Nuova Voce
Speciale lavoro stagionale
2012
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul
lavoro
La stagione dei diritti.
I tuoi.
Ciao! Abbiamo creato questo opuscolo, dato che
probabilmente anche tu sarai una/uno delle migliaia
di giovani che d’estate fanno la “stagione”, ovvero
trovano un lavoro (spesso pesante e mal pagato) con
cui accantonare qualche soldo per l’inverno.
Con il presente opuscolo troverai una piccola guida,
che ti permetterà di districarti nel miglior modo
possibile tra le diverse difficoltà che incontrerai prima
e dopo l’assunzione.
Inoltre ti proponiamo qualche consiglio per evitare di
essere sfruttato o trattato ingiustamente.
Fai valere i tuoi diritti!!!
Autorizzazione tribunale di Rimini n.23/95 del 09/12/95. Spedizione in A.P. Art.2 Comma
20/C L.662/96
Filiale di Rimini Tassa Riscossa .
Redazione ed amministrazione: via dello Stambecco,21.Rappresentante legale: Claudio
Righetti - Dir. Responsabile:Claudio Buttazzo.
Quello che ti appresti a leggere è un breve opuscolo di facile
consultazione che speriamo possa esserti d’aiuto nella tua
presente (o futura) esperienza lavorativa. Ci proponiamo di
fornirti una sorta di compendio di informazioni utili alla
soluzione degli eventuali problemi che possono insorgere in
ambito lavorativo. L’ opuscolo è suddiviso in sei sezioni che
trattano le seguenti tematiche e problematiche inerenti alla
sfera del lavoro.
SEZIONE 1: ALCUNE NOZIONI
SEZIONE 2: IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
SEZIONE 3: I DIRITTI DEL LAVORATORE
SEZIONE 4: LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
SEZIONE 5: IL SINDACATO
SEZIONE 6: LO SFRUTTAMENTO
SEZIONE
1: ALCUNE NOZIONI
L’assunzione avviene attraverso la stipula di un contratto tra
datore di lavoro e dipendente:
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO: nasce dall’accordo
tra le due parti e stabilisce i termini del rapporto lavorativo;
deve comunque essere conforme al Contratto Nazionale di
Lavoro ed al Contratto integrativo.
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL): è stabilito da
un accordo tra sindacati e organizzazione degli imprenditori;
contiene tutte le norme inerenti alla categoria lavorativa in
questione, definendone ad esempio la retribuzione minima
(minimo sindacale) , le maggiorazioni, l’orario lavorativo, la
durata del periodo di prova, le norme comportamentali.
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE: sono contratti
che determinano le quote di maggiorazione della retribuzione
e le migliori condizioni di lavoro per i lavoratori stagionali,
tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel
livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che
tale durata riversa sui lavoratori.
SEZIONE
2: IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
Il sussidio viene erogato dall'INPS. Ne esistono di due tipi:
La Disoccupazione Ordinaria con Requisiti Ridotti (c.d.
Stagionale): spetta al lavoratore che nell’anno solare (da
gennaio a dicembre) è stato regolarmente assunto per almeno
78 giornate di calendario ed è stato in regola, anche per poco,
almeno due anni prima. La domanda va presentata nel primo
trimestre dell’anno successivo. Quindi, per il lavoro del 2011,
entro il 31 marzo 2012.
SEZIONE
3: I DIRITTI DEL LAVORATORE
Ad ogni lavoratore ( ebbene sì, anche a quello stagionale )
devono essere riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dalla
carta dei diritti del lavoratore e dal CCNL. Alcuni esempi:
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O LIQUIDAZIONE
Anche gli stagionali hanno diritto a questa parte
di retribuzione, che viene accantonata dal datore
di lavoro e che deve essere erogata al lavoratore
Può richiedere questo tipo di disoccupazione anche chi, dopo
la stagione, troverà un altro lavoro e al momento della
presentazione della domanda sarà occupato.
in tutti i casi in cui termini il rapporto di lavoro.
In sostanza, vengono coperti i vari “vuoti lavorativi” che
potrebbero essersi verificati nell’anno precedente (sempre che
non siano stati causati da dimissioni volontarie).
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le
ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro
trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato.
L’indennità di disoccupazione stagionale spetta, di regola, per
un numero di giornate
pari a quelle lavorate nell’anno e comunque fino ad un
massimo di 180 giornate.
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera
per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi.
La Disoccupazione Ordinaria: spetta al lavoratore che nei due anni precedenti
la cessazione del rapporto di lavoro abbia lavorato almeno 52 settimane(1
anno), ed è stato in regola, anche per poco, almeno due anni prima. La
domanda va presentata alla cessazione del rapporto di lavoro, e spetta per 8
mesi a chi ha meno di 50 anni. L’importo è del 60% della retribuzione per i
primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, 40% per i mesi successivi.
Entrambe le domande di disoccupazione danno anche diritto
all’accredito dei contributi per la pensione per l’intero periodo
indennizzato.
MATURAZIONE DELLE FERIE
RIPOSO SETTIMANALE E STRAORDINARI
La durata normale del lavoro settimanale è fissata in 40 ore
(salvo quanto stabilito ad esempio per gli stabilimenti balneari
in cui le ore di lavoro settimanali possono arrivare fino a 44).
Anche al lavoratore stagionale spetta il giorno libero e le ore di
lavoro straordinario ammontano ad un massimo di 8 alla
settimana; le ore di lavoro straordinario ad esempio per il
lavoro prestato negli alberghi hanno una retribuzione
maggiorata del 30%, mentre le ore di lavoro prestate la
domenica del 10%, i festivi devono essere retribuiti il 20% in
più, per le ore straordinarie notturne (da mezzanotte alle 6 del
mattino) la retribuzione deve essere maggiorata del 60%
RIASSUNZIONE
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con
contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza
nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la
medesima qualifica.
Il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del
rapporto di lavoro; il lavoratore deve manifestare la volontà di
essere riassunto per iscritto, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure consegnando il modulo a mano
facendovelo riconsegnare con firma e timbro
SEZIONE
4: LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Tutti i lavoratori devono poter svolgere
presso il sindacatoli quale può dare corso ad una VERTENZA
SINDACALE. Questo strumento ti tutela anche nel caso di
licenziamento ingiustificato.
Se ciò dovesse accadere tieni ben presente queste semplici
regole:
l’ingiunzione di licenziamento deve sempre essere per iscritto
e adeguatamente
motivata. Ricorda che il “licenziamento verbale” non ha alcun
valore, quindi, nel caso di comunicazione a voce.
il proprio lavoro in condizioni di assoluta
sicurezza. Il principale testo di riferimento
è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
(TUSL testo unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro).
I lavoratori godono del diritto di essere informati: il datore di
lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione, sui rischi per la salute a le sicurezza
sul lavoro e sulle misure e attività di protezione e prevenzione
adottate. Sul datore di lavoro grava l’obbligo di mantenere in
buono stato gli ambienti e i macchinari usati nelle attività
lavorative.
SEZIONE
5: IL SINDACATO
Il sindacato è un’associazione dei lavoratori, non ha finalità di
lucro e il suo scopo principale è quello di tutelare e di
difendere gli interessi dei lavoratori anche non iscritti. In Italia
le principali sigle sindacali sono la CGIL (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori), UIL (Unione Italiana del Lavoro), CUB
(Coordinamento Unità di Base).
Se hai necessità di qualche consiglio o aiuto rivolgiti agli
indirizzi che trovi in fondo all’opuscolo.
N.B. Qualora subissi un qualsiasi tipo di abuso puoi rivolgerti
SEZIONE
6: LO SFRUTTAMENTO
Ovvero un rapido elenco dei principali
escamotages usati dai datori di lavoro
per pagarti meno e per pagare meno tasse:
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova esiste solo se specificato nella lettera di
assunzione, dalla quale dovrà anche risultare la durata.
Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il
diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza motivo e
senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere
inferiore al minimo contrattuale. Al termine del periodo di
prova, se non vi è stata da nessuna delle parti regolare
disdetta del contratto, il lavoratore si intenderà regolarmente
assunto. Non sono sottoposti al periodo di prova i dipendenti
che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la
stessa azienda, con la stessa qualifica.
FOGLIO BIANCO:
Non apporre mai la tua firma su un foglio bianco,
apparentemente innocuo ma in realtà estremamente
pericoloso dato che il datore di lavoro può scriverci poi ciò che
più gli è utile. Ad esempio che sei tu a volerti dimettere, o che
hai già ricevuto la retribuzione(invece mai percepita). Il datore
di lavoro potrebbe aggiungere delle diciture anche a qualsiasi
altro foglio, anche non in bianco, che tu avessi firmato: quindi
fatti consegnare copia di ogni foglio firmato da te.
“LO STRAORDINARIO TE LO DO MA FUORI BUSTA PAGA”:
Forse al momento ti sembrerà di riceve più soldi ma ti
ricordiamo che l’ indennità di disoccupazione si calcola sul
35% della busta paga. Le ore di straordinario sono pagate il
30% in più delle altre, mentre le ore lavorate durane la
domenica ed i festivi sono maggiorate del 20% Della busta
paga.
Ricorda che fuori busta paga gli straordinari non sono
quasi mai pagati proporzionalmente ed equamente.
ASSUNZIONE “IN NERO”:
Se lavori non in regola non solo non otterrai mai il sussidio di
disoccupazione ma non accantonerai neppure i contributi
pensionistici.
ESSERE MESSO IN REGOLA E' UN TUO DIRITTO! FALLO
VALERE!
FALSO RIMBORSO DELL’IRPEF (imposta sui redditi delle
persone fisiche, proporzionale al reddito):
Dalla busta paga al netto è già stata sottratta tale aliquota; per
tanto se ti viene richiesto un ulteriore contributo non cedere.
INDIRIZZARIO UTILE
•
Sedi Federazione della Sinistra:
Rimini via della Stambecco n.21 tel. 0541/753186
Facebook Federazione della Sinistra Rimini
Giovani Coministi/e: provinciale
[email protected]
Facebook Giovani comunisti Rimini
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Sussidio di disoccupazione
INPS: via Macanno n.25 tel. 0541/398111
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Sindacati
CGIL: Rimini via Caduti di Marzabotto n.30
tel. 0541/779911
Villa Verucchio via Casale n.164 tel. 0541/678601
Santarcangelo via Palazzina n.66 tel. 0541/621377
Bellaria via Dante n.40 tel. 0541/347452
Riccione viale Ceccarini n.190 tel. 0541/601160
Cattolica via Cabral n.40 tel. 0541/968000
•
Centro per l’ impiego:
Rimini piazzale Bornaccini n.1 tel. 0541/363912
Riccione viale Empoli n.31 tel. 0541/473311
Bellaria via Ricci n.9 tel. 0541/340144
Santarcangelo via Giovanni da Serravalle n.8 tel. 0541/626272
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La Stagione dei Diritti