Nuova Voce Speciale lavoro stagionale 2012 L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro La stagione dei diritti. I tuoi. Ciao! Abbiamo creato questo opuscolo, dato che probabilmente anche tu sarai una/uno delle migliaia di giovani che d’estate fanno la “stagione”, ovvero trovano un lavoro (spesso pesante e mal pagato) con cui accantonare qualche soldo per l’inverno. Con il presente opuscolo troverai una piccola guida, che ti permetterà di districarti nel miglior modo possibile tra le diverse difficoltà che incontrerai prima e dopo l’assunzione. Inoltre ti proponiamo qualche consiglio per evitare di essere sfruttato o trattato ingiustamente. Fai valere i tuoi diritti!!! Autorizzazione tribunale di Rimini n.23/95 del 09/12/95. Spedizione in A.P. Art.2 Comma 20/C L.662/96 Filiale di Rimini Tassa Riscossa . Redazione ed amministrazione: via dello Stambecco,21.Rappresentante legale: Claudio Righetti - Dir. Responsabile:Claudio Buttazzo. Quello che ti appresti a leggere è un breve opuscolo di facile consultazione che speriamo possa esserti d’aiuto nella tua presente (o futura) esperienza lavorativa. Ci proponiamo di fornirti una sorta di compendio di informazioni utili alla soluzione degli eventuali problemi che possono insorgere in ambito lavorativo. L’ opuscolo è suddiviso in sei sezioni che trattano le seguenti tematiche e problematiche inerenti alla sfera del lavoro. SEZIONE 1: ALCUNE NOZIONI SEZIONE 2: IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE SEZIONE 3: I DIRITTI DEL LAVORATORE SEZIONE 4: LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO SEZIONE 5: IL SINDACATO SEZIONE 6: LO SFRUTTAMENTO SEZIONE 1: ALCUNE NOZIONI L’assunzione avviene attraverso la stipula di un contratto tra datore di lavoro e dipendente: CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO: nasce dall’accordo tra le due parti e stabilisce i termini del rapporto lavorativo; deve comunque essere conforme al Contratto Nazionale di Lavoro ed al Contratto integrativo. CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL): è stabilito da un accordo tra sindacati e organizzazione degli imprenditori; contiene tutte le norme inerenti alla categoria lavorativa in questione, definendone ad esempio la retribuzione minima (minimo sindacale) , le maggiorazioni, l’orario lavorativo, la durata del periodo di prova, le norme comportamentali. CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE: sono contratti che determinano le quote di maggiorazione della retribuzione e le migliori condizioni di lavoro per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori. SEZIONE 2: IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE Il sussidio viene erogato dall'INPS. Ne esistono di due tipi: La Disoccupazione Ordinaria con Requisiti Ridotti (c.d. Stagionale): spetta al lavoratore che nell’anno solare (da gennaio a dicembre) è stato regolarmente assunto per almeno 78 giornate di calendario ed è stato in regola, anche per poco, almeno due anni prima. La domanda va presentata nel primo trimestre dell’anno successivo. Quindi, per il lavoro del 2011, entro il 31 marzo 2012. SEZIONE 3: I DIRITTI DEL LAVORATORE Ad ogni lavoratore ( ebbene sì, anche a quello stagionale ) devono essere riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dalla carta dei diritti del lavoratore e dal CCNL. Alcuni esempi: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O LIQUIDAZIONE Anche gli stagionali hanno diritto a questa parte di retribuzione, che viene accantonata dal datore di lavoro e che deve essere erogata al lavoratore Può richiedere questo tipo di disoccupazione anche chi, dopo la stagione, troverà un altro lavoro e al momento della presentazione della domanda sarà occupato. in tutti i casi in cui termini il rapporto di lavoro. In sostanza, vengono coperti i vari “vuoti lavorativi” che potrebbero essersi verificati nell’anno precedente (sempre che non siano stati causati da dimissioni volontarie). Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato. L’indennità di disoccupazione stagionale spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno e comunque fino ad un massimo di 180 giornate. L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi. La Disoccupazione Ordinaria: spetta al lavoratore che nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbia lavorato almeno 52 settimane(1 anno), ed è stato in regola, anche per poco, almeno due anni prima. La domanda va presentata alla cessazione del rapporto di lavoro, e spetta per 8 mesi a chi ha meno di 50 anni. L’importo è del 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, 40% per i mesi successivi. Entrambe le domande di disoccupazione danno anche diritto all’accredito dei contributi per la pensione per l’intero periodo indennizzato. MATURAZIONE DELLE FERIE RIPOSO SETTIMANALE E STRAORDINARI La durata normale del lavoro settimanale è fissata in 40 ore (salvo quanto stabilito ad esempio per gli stabilimenti balneari in cui le ore di lavoro settimanali possono arrivare fino a 44). Anche al lavoratore stagionale spetta il giorno libero e le ore di lavoro straordinario ammontano ad un massimo di 8 alla settimana; le ore di lavoro straordinario ad esempio per il lavoro prestato negli alberghi hanno una retribuzione maggiorata del 30%, mentre le ore di lavoro prestate la domenica del 10%, i festivi devono essere retribuiti il 20% in più, per le ore straordinarie notturne (da mezzanotte alle 6 del mattino) la retribuzione deve essere maggiorata del 60% RIASSUNZIONE I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica. Il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; il lavoratore deve manifestare la volontà di essere riassunto per iscritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnando il modulo a mano facendovelo riconsegnare con firma e timbro SEZIONE 4: LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO Tutti i lavoratori devono poter svolgere presso il sindacatoli quale può dare corso ad una VERTENZA SINDACALE. Questo strumento ti tutela anche nel caso di licenziamento ingiustificato. Se ciò dovesse accadere tieni ben presente queste semplici regole: l’ingiunzione di licenziamento deve sempre essere per iscritto e adeguatamente motivata. Ricorda che il “licenziamento verbale” non ha alcun valore, quindi, nel caso di comunicazione a voce. il proprio lavoro in condizioni di assoluta sicurezza. Il principale testo di riferimento è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (TUSL testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). I lavoratori godono del diritto di essere informati: il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, sui rischi per la salute a le sicurezza sul lavoro e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate. Sul datore di lavoro grava l’obbligo di mantenere in buono stato gli ambienti e i macchinari usati nelle attività lavorative. SEZIONE 5: IL SINDACATO Il sindacato è un’associazione dei lavoratori, non ha finalità di lucro e il suo scopo principale è quello di tutelare e di difendere gli interessi dei lavoratori anche non iscritti. In Italia le principali sigle sindacali sono la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), UIL (Unione Italiana del Lavoro), CUB (Coordinamento Unità di Base). Se hai necessità di qualche consiglio o aiuto rivolgiti agli indirizzi che trovi in fondo all’opuscolo. N.B. Qualora subissi un qualsiasi tipo di abuso puoi rivolgerti SEZIONE 6: LO SFRUTTAMENTO Ovvero un rapido elenco dei principali escamotages usati dai datori di lavoro per pagarti meno e per pagare meno tasse: PERIODO DI PROVA Il periodo di prova esiste solo se specificato nella lettera di assunzione, dalla quale dovrà anche risultare la durata. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza motivo e senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale. Al termine del periodo di prova, se non vi è stata da nessuna delle parti regolare disdetta del contratto, il lavoratore si intenderà regolarmente assunto. Non sono sottoposti al periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda, con la stessa qualifica. FOGLIO BIANCO: Non apporre mai la tua firma su un foglio bianco, apparentemente innocuo ma in realtà estremamente pericoloso dato che il datore di lavoro può scriverci poi ciò che più gli è utile. Ad esempio che sei tu a volerti dimettere, o che hai già ricevuto la retribuzione(invece mai percepita). Il datore di lavoro potrebbe aggiungere delle diciture anche a qualsiasi altro foglio, anche non in bianco, che tu avessi firmato: quindi fatti consegnare copia di ogni foglio firmato da te. “LO STRAORDINARIO TE LO DO MA FUORI BUSTA PAGA”: Forse al momento ti sembrerà di riceve più soldi ma ti ricordiamo che l’ indennità di disoccupazione si calcola sul 35% della busta paga. Le ore di straordinario sono pagate il 30% in più delle altre, mentre le ore lavorate durane la domenica ed i festivi sono maggiorate del 20% Della busta paga. Ricorda che fuori busta paga gli straordinari non sono quasi mai pagati proporzionalmente ed equamente. ASSUNZIONE “IN NERO”: Se lavori non in regola non solo non otterrai mai il sussidio di disoccupazione ma non accantonerai neppure i contributi pensionistici. ESSERE MESSO IN REGOLA E' UN TUO DIRITTO! FALLO VALERE! FALSO RIMBORSO DELL’IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche, proporzionale al reddito): Dalla busta paga al netto è già stata sottratta tale aliquota; per tanto se ti viene richiesto un ulteriore contributo non cedere. INDIRIZZARIO UTILE • Sedi Federazione della Sinistra: Rimini via della Stambecco n.21 tel. 0541/753186 Facebook Federazione della Sinistra Rimini Giovani Coministi/e: provinciale [email protected] Facebook Giovani comunisti Rimini • Sussidio di disoccupazione INPS: via Macanno n.25 tel. 0541/398111 • Sindacati CGIL: Rimini via Caduti di Marzabotto n.30 tel. 0541/779911 Villa Verucchio via Casale n.164 tel. 0541/678601 Santarcangelo via Palazzina n.66 tel. 0541/621377 Bellaria via Dante n.40 tel. 0541/347452 Riccione viale Ceccarini n.190 tel. 0541/601160 Cattolica via Cabral n.40 tel. 0541/968000 • Centro per l’ impiego: Rimini piazzale Bornaccini n.1 tel. 0541/363912 Riccione viale Empoli n.31 tel. 0541/473311 Bellaria via Ricci n.9 tel. 0541/340144 Santarcangelo via Giovanni da Serravalle n.8 tel. 0541/626272