Sarcit
Sarcit
COMPUTER
Il Computer in persona
Viale della Stazione, 35/A
05100 Terni - tel. 0744.420033
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NOTIZIARIO DEL SINDACATO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE USARCI EDITO DALLA SARCIT
IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI TERNI PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE
Direttore Responsabile Giovanni Di Pietro - Redazione: Terni, Via G. Riccardi 2 - Tel. 0744 420289 - Fax 0744 436484 - E-mail: [email protected]
Periodico trimestrale - Anno 4° n. 7 Giugno 2004 - Iscrizione Tribunale di Terni n° 7/2001 - Spedizione in A. P. 45% - Costo Copia € 2,50 - Abb. € 10,00
INPS:
Confermato per l’anno
2004 l’indennizzo agli
agenti e rappresentanti di
commercio che decidono
di chiudere l’attività
Sommario
ACCORDO USARCI
ERG PETROLI
Al beneficio dell’indennizzo, istituito
dall’art. 1 del D.Lvo 207/96, sono
interessati tutti gli Agenti e rappresentanti di commercio per il periodo
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2004 in possesso dei seguenti requisiti:
• età tra i 62 e 64 anni per gli uomini e tra i 57 e 59 anni per le
donne;
• in possesso di almeno 5 anni di
contributi versati come titolari o
coadiutori nella gestione previdenziali degli esercenti attività
commerciali;
• cessazione definitiva dell’attività;
• cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio;
• cancellazione dal Ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio.
La domanda di concessione dell’indennizzo va presentata presso la
sede INPS territorialmente competente. Il termine ultimo di presenta-
La nostra Federazione Nazionale ha
recentemente sottoscritto con la
ERG Petroli un accordo per la distribuzione ai ns. iscritti della Carta carburanti “DieselCardPìù”.
La Carta viene accettata su circa
2.200 punti vendita abilitati in tutta
Italia (Rete ERG e Total), identificabili
tramite apposita segnaletica. Il servizio è attivo in modalità Self-Service
24h su oltre 300 punti vendita della
Rete ERG abilitata. L'elenco e gli indirizzi delle stazioni abilitate sono reperibili anche sul sito internet della
ERG (http://www.marketing.erg.it).
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per ogni automezzo di proprietà
del cliente, permette l'acquisto di
carburanti (Gasolio, Benzina, GPL,
Lubrificanti e Antigelo), senza necessità di denaro contante.
• SICUREZZA: è una carta a “microchip” dotata di codice segreto (PIN
code), personalizzabile, che la ren-
(Segue a pag. 12)
(Segue a pag. 14)
2
ENASARCO-INAIL
2
RISANAMENTO
ENASARCO
4
CONTRATTO DI AGENZIA
5
L’AVVOCATO RISPONDE
6
REGOLAMENTO
ENASARCO 2004
13
PATENTE A PUNTI
15
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2
Sarcit
IMPORTANTE ACCORDO
ENASARCO-INAIL
per le visite legali per inabilità o invalidità
Il 25 Febbraio scorso tra l’INAIL e la Fondazione Enasarco è stata stipulata una importante convenzione
di sicuro interesse per l’intera Categoria. In base a
detta convenzione viene trasferito alle strutture sanitarie dell’INAIL l’accertamento riguardante gli Agenti
di Commercio che richiedono il riconoscimento dello
status di inabilità o invalidità necessario per accedere
alle prestazioni previste dagli artt. 21 22 del nuovo
Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco.
In effetti tutte le domande per il riconoscimento di situazioni di inabilità o invalidità dovranno essere sempre inviate alla Fondazione Enasarco che le trasmetterà alla struttura INAIL, competente per distretto di
appartenenza dell’assicurato, al fine di un rapido
espletamento della visita legale.
Il problema della visita legale è stato uno dei punti sul
quale il ns. sindacato si è particolarmente soffermato,
nell’esame della bozza del regolamento prima della
sua definitiva approvazione, rilevando quanto fosse
complicato sottoporsi a visita medico-legale presso la
sede della Fondazione Enasarco per un collega con
scarsa o nulla possibilità di movimento, previsto nel
nuovo regolamento. Con questa convenzione vengono a cadere la quasi totalità di queste difficoltà ponendo l’interessato nella condizione di miglior possibilità di accedere ad un diritto. Una volta tanto possiamo dare una buona notizia ai ns. Colleghi.
S.M.
L’inserzione sopra riportata costituisce un servizio senza corrispettivo, ex art. 3, primo comma, del D.P.R. 26/10/72 n. 633.
ENASARCO
parte il piano di Risanamento
Nell’ultimo numero dei questo periodico vi avevamo
promesso che saremmo ritornati sull’argomento Enasarco con informazioni e notizie sul percorso del nuovo
regolamento delle attività istituzionali della Fondazione.
Ebbene, il regolamento è stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione il 31 ottobre 2003
ed inviato al ministero competente.
Il ministero lo ha approvato apportando degli emendamenti a due articoli, ma che non modificano sostanzialmente il suo contenuto.
Il consiglio di amministrazione della Fondazione, accogliendo gli emendamenti, lo ha definitivamente approvato nella seduta del 30 dicembre 2003.
Quindi dal 1 gennaio 2004 la Fondazione Enasarco ha
un nuovo strumento per calcolare la pensione degli
Agenti e Rappresentanti.
Per sommi capi intendiamo informare i Colleghi sulle
modifiche inserite nell’amministrazione della previdenza.
Le aliquote contributive previdenziali passano dall’attuale 11,50% al 13,50% nel periodo che va dal 1/1/
2004 al 1/1/2006. Sono contemporaneamente modificati i massimali, sia per i monomandatari che per il plurimandatari, sui quali sono conteggiati i contributi previdenziali. Dal 1/1/2005 saranno modificati i minimali e i
massimali che verranno rivalutati a partire dal 1/1/2004
ogni biennio secondo l’indice ISTAT.
Quanto sopra riguarda gli Agenti e Rappresentanti in attività, mentre coloro che andranno in pensione dopo il
1° gennaio 2004 si vedranno calcolare il trattamento
pensionistico con tre diverse modalità. Nulla cambia per
coloro che in pensione ci sono già.
Per una maggiore informazione vogliamo avvertire tutti
quelli che si iscriveranno alla Fondazione dopo il 1°
gennaio 2004 che la loro pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo e cioè verranno presi
in considerazione i contributi realmente versati durante
tutto l’arco dell’attività lavorativa. Esortiamo i colleghi a
tenere sotto controllo i versamenti delle mandanti perché ogni euro mancante contribuirà a diminuire la pensione percepita, ricordando che i termini, per reclamare
i versamenti di contributi omessi, attualmente, si prescrivono in cinque anni.
Queste, in breve, le modifiche principali apportate al regolamento che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo,
permettere alla Fondazione di giungere in tre anni all’equilibrio tra le entrate e le uscite ed avviarla, per un periodo non inferiore a 15/20, verso una gestione relativamente tranquilla.
Come già detto la Categoria è stata chiamata ancora ad
un ulteriore sacrificio economico che auspichiamo consenta di percepire la pensione per la quale si versano
contributi, purtroppo, sempre più consistenti.
Vogliamo sperare che almeno per qualche lustro non ci
vengano richiesti ulteriori sacrifici.
Sergio Manciucca
4
I VOSTRI
Sarcit
QUESITI SUL
CONTRATTO DI AGENZIA
a cura di Franco Calderan
PROCACCIATORE D’AFFARI O AGENTE DI COMMERCIO?
Cinque mesi fa ho sottoscritto un semplice contratto di procacciatore d’affari che vi allego. Dato che intendo chiudere
questo contratto, vorrei sapere come mi devo comportare
e………........ omissis. Preciso di essere un agente di commercio iscritto regolarmente al ruolo agenti della Camera di
commercio e di essere titolare di due contratti di agenzia.
RISPOSTA: Dalla lettura del “semplice” contratto di “procacciatore d’affari” che ci ha inviato in allegato, abbiamo constatato che
nonostante sia composto da sole due paginette, lo stesso contiene alcune clausole (le peggiori) del più avverso dei contratti di
agenzia che si possa sottoscrivere.
Ci si domanda innanzi tutto come abbia potuto firmare un simile
contratto e perché come nostro iscritto, non abbia sentito la necessità - prima di sottoscrivere detto contratto - di far verificare
il documento al proprio Sindacato. Le evidenziamo solo alcuni
degli impegni da lei sottoscritti nel contratto: patto di non concorrenza post contrattuale di anni due; durata annuale del rapporto (contratto a termine); obbligo del raggiungimento del budget, obbligo di relazioni settimanali.
Per essere considerato un “semplice contratto di procacciamento
d’affari” non c’è proprio male. In realtà tale contratto è da considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio contratto di agenzia, nonostante la sua ditta abbia forse creduto, dando un diverso titolo
al rapporto, di aggirare le disposizioni in materia di agenzia per
non riconoscerle i suoi diritti. Per sua fortuna il “contratto di procacciatore d’affari” è talmente penalizzante, che contiene anche
la clausola del periodo di prova di mesi 6. Proprio in virtù di questa clausola, dato che il rapporto di “procacciatore d’affari” è in
atto da meno di sei mesi, potrà risolvere il rapporto con effetto
immediato senza alcuna conseguenza. Poi, dato che ci ha riferito
che la ditta non ha provveduto alla sua iscrizione all’Enasarco,
potrà successivamente sporgere regolare denuncia per omissione contributiva e per il recupero dell’indennità di fine rapporto
(firr).
IL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO DI AGENZIA
Ho un contratto di agenzia da circa 10 anni. Un mese fa la mia
ditta mi ha chiesto di firmare un nuovo contratto (che ho firmato) in quanto – così mi hanno detto – era necessario aggiornare il vecchio contratto sulla base delle nuove normative.
Prima di firmare il nuovo contratto ho sottoposto il documento
all’attenzione di un Legale il quale non ha rilevato niente di
anomalo. Infatti il contratto risultava praticamente identico a
quello precedente a parte il richiamo alla normativa vigente.
Da una successiva e più attenta lettura ho però scoperto che
nel nuovo contratto risulta ancora inserita la clausola del periodo di prova di mesi 3 in base alla quale le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità. Vi chiedo se dopo
10 anni di rapporto, tale clausola è da considerarsi valida nel
mio caso. Un vostro nuovo associato per il 2004.
RISPOSTA: NO! A parte il richiamo alle nuove normative, il nuovo
contratto da Lei sottoscritto, risulta una fotocopia di quello precedente, tanto è vero che la ditta non ha neanche pensato di eliminare la clausola del periodo di prova. Riteniamo si sia trattato
di una banale dimenticanza da parte della mandante che evidentemente non aveva effettivamente alcuna intenzione di modificare il suo contratto approfittando dell’occasione. Non ha pertanto
alcun motivo di preoccuparsi della predetta clausola in questione
che è da considerarsi nulla a tutti gli effetti. Per sua maggior sicurezza e per casi analoghi che potrebbero interessare altri colleghi, citiamo una sentenza della Cassazione del 2.4.2002
n.4676 che ha dichiarato la nullità del patto di prova inserito nel
secondo contratto. Di conseguenza il periodo di prova inserito in
un contratto che costituisce - anche con differenti condizioni – il
rinnovo di un medesimo rapporto di collaborazione di un precedente contratto tra le stesse parti, non è valido, in ragione appunto del preesistente e consolidato rapporto.
COMPATIBILITÀ TRA INCARICO DI AGENTE DI COMMERCIO
ED INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Vi chiedo se è possibile instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa contestualmente ad un contratto
di agenzia.
RISPOSTA: Da un’analisi delle situazioni di incompatibilità riguardanti la posizione dell’Agente risulta che l’attività di agente di
commercio è incompatibile con:
a) l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici;
b) l’attività di mediatore.
Si ritiene invece che un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa conferito ad un agente ben possa coesistere con il
rapporto di agenzia purché l’oggetto per la realizzazione del quale viene conferito l’incarico di collaborazione (per esempio, la ricerca di nuove posizioni per l’installazione di impianti pubblicitari, la valutazione delle relative potenzialità commerciali e della
convenienza economica dell’operazione, ecc.) differisca da quello tipico del contratto di agenzia che come è noto, prevede la
promozione in forma stabile della conclusione dei contratti.
Si ricorda infine che, nella nuova legge di riforma dei contratti di
lavoro detta “Legge Biagi”, la precedente definizione di “collaborazione coordinata e continuativa” altrimenti detta “co.co.co”, è
stata modificata in “contratto a progetto” che per definizione è
un contratto a tempo determinato.
SUB AGENTI
Come agente di commercio posso nominare dei sub
agenti?Grazie.
RISPOSTA: Il contratto di agenzia può prevedere la facoltà per
l’agente di nominare dei sub agenti. Di fronte a tale facoltà la società preponente può tutelarsi prevedendo nel contratto di agenzia la necessità, per l’agente, di ottenere l’autorizzazione scritta
da parte della società nel caso in cui il medesimo decida di ricorrere a sub agenti.
In virtù di tale previsione, l’agente che intenda nominare propri
sub agenti o intenda comunque avvalersi di collaboratori e/o sostituti, sarà tenuto a comunicare preventivamente il nominativo
del soggetto in menzione alla società preponente, la quale, a sua
volta, potrà dare o meno il proprio benestare.
Sarcit
5
L’AVVOCATO RISPONDE
Quesito: Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio plurimandatario che svolge la propria attività in favore
di una casa mandante che produce accessori per autoveicoli. La mia mandante, nel novembre 2003 e nel febbraio
2004, senza alcun preavviso, mi ha ridotto la zona, con minimi aggiustamenti che hanno diminuito le mie provvigioni,
complessivamente, di circa un 7,5 %. Questa condotta della preponente deve ritenersi corretta?
Risposta: l’accordo economico collettivo del 20.03.2002, per il settore industriale, all’art.2 disciplina il tema delle variazioni di zona, intese come modifiche di territorio, clientela e prodotti. Nel caso in cui la casa mandante, nell’arco di
dodici mesi, intenda operare una serie di variazioni tutte di lieve entità, come nel suo caso, deve necessariamente
dare preavviso all’agente. Le variazioni di zona, come sopra anticipato, possono riguardare sia l’ambito territoriale in
cui l’agente svolge il proprio incarico, sia la clientela da questi curata, sia i prodotti di cui si promuove la vendita.
La riduzione perché sia rilevante, ai fini che ci occupano, deve comportare una corrispondente diminuzione dei compensi in capo all’agente. Questa perdita di provvigioni può essere contenuta in un 5% ed allora avremo variazioni così dette di lieve entità.
Nel caso in cui la diminuzione di compensi superi il 5% e rimanga, comunque, contenuta entro il 20%, deve essere
preceduta da un congruo periodo di preavviso, che la norma in esame stabilisce (per il plurimandatario) in due mesi.
Quando la variazione supera la soglia del 20%, sempre avuto riguardo alla perdita economica patita dall’agente, questi può legittimamente interpretare la comunicazione che gli perviene dalla mandante come volontà di quest’ultima di
risolvere (cioè sciogliere) il rapporto. In tal caso, il preavviso di spettanza dell’agente sarà uguale a quello previsto per
la cessazione del mandato (un mese per ogni anno iniziato di durata della collaborazione). Laddove l’agente non intenda accettare la variazione in questione dovrà comunicare tale volontà alla preponente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il suo caso è particolare e, per questo, gli viene dedicato un apposito comma
(l’ultimo) dell’art.2 del citato A.E.C. Allorché, infatti, la casa mandante, proprio durante il periodo di dodici mesi, effettui più riduzioni di zona di lieve entità, che complessivamente determino una diminuzione provvigionale per l’agente
ricompressa tra il 5% ed il 20%, queste verranno considerate come un'unica variazione ai fini del riconoscimento in
favore dell’agente medesimo del previsto periodo di preavviso (due mesi). Quando le predette riduzioni, sommate tra
loro, determineranno una corrispondente perdita provvigionale dell’agente superiore al 20%, quest’ultimo avrà diritto
tanto al preavviso, pari a quello stabilito per la risoluzione del rapporto, quanto ad intendere il rapporto medesimo
cessato ad iniziativa della casa mandante (con ogni conseguenza in merito al riconoscimento delle indennità di fine
rapporto). A mio parere, laddove la casa mandante abbia operato la riduzione di zona senza osservare il periodo di
preavviso di spettanza dell’agente, dovrà riconoscergli la relativa indennità sostitutiva. Questa si dovrà determinare in
misura di tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate all’agente nell’anno solare precedente a quello in cui si è verificata la riduzione di zona, quanti sono i mesi di preavviso dovuti (ai sensi dell’art.9 A.E.C. citato). In forza di quanto
sopra illustrato, nella fattispecie che la riguarda, la casa mandante non ha osservato la norma che abbiamo esaminato, con riferimento a riduzioni di zona di lieve entità, e, per l’effetto, le dovrà corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, due dodicesimi delle provvigioni che le sono state liquidate dal gennaio al dicembre 2002.
Avv. Gianluca Bassetti
6
Sarcit
ENASARCO
Le principali novità del nuovo Regolamento
in vigore dal 1° gennaio 2004
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il nuovo Regolamento
delle attività istituzionali dell’Enasarco approvato dai
Ministeri competenti in data 23.12.2003 e dal CdA della
Fondazione Enasarco in data 30.12.2003.
In sintesi le principali novità:
A - Nuove aliquote contributive e
massimali provvigionali (art. 4)
TABELLA 1
IMPORTO MINIMO CONTRIBUTIVO ANNUO
PLURIMANDATARI:
fino al 31.12.2004
dall’1.1.2005
€ 124,00
€ 350,00 (*)
MONOMANDATARI:
fino al 31.12.2004
dall 1.1.2005
€ 248,00
€ 700,00 (*)
Il minimale contributivo, frazionabile trimestralmente, è dovuto soltanto quando il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso
dell’anno, sia pure in misura minima.
TABELLA 2
MASSIMALE PROVVIGIONALE ANNUO DALL’1.1.2004
€ 14.027,00 (*)
€ 24.548,00 (*)
PLURIMANDATARI:
MONOMANDATARI:
Tetto massimo provvigionale (plurimandatario/monomandatario) sul
quale viene applicata l’aliquota contributiva indicata nella TABELLA 3.
TABELLA 5
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A TOTALE CARICO
DELLE MANDANTI CHE SI AVVALGONO DI AGENTI
CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ IN FORMA
DI SOCIETA’ PER AZIONI O S.R.L.
Fino a € 13.00,00 annui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Da € 13.000,00 a 20.000,00 annui . . . . . . . . . . .
Da € 20.000,00 a 26.000,00 annui . . . . . . . . . . .
Oltre € 26.000,00 annui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABELLA 6
INDENNITA’ RISOLUZIONE RAPPORTO
(CALCOLO FIRR)
MONOMANDATARI:
4%
fino a
2%
da
1%
oltre
€ 12.395,00 di provvigioni annue
€ 12,395,01 a € 18.592,00 annui
€ 18.592,01 annui
PLURIMANDATARI:
4%
fino a
2%
da
1%
oltre
€ 6.197,00 di provvigioni annue
€ 6.197,01 a € 9.296,00 annui
€ 9.296,01 annui
* NOTA: i minimali contributivi e i massimali provvigionali saranno
successivamente rivalutati ogni biennio secondo gli indici Istat.
Tabella 3
B - Calcolo della pensione di vecchiaia (art. 14)
Aliquote Contributive
Per i contributi dovuti a partire dall’1.1.2004, per tutti gli
agenti iscritti alla Fondazione, l’importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione come da tabella seguente, relativo all’età dell’iscritto al momento del
pensionamento.
Fino al 31.12.2003 . . . . . . . .
dall’1.1.2004 . . . . . . . . . . . . .
dall’1.1.2005 . . . . . . . . . . . . .
dall’1.1.2006 . . . . . . . . . . . . .
11,50%
12,50%
13,00%
13,50%
(5,75% + 5,75%)
(6,25% + 6,25%)
(6,50% + 6,50%)
(6,75% + 6,75%)
Aliquote contributive metà a carico dell’agente e metà a carico della
mandante da applicare fino al tetto massimo provvigionale annuo indicato nella TABELLA 2.
TABELLA COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
ETÀ
COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE
CAPITALE IN RENDITA
ETÀ
COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE
CAPITALE IN RENDITA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3,246
3,302
3,361
3,422
3,487
3,554
3,626
3,700
3,779
3,862
3,949
4,041
4,139
4,242
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
4,352
4,468
4,591
4,720
4,860
5,006
5,163
5,334
5,514
5,706
5,911
6,136
6,379
6,640
TABELLA 4
IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTIVO ANNUO
PLURIMANDATARI, per ogni ditta mandante:
fino al 31.12.2003 € 1.425,00 annui (di cui € 712,50 a carico agente)
dall’1.1.2004
€ 1.753,37 annui (di cui € 876,68 a carico agente)
dall’1.1.2005
€ 1.823,51 annui (di cui € 911,75 a carico agente)
dall’1.1.2006
€ 1.893,64 annui (di cui € 946,82 a carico agente)
MONOMANDATARI:
fino al 31.12.2003
dall’1.1.2004
dall’1.1.2005
dall’1.1.2006
€
€
€
€
2%
1%
0,50 %
0,10 %
2.494,00 annui
3.068,50 annui
3.191,24 annui
3.313,98 annui
(di cui € 1.247,00 a carico agente)
(di cui € 1.534,25 a carico agente)
(di cui € 1.595,62 a carico agente)
(di cui € 1.656,99 a carico agente)
7
Sarcit
ETÀ
COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE
CAPITALE IN RENDITA
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
6,927
7,232
7,563
7,924
8,319
8,750
9,227
9,751
10,335
10,983
11,701
12,499
13,378
Agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente all’1.1.12004 (art.15)
Fermi restando i requisiti di età pensionabile ed anzianità contributiva
previsti, per gli agenti già iscritti alla
Fondazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la
pensione di vecchiaia è determinata,
in applicazione del criterio del pro-rata, dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente all’1.10.98, calcolata
con riferimento alla data di pensionamento, secondo il sistema all’epoca vigente;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle anzianità contributive
maturate
dall’1.10.98
al
31.12.2003, calcolata in base agli
elementi di cui al previdente Regolamento;
c) della quota di pensione calcolata
ai sensi dell’art. 14 del presente
Regolamento, per le anzianità contributive maturate dall’1.1.2004.
Gli agenti che, alla data del pensionamento risulteranno in possesso di
un’anzianità superiore a 40 anni, per
la determinazione delle quote di pensione di cui sopra alle lettere a) e b),
avranno diritto ad un incremento del
2% del trattamento pensionistico
complessivo per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo.
C - Norma transitoria per
l’elevazione dei requisiti pensionistici (art.16), fino al 31.12.2005
Dal 1.1.2004 fin al 31.12.2005 l’età
pensionabile è fissata: a 64 anni (uomini) e 59 anni (donne) con un minimo di 19 anni di anzianità contributiva.
Dall’1.1.2006 l’età pensionabile è fissata: a 65 anni (uomini) e 60 anni
(donne) con un minimo di 20 anni di
anzianità contributiva.
D - Pensione di vecchiaia anticipata
(art. 17)
Fino al 31.12.2005, all’agente che
abbia compiuto il 60° anno se uomo o
il 55° anno se donna e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, può
essere concessa, ove richiesta, una
pensione di vecchiaia anticipata determinata ai sensi art. 15.
L’importo della pensione di cui al
comma precedente, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 15, sarà permanentemente ridotto, sulla base delle seguenti aliquote in relazione agli
anni di anticipazione dell’età pensionistica:
Tabella A, per gli agenti
che continuano l’attività:
anni di
anticipazione
aliquota
di riduzione
1
2
3
4
9,00%
18,00%
27,00%
36,00%
Tabella B, per coloro che, alla data
di inoltro della domanda di
pensione di vecchiaia anticipata,
hanno cessato definitivamente tutti
i rapporti di agenzia, all’importo del
trattamento pensionistico di cui al
comma precedente si applicano
le seguenti aliquote di riduzione:
anni di
anticipazione
aliquota
di riduzione
1
2
3
4
3,33%
6,45%
9,27%
12,12%
Si intende per cessazione definitiva
dell’attività l’atto formale e sostanziale della rinuncia a tutti i mandati da
parte dell’agente, il quale dovrà documentare l’avvenuta cessazione o rinuncia ad essi.
La Fondazione si riserva di verificare
l’effettiva cessazione dell’attività; si riserva altresì il diritto di revocare il beneficio del trattamento pensionistico
alle condizione agevolate e a recuperare l’indebito, nel caso in cui non via
sia stata cessazione dell’attività ovvero vi sia stata ripresa della stessa anche con nuovi mandati.
E - Supplementi di pensione
(art. 19)
Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal
periodo cui gli stessi si riferiscono, gli
agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione, distinto dal trattamento pensionistico in
essere.
Detto supplemento di pensione potrà
essere liquidato, al compimento del
70° anni di età e comunque non prima
del trascorrere di un quinquennio dalla
data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia.
Il supplemento si determina in applicazione del metodo contributivo di
cui all’art. 14.
F - Trasferimento dei contributi
(art. 36)
Gli agenti che, per effetto di mutamento dell’attività professionale, siano obbligati ad iscriversi presso altro
fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, possono chiedere il
trasferimento a favore di quest’ultimo
dei contributi versati, in misura non
superiore al 30%,qualora non possano in alcun modo acquisire il diritto
alle prestazione pensionistiche erogate dalla Fondazione.
G - Rendita vitalizia (art. 39)
La ditta preponente che abbia omesso di versare i contributi e non possa
più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere alla Fondazione di
costituire a favore dell’agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all’agente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva
matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all’attribuzione a favore dell’agente dei contributi corrispondenti per valore e numero.
Tali contributi sono valutati a tutti gli
effetti ai fini della pensione per inabilità, invalidità vecchiaia e superstiti.
L’agente, quando non possa ottenere
dalla ditta preponente la costituzione
della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi alla
ditta preponente, a condizione che
fornisca alla Fondazione le prove del
rapporto di agenzia e delle provvigioni
spettanti.
Franco Calderan
8
Sarcit
DISPUTA TRA ENASARCO
E FEDERAGENTI
Respinte anche in sede giudiziale
le pretese della Federagenti
Trascriviamo, integralmente, quanto è apparso sul sito
Enasarco. Ognuno di Voi può leggere e farsi una precisa
idea di quanto quest’organizzazione è andata “sparando”
per diverso tempo.
L’O.S. Federagenti – CISAL aveva, come dallo stesso reso
noto, promosso due azioni giudiziarie nei confronti della
Fondazione Enasarco per ottenere l’annullamento della
nota del Presidente uscente, con la quale era stata disattesa la designazione di un rappresentate della Federagenti
stessa in seno al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.
Detta scelta fondava su almeno due ordini di motivi, entrambi concludenti:
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto la Federagenti l’organizzazione meno rappresentativa
tra le OO.SS. degli Agenti di commercio;
• la Federagenti non è firmataria di accordi economici collettivi stipulati con le Organizzazioni datoriali presenti nel
CdA della Fondazione.
Nonostante le evidenze sopra rappresentate, la Federagenti ha promosso, avverso il Ministero e la Fondazione,
due azioni giudiziarie, entrambe con esito negativo.
Infatti, sia il Tribunale di Roma (con ordinanza cautelare
2622/02) sia il T.A.R. del Lazio (con sentenza 7635/03) hanno rigettato le richieste della menzionata Organizzazione.
In particolare il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso della Federagenti, per la mancanza stessa di un interesse legittimo, riguardo alla pretesa di sentir dichiarare
nullo, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali l’operato del Presidente uscente della Fondazione.
In buona sostanza, è stato dato, ancora una volta, ufficiale
riconoscimento alla correttezza e legittimità dell’operato
della Fondazione, in tema di composizione del Consiglio
d’Amministrazione.
Fonte Enasarco
SCONTI HYUNDAI PER GLI AGENTI DI COMMERCIO
TIPO DI AUTOVEICOLO
VIA DEGLI ARTIGIANI, 10
TERNI
TEL. 0744 817130
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ATOS PRIME
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GETZ a 3 e 5 porte
12%
ACCENT a 3, 4 e 5 porte
12%
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13%
COUPE'
11%
MATRIX
12%
SONICA
13%
TRAJET
13%
SANTA FE
12%
TERRACAN
12%
Non rientrano in questa categoria i fuoristrada TERRACAN.
MODULO D’ISCRIZIONE
(si prega di scrivere in stampatello e con inchiostro nero)
COMPILARE IN OGNI PARTE ED INVIARE A/M FAX AL N. 0744/43.64.84 ALLEGANDO L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO
PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 11200052 INTESTATO A SARCIT VIA RICCARDI 2 TERNI, DELLA QUOTA
SINDACALE DI EURO 130,00 FISCALMENTE DEDUCIBILE.
Il sottoscritto/a: Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________________
Nato/a __________________________________ il _____/____/____ Residente _________________________________________________
CAP _________________ Prov. (
) Via _________________________________________________________________ nr. __________
Telefono: _______________________________ Fax.: _______________________________ Cellulare: ________________________________
E-Mail. _________________________________________ Settore merceologico: __________________________________________________
matricola ENASARCO _____________________________ Ruolo Agenti _____________________________ C.C.I.A.A __________________
Cod. Fiscale:
Partita IVA.:
DICHIARA
Di conoscere e accettare lo statuto del Sindacato SARCIT aderente alla Federazione Nazionale USARCI, copia del quale viene contestualmente consegnata, di aderire al medesimo assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare s'impegna al pagamento dei contributi associativi nell'importo e nella forma determinata dagli Organi Statutari, in via diretta, o a/m di Bonifico Bancario.
Firma ............................................................................................
Nel prendere atto delle clausole sopra citate accetta e sottoscrive in particolare quelle inerenti la durata annuale, il tacito rinnovo, nonché il periodo di disdetta.
Firma ............................................................................................
Effettuerà il versamento dei contributi associativi a/m di Bonifico bancario su c/c n.200/30 ABI 6380 CAB 14403 presso CARIT Ag. 4
Terni Via Brodolini, 14;
N.B.: i dati personali richiesti saranno utilizzati conformemente alle disposizioni della legge 675/96.L’eventuale trattamento degli stessi
non sarà finalizzato per scopi commerciali ma, esclusivamente per determinate opportunità atte a proporre servizi e prodotti in grado
di migliorare l’attività professionale della categoria (art. 22).
Terni _______/_______/___________
Firma ............................................................................................
PROMEMORIA: l’iscritto/a dovrà comunicare ogni variazione che possa interessare il Sindacato e l’iscritto medesimo.
ESTRATTO DELLO STATUTO
ARTICOLO I
È costituita in Terni una associazione fra Agenti e Rappresentanti di Commercio con la denominazione “Sindacato Agenti Rappresentanti di Commercio della “Regione dell'Umbria”.
ARTICOLO II
L’associazione è apartitica, autonoma, indipendente e ha lo scopo di:
a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei soci;
b) prestare loro assistenza nella stipulazione di contratti e nella risoluzione di eventuali controversie di case mandanti;
c) portare aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative e fiscali;
d) raccogliere e comunicare notizie e dati statistici ed economici di loro interesse;
e) nominare e designare i propri rappresentanti presso enti che possono tutelare gli interessi della categoria e con i quali vi siano rapporti di interesse
pubblico e privato;
f) stabilire e localizzare sedi secondarie in altre provincie sulle cui attività mantiene esclusivo controllo.
ARTICOLO III
L’associazione aderisce alla UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI di COMMERCIO ITALIANI U.S.A.R.C.I. Federazione Nazionale della
quale approva, accetta e s’impegna di rispettare lo Statuto approvato dalla Assemblea Generale e le successive modifiche.
ARTICOLO IV
Possono far parte dell’Associazione in qualità di socio gli Agenti e Rappresentanti di commercio e industria regolarmente iscritti al ruolo presso le Camere di Commercio ed all’Ente ENASARCO, nonché i pensionati dell’ENASARCO.
ARTICOLO V
L’iscrizione impegna il socio a tutti gli obblighi statutari compreso quello del versamento delle quote sociali e di sottostare alle deliberazioni
degli organi dell’Associazione.
ARTICOLO VI
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata anno per anno salvo regolare disdetta da dare con raccomandata entro e non oltre il 30 settembre a valere per l’anno successivo.
ARTICOLO VII
La qualità di socio cessa:
a) per dimissioni, le stesse sono valide se comunicate alla presidenza della associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre dell’anno
in corso ed hanno valore per l’anno successivo.
b) per espulsione dall’associazione deliberata dal Consiglio dei probiviri, sentita la parte interessata. L’espulsione decorre dalla data del provvedimento dall’esercizio di tutti i diritti attivi, fermo restando gli obblighi dello Statuto per l’anno in corso.
N.B. Copia integrale dello statuto verrà consegnata al momento dell’iscrizione.
(SI PREGA DI COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO RID ALLA PAGINA SEGUENTE)
10
Sarcit
– Modulo per il Bonifico Bancario da riempire e spedire a SARCIT –
Spett.le Istituto Bancario (Nome e indirizzo della Vs. banca)
TERNI
da compilare a cura dell'iscritto
da compilare a cura del SARCIT
VI PREGHIAMO ESEGUIRE A DEBITO DEL C/C n.ro:
IL GIORNO
ABI:
5
CAB:
10
15
20
30
DEL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO
PRESSO
DAL
INTESTATO A:
IL PAGAMENTO DI
€ 130,00
PER QUOTA SINDACALE ANNUALE
A REVOCA
O/C
(nome e cognome dell'iscritto)
ACCETTO ORA PER ALLORA LE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA QUOTA SINDACALE
Firma dell'iscritto
A FAVORE DI:
S.A.R.C.I.T. Terni
C/C 200/30 presso CARIT S.p.A. AG. 4
Via Brodolini - 05100 TERNI - A.B.I. 6380 C.A.B. 14403
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Se la risposta è affermativa, riempite questa scheda ed inviatela alla nostra redazione di
Via Giuseppe Riccardi, 2 - 05100 Terni oppure a mezzo di Fax al numero 0744/436484.
S.A.R.C.I.T. – U.S.A.R.C.I. VIA G. RICCARDI, 2 – 05100 TERNI
Scheda Dati Anagrafica
(Si prega di scrivere in stampatello)
Ditta
Nome
Via
Cap.
Città
telefono
Fax
cellulare
e-mail
settore merceologico
zona operativa
mono/plurimandatario
Numero dipendenti
Numero subagenti
Informativa ex Legge 675/96 Tutela della privacy. La redazione di “Dimensione SARCIT” ed il Sindacato SARCIT titolari del trattamento, raccolgono presso la sede e trattano, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati.
firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
11
Sarcit
NUOVA CONVENZIONE
TIM-USARCI
A - PROFILO TARIFFARIO “SCATTO ZERO”
Canoni
Canone di abbonamento mensile per utenza
Tipologia di traffico
Traffico Intercom: traffico nazionale voce tra utenze delle Aziende del Gruppo,
che hanno aderito alla presente offerta commerciale
Traffico On Net: verso i numeri TIM e Rete fissa
Traffico Off Net: verso numeri radiomobili di altri gestori
Costo Euro (IVA esclusa)
5,1646 €
Euro (Iva esclusa)
0,0981 € al minuto
0,1498 € al minuto
0,3047 € al minuto
Internazionale1: traffico dall’Italia verso numeri identificativi/prefissi di Europa, USA, Canada;
chiamate in Roaming terminato (Europa, USA, Canada)
0,3047 € al minuto
Scatto alla risposta
Roaming One rate Platinum2
Roaming One rate Normale3
0
0,6507 € al minuto
0,8986 € al minuto
B - PROFILO TARIFFARIO “PLUS”
Canoni
Canone di abbonamento mensile per utenza
Euro (IVA esclusa)
€ 5,1646
Tipologia di traffico
Traffico Intercom: traffico nazionale voce tra utenze delle Aziende del Gruppo,
che hanno aderito alla presente offerta commerciale
Traffico On net: traffico verso i numeri TIM e di Rete fissa
Traffico Off net: verso numeri radiomobili di altri gestori
Euro (Iva esclusa)
Internazionale4: traffico dall’Italia verso numeri identificativi/prefissi di Europa, USA, Canada;
chiamate in Roaming terminato (Europa, USA, Canada)
Roaming One rate Platinum
Roaming One rate Normale5
Scatto alla risposta
4
0,0465 € al minuto
0,0981 € al minuto
0,2531 € al minuto
0,2531 € al minuto
0,6507 € al minuto
0,8986 € al minuto
0,1033 €
PROFILO TARIFFARIO, PER TRAFFICO USCENTE “FAX E DATI”, RELATIVO AD UTENZE GSM E COMUNE AL PROFILO SCATTO ZERO E PLUS
Traffico Fax e Dati Uscente
Intercom: traffico sviluppato tra utenze del contratto
On Net: traffico verso numeri TIM e di rete fissa Telecom
Off Net: traffico verso numeri radiomobili di altri gestori
Costo Euro (IVA esclusa)
0,0516 € al minuto
0,0826 € al minuto
0,2531 € al minuto
Sconto sul traffico telefonico del 32% e inoltre uno Sconto Extra del 3%
Qualora il Cliente, nell’ambito del contratto sottoscritto non richieda terminali in noleggio, gli verrà riconosciuto un ulteriore sconto, denominato Sconto Extra con applicazione della percentuale fissa del 3% sull’imponibile scontabile dello
sconto a volume, al netto di quest’ultimo.
Se volete approfittare del nuovo contratto e non avete TIM ma siete soci USARCI, rivolgetevi alla segreteria:
Tel. 0744.420289 - Fax 0744. 436484 - E-mail: [email protected]
Il traffico dall’Italia verso i numeri identificativi/prefissi di altri paesi esteri (diversi da Europa, USA, Canada) verrà valorizzato in base alle tariffe internazionali vigenti. Per informazioni chiamare il Servizio Clienti TIM.
2
Chiamata originata sulla rete degli operatori partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea.
3
Chiamata originata sulla rete degli operatori non partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea.
4
Chiamata originata sulla rete degli operatori partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea.
5
Chiamata originata sulla rete degli operatori non partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea.
1
12
Sarcit
CONVENZIONI AUTOMOBILISTICHE CON IL
CONCESSIONARIA DEL GRUPPO FIAT
VETTURE
SCONTI
PANDA
SEICENTO
PUNTO
STILO
MULTIPLA
BARCHETTA
IDEA
DOBLO'
10%
15%
15%
15%
15%
10%
12%
15%
VETTURE
SCONTI
PANDA VAN
10%
SEICENTO VAN
15%
STRADA
15%
PUNTO VAN
15%
SCUDO
15%
DUCATO
14%
ULYSSE
15%
VETTURE
SCONTI
147*
156*
166*
SPIDER/GTV*
ALFA GT*
15%
15%
16%
16%
10%
YPSILON
LYBRA
PHEDRA
THESIS
10%
15%
13%
13%
* CONDIZIONI ESCLUSIVE AI CLIENTI CHE ACQUISTANO TRAMITE I NOSTRI LEASING A TASSO AGEVOLATO.
DALLA PRIMA PAGINA:
INPS: indennizzo agenti
zione è il 31 gennaio 2005. L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese nel quale l’interessato compie 65 anni di età, se uomo o 60 anni di età
se donna.
I.N.P.S.: Ultima ora
VARATA DAL GOVERNO LA RIFORMA DELLE PENSIONI
Il provvedimento passato all'esame del Parlamento
per l'approvazione
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del sistema previdenziale. Il testo del provvedimento che è
passato all'esame del Parlamento prevede che dal
2008 sarà possibile andare in pensione di anzianità solo
all’età di 60 anni con 35 anni di contributi oppure con
40 anni di contributi a qualsiasi età.
Per i lavoratori autonomi (commercianti, agenti di commercio, artigiani, ecc.) la riforma prevede in particolare
quanto segue:
fino al 31.12.2007
la pensione di anzianità potrà essere conseguita con
35 anni di contributi e 58 anni di età oppure con 40 anni
di contributi a qualsiasi età;
Dal 2008
la pensione di anzianità potrà essere conseguita con
40 anni di contributi a prescindere dall'età oppure a 60
anni con 35 anni di contributi. E' prevista tuttavia una
opzione valida fino al 31.12.2015 che consente la possibilità di andare ancora in pensione con i requisiti previsti fino al 31.12.2007 e cioè: con 35 anni di contributi
e 58 anni di età; in questa ipotesi però la pensione sarà
calcolata interamente con il sistema contributivo.
Dal 2010
la pensione di anzianità potrà essere conseguita con
40 anni di contributi a prescindere dall'età oppure a 61
anni (per le donne rimane 60 anni) e 35 anni di contributi; anche in questo caso è prevista l'opzione valida
sempre fino al 31.12.2015 di andare ancora in pensione
con i requisiti previsti fino al 31.12.2007 e cioè: con 35
anni di contributi e 58 anni di età; in questa ipotesi però
la pensione sarà calcolata interamente con il sistema
contributivo.
Nel 2013
Ci sarà una verifica della riforma e qualora gli effetti finanziari non saranno sufficienti, scatterà un ulteriore innalzamento dell'età a 62 anni per conseguire la pensione di anzianità.
È prevista inoltre la riduzione da 4 a 2 finestre utili nel
corso dell'anno per accedere al pensionamento di anzianità.
Nessun cambiamento invece circa i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia che restano
fissati come segue:
età 65 anni (uomini) e 60 anni (donne) con 20 anni di
contributi.
A cura di Franco Calderan
13
Sarcit
PATENTE A PUNTI
È necessario assicurarla!
Con l’introduzione del nuovo codice della strada (che
abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti numeri)
sarà più facile incorrere nella sospensione o nel ritiro
della patente. Ogni infrazione commessa determina la
decurtazione dei punti dalla patente di guida. Con la
perdita di tutti i 20 punti, viene disposta la “Revisione
della Patente”, ed è necessario sottoporsi alla “Prova di
Idoneità” consistente in due prove: una prova teorica,
svolta con un colloquio orale per consentire l’oggettiva
valutazione della preparazione dell’esaminando sulla segnaletica stradale, sulla parte meccanica-tecnica ed in
particolare sugli argomenti relativi alle circostanze che
hanno determinato l’esame di revisione, ed una prova
pratica. L’esito negativo della prova teorica comporta la
non ammissione alla prova pratica, mentre l’esito negativo della prova pratica comporta le “Revoca della Patente”.
In alcuni casi la perdita di punteggio potrebbe essere
evitata proponendo opposizione alla contravvenzione
per ottenere l’annullamento della stessa oppure proponendo, quando è possibile, l’applicazione della sola
sanzione pecuniaria.
In tutto ciò appare evidente una cosa: il danno economico. Per ovviare ai danni di natura economica proponiamo una polizza per proteggere la vostra patente. Una
polizza che riconosce una diaria per la sospensione della patente a seguito di incidente stradale o di violazioni
del codice della strada, una indennità per l’esame di revisione della patente a zero punti e per il corso di aggiornamento e recupero punti, per la difesa penale e per
il ricorso per la sospensione. La spesa minima è di €
70,00. Chiamateci allo 0744/420289 per avere un preventivo e per visionare le condizioni di polizza.
Rita Pileri
ORARIO UFFICIO:
SEGRETERIA: Dal LUNEDI al VENERDI: dalle 9,30 alle 12,30
SABATO: dalle 10,00 alle 12,00
UFFICIO LEGALE E VERTENZE: MARTEDI - GIOVEDI - SABATO dalle 10 alle 12,30
(preferibilmente per appuntamento)
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA: Il VENERDI esclusivamente per appuntamento
CONSULENZA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: SABATO: dalle 10 alle 12
(preferibilmente per appuntamento)
Il Sindacato aumenta i servizi
agli iscritti
Il sindacato fino ad oggi era in grado di offrire ai propri
iscritti le seguenti prestazioni:
controllo dei mandati di agenzia in atto o da firmare;
calcolo delle indennità di fine rapporto;
assistenza nelle controversie con le mandanti;
consulenza legale;
consulenza fiscale;
Consulenza previdenziale;
disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali presso
l'ENASARCO.
da oggi aumenta i servizi con:
consulenza assicurativa;
convenzioni per l’acquisto dei carburanti (Agip e Erg):
convenzioni assicurative (ritiro patente, RCauto).
PROSSIMAMENTE CON L’APERTURA DEL CAAF
Convinti di dover dare maggiore assistenza agli iscritti abbiamo cercato
e cerchiamo ancora di darvi il meglio di quello che una categoria come
la nostra debba avere. Perché il SARCIT è il sindacato degli agenti di
commercio fatto di agenti di commercio!
Per ulteriori informazioni contattate la segreteria al numero
0744/420289 oppure inviateci una e-mail all’indirizzo
[email protected] oppure un fax al numero 0744/436484.
14
Sarcit
C
DALLA PRIMA PAGINA:
LE ONVENZIONI
BANCHE
CARIT
BANCA DI ROMA
ACQUISTO AUTO
•
GRUPPO CENTRALMOTOR
Fiat, Lancia, Alfa Romeo
AUTO MAGAZINE: Hyundai
RACOA: Wolkswagen
•
AUTOIMPORT: Peugeot
TERNIAUTO: Opel
RIPARAZIONE AUTO
RCA DI FIGORILLI MARIO & SOCI
carrozzeria autorizzata ALFA ROMEO
Sconti per tutti gli iscritti al Sindacato
SARCIT
STYLING CAR: Carrozzeria autorizzata
Rover, Land Rover, MG - Vettura sostitutiva, soccorso stradale 24h, lavori
garantiti 24 mesi, agevolazioni particolari per gli agenti di commercio
ATTREZZATURE UFFICIO
G.E.L.M.: Canon.
VOBIS
•
TELEFONICHE CELLULARI
TIM BUSINESS – USARCI
WIND - USARCI
CONVENZIONI ALBERGHIERE
GRUPPO BEST WESTERN
Direttore Responsabile: Giovanni Di Pietro
Capo Redattore: Claudio Pileri
In redazione: Rita Pileri
Hanno collaborato:
Avv. Gianluca Bassetti, Franco Calderan,
Gerardo Gallinella, Sergio Manciucca
Redazione:
Via Riccardi, 2 - 05100 Terni
Telefono: 0744 420289
Telefax: 0744 436484
E-Mail: [email protected]
Autorizzazione
Tribunale di Terni n° 7/2001
•
Accordo Usarci-Erg
de sicura contro usi impropri o
fraudolenti. Ciascuna Carta ha un
limite di spesa giornaliero, modificabile, che consente di pianificare i
consumi giornalieri per ciascun
mezzo.
ECONOMICITÀ: il rilascio, l'utilizzo
della Carta e la gestione delle transazioni, sono completamente gratuiti.
TRASPARENZA E CONTROLLO
DEI CONSUMI: le fatture riportano
in allegato i dettagli dei rifornimenti
(data, punto vendita ERG, targa del
mezzo, prezzo, prodotto e relativa
quantità) effettuati con ogni singola
Carta. In questo modo si avrà sempre rendiconti documentati e analitici di ogni spesa. Nell'allegato
inoltre sono riportati, in caso di digitazione dell'autista, i chilometri
dell'automezzo all'atto del rifornimento. È a disposizione la sezione
del sito DieselCardPiù On Line, attraverso il quale è possibile avere,
in maniera riservata, il dettaglio e le
statistiche dei rifornimenti effettuati
tramite la Carta.
DILAZIONE DI PAGAMENTO: la
fattura, emessa quindicinalmente,
è il documento fiscale, utilizzabile
ai fini contabili, che sostituisce la
scheda carburanti; i termini di pagamento sono fissati in 30 giorni
dall'ultimo giorno della quindicina
di riferimento (15 oppure 30/31).
SCONTO: le offerte di prezzo effettuate sui punti vendita ERG si
cumulano alle condizioni riconosciute ai clienti DieselCardPiù A
TUTTI GLI AGENTI USARCI
VERRÀ RICONOSCIUTO UNO
SCONTO SUL PREZZO ALLA
POMPA DI € 0,005 AL LITRO SU
BENZINA E GASOLIO.
AUTOCARROZZERIA
Iscritta al Reg. Nazionale
della Stampa
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Via Vanzetti 50, Terni
Impaginazione
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Tiratura di questo numero
6.000 copie
Questo periodico
è associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
di Birri Giuseppe & C.
05036 NARNI SCALO (TR)
Strada Maratta, 74
(Zona Ind. Pescecotto)
Tel. 0744 750333
Servizio di Consulenza
Assicurativa
“L’esigenza di protezione per noi
stessi e per i nostri familiari è sempre più sentita. Siamo sufficientemente protetti?”
“Conosci le caratteristiche delle
assicurazioni stipulate per la nostra categoria dalle ditte mandanti
e dall’ENASARCO?”
Queste ed altre domande sui servizi assicurativi e previdenziali hanno
spinto il sindacato SARCIT a sviluppare un SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATA.
Il sabato mattina dalle 10 alle 12,
un consulente assicurativo sarà a
tua disposizione. Se hai bisogno di
chiarimenti in merito, oppure di
una consulenza riguardo le tue assicurazioni private, rivolgiti al nostro ufficio.
Puoi contattarci al numero:
0744/420289
15
Sarcit
L’identikit dei campioni gratuiti
Devono essere prodotti dell’azienda, con contrassegno e di modico valore
Le Entrate sono intervenute più volte per definire meglio i requisiti dei beni promozionali esclusi da Iva.
Sono campioni gratuiti e quindi sono assoggettati alla speciale disciplina Iva le cessioni gratuite da parte di una società distributrice di prodotti medicali a un proprio cliente –
distributore all’ingrosso – che partecipando a gare bandite
da enti pubblici, ospedali e Asl fornisce agli enti in questione i prodotti per effettuare prove e verifiche tecniche, finalizzate all’aggiudicazione della successiva fornitura.
Manca la definizione. Questa è la posizione assunta dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E/2003, che risulta di particolare interesse considerato il largo impiego
dei campioni di beni da parte delle aziende.
A questa frequenza d’uso, tuttavia, non corrisponde sempre una facile applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, giacchè nella legge Iva manca una puntuale definizione
di campione gratuito e quindi gli operatori sono spesso indecisi nell’attribuire a determinati beni la qualifica da cui
derivano importanti conseguenze ai fini dell’applicazione
del tributo.
Il quesito. Ed è proprio per dirimere alcuni dei principali
dubbi sull’argomento che l’agenzia delle Entrate ha colto
l’opportunità offerta da un quesito inoltrato con procedura
di interpello. Più precisamente, nel caso esaminato, i prodotti ceduti dal cliente-distributore sono di valore unitario
modesto e sono dotati di contrassegno che individua, in
maniera indelebile, la natura di campione gratuito non destinato alla rivendita.
Con l’interpello la società distributrice di prodotti medicali
aveva chiesto se le cessioni gratuite in oggetto potessero
essere considerate “cessioni di campioni gratuiti di modico
valore appositamente contrassegnati”, di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera d), Iva, escluse da imposta sul valore aggiunto.
I requisiti per l’esclusione. Al riguardo l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione da Iva opera solamente
se si verificano insieme tre condizioni:
1. deve trattarsi di campioni gratuiti;
2. i beni devono essere contrassegnati,
3. i campioni devono essere di modico valore.
Campioni gratuiti. Relativamente al primo requisito, l’esclusione si applica alle cessioni di campioni oggetto dell’attività propria dell’impresa, ceduti gratuitamente per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la
diffusione presso gli utilizzatori attuali e potenziali.
Contrassegno. Il secondo requisito è soddisfatto se i
campioni gratuiti sono contrassegnati in modo indelebile e
non, per esempio, mediante una semplice etichetta autoadesiva; questo per due motivi: evitare che i beni possano
successivamente essere commercializzati e per impedire
che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza. Il contrassegno quindi può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile,
o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa privare gli articoli della qualità di campioni.
Modico valore. Con riferimento al terzo requisito, non esistendo una disposizione normativa che definisce il concetto di “modico valore”, l’agenzia richiama la risoluzione
430.288 del 30 luglio 1991, nella quale è stato precisato
che, nella pratica applicazione, si deve fare riferimento agli
usi commerciali; in ogni caso sono esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo.
Va ricordato che i campioni non devono essere necessariamente di dimensioni o di valore inferiore ai beni commercializzati, ma possono anche essere degli esemplari di
tali beni, come precisato dalle risoluzioni 381.445 del 23
aprile 1980 e 360.021 del 20 novembre 1980.
Da “Il Sole 24 Ore”
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