Capitaneria di Porto della Spezia
Guardia Costiera
L’esercizio della pesca ricreativa e sportiva costituisce
una straordinaria occasione di incontro con il mare. Nel
Golfo dei Poeti ed in tutto il litorale del Compartimento
Marittimo tale attività costituisce una forte tradizione che
reca i segni di antichi mestieri e di una diffusa sensibilità
marinara.
Offriamo ai nostri pescatori questo opuscolo perché vi
ritrovino, sintetizzate ed organizzate per una rapida
consultazione, le norme comunitarie, nazionali e locali che
regolano la materia, non sempre facile da seguire per i
continui aggiornamenti che intervengono a modificarla.
Esso vuole dunque essere un ausilio pratico, utile ad
affinare ed aggiornare la propria conoscenza normativa ma
anche ricordare che è possibile prelevare risorse dal mare
senza impoverirlo, rispettando l’infinita bellezza e l’equilibrio
di questo prezioso tratto di Liguria.
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vittorio ALESSANDRO
Vademecum del pescatore ricreativo / sportivo
nel Golfo dei Poeti
"Pesca sportiva/ricreativa": sono le attività di pesca che
sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi e/o
sportivi.
Limitazioni d'uso degli attrezzi
Nell’esercizio della pesca ricreativa/sportiva possono essere
utilizzate solo unità da diporto.
È assolutamente vietata la commercializzazione del prodotto
ittico catturato a scopi ricreativi/sportivi.
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca
ricreativa/sportiva.
c)
d)
e)
f)
Gli attrezzi individuali e non individuali
consentiti
per
la
pesca
ricreativa/sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di
tre ami, lenze morte, bolentini,
correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi,
rastrelli da usarsi a piedi;
lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina
a mano, canna per cefalopodi;
palangari fissi o derivanti; nasse.
Le nasse devono essere munite di segnali costituiti da
galleggianti di colore giallo distanziati fra loro non più di
200 metri; le estremità dell'attrezzo debbono essere munite
di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e
fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono
essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio.
I palangari debbono essere muniti di segnali costituiti da
galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di
500 metri; le estremità dell'attrezzo debbono essere munite
di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e
fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono
essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
d)
e)
f)
L'uso degli attrezzi per la pesca
ricreativa/sportiva è soggetto alle seguenti
limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance
di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o
rezzaglio o sparviero di perimetro
superiore a 16 metri;
non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore
sportivo;
il numero degli ami dei palangari complessivamente calati
da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200
qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di
due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a
bordo;
è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia
utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio
della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada
Nell'ambito della pesca ricreativa/sportiva è altresì vietato l'uso di
palangari per la cattura di specie altamente migratorie.
Elenco delle specie altamente migratorie (Reg. (CE) 520/2007)
Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga);
Tonno rosso (Thunnus thynnus);
Tonno obeso (Thunnus obesus);
Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis);
Palamita (Sarda sarda);
Tonno albacora (Thunnus albacore);
Tonno pinna nera (Thunnus atlanticus);
Tonnetti (Euthynnus spp.);
Tonno (Thunnus maccoyii)
Bisi o tombarelli (Auxis spp.)
Pesci castagna (Bramidae)
Aguglie imperiali o marlin (Tetrapturus spp.;Makaira spp.)
Pesci vela (Istiophorus spp.)
Pesce spada (Xiphias gladius)
Costardelle: (Scomberesox spp.; Cololabis spp.)
Lampuga; corifena: (Coryphaena hippurus; coryphaena
equiseti)
Squali (Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae
Rhincodon typus;Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae;
Lamnidae)
Cetacei balene e focene: (Physeteridae; Balenidae;
Eschrichtiidae; Monodontidae;Ziphiidae;Delphinidae)
L'impiego della corrente elettrica,
anche associata con apparecchi
ad aspirazione o con altri attrezzi
di cattura e l'impiego di altri
sistemi speciali, sono consentiti
solo a scopo sperimentale e sono
subordinati ad autorizzazione del
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
Disciplina della pesca ricreativa / sportiva subacquea
La
pesca
subacquea
ricreativa/sportiva è consentita
soltanto in apnea senza l'uso
di apparecchi ausiliari di
respirazione.
Di questi ultimi è consentita
l'utilizzazione solo per finalità
diverse dalla pesca.
Il
pescatore
sportivo
subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi (esclusi i
cefalopodi) e crostacei.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la
pesca subacquea, o mezzi simili, apparecchi di respirazione,
fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio
della pesca subacquea
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da
bagnanti; in presenza di coste a picco, negli orari di
balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a
distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in
assenza di bagnanti.
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca
e alle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai
porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e
l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del
Compartimento Marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.
f) nella Rada Interna del Porto della Spezia;
g) a distanza inferiore a 300 metri dalle unità militari, di
qualsiasi nazionalità, alla fonda nelle acque comprese nella
giurisdizione del Compartimento Marittimo della Spezia.
Segnalazione
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di
segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a 300
metri; se il subacqueo è accompagnato da
mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla
verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante
portante la bandiera di segnalazione.
Limitazioni di uso del fucile subacqueo
E’ vietato:
- tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non
in immersione.
- attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma
subacquea carica.
- cedere un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona
minore degli anni sedici e affidare un fucile subacqueo o
altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,
qualora questa ne faccia uso.
Norme generali di comportamento
La
pesca
ricreativa/sportiva,
Durante la stagione balneare l’ esercizio dell’attività di pesca
diversa dalla pesca subacquea E’ VIETATA nelle fasce di
mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle scogliere e
coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30.
E’ consentita anche in tali orari la sola pesca con canna da
moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono
presenti bagnanti.
Il pescatore ricreativo non può
catturare
giornalmente
pesci,
molluschi e crostacei in quantità
superiore a 5 kg complessivi salvo
il caso di pesce singolo di peso
superiore.
Non
può
essere
catturato
giornalmente più di un esemplare
di cernia a qualunque specie
appartenga.
E’ vietato pescare, sbarcare, trasbordare, detenere, trasportare
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista
dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili
(novellame).
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse
biologiche, per “novellame” si intendono gli esemplari allo stadio
giovanile delle specie animali, viventi in mare non pervenuti
alle dimensioni indicate nelle tabelle che seguono e comunque
quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente,
inferiore a 7 centimetri.
anche
subacquea, è consentita a distanza non
inferiore a 500 mt. dalle unità navali
impegnate
professionale.
in
attività
di
pesca
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo
stadio adulto non raggiungono le predette misure.
Gli esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima catturati
accidentalmente devono essere rigettati in mare.
Dimensioni minime pesci
DENOMINAZIONE
COMUNE
Spigola
Sparaglione
DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA
Dicentrarchus labrax
Diplodus annularis
TAGLIA
MINIMA
25 cm
12 cm
Sarago pizzuto
Diplodus puntazzo
18 cm
Sarago maggiore
Diplodus sargus
23 cm
Sarago testa nera
Diplodus vulgaris
18 cm
Acciuga
Engraulis encrasicolus
9 cm
Cernie
Epinephelus spp.
45 cm
Mormora
Lithognathus mormyrus
20 cm
Merluzzo o Nasello
Merluccius merluccius
20 cm
Triglie
Mullus spp.
15 cm
Pagello
Pagellus acarne
17 cm
Pagello
Pagellus bogaraveo
33 cm
Pagello fragolino
Pagellus erythrinus
15 cm
Pagro mediterraneo
Pagrus pagrus
Cernia di fondale
Sardina
La taglia di un pesce è misurata dall'estremità anteriore del
muso sino all'estremità della pinna caudale.
Dimensioni minime dei molluschi
DENOMINAZIONE
COMUNE
DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA
TAGLIA
MINIMA
Cappasanta
Pecten jacobeus
10 cm
18 cm
Vongole
Venerupis spp. e Venus
spp.
25 mm
Polyprion americanus
45 cm
Sardina pilchardus
11 cm
Ensis spp. e Solen spp.
8 cm
Sgombro
Scomber spp.
18 cm
Sogliola
Solea vulgaris
20 cm
Cannello o
Cannolicchio
Lumachino
Mitilo
Nassarius mutabilis
Mytilus spp.
20 mm
5 cm
Orata
Sparus aurata
20 cm
Ostrica
Ostrea spp.
6 cm
Suro
Trachurus spp.
15 cm
Tellina
Donax trunculus
2 cm
Pesce spada
Xiphias gladius
140 cm
Tartufo di mare
Venus verrucosa
25 mm
Tonno rosso
Thunnus thynnus
30 Kg o 115
cm
Tonnetto o Alletterato
Euthynnus alletteratus
30 cm
Albacora
Thunnus albacares
3,2 Kg
Tonno obeso
Thunnus obesus
3,2 Kg
Tonno Alalunga
Thunnus alalunga
40 cm
Cefalo
Mugil spp.
20 cm
Palamita
Zasterisessor
ophiocephalus
Sarda sarda
Passera pianuzza
Platichthys flesus
Ghiozzo gò
12 cm
25 cm
15 cm
La pesca dei seguenti molluschi bivalvi e' vietata nei periodi:
a) cannolicchi: dal 1° aprile al 30 settembre, nel mare
Adriatico; dal 1° aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno;
b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;
c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.
Ai pescatori ricreativi/sportivi (non subacquei) è consentito il
prelievo di mitili nel limite massimo di prelievo giornaliero di 3
(tre) chilogrammi di mitili a persona e comunque devono avere
una lunghezza non inferiore a 5 (cinque) centimetri; non è
consentito il consumo umano diretto senza il preventivo
controllo sanitario.
Il prelievo dei mitili dovrà essere effettuato nelle acque ricadenti
in questo Compartimento Marittimo con assoluto divieto nelle
rade, nei porti e negli impianti fissi.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi e gasteropodi si riferiscono
alla lunghezza massima o al diametro massimo delle
conchiglie.
Dimensioni minime dei crostacei
DENOMINAZIONE
COMUNE
DENOMINAZIONE
SCIENTIFICA
Astice
Homarus gammarus
Aragoste
Palinuridae
TAGLIA
MINIMA
30 cm. L.T.
10,5 cm.
L.C.
9 cm L.C.
Gambero rosa mediterraneo Parapenaeus longirostris 2 cm L.C.
7 cm. L.T.
Scampo
Nephrops norvegicus
2 cm. L.C.
La taglia dello scampo è misurata:
 in lunghezza del carapace (LC), parallelamente alla
linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una
delle orbite fino al punto medio del margine distale
dorsale del carapace;
 o in lunghezza totale (LT), dalla punta del rostro fino
all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.
La taglia dell'astice è misurata:
 in lunghezza del carapace (LC), parallelamente alla
linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una
delle orbite fino al punto medio del margine distale
dorsale del carapace;
 o in lunghezza totale (LT), dalla punta del rostro fino
all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.
La taglia dell'aragosta è misurata, in lunghezza del carapace,
parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al
punto medio del margine distale dorsale del carapace.
La pesca dell'aragosta è vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è
parimenti vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.
Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo
sbarco, il magazzinaggio, la vendita, l'esposizione o la messa in
vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e
delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus).
Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature
dell'astice (recanti uova sotto l’addome) devono essere rigettate
in mare immediatamente dopo la cattura accidentale.
La taglia del gambero rosa è misurata in lunghezza del
carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando
dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine
posteriore del carapace.
La pesca ricreativa/sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi
di maggio e giugno - il pescatore può raccogliere fino ad un
massimo di 50 esemplari di ricci di mare la cui dimensione
minima deve essere di cm 7, compresi gli aculei.
DISCIPLINA DELLA PESCA RICREATIVA DEL TONNO
ROSSO
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DELLA SPEZIA
ORDINANZA N° 108 / 2009
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario
Marittimo della Spezia e Comandante del Porto della Spezia:
VISTI
gli artt. 12 e 13 del Regolamento CEE n° 302 /
2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 ;
VISTO
il dispaccio prot. n° 14152 in data 05 maggio
2009 del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ;
VISTO
il dispaccio prot. n° 44010 in data 19 maggio
2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio IV ;
VISTO
il Regolamento (CE) n° 1967 / 2006 del Consiglio
in data 21 dicembre 2006 ;
RAVVISATA la necessità di regolamentare la pesca ricreativa
e sportiva del tonno rosso,
ORDINA
Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci
piccoli, la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo è
vietata dal 1° ottobre al 30 novembre 2009.
ART. 1 ART. 2 -
La pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso è
consentita dal 16 giugno al 14 ottobre 2009
Per essere autorizzati alla pesca ricreativa e/o
sportiva del Tonno Rosso il richiedente, proprietario
– armatore - utilizzatore di unità da diporto, dovrà
presentare idonea istanza in bollo ( All. 1 ) a questa
Capitaneria di Porto (se l’unità ha ormeggio abituale
nelle acque della giurisdizione della Spezia)
allegando i seguenti documenti :
Marca da bollo da euro 14,62 ;
Fotocopia autenticata della licenza di
navigazione dell’unità / del certificato d’uso
dell’apparato motore / dichiarazione di potenza
dell’apparato motore ;
ART. 3 -
ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 -
ART. 8 -
Fotocopia autenticata della polizza assicurativa
in corso di validità.
Nell’ambito della pesca ricreativa/sportiva è vietato
catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare
più di un esemplare di tonno rosso per uscita in
mare .
E’ vietata la commercializzazione del Tonno Rosso
catturato a scopi ricreativi.
Per la cattura del Tonno Rosso è vietato l’uso di
palangari.
La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo
è di 30 Kg. o 115 cm. .
E’ fatto obbligo di comunicare prima dell’accesso in
porto, con qualsiasi mezzo disponibile ( VHF –
telefono cell. ecc. ) l’avvenuta cattura del tonno
rosso all’Autorità Marittima del porto di sbarco,
ovvero alla più vicina .
I punti di sbarco del Tonno Rosso nel
Compartimento Marittimo della Spezia sono :
Levanto (Ufficio Locale Marittimo)
Tel n. 0187/808150
Località Vallesanta – Porticciolo:
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 18,00
Portovenere (Ufficio Locale Marittimo)
Tel n. 0187/790768
Testata Molo Doria:
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 17,00
La Spezia (Capitaneria di Porto)
Tel n.0187/2581222 –229
Molo Italia:
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 18,00
Lerici (Ufficio Locale Marittimo)
Tel n. 0187/964545
Calata Mazzini – vicinanza gru:
dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 17,00
Foce Magra (Ufficio Locale Marittimo)
Telefono n° 0187/ 648066
Fiumaretta - pontile ormeggio battelli per Punta Corvo
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,00 alle ore 18,00
ART. 9 - Entro 24 ore dallo sbarco del tonno rosso catturato
deve essere consegnata, ovvero trasmessa
all’Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia
della dichiarazione di cattura ( All. 2 ).
ART. 10 - Un eventuale provvedimento di interruzione della
pesca del Tonno Rosso per raggiungimento della
quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi
della pesca ricreativa e sportiva .
… OMISSIS …
( Allegato 1 )
In Bollo euro 14,62
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA
SEZIONE PESCA
Il
sottoscritto
_________________________________
nato
a
____________________ il ____________________
e residente
a
____________________ in Via __________________________ al n° _______
Codice Fiscale ____________________________________
Telefono n° ______________________ proprietario / armatore / utilizzatore
dell’unità da diporto del Cantiere ________________________ Modello
________________
ed iscritta / non iscritta nei R. i. d. della Capitaneria di Porto di
______________________ al n° ________________ di lunghezza Mt.
___________ e di colore ________________
dotata di apparato motore marca ____________________________ Hp / Kw
____________
matricola motore / i n° ____________________________________ ormeggiata
nel Porto di ___________________________________ posto di ormeggio
_________________________________
CHIEDE
di autorizzare l’ unità da diporto sopra descritta alla pesca ricreativa del Tonno
Rosso dal 16 giugno al 14 ottobre 2009 Allega :
- Marca da bollo da euro 14,62;
- Fotocopia autenticata della licenza di navigazione dell’unità / del certificato
d’uso dell’apparato motore / dichiarazione di potenza dell’apparato motore ;
- Fotocopia autenticata della polizza assicurativa in corso di validità.
La Spezia , ____________________
IL RICHIEDENTE
________________________ ( 1 )
(1) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la
stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità .
Specie protette
Sono vietati la cattura, la detenzione, lo
sbarco, il trasbordo, il trasporto, delle
seguenti specie ittiche: cetacei; testuggini;
storione comune; pinna nobilis; patella
ferruginea; dattero di mare, dattero
bianco; riccio diadema; squalo elefante;
pescecane; squalo balena; anguilla europea.
Divieti nel Circondario Marittimo della Spezia
Negli specchi acquei perimetrali per una ampiezza di metri
5 (cinque), misurata dagli impianti di mitilicoltura e di
itticoltura ubicati nel Circondario Marittimo della Spezia,
sono interdette la navigazione, la sosta, nonchè la pesca.
Lungo la fascia costiera del Circondario Marittimo della
Spezia in corrispondenza dei costoni rocciosi a picco sul
mare, è vietata la sosta ed il transito di persone e unità
navali entro la fascia di trenta metri dal piede del costone
ed è altresì vietato l’ingresso nelle grotte marine.
Nell’area interessata dall’affondamento della Motonave
“MARGARET”, e più precisamente lo specchio acqueo
esteso a 50 (cinquanta) metri dal relitto della nave, rimane
interessato da attività di prevenzione antinquinamento e,
pertanto, nella predetta zona di mare interessata, sono
interdette la navigazione, la sosta, la pesca, l’attività
subacquea, nonché qualsiasi altra attività marittima non
espressamente autorizzata.
Nello specchio acqueo antistante l’abitato di Cadimare –
Comune della Spezia – a causa dei lavori di demolizione
dell’unità denominata “Maxime” mediante taglio e
rimozione dei tronconi di unità, sono interdette la
navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra
attività marittima anche subacquea.
Nelle acque limitrofe alla zona interessata è fatto obbligo a
navi e natanti di prestare la massima attenzione,
manovrando a lento moto e tenendosi a distanza di
sicurezza dai mezzi operanti.
A tutte le unità navali è vietato l’accesso, la navigazione e
la sosta nella darsena Duca degli Abruzzi e nella fascia dei
cinquanta metri dalle scogliere che la delimitano senza il
consenso del Comando in Capo del Dipartimento Militare
Marittimo dell’Alto Tirreno.
E’ altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del
Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dell’Alto Tirreno, l’ approdo a Torre Scuola, all’Isola del
Tino,
nelle
zone
dell’Isola
Palmaria
riservate
all’Amministrazione della Difesa, nei seni del Varignano e
della Castagna, alla banchina Revel (tratto oltre il cancello
verso sud), al Pontile Pagliari e nell’area ed al Molo di
Punta Maralunga riservati all’Amministrazione Difesa.
Sono altresì vietati gli accosti ai comprensori assegnati
all’Aeronautica Militare a Cadimare ed alla Polizia di Stato
di Punta Pezzino, senza le autorizzazioni rilasciate
rispettivamente dal Comando dell’Aeroporto e del
competente organo del Ministero dell’Interno.
Sono altresì vietati il transito la sosta e l'ancoraggio di
qualsiasi unità navale, se non debitamente autorizzate
dall'Autorità Militare competente, nella fascia di mare in
consegna alle sotto elencate amministrazioni dello Stato:
1. Comprensorio del Varignano;
2. Comprensorio della Castagna;
3. Comprensorio di Mariperman;
4. Molo Pagliari;
5. Porticciolo e Punta Bianca dell'isola del Tino;
6. Comprensorio di punta San Bartolomeo.
Nella rada interna del Porto della Spezia lo svolgimento
della pesca ricreativa è regolamentata come segue:
Pesca da unità navali
L’esercizio della pesca da unità navali è vietato:
entro il raggio di cinquanta metri da unità militari alla fonda;
all’interno di aree in consegna alle Amministrazioni dello Stato;
nelle acque all'interno della congiungente spigolo sud molo
foraneo di Porto Lotti e il fanale rosso della diga di Cadimare;
nelle zone di mare distanti meno di cinquanta metri da
qualsiasi struttura industriale e/o insediamento commerciale e
militare.
Anche nelle zone sopra individuate è in ogni caso consentito
effettuare pesca alla traina sempre che tale attività non
interferisca con le operazioni commerciali e con la navigazione
ed il traffico marittimo.
Le unità in questione non devono comunque arrecare intralcio
alla navigazione che si svolge nella zona di mare in cui è loro
consentita l’attività di pesca, lasciando libera la rotta alle navi.
Pesca da terra
L'esercizio della pesca da terra è vietato:
dalle banchine del porto mercantile compreso il solo lato interno
del molo Italia, dalle banchine, scogliere, pontili e da ogni altra
zona adibita a cantieri navali e ad altri insediamenti industriali o
luoghi di lavorazione in genere se non specificamente
autorizzato dall’Autorità Marittima;
dai tratti di banchine e scogliere compresi tra la foce del torrente
Lagora ed i pontili di ormeggio delle unità da diporto
dell'Assonautica radicati alla banchina della Passeggiata Morin.
Nelle aree demaniali marittime e precisamente dalle
banchine antistanti le passeggiate a mare la pesca
con o senza mulinello, con canna da lancio è
consentita:
dal 1° ottobre al 30 aprile senza limitazioni di orario
con l’accortezza che nella zona non sia presente
nessuno.
dal 1° maggio al 30 settembre è consentita
esclusivamente dalle ore 00.30 alle ore 07.00;
dalle scogliere ivi compreso il lato esterno del Molo
Italia, a rischio e pericolo dell’utilizzatore , senza
limitazione di orari a condizione che le attrezzature non
invadano le zone attraversate dai pedoni.
sulla Diga Foranea è consentita l’attività di pesca
ricreativa con l’eccezione degli ultimi 30 metri di
ciascuna estremità ove è vietata per motivi di sicurezza
della navigazione;
E’ vietato il consumo umano od animale, anche diretto, del
prodotto derivante dall’attività di pesca ricreativa svolta nelle
acque antistanti la banchina della Passeggiata Morin e del
Molo Italia (La Spezia), nonché nei tratti di costa del
Comune della Spezia interni alla congiungente Punta San
Bartolomeo e Punta di Cadimare interessati da attività
industriali o da lavorazioni in genere per una profondità di
metri 100.
Disposizioni generali
Sulle aree demaniali in Località Punta Corvo nel
Comune di Ameglia (SP) sono vietati il transito e la
sosta di persone e/o veicoli di qualunque genere.
E’ altresì vietato a chiunque l’accesso, il transito e la
sosta sull’arenile a ridosso di Punta Corvo; nello
specchio acqueo antistante il predetto arenile per una
profondità di metri 50 sono vietate la navigazione, la
sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e
subacquea.
Nella zona demaniale marittima ubicata nel Comune
di Ameglia, in località Punta Bianca nella zona
sottostante le casematte nonché a levante e a
ponente delle stesse per un tratto di mt.50 di arenile,
sono vietati a chiunque l’accesso e la sosta a causa
di pericolo di frana; nello specchio acqueo profondo
mt.50, antistante la predetta zona, è altresì vietata la
navigazione, la sosta e la pesca anche subacquea
nonché la balneazione.
In località San Terenzo è vietata la pesca con canna
da lancio dalla scogliera lungo la passeggiata
denominata “La Marinella” dal 1° Maggio al 30
settembre dalle ore 08.00 alle 20.00.
Nella zona di mare centrata sul punto di coordinate
Lat. 44°04’.1N; Long. 009°54’.8 E e avente un raggio
di 200 mt. (La Caletta di Lerici) è vietato l’ancoraggio
e qualsiasi attività subacquea; nella predetta zona di
mare è altresì vietata la raccolta di materiali di
qualsiasi tipo e natura dal fondo del mare.
Nella zona demaniale marittima ubicata dietro il
Castello di Lerici sono vietati il transito e la sosta di
persone e mezzi; nello specchio acqueo antistante la
predetta zona per una profondità di mt. 50 sono vietati
il transito, la sosta, nonché la pesca e l’esercizio di
qualsiasi attività marittima anche subacquea.
Nella zona demaniale marittima di Fiascherino di Lerici
(SP) sottostante la proprietà della Soc. Queen’s Park
(Ex Centro Enea), a causa di movimenti franosi, per il
tratto compreso fra l’accesso comunale e il confine con
la proprietà Bricchi, è vietato il transito e la sosta di
persone, nonché, nello specchio acqueo antistante il
predetto tratto,
qualsiasi attività subacquea e di
superficie sino ad una distanza di metri 50 da terra.
Nella zona demaniale marittima in località Tellaro di
Lerici (SP), zona lato di levante della passeggiata a
mare, per la possibilità di distacco di materiale roccioso
dalla sovrastante scarpata, sono vietati il transito e la
sosta di persone; nello specchio acqueo antistante,
sino ad una distanza di metri 25 da terra è altresì
vietata qualsiasi attività subacquea e di superficie,
nonché il transito e la sosta di unità navali.
Nel Comune di Portovenere (SP) la pesca con canna
da lancio è consentita:
-
dal 1° ottobre al 30 aprile senza limitazioni con
esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali
potrà essere svolta esclusivamente dalle ore 21.00
alle ore 07.00 del giorno successivo.
- dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno :
A) dalle ore 21.00 alle ore ore 07.00 del giorno
successivo tra la spiaggia “dell’Arenella” (esclusa) e
il pontile sito in prossimità della 1ª traversa Olivo;
B) dalle ore 00.30 alle ore 07.00 sulle scogliere del
Molo Dondero, Nuovo Molo Dondero, Calata Doria
(dalla radice del Molo Dondero fino al termine della
stessa in direzione Punta San Pietro) e della
passeggiata “Aldo Moro” (dal Molo Garibaldi—
escluso—fino alla spiaggia “dell’Arenella” - esclusa).
E’ consentito, nel limite massimo di 500 gr a
pescatore,
l’utilizzo
dell’esca
denominata
“bigattino” con il solo divieto di gettito in mare.
Nel canale di Portovenere, individuato tra l’imboccatura
di ponente e la congiungente Punta Secca (Isola
Palmaria) e la radice del secondo braccio del molo
dell’Olivo (Portovenere), con asse al centro
dell’imboccatura e direzione 50°-230°, per una
larghezza di metri 100 (cento) è fatto divieto ad ogni tipo
di unità navale ancorarsi ed è altresì vietato esercitare
qualsiasi tipo di attività, sia di superficie che subacquea.
In tutto lo specchio acqueo compreso tra gli impianti di
itticoltura di Punta del Pezzino e la costa (Baia delle
Grazie di Portovenere – SP),
sono interdette la
navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra
attività marittima anche subacquea, estranea alle attività
concernenti lo sfruttamento degli impianti predetti.
È vietato l’approdo di qualsiasi natante nonché il transito
e la sosta delle persone nella zona demaniale marittima
dell’isola Palmaria, antistante la cosiddetta “cava
Vissey”, e più precisamente da Punta Zigorella esclusa
alla grotta dei Colombi esclusa, passando per il Capo
dell’Isola;
Nello specchio acqueo antistante Punta Dante dell’Isola
Palmaria compresa tra la Grotta dei Colombi e il Vigo
della Caletta per una profondità di metri 100 dalla
battigia è vietata la navigazione, la sosta e la pesca,
anche subacquea, nonché la balneazione; nell’area
demaniale marittima retrostante, lato terra, compresa
entro un raggio di metri 30, con centro nella zona
franosa; sono altresì vietati il transito e la sosta di
persone.
Nello specchio acqueo antistante la “Grotta Azzurra”
dell’Isola Palmaria per un fronte di metri 100 avente
come punto centrale l’asse della grotta stessa e per una
profondità verso il largo di metri 50 sono vietati il transito
e la sosta di unità navali, nonché la pesca subacquea e
la balneazione.
Nel tratto di arenile compreso tra Punta della Mariella e
Cala del Pozzale dell’Isola Palmaria sono vietati a
chiunque l’accesso, il transito e la sosta; nello specchio
acqueo antistante il predetto arenile per una profondità
di metri 50 sono altresì vietate la navigazione, la sosta,
la pesca, nonché qualsiasi attività subacquea e di
superficie.
Sull’arenile in località Cala Schenello dell’Isola Palmaria
per un tratto di metri 150 a partire dal limite nord sono
vietati l’accesso, il transito e la sosta di persone; nello
specchio acqueo antistante il predetto tratto di arenile
per una profondità di metri 30 sono vietati il transito e la
sosta di unità navali, nonché la pesca, anche
subacquea e la balneazione.
Nelle zone demaniali marittime dell’Isola Palmaria —
versante sud ovest zona La Caletta tra i promontori del
Pitonetto e della Caletta; versante da Punta Scuola
verso sud per un tratto di metri 200; versante località
Pozzale dal limite del Campeggio dell’Aeronautica
Militare verso est per un tratto di metri 50 e negli
specchi acquei antistanti per una profondità di metri 50
dalla battigia, sono vietati l’accesso, il transito e la sosta
di persone, la navigazione e la sosta di unità navali,
nonché la pesca, anche subacquea e la balneazione.
Nello specchio acqueo antistante la banchina del
Terrizzo dell’Isola Palmaria e nelle aree demaniali
marittime della banchina stessa e di quelle ad essa
adiacenti il tratto di banchina per una lunghezza lineare
di metri 33 a partire dallo spigolo posto a sud è
destinato, prioritariamente alle unità militari adibite al
trasporto di acqua per l’isola Palmaria; le altre unità
navali potranno sostarvi limitatamente ai tempi
necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco
sempre che detto tratto non sia già occupato dai mezzi
navali della Marina Militare.
Nello specchio acqueo antistante la banchina del
“TERRIZZO”, per una profondità a mare di metri 100 è
vietata la sosta e l’ormeggio di unità navali al fine di
permettere a quelle destinate alla banchina di effettuare
in sicurezza le manovre di ormeggio e disormeggo.
Lungo la congiungente da banchina”TERRIZZO” con i
quattro archi di pietra di sostegno alla sovrastante
strada comunale ubicata a levante della spiaggia
dell’Arenella (Portovenere) RLV=322°, per una
profondità a mare di metri 300 (trecento) a partire dalla
banchina TERRIZZO” con fascia di mare larga metri 50
(cinquanta), è vietato l’ancoraggio a qualsiasi unità
navale.
È altresì vietato a tutte le unità di sostare ed
attraversare la suddetta fascia di mare durante il
transito, in tale zona, delle navi in arrivo e partenza dalla
banchina “TERRIZZO”.
Per motivi di sicurezza legati al transito delle unità navali
da e per l’ormeggio alle banchine all’interno dei predetti
specchi acquei sono vietati la balneazione e qualsiasi
attività marinara (compresa la pesca anche subacquea)
estranea alla navigazione ed al traffico marittimo.
Nel tratto di mare sottostante la località “Piè da Punta”
del Comune di Riomaggiore (SP), sono vietati la sosta,
la navigazione ed il traffico marittimo di unità navali di
qualunque genere per una distanza di mt. 30 dalla
battigia; in detto specchio acqueo è altresì vietata la
balneazione mentre sulle zone demaniali retrostanti
sono vietati il transito e la sosta di persone e/o di veicoli
di qualunque genere.
Sull’arenile denominato “Le Nere” sito nel Comune di
Portovenere lungo il litorale fra Punta San Pietro e lo
Scoglio Ferale sono vietati l’acceso il transito e la sosta
di persone; nello specchio acqueo antistante il predetto
tratto di arenile per una profondità di metri 50 sono
altresì vietati la navigazione la sosta di unità navali,
nonché la pesca e qualsiasi attività di superficie e
subacquea.
Nel tratto del sentiero Menarola/Cornoglia a causa di
un movimento franoso che ha interessato il sottostante
arenile denominato “Spiaggione di Corniglia” nel
Comune di Riomaggiore, è vietato a chiunque
l’accesso, il transito e la sosta sul predetto arenile, per
la parte compresa nel Comune di Riomaggiore; nello
specchio acqueo antistante il predetto arenile, per una
profondità di metri 50, sono altresì vietata la
navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di
superficie e subacquea;
Nel tratto di arenile denominato “I NERI” nel Comune di
Portovenere sono vietati a chiunque l’accesso e la sosta
a causa di movimenti franosi; nello specchio acqueo,
profondo 50 mt., antistante il predetto arenile, è altresì
vietata la navigazione, la sosta e la pesca anche
subacquea nonché la balneazione;
Nel tratto di arenile denominato “Le Rosse”, sito nel
Comune di Portovenere, lungo il litorale tra Punta San
Pietro e lo Scoglio Ferale, sono vietati a chiunque
l’accesso e la sosta; nello specchio acque antistante il
predetto tratto di arenile per una profondità di metri 50
sono altresì vietati la navigazione, la sosta di unità
navali, nonché la pesca e qualsiasi attività di superficie
e subacquea.
Nella zona demaniale marittima in località “Possitara”
del Comune di Riomaggiore, per un tratto di metri 320 a
levante di Cala di Montenegro sono vietati il transito e
la sosta di persone; nello specchio acqueo antistante la
predetta zona sino ad una distanza di metri 100 da
terra sono è altresì vietata qualsiasi attività subacquea
e di superficie, nonché la navigazione e la sosta di
unità navali.
A causa dei dissesti della parete rocciosa sulla quale
poggia il ponte ferroviario della stazione di
Riomaggiore, è vietato accedere e stare nella
sottostante zona demaniale marittima;
Nel zona demaniale marittima ubicata in località
Fossola nel tratto compreso tra punta Merlino ed il
Fosso di Fossola, sono vietati a chiunque, a causa del
pericolo di frana, l’accesso e la sosta; nello specchio
acqueo profondo mt.100, antistante la predetta zona, è
altresì vietata la navigazione, la sosta e la pesca anche
subacquea nonché la balneazione;
Nelle zone demaniali marittime denominate “Cannuei” o
“Rocce Bianche” e “La Gatta” e nella zona demaniale
marittima compresa fra la località denominata “Cannuei”
e la località denominata “Uccello” in Località Mesco del
Comune di Levanto sono vietati a chiunque l’accesso, il
transito e la sosta di persone a causa del pericolo di
frana; nello specchio acqueo antistanti le predette zone
per una profondità di metri 50 sono altresì vietati la
navigazione e la sosta di unità navali, nonché la pesca,
anche subacquea e la balneazione.
Lo specchio acqueo antistante il tratto di arenile in
località Vallesanta del Comune di Bonassola (Sp), nel
tratto compreso tra la prima e la seconda galleria della
ex sede ferroviaria, per una estensione di metri 50
(cinquanta) dalla battigia, è interessato da una
situazione di potenziale pericolo dovuta alla presenza di
pietre sulla parete rocciosa sovrastante che minacciano
di cadere; nello specchio acqueo antistante il predetto
arenile, per una estensione di 50 (cinquanta) metri sono
pertanto interdette la navigazione, la sosta, la pesca
nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea.
Nella fascia di mare compresa fra i punti:
A) lat. 44°07’50’’N long .009°38’30’’E;
B) lat. 44°08’06’’N long. 009°37’48’’E;
C) lat. 44°07’30’’N long. 009°37’18’’E;
D) lat. 44°07’14’’N long. 009°37’54’’E;
al fine di salvaguardare dei reperti archeologici
sottomarini che potrebbero trovarsi all’interno del relitto
di una nave romana, localizzata nei pressi di Punta
Mesco, Sono vietati l’ancoraggio, la pesca a strascico,
l’immersione di subacquei ed ogni operazione che
comporti la turbativa dei fondali.
E' vietato a chiunque l'accesso, il transito e la sosta a
levante della spiaggia libera denominata "dietro il molo"
in località La Pietra del comune di Levanto.
In località Punta Apicchi nel comune di Framura, per un
tratto di 300 mt. a levante della Punta stessa e di mt.300
a ponente, a causa dello stato di pericolo dovuto a
movimenti franosi, è vietato il transito e la sosta di
persone; nello specchio acqueo antistante il predetto
tratto di costa sino ad una distanza di mt.300 da terra è
altresì vietata qualsiasi attività subacquea e di superficie
nonché il transito e la sosta di unità navali;
Nel Comune di Monterosso a levante dello stabilimento
balneare “Cigolini Gabriella”, in prossimità del Colle dei
Cappuccini, esiste pericolo per la balneazione per la
presenza di una scogliera, posta in opera dall’Ufficio
Genio Civile OO.MM. di Genova a difesa della sede
stradale, ora sconnessa.
Nel tratto di molo del porticciolo di Monterosso al Mare
sottostante il promontorio roccioso ove è ubicata la
costruzione demaniale “Torre Aurora” è vietata la sosta,
il transito di persone nonché l’ormeggio delle unità
navali, a seguito di distacco di materiale della parete
rocciosa sovrastante; è altresì vietata nello specchio
acqueo antistante per una profondità di mt.30 ogni
attività di superficie e subacquea.
Nella zona demaniale marittima lungo l’acclìve scarpata
rocciosa soprastante la “Via dell’Amore” – del Comune
di Monterosso – in un tratto di mt.50, sito a circa mt.100
dall’inizio – lato Riomaggiore verso Manarola a causa
dello stato di pericolo per caduta massi è vietato il
transito e la sosta di persone; nello specchio acqueo
antistante per circa 50 metri di costa per una profondità
di mt.50, è altresì vietata qualsiasi attività subacquea e
di superficie nonché il transito e la sosta di unità navali.
Nel Compartimento Marittimo della Spezia esistono un’area di
tutela marina inserita nel Parco Naturale Regionale di
Portovenere e un’Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
Per informazioni sulla disciplina delle
attività consentite all’interno dell’area di
tutela marina contattare:
- Ufficio Parco Tel. 0187/794823
- Ufficio Relazioni con il Pubbico del
Comune di Portovenere
Tel. 0187/794800
o consultare il sito internet
www.parconaturaleportovenere.it
(e-mail [email protected]).
Per informazioni sulla disciplina
delle attività consentite all’interno
dell’ Area Marina Protetta delle
Cinque Terre contattare:
- Sede dell’Ente Gestore
Tel: 0187 76031
Fax: 0187 760061
o consultare il sito internet
www.parconazionale5terre.it
(e-mail [email protected])
MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA
MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI
E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA
COSTA O DALLA RIVA
SPEC IE D I N AV IGA Z IO NE
(la “x” indica l’obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza
marcatura CE)
Senza Entro Entro Entro Entro Entro Entro
Nei
alcun
50
12
6
3
1
300
fiumi ,
limite miglia miglia miglia miglia miglia metri torrenti
e corsi
d’acqua
zattera di salvataggio
x
x
(per tutte le persone a
bordo)
apparecchi galleggianti
(per tutte le persone a
bordo)
cinture di salvataggio
(una per ogni persona
a bordo)
x
x
x
x
x
x
x
x
salvagente anulare con
cima
x (1)
x (1)
x (1)
x (1)
x (1)
x (1)
x(1)
boetta luminosa
x (1)
x (1)
x (1)
x (1)
boetta fumogena
x (3)
x (2)
x (2)
x (2)
x (1)
bussola e tabelle di
deviazione (a)
x
x
x
orologio
x
x
barometro
x
x
binocolo
x
x
carte nautiche della
zona in cui si effettua la
navigazione
strumenti da carteggio
x
x
x
x
fuochi a mano a luce
rossa
x (4)
x (3)
x (2)
x (2)
x (2)
razzi a paracadute a
luce rossa
x (4)
x (3)
x (2)
x (2)
cassetta di pronto
soccorso
(b)
x
x
fanali regolamentari
(c)
x
x
x
x
x
apparecchi di
segnalazione sonora
x
x
strumento di
radioposizionamento
(LORAN , GPS)
apparato VHF
x
x
x
x
riflettore radar
x
x
E.P.I.R.B
(Emergency
Position Indicating
Radio Beacon)
x
x
x
x
x
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE
Pompa o altro attrezzo di
x
x
x
x
x
x
esaurimento
Mezzi antincendio - estintori :
come indicato nella Tabella
All. A) annessa al D.M. 21
gennaio 1994 n. 232
(e)
x
x
x
x
x
x
Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le
imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i
requisiti
stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 “Polizia della
Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68
C..N.)
(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero
della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.
(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla
costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia
di sicurezza a luce bianca .
(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è
obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere
sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore,
devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero
degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla
lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994
NUMERI UTILI
Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto
senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478
A) imbarcazioni da diporto:
Potenza totale
Numero e capacità estinguente degli estintori
installata
P (KW)
In
In prossimità
In ciascuno
plancia
dell’apparato motore
degli altri
o posto
(1)
locali o gruppi
guida
di locali
adiacenti
P  18.4
1 da 21 B
18.4  P  74
1 da 13
2 da 13 B
74  P  147
B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 13 B
147  P  294
1 da 34 B e 1 da 21 B
294  P  368
2 da 34 B
P  368
B) natanti da diporto (1 estintore)
Potenza totale installata P
(KW)
P  18.4
18,4  P  147
P  147
Capacità estinguente portatile
13 B
21 B
34 B
(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto
fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294
KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.
Note
 Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità
estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una
maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la
minima richiesta.
 La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che
l’estintore è idoneo a spegnere.
 Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori
appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per
classe di fuoco B.
 Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex
D.G. Navigazione e Traffico Marittimo
 Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed
indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste
nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di
pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).
Capitaneria di Porto della Spezia
www.guardiacostiera.it/laspezia
0187/258101
0187/770510
[email protected]
Ufficio Locale Marittimo di Levanto
0187/808150
0187/808150
[email protected]
Ufficio Locale Marittimo di Portovenere
0187/790768
0187/790768
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Ufficio Locale Marittimo di Lerici
0187/964545
0187/964545
[email protected]
Ufficio Locale Marittimo di Foce della Magra
0187/648066
0187/648066
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Capitaneria di Porto – Guardia Costiera La Spezia
Agosto 2009
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