Il diritto d’autore in rete Andrea Muti - Editoria online 2010-11 – Università Roma Tre I princìpi del diritto d’autore Il sistema giuridico sancisce il diritto degli autori, degli editori e/o distributori, ai quali i primi abbiano ceduto l’esercizio della facoltà di rilievo economico, ad essere compensati, con il relativo potere di opporsi alla circolazione non autorizzata dell’opera protetta I princìpi del diritto d’autore Gli interessi economici tutelati attraverso il diritto d’autore devono essere contemperati con la soddisfazione di altri interessi collettivi come quelli della libera circolazione della cultura, dell’informazione e della libertà di ricerca La tutela del diritto d’autore La legge tutela la forma espressiva delle opere dell’ingegno che siano frutto della creatività L’idea, il principio, la nozione su cui l’opera è basata non rientrano negli ambiti di tutela Quindi il diritto d’autore protegge la forma espressiva dell’opera e non si estende al contenuto Diritti morali e di sfruttamento I Diritti morali sono inalienabili e inestinguibili e riguardano 1) paternità (diritto a vedersi riconosciuto come autore dell’opera) 2) integrità 3) Inedito 4) Ripensamento/Ritrattazione I Diritti di sfruttamento hanno durata di 70 anni dopo la morte dell’autore Lo sfruttamento economico Diritto di riproduzione (copyright) Diritto di comunicazione a terzi (messa a disposizione del pubblico dell’opera) Diritto di modifica/riadattamento Il diritto d’autore e il web Nuove modalità di creazione e diffusione di contenuti online e nuove possibilità di distribuzione e scambio di contenuti digitali hanno determinato maggiore possibilità di accesso alla conoscenza maggiori difficoltà di controllo sulla circolazione delle opere Il contemperamento degli interessi opposti di autori e utenti costituisce il principio cui deve ispirarsi la normativa in tema di diritto d’autore Il ruolo dell’Agcom L’Autorità (amministrativa e indipendente) svolge funzioni super partes di garanzia e vigilanza attraverso poteri istruttori, di accertamento e sanzionatori. E’ l’organo deputato alla tutela e alla vigilanza/prevenzione sul Dd’A Persegue fini pubblici tutelando interessi costituzionalmente protetti come l’informazione, la libertà di pensiero, l’iniziativa economica, la concorrenza Il ruolo della SIAE La SIAE è l’ente di diritto pubblico che amministra specifici interessi privati rivolti alla tutela del Dd’A Svolge essenzialmente attività di intermediazione nell’utilizzazione economica di opere protette da copyright Le funzioni di vigilanza sulle violazioni del Dd’A sono da intendersi in coordinamento con Agcom Basi normative Artt. 2,3,9,21,33,35,41,42 Costituzione Art.27 dichiarazione universale Diritti dell’Uomo Art. 11 carta dei diritti fondamentali dell’Ue sulla libertà di espressione e di informazione Legge 23 aprile n.633 1941 Legge 31 luglio 1997 n.249 (istituzione Agcom) Legge 18 agosto 2000 n.248 (coordinamento Siae/Agcom) Dlgs 9 aprile 2003 n.70 (attuativo Dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico) sulla responsabilità degli ISP Legge Urbani (128/2004) e successive modifiche Legge 31 marzo 2005 n.43 La “catena del valore” di Internet* Il consumatore (qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili alle attività commerciali, imprenditoriali, professionali) Il destinatario del servizio (un soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione) Il prestatore di servizi (persona fisica o giuridica che presta un servizio alla società dell’informazione e che esercita attività economica mediante stabile organizzazione per un periodo di tempo indeterminato) *Definita dal dlgs 70/2003 in attuazione della Dir. ecommerce 2000/31 CE Le licenze Creative Commons Sono particolari licenze che consentono di cedere alcuni diritti dell’opera L’autore dell’opera decide quale utilizzo di essa è consentito tramite la licenza Grazie alle licenze CC “ciascuno può decidere come e se permettere agli altri di utilizzare il frutto del proprio lavoro online in modo più articolato rispetto al copyright tradizionale”* *F.Metitieri, Il grande inganno del web 2.0 La Creative Commons Fondata da una comunità di sviluppatori di software per iniziativa di Lawrence Lessig, la Creative ha rese pubbliche le prime licenze nel 2002. Oggi la Creative Commons è la società che: Gestisce e migliora le licenze Aggiorna e pubblica le licenze NON fornisce assistenza legale NON cataloga né gestisce le opere sotto licenza Gli elementi e le tipologie delle CC Attribuzione (Attribution - By) Non opere derivate (no derivatives ND) Non commerciale (no commercial - NC) Condivise allo stesso modo (share a like - SA) Attribuzione Consenso a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, modificare l’opera con l’obbligo di attribuirne la paternità (credit) nei modi indicati dall’autore o da chi ha fornito l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino l’utilizzatore o il modo in cui usa l’opera Attribuzione-Non opere derivate Consenso a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, modificare l’opera con l’obbligo di attribuirne la paternità Non consente alterazione o trasformazione dell’opera, né l’uso per crearne un’altra Attribuzione-Non commerciale-non opere derivate Consenso a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, modificare l’opera con l’obbligo di attribuirne la paternità Non consente alterazione o trasformazione dell’opera, né l’uso per crearne un’altra Non consente l’uso dell’opera per fini commerciali Attribuzione-Non commerciale Consenso a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, modificare l’opera con l’obbligo di attribuirne la paternità Consente alterazione o trasformazione dell’opera Non consente l’uso dell’opera per fini commerciali Attribuzione-Non commercialeCondividi allo stesso modo Consenso a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, modificare l’opera con l’obbligo di attribuirne la paternità Consente alterazione o trasformazione dell’opera Non consente l’uso dell’opera per fini commerciali Se si utilizza l’opera originale alterandola e trasformandola in una seconda, quest’ultima può essere distribuita solo con una licenza equivalente a questa Attribuzione-Condividi allo stesso modo Consenso a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, rappresentare, eseguire, modificare l’opera con l’obbligo di attribuirne la paternità Consente alterazione o trasformazione dell’opera Se si utilizza l’opera originale alterandola e trasformandola in una seconda, quest’ultima può essere distribuita solo con una licenza equivalente a questa Gli attori: I Service Provider Gli Isp che assicurano: L’accesso o il semplice trasporto (mere conduit) La memorizzazione temporanea (catching) La memorizzazione permanente (Hosting) Sono esonerati dalla responsabilità dei contenuti purché restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi (Dlgs 70/2003) Gli attori: i Service provider/2 L’Agcom può definire regole per gli Isp al fine di prevenire le violazioni del Dd’A Autorità giudiziaria e Agcom possono intervenire per “esigere , anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse” La responsabilità degli Isp è diversa da quella dell’editore e del direttore responsabile: all’Isp non si applicano le regole di responsabilità tipiche di questi soggetti Gli Isp e la prevenzione Agcom prevede in capo agli Isp “l’obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare all’autorità, con cadenza periodica, dati sul traffico internet (aggregati e in forma anonima), nel rispetto della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete” Gli Isp e la prevenzione/2 L’Agcom prevede una manovra in tre punti: Istituzione di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti interessati (associazione industria musicale, cinematografica, audiovisiva, associazioni di providers, operatori web, produttori software, associazioni consumatori Campagna informativa su norme di riferimento e rischi generati dalla pirateria Espressa indicazione delle norme contro la pirateria nei contratti di accesso a internet Gli Isp e la prevenzione/3 Sono allo studio tre soluzioni che compensare gli autori: Ricorso alla fiscalità generale Introduzione di una tassa di scopo a carico degli abbonati a internet o degli Isp (acquisto di un account “munito di licenza”) Licenza collettiva: incremento tariffario generalizzato (cfr: licenze estese per radio) Gli attori: Il Content provider Il fornitore di contenuti (content provider) è qualificabile come colui, che nell’interesse proprio o altrui, carica sul server opere di qualsiasi genere Il provider che fornisce contenuti, potrebbe rispondere direttamente per eventuali illeciti perpetrati con la diffusione dei medesimi E’ equiparato al content provider il fornitore di accesso che non consenta di identificare il fornitore di contenuti né espliciti gli accordi per l’utilizzo dello spazio web assegnato Gli attori: i content provider La Cassazione (sentenza 49437, del 23 dic. 2009) ha dato il via libera alla sequestrabilità dei siti che infrangono il copyright con la tecnica del P2Pa mezzo di file Torrent Il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorre all’attività penalmente illecita di diffusione nella rete internet di opere coperte dal diritto d’autore, richiedendo contestualmente che gli Isp escludano l’accesso al sito Gli attori: L’Host provider Si definisce Host provider il provider che si limita ad offrire ospitalità a un sito internet – gestito da altri in piena autonomia – sui propri server L’Host provider non è responsabile del contenuto illecito del sito di terzi, a meno di non provare un diretto coinvolgimento e a condizione che non sia a conoscenza dell’attività illecita Gli attori: l’utente L’articolo 171 comma 1 lettera a bis della legge 633/41 individua la responsabilità per “chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola nel sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa” Provvedimenti successivi, come il decreto Urbani del 2004, hanno dapprima introdotto il concetto di profitto (guadagno + risparmio) ma successive modifiche nel 2005 hanno ristretto l’ambito introducendo i concetti di concetti di “scopo di lucro” e “messa a disposizione del pubblico” (cioè “uso non personale”) per lo sfruttamento dell’opera stessa La fruizione dei contenuti L’evoluzione tecnologica sta influenzando i comportamenti degli utenti in rete dalla rete come “veicolo di contenuti” alla rete “contenitore” di materiale audiovisivo Download/Experience later Declino del P2P e del file sharing illegale Streaming/Experience now La fruizione dei contenuti/2 La “musica liquida” (scaricata online, raccolta, organizzata in digitale) è sempre più fruita non solo dagli adolescenti e la piattaforma utilizzata è sempre più spesso il pc E’ finito il boom del download di brani e suonerie sul cellulare (-43% di vendite): il consumo si sta spostando su Internet verso la musica pay per download e verso lo streaming audio, ma soprattutto video Il mercato della musica I ricavi della musica digitale in Italia ammontano a 20 mln di € nel 2009 (+27% del 2008)* I ricavi della vendita di cd e dvd sono passati da 156 mln (2008) a 144 mln di € nel 2009* Il valore della musica scaricata abusivamente in Italia è di 300 mln di €** *Fonte FIMI **Fonte: FPM Il mercato della musica digitale La musica digitale sostenuta dal download legale e dallo streaming soprattutto di video clip: il 60% dei file visti di YouTube riguarda la musica messa in rete dalle Major con ricavi nel 2009 pari a 2 mln di € derivanti da royalties YouTube con Sony, Emi e Universal hanno creato in Usa Vevo, il portale di musica online con 35 mln di utenti mese e 30 mln di flussi streaming al giorno