La Privacy tra diritto e mercato
Istituto Europeo di Design
Roma - 2009
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Privacy tra diritto e mercato
“Dal diritto alla privacy
all’ autodeterminazione informativa”
Docente: Arturo Di Corinto
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Cos’è la privacy

Privacy é un termine di origine
anglosassone accostabile ai concetti
di “riservatezza” e “privatezza”.
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Privacy: diritto ad essere lasciato solo

La nozione di privacy apparve per la
prima volta nel 1890, ad opera di
due avvocati, S.D. Warren e L.D.
Brandeis, che la definirono come il
"diritto ad essere lasciato solo“, cioè
diritto a non subire interferenze
esterne nella propria vita privata.
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Privacy: le origini

Sulla scorta delle intuizioni di
Warren e Brandeis che si
confrontarono con l’innovazione
tecnologica della diffusione della
fotografia, il diritto al rispetto della
vita privata trova una delle sue
prime concretizzazioni concettuali
nell’ordinamento giuridico
statunitense.
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Nuove esigenze per la privacy

Quando le tecniche fotografiche
vennero percepite come invasive e
potenzialmente pericolose per la
propria immagine privata e pubblica
studiosi e giuristi sentirono
l’esigenza di proteggere l’elemento
psicologico e relazionale della
persona, oltre a quello fisico.
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La Corte suprema statunitense

Esigenza di nuovi strumenti giuridici
per la prevenzione e la repressione,
degli eventuali abusi compiuti
attraverso l’uso delle nuove
tecnologie.
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Privacy: Principio passivo

Erigere un confine invalicabile, non
oltrepassabile, a protezione del
singolo e delle sue informazioni
personali senza il consenso esplicito
del singolo individuo.
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Privacy: Principio attivo

La libertà di poter compiere scelte
personali ed intime in piena
autonomia e senza il pericolo di
essere influenzato dalle critiche o
dalla disapprovazione dell’ambiente
circostante.
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In Europa

Gli Stati del Vecchio continente non
elaborarono un istituto analogo alla
privacy statunitense e le fattispecie
normative si orientarono a soluzioni
singolari, piuttosto che a regole
generali da cui trarre in modo
deduttivo la soluzione del caso
concreto.
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Il gap colmato: l’art. 8

L’art. 8 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali base della
giurisprudenza di Strasburgo in
tema di tutela della privacy
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La Corte di Strasburgo - 1

Ogni persona ha il diritto al rispetto
della vita privata e familiare, del
suo domicilio e della sua
corrispondenza
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La Corte di Strasburgo - 2

Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell’esercizio di
tale diritto se non in quanto tale
ingerenza sia prevista dalla legge e
in quanto costituisca una misura
che, in una società democratica, è
necessaria…
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Limiti alla tutela

…per la sicurezza nazionale, l’ordine
pubblico, il benessere economico
del Paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui.
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Europa: Nizza 2000

La tutela della privacy viene
recepita nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea
(art. 8) nel Consiglio europeo
svoltosi il 7 dicembre 2000 a Nizza
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Art. 8 - Protezione dei dati di
carattere personale

L’articolo n.8 considera tra i diritti
fondamentali la protezione dei dati
personali, distinguendola dalla
tradizionale tutela della vita privata
e familiare
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Articolo 8/1

Ogni individuo ha diritto alla
protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
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Art8/2

Tali dati devono essere trattati
secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo
previsto dalla legge. Ogni individuo
ha il diritto di accedere ai dati
raccolti che lo riguardano e di
ottenerne la rettifica.
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Art. 8/3

Il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un'autorità
indipendente.
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La sfera psicosociale

«non ci sembra però essere priva di
limiti, e in particolare crediamo si
possa affermare che l’oggetto della
protezione è la sfera personale,
privata, in qualche modo psicologica
dell’individuo. Ne fuoriesce
quell’attività esclusivamente sociale
e intimamente legata all’agire
collettivo, come tale di non
esclusiva pertinenza del singolo».
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Il confine del lecito

L’ambito della non ingerenza nella
“vita personale”, per quanto
ampiamente interpretato, non si
spinge mai oltre il confine del lecito,
sino al punto da poter coprire
eventuali attività illegali
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Privacy in Italia


La legge italiana sulla privacy è la
675/96.
Dalla sua originale formulazione e in
seguito all’attività dell’Autorità
garante per la protezione dei dati
personali la legge è stata integrata
e modificata più volte.
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Privacy e Statuto dei Lavoratori

La protezione dei dati personali è
entrata nel sistema italiano “non
attraverso la schema proprietario
del borghese che sottrae all’occhio
del pubblico la sua sfera privata”,
ma sotto la spinta delle lotte
operaie, con lo Statuto dei
lavoratori del 1970.
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La privacy delle opinioni

Il divieto di raccogliere informazioni
sulle opinioni politiche religiose o
sindacali del lavoratore da parte del
datore di lavoro non ha come fine
quello di chiudere quelle opinioni
nella segretezza, al contrario…
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Privacy a tutela delle opinioni

La privacy sul luogo di lavoro è la
premessa necessaria per
manifestare liberamente le proprie
idee senza correre il rischio della
discriminazione.
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Il nuovo codice della privacy

Il 1 gennaio 2004 entra in vigore
il decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, denominato “Codice in
materia di protezione dei dati
personali”.
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Il Codice della privacy

Il Codice, che rappresenta il primo
tentativo al mondo di comporre in
maniera organica le innumerevoli
disposizioni relative, anche in via
indiretta, alla privacy, riunisce in
unico contesto la legge 675/1996 e
gli altri decreti legislativi,
regolamenti e codici deontologici
che si sono succeduti negli anni.
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La Giurisprudenza del Garante

Il Codice contiene anche importanti
innovazioni tenendo conto della
“giurisprudenza” del Garante e della
direttiva Ue 2000/58 sulla
riservatezza nelle comunicazioni
elettroniche.
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Sostituita la 675 del 1996

Il Testo unico è ispirato all’
introduzione di nuove garanzie per i
cittadini, alla razionalizzazione delle
norme esistenti e alla
semplificazione degli adempimenti e
sostituisce la legge “madre” sulla
protezione dei dati, la n. 675 del
1996.
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Il “nuovo corso” della privacy

La privacy divenuta un diritto
fondamentale della persona nella
«Carta dei diritti» dell'Unione
europea si riflette nei primi due
articoli del nuovo Codice sulla
privacy
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Privacy diritto della persona

Cambia il ruolo sociale ed
istituzionale della privacy: da
“diritto dell’età dell’oro della
borghesia”, la privacy è divenuta
diritto fondamentale della persona.
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Il modello europeo

L’ articolo 8 ha classificato appunto
tra i diritti fondamentali la
protezione dei dati personali,
distinguendola dalla tradizionale
tutela della vita privata e familiare.
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Diritto alla privacy oggi


Non solo diritto ad essere lasciati in
pace.
Non solo diritto a proteggere la
propria sfera privata.
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Diritto autodeterminazione informativa

Privacy intesa come diritto di
controllare l’uso e la circolazione dei
propri dati personali che
costituiscono un bene primario della
società dell’informazione.
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Privacy e netizens

La privacy, allora, diviene una
componente essenziale della
cittadinanza “elettronica”.
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Né tecnica, né status

La privacy non nè una tecnica nè
uno status, ma il risultato di una
relazione sociale.
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Privacy come diritto fondamentale

Solo attraverso la protezione delle
informazioni che li riguardano, gli
individui possono esercitare con
pienezza diritti fondamentali come
quello di comunicazione, di
associazione, cooperazione, di
manifestazione del pensiero e di
libera circolazione.
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Privacy e sorveglianza

Poichè l'intrusione nella sfera
individuale equivale a conoscere ciò
che di più intimo e personale spiega
i nostri comportamenti, la violazione
sistematica della privacy degli
individui va piuttosto interpretata
come strumento di sorveglianza.
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Sorveglianza sociale

La sorveglianza implica il
monitoraggio di una specifica
popolazione di individui al fine di
controllarne e guidarne i
comportamenti.
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Sorvegliare e punire

Sorveglianza finalizzata alla
repressione di comportamenti
illegittimi e alla manipolazione degli
individui.
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La Perdita della Privacy

Tipica dei regimi totalitari
appartiene storicamente al regime
di ogni istituzione totale, dove
assume il valore esplicito del
controllo sulla altrui esistenza.
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Sorveglianza e potere

La filosofia del controllo basata sulla
collezione di informazioni personali
e quindi sulla categorizzazione degli
individui, è da sempre stata uno
strumento di potere.
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Ambiti di applicazione




Devianza criminale
Ambiente di lavoro
Dinamiche di Mercato
Welfare State
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Classificazione

La categorizzazione mediante
sorveglianza stabilisce la modalità
del comportamento corretto
classificando di volta in volta gli
individui come buoni o cattivi
lavoratori, consumatori, vicini di
casa. Come buoni o cattivi cittadini.
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Lo Stato

Il controllo dello Stato, si presenta
nella veste di bilanciamento della
partecipazione al benessere
comunitario e opera come
meccanismo di inclusione sociale
rispetto al godimento dei diritti di
cittadinanza.
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Bentham

Nella concettualizzazione
benthamiana del Panopticon la
trasparenza del soggetto "sotto
osservazione" ne garantisce il
rispetto verso un sistema di regole
basato sulla proiezione della
punizione conseguente alla loro
rottura.
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Weber

Il controllo e la pianificazione dei
comportamenti sono considerati il
prerequisito di ogni organizzazione
votata all'efficienza.
L'organizzazione scientifica dei ritmi
e delle funzioni del luogo di lavoro
ottimizza la produzione, aumenta i
profitti e riduce i conflitti.
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Foucault


La sorveglianza è finalizzata al
conformismo e all'autodisciplina.
Per Foucault la filosofia del controllo
è il paradigma attraverso cui
vengono elaborati i codici e i
concetti attraverso cui ogni società
definisce se stessa mediante il
principio dell'esclusione.
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D. Lyon

“L’innovazione tecnologica
determina un cambiamento
complessivo in questo scenario e ci
introduce ad una nuova società
della sorveglianza” (1994).
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Wired Digital World

Le tecnologie digitali hanno la
intrinseca capacità di numerizzare
pressochè ogni aspetto della realtà
e ampliano la capacità delle
tradizionali tecnologie di
registrazione e trasmissione dei
dati.
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Filosofia della sorveglianza

Le tecnologie digitali registrano,
trattano, trasmettono a distanza,
quantità enormi di dati attinenti al
nostro agire quotidiano, e quindi al
nostro “essere sociali”, così
contribuendo ad un cambiamento
radicale nella natura
dell`organizzazione sociale basata
sulla raccolta di informazioni
personali.
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Cambiamenti Quantitativi
a.
b.
c.
d.
Capacità di raggiungere strati di
popolazione sempre più ampi;
frequenza e consuetudine delle
interazioni tecnologiche;
ubiquità tecnologie in differenti
contesti sociali;
evoluzione tecnica in termini di
capacità e processi.
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Cambiamenti Qualitativi
a.
b.
c.
Cambia il comportamento del
soggetto “sotto osservazione”;
definisce categorie sociali;
definisce ciò che è normale ed
accettabile e ciò che non lo è
mediante la categorizzazione.
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Profilazione

Videocamere, satelliti, microfoni,
bancomat, telefoni cellulari, carte
magnetiche, servizi automatizzati,
collegati con databases ed agenti
intelligenti, generano profili,
individuali o collettivi, personalizzati
o anonimi, dei soggetti con cui
interagiscono.
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Dataimmagine

I profili generati dall’interazione
tecnologica, trattati coi metodi
dell`analisi statistica ed interpretati
in base alla modellistica delle
scienze sociali, contribuiscono a
creare la nostra “dataimmagine”.
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Opportunità e Pericoli

Le qualità della nostra
dataimmagine ci precedono e
questo fatto genera enormi
opportunità ma anche molte
preoccupazioni.
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Tutelare la dataimagine

Di fronte agli abusi effettivi e
potenziali della nostra
dataimmagine tutelare la privacy, la
riservatezza delle informazioni che
ci riguardano, è una necessità
sempre più stringente.
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Bibliografia essenziale














Paissan, M., - Privacy e giornalismo. Diritto di cronaca e diritti dei cittadini, 2004,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Stile, L., http://www.dirittoesicurezza.it/public/articoli/diritto/privacy.htm - _ftnref1
2002
Garanteprivacy.it, Codice in materia di protezione dei dati pesonali. Decreto legislativo
giugno ‘03
Garanteprivacy.it, Relazione 2003. Il diritto alla protezione dei dati personali e le nuove
garanzie del codice
Levy, S., Crypto. I ribelli del codice in difesa della privacy, 2003, Shake Edizioni
Di Corinto A., Tozzi, T., Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete. 2001,
Manifestolibri
Giustozzi, A. Monti, E. Zimuel Segreti, Spie, Codici Cifrati, 1999, Edizioni Apogeo.
AA.VV. Kriptonite. Fuga dal controllo globale. Crittografia, Anonimato e Privacy nelle
Reti Telematiche. J.Lametta, 1998, ed. Nautilus
Lyon, D.,, L’occhio elettronico, 1997, Feltrinelli editore
Lyon, D., Zureik, E., Computers, Surveillance & Privacy, 1996, University of Minnesota
Press
Carlini, F., Internet, pinocchio e il gendarme, 1996, Manifestolibri
Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995.
Germani, Origini ed evoluzione del concetto di privacy nell’esperienza di common law,
in Giur. di Merito, 1975, 152;
Brandeis, L.D. e Warren, S.D., The right to privacy, in Harward Law Review, 1890, 193220
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