CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA DEL FARMACO DOCETAXEL SOLUZIONE PRONTA
OCCORRENTE ALLA S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA DELL’ASL TO1 DI TORINO.
- DURATA DODICI MESI –
Codice CIG: 1286191662
S.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO
S.C. Gestione Approvvigionamenti - Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Tel. 011.5662371 – Fax 011.5662374 e-mail: [email protected]
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Art. 1
(Oggetto dell’acquisizione)
La presente acquisizione ha per oggetto la fornitura, per dodici mesi, del medicinale
Docetaxel soluzione pronta, occorrente alla S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera
dell’ASL TO1 di Torino, secondo le specifiche sotto riportate:
N.
prog.
Principio
attivo
Dosaggio
Forma
Farmaceutica
Fabbisogno
per 12 mesi
1
2
Docetaxel
Docetaxel
80 mg
20 mg
Soluzione pronta
Soluzione pronta
800 flaconi
60 flaconi
Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 03/11/2010, pubblicata sulla GURI del 27/12/2010, gli operatori
economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti ad indicare
nell’offerta e in qualsiasi comunicazione relativa alla gara, il Codice Identificativo Gare (CIG)
e a versare un contributo a favore dell’Autorità stessa pari a € 20,00, con le modalità di cui
all’art. 5 della succitata deliberazione e delle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e
privati in vigore dal 1 maggio 2010” pubblicate sul sito internet dell’Autorità.
Art. 2
(Durata della fornitura)
La fornitura avrà durata di dodici mesi dalla data di esecutività del provvedimento di
aggiudicazione.
L’Azienda Sanitaria ha facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 90 giorni, alle
medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non
sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara.
L’ A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque
momento, senza ulteriori oneri per l’A.S.L. medesima, qualora disposizioni legislative,
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
E’ escluso ogni tacito rinnovo dell’appalto.
In considerazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 511358 del 29.12.2010, con la quale si è dato avvio al progetto di riordino del sistema sanitario
regionale, mediante l’individuazione di una nuova configurazione degli attuali ambiti
organizzativi e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali, si fa presente che
l’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente gara potrà essere estesa anche alle
nuove Aziende o ridotta, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza alle necessità, in
seguito alla definizione del nuovo assetto istituzionale del sistema sanitario regionale.
In caso di estensione della fornitura ad altre Aziende sarà possibile modificare i
prezzi contrattati.
Art. 3
(Importo presunto della fornitura)
L’importo complessivo presunto dell’appalto per dodici mesi ammonta a € 165.000,00
oneri fiscali esclusi.
Si precisa che detto importo è puramente indicativo e pertanto esso potrà variare nel
corso dell’appalto, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.
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L’Asl si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’importo di
quest’ultima risulti superiore all’importo presunto di gara.
Art. 4
(Quinto d’obbligo)
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una
diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla
concorrenza del quinto del valore di aggiudicazione, alle stesse condizioni del contratto.
Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del
contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario
dichiari all’Azienda Sanitaria che di tale diritto intende avvalersi.
Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire
le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 5
(Procedura di scelta del contraente)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura negoziata prevista
dall’art. 8 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1073/B.01/2010 del 02/12/2010.
La trasmissione dell’offerta economica avverrà con il supporto di una procedura
telematica, come dettagliato al successivo art. 21, tramite due sessioni telematiche con il
metodo del rilancio dinamico delle offerte.
Art. 6
(Criterio di aggiudicazione)
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento, a favore della
Ditta che avrà presentato il prezzo più basso, al netto dell’Iva, per l’intera fornitura, previo
giudizio di idoneità dei prodotti offerti espresso dagli utilizzatori.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel
presente capitolato e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché
offerte incomplete e/o parziali.
Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano prodotti con prestazioni e modalità
difformi, in senso peggiorativo, da quanto richiesto.
L’Asl To1 si riserva il diritto:
a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea;
b) di sospendere o non aggiudicare la gara; in ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a
compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro;
c) di non procedere ad aggiudicazione in caso di una sola offerta;
d) di non procedere all’aggiudicazione qualora l’importo di quest’ultima risulti superiore
all’importo presunto di gara.
Inoltre, trattandosi di gara che avverrà tramite due sessioni telematiche, di cui una con
il metodo del rilancio dinamico delle offerte, l’ASL TO1:
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1.
non procederà all’avvio della gara telematica in presenza di una sola ditta
ammessa;
2.
non procederà all’avvio della seconda sessione telematica se in sede di
svolgimento della prima sessione telematica, non siano state inviate
almeno due offerte.
Art. 7
(Requisiti di ordine generale)
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei
Contratti, i seguenti candidati:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della A.S.L., hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte da parte della
A.S.L.;
che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68;
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui indica anche
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, redatta sul
modello allegato sub 1.1.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i
requisiti generali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la
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dichiarazione redatta sulla base dei modello allegato “sub 1.1” deve essere prodotta da
ciascuna di esse.
N.B. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore delle stesse.
Art. 8
(Requisiti di idoneità professionale)
Ai sensi dell’art. 39 del Codice dei Contratti, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani
o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali.
Il possesso del suddetto requisito deve essere attestato nel sopraccitato modello sub
1.1. in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i
requisiti generali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la
dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “sub 1.1” deve essere prodotta da
ciascuna di esse.
N.B. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore delle stesse.
Art. 9
(Documentazione richiesta)
La ditta candidata deve presentare:
a) documentazione amministrativa;
b) documentazione tecnica.
Art. 10
(Documentazione amministrativa)
La documentazione amministrativa da far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, è la
seguente:
1) dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in ordine al
possesso dei requisiti morali e professionali, redatta unicamente sul modello
predisposto da questa stazione appaltante (Allegato sub 1.1); nel caso di offerta
presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione deve
essere prodotta da ciascuna di esse;
2) copia del presente capitolato e della lettera di invito, timbrati e firmati su ogni foglio
dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per presa visione
ed accettazione. Il capitolato, pena l’esclusione dalla gara, nella sua ultima pagina
deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose; nel
caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese il capitolato
e le relative clausole onerose devono essere sottoscritti da ciascuna di esse;
3) dichiarazione del domicilio eletto per le comunicazioni, indicando altresì l'indirizzo di
posta elettronica (certificata e non certificata) e il numero di fax, al fine dell'invio delle
comunicazioni;
4) documento attestante l'avvenuto versamento della garanzia, a corredo dell’offerta,
pari al 2% dell’importo presunto, che dovrà essere costituita con le modalità indicate
nel successivo art. 27;
5) in caso di riduzione del 50% dell’importo della garanzia suddetta, documentazione
comprovante il possesso della certificazione del sistema qualità;
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6) impegno, ai sensi dell’art. 75 comma 8 codice contratti, di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse
affidatario;
7) ricevuta in originale del versamento del contributo in favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dovuto ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, o fotocopia dello stesso, corredata
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità,
con precisa indicazione del codice CIG;
8) eventuale dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000: di essere in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione, corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Tali documenti devono essere inseriti in separata busta chiusa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 19 (Busta D).
9) dichiarazione del concorrente:
- di aver fornito, nell’ultimo biennio, il medesimo prodotto presso le ASL o ASO
Piemontesi e di aver praticato i prezzi che verranno indicati nello schema di
offerta;
oppure
- di non aver fornito, nell’ultimo biennio, il medesimo prodotto presso le ASL o
ASO Piemontesi.
N.B. : Le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore delle stesse.
E’ fatto obbligo al concorrente di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata per esteso, tale da poter essere
identificata con quella del documento presentato in fotocopia.
In data 29 marzo 2011 alle ore 10,30, presso gli uffici della S.C. Gestione
Approvvigionamenti – Via San Secondo, 29 – 10128 Torino – 1° piano, si procederà
all’apertura dei plichi, alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica della
presenza della documentazione tecnico-qualitativa, alla quale potranno presenziare ed
intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti
offerenti, munito di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di
una fotocopia dello stesso, da consegnare alla Commissione di gara prima dell’inizio della
seduta.
Art. 11
(Documentazione tecnica)
Il soggetto candidato è tenuto a presentare, pena l’esclusione dalla gara, la
documentazione tecnico-qualitativa inserita in singole buste riportanti la dicitura e il
contenuto come di seguito specificato:
Busta
1
Dicitura
Documento
N. 1
Contenuto
Scheda tecnica contenente le caratteristiche tecniche del
prodotto offerto, nonché le specifiche riguardanti la
composizione, le modalità d’uso, ecc..
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Busta
2
3
4
5
6
Dicitura
Documento
N. 2
Documento
N. 3
Contenuto
Dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a
comunicare immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni
e revoche delle autorizzazioni di cui sopra.
Indicazione dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
dei prodotti offerti.
Documento
N. 4
Dichiarazione dei tempi di consegna, espressi in giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento
dell’ordine.
Documento
N. 5
Dichiarazione che attesti se il soggetto concorrente è
produttore, rivenditore esclusivo o distributore dei prodotti per
cui partecipa, nonché l’indicazione della sede di produzione
dei prodotti offerti.
Documento
N. 6
Dichiarazione che attesti se il soggetto concorrente è
produttore, rivenditore esclusivo o distributore dei prodotti per
cui partecipa, nonché l’indicazione della sede di produzione
dei prodotti offerti.
Le suddette buste contrassegnate come sopra indicato, dovranno essere inserite nella
busta B contenente la documentazione tecnica, secondo quanto previsto al successivo art.
19.
Per i soggetti candidati non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi
rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o
d’idonea certificazione attestante dette iscrizioni.
Nella documentazione tecnica di cui al presente articolo NON deve essere riportato
alcun riferimento ai PREZZI OFFERTI, pena l’esclusione dalla gara.
Sull’esterno della busta devono, inoltre, essere riportati i dati della ditta
offerente (ragione sociale, indirizzo, etc.)
Qualora nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime siano
presenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali e che devono,
pertanto, essere sottratte al diritto di accesso, il soggetto offerente deve
opportunamente evidenziarle con una apposita dichiarazione.
In tal caso il soggetto offerente deve altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 13
comma 5 D. Lgs. 163/2006, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di
tali segreti.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni prive della suddetta
documentazione.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le offerte
delle Ditte che risultino inadempienti alle richieste sopra indicate.
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Art. 12
(Diritto d’accesso ai dati amministrativi)
L'Azienda Sanitaria, nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di
trasparenza amministrativa e di diritto d'accesso ed in conformità alla deliberazione n.
1313/A.05/08 del 22/12/2008, si impegna a garantire l’accesso ai soggetti aventi diritto nei
casi e nelle modalità previste dal Regolamento approvato con la succitata deliberazione, alle
condizioni e con i limiti previsti dall’art. 13 del Codice dei Contratti.
Art. 13
(Trattamento dei dati personali)
Al fine di rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto
offerente, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’A.S.L.
s’impegna a garantire che il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente
gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e
l’inesistenza di cause ostative.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati, atti a
memorizzare e gestire i dati stessi.
Art. 14
(Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)
L’Azienda Sanitaria si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate
attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite
dalla Legge.
L’A.S.L. si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 15
(Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’A.S.L. accerti che il soggetto candidato ha
fornito false dichiarazioni, procederà all’esclusione del concorrente, dandone comunicazione
scritta al soggetto candidato ed assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici
giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Il provvedimento motivato di esclusione dalla gara comporta l’incameramento della
cauzione provvisoria, l’eventuale richiesta di risarcimento di ulteriori danni, nonché, qualora il
fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Art. 16
(Validità delle offerte e prezzi)
Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni a
partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto
candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per
la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
La stazione appaltante, si riserva, qualora Consip, S.C.R. Piemonte Spa o altre
Centrali di Committenza attivassero una convenzione in merito alla fornitura oggetto della
presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e
quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.
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Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata
convenzione Consip o S.C.R. Piemonte Spa o di altre Centrali di Committenza fossero
inferiori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della
gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla convenzione Consip o S.C.R.
Piemonte Spa o altre Centrali di Committenza.
In caso di diniego, la stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura
di interesse presso la ditta convenzionata con Consip o S.C.R. Piemonte Spa o altre Centrali
di Committenza senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
Art. 17
(Subappalto)
Il Soggetto candidato deve indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende
eventualmente subappaltare, nel rispetto della normativa vigente.
Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del soggetto aggiudicatario.
Il subappalto è ammissibile nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del Codice
dei Contratti.
Il subappalto è comunque soggetto, successivamente alla avvenuta aggiudicazione,
alla preventiva autorizzazione scritta dell’A.S.L.
Art. 18
(Prevenzione dei rischi da interferenze)
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26
Dlgs 81/08, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non
è stato predisposto il DUVRI in quanto: viste le attività oggetto dell’appalto non si sono
riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad
eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono
rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori
autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Art. 19
(Composizione del plico)
Entro il termine previsto nella lettera d’invito, il soggetto offerente deve, a pena di
esclusione, presentare un plico, formato da un’apposita busta, priva di ceralacca,
debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante la seguente
dicitura chiara e leggibile:
“GARA N° 6/B04/2011”
“PROCEDURA NEGOZIATA ON LINE PER LA FORNITURA DEL FARMACO
DOCETAXEL SOLUZIONE PRONTA OCCORRENTE PER DODICI MESI ALLA S.C.
ASSISTENZA FARMACEUTICA DELL’ASL TO1 DI TORINO”.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno DUE buste, ciascuna delle quali dovrà
essere opportunamente sigillata e siglata senza ceralacca e dovrà riportare la dicitura e il
contenuto come di seguito specificato:
Busta
Dicitura
Contenuto
A
Gara n. 6/B04/2011
Documentazione amministrativa
documentazione amministrativa di cui al
all’art. 10 del presente CSdA
S.C. Gestione Approvvigionamenti - Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
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Busta
Dicitura
Contenuto
B
Gara n. 6/ B04/2011
Documentazione tecnica
documentazione tecnica di cui all’art. 11
del presente CSdA
(N.B.: il concorrente deve presentare esclusivamente la documentazione
amministrativa e tecnica richiesta, in quanto l’offerta economica dovrà essere trasmessa in
modalità telematica, secondo quanto indicato al successivo articolo 21)
Il suddetto plico deve:
riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (nome e ragione sociale
del soggetto candidato concorrente);
essere indirizzato a: Azienda Sanitaria Locale TO 1 – Via San Secondo, 29 – 10128
Torino;
pervenire, pena esclusione dalla gara, a cura della ditta entro e non oltre il termine
perentorio indicato nella lettera di invito, presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. (Via San
Secondo, 29 – Torino) con le modalità previste dalla normativa vigente.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo suindicato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Le espressioni “busta sigillata” e “plico sigillato” contenute nel presente capitolato,
comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro, propria, devono essere
chiusi mediante l'applicazione su tutti i lembi di chiusura di un sigillo, in altre parole di una
qualsiasi impronta o segno impresso su un materiale plastico atto ad assicurare la
segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura
originaria.
Art. 20
(Registrazione)
Le imprese che intendono partecipare alla gara telematica devono essere registrate
nel Sistema per gli Acquisti on line della Pubblica Amministrazione Piemontese. Tale
sistema è gestito da CSI Piemonte che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lett. f) del D.P.R.
101/2002 gestisce il sistema informatico utilizzato per le gare on-line dell’ASL TO 1.
Nel caso in cui l’impresa non fosse registrata dovrà effettuare la registrazione on
line al sistema, entro il termine previsto nella lettera d’invito, collegandosi al sito
https://eproc.sistemapiemonte.it/home.jsp. Una volta collegati sarà sufficiente cliccare sul link
“Registrami”: inizialmente verranno richieste alcune informazioni riguardanti la registrazione,
quindi verranno visualizzati i moduli elettronici da compilare con le informazioni riguardanti la
società ed il soggetto richiedente ed infine verrà richiesta la conferma dei dati inseriti.
Cliccando su “Visualizza documento”, si visualizzerà e salverà il documento in formato pdf,
riportante le informazioni appena inserite, nel proprio personal computer. Tale documento,
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, dovrà essere stampato,
firmato ed inviato via fax al n. 011/316.92.60.
Qualora l’impresa fosse già registrata al sistema informatico di negoziazione potrà
telefonare al numero verde 800.123.778 per informazioni.
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Art. 21
(Svolgimento delle operazioni di gara)
Presso gli uffici dell’ASL TO1 si procederà a verificare l’integrità dei plichi pervenuti e
la regolarità della ricezione, nonché all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa e tecnica.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti in capo a ciascun concorrente, verrà
emesso il Provvedimento di Abilitazione. Tale comunicazione verrà trasmessa alla casella
di posta elettronica del concorrente.
Nel giorno indicato nella lettera d’invito saranno disponibili in via telematica
attraverso l’apposita procedura, per i rappresentanti delle Ditte abilitate due sessioni
telematiche di simulazione al fine di garantire la piena comprensione delle funzionalità del
sistema.
La trasmissione dell’offerta economica dovrà avvenire in via telematica attraverso
l’apposita
procedura
disponibile,
per
i
fornitori
abilitati,
sul
sito
https://eproc.sistemapiemonte.it/home.jsp, nel giorno e alle ore indicate nella lettera
d’invito.
In particolare, si darà luogo all’espletamento di due sessioni telematiche: nella prima
sessione, con il metodo della busta chiusa virtuale, ciascuna delle ditte partecipanti dovrà
provvedere a trasmettere la propria migliore offerta, al netto dell’iva e comprensiva dei
costi della sicurezza del lavoro. Ciascuna ditta partecipante potrà, nel corso di questa
prima sessione, indicare un solo prezzo, non si darà pertanto luogo al rilancio
dinamico delle offerte.
Al termine di questa prima sessione verrà stilata una graduatoria, dal prezzo più
basso a quello più alto.
Il prezzo più basso così determinato costituirà il prezzo a base d’asta per lo
svolgimento della seconda sessione telematica.
Verranno ammesse a partecipare alla seconda sessione telematica soltanto le
ditte che nel corso della prima sessione avranno provveduto ad inviare la propria
migliore offerta.
Se in sede di svolgimento della prima sessione telematica, non siano state
inviate almeno due offerte, non si procederà all’avvio della seconda sessione
telematica.
La seconda sessione telematica si svolgerà con il metodo del rilancio dinamico delle
offerte: durante la fase di rilancio, i concorrenti potranno ribassare via via la propria offerta. In
tal caso, ciascuna nuova offerta dovrà essere, rispetto alla migliore offerta presente, inferiore
di almeno l’ 1% (uno percento).
Nel corso di questa seconda sessione telematica i concorrenti non potranno
mai indicare un prezzo più alto del miglior prezzo proposto dal sistema.
La seconda sessione telematica avrà durata minima di 30 minuti.
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Per ogni offerta o rilancio presentati a partire dagli ultimi 5 (cinque) minuti di gara la
negoziazione si autoestenderà di ulteriori 5 (cinque) minuti, fino ad un massimo di 10
autoestensioni.
Durante le operazioni di gara, sarà disponibile per i concorrenti la visione del miglior
prezzo offerto fino a quel momento, senza indicazione dell’offerente.
L’offerta economica trasmessa in via telematica dovrà indicare l’importo totale della
fornitura, oneri fiscali esclusi e comprensiva dei costi della sicurezza del lavoro, con un
numero di decimali non superiore a 4 (quattro).
Non verranno accettate offerte condizionate od espresse in modo indeterminato e
comunque in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.
Ad insindacabile giudizio della ASL TO1, la gara verrà sospesa e/o annullata in caso
di malfunzionamento della procedura di gara ivi compresi inconvenienti relativi al sistema.
Durante lo svolgimento delle operazioni di gara saranno disponibili per le ditte
partecipanti, i seguenti numeri:
Acquisti Sistema Piemonte: 800.123.778
Ufficio gare: 335/5738914 – 011/5662371
Per effetto dell’invio dell’offerta in via telematica, tutti i concorrenti sono
impegnati a trasmettere anche conferma cartacea delle offerte sottomesse, dopo la
chiusura del Sistema Telematico.
Ciascun concorrente, pena nullità dell’offerta, è tenuto a inviare, entro le ore
16,00 del 12 aprile 2011, al n. fax 011/5662374 l’offerta economica in formato cartaceo,
redatta esclusivamente secondo il facsimile di conferma allegato sub 1.2 al presente
capitolato.
La conferma dell'offerta economica in formato cartaceo dovrà quindi, a pena di
esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari
poteri;
avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presente gara;
indicare l’importo unitario offerto per singolo flacone;
indicare l’importo complessivo per l’intera fornitura:
specificare l’aliquota IVA applicata;
indicare i costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti.
Tale documento deve riportare in allegato la stampa della migliore offerta
sottomessa dal concorrente, scaricabile all’indirizzo e secondo le modalità che
verranno trasmesse via e-mail successivamente alla chiusura del sistema.
I concorrenti che siano in possesso di firma digitale e di una casella di posta
elettronica certificata possono, in alternativa, inviare il modello allegato sub 1.2 e la
stampa della migliore offerta sottomessa, firmati digitalmente, alla casella di posta
elettronica certificata: [email protected]
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Nello schema allegato sub 1.2 a conferma dell’offerta economica il prezzo totale
della fornitura non potrà, pena l’esclusione dalla gara, essere differente da quello
offerto con il sistema elettronico.
La conferma dell’offerta economica deve essere inviata, pena l’esclusione della gara,
anche dalle ditte che hanno partecipato soltanto alla prima sessione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
L’ASL escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Si precisa che il prezzo e la relativa aliquota IVA resteranno fissi ed invariabili per
tutta la durata della fornitura.
Il prezzo di aggiudicazione è da intendersi al netto dell’IVA.
Art. 22
(Soggetti ammessi alla gara)
Sono ammessi a partecipare alla presente gara, ai sensi dell’art. 34 del Codice dei
Contratti, i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 36 codice contratti;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 codice contratti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37 codice contratti;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei Contratti;
f –bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
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Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Verranno esclusi
altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 23
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)
La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinati dall’art. 37 del Codice dei Contratti.
In caso di partecipazione alla presente gara di raggruppamenti temporanei e di
consorzi ordinari di concorrenti devono essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Art. 24
(Contenuti dell’atto di costituzione)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, che
deve risultare da scrittura privata autenticata, deve avvenire entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e'
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e'
gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della
A.S.L.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti
nei confronti della A.S.L. per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.
L’A.S.L., tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la A.S.L.
può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice contratti purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la A.S.L. può
recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da
eseguire.
Art. 25
(Concorrenza sleale)
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
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forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto
costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima
fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.
Art. 26
(Cauzione provvisoria)
L'offerta e' corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a
scelta dell'offerente, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta
della A.S.L. TO1 nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed
e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D. Lgs.
163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La A.S.L. TO1, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando
non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
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Art. 27
(Cauzione definitiva)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione fideiussoria a garanzia
degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’ASL TO1.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della A.S.L. TO1, che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire per l’intero periodo di
validità del contratto, gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata ogni
ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a
carico del fornitore e previa approvazione della situazione finale della liquidazione.
Art. 28
(Documentazione)
La Ditta aggiudicataria, entro quindici giorni, decorrenti dalla data di avvenuta
comunicazione dell’aggiudicazione, deve far pervenire all’A.S.L. TO1 i seguenti documenti:
1. certificazioni di quanto dichiarato in sede di gara:
1.1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese –
rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente gli estremi dell’atto costitutivo
ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l’atto medesimo e
l’annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed
impegnare legalmente la società e l’attestazione che la società stessa non si trova in
stato di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato
preventivo o di amministrazione controllata.
Tale certificato deve altresì contenere la dicitura “antimafia” ex art. 9 del
D.P.R. 252/1998.
Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi
rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione
giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni;
2.
3.
4.
5.
1.2. certificato di iscrizione nel registro delle Cooperative rilasciato dalla Prefettura
limitatamente a questa categoria di aziende;
deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità di cui al precedente art. 27;
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, atto di costituzione, in conformità a
quanto prescritto dal precedente articolo 24.
copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 31.
in riferimento all’art. 26 del D.Lgs 81/08:
a) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N.
445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri,
dichiari di aver preso visione del documento “Opuscolo informativo per ditte esterne”
scaricabile al sito Internet dell’ASL: http://www.asl102.to.it/docum/infditte.pdf
b) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 N.
445, nella quale il legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri,
dichiari espressamente in relazione all’appalto in oggetto di “possedere tutti requisiti
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di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del
D.Lgs 81/08”.
Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale e il DURC sarà cura
dell’Azienda Sanitaria provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le sue
dichiarazioni lo stesso verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si procederà quindi alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Resta salva la facoltà per l’A.S.L. di richiesta di risarcimento dei danni ulteriori
nonché della segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria.
Il termine di presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo può,
a richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato per ulteriori giorni quindici.
Trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell’A.S.L. dichiarare la decadenza
dell’aggiudicatario ed incamerare la cauzione provvisoria.
Art. 29
(Esecuzione del contratto)
La direzione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 D. Lgs. 163/2006, è
affidata al Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera o alle persone da questi
designate.
Ai suddetti responsabili la ditta appaltatrice deve far riferimento per ciò che riguarda
l’esecuzione della fornitura.
Art. 30
(Responsabilità dell’appaltatore)
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali
e della perfetta riuscita della fornitura.
L’aggiudicatario è responsabile inoltre dell’osservanza delle leggi, dei regolamenti,
delle vigenti normative in materia igienico-sanitario e di commercio relativi alle merci da
fornire.
Durante l’esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà direttamente
responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di
ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria in conseguenza dell’espletamento della
fornitura.
Art. 31
(Assicurazioni)
Il soggetto aggiudicatario deve disporre, per tutta la durata del contratto, di polizze di
assicurazione stipulate con Compagnie di Assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi
vigenti, per i rischi connessi all’esecuzione del presente appalto.
L’aggiudicatario è obbligato, ai fini dell’affidamento della fornitura, a presentare
all’ASL idonea copertura assicurativa.
In particolare, l’aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito
riportate:
a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi
alle condizioni appresso riportate;
ovvero (in via alternativa)
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b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate con una apposita
dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e la
conformità alle condizioni appresso riportate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Effetto e scadenza dell’assicurazione: l’assicurazione deve aver effetto per l’intera
durata del contratto.
Novero dei terzi: dovranno essere espressamente considerate nel novero dei Terzi
le Aziende Sanitarie.
Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale: impegno dell’Impresa
assicuratrice a dare immediato avviso scritto alle Aziende Sanitarie di ogni modifica
contrattuale, inadempienza del contraente, scadenza o eventuale disdetta della
polizza.
Pagamento dei sinistri: i sinistri, indennizzabili ai sensi della polizza, verranno
pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali
franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono sempre a carico
dell’aggiudicatario.
Cessazione dell’Assicurazione: obbligo dell’Impresa assicuratrice di avvisare le
Aziende Sanitarie in caso di recesso dal contratto principale, mancata concessione
del rinnovo o proroga del contratto alle medesime condizioni in corso, di atti o
situazioni che possano invalidare in tutto o in parte l’Assicurazione, di naturale
scadenza della polizza.
Art. 32
(Inadempimenti contrattuali)
L’Azienda Sanitaria, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non
puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione
del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed
assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di contro deduzioni e di
memorie scritte.
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale
provvedimento nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal
soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l’A.S.L. ritiene di procedere
all’applicazione della penale.
Art. 33
(Acquisti sul libero mercato)
L’Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all’acquisto, sul libero mercato, dei
medesimi prodotti oggetto del presente capitolato, in caso di inadempimento contrattuale del
soggetto affidatario titolare del contratto. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a
carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 34
(Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. Risarcimento dei danni)
Fatti salvi i disposti di cui agli artt. 2 (Durata della fornitura) e 41 (Incedibilità dei
crediti. Divieto di cessione del contratto) del presente capitolato, il contratto si risolve con
provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:
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a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le
modalità di cui al successivo art. 35 e sia riscontrata una ulteriore inadempienza;
b) per gravi inadempienze, frode o altro, compresa l’immotivata interruzione della
prestazione, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
d) per l’accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del
soggetto aggiudicatario, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
e) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di
sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
f) in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario;
g) per un diverso assetto organizzativo dell’A.S.L. che faccia venire meno la necessità di
prestazione della fornitura oggetto del presente appalto.
Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena
l’A.S.L. TO1, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e
di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto
aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento
in cui detta comunicazione perviene all’indirizzo del soggetto aggiudicatario.
Qualora l'A.S.L. intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto
aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il soggetto
aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a
titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che
l’A.S.L. sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a
seguito dell’affidamento del servizio ad altra ditta.
L'A.S.L. TO1 si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente la fornitura,
in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il
soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e seguenti
del Codice Civile della “risoluzione del contratto”.
Art. 35
(Penalità)
L’ASL, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle
norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di
verificata violazione di tali norme.
In caso di consegne di prodotti difformi da quelli offerti, qualora la ditta non provveda
tempestivamente alla sostituzione degli stessi con prodotti conformi, l’ASL TO1 provvederà
all’applicazione di una penale di importo pari al 10% del valore dei prodotti consegnati,
ponendo a carico della ditta l’eventuale maggior spesa sostenuta per l’acquisto della merce
su piazza.
In caso di ritardata consegna l’A.S.L. TO1 provvederà all’applicazione di una penale
di importo pari al 10% del valore dei prodotti ordinati, per ogni giorno di ritardo.
Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di
liquidazione.
Il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato
dall’Amministrazione.
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In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale in
corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l’ASL avrà diritto di provvedere come
meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine
dell’appalto, con obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti
dell’inadempimento stesso.
Art. 36
(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)
L’ASL, una volta che l’aggiudicatario si sia reso inadempiente ex art. 1218 del Codice
Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità
Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere
detta inadempienza.
Art. 37
(Responsabilità penale per frode contrattuale)
Qualora l’aggiudicatario, con comportamento fraudolento, non adempia alla fornitura
ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole
medesime, l’A.S.L. si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.
Art. 38
(Condizioni di pagamento)
La stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni” pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.
Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato a 90 gg. dalla data di ricezione
delle stesse, regolari a norma di legge, ed eventuali altri documenti contabili, previa idonea
produzione da parte della Ditta della documentazione attestante il versamento dei compensi
ai dipendenti e altresì dei contributi previdenziali e contributivi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 comma 2 D.M. 82/1994).
Per la data di ricevimento della fattura fa fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo
dell’ASL; tale termine resterà temporaneamente sospeso qualora l’ASL richieda chiarimenti.
Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla succitata scadenza.
In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi ai fini e per gli effetti dell’art. 5
del D. Lgs. n. 231/02, è quello legale.
I pagamenti inoltre verranno effettuati in conformità a quanto previsto dalla legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i, recante il “Piano straordinario contro le mafie”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della suddetta legge il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all’A.S.L., entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del
contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla
ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice
fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del soggetto aggiudicatario
dedicato/i.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro
e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
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relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità delle
persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ciascuna fattura emessa dal soggetto aggiudicatario dovrà contenere, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 della legge 17
dicembre 2010 n. 217, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, il riferimento al contratto cui si riferisce e al
CIG (Codice Identificativo Gare).
Il contratto che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario conterrà le seguenti
clausole:
“L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria”.
In ogni caso l’A.S.L. committente si intende esonerata da ogni responsabilità per i
pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.
Art. 39
(Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d’impresa)
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa i
pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa
mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto
alla parte di prestazione.
Art. 40
(Prezzi)
I prezzi, offerti in sede di gara, devono restare fissi ed invariati per tutta la durata
dell’appalto, salvo quanto previsto dall’art. 115 D. Lgs. 163/2006.
Art. 41
(Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del contratto)
Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a
non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dal presente appalto senza la preventiva
autorizzazione dell’Azienda Sanitaria.
La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria
rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell’Azienda medesima.
In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni
contenute nell’art. 117 del Codice dei Contratti.
E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il
contratto derivante dal presente appalto.
Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile
dell’Azienda Sanitaria, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.
Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l’incameramento della
cauzione definitiva e l’addebito del maggior onere derivante all’Azienda a causa della
predetta risoluzione.
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Art. 42
(Tesoriere dell’A.S.L.)
Il Tesoriere dell’Azienda Sanitaria è l’Unicredit Banca - Agenzia Torino Turati – corso
Turati, 48 – Torino – c/c n. 000041154022 - cod. ABI 02008 – cod CAB 01138 – IBAN
IT/04/U/02008/01138/000041154022.
Art. 43
(Foro competente)
Le parti contraenti riconoscono come unico competente, per qualsiasi controversia, il
foro di Torino.
Le richieste di chiarimenti relative al presente capitolato dovranno pervenire per
iscritto alla S.C. Gestione Approvvigionamenti – Responsabile del Procedimento Brunella
Gorlero fax 011 5662374 - E mail: [email protected]., entro le ore dodici del giorno
18/03/2011.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre tale
termine.
Per informazioni sull’utilizzo del sistema gare on - line telefonare al numero verde
800.123.778 nei seguenti orari: lunedì – venerdì 09,00-12,30 14,30-17,00.
Il presente capitolato è costituito da 43 articoli ed è composto da n. 24 pagine.
Costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:
- modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei
requisiti morali e professionali di partecipazione alla gara (allegato sub 1.1),
- schema di conferma offerta economica presentata on line (allegato 1.2).
IL DIRETTORE S.C.
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Dott. Tommaso CORVINO
(firmato in originale)
TC/bg
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Pag. 23 di 24
Il
sottoscritto……………………………..…………….Legale
Ditta…………………………………………….
rappresentante
della
accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa,
contenute nel presente capitolato e negli altri atti allegati.
Data,
Per la ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. si intendono specificamente approvati gli artt. 2
(Durata della fornitura), 3 (Importo presunto della fornitura), 4 (Quinto d’obbligo), 6 (Criterio
di aggiudicazione), 15 (Falsità delle dichiarazioni), 16 (Validità delle offerte e prezzi), 32
(Inadempimenti contrattuali), 33 (Acquisti sul libero mercato), 34 (Clausola risolutiva
espressa ex art. 1456 cod. civ. Risarcimento dei danni), 36 (Responsabilità penale per
inadempimento contrattuale), 37 (Responsabilità penale per frode contrattuale), 38
(Condizioni di pagamento), 39 (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti
temporanei d’impresa), 40 (Prezzi), 41 (Incedibilità dei crediti. Divieto di cessione del
contratto), 43(Foro competente).
Data,
Per la ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
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Capitolato