Lavoro, Crisi Industriali e Occupazionali la cassa integrazione guadagni straordinaria Presentazione In uno scenario normativo assai complesso del mondo del lavoro, l’Amministrazione Provinciale attraverso l’Assessorato al Lavoro e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali, in collaborazione con la Direzione Regionale dell’INPS, ha voluto realizzare questo opuscolo di facile e pronta consultazione, che possa essere uno strumento utile sia per gli operatori del settore sia per i privati cittadini, con particolare attenzione a coloro che vivono una situazione di disagio occupazionale. Se l’intento del mio mandato è quello di un intervento a priori, Premessa La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è una prestazione previdenziale economica che ha la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di eventi espressamente previsti dalla legge. Lo scopo è quello di sollevare le aziende, in situazioni di difficoltà produttiva, dai costi derivanti dal mantenimento di manodopera temporaneamente non utilizzata e far sì che l’azienda possa riammettere al lavoro i dipendenti sospesi, al superamento delle difficoltà. Nell’ambito degli scopi che la legge pone alla base della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’intervento straordinario è un trattamento specifico finalizzato a fronteggiare situazioni di disagio produttivo di lungo periodo, con conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e di salario. La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, pertanto, non ha solo la caratteristica di prestazione previdenziale ma anche quella di strumento di politica economica e industriale. È questo il motivo per il quale, mentre l’autorizzazione alla CIG ordinaria avviene a livello provinciale, per quella straordinaria è necessario un provvedimento del Ministero del Lavoro a cui spetta la decisione sulla concessione o meno del trattamento di integrazione salariale straordinaria e vi provvede mediante l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Ricevuta l’autorizzazione ministeriale, l’azienda deve attivare il rapporto con l’INPS per la gestione amministrativa del trattamento (conguaglio degli importi, pagamento diretto, accredito dei contributi figurativi ecc.). quando la realtà industriale può ancora essere “salvata” insieme ai posti di lavoro dei dipendenti, ci si deve confrontare purtroppo con casi di imprese in sofferenza, Riferimenti normativi Legge Legge Legge Legge per le quali si può solo intervenire nella gestione degli esuberi, con il compito istituzionale della ricerca di una loro ricollocazione. È per questo motivo che si è voluto realizzare una “guida” sulle politiche passive del lavoro affinchè sia possibile conoscere e affrontare nel modo migliore le problematiche che riguardano il campo delle prestazioni a sostegno del reddito. Bruno Casati Assessore al Lavoro e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali 2 23 luglio 1991, n. 223 5 agosto 1981, n. 416, art. 35 19 luglio 1993, n. 236, art. 7 7 marzo 2001, n. 62, art. 12 aziende Imprese destinatarie L’intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti categorie di aziende, che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d’intervento mediamente più di 15 dipendenti (L. n. 223/1991, art. 1, c.1): • aziende industriali con più di 15 dipendenti mediamente occupati nell’ultimo semestre, precedente la domanda; • aziende edili ed affini; • imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti. Per aziende artigiane dell’indotto si intendono quelle soggette ad un influsso gestionale prevalente da parte di imprese soggette alla CIGS. Si ha influsso gestionale prevalente quando nel biennio precedente il fatturato dei beni e servizi verso imprese rientranti nella disciplina CIGS è superiore al 50% (L. n. 223/1991, art. 12); • imprese commerciali in senso stretto e del settore della logistica con più di 200 dipendenti (L. n. 223/1991, art. 12); • aziende appaltatrici dei servizi di mensa se effettuino prestazioni ridotte a causa di situazioni di crisi dell’azienda appaltante che diano diritto al trattamento ordinario o straordinario CIG; • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, (anche cooperative) del terziario, limitatamente agli addetti (dipendenti e soci lavoratori) in modo prevalente e continuativo a tali attività, posti in CIGS in conseguenza della riduzione di commesse della ditta appaltante che usufruisce di tale intervento; • imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali imprese si prescinde dal limite dei 15 dipendenti (L. n. 416/1981, art. 35; L. n. 236/1993, art. 7; L. n. 62/2001, art. 12); • imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici; • cooperative di produzione e lavoro e consorzi (DL n. 148/1993 art. 8, c. 2 - 3); • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario; • compagnie aeree (L. n. 291/04, art. 1 bis) dal 1° gennaio 2005. Per le imprese di seguito elencate, la disciplina viene estesa mediante provvedimenti legislativi rinnovati annualmente e confermata anche per l’anno 2007. Attualmente le aziende per le quali la proroga viene disposta annualmente sono le seguenti: • imprese commerciali con più di 50 dipendenti; • imprese della logistica con più di 50 dipendenti; • agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Calcolo dei requisiti occupazionali Imprese industriali e imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Si considerano tutti i dipendenti compresi gli apprendisti, i contratti di formazione, i dirigenti, i lavoratori a domicilio ecc. anche se non tutti sono beneficiari della CIGS. Il requisito occupazionale può essere raggiunto sommando più posizioni, stabilimenti, cantieri ecc.. In caso di aziende con attività plurime inquadrate in rami diversi, il computo del numero dei dipendenti deve essere eseguito con riferimento a ciascuna delle distinte attività. Il lavoratore assente (servizio militare, gravidanza a e puerperio ecc.), ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un dipendente, in tal caso deve essere contato solo il sostituto. Il dipendente part time deve essere computato in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno. Nel caso di aziende di nuova costituzione, per il controllo del requisito dei 15 dipendenti nel semestre, si contano solo i mesi di attività se il periodo è inferiore al semestre, il primo mese si contano solo i dipendenti relativi al mese in corso. Non vanno computati i lavoratori con contratto di inserimento (Circ. INPS n. 211/1991; Circ. INPS n. 44/1995; Circ. INPS n. 188/2000). Imprese appaltatrici servizi di mensa e ristorazione presso imprese industriali Possono beneficiare della CIGS solo i dipendenti addetti all’appalto mentre per il controllo del requisito occupazionale, si contano i dipendenti dell’intero complesso aziendale anche se addetti ad una impresa non rientrante nel campo di disciplina della CIGS. Non vanno computati i lavoratori assunti con contratto di inserimento (Circ. INPS n. 211/1991). Imprese commerciali con più di 200 dipendenti Per il controllo del requisito occupazionale, non si tiene conto di apprendisti, contratti di formazione lavoro e contratti di inserimento e reinserimento. Il requisito occupazionale deve essere verificato mese per mese ed il contributo è dovuto solo per i mesi nei quali supera il numero dei dipendenti previsto. Nel caso l’impresa abbia più posizioni, si sommano i dipendenti di tutte le posizioni. Non vanno computati i lavoratori assunti con contratto di inserimento (Circ. INPS n. 19/1991; Circ. INPS n. 211/1991; Circ. INPS n. 93/1993). Peraltro, si segnala che l’elencazione precedente non è esaustiva in quanto disposizioni legislative, periodicamente reiterate, prevedono anche concessioni in deroga alla normativa generale. È quindi possibile l’ammissione al beneficio della CIGS di categorie aziendali ulteriori rispetto a quelle sopra elencate (ad es. aziende industriali e artigiane del comparto tessile con meno di 15 dipendenti) in seguito a specifici accordi in sede governativa. 3 aziende Cause di intervento Procedura Le cause che giustificano il ricorso alla CIG straordinaria sono da individuare nella presenza delle seguenti circostanze: Preventivamente alla presentazione della richiesta di CIGS, i datori di lavoro devono attivare la procedura di consultazione, regolamentata dal DPR n. 218/2000, art. 2, che si compone delle seguenti fasi: • l’imprenditore comunica alle R.S.U., o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia, l’intenzione di ricorrere all’intervento della CIGS. La comunicazione sindacale può essere fatta direttamente oppure tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato; • entro 3 giorni dalla comunicazione, gli organismi sindacali o l’imprenditore, possono chiedere l’esame congiunto della situazione aziendale; Crisi aziendale Per crisi aziendale si intende l’esistenza di particolari difficoltà aziendali, non superabili in tempi brevi e che esulano dalle ipotesi di ricorso agli interventi ordinari. Rientrano, inoltre, nelle crisi aziendali le cessazioni totali o parziali di attività (DM n. 31826/2002 come modificato dal DM del 15.12.04). Ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale Per progetti di ristrutturazione si intendono quelli diretti alla razionalizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico degli impianti nell’ambito dell’occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l’ubicazione. Sono altresì ricompresi in questo concetto anche gli ammodernamenti, ampliamenti e riattivazioni aziendali. Per progetti di riorganizzazione si intendono i mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della produzione. Deve essere redatto un programma degli investimenti. Per progetti di riconversione si intendono sia quelli diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori del Mezzogiorno. Procedure concorsuali: fallimento; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria; concordato preventivo. La richiesta di esame congiunto va presentata: • all’Agenzia Regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro competente per materia e per territorio, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola Regione; • al Ministero del Lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più Regioni. In tal caso, deve essere comunque acquisito il parere delle Regioni interessate. L’oggetto dell’esame congiunto consiste nell’esame del programma che l’impresa intende attuare, programma che deve riguardare: • la durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione; le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale; • i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere; • le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione, ovvero eventuali motivi tecnico-produttivi che impediscono la rotazione. Contratti di solidarietà Si tratta di accordi sindacali che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro in cambio di nuove assunzioni ovvero al fine di evitare licenziamenti, a sostegno dei quali, la legge prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, deve avere termine entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Lavoratori destinatari L’integrazione salariale straordinaria spetta ai dipendenti delle aziende destinatarie del trattamento, con almeno 90 giorni di anzianità aziendale, aventi la qualifica di: operai; intermedi; impiegati (compresi viaggiatori e piazzisti), compresi i quadri; lavoratori assunti con contratto di solidarietà; lavoratori in part-time; lavoratori con contratto di formazione lavoro o contratto d’inserimento; soci e non soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; lavoratori dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale e giornalisti professionisti. Per questi ultimi la corresponsione del trattamento è affidata all’INPGI. Tali categorie di lavoratori beneficiano dell’intervento anche se parttime (all’origine o in seguito a modificazione del contratto di lavoro) o se assunti a tempo determinato, per la durata del contratto di lavoro. Il requisito occupazionale di 90 giorni di anzianità lavorativa deve essere posseduto alla data della richiesta del trattamento. Il trattamento di integrazione salariale straordinario non spetta per: gli apprendisti; i dirigenti; i lavoratori a domicilio. 4 aziende Domanda e termini di presentazione La domanda di concessione deve essere presentata, in bollo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, utilizzando il modello CIGS/SOLID-1. La richiesta deve essere presentata (o spedita a mezzo raccomandata di cui fa fede il timbro postale di spedizione) entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell’attività lavorativa (L. n. 164/1975, art. 7, c. 1). Il Ministero del Lavoro ritiene non ammissibile la presentazione della domanda in anticipo rispetto alla data di inizio della sospensione. Ai fini della presentazione della domanda, trattandosi di termine di decadenza, la settimana è da ritenersi composta dai giorni che vanno da lunedì alla domenica successiva compresa. In caso di tardiva presentazione della domanda di trattamento o di una sua proroga, tale trattamento potrà essere autorizzato a decorrere dalla settimana immediatamente precedente rispetto alla data di presentazione ed il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all’importo di CIGS non percepito a causa dell’omessa o tardiva presentazione della domanda. Il datore di lavoro sarà altresì tenuto al versamento degli oneri contributivi commisurati a tale importo con il conseguente accredito delle settimane di contribuzione. La domanda può essere presentata per un periodo non superiore a 12 mesi, eventuali richieste di proroga devono essere oggetto di ulteriori successive domande. In caso di richiesta di pagamento diretto o di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione, copia della domanda va presentata anche alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base all’ubicazione dell’unità aziendale. Termini per l’emanazione del decreto Il Ministero del Lavoro, dopo aver approvato il programma per l’intera durata, autorizza il trattamento mediante l’emanazione di decreti ministeriali riferiti al massimo ad un semestre, pertanto, ad esempio in caso di programma di durata di 12 mesi, vi saranno due decreti di concessione. Il decreto di concessione deve essere emanato entro i seguenti termini, previsti dal DPR n. 218/2000, art. 8: • 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, nei casi di crisi aziendale e, relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il termine è prolungato a 60 giorni qualora si tratti di imprese con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più regioni; • 30 giorni dalla data di ricezione della relazione ispettiva da parte dell’ufficio competente relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano effettuate dai servizi ispettivi di più province, il termine decorre dalla data di ricezione dell’ultimo. Relativamente ai programmi riguardanti imprese con più di 1000 dipendenti e nel caso in cui l’ufficio competente ritenga necessario sottoporre la situazione verificata al vaglio del comitato tecnico, il termine è di 60 giorni; • 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento. Anche in questo caso, relativamente ai programmi riguardanti imprese con più di 1000 dipendenti aventi unità aziendali situate in due o più regioni, il termine è più ampio, pari cioè a 90 giorni; • 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria o nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa; • 30 giorni dalla data di ricezione della domanda nel caso di stipula di un contratto di solidarietà. Il Ministero del Lavoro, tramite decreto, concede l’autorizzazione indicando nel testo i presupposti giuridici, le unità produttive interessate dal trattamento, il numero dei lavoratori beneficiari, il periodo, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili. Se è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS ne è contenuta esplicita menzione nel testo del decreto. Presentazione della richiesta all’INPS Dopo l’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che concede le integrazioni salariali, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS territorialmente competente il mod. I.G.i.15/STR. Successivamente l’INPS comunica al datore di lavoro l’autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate mediante il modello DM10/2. Ricorsi In caso di reiezione della richiesta di CIGS non è ammesso ricorso amministrativo ma esclusivamente giudiziario. Il ricorso deve essere presentato al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento di diniego. In alternativa al ricorso al TAR è ammessa la presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Durata Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari erogati a qualsiasi titolo non possono eccedere i 36 mesi nell’arco del quinquennio. In tale limite temporale vanno computati anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato. Ai fini del computo dei 36 mesi il riferimento temporale al quinquennio deve considerarsi “rigido”, considerando ai sensi della L. n. 223/91, art. 22, c. 5, come termine iniziale l’11.8.90 e come termine finale il 10.8.95, ecc. Il quinquennio attuale decorre dal 11.8.2005 e terminerà il 10.8.2010. Per quanto attiene il limite di 36 mesi nel quinquennio, si fa presente che la L. 223/91, all’art. 1 c. 9 ha previsto delle deroghe al limite stesso demandando al CIPI la determinazione delle condizioni e modalità per l’ammissione a tali deroghe. A tal proposito il CIPI ha adottato la delibera 13 luglio 1993, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione delle deroghe nelle situazioni di seguito indicate: • procedure concorsuali (la deroga riguarda il trattamento concesso ai sensi dell’art. 3 della legge 223/91); • ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale (la deroga riguarda le proroghe oltre i 24 mesi ove i programmi presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi delle imprese); • trasformazione dell’assetto proprietario (la deroga si sostanzia nella neutralizzazione dei periodi di concessione antecedenti la trasformazione anzidetta). Per i periodi durante i quali una ditta usufruisce dei contratti di solidarietà può essere richiesta una deroga al limite temporale previsto quando il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura di mobilità. 5 aziende Misura dell’integrazione salariale L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti di un tetto mensile annualmente rivalutato. Per l’anno 2007 il massimale mensile è pari a: • euro 844,06 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a euro 1.826,07 lordi mensili; • euro 1.014,48 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a euro 1.826,07 lordi mensili. Ai fini del calcolo del trattamento di CIGS spettante al lavoratore, l’importo del massimale va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese ed il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese (Circ. n. 50/1982 GS/12). Nel caso di lavoratori part time, per determinare il massimale applicabile occorre rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (Circ. n. 155/1994). L’importo dell’integrazione salariale, anche nel caso di applicazione del massimale, deve essere ridotto della percentuale prevista a carico del lavoratore apprendista, per l’anno 2007 pari al 5,84%, e sottoposto alla normale tassazione. In caso di riduzione di orario, il numero di ore integrabili si determina detraendo dall’orario contrattuale l’orario effettivamente prestato nella settimana, comprensivo del lavoro straordinario, delle ore relative ad eventuali recuperi e ad assenze non retribuite o, comunque, non integrabili. Nel caso di lavoratori assunti con contratto part-time, il trattamento spetta per l’orario che il singolo dipendente avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della domanda di intervento. Quote di mensilità aggiuntive e massimale I ratei di mensilità aggiuntive, gratifica natalizia, premi di produzione, quattordicesima, che abbiano i requisiti della continuità ed obbligatorietà, sono integrabili, cioè posti a carico dell’INPS nei limiti dell’applicazione del massimale mensile e solo nel caso in cui sussista ancora capienza. Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi: • l’importo della integrazione, calcolata nella misura dell’80 % sulla retribuzione globale è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo; in questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive (ore di intervento CIGS) in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario; • l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale, e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale. Anche le quote di CIGS calcolate sulle somme forfetarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto, di per sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso. Elementi integrabili della retribuzione Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: • paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; • indennità di contingenza; • aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di cassa integrazione); • aumenti contrattuali. A questi elementi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: • maggiorazioni di turno; • indennità di trasferta; • indennità di mensa; • indennità di cassa; • indennità di trasporto. In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali. Sospensione Il trattamento di cassa integrazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa autonoma o subordinata. Qualora il periodo di lavoro termini prima della scadenza del periodo di CIGS autorizzato, il lavoratore può rientrare in CIGS fino alla scadenza prevista. È necessario però che il lavoratore comunichi preventivamente all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa. La mancata o ritardata comunicazione comporta la perdita del diritto al trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo. Cumulabilità e incumulabilità Generalmente il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di tipo autonomo che subordinato. In alcuni casi però è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante da un altro rapporto di lavoro che può essere sia antecedente alla collocazione in CIGS sia stipulato nel corso del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in caso di lavoratore assunto con contratto a tempo pieno e collocato in cassa integrazione, è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso il lavoratore potrebbe chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Anche il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e collocato in cassa integrazione potrebbe cumulare il trattamento di cassa integrazione con il reddito di lavoro, ciò è possibile se il nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto alla precedente attività lavorativa. 6 aziende Cessazione del diritto Il lavoratore, che durante la fruizione del trattamento di cassa integrazione presta attività lavorativa sia in forma autonoma che subordinata, deve darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti perde il diritto a percepire la cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. La perdita del diritto comporta sia la perdita dell’indennità che dei contributi figurativi. Il lavoratore, inoltre, perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione quando: • rifiuti un’offerta formativa o di riqualificazione. Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità; • rifiuti un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Detto rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione o da un ente pubblico, ed, ovviamente, anche nei casi di complessive azioni di ricollocamento lavorativo del soggetto; • rifiuti l’offerta di partecipare ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro. L’obbligo di accettare le offerte sopraelencate sussistono nel momento in cui l’attività formativa o lavorativa si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore (Circ. INPS n. 39/2007). Modalità di pagamento dell’indennità ai lavoratori La cassa integrazione viene anticipata ai lavoratori dal datore di lavoro che la conguaglia con i contributi dovuti all’INPS. Il conguaglio può avvenire solo a seguito della autorizzazione inviata dall’INPS. Peraltro, nel corso della procedura di consultazione sindacale, le parti possono accordarsi circa l’eventualità di anticipare ai lavoratori da porre in CIGS una somma, non gravata da contribuzione, pari all’importo dell’integrazione salariale. In caso di accoglimento della richiesta di CIGS il datore di lavoro conguaglierà gli importi anticipati al lavoratore tramite Mod. DM 10/2. In caso di mancato accoglimento della richiesta gli importi anticipati saranno considerati retribuzione a tutti gli effetti ed assoggettati pertanto a regolare contribuzione. Le fattispecie nelle quali maggiormente il Ministero del Lavoro autorizza il pagamento diretto sono rappresentate dalle procedure concorsuali. In tal caso è il curatore che dovrà presentare all’INPS la modulistica necessaria per il pagamento dell’indennità ai lavoratori. Codifica delle aziende ed esposizione sul DM10 Gli importi di cassa integrazione conguagliati ed i codici per il versamento del contributo addizionale, devono essere sempre accompagnati dalla compilazione del rigo 64 e successivi, del quadro F, indicando il numero di autorizzazione e il numero delle ore conguagliate nel mese. Gli importi di CIGS soggetti al versamento del contributo addizionale, posti a conguaglio, devono essere esposti nel modello DM10/2, quadro D, rigo 40, in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo relativo alla CIGS conguagliata nel mese. Qualora al lavoratore spetti anche il rateo di mensilità aggiuntiva (nel limite del massimale mensile), l’importo relativo deve essere esposto con il codice F600. Per i lavoratori licenziati durante o al termine di un periodo di CIGS, l’accantonamento di TFR relativo a tale periodo è a carico della CIGS e l’importo non è soggetto al massimale, pertanto deve essere erogato anche se il lavoratore supera il massimale. L’accantonamento potrà essere messo a conguaglio nel mese di erogazione utilizzando il codice L043. Il codice richiede anche la compilazione del rigo 68 con l’indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell’INPS. Il contributo addizionale da calcolarsi sugli importi conguagliati è pari al 4,5%. Il contributo si riduce al 3% per le aziende fino a 50 dipendenti. Tali aziende sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1S se si tratta di aziende industriali in genere, ovvero dal codice 1J se si tratta di aziende edili e lapidee. L’importo deve essere esposto nel quadro B-C con il codice E400, in corrispondenza del quale occorre indicare il solo importo omettendo il numero dei dipendenti, le giornate e le retribuzioni. Qualora gli importi non siano soggetti al versamento del contributo addizionale, devono essere indicati nel quadro D con i codici G600 (al posto del Rigo 40) per esporre l’importo di CIGS messa a conguaglio; il codice F500 (al posto del codice F600) nel caso debba essere erogato anche il rateo di mensilità aggiuntiva, mentre rimane fermo il codice L043 per la quota di TFR. Termini di decadenza per la richiesta del rimborso Pagamento diretto della CIGS Qualora l’azienda non sia in grado, a causa della propria situazione economica, di anticipare la cassa integrazione ai lavoratori, può chiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. La richiesta di pagamento diretto deve essere formulata al momento dell’inoltro della domanda di CIGS al Ministero del Lavoro. In caso di richiesta di pagamento diretto, copia della domanda deve essere trasmessa al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. L’autorizzazione al pagamento diretto deve essere espressamente indicata nel decreto di concessione ministeriale. Una volta autorizzata tale possibilità, il datore di lavoro deve presentare all’INPS il modello riepilogativo IGI 15/STR e i modelli IG STR/AUT, uno per ciascun lavoratore. Qualora vi siano lavoratori licenziati nel corso o al termine di un periodo di CIGS, per il recupero delle quote di TFR a carico della CIGS deve presentare un prospetto del calcolo per TFR per ogni dipendente licenziato nel periodo considerato. Uniformandosi a diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, l’INPS (Circ. n. 116/2001) ha stabilito che la richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro, a titolo di integrazione salariale straordinaria, va intesa come richiesta di benestare per procedere al conguaglio delle integrazioni salariali, in quanto l’atto amministrativo che concede il trattamento è il Decreto Ministeriale. Pertanto, il termine di sei mesi per la presentazione della richiesta di autorizzazione all’INPS deve essere interpretato come termine ordinatorio e non di decadenza e deve essere calcolato: • a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso, ove la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sulla Gazzetta Ufficiale avvenga prima della predetta scadenza; • dal termine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso, se il periodo concesso è già esaurito alla data della pubblicazione del relativo provvedimento. 7 aziende La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e altri istituti contrattuali e previdenziali Prestazione di malattia Al lavoratore posto in cassa integrazione con orario ridotto in caso di malattia spetta l’indennità di malattia in quanto quest’ultimo risulta essere un trattamento economico e previdenziale di maggior favore per il lavoratore rispetto al trattamento di cassa integrazione. In caso di sospensione a zero ore, il trattamento CIGS viene erogato in sostituzione dell’indennità giornaliera di malattia per le categorie che ne abbiano diritto, sia al lavoratore che si ammala durante il periodo di sospensione sia al lavoratore che, già ammalato, faccia parte di un reparto la cui maestranza è tutta posta in CIGS (Circ. INPS n. 50943/1973 G.S./25). Prestazione di maternità In caso di congedo di maternità (due mesi precedenti e tre mesi successivi il parto) alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere un trattamento economico e previdenziale più favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione. Per quanto riguarda i congedi parentali (astensione dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria) sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa indennità, ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione. Ferie Durante il periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo espressa previsione contrattuale. In caso di integrazione salariale dovuta per riduzione dell’orario di lavoro il diritto alle ferie matura e sarà a carico del datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha diritto a beneficiare dell’intero periodo feriale in relazione alla durata del rapporto di lavoro e non al numero delle ore effettivamente prestate. Durante il periodo di chiusura dell’azienda per ferie collettive nessun lavoratore può beneficiare del trattamento di cassa integrazione anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano già usufruito delle ferie maturate e non abbiano giorni di ferie sufficienti per la durata del periodo di chiusura. Pensione L’integrazione salariale è equiparata alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, pertanto è soggetta alla normativa che regola il cumulo pensione e redditi da lavoro. Congedo matrimoniale Durante il periodo di assenza per matrimonio spetta per legge al lavoratore la normale retribuzione in sostituzione del trattamento di integrazione salariale. L’importo dell’assegno rimane interamente a carico del datore di lavoro quando il beneficiario riveste la qualifica di impiegato o quadro, mentre per l’operaio e l’intermedio una quota dello stesso è a carico dell’INPS (Circ. INPS n. 248/1992). Donazione di sangue • il prelievo deve essere effettuato presso un centro regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità. Infortunio e malattia professionale Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro il trattamento CIGS viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL nella misura intera. Periodo coperto da indennità sostitutiva di preavviso Durante il preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva e non anche l’integrazione salariale (Cassazione S.U. n. 7914/1994). Contribuzione figurativa I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della misura della stessa. I contributi figurativi sono accreditati dall’INPS, su comunicazione del datore di lavoro, senza necessità di alcuna domanda da parte del lavoratore. In caso di pagamento diretto i contributi figurativi saranno accreditati automaticamente dall’INPS. CIGS e TFR Per i lavoratori licenziati nel corso o al termine di un periodo di CIGS spetta il rimborso del TFR relativo a tale periodo (L. n. 464/1972, art. 2, c. 2). Le quote rimborsabili sono quelle immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, pertanto qualsiasi evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione (es. rioccupazione presso la stessa azienda) comporterà l’impossibilità di imputare a carico della CIGS tali quote. Non sono considerate interruzioni: l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se preceduta da regolare comunicazione e i periodi lavorati presso la stessa impresa in base al programma di rotazione dei lavoratori in CIGS. Le quote di TFR maturate in costanza di periodo di CIGS, non essendo qualificabili come somme dovute a titolo d’integrazione salariale, non sono soggette al massimale mensile e vengono corrisposte anche se il massimale è stato già raggiunto, secondo la normativa vigente in rapporto alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata. CIGS e bonus ex L. n. 243/04, art. 1 L’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo (cd. BONUS) non è consentito ai lavoratori dipendenti delle unità aziendali ammesse al trattamento di integrazione salariale. I lavoratori che hanno esercitato il diritto al BONUS possono essere collocati in CIGS, in tal caso l’erogazione del “bonus” resta sospesa per i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore, i quali fruiranno di un accredito figurativo per il periodo di cassa integrazione. Per i lavoratori posti in cassa integrazione ad orario ridotto, l’importo del “bonus” sarà ridotto in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione, con accredito figurativo ad integrazione. In caso di donazione di sangue, al lavoratore spettano una giornata di riposo e il trattamento economico per donazione di sangue a carico dell’INPS al posto del trattamento di cassa integrazione. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’INPS. La donazione deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa e cioè: • deve essere gratuita; • si deve donare un minimo di almeno 250 gr. di sangue; 8 lavoratori Lavoratori beneficiari Importi Il trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria spetta ai seguenti lavoratori dipendenti delle aziende destinatarie del trattamento stesso: • operai • impiegati • quadri • soci di cooperative di produzione e lavoro • lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla cassa integrazione • lavoratori assunti con agevolazioni contributive con qualifica di operaio, impiegato e quadro • lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ma solo fino alla data di scadenza del contratto stesso L’importo dell’integrazione salariale straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti di un tetto mensile annualmente rivalutato come da tabella che segue. Sono esclusi: • dirigenti • apprendisti • lavoranti a domicilio Requisiti I presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono: • l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni; • la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per le cause individuate dalla legge e cioè crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa); • la perdita o la riduzione della retribuzione. Durata La durata varia a seconda della causa che ha determinato l’intervento. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale la durata massima è di 2 anni. Per situazioni eccezionali e quando i programmi di risanamento presentino particolari difficoltà di attuazione, può essere concessa una proroga della cassa integrazione per ulteriori 2 anni. In caso di crisi aziendale che presenti particolare rilievo per i livelli occupazionali locali e per la situazione produttiva del settore, la durata non può superare i 12 mesi. Eventuali proroghe possono essere previste in casi eccezionali. Anno Retribuzione di riferimento CIG/CIGS mensile lordo Aliquota di riduzione CIGS mensile netto 2006 fino a oltre fino a oltre 830,77 998,50 844,06 1.014,48 5,54% 5,54% 5,84% 5,84% 784,75 943,18 794,77 955,23 2007 1.797,31 1.797,31 1.826,07 1.826,07 La retribuzione di riferimento per l’applicazione del massimale superiore è comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione ecc.). Ai fini del calcolo del trattamento di CIGS spettante al lavoratore, l’importo del massimale va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese ed il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese (Circ. n. 50/1982 GS/12). Nel caso di lavoratori part time, per determinare il massimale applicabile occorre rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (Circ. n. 155/1994). L’importo dell’integrazione salariale, anche nel caso di applicazione del massimale, deve essere ridotto della percentuale prevista a carico del lavoratore apprendista, per l’anno 2007 pari al 5,84%, e sottoposto alla normale tassazione. In caso di riduzione di orario, il numero di ore integrabili si determina detraendo dall’orario contrattuale l’orario effettivamente prestato nella settimana, comprensivo del lavoro straordinario, delle ore relative ad eventuali recuperi e ad assenze non retribuite o, comunque, non integrabili. Nel caso di lavoratori assunti con contratto part-time, il trattamento spetta per l’orario che il singolo dipendente avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della domanda di intervento. Quote di mensilità aggiuntive e massimale I ratei di mensilità aggiuntive, gratifica natalizia, premi di produzione, quattordicesima, che abbiano i requisiti della continuità ed obbligatorietà, sono integrabili, cioè poste a carico dell’INPS nei limiti dell’applicazione del massimale mensile e solo nel caso in cui sussista ancora capienza. Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi: • l’importo della integrazione, calcolata nella misura dell’80 % sulla retribuzione globale è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo; in questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive (ore di intervento CIGS) in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario; • l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale, e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale. Anche le quote di CIGS calcolate sulle somme forfetarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto, di per sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso. 9 lavoratori Elementi integrabili della retribuzione Cumulabilità e incumulabilità Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: • paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; • indennità di contingenza; • aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di cassa integrazione); • aumenti contrattuali. A questi elementi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: • maggiorazioni di turno; • indennità di trasferta; • indennità di mensa; • indennità di cassa; • indennità di trasporto. In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà e siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali. Generalmente il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di tipo autonomo che subordinato. In alcuni casi però è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante da un altro rapporto di lavoro che può essere sia antecedente alla collocazione in CIGS sia stipulato nel corso del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in caso di lavoratore assunto con contratto a tempo pieno e collocato in cassa integrazione, è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso il lavoratore potrebbe chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Anche il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e collocato in cassa integrazione potrebbe cumulare il trattamento di cassa integrazione con il reddito di lavoro, ciò è possibile se il nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto alla precedente attività lavorativa. Pagamento Cessazione del diritto Il trattamento di cassa integrazione viene erogato direttamente dal datore di lavoro alla fine di ogni mese. L’INPS interviene, pagando direttamente il trattamento, in caso di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) ovvero in caso di apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il lavoratore, che durante la fruizione del trattamento di cassa integrazione presta attività lavorativa sia in forma autonoma che subordinata, deve darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti perde il diritto a percepire la cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. La perdita del diritto comporta sia la perdita dell’indennità che dei contributi figurativi. Il lavoratore, inoltre, perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione quando: • rifiuti un’offerta formativa o di riqualificazione. Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità; • rifiuti un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Detto rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione o da un ente pubblico, ed, ovviamente, anche nei casi di complessive azioni di ricollocamento lavorativo del soggetto; • rifiuti l’offerta di partecipare ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro. Sospensione Il trattamento di cassa integrazione è sospeso nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa autonoma o subordinata. Qualora il periodo di lavoro termini prima della scadenza del periodo di CIGS autorizzato, il lavoratore può rientrare in CIGS fino alla scadenza prevista. È necessario però che il lavoratore comunichi preventivamente all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa. La mancata o ritardata comunicazione comporta la perdita del diritto al trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo. L’obbligo di accettare le offerte sopraelencate sussistono nel momento in cui l’attività formativa o lavorativa si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. 10 lavoratori La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e altri istituti contrattuali e previdenziali Prestazione di malattia Al lavoratore posto in cassa integrazione con orario ridotto in caso di malattia spetta l’indennità di malattia in quanto quest’ultimo risulta essere un trattamento economico e previdenziale di maggior favore per il lavoratore rispetto al trattamento di cassa integrazione. In caso di sospensione a zero ore, il trattamento CIGS viene erogato in sostituzione dell’indennità giornaliera di malattia per le categorie che ne abbiano diritto, sia al lavoratore che si ammala durante il periodo di sospensione sia al lavoratore che, già ammalato, faccia parte di un reparto la cui maestranza è tutta posta in CIGS (Circ. INPS n. 50943/1973 G.S./25). Prestazione di maternità In caso di congedo di maternità (due mesi precedenti e tre mesi successivi il parto) alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere un trattamento economico e previdenziale più favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione. Per quanto riguarda i congedi parentali (astensione dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria) sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa indennità, ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione. Ferie Durante il periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo espressa previsione contrattuale. In caso di integrazione salariale dovuta per riduzione dell’orario di lavoro il diritto alle ferie matura e sarà a carico del datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha diritto a beneficiare dell’intero periodo feriale in relazione alla durata del rapporto di lavoro e non al numero delle ore effettivamente prestate. Durante il periodo di chiusura dell’azienda per ferie collettive nessun lavoratore può beneficiare del trattamento di cassa integrazione anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano già usufruito delle ferie maturate e non abbiano giorni di ferie sufficienti per la durata del periodo di chiusura. Pensione L’integrazione salariale è equiparata alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, pertanto è soggetta alla normativa che regola il cumulo pensione e redditi da lavoro. Congedo matrimoniale Durante il periodo di assenza per matrimonio spetta per legge al lavoratore la normale retribuzione in sostituzione del trattamento di integrazione salariale. L’importo dell’assegno rimane interamente a carico del datore di lavoro quando il beneficiario riveste la qualifica di impiegato o quadro, mentre per l’operaio e l’intermedio una quota dello stesso è a carico dell’INPS (Circ. INPS n. 248/1992). Donazione di sangue • il prelievo deve essere effettuato presso un centro regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità. Infortunio e malattia professionale Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro il trattamento CIGS viene sospeso e sostituito dall’indennità INAIL nella misura intera. Periodo coperto da indennità sostitutiva di preavviso Durante il preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva e non anche l’integrazione salariale (Cassazione S.U. n. 7914/1994). Contribuzione figurativa I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della misura della stessa. I contributi figurativi sono accreditati dall’INPS, su comunicazione del datore di lavoro, senza necessità di alcuna domanda da parte del lavoratore. In caso di pagamento diretto i contributi figurativi saranno accreditati automaticamente dall’INPS. CIGS e TFR Per i lavoratori licenziati nel corso o al termine di un periodo di CIGS spetta il rimborso del TFR relativo a tale periodo (L. n. 464/1972, art. 2, c. 2). Le quote rimborsabili sono quelle immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, pertanto qualsiasi evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione (es. rioccupazione presso la stessa azienda) comporterà l’impossibilità di imputare a carico della CIGS tali quote. Non sono considerate interruzioni: l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se preceduta da regolare comunicazione e i periodi lavorati presso la stessa impresa in base al programma di rotazione dei lavoratori in CIGS. Le quote di TFR maturate in costanza di periodo di CIGS, non essendo qualificabili come somme dovute a titolo d’integrazione salariale, non sono soggette al massimale mensile e vengono corrisposte anche se il massimale è stato già raggiunto, secondo la normativa vigente in rapporto alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata. CIGS e bonus ex L. n. 243/04, art. 1 L’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo (cd. BONUS) non è consentito ai lavoratori dipendenti delle unità aziendali ammesse al trattamento di integrazione salariale. I lavoratori che hanno esercitato il diritto al BONUS possono essere collocati in CIGS, in tal caso l’erogazione del “bonus” resta sospesa per i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore, i quali fruiranno di un accredito figurativo per il periodo di cassa integrazione. Per i lavoratori posti in cassa integrazione ad orario ridotto, l’importo del “bonus” sarà ridotto in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione, con accredito figurativo ad integrazione. In caso di donazione di sangue, al lavoratore spettano una giornata di riposo e il trattamento economico per donazione di sangue a carico dell’INPS al posto del trattamento di cassa integrazione. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’INPS. La donazione deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa e cioè: • deve essere gratuita; • si deve donare un minimo di almeno 250 gr. di sangue; 11 lavoratori Domande frequenti Per usufruire della cassa integrazione devo presentare un’apposita domanda all’INPS? No, la domanda deve essere presentata dall’azienda. Se sono in cassa integrazione e accetto un lavoro a tempo determinato, o un contratto di somministrazione di lavoro perdo la cassa integrazione? No, ma è indispensabile darne preventiva comunicazione all’INPS altrimenti si perde il diritto a percepire il trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il trattamento di cassa integrazione viene sospeso ma in alcuni casi è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con la retribuzione derivante dal nuovo rapporto di lavoro infatti se: • il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha collocato in cassa integrazione è a tempo pieno di norma il trattamento è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia di tipo autonomo che subordinato. È possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito della nuova attività lavorativa se quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale; • il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha collocato in cassa integrazione è part time e il nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto alla precedente attività lavorativa, si ha diritto a percepire l’intero trattamento di cassa integrazione per tutto il periodo autorizzato. Se accetto un lavoro a progetto perdo la cassaintegrazione? No, però occorre darne comunicazione preventiva all’INPS e per tutta la durata del contratto il trattamento di cassa integrazione viene sospeso. Se il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha posto in cassa integrazione è a tempo pieno è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Se accetto un lavoro part time a tempo indeterminato devo cessare il rapporto di lavoro con l’azienda che mi ha posto in cassaintegrazione? No, però occorre darne preventiva comunicazione all’INPS. In linea generale il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa sia autonoma che subordinata. Se il rapporto di lavoro presso l’azienda che ti ha posto in cassa integrazione è part time è possibile cumulare il trattamento di cassa integrazione con il reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time se quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere all’INPS la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. Se il nuovo rapporto di lavoro si svolge in orari e giorni diversi rispetto alla precedente attività lavorativa si ha diritto a percepire l’intero trattamento di cassa integrazione. Se accetto un lavoro a tempo determinato mentre sono in cassa integrazione e nel frattempo l’azienda che mi ha posto in CIGS avvia la procedura di mobilità, ho diritto ad essere inserito nelle liste di mobilità anche se alla data di licenziamento sto lavorando presso un’altra azienda? Sì, occorre, però, anche in questo caso presentarsi all’INPS per presentare la domanda di indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria allegando anche copia della lettera inviata all’INPS in cui hai comunicato preventivamente l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Il pagamento verrà momentaneamente sospeso fino a quando cesserà il rapporto di lavoro a tempo determinato. Se sono in cassaintegrazione ma sono anche in maternità cosa succede? In caso di congedo di maternità (trattamento di maternità obbligatoria) ti spetta l’indennità di maternità in quanto quest’ultima risulta essere il trattamento economico più favorevole rispetto al trattamento di cassa integrazione il quale viene sospeso per tutta la durata del congedo stesso. Per quanto riguarda il congedo parentale sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono usufruirne con diritto alla relativa indennità ovviamente non cumulabile con il trattamento di cassa integrazione. Se decido di avviare un’attività autonoma, perdo la cassa integrazione? No, occorre innanzitutto darne preventiva comunicazione all’INPS. In linea generale il trattamento di cassa integrazione è incompatibile con qualsiasi tipo di attività lavorativa sia autonoma che subordinata ma è possibile cumulare parzialmente la cassa integrazione con il reddito da lavoro autonomo quando quest’ultimo è inferiore al trattamento di cassa integrazione. In tal caso è possibile chiedere la differenza tra il reddito e il trattamento di cassa integrazione. Il reddito dovrà essere documentato mediante dichiarazione fiscale. 12 Centri per l’Impiego della Provincia di Milano ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO da lunedì a giovedì 9.00-12.30 / 14.15-15.30 venerdì 9.00-12.30 Centro per l'Impiego di Cesano Maderno 20031 CESANO MADERNO (MI) Via Molino Arese, 2 Tel. 036264481 Fax 0362541959 centro.impiego.cesano.maderno@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego Nord Milano 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Via Gorki, 65 Tel. 026605651 Fax 0266595190 centro.impiego.nordmilano@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Corsico 20094 CORSICO (MI) Via Leonardo da Vinci, 5 Tel. 024407001 Fax 024478085 centro.impiego.corsico@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Rho 20017 RHO (MI) Via Buon Gesù, 21 Tel. 029392301 Fax 0293923028 centro.impiego.rho@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Rozzano 20089 ROZZANO (MI) Via Matteotti, 33 Tel. 025286281 Fax 0289202046 centro.impiego.rozzano@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Legnano 20025 LEGNANO (MI) Via XX Settembre, 26 Tel. 033152791 Fax 0331527927 centro.impiego.legnano@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di San Donato Milanese 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) Via F.Parri, 12 Tel. 02556911 Fax 025272177 centro.impiego.sandonato@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego Magentino/Abbiatense 20013 MAGENTA (MI) Via Crivelli, 25 Tel. 029700001 FAX 0297293217 centro.impiego.magenta@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Seregno 20038 SEREGNO (MI) Via Monte Bianco, 7 Tel. 0362313801 Fax 0362310849 centro.impiego.seregno@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Melzo 20066 MELZO (MI) Via Martiri della Libertà, 18 Tel. 0295529711 Fax 0295529729 centro.impiego.melzo@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Vimercate 20059 VIMERCATE (MI) Via Cavour, 72 Tel. 0396350901 Fax 0396350920 centro.impiego.vimercate@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Monza 20052 MONZA (MI) Via Bramante da Urbino Tel. 039839641 Fax 039837297 centro.impiego.monza@ provincia.milano.it Centro per l'Impiego di Milano 20159 MILANO V.le Jenner, 24 Tel. 0277404040 Fax 0277406445 centro.impiego.milano@ provincia.milano.it 13 Sedi ed Agenzie INPS della Provincia di Milano Call Center tel. 803164 Direzione provinciale di MILANO 20124 MILANO Via Melchiorre Gioia, 22 Tel. 0267761 Fax 02677660 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Milano - Niguarda 20162 MILANO Via Cicerone, 14/5 Tel. 0264411211 Fax 0264411260 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Cinisello Balsamo 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Viale Lombardia, 4 Tel. 0261871711 Fax 0261871760 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.CiniselloBalsamo @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Cologno Monzese 20093 COLOGNO MONZESE (MI) Via Tintoretto, 10 Tel. 0225161711 Fax 0225161760 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.Cologno.Monzese @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Gorgonzola 20064 GORGONZOLA (MI) Via Milano, 16 Tel. 0295090911 Fax 0295090960 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Paderno Dugnano 20037 PADERNO DUGNANO (MI) Via Cardinal Riboldi, 45/A Tel. 0299039611 Fax 0299039660 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.PadernoDugnano @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Sesto San Giovanni 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) Via N. Sauro, 38 Tel. 022495811 Fax 022495860 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.SestoSanGiovanni @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO CORVETTO 20139 MILANO Via Toffetti, 121 Tel. 02525761 Fax 025276221 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: SostegnoReddito.MilanoCorvetto@ inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO FIORI 20141 MILANO Via Ripamonti, 332/6 Tel. 02574791 Fax 0257479200 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30/12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO NORD 20149 MILANO Via G. Silva, 38 Tel. 02480871 Fax 0248087408 E-mail per aziende: [email protected] per lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Abbiategrasso 20081 ABBIATEGRASSO (MI) P.zza Cinque Giornate, 5 Tel. 02949971 Fax 029499760 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.Abbiategrasso @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.00 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Bollate 20021 BOLLATE (MI) P.zza Aldo Moro, 1 Tel. 0235001911 Fax 0235001960 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 9.00-12.15 Ma-Gi 9.00-12.15/14.00-16.00 Agenzia di Milano - Baggio 20141 MILANO Via Pietro Martire d’Anghiera, 2 Tel. 02574791 Fax 0257479245 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.MilanoBaggio @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.00 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Melegnano 20077 MELEGNANO (MI) Via Martiri della Libertà, 16 Tel. 0298849311 Fax 0298849360 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Melzo 20066 MELZO (MI) P.zza Risorgimento, 3 Tel. 0295416711 Fax 0295416760 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 14 Agenzia di Garbagnate Milanese 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) Via per Cesate, 64 Tel. 0299431211 Fax 0299431260 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.GarbagnateMilanese @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Milano - Lorenteggio 20152 MILANO Via Lorenteggio, 270/A Tel. 024130181 Fax 0241301860 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.MilanoLorenteggio @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.00 Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00 Agenzia di Rho 20017 RHO (MI) Via Cadorna, 30 Tel. 0293200111 Fax 0293200160 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MILANO MISSORI 20122 MILANO P.zza Missori, 8/10 Tel. 0285621 Fax 028562275 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di LEGNANO 20025 LEGNANO (MI) Via Podgora, 2 Tel. 0331445111 Fax 0331445277 E-mail per le aziende: [email protected] per lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Castano Primo 20022 CASTANO PRIMO (MI) Via Acerbi, 55 Tel. 0331888911 Fax 0331888960 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.CastanoPrimo @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Cesano Maderno 20031 CESANO MADERNO (MI) Via Padre Boga, 20 Tel. 0362531211 Fax 0362531260 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.Cesano.Maderno @inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Hanno collaborato: Agenzia di Magenta 20013 MAGENTA (MI) Via Milano, 166 Tel. 0297218711 Fax 0297218760 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Desio 20033 DESIO (MI) Via Roggia Traversi, 12 Tel. 0362611511 Fax 0362611560 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 GIUSEPPE ZINGALE Responsabile Servizo Crisi Aziendali MANUELE MENEGHINI Servizo Crisi Aziendali SARA DEMITRI Servizo Crisi Aziendali Agenzia di Seregno 20038 SEREGNO (MI) Via Della Boschina, 2 Tel. 036226011 Fax 036226060 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione regionale Lombardia Agenzia di Parabiago 20015 PARABIAGO (MI) Via Montessori Tel. 0331493211 Fax 0331493260 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Ve 8.30-12.30 Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Direzione subprovinciale di MONZA 20052 MONZA (MI) Via Morandi angolo Via Correggio Tel. 03920651 Fax 0392065543 E-mail per le aziende: [email protected] per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Me-Gi 8.45-12.15/14.00-16.00 Ma-Ve 8.45-12.15 PROVINCIA DI MILANO Direzione Centrale Sviluppo Economico Formazione e Lavoro Servizio Crisi Aziendali CLARA PIA CLAUDIANI Direzione regionale Lombardia responsabile Team prestazioni a sostegno del reddito BENIAMINO GALLO Direzione provinciale Torino - responsabile Processo aziende con DM GIOVANNA MAGGI Direzione provinciale Pavia - Processo prestazioni a sostegno del reddito GIOVANNI MELE Direzione regionale Lombardia - Team coordinamento processi aziende SONIA PANTONI Direzione regionale Lombardia - Team prestazioni a sostegno del reddito Agenzia di Vimercate 20059 VIMERCATE (MI) Via Torri Bianche, 7 Tel. 0396251411 Fax 0396251460 E-mail per i lavoratori: [email protected] Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 Agenzia di Carate Brianza 20048 CARATE BRIANZA (MI) Via Bergamo, 20 Tel. 0362908311 Fax 0362908360 E-mail per i lavoratori: SostegnoReddito.CarateBrianza@ inps.it Orario di apertura al pubblico: Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30 Gi 8.30-12.30/14.00-16.00 L'elaborazione delle fonti legislative e regolamentari, curata con la massima attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori ed omissioni, dei quali, peraltro, sarà gradita la segnalazione. La pubblicazione è aggiornata con provvedimenti legislativi pubblicati fino al 28.02.2007. 15 Direzione Centrale Sviluppo Economico Formazione e Lavoro Servizio Crisi Aziendali viale Jenner, 24 - 20159 Milano www.provincia.milano.it Direzione regionale Lombardia via Gonzaga, 6 - 20123 Milano www.inps.it