La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
INDICE
1. Cenni introduttivi
2. Le regole di comportamento degli operatori
3. La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi
4. Il Codice del consumo e le pratiche commerciali
scorrette
5. La distribuzione di prodotti finanziari illiquidi
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
1. Cenni introduttivi
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Nozione di contratto di assicurazione
Tradizionalmente il contratto di assicurazione è quell'accordo con il quale
un soggetto (l’assicurato) trasferisce su di un altro soggetto
(assicuratore) un determinato rischio al quale si trova esposto, inteso come
probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare
conseguenze dannose o attinenti alla vita umana.
L’evoluzione del mercato assicurativo ha portato all’offerta da parte delle
imprese di assicurazioni di prodotti sempre più complessi e caratterizzati
dall’esistenza di un rischio di natura finanziaria.
Dal punto di vista giuridico il contratto di assicurazione è definito
come l'accordo in forza del quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del
premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un
sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un
evento attinente la vita umana (art. 1882 c.c.).
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Il rischio nel contratto di assicurazione
Con la stipula di un contratto di assicurazione, il contraente assicurato
trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o
per disposizione di legge) e la funzione che svolge l’assicurazione è proprio
l’eliminazione di una situazione di incertezza.
Quello che consente di differenziare il singolo contratto di assicurazione da
una comune scommessa è il ruolo svolto dall’assicuratore che, esercitando
professionalmente l’attività assicurativa, assume un numero elevato di rischi
del medesimo tipo ed è in grado, attraverso i dati statistici in suo possesso e
l’applicazione della legge dei grandi numeri, di calcolare la probabilità del
verificarsi dei sinistri e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti
ad esso egualmente esposti.
Questa trasformazione di un rischio individuale in un rischio collettivo (cd.
comunione dei rischi) costituisce l’essenza dell’assicurazione e consente alla
collettività degli assicurati di premunirsi contro le conseguenze dannose di un
sinistro o di una tipologia di sinistri sopportando un costo decisamente
inferiore rispetto a quello che dovrebbe sostenere qualora il rischio si
verificasse in assenza di copertura.
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(segue…)
Il rischio ha una funzione qualificante del contratto di assicurazione in quanto ne
esprime la funzione economico-sociale, che è quella di coprire, nell'assicurazione
contro i danni, le conseguenze pregiudizievoli per l'assicurato di un avvenimento
futuro ed incerto di cui si tema il possibile verificarsi al momento della conclusione del
contratto, o nel fronteggiare, nelle assicurazioni vita, un evento relativo alla vita
umana che si profila incerto non con riferimento al suo verificarsi ma con riferimento al
momento in cui si verificherà.
In concreto, l'entità del rischio da assicurare incide in primo luogo sull'esistenza del
contratto di assicurazione, in quanto è sulla base della misura del rischio che
l'assicuratore decide se accettare la proposta del potenziale assicurato, e in secondo
luogo sul contenuto economico del contratto di assicurazione, in quanto ad esso viene
ragguagliata la misura del premio dovuto dall'assicuratore.
Quanto ai singoli rischi che possono costituire l'oggetto di un contratto di assicurazione,
la legge elenca i seguenti rischi non assicurabili vietando alle compagnie di assicurazioni
di stipulare: assicurazioni di ripartizione; assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di
sanzioni amministrative; assicurazioni aventi ad oggetto il prezzo del riscatto in caso di
sequestro di persona (art. 12 Cap); assicurazioni che coprono il rischio relativo a sinistri
cagionati con dolo dall'assicurato (art. 1900 c.c.). Al di fuori dei divieti espressamente
previsti dalla legge la assicurabilità di un determinato rischio è rimessa all'autonomia
delle parti.
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I prodotti assicurativi
Art. 1 Cap “prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da
imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti
nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2”
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
Le polizze di ramo I, II e IV avendo rispettivamente
ad oggetto “la durata della vita umana” (ramo I), la
“nunzialità” e “natalità” (ramo II) e la “malattia” ed i
rischi di “non autosufficienza” e di “invalidità grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevità” (ramo
IV) sono caratterizzate dal collegamento ad un
evento attinente la vita umana.

Le polizze di ramo III, ossia “le assicurazioni di cui
ai rami I e II le cui prestazioni principali sono
direttamente legate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o altri valori di riferimento” in
molti
casi
evidenziano
una
natura
mista,
assicurativa- finanziaria.
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Segue …
La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene
nella circostanza che la prestazione principale che
l’impresa di assicurazione si impegna ad erogare – e,
prima ancora, il premio, o almeno parte preponderante
di esso, che l’assicurato versa all’impresa di
assicurazione – non è determinata con la tecnica
attuariale della ripartizione e neutralizzazione del rischio
demografico.
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
I contratti di capitalizzazione di cui al ramo V sono i
contratti mediante i quali l’impresa di assicurazione
si impegna, senza convenzione relativa alla durata
della vita umana, a pagare somme determinate al
decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di
premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro
o mediante altre attività (cfr. art. 179 del Cap).
La componente finanziaria di questi prodotti si
rinviene
nell’assenza
della
convenzione
relativa alla durata della vita umana (e quindi
della copertura del rischio demografico).
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
Le polizze di ramo VI, ossia le operazioni di gestione
di fondi collettivi per l’erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione
o riduzione dell’attività lavorativa.
Sono prodotti assicurativi, stante la prevalenza della
causa previdenziale sulla causa finanziaria.
Non si è ritenuto di «trasferire alle competenze della
Consob il controllo per trasparenza dei prodotti finanziari
emessi dalle imprese di assicurazione a finalità
previdenziale, trattandosi di strumenti vigilati dalla Covip,
anche in relazione alla specificità di tali prodotti rispetto
alla
più
generale
tematica
della
previdenza
complementare» (così il parere espresso dalle Commissioni
riunite VI e X del Senato della Repubblica).
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Si consideri poi che:
Le imprese di assicurazione sono attori del mercato
finanziario che attingono dal pubblico risorse
finanziarie dirette, innanzi tutto, al trasferimento dei
rischi e – data la struttura di alcuni contratti –
anche all’investimento.
L’acquisto
del
prodotto
configurabile come forma
risparmio.
assicurativo
è
di impiego del
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Risparmio:
risorsa
finanziaria non
destinata a
consumi
immediati
Deposito bancario
Acquisto diretto
strumenti finanziari
Risparmio gestito
Trasferimento di rischi:
investimento sulla
serenità futura
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L’acquisto del “prodotto assicurativo”, dunque, è
una forma di impiego del risparmio e consiste
in una particolare operazione finanziaria, ossia in
un’operazione avente ad oggetto il trasferimento
di attività finanziarie ad un prenditore che
assume – subordinatamente alle condizioni
previste in contratto - un obbligo di restituzione o
comunque di effettuazione della prestazione
prevista in contratto.
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Ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Tuf, sono
prodotti finanziari: gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di
natura finanziaria.
Non costituiscono prodotti finanziari i
depositi bancari o postali non rappresentati
da strumenti finanziari.
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Aver qualificato i prodotti assicurativi come
forma
di
investimento
di
natura
finanziaria comporta la loro inclusione nei
prodotti finanziari.
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Tuttavia
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Tuf, la nozione di
servizio di investimento include una serie di attività
che deve avere quale oggetto esclusivo gli
“strumenti finanziari”.
Di conseguenza i prodotti assicurativi, in quanto
appartenenti alla categoria dei prodotti finanziari,
rimangono esclusi da detta definizione e non
soggiacciono alle diposizioni del Titolo II, Parte II
del Tuf.
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Ai sensi dell’art. 1, lett. w-bis, Tuf, sono
“prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui
ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con esclusione delle forme pensionistiche
individuali di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252”.
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Strumenti finanziari
Prodotti
finanziari
Prodotti finanziari
emessi da imprese di
assicurazioni
Prodotti assicurativi
Depositi bancari o
postali rappresentati
da strumenti finanziari
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Chi può consigliare e distribuire i prodotti assicurativi?
L’art. 106 del Codice definisce l’attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa come quella consistente «nel
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o
nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività
e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione
dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati».
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Ai sensi dell’art. 108, comma 1, la predetta attività è riservata
ai soggetti con residenza o sede legale nel territorio italiano,
iscritti nel RUI, nonché agli intermediari assicurativi e
riassicurativi con residenza o sede legale nel territorio di un
altro Stato membro dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 109 del Codice il registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi è suddiviso in cinque sezioni
riguardanti:
a) gli agenti di assicurazione (che agiscono in nome e per
conto di una o più imprese di assicurazione);
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione (o
broker, che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza
di
imprese
di
assicurazione
o
di
riassicurazione);
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c) i produttori diretti (ossia coloro che, anche in via
sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale,
esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano
senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per
l’impresa medesima);
d) le banche, gli intermediari finanziari inseriti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u.b., le SIM e la
società Poste Italiane;
e) «i soggetti addetti all’intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d)
per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l’intermediario opera».
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2. Le regole di comportamento
degli operatori
2.1 Regole generali: diligenza, correttezza e trasparenza
2.2 Riservatezza
2.3 Divieto di ricevere denaro contante
2.4 Informativa precontrattuale
2.5 Informativa sul contratto
2.6 Pubblicità dei prodotti assicurativi
2.7 Conservazione della documentazione
2.8 Valutazione dell’adeguatezza
2.9 Conflitto di interesse
2.10 Modalità dell’informativa
2.11 Sanzioni amministrative
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2.1 Regole generali: diligenza, correttezza e
trasparenza
L’art. 183 Cda stabilisce che nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti
imprese di assicurazioni ed intermediari debbono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre
adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di
interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto,
agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in
modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e
adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli
assicurati. (…)”
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L’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/06 stabilisce che nello svolgimento
dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti
di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari
devono:
a)
b)
c)
d)
comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità
nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche
rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle
imprese per le quali operano;
acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che
questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti
e degli assicurati.
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Art. 3 CdA (Finalità della vigilanza): “1. La vigilanza ha per scopo
la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri
operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità,
all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del
sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione
dei consumatori.”
Art. 5 TUF (Finalità e destinatari della vigilanza): “l. La vigilanza
sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela
degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon
funzionamento del sistema finanziario.”
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L’uniformità delle regole è anche finalizzata alla
promozione e allo sviluppo di mercati finanziari
stabili e competitivi, nei quali è riconosciuto
all’utente (assicurato, correntista, risparmiatore…)
il ruolo di arbitro consapevole, che tenderà a
premiare le imprese capaci di offrire i servizi ed i
prodotti più idonei a soddisfare le sue esigenze.
Tale approccio è confermato anche dall’art. 25-bis
TUF (introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n.
262 (v. infra)
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2.2. Riservatezza
Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza
delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui
comunque dispongano in ragione dell’attività svolta,
salvo che nei confronti del soggetto per il quale
operano o di cui distribuiscono i contratti.
È fatto divieto di utilizzare dette informazioni per
attività diversa, salvo il consenso dell’interessato, ai
sensi di quanto disposto dal Codice della privacy.
(Art. 47, co. 2, Reg.).
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2.3. Divieto di ricevere denaro contante
Divieto per gli intermediari di ricevere denaro contante
dal contraente a titolo di pagamento di premi a fronte di
contratti di assicurazione sulla vita, nonché a fronte di
contratti di assicurazione contro i danni (se il premio
della singola polizza è di importo superiore a € 500,00
annui complessivi).
Deroga: pagamento dei premi relativi alle coperture
delle polizze r.c. auto, incluse le coperture accessorie.
(Art. 47, co. 3, Reg.).
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2.4. Informativa precontrattuale
L’obbligo di fornire informativa prima della conclusione di qualsiasi contratto è
fissato dall’art. 120 del Cap nonché dall’art. 12 della Direttiva 2002/92/CE la
quale, nell’individuare il contenuto minimo delle informazioni da rendere al
potenziale contraente, consente agli Stati membri di mantenere o adottare
disposizioni più rigorose.
Ai sensi dell’art. 120 del Cap l’intermediario assicurativo è tenuto a rispettare,
prima della conclusione del contratto assicurativo, nonché in caso di modifiche
di rilievo ovvero di rinnovo del contratto stesso, determinate regole di
presentazione e di comportamento mutuate dalla disciplina dei servizi di
investimento, il cui contenuto è stato specificato dall’Isvap tenendo conto delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, della natura
dei rischi e degli obblighi assunti dall’impresa di assicurazione nonché delle
cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di
intermediazione.
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A tali regole, dettate appositamente per gli intermediari
assicurativi,
si
aggiungono,
in
buona
parte
sovrapponendosi, le regole di comportamento e le misure
organizzative prescritte a carico delle imprese di
assicurazione e degli intermediari medesimi in relazione alla
pubblicità dei prodotti assicurativi (art. 182 del Codice) e
all’offerta e all’esecuzione dei contratti assicurativi (art. 183
del Codice).
Tali regole e misure dovranno essere specificate dall’Isvap
con regolamento (v. secondo documento di consultazione
dell’Isvap n. 34/2009 concernente la disciplina degli obblighi
di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi).
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Sull’intermediario
grava
l’obbligo
di
consegnare
al
contraente, nella fase precontrattuale, in occasione del primo
contatto con il cliente, copia di:
1. documento riepilogativo dei
comportamento, mod. 7A;
principali
obblighi
di
2. dichiarazione contenente i dati essenziali dell’intermediario
e della
sua attività, mod. 7B (ivi inclusa l’informativa
su potenziali conflitti
di interessi);
3. documentazione precontrattuale e contrattuale prevista.
(Art. 49 Reg.Isvap)
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In attuazione dell’art. 120 Cap, il Regolamento Isvap 5/06, all’art.
49 ha previsto che sull’intermediario grava l’obbligo di consegnare
al contraente, nella fase precontrattuale, in occasione del primo
contatto con il cliente, copia:
a)
di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n.
7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della
loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione
dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del
contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in
essa contenuti sono modificati;
a bis) di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n.
7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente
Regolamento.
b) della documentazione precontrattuale e contrattuale (Fascicolo
informativo nei rami vita, nota informativa e condizioni di
polizza nei rami danni) prevista dalle vigenti disposizioni.
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La consegna della documentazione deve risultare da un’apposita
dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e
struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente.
L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare
l’adempimento degli obblighi di consegna.
Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o,
qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al
contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di
effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie
esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto
offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e
i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla
sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa
completa e corretta.
(art. 49, commi 3 e 4, Reg. Isvap 5/06)
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Sono esclusi dai menzionati obblighi informativi di
consegna delle dichiarazioni sub 7A e 7B nonché da
quanto disposto in relazione a tali obblighi, gli
intermediari di assicurazione quando operano nei
grandi rischi.
Come già detto, sono altresì esclusi da detti obblighi
i soggetti abilitati, sia delle imprese di assicurazione
nell’attività di distribuzione dei prodotti finanziari
assicurativi.
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In relazione al contratto proposto, l’intermediario assicurativo
deve:
(i)
(ii)
(iii)
dichiarare al contraente se fornisce consulenze fondate
su un’analisi imparziale o se propone determinati
prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più
imprese di assicurazione oppure in assenza di siffatto
obbligo;
consigliare o proporre prodotti assicurativi adeguati alle
esigenze del contraente, anche sulla base delle
informazioni dal medesimo fornite;
illustrare le caratteristiche essenziali del contratto e
delle prestazioni cui è obbligata l’impresa di
assicurazione (art. 1202 Cap).
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A cosa è finalizzata questa informativa?
A porre il cliente in condizione di capire il potenziale
interesse che l’intermediario può avere a che il
cliente stesso scelga un prodotto in luogo di altro
È
una
applicazione
della
regola
codicistica di buona fede nelle trattative
(art. 1337; trasparenza)?
Applicazione della regola di disclosure del
conflitto di interessi
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Nella dichiarazione 7B l’intermediario fornisce al contraente
anche le seguenti informazioni:
a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di
assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di una
impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la
denominazione sociale, è detentrice di una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
della società di intermediazione per la quale opera (art 50 Reg.
Isvap 5/06).
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In relazione al contratto proposto l’intermediario
contraente anche le seguenti informazioni:
fornisce
al
a. se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza
l’intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di
consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b. se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente
i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso
specificare la denominazione di tali imprese;
c. se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono
di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di
assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe
avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente
del diritto di richiedere tali informazioni.
d. nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la
misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o
distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte (art. 50, co. 1,
lett c, Reg. Isvap 5/06).
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2.5. Informativa sul contratto
Ai sensi dell’art. 185, comma 1, del Cap, le imprese di
assicurazione devono “consegnare al contraente, prima della
conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di
assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo”.
“La nota informativa contiene le informazioni, diverse da
quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle
caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione,
affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e,
ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa”
(comma 2).
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A cosa è finalizzata questa informativa?
A far sì che il contraente pervenga
soprattutto ad “… fondato giudizio sui
diritti e gli obblighi contrattuali … ”
Conoscenza del
contratto in concreto
sottoposto al cliente
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ATTENZIONE:
la conoscenza del contratto da parte del
cliente, il suo “fondato giudizio sui diritti
e sugli obblighi contrattuali” non sono
affidati solo alla “nota informativa”
predisposta dall’impresa, ma anche e
soprattutto
alla
professionalità
dell’intermediario.
(cfr. art. 49 Reg. Isvap)
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2.6. Pubblicità dei prodotti assicurativi
L’art. 1821 del Cap dispone che “La pubblicità
utilizzata per i prodotti delle imprese di
assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla
correttezza dell'informazione ed alla conformità
rispetto al contenuto della nota informativa e delle
condizioni di contratto cui i prodotti stessi si
riferiscono.
I medesimi principi sono rispettati anche quando la
pubblicità sia autonomamente effettuata dagli
intermediari”
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Tale disposizioni appare coerente con quanto
disposto dal codice dei consumatori all’art. 2, lett.
c): “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti
come fondamentali i diritti: … c) ad una adeguata
informazione e ad una corretta pubblicità.
“Consumo” e ”risparmio” hanno un comun
denominatore che giustifica l’osmosi della tutela ?
l’asimmetria informativa
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Art. 182 Cap:
“… 4.L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non
superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in
caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di
accertata violazione delle disposizioni in materia di
trasparenza e correttezza ….”
“ …6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in
caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma
2.”
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2.7 Conservazione della documentazione
Gli intermediari sono tenuti a conservare, per almeno 5 anni, nella sede legale
ovvero presso soggetti terzi, la documentazione concernente (ex art. 57 Reg.):
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento
dell’attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i
quali operano, relativa all’attività di intermediazione svolta;
e) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale;
f) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell’ambito
dell’organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa;
g) l’iscrizione nella sez. E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento
professionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa
agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 42 con riguardo agli addetti
operanti all’interno dei propri locali.
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2.8. Valutazione dell’adeguatezza
La complessità del prodotto assicurativo
(v. supra) può essere tale non consentire
al cliente un adeguato apprezzamento
della congruenza del prodotto stesso alle
sue esigenze: questo apprezzamento è
allora rimesso all’intermediario
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L’intermediario assicurativo è tenuto a valutare l’adeguatezza del contratto
offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente,
nonché alla propensione al rischio del medesimo: valutazione prodottocliente (ex art. 183 CAP).
L’art. 120, comma 3, Cap prevede che: “in ogni caso, prima della conclusione
del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni
fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue
esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e
le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione”.
Valutazione ad hoc per i contratti vita (età, attività lavorativa, nucleo
familiare, situazione finanziaria ed assicurativa …)
pur in assenza di istruzioni impartite dalle imprese, tutti gli
intermediari sono tenuti alla valutazione di adeguatezza:
l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza grava in via
autonoma sull’intermediario.
(Art. 52 Reg.)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Quale è lo strumento indispensabile a tal fine?
Ai sensi dell’art. 183 lett. b) Cap, “nell'offerta e
nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli
intermediari devono … acquisire dai contraenti le
informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali …”
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Art. 52 Reg. Isvap
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal
contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del
contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali
di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del
contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare
contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa
e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere
una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione,
acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono
utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del
contratto offerto, conservandone traccia documentale.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
NOTARE: la scelta delle informazioni
“utili” nel singolo caso concreto è
rimessa alla buona fede, correttezza e
professionalità dell’intermediario
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Art. 523 reg.:
“Con riferimento ai contratti di assicurazione
sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare
notizie sulle caratteristiche personali del contraente,
con
specifico
riferimento
all’età,
all’attività
lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione
finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al
rischio e alle sue aspettative in relazione alla
sottoscrizione del contratto, in termini di copertura,
durata ed eventuali rischi finanziari connessi al
contratto da concludere”
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Art. 524 Reg. Isvap:
“Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve
risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla
proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita
specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del
contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la
capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze”
Art. 525 Reg. Isvap:
“Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate informano il contraente di tale
circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita,
inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in
un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e
dall’intermediario”.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
2.9. Conflitto di interessi
Nell’ambito delle regole di comportamento degli intermediari
assumono particolare rilevanza quelle relative ai conflitti di
interesse.
Come riconosciuto a livello internazionale dalla IAIS (International
Association of Insurance Supervisors) gli intermediari assicurativi
devono evitare conflitti di interesse e, ove non sia possibile evitarli,
gestirli in maniera corretta e non devono, in ogni caso, porre i propri
interessi al di sopra di quelli del cliente (Principles for the Conduct of
Insurance Business – December 1999).
In linea con tali principi, il Codice richiama all’art. 183 il conflitto di
interessi con riferimento agli intermediari, oltre che alle imprese.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Gli intermediari sono tenuti:
 nell’offerta e gestione dei contratti di assicurazione, ad evitare di
effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente
un conflitto di interessi; ove il conflitto risulti non evitabile,
devono operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi
dei contraenti;
 in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
offerti:
a.
proporre / suggerire contratti in relazione a momento,
dimensione natura alle migliori condizioni possibili;
b.
contenere i costi a carico dei contraenti e ottenere il miglior
risultato possibile in relazione agli obiettivi;
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
c.
astenersi dall’effettuare variazioni contrattuali con
frequenza non necessaria;
d.
astenersi da comportamenti che avvantaggino clienti a
danno di altri.
A questi fini, gli intermediari provvedono ad individuare e gestire i
conflitti di interessi secondo modalità appropriate in funzione della
dimensione e complessità dell’attività.
(Art. 48 Reg.)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
I principi ivi richiamati troveranno in concreto differente applicazione
per ciascun intermediario, in funzione del tipo di attività svolta, dei
prodotti offerti, dell’esistenza o meno di un regime di esclusiva, del
tipo di operazione che l’intermediario suggerisce.
Ad esempio, il principio di cui alla lettera a) assumerà diversa
valenza nel caso di un agente monomandatario rispetto al caso del
broker che propone prodotti di compagnie diverse.
Relativamente al principio di cui alla lettera d), la concessione di
sconti, di promozioni e di offerte commerciali da parte di imprese o
intermediari non sono ragionevolmente considerati comportamenti
che avvantaggiano alcuni clienti a danno di altri, e che quindi non
configurano conflitti di interesse.
Quanto alle procedure, la loro definizione e implementazione è
rimessa alla autonomia imprenditoriale degli intermediari, in
funzione della dimensione e complessità del loro business.
(Isvap, esiti della consultazione 2006)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
2.10. Modalità dell’informativa
Ai sensi dell’art. 51 Reg. Isvap L’informativa precontrattuale, quella
sui conflitti di interesse e quella sulla non adeguatezza della proposta
formulata dal cliente è fornita:
a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile”
Più in generale, il Codice del consumo prevede all’art. art. 53 che “Le
informazioni al consumatore, da chiunque provengano,devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in
modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità
di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consumatore.”
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
RATIO
“ … fondato giudizio sui diritti e gli obblighi
contrattuali …” (art. 185 Cap)
Due
risposte
coordinate
Tutela della libera determinazione della
personalità e delle preferenze del
consumatore (l’atto di consumo come
esternazione della personalità del
consumatore)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
2.11. Sanzioni amministrative
Violazione delle disposizioni in materia di pubblicità
L’art. 318 Cap punisce con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro l’effettuazione di
pubblicità ingannevole (in violazione dell’art. 182, co.1) e
l’inottemperanza alle richieste di trasmissione del materiale
pubblicitario formulate da Isvap ex art. 182, co. 3.
Una sanzione di maggiore entità (da 5.000 a 50.000 euro) è
prevista per la diffusione di annunci pubblicitari in
violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi assunti
dall’Isvap.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Violazione delle regole di correttezza nella
commercializzazione di prodotti assicurativi
L’art. 319 Cap punisce con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro l’inosservanza delle regole
di comportamento dettate dall’art. 183 o delle norme di
attuazione per la commercializzazione dei prodotti assicurativi
nei rami vita e danni.
Una sanzione di maggiore entità (da 10.000 a 100.000 euro) è
prevista per la commercializzazione di prodotti assicurativi
(senza distinzioni di ramo) in violazione dei provvedimenti
interdittivi e cautelari assunti dall’Isvap in caso di mancata
inottemperanza ai propri provvedimenti a tutela della
trasparenza delle operazioni assicurative e di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni di cui al Titolo XIII.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Mancata consegna della nota informativa
L’art. 320 Cap punisce con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro l’inosservanza dell’obbligo di
consegna della nota informativa.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Intermediari di assicurazione
Ferma la disciplina sanzionatoria generale dell’abusivismo, il
Cap disciplina autonomamente gli illeciti imputabili agli
intermediari assicurativi o riassicurativi.
L’art. 329 Cap ricostruisce la responsabilità
disciplinare (richiamo, censura, radiazione).
in
chiave
L’art. 324 Cap commina una apposita sanzione pecuniaria (da
1.000 a 10.000 euro per l’inosservanza delle varie norme del
Cap che espressamente ne regolano l’attività.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
I destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
L’art. 325 Cap individua in generale quale destinatarie delle
attività sanzionatorie le imprese e gli intermediari responsabili
della violazione, salvo che essi dimostrino che la violazione è
stata commessa da propri dipendenti o collaboratori con abuso
dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio; in tal
caso, essendo l’illecito frutto di un comportamento doloso delle
persone fisiche specificamente individuate, la sanzione è
comminata nei confronti di queste ultime, ferma restando la
responsabilità civile dell’impresa o dell’intermediario, salvo il
diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi collaboratori o
dipendenti.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Case Study
Tribunale di Milano, Sez. VI 12.01.2007, n. 340
Collocamento fuori sede da parte di una primaria società di
assicurazione del contratto polizza, assicurativa Index Linked "NET
PREMIUM"
La
risparmiatrice
adisce
il
Tribunale
chiedendo
la
nullità/invalidità/inefficacia nei suoi confronti dell'intero contenuto
del documento contrattuale e per l'effetto la condanna
dell’intermediario alla restituzione dell’importo versato al momento
della sottoscrizione della proposta contrattuale e al risarcimento del
danno patrimoniale sofferto (euro 100.000,00).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
L'attrice, a sostegno delle sue domande, ha dedotto:



che la polizza sottoscritta sarebbe riconducibile alla categoria
dei prodotti finanziari,
che non sarebbe stata adeguatamente informata delle sue
caratteristiche dal promotore finanziario il quale, presentandosi
presso la sua abitazione, la aveva proposto la polizza Index
linked come forma di investimento,
che l'approvazione di numerose clausole contrattuali contenute
nella polizza e l'omessa specifica approvazione di altre clausole
integrava violazione della normativa a tutela del consumatore
ex art. 1469 quater co. 1, ter. n. 2), n. 5), 1469 bis co. 2 n.
10), 1469 quinquies co. 2 n. 3) c.c. In particolare, la clausola
recitava: “i sottoscritti contraente ed assicurato (se diverso dal
contraente): - dichiara di aver ricevuto il testo contrattuale
"Net Premium" Index Linked a Premio Unico e di accettare la
Norme contrattuali che unitamente alla presente Propostacertificato definiscono il Contratto";
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
La società di assicurazione convenuta
 ha
sostenuto
la
riconducibilità
della
polizza
sottoscritta dall'attrice al contratto di assicurazione
sulla vita
 ha contestato l'applicazione alla disciplina di cui al
TUF come, invece, sostenuto dall'attrice
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Motivi della decisione
Il contratto concluso, sia che lo si consideri meramente
assicurativo che lo si consideri, come ritiene il collegio, in
considerazione del suo contenuto finanziario, è un
contratto soggetto alla disciplina del consumatore; esso è
stato stipulato da una persona fisica, che ha agito per
scopi estranei alla sua attività lavorativa, con la società di
assicurazione.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Ritiene il collegio che la clausola contenuta nella polizza, nel primo
riguardo "Dichiarazioni" delle parti, sottoscritta dall'attrice, sia
clausola vessatoria ex art. 1469 bis n. 10 c.c. (ora art. 33 lett. l) del
CdC).
La clausola in esame ha il seguente contenuto: "i sottoscritti
contraente ed assicurato (se diverso dal contraente): - dichiara di
aver ricevuto il testo contrattuale "Net Premium" Index Linked a
Premio Unico e di accettare la Norme contrattuali che unitamente
alla presente Proposta-certificato definiscono il Contratto"; con essa
la contraente si è impegnata ad accettare il contenuto del contratto
incorporato nel testo contrattuale che le è stato consegnato dal
promotore al momento della sottoscrizione della polizza e che
conseguentemente non ha avuto modo di leggere prima della polizza
della sottoscrizione.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Data la natura altamente tecnica e non facilmente comprensibile (se
non addirittura del tutto non comprensibile, da parte una persona
media non dotata di specifica competenza finanziaria del contenuto
del testo contrattuale) è evidente che con l'accettazione della
clausola della polizza in esame la contraente consumatrice ha
accettato una serie di altre condizioni contrattuale non conosciute né
facilmente conoscibili prima della conclusione del contratto.
La clausola va dunque ricondotta alla categoria delle clausole
vessatorie di cui all'art. 1469 bis n. 10) c.c. e poichè è contenuta in
un modulo contrattuale predisposto unilateralmente dalla società di
assicurazione, questa avrebbe dovuto dimostrare, e non lo ha fatto,
che la clausola era stata oggetto di specifica trattativa con la
consumatrice ai sensi dell'art. 1469 ter u.c. c.c.. Tale circostanza non
può certo desumersi dal semplice fatto che la clausola, insieme a
molte altre, è stata accettata per iscritto con doppia sottoscrizione
dalla contraente.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Ora l'inefficacia della clausola in esame comporta che la
contraente non può ritenersi vincolata al contenuto del testo
contrattuale Net Premium Index Linked a Premio Unico) cui la
clausola faceva rinvio.
La dichiarazione di nullità del contratto comporta, come richiesto
in atti, la condanna della società di assicurazione a restituire
all'attrice la somma versata a titolo di premio pari a euro
100.000,00 con interessi, ritenuta la buona fede della società, al
tasso legale dalla data di notificazione del ricorso fino al saldo
effettivo.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3. Distribuzione di prodotti finanziari
emessi dalle imprese di assicurazione
3.1 Normativa di riferimento
3.2 Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa
3.3. Normativa applicabile alla distribuzione dei prodotti finanziari
assicurativi
3.4. Obblighi informativi
3.5 Adeguatezza / appropriatezza
3.6. Sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione
3.7. I contratti “multiramo”. Cenni
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.1 Normativa di riferimento
Comunitaria
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
dicembre 2002 sull’intermediazione assicurativa.
Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita.
Nazionale
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria (Tuf).
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209: Codice delle assicurazioni private
(Cap).
Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, recante Disposizioni per il coordinamento con la
legge 28 dicembre 2005, n. 262, del Tub e del Tuf – Decreto Pinza.
Regolamento Consob n. 11971/1999 recante norme di attuazione del Tuf
concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento emittenti), da ultimo modificato
dalla delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007.
Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di
assicurazione e di riassicurazione) e all’articolo 183 (regole di comportamento) del
Codice delle Assicurazioni Private.
Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 recante norme di attuazione del
Tuf in materia di intermediari (nuovo Regolamento intermediari).
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob in materia di
organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di
gestione collettiva del risparmio adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.2. Soggetti abilitati all’intermediazione di
prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione
Ai sensi dell’art. 25 bis tuf: “Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di
prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione.
In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma
3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle
imprese di assicurazione i poteri di vigilanza
regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n),
all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1,
nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1”.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25-bis del Tuf la Consob esercita
sui soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa e sulle imprese di
assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa ed
ispettiva; ove per soggetti abilitati si intendono:
• le SIM e le imprese di investimento comunitarie,
• le banche italiane e comunitarie,
• gli intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107
Tub e
• le società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta
anche quando operano per il tramite di promotori finanziari,
dipendenti, collaboratori o altri incaricati» (cfr. art. 1, comma 1, lett.
r), Tuf e art. 83, comma 1, lett. b), Regolamento intermediari della
Consob).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Peraltro
Il
Codice delle assicurazioni private riserva l’attività di
distribuzione di prodotti assicurativi (compresi quelli
“finanziari”) agli intermediari iscritti nel Registro unico
elettronico
degli
intermediari
assicurativi
e
riassicurativi di cui all’art. 109 dello stesso Codice (RUI),
nonché a quelli comunitari operanti nel nostro Paese in
regime di libertà di stabilimento ovvero di libera prestazione
di servizi.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Dalla lettura congiunta delle summenzionate disposizioni
risulta che l’attività di distribuzione di prodotti
assicurativi:

è riservata agli intermediari italiani e comunitari;

è preclusa alle SGR e alle SICAV, che non figurano
tra i soggetti che possono iscriversi nel
menzionato
Registro
degli
intermediari
assicurativi.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
I “soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa” hanno
l’obbligo di avvalersi del promotore finanziario nell’attività di
offerta fuori sede dei prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione; ciò, fermo restando che l’attività dei promotori
finanziari (così come quella dei dipendenti, dei collaboratori e
degli altri incaricati di cui i soggetti abilitati si avvalgano) non
ha autonoma rilevanza ma è, naturalmente, direttamente
imputabile all’intermediario preponente (così come chiarito dal
documento di consultazione alla delibera della Consob n.
15961/2007)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Infine, si deve notare che il legislatore non ha esteso il
campo di applicazione del Tuf e i connessi poteri di
vigilanza della Consob anche agli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B e C del RUI (ossia, agenti, broker e
produttori diretti).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.3. Normativa applicabile alla distribuzione
dei “prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione” (“prodotti finanziari
assicurativi”)
La disciplina dell’attività di commercializzazione di prodotti
finanziari emessi dalle imprese di assicurazione è recata dal Tuf
e dal Regolamento intermediari della Consob (di tal ché le
corrispondenti disposizioni del Codice delle assicurazioni in
materia
di
informativa
precontrattuale
si
intendono
implicitamente abrogate).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
L’art. 25-bis del Tuf (introdotto dall’art. 11 della legge n.
262/2005 e modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303/2006), al
comma 1, estende l’applicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 21 e 23 del Testo unico stesso (che individuano
rispettivamente, le regole generali di comportamento e le
norme in materia di contratti) e delle altre disposizioni del
Tuf che attribuiscono alla Consob i relativi poteri di vigilanza
ispettiva, informativa e regolamentare, alla «sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione».
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Art. 21 tuf:
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento
e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio
l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire,
le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che
essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare
comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e
non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento
dei servizi e delle attività .
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi
accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle
extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di
interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li
gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo
da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b)
informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto,
della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando
le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per
assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli
interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e
adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni
affidati.
2.
Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le
società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in
nome proprio e per conto del cliente.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Nota bene
L’ambito di applicazione dell’art. 21 lett. a tuf:
- Strumenti finanziari
- Prodotti finanziari in genere
- Prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Art. 23 tuf:
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera f ), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione
dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con
regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla
natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto
possano o debbano essere stipulati in altra forma.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è
nullo.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
2. E’ nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni
altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta
valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si
applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento
di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che
siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla
disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II,
capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si
applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.
bancario.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
5. Nell’ambito della prestazione dei servizi e attività di
investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli
analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera
a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente
nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta»
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
In estrema sintesi, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa
sono tenuti ad osservare, nell’attività di distribuzione dei prodotti
finanziari assicurativi le disposizioni dettate dal RI della Consob (e
richiamate dall’art. 85, comma 1, RI) in materia di:
i. informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
contratti (artt. 27, 28, 29, co. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e
37);
ii. adeguatezza ed appropriatezza (artt. 39, 40, 41 e 42);
iii. gestione degli ordini dei clienti (artt. 49, co. 1, 50 e 51);
iv. incentivi (art. 52);
v. rendiconti e registrazioni di ordini telefonici ed elettronici
(artt. 53 e 57);
vi. offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza
(artt. 78 e 80).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Le medesime disposizioni – con eccezione degli artt. 29, comma 1,
lett. g) e 30 (informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti
finanziari e delle somme di denaro della clientela), 37 (contratti) e 78
(offerta fuori sede) – sono dichiarate altresì applicabili alle imprese
di assicurazione nella distribuzione diretta dei prodotti
finanziari assicurativi di propria emissione.
Nel richiamare la disciplina del collocamento degli strumenti finanziari
la Consob ha dovuto comunque introdurre specifiche disposizioni tese
a rendere la disciplina stessa conforme alle direttive assicurative e, in
particolare, alla direttiva sull’intermediazione assicurativa.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di
assicurazione sono altresì tenuti ad ottemperare alle disposizioni del
Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007
in materia di:
i. procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente
prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento
nonché della gestione collettiva del risparmio;
ii. controllo della conformità alle norme;
iii. trattamento dei reclami;
iv. operazioni personali;
v. gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i
clienti;
vi. conservazione delle registrazioni;
vii. procedure anche di controllo interno, per la percezione o
corresponsione di incentivi.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Di conseguenza, non si applicano all’attività di distribuzione dei
prodotti finanziari assicurativi da parte sia dei soggetti abilitati, sia
delle imprese di assicurazione, le norme del Regolamento Isvap n.
5/06 relative:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
alle modalità di incasso dei premi (art. 47, comma 3);
ai conflitti di interesse (artt. 48 e 50);
all’informativa precontrattuale, ivi compresi gli obblighi di
consegna delle comunicazioni conformi ai modelli allegati sub 7A
e 7B (art. 49);
alla valutazione dell’adeguatezza (art. 52);
alle modalità dell’informativa (art. 51);
alla conservazione della documentazione (art. 57).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Della normativa assicurativa rimangono, invece, applicabili le norme
riconducibili alla disciplina del soggetto (intermediario assicurativo) e,
in particolare:



quelle che impongono l’iscrizione al registro degli intermediari
assicurativi di cui all’art. 109 del Codice delle assicurazioni
private (iscrizione cui sono, quindi, tenute, nelle sezioni di
pertinenza, tanto le banche e le SIM quanto i loro promotori
finanziari);
quelle che consentono agli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione D del RUI di commercializzare esclusivamente polizze
“standardizzate” (art. 119 di detto Codice, come attuato
dall’art. 42 del regolamento Isvap n. 5/2006);
quelle relative alla separazione patrimoniale e all’adempimento
di obbligazioni pecuniarie per il tramite di intermediari
assicurativi (artt. 117 e 118 di detto Codice, quali attuati,
rispettivamente, dagli artt. 54 e 55 del regolamento Isvap n.
5/2006).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Si deve richiamare, inoltre, l’obbligo per i soggetti abilitati
all’intermediazione assicurativa di consegnare al contraente il
prospetto informativo e la documentazione di offerta, ai
sensi di quanto disposto dal Regolamento emittenti della
Consob.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Attenzione:
la distribuzione di “prodotti finanziari emessi
da imprese di assicurazione” non integra la
prestazione di servizi di investimento che
hanno luogo solo quando le attività elencate
nell’art. 1, comma 5, tuf, hanno ad oggetto
“strumenti finanziari”, ossia i prodotti
finanziari elencati nell’art. 1, comma 2 tuf
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Attenzione:
i “prodotti emessi da imprese di
assicurazione” erano, sono e rimangono
“prodotti assicurativi”
v. infatti art. 1 w bis tuf e art. 1 ss cap
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
In estrema sintesi
“Prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione”
Artt. 21 e 23 tuf e RI Consob
Tutti gli altri prodotti assicurativi
Codice delle assicurazioni
private
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.4. Obblighi informativi
Per quel che concerne l’informativa da veicolare ai contraenti, gli artt. 85,
comma 1, e 87, comma 1, del Regolamento intermediari Consob rinviano alla
disciplina delle informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali del
Regolamento medesimo.
Tale disciplina introduce un principio generale secondo il quale le informazioni
rese ai contraenti e ai potenziali contraenti, comprese le comunicazioni
pubblicitarie e promozionali, devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; i
soggetti abilitati e le imprese di assicurazione sono quindi tenuti a fornire ai
contraenti (e/o potenziali tali) in una forma comprensibile informazioni
appropriate, anche in formato standardizzato, affinché essi possano
ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo
di prodotto finanziario e i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere
decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Fra le informazioni da rendere in sede precontrattuale, si segnalano quelle
relative:
 all’impresa di investimento e ai relativi servizi: l’informativa
comprende anche l’indicazione dell’operatività mediante agenti collegati
(specificando lo Stato membro in cui i medesimi siano registrati),
nonché la descrizione anche in forma sintetica della politica adottata in
materia di conflitti di interesse, fermo restando l’obbligo di fornire
maggiori dettagli al cliente che lo richieda;
 alla salvaguardia dei prodotti finanziari e delle somme di
denaro della clientela detenute dai soggetti abilitati (questo
onere informativo non si applica alle imprese di assicurazione);
(segue …)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
 ai prodotti finanziari assicurativi e alle strategie di investimento
proposte, ivi inclusi opportuni orientamenti ed avvertenze sui rischi
associati agli investimenti o a determinate strategie di investimento. In
particolare, le informazioni sui prodotti finanziari assicurativi si
sostanziano nell’illustrazione ai clienti o ai potenziali clienti delle
caratteristiche del “tipo” specifico di prodotto interessato e dei rischi
propri di tale “tipo” di prodotto, in modo sufficientemente dettagliato
da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate
e tenendo conto della classificazione del cliente come cliente al
dettaglio o cliente professionale. Il riferimento al “tipo” di prodotto, e
non al singolo prodotto, comporta una semplificazione che si apprezza
particolarmente nell’attività di offerta fuori sede, poiché evita al
promotore finanziario di dover preventivamente consegnare alla
clientela, in ipotesi, tante schede prodotto quanti siano i prodotti offerti
dal preponente;
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
 ai costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di
investimento e accessori; tali informazioni sono fornite
avendo riguardo al prezzo totale posto a carico del contraente
(comprensivo di tutte le competenze, commissioni, oneri e
spese nonché di tutte le imposte pagate tramite il soggetto
abilitato o l’impresa di assicurazione, con l’indicazione della
possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese
eventuali imposte, in relazione ad operazioni connesse al
prodotto o al servizio di investimento, non pagati tramite il
soggetto abilitato o imposti da esso), salvo a dover indicare
separatamente le commissioni applicate dal soggetto abilitato o
dall’impresa di assicurazione;
 ai termini del contratto.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
L’art. 85, comma 2, del Regolamento intermediari prevede che i soggetti
abilitati all’intermediazione assicurativa rendano altresì al contraente, prima
della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti
informazioni ulteriori:
- la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;
- il riferimento al RUI, in cui essi sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per
verificare che siano effettivamente registrati;
- le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto
abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa di assicurazione, ovvero ricorsi
ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
- ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa
detenuta da imprese di assicurazione;
(segue …)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
- con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale; in tale
circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a
fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le
richieste del contraente;
2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo
in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate
sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi
imparziale; in tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero
avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Sempre in sede precontrattuale, i soggetti abilitati all’intermediazione
assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal
contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale
contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita
su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano
diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo
proposto.
La Consob ha chiarito che gli adempimenti previsti dal Regolamento
Isvap n. 5/2006 – ed in particolare l’obbligo di consegna alla clientela
delle dichiarazioni 7A e 7B – riguardano i soli agenti di assicurazione e
brokers e non le imprese di assicurazione, né tanto meno i soggetti
abilitati all’intermediazione assicurativa (ossia quelli iscritti nella
sezione D del RUI e) sottoposti, infatti, quanto alle regole di condotta, alla
vigilanza della Consob.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
MODALITA’ DELL’INFORMATIVA
L’informativa deve essere resa al contraente:
- in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed
accessibile per il contraente.
Il Regolamento intermediari consente che l’informativa possa essere
anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del
rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi è previsto l’obbligo del
soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa e dell’impresa di
assicurazione di fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto
duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i
due giorni lavorativi successivi.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.5 Adeguatezza / appropriatezza
All’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi si applica anche
la disciplina della valutazione di adeguatezza e appropriatezza
delineata dal Regolamento intermediari; ne consegue che l’intermediario
assicurativo:
- ove svolga una mera attività di distribuzione di prodotti
assicurativi finanziari sarà tenuto ad effettuare il test di
appropriatezza e a verificare di aver compreso i bisogni e le esigenze di
investimento del contraente, basandosi sulle informazioni dallo stesso
fornite;
- ove svolga anche attività di consulenza – presentando, perciò, una
determinata polizza come adatta alle caratteristiche personali del
contraente – sarà chiamato ad effettuare il test di adeguatezza; in tal
caso, l’intermediario sarà altresì tenuto, sulla base delle informazioni fornite
dal contraente, a precisare prima della conclusione del contratto «le
richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda
qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie»
(ossia, prodotto finanziario assicurativo).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Nota bene - Modularità dei servizi
Come noto, una delle principali linee direttrici della MiFID è la più
accentuata modularità dei servizi.
Il diverso ruolo giocato dall’intermediario nella prestazione dei vari
servizi di investimento giustifica perciò una tutela ampia dei clienti
nella prestazione del servizio di consulenza e di gestione di portafogli
e una tutela progressivamente più affievolita nello svolgimento degli
altri servizi.
Graduazione degli obblighi di valutazione della coerenza
degli investimenti rispetto al profilo dell’investitore:



valutazione piena (adeguatezza) nello svolgimento
dei servizi di consulenza e gestione;
valutazione basata solo sulle conoscenze ed
esperienze dell’investitore (appropriatezza) nello
svolgimento del servizio di collocamento;
assenza di qualsiasi valutazione nei servizi
caratterizzati dalla mera esecuzione degli ordini.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Collocamento / Consulenza
Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, l’attività
degli intermediari appare naturalmente orientata all’obiettivo di
presentare una determinata polizza come adatta al cliente.
D’altra parte, tale attività appare in grado di essere configurata
e realizzata sia come attività di consulenza sia di promozione
finalizzata al collocamento.
In ogni caso, è strettamente necessario che il cliente sia
informato dall’intermediario sulla natura del servizio prestato e
quindi sulle finalità della richiesta delle informazioni. Si
conferma, quindi, l’esigenza che le imprese siano in grado di
assicurare e monitorare, anche mediante procedure di controllo
interno, la distinzione tra il servizio di consulenza e quello di
collocamento, anche con riferimento ai rapporti con gli
intermediari.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Il processo deve, pertanto, essere caratterizzato dall’illustrazione al
cliente dei presupposti del servizio prestato e degli obiettivi della
richiesta di informazioni. Ad esempio:
Gentile Cliente, nell’ambito del servizio di consulenza finanziaria a Lei
prestato, le seguenti domande hanno l’obiettivo di individuare e
consigliarLe un prodotto adeguato alle Sue caratteristiche e alle Sue
esigenze. La invitiamo pertanto, nel Suo interesse, a fornirci le
informazioni richieste, in assenza delle quali non è possibile
consigliarLe alcun prodotto.
ovvero
Gentile Cliente, nell’ambito del servizio di collocamento del prodotto,
le seguenti domande hanno lo scopo di verificare, nel Suo interesse,
che Lei abbia il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria
necessario a comprendere i rischi che il prodotto stesso comporta.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Collocamento
Il cliente che opta per il solo collocamento ha l’onere di fornire le
informazioni occorrenti affinché l’intermediario possa svolgere
l’analisi (ridotta) di appropriatezza.
A tal fine l’intermediario deve richiedere al cliente informazioni
su:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali
egli abbia dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su
strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari da lui realizzate
e il periodo durante il quale queste operazioni siano state
eseguite;
c) il livello di istruzione nonché la professione attuale e/o quella
precedente del cliente.
E’, poi, onere del cliente aggiornare all’occorrenza nel tempo tali
informazioni. L’intermediario può, quindi, fare affidamento sulle
informazioni ricevute dal cliente, a meno che esse non siano
manifestamente superate, inesatte o incomplete.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia
a seconda della natura del cliente, presumendosi che
il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”),
diversamente dal cliente al dettaglio, abbia già il
livello di conoscenze e di esperienze necessario per
comprendere i rischi connessi ai servizi o alle
operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali
egli sia stato classificato come professionale.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
La
possibilità
di
effettuare
la
valutazione
di
appropriatezza non è condizione per la prestazione del
servizio di collocamento. Si ritiene che ciò debba essere
conservata traccia documentale.
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il
cliente che il prodotto non risulta o potrebbe non risultare
appropriato alle Sue conoscenze e alla Sua esperienza
finanziaria. Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque
sottoscrivere il prodotto.
(Firma dell’intermediario e del cliente)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Nella prestazione di quest’ultimo servizio l’intermediario ha
l’obbligo di richiedere al cliente le pertinenti informazioni sopra
individuate; tuttavia, se il cliente non fornisce tali
informazioni, l’intermediario può ugualmente prestare il
servizio di collocamento e, dunque, promuovere strumenti
e/o prodotti e/o servizi informando però il cliente del fatto che
in tal caso esso si trova nella impossibilità di svolgere la
valutazione dell’appropriatezza.
Il sottoscritto cliente dichiara di non voler fornire le informazioni
sulle proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti,
nella consapevolezza che ciò impedisce di verificare che il
prodotto oggetto del collocamento risulti ad esse appropriato.
(Firma del cliente)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Ove il cliente fornisca le informazioni occorrenti ai fini dell’analisi
di appropriatezza, l’intermediario è tenuto a svolgere tale analisi in
relazione agli strumenti, prodotti e/o servizi offerti verso cui si
orienti poi concretamente la scelta del cliente, avvisandolo, ove
del caso, della eventuale non appropriatezza dei medesimi, anche
attraverso l’uso di un formato standardizzato.
L’intermediario collocatore propone (non consiglia) al cliente o al
potenziale cliente l’acquisto o la sottoscrizione di uno specifico
strumento finanziario o di un insieme di strumenti finanziari e/o
l’accensione di un servizio di investimento. Come chiarito nella
Relazione al d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, “non configurano
altresì consulenza in materia di investimenti gli atti preparatori,
compresa l’illustrazione delle caratteristiche di specifici strumenti
finanziari, alla prestazione di un servizio di investimento o allo
svolgimento di un’attività di investimento, quando da tale attività
non derivino raccomandazioni personalizzate, ossia presentate
facendo riferimento alle specifiche caratteristiche del cliente”.
Il collocamento può essere preceduto da un’attività di consulenza
generica.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Consulenza
La consulenza può essere un servizio a sé stante, come tale
anche autonomamente retribuito dal cliente, così come può
essere preparatoria alla prestazione di altri servizi di
investimento, dai quali derivi poi, nel complesso, il reddito
dell’intermediario.
 È richiesta una chiara informativa iniziale al cliente sulle
diverse prestazioni e sulle diverse tutele riconducibili al
servizio di consulenza e agli altri servizi di investimento e,
in specie, a quello di collocamento (anche fuori sede),
affinché il cliente possa scegliere consapevolmente.
 Occorreranno altresì presidi organizzativi volti (a impedire
o) a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva
di un “soggetto rilevante” a servizi distinti, quando tale
partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei
conflitti di interesse (cfr. art. 25, comma 4, lett. e),
Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Ai sensi dell’art. 39 del nuovo RI, «al fine di raccomandare i
servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al
cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di
consulenza in materia di investimenti o di gestione di
portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o
potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di
investimento rilevante per il tipo di strumento
o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento».
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia, fra l’altro,
a seconda:
 della natura del cliente;
 dell’area degli strumenti/prodotti/servizi cui si estende la
consulenza, essendo richiesto un grado di analiticità tanto
maggiore quanto più questi siano complessi e/o rischiosi;
 dell’entità del patrimonio che il cliente intende dedicare ad
investimenti di natura finanziaria e della rilevanza dello
stesso in relazione al suo patrimonio complessivo, essendo
richiesto un grado di analiticità tanto maggiore quanto più
sussista il rischio che la parte di patrimonio dedicata a siffatti
investimenti possa eccedere la capacità finanziaria del
cliente.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
INFORMAZIONI POTENZIALMENTE UTILI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE
A. Informazioni sulle conoscenza e sull’esperienza
1. Livello di istruzione
2. Stato occupazionale e professione (o precedente professione)
3. Tipi di servizi, operazioni, strumenti o prodotti con i quali il cliente ha
dimestichezza
4. Natura, volume, frequenza e periodo relativi alle operazioni realizzate dal cliente
5. Altri prodotti assicurativi vita posseduti
B. Informazioni sulla situazione finanziaria
1. Fonte del reddito
2. Consistenza del reddito
3. Sviluppo atteso del reddito
4. Allocazione del patrimonio
5. Consistenza del patrimonio
6. Sviluppo atteso del patrimonio
7. Fonte degli impegni finanziari
8. Consistenza degli impegni finanziari
C. Informazioni sugli obiettivi finanziari e assicurativi
1. Obiettivi e finalità dell’investimento
2. Rilevanza della tutela di familiari a carico o altri soggetti
3. Modalità/frequenza dei versamenti
4. Propensione al rischio
5. Orizzonte temporale
6. Periodo atteso di conservazione dell’investimento (probabilità di disinvestimento
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Segue
Se le informazioni ottenute non sono sufficienti al fine di poter svolgere
correttamente l’analisi di adeguatezza, l’intermediario si astiene dal
prestare il servizio di consulenza (art. 39 nuovo RI). Se le informazioni
ottenute sono sufficienti, l’intermediario può fare affidamento su di esse
nel tempo, a meno che non siano manifestamente superate, inesatte o
incomplete.
L’intermediario non può prescindere dalle informazioni così acquisite nella
successiva attività di promozione e collocamento: il regime della
consulenza assorbe quello del collocamento di strumenti finanziari.
Il regime della consulenza convive, invece, con quello del servizio
di ricezione e trasmissione di ordini: l’intermediario, cioè, non deve
effettuare l’analisi di adeguatezza sugli ordini che riceve dal cliente (salvo
che abbia esteso la consulenza anche a questi), nel rispetto dell’autonomia
causale dei rispettivi servizi e della volontà del cliente.
Gli ordini ricevuti sono soggetti, comunque, all’analisi di appropriatezza
(salvo che l’ordine sia impartito in regime di execution only).
Fonte Ania
Fonte Ania
Fonte Ania
Fonte Ania
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Intermediari polifunzionali
Si rileva infine che, ai sensi dell’art. 88 del nuovo Regolamento intermediari, per le
ipotesi in cui l’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi sia associata alla
prestazione del collocamento in strumenti finanziari e/o alla consulenza in materia di
investimenti, gli intermediari c.d. polifunzionali sono tenuti a considerare
unitariamente il rapporto con i clienti, al fine di adempiere in modo uniforme e
coordinato alle regole di condotta applicabili.
Come chiarito dalla Consob, l’intermediario sarà tenuto:
 ad applicare in maniera uniforme le regole di condotta, sì da garantire ai
clienti il medesimo trattamento, quale che sia il prodotto commercializzato (ad
esempio, la valutazione di appropriatezza dovrà essere effettuata secondo i
medesimi canoni, criteri e strumenti sia nel caso di collocamento di OICR sia nella
commercializzazione dei prodotti di cui si ragiona);
 ad assumere una considerazione unitaria di tutta la gamma di prodotti /
servizi offerti al momento di definire i comportamenti da porre in essere
nel rapporto con i clienti, al fine di applicare le regole di condotta in modo
coordinato (ad esempio, nel valutare la storia finanziaria del cliente dovranno
essere valorizzati, indifferentemente, sia gli investimenti nei prodotti finanziari
assicurativi, sia le operazioni in strumenti finanziari).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.6. Sollecitazione all’investimento di prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione
La Legge sul risparmio e il successivo decreto Pinza hanno abrogato l’esonero dalla
disciplina della sollecitazione all’investimento per i prodotti finanziari assicurativi
emessi da imprese di assicurazione, attribuendo, nel contempo, alla Consob la relativa
competenza regolamentare.
La Consob ha quindi introdotto nel Regolamento emittenti un nuovo Capo IV
contenente le disposizioni in materia di sollecitazione all’investimento di prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione ed inserito nel Regolamento
medesimo schemi di prospetto informativo per i differenti prodotti (prodotti finanziari
assicurativi di tipo unit linked, index linked e di capitalizzazione).
Tale disciplina si caratterizza per essere una disciplina dell’offerta al pubblico, per sua
natura rivolta ad incertam personam (a differenza della disciplina recata dal
Regolamento intermediari che, attenendo alla prestazione di un servizio, postula
l’esistenza di un rapporto bilaterale tra l’impresa e il cliente) e si sostanzia in regole
volte ad assicurare la correttezza del soggetto che effettua la sollecitazione e la
trasparenza del prodotto commercializzato.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Si rileva che il prospetto informativo dei prodotti finanziari emessi dalle
imprese di assicurazione si compone di una Scheda sintetica e di tre
parti riguardanti:
- le informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative – Parte I;
- l’illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e i costi effettivi
dell’investimento – Parte II;
- altre informazioni – Parte III.
La scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente
consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di
investimento. Le Parti I, II e III devono essere gratuitamente consegnate su
richiesta dell'investitore.
Sempre su richiesta del contraente devono, poi, essere consegnati il
regolamento dei fondi interni o degli OICR cui sono collegate le prestazioni
principali delle polizze unit linked, nonché il regolamento della gestione
separata interna le cui performance rivalutano le prestazioni dei contratti di
capitalizzazione.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Peraltro, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento intermediari, la consegna al cliente
della Scheda sintetica e delle Parti I e II del prospetto di offerta (delle quali è
prescritta, come si è visto, la consegna obbligatoria) può risultare idonea ad
adempiere agli obblighi informativi prescritti dagli artt. 31 e 32 del nuovo
Regolamento intermediari, che hanno ad oggetto:
- la natura e i rischi degli strumenti finanziari trattati;
- i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi.
Nell’intento di evitare un’inutile duplicazione di adempimenti informativi, il
criterio generale accolto dalla Consob è quello per cui le imprese di assicurazione
possono avvalersi del prospetto informativo e degli altri documenti pur ad altri
fini eventualmente predisposti, a supporto degli obblighi informativi da assolvere
nel rapporto bilaterale con il cliente ai sensi del Regolamento intermediari,
laddove le informazioni ivi contenute risultino coerenti con tale disciplina.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Ogni aggiornamento delle informazioni contenute nel prospetto
informativo è oggetto di informativa alla clientela.
In particolare:
 ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto di
offerta relativo ai prodotti finanziari assicurativi in corso di
sollecitazione comporta il suo tempestivo aggiornamento;
 le Parti I, II e III del prospetto sono aggiornate mediante,
alternativamente: i) la sostituzione della parte soggetta a variazione
del prospetto da ultimo pubblicato; ii) l’ integrazione del prospetto da
ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad
assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con
quelle preesistenti;
 l’aggiornamento della scheda sintetica e delle condizioni di
contratto avviene mediante la sostituzione della versione da ultimo
pubblicata.
Di tali aggiornamenti viene data notizia sul sito internet.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
3.7. Contratti “multi-ramo” - Cenni
Esigenze di coordinamento tra Tuf e Cap
Contratti “multi-ramo”: contratti caratterizzati dalla combinazione di
coperture assicurative di ramo I (le assicurazioni sulla durata della vita
umana) e di prodotti finanziari assicurativi di tipo unit e index linked.
Con una comunicazione congiunta – ancora in fase di consultazione – Consob
e Isvap hanno fornito le «indicazioni operative» cui si debbono attenere i soggetti
abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di investimento nella distribuzione
di tali prodotti.
Alla bozza di comunicazione congiunta sono allegati:
- lo schema del Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un
prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo
di tipo unit linked;
- lo schema del Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un
prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo
di tipo index linked.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Obblighi di informativa precontrattuale
La comunicazione congiunta fornisce le indicazioni sugli schemi di Documento
informativo da consegnare al contraente/investitore prima della sottoscrizione
della proposta-contratto relativa ai prodotti multi-ramo, sui criteri operativi da
seguire per la consegna al cliente del Documento medesimo e sul regime di
pubblicazione.
Stante l’esigenza di individuare lo stesso livello di tutela informativa per
tutte le componenti (ramo I e III) presenti all’interno del prodotto
multi-ramo, le indicazioni fornite nello schema di comunicazione si applicano
«senza alcun tipo di esenzione, avuto riguardo alla tipologia di contratto ovvero
ai contraenti/investitori cui il medesimo è rivolto». Tali indicazioni, in particolare,
sono ritenute dalle due Autorità idonee a soddisfare l’insieme dei complessi
normativi recati, rispettivamente, dalle disposizioni del Cap e della
regolamentazione Isvap in materia di trasparenza, nonché dalle omologhe
disposizioni del Tuf e del Regolamento emittenti.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
La maggior parte delle disposizioni sugli obblighi di informativa precontrattuale
sono applicabili alle sole imprese di assicurazione; si tratta, in particolare, delle
disposizioni su:
- la struttura del Documento informativo;
- il regime di consegna del Documento informativo, delle condizioni di contratto e del
regolamento dei fondi interni/OICR;
- il regime di pubblicazione nel proprio sito internet del Documento informativo, delle
condizioni di contratto e del regolamento dei fondi interni/OICR;
- le modalità di aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti;
- gli obblighi informativi;
- gli obblighi di rendicontazione;
- le comunicazioni ai contraenti;
- il regime informativo dei contratti qualificati come etici o socialmente responsabili;
- i criteri e le regole di redazione del Documento informativo.
Lo schema di comunicazione estende agli intermediari incaricati della
distribuzione le sole disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari relativi
ai prodotti multi-ramo; annunci che devono comunque essere autorizzati dalle
imprese preponenti.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Valutazione di adeguatezza
Nello schema di comunicazione congiunta si prevede che, in sede di distribuzione di un
prodotto multi-ramo, i soggetti abilitati devono «in ogni caso»:
- «acquisire le informazioni di cui all’art. 39 del Regolamento Consob» (in relazione
all’analisi di adeguatezza), opportunamente integrate per tenere conto delle peculiarità
assicurative della componente di ramo I»;
- «effettuare la valutazione di adeguatezza secondo quanto previsto dall’art. 40 del
regolamento Consob»;
- se il cliente si rifiuta di fornire le informazioni, «informarlo che l’indisponibilità delle
informazioni pregiudica la possibilità di valutare se il prodotto è adeguato al cliente»;
- se il prodotto è giudicato «inadeguato», informare il cliente «di tale circostanza,
illustrandone i motivi per iscritto».
Quanto sopra, si precisa nello schema di comunicazione, fermo restando che «in
nessun caso è consentito prescindere dalla conoscenza del cliente o da un regime di
valutazione dell’idoneità del prodotto rispetto al profilo del cliente, posto che né la
regolamentazione di derivazione CAP né quella di derivazione TUF contempla tale
possibilità, con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo I nonché a quelli di ramo III
(o di ramo V)».
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Regole di presentazione nei confronti della clientela
La Consob e l’Isvap hanno chiarito che, nella distribuzione dei prodotti multi-ramo, gli
intermediari adempiono agli obblighi di informativa precontrattuale con la consegna al
cliente dei documenti conformi ai modelli 7A e 7B allegati al Regolamento Isvap n.
5/2006 (rispettivamente, il documento riepilogativo dei principali obblighi di
comportamento e la dichiarazione recante i dati essenziali dell’intermediario e della
sua attività).
Nello schema di comunicazione congiunta si legge, infatti, che la consegna dei due
predetti documenti «“assorbe”, di fatto, anche l’informativa richiesta ai sensi dell’art.
85, comma 2, del Regolamento (Consob) n. 16190/2007» (ossia, quella applicabile, in
luogo dei citati documenti 7A e 7B, alla distribuzione dei prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione).
L’obbligo di consegna dei documenti 7A e 7B grava sui soggetti indicati nello schema di
comunicazione congiunta, e quindi, secondo quanto ivi precisato, non soltanto sugli
intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI, ma anche sui collaboratori di
detti intermediari iscritti nella sezione E (compresi i promotori finanziari), nonché, ai
sensi dell’art. 42 del Regolamento Isvap n. 5/2006, sugli addetti all’attività di
intermediazione all’interno dei locali dei medesimi intermediari.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Case Study
Tribunale di Brindisi, 22.01.2007
Collocamento da parte di società di assicurazione di un piano
previdenziale
assicurativo
a
premio
ricorrente
mensile.
L’investimento nel fondo assicurativo era costituito da titoli azionari e
da OICR e presentava un margine di rischio elevato.
Il contraente adisce il Tribunale lamentando il grave inadempimento
della società che ha omesso di inviarle l’ informativa sull’andamento
di gestione e chiede conseguentemente la risoluzione del contratto.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Motivi della decisione
Dalla nota informativa allegata al contratto di assicurazione si evince
che il contratto di oggetto appartiene alla categoria dei contratti
"Unit Linked", ovvero a quei contratti le cui prestazioni sono
collegate a quote di fondi di investimento (v. par. 5.2. della polizza
assicurativa). Tali fondi possono investire in valori mobiliari quotati,
in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) gestiti da società di gestione o da altre società legate alle
prime tramite gestione o controllo comune o una considerevole
partecipazione diretta od indiretta, ovvero in valori mobiliari non
quotati e quotandi nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 4.9
polizza).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
A carico della società si configura un obbligo di informazione
periodica (peraltro contrattualmente previsto), che si giustifica
pienamente in considerazione della natura "rischiosa" del tipo di
investimento prescelto: proprio per la specificità dell'investimento e
per i rischi ad esso connessi, invero, al contraente deve essere
assicurata un'adeguata informazione non solo nel corso delle
trattative, ma anche nel corso dell'esecuzione del contratto, e ciò in
applicazione del più generale principio di buona fede nell'esecuzione
del contratto (art. 1375 c.c.), che impone ai contraenti quelle
prestazioni
accessorie
che
possono
essere
eseguite
per
salvaguardare gli interessi della controparte, quando tali prestazioni
non comportino un apprezzabile sacrificio per il contraente.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Non a caso, l'importanza delle comunicazione periodiche all'assicurato è stata
prevista dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002, emanata ex art.
109, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
Tale circolare riguarda proprio i prodotti assicurativi collegati a fondi interni o
ad OICR (tra i quali rientra il contratto sottoscritto dal contraente), e con
essa si prevede, tra l'altro, l'obbligo per la compagnia di inviare al
contraente, con cadenza annuale, un estratto-conto contenente:



l’indicazione del numero delle quote assegnate e del relativo
controvalore all'inizio del periodo di riferimento,
il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di
riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate,
l'indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del
relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.
(Vedi ora il secondo documento di consultazione dell’ISVAP sulla trasparenza)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Nel caso di specie, si verte senz'altro in tema di collocamento di
prodotti finanziari, ragion per cui deve ritenersi applicabile anche la
disciplina prevista dall'art. 21 del Tuf, che prevede che, nella prestazione
dei servizi di investimento, gli operatori devono comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, e non vi è dubbio che in tali obblighi
rientri anche quello di procedere a comunicazioni periodiche
sull'andamento dell'investimento (tali obblighi di informazione sono stati
posti specificati dal regolamento CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998, in
particolare artt. 28 e 29).
Dal compendio normativo - primario e secondario - testé richiamato
emerge chiaramente la sussistenza di un obbligo di informazione da
parte delle compagnie di assicurazione che stipulino polizze collegate a
fondi di investimento, e, dall'altro, la preminenza di uno specifico
interesse dell'assicurato a ricevere informazioni periodiche
sull'andamento dell'investimento effettuato, tenuto conto della natura
aleatoria degli investimenti medesimi.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Di qui l'importanza della prestazione consistente nell'invio delle
comunicazioni periodiche sull'andamento dei fondi, e quindi la
gravità dell'inadempimento, in caso di mancato invio di tali
comunicazioni.
Né, d'altronde, l'inadempimento può dirsi escluso per il fatto che il
contraente avrebbe potuto reperire le informazioni sull'andamento
dei fondi sulla stampa specializzata, in quanto non può certo
pretendersi da un normale cliente di una società assicurativa che
questi sia "versato" in materia finanziaria tanto da comprendere
agevolmente gli indici pubblicati sui giornali specializzati, né la
convenuta ha dimostrato che il contraente fosse una persona
particolarmente esperta in materia.
In ogni caso, il contraente non era tenuto a consultare la stampa
specializzata, proprio perché legittimamente si attendeva l'invio dei
rendiconti periodici.
Case study
Default Lehman Brothers
Il 14 settembre 2008 la Lehman Brothers Holdings Inc. ha presentato
domanda di ammissione al Chapter 11 del Bankruptcy Code ( 11 U.S.C.),
dando così il passo alla più grande (dal punto di vista del totale del
passivo) procedura di Bankruptcy che la storia degli Stati Uniti abbia mai
conosciuto.
Dalla domanda di ammissione alla procedura emergono i seguenti dati:
totale attività = 639 miliardi di dollari
totale passività = 613 miliardi di dollari
Le passività, dal punto di vista oggettivo, risultano distribuite tra secured
debts (crediti privilegiati); unsecured debts (crediti non privilegiati), divisi
a loro volta in senior, ordinari e junior; e, in ultimo, anche se in realtà non
si tratta di passività vere e proprie, dai titolari di titoli partecipativi di
capitale proprio, suddivisi tra preferred stock (ne vengono elencate ben 11
categorie) e common stock.
Riflessi sul mercato Italiano: esposizione emittenti, mercati,
risparmio gestito, investimenti retail
 Emittenti: assenza di rischi significativi a livello di sistema
 Mercati: Borsa ha avviato la procedura per inadempimento di un
partecipante indiretto e Monte Titoli ha provveduto alla liquidazione
delle posizioni garantite da controparte centrale, stralciando quelle non
garantite
 Risparmio gestito:
 il controvalore dei titoli del gruppo Lehman Brothers nei
patrimoni dei fondi comuni di investimento è di circa €138m
pari allo 0,05% del patrimonio gestito aggregato;
 quello relativo alle gestioni individuali è di circa € 400m pari
allo 0,1% del patrimonio aggregato (riconducibile per ¾ a
investitori istituzionali)
 Investimenti diretti retail: dati non disponibili, obbligazioni
trasferite direttamente alla clientela retail
Riflessi sul mercato Italiano: esposizione fondi pensione,
assicurazioni
 Fondi Pensione: Esposizione non significativa. Solo 16 fondi, su 600,
registrano un’esposizione superiore allo 0,5 per cento del patrimonio,
senza quasi mai superare la soglia dell1% (dati COVIP)
 Assicurazioni: “modesta esposizione” circa €1,1b (di cui 0,2b nella
gestione danni e €0,9b nella gestione vita) pari allo 0,4% delle riserve
tecniche (dati ANIA)
“altri attivi Lehman sono poi presenti in prodotti per i quali il
rischio di investimento è contrattualmente a carico degli
assicurati …”
 il valore dei prodotti assicurativi index-linked (25% della nuova
produzione vita) collocati a investitori al dettaglio aventi come
sottostante i prodotti del gruppo Lehman Brothers è pari a oltre €1,6b
(dati CONSOB)
Il default Lehman: Cenni su un caso pratico
Nel 2005 una società attiva nel campo finanziario ed assicurativo ha
sottoscritto un’emissione di titoli obbligazionari (i “Titoli”) di una società
del gruppo Lehman con sede in Olanda (“Lehman Olanda”).
L’emissione dei titoli è disciplinata dal diritto inglese ed ai sottoscrittori è
stata fornita una garanzia della capogruppo LBHI, disciplinata dal diritto
dello stato di New York.
I Titoli sono stati utilizzati dalla società acquirente per commercializzare
una polizza “index-linked”, il cui valore è direttamente collegato al valore di
mercato dei Titoli sottostanti la polizza. La polizza prevede che alla
scadenza nel 2014 agli assicurati verrà liquidato un importo pari
all’ammontare maturato dai Titoli.
Ai sottoscrittori della polizza è stata comunicato – mediante la
distribuzione di un’apposita Nota Informativa – che il rischio di un default
dell’emittente dei Titoli è interamente a carico degli assicurati.
segue
I rischi portati a conoscenza degli assicurati sono stati così esplicitati:
“L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di
rendimento minimo in caso di vita dell’Assicurato. Pertanto, il
pagamento delle prestazioni in caso di vita dipende dalle oscillazioni
dei parametri di riferimento e/o dalla solvibilità degli enti emittenti di
strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.”
A seguito della presentazione dell’istanza di amministrazione
controllata ai sensi del U.S. Chapter 11, i Titoli hanno cessato di
essere quotati e non hanno attualmente un valore di mercato.
In data 8 ottobre 2008 l’emittente Lehman Olanda è stata dichiarata
fallita dal competente tribunale fallimentare olandese.
I rimedi legali della società acquirente i titoli Lehman
Ai sensi della documentazione disciplinante l’emissione dei Titoli, i portatori dei
Titoli (e non gli acquirenti delle polizze index linked) hanno la possibilità di
insinuarsi al passivo nella procedura fallimentare in corso in Olanda. A tal
riguardo, i sottoscrittori dei Titoli hanno due possibilità:
1.
Chiedere al tribunale fallimentare olandese di dichiarare
immediatamente esigibili i crediti derivanti dai Titoli, rinunciando
tuttavia a richiedere il rimborso dell’intero capitale versato alla
scadenza nel 2014;
2. Chiedere al tribunale fallimentare olandese di procedere alla
liquidazione dell’intero ammontare del capitale versato, in tal caso
rinunciando alla dichiarazione di immediata esigibilità dei crediti,
ma conservando il diritto di ricevere una liquidazione
(teoricamente) di maggior importo.
In base alla garanzia prestata dalla capogruppo LBHI, i sottoscrittori dei titoli
Lehman possono presentare in parallelo un’istanza presso il tribunale
fallimentare dello stato di New York per vedere riconosciuto da LBHI, in qualità
di garante, il proprio diritto al rimborso del capitale versato. La concreta
possibilità di ottenere un rimborso del capitale versato, in tutto o in parte,
dipenderà dalla effettiva disponibilità di attivi.
L’impatto sui risparmiatori
Sia l‘ISVAP che la CONSOB hanno richiamato con una lettera circolare tutti gli
intermediari ad avvertire prontamente i clienti coinvolti dal rischio Lehman, sia nel
caso in cui già esista una nuova quotazione che renda "leggibile" l'eventuale perdita,
sia nel caso in cui questo riscontro non esista ancora, per renderli consapevoli del
pericolo di minusvalenze.
Nel caso specifico della polizza index-linked da noi esaminata, la Nota Informativa
indicava chiaramente che il rischio di investimento è contrattualmente a carico degli
assicurati e che il valore della polizza è legato al valore di mercato del Titolo
sottostante.
Sotto il profilo dei potenziali reclami dei risparmiatori (ed in particolare delle
associazioni dei consumatori) nei confronti degli intermediari che hanno proceduto a
collocare prodotti assicurativi-finanziari (nel caso di specie una polizza indexlinked)
basati su titoli azionari o obbligazionari Lehman, vanno valutati una serie di elementi:
 contenuto della documentazione contrattuale sottoscritta dagli investitori,
 adeguatezza delle informazioni fornite dagli intermediari in relazione ai potenziali
rischi dell’investimento,
 trasparenza della pubblicità effettuata in relazione ai prodotti,
 rispetto della normativa vigente da parte dei distributori e delle relative reti di
promotori finanziari.
Il quadro normativo rilevante
Ai fini di un’analisi dei potenziali profili di rischio legale circa la
distribuzione delle polizze index-linked ai risparmiatori, assumono
rilievo le seguenti norme:
1. Norme di carattere generale: il principio di buona fede nelle
trattative ex. art. 1337 c.c., il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c.,
l’esecuzione del contratto in buona fede ex. art. 1375 c.c.
2. Norme di carattere speciale: l’art. 183, paragrafo (a) del Codice
delle Assicurazioni Private (Dlgs n. 209 7/9/2005): Nell'offerta e
nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati
3. Norme di carattere regolamentare: Circolare 551/D ISVAP in tema
di dovere di fornire precise informazioni agli assicurati (ad es.
mediante la distribuzione della Nota Informativa redatta secondo
schemi approvati da ISVAP, la Scheda Sintetica del prodotto, etc.)
4. Norme di carattere regolamentare Regolamento CONSOB
Intermediari in tema di correttezza dell’informazione, classificazione
della clientela, adeguatezza e appropriatezza
Assumono inoltre rilievo:
Norme del Codice del Consumo (Dlgs. 6/9/2005, n. 206):
Art. 5, comma 3 in tema di informazioni ai consumatori: “Le
informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in
modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Articoli 19 ss. del Codice del Consumo in tema di tutela dei
consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze
sleali.
Norme del Codice Civile in materia di risarcimento del danno
derivante da false informazioni, qualora nello svolgimento di attività
economiche l’intermediario finanziario leda l’affidamento incolpevole di
un destinatario non qualificato (art. 2043 c.c.)
Sentenze della Cassazione in tema di trasparenza di informazioni
bancarie:
“nell’ambito dei rapporti bancari, le regole di trasparenza e di corretta
gestione del credito comportano che l’imprenditore bancario, ove
ritenga di (o sia tenuto a) fornire un’informazione, non può fornirla
inesatta, dovendo altrimenti rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. dei
danni ingiustamente causati (v. ad es. Cass. civ. n. 5659/1998; Cass.
civ. n. 10067/1998)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
4. Il codice del consumo e le pratiche
commerciali scorrette
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
4.1 Premessa
Il perché di un diritto dei consumatori
Il diritto dei consumatori ha la finalità di
riequilibrare le asimmetrie che naturalmente
caratterizzano i rapporti economici intervenendo
nelle fasi della conclusione e dell’esecuzione del
contratto.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Risoluzione sui diritti
dei consumatori del 1975
Tale risoluzione aveva indicato le Linee guida della tutela dei
diritti dei consumatori:
 protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza dei
consumatori;
 protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi
economici dei consumatori;
 predisposizione, con mezzi adeguati, di consulenza,
assistenza, risarcimento dei danni;
 informazione ed educazione del consumatore;
 consultazione e rappresentanza dei consumatori nelle
decisioni che li riguardano.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
 Asimmetrie informative contingenti – il consumatore
non ha la capacità di elaborare tutte le informazioni
ricevute nell’unità di tempo;
 Asimmetrie valutative strutturali – il consumatore non
è un grado di comprendere le caratteristiche del prodotto;
 Asimmetrie valutative temporali – il consumatore
subisce la sfasatura temporale tra il momento dell’acquisto
e quello nel quale è in grado di valutare la performance del
prodotto acquistato;
 Asimmetrie negoziali – monopolio.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Evoluzione della
disciplina di riferimento
Risoluzione sui diritti del consumatore del 1975
Direttive comunitarie dal 1984 al 2005
Legge 281 del 1998 – Disciplina dei diritti del consumatore
D.lgs 206 del 2005 – Codice del consumatore
Codice civile:
 artt. 1341 e 1342;
 Art. 1469 e ss – contratti dei consumatori.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
4.2. La disciplina delle operazioni
finanziarie
Le “operazioni finanziarie” appaiono nel loro
complesso disciplinate da “regole e norme le
quali
appaiono
suscettibili
di
una
considerazione distinta rispetto a quelle
integranti lo statuto normativo di operazioni di
scambio di beni diversi dai prodotti finanziari,
ovvero dalla prestazione di servizi diversi da
quelli di investimento”.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Particolarità dell’oggetto dell’operazione (il
prodotto
assicurativo,
il
prodotto
finanziario, lo strumento finanziario ecc.),
che non solo è noto meglio a colui che lo
ha predisposto o a colui che lo colloca,
piuttosto che a colui che lo acquista, ma è
per di più soggetto alla c.d. “asimmetria
di prodotto” …
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
… “asimmetria di prodotto” significa che i
prodotti finanziari (come quelli assicurativi)
possono essere estremamente variabili,
sicché il mercato non può incorporare in
modo stabile le relative informazioni
Di qui la necessità di una
specifica tutela del consumatore
di prodotti assicurativi/finanziari
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Analizziamo meglio la precedente diapositiva
Di altri prodotti (es. facile: le auto di un
dato segmento) il mercato, con il tempo e
l’esperienza, riesce a percepire le
caratteristiche di fondo, sulle quali il
consumatore può parametrare la
congruenza alle proprie esigenze,
confrontare l’offerta sul mercato, elaborare
un appropriato rapporto qualità/prezzo ecc. …
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Ciò non può accadere con i prodotti
finanziari in genere data la grande
variabilità e complessità degli stessi
(v. infatti fin d’ora art. 522 Regolamento Isvap
5/2006. : “ … acquisiscono dal contraente ogni
informazione che ritengono utile in funzione
delle caratteristiche e della complessità del
contratto offerto …”)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
4.3. Modalità di redazione del contratto
Forma scritta: il contratto di assicurazione deve
essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.).
L’ordinamento presuppone che il contratto abbia
forma scritta, al pari degli altri contratti conclusi
con gli intermediari finanziari, senza tuttavia
esplicitare la sanzione in caso di inosservanza delle
disposizioni.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Il Raccordo con il Cod Civ
Fermo
restando
quanto
diversamente
disposto dal presente codice, i contratti di
assicurazione,
coassicurazione
e
riassicurazione rimangono disciplinati dalle
norme del codice civile.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Il principio di buona fede
Il contratto e ogni altro documento consegnato
dall'impresa al contraente va redatto in modo
chiaro ed esauriente (art. 1661 Cap).
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o
talune clausole siano proposte al consumatore per
iscritto, tali clausole devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di
dubbio sul senso di una clausola, prevale
l’interpretazione più favorevole al consumatore
(art. 35 CdC).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Le clausole che indicano decadenze, nullità o
limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico
del contraente o dell'assicurato sono riportate
mediante caratteri di particolare evidenza (art.
1662 Cap).
Violazione: inefficacia della clausola
ex artt. 1341 e 33 cdc
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Nella situazione di “asimmetria informativa”
del contraente si rinviene
la ratio e la struttura della
tutela predisposta a favore dello
stesso
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
4.4. la pubblicità e le pratiche commerciali
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Normativa previgente
Per pubblicità po’ intendersi “qualsiasi forma di messaggio che sia
diffuso, in qualsiasi modo … allo scopo di promuovere la vendita di
beni …, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di
essi oppure la prestazione di servizi”.
È ingannevole quella pubblicità che “in qualunque modo, compresa la
sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche
o giuridiche alle quali essa è rivolta o che essa raggiunge e che, a
causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea
ledere un concorrente” (art. 20, lett. b, Cdc).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Per pratica commerciale deve intendersi
qualsiasi
azione,
omissione,
condotta
o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi
compresa la pubblicita' e la commercializzazione
del prodotto, posta in essere da un professionista,
in relazione alla promozione, vendita o fornitura
di un prodotto ai consumatori” (art. 18, comma 1,
lett. d, Cdc).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Una pratica commerciale e' scorretta se e'
contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o
idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa
raggiunge o al quale e' diretta o del membro
medio di un gruppo qualora la pratica
commerciale sia diretta a un determinato gruppo
di consumatori (art. 20, comma 2, Cdc).
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Le pratiche commerciali scorrette sono poi
considerate ingannevoli quando sono suscettibili
di indurre in errore il consumatore alterandone il
processo decisionale.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non
rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua
presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio
riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di
prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione
o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identita',
il patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti
di proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi
dell'articolo 130 del presente Codice. (art. 21, comma 1, Cdc)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e'
idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto che ingenera
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un
concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di
condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno
fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e'
vincolato dal codice. (art. 21, comma 2, Cdc)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
L’ingannevolezza di una pratica commerciale può discendere anche
dall’omissione di una informazione rilevante.

Ad esempio è considerata ingannevole la pratica commerciale che
ometta di fornire al consumatore medio elementi necessari per
compiere una scelta consapevole o li presenti in modo oscuro e
ambiguo.
Art. 22 Cdc “E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti
del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il
consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole
di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Una pratica commerciale e' altresi' considerata un'omissione ingannevole quando un
professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di
cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi
non risultino gia' evidente dal contesto nonche' quando, nell'uno o nell'altro caso, cio'
induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Correttezza dell’informazione e
conformità al contratto
“Pratiche commerciali
scorrette” (art. 20 cdc)
“Pratiche commerciali
ingannevoli” (artt. 21, 22,
23 cdc)
Sanzioni autorità
Antitrust (art. 27 cdc)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
“Violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e
correttezza” corrisponde alle
fattispecie di “pratiche
commerciali ingannevoli” ?
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
In particolare la natura “ingannevole” si
ricava dal confronto tra quanto dichiarato in
pubblicità e le concrete caratteristiche del
servizio offerto (arg. ex art. 21, 22, 23 cdc)
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Case study
Provvedimento AGCM n. 18722 del 7 agosto 2008
Findomestic-Aura Indennitaria Plus
Fatto: La pratica commerciale denunciata viene posta in essere nell’ambito
della commercializzazione da parte di Findomestic, presso i propri clienti
titolari di Carta Aura, di prodotti finanziari di varie compagnie assicurative
sulla base di apposite convenzioni quadro dalla stessa stipulate.
In particolare, Findomestic contatta telefonicamente i detti clienti al fine di
ottenere già nel corso della telefonata il loro consenso alla conclusione orale
del contratto di assicurazione.
In seguito, la società Findomestic invia al cliente il “modulo di adesione”
precompilato da rinviare debitamente sottoscritto a conferma dell’adesione.
Immediatamente l’operatore provvede a scalare dalla disponibilità della Carta
Aura il premio e dopo trenta giorni dalla presunta adesione e a prescindere
dalla mancata restituzione del modulo sottoscritto, viene operato l’addebito
sul conto corrente del cliente.
La Carta Aura è una carta c.d. revolving.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Il contenuto della telefonata è predeterminato mediante appositi
script che l’operatore telefonico deve seguire nel corso del contatto.
Tutti gli script depositati prevedono che l’operatore prima di
procedere alla descrizione del prodotto verifichi che il cliente
contattato sia effettivamente titolare di Carta Aura e che effettui il
rimborso tramite addebito bancario. Dopo aver avuto conferma di
queste circostanze riferisce al cliente che “Per questo motivo
Findomestic, in collaborazione con (….), le ha riservato un servizio
che la tutela e le dà dei rimborsi sin dalla mezzanotte di oggi in caso
di ricovero, intervento chirurgico, ……”. La telefonata prosegue con la
descrizione del prodotto e con l’elencazione a titolo esemplificativo di
alcune delle prestazioni ricomprese nella polizza. Solo al termine
della telefonata viene comunicata la durata del contratto, il costo del
servizio, la circostanza che il premio (di [omissis] euro) venga
immediatamente scalato dalla disponibilità della Carta Aura e la
possibilità di recedere entro 30 giorni dall’effettivo addebito operato
dopo 30 giorni dall’adesione.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Conclusioni dell’AGCM
In linea generale, la pratica in esame si configura come scorretta
tenuto conto della palese contrarietà alla diligenza professionale di
Findomestic, nonché dell’idoneità a pregiudicare le scelte economiche
dei consumatori, anche in ragione della mancata osservanza delle
norme in materia di commercializzazione a distanza di servizi
finanziari.
Infatti, al fine di valutare la scorrettezza della pratica commerciale è
necessario osservare come quello finanziario sia un settore
caratterizzato dalla forte asimmetria informativa esistente tra
operatori economici e consumatori e ciò in ragione della complessità
della materia e della scarsa conoscenza del pubblico rispetto ad un
servizio cui non si ricorre con molta frequenza.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
A tal fine, proprio per assicurare la massima protezione e garanzia a
tali soggetti, la sezione IV – bis del Codice del consumo detta una
serie di prescrizioni a cui il fornitore si deve attenere nella
commercializzazione dei servizi finanziari a distanza, attribuendo una
serie di diritti al consumatore definiti dall’articolo 67 octies-decies
“irrinunciabili”. In particolare, l’articolo 67-undecies del Codice del
Consumo prescrive che il fornitore comunichi al consumatore, prima
che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta,
tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli
articoli 67-quater e ss., su supporto cartaceo o su un altro supporto
durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile.
Il secondo comma dell’articolo 67-undecies prevede la possibilità che
tale adempimento possa essere effettuato anche dopo la conclusione
del contratto a distanza, soltanto nell’ipotesi in cui tale tipologia di
contratto sia stato concluso su richiesta del consumatore.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Ora, benchè gli script non risultino omissivi, la scorrettezza della
pratica in esame risiede nella circostanza che, ai sensi del Codice del
consumo, Findomestic non può considerare “vincolato” il
consumatore da essa contattato telefonicamente e che non disponga
al momento della prestazione del consenso di informazioni contenute
“su supporto cartaceo o su altro supporto durevole”.
Infatti, considerate le sopra esposte specificità del settore in esame nelle ipotesi in cui la richiesta di attivazione di un servizio finanziario
avvenga su iniziativa del consumatore che si rivolge al professionista
si può ragionevolmente ritenere che egli abbia ponderato e deciso
consapevolmente l’acquisto; diverso è il caso in cui il consumatore
venga raggiunto dall’offerta presso la propria abitazione o comunque
fuori dai locali commerciali dovendosi mettere in questo caso in
condizione il consumatore di riflettere e ponderare la scelta.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
Pertanto l’attivazione della copertura assicurativa operata subito e a
seguito dell’adesione telefonica, come ampiamente confermato dalla
comunicazione
che
Findomestic
invia
successivamente
al
consumatore, e la riduzione della disponibilità della Carta Aura che
avviene contestualmente alla telefonata, configurano, per le
motivazioni sopra esposte, una violazione dell’articolo 20, comma 2.
Inoltre, la documentazione inviata successivamente al contatto
telefonico, oltre ad essere intempestiva, risulta ambigua; infatti, la
lettera di accompagnamento del “Modulo di adesione” (rectius,
“modulo di conferma adesione”) induce il destinatario a ritenere di
essere giuridicamente vincolato al contratto di assicurazione sin dal
momento del contatto telefonico (senza, peraltro, ribadire per iscritto
la possibilità, i tempi e le modalità per l’esercizio del diritto di
recesso). Nel contempo, il “Modulo di adesione” invita il consumatore
a leggere il contratto prima di sottoscriverlo, così lasciando intendere
che lo stesso non sia ancora perfezionato.
La tutela del consumatore
del prodotto assicurativo
In altro provvedimento su pratiche commerciali scorrette in merito alla
portabilità dei mutui l’AGCM affermava:
 La sostanza del rapporto tra consumatore e professionista e non solo
il dato formale del contratto deve essere improntata a buona fede,
diligenza e tutela degli interessi del soggetto con minore forza
contrattuale e maggiore deficit informativo.
 La banca avrebbe dovuto indirizzare il risparmiatore verso la più
conveniente (per lui) forma contrattuale e, invece, gli ha proposto
come unica possibilità un meccanismo oneroso.
 Il parametro di legalità della condotta del professionista rileva come
canone di diligenza professionale esigibile.
 Gli obblighi di informazione per i prodotti complessi, come i prodotti
finanziari, sono rafforzati per evitare al consumatore false
informazioni sulla natura del prodotto.
 Si può dare luogo ad applicazione di aggravanti specifiche connesse
al settore finanziario in cui ha luogo la pratica scorretta (anche a
fronte della esistenza di una regolazione pervasiva e dettagliata di
obblighi di comportamento che rafforzano il divieto di pratiche
commerciali scorrette).
5. LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI
FINANZIARI ILLIQUIDI
I nuovi obblighi, le regole di comportamento e le
responsabilità
5.1
5.2
5.3
5.4
Premessa
I prodotti finanziari illiquidi
Obblighi di disclosure
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Premessa
Comunicazione Consob
n. 9019104 del 2 marzo 2009
Unitamente a
LINEE GUIDA INTERASSOCIATIVE – 5 agosto 2009
(ABI, ASSOSIM, FEDERCASSE)
Con tale Comunicazione la Consob ha declinato le
criteri di trasparenza e di correttezza ad
hoc da applicare nella distribuzione dei
prodotti finanziari illiquidi alla clientela
retail (sia che la distribuzione venga realizzata
attraverso i soggetti collocatori sia che
venga realizzata direttamente
dagli emittenti bancari e assicurativi)
Premessa
La RATIO dell’individuazione di doveri specifici in sede di
distribuzione di prodotti finanziari illiquidi risiede nella
constatazione che:
I MERCATI FINANZIARI SONO DOMINATI
DA ASIMMETRIE INFORMATIVE
TRA COMPRATORE E VENDITORE
Tali asimmetrie informative sono legate principalmente:
- alla tipologia delle operazioni
- ed alla natura del cliente.
Premessa
L’asimmetria informativa
è amplificata
nel caso di operazioni di investimento aventi
ad oggetto particolari prodotti finanziari
per i quali non sono disponibili, anche per
intrinseche connotazioni di diritto o di fatto,
mercati
di
scambio
caratterizzati
da
adeguati
livelli
di
liquidità
e
di
trasparenza che possano fornire pronti ed
oggettivi parametri di riferimento.
Premessa
Coerentemente con la MIFID, anche nelle distribuzione dei
prodotti finanziari illiquidi gli intermediari assumono la
veste di prestatori di servizi (e non di meri venditori di
prodotti), atteso il rapporto di durata con la clientela che ha
come base il contratto per la prestazione dei servizi di
investimento.
I presidi di correttezza e trasparenza sono finalizzati a
colmare il gap informativo tra intermediario e cliente,
indirizzando gli operatori a condotte concrete
volte a tutelare al meglio gli interessi
dell’investitore (cfr. dovere generale di «servire al
meglio l’interesse dei clienti»).
Il documento della Consob tiene altresì conto dei rilevanti contributi internazionali formulati in
materia: e.g. cfr. CESR, “Statement on fair value measurement and related disclosures of financial
instruments in illiquid market”; CEBS, “Report on bank’s transparency on activities and products
affected by the recent market turmoil”.
Premessa
Il ruolo centrale che l’intermediario assume nel rapporto con il
cliente giustifica presidi comportamentali specifici per i prodotti
con caratteristiche di scarsa liquidità.
Le specifiche misure previste incidono (con intensità diversa) sulle
seguenti attività e servizi:
a. la vendita in sede di emissione di strumenti e prodotti finanziari, vale a dire, la
distribuzione di prodotti bancari di propria emissione, il collocamento
di prodotti emessi da altri soggetti (ivi compresi quelli appartenenti al
medesimo gruppo) nonché la distribuzione di prodotti assicurativofinanziari;
b. la negoziazione per conto proprio;
c. l’esecuzione di ordini per conto dei clienti e la ricezione e trasmissione di
ordini;
d. il servizio di consulenza in materia di investimenti, anche in abbinamento ai
servizi ed attività sopra indicati.
Premessa
“Le nuove regole possono contribuire al
miglioramento della funzione allocativa del
mercato prevedendo:
1 - raccomandazioni di misure di trasparenza ex
ante che possano consentire al risparmiatore
l’acquisizione di un quadro informativo sintetico e
completo dei dati più rilevanti per il compimento
delle scelte di investimento;
2 - presidi di correttezza che impongano agli
intermediari la determinazione di prezzi secondo
processi oggettivi e coerenti;
3 - valutazioni di adeguatezza delle operazioni che
siano in grado di considerare gli aspetti peculiari di
tale classe di prodotti.
Definizione – I prodotti finanziari illiquidi
Le misure elaborate dalla CONSOB
hanno come ambito di applicazione:
la distribuzione a clienti al dettaglio
di prodotti finanziari illiquidi.
L’illiquidità di un prodotto finanziario è da considerarsi come una
connotazione di fatto, più che una caratteristica da collegarsi
ad un mero stato di diritto.
Ne consegue che è la sussistenza di determinate condizioni (vedi
slide successiva) che connota il grado di liquidità di un prodotto.
Definizione
I PRODOTTI sono definiti ILLIQUIDI quando:
«determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni
allo smobilizzo entro un lasso di tempo
ragionevole,
a condizioni di prezzo significative,
ossia tali da riflettere,
direttamente o indirettamente,
una pluralità di interessi in acquisto e in vendita».
Definizione
Gli elementi significativi della illiquidità dei prodotti sono dunque:
la difficoltà a
cedere o
rivendere
tali prodotti;
in un lasso
di tempo
ragionevole;
a condizioni
di prezzo
significative.
Elementi indicatori delle condizioni di illiquidità indicati dalla Consob e dal
CESR sono ad esempio:
(i) l’ampiezza dello spread denaro/lettera;
(ii) l’ampiezza e la profondità del book di negoziazione con riguardo alla numerosità
dei contributori;
(iii)la frequenza ed il volume delle transazioni;
(iv)la disponibilità di informativa sulle condizioni delle transazioni.
Definizione
La Consob ha ricompreso – a titolo esemplificativo, ma
non esaustivo - fra i prodotti illiquidi:
- i derivati OTC (negoziati over the counter)
- le polizze assicurative a contenuto finanziario
- le obbligazioni bancarie, anche strutturate.
Tali prodotti, per ragioni di diritto o di fatto, si connotano
come prodotti con specifico “rischio di liquidità”,
determinato dall’impossibilità giuridica o dalla limitazione
fattuale al disinvestimento.
Definizione
Le Linee Guida ABI/ASSOSIM/FEDERCASSE hanno ad oggetto le seguenti
tipologie di strumenti e prodotti finanziari, a maggiore diffusione e
connotati da caratteristiche di potenziale illiquidità:
Ad esclusione delle operazioni a termine su divise,
in quanto non rientranti tra gli strumenti finanziari.
4
Definizione
GRADO DI LIQUIDITA’
degli strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari sono da considerarsi liquidi, quando sussistono
condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi
significativi. In particolare, possono assicurare un elevato grado di liquidità le
seguenti condizioni, peraltro non esaustive:

lo strumento finanziario è negoziato su un mercato regolamentato o
su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), caratterizzato da
almeno una delle seguenti condizioni;
•
•
Linee Guida
la presenza di almeno un market maker/specialista che
avrà l’impegno di garantire, in via continuativa, proposte di
negoziazione in vendita e/o in acquisto con vincoli di spread
e di quantità;
la presenza di più soggetti (anche non market
maker/specialista)
che
effettuano
proposte
di
compravendita su quel determinato strumento finanziario
(es. mercati order driven ad asta, mercati order driven a
negoziazione continua senza specialista, etc.).
Definizione
GRADO DI LIQUIDITA’
degli strumenti finanziari

lo strumento finanziario è negoziato da un internalizzatore
sistematico, che dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
•
•
•
•
Linee Guida
una determinata ampiezza dello spread tra le proposte in
acquisto (denaro) e quelle in vendita (lettera);
quantitativo minimo di ciascuna proposta;
il rapporto tra ordini di vendita ricevuti dagli investitori ed
ordini eseguiti entro un giorno dalla ricezione degli stessi;
pre-trade e post-trade transparency (ex art. 33 Reg.
mercati);
Definizione
GRADO DI LIQUIDITA’
degli strumenti finanziari

l’intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o opera in
contropartita diretta assicura la condizione di liquidità adottando
procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari tali
da assicurare al cliente:
• pronto smobilizzo (di norma entro 3 gg lavorativi dalla data
dell’ordine del cliente)
• a condizioni di prezzo significative;

Linee Guida
l’intermediario che distribuisce lo strumento finanziario o opera in
contropartita diretta garantisce il riacquisto dell’emissione.
Definizione
GRADO DI LIQUIDITA’
DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO
(Polizze index linked e unit linked)
Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario
possono rivestire caratteristiche di liquidità se rispettano le
seguenti condizioni:
1) una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento;
2) l’applicazione di un intrinseco e dinamico meccanismo di “fair
valuation” atto a consentire la congruità delle condizioni applicate al
cliente in sede di liquidazione del contratto.
Linee Guida
Definizione
Pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento
Per le polizze index linked e unit linked, affinché si possa rispettare il
requisito di pronta liquidabilità dell’investimento, occorre che:
1a) sia previsto - in considerazione dell’ampio rinvio operato dal
legislatore all’autonomia privata nell’inserimento delle clausole limitative
alla riscattabilità delle polizze linked - che le condizioni generali di
contratto prevedano la possibilità per il cliente di smobilizzare in ogni
momento l’investimento;
1b) l’impresa di assicurazione effettui la liquidazione della
prestazione nel più breve tempo possibile e comunque entro 20
giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, ivi
compresi i giorni necessari all'intermediario per recapitare la
documentazione presso l'impresa stessa.
Linee Guida
Definizione
Meccanismo di “fair valuation”
Per le polizze e unit linked l’applicazione di un meccanismo di fair valuation si
considera applicato:
- se le polizze sono collegate a OICR, quando sono collegate a OICR liquidi;
- se le polizze sono collegate a fondi interni istituiti dalla compagnia di
assicurazione, quando il fondo interno investa principalmente in titoli
liquidi.
Per le polizze index linked collegate ad indici azionari, obbligazionari o
all’inflazione (dal 1° novembre non sono ammesse le index collegate ad altri valori
di riferimento, es. attivi strutturati) l’applicazione di un meccanismo di fair valuation
si considera applicato quando:
- gli indici possono essere considerati liquidi e
- il valore della polizza riflette pienamente l’indice/gli indici sottostanti senza
alcun tracking error (eventuali differenze tra il valore degli indici e quello
delle attività finanziarie in cui la Compagnia investe sono a carico di
quest’ultima).
Linee Guida
Obblighi di disclosure
Le Linee di “livello 3” hanno ad oggetto la declinazione del
dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e
trasparenza in sede di distribuzione di titoli illiquidi, con riguardo
a:
1. misure di trasparenza;
2. presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing;
3. graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione
alla
verifica
dell’adeguatezza/appropriatezza
degli
investimenti.
Obblighi di disclosure
A differenza che per i prodotti per i quali la trasparenza su
valori e costi è garantita da caratteristiche intrinseche, nel
caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali
non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti
è necessario che gli intermediari prestino particolare
attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con
la clientela.
Ciò dovrà essere preso in considerazione:
sia nella fase
di proposizione delle operazioni
di investimento aventi
ad oggetto prodotti illiquidi
(trasparenza ex ante)
sia nella fase
successiva al compimento
dell’operazione da parte
della clientela
(trasparenza ex post)
Obblighi di disclosure
DISCLOSURE DEI COSTI E DEL FAIR VALUE
In primo luogo si raccomanda di effettuare la scomposizione (c.d.
unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo
esborso finanziario sostenuto dal cliente per l’assunzione della posizione nel
prodotto illiquido, distinguendo:
- fair value* (con separata indicazione per l’eventuale componente
derivativa)
- e costi – anche a manifestazione differita - che gravano,
implicitamente o esplicitamente, sul cliente.
Al cliente è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell’investimento
nell’istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una
situazione di invarianza delle condizioni di mercato.
*Fair value = “valore corretto” di una posizione determinato utilizzando le quotazioni di
mercato (mark to market) o, ove queste non siano disponibili o formate in maniera efficiente,
applicando modelli teorici di pricing (mark to model)
Obblighi di disclosure
La Consob raccomanda al riguardo che:
“In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per
“tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli
intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole
definizione dell’operazione di investimento, informazioni in merito
alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto,
con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione
connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti
effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche
per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione.
In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la
circostanza che l’unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso
intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo,
precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Obblighi di disclosure
MISURE DI TRASPARENZA ex ante
NECESSITA’ DI CONFRONTI
Al fine di migliorare le possibilità di apprezzamento, da parte del
cliente, del profilo di rischio-rendimento e dei costi dell’operazione
che sta per concludere, si ritiene opportuno che gli intermediari
inseriscano nell’apposito set informativo confronti:
con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso
rischio (ovvero esempi di prodotti risk free) di
analoga durata
e, ove esistenti, con prodotti succedanei di
larga diffusione e di adeguata liquidità.
Obblighi di disclosure
MISURE DI TRASPARENZA ex ante
ANALISI DI SCENARIO
In particolare, per illustrare il profilo di rischio di
strutture complesse, è utile che l’intermediario produca
al cliente anche le risultanze di analisi di scenario di
rendimenti da condursi mediante simulazioni
effettuate secondo metodologie oggettive (ossia
rispettose del principio di neutralità al rischio).
Gli elementi informativi indicati
potranno essere contenuti
in una scheda prodotto.
Obblighi di disclosure
MISURE DI TRASPARENZA ex ante
Relativamente ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
gli intermediari assolvono agli obblighi di informativa ex ante tramite la
consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta
dalle imprese emittenti, considerato che essa è disciplinata in modo tale da
dare chiara evidenza:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
della esistenza o meno di limitazioni temporali alla facoltà di riscatto
anticipato, nonché di eventuali penalizzazioni;
della incidenza delle diverse componenti di costo sul capitale investito
riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale
consigliato;
dell’orizzonte temporale consigliato al potenziale investitore tenuto
conto anche del grado di rischio e della struttura dei costi;
della struttura dell’investimento, ivi compresa la eventuale componente
derivativa, ed i criteri per la determinazione del relativo valore;
degli scenari probabilistici di rendimento nel caso delle polizze unit e
index linked dalla struttura complessa.
Obblighi di disclosure
MISURE DI TRASPARENZA ex post
RENDICONTAZIONE
Riguardo alla rendicontazione periodica delle posizioni assunte
dalla clientela in prodotti finanziari illiquidi, gli intermediari
dovranno trasmettere, ai sensi dell’art. 56 del Reg. 16190/2007,
informazioni dettagliate sui prodotti detenuti.
In particolare è necessario che nel set informativo
periodicamente inviato sia chiaramente esplicitato
il fair value del prodotto, nonché il
presumibile valore di realizzo determinato
sulla base delle condizioni che sarebbero applicate
effettivamente al cliente in caso di smobilizzo.
Tale obbligo non si applica alle
polizze assicurativo – finanziarie
(Esiti della consultazione)
Presidi di correttezza
Modalità di pricing
IL PREZZO FAIR
Gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione o che
comunque operano ponendosi in contropartita diretta della clientela
adottano una Policy di valutazione e pricing che individua per i singoli
prodotti illiquidi offerti in fase di emissione o negoziati in conto proprio le
metodologie di valutazione del fair value da utilizzare, i parametri e le
relative fonti, l’indicazione del mark-up massimo applicabile.
Gli strumenti di determinazione del fair value sono basati su metodologie
riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità del
prodotto. Tali metodologie sono coerenti con i criteri utilizzati
dall’intermediario per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà.
Gli intermediari che si rendono eventualmente disponibili al riacquisto
utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati in sede di
classamento o vendita al cliente.
Presidi di correttezza
Modalità di pricing
L’OGGETTIVITA’ DEL PROCESSO
Il processo di determinazione delle condizioni da applicare alle operazioni
sarà strutturato in modo da guidare ex ante la discrezionalità degli addetti
mediante la fissazione di precisi criteri, che contemplino, ove possibile,
anche un confronto con provider esterni.
In particolare, le procedure aziendali predefiniranno il livello delle maggiorazioni
eventualmente da applicare a titolo di mark up (i.e. margine rispetto al fair value
che “copre” i costi diretti sostenuti dall’intermediario ed i suoi profitti).
Il sistema informativo aziendale dovrà consentire, ex post, un’agevole e precisa
ricostruzione dell’attività svolta, con riferimento alle condizioni applicate, ai
parametri ed alle maggiorazioni utilizzate per ciascuna transazione eseguita.
Questa parte delle Raccomandazioni non si applica alle polizze
assicurative a contenuto finanziario, tenuto conto che il pricing è
effettuato dall’impresa di assicurazione emittente il prodotto: in tali casi,
l’intermediario riveste solo il ruolo di collocatore, a condizioni di prezzo
definite ex-ante.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
La valutazione di appropriatezza o di adeguatezza
che gli intermediari sono chiamati a svolgere con riferimento
alla propria clientela deve naturalmente tenere conto delle
peculiarità proprie dei prodotti illiquidi.
In particolar modo, poiché l’attenzione del cliente potrebbe
essere attratta esclusivamente da alcuni profili (e.g. rimborso a
scadenza del titolo, incasso di flussi in caso di derivati OTC), gli
intermediari dovranno porre particolare attenzione nel valutare
le caratteristiche del cliente, al fine di verificare le concrete
possibilità di percezione delle fattispecie e delle sue
conseguenze pratiche.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Valutazione di appropriatezza
attiene alla verifica della capacità del cliente
di comprendere la natura e le caratteristiche del prodotto
e gli effetti connessi anche in termini di rischio.
L’intermediario procede alla valutazione
dell’appropriatezza dello strumento offerto
al cliente qualora presti un qualunque
servizio di investimento diverso dalla
consulenza o dalla gestione di portafogli.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
La valutazione di appropriatezza impone di verificare:
Grado di conoscenza finanziaria
del cliente
Verifica dell’esperienza
Capacità del cliente di comprendere gli
specifici profili di rischio
Nella valutazione di appropriatezza a fronte di prodotti scarsamente
liquidi, l’intermediario dovrà dotarsi di strumenti/modalità/procedure
che siano in grado di discriminare i prodotti finanziari sulla base dei
differenti livelli di complessità degli stessi, tenendo presente che la
scarsa liquidità e la presenza di costi di struttura sono fattori che
concorrono alla complessità del prodotto.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
L’intermediario può acquisire il
supplemento di informazioni che si
rende necessario per compiere
correttamente la valutazione di
appropriatezza/adeguatezza in relazione
agli strumenti finanziari scarsamente
liquidi anche in sede di
aggiornamento del set di informazioni
sul cliente.
La flessibilità di questa impostazione consente di conservare la
validità delle informazioni già acquisite tramite i diversi questionari
di profilatura, prevedendone l’integrazione soltanto nel momento
stesso in cui la loro acquisizione si renda necessaria stante la
volontà del cliente di investire su un prodotto illiquido e/o l’iniziativa
dell’intermediario nel proporlo ove quest’ultimo abbia avuto modo
di verificare il possesso da parte del cliente di un grado di
conoscenza ed esperienza più specifico di quanto originariamente
indicato nel questionario.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Prodotto illiquido
Componente derivativa
Per i prodotti composti che
inglobano una componente
derivativa l’indagine sull’idoneità
delle conoscenze e dell’esperienza di
cui è dotato il cliente dovrà essere
condotta dall’intermediario anche
partitamente per ognuna delle sue
componenti.
Tale valutazione dovrà
specificamente tenere conto
della intelligibilità, per il
cliente, della natura e degli
effetti aleatori del derivato
incorporato, affinché sia
verificata la consapevolezza delle
scelte effettuate.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Valutazione di adeguatezza
Nella prestazione dei servizi di gestione di
portafogli e di consulenza in materia di
investimenti, l’intermediario dovrà procedere alla
valutazione di adeguatezza del prodotto
illiquido in relazione ai bisogni del cliente.
La valutazione dovrà avvenire avendo specifico riguardo a molteplici fattori…
elementi idonei ad incidere
sul livello di costo
di strumenti illiquidi,
quali lo spread denaro-lettera
nella fase di successivo
eventuale smobilizzo
esistenza di prodotti
succedanei nel portafoglio
prodotti dell’intermediario,
ritenuti adeguati per il cliente
ma che presentino
differente onerosità
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
La valutazione di adeguatezza con riguardo ai prodotti finanziari
illiquidi dovrà essere condotta con particolare cura, avuto
riguardo:
…alle caratteristiche
dei clienti
…alle specificità
dei prodotti
In aggiunta alle informazioni afferenti alle caratteristiche della
clientela in termini di esperienza e conoscenza, l’intermediario
dovrà porre particolare attenzione ad acquisire e gestire le
informazioni relative agli obiettivi di investimento ed alla
situazione finanziaria dei clienti.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Al fine di giudicare l’adeguatezza di un’operazione, con riguardo alla
situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento, occorrerà
valutare separatamente le conseguenze delle diverse tipologie di
rischio determinate dall’eventuale assunzione della
posizione:
rischio emittente/controparte
rischio di mercato
rischio di liquidità
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
La valutazione separata ed autonoma delle diverse componenti di rischio
deve avvenire nel rispetto di due principi:


la “multivariabilità”: nel processo di assegnazione del grado di
rischio ad un prodotto finanziario devono necessariamente essere
valutate le tipologie di rischio più significative (rischio
emittente/controparte, rischio di mercato, rischio di liquidità),
tenuto conto della natura del prodotto stesso;
la “non mitigabilità/mediabilità” tra elementi di maggiore e minore
rischio: ad es., un livello elevato di rischio di emittente/controparte
non potrà essere mitigato da/mediato con un livello contenuto di
rischio di mercato.
Tale valutazione, separata ed autonoma dei tre macro fattori di rischio, deve
rimanere tracciabile e monitorabile da parte degli intermediari, in modo da
poter essere utilizzata sia a fini di un controllo interno, sia a fini di controlli
da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Holding Period
Ai fini della valutazione di
adeguatezza, assume autonomo rilievo
il parametro dell’orizzonte temporale “periodo di tempo per il quale il
cliente desidera conservare
l’investimento”.
Esso andrà direttamente e specificamente
rapportato alle caratteristiche di durata e
liquidità dell’operazione consigliata al
cliente, piuttosto che inglobato in maniera
inevitabilmente approssimativa nel profilo
sintetico del medesimo.
Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Dovranno così ritenersi di norma inadeguate, e
come tali non oggetto di raccomandazioni, le
operazioni in strumenti illiquidi per quella clientela che
avesse dichiarato un orizzonte temporale
dell’investimento inferiore alla durata
“anagrafica” del prodotto.
Il gap temporale tra “durata anagrafica” dello
strumento finanziario e “orizzonte temporale di
investimento” assumerà rilevanza tanto più ridotta
quanto maggiore sarà l’effettivo grado di liquidabilità
del prodotto tracciato dalla procedura di valutazione
dell’adeguatezza dell’intermediario.
I requisiti organizzativi degli Intermediari
Monitoraggio:
del confronto dei risultati prodotti dalle singole metodologie con i
prezzi disponibili sul mercato per lo stesso prodotto / famiglia di
prodotti o con i prezzi di prodotti aventi caratteristiche simili.
Aggiornamento e revisione:
- per ciascun prodotto o famiglia di prodotti;
- a cadenza almeno annuale;
- ogni qualvolta siano disponibili nuove metodologie riconosciute e
diffuse sul mercato;
- qualora il monitoraggio evidenzi criticità in merito ai risultati
delle metodologie scelte.
Controlli (I°, II° e III° livello):
adozione della policy aziendale, effettivo utilizzo delle metodologie
approvate, applicazione di mark up nei limiti previsti per i singoli
prodotti o famiglie di prodotti.
Obbligo di adeguamento alla nuova disciplina
TERMINI PER ADEGUARSI
“Gli intermediari sono tenuti ad aggiornare le
proprie procedure al fine di adeguarsi – nel più
breve termine ragionevolmente necessario – ai
principi ed ai criteri enunciati…”.
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Manuale teorico-pratico sulla tutela del consumatore