Agenzia Energetica Prov incia di Pisa S.r.l.
GUIDA
PER MANUTENTORI
INSTALLATORI
E RESPONSABILI DI
IMPIANTO
PROVINCIA DI PISA
COMUNE DI PISA
GENNAIO 2016
COMUNE DI CASCINA
INTRODUZIONE ...............................................................................1
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.........................................2
IMPIANTO TERMICO ........................................................................3
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’IMPIANTO TERMICO .........4
CHI E’ IL RESPONSABILE DI IMPIANTO ..........................................5
COMPITI DEL RESPONSABILE D’IMPIANTO ....................................6
COMPITI DELL’INSTALLATORE – IMPIANTO NUOVO......................8
COMPITI DEL MANUTENTORE – IMPIANTO ESISTENTE .................9
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA .......................................10
ESCLUSIONE DAL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA ....11
ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI .............12
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA ..................................12
BOLLINO ........................................................................................13
ATTIVITÀ ISPETTIVA.....................................................................17
ATTIVITÀ POST ISPEZIONE E SANZIONATORIA ..........................21
IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (C.I.T.) .............................23
DOCUMENTI UTILI - MANUTENTORI .............................................24
DOCUMENTI UTILI – RESPONSABILI IMPIANTO ...........................24
CONTATTI ......................................................................................25
INTRODUZIONE
La presente GUIDA si pone come strumento di consultazione rapida
per fornire indicazioni operative e utili informazioni agli utenti ed a tutti
gli operatori del settore sugli impianti termici.
La manutenzione è importante in quanto un impianto termico ben
funzionante:





Ha un miglior rendimento
Diminuisce il consumo di combustibile
Diminuisce l’inquinamento ambientale
Migliora la qualità della vita
Da più sicurezza ai cittadini
Le disposizioni contenute nella presente Guida sono applicabili a
partire dal 01/01/2016 a tutti gli impianti termici, presenti sul
territorio della provincia di Pisa, così come definite dal D.Lgs.192/05 e
ss.mm.ii. e dal DPR 74/2013.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni sugli impianti
termici: le cucine economiche, le termocucine, i caminetti aperti di
qualsiasi potenza termica ed i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (categoria E.1 di cui al
DPR 412/1993 e ss.mm.ii.).
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
LEGISLAZIONE STATALE
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE.
D.M. 10 febbraio 2014 Ministero dello Sviluppo Economico
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013.
NORMATIVA REGIONALE
D.P.G.R. - Regolamento Regionale 03 marzo 2015, n. 25/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale
24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio,
controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici
AUTORITA’ COMPETENTI
Secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 25/R/2015 in
provincia di Pisa sono:
Comune di Pisa per tutto il territorio comunale;
Comune di Cascina per tutto il territorio comunale;
Provincia di Pisa per la restante parte del territorio (fino a quando la
competenza passerà alla Regione).
ORGANISMO ESTERNO COMPETENTE
Agenzia Energetica Provincia di Pisa (AEP) s.r.l. affidataria unica
del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici.
IMPIANTO TERMICO
E’ l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale
o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti
aperti, radiatori individuali, cucine economiche, termocucine ed altri
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Inoltre non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti
inseriti in cicli di processo che producono calore destinato alla
climatizzazione dei locali in parte non preponderante.
Ogni impianto deve essere sempre mantenuto in buono stato di
esercizio attraverso i controlli e le manutenzioni svolte da tecnici
abilitati, per garantirne la sicurezza ed aumentarne l’efficienza
energetica.
Gli impianti termici devono essere dotati del libretto di impianto
termico per la climatizzazione che è composto dalle seguenti schede:
1. Scheda identificativa impianto; 2. Trattamento acqua; 3. Nomina del
terzo responsabile dell’impianto termico; 4. Generatori; 5. Sistemi di
regolazione e contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema
di emissione; 8. Sistema di accumulo; 9. Altri componenti
dell’impianto; 10. Impianto di ventilazione meccanica controllata; 11.
Risultati della prima verifica effettuata dall’installatore e delle verifiche
periodiche successive effettuate dal manutentore; 12. Interventi di
controllo efficienza energetica; 13. Risultati delle ispezioni periodiche
effettuate a cura dell’Ente competente; 14. Registrazione dei consumi
nei vari esercizi.
Per ogni sistema/edificio, di norma, va compilato un solo libretto di
impianto in modo da stabilire un legame unico tra edificio e codice
impianto. Solo nel caso di impianti centralizzati serviti da due impianti
distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la
climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di
rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono
necessari due diversi libretti di impianto.
Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere
registrate sul Libretto di impianto.
La tenuta del Libretto di impianto è a cura del responsabile di impianto.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’IMPIANTO TERMICO
Gli impianti termici devono essere muniti di:
a) il libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello
previsto dal D.M. 10.2.2014;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta
installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
c) i libretti di istruzioni uso e manutenzione dei generatori, bruciatori
ed apparecchiature dell'impianto, forniti dal costruttore;
d) la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008; per gli
impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di detto
decreto, documentazione di cui alla legge 46/1990 oppure
documento equivalente, per impianti costruiti prima del
13/03/1990 (appendice F alla norma UNI 10738);
e) i rapporti tecnici redatti dall’operatore incaricato al termine delle
operazioni di controllo di ordinaria o straordinaria manutenzione
effettuata;
f) i rapporti di controllo di efficienza energetica, con apposito
bollino, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente;
g) il codice identificativo dell’impianto (PDR o POD);
h) la documentazione di cui all’art. 284 del D.Lgs. 152/2006 se
prevista;
i) le autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di
impianto e denuncia INAIL (ex ISPESL), ove obbligatori;
j) la documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione
incendi laddove obbligatoria per tale tipologia d’impianto.
Dal 15/10/2014 (e comunque entro il 24/03/2017), in occasione del
primo intervento di controllo e/o manutenzione tutti gli impianti termici
sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme
al modello riportato dal D.M. 10/02/2014.
Per gli impianti esistenti, i "libretti di centrale" ed i "libretti di
impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati
negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono
essere allegati al nuovo “libretto di impianto”.
La compilazione iniziale del libretto, comprensiva dei risultati della
prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata
all’atto della prima messa in servizio, a cura dell’installatore o della
ditta di manutenzione.
La documentazione dell’impianto termico deve essere conservata, a
cura del responsabile, presso l’unità immobiliare o la centrale termica
in cui è ubicato il generatore per tutta la sua durata in esercizio e deve
essere resa disponibile e mostrata in occasione dei controlli
sull’impianto.
CHI E’ IL RESPONSABILE DI IMPIANTO
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto
termico e il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza
energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell’impianto che è
identificato come: il Proprietario, in caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate; l’Occupante a qualsiasi titolo, in caso di singole
unità immobiliari; l’Amministratore, in caso di edifici dotati di impianti
termici
centralizzati
amministrati in condominio; il Legale
rappresentante o l’Amministratore delegato in caso di edifici di
proprietà o occupati a qualsiasi titolo da soggetti diversi dalle persone
fisiche; il Terzo responsabile se delegato (nel caso di singole unità
immobiliari residenziali è consentita la delega solo se il generatore è
ubicato in un locale esclusivamente dedicato); il Conduttore nomina
obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale
superiore a 232KW.
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori
di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici,
può essere delegato un unico responsabile che risponderà di tutte le
attività sugli impianti.
COMPITI DEL RESPONSABILE D’IMPIANTO
Raccogliere o acquisire tutti i dati necessari per la corretta
compilazione del Libretto impianto quali ad esempio: Codice fiscale;
Nr. POD (dell’energia elettrica): dalla bolletta o dal contatore
premendo 2 volte il pulsante; Nr. PDR (Punto di riconsegna) del gas
naturale: dalla bolletta; i mq. di superficie calpestabile dell’unità
immobiliare servita dall’impianto.
Contattare una ditta di manutenzione abilitata (art. 3 DM 22 gennaio
2008, n. 37) a cui affidare l’intervento sull’impianto termico per il:
1) controllo e manutenzione con la periodicità delle istruzioni
tecniche;
2) controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui alla
tabella allegato A DPGR 25/R del 2015 entro 30 giorni successivi
al precedente controllo;
3) controllo e manutenzione entro 30 giorni dalla data della prima
accensione di un nuovo generatore.
E’ vietato dalla normativa vigente avvalersi di ditte non abilitate alla
manutenzione degli impianti.
Nell’esercizio dell’impianto termico il responsabile è tenuto a:
 condurre l'impianto secondo le prescrizioni delle norme vigenti;
 rispettare i periodi annuali di accensione e la durata giornaliera di
funzionamento degli impianti consentita;
 mantenere, per la climatizzazione invernale, la media ponderata
delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di
ciascuna unità immobiliare: entro i 18°C con una tolleranza di + 2°C
per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e
20°C con una tolleranza di - 2°C per tutti gli altri edifici;
 mantenere, per gli impianti di climatizzazione estiva, la media
ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti
raffrescati di ciascuna unità immobiliare: entro i 26°C con una
tolleranza di - 2°C;
 aggiornare periodicamente la scheda 14 del libretto impianto;
 consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile, da
parte di AEP srl;
 redigere ed inviare la scheda identificativa dell’impianto termico
(scheda 1), presente nel libretto ad AEP Srl oppure delegare a
trasmetterla l’installatore o manutentore, nei seguenti termini:
a) entro 45 giorni dall’avviamento di un nuovo generatore di calore,
b) entro 45 giorni dalla modifica di uno degli elementi descritti nella
scheda identificativa;
 redigere ed inviare ad AEP srl entro 30 giorni:
a) la dichiarazione di disattivazione e riattivazione dell’impianto;
b) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico;
c) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
Il nuovo Responsabile d’impianto, deve redigere e comunicare ad AEP
Srl, utilizzando l’apposita modulistica, la variazione del nominativo del
responsabile:
a) entro 10 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile o
Amministratore;
b) entro 30 giorni lavorativi nel caso di nuovo Proprietario,
Occupante o Legale rappresentante;
c) entro 2 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile per
sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6 comma 4
del DPR 74/2013.
In caso di variazione del responsabile impianto, il precedente
responsabile è tenuto a consegnare al subentrante tutta la
documentazione a corredo dell’impianto, completa e correttamente
compilata.
L’Amministratore è tenuto a trasmettere ad AEP Srl la sua nomina,
revoca o dimissioni entro e non oltre la fine del mese successivo al
mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; nonché
sempre entro 30 giorni le eventuali variazioni sia di consistenza che di
titolarità dell’impianto. Qualora il contratto di Amministratore venga
rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l’Amministratore
è tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.
Per i generatori di calore a fiamma di portata termica superiore a 35
kW, il responsabile di impianto deve trasmettere ad AEP Srl apposita
denuncia, redatta dall’installatore mediante il modulo, previsto dal
D.Lgs. 152/2006, entro 90 giorni dall’installazione o dalla modifica
dell’impianto termico.
Sottoscrivere i rapporti di controllo per presa visione.
Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto e renderla
disponibile in caso di controlli e ispezioni sull’impianto.
COMPITI DELL’INSTALLATORE – IMPIANTO NUOVO
L’installatore installa l’impianto termico e/o i componenti dello stesso
(es. il solo generatore) e effettua ogni modifica dello stesso, a regola
d’arte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme
tecniche di settore.
Al termine dell’installazione di un nuovo impianto l’installatore:
 rilascia la Dichiarazione di Conformità (ai sensi del D.M. 37/2008);
 rilascia le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione dell’impianto,
in cui specifica chiaramente quali sono le operazioni di controllo e
manutenzione dell’impianto, per garantire la sicurezza delle persone e
delle cose nonché con quale frequenza le stesse devono essere
effettuate;
 compila e rilascia il nuovo libretto d’impianto nelle parti di sua
competenza (schede 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12);
 redige e rilascia il rapporto di controllo e manutenzione in cui sono
riportate le attività effettuate specificando se derivanti dalle
prescrizioni e periodicità contenute nelle istruzioni di uso e
manutenzione dell’impianto o da altro evento;
 redige e rilascia la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza
energetica (utilizzando la tipologia modello/generatore prevista dal
D.M. 10/02/2014), con le modalità riportate nelle linee guida ENEA ed
applica sulla stessa l’adeguato tipo di bollino;
 provvede, entro il termine di trenta giorni dalle operazioni di
installazione e di prima accensione, ad inserire sul Catasto impianti
termici (CIT) i dati della dichiarazione di controllo di efficienza
energetica;
 qualora nella sua attività rilevi situazioni di immediato pericolo
provvede ad informare senza indugio il responsabile impianto e,
laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per
l’adozione delle eventuali misure cautelari;
 conserva copia del rapporto di controllo e manutenzione con i risultati
della prova di combustione per un periodo non inferiore a 5 anni per
eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità od Organismi
competenti.
COMPITI DEL MANUTENTORE – IMPIANTO ESISTENTE
Al primo controllo di efficienza energetica o di manutenzione
dell’impianto termico censisce l’impianto nel suo complesso per la parte
di sua competenza (sottosistema di generazione, presenza e
funzionalità temperatura ambiente e presenza e funzionalità del
trattamento acqua dove previsto) inoltre:
 redige e rilascia la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza
energetica (utilizzando la tipologia modello/generatore prevista dal
D.M. 10/02/2014), con le modalità riportate nelle linee guida ENEA
ed applica sulla stessa l’adeguato tipo di bollino;
 provvede entro il termine di trenta giorni dalla data del controllo ad
inserire sul Catasto impianti termici (CIT) i dati della dichiarazione di
controllo di efficienza energetica;
 se non è stato fatto dall’installatore, rilascia le istruzioni tecniche per
l’uso e la manutenzione dell’impianto, in cui specifica chiaramente
quali sono le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto,
per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonché con
quale frequenza le stesse devono essere effettuate;
 effettua la manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto con
la periodicità delle istruzioni tecniche di cui al punto precedente,
questo tipo di controllo NON deve essere inserito nel catasto
impianti termici (CIT);
 compila il “libretto di impianto” per le parti di propria competenza
(schede 11 e 12);
 in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore e in
occasione di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali
da modificare l’efficienza energetica redige e rilascia di nuovo la
dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica
(utilizzando la tipologia modello/generatore prevista dal DM
10/02/2014) con applicazione del relativo bollino. La data in cui è
eseguito questo controllo costituisce il termine di riferimento per le
successive scadenze;
 qualora nella sua attività rilevi situazioni di immediato pericolo
provvede ad informare senza indugio il responsabile impianto e,
laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per
l’adozione delle eventuali misure cautelari;
 provvede entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla
data del controllo ad inserire sul Catasto impianti termici (CIT) i dati
della dichiarazione di controllo di efficienza energetica;
 conserva copia del rapporto di controllo di efficienza energetica per
un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali
da parte delle Autorità ed Organismi competenti.
CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
La dichiarazione di manutenzione di efficienza energetica è obbligatoria
per tutti gli impianti termici:
a) di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
maggiore di 10 kW, senza distinzione di vettore energetico;
b) con macchine frigorifere e/o pompe di calore di potenza termica
utile nominale maggiore di 12 kW;
c) alimentati da teleriscaldamento di potenza utile nominale
maggiore 10 kW;
d) cogenerativi.
Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione di efficienza energetica
effettuate entro il 31 dicembre 2015 sono valide secondo la precedente
periodicità.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione di efficienza energetica ha
validità dalla data della verifica e per il periodo indicato nella
sottostante tabella.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione di efficienza energetica
priva del bollino è nulla e non valida a tutti gli effetti.
I controlli di efficienza energetica del generatore devono essere
effettuati con le seguenti scadenze temporali:
Tipologia
impianto
Alimentazione
Generatori alimentati a
combustibile liquido o solido
Con generatore di
calore a fiamma
Generatori alimentati a gas, metano o
GPL
Con macchine
frigorifere/pompe
di calore
Alimentati da
teleriscaldamento
Macchine frigorifere e/o pompe di
calore a compressione di vapore
ad azionamento elettrico e macchine
frigorifere e/o pompe di calore ad
assorbimento a fiamma diretta
Pompe di calore a compressione
di vapore azionate da motore
endotermico
Pompe di calore ad assorbimento
alimentate con energia termica
Sottostazione di scambio termico
da rete ad utenza
Potenza
utile
nominale
[kW]1
Anno civile entro il quale si
deve svolgere il controllo di
efficienza energetica a far data
dal precedente
10<P≤100
2°
P >100
1°
10<P≤100
- 2° se installati all’interno di
locali adibiti alla permanenza di
persone o se in esercizio da più
di 8 anni
- 4° gli altri
P >100
2°
12<P≤100
4°
P >100
2°
1
2
P >12
4°
P >12
2°
P >10
4°
Microcogenerazione
Pel<50
4°
Unità cogenerative
Pel≥50
2°
Cogenerativi
1La
Rapporto
controllo di
efficienza
energetica
(TIPO)
DM
10/02/2014)
3
4
potenza è quella complessiva dei generatori che servono lo stesso impianto.
ESCLUSIONE DAL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, il Responsabile impianto deve
recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o
disattivare la caldaia in modo che un’eventuale accensione richieda
necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato.
La disattivazione del generatore deve essere eseguita da una Ditta
abilitata ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22
gennaio 2008, n. 37, che deve rilasciare apposito verbale di
intervento.
L’eventuale riattivazione della caldaia implica il rispetto degli obblighi
di manutenzione. La disattivazione e l’eventuale riattivazione
dell’impianto termico, devono essere sempre comunicate dal
responsabile di impianto ad AEP Srl entro 30 giorni.
ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI
I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di
combustione ai limiti fissati nell’allegato B DPR 74/2013, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono
essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Ove il Responsabile impianto si avvalga della facoltà di richiedere, a
sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Organismo competente ai
sensi dell’art. 9 DPR 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino
all’ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori a quelli fissati nell’allegato B suindicato, sono
comunque esclusi dalla conduzione in regime continuo (art. 4 comma
6, lettera e) DPR 74/2013).
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali sia stato
rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza
energetica siano inferiori del 15 per cento a quelli misurati in fase di
collaudo o di primo avviamento indicati sul libretto impianto, devono
essere riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per
cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento
non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
Le unità cogenerative per le quali sia stato rilevato che i valori dei
parametri che caratterizzano l’efficienza energetica, non rientrano nelle
tolleranze definite dal fabbricante, devono essere riportate alla
situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione del fabbricante.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
DI
La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione ad AEP
Srl è di competenza della ditta di installazione e/o manutenzione e
deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante
l’inserimento dei relativi dati direttamente nel database, attraverso
l’apposito software degli impianti termici (CIT), utilizzabile da qualsiasi
PC con accesso internet previo accreditamento e secondo le modalità
indicate da AEP srl stessa.
L’immissione dei dati del rapporto di efficienza energetica avviene
tramite una maschera, i cui campi devono essere obbligatoriamente
compilati; in mancanza di tali dati il sistema informatico non accetterà
la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa
entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di
effettuazione del controllo di efficienza energetica.
A seguito della trasmissione di una dichiarazione di avvenuta
manutenzione il software di gestione del database degli impianti termici
rilascia apposita ricevuta, contenente i dati riepilogativi della
dichiarazione stessa. Tale ricevuta deve essere conservata dalla ditta di
manutenzione quale attestazione, a tutti gli effetti, dell’avvenuto
inserimento dei dati sul database informatico.
Il manutentore è responsabile dei dati inseriti sul database. In caso di
errore nell’immissione dati o incompletezza degli stessi, la dichiarazione
di avvenuta manutenzione sarà considerata non trasmessa/consegnata,
con oneri a carico del manutentore, fatta salva l’applicazione della
sanzione prevista dal presente Regolamento.
Il mancato inserimento dei dati della dichiarazione di avvenuta
manutenzione direttamente nel database di AEP Srl, o l’inserimento di
detta dichiarazione oltre il termine di 30 giorni naturali consecutivi
dall’esecuzione della prova di combustione, comporterà la non validità della
dichiarazione con il conseguente addebito del costo forfettario di ispezione
(€ 61 Iva compresa) oltre all’applicazione delle previste sanzioni.
BOLLINO
Il bollino di autocertificazione, da applicare su ognuna delle due copie
del rapporto di controllo di efficienza energetica è il contributo
economico obbligatorio a copertura dei costi dell’attività di
accertamento ed ispezione, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e
del Regolamento Regionale 25/R/2015.
I bollini sono differenziati per tipologia e fasce di potenza degli impianti
come da tabella seguente:
Tipologia
impianto
Alimentazione
Generatori alimentati a combustibile
liquido o solido
Con generatore
di calore a
fiamma
Generatori alimentati a gas, metano o
GPL
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a
compressione di vapore ad azionamento
elettrico e macchine frigorifere e/o pompe
di calore ad assorbimento a fiamma
diretta
Con macchine
frigorifere/pompe
Pompe di calore a compressione di
di calore
vapore azionate da motore endotermico
Pompe di calore ad assorbimento
alimentate con energia termica
Potenza utile
nominale
[kW]
10<P≤35
Periodicità
Tipo Valore
controllo
bollino [€]
[anni]
2
A
10
35<P≤100
P >100
2
1
B
C
20
70
10<P≤35
10<P≤35
35<P≤100
21
41
2/41
A
A4
B
10
15
20
P >100
12<P≤100
2
4
C
D
70
13
P >100
2
E
20
12<P≤100
P >100
12<P≤100
4
4
2
D
E
D
13
20
13
P >100
2
E
20
Alimentati da
Sottostazione di scambio termico da rete
P >10
4
F
102
teleriscaldamento ad utenza
Microcogenerazione
Pel<50
4
G
15
Cogenerativi
Unità cogenerative
Pel≥50
2
G
15
1 2 anni se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni
2 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al
D.Lgs.192/2005
Il bollino è costituito da una doppia etichetta adesiva, in materiale
cartaceo che deve essere applicata:
- una sulla copia del rapporto di controllo che resta al
responsabile di impianto;
- l’altra sulla copia del rapporto di controllo che resta al
manutentore/installatore.
In ogni bollino è previsto uno spazio nel quale dovrà essere annotato il
numero PDR o POD relativo all’impianto, la data del controllo di efficienza
energetica ed il codice fiscale del responsabile impianto.
Dal 1 gennaio 2016, i bollini previsti dalle precedenti procedure e non
ancora utilizzati non saranno più validi e dovranno essere resi ad AEP
Srl che provvederà a sostituirli con i nuovi bollini calcolando il controvalore
dei bollini ricevuti con il valore dei nuovi bollini consegnati.
Il bollino deve essere applicato obbligatoriamente in occasione delle
verifiche di efficienza energetica, questo significa che ogni volta che
viene rilasciato un rapporto di controllo di efficienza energetica,
l’installatore o manutentore abilitato deve applicare il bollino.
Anche se, in occasione delle verifiche di efficienza energetica, non deve
essere fatta la prova fumi, il Bollino deve essere apposto
obbligatoriamente anche sui sistemi di condizionamento qualora la
singola macchina abbia una potenzialità superiore a 12 KW; sugli
impianti a biomassa (pellets, cippato, tronchetti, ecc) qualora il singolo
generatore abbia una potenzialità superiore a 10 KW e sugli
scambiatori di calore (teleriscaldamento) qualora il singolo generatore
abbia una potenzialità superiore a 10 KW.
Nel caso di generatori di calore del tipo modulare in cascata o di due o
più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, il
contributo è calcolato sulla somma delle potenze dei singoli moduli o
generatori. Per “stesso impianto” si intende che la somma va effettuata
solo quando le macchine sono al servizio dello stesso sottosistema di
distribuzione.
Nel caso di più apparecchi singoli fissi (quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante), non
collegati tra loro, ma svolgenti un identico servizio di climatizzazione
invernale o estiva per un’unica unità immobiliare, e quindi considerati
unico impianto termico ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 192/2005, è
dovuto un unico contributo, calcolato sulla somma delle potenze dei
singoli apparecchi, fermo restando la compilazione di rapporti di
controllo distinti per ciascun apparecchio.
In caso di rifiuto del responsabile impianto a corrispondere il contributo
(bollino) il manutentore/installatore è tenuto a:
1) informare il responsabile d’impianto delle conseguenze derivanti
dalla mancata presentazione della verifica di efficienza
energetica:
2) indicare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di
controllo;
3) trasmettere comunque il rapporto di controllo via fax o mail ad
AEP srl.
Modalità di acquisto e ritiro dei bollini
I bollini possono essere acquistati esclusivamente dalle imprese iscritte
alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.
3, comma 1 e dall’art. 4 del D.M. 37/2008 e ritirati dal legale
rappresentante della ditta di installazione/manutenzione o da un suo
delegato (delega scritta). I bollini consegnati restano in carico alla ditta
che li ha richiesti e non possono essere ceduti ad altri
installatori/manutentori.
I bollini possono essere acquistati nel numero minimo di 5 per tipo.
Il pagamento dei bollini può essere effettuato tramite bonifico bancario
(prima del ritiro dei bollini) sul c/c bancario intestato ad Agenzia
Energetica Provincia di Pisa srl presso Banca di Pisa e Fornacette:
Provincia di Pisa
IBAN IT02 X085 6214 0020 0001 0815 926
Comune di Pisa
IBAN IT80 X085 6214 0020 0001 0679 207
Comune di Cascina
IBAN IT87 E085 6214 0020 0001 0968 519
oppure tramite assegno bancario al momento del ritiro dei bollini.
Il ritiro dei bollini deve avvenire presso gli uffici di AEP Srl
Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) – Pisa
nei giorni di
Lunedì e Mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30
Martedì e Giovedì, dalle 08:30 alle 12:30
Su richiesta del rappresentante legale della ditta di manutenzione, da
effettuarsi via fax o PEC (mediante apposito modulo), i bollini possono
essere anche spediti a mezzo servizio postale. In questo caso al
pagamento tramite bonifico bancario vanno aggiunte le spese postali di
spedizione pari a € 10,00 per ogni invio.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente pubblicate sul sito
www.agenpi.eu
ATTIVITÀ ISPETTIVA
AEP Srl provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza
energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le
procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e
documentali.
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e di climatizzazione
estiva di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.
I criteri di selezione degli impianti da ispezionare sono i seguenti:
 impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta
manutenzione o per i quali permangano elementi di criticità dopo la
richiesta di adeguamento tecnico e documentale;
 100% degli impianti alimentati a combustibile solido o liquido di
potenza nominale superiore a 100 kW, ogni due anni;
 100% degli impianti alimentati a gas, di potenza nominale superiore
a 100 kW, ogni quattro anni;
 a campione, per gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto
di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui ai punti
precedenti.
Sono sottoposti ad ispezione gratuita con il metodo a campione gli
impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza
energetica, secondo le modalità definite da AEP Srl.
Sono sottoposti ad ispezione con costi a carico del responsabile
dell'impianto:
 tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del
rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non
risulti pervenuto;
 gli impianti termici per i quali, a seguito dell’accertamento
documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti
tecnici e documentali, elementi di criticità;
 gli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del
responsabile d’impianto.
In caso di ispezione, il responsabile di impianto viene avvisato da AEP
srl, con congruo anticipo, tramite lettera raccomandata A/R (o altra
forma atta a dimostrare l’effettiva ricezione), con la quale viene
comunicata la data e l’ora dell’ispezione ed il nominativo degli ispettori
autorizzati.
Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate operativamente dagli
ispettori incaricati da AEP Srl, muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, visualizzabile anche sul sito internet www. agenpi.eu.
Gli ispettori sono tecnici specializzati, che operano per conto di AEP Srl,
con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e, non vanno
assolutamente confusi con i manutentori/installatori che sono liberi
imprenditori.
AEP invita a prestare particolare attenzione a coloro che si presentano
in date diverse da quella programmata e si mostrano riluttanti
nell’esibire il tesserino di riconoscimento e il relativo documento di
identità.
L’ispettore, in presenza del responsabile dell’impianto o di altra persona
da questi appositamente delegata, effettuerà le seguenti operazioni:
 acquisisce le generalità del responsabile dell’impianto termico;
 acquisisce i dati caratteristici dei principali componenti dell’impianto
termico;
 verifica l’esistenza del libretto d’impianto e la completezza della
documentazione a corredo dell’impianto;
 accerta che i controlli di efficienza energetica periodici dell’impianto
termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti
dalle norme vigenti;
 controlla l’idoneità dell’installazione dei generatori, dei locali di
installazione, l’adeguatezza della ventilazione/aerazione dei locali
stessi, la presenza e funzionalità dei dispositivi di regolazione e
controllo e dello stato delle coibentazioni;
 per i generatori a fiamma, controlla lo stato del canale da fumo e
verifica la corretta evacuazione dei prodotti della combustione;
 per i generatori a fiamma alimentati a combustibile liquido o
gassoso, esegue l’analisi dei prodotti della combustione e la
misurazione
del rendimento di combustione del generatore di
calore;
 effettua ulteriori verifiche in relazione alla tipologia specifica di
impianto ispezionato e all’evoluzione della normativa tecnica;
 valuta l’efficienza energetica del generatore e stima il suo corretto
dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la
climatizzazione invernale ed estiva dell’immobile;
 indica i possibili interventi idonei a migliorare il rendimento
energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
Ove in sede di ispezione venissero riscontrate irregolarità relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione
degli impianti termici, AEP Srl diffiderà il responsabile dell’impianto ad
intervenire al fine di eliminare le non conformità riscontrate.
Nel caso in cui fra le non conformità riscontrate in sede di ispezione ve
ne siano di relative alla sicurezza dell’impianto termico, AEP srl
provvederà alla comunicazione di quanto rilevato al Comune sul cui
territorio è ubicato l’impianto, affinché possano essere adottati gli
adempimenti di competenza
Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio
degli impianti sono attribuite al responsabile dell’impianto termico.
Al termine del controllo l’ispettore rilascia un rapporto di verifica con
l’annotazione delle operazioni di controllo eseguite, dei relativi risultati
e delle eventuali non conformità dell’impianto termico rispetto alla
legislazione vigente.
Il rapporto di verifica è redatto in duplice copia e deve essere
sottoscritto con firme chiare e leggibili, dall’ispettore e, per presa
visione, dal responsabile dell’impianto.
Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il
rapporto di prova non inficia la regolarità dell’ispezione ma tale
circostanza deve essere riportata nelle osservazioni.
L'ispezione riguarda la conformità dell’impianto alle norme di Legge e
non sostituisce i controlli di efficienza energetica e la manutenzione
ordinaria del generatore.
Il costo dell’ispezione a carico del responsabile dell’impianto tiene conto
della potenza dell'impianto termico e delle indicazioni contenute
nell’allegato B al regolamento della Regione Toscana 25/R/2015 come
da tabella seguente (gli importi indicati si intendono comprensivi di IVA):
Tipologia impianto
Con generatore di calore a fiamma
alimentati a gas o a combustibile liquido o
solido
Con macchine frigorifere/pompe di calore
Alimentati da teleriscaldamento
Cogenerativi
Onere di mancata ispezione o verifica
Onere per mancato incontro
Potenza termica utile
nominale [kW]
P≤100
P≥100
generatore aggiuntivo
P≤100
P≥100
per ogni 100 mq o frazione
superiore di superficie utile
P ≤100
100<P≤350
P≥350
P≤100
P≥100
Costo ispezione
[€/impianto]
120,00
200,00
60,00
122,00
200,00
110,00
160,00
210,00
300,00
120,00
200,00
61,00
Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’ispezione programmata per
cause attribuibili al responsabile di impianto verrà applicato l’onere per
mancato incontro, mentre, nella riprogrammata successiva ispezione,
in caso di negligenza o rifiuto da parte del responsabile di impianto
verrà applicato l'onere di mancata ispezione o verifica, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15, comma 5 del Dlgs.
192/2005 e la sospensione della fornitura di gas da parte della società
distributrice, ai sensi dell’art. 16, comma 6 del DLgs. 164/2000.
In caso di assenza e/o dismissione dell’impianto termico il responsabile
è tenuto ad avvisare AEP Srl con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto
alla data di ispezione programmata; diversamente al responsabile
impianto verrà addebitato l’onere per mancato incontro.
Il pagamento del costo dell’ispezione potrà essere effettuato con una
delle seguenti modalità:
 direttamente all’ispettore;
 entro 30 giorni, presso gli uffici di AEP srl posti in Via Chiassatello,
57 (Corte Sanac) - Pisa;
 entro 30 giorni, tramite bonifico bancario sul c/c intestato ad
Agenzia Energetica Provincia di Pisa srl presso Banca di Pisa e
Fornacette:
Provincia di Pisa
Comune di Pisa
Comune di Cascina
IBAN IT55 X085 6214 0020 0001 0815 942
IBAN IT77 X085 6214 0020 0001 0815 934
IBAN IT77 H085 6214 0020 0001 0968 527
Nel pagamento deve essere sempre indicato il nominativo del
responsabile impianto così come risulta dal verbale ispettivo.
In ogni caso, AEP ha la facoltà di rettificare quanto riportato sul
rapporto di ispezione, in presenza di accertati errori di compilazione o
di valutazione da parte dell’ispettore, comunicando il diverso esito
dell’ispezione al responsabile impianto.
ATTIVITÀ POST ISPEZIONE E SANZIONATORIA
Il mancato rispetto delle norme vigenti ed eventuali non conformità e/o
anomalie degli impianti termici rispetto alla legislazione vigente,
rilevate dell’ispettore durante il controllo, sono riportate sul rapporto di
verifica.
Se in sede di ispezione vengono evidenziate delle non conformità in
materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (ai sensi
della Legge 10/1991, del DPR 412/1993, del D.Lgs. n. 192/2005 e
ss.mm.ii., del DPR 74/2013, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.iil. e dal
Regolamento Regionale 25/R/2015), l’ispettore diffida il responsabile
impianto al ripristino della conformità dell’impianto alle norme vigenti.
entro un termine stabilito. Il mancato adempimento comporterà l’avvio
delle procedure sanzionatorie da parte dell’Autorità competente.
Se dal rapporto di ispezione risultano non conformità relative alla
sicurezza dell’impianto, AEP Srl provvederà a segnalare quanto rilevato
all’Amministrazione Comunale competente, affinché vengano adottati i
provvedimenti del caso.
Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio
degli impianti sono imputate al soggetto che riveste il ruolo di
responsabile dell’impianto termico.
Le sanzioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti sono
elencate nella seguente tabella:
SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE IMPIANTO
Mancata effettuazione, secondo la normativa vigente, della manutenzione periodica dell’impianto
termico (c.5 art. 15 D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.)
Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto e della documentazione
obbligatoria (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015)
Mancata comunicazione all’Autorità competente e/o all’Organismo esterno delle modifiche
concernenti il soggetto responsabile dell’impianto (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015)
Mancato invio all’Autorità competente e/o all’Organismo esterno della scheda identificativa
dell’impianto (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015)
Mancato rispetto in materia di contenimento dei consumi di energia (rendimento inferiore al limite –
art. 31, c.1 L.10/91), emissioni elevate (CO oltre i limiti), Bacharach superiore al limite (per
combustibili gassosi) (per i proprietari o conduttore imp. o amministratori di condomini o 3°
responsabile) (c.5 art. 34 Legge 10/1991)
Sanzioni previste a carico del responsabile di impianto dal D. Lgs. 152/2006 (art. 288 D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.)
SANZIONI A CARICO DEI MANUTENTORI/INSTALLATORI
€
da 500
a 3.000
100
100
100
da 516
a 2.582
da 516
a 2.582
€
Mancato rilascio al responsabile di impianto della documentazione ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs.
192/2005 (c.6 art. 15 D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.)
da
1.000 a
6.000
Esecuzione degli interventi di manutenzione non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche e
dalla normativa vigente di riferimento (gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel
completo rispetto delle normative nazionali, regionali e locali, nonché delle norme tecniche UNI)
(Regolamento Regione Toscana 25/R/2015)
da 500
a 1.000
Mancato inserimento dei dati relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione nel database
catasto degli impianti termici gestito dall’Autorità competente e/o dall’Organismo esterno oppure
inserimento oltre i 30 giorni dall’esecuzione del controllo di efficienza energetica (per singolo
impianto) (c. 2 art. 23 quinques L.R. 39/2005 e ss.mm.ii.).
Sanzioni previste a carico dell’installatore/manutentore dal D. Lgs. 152/2006 (art. 288 D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.)
da 60 a
360
da 516
a 2.582
IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (C.I.T.)
È l'insieme dei dati identificativi gli impianti termici nel territorio di
competenza dell’Autorità competente, finalizzato all’adempimento degli
obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in
particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori
del settore.
Il catasto (CIT) è gestito come database web, accessibile tramite i
comuni
mezzi
informatici
da
parte
delle
ditte
di
manutenzione/installazione abilitate. Ogni ditta può vedere solo i propri
clienti.
Per accedere al catasto degli impianti termici (CIT) e quindi al servizio
di invio telematico delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, è
necessario registrarsi preventivamente presso AEP Srl, utilizzando
l’apposito modulo disponibile sul sito web www.agenpi.eu.
Per
gli
impianti
associati
alla
propria
ditta,
ogni
manutentore/installatore può:
→ avere visione di tutti gli impianti manutenuti e delle relative
scadenze di manutenzione;
→ inviare e ricevere comunicazioni in maniera automatica;
→ caricare (trasmettere) le dichiarazioni di avvenuta manutenzione
ed ogni altro documento utile e/o obbligatorio;
→ segnalare anomalie e non conformità di ogni singolo impianto.
L’immissione dei dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione
avviene tramite una maschera, i cui campi devono essere
obbligatoriamente compilati, in mancanza di tali dati il sistema
informatico non accetterà la dichiarazione.
Ogni ditta di manutenzione è responsabile del corretto utilizzo del
database e delle informazioni in esso contenute nonchè della
correttezza dei dati inseriti.
DOCUMENTI UTILI - MANUTENTORI
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Modulo di registrazione per l’accesso al CIT
Esempio Scheda identificativa impianto
Esempio di Libretto impianto
Esempio di Rapporto di controllo TIPO 1 (Gruppi Termici)
Esempio di Rapporto di controllo TIPO 2 (Gruppi Frigo)
Esempio di Rapporto di controllo TIPO 3 (Scambiatori)
Esempio di Rapporto di controllo TIPO 4 (Cogeneratori)
Rendimenti minimi di legge per generatori ad acqua calda
Rendimenti minimi di legge per generatori ad aria calda
DOCUMENTI UTILI – RESPONSABILI IMPIANTO
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

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
richiesta rinvio data ispezione
richiesta annullamento ispezione
per delega del responsabile impianto
per comunicazione disattivazione impianto
per comunicazione riattivazione impianto
per variazione responsabile impianto
per richiesta rimborso
di comunicazione messa a norma impianto
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web www.agenpi.eu
CONTATTI
Al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti
termici e risposte ai quesiti, per facilitare i rapporti con i cittadini, AEP
Srl fornisce un servizio di sportello al pubblico, aperto presso la propria
sede:
Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl
Ufficio relazioni con il pubblico
Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) - 56122 Pisa
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08:30 alle 12:30
Martedì e Giovedì
dalle 14:30 alle 16:30
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 08:00 alle 13:00, sono anche attivi i
numeri:
(solo da telefoni fissi)
050 970087
Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.agenpi.eu
Posta elettronica: [email protected]
P.E.C.: [email protected]
Fax: 050 3136259
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Opuscolo informativo - Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl