strumenti di base 2 Prescrivono il livello minimo richiesto per un campo di qualificazione così come il minimo globale richiesto per tutti i campi di qualificazione considerati per l’ottenimento di un titolo. Le condizioni di riuscita applicate nel quadro di una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti devono essere fissate e approvate dalle Oml nazionali. Nel caso di una procedura di qualificazione le condizioni di riuscita applicate devono essere equivalenti a quelle dell’esame classico. 9 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Responsabilità livello 1, informazione e consulenza • Servizio nazionale dell’informazione: • Servizio di accoglienza per la formazione professionale iniziale. Raccomandazione : orientamento professionale • Servizio di accoglienza per la formazione professionale superiore. Raccomandazione : orientamento professionale e/o i servizi designati dall’Oml competente. UFFT Cantoni Cantoni Oml • Elaborazione di informazioni professionali specifiche. Raccomandazione : futuro centro di servizi per la formazione /orientamento professionale, per gli studi e la carriera CSFO/SDBB • Diffusione dell’informazione : tutti i partner e i promotori della formazione professionale. UFFT, Oml Cantoni 10 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Livello 2: Bilancio • Informazione Cantoni • Compilazione del dossier Candidato • Consulenza, coaching della procedura di bilancio Cantoni Orientamento, OML, Specialisti Il dossier deve essere facile da interpretare dagli esperti riferirsi alla professione mirata e avere una struttura standard • Parte biografica • Parte dedicata alle qualifiche formali • Parte dedicata alle competenze acquisite in modo non formale • Domanda formale di convalida Il dossier deve inoltre fornire le prove delle competenze acquisite 11 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Livello 3: Valutazione Il dossier è sottoposto ai periti per la loro valutazione Cantone (DFP - Capiperiti) Attualmente in 8 professioni è possibile a titolo sperimentale affrontare la procedura VA • Impiegata in logistica • Operatrice socio-assistenziale • Operatrice socio-sanitaria • Impiegata di ristorazione • Impiegata di commercio • Impiegata del commercio al dettaglio • Impiegata d’economia domestica • Informatica 12 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Riconoscimento da parte dell’UFFT delle procedure secondo l’art. 33 LFPr Gruppo di lavoro ad hoc con i partner della formazione professionale Documentare e presentare la procedura rispettando i 4 livelli Criteri: dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita coordinate al livello nazionale Informazioni, vedere: www.offt.admin.ch Temi Formazione professionale Dossier 13 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Finanziamento • Il finanziamento delle procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti si fonda sui principi generali del finanziamento definiti dalla Confederazione. (art. 35 e 53-60 LFPr e 63-66 OFPr ) • In principio si distinguerà tra costi di sviluppo o di investimento e costi di implementazione. • La CSFP istituisce un gruppo di lavoro per chiarire i problemi ancora aperti. • Raccolta di informazioni nel quadro della valutazione globale. 14 Validazione degli apprendimenti acquisiti» Bellinzona, maggio 2008 Problemi aperti: visione generale Profilo di qualificazione / condizioni di riuscita Validazione degli apprendimenti acquisiti nel campo della cultura generale Coordinamento intercantonale Problemi sul finanziamento Assicurazione qualità 15