CORSO PER FORMATORI
“ LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO”
PERCORSI METODOLOGICI E PROFILI
NORMATIVI
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Artt. 44 e 45 del DPR 29 settembre 1973 n. 600
Art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3
dicembre 2007, prot. n. 187461/07
Art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26
novembre 2008
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ART. 1 COMMA 1 DEL D.L. N. 203/2005
La finalità dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 203/2005, convertito con
modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 è quello di potenziare
l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di
economicità, efficienza e collaborazione amministrativa attraverso un
incentivo alla partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale.
Nello specifico agli enti locali è riconosciuta:
Una quota pari al 30% delle maggiori somme di tributi statali riscossi
a titolo definitivo, ottenuta anche attraverso società ed enti dagli stessi
partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli
fiscali sui tributi comunali.
Una partecipazione estesa a tutti i tributi statali (diretti e indiretti)
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ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 203/2005
L’art. 1 comma 2 del citato D.L. ha demandato a provvedimenti
successivi la determinazione di:
modalità tecniche di accesso alle banche dati;
modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle
dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti;
modalità di partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale;
materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento, ossia degli
“Ambiti di intervento”
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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007
Successivamente all’intesa siglata il 27 marzo 2006 nell’ambito della Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, è stato emanato il provvedimento del 3 dicembre
2007 che ha dato definitiva e concreta attuazione alla previsione del D.L. n. 203
del 2005.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007
Il provvedimento definisce le modalità di partecipazione tenendo
conto :
della distinzione dei ruoli
delle competenze
dei poteri istituzionali
rispettivamente riferiti ai comuni e all’Agenzia delle Entrate.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEL 3 DICEMBRE 2007
Il provvedimento stabilisce le modalità di partecipazione dei comuni
mediante la fornitura di segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini
dell’accertamento e definisce in particolare:
La tipologia delle segnalazioni
Gli ambiti di intervento e le segnalazioni peculiari
I dati oggetto di comunicazione
Le modalità di trasmissione delle segnalazioni
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TIPOLOGIA DELLE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni devono essere strutturate in termini di:
SEGNALAZIONI
QUALIFICATE
Posizioni soggettive in relazione alle quali sono
rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano,
senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti
evasivi ed elusivi.
ARCHIVI
STRUTTURATI
Informazioni riferite ai cespiti immobiliari già oggetto
di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.
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GLI AMBITI DI INTERVENTO E LE SEGNALAZIONI PECULIARI
COMMERCIO E PROFESSIONI
URBANISTICA E TERRITORIO
PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE
RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA
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COMMERCIO E PROFESSIONI
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;
nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività
diversa da quella rilevata in loco;
sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di
imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti
pubblicitari abusivi;
pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze
sintomatiche di attività lucrative.
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URBANISTICA E TERRITORIO
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione
strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi
dichiarati;
hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori,
ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed
insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.
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PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui
confronti risulta:
la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni
principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;
la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di
contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di
godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di
dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta;
la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti
in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza
di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del
diritto reale ai fini dell’imposizione diretta;
revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1, c. 336 della L.
30.12.2004, n. 311 per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.
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RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
Pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto
nel comune il domicilio, ovvero la residenza ai sensi
dell’art. 43, commi 1 e 2 del Codice Civile.
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DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’
CONTRIBUTIVA
Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche
che:
risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui
alla tabella allegata al D.M. 10.09.1992, come sostituita dal D.M.
19.11.1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico,
in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del
nucleo familiare del soggetto.
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DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Costituiscono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate
il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in
relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi,che
evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche,
comportamenti evasivi ed elusivi.
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI
MODALITA’ WEB
SUPPORTO
CARTACEO
Le segnalazioni sono trasmesse all’Agenzia tramite il
sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell’ambito del
quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di
trasmissione secondo le specifiche tecniche definite
con successivo provvedimento del Direttore della
Agenzia delle Entrate.
Il flusso delle informazioni è assicurato, tramite supporto
cartaceo, in presenza di segnalazioni di contenuto
particolarmente complesso non riconducibile alle
specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di
attuazione della previsione precedente.
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MODALITA’ TECNICHE DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Il SISTEMA SIATEL
L’accesso dei comuni alle banche dati del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria sarà garantito dal sistema SIATEL – Sistema di
Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali – che offre:
- Funzionalità disponibili on-line: dati anagrafici reddituali e patrimoniali dei
contribuenti e contenzioso;
- Servizi per l’Anagrafe comunale: allineamento anagrafe, attribuzione codice
fiscale ai neonati, invio telematico delle
variazioni anagrafiche;
- Servizi su base convenzionale: accesso ai dati relativi ai pagamenti dei
tributi locali mediante modello F24,
dichiarazione di successione contratti di
locazioni registrati in via telematica.
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ATTIVITA’ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le segnalazioni trasmesse sono oggetto di valutazione da parte
dell’ufficio dell’Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale
del contribuente, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata
per la predisposizione del piano ordinario dei controlli, tenuto conto
degli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione
perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai
comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle
maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi
di rettifica o accertamento
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DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI
PER I COMUNI
L’Agenzia delle Entrate, rende disponibili ai Comuni che ne faranno
richiesta, i flussi informativi relativi a:
bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;
contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e
acqua disponibili in Anagrafe Tributaria;
contratti di locazione di immobili.
denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili.
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RIEPILOGO SCHEMATICO DELLA NUOVA “SINERGIA” TRA
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMUNI
Amministrazione Finanziaria
Comuni
Scambio informazioni con il sistema Siatel
Segnalazioni qualificate
Trasmissione determinati dati ai comuni su cittadini residenti
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COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE LOCALE
Il provvedimento del 3 dicembre 2007 specifica che, al fine
di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di
partecipazione comunale, possono essere definiti dalle
Direzioni Regionali appositi protocolli d’intesa con i comuni
interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero
all’evasione
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COLLABORAZIONE ALLA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO CON
L’AGENZIA DEL TERRITORIO
L’ambito di intervento che rileva ai fini delle attività istituzionali del Comune e
dell’Agenzia del Territorio è costituito dalle richieste del Comune rivolte ai
contribuenti ai sensi dell’art. 1, comma 336, della Legge n. 311 del 2004:
richieste finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento
catastale;
individuazione di cui all’art. 2, co. 36, D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. con modif.
dalla L. 24.11.2006, n. 286, dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a fini fiscali,
nonché di quelli che non risultano dichiarati in catasto;
verifica che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3,
E4, E5, E6, ed E9, non vi siano compresi immobili o porzioni di immobili
destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
completamento dell’accatastamento per le unità immobiliari censite nelle
categorie F3 ed F4, che risultino ultimate.
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IL D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133
L’art. 83 del su citato Decreto conferma:
Gli obblighi informativi tra comune e Amministrazione finanziaria;
Mantenimento del 30% delle maggiori somme riscosse;
Monitoraggio dei ruoli (art. 1, comma 2 ter, del D.L. 203 del 2005)
Conferisce un nuovo e più decisivo impulso al redditometro tipico
strumento dell’accertamento sintetico,
Rafforzamento dell’attività di controllo e contrasto ai fenomeni di
esterovestizioni delle persone fisiche;
Attribuzione ai comuni relativa all’accesso alla consultazione
dell’anagrafe dei conti correnti;
Collaborazione dei comuni nella predisposizione degli studi di
settore.
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MONITORAGGIO DEI RUOLI
L’art. 83, comma 4,
del D.L. 112 del 2008
aggiunge il comma 2 ter all’art. 1
del D.L. n. 203 del 2005,
prevedendo che il Dipartimento delle finanze,
semestralmente, fornisca ai comuni, anche per
il tramite dell’Anci, l’elenco delle iscrizioni
a ruolo delle somme derivanti
da accertamenti ai quali
i comuni hanno
contribuito
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COLLABORAZIONE DEI COMUNI NELLA INDIVIDUAZIONE DEI
BENI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Il decreto in esame conferisce un nuovo e più decisivo impulso
all’utilizzo del redditometro, tipico strumento di accertamento
sintetico, disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973.
L’appuramento di ulteriori e diversi elementi che determinano una
maggiore capacità contributiva dei contribuenti è devoluta all’azione
investigativa dei comuni i quali hanno il controllo e la funzione di
vigilanza del territorio.
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RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
I comuni entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione degli italiani
residenti all’estero – Aire – confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente... che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio nazionale.
Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’Aire, che avviene su
richiesta dell’interessato nel comune di ultima residenza, il comune e
l’Agenzia delle Entrate devono vigilare circa l’effettività del trasferimento
all’estero del contribuente italiano.
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CONSULTAZIONE DELL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
Per l’attività di accertamento e riscossione dei tributi di tutte le
entrate comunali, i comuni avranno accesso ai dati e alle
informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia
delle Entrate.
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COLLABORAZIONE DEI COMUNI NELLA PREDISPOSIZIONE
DEGLI STUDI DI SETTORE
Il ruolo dei comuni viene ulteriormente valorizzato grazie alla collaborazione
che forniranno in funzione della elaborazione dei nuovi studi di settore (art.
83, commi 19 e 20).
L’intervento sembra ispirato dalla necessità di meglio cogliere le differenze
territoriali legate a gradi diversi di sviluppo economico che il correttivo
territoriale, inserito negli studi di settore, non sempre riesce ad evidenziare.
Con la nuova logica di costruzione (che dovrebbe andare a regime il
31/12/2013)viene, invece, previsto che direttamente l’elaborazione avverrà
avendo a riguardo le imprese o i professionisti localizzati in determinate
aree.
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PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 26
NOVEMBRE 2008
Il provvedimento prevede:
Modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di
utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali.
I termini di trasmissioni delle segnalazioni: i dati dovranno
essere inviati telematicamente, per i periodi d’imposta i cui
termini per l’accertamento decadono il 31/12 dell’anno in cui si
effettua la segnalazione, entro e non oltre il 30 del mese di
giugno.
Modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni
che hanno partecipato all’accertamento.
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CONTRIBUTO DESTINATO AI COMUNI
Nel caso in cui più comuni abbiano preso parte
all’accertamento, la quota pari al 30% delle somme recuperate
sarà ripartita tra essi in eguale misura.
Il comune avrà tracciabilità, mediante collegamento telematico
fornito trimestralmente dall’Agenzia delle Entrate, delle
segnalazioni inviate e dei conseguenti avvisi di accertamento
notificati sino alla fase della definitiva riscossione delle
maggiori imposte, interessi e sanzioni.
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L’ESIGENZA DI PROTEGGERE I DATI PERSONALI DEI
CONTRIBUENTI
Con riguardo al trattamento e alla sicurezza dei dati, aspetti rilevanti
data la delicatezza degli ambiti di intervento, il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia stabilisce che i dati e le notizie contenuti nelle
segnalazioni sono trasmessi in conformità al codice di protezione dei
dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Il trattamento dei dati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è riservato,
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni
sono compiutamente tracciate.
All’atto dell’emanazione del provvedimento è stato consultato il
Garante per la protezione dei dati personali.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1973
Artt. 44 e 45 del DPR 600/73
Normativa di fatto inattuata
2005
Art. 1 del D.L. 203/2005 “Misure di contrasto
all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria finanziaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 208/2005”.
Viene riconosciuta ai comuni,
a scopo incentivante, una
quota parte delle maggiori
somme riscosse.
2007
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 3 dicembre 2007 riguardante le “modalità
di partecipazione dei comuni all’attività di
accertamento ai sensi dell’art. 1 del D.L. 203/2005,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005”.
Provvedimento che attua il
disposto di cui all’art. 1,
commi 1 e 2 del D.L. 203/2005
2008
Art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Contempla
alcune
disposizioni concernenti il
rilancio dei Comuni quali
interlocutori
privilegiati
dell’Amministrazione
Finanziaria
nella
lotta
all’evasione fiscale.
2008
Provvedimento
del
Direttore
Entrate del 26 novembre 2008
dell’Agenzia
delle
Definisce le modalità di
trasmissione
delle
segnalazioni suscettibili di
utilizzo
ai
fini
dell’accertamento dei tributi
statali
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Le disposizioni normative esaminate definiscono:
Le tipologie di segnalazione
Le modalità di trasmissione delle medesime
Agevola il concreto interscambio informativo tra Amministrazioni
dello Stato
Pertanto sarà fondamentale scegliere un’adeguata “strategia
organizzativa” così da verificare se la collaborazione tra
Amministrazione finanziaria e comuni possa davvero trasformarsi in un
reale e positivo coordinamento sinergico nella lotta all’evasione.
Tale processo si potrà attuare solo nelle condizioni di massima
collaborazione tra Agenzia e comuni.
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Presentazione Firenze 16 dicembre 2009