British Standard
BS 8800 : 1996
Guida a:
I Sistemi di Gestione
della Sicurezza
N.B.: Questa copia è stata chiosata sulla base
delle decisioni prese nel gruppo SIAD.
Giacomo Rota
20 aprile 2000
Copia effettuata dall'UNI con
l'autorizzazione della BSI.
Riproduzione vietata
ICS 13.100
VIETATA LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA DALLA BSI ECCETTO DOVE PERMESSA DALLE LEGGI
SUI DIRITTI D'AUTORE
British Standard
BS 8800 : 1996
Comitati responsabili per questa guida
La preparazione di questa guida è stata affidata al Comitato Tecnico HS/1, per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro.
Nel Comitato erano rappresentate le seguenti Autorità:
Tecnologia AEA
Associazione autorità di certificazione britanniche
Associazione Assicuratori Britannici
Associazione Ingegneri Consulenti
BEAMA s.r.l.
Associazione Produttori di Cavi
Britannica Gas spa
Associazione Britannica Produttori Ferro e Acciaio
Direzione delle Ferrovie Britanniche
Consorzio Britannico (vendite) al minuto
Consiglio Britannico sulla Sicurezza
Federazione Britannica Industria Sicurezza
Confederazione Britannica Datori di Lavoro
Istituto Registrato della Salute Ambientale
Associazione Industrie Chimiche
Confederazione Industria Britannica
Associazione Elettricità
Federazione dei Datori di Lavoro tecnico
Federazione Imprenditori Edili
Federazione delle Piccole Industrie
Federazione Industria Elettronica
Esecutivo Sicurezza e Salute
Istituto dei Dirigenti
Istituto Igienisti sul Lavoro
Istituto Gestione dei Rischi
Istituto Ingegneri Chimici
Istituto Ingegneri del Gas
Istituto Sicurezza e Salute sul Lavoro
Istituto Ingegneri meccanici
Consiglio Prevenzione Perdite
Ministero della Difesa
Regia Società Prevenzione Infortuni
Società Produttori e Venditori Automobili
Società Medicina Professionale
Congresso dei Sindacati
Servizio Accreditazione del Regno Unito
Associazione Industria Petrolifera del Regno Unito
Università di Aston, Birmingham
Questa guida è stata preparata sotto
la direzione del Consiglio Settore Salute
e Ambiente, pubblicata sotto l’autorità
del Consiglio degli Standard e va in vigore
il 15 maggio 1996
© BSI 1996
Riferimenti BSI relativi a questa norma:
Riferimento Comitato HS/1
Bozza per osservazioni 94/408 875 DC
ISBN 0 580 25859
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
Aggiornamenti dopo la pubblicazione
Aggiornamento n.
Data
Testo interessato
British Standard
BS 8800 : 1996
Guida ai
Sistemi di Gestione
della Sicurezza
Queste linee di guida si basano sui principi di una buona gestione e sono progettate per integrare la
gestione della Sicurezza (Sicurezza) nel sistema di gestione generale. Un approccio dettagliato è stato
messo a punto per quelle organizzazioni che vogliono basare i loro sistemi gestionali di Sicurezza
sulla norma BS EN 1S0 14001*, lo standard dei sistemi ambientali, e come tale identifica le zone
comuni a entrambi i sistemi di gestione.
L’All. A mostra i collegamenti fra questa guida e la BS EN ISO 9001** allo scopo di assistere le
organizzazioni che già hanno in atto o che pensano di adottare lo standard internazionale dei sistemi
di “Gestione della Qualità” e integrare la Sicurezza nei loro sistemi di gestione esistenti o in
programma.
Approccio basato sulla BS EN ISO 140001
Miglioramento
continuo
Politica di Sicurezza
Analisi iniziale dello stato
Revisione da parte
della Direzione
Controllo ed
azione correttiva
*
Pianificazione
Attuazione ed
esecuzione
N.B.: SIAD ha deciso di utilizzare l'approccio combinato con UNI EN ISO 14001. Giacomo Rota - 20 aprile 2000
**
Questo vale per SIAD. Giacomo Rota - 20 aprile 2000
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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BS 8800 : 1996
Indice
Pagina
Comitati Responsabili
Interno copertina
anteriore
2
Premessa
GUIDA
Introduzione
1. Obiettivo
2. Riferimenti informativi
3. Definizioni
3
3
4
4
APPROCCIO BS EN ISO 14001*
4. Elementi del Sistema di Gestione della Sicurezza
4.0 Introduzione
4.1 Politica
4.2 Pianificazione
4.3 Attuazione ed esecuzione
4.4 Controllo ed azione correttiva
4.5 Revisione da parte della Direzione
5
5
6
6
7
8
8
Allegati
A (Informativo) Collegamenti alla BS EN ISO 9001 : 1994 - Sistemi di Gestione della Qualità
B (Informativo) Organizzazione
C (Informativo) Pianificazione e attuazione
D (Informativo) Valutazione dei rischi
E (Informativo) Misurazione della prestazione
F (Informativo) Verifica
9
10
13
20
28
33
Tavole
A.1 Collegamenti alla BS EN ISO 9001 : 1994
D.1 Una semplice valutazione del rischio
D.2 Un semplice piano di controllo basato sul rischio
9
27
27
Figure
1
Elementi di una gestione della Sicurezza ben riuscita basata sull'approccio BS EN ISO
14001
C.1 Una procedura di pianificazione e attuazione del sistema di gestione della Sicurezza
C.2 Programmazione del miglioramento dell'uso dei dispositivi di protezione dell'udito
C.3 Riesame della pianificazione e attuazione
C.4 Esempio: Pianificazione e attuazione dei controlli del rischio in un magazzino grossista
D.1 Il processo della valutazione del rischio
Elenco dei riferimenti
*
5
14
17
17
19
21
interno copertina posteriore
La BS EN ISO 14001 è in corso di preparazione - pubblicazione prevista per fine 1996 o nel 1997.
La norma UNI EN ISO 14001 è stata pubblicata a novembre 1996. Giacomo Rota - 20 aprile 2000
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
1
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BS 8800 : 1996
Premessa
Questa specifica è stata preparata dal Comitato Tecnico HS/1 sotto la direzione del Consiglio del
Settore dei Sistemi di Gestione e offre una guida ai sistemi di gestione della Sicurezza contribuendo a
garantire l’osservanza delle linee di condotta (politiche) e degli obiettivi di tali sistemi, indicando
come tali sistemi devono essere integrati nell’insieme del sistema della gestione generale:
Questa pubblicazione contiene consigli e raccomandazioni. Non dovrebbe perciò essere citata
come se fosse una specifica e non dovrebbe essere usata per scopi di certificazione.
Le statistiche ufficiali, pubblicate ogni anno, degli incidenti relativi al lavoro e dei conseguenti
problemi di salute non esprimono l’entità del dolore e della sofferenza che ciascun incidente arreca
alle vittime, ai loro familiari, colleghi e amici. In aggiunta al costo umano, gli incidenti e i problemi di
salute "professionali" comportano un costo finanziario per l’individuo, per il datore di lavoro e per la
società in genere.
Gli studi condotti dalla Health and Safety Executive (Esecutivo Sicurezza e Salute) indicano che per i
datori di lavoro il costo totale, dovuto a lesioni personali per incidenti sul lavoro, a malattie
professionali ed a incidenti senza infortunio evitabili, si aggira intorno al 5%-l0% dell’introito
commerciale di tutte le aziende del Regno Unito. Uno degli studi ha rivelato che, nelle organizzazioni
esaminate, il costo delle perdite dovute agli incidenti e non coperto da alcuna assicurazione è stato da
8 a 36 volte maggiore del costo dei premi d’assicurazione. Esistono perciò ragioni economiche, a
parte le ragioni etiche e regolamentari, per ridurre gli incidenti sul lavoro e i problemi di salute
"professionali". Un efficace sistema di gestione della Sicurezza non solo riduce i costi, ma promuove
l’efficienza commerciale.
Per la Sicurezza è già esistente una struttura legale completa che richiede che le Organizzazioni
gestiscano la loro attività in modo da prevedere e prevenire le circostanze che potrebbero dar luogo ad
un incidente o danneggiare la salute. Questa specifica cerca di migliorare la prestazione di Sicurezza*
delle Organizzazioni, fornendo linee guida su come integrare i sistemi di gestione della Sicurezza
nella gestione degli altri aspetti della prestazione commerciale allo scopo di:
a)
ridurre al minimo i rischi per i dipendenti e per altre persone;
b)
migliorare la prestazione commerciale e
c)
assistere le Organizzazioni a stabilire un’immagine responsabile nell’ambito del
mercato.
Questa specifica condivide alcuni principi del sistema di gestione con la serie BS EN 1S0 9000
“Gestione della Qualità” e con la serie BS EN ISO 14000/B57750 “Gestione dell’Ambiente”, ma esse
NON rappresentano prerequisiti per l' attuazione di questa guida.
Questa specifica è compatibile con:
-
Il codice di prassi approvato dalla Commissione di Sicurezza
e Salute: Gestione della sicurezza e salute sul lavoro [1];
-
L’opuscolo HS(G)65 dell’Esecutivo di Sicurezza e Salute:
Gestione riuscita di Sicurezza e Salute [2];
-
La BS EN 150 14001: Sistemi di Gestione Ambientale
-
Le Guide HSC/HSE sulla Sicurezza e salute professionale in settori specifici.
L’osservanza della specifica in sé non conferisce l’immunità dagli obblighi previsti dalla legge.
*
In SIAD è definito come: prevenzione degli infortuni, prevenzione degli incidenti rilevanti, igiene e medicina
del lavoro, protezione dell’ambiente, sicurezza del prodotto, sicurezza degli impianti e comunicazione, come
risulta dal piano aziendale di ottobre del 1990.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
2
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BS 8800 : 1996
Guida
Introduzione
Le organizzazioni non funzionano nel vuoto; le varie parti che possono trovare un interesse legittimo
nella Sicurezza includono: i dipendenti, i clienti/fornitori, la comunità, gli azionisti, gli imprenditori,
gli assicuratori nonché le autorità. Questi interessi devono essere riconosciuti. L’importanza della
gestione della Sicurezza è stata evidenziata nelle recenti relazioni ufficiali su incidenti rilevanti e ha
avuto un grande risalto nella legislazione in materia.
Una buona prestazione in materia di Sicurezza non avviene a caso. Le Organizzazioni devono
attribuire la stessa importanza all’ottenimento di alti livelli in questo settore di quella che danno ad
altri aspetti chiave della loro attività. Questo richiede l'adozione di un approccio strutturato
all’identificazione dei pericoli e alla valutazione e al controllo dei rischi relativi al lavoro.
Questa guida ha lo scopo di assistere le Organizzazioni a sviluppare un’approccio verso la gestione
della Sicurezza tale da proteggere i dipendenti e altre persone la cui salute o sicurezza potrebbe essere
affetta dalle attività dell’Organizzazione stessa.. Molti aspetti di un’efficace gestione della Sicurezza
non si differenziano dalle buone prassi di gestione perorate dai sostenitori della qualità e
dell’eccellenza industriale.
Queste politiche si basano sui principi generali di una buona gestione e sono state stese tenendo conto
della loro eventuale integrazione nel sistema di gestione generale. È stato studiato un approccio per
quelle Organizzazioni che vogliono basare i loro sistemi di gestione della Sicurezza sulla BS EN 1S0
14001, la norma dei sistemi di gestione ambientale e, come tale, identifica le aree comuni ad ambedue
i sistemi di gestione.
Gli elementi esposti in questa guida sono tutti essenziali per un’efficace sistema di gestione della
Sicurezza.
Fattori umani all’interno dell’Organizzazione, inclusa la cultura, la politica ecc., possono facilitare o
impedire l’efficacia di qualsiasi sistema di gestione e devono essere prese in considerazione molto
attentamente nel momento in cui si decide di mettere in atto questa guida.
Seguendo le fasi indicate in Fig. 1, l’Organizzazione potrà stabilire le procedure per definire e attuare
la politica e gli obiettivi di Sicurezza e per dimostrare il livello raggiunto utilizzando i criteri definiti
in precedenza.
Tutte le fasi indicate in Fig. 1 fanno parte di un ciclo di miglioramento continuo del sistema di
gestione della Sicurezza e dell’integrazione di questo nel sistema di gestione generale.
L’All. A indica i collegamenti fra questa guida e la BS EN IS0 9001 allo scopo di assistere le
Organizzazioni che hanno in atto o pensano di attuare i sistemi internazionali standard per la "gestione
della qualità" ed integrare il sistema di gestione Sicurezza nel loro sistema di gestione esistente o
programmato.
Gli altri allegati offrono assistenza per quanto riguarda : l'organizzazione (All. B), la pianificazione e
attuazione (All. C), la valutazione dei rischi (All. D), la misura della prestazione (All. E) e la verifica
(All. F), tutti elementi necessari per un’efficace sistema di gestione della Sicurezza.
Mentre i principi generali discussi negli allegati sono applicabili a tutte le Organizzazioni, è
necessario che le Organizzazioni più piccole scelgano con cura quegli aspetti che più si confanno al
loro caso. La piccola Organizzazione deve assicurarsi di ottemperare ai requisiti legali prima di mirare
verso un continuo miglioramento nel tempo.
NOTA:
Gli elenchi forniti in questa guida non devono essere considerati definitivi o completi.
1. Scopo
La specifica offre linee guida per:
a) lo sviluppo dei sistemi di gestione della Sicurezza (Sicurezza);
b) i collegamenti con altri standard dei sistemi di gestione.
Questa specifica è stata progettata in modo da poter essere usata da tutte le Organizzazioni di ogni
dimensione ed a prescindere dalla natura della loro attività. Si intende che l’applicazione sarà
proporzionata alle circostanze e ai bisogni dell’Organizzazione specifica.
Questa specifica di per sé non espone criteri di prestazione di Sicurezza, né offre consigli dettagliati
sulla programmazione generale dei sistemi di gestione.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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BS 8800 : 1996
2. Riferimenti informativi
Questa specifica cita altre pubblicazioni che forniscono informazioni o consigli. Si riportano sulla
copertina posteriore le edizioni di queste pubblicazioni al tempo di stampa di questa specifica, ma è
consigliabile fare riferimento alle edizioni più recenti.
3. Definizioni
Nell’ambito di questa specifica valgono le seguenti definizioni:
3.1 incidente con infortunio
Evento non programmato che conduce a morte, problemi di salute (vedere 3.8), lesioni, danni o
perdite.
3.2 verifica
Esame sistematico e, se possibile, indipendente, per determinare se le attività e i conseguenti risultati
siano conformi alle disposizioni pianificate, se queste siano state attuate efficacemente e se siano
idonee alle politiche e agli obiettivi (vedere 3.6) dell’Organizzazione (vedere 3.12).
NOTA: La parola “indipendente” non significa necessariamente al di fuori dell’Organizzazione.
3.3 fattori esterni
Forze esterne al controllo dell’Organizzazione, ma che possono influenzare le tematiche di sicurezza
(ad es. regolamenti e norme industriali )e di cui si deve tener conto all’interno di una idonea
pianificazione del tempo.
3.4 pericolo
Fonte o situazione potenzialmente capace di causare danni in termini di lesioni, problemi di salute
(vedere 3.8), danni materiali o ambientali o una combinazione di questi.
3.5 identificazione del pericolo
Processo col quale si evidenzia l'esistenza di un pericolo (vedere 3.4) e le sue caratteristiche.
3.6 obiettivi di Sicurezza
I traguardi, in termini di prestazione di Sicurezza, che l’Organizzazione si impone di raggiungere e
che dovrebbero essere, per quanto è possibile, quantificati .
3.7 sorveglianza sanitaria
Monitoraggio della salute delle persone per scoprire eventuali segni o sintomi di problemi di salute
(vedere 3.8) causati dal lavoro, allo scopo di poter prendere le idonee misure atte ad eliminare o
ridurre le probabilità di ulteriori danni.
3.8 problemi di salute (dovuti all’attività svolta)
Problemi di salute che si giudica siano stati causati o esacerbati dall’attività lavorativa svolta o
dall’ambiente di lavoro.
3.9 incidente senza infortunio
Evento non programmato con la potenzialità di condurre ad un incidente con infortunio (vedere 3.1).
3.10 fattori interni
Forze interne all'Organizzazione (vedere 3.12) capaci di influenzare l’abilità della stessa di diffondere
la politica di Sicurezza, ad es. riorganizzazione interna, cultura.
3.11 sistema di gestione
Entità composta, a qualsiasi livello di complessità, da personale, risorse, politiche e procedure, le cui
componenti interagiscono in modo organizzato per assicurare l'esecuzione di un compito o il
raggiungimento o mantenimento di un esito specifico.
3.12 Organizzazione
Compagnia, operazione, ditta, impresa, istituzione, associazione, o parte di questa, incorporata o
meno, pubblica o privata, che possiede le proprie funzioni e la propria amministrazione. Per le
Organizzazioni con più unità attive, può essere definita Organizzazione la singola unità.
3.13 rischio
Combinazione della probabilità e della conseguenza che un certo evento pericoloso abbia luogo.
3.14 valutazione del rischio
Processo di valutazione della magnitudo del rischio e se esso sia o meno tollerabile o accettabile.
3.15 analisi dello stato
Valutazione formale del sistema di gestione della Sicurezza.
3.16 traguardo
Un requisito dettagliato di prestazione, possibilmente quantificato, pertinente l’Organizzazione, che
nasce dagli obiettivi di Sicurezza (vedere 3.6) e che deve essere soddisfatto per raggiungere gli
obiettivi stessi.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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Basato sull’approccio BS EN ISO 14001
Figura 1.
Elementi di un sistema ben riuscito di gestione della Sicurezza basato sull’approccio
BS EN ISO 14001
Miglioramento
continuo
Analisi iniziale dello stato
Politica di Sicurezza
Revisione da parte
della Direzione
Controllo ed
azione correttiva
4
Pianificazione
Attuazione ed
esecuzione
Elementi del sistema di gestione della Sicurezza
4.0 Introduzione
4.0.1 Generalità
Tutti gli elementi della guida devono essere incorporati nel sistema di gestione della Sicurezza, ma le
modalità e il grado di applicazione individuale degli elementi dipenderà da fattori quali le dimensioni
dell’Organizzazione, la natura delle sue attività, i rischi e le condizioni ambientali in cui si opera.
4.0.2 Analisi iniziale dello stato
Verifica →
Analisi iniziale dello stato
←
Dati di ritorno dalla
misura della prestazione
↓
Politica
Le Organizzazioni devono esaminare la possibilità di eseguire un' analisi iniziale delle loro strutture
esistenti per la gestione della Sicurezza. Quest’analisi ha lo scopo di ottenere quelle informazioni che
serviranno per decidere lo scopo, l'adeguatezza ed attuazione del sistema e come linea di partenza
dalla quale misurare il progresso fatto. L’analisi iniziale dello stato deve fornire una risposta alla
domanda: “Dove ci troviamo al momento?” e deve confrontare la struttura esistente con:
a)
b)
c)
d)
quanto richiesto dalla legislazione per quanto riguarda la gestione della Sicurezza;
le informazioni sulla gestione della Sicurezza, accessibili all’interno dell’Organizzazione;
le migliori prassi e prestazioni nel settore di attività dell’Organizzazione e in altri settori idonei
(ad es. i pertinenti comitati consultivi dell’industria e le linee guida delle associazioni di
categoria);
l’efficienza e l’efficacia delle risorse esistenti dedicate alla gestione della Sicurezza.
Un utile punto di partenza sarebbe quello di analizzare il sistema già esistente paragonandolo a queste
linee di guida. Gli allegati offrono le informazioni necessarie per assistere le Organizzazioni a
considerare le attività più importanti. Le informazioni ottenute dal analisi iniziale del sistema possono
essere usate nel corso della pianificazione.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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4.1 Politica di Sicurezza
Revisione da parte della Direzione
↓
Verifica →
← Dati di ritorno dalla misura
Politica di Sicurezza
della prestazione
↓
Pianificazione
I direttori, al più alto livello, devono definire, documentare e firmare la politica di Sicurezza
dell’Organizzazione. La Direzione deve assicurarsi che questa politica includa un impegno a:
a) riconoscere la sicurezza come parte integrante della prestazione dell’attività;
b) raggiungere un’alta prestazione di Sicurezza, come minimo ottemperando ai requisiti legali e
tendendo ad un continuo miglioramento in rapporto al costo;
e) rendere disponibile un adeguato livello di risorse per l’attuazione della politica;
d) fissare e pubblicare gli obiettivi di Sicurezza almeno a mezzo di notifica interna;
e) porre la gestione della Sicurezza a un livello di primaria responsabilità per i dirigenti, dai livelli
più alti fino ai caporeparto;
f) garantire che tale gestione sia capita, attuata e mantenuta in ogni livello dell’Organizzazione;
g) consultare e coinvolgere i dipendenti per ottenere il loro appoggio nell’attuazione della politica;
h) eseguire un riesame periodico della politica e del sistema di gestione della Sicurezza, verificando
la conformità a tale politica;
i) assicurarsi che i dipendenti , ad ogni livello, siano opportunamente addestrati e competenti per
svolgere i loro compiti e assolvere alle loro responsabilità.
4.2 Pianificazione
Politica di Sicurezza
↓
Verifica→
Pianificazione
← Dati di ritorno dalla misura
della prestazione
↓
Attuazione ed esecuzione
4.2.1 Generalità
È importante poter vedere chiaramente il successo o meno dell’attività programmata. Questo implica
la definizione dei requisiti di sicurezza e di chiari criteri di prestazione, che esplicitino cosa debba
essere fatto e quando, chi ne è responsabile, e il risultato che ci si aspetta.
Fatto salvo che in pratica le funzioni di organizzazione, pianificazione e attuazione si sovrappongono,
si deve tener conto delle seguenti aree specifiche (vd. All. C)
4.2.2 Valutazione del rischio
L’Organizzazione deve eseguire la valutazione dei rischi e l'identificazione dei pericoli (vd. All. D).
4.2.3. Requisiti legali e altri requisiti
In aggiunta alla valutazione dei rischi, l’Organizzazione deve identificare i requisiti legali applicabili
e gli altri requisiti che si è impegnata a soddisfare nell’ambito della gestione della Sicurezza.
4.2.4 Preparativi alla gestione della Sicurezza
L’Organizzazione deve far sì che le seguenti aree chiave siano soddisfatte:
a) piani e obiettivi generali, inclusi il personale e le risorse, attraverso i quali l’Organizzazione
attuerà la sua politica
b) avere o potersi procurare la sufficiente conoscenza, specializzazione ed esperienza per gestire le
proprie attività in modo sicuro e in osservanza di quanto richiesto dalla legge;
e) piani operativi per attuare programmi idonei a controllare i rischi identificati in 4.2.2 e soddisfare
i requisiti identificati in 4.2.3;
d) piani per le attività di controllo operativo indicate in 4.3.6;
e) pianificazione della misura della prestazione, delle azioni correttive, delle verifiche e della
revisione da parte dalla Direzione (vedere 4.4.1, 4.4.2., 4.4.4 e 4.5);
f) esecuzione delle misure correttive necessarie.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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4.3 Attuazione ed esecuzione
Verifica
→
Pianificazione
↓
Attuazione ed esecuzione
←
Misurazione della
prestazione
↓
Controllo e azione correttiva
4.3.1 Struttura e responsabilità
La responsabilità finale per la Sicurezza è della Direzione e la prassi migliore è quella di delegare a
una persona fra i dirigenti al livello più alto (in una grossa Organizzazione un direttore o membro del
comitato esecutivo) la particolare responsabilità di provvedere affinchè il sistema di gestione della
Sicurezza sia debitamente attuato e funzioni ovunque e in tutte le sfere di attività dell’Organizzazione.
Ad ogni livello dell’Organizzazione il personale deve essere:
a) responsabile per la sicurezza dei suoi sottoposti, di sé stesso e dei colleghi;
b) consapevole della propria responsabilità per quanto riguarda la sicurezza di chi potrebbe essere
coinvolto dall’attività di sua competenza, ad es. appaltatori e pubblico;
c) consapevole dell’influenza che la sua attività inattività può avere sull’efficacia del sistema di
gestione della Sicurezza;
La direzione deve dare l’esempio, impegnandosi attivamente nel continuo miglioramento della
prestazione del sistema di gestione della Sicurezza.
4.3.2 Formazione, consapevolezza e competenza
L’Organizzazione deve provvedere a identificare le competenze richieste ad ogni livello e
programmare la formazione necessaria.
4.3.3. Comunicazioni
Dove necessario, l’Organizzazione deve istituire e mantenere le strutture per:
a) una diffusione efficace ed aperta delle informazioni relative alla sicurezza;
b) fornire dei consigli e servizi di specialisti in materia;
c) il coinvolgimento e la consultazione dei dipendenti;
4.3.4 Documentazione del sistema di gestione della Sicurezza
La documentazione è un fattore importante per permettere all’Organizzazione di attuare un valido
sistema di gestione della Sicurezza e per raccogliere e conservare conoscenze in tale ambito. È
fondamentale però, per essere efficiente ed efficace, che sia quantitativamente contenuta.
Le Organizzazioni devono assicurarsi che la documentazione necessaria all’attuazione dei programmi
di Sicurezza sia disponibile e proporzionata al bisogno.
4.3.5 Controllo dei documenti
Le Organizzazioni devono assicurarsi che i documenti siano aggiornati e idonei al loro scopo.
4.3.6 Controllo operativo
È importante che la Sicurezza, nel suo senso più esteso, sia completamente integrata all’interno
dell’Organizzazione e in tutte le sue attività, indipendentemente dalle loro dimensioni e natura (vd.
All. B). Nel pianificare l’organizzazione, l’attuazione della politica e l’efficace gestione della
Sicurezza, l’Organizzazione deve assicurarsi che le attività siano eseguite in sicurezza e in osservanza
delle disposizioni definite in 4.2.4 e deve inoltre:
a) definire la delega delle responsabilità nell’ambito della struttura dirigenziale;
b) assicurarsi che le persone designate abbiano l’autorità necessaria per eseguire quello di cui sono
responsabili;
c) mettere a disposizione le risorse adeguate alle dimensioni e alla natura del compito;
4.3.7 Preparazione e risposta alle emergenze
L’Organizzazione deve preparare piani per fronteggiare possibili casi d’emergenza e per mitigarne gli
effetti.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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4.4 Controllo e correzione
Attuazione ed esecuzione
↓
Verifica →
Controllo e azione correttiva
← Dati di ritorno dalla
misura della prestazione
↓
Revisione da parte della Direzione
4.4.1 Monitoraggio e misura
La misura della prestazione è lo strumento chiave che fornisce le informazioni sull’efficacia del
sistema di gestione della Sicurezza. Se possibile, le misure devono essere sia qualitative che
quantitative e adattate ai bisogni dell’Organizzazione (vd. All. E).La misura della prestazione
controlla il grado di adeguamento alla politica e agli obiettivi, e include:
a) misure "proattive" di prestazione, ad es. tramite sorveglianza e ispezioni, che controllano
l’osservanza di disposizioni di Sicurezza come i sistemi sicuri di lavoro, i permessi di lavoro ecc.;
b) misure "reattive" di prestazione che controllano gli incidenti con infortunio, gli incidenti senza
infortunio (“near-miss”), le malattie e altre prove storiche di deficienze nella prestazione del
sistema di gestione della Sicurezza.
4.4.2 Azione correttiva
Riscontrate delle carenze, si deve sviluppare l’albero delle cause e attuare le dovute misure correttive.
4.4.3 Documentazione
L’Organizzazione deve conservare i documenti che testimoniano l’osservanza della legge e di altre
disposizioni in materia.
4.4.4 Verifica
Oltre al normale controllo della prestazione di Sicurezza, per una valutazione più approfondita e più
critica di tutti gli elementi del sistema di gestione della Sicurezza serviranno controlli periodici (vd.
Fig.1), eseguiti da personale competente e, per quanto possibile, indipendente dall'attività sotto esame,
anche se proveniente da altre aree della stessa Organizzazione (vd. All. F).
Questi controlli devono essere esaurienti, ma anche adatti alle dimensioni dell’Organizzazione e alla
natura dei suoi pericoli.
In periodi diversi e per ragioni diverse i controlli dovranno rispondere alle seguenti domande:
a) il sistema generale di gestione della Sicurezza dell’Organizzazione è capace di raggiungere i livelli
di prestazione di Sicurezza richiesti?
b) l’Organizzazione assolve a tutti i suoi obblighi in termini di Sicurezza?
c) quali sono i punti forti e i punti deboli del sistema di gestione della Sicurezza?
d) l’Organizzazione (o parte di essa) mette in atto e realizza effettivamente ciò che afferma di fare?
Le verifiche possono essere generali o specifiche a seconda delle circostanze. I risultati devono essere
comunicati a tutto il personale interessato e, quando necessario, vanno prese le misure del caso.
4.5 Revisione da parte della Direzione
Controllo e azione correttiva
↓
Fattori interni →
Revisione da parte della Direzione
← Fattori esterni
↓
Politica
L’Organizzazione deve fissare, a seconda dei propri bisogni, la frequenza e lo scopo delle revisioni
periodiche, da parte della Direzione, del sistema di gestione della Sicurezza. Esse devono analizzare:
a) la prestazione generale del sistema di gestione della Sicurezza;
b) la prestazione di singoli elementi del sistema;
c) il risultato delle verifiche;
d) i fattori interni ed esterni, quali cambiamenti della struttura organizzativa, legislazione imminente,
l’introduzione di tecnologie nuove ecc.,
e in base a questi individuare quale azione intraprendere per rimediare alle eventuali deficienze.
Il sistema di gestione della Sicurezza deve essere progettato in modo che sia adattabile ai fattori sia
interni che esterni. La revisione periodica fornisce anche l’opportunità di dare uno sguardo al futuro.
L’Organizzazione può avvalersi delle informazioni (a)-(d) sopra riportate per migliorare il suo
approccio "proattivo" per ridurre i rischi e migliorare la prestazione dell’attività.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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Allegati
Allegato A (informativo)
Collegamenti alla BS EN ISO 9001 : 1994 - Sistemi di Gestione della Qualità
I principi di base di una gestione sono comuni qualunque sia l’attività gestita, sia che si tratti di
qualità, che d’ambiente, che di Sicurezza o di altre attività aziendali. Alcune Organizzazioni
vedranno vantaggi in un sistema di gestione integrato, altre preferiranno l’adozione di sistemi
diversi basati sugli stessi principi di gestione. La tavola A.1 riporta in forma di matrice i
collegamenti fra questa guida e la BS EN ISO 9001 per le Organizzazioni che già usano o hanno in
programma di usare il sistema di norme internazionali per la gestione della qualità e che vogliono
incorporare la Sicurezza nel loro sistema generale di gestione. Si illustrano i collegamenti solo a
titolo informativo in quanto questa guida non ha scopo di certificazione.
Tavola A.1 - Collegamenti con la BS EN ISO 9001 : 1994 (sostituisce la BS 5750-1 : 1987)
Paragrafo BS EN ISO 9001
Approccio BS EN 150 14001
Paragrafo in questa guida
4
4.0.2 4.1 4.3.1 4.3.2
*
*
4.3.5 4.2
4.1
Responsabilità della gestione
*
/
4.2
Sistema qualità
*
/
4.3
Riesame contratti
/
4.4
Controllo progettazione
/
4.5
Controllo documentazione e dati
/
4.6
Acquisti
/
*
4.7
Controllo prodotti forniti dal cliente
/
*
4.8
Identificazione e rintracciabilità del prodotto
/
*
4.9
Controllo del processo
/
*
4.10
Ispezioni e prove
/
4.11
Controllo apparecchiature di ispezioni ecc.
/
*
4.12
Stato delle ispezioni e prove
/
*
4.13
Controllo del prodotto non conforme
/
*
4.14
Azione correttiva e di prevenzione
/
*
4.15
Movimentazione, stoccaggio, imballaggio,
conservazione e consegna
/
*
4.16
Controllo documentazione della qualità
/
4.17
Verifiche interne della qualità
/
4.18
Formazione
/
4.19
Servizio e manutenzione
/
4.20
Metodi statistici
/
4.4
4.4.4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTA: * Rappresenta un collegamento fra i paragrafi delle due pubblicazioni; / indica che il paragrafo non ha un riscontro in BS EN ISO
9001
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
4.5
9
British Standard
BS 8800 : 1996
Allegato B (informativo)
Organizzazione
B.1 Introduzione
Questo All. fornisce una guida all’assegnazione delle responsabilità e all’organizzazione di personale,
risorse, comunicazioni e documentazione per definire e attuare una politica e un sistema efficace di
gestione della Sicurezza.
B.2 Integrazione e cooperazione
B.2.1 Le Organizzazioni variano molto per complessità e usano differenti termini per descrivere le
varie attività, che svolgono una parte attiva nel sistema generale di gestione Sicurezza. Inoltre, spesso
esistono differenze significative fra le varie parti dell’organizzazione in termini di:
a) lavoro eseguito;
b) sistema di gestione;
c) tecnologie impiegate;
d) rischi incontrati;
e) competenza dell’organico;
f) risorse;
g) esperienza acquisita in materia di Sicurezza;
h) competenza nella Sicurezza;
i) atteggiamento verso i rischi;
j) attitudine verso la cooperazione con altre funzioni nell’ambito della Sicurezza.
B.2.2 A conseguenza delle differenze potenziali riportate in B.2.l, per la Direzione è importante
assicurarsi che le attività di Sicurezza, nel senso più esteso, siano inserite sia all’interno delle singole
funzioni che fra le varie funzioni di modo che:
a) siano soddisfatti i bisogni comuni di Sicurezza;
b) siano evitate grosse differenze nella prestazione di Sicurezza;
c) siano evitate duplicazioni di sforzi e sprechi di risorse;
d) le responsabilità di Sicurezza siano appropriate, chiare e accettate, ad es. attrezzi usati in comune,
luogo di lavoro e personale;
e) datori di lavoro diversi cooperino quando condividono lo stesso luogo di lavoro;
f) siano evitate barriere artificiali e conflitti non necessari;
g) ogni decisione presa tenga conto degli effetti a catena che la Sicurezza ha su altre attività;
h) gli obiettivi, le misure di prestazione, i piani ed i traguardi di prestazione di Sicurezza per ciascuna
attività siano coerenti con gli obiettivi, piani e prestazioni commerciali.
B.2.3. Gli approcci e i metodi per incoraggiare la cooperazione includono:
a) squadre di progetto/gruppi di lavoro di Sicurezza composte da persone provenienti da diversi
reparti della stessa Organizzazione;
b) amministratori, specialisti in Sicurezza, rappresentanti di Sicurezza e comitati di Sicurezza riuniti
per risolvere problemi comuni a parti diverse dell’Organizzazione;
c) verifiche del sistema di gestione della Sicurezza;
d) riesami del sistema di gestione della Sicurezza.
B.3 Responsabilità
B.3.1 Generalità
A ogni livello dell’Organizzazione il personale deve essere consapevole delle sue responsabilità, delle
persone a cui deve rendere conto e dell’influenza che le sue azioni, o la mancanza di azione, possono
avere sull’efficacia del sistema di gestione della Sicurezza.
La responsabilità per la Sicurezza deve riflettere le responsabilità nell’ambito della struttura direttiva.
B.3.2 Responsabilità individuali
Le responsabilità individuali per l’attuazione della politica di Sicurezza devono essere assegnate e
delineate chiaramente. A questo scopo si deve tener conto dei seguenti aspetti:
a) le responsabilità individuali di Sicurezza devono essere definite con chiarezza. Dove si usa un
sistema di descrizione dei compiti potrebbe essere appropriato includerle nella descrizione stessa;
b) a tutto il personale vanno fornite l’autorità e le risorse necessarie (incluso il tempo) per assumersi
le proprie responsabilità;
c) devono esistere le strutture appropriate per chiamare il personale a rendere conto di aver assolto ai
propri obblighi.
d) le linee di segnalazione/resoconto devono essere chiare e inequivocabili;
e) dove esistono sistemi di valutazione personale, la prestazione di Sicurezza deve essere inclusa in
tale sistema.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
10
British Standard
BS 8800 : 1996
Oltre alle responsabilità assegnate, tutti i dipendenti hanno una responsabilità generale per la propria
sicurezza e per quella degli altri.
B.4 Coinvolgimento dei dipendenti
Si deve riconoscere che un valido sistema di gestione della Sicurezza richiede l’appoggio e l’impegno
dei dipendenti e che le conoscenze e l’esperienza del personale possono rappresentare una risorsa di
valore nello sviluppo e nell’attuazione del sistema di gestione della Sicurezza.
L’Organizzazione deve avere mezzi efficaci di consultazione e di rappresentanza. In molte
Organizzazioni la consultazione e la rappresentanza di sicurezza possono essere incorporate
facilmente nell’esistente struttura della gestione generale. Per alcune Organizzazioni potrebbe essere
necessario formalizzare le proprie disposizioni. I comitati di Sicurezza rappresentano un modo per far
partecipare l’organico, ma l’intento deve essere quello di promuovere il coinvolgimento attivo del
personale in tutti gli aspetti del sistema di gestione della Sicurezza. Si devono incoraggiare i
dipendenti a segnalare i punti deboli delle disposizioni di Sicurezza e a partecipare, se opportuno,
nello sviluppo delle stesse e delle procedure di Sicurezza.
B.5 Competenza e formazione
B.5.1 Generalità
Il sistema di gestione della Sicurezza dell’Organizzazione deve assicurarsi che il personale a tutti i
livelli sia competente per eseguire i compiti e assolvere le responsabilità ad esso assegnate e che tale
personale riceva il necessario addestramento.
B.5.2 Requisiti di formazione del sistema di gestione della Sicurezza
Il sistema di gestione della Sicurezza deve includere:
a) una identificazione sistematica delle competenze richieste da ciascun membro dell’organico e
l’addestramento necessario per rimediare ad eventuali carenze;
b) provvedimenti affinché l’addestramento, identificato come necessario, sia disponibile a tempo
opportuno e sistematicamente;
c) la valutazione degli individui allo scopo di assicurarsi che essi abbiano acquisito e mantengano le
conoscenze e le abilità necessarie per il livello di competenza richiesto;
d) il mantenimento dei documenti che attestano l’addestramento fatto e le abilità acquisite.
B.5.3 Elementi dei programmi di formazione
Tutte le Organizzazioni devono assicurarsi di includere i seguenti elementi nei programmi di
formazione:
a) la comprensione delle disposizioni di Sicurezza dell’Organizzazione e dei ruoli e delle
responsabilità specifici dell’individuo relativi a queste disposizioni;
b) un programma sistematico di inserimento e di addestramento ripetuto nel tempo per il personale e
per coloro che sono trasferiti ad altre divisioni, luoghi, reparti, zone, lavori o compiti nell’ambito
dell'Organizzazione. Questo addestramento deve includere le disposizioni locali di Sicurezza, i
pericoli, i rischi, le precauzioni e le prassi di lavoro da osservare prima di iniziare il lavoro;
c) i mezzi per assicurarsi che l’addestramento sia stato efficace;
d) la formazione relativa alle responsabilità per tutti coloro che guidano l'organico o trattano con
appaltatori o altri, ad es. lavoratori temporanei. Essi devono capire i rischi e i pericoli delle
operazioni di cui sono responsabili, la competenza necessaria per eseguire queste attività in
sicurezza e il bisogno di assicurarsi che le procedure di sicurezza sul lavoro siano osservate dal
personale sotto il loro controllo;
e) la formazione nella valutazione dei rischi e nei metodi di controllo per i progettisti, il personale
addetto alla manutenzione e per quello addetto allo sviluppo del processo o dei metodi di lavoro;
f) i ruoli e le responsabilità dei direttori e degli amministratori nell’assicurarsi che il sistema di
gestione della Sicurezza funzioni in modo idoneo al controllo dei rischi e alla riduzione al minimo
dei problemi di salute, degli infortuni e di altre perdite per l’Organizzazione.
Gli appaltatori, i lavoratori temporanei ed eventuali visitatori devono essere inclusi nel programma di
formazione a seconda del livello di rischio a cui potrebbero andare incontro o che potrebbero essi
stessi causare.
B.6 Comunicazioni e documentazione
B.6.1 Comunicazioni efficaci
L’efficacia delle comunicazioni rappresenta un elemento essenziale nel sistema di gestione della
Sicurezza. Le Organizzazioni devono assicurarsi di avere disposizioni efficaci per:
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
11
British Standard
BS 8800 : 1996
a) identificare e ricevere informazioni relative alla Sicurezza dal di fuori dell’Organizzazione,
incluso:
1) legislazione nuova o cambiamenti a quella vigente
2) informazioni necessarie per identificare i pericoli e per valutare e controllare i rischi
3) informazioni e sviluppi nelle prassi di gestione della Sicurezza
b) assicurarsi che le informazioni pertinenti alla Sicurezza siano comunicate a tutti coloro che ne
hanno bisogno nell’Organizzazione. Questo richiede disposizioni atte a:
1) determinare il bisogno delle informazioni
2) assicurare che questo bisogno sia soddisfatto, tenendo conto che la legge richiede che le
informazioni devono essere date in modo comprensibile alla persona che le riceve
3) assicurare che le informazioni non seguano solo un percorso “dall’alto in basso”, ma anche
“dal basso verso l’alto” e attraverso le varie parti dell’Organizzazione
4) evitare di limitare gli argomenti relativi alla Sicurezza solo alle riunioni di Sicurezza,
includendoli , quando appropriato, nell’ordine del giorno di una varietà di riunioni
5) riferire i pericoli e le mancanze riscontrate nelle disposizioni di sicurezza e salute
6) assicurare che si impari qualcosa dagli incidenti con e senza infortunio per evitare che questi si
ripetano
c) assicurarsi che le informazioni pertinenti siano comunicate alle persone al di fuori
dell’Organizzazione che le richiedono;
d) incoraggiare il personale a fare segnalazioni e a dare suggerimenti in materia di Sicurezza.
B.6.2 Documentazione
La documentazione è un elemento chiave di qualsiasi sistema di comunicazione e deve essere adattata
ai bisogni dell’Organizzazione. In genere, la complessità dell’Organizzazione e i rischi che si devono
controllare determinano fino a che punto la documentazione debba essere dettagliata; si deve
comunque riconoscere che le disposizioni di legge richiedono che si mantenga un certo livello di
documentazione, ad es. si richiede che le Organizzazioni con più di cinque dipendenti devono avere
una dichiarazione scritta che descriva la loro politica di Sicurezza e che conservino i documenti
relativi ai risultati di qualsiasi valutazione dei rischi. La documentazione deve supportare il sistema di
gestione della Sicurezza, ma non essere il motore del sistema stesso. I documenti essenziali, quali le
procedure di lavoro, istruzioni ecc., devono essere disponibili nel luogo dove saranno usati. E’
necessario assicurarsi che il personale il cui lavoro richiede di consultare documenti o dati, abbia a
disposizione le copie corrette ed aggiornate dei documenti. Si deve anche definire come i documenti
saranno modificati e chi ha l’autorità di fare le dovute modifiche.
B.7 Consigli e servizi degli specialisti
Le Organizzazioni devono avere la possibilità di accedere a conoscenze, abilità ed esperienze di
Sicurezza che siano sufficienti per identificare e controllare i rischi efficacemente e per fissare gli
obiettivi di Sicurezza. Questo si può fare in uno o più dei seguenti modi:
a) addestrando i dirigenti fino a un livello di competenza sufficiente per gestire le loro attività in
modo sicuro e tenerli aggiornati circa gli sviluppi in materia di Sicurezza;
b) avvalendosi di professionisti idonei in materia di Sicurezza come parte del personale dirigente;
c) utilizzando il supporto di specialisti esterni quando la specializzazione interna e/o le risorse non
sono sufficienti a far fronte ai bisogni dell’Organizzazione.
Qualsiasi metodo o combinazione di metodi si scelga, si deve far sì che le informazioni, le risorse e la
cooperazione fornite siano adeguate per abilitare gli specialisti ad eseguire il loro compito
efficacemente. È necessario capire chiaramente quali siano i compiti e le responsabilità di ciascuna
parte.
NOTA: È da notare che, con poche eccezioni, la legge richiede che il datore di lavoro nomini una o più persone competenti, reperite
all’interno dell’Organizzazione o provenienti da fuori, che aiutino ad applicare le disposizioni di legge in materia di Sicurezza. In ogni caso,
l’assunzione di un esperto in materia di Sicurezza non esonera la Direzione dell’Organizzazione dalle sue responsabilità legali.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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BS 8800 : 1996
Allegato C (informativo)
Pianificazione e attuazione
C.1 Introduzione
Questo allegato descrive una procedura di pianificazione che l’Organizzazione potrebbe usare per
sviluppare qualsiasi aspetto del suo sistema di gestione della Sicurezza, ad es. in parallelo con un
analisi del sistema iniziale o periodico, per definire e attuare modifiche organizzative al sistema di
gestione della Sicurezza, alla valutazione e al controllo dei rischi, alla misura della prestazione, per
preparare progetti inerenti la qualità, l’ambiente o per raggiungere altri obiettivi commerciali. Sono
trattati nell’allegato anche:
a) rapporti fra la pianificazione commerciale e la pianificazione della Sicurezza;
b) pianificazione "proattiva" della Sicurezza;
e) limitazioni della gestione "reattiva" di Sicurezza.
Per le piccole e medie imprese (PMI), sono applicabili i medesimi principi generali di pianificazione e
attuazione di qualsiasi altra Organizzazione, ma il dirigente di una tale Organizzazione, nel
considerare questo allegato, deve tener presente che nel suo caso la pianificazione e l’attuazione di un
sistema di Sicurezza è probabilmente assegnata a una sola persona o a poche persone. L’approccio da
adottare deve quindi essere adattato ai propri bisogni.
C.2
Pianificazione commerciale e della Sicurezza
Per pianificare e attuare i programmi di Sicurezza bisogna adottare lo stesso metodo usato per
pianificare e realizzare le modifiche di qualsiasi altro aspetto delle attività di un’Organizzazione. Le
Organizzazioni potrebbero voler integrare la gestione della Sicurezza con quella dell’ambiente e della
qualità in un unico sistema. I requisiti principali sono:
a) gli obiettivi devono essere chiaramente definiti, priorizzati e, dove possibile, quantificati;
b) scegliere criteri di misura idonei per dimostrare che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
Questi criteri devono essere definiti prima di passare alla fase successiva;
e) preparare un piano per raggiungere ciascun obiettivo. Il piano dovrebbe essere sviluppato prima a
grandi linee e poi nel dettaglio; si dovrebbero concordare obiettivi specifici, ad es. il compito che
persone o squadre specifiche devono eseguire per attuare il piano;
d) mettere a disposizione risorse adeguate, sia finanziarie che di altra natura;
e) misurare e riesaminare l’attuazione dei piani e la loro efficacia nel raggiungere gli obiettivi.
C.3 Pianificazione "proattiva" e risposta "reattiva"
C.3.1 Pianificazione "proattiva" di Sicurezza
La pianificazione di un sistema di gestione della Sicurezza richiede un approccio completo che
privilegi la prevenzione. Alcune Organizzazioni potrebbero incontrare difficoltà nel valutare il loro
sistema di gestione della Sicurezza e i rischi e nel fissare le priorità di miglioramento. La procedura
esposta in questo allegato ha lo scopo di spianare queste difficoltà.
I sistemi di gestione "proattiva" della Sicurezza devono promuovere un miglioramento continuo e
assicurare che:
a) siano in atto le appropriate disposizioni, con risorse adeguate, con personale competente, le cui
responsabilità siano state definite chiaramente (vd. C.6), e canali di comunicazione efficaci;
b) siano state adottate procedure per fissare gli obiettivi, per progettare e attuare i piani, per
raggiungerli e per misurare sia l’attuazione che l’efficacia dei piani stessi;
e) siano identificati i pericoli e siano valutati e controllati i rischi prima che qualcuno (o qualcosa) ne
subisca le dannose conseguenze (vd. All. D);
d) si usi una serie di metodi per misurare la prestazione di Sicurezza e non si ritenga che la mancanza
di eventi pericolosi sia indice che tutto procede bene (vd. All. E).
Una parte vitale della pianificazione "proattiva" di Sicurezza è la gestione delle modifiche.
I cambiamenti che possono avere un effetto sulla Sicurezza sono:
1) cambio di personale;
2) proposte di prodotti, macchinari, processi o servizi nuovi;
3) cambiamenti nelle procedure di lavoro;
4) modifiche dei processi;
5) modifiche del software.
Fra i cambiamenti esterni che possono influenzare la Sicurezza si devono includere:
i) nuova legislazione;
ii) sviluppi nelle conoscenze e nelle tecnologie inerenti la Sicurezza.
Come parte del ciclo di riesame, le Organizzazioni devono stimare l’impatto di questi cambiamenti e,
prima di introdurre la modifica, prendere le misure del caso per controllarne il rischio.
C.3.2 Limitazioni della gestione "reattiva" di Sicurezza
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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Durante l’analisi iniziale dello stato, le Organizzazioni devono prendere in considerazione se il loro
sistema di gestione della Sicurezza:
a) dipende eccessivamente dai dati di monitoraggio "reattivo" - i limiti dei dati relativi agli incidenti
con infortunio e ai problemi di salute, presi come indicatori di prestazione, sono discussi in E.4.3;
b) si basa sull’assunzione errata che è necessario agire solo dopo un evento seriamente pericoloso o
quando sono già comparsi i sintomi di problemi di salute per cause professionali e che l’azione
preventiva è richiesta solo allo scopo di evitare il ripetersi di un evento specifico;
c) spesso si affida a investigazioni superficiali di un evento pericoloso. Gli eventi pericolosi
normalmente hanno molte cause. Un esame limitato allo studio di azioni non sicure eseguite dal
personale di linea potrebbe non rivelare le debolezze presenti nel sistema di lavoro e nelle
salvaguardie fisiche, e i punti deboli nel sistema di gestione della Sicurezza (vd. E.6).
La prevenzione degli eventi pericolosi e dei problemi di salute richiede un insieme bilanciato di
controlli tecnici e procedurali supportati dall’addestramento. Le regole e le salvaguardie ideate dopo il
verificarsi di incidenti o di problemi di salute potrebbero:
I) essere eccessive (come si constata col senno di poi);
2) essere in conflitto con la necessità di eseguire il lavoro;
3) trovarsi in contrasto con i controlli adottati per altri pericoli
4) non essere al passo con i cambiamenti sul posto di lavoro e con gli sviluppi tecnici in generale.
Un approccio "reattivo" sarà semplice da applicare: il sistema di gestione della Sicurezza si riduce alla
soluzione di problemi apparentemente autonomi con rimedi ugualmente autonomi. In realtà, il sistema
di gestione della Sicurezza, fondato su misure "reattive" e investigazioni superficiali, non è una base
né sicura né economica per il controllo dei rischi.
C.4 Pianificazione e attuazione nella pratica
Figura C.1
Una procedura di pianificazione e attuazione della Sicurezza
Redigere un elenco degli OBIETTIVI di Sicurezza
↓
Selezionare gli OBIETTIVI chiave
↓
Quantificare gli OBIETTIVI chiave (se possibile). Scegliere gli indicatori d’ESITO
↓
Preparare il PIANO per raggiungere gli OBIETTIVI chiave. Designare i TRAGUARDI
↓
Attuare il PIANO
Misurare gli indicatori d’ESITO.
È stato raggiunto l’OBIETTIVO?
Si sono raggiunti i TRAGUARDI?
Il PIANO è stato attuato a pieno?
REVISIONE
C.4.1 Generalità
Le Organizzazioni potrebbero trovare utile avvalersi dell’esperienza di un certo numero di persone per
pianificare e attuare il loro sistema di gestione della Sicurezza. Quelle più grandi possono formare
squadre per lavorare nei vari reparti e livelli della loro struttura. Esse devono usare procedure
sistematiche per la pianificazione e l’attuazione di:
a) cambiamenti resi necessari dopo un’analisi iniziale o revisione da parte della Direzione;
b) piani d’azione per il controllo dei rischi (vedere D.6.2);
c) disposizioni in caso di emergenza.
C.4.2 Procedura generale di pianificazione e attuazione
La Fig. C.1 illustra, passo per passo, una procedura di pianificazione del sistema di gestione della
Sicurezza e i paragrafi che seguono descrivono come usarla. La Fig. C.2 mostra un esempio di
applicazione ad un programma di miglioramento dell’uso dei dispositivi per la protezione dell’udito.
La Fig. C.3 è una procedura di controllo durante un riesame della pianificazione e dell'attuazione. La
Fig. C.4 applica la procedura al controllo dei rischi del trasporto in un deposito. Alcuni degli obiettivi
sono facili da raggiungere e la loro efficacia è evidente, in tal caso l’uso formale di questa procedura
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
14
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non è necessario. Per semplicità si espone la procedura per una squadra che cerca di selezionare e
raggiungere un obiettivo chiave: in pratica è più probabile che le Organizzazioni la usino per
sviluppare piani multipli, per raggiungere diversi obiettivi allo stesso tempo. Essa comprende:
a) fare un elenco degli obiettivi e selezionare, tra questi, gli obiettivi chiave (precedenza assoluta)
b) se possibile, quantificare un obiettivo chiave e scegliere gli indicatori d’esito che poi si useranno
per determinare se l’obiettivo scelto è stato raggiunto, vale a dire se il piano è stato efficace;
c) sviluppare un piano per raggiungere un obiettivo chiave. Occorre definire i traguardi della
pianificazione che poi si potranno utilizzare per controllare se il piano è stato attuato appieno;
d) attuazione del piano;
e) misurazione distinta e riesame dell’attuazione del piano e della sua efficacia.
È possibile che le varie fasi di questa procedura debbano essere riviste parecchie volte prima che si
possa finalizzare l’obiettivo chiave o il piano stesso. Inoltre, diversi piani saranno di tipo prolungato
nel tempo, ad es. mantenere un controllo specifico per rischi particolari come la manutenzione del
fabbricato per evitare di scivolare e di inciampare, le protezioni per le parti pericolose delle macchine,
il controllo del lavoro degli appaltatori. In questo caso non ci sarà un punto formale di fine del
processo di attuazione illustrato in Fig. C.1. La misurazione e il riesame avranno luogo a intervalli
definiti e porteranno a una rivalutazione dell’obiettivo chiave e del piano stesso.
C.5 Dove siamo adesso e dove dovremmo essere?
Stilare l’elenco degli OBIETTIVI di Sicurezza
Le Organizzazioni devono avvalersi dell’analisi iniziale dello stato e delle valutazioni del rischio per
confrontare le loro disposizioni in atto e i loro controlli del rischio con:
a) i requisiti di sicurezza e salute previsti dalla legge;
b) le linee guida per la gestione della Sicurezza e i controlli del rischio esistenti al loro interno;
c) le buone prassi nei settori di lavoro interessati;
d) l’efficienza ed efficacia delle risorse dedite alla gestione della Sicurezza e al controllo dei rischi.
Un metodo utile è quello di compilare un elenco di obiettivi attingendo da varie fonti quali verbali
delle verifiche, valutazione dei rischi, dati relativi ad incidenti con e senza infortunio, requisiti legali.
Il tempo speso durante questa fase darà buoni esiti più tardi. Le parole chiave seguenti possono servire
a stilare l' elenco. Esse si riferiscono a temi che l’Organizzazione vorrà:
1) incrementare o migliorare
es. relazioni di incidenti senza infortunio (“near-miss”), protezioni montate sulle macchine,
formazione e addestramento, uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), comunicazioni,
percezione dei rischi da parte dei dipendenti;
2) mantenere o continuare:
es. ispezioni sul posto di lavoro, addestramento dei capi reparto, segnalazione di incidenti;
3) diminuire:
es. eventi pericolosi come scivoloni, inciampi, cadute dall'alto, esposizione a sostanze pericolose;
4) introdurre:
es. valutazione dei rischi, piano d’emergenza, sistema di monitoraggio attivo, addestramento
strategico di Sicurezza per i dirigenti, permessi di lavoro per compiti specifici;
5) eliminare:
es. tutti gli eventi pericolosi, l' uso di specifiche sostanze pericolose e di apparecchiature difettose.
C.6 Selezionare e dare una priorità agli obiettivi
C.6.1 Scelta degli obiettivi
Si deve definire un elenco di possibili obiettivi che serviranno da base per decidere come migliorare il
sistema di gestione della Sicurezza dell’Organizzazione e i controlli specifici del rischio. Se possibile,
gli obiettivi devono essere:
a) specifici:
b) misurabili;
c) raggiungibili;
d) appropriati;
e) fissati a tempo opportuno.
C.6.2 Scelta delle priorità
Redigere un elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli OBBIETIVI chiave
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La fase successiva consiste nel ridurre l'elenco fino a far emergere gli obiettivi chiave che soddisfano i
bisogni dell’Organizzazione. Si dà la precedenza a quelli relativi a specifici requisiti di legge e che si
possono raggiungere con poca fatica e spesa. E' possibile che gli obiettivi chiave con cui si inizierà
saranno relativi a:
a) raccolta delle informazioni;
b) valutazione dei rischi;
c) mantenimento dei controlli del rischio già esistenti;
d) rimedi per carenze specifiche ed evidenti nei controlli esistenti, come il non utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte del personale.
I piani più difficili da strutturare ed attuare con successo, probabilmente anche difficili da misurare,
sono quelli che si propongono degli obiettivi a lunga scadenza. I passi successivi in Fig. C.1 illustrano
le fasi necessarie per raggiungere ciascun obiettivo. Si deve seguire la stessa procedura anche quando
si fanno piani per obiettivi consequenziali o di precedenza minore.
C.6.3 Quantificare gli obiettivi e selezionare gli indicatori d’esito
Redigere un elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli obiettivi chiave
↓
Quantificare gli OBIETTIVI chiave (se possibile). Scegliere gli indicatori d’ESITO
Quantificare in questo caso vuol dire che:
a) gli obiettivi intesi a incrementare/ridurre qualcosa devono definire un valore numerico (es. ridurre
del 20% gli incidenti durante la movimentazione) e indicare la data prevista di realizzazione;
b) gli obiettivi intesi a introdurre/eliminare qualcosa devono essere raggiunti entro una data precisa;
c) gli obiettivi per mantenere e proseguire qualcosa devono specificare il livello attuale dell’attività
(es. i capi reparto continueranno a ispezionare la loro sezione una volta alla settimana).
A volte può non essere possibile quantificare un obiettivo, ad es. l’efficacia di comunicazione in un
comitato di sicurezza. In tal caso è vitale scegliere appropriati indicatori d’esito per vedere se
l’obiettivo è stato raggiunto. I migliori indicatori sono quelli quantitativi, ma possono essere utili
anche quelli qualitativi. Si noti che l’indicatore d’esito per l’obiettivo: “attuare un programma di
valutazione del rischio” è solo una data. Un obiettivo più preciso e completo sarebbe “attuare un
programma efficace di valutazione del rischio”, e qui si richiedono indicatori d’esito aggiuntivi per
vedere se il programma è qualcosa di più che un esercizio sulla carta. L’All. E riesamina la portata e
l’idoneità degli indicatori d’esito che potrebbero essere adatti. Se pertinente, è importante misurare la
"linea di base", cioè la situazione antecedente all’attuazione del piano. Per es., se l’obiettivo è ridurre
il tempo che passa prima che i suggerimenti relativi alla Sicurezza forniti dal personale si traducano in
fatti, l’Organizzazione deve misurare quanto ne passa nella situazione presente.
C.7 Possibili vie di successo; assegnazione delle responsabilità e distribuzione delle risorse
Redigere l'elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli obiettivi chiave
↓
Quantificare gli obiettivi chiave (se possibile). Scegliere gli indicatori d’esito
↓
Preparare il PIANO per raggiungere L’OBIETTIVO chiave. Definire i TRAGUARDI
Questa parte del processo di pianificazione implica, in un primo tempo, lo sviluppo del piano a grandi
linee. Ad es., l’introduzione di un programma di valutazione del rischio richiede, fra l’altro (vd.
D.3.2), disposizioni di comunicazione e di consultazione, addestramento per la valutazione del
rischio, classificazione delle attività lavorative, raccolta delle informazioni. I traguardi sono quei
requisiti dettagliati di prestazione a cui dovrebbero giungere persone/squadre designate all'attuazione
del piano, il quale deve specificare chi fa che cosa, quando e con quale esito. Ad es., nel piano di
protezione dell’udito (vd.Fig.2) si deve dare a una persona il compito di riscrivere le condizioni di
lavoro dopo un'idonea consultazione del personale e dei suoi rappresentanti. I traguardi di prestazione
devono essere chiari affinché le persone/squadre designate sappiano esattamente cosa fare. Il
personale a cui si assegna un traguardo deve essere consultato circa la praticabilità del progetto e
acquisire la competenza per intraprenderlo. Più avanti si potrà usare la documentazione dei traguardi
per controllare se il piano è stato attuato o meno. I traguardi si possono elencare come una serie di
domande (vd. le Fig. C2 e C4). Occorre anche considerare le risorse richieste dal piano, il costo del
programma e fornire adeguati finanziamenti. Il piano deve avere il pieno appoggio della Direzione.
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C.8 Dal piano all’attuazione
Redigere un elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli obiettivi chiave
↓
Quantificare (se possibile) gli obiettivi chiave. Scegliere gli indicatori d’esito
↓
Preparare il piano per raggiungere l’obiettivo chiave. Definire i traguardi
↓
Attuare il PIANO
Si deve attuare il piano in osservanza della specifica dei traguardi senza però considerarlo immutabile:
può essere necessaria qualche modifica alla luce dei primi indizi di mancato raggiungimento dei
traguardi o di tendenza degli indicatori d’esito verso una direzione non voluta.
C.9 Misura ed analisi del progresso fatto
C.9.1 Misurare i traguardi raggiunti; il piano è stato attuato in pieno?
Redigere un elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli obiettivi chiave
↓
Quantificare (se possibile) gli obiettivi chiave. Scegliere gli indicatori d’esito
↓
Preparare il piano per raggiungere l’obiettivo chiave. Definire i traguardi
↓
Attuare il piano
↓
Sono stati raggiunti i TRAGUARDI? Il PIANO è stato attuato in pieno?
Figura C.2 Pianificare un miglior uso dei dispositivi per la protezione dell’udito
Obiettivo chiave quantificato
Incrementare il tasso d’uso dei dispositivi per la protezioni dell’udito, nelle zone di protezione
designate, dal valore attuale (misurato) del 20% fino al 100% in un anno.
Indicatore d’esito
Documentazione dell’uso dei dispositivi osservato nelle zone designate.
Preparare il piano - per raggiungere l’obiettivo chiave:
Gli elementi base del piano per l'incremento dell’uso dei dispositivi per la protezione dell’udito
potrebbero includere:
a) ottenere l’impegno della Direzione;
b) offrire al personale una scelta dei dispositivi di protezione da indossare;
e) addestramento atto a mostrare gli effetti della sordità professionale e l’importanza di indossare
sempre i dispositivi nelle zone designate;
d) cambiamenti delle condizioni di lavoro;
e) controlli periodici per stabilire che i dispositivi vengano usati;
f) assicurare che i dispositivi siano tenuti puliti e in buono stato, sostituirli quando necessario.
Stabilire i traguardi
Si devono stabilire i traguardi relativi a ciascun elemento base del piano. Ad es., quelli per i
cambiamenti delle condizioni di lavoro potrebbero essere elencati come segue:
I) è stato nominato un responsabile per migliorare le condizioni di servizio che rendono obbligatorio
l’uso dei dispositivi per la protezione dell’udito nelle zone designate?
2) è stato consultato tutto il personale interessato riguardo i cambiamenti?
3) è stata corretta la procedura disciplinare dell’Organizzazione per includere questa revisione?
4) è stata fissata la data del cambiamento nelle condizioni di lavoro?
5) tutto il personale interessato ha dichiarato per iscritto di aver ricevuto una copia delle condizioni di
servizio revisionato e ha capito il significato del cambiamento?
Si deve controllare di continuo il raggiungimento dei traguardi per tutta la durata del piano. Questo
monitoraggio è la componente principale della misura di prestazione illustrata in All. E. Le prove che
attestano il raggiungimento dei traguardi possono servire per affermare che l’Organizzazione è
riuscita ad attuare completamente il piano.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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C.9.2
BS 8800 : 1996
Misurare gli indicatori d’esito; è stato raggiunto l’obiettivo chiave?
Redigere un elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli obiettivi chiave
↓
Quantificare (se possibile) gli obiettivi chiave. Scegliere gli indicatori d’esito
↓
Preparare il piano per raggiungere gli obiettivi chiave. Definire i traguardi
↓
Attuare il piano
Misurare gli indicatori d’ESITO.
È stato raggiunto l’OBIETTIVO?
Si sono raggiunti i TRAGUARDI?
Il PIANO è stato attuato a pieno?
L’andamento degli indicatori d’esito va controllato per tutta la durata del piano e oltre, se serve. Tali
dati devono essere usati per dire se l’Organizzazione ha raggiunto l’obiettivo chiave.
C.9.3 Riesame
Redigere un elenco degli obiettivi di Sicurezza
↓
Scegliere gli obiettivi chiave
↓
Quantificare (se possibile) gli obiettivi chiave. Scegliere gli indicatori d’esito
↓
Preparare il piano per raggiungere gli obiettivi chiave. Definire i traguardi
↓
Attuare il piano
Sono stati raggiunti i traguardi?
Il piano è stato attuato a pieno?
Misurare gli indicatori d’ESITO.
Sono stati raggiunti gli OBIETTIVI chiave?
REVISIONE
La Fig. C.3 riporta due domande chiave e quattro risultati basilari di un piano; in sintesi si chiede:
a) Abbiamo attuato il piano? e se la risposta è affermativa
b) Era il piano giusto?
c) L’obiettivo e il piano rimangono appropriati per un programma che continua nel tempo?
Dalla Fig. C.3 si nota che è possibile raggiungere un obiettivo malgrado l’attuazione del piano non sia
riuscita. Questo potrebbe verificarsi, tipicamente, quando l’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti
con infortunio. Ad es., come descritto in E.4, una riduzione nel numero di incidenti con infortunio
potrebbe essere un’aberrazione statistica o il risultato di una diminuzione dell’attività lavorativa.
Figura C.3. Riesame della pianificazione e dell’attuazione
PIANO ATTUATO?
SI
NO
OBIETTIVO
SI
Non è richiesta
Il piano non era
alcuna azione
appropriato. Trovare
correttiva, ma si
cosa ha portato a
continui a
raggiungere
monitorare
l'obiettivo
RAGGIUNTO?
NO Il piano non è
Riprovare ad attuare
appropriato. Si
il piano; continuare
prepari perciò un
a misurare gli
altro piano
indicatori d'esito
La Fig. C.4 da un'immagine molto netta: successo o insuccesso totale. Nella realtà i piani possono
essere parzialmente efficaci; in tal caso si deve considerare la necessità di un riesame. Le
Organizzazioni devono anche rivalutare il rapporto costo/efficacia dei loro obiettivi e piani. Può darsi
che non tutti gli elementi del piano abbiano contribuito alla sua riuscita, ad es. nel piano per la
protezione dell’udito (vd.Fig. C.2), poteva non essere necessario imporre l’uso di dispositivi per la
protezione dell’udito come condizione di lavoro. Concludendo, le Organizzazioni devono considerare
se l’obiettivo è ancora appropriato. Ad es., l’uso di dispositivi per la protezione dell’udito può non
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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BS 8800 : 1996
essere più necessario dopo l’ introduzione di un nuovo macchinario più silenzioso. Il riesame deve
essere eseguito non solo per migliorare l’esito dello specifico piano in esame, ma anche per migliorare
la qualità del processo decisionale generale dell’Organizzazione.
Figura C.4 Piano e attuazione dei controlli del rischio relativo al trasporto in un magazzino
1 Risultati della valutazione dei rischi
La valutazione rivelò che i controlli del trasporto sul posto erano inadeguati. Le difficoltà maggiori
che portarono a una valutazione sfavorevole erano:
a) i veicoli dei clienti, dei fornitori e del magazzino erano costretti a manovrare nello stesso spazio;
b) il sistema di rastrelliere del magazzino non era protetto contro l’impatto dei muletti:
c) le rotte dei veicoli del magazzino erano strette e con angoli ciechi;
d) i pedoni potevano accedere alla zona di manovra dei veicoli e alla rotta dei veicoli del magazzino;
e) gli autisti dei muletti non erano stati addestrati;
f) le ispezioni e la manutenzione dei muletti non erano eseguite a intervalli regolari
2 Obiettivi chiave
L’obiettivo chiave quantificato dell’Organizzazione era: il progetto e l'attuazione di un piano d'azione
per ridurre entro sei mesi i rischi di trasporto sul posto al più basso livello ragionevolmente fattibile.
Il piano specificava miglioramenti negli indicatori d’esito per mostrare che il rischio di trasporto sul
posto era il più basso ragionevolmente fattibile e che sarebbe continuato nel tempo.
3 Indicatori d’esito
Gli indicatori d’esito erano:
a) osservanza delle regole pertinenti;
b) numero delle azioni e condizioni pericolose riscontrate durante pianificati periodi d’osservazione;
c) le osservazioni in materia fatte dal personale, dai clienti e dagli autisti dei fornitori;
d) prove degli urti dei muletti contro le rastrelliere e le colonnine di protezione;
e) rapporti di incidenti senza infortunio (“near-miss”);
f) incidenti con infortunio di trasporto.
Le informazioni della linea di base furono raccolte come parte della valutazione del rischio.
4 Preparare il piano per raggiungere l’obiettivo
La bozza del piano d’azione per raggiungere l’obiettivo chiave, entro un budget concordato, fu
finalizzato dopo i colloqui con le parti interessate e dopo un riesame dell’adeguatezza del piano:
a) introdurre sistemi di traffico a senso unico;
b) dove possibile, separare i pedoni ed i veicoli a mezzo di indicatori stradali e barriere;
o) introdurre le strisce pedonali;
d) montare delle colonnine per proteggere le rastrelliere;
e) installare degli specchi agli angoli ciechi del magazzino per migliorare la visibilità;
f) istituire ispezioni dei muletti giornaliere, settimanali e annuali;
g) far frequentare a tutti gli autisti dei muletti un corso ai livelli del Codice di Prassi allora vigente;
h) introdurre l’addestramento sul luogo di lavoro e un esame di competenza per gli autisti.
5 Definire i traguardi
Un piano dettagliato che indicava chi dovesse fare, cosa e quando fu compilato sotto forma di una
serie di traguardi per ciascuna sezione del piano d’azione di controllo dei rischi.
Ad es., i traguardi d’addestramento erano: ha la persona designata, nel tempo previsto,
a) preparato un programma per la partecipazione degli autisti ad un corso esterno, in modo perché da
assegnarne sempre la presenza di un numero adeguato sul posto di lavoro?
b) prenotato il corso per tutti gli autisti?
c) contattato una consulenza approvata per l’addestramento sul posto e l’esame di competenza?
d) preparato un programma di addestramento sul posto e del relativo esame?
e) completato l’addestramento sul posto e la certificazione?
f) fatto le preparazioni idonee per l’addestramento e la certificazione di eventuali nuovi autisti?
6 Misurare i traguardi raggiunti; sono stati attuati in pieno?
I traguardi dell’addestramento e quelli per ciascuna delle altre sezioni del piano fornirono un elenco di
controllo che fu usato per verificare se erano stati raggiunti e se il piano era stato attuato.
7 Misurare gli indicatori d’esito; obiettivo chiave raggiunto?
Dopo aver attuato il piano si usarono gli indicatori d’esito per giudicare se esso era stato efficace.
8 Riesame
Il riesame rivelò che i traguardi e l’obiettivo erano stati raggiunti . L’Organizzazione si impegnò a
monitorare la sicurezza del trasporto e a verificare la validità del piano a un anno di distanza.
NOTA: Lo scopo di questo modello è di illustrare la metodologia e non va preso come completo o usato come guida per il controllo dei
rischi nelle attività dei magazzini.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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Allegato D (informativo)
Valutazione del rischio
D.1 Introduzione
D.1.1 Obiettivi
Questo allegato spiega i principi e l’utilizzo della valutazione dei rischi ed il perché essa sia
necessaria. Le Organizzazioni devono adattare l’approccio descritto ai loro bisogni tenendo presente
la natura del loro lavoro e la gravità e complessità dei loro rischi.
La progettazione e l’attuazione della valutazione dei rischi e dei programmi di controllo dei rischi è
illustrata in All. C.
D.1.2 Termini chiave
I termini chiave sono:
a) un pericolo è una fonte di potenziale lesione o danno, o una situazione con la potenzialità di
nuocere o far danno;
b) un rischio è la combinazione di probabilità e conseguenze di un evento pericoloso specifico
(incidente con o senza infortunio). Un rischio perciò ha sempre due elementi:
1) la probabilità che un pericolo si verifichi;
2) le conseguenze dell’evento pericoloso
D.1.3 Quando usare la procedura di valutazione del rischio
Tutti i dipendenti e i lavoratori autonomi hanno il dovere legale di valutare i rischi della loro attività
lavorativa. È inteso che la procedura di valutazione del rischio descritta in questo allegato sarà usata:
a) per quelle situazioni dove sembra che il pericolo sia significativo e non è certo se i controlli,
esistenti o in programma, siano adeguati in teoria o in pratica;
b) dalle Organizzazioni che cercano un miglioramento continuo nei loro sistemi di gestione della
Sicurezza, al di sopra del minimo richiesto dalla legge.
La procedura completa descritta in questo allegato NON è necessaria né efficace quando gli studi
preliminari mostrano in modo inequivocabile che il rischio è insignificante o quando una valutazione
precedente ha indicato che i controlli in atto o in programma:
1) sono conformi ai requisiti o standard stabiliti dalla legge;
2) sono idonei per le mansioni;
3) sono o saranno capiti e usati da tutti gli interessati.
In questi casi non si richiede ulteriore azione eccetto che, dove appropriato, l’impegno a continuare a
svolgere i controlli.
In particolare, le Organizzazioni di piccole dimensioni e di rischio basso devono essere molto selettive
nel decidere quali rischi valutare in dettaglio.
Gli sforzi dedicati alla valutazione di rischi significanti o di controlli standard porterà come
conseguenza alla raccolta di un eccesso d’informazioni che non potranno essere usate, e a situazioni
dove fatti importanti andranno perduti nella massa di documentazione spuria.
D.2 Cosa è la valutazione del rischio e perché eseguirla?
D.2.1 Fasi basilari
La valutazione del rischio include tre fasi basiliari:
a) identificare i pericoli;
b) valutare il rischio relativo a ciascun pericolo - la probabilità e la gravità del danno;
c) decidere se il rischio è tollerabile.
D.2.2 Perché la valutazione del rischio è importante?
I datori dì lavoro sono obbligati per legge a eseguire la valutazione del rischio (vedere Gestione della
sicurezza e salute sul lavoro. HSC [1]). Lo scopo principale è di determinare se i controlli esistenti
sono adeguati. L’intenzione è di controllare i rischi prima che il danno possa verificarsi.
La valutazione del rischio è stata eseguita per molti anni su base non formale. È ora riconosciuto che
le valutazioni del rischio costituiscono una base fondamentale per la gestione della Sicurezza
"proattiva" e che sono necessarie procedure sistematiche per assicurarne la validità.
Una valutazione del rischio basata su un approccio di partecipazione fornisce l’opportunità alla
Direzione e all’organico di concordare sul fatto che le procedure di Sicurezza dell’Organizzazione:
a) siano basate su percezioni comuni dei pericoli e dei rischi;
b) siano necessarie e fattibili;
c) riusciranno a prevenire gli accidenti.
D.2.3
Trabocchetti e soluzioni
Le valutazioni progettate male, ed eseguite con la convinzione che sono imposte dalla burocrazia,
sprecano tempo e non cambiano nulla. Inoltre, le Organizzazioni potrebbero arenarsi nei dettagli se gli
adempimenti dei proforma diventano un fine di per sè. La valutazione del rischio deve fornire un
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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elenco di azioni e formare le basi per l’attuazione delle misure di controllo.
Gli ispettori del rischio potenziale potrebbero essere diventati soddisfatti di sè. Coloro che si trovano
troppo vicino alle situazioni potrebbero non "vedere" più il pericolo o, forse, giudicare che i rischi
siano irrilevanti perché, per quanto ne sanno loro, nessuno si è mai fatto male. Lo scopo di tutti deve
essere di approntare la valutazione dei rischi con un nuovo sguardo e con un approccio inquisitivo.
La valutazione dei rischi deve essere eseguita da persone competenti, con conoscenza pratica delle
attività lavorative, preferibilmente col supporto di colleghi provenienti da un’altra parte
dell’Organizzazione e che quindi potrebbero avere una maggiore obiettività. Un approccio utile,
quando possibile, è di addestrare piccole squadre per eseguire le valutazioni.
In teoria, tutte le persone interessate dovrebbero contribuire alla valutazione. Queste devono, ad es.,
dire agli ispettori la loro opinione circa le necessità e la fattibilità di controlli di un rischio specifico.
Nelle Organizzazioni più grandi, una persona competente - normalmente proveniente dal suo interno dovrebbe coordinare e guidare il lavoro degli ispettori. Potrebbe essere necessario chiedere il
consiglio di specialisti in materia.
D.3 Il processo della valutazione del rischio
D.3.1
Fasi basilari della valutazione del rischio.
La Fig. D.1 mostra le fasi basilari nella valutazione del rischio. Queste fasi sono delineate di seguito e
descritte in modo completo in D.4, D.5 e D.6.
Figura D.1 Il processo di valutazione del rischio
Classificare le attività lavorative
↓
Identificare i pericoli
↓
Determinare il rischio
↓
Decidere se il rischio è tollerabile
↓
Preparare il piano d’azione per il controllo dei rischi (se necessario)
↓
Analizzare l’adeguatezza del piano d’azione
Per una efficace valutazione del rischio è necessario che le Organizzazioni adottino i seguenti criteri:
a) classificare le attività lavorative: preparare un elenco delle attività lavorative che comprenda
l’edificio, il macchinario, le persone e le procedure e raccogliere informazioni su tutto questo;
b) identificare i pericoli: identificare tutti i pericoli significativi relativi a ciascuna attività lavorativa;
considerare chi potrebbe essere danneggiato ed in che modo;
e) determinare il rischio: fare una stima soggettiva del rischio associato a ciascuno pericolo
assumendo che i controlli esistenti funzionino. Gli ispettori dovrebbero anche considerare
l’efficacia dei controlli e le conseguenze di una loro eventuale carenza;
d) decidere se il rischio è tollerabile: giudicare se le precauzioni in tema di Sicurezza in programma o
esistenti (se ce ne sono) sono sufficienti a tenere il pericolo sotto controllo e a soddisfare i requisiti
di legge;
e) preparare il piano di azione per il controllo del rischio (se necessario): preparare un piano per far
fronte a quelle cose dove la valutazione indica che c’è bisogno d’attenzione. Le Organizzazioni
devono assicurarsi che i controlli, nuovi o esistenti, siano mantenuti e siano efficaci;
f) rivedere l’adeguatezza del piano d’azione: rivalutare i rischi sulla base della revisione dei controlli
e verificare che tali rischi saranno tollerabili.
NOTA:
La parola “tollerabile” in questo caso significa che il rischio è stato ridotto al livello minimo raggiungibile nella pratica.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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D.3.2 Requisiti della valutazione dei rischi
Se la valutazione dei rischi deve essere utile nella pratica, le Organizzazioni devono:
a) nominare un dirigente dell’Organizzazione per promuovere e gestire l’attività;
b) interpellare tutti gli interessati; discutere quanto è in programma e ottenere le loro osservazioni e il
loro impegno;
e) determinare il bisogno di addestramento in materia per il personale/le squadre di valutazione e
attuare un idoneo programma;
d) riesaminare l’efficacia della valutazione: determinare se la valutazione è idonea e sufficiente; vale
a dire, se è adeguatamente dettagliata e rigorosa;
e) documentare i dettagli amministrativi e quanto di significativo la valutazione ha rivelato;
Generalmente non è necessario fare dei calcoli numerici precisi del rischio. I metodi più complessi per
una valutazione quantificata del rischio normalmente sono richiesti solo quando le conseguenze di un
guasto potrebbero essere catastrofiche. La valutazione dei rischi nelle industrie dove il pericolo è alto
è connessa all’approccio richiesto in altri posti di lavoro, ma in molte Organizzazioni sono idonei
metodi soggettivi più semplici.
La valutazione dei rischi per la salute associati all’esposizione a sostanze tossiche ed energie dannose
potrebbe richiedere, ad esempio, la misura della concentrazione della polvere sospesa nell’aria o
dell’esposizione al rumore.
D.4
La valutazione del rischio in pratica
D.4.1 Generalità
Questo paragrafo descrive i fattori che un’Organizzazione dovrebbe considerare quando progetta la
valutazione dei rischi. È necessario fare riferimento a regolamenti e guide pertinenti per assicurarsi
che i requisiti legali specifici siano soddisfatti.
Il processo di valutazione del rischio qui descritto copre tutti i pericoli. È meglio incorporare la
valutazione di tutti i pericoli anziché eseguire valutazioni separate per i pericoli relativi alla salute,
alla movimentazione manuale, al macchinario ecc. Se le valutazioni sono condotte separatamente,
usando metodi diversi, è più difficile sistemare per priorità il controllo del rischio. Le valutazioni
separate potrebbero anche causare qualche doppione non necessario.
I seguenti aspetti della valutazione del rischio devono essere presi in attenta considerazione nella fase
iniziale:
a) la compilazione di un semplice proforma della valutazione del rischio (vedere D.4.3);
b) i criteri per classificare le attività di lavoro e le informazioni necessarie per ciascuna (vedere D.4.4
e D.4.5);
c) i metodi per identificare e classificare i pericoli (vedere D.5.1);
d) le procedure per determinare il rischio in modo informato (vedere D.5.2);
e) le parole per descrivere i livelli del rischio stimati (vedere le tavole D.l e D.2);
f) i criteri per decidere se il rischio è tollerabile: se le misure di controllo, programmate o esistenti,
sono adeguate (vedere D.6.1)
g) la tempistica per l’attuazione dell’azione correttiva (quando necessaria) (vedere tavola D.2);
h) i metodi preferiti per il controllo dei rischi (vedere D.6.2);
i) i criteri per rivedere l’adeguatezza del piano d’azione (vedere D.6.3).
D.4.3. Proforma della valutazione del rischio
Le Organizzazioni devono preparare un semplice proforma da usare per registrare quanto rivelato
dalla valutazione. Un proforma tipico considera:
a) attività lavorativa;
b) pericolo/pericoli;
c) controlli esistenti;
d) personale a rischio;
e) probabilità di danno;
f) gravità del danno;
g) livelli di rischio;
h) azione da intraprendere a seguito della valutazione del rischio;
i) dettagli amministrativi, vale a dire il nome dell’ispettore, la data ecc.
Le Organizzazioni devono sviluppare la loro procedura globale di valutazione dei rischi e potrebbero
aver bisogno di eseguire prove e di riesaminare continuamente il sistema.
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D.4.4
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Classificare le attività lavorative
Classificare le attività lavorative
Un preliminare necessario per la valutazione del rischio è la preparazione di un elenco delle attività
lavorative, raggruppandole in modo razionale e maneggevole e raccogliendo le necessarie
informazioni su di esse. È vitale, ad esempio, considerare la manutenzione straordinaria cosi come il
lavoro produttivo di ogni giorno. Un modo per classificare le attività lavorative può essere l'indicare:
a) le aree geografiche all’interno e all’esterno della proprietà dell’Organizzazione;
b) le fasi del processo di produzione o la fornitura di un servizio;
c) lavoro in programma e lavoro reattivo;
d) compiti definiti (ad es., la guida dei mezzi).
D.4.5
Informazioni richieste circa l’attività lavorativa
Le informazioni richieste per ciascuna attività lavorativa possono includere alcune delle seguenti voci:
a) i compiti che si eseguono: durata e frequenza degli stessi;
b) luogo o luoghi dove si svolge il lavoro;
c) chi normalmente o saltuariamente compie quel lavoro;
d) chi altro potrebbe essere in relazione con quel lavoro (ad es., visitatori, appaltatori, il pubblico);
e) l’addestramento ricevuto dal personale per quei compiti;
f) le procedure scritte di lavoro e/o il permesso di lavoro relativi a quei compiti;
g) gli impianti o le macchine che si possono usare;
h) gli utensili motorizzati che si possono usare;
i) le istruzioni fornite dai produttori o dai distributori per l’operazione e la manutenzione degli
impianti, delle macchine e degli utensili motorizzati;
j) dimensioni, forma, carattere della superficie e peso dei materiali che possono essere maneggiati;
k) di quanto, in termini di distanza/altezza, devono essere spostati i materiali;
l) le utenze in uso (ad es. l'aria compressa);
m) le sostanze usate o con cui si viene a contatto durante il lavoro;
n) la forma fisica delle sostanze usate o con cui si viene a contatto (fumi, gas, vapori, liquidi, polveri,
solidi);
o) il contenuto e le raccomandazioni delle schede di prodotto relative alle sostanze usate o con cui si
viene a contatto;
p) i requisiti degli atti, regolamenti e norme inerenti al lavoro che si svolge, agli impianti e alle
macchine usati, nonché alle sostanze usate o con cui si viene a contatto;
q) le misure di controllo che si ritiene siano adottate;
r) i dati di monitoraggio "reattivo": conoscenze ottenute a mezzo di informazioni, provenienti
dall’interno o dall’esterno dell’Organizzazione, circa incidenti con e senza infortunio, problemi di
salute associati al lavoro svolto e alle apparecchiature e alle sostanze usate;
s) i risultati di valutazioni dell’attività lavorativa precedentemente eseguite.
D.5
Analizzare il rischio
D.5.1 Identificare i pericoli
D.5.1.1 Generalità
Classificare le attività lavorative
↓
Identificare i pericoli
Tre domande permettono l’identificazione del pericolo:
a) Esiste una fonte di danno?
b) Chi o che cosa potrebbe rimanere danneggiato?
e) Come potrebbe verificarsi il danno?
I pericoli che, inequivocabilmente, hanno un potenziale di danno trascurabile, non devono essere
documentati né tenuti in considerazione.
D.5.1.2 Categorie generali di pericolo
Per agevolare il processo d’identificazione dei pericoli è utile classificare quest'ultimi secondo diversi
criteri, ad esempio a seconda della natura:
a) meccanico;
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b) elettrico;
e) radiazione;
d) sostanze;
e) incendio ed esplosione.
D.5.1.3 Elenco con esempi di pericoli
Un approccio complementare è di sviluppare un elenco di domande, ad esempio:
Durante l‘attività lavorativa potrebbero esistere i seguenti pericoli?
a) scivoloni/cadute sul pavimento;
b) cadute dall’alto di persone;
c) cadute dall’alto di attrezzi, materiali ecc.;
d) altezza libera inadeguata;
e) pericoli relativi alla movimentazione/sollevamento manuale di attrezzi, materiali ecc.;
f) pericoli connessi con impianti e macchine usate per assemblaggio, collaudo, lavorazione,
manutenzione, modifiche, riparazioni e smontaggio;
g) pericoli connessi con veicoli usati sia per il trasporto locale che sulla strada;
h) incendio ed esplosione;
i) violenza contro il personale;
j) sostanze che possono essere inalate;
k) sostanze o agenti che possono danneggiare gli occhi;
l) sostanze che possono causare danno per contatto con la pelle o per assorbimento attraverso la
pelle;
m) sostanze che possono essere dannose se ingerite (es. entrando nel corpo attraverso la bocca);
n) energie dannose (es. elettricità, radiazioni, rumore, vibrazioni);
o) problemi relativi agli arti superiori causati da movimenti di lavoro ripetuti frequentemente;
p) temperatura ambiente inadeguata, ad es. troppo alta;
q) livello d’illuminazione;
r) terreno/superfici scivolosi o irregolari;
s) barriere di protezione o corrimani sulle scale inadeguati;
t) attività degli appaltatori.
L'elenco sopra riportato NON è esaustivo. Le Organizzazioni devono compilare un loro proprio
elenco con esempi di pericoli, tenendo presente la natura della loro attività lavorativa e il luogo in cui
viene svolta.
D.5.2 Determinare il rischio
D.5.2.1 Generalità
Classificare le attività lavorative
↓
Identificare i pericoli
↓
Determinare il rischio
Il rischio collegato ad un pericolo deve essere determinato attraverso la stima della gravità potenziale
del danno e della probabilità che tale danno si verifichi.
D.5.2.2 Gravità del danno
Le informazioni raccolte sulle attività lavorative (vd. D.4.4) sono un elemento chiave della
valutazione del rischio. Quando si cerca di stabilire la potenziale gravità del danno si deve anche
considerare quanto segue:
a) parte/i del corpo che potrebbe/ero essere interessata/e;
b) natura del danno, da poco grave a estremamente grave:
1) poco grave, vale a dire:
• lesioni superficiali, tagli di natura minore o lividi; irritazione degli occhi a causa della povere;
• fastidio e irritazione (ad es. mal di testa); problemi di salute che portano a incomodi
temporanei;
2) grave, vale a dire:
• lacerazioni, ustioni, commozione (fisica), distorsioni serie, fratture minori;
• sordità, dermatiti, asma, problemi agli arti superiori collegati al lavoro, problemi di salute che
portano a disabilita minori permanenti;
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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3) Estremamente grave, vale a dire:
• amputazioni, fratture maggiori, avvelenamento, ferite multiple, ferite fatali;
• cancro professionale, altre malattie gravi che accorciano la vita, malattie acute fatali.
D.5.2.3 Probabilità del danno
Quando si cerca di stabilire la probabilità del danno, si deve considerare l’efficacia delle misure di
controllo già introdotte ed adattate ai bisogni. In questo caso i requisiti legali e le prassi di lavoro
rappresentano una buona guida, in quanto includono controlli per i pericoli specifici. Tipicamente, si
deve osservare quanto riportato di seguito in aggiunta alle informazioni sull’attività lavorativa date in
D.4.4:
a) numero di persone esposte al pericolo;
b) frequenza e durata dell’esposizione al pericolo;
c) interruzione dei servizi, ad es. elettricità e acqua;
d) avarie di componenti degli impianti e del macchinario e dispositivi di sicurezza;
e) esposizione alle intemperie;
f) protezione offerta dai dispositivi di protezione individuale e tasso d’uso di tali protezioni;
g) azioni non sicure (errori non intenzionali o violazioni intenzionali delle procedure) compiute da
persone che, per esempio,:
1) potrebbero non conoscere quali siano i pericoli
2) potrebbero non avere le conoscenze, la capacità fisica o la specializzazione richieste per
eseguire il lavoro;
3) sottovalutano i rischi a cui sono esposte;
4) sottovalutano l'attuabilità e l’utilità dei metodi sicuri di lavoro.
E' importante considerare le conseguenze di eventi non programmati.
Queste valutazioni soggettive del rischio normalmente tengono conto di tutte le persone esposte a un
pericolo. In questo modo, un certo pericolo è più serio se interessa un numero di persone maggiore.
Ma alcuni dei rischi maggiori potrebbero essere associati a un compito saltuario eseguito da una sola
persona, ad es. la manutenzione di parti inaccessibili di un dispositivo di sollevamento.
D.6
Valutazione del rischio: decidere se il rischio è tollerabile e l'azione da introdurre a
seguito del risultato.
D.6.1 Decidere se il rischio è tollerabile
Classificare il lavoro
↓
Identificare i pericoli
↓
Determinare il rischio
↓
Decidere se il rischio è tollerabile
La tavola D.1 illustra un metodo semplice per valutare i livelli di rischio e per decidere se i rischi sono
tollerabili. I rischi sono classificati secondo la loro probabilità e secondo la potenziale severità del
danno. Alcune Organizzazioni potrebbero voler sviluppare un approccio più sofisticato, ma questo
metodo è un ragionevole punto di partenza. Per descrivere i rischi si possono usare numeri invece di
termini quali “rischio moderato”, “rischio grave” ecc., ma l’uso dei numeri non conferisce una
precisione maggiore a queste valutazioni.
D.6.2 Preparare il piano d’azione per il controllo dei rischi
Classificare il lavoro
↓
Identificare i pericoli
↓
Determinare il rischio
↓
Decidere se il rischio è tollerabile
↓
Preparare il piano d’azione per il controllo dei rischi (se necessario)
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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BS 8800 : 1996
Le categorie di rischio riportate come esempio in tavola D.1 formano la base per decidere se
bisogna migliorare i controlli e i tempi di attuazione. Un approccio, suggerito anch’esso come
punto di partenza, si trova nella tavola D.2, la quale mostra che il controllo, lo sforzo e
l’urgenza devono essere proporzionati al rischio.
Il risultato di una valutazione del rischio deve essere un elenco di azioni, in ordine di
precedenza, per ideare, mantenere o migliorare i controlli. Una procedura per pianificare
l’attuazione dei cambiamenti necessari a seguito della valutazione dei rischi è descritta in All.
C.
Si devono scegliere i controlli tenendo presente quanto segue:
a) quando possibile, eliminare i pericoli completamente o combattere la fonte del rischio, ad
es. usare una sostanza non pericolosa invece di quella pericolosa:
b) se non è possibile eliminarlo, cercare di ridurre il rischio, ad es. mediante l’uso di un
attrezzo che richiede una tensione elettrica più bassa;
e) quando possibile, adattare il lavoro all’individuo, vale a dire, prendere in considerazione
le capacità fisiche e mentali della persona;
d) sfruttare il progresso tecnico per migliorare i controlli;
e) misure che proteggano ogni persona;
f) solitamente è necessario un misto di controlli tecnici e procedurali;
g) il bisogno di introdurre la manutenzione programmata per, ad es., le protezioni delle
macchine;
h) adottare i dispositivi di protezione individuale solo come ultima opzione, dopo aver
considerato tutte le altre alternative di controllo;
i) necessità delle disposizioni d’emergenza;
i) sono necessari indicatori "proattivi" di misura per il monitoraggio dell’osservanza dei
controlli (vedere All. E);
Si deve anche considerare lo sviluppo di piani di emergenza e di evacuazione e
l’approvvigionamento dì apparecchiature d’emergenza a seconda dei pericoli
dell’Organizzazione.
D.6.3 Riesaminare l’adeguatezza del piano d’azione
Classificare il lavoro
↓
Identificare i pericoli
↓
Determinare il rischio
↓
Decidere se il rischio è tollerabile
↓
Preparare il piano per il controllo del rischio
↓
Analizzare l’adeguatezza del piano d’azione
Si deve riesaminare il piano d’azione prima della sua attuazione, ponendosi le seguenti
domande tipiche:
a) i controlli revisionati porteranno verso livelli di rischio tollerabili?
b) si sono introdotti nuovi pericoli?
c) è stata scelta la soluzione più efficace?
d) cosa pensa il personale interessato circa la necessità e la praticabilità delle misure
preventive revisionate?
e) i controlli revisionati saranno effettivamente usati o abbandonati, ad es., perché ci sono
pressioni per finire il lavoro?
D.6.4 Cambio di condizioni e revisione
La valutazione dei rischi deve essere intesa come un processo ininterrotto e l’adeguatezza
delle misure di controllo deve essere sottoposta a un' analisi continua e se necessario a
revisione. Allo stesso modo, se le condizioni cambiano tanto da influenzare i pericoli e rischi
in modo rilevante, allora anche la valutazione dei rischi deve essere riesaminata.
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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Tavola D.1 Una semplice valutazione del livello di rischio
Molto improbabile
Improbabile
Probabile
Poco grave
Grave
Estremamente grave
RISCHIO INSIGNIFICANTE
RISCHIO TOLLERABILE
RISCHIO MODERATO
RISCHIO TOLLERABILE
RISCHIO MODERATO
RISCHIO
CONSIDEREVOLE
RISCHIO MODERATO
RISCHIO
CONSIDEREVOLE
RISCHIO
INTOLLERABILE
NOTA: Tollerabile qui vuol dire che il rischio è stato ridotto al livello più basso raggiungibile praticamente.
Tavola D.2 Un semplice piano di controllo del rischio
LIVELLO DI RISCHIO
AZIONE E TEMPISTICA
Non si richiede alcuna azione e non è necessario fare una documentazione
INSIGNIFICANTE
TOLLERABILE
CONSIDEREVOLE
INTOLLERABILE
Non sono richiesti controlli addizionali. Si può considerare una soluzione più economico o
un miglioramento che non comporti il peso di costi addizionali.
È richiesto il monitoraggio per assicurarsi che siano mantenuti i controlli.
È necessario sforzarsi per ridurre il rischio, ma si devono anche misurare attentamente e
limitare i costi della prevenzione. Si devono mettere in atto misure di riduzione del rischio
entro un periodo di tempo definito.
Dove il rischio moderato è collegato a delle conseguenze più severe, sarà necessaria
un'ulteriore valutazione per stabilire in modo più preciso la probabilità del danno e poter
cosi determinare la necessità di controlli più adatti.
Non si deve né cominciare un lavoro nuovo né continuare quello in corso fino a quando il
rischio non sia stato ridotto. Se non fosse possibile ridurre il rischio, nemmeno con risorse
illimitate, il lavoro deve rimanere interdetto.
NOTA: Tollerabile qui vuol dire che il rischio è stato ridotto al livello più basso raggiungibile nella pratica.
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Allegato E (informativo)
Misura della prestazione
E.1 Introduzione
E.1.1 Responsabilità e competenze
Questo allegato spiega perché è necessario misurare la prestazione di Sicurezza e i vari approcci che
si possono adottare. Si deve fare attenzione al ruolo chiave della gestione di linea quando si misura la
prestazione di Sicurezza. E’ anche importante la necessità di assicurarsi che coloro che eseguono la
misura della prestazione di Sicurezza siano competenti ad eseguire tale compito.
E.1.2 Scopo della misurazione
La misura della prestazione è parte essenziale del sistema di gestione Sicurezza. Gli scopi chiave
della misura della prestazione sono di:
a) determinare se i piani di Sicurezza sono stati attuati e gli obiettivi raggiunti;
b) verificare che i controlli del rischio siano stati attuati e siano efficaci;
c) imparare qualcosa dalle carenze del sistema di gestione della Sicurezza, inclusi gli eventi
pericolosi (incidenti con e senza infortunio);
d) promuovere l’attuazione dei piani e il controllo dei rischi mediante un ritorno d’informazione a
tutte le parti interessate;
e) fornire le informazioni che possono essere usate per rivedere e, se necessario, migliorare gli aspetti
del sistema di gestione della Sicurezza.
E.1.3 Obiettivi dell’allegato
Gli obiettivi sono quelli di descrivere:
a) il monitoraggio "proattivo" e "reattivo";
b) la selezione degli indicatori d’esito;
c) i principi della misura della prestazione;
d) i metodi di misura;
e) l’investigazione degli eventi pericolosi
E.2 Monitoraggio "proattivo" e "reattivo"
E.2. Lo scopo del monitoraggio "proattivo" e "reattivo"
La misura della prestazione del sistema dell’Organizzazione deve includere sia il monitoraggio
"proattivo" che quello "reattivo" come di seguito:
a) si deve usare il monitoraggio "proattivo" per controllare la conformità con le attività di Sicurezza
dell’Organizzazione, ad es., per confermare che il personale assunto da poco ha frequentato un
corso per neoassunti;
b) si deve usare il monitoraggio "reattivo" per investigare, analizzare e documentare le carenze del
sistema di gestione della Sicurezza dell’Organizzazione - inclusi gli incidenti con e senza
infortunio (vd. E.6);
c) spesso è necessario usare i dati sia del monitoraggio "proattivo" che di quello "reattivo" come
indicatori d’esito. Gli indicatori d’esito si usano per determinare se gli obiettivi sono stati
raggiunti (vd. E.3 e C.6.3).
E.2.2 Monitoraggio "proattivo" e "reattivo" nella valutazione e controllo di rischi specifici
Il monitoraggio "proattivo" e quello "reattivo" svolgono ruoli complementari nella valutazione e nel
controllo del rischio.
I dati "proattivi" (es. provenienti dal posto di lavoro e dalle ispezioni della documentazione) si usano
per monitorare la conformità con i controlli del rischio. Devono anche essere usati nelle successive
valutazioni del rischio.
Il monitoraggio "proattivo" dei controlli del rischio deve essere parte del piano di controllo. Per
esempio, se il controllo della saldatura in situ comporta un sistema di permesso di lavoro, il
monitoraggio "proattivo" dovrebbe verificare che i termini del permesso siano osservati e che la
documentazione sia stata completata propriamente.
Gli esiti del monitoraggio "proattivo" (e dell’esperienza di produzione in generale) devono essere
documentati e usati per rivedere e, se necessario, migliorare, l’attuazione dei controlli.
I dati del monitoraggio "reattivo" (ad es., le relazioni sulle investigazioni di eventi pericolosi) aiutano
i valutatori del rischio a:
a) fare una valutazione soggettiva della probabilità e delle conseguenze degli eventi pericolosi;
b) selezionare i controlli di rischio appropriati.
Dopo una valutazione iniziale del rischio, è necessario continuare a usare i dati "reattivi" per
monitorare l' efficacia dei controlli.
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E.3
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Selezione degli indicatori d’esito
E.3.1 Generalità
Questa sezione elenca esempi di misurazioni della prestazione che l’Organizzazione potrebbe adottare
per controllare la prestazione della gestione della Sicurezza. Le Organizzazioni devono comunque
sviluppare una serie di misure adatte alle loro particolari circostanze.
La necessità d’informazione varia a seconda dei livelli e delle diverse parti dell’Organizzazione. Per
esempio, i dirigenti hanno bisogno di indicatori chiave di prestazione per confermare che il sistema di
gestione della Sicurezza funziona efficacemente. A livello di produzione potranno essere necessari
molti indicatori di prestazione per controllare l’attuazione e l’efficacia dei controlli del rischio. Le
grandi Organizzazioni dovrebbero sviluppare un sistema dove la sintesi delle misurazioni viene
riferita in modo verticale, di grado in grado, fino ad arrivare ai dirigenti più alti.
La selezione degli indicatori d’esito idonei dipende dagli obiettivi prefissati. Si riportano di seguito
alcuni esempi di indicatori d’esito "proattivi" e "reattivi" per una serie di obiettivi; l'elenco include
esempi di dati di monitoraggio sia quantitativo che qualitativo.
E.3.2
Esempi di dati di monitoraggio "proattivo"
Gli esempi di dati di monitoraggio "proattivo" includono:
a) fino a che punto i piani e gli obiettivi sono stati fissati e raggiunti;
b) come il personale percepisce l’impegno della Direzione verso la Sicurezza;
c) se è stato nominato un responsabile per la Sicurezza;
d) se è stato nominato personale specializzato in materia di Sicurezza;
e) il grado di influenza degli specialisti nella Sicurezza;
f) se è stata emessa una politica di Sicurezza;
g) se la politica di Sicurezza è stata diffusa adeguatamente;
h) il numero di persone addestrate in materia di Sicurezza;
i) l’efficacia dell’addestramento in materia di Sicurezza;
j) il numero di valutazioni del rischio portate a termine in rapporto a quelle richieste;
k) il grado di conformità ai controlli del rischio;
l) il grado di conformità ai requisiti prescritti dalla legge;
m) il numero e l' efficacia delle ispezioni di Sicurezza fatte dai dirigenti;
n) il numero dei suggerimenti per migliorare la Sicurezza fatti dal personale;
o) l'attitudine del personale per quanto riguarda il rischio e i controlli del rischio;
p) fino a che punto il personale comprende il rischio e i controlli del rischio;
q) la frequenza delle verifiche di Sicurezza;
r) il tempo richiesto per mettere in atto le raccomandazioni emerse durante le verifiche di Sicurezza;
s) la frequenza e l'efficacia delle riunioni del comitato di Sicurezza;
t) la frequenza e l'efficacia delle istruzioni di Sicurezza impartite al personale;
u) le relazioni degli specialisti nella Sicurezza;
v) il tempo richiesto per prendere azioni a seguito di reclami o suggerimenti;
w) le relazioni sulla sorveglianza della salute;
x) le relazioni sulla campionatura relativa all' esposizione del personale;
y) i livelli di esposizione sul posto di lavoro (es. rumore, polvere, fumi);
z) l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
E.3.3 Esempi di dati di monitoraggio "reattivo"
Gli esempi di dati di monitoraggio "reattivo" includono:
a) azioni non sicure (e atti pericolosi);
b) condizioni non sicure (e pericolose);
c) incidenti senza infortunio (“near-misses”);
d) incidenti le cui conseguenze sono esclusivamente danni materiali
e) eventi pericolosi riferibili;
f) tempo perduto a causa di incidenti con infortunio- quando una persona perde almeno un turno di
lavoro (o altro periodo di tempo) come risultato di un infortunio;
g) incidenti con infortunio riferibili che comportano più di tre giorni di assenza dal lavoro;
h) infortuni gravi riferibili;
i) assenze per malattia – assenza del dipendente a causa di una malattia (professionale o non
professionale);
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j) reclami ricevuti, ad es. da persone qualunque;
k) critiche fatte dal personale di enti governativi;
l) azione coercitiva di enti governativi.
E.4 Principio di misura della prestazione
E.4.1 Introduzione
Questa sezione tratta di:
a) indicatori diretti di prestazione della sicurezza;
b) prudenza nell’uso dei dati relativi ad incidenti con infortunio o problemi di salute come indicatori
di prestazione del sistema di gestione della Sicurezza;
c) misure della prestazione - oggettive e soggettive, quantitative e qualitative.
E.4.2 Indicatori diretti della prestazione di Sicurezza
Alcune misure di prestazione, in particolare i dati relativi agli incidenti con infortunio, sono indicatori
diretti della prestazione di Sicurezza, ma deve passare del tempo prima di poterli usare come indice
affidabile del successo del piano di Sicurezza (vd. E.4.3). I dati degli incidenti con infortunio non
devono mai essere usati come uniche misure della prestazione di Sicurezza.
Altri indicatori (ad esempio, gli standard di manutenzione e pulizia, l’uso dei dispositivi di protezione
individuale) possono essere utilizzati per prevedere la prestazione di Sicurezza. Tali indicatori sono
utili in quanto forniscono evidenza in anticipo del successo o fallimento, sebbene fare riferimento ad
una prestazione a lungo termine potrebbe non essere affidabili. Per esempio, un aumento
nell’indicatore: numero di persone addestrate nell'operazione sicura del trasporto interno non
porterà necessariamente a una riduzione degli incidenti con infortunio relativi al trasporto nel luogo di
lavoro.
Di conseguenza, le Organizzazioni devono selezionare una combinazione di indicatori come misure
della prestazione di Sicurezza.
E4.3 Cautele nell’uso dei dati relativi ad incidenti con infortunio ed a problemi di salute come
indicatori della prestazione di Sicurezza
I dati relativi agli incidenti con infortunio sono vitali in quanto rappresentano un indicatore diretto
della prestazione di Sicurezza. Ci sono però alcune precauzioni relative al loro uso, ad esempio:
a) nella maggior parte delle Organizzazioni gli incidenti con infortunio sono troppo pochi per poter
distinguere se si tratti di una tendenza reale o di un effetto casuale.
b) se lo stesso numero di persone esegue una quantità di lavoro maggiore impegnando lo stesso
numero di ore, l’aumento del carico di lavoro potrebbe, di per sé, giustificare un incremento nel
numero degli incidenti con infortunio;
c) la durata dell’assenza dal lavoro dovuta a infortuni o problemi di salute potrebbe essere
influenzata da fattori non connessi alla gravità dell’infortunio o della malattia professionale – es.
morale basso, lavoro monotono o relazioni cattive fra i dirigenti e i lavoratori;
d) spesso gli incidenti con infortunio non sono segnalati in modo opportuno(oppure a volte lo sono in
modo esagerato). Il grado di segnalazione può variare e potrebbe migliorare a seguito di un
aumento della consapevolezza dell’organico e di sistemi migliori di segnalazione e di
documentazione;
e) trascorrerà un certo periodo di tempo fra il fallimento del sistema di gestione della Sicurezza e gli
effetti dannosi conseguenti. Inoltre, molte malattie professionali rimangono latenti a lungo. Non è
desiderabile aspettare fino a quando il danno si manifesti prima di giudicare se i sistemi di
gestione della Sicurezza funzionino (vd. C.3.2 ).
E.4.4 Misurazioni della prestazione - oggettive e soggettive, quantitative e qualitative
Le misurazioni della prestazione includono:
a) misurazioni oggettive indipendenti dalla valutazione personale dell’ispettore (ad esempio, la
lettura di uno strumento calibrato misuratore del rumore, il numero di lavoratori che usa i
dispositivi di protezione per l’udito, controllare se uno specialista di Sicurezza è al suo posto).
Queste potrebbero pero non essere le cose più importanti da misurare;
b) misurazioni soggettive che potrebbero essere influenzate da chi le esegue. Ad esempio, la misura
di adeguatezza della manutenzione e pulizia o di un sistema sicuro di lavoro per i quali non esiste
uno standard definito. Queste misure possono essere molto utili, ma devono essere trattate con
cautela. Ad esempio, due persone potrebbero riferire risultati diversi sull’adeguatezza dei controlli
sul posto di lavoro;
c) le misurazioni quantitative possono essere espresse in termini numerici e registrate graficamente su
una scala. Dove possibile, è desiderabile quantificare le misure di prestazione perché in questo
modo si possono fare nel futuro dei raffronti. Comunque, queste misure potrebbero dare
un’impressione di esattezza non giustificata;
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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d)
misurazioni qualitative che sono descrizioni di condizioni o di situazioni che non si prestano a
una registrazione numerica, ad esempio le osservazioni sulle risoluzioni di un comitato di
Sicurezza. Se da un lato le misurazioni qualitative possono essere di grande importanza,
dall’altro può essere difficile metterle in relazione con altre misurazioni di prestazione.
In un programma di Sicurezza, le Organizzazioni devono adottare una combinazione ben formulata di
tutti e quattro i tipi di misura. Questo permette di ottenere una valutazione globale della prestazione di
Sicurezza migliore di quella che si ottiene affidandosi ad una sola misura.
Si deve prestare attenzione al livello di competenza che le persone responsabili per la progettazione,
l’attuazione e l’analisi dei dati di tutte le misure di prestazione devono necessariamente possedere.
E.5 Metodi di misura
Si riportano di seguito alcuni esempi dei metodi che possono essere usati per misurare la prestazione
di Sicurezza:
a) ispezioni sistematiche del luogo di lavoro con l’ausilio di elenchi di controllo;
b) giri di sicurezza - per esempio sulla base di “camminate” sul luogo di lavoro;
o) ispezioni a macchine e impianti specifici allo scopo di controllare che le parti relative alla
Sicurezza siano installate e in buono condizioni;
d) analisi a campione della Sicurezza - esaminare aspetti specifici della Sicurezza;
e) analisi a campione dell’ambiente - misurare l’esposizione a sostanze o energie e confrontare i
risultati con le norme riconosciute;
f) analisi a campione del comportamento - valutare il comportamento dei lavoratori per identificare
pratiche di lavoro non sicure che potrebbe essere necessario correggere, ad esempio mediante un
miglioramento delle prassi di lavoro o attraverso l’addestramento;
g) osservazione delle attitudini del personale a tutti i livelli;
h) analisi della documentazione e dei documenti archiviati;
j) confronto con le buone prassi di Sicurezza di altre Organizzazioni.
Le Organizzazioni dovranno decidere, in base al livello di rischio, ogni quanto tempo si deve eseguire
il monitoraggio. La frequenza delle ispezioni agli impianti e alle macchine in alcuni casi è definita
dalle norme.
E.6 Indagine degli eventi pericolosi
E.6.1 Procedura d’indagine
Le Organizzazioni devono avere procedure efficaci per la segnalazione e l’indagine degli eventi
pericolosi. Lo scopo principale della procedura d’indagine è di prevenire ulteriori eventi pericolosi. Il
verificarsi di un evento pericoloso normalmente indica che il sistema di gestione della Sicurezza non è
valido. Perciò, allo scopo di accertare il perché un incidente con infortunio si sia verificato, si devono
indagare sia i punti deboli del sistema di gestione della Sicurezza che le mancanze avvenute "in prima
linea". L’indagine dell’evento pericoloso deve rispondere alle domande: cosa è successo e perché è
accaduto.
La procedura deve includere
a) il tipo d’eventi da indagare (ad es. un incidente senza infortunio “near-miss” che avrebbe potuto
causare danni seri);
b) il coordinamento con i piani e le procedure d’emergenza, quando appropriato;
c) lo scopo dell’indagine;
d) l'entità dello sforzo investigativo in relazione al danno potenziale o reale;
e) chi deve indagare, la sua autorità, le competenze richieste e il relativo bisogno di addestramento
(inclusa la gestione di linea);
f) le disposizioni e il luogo per i colloqui con i testimoni;
g) le questioni pratiche, quali la disponibilità di telecamere e l'archiviazione delle prove;
h) le disposizioni per fare la relazione dell’indagine, inclusi i requisiti legali di segnalazione.
Il personale investigativo deve iniziare le sue analisi preliminari dei fatti e contemporaneamente
continuare a raccogliere ulteriori informazioni. La raccolta e l'analisi dei dati devono proseguire fino a
quando non si ottiene una spiegazione adeguata e sufficientemente esauriente.
E.6.2 Fonti d’informazione
Gli investigatori devono considerare criticamente:
a) i dati di monitoraggio "reattivo";
b) i risultati della valutazione del rischio e la scelta dei controlli;
c) l’attuazione dei controlli cosi come determinata dai dati di monitoraggio "proattivo".
[guida ai sistemi di gestione della Sicurezza]
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E.6.3 Possibili punti deboli del sistema di gestione della Sicurezza
Gli investigatori devono considerare se l’evento pericoloso era associato con uno o più dei punti
seguenti:
a) controlli del rischio scelti in base a una valutazione del rischio inadatta o insufficiente;
b) attuazione scarsa dei controlli;
c) il monitoraggio "proattivo" non è riuscito a rilevare la scarsa attuazione dei controlli;
d) controlli attuati, ma inefficaci;
e) il monitoraggio "reattivo" non è riuscito a rilevare incidenti senza infortunio (“near-miss”) che
avrebbero dovuto svelare l’inefficacia dei controlli;
f) i controlli non sono stati riesaminati o migliorati alla luce delle prove del monitoraggio "proattìvo"
e/o "reattivo";
g) cambiamenti non gestiti efficacemente.
E.6.4 Apprendere dalle indagini e comunicarne i risultati
L’Organizzazione deve apprendere dalle indagini, le quali devono:
a) identificare le cause di base sia nel sistema di gestione della Sicurezza che nella gestione generale
dell’Organizzazione;
b) comunicare quanto accertato a tutte le parti interessate;
c) includere nel continuo processo di riesame del sistema di gestione della Sicurezza, quanto di
rilevante è stato appurato mediante le indagini.
Si deve attuare un monitoraggio dei controlli correttivi per assicurarsi che i cambiamenti siano
eseguiti in tempo ed che siano efficaci.
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Allegato F (informativo)
Verifica
F.1 Introduzione
Questo al1egato indica come istituire e rendere operativo un sistema di verifica del sistema di
gestione della Sicurezza, definisce le decisioni e le questioni chiave e come trattarle. Non fornisce un
sistema pronto per l’uso perché, generalmente, qualsiasi sistema va necessariamente adattato ai
bisogni e alle dimensioni dell’Organizzazione.
F.2 Impegno alla verifica
F.2.1 Impegno della Direzione
La verifica è un elemento essenziale, ma non sostitutivo, del sistema di gestione della Sicurezza.
Perché le verifiche del sistema di gestione della Sicurezza siano utili, la Direzione deve impegnarsi a
fondo nel concetto di verifica e nella sua efficace attuazione in tutta l’Organizzazione.
Questo presuppone l’impegno a non respingere i risultati e le raccomandazioni emerse dalle verifiche
senza una buona ragione e ad intraprendere l’azione appropriata entro un periodo di tempo
ragionevole, a seconda del livello di rischio identificato. La Direzione deve accettare che una volta
dato il consenso perché si effettui una verifica, questa deve essere completata senza interferenze e
senza alcun tentativo di influenzare o forzare gli ispettori.
F.2.2 Cooperazione con gli ispettori
Spesso l’organico, a ogni livello, vede le verifiche come qualcosa di minaccioso. Al personale si
devono comunicare gli scopi della verifica e i benefici che essa apporta, si deve richiedere un
atteggiamento aperto e di completa cooperazione con gli ispettori e di rispondere onestamente alle
loro domande. A questo scopo può essere utile assicurarsi che le verifiche siano recepite come parte di
un processo di continuo miglioramento e non soltanto come un mezzo per identificare i problemi.
F.3 Sviluppare un sistema di verifica
F.3.1 Politica della verifica
Quando si sviluppa una politica per le verifiche si devono considerare vari punti chiave, incluso
quanto segue:
a) gli scopi e gli obiettivi della verifica;
b) le procedure, gli standard e i sussidi di cui si farà uso;
c) chi è competente per condurre le verifiche;
d) i preparativi per la gestione delle verifiche, incluso lo stanziamento dei fondi;
e) il programma della verifica;
f) il formato dei rapporti della verifica e le disposizioni per compilarli;
g) gli standard di performance della pianificazione e dell’attuazione del programma di verifica e le
disposizioni per il monitoraggio dello stesso;
h) le disposizioni per riesaminare la politica delle verifiche, la sua attuazione e, quando necessario,
revisione.
Dopo aver considerato quanto sopra si deve decidere se usare un sistema già commercialmente
disponibile oppure ideare un sistema di verifica nuovo. In questo caso si devono considerare il tempo
necessario per fare ciò, i costi, la disponibilità delle necessarie abilità e competenze assieme con
l’appropriatezza del sistema stesso.
F.3.2 Preparazione delle procedure e dei sussidi per la verifica
Una volta ottenuto il pieno impegno della Direzione nelle verifiche e dopo aver concordato gli
obiettivi, si deve preparare una procedura per assicurarsi che sarà possibile raggiungerli. Durante lo
sviluppo del concetto iniziale delle procedure di verifica si deve considerare quanto segue:
a) gli elementi del processo di verifica, la preparazione, il lavoro in sito e il lavoro da eseguirsi
successivamente;
b) gli elementi chiave dei sistema di gestione della Sicurezza, gli altri argomenti chiave del
programma di verifica e i criteri usati per giudicare la prestazione della verifica;
e) i mezzi che assicureranno che la verifica comprenda una campionatura rappresentativa delle
attività da prendere in esame;
d) come formulare le domande chiave;
e) la necessità di verificare i sussidi, vale a dire aiuti mnemonici, elenchi di controllo, procedure
d’ispezione.
La forma finale del sistema di verifica deve basarsi sulle migliori prassi attualmente disponibili e deve
essere appropriata alla natura e alla complessità dell’Organizzazione.
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F.4 Progettazione e gestione delle verifiche
F.4.1 Gestione delle verifiche
Un dirigente deve avere la responsabilità di:
a) preparare e sovrintendere il programma di verifica;
b) determinare i costi e interessarsi dello stanziamento;
c) ottenere l’approvazione necessaria per il programma proposto e per le spese previste.
F.4.2 Programma della verifica
Si deve preparare un programma della verifica, su un’idonea scala di tempo, per esaminare e fornire
una valutazione completa di tutti gli elementi del sistema di gestione della Sicurezza. Nel determinare
la frequenza appropriata della verifica, alcuni dei fattori che potrebbe essere necessario prendere in
considerazione sono:
a) la natura dei pericoli;
b) il livello di rischio;
c) verifiche negative e dati statistici riguardanti gli incidenti;
d) quanto richiesto dalle norme:
e) l’esperienza precedente o un’adeguata campionatura di piccole Organizzazioni con un livello di
rischio basso.
La politica adottata per il programma di verifica deve essere sufficientemente flessibile per permettere
eventuali cambiamenti inaspettati delle priorità e deve ricevere l’appoggio della Direzione.
F.5 Preparazione di una verifica
F.5.1 Natura della verifica
Si deve determinare la natura e l’entità della verifica da intraprendere. Questo richiede di rispondere
ad alcune domande quali:
a) la verifica esamina l’intera Organizzazione o solo una parte di essa, oppure è concentrata o su
un’attività specifica o su un luogo o su un argomento specifico?
b) la verifica esamina solo il sistema di gestione della Sicurezza oppure include anche materie
tecniche relative a impianti, attrezzature e processi?
c) la verifica ha lo scopo di stabilire l’efficacia o meno del sistema di gestione della Sicurezza
(verifica di validità) o di appurare se l’Organizzazione osserva le proprie specifiche e procedure
(verifica di osservanza) oppure entrambi gli scopi?
d) la verifica dovrebbe essere eseguita da ispettori interni o esterni?
e) la verifica, nella forma proposta, richiede che gli ispettori abbiano particolari competenze?
F.5.2 Termini di riferimento
Si devono concordare i termini di riferimento e comunicarli sia agli ispettori che ai responsabili delle
attività da verificare; i termini di riferimento devono includere:
a) gli obiettivi e lo scopo della verifica;
b) la forma con cui sarà presentata la relazione dei risultati della verifica:
c) a chi saranno inviate copie della relazione della verifica.
F.5.3 Tempistica
Si devono concordare le date di inizio e di conclusione della verifica sia con gli ispettori che con le
persone coinvolte nella verifica stessa e le date entro cui sarà completata la relazione della verifica.
Per ridurre al minimo gli inconvenienti, se opportuno, si può preparare una tabella con la tempistica
dei colloqui e delle ispezioni e comunicarla agli interessati.
F.6 Ispettori, selezione e addestramento
F.6.1 Ispettori
Una o più persone possono eseguire le verifiche. L’approccio di nominare una squadra composta da
dirigenti, rappresentanti della sicurezza e dipendenti potrebbe allargare il coinvolgimento e migliorare
la cooperazione. Le persone scelte per fungere da ispettore devono possedere le necessarie
competenze. Per quanto sia possibile, devono essere indipendenti dalla parte dell’Organizzazione o
dall’attività sotto esame.
La natura e l’entità della verifica hanno una forte influenza quando si tratta di decidere se la verifica
stessa sarà condotta da personale proveniente da un altro reparto dell' Organizzazione o da ispettori
esterni. Altri fattori da prendere in considerazione sono:
a) la disponibilità degli ispettori per il periodo di tempo necessario a completare la verifica;
b) la disponibilità di ispettori che abbiano la qualifica necessaria;
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c)
d)
e)
f)
g)
il livello di esperienza richiesto in materia di verifiche;
la necessità di nozioni specialistiche o di esperti tecnici;
qualsiasi esigenza di formazione;
la differenza di costo fra l’uso di ispettori interni e ispettori esterni;
il rischio che un ispettore interno sia abituato o soddisfatto delle disposizioni dell’Organizzazione,
comparato invece al beneficio di uno sguardo nuovo e forse di un approccio più inquisitivo di un
ispettore esterno;
h) il rischio di non avere familiarità o di non capire, in particolare quando si tratta di materie o
processi tecnici di una certa complessità.
F.6.2
Criteri di selezione
Gli ispettori devono comprendere il loro compito ed avere la competenza per portarlo a termine.
Devono avere il prestigio, l’esperienza e la conoscenza delle specifiche e dei sistemi secondo i quali
condurranno la verifica per essere così in grado di valutare la prestazione e identificare le eventuali
carenze.
F.6.3
Composizione della squadra di verifica
Quando si dispone di una squadra di verifica invece che di un solo ispettore, la composizione della
squadra dipenderà dalla natura e dallo scopo della verifica e anche da altre condizioni, quali:
a) se si utilizza una squadra composta da personale interno all’Organizzazione, esterno o misto;
b) se sono necessarie conoscenze, esperienze, competenze o specializzazioni tecniche;
c) se sono stati conclusi accordi per il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.
F.6.4 Addestramento
Quando si fa uso di ispettori esterni, questi devono essere selezionati in base alla loro abilità e
competenza nello svolgere il compito. Se si usa una squadra di dipendenti dell’Organizzazione si deve
provvedere ad addestrare le persone nominate come ispettori fino a quando non sono sufficientemente
competenti per eseguire il compito.
F.7 Raccolta e interpretazione dei dati
F.7.1 Generalità
I metodi ed i sussidi usati per la raccolta delle informazioni richieste dipenderanno dalla natura della
verifica e dall’Organizzazione che si deve esaminare. L’intento è di raccogliere prove che possano
costituire la base di risultati obiettivi invece che di giudizi soggettivi sulla prestazione. Ci si deve
perciò assicurare che nel processo di verifica sia incluso un campione di attività chiave
sufficientemente rappresentativo.
F.7.2 Sussidi di verifica
I verificatori o la squadra di verifica devono selezionare i sussidi da usare e confermare che essi siano
idonei alla verifica da eseguire, apportando, se necessario, gli opportuni cambiamenti. I verificatori o
la squadra di verifica devono anche considerare le attrezzature necessarie per registrare i loro risultati
più efficientemente, ad esempio computer, registratori audio, telecamere e registratori video. Le prove
visuali registrate sono spesso accettate più prontamente della parola scritta e possono servire come
testimonianza delle condizioni presenti al momento della verifica.
NOTA: tutte le attrezzature usate per la verifica devono essere usate esclusivamente secondo le regole locali di sicurezza ecc., in vigore e
applicabili.
F.7.3 Colloqui
Il personale chiave deve fornire le informazioni alla squadra di verifica. Potrebbe essere necessario
usare proforma di questionari per essere sicuri che i colloqui avvengano in modo strutturato e che
tutte le informazioni necessarie siano ottenute efficientemente e con il minimo incomodo di tutte le
parti interessate. Il personale chiave normalmente include i direttori, i responsabili, persone con
responsabilità specifiche di Sicurezza, quali i consiglieri o coloro che sono responsabili del controllo
dei permessi di lavoro, i rappresentanti di Sicurezza nominati dai sindacati e i rappresentanti dei
lavoratori.
Si deve interpellare altro personale, di qualsiasi livello, per stabilire se le procedure sono conosciute,
sono state capite e sono state seguite.
F.7.4 Documentazione
Si deve esaminare la documentazione appropriata. In teoria, le istruzioni relative alla Sicurezza
dovrebbero essere parte integrante delle procedure normali e delle istruzioni di lavoro. Tipicamente, la
documentazione appropriata per questo esame include:
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a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
la politica di Sicurezza, le dichiarazioni e le disposizioni dell’Organizzazione che le appoggia;
la valutazione dei rischi;
i documenti archiviati relativi a verifiche precedenti;
i manuali di sicurezza e le procedure d’emergenza
le disposizioni di Sicurezza e quelle di controllo del rischio;
i verbali dei comitati di Sicurezza;
le relazioni ed i dati statistiche relativi a ispezioni di sicurezza, incidenti con e senza infortunio,
malattie professionali;
h) i documenti riguardanti l’igiene professionale, vale a dire documenti di monitoraggio personale;
i) le relazioni delle autorità;
j) i registri e i certificati imposti dalla legge;
k) i suggerimenti relativi alla Sicurezza.
F.7.5 Ispezioni
Nell’ambito della verifica, le ispezioni servono a confermare (o meno) le informazioni raccolte
durante i colloqui e l’esame della documentazione.
Le ispezioni possono includere dalle semplici osservazioni sul lavoro e sul comportamento alle
ispezioni sistematiche degli edifici, degli impianti e delle attrezzature e possono anche includere
l’esame completo di una particolare operazione o attività, o essere condotte sulla base di un campione
di natura limitata.
F.7.6 Analisi dei dati
I risultati delle verifiche generalmente sono sotto forma sia di dati qualitativi che quantitativi. L’uso di
sussidi per la verifica, correttamente programmati, deve semplificare l’analisi dei dati e, in alcuni casi,
può essere utile assegnare un "voto" ai risultati in modo da poter misurare i cambiamenti della
prestazione da una verifica alla successiva.
Quando si adotta questo approccio, ci si deve basare su metodi di verifica che assicurino una coerenza
nell’assegnazione del "voto".
F.7.7 Interpretazione
La validità della verifica dipende dall’esperienza e dalle conoscenze dei verificatori e dalla loro abilità
nell’interpretare e utilizzare i risultati. Dipende anche dall’integrità di tutte le parti interessate. Dove
possibile, il sistema deve includere dei controlli per evitare esposizioni falsate o uso erroneo dei
risultati della verifica.
F.8 Esecuzione delle verifiche
F.8.1 Uso dei tempo e delle risorse
Gli ispettori devono usare il tempo e le risorse disponibili nel modo più efficiente ed efficace,
attenendosi alle istruzioni ricevute e non permettendo di essere sviati dal loro compito.
F.8.2 Mantenere una documentazione adeguata
Allo scopo di essere in grado di fornire una risposta a qualsiasi quesito inerente la verifica o i suoi
risultati, gli ispettori dovrebbero assicurarsi di conservare un’adeguata documentazione di ciò che è
stato fatto, detto, da chi e cosa è emerso durante la verifica.
F.8.3 Far fronte allo stress
Le verifiche possono essere stressanti sia per gli investigati, che spesso le vedono come una minaccia
e come una critica ai loro sforzi, sia per gli ispettori che possono trovarsi davanti a persone diffidenti,
che non cooperano, che fanno dell’ostruzionismo o sono addirittura aggressive. I verificatori devono
fare ogni sforzo per disinnescare tali situazioni, facendo presente che la verifica ha tutto l’appoggio
della Direzione e dell’esecutivo. Devono anche spiegare che la verifica sarà a vantaggio sia
dell’Organizzazione che del dipendente perché mira a scoprire problemi potenziali e debolezze nel
sistema di gestione della Sicurezza e non ha lo scopo di recriminare o di assegnare alcuna colpa. Se il
problema non può essere risolto parlando al diretto interessato, gli ispettori devono riferire la
situazione al responsabile della verifica.
F.8.4 Far fronte all’imprevisto
Gli ispettori devono essere in grado di riconoscere i limiti delle loro abilità. Inevitabilmente ci saranno
occasioni nelle quali gli ispettori si troveranno di fronte a situazioni o materie nelle quali forse non
sono competenti o che non rientrano nell’ambito della loro istruzione, ma che pure sono causa di
preoccupazioni serie.
Devono assicurarsi che queste difficoltà siano portate all’attenzione del capo della verifica perché egli
possa prendere le misure del caso.
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F.9 Relazione
F.9.1 Accuratezza e segretezza
Una verifica sarà di poco valore se non è eseguita con integrità e riferita con esattezza.
Va preparata una relazione della verifica in primo luogo per la Direzione che ne ha dato l’incarico. Il
contenuto della relazione e qualsiasi altra informazione appresa dai controllori nel corso della verifica
deve essere trattato come materia confidenziale da non divulgare. Le uniche eccezioni sono se si è
ottenuto il permesso della Direzione che ha commissionato la verifica o quando gli ispettori sono per
legge obbligati a rivelare le informazioni.
F.9.2 Ritorno iniziale dei dati
Alla fine della fase di raccolta delle informazioni, l'ispettore o la squadra di verifica deve riassumere i
risultati preliminari e fornirli alla Direzione locale, evidenziando in particolare gli argomenti la cui
rilevanza è tale da richiedere un intervento immediato.
F.9.3 Bozza della relazione
Il risultato della verifica deve essere presentato alla Direzione locale in forma di bozza per permettere
di controllarne la corrispondenza coi fatti reali e assicurare che la relazione sia capita.
F.9.4 Relazione finale
La relazione finale deve valutare la prestazione globale e identificare le insufficienze; può anche
suggerire eventuali azioni di miglioramento.
In alternativa, si può lasciare ai dirigenti locali il compito di sviluppare un piano d’azione idoneo
basato sui risultati della verifica (vd. F.10.2). Si devono anche identificare i punti forti osservati e
suggerire come possono essere utilizzati quale linea di partenza per ulteriori miglioramenti. La
relazione deve essere concisa, scritta con un linguaggio semplice, libera da termini astrusi e con
illustrazioni adeguate, nei punti dove queste possono servire a facilitarne la comprensione ed il
consenso. Potrebbe essere utile includere un riassunto dei risultati e dei suggerimenti principali.
F.10 Azione a seguito dei risultati della verifica
F.10.1 Diffusione della relazione finale
La relazione finale deve essere divulgata ai livelli dirigenziali appropriati, normalmente quelli che
hanno dato l’incarico della verifica e quelli coinvolti nei risultati, inclusi i rappresentanti dei
lavoratori.
E’ importante comunicare al personale interessato i punti fondamentali della relazione della verifica e
le disposizioni concordate per le azioni da intraprendere.
F.10.2 Piano d’azione
Si deve fare un piano d’azione che contenga le misure correttive concordate, le responsabilità, le date
di completamento e i requisiti che riguardano la relazione. È essenziale che i capi reparto dimostrino
chiaramente di far propri i risultati della verifica e il piano d’azione che ne consegue.
F.10.3 Controllo del progresso
Se le necessarie azioni identificate nel piano d’azione non si eseguono con sollecitudine, l’intero
esercizio della verifica potrebbe perdere di valore. Si devono stabilire le disposizioni di monitoraggio
per assicurarsi che il piano d’azione sia attuato in modo soddisfacente.
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Elenco dei riferimenti (vedere paragrafo 2)
Riferimenti informativi
Pubblicazioni BSI standard
BRITISH STANDARD INSTITUTION, LONDON
BS EN IS0 9000 :
Sistemi della Qualità
BS EN IS0 9001 : 1994
Specifica per progettazione/sviluppo, produzione, installazione e manutenzione
BS EN 30011:
Guida alla Verifica di Sistemi di Qualità
BS EN 30011 - 1 : 1993
Verifica
BS EN 30011 - 2 : 1993
Criteri per le Qualifiche degli Ispettori di Verifica
BS EN 30011 - 3 : 1993
Gestione di un Programma di Verifica
BS EN ISO 14000 :
Gestione dei Sistemi Ambientali
BS EN ISO 14001 : 1996
Gestione dei Sistemi Ambientali - Specifica con Guida all’Uso
BS 7750 : 1994
Specifica per la Gestione dei Sistemi Ambientali
Pubblicazioni della Commissione/Esecutivo di Sicurezza e Salute
(1)
Commissione Sicurezza e Salute - Gestione della Sicurezza. HMSO, ISBN 0 11 8863304, 1992.
(2)
Esecutivo Sicurezza e Salute - Gestione Valida di Sicurezza e Salute: HS(G) 65, HMSO, ISBN 0 7176 0425 X, 1993.
NOTA. L’indirizzo del centro a cui il pubblico può rivolgersi in materia di Sicurezza è:
HSE information Centre
Broad Lane
Sheffield S3 7HQ
Tel.: +44.0114 289 2345
Fax: +44.0114 289 2333
Le pubblicazioni in materia di Sicurezza, sia gratis che a pagamento, sono disponibili da
HSE Books
PO Box 199
Sudbury
Suffolk C10 6FS
Tel: 0178 788 1165
Fax: 0178 731 1995
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