Corso di aggiornamento
AVIS della provincia di Ascoli
Piceno
MONTEFIORE DELL’ASO
10 SETTEMBRE 2011
I PRINCIPALI ASPETTI
AMMINISTRATIVI E
GESTIONALI DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
I Principali aspetti gestionali legati al
governo di una Odv
1) Requisiti statuari e sostanziali delle Odv;
2) Obblighi contabili e di formazione del bilancio;
3) La tenuta dei registri;
4) La gestione dei volontari: implicazioni
amministrative;
5) La gestione del personale retribuito;
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I requisiti statutari delle
Organizzazioni di Volontariato
FONTI NORMATIVE PRINCIPALI:
– Codice civile
art. 14 e seguenti (CAPO II Delle associazioni e delle
fondazioni)
art. 36 e seguenti (CAPO III Delle associazioni non
riconosciute e dei comitati)
– Legge quadro sul volontariato n. 266/91;
– Leggi regionali;
Dott. Davide Alessandrelli
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
- Art. 3 - Comma 2
“Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità
con lo scopo solidaristico”
- Art. 3 - Comma 3
“Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti…”
Dott. Davide Alessandrelli
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91 - Art. 3
1 - l’assenza di fini di lucro;
2 - la democraticità della struttura;
3 - l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
4 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
5 - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
6 - i loro obblighi e diritti;
7 - l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli
aderenti;
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91 - Art. 5
8 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i
beni che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni
di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
1 – L’assenza di fini lucro
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione (anche in caso di
scioglimento);
Obbligo di destinazione degli utili o degli avanzi di
gestione alle finalità solidaristiche
dell’organizzazione;
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
2 – la democraticità della struttura.
– Garantire il diritto di voto a tutti gli aderenti maggiori di
età, nonché il diritto di ricoprire le cariche associative
(elettorato passivo ed elettorato attivo).
– Sovranità dell’Assemblea dei soci su tutti gli altri organi.
– Garantire agli aderenti la possibilità di partecipare alla vita
associativa e di prestare la propria opera volontaria in
attuazione degli scopi associativi;
– Uguali diritti e uguali obblighi degli aderenti (in funzione
delle finalità solidaristiche dell’organizzazione e della
democraticità della struttura);
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
2 – la democraticità della struttura
Secondo le linee guida dell’Agenzia per le
ONLUS sulla gestione dei registri del
Volontariato:
La democraticità della struttura è da
intendersi come l’obbligo di osservare e
garantire all’interno dell’organizzazione di
volontariato la parità di trattamento tra gli
aderenti e la loro effettiva partecipazione
alla vita associativa.
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
3 - l’elettività e la gratuità delle cariche
associative
– Le cariche associative devono essere attribuite
attraverso elezione da parte dell’assemblea o di
uno specifico organo a sua volta eletto
dall’assemblea (es: consiglio direttivo, Collegio dei
Sindaci revisori, ecc…);
– Le cariche associative non possono essere
retribuite in alcun modo (neanche attraverso
gettoni di presenza o rimborsi forfetari);
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
4 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
– Comma 1 art. 2 Legge 266/91 - per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
– Comma 2 art. 2 Legge 266/91 - L’attività del volontariato non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
– Comma 3 art. 2 Legge 266/91 - La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
5 - i criteri di ammissione e di
esclusione e degli aderenti;
6 - i loro obblighi e diritti;
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
5 - i criteri di ammissione e di
esclusione e degli aderenti;
6 - i loro obblighi e diritti;
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Requisiti statutari previsti
dalla Legge 266/91
7 - l’obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti e le
modalità di approvazione dello stesso
da parte dell’assemblea degli
aderenti;
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Ascoli Piceno
OBBLIGHI CONTABILI
E DI FORMAZIONE
DEL BILANCIO
Dott. Davide Alessandrelli
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Legge 266/91 - Art. 7
Lo statuto delle organizzazioni di volontariato
devono prevedere l’obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di
approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea degli aderenti.
Non sono previste norme particolari in merito
alle modalità di tenuta della contabilità né ai
principi di redazione del Bilancio.
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
– Tutte le organizzazioni di volontariato sono tenute
–
–
–
–
a redigere un bilancio/rendiconto consuntivo;
Indicazione dei termini entro i quali deve essere
approvato il bilancio/rendiconto consuntivo;
Impossibilità di sottrarre all’assemblea dei soci il
compito di approvazione del bilancio;
Non è previsto uno specifico criterio di redazione
del bilancio (competenza economica, principio di
cassa);
Non è prevista una forma specifica (schema) di
bilancio;
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Le attività istituzionali di
un’organizzazione di volontariato sono
quelle che, previste dallo statuto,
permettono di realizzare direttamente le
finalità dell’ente.
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Nel caso di svolgimento esclusivo di attività
istituzionali, non vi sono particolari obblighi di
tenuta della contabilità:
– per le odv iscritte al registro regionale in base alle
disposizioni della legge 266/91;
– per le odv non iscritte al registro regionale (che
sono comunque considerati Enti non commerciali)
in base al comma 1 dell’art. 20, D.P.R. 600/73 che
prevede l’obbligo delle scritture contabili solo per
le attività commerciali eventualmente esercitate.
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Per la redazione del Rendiconto/Bilancio
consuntivo è comunque necessario tenere
traccia dei movimenti contabili al fine di
poterne sintetizzare i risultati.
La tenuta della contabilità, seppur in assenza di
obblighi particolari, può essere tenuta secondo
due criteri:
– criterio di cassa (partita semplice);
– criterio della competenza economica
(partita doppia)
Dott. Davide Alessandrelli
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Criterio di cassa:
–Le movimentazioni contabili Vengono
rilevate al momento della manifestazione
monetaria (al momento dell’entrata e
dell’uscita finanziaria)
indipendentemente dalla competenza;
–Restituisce quale “schema di bilancio” un
rendiconto entrate/uscite;
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Criterio di cassa:
Il risultato del rendiconto è un risultato finanziario
A. Risorse finanziarie di inizio periodo (al 01/01/XX)
B. Entrate dell’esercizio
C. Uscite dell’esercizio
D. Avanzo/disavanzo finanziario (B-C)
E. Risorse finanziarie di fine periodo (al 31/12/XX)
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Criterio di cassa:
– è facilmente utilizzabile anche da personale non
esperto di contabilità;
– non permette di evidenziare le posizioni debitorie e
creditorie dell’associazione;
– non permette di evidenziare il valore dei beni ad
utilità pluriennale;
E’ consigliato ad organizzazioni di volontariato di
dimensioni medio/piccole
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Il principio della competenza economica:
– le movimentazioni contabili Vengono rilevate al momento della
manifestazione economica (al momento del sorgere del
provento/ricavo o dell’onere/costo) indipendentemente
dalla manifestazione monetaria;
– restituisce quale “schema di bilancio” due prospetti denominati
“Stato Patrimoniale” e “Rendiconto Gestionale” ai quali si
aggiunge un documento descrittivo denominato “Nota
integrativa”
– il risultato del Rendiconto Gestionale è un risultato
economico (informa circa l’incremento/decremento subito dal
Patrimonio Netto dell’organizzazione nell’esercizio);
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Dott. Davide Alessandrelli
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
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Obblighi contabili
e di formazione del Bilancio
Il principio della competenza economica:
– è utilizzabile solo da personale “esperto” di contabilità;
– necessita di particolari software gestionali;
– permette di evidenziare le posizioni debitorie e creditorie
dell’associazione;
– permette di evidenziare il valore dei beni ad utilità
pluriennale;
– permette di evidenziare il valore del Patrimonio netto
associativo;
E’ consigliato ad organizzazioni di volontariato di dimensioni
medio/grandi
Dott. Davide Alessandrelli
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TENUTA DEI REGISTRI
DELLE
ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Dott. Davide Alessandrelli
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Tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato
– Il mancato obbligo di tenuta della contabilità,
nel caso di svolgimento esclusivo di attività
istituzionali, comporta la non obbligatorietà
dei registri contabili quali:
o
o
Libro giornale/registro di cassa;
Libro degli inventari;
Dott. Davide Alessandrelli
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Tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato
Né il codice civile, né la legge 266/91 pongono in
capo alle organizzazioni di volontariato l’obbligo
di tenere:
- il libro soci (libro degli aderenti);
- il libro dei verbali dell’assemblea e degli
altri organi sociali.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
Tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato
L’unico registro obbligatorio per le
organizzazioni di volontariato è il libro dei
volontari nel quale vanno riportati i nominativi
delle persone che prestano attività di
volontariato.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
Tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato
Legge 266/91 - Art. 4
Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
Tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato
Nella pratica non tutti gli aderenti di un’organizzazione di volontariato
prestano la propria opera personale spontanea e gratuita di cui all’art.
2 della legge 266/91 (attività di volontariato).
Non tutti gli aderenti dell’organizzazione si possono considerare
volontari dell’associazione.
Nel libro dei volontari di cui all’art. 3 del Decreto 14/02/1992 devono
essere riportati i nominativi di coloro che prestano attività di
volontariato.
Il libro degli aderenti (libro soci) e il libro volontari potrebbero non
coincidere.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
Tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato
Nel caso di organizzazioni di volontariato che hanno in forza personale dipendente e/o parasubordinato
sussiste l’obbligo di tenere ulteriori libri/registri: Libro unico del Lavoro e Libro infortuni.
Dott. Davide Alessandrelli
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LA GESTIONE DEI
VOLONTARI:
IMPLICAZIONI
AMMINISTRATIVE
Dott. Davide Alessandrelli
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La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La stipula di polizze assicurative
• Infortunio – per incidenti che potrebbero
occorrere al volontario durante l’espletamento
dell’attività di volontariato;
• Malattia – che il volontario potrebbe contrarre a
causa dell’espletamento dell’attività di volontariato;
• Responsabilità civile – relativa a danni che il
volontario (o altro soggetto che agisce per conto
dell’associazione) potrebbe cagionare a terzi (cose
animali e/o persone).
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La tenuta del registro dei volontari
• Il registro, prima di essere posto in uso, deve
essere numerato progressivamente in ogni pagina e
bollato in ogni foglio da un notaio, o da un
segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale
abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha
provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare,
nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli
che lo compongono.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La tenuta del registro dei volontari
• Nel registro devono essere indicati per ciascun
aderente le complete generalità, il luogo e la data di
nascita e la residenza.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La tenuta del registro dei volontari
• Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si
annoti una variazione degli aderenti che prestano
attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla
tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi
la data e la propria firma.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La tenuta del registro dei volontari
• I soggetti che aderiscono all'organizzazione di
volontariato in data successiva a quella di
istituzione del registro devono essere iscritti in
quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono
ammessi a far parte dell'organizzazione.
Dott. Davide Alessandrelli
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La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai
volontari:
• Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute dal
Volontario
–
–
–
E’ ammissibile il rimborso delle spese documentate (a piè di
lista);
Impossibilità di riconoscere rimborsi forfetari;
Impossibilità di riconoscere gettoni di presenza per ricoprire
cariche associative;
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai
volontari:
• Entro limiti preventivamente fissati
dall’organizzazione
–
–
Delibera da parte dell’assemblea o dell’organo direttivo;
Approvazione di un apposito regolamento che disciplina
il tipo di spesa ammissibile a rimborso, i limiti economici
e le modalità di riconoscimento del rimborso spese
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai
volontari:
• Per i rimborsi spese chilometrici (utilizzo dell’auto propria) è
possibile fissare un indennità chilometrica che non superi i
limiti di imponibilità fiscale previsti dalle tabelle ACI;
• A differenza della disciplina dei rimborsi spese prevista per i
dipendenti (e assimilati) può essere riconosciuto al volontario il
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di
volontariato anche all’interno del proprio comune di
residenza.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione dei volontari:
implicazioni amministrative
La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai
volontari:
• Se vengono rispettati tutti i requisiti sopra elencati i
rimborsi spese riconosciuti non costituiscono reddito per il
volontario pertanto:
• Sotto il profilo fiscale: non sono soggetti a ritenuta
d’acconto (ai fini IRPEF);
• Sotto il profilo giuridico: non si configurano quali
compensi nel rispetto del disposto dell’art. 2 della legge
266/91.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
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AVIS della provincia di
Ascoli Piceno
L A G E S TI O N E DEL P ER SO N A L E
R ETR I B UI TO : I M P L I C A ZI O N I
A M M I N I STR A TI V E E F I SC A L I
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Art. 3 legge 266/91
Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Le principali forme di contratti di lavoro:
• Lavoro autonomo (libero professionista o prestatore
occasionale);
• Lavoro parasubordinato (Co.Co.Pro);
• Lavoro subordinato (lavoratore dipendente);
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Art. 3 legge 266/91
Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il lavoro parasubordinato
• Questa tipologia di lavoro si colloca in una posizione
intermedia tra il lavoro subordinato (lavoro dipendente) e
il lavoro autonomo, mantenendo tratti e caratteristiche
comuni ad entrambe le tipologie.
• La disciplina del lavoro parasubordinato non è rinvenibile
nel codice civile (come nel caso del lavoro autonomo), ma
da una serie di leggi specifiche (D. Lgs n. 276/2003);
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il lavoro autonomo:
Le prestazioni di lavoro autonomo effettuate da
liberi professionisti (articolo 2229 e seguenti del c.c. –
Delle professioni intellettuali) che svolgono in maniera
abituale l’attività oggetto della prestazione (es. avvocati,
commercialisti, ingegneri, ecc...);
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il lavoro autonomo:
• Le prestazioni rese in regime di attività professionale sono
generalmente soggette ad IVA;
• Il professionista può addebitare al committente il contributo
previdenziale calcolato in percentuale sul compenso lordo
(generalmente 2 o 4% a seconda della cassa previdenziale di
appartenenza);
• L’associazione dovrà inoltre operare una ritenuta a titolo di
acconto pari al 20%, con obbligo di versamento all’erario
tramite modello F24 (per via telematica se l’associazione è in
possesso di partita IVA), entro il giorno 16 del mese successivo
alla data di pagamento del professionista.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il lavoro autonomo:
Le prestazioni di lavoro autonomo effettuate da
liberi professionisti (articolo 2229 e seguenti del c.c. –
Delle professioni intellettuali)
Schema di fattura:
Prestazione professionale
(+) Contributo previdenziale (2 o 4%)
(=) Totale Imponibile IVA
(+) IVA 20%
Totale Fattura (costo della prestazione per le odv –
Iva indetraibile)
(-) Ritenuta d’acconto 20%
(=) Netto a pagare al professionista
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese
da soggetti che non svolgono abitualmente l’attività oggetto
della prestazione.
– Il ricorso a tale tipologia di prestazione è consentita solo
per attività episodiche e specifiche, pertanto il requisito
dell’occasionalità viene rispettato nel caso in cui
l’attività lavorativa sia circoscritta, non continuativa, non
ripetuta nel tempo e vi sia una mancanza di
coordinamento con l’attività del committente ed un
mancato inserimento funzionale del prestatore
nell’organizzazione aziendale;
– La prestazione occasionale non è soggetta ad IVA;
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
– L’associazione committente dovrà operare una ritenuta
d’acconto del 20% sul compenso lordo riconosciuto al
lavoratore da versarsi all’erario con le stesse modalità
previste per i liberi professionisti.
– Qualora i redditi da prestazioni occasionali del
lavoratore abbiano superato, nel corso dell’anno e
anche con più committenti, i 5000 euro lordi, sussiste
l’obbligo (per il prestatore) di iscrizione alla gestione
separata INPS e le somme percepite in eccesso rispetto al
limite suddetto dovranno essere assoggettate a
contribuzione.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Tipologia
Limiti previsti
per
l'instaurazione
del rapporto
Lavoro autonomo
reso da liberi
professionisti
Nessun limite
Prestazioni di
lavoro autonomo
occasionale
Dott. Davide Alessandrelli
Attività
occasionali,
circoscritte e non
continuative nel
tempo
Ritenuta
Assoggettamento
d'acconto
ad IVA
SI
NO
Contributi INPS
sì - 20%
NO
sì - 20%
NO nel caso in cui il
lavoratore non
abbia superato
nell'anno i 5000
euro.
SI nel caso in cui il
lavoratore abbia
superato nell'anno i
5000 euro anche
con più
committenti.
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il Lavoro parasubordinato:
Elementi caratterizzanti il lavoro parasubordinato
– l’obbligo di ricondurre la prestazione lavorativa
a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente (contratti di lavoro
a progetto);
– prestazione personale resa in autonomia, con
continuità nel tempo, in presenza di coordinamento da
parte del committente (OdV), ma in assenza del vincolo di
subordinazione (escludendo la possibilità di collocarlo in
maniera generica all’interno della struttura
dell’organizzazione);
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
– il coordinamento nei confronti del lavoratore, inteso
come collegamento e sincronizzazione con le attività e la
struttura del committente, pur mantenendo il collaboratore
una sostanziale autonomia organizzativa nello svolgimento
dei propri compiti in funzione del risultato;
– continuità della prestazione lavorativa che, pertanto,
non è soggetta a vincoli di occasionalità o straordinarietà, ma
si svolge in un periodo protratto nel tempo. Il contratto non
può avere durata illimitata (a tempo indeterminato), la
scadenza può essere determinata o determinabile.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
– continuità della prestazione lavorativa che,
pertanto, non è soggetta a vincoli di occasionalità o
straordinarietà, ma si svolge in un periodo protratto nel
tempo. Il contratto non può avere durata illimitata (a
tempo indeterminato), la scadenza può essere
determinata o determinabile.
– compenso pattuito proporzionato al lavoro
eseguito e ricollegabile a compensi che normalmente
sono corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il
compenso può essere determinato o determinabile.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il Lavoro parasubordinato - Profilo fiscale
I redditi da lavoro parasubordinato sono assimilati
a quelli da lavoro dipendente:
• non è sufficiente operare una ritenuta a titolo
d’acconto al momento dell’erogazione del
compenso;
• il committente sarà chiamato a generare
periodicamente dei cedolini paga applicando le
medesime aliquote fiscali ed agevolazioni previste
per i lavoratori subordinati;
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il Lavoro parasubordinato – Contributi
previdenziali
Il collaboratore a progetto è tenuto all’iscrizione alla
Gestione Separata INPS, istituita dall’art. 2, comma
26, della legge n. 335/1995, nella quale verranno versati i
contributi relativi alle proprie prestazioni lavorative.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il Lavoro parasubordinato – Contributi
previdenziali
–
Il costo dei contributi sono per due terzi a carico del
committente e per un terzo a carico del collaboratore
Attualmente le aliquote contributive per i collaboratori a progetto sono le
seguenti:
• 26,72% per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale (cioè per i
lavoratori che non hanno altri contratti di lavoro o hanno solo altri rapporti di
lavoro parasubordinato);
• 17% per i collaboratori con altra copertura previdenziale (artigiani, commercianti,
lavoratori dipendenti, pensionati, ecc..)
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Il Lavoro parasubordinato - Contributi assicurativi
– Il collaboratore a progetto dovrà essere
obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni;
–
Il costo premio assicurativo, da versare all’INAIL è
per due terzi a carico del committente e per un terzo a
carico del collaboratore;
–
l’aliquota da applicare per il calcolo del premio varia, a
seconda del rischio cui il collaboratore è sottoposto, dal 5
per mille al 5 per cento.
Dott. Davide Alessandrelli
19/12/2015
La gestione del personale retribuito:
implicazioni amministrative e fiscali
Base imponibile
Contributi INPS
Compenso lordo erogato
Contributi INAIL
Compenso lordo erogato
se la retribuzione media
mensile è compresa tra i
valori minimi e massimi
previsti dalla legge.
Altrimenti la base
imponibile di riferimento
è data dai minimali o
massimali.
Dott. Davide Alessandrelli
Aliquota
26,72% per i collaboratori
privi di altra copertura
previdenziale
17% per i collaboratori
con altra copertura
previdenziale
Percentuale Inail di
riferimento del
committente se il
collaboratore è
funzionalmente
inquadrato nell'attività,
altrimenti occorre fare
riferimento alla tariffa
relativa all'attività
effettivamente svolta.
Quota a
Quota a
carico
carico
Committente collaboratore
2/3
1/3
2/3
1/3
19/12/2015
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Diapositiva 1 - Avis Prov.le AP