Sarcit Sarcit COMPUTER Il Computer in persona Viale della Stazione, 35/A 05100 Terni - tel. 0744.420033 E-mail: [email protected] NOTIZIARIO DEL SINDACATO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE USARCI EDITO DALLA SARCIT IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI TERNI PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE Direttore Responsabile Giovanni Di Pietro - Redazione: Terni, Via G. Riccardi 2 - Tel. 0744 420289 - Fax 0744 436484 - E-mail: [email protected] Periodico trimestrale - Anno 4° n. 7 Giugno 2004 - Iscrizione Tribunale di Terni n° 7/2001 - Spedizione in A. P. 45% - Costo Copia € 2,50 - Abb. € 10,00 INPS: Confermato per l’anno 2004 l’indennizzo agli agenti e rappresentanti di commercio che decidono di chiudere l’attività Sommario ACCORDO USARCI ERG PETROLI Al beneficio dell’indennizzo, istituito dall’art. 1 del D.Lvo 207/96, sono interessati tutti gli Agenti e rappresentanti di commercio per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 in possesso dei seguenti requisiti: • età tra i 62 e 64 anni per gli uomini e tra i 57 e 59 anni per le donne; • in possesso di almeno 5 anni di contributi versati come titolari o coadiutori nella gestione previdenziali degli esercenti attività commerciali; • cessazione definitiva dell’attività; • cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; • cancellazione dal Ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio. La domanda di concessione dell’indennizzo va presentata presso la sede INPS territorialmente competente. Il termine ultimo di presenta- La nostra Federazione Nazionale ha recentemente sottoscritto con la ERG Petroli un accordo per la distribuzione ai ns. iscritti della Carta carburanti “DieselCardPìù”. La Carta viene accettata su circa 2.200 punti vendita abilitati in tutta Italia (Rete ERG e Total), identificabili tramite apposita segnaletica. Il servizio è attivo in modalità Self-Service 24h su oltre 300 punti vendita della Rete ERG abilitata. L'elenco e gli indirizzi delle stazioni abilitate sono reperibili anche sul sito internet della ERG (http://www.marketing.erg.it). L'opuscolo riepilogativo di tutti i punti vendita che accettano la Carta può anche essere richiesto al Servizio Clienti. La Carta potrà essere richiesta direttamente presso la ns. sede e assicura questi vantaggi: • PRATICITÀ: la Carta, rilasciata per ogni automezzo di proprietà del cliente, permette l'acquisto di carburanti (Gasolio, Benzina, GPL, Lubrificanti e Antigelo), senza necessità di denaro contante. • SICUREZZA: è una carta a “microchip” dotata di codice segreto (PIN code), personalizzabile, che la ren- (Segue a pag. 12) (Segue a pag. 14) 2 ENASARCO-INAIL 2 RISANAMENTO ENASARCO 4 CONTRATTO DI AGENZIA 5 L’AVVOCATO RISPONDE 6 REGOLAMENTO ENASARCO 2004 13 PATENTE A PUNTI 15 IDENTIKIT CAMPIONI GRATUITI PROSSIMA APERTURA! L’UNICO CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE “SOLO” PER AGENTI COMMERIALI AFFIDATI A CHI TI CONOSCE! Via G. Riccardi, 2 - 05100 terni Tel. 0744.420289 - Fax 0744.436484 E-mail [email protected] 2 Sarcit IMPORTANTE ACCORDO ENASARCO-INAIL per le visite legali per inabilità o invalidità Il 25 Febbraio scorso tra l’INAIL e la Fondazione Enasarco è stata stipulata una importante convenzione di sicuro interesse per l’intera Categoria. In base a detta convenzione viene trasferito alle strutture sanitarie dell’INAIL l’accertamento riguardante gli Agenti di Commercio che richiedono il riconoscimento dello status di inabilità o invalidità necessario per accedere alle prestazioni previste dagli artt. 21 22 del nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco. In effetti tutte le domande per il riconoscimento di situazioni di inabilità o invalidità dovranno essere sempre inviate alla Fondazione Enasarco che le trasmetterà alla struttura INAIL, competente per distretto di appartenenza dell’assicurato, al fine di un rapido espletamento della visita legale. Il problema della visita legale è stato uno dei punti sul quale il ns. sindacato si è particolarmente soffermato, nell’esame della bozza del regolamento prima della sua definitiva approvazione, rilevando quanto fosse complicato sottoporsi a visita medico-legale presso la sede della Fondazione Enasarco per un collega con scarsa o nulla possibilità di movimento, previsto nel nuovo regolamento. Con questa convenzione vengono a cadere la quasi totalità di queste difficoltà ponendo l’interessato nella condizione di miglior possibilità di accedere ad un diritto. Una volta tanto possiamo dare una buona notizia ai ns. Colleghi. S.M. L’inserzione sopra riportata costituisce un servizio senza corrispettivo, ex art. 3, primo comma, del D.P.R. 26/10/72 n. 633. ENASARCO parte il piano di Risanamento Nell’ultimo numero dei questo periodico vi avevamo promesso che saremmo ritornati sull’argomento Enasarco con informazioni e notizie sul percorso del nuovo regolamento delle attività istituzionali della Fondazione. Ebbene, il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 31 ottobre 2003 ed inviato al ministero competente. Il ministero lo ha approvato apportando degli emendamenti a due articoli, ma che non modificano sostanzialmente il suo contenuto. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, accogliendo gli emendamenti, lo ha definitivamente approvato nella seduta del 30 dicembre 2003. Quindi dal 1 gennaio 2004 la Fondazione Enasarco ha un nuovo strumento per calcolare la pensione degli Agenti e Rappresentanti. Per sommi capi intendiamo informare i Colleghi sulle modifiche inserite nell’amministrazione della previdenza. Le aliquote contributive previdenziali passano dall’attuale 11,50% al 13,50% nel periodo che va dal 1/1/ 2004 al 1/1/2006. Sono contemporaneamente modificati i massimali, sia per i monomandatari che per il plurimandatari, sui quali sono conteggiati i contributi previdenziali. Dal 1/1/2005 saranno modificati i minimali e i massimali che verranno rivalutati a partire dal 1/1/2004 ogni biennio secondo l’indice ISTAT. Quanto sopra riguarda gli Agenti e Rappresentanti in attività, mentre coloro che andranno in pensione dopo il 1° gennaio 2004 si vedranno calcolare il trattamento pensionistico con tre diverse modalità. Nulla cambia per coloro che in pensione ci sono già. Per una maggiore informazione vogliamo avvertire tutti quelli che si iscriveranno alla Fondazione dopo il 1° gennaio 2004 che la loro pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo e cioè verranno presi in considerazione i contributi realmente versati durante tutto l’arco dell’attività lavorativa. Esortiamo i colleghi a tenere sotto controllo i versamenti delle mandanti perché ogni euro mancante contribuirà a diminuire la pensione percepita, ricordando che i termini, per reclamare i versamenti di contributi omessi, attualmente, si prescrivono in cinque anni. Queste, in breve, le modifiche principali apportate al regolamento che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, permettere alla Fondazione di giungere in tre anni all’equilibrio tra le entrate e le uscite ed avviarla, per un periodo non inferiore a 15/20, verso una gestione relativamente tranquilla. Come già detto la Categoria è stata chiamata ancora ad un ulteriore sacrificio economico che auspichiamo consenta di percepire la pensione per la quale si versano contributi, purtroppo, sempre più consistenti. Vogliamo sperare che almeno per qualche lustro non ci vengano richiesti ulteriori sacrifici. Sergio Manciucca 4 I VOSTRI Sarcit QUESITI SUL CONTRATTO DI AGENZIA a cura di Franco Calderan PROCACCIATORE D’AFFARI O AGENTE DI COMMERCIO? Cinque mesi fa ho sottoscritto un semplice contratto di procacciatore d’affari che vi allego. Dato che intendo chiudere questo contratto, vorrei sapere come mi devo comportare e………........ omissis. Preciso di essere un agente di commercio iscritto regolarmente al ruolo agenti della Camera di commercio e di essere titolare di due contratti di agenzia. RISPOSTA: Dalla lettura del “semplice” contratto di “procacciatore d’affari” che ci ha inviato in allegato, abbiamo constatato che nonostante sia composto da sole due paginette, lo stesso contiene alcune clausole (le peggiori) del più avverso dei contratti di agenzia che si possa sottoscrivere. Ci si domanda innanzi tutto come abbia potuto firmare un simile contratto e perché come nostro iscritto, non abbia sentito la necessità - prima di sottoscrivere detto contratto - di far verificare il documento al proprio Sindacato. Le evidenziamo solo alcuni degli impegni da lei sottoscritti nel contratto: patto di non concorrenza post contrattuale di anni due; durata annuale del rapporto (contratto a termine); obbligo del raggiungimento del budget, obbligo di relazioni settimanali. Per essere considerato un “semplice contratto di procacciamento d’affari” non c’è proprio male. In realtà tale contratto è da considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio contratto di agenzia, nonostante la sua ditta abbia forse creduto, dando un diverso titolo al rapporto, di aggirare le disposizioni in materia di agenzia per non riconoscerle i suoi diritti. Per sua fortuna il “contratto di procacciatore d’affari” è talmente penalizzante, che contiene anche la clausola del periodo di prova di mesi 6. Proprio in virtù di questa clausola, dato che il rapporto di “procacciatore d’affari” è in atto da meno di sei mesi, potrà risolvere il rapporto con effetto immediato senza alcuna conseguenza. Poi, dato che ci ha riferito che la ditta non ha provveduto alla sua iscrizione all’Enasarco, potrà successivamente sporgere regolare denuncia per omissione contributiva e per il recupero dell’indennità di fine rapporto (firr). IL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO DI AGENZIA Ho un contratto di agenzia da circa 10 anni. Un mese fa la mia ditta mi ha chiesto di firmare un nuovo contratto (che ho firmato) in quanto – così mi hanno detto – era necessario aggiornare il vecchio contratto sulla base delle nuove normative. Prima di firmare il nuovo contratto ho sottoposto il documento all’attenzione di un Legale il quale non ha rilevato niente di anomalo. Infatti il contratto risultava praticamente identico a quello precedente a parte il richiamo alla normativa vigente. Da una successiva e più attenta lettura ho però scoperto che nel nuovo contratto risulta ancora inserita la clausola del periodo di prova di mesi 3 in base alla quale le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità. Vi chiedo se dopo 10 anni di rapporto, tale clausola è da considerarsi valida nel mio caso. Un vostro nuovo associato per il 2004. RISPOSTA: NO! A parte il richiamo alle nuove normative, il nuovo contratto da Lei sottoscritto, risulta una fotocopia di quello precedente, tanto è vero che la ditta non ha neanche pensato di eliminare la clausola del periodo di prova. Riteniamo si sia trattato di una banale dimenticanza da parte della mandante che evidentemente non aveva effettivamente alcuna intenzione di modificare il suo contratto approfittando dell’occasione. Non ha pertanto alcun motivo di preoccuparsi della predetta clausola in questione che è da considerarsi nulla a tutti gli effetti. Per sua maggior sicurezza e per casi analoghi che potrebbero interessare altri colleghi, citiamo una sentenza della Cassazione del 2.4.2002 n.4676 che ha dichiarato la nullità del patto di prova inserito nel secondo contratto. Di conseguenza il periodo di prova inserito in un contratto che costituisce - anche con differenti condizioni – il rinnovo di un medesimo rapporto di collaborazione di un precedente contratto tra le stesse parti, non è valido, in ragione appunto del preesistente e consolidato rapporto. COMPATIBILITÀ TRA INCARICO DI AGENTE DI COMMERCIO ED INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Vi chiedo se è possibile instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa contestualmente ad un contratto di agenzia. RISPOSTA: Da un’analisi delle situazioni di incompatibilità riguardanti la posizione dell’Agente risulta che l’attività di agente di commercio è incompatibile con: a) l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici; b) l’attività di mediatore. Si ritiene invece che un incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito ad un agente ben possa coesistere con il rapporto di agenzia purché l’oggetto per la realizzazione del quale viene conferito l’incarico di collaborazione (per esempio, la ricerca di nuove posizioni per l’installazione di impianti pubblicitari, la valutazione delle relative potenzialità commerciali e della convenienza economica dell’operazione, ecc.) differisca da quello tipico del contratto di agenzia che come è noto, prevede la promozione in forma stabile della conclusione dei contratti. Si ricorda infine che, nella nuova legge di riforma dei contratti di lavoro detta “Legge Biagi”, la precedente definizione di “collaborazione coordinata e continuativa” altrimenti detta “co.co.co”, è stata modificata in “contratto a progetto” che per definizione è un contratto a tempo determinato. SUB AGENTI Come agente di commercio posso nominare dei sub agenti?Grazie. RISPOSTA: Il contratto di agenzia può prevedere la facoltà per l’agente di nominare dei sub agenti. Di fronte a tale facoltà la società preponente può tutelarsi prevedendo nel contratto di agenzia la necessità, per l’agente, di ottenere l’autorizzazione scritta da parte della società nel caso in cui il medesimo decida di ricorrere a sub agenti. In virtù di tale previsione, l’agente che intenda nominare propri sub agenti o intenda comunque avvalersi di collaboratori e/o sostituti, sarà tenuto a comunicare preventivamente il nominativo del soggetto in menzione alla società preponente, la quale, a sua volta, potrà dare o meno il proprio benestare. Sarcit 5 L’AVVOCATO RISPONDE Quesito: Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio plurimandatario che svolge la propria attività in favore di una casa mandante che produce accessori per autoveicoli. La mia mandante, nel novembre 2003 e nel febbraio 2004, senza alcun preavviso, mi ha ridotto la zona, con minimi aggiustamenti che hanno diminuito le mie provvigioni, complessivamente, di circa un 7,5 %. Questa condotta della preponente deve ritenersi corretta? Risposta: l’accordo economico collettivo del 20.03.2002, per il settore industriale, all’art.2 disciplina il tema delle variazioni di zona, intese come modifiche di territorio, clientela e prodotti. Nel caso in cui la casa mandante, nell’arco di dodici mesi, intenda operare una serie di variazioni tutte di lieve entità, come nel suo caso, deve necessariamente dare preavviso all’agente. Le variazioni di zona, come sopra anticipato, possono riguardare sia l’ambito territoriale in cui l’agente svolge il proprio incarico, sia la clientela da questi curata, sia i prodotti di cui si promuove la vendita. La riduzione perché sia rilevante, ai fini che ci occupano, deve comportare una corrispondente diminuzione dei compensi in capo all’agente. Questa perdita di provvigioni può essere contenuta in un 5% ed allora avremo variazioni così dette di lieve entità. Nel caso in cui la diminuzione di compensi superi il 5% e rimanga, comunque, contenuta entro il 20%, deve essere preceduta da un congruo periodo di preavviso, che la norma in esame stabilisce (per il plurimandatario) in due mesi. Quando la variazione supera la soglia del 20%, sempre avuto riguardo alla perdita economica patita dall’agente, questi può legittimamente interpretare la comunicazione che gli perviene dalla mandante come volontà di quest’ultima di risolvere (cioè sciogliere) il rapporto. In tal caso, il preavviso di spettanza dell’agente sarà uguale a quello previsto per la cessazione del mandato (un mese per ogni anno iniziato di durata della collaborazione). Laddove l’agente non intenda accettare la variazione in questione dovrà comunicare tale volontà alla preponente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il suo caso è particolare e, per questo, gli viene dedicato un apposito comma (l’ultimo) dell’art.2 del citato A.E.C. Allorché, infatti, la casa mandante, proprio durante il periodo di dodici mesi, effettui più riduzioni di zona di lieve entità, che complessivamente determino una diminuzione provvigionale per l’agente ricompressa tra il 5% ed il 20%, queste verranno considerate come un'unica variazione ai fini del riconoscimento in favore dell’agente medesimo del previsto periodo di preavviso (due mesi). Quando le predette riduzioni, sommate tra loro, determineranno una corrispondente perdita provvigionale dell’agente superiore al 20%, quest’ultimo avrà diritto tanto al preavviso, pari a quello stabilito per la risoluzione del rapporto, quanto ad intendere il rapporto medesimo cessato ad iniziativa della casa mandante (con ogni conseguenza in merito al riconoscimento delle indennità di fine rapporto). A mio parere, laddove la casa mandante abbia operato la riduzione di zona senza osservare il periodo di preavviso di spettanza dell’agente, dovrà riconoscergli la relativa indennità sostitutiva. Questa si dovrà determinare in misura di tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate all’agente nell’anno solare precedente a quello in cui si è verificata la riduzione di zona, quanti sono i mesi di preavviso dovuti (ai sensi dell’art.9 A.E.C. citato). In forza di quanto sopra illustrato, nella fattispecie che la riguarda, la casa mandante non ha osservato la norma che abbiamo esaminato, con riferimento a riduzioni di zona di lieve entità, e, per l’effetto, le dovrà corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, due dodicesimi delle provvigioni che le sono state liquidate dal gennaio al dicembre 2002. Avv. Gianluca Bassetti 6 Sarcit ENASARCO Le principali novità del nuovo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004 Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il nuovo Regolamento delle attività istituzionali dell’Enasarco approvato dai Ministeri competenti in data 23.12.2003 e dal CdA della Fondazione Enasarco in data 30.12.2003. In sintesi le principali novità: A - Nuove aliquote contributive e massimali provvigionali (art. 4) TABELLA 1 IMPORTO MINIMO CONTRIBUTIVO ANNUO PLURIMANDATARI: fino al 31.12.2004 dall’1.1.2005 € 124,00 € 350,00 (*) MONOMANDATARI: fino al 31.12.2004 dall 1.1.2005 € 248,00 € 700,00 (*) Il minimale contributivo, frazionabile trimestralmente, è dovuto soltanto quando il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. TABELLA 2 MASSIMALE PROVVIGIONALE ANNUO DALL’1.1.2004 € 14.027,00 (*) € 24.548,00 (*) PLURIMANDATARI: MONOMANDATARI: Tetto massimo provvigionale (plurimandatario/monomandatario) sul quale viene applicata l’aliquota contributiva indicata nella TABELLA 3. TABELLA 5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A TOTALE CARICO DELLE MANDANTI CHE SI AVVALGONO DI AGENTI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ IN FORMA DI SOCIETA’ PER AZIONI O S.R.L. Fino a € 13.00,00 annui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da € 13.000,00 a 20.000,00 annui . . . . . . . . . . . Da € 20.000,00 a 26.000,00 annui . . . . . . . . . . . Oltre € 26.000,00 annui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TABELLA 6 INDENNITA’ RISOLUZIONE RAPPORTO (CALCOLO FIRR) MONOMANDATARI: 4% fino a 2% da 1% oltre € 12.395,00 di provvigioni annue € 12,395,01 a € 18.592,00 annui € 18.592,01 annui PLURIMANDATARI: 4% fino a 2% da 1% oltre € 6.197,00 di provvigioni annue € 6.197,01 a € 9.296,00 annui € 9.296,01 annui * NOTA: i minimali contributivi e i massimali provvigionali saranno successivamente rivalutati ogni biennio secondo gli indici Istat. Tabella 3 B - Calcolo della pensione di vecchiaia (art. 14) Aliquote Contributive Per i contributi dovuti a partire dall’1.1.2004, per tutti gli agenti iscritti alla Fondazione, l’importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione come da tabella seguente, relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Fino al 31.12.2003 . . . . . . . . dall’1.1.2004 . . . . . . . . . . . . . dall’1.1.2005 . . . . . . . . . . . . . dall’1.1.2006 . . . . . . . . . . . . . 11,50% 12,50% 13,00% 13,50% (5,75% + 5,75%) (6,25% + 6,25%) (6,50% + 6,50%) (6,75% + 6,75%) Aliquote contributive metà a carico dell’agente e metà a carico della mandante da applicare fino al tetto massimo provvigionale annuo indicato nella TABELLA 2. TABELLA COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE ETÀ COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE CAPITALE IN RENDITA ETÀ COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE CAPITALE IN RENDITA 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 3,246 3,302 3,361 3,422 3,487 3,554 3,626 3,700 3,779 3,862 3,949 4,041 4,139 4,242 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 4,352 4,468 4,591 4,720 4,860 5,006 5,163 5,334 5,514 5,706 5,911 6,136 6,379 6,640 TABELLA 4 IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTIVO ANNUO PLURIMANDATARI, per ogni ditta mandante: fino al 31.12.2003 € 1.425,00 annui (di cui € 712,50 a carico agente) dall’1.1.2004 € 1.753,37 annui (di cui € 876,68 a carico agente) dall’1.1.2005 € 1.823,51 annui (di cui € 911,75 a carico agente) dall’1.1.2006 € 1.893,64 annui (di cui € 946,82 a carico agente) MONOMANDATARI: fino al 31.12.2003 dall’1.1.2004 dall’1.1.2005 dall’1.1.2006 € € € € 2% 1% 0,50 % 0,10 % 2.494,00 annui 3.068,50 annui 3.191,24 annui 3.313,98 annui (di cui € 1.247,00 a carico agente) (di cui € 1.534,25 a carico agente) (di cui € 1.595,62 a carico agente) (di cui € 1.656,99 a carico agente) 7 Sarcit ETÀ COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE CAPITALE IN RENDITA 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 6,927 7,232 7,563 7,924 8,319 8,750 9,227 9,751 10,335 10,983 11,701 12,499 13,378 Agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente all’1.1.12004 (art.15) Fermi restando i requisiti di età pensionabile ed anzianità contributiva previsti, per gli agenti già iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia è determinata, in applicazione del criterio del pro-rata, dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente all’1.10.98, calcolata con riferimento alla data di pensionamento, secondo il sistema all’epoca vigente; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate dall’1.10.98 al 31.12.2003, calcolata in base agli elementi di cui al previdente Regolamento; c) della quota di pensione calcolata ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento, per le anzianità contributive maturate dall’1.1.2004. Gli agenti che, alla data del pensionamento risulteranno in possesso di un’anzianità superiore a 40 anni, per la determinazione delle quote di pensione di cui sopra alle lettere a) e b), avranno diritto ad un incremento del 2% del trattamento pensionistico complessivo per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo. C - Norma transitoria per l’elevazione dei requisiti pensionistici (art.16), fino al 31.12.2005 Dal 1.1.2004 fin al 31.12.2005 l’età pensionabile è fissata: a 64 anni (uomini) e 59 anni (donne) con un minimo di 19 anni di anzianità contributiva. Dall’1.1.2006 l’età pensionabile è fissata: a 65 anni (uomini) e 60 anni (donne) con un minimo di 20 anni di anzianità contributiva. D - Pensione di vecchiaia anticipata (art. 17) Fino al 31.12.2005, all’agente che abbia compiuto il 60° anno se uomo o il 55° anno se donna e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, può essere concessa, ove richiesta, una pensione di vecchiaia anticipata determinata ai sensi art. 15. L’importo della pensione di cui al comma precedente, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, sarà permanentemente ridotto, sulla base delle seguenti aliquote in relazione agli anni di anticipazione dell’età pensionistica: Tabella A, per gli agenti che continuano l’attività: anni di anticipazione aliquota di riduzione 1 2 3 4 9,00% 18,00% 27,00% 36,00% Tabella B, per coloro che, alla data di inoltro della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, hanno cessato definitivamente tutti i rapporti di agenzia, all’importo del trattamento pensionistico di cui al comma precedente si applicano le seguenti aliquote di riduzione: anni di anticipazione aliquota di riduzione 1 2 3 4 3,33% 6,45% 9,27% 12,12% Si intende per cessazione definitiva dell’attività l’atto formale e sostanziale della rinuncia a tutti i mandati da parte dell’agente, il quale dovrà documentare l’avvenuta cessazione o rinuncia ad essi. La Fondazione si riserva di verificare l’effettiva cessazione dell’attività; si riserva altresì il diritto di revocare il beneficio del trattamento pensionistico alle condizione agevolate e a recuperare l’indebito, nel caso in cui non via sia stata cessazione dell’attività ovvero vi sia stata ripresa della stessa anche con nuovi mandati. E - Supplementi di pensione (art. 19) Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si riferiscono, gli agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere. Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato, al compimento del 70° anni di età e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia. Il supplemento si determina in applicazione del metodo contributivo di cui all’art. 14. F - Trasferimento dei contributi (art. 36) Gli agenti che, per effetto di mutamento dell’attività professionale, siano obbligati ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, possono chiedere il trasferimento a favore di quest’ultimo dei contributi versati, in misura non superiore al 30%,qualora non possano in alcun modo acquisire il diritto alle prestazione pensionistiche erogate dalla Fondazione. G - Rendita vitalizia (art. 39) La ditta preponente che abbia omesso di versare i contributi e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell’agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all’agente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all’attribuzione a favore dell’agente dei contributi corrispondenti per valore e numero. Tali contributi sono valutati a tutti gli effetti ai fini della pensione per inabilità, invalidità vecchiaia e superstiti. L’agente, quando non possa ottenere dalla ditta preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi alla ditta preponente, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti. Franco Calderan 8 Sarcit DISPUTA TRA ENASARCO E FEDERAGENTI Respinte anche in sede giudiziale le pretese della Federagenti Trascriviamo, integralmente, quanto è apparso sul sito Enasarco. Ognuno di Voi può leggere e farsi una precisa idea di quanto quest’organizzazione è andata “sparando” per diverso tempo. L’O.S. Federagenti – CISAL aveva, come dallo stesso reso noto, promosso due azioni giudiziarie nei confronti della Fondazione Enasarco per ottenere l’annullamento della nota del Presidente uscente, con la quale era stata disattesa la designazione di un rappresentate della Federagenti stessa in seno al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione. Detta scelta fondava su almeno due ordini di motivi, entrambi concludenti: • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto la Federagenti l’organizzazione meno rappresentativa tra le OO.SS. degli Agenti di commercio; • la Federagenti non è firmataria di accordi economici collettivi stipulati con le Organizzazioni datoriali presenti nel CdA della Fondazione. Nonostante le evidenze sopra rappresentate, la Federagenti ha promosso, avverso il Ministero e la Fondazione, due azioni giudiziarie, entrambe con esito negativo. Infatti, sia il Tribunale di Roma (con ordinanza cautelare 2622/02) sia il T.A.R. del Lazio (con sentenza 7635/03) hanno rigettato le richieste della menzionata Organizzazione. In particolare il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso della Federagenti, per la mancanza stessa di un interesse legittimo, riguardo alla pretesa di sentir dichiarare nullo, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’operato del Presidente uscente della Fondazione. In buona sostanza, è stato dato, ancora una volta, ufficiale riconoscimento alla correttezza e legittimità dell’operato della Fondazione, in tema di composizione del Consiglio d’Amministrazione. Fonte Enasarco SCONTI HYUNDAI PER GLI AGENTI DI COMMERCIO TIPO DI AUTOVEICOLO VIA DEGLI ARTIGIANI, 10 TERNI TEL. 0744 817130 VIA DEL TERMINILLO (VAZIA) RIETI TEL. 0746 228239 SCONTO ATOS PRIME 10% GETZ a 3 e 5 porte 12% ACCENT a 3, 4 e 5 porte 12% ELANTRA 13% COUPE' 11% MATRIX 12% SONICA 13% TRAJET 13% SANTA FE 12% TERRACAN 12% Non rientrano in questa categoria i fuoristrada TERRACAN. MODULO D’ISCRIZIONE (si prega di scrivere in stampatello e con inchiostro nero) COMPILARE IN OGNI PARTE ED INVIARE A/M FAX AL N. 0744/43.64.84 ALLEGANDO L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 11200052 INTESTATO A SARCIT VIA RICCARDI 2 TERNI, DELLA QUOTA SINDACALE DI EURO 130,00 FISCALMENTE DEDUCIBILE. Il sottoscritto/a: Cognome _____________________________________________ Nome __________________________________________ Nato/a __________________________________ il _____/____/____ Residente _________________________________________________ CAP _________________ Prov. ( ) Via _________________________________________________________________ nr. __________ Telefono: _______________________________ Fax.: _______________________________ Cellulare: ________________________________ E-Mail. _________________________________________ Settore merceologico: __________________________________________________ matricola ENASARCO _____________________________ Ruolo Agenti _____________________________ C.C.I.A.A __________________ Cod. Fiscale: Partita IVA.: DICHIARA Di conoscere e accettare lo statuto del Sindacato SARCIT aderente alla Federazione Nazionale USARCI, copia del quale viene contestualmente consegnata, di aderire al medesimo assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare s'impegna al pagamento dei contributi associativi nell'importo e nella forma determinata dagli Organi Statutari, in via diretta, o a/m di Bonifico Bancario. Firma ............................................................................................ Nel prendere atto delle clausole sopra citate accetta e sottoscrive in particolare quelle inerenti la durata annuale, il tacito rinnovo, nonché il periodo di disdetta. Firma ............................................................................................ Effettuerà il versamento dei contributi associativi a/m di Bonifico bancario su c/c n.200/30 ABI 6380 CAB 14403 presso CARIT Ag. 4 Terni Via Brodolini, 14; N.B.: i dati personali richiesti saranno utilizzati conformemente alle disposizioni della legge 675/96.L’eventuale trattamento degli stessi non sarà finalizzato per scopi commerciali ma, esclusivamente per determinate opportunità atte a proporre servizi e prodotti in grado di migliorare l’attività professionale della categoria (art. 22). Terni _______/_______/___________ Firma ............................................................................................ PROMEMORIA: l’iscritto/a dovrà comunicare ogni variazione che possa interessare il Sindacato e l’iscritto medesimo. ESTRATTO DELLO STATUTO ARTICOLO I È costituita in Terni una associazione fra Agenti e Rappresentanti di Commercio con la denominazione “Sindacato Agenti Rappresentanti di Commercio della “Regione dell'Umbria”. ARTICOLO II L’associazione è apartitica, autonoma, indipendente e ha lo scopo di: a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei soci; b) prestare loro assistenza nella stipulazione di contratti e nella risoluzione di eventuali controversie di case mandanti; c) portare aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative e fiscali; d) raccogliere e comunicare notizie e dati statistici ed economici di loro interesse; e) nominare e designare i propri rappresentanti presso enti che possono tutelare gli interessi della categoria e con i quali vi siano rapporti di interesse pubblico e privato; f) stabilire e localizzare sedi secondarie in altre provincie sulle cui attività mantiene esclusivo controllo. ARTICOLO III L’associazione aderisce alla UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI di COMMERCIO ITALIANI U.S.A.R.C.I. Federazione Nazionale della quale approva, accetta e s’impegna di rispettare lo Statuto approvato dalla Assemblea Generale e le successive modifiche. ARTICOLO IV Possono far parte dell’Associazione in qualità di socio gli Agenti e Rappresentanti di commercio e industria regolarmente iscritti al ruolo presso le Camere di Commercio ed all’Ente ENASARCO, nonché i pensionati dell’ENASARCO. ARTICOLO V L’iscrizione impegna il socio a tutti gli obblighi statutari compreso quello del versamento delle quote sociali e di sottostare alle deliberazioni degli organi dell’Associazione. ARTICOLO VI L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata anno per anno salvo regolare disdetta da dare con raccomandata entro e non oltre il 30 settembre a valere per l’anno successivo. ARTICOLO VII La qualità di socio cessa: a) per dimissioni, le stesse sono valide se comunicate alla presidenza della associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre dell’anno in corso ed hanno valore per l’anno successivo. b) per espulsione dall’associazione deliberata dal Consiglio dei probiviri, sentita la parte interessata. L’espulsione decorre dalla data del provvedimento dall’esercizio di tutti i diritti attivi, fermo restando gli obblighi dello Statuto per l’anno in corso. N.B. Copia integrale dello statuto verrà consegnata al momento dell’iscrizione. (SI PREGA DI COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO RID ALLA PAGINA SEGUENTE) 10 Sarcit – Modulo per il Bonifico Bancario da riempire e spedire a SARCIT – Spett.le Istituto Bancario (Nome e indirizzo della Vs. banca) TERNI da compilare a cura dell'iscritto da compilare a cura del SARCIT VI PREGHIAMO ESEGUIRE A DEBITO DEL C/C n.ro: IL GIORNO ABI: 5 CAB: 10 15 20 30 DEL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO PRESSO DAL INTESTATO A: IL PAGAMENTO DI € 130,00 PER QUOTA SINDACALE ANNUALE A REVOCA O/C (nome e cognome dell'iscritto) ACCETTO ORA PER ALLORA LE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA QUOTA SINDACALE Firma dell'iscritto A FAVORE DI: S.A.R.C.I.T. Terni C/C 200/30 presso CARIT S.p.A. AG. 4 Via Brodolini - 05100 TERNI - A.B.I. 6380 C.A.B. 14403 ☞ OFFERTE DI LAVORO SIETE INTERESSATI A RICEVERE OFFERTE DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA? Se la risposta è affermativa, riempite questa scheda ed inviatela alla nostra redazione di Via Giuseppe Riccardi, 2 - 05100 Terni oppure a mezzo di Fax al numero 0744/436484. S.A.R.C.I.T. – U.S.A.R.C.I. VIA G. RICCARDI, 2 – 05100 TERNI Scheda Dati Anagrafica (Si prega di scrivere in stampatello) Ditta Nome Via Cap. Città telefono Fax cellulare e-mail settore merceologico zona operativa mono/plurimandatario Numero dipendenti Numero subagenti Informativa ex Legge 675/96 Tutela della privacy. La redazione di “Dimensione SARCIT” ed il Sindacato SARCIT titolari del trattamento, raccolgono presso la sede e trattano, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati. firma leggibile ……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 11 Sarcit NUOVA CONVENZIONE TIM-USARCI A - PROFILO TARIFFARIO “SCATTO ZERO” Canoni Canone di abbonamento mensile per utenza Tipologia di traffico Traffico Intercom: traffico nazionale voce tra utenze delle Aziende del Gruppo, che hanno aderito alla presente offerta commerciale Traffico On Net: verso i numeri TIM e Rete fissa Traffico Off Net: verso numeri radiomobili di altri gestori Costo Euro (IVA esclusa) 5,1646 € Euro (Iva esclusa) 0,0981 € al minuto 0,1498 € al minuto 0,3047 € al minuto Internazionale1: traffico dall’Italia verso numeri identificativi/prefissi di Europa, USA, Canada; chiamate in Roaming terminato (Europa, USA, Canada) 0,3047 € al minuto Scatto alla risposta Roaming One rate Platinum2 Roaming One rate Normale3 0 0,6507 € al minuto 0,8986 € al minuto B - PROFILO TARIFFARIO “PLUS” Canoni Canone di abbonamento mensile per utenza Euro (IVA esclusa) € 5,1646 Tipologia di traffico Traffico Intercom: traffico nazionale voce tra utenze delle Aziende del Gruppo, che hanno aderito alla presente offerta commerciale Traffico On net: traffico verso i numeri TIM e di Rete fissa Traffico Off net: verso numeri radiomobili di altri gestori Euro (Iva esclusa) Internazionale4: traffico dall’Italia verso numeri identificativi/prefissi di Europa, USA, Canada; chiamate in Roaming terminato (Europa, USA, Canada) Roaming One rate Platinum Roaming One rate Normale5 Scatto alla risposta 4 0,0465 € al minuto 0,0981 € al minuto 0,2531 € al minuto 0,2531 € al minuto 0,6507 € al minuto 0,8986 € al minuto 0,1033 € PROFILO TARIFFARIO, PER TRAFFICO USCENTE “FAX E DATI”, RELATIVO AD UTENZE GSM E COMUNE AL PROFILO SCATTO ZERO E PLUS Traffico Fax e Dati Uscente Intercom: traffico sviluppato tra utenze del contratto On Net: traffico verso numeri TIM e di rete fissa Telecom Off Net: traffico verso numeri radiomobili di altri gestori Costo Euro (IVA esclusa) 0,0516 € al minuto 0,0826 € al minuto 0,2531 € al minuto Sconto sul traffico telefonico del 32% e inoltre uno Sconto Extra del 3% Qualora il Cliente, nell’ambito del contratto sottoscritto non richieda terminali in noleggio, gli verrà riconosciuto un ulteriore sconto, denominato Sconto Extra con applicazione della percentuale fissa del 3% sull’imponibile scontabile dello sconto a volume, al netto di quest’ultimo. Se volete approfittare del nuovo contratto e non avete TIM ma siete soci USARCI, rivolgetevi alla segreteria: Tel. 0744.420289 - Fax 0744. 436484 - E-mail: [email protected] Il traffico dall’Italia verso i numeri identificativi/prefissi di altri paesi esteri (diversi da Europa, USA, Canada) verrà valorizzato in base alle tariffe internazionali vigenti. Per informazioni chiamare il Servizio Clienti TIM. 2 Chiamata originata sulla rete degli operatori partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea. 3 Chiamata originata sulla rete degli operatori non partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea. 4 Chiamata originata sulla rete degli operatori partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea. 5 Chiamata originata sulla rete degli operatori non partner appartenenti alla MacroArea e terminata all’interno dei paesi appartenenti alla MacroArea. 1 12 Sarcit CONVENZIONI AUTOMOBILISTICHE CON IL CONCESSIONARIA DEL GRUPPO FIAT VETTURE SCONTI PANDA SEICENTO PUNTO STILO MULTIPLA BARCHETTA IDEA DOBLO' 10% 15% 15% 15% 15% 10% 12% 15% VETTURE SCONTI PANDA VAN 10% SEICENTO VAN 15% STRADA 15% PUNTO VAN 15% SCUDO 15% DUCATO 14% ULYSSE 15% VETTURE SCONTI 147* 156* 166* SPIDER/GTV* ALFA GT* 15% 15% 16% 16% 10% YPSILON LYBRA PHEDRA THESIS 10% 15% 13% 13% * CONDIZIONI ESCLUSIVE AI CLIENTI CHE ACQUISTANO TRAMITE I NOSTRI LEASING A TASSO AGEVOLATO. DALLA PRIMA PAGINA: INPS: indennizzo agenti zione è il 31 gennaio 2005. L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese nel quale l’interessato compie 65 anni di età, se uomo o 60 anni di età se donna. I.N.P.S.: Ultima ora VARATA DAL GOVERNO LA RIFORMA DELLE PENSIONI Il provvedimento passato all'esame del Parlamento per l'approvazione Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del sistema previdenziale. Il testo del provvedimento che è passato all'esame del Parlamento prevede che dal 2008 sarà possibile andare in pensione di anzianità solo all’età di 60 anni con 35 anni di contributi oppure con 40 anni di contributi a qualsiasi età. Per i lavoratori autonomi (commercianti, agenti di commercio, artigiani, ecc.) la riforma prevede in particolare quanto segue: fino al 31.12.2007 la pensione di anzianità potrà essere conseguita con 35 anni di contributi e 58 anni di età oppure con 40 anni di contributi a qualsiasi età; Dal 2008 la pensione di anzianità potrà essere conseguita con 40 anni di contributi a prescindere dall'età oppure a 60 anni con 35 anni di contributi. E' prevista tuttavia una opzione valida fino al 31.12.2015 che consente la possibilità di andare ancora in pensione con i requisiti previsti fino al 31.12.2007 e cioè: con 35 anni di contributi e 58 anni di età; in questa ipotesi però la pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo. Dal 2010 la pensione di anzianità potrà essere conseguita con 40 anni di contributi a prescindere dall'età oppure a 61 anni (per le donne rimane 60 anni) e 35 anni di contributi; anche in questo caso è prevista l'opzione valida sempre fino al 31.12.2015 di andare ancora in pensione con i requisiti previsti fino al 31.12.2007 e cioè: con 35 anni di contributi e 58 anni di età; in questa ipotesi però la pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo. Nel 2013 Ci sarà una verifica della riforma e qualora gli effetti finanziari non saranno sufficienti, scatterà un ulteriore innalzamento dell'età a 62 anni per conseguire la pensione di anzianità. È prevista inoltre la riduzione da 4 a 2 finestre utili nel corso dell'anno per accedere al pensionamento di anzianità. Nessun cambiamento invece circa i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia che restano fissati come segue: età 65 anni (uomini) e 60 anni (donne) con 20 anni di contributi. A cura di Franco Calderan 13 Sarcit PATENTE A PUNTI È necessario assicurarla! Con l’introduzione del nuovo codice della strada (che abbiamo avuto modo di illustrare nei precedenti numeri) sarà più facile incorrere nella sospensione o nel ritiro della patente. Ogni infrazione commessa determina la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Con la perdita di tutti i 20 punti, viene disposta la “Revisione della Patente”, ed è necessario sottoporsi alla “Prova di Idoneità” consistente in due prove: una prova teorica, svolta con un colloquio orale per consentire l’oggettiva valutazione della preparazione dell’esaminando sulla segnaletica stradale, sulla parte meccanica-tecnica ed in particolare sugli argomenti relativi alle circostanze che hanno determinato l’esame di revisione, ed una prova pratica. L’esito negativo della prova teorica comporta la non ammissione alla prova pratica, mentre l’esito negativo della prova pratica comporta le “Revoca della Patente”. In alcuni casi la perdita di punteggio potrebbe essere evitata proponendo opposizione alla contravvenzione per ottenere l’annullamento della stessa oppure proponendo, quando è possibile, l’applicazione della sola sanzione pecuniaria. In tutto ciò appare evidente una cosa: il danno economico. Per ovviare ai danni di natura economica proponiamo una polizza per proteggere la vostra patente. Una polizza che riconosce una diaria per la sospensione della patente a seguito di incidente stradale o di violazioni del codice della strada, una indennità per l’esame di revisione della patente a zero punti e per il corso di aggiornamento e recupero punti, per la difesa penale e per il ricorso per la sospensione. La spesa minima è di € 70,00. Chiamateci allo 0744/420289 per avere un preventivo e per visionare le condizioni di polizza. Rita Pileri ORARIO UFFICIO: SEGRETERIA: Dal LUNEDI al VENERDI: dalle 9,30 alle 12,30 SABATO: dalle 10,00 alle 12,00 UFFICIO LEGALE E VERTENZE: MARTEDI - GIOVEDI - SABATO dalle 10 alle 12,30 (preferibilmente per appuntamento) CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA: Il VENERDI esclusivamente per appuntamento CONSULENZA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: SABATO: dalle 10 alle 12 (preferibilmente per appuntamento) Il Sindacato aumenta i servizi agli iscritti Il sindacato fino ad oggi era in grado di offrire ai propri iscritti le seguenti prestazioni: controllo dei mandati di agenzia in atto o da firmare; calcolo delle indennità di fine rapporto; assistenza nelle controversie con le mandanti; consulenza legale; consulenza fiscale; Consulenza previdenziale; disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali presso l'ENASARCO. da oggi aumenta i servizi con: consulenza assicurativa; convenzioni per l’acquisto dei carburanti (Agip e Erg): convenzioni assicurative (ritiro patente, RCauto). PROSSIMAMENTE CON L’APERTURA DEL CAAF Convinti di dover dare maggiore assistenza agli iscritti abbiamo cercato e cerchiamo ancora di darvi il meglio di quello che una categoria come la nostra debba avere. Perché il SARCIT è il sindacato degli agenti di commercio fatto di agenti di commercio! Per ulteriori informazioni contattate la segreteria al numero 0744/420289 oppure inviateci una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure un fax al numero 0744/436484. 14 Sarcit C DALLA PRIMA PAGINA: LE ONVENZIONI BANCHE CARIT BANCA DI ROMA ACQUISTO AUTO • GRUPPO CENTRALMOTOR Fiat, Lancia, Alfa Romeo AUTO MAGAZINE: Hyundai RACOA: Wolkswagen • AUTOIMPORT: Peugeot TERNIAUTO: Opel RIPARAZIONE AUTO RCA DI FIGORILLI MARIO & SOCI carrozzeria autorizzata ALFA ROMEO Sconti per tutti gli iscritti al Sindacato SARCIT STYLING CAR: Carrozzeria autorizzata Rover, Land Rover, MG - Vettura sostitutiva, soccorso stradale 24h, lavori garantiti 24 mesi, agevolazioni particolari per gli agenti di commercio ATTREZZATURE UFFICIO G.E.L.M.: Canon. VOBIS • TELEFONICHE CELLULARI TIM BUSINESS – USARCI WIND - USARCI CONVENZIONI ALBERGHIERE GRUPPO BEST WESTERN Direttore Responsabile: Giovanni Di Pietro Capo Redattore: Claudio Pileri In redazione: Rita Pileri Hanno collaborato: Avv. Gianluca Bassetti, Franco Calderan, Gerardo Gallinella, Sergio Manciucca Redazione: Via Riccardi, 2 - 05100 Terni Telefono: 0744 420289 Telefax: 0744 436484 E-Mail: [email protected] Autorizzazione Tribunale di Terni n° 7/2001 • Accordo Usarci-Erg de sicura contro usi impropri o fraudolenti. Ciascuna Carta ha un limite di spesa giornaliero, modificabile, che consente di pianificare i consumi giornalieri per ciascun mezzo. ECONOMICITÀ: il rilascio, l'utilizzo della Carta e la gestione delle transazioni, sono completamente gratuiti. TRASPARENZA E CONTROLLO DEI CONSUMI: le fatture riportano in allegato i dettagli dei rifornimenti (data, punto vendita ERG, targa del mezzo, prezzo, prodotto e relativa quantità) effettuati con ogni singola Carta. In questo modo si avrà sempre rendiconti documentati e analitici di ogni spesa. Nell'allegato inoltre sono riportati, in caso di digitazione dell'autista, i chilometri dell'automezzo all'atto del rifornimento. È a disposizione la sezione del sito DieselCardPiù On Line, attraverso il quale è possibile avere, in maniera riservata, il dettaglio e le statistiche dei rifornimenti effettuati tramite la Carta. DILAZIONE DI PAGAMENTO: la fattura, emessa quindicinalmente, è il documento fiscale, utilizzabile ai fini contabili, che sostituisce la scheda carburanti; i termini di pagamento sono fissati in 30 giorni dall'ultimo giorno della quindicina di riferimento (15 oppure 30/31). SCONTO: le offerte di prezzo effettuate sui punti vendita ERG si cumulano alle condizioni riconosciute ai clienti DieselCardPiù A TUTTI GLI AGENTI USARCI VERRÀ RICONOSCIUTO UNO SCONTO SUL PREZZO ALLA POMPA DI € 0,005 AL LITRO SU BENZINA E GASOLIO. AUTOCARROZZERIA Iscritta al Reg. Nazionale della Stampa Stampa Umbriagraf s.r.l. Via Vanzetti 50, Terni Impaginazione Umbriagraf srl Tiratura di questo numero 6.000 copie Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana di Birri Giuseppe & C. 05036 NARNI SCALO (TR) Strada Maratta, 74 (Zona Ind. Pescecotto) Tel. 0744 750333 Servizio di Consulenza Assicurativa “L’esigenza di protezione per noi stessi e per i nostri familiari è sempre più sentita. Siamo sufficientemente protetti?” “Conosci le caratteristiche delle assicurazioni stipulate per la nostra categoria dalle ditte mandanti e dall’ENASARCO?” Queste ed altre domande sui servizi assicurativi e previdenziali hanno spinto il sindacato SARCIT a sviluppare un SERVIZIO DI CONSULENZA PERSONALIZZATA. Il sabato mattina dalle 10 alle 12, un consulente assicurativo sarà a tua disposizione. Se hai bisogno di chiarimenti in merito, oppure di una consulenza riguardo le tue assicurazioni private, rivolgiti al nostro ufficio. Puoi contattarci al numero: 0744/420289 15 Sarcit L’identikit dei campioni gratuiti Devono essere prodotti dell’azienda, con contrassegno e di modico valore Le Entrate sono intervenute più volte per definire meglio i requisiti dei beni promozionali esclusi da Iva. Sono campioni gratuiti e quindi sono assoggettati alla speciale disciplina Iva le cessioni gratuite da parte di una società distributrice di prodotti medicali a un proprio cliente – distributore all’ingrosso – che partecipando a gare bandite da enti pubblici, ospedali e Asl fornisce agli enti in questione i prodotti per effettuare prove e verifiche tecniche, finalizzate all’aggiudicazione della successiva fornitura. Manca la definizione. Questa è la posizione assunta dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E/2003, che risulta di particolare interesse considerato il largo impiego dei campioni di beni da parte delle aziende. A questa frequenza d’uso, tuttavia, non corrisponde sempre una facile applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, giacchè nella legge Iva manca una puntuale definizione di campione gratuito e quindi gli operatori sono spesso indecisi nell’attribuire a determinati beni la qualifica da cui derivano importanti conseguenze ai fini dell’applicazione del tributo. Il quesito. Ed è proprio per dirimere alcuni dei principali dubbi sull’argomento che l’agenzia delle Entrate ha colto l’opportunità offerta da un quesito inoltrato con procedura di interpello. Più precisamente, nel caso esaminato, i prodotti ceduti dal cliente-distributore sono di valore unitario modesto e sono dotati di contrassegno che individua, in maniera indelebile, la natura di campione gratuito non destinato alla rivendita. Con l’interpello la società distributrice di prodotti medicali aveva chiesto se le cessioni gratuite in oggetto potessero essere considerate “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), Iva, escluse da imposta sul valore aggiunto. I requisiti per l’esclusione. Al riguardo l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione da Iva opera solamente se si verificano insieme tre condizioni: 1. deve trattarsi di campioni gratuiti; 2. i beni devono essere contrassegnati, 3. i campioni devono essere di modico valore. Campioni gratuiti. Relativamente al primo requisito, l’esclusione si applica alle cessioni di campioni oggetto dell’attività propria dell’impresa, ceduti gratuitamente per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori attuali e potenziali. Contrassegno. Il secondo requisito è soddisfatto se i campioni gratuiti sono contrassegnati in modo indelebile e non, per esempio, mediante una semplice etichetta autoadesiva; questo per due motivi: evitare che i beni possano successivamente essere commercializzati e per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza. Il contrassegno quindi può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile, o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa privare gli articoli della qualità di campioni. Modico valore. Con riferimento al terzo requisito, non esistendo una disposizione normativa che definisce il concetto di “modico valore”, l’agenzia richiama la risoluzione 430.288 del 30 luglio 1991, nella quale è stato precisato che, nella pratica applicazione, si deve fare riferimento agli usi commerciali; in ogni caso sono esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo. Va ricordato che i campioni non devono essere necessariamente di dimensioni o di valore inferiore ai beni commercializzati, ma possono anche essere degli esemplari di tali beni, come precisato dalle risoluzioni 381.445 del 23 aprile 1980 e 360.021 del 20 novembre 1980. Da “Il Sole 24 Ore” HOTEL RISTORANTE VALENTINO s.r.l. Via Rieti, 913 - 02100 Vazia (RI) CONCESSIONARIA Tel. 0746.220247 0746.220570 Fax 0746.221071 www.paginegialle.it/valentino • Cucina Internazionale, • Sala per Banchetti, • Sala Congressi • Sale Riunioni Alle pendici del monte Terminillo, in località Vazia, in provincia di Rieti, sorge il tipico e famoso “HOTEL RISTORANTE VALENTINO”. Dista da Roma km. 80, da Terni km. 38, da Spoleto km. 50, da Perugia km. 100. Valentino Aureli è il fondatore. Valentino è, da sempre, l’amico degli Agenti e Rappresentanti di commercio, che vanno da lui molto volentieri, sia per la stima che si è guadagnato nel tempo, che per l’eccellente cucina ed il clima familiare che solo Valentino sa comunicare. Da oggi é ancora più facile entrare nel mondo VOLKSWAGEN grazie alle particolari condizioni di acquisto riservate ad Agenti e Rappresentanti di Commercio* su: POLO* GOLF VARIANT BORA BERLINA E VARIANT PA S S AT B E R L I N A E VA R I A N T TOURAN - SHARAN Per ulteriori informazioni contattare Sig.Alessandro Moretti centralino Racoa tel. 0744/300281 oppure cell. 340/7240246 SERVIZIO ASSISTENZA * solo su vetture disponibili in pronta consegna * dietro presentazione di certificato di Iscrizione Sarcit