DANNI ARRECATI DALLA
FAUNA SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE
Regione Emilia-Romagna
Servizio Territorio Rurale
Quadro normativo
• Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157
• Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e
successive modifiche (L.R. 16/2007)
• Direttive regionali
Legge 157/92 – art. 26
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
arrecati alla produzione agricola e alle opere
approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla
fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a
cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale
affluisce anche una percentuale dei proventi
di cui all’art. 23.
Legge 157/92 – art. 26
2. Le Regioni provvedono, con apposite
disposizioni, a regolare il funzionamento
del fondo di cui al comma 1, prevedendo per
la relativa gestione un comitato in cui siano
presenti rappresentanti di strutture provinciali
delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
nazionale e rappresentanti delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative.
L.R. 8/1994 – art. 17
Individua le seguenti competenze:
Provincia:
• Danni arrecati da specie protette su tutto il
territorio, dal piccione di città o da specie non
prelevabili per pubblico interesse
• Danni arrecati da specie cacciabili negli ambiti di
protezione, nei parchi e riserve naturali
ATC, AV ( Aziende venatorie ), C.P.( Centri privati ) :
• Danni arrecati da specie cacciabili all’interno dei
rispettivi ambiti o strutture.
L.R. 8/1994 – art 18
Fondo regionale di
prevenzione
Parametri:
Fondo regionale per
indennizzi
• sup. agro-silvo-pastorale
• sup. ambiti protetti
• attività agricole
• Rapporto tra danni
accertati e risorse
disponibili
Direttive Regionali
• Definiscono le regole limitatamente
all’ambito di competenza delle Province.
• Danno disposizioni alle Province per
uniformare i comportamenti a livello
regionale.
Direttive Regionali
In particolare stabiliscono :
- oneri di competenza (ad integrazione dell’art.17 della
L.R.8/94)
- beneficiari
- colture e attività agricole ammesse/non ammesse al
contributo
- criteri per assegnazione risorse indennizzo
- modalità di accertamento e quantificazione del danno
- criteri per assegnazione fondo prevenzione
- attuazione interventi preventivi
- procedure amministrative
Oneri Di Competenza
• specie cacciabili all’interno delle zone di protezione ;
• sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui sopra.
• specie protette in tutto il territorio regionale;
• nutrie e piccioni di città;
• specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, per le
quali il prelievo venatorio è temporaneamente vietato per ragioni di
pubblico interesse o non consentito dalle Province per esigenze
di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse
alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
Beneficiari
• Possono richiedere il contributo per la
prevenzione e/o per l’indennizzo dei danni
alle colture o attività agricole
esclusivamente gli imprenditori agricoli, di
cui all’art. 2135 del Codice Civile , muniti
di partita IVA.
COLTURE ED ATTIVITA’ AGRICOLE
AMMESSE AL CONTRIBUTO
• Possono essere oggetto di contributo
esclusivamente le produzioni agricole e le opere
approntate su terreni coltivati ed a pascolo.
• Sono considerate produzioni agricole sia le
produzioni vegetali che le produzioni animali,
compresi gli allevamenti ittici.
Procedura per l’assegnazione delle
risorse a titolo di indennizzo
•
31 ottobre
–
•
15 novembre
–
•
Chiusura accertamento danni
Rendicontazione danni alla Regione e invio dati di
dettaglio
31 dicembre
–
–
Determinazione della percentuale di indennizzo
sulla base del fabbisogno espresso e delle risorse
disponibili
Trasferimento fondi da Regione a Province
Programma Danni
Accertamento e quantificazione del
danno esclusi gli allevamenti ittici
Stabilisce criteri in merito a :
• Tecnico accertatore
• Rispetto dei tempi – Preavviso
• Regolarità e completezza della domanda
• Franchigia ( euro 77,47 )
Accertamento e quantificazione del
danno agli allevamenti ittici
• Stabilisce criteri in merito a :
•
•
•
•
•
censimenti
produzione unitaria programmata
produzione finale
modalità di conduzione dell’allevamento
circostanze naturali negative
Criteri per Assegnazione Fondo
Prevenzione
• 25% superficie agro-silvo-pastorale
provinciale;
• 35% superficie degli ambiti protetti del
territorio provinciale;
• 15% superficie provinciale dei seminativi;
• 25% superficie provinciale dei frutteti;
Interventi preventivi
Gestionali
•
•
•
•
protezione meccanica;
protezione chimica con sostanze repellenti;
protezione elettrica;
protezione acustica;
Piani di controllo
Protezione Meccanica
• Recinzioni perimetrali
in rete metallica;
• Recinzioni individuali
in rete metallica;
• "shelter" in materiale
plastico;
• Reti antiuccello;
Protezione Elettrica
• Filo percorso da corrente elettrica a
bassa intensità
Protezione Acustica e Visiva
• Strumenti ad emissione di onde sonore;
• Apparecchi radio;
• Apparecchi ad emissione di grida registrate
( allarme o stress )
• Palloni e nastri riflettenti
Procedure Amministrative
•
•
•
•
Legge 350/2003
Solo acquisti che si configurino come
arricchimento del patrimonio provinciale
No repellenti
No contributi diretti per l’acquisto
No contributi per la messa in opera
Autodichiarazione
Controllo Della Fauna Selvatica
Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 art.19
Finalità:
– Tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche
Realizzazione :
– Utilizzo di metodi ecologici
– Ruolo dell’INFS ( verifica inefficacia )
– piani di abbattimento
Personale Abilitato
Legge 157/92, art. 19 L.R. 8/1994, art. 16
– Guardie venatorie
provinciali
– Guardie forestali
– Guardie comunali
munite di licenza di
caccia
– Proprietari o conduttori
dei fondi muniti di
licenza di caccia
Oltre ai soggetti
individuati dalla legge
157 prevede anche i
coadiutori abilitati
Corsi Di Preparazione Alla Gestione
Faunistica ( Delib. 1104/2005 )
1° Lezioni e materie per coadiutori rivolti a:
- Volpe
- Uccelli ittiofagi
- Corvidi
- Passeri e Storni
- Nutrie
- Altre specie ( Piccione di città )
2° Lezioni e materie per coadiutori rivolti a:
- Cinghiale
Primo Corso
1. Parte generale di almeno 3 lezioni con
frequenza obbligatoria
2. Parte specifica:
Volpe
Uccelli ittiofagi
Corvidi
Passeri e Storni
Nutria
Altre
3. Ammissione all’esame
2 lezioni
2 lezioni
1 lezione
1 lezione
1 lezione
1 o 2 lezioni
Secondo Corso( Cinghiale )
• Il corso si articola su quattro lezioni a
frequenza obbligatoria e verte sulle
seguenti materie:
• - BIOLOGIA
• - GESTIONE
• - TECNICHE DI PRELIEVO E CONTROLLO
• - VALUTAZIONI BIOMETRICHE DEI CAPI
ABBATTUTI
Esami di idoneità
• Commissione istituita dalla Provincia e
composta da almeno 3 membri di cui uno
abbia svolto funzione di docente
• Colloquio sugli argomenti trattati durante
le lezioni davanti
Piano di controllo per la Nutria
• Indicazioni tecniche :
•
•
•
•
•
•
•
Individuazione delle aree a rischio
Prevenzione ( reti per la protezione delle arginature )
Trappolaggio e abbattimento diretto con arma da fuoco
Soppressione del catturato
Gestione delle trappole di cattura
Preparazione degli operatori
Smaltimento delle carcasse
DEROGHE
Norme di riferimento:
• Direttiva CEE 409/79
• Legge 3 ottobre 2002, n. 221
• L.R. 6 marzo 2007, n. 3 “ Disciplina dell’esercizio delle
deroghe “
• Delibera G.R. n. 1278 /2007 “ Autorizzazione per la
stagione venatoria 2007/2008 “
Direttiva CEE 409/79
Art. 9, comma 1,lett.a)
• “ sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti è possibile derogare al
divieto di caccia nei confronti di specie
protette al fine di prevenire i gravi e
ricorrenti danni arrecati alle produzioni
agricole “
Legge 3 ottobre 2002, n. 221
• Demanda alle Regioni la disciplina
dell’esercizio delle deroghe.
L.R. n. 3/2007
Le deroghe sono provvedimenti di carattere
eccezionale, di durata non superiore ad un anno,
basate sulla richiesta motivata delle Province.
Individuano :
•Le specie oggetto di prelievo
•I mezzi consentiti
•I tempi ed i luoghi
•Il carniere giornaliero e stagionale
•I soggetti abilitati al prelievo
Delibera G.R. n. 1278/2007
Es. Provincia di Ravenna
-Specie richieste: storno, passeri, tortora, cormorano
-Specie consentite dopo istruttoria : tutte
Periodi :
-Passeri: dall’1/09 al 10/10
100 mt dalle colture
-Tortora: dall’1/09 al 31/10
“
-Cormorano: dall’1/12 al 31/01 100 mt.dagli allevamenti di pesce
-Storno:dall’1/09 al 15/11
nel territorio individuato dalla Provincia
dal 16/11 al 15/12
100 mt. dalle colture
Carniere
Soggetti abilitati
Scarica

Danni - Provincia di Ravenna