La Gestione dei Rifiuti
Parte I
INTRODUZIONE
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
Bari 25.10.2006
1-Principi generali
La legislazione in materia di rifiuti è stata
introdotta nell’ordinamento europeo con la
direttiva quadro 75/442/CEE, modificata in
seguito dalle direttive:
 91/156/CEE
 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.
Lo scorso 5 aprile il Consiglio europeo ha
adottato la Direttiva 2006/12/CE relativa ai
rifiuti.
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Relatore: lettini francesco
2
2-Principi generali
Tali norme hanno introdotto un insieme di principi
generali e di procedure di controllo che mirano a
garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e della salute umana che possono
essere sintetizzati in:
1.
Principio di precauzione: principio cardine della
politica ambientale dell’Unione europea che prescrive
un’azione preventiva dei danni causati all’ambiente.


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Gli stati membri devono adottare una politica di
prevenzione della produzione e della pericolosità dei
rifiuti.
Devono adottare una politiche che incoraggino il
recupero e il reinserimento delle rifiuti nel ciclo
produttivo.
Relatore: lettini francesco
3
3-Principi generali
2.
Requisito di prevenzione: la gestione dei rifiuti non
deve avere ripercussioni sulla salute umana e
sull’ambiente

3.
Strumenti di “Command and control”


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“Chi inquina paga”, secondo il quale l’onere della
riparazione dei danni ambientali non può ricadere
sui cittadini ma deve essere “addebitato” a chi di
tali danni è responsabile.
Obblighi di autorizzazioni, registrazione e ispezioni
contenute nelle direttive sui rifiuti non pericolosi e
pericolosi,
Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti
Relatore: lettini francesco
4
3-Principi generali
4.
Strumenti Economico-fiscali

Quali tasse e sussidi, che coinvolgano innovazioni
tecnologiche.

5.
Strumenti volontari

Strumenti che consentono alle imprese di introdurre una
efficiente gestione ambientale, capace di prevenire, ridurre
e, se possibile, persino eliminare l’inquinamento,
preferibilmente alla fonte, garantendo al tempo stesso un
uso razionale delle risorse e delle materie prime.

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spingendo la riduzione della produzione anche oltre gli
standard, l’innovatore è in grado di trarre benefici
economici, viceversa come inquinatore è soggetto alle
sanzioni previste dalle leggi.
Le imprese possono scegliere fra il Sistema Comunitario
di Ecogestione e Audit (EMAS) e la norma ISO 14001.
Relatore: lettini francesco
5
La normativa italiana sui rifiuti
La gestione dei rifiuti in Italia è stata
introdotta in modo organico e puntuale
dal D.lgs 5 febbraio 1997 n.22 (“Decreto
Ronchi”).
Da tale decreto sono scaturiti un elevato
numero di decreti attuativi e di
regolamenti.
Tale norma è stata abrogata dal Parte IV del
decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152
“Norme in materia Ambientale”.
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Relatore: lettini francesco
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Iter del D.lvo 152/2006
Il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 è
derivato dalla Legge Delega n. 308/2004
che prevedeva una rivisitazione completa
dell’intero corpus normativo italiano in
tema ambientale.
Il decreto ha riscritto le regole su:

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valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo
e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione
dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei
danni ambientali, abrogando la maggior parte dei
previgenti provvedimenti del settore.
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Iter del D.lvo 152/2006
1.
2.
3.
4.
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Il decreto è entrato in vigore il 29 aprile 2006.
Collegato ad esso sono stati emanati ben 17
decreti attuativi dei quali 15 sono stati abrogati
da dm del 26 giugno.
3 luglio 2006: La Commissione Ue ha
annunciato con proprio Comunicato di deferire
l'Italia alla Corte europea di Giustizia per la
definizione troppo restrittiva di "rifiuto" nel
Dlgs 152/2006.
La questione riguarda, in particolare, l'esclusione
dal regime dei rifiuti del Cdr di qualità, dei
rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati
nell'industria siderurgica e metallurgica.
Relatore: lettini francesco
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Iter del D.lvo 152/2006
4.
31 agosto 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato
definitivamente un primo decreto legislativo di modifica
del Dlgs 152/2006:



5.

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L’emanazione di un decreto correttivo entro il 30 novembre
della parte III e IV del Dlgs 152/2006.
La soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche
e rifiuti, la proroga delle Autorità di bacino
Ha fissato il 31/01/2007 come data limite per modificare
l’intero corpus del Dlgs 152/2006.
12 ottobre 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato
in prima lettura un secondo decreto, destinato a
modificare le definizioni di rifiuto, materia prima
secondaria e sottoprodotto.
Ad oggi solamente il secondo decreto è entrato in vigore.
Relatore: lettini francesco
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Parte IV del D.lvo 152/2006
2- Parte IV del D.lvo 152/2006
Art. 177 (Parte IV del D.lvo 152/06)
Campo di applicazione:
1 “La parte quarta del presente decreto disciplina la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati
anche in attuazione delle direttive comunitarie sui
rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie
esauste, sulle discariche, sugli inceneritori, sui
rifiuti elettrici ed elettronici”.
2 Le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle
disposizioni di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema contenute nella parte IV del
decreto entro un anno dalla data di entrata in
vigore dello stesso.
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2-La normativa italiana sui rifiuti
Art. 178 Finalità
1.
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse ed è disciplinata al fine di assicurare
un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.
2.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare sistemi
che possono provocare danni all’ambiente
3.
La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai
principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilità
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione e gestione dei rifiuti e al principio
comunitario “chi inquina paga”.
4.
La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
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3-La normativa italiana sui rifiuti
Art. 179 Criteri di priorità
1.
Le pubbliche amministrazioni perseguono
iniziative dirette a favorire prioritariamente la
prevenzione e la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti mediante:



2.
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Lo sviluppo di tecnologie pulite
L’immissione di prodotti concepiti in modo da
limitare a fine vita la quantità e/o la nocività dei
rifiuti,
Lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti.
Le pubbliche amministrazioni adottano misure
dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo,
riempiego, riutilizzo e l’uso di rifiuti come fonte
di energia.
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4-La normativa italiana sui rifiuti
Art. 180 Prevenzione della produzione di
rifiuti
1. Le pubbliche amministrazioni
promuovono:

Strumenti economico-gestionali che
favoriscano una corretta valutazione
dell’impatto ambientale di uno specifico
prodotto, quali:





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Analisi del ciclo di vita (LCA)
Certificazioni ambientali (EMAS;
ISO 14001)
Marchi ecologici ( Ecolabel)
La previsione di clausole di gare di appalto
La promozioni di accordi, contratti di
programma o protocolli d’intesa.
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4-La normativa italiana sui rifiuti
Art. 181 Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
le pubbliche amministrazioni favoriscono
la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:




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Il riutilizzo, il rimpiego ed il reciclaggio,
Le forme di recupero per ottenere materie
prime secondarie dai rifiuti,
L’adozioni di misure che prevedano l’impiego
di materiali recuperati dai rifiuti,
L’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per
produrre energia.
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5-La normativa italiana sui rifiuti
Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 :
Art. 1 Comma
Le principali attività inerenti la gestione dei rifiuti:
 La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto)
 Trasporto
 Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per
generare materie prime secondarie, combustibili o
prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici,
incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato
C)
 Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza o materiale dal circuito
economico, in particolare le operazioni previste
all’Allegato B).
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Lo smaltimento dei rifiuti
Art.182 Smaltimento dei rifiuti
 Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti.
 I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più
possibile ridotti sia in massa che in volume.
 Lo smaltimento è attuato con il ricorso ad una rete integrata
di impianti al fine di:




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Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali,
Vietare smaltire i rifiuti urbani in regioni diverse, fatti salvi
eventuali accordi (non si applica alle frazioni differenziate dei
rifiuti),
Permettere lo smaltimento in uno degli impianti più vicini ai luoghi
di produzione,
La realizzazione di nuovi impianti è ammessa solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico.
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte II
La Classificazione dei Rifiuti
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
1-Definizione di Rifiuto
Art.183 del D.lvo 152/2006 :
Art. 1 Comma a)
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A
alla parte quarta del presente decreto e da cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi.
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Alcune definizioni
Art.183 del D.lvo 152/06 :
Art. 1 Comma
Produttore:la persona la cui attività ha prodotto rifiuti,
ovvero il produttore iniziale.
Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o siti
collegati tra loro dove si svolgono le attività di produzione
dalle quali si origina i rifiuti.
Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel
decreto).
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2-Definizione di Rifiuto
Secondo la definizione del legislatore per
“rifiuto” si deve intendere qualsiasi sostanza
od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell’Allegato A (alla parte quarta del presente
decreto ) del decreto.
Nota:
Tale definizione è in linea con la precedente norma
Decreto Ronchi(art.6 D.Lgs 22/97) e con la direttiva
europea sui rifiuti (art. 1 91/156/CE).
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3-Definizione di Rifiuto
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Alcune definizioni
Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 :
Art. 1 Comma
Tipologie di operazioni connesse con la gestione dei rifiuti:
• Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti
(deve rispettare dei parametri definiti nel decreto).
• La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto)
• Trasporto
• Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso
trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le
operazioni previste all’Allegato C)
• Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza o materiale dal circuito
economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B).
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4-Definizione di Rifiuto
La definizione di rifiuto introdotta presenta un duplice
criterio di identificazione del medesimo:
1. Criterio oggettivo:”qualsiasi sostanza od oggetto che
rientri nell’Allegato A”.
2. Criterio Soggettivo:” la condizione affinché una
sostanza od oggetto siano riconosciuti come rifiuto è
rappresentato dal fatto che il detentore se ne disfi
o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene”.
Un rifiuto è tale quando sono soddisfatti tutti e due i
criteri.
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Operazioni di recupero
Operazioni previste all’Allegato C parte quarta del decreto.
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Operazioni di smaltimento
Operazioni previste all’Allegato B parte quarta del decreto.
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Relatore: lettini francesco
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Nuova definizione di Rifiuto
La definizione di rifiuto completa:
“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A e che il
detentore abbia avviato ad una delle operazioni
individuabili, ai sensi degli allegati B e C, come
smaltimento o recupero.
Ricomprendendo naturalmente anche tutte quelle
ipotesi di abbandono illecito dei rifiuti.
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I beni che non rientrano nella
definizione di rifiuto
Secondo D.lvo 152/06 del 3 aprile 2006.
Un bene non costituisce rifiuto se il bene è un:
• Sottoprodotto: bene che viene prodotto secondariamente
da un processo produttivo e che viene effettivamente
riutilizzato in un ciclo produttivo senza subire alcuna
trasformazione preliminare.
• Materia prima secondaria:
Materia avente caratteristiche stabilite da apposito decreto
(secondo le disposizioni del art.181).
Inoltre: Rottami ferrosi (sono normati dal decreto).
CDR Q: Combustibile da rifiuti di qualità
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Sottoprodotto
SOTTOPRODOTTO
Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del
decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non
sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed
in particolare :
•
i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li
produce
•
quelli commercializzati a condizioni economicamente
favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o
per l’impiego,
Rispetto delle seguenti condizioni:
- prodotti senza la necessità di operare trasformazioni
preliminari in un successivo processo produttivo;
- L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e
non eventuale.
- deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto
tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare
dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo.
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Beni esclusioni dalla gestione dei rifiuti
Art.185
Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti:
• Le emissioni gassose emesse in atmosfera,
• Gli scarichi idrici (esclusi i rifiuti liquidi costituito da acque
reflue),
• I rifiuti risultanti da prospezioni, dall’estrazione di risorse
minerarie o da cave (le terre di scavo),
• Alcune categorie di rifiuti agricoli,
• Il materiali esplosivi,
• I materiali radioattivi,
• Il coke da petrolio (impiegato come combustibile),
• Il materiale litoide estratto dai corsi d’acqua a seguito di
manutenzioni disposte dalle autorità competenti.
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Nuovo Art.185 (in base al secondo decreto )
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183,
b) Qualora contemplati da altra normativa:
1) i rifiuti radioattivi;
2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
• materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed
agroalimentare destinate,nell'ambito di specifici accordi,
4) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato
liquido;
5) i materiali esplosivi in disuso.
6) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di
qualsiasi tipo di cibi solidi.
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Classificazione dei rifiuti
CLASSIFICAZIONE
1. I rifiuti sono classificati secondo la loro origine
• Rifiuti Urbani
• Rifiuti Speciali
2. I rifiuti vengono distinti in base alle
caratteristiche di pericolosità:
• Rifiuti urbani o speciali PERICOLOSI
• Rifiuti urbani o speciali NON PERICOLOSI
3. Una terza categoria:
• Rifiuti sanitari regolamentati dal D.P.R. 15-72003 n. 254.
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I rifiuti urbani
Art.184 Classificazione
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. art. 198,
comma 2 lett g); (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI).
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
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I Rifiuti Speciali
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Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
l) l combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei
rifiuti solidi urbani.
Relatore: lettini francesco
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I rifiuti sanitari
I rifiuti sanitari sono quelli elencati negli allegati I e II del DPR 15 luglio
2003 n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private che
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura e
di riabilitazione.
Si dividono in :
•Rifiuti sanitari non pericolosi
•Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Allegato II del DPR
2003/254)
•Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Allegato I del DPR
2003/254 che hanno caratteristiche infettive).
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Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato
introdotto dalla comunità europea con la
Decisione 2000/532/CE.
Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie
di rifiuti che possono essere prodotti.
I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli
principalmente in base al settore industriale di
provenienza.
L’ultima aggiornamento recepito dal legislatore italiano è
stato nel 2002 (DM 9/04/2002).
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Relatore: lettini francesco
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Il codice C.E.R.
primi due numeri
categoria o attività
che genera i rifiuti
secondi due numeri
processo produttivo
che genera il rifiuto
terzi numeri
identificano il
singolo rifiuto
Codice:
XX YY ZZ
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Relatore: lettini francesco
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Il codice C.E.R.
01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento
fisico o chimico di minerali
02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca,
trattamento e preparazione di alimenti
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e
cartone
04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento
pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici
e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti provenienti da processi termici
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Esempi di codici C.E.R.
Imballaggi (*)
15
15
15
15
01
01
01
01
01
02
03
04
Carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi in metallo
15 01 05 Imballaggi compositi
15 01 06 Imballaggi in più materiali
(*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio
contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi
ai sensi della direttiva 91/689/CEE
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Relatore: lettini francesco
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Esempi di codici C.E.R.
Raccolta differenziata
20 01 01 Carta e cartone
20 01 02 Vetro
20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 Altri tipi di plastica
20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 Altri tipi di metallo
20 01 07 Legno
20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio
(compresi oli
per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09 Oli e grassi
20 01 10 Abiti
20 01 11 Prodotti tessili
20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose
20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici
20 01 22 Aerosol
20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 03 02 Rifiuti di mercati
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1- La Classificazione di Rifiuto
Pericoloso
Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella
decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo
dei Rifiuti.
Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5:
“Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati
espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco
di cui :
• all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.
L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche
sulla base degli allegati D,G,H,I
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
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2- La Classificazione di Rifiuto
Pericoloso
L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata sulla
base degli allegati D,G,H,I del decreto (definiti nella
direttiva 1991/689/CE) definisce due modalità di
caratterizzazione:
1. In base all’origine del rifiuto o dal ciclo produttivo
(Elenco Allegato D: Codice CER *)
2. In relazione alla concentrazione delle sostanze
pericolose presenti (Voce speculare)
Ad ogni rifiuto pericoloso (*) è associato una voce
“speculare” che definisce la stessa tipologia di rifiuto
non pericoloso in relazione alla presenza o meno di
sostanze pericolose.
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Relatore: lettini francesco
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3- La Classificazione di Rifiuto
Pericoloso
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Relatore: lettini francesco
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5- La Classificazione di Rifiuto
Pericoloso: Le frasi di pericolo
COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Facilmente
infiammabile
H3-A
sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
senza apporto di energia, possono riscaldarsi e
infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida
azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento
della sorgente di accensione, o gassosi che si
infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano
gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Infiammabile
H3-B
18/12/2015
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità
è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
Relatore: lettini francesco
44
Le frasi di pericolo
COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Irritante
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può
provocare una reazione infiammatoria
H4
Nocivo
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la
salute di gravità limitata
H5
Tossico
H6
18/12/2015
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la
salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
Relatore: lettini francesco
45
Le frasi di pericolo
COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
H7
Cancerogen
o
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne la frequenza
Corrosivo
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H8
H10
H11
18/12/2015
Teratogeno
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
Mutageno
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza
Relatore: lettini francesco
46
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN
RIFIUTO COME PERICOLOSO






18/12/2015
punto di infiammabilità < o = 55 °C,
una o più sostanze classificate come molto tossiche o
mutagene in concentrazione totale > o = 0,1%,
una o più sostanze classificate come nocive in
concentrazione totale > o = 25%,
una o più sostanze pericolose per l’ambiente in
concentrazione totale > o = 25%,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in
concentrazione totale > o = 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37,
R38 in concentrazione totale > o = 20%,
Relatore: lettini francesco
47
Le frasi di pericolo
COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Esplosivo
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più
del dinitrobenzene
H1
Comburente
H2
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica
H3
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
Infettivo
Non sono stabiliti limiti di concentrazione.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
48
Le frasi di pericolo
COD
CLASSIFIC.
H12
A contatto
acqua
libera gas
tossici
H13
Sorgente di
sostanze
pericolose
SPECIFICHE
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua,
l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto
tossico
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione,
di dare origine in qualche modo ad un'altra
sostanza, ad esempio ad un prodotto di
lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra
elencate
Ecotossico
H14
sostanze e preparati che presentano o possono presentare
rischi immediati o differiti per uno o più settori
dell'ambiente
(LIMITE > 25 %)
Esercitazione n.2
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
49
Esercitazione:
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI : PERICOLOSO E NON PERICOLOSO
Si deve valutare la potenziale pericolosità di un ipotetico rifiuto contenente:
a) Componente W (valutato nocivo Xn , R21 con una percentuale in peso
del rifiuto di
Concentrazioni
17,50%
b)Componente Y (Valutato infiammabile, punto di infiammabilità a 60 ° C, Irritante
Xi con R 41nocivo con Xn R 20) presente nel rifiuto con una percentuale del
9%
C)Componente Z (valutato irritante Xi R 38, mutageno di categoria 2 , con R 46 e
pericoloso per l'ambiente con N , R 50-53) presente nel rifiuto con una
concentrazione del
0,3%
D) acqua
73 %
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
50
La gestione dei rifiuti
Parte III
Le competenze nella gestione dei
rifiuti
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
Competenze dello Stato
Art.195
Spettano allo Stato:

Le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all’attuazione della parte IV del decreto legislativo 152/06.
 La definizione di iniziative di incentivazione economica per
favorire sull’intero territorio il riciclaggio e il recupero dei
materiali dai rifiuti,
 L’adozione di norme tecniche relative alla gestione dei rifiuti,
 La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per
l’assimilazione dei rifiuti ai fini della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti (limitazione alla privativa pubblica della
raccolta dei rifiuti urbani),
 La definizione delle linee guida per le gare d’appalto e i
requisiti di ammissione delle aziende,
 L’adozione di misure per favori impiego nelle pubbliche
amministrazioni di materiali recuperati.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
52
Competenze Regione
Art. 196
Sono di competenza delle Regioni:
 La predisposizione e l’adozione sentiti gli enti locali del Piano
di Gestione dei Rifiuti






Definiscono i criteri per la localizzazione degli impianti
La delimitazione degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali),
I criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non
idonee per l’impiantistica,
Gli obbiettivi e i fabbisogni della gestione dei rifiuti e la tipologia e
il numero di impianti necessari,
Promuove tutte le attività necessarie a favorire una minore
produzione di rifiuti e un incremento del riutilizzo e del riciclaggio.
Sono inseriti in tale paino anche i piani di bonifica delle aree
inquinate.
Tale Piano dovrà essere sviluppato in coordinamento agli altri
strumenti di programmazione regionale previsti da altre
norme (Piano di coordinamento territoriale)
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
53
Competenze Regione
Art. 196
Sono di competenza delle Regioni:
 L’autorizzazione dei progetti di nuovi impianti per
la gestione dei rifiuti,
 La regolamentazione delle attività di gestione dei
rifiuti,
 La valutazione economica dei costi della gestione
 La definizione sulla base dei decreti attuativi, dei
quantitativi che gli enti pubblici e le società
pubbliche con i quali coprano il proprio fabbisogno
di manufatti e beni mediante l’impiego di prodotti
ottenuti da materiale riciclato (non inferiore a 30
%).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
54
Competenze delle Province
Art. 197
 Alle Province è stato demandato il compito di
controllo e verifica delle attività di gestione,
intermediazione e di commercio dei rifiuti.
 L’applicazione delle sanzioni in caso di violazione
delle leggi ambientali (avvalendosi ARPA),
 I funzionari della provincia sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di
campioni
 L’individuazione sulla base del Piano regionale
delle aree idonee e di quelle non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento dei
rifiuti.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
55
Competenze dei comuni
Art.198
I comuni concorro, all’interno delle attività svolte a
livello degli ATO, alla gestione dei rifiuti.
Sostanziale cambiamento rispetto alla Ronchi: art.21
“ I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani”
Fino a quando gli ATO non attiveranno le procedure
per una nuova gara d’appalto per l’aggiudica del
servizio di smaltimento dei rifiuti i comuni
continuano la gestione dei rifiuti in forma
privativa.
I comuni non potranno gestire direttamente la
raccolta dei rifiuti del proprio comune!
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
56
Competenze dei comuni
Art.198
Spetta ai Comuni disciplinare con appositi
Regolamenti la raccolta e il conferimento dei rifiuti
nel proprio comune, in accordo con i piani
d’ambito del ATO.



18/12/2015
Le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti al fine di
garantire una distinta gestione delle frazioni dei
rifiuti,
L’assimilazione (per quantità e qualità) dei rifiuti
speciali non pericolosi e pericolosi ai rifiuti urbani.
Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria
nelle fasi della gestione dei rifiuti.
Relatore: lettini francesco
57
Ambito Territoriale Ottimale
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
58
Autorità Ambito Territoriale Ottimale
Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata
dei rifiuti
Comma 2 L’autorità d’ambito è una struttura dotata
di personalità giuridica costituita in ciascun ATO
alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferita
l’esercizio delle loro competenze in materia di
gestione dei rifiuti.
Comma 3 L’autorità ATO organizza il servizio e
determina gli obbiettivi da perseguire per
garantirne la gestione secondo principi di
economicità, efficienza e efficacia, a tal fine
adotta un apposito PIANO D’ambito.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
59
Autorità Ambito Territoriale Ottimale
Art.201 Disciplina del servizio di gestione
integrata dei rifiuti
Comma 4 All’Autorità ATO sono affidate:
 La realizzazione, gestione ed
erogazione dell’intero servizio,
comprensivo delle attività di gestione e
realizzazione degli impianti,
 La raccolta dei rifiuti, la raccolta
differenziata,commercializzazione e
smaltimento di tutti i rifiuti prodotti
all’interno del ATO,
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
60
Autorità Ambito Territoriale Ottimale
Art.202 Affidamento del Servizio
L’autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione
integrata mediante gara, disciplinata dai principi e dalle
disposizioni comunitarie in materia.
I soggetti partecipanti devono formulare con apposita
relazione allegata all’offerta proposte di miglioramento
della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da
smaltire, proponendo un proprio piano di
miglioramento definendo degli obbiettivi.
Nella valutazione delle offerte si terrà conto del peso che
graverà sull’utente sia in termini economici che di
complessità delle operazioni.
Tutti i beni e i dipendenti comunali e ex municipalizzate
passeranno al gestore vincitore della gara.
I nuovi impianti di trattamento verranno realizzati dal
soggetto affidatario del servizio.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
61
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
62
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
63
Misure per incentivare la raccolta
differenziata
Art. 205
Sono stati fissati i livelli minimi di raccolta differenziata
che devono
Essere raggiunti nei singoli ATO:
 35 % entro 31 /12/2006
 45 % 31/12/2008
 65 % entro 31/12/2012
Qualora non vengano raggiunti gli obbiettivi minimi
temporali verrà applicata un addizionale del 20 % al
tributo di conferimento dei rifiuti ai comuni presenti del
dato ATO.
Fondamentale novità di incentivo rispetto al decreto
Ronchi (fissava come scaglioni 15-25-35 % entro
2004).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
64
Misure per incentivare la raccolta
differenziata
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
65
Il passaggio da Tassa a Tariffa
La tassa sui rifiuti (TaRSU) è disciplinata dal D.Lgs.
507/93: presupposto della tassa è “l’occupazione
o la detenzione di locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibite […] esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed
attivato o comunque reso in maniera
continuativa”.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
66
La Tassa
La Tassa, così come applicata fino ad oggi, è un
tributo commisurato alla superficie; tale
parametro configura la TaRSU come imposta di
tipo “patrimoniale”, sostanzialmente svincolata sia
dalla effettiva produzione di rifiuti che dalla
“qualità” del rifiuto conferito, come pure dallo
standard del servizio reso.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
67
Il passaggio da Tassa a Tariffa
Tuttavia, va rilevato che l’art. 65 del
D.Lgs. 507/93 sottolinea che la
Tassa può essere stabilita in base a
coefficienti di produttività per unità
di superficie che tengano conto
anche della tipologia d’uso dei
locali, nonché dei costi di
smaltimento; quindi, attraverso
l’utilizzo dei coefficienti di
produzione presuntivi.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
68
Il passaggio da Tassa a Tariffa
L’ultimo elemento importante da rilevare
riguarda il grado di copertura dei costi del
servizio in regime TaRSU.
L’art 61 del D.Lgs. 507/1993 prevede che il
gettito derivato dalla Tassa “non può
superare il costo di esercizio del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi”; tuttavia
la copertura dei costi in relazione alla
situazione di deficit strutturale dell’ente
locale può variare, come previsto, nei
minimi del 50 - 70%.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
69
La tariffa
Art. 238
Con il decreto Ronchi si è stabilito il
passaggio alla tariffa, e al concetto che la
tariffa dovrà coprire integralmente i costi
sostenuti per la gestione dei rifiuti.
Ad oggi l’entrata in vigore della tariffa è
stata sposta alla fine del 2007.
Con l’abolizione del sistema di calcolo della
Ronchi e il compito agli ATO di
determinare la tariffa.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
70
La tariffa
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
71
La gestione dei rifiuti
Parte IV
Il Ciclo dei Rifiuti Urbani
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
Ruolo della raccolta differenziata
La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario
nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in
quanto consente di:
1.
ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo
smaltimento
2. la valorizzazione delle componenti merceologiche
dei rifiuti sin dalla fase della raccolta

3.
4.
18/12/2015
Carta, cartone,vetro,plastica,alluminio, umido.
minimizzando l'impatto ambientale dei processi di
trattamento e smaltimento;
il recupero di materiali e di energia nella fase di
trattamento finale.
Relatore: lettini francesco
73
I sistemi di raccolta differenziata
Per poter raggiungere gli obbiettivi fissati dal nuovo decreto
è necessario sia
1.
la promozione di comportamenti più corretti da parte dei
cittadini,
2.
Modifica dei cambiamenti dei consumi
Allo stato attuale sono state sperimentate molti sistemi di
raccolta:

raccolte domiciliari (porta a porta),

raccolte stradali (ad esempio: raccolta multimateriale)
In particolare il sistema della raccolta domiciliare permette :

Produzione di compost di ottima qualità (frazione umida)

Recupero di materiali

Riduzione della frazione che finisce in discarica.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
74
Il rifiuto “tal quale”
Nel caso del rifiuto “tal quale” o “sacchetto
grigio” conferito nel contenitore
dell’indifferenziato il rifiuto viene passato
ad impianti di selezione che permetto di
separare il rifiuto in:
 Frazione secca combustibile (30-35 %)
 Frazione organica (20-30 %)
 I metalli (5 %)
 Sovvallo (15-25 %)
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
75
Le frazioni
La frazione secca può essere ulteriormente
trattata per costituire il combustibile da
rifiuto (CDR) e essere avviato agli
impianti di temovalorizzazione.
La frazione organica viene successivamente
stabilizzata (FOS) ed impiegata per la
copertura di discariche.
Il sovvallo, le scorie della combustione e
FOS vengono avviate a discarica.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
76
Schema di un inceneritore
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
77
La gestione dei rifiuti
Parte V
La produzione dei rifiuti in Italia:
Sulla basa della Relazione annuale del
Osservatorio sui rifiuti
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
LA produzione dei rifiuti in Italia
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
79
I Rifiuti Urbani
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
80
La Raccolta Differenziata
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
81
2- La Raccolta Differenziata
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
82
Il Recupero di materia ed energia
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
83
L’indifferenziato
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
84
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
85
La capacità residua delle discariche
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
86
I costi del Sistema
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
87
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
88
I Rifiuti Speciali
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
89
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
90
La Gestione dei Rifiuti
Parte V
Gli oneri dei Produttori
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
Obblighi generali
I produttori di rifiuti devono seguire le seguenti
indicazioni:
1. Identificare i propri rifiuti assegnando un codice
CER valido (in base alle schede di sicurezza dei
prodotti, al processo produttivo)
2. Non devono miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi (art.187)
3. Non devono miscelare categorie di rifiuti diversi
tra loro (art.187),
4. Devono predisporre opportune all’interno del
perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti,
5. Non devono essere presenti depositi incontrollati
di rifiuti sul suolo e nel suolo (art.192).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
92
Obblighi generali
I produttori di rifiuti devono predisporre
opportune aree all’interno del perimetro
aziendale nel quale depositare i rifiuti.
Deposito temporaneo (art.183 comma1,
lett. M):
“il raggruppamento dei rifiuti effettuato ,
prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti nel rispetto di ben
determinate condizioni:
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
93
Il Deposito Temporaneo
Nel caso dei rifiuti pericolosi il produttore deve avviarli
alle operazioni di raccolta quando:
Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10
metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere
una durata superiore ad 1 anno.
2.
Con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito.
Altre condizioni:
3.
Il deposito deve essere effettuato per categorie
omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose.
4.
Devono essere rispettate le norme che disciplinano
l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti.
1.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
94
Il Deposito Temporaneo
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
95
Il Deposito Temporaneo
Norme di sicurezza e simbologia
di rischio
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
96
Il Deposito Temporaneo
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
97
Il Deposito Temporaneo
Nel caso dei rifiuti non pericolosi il
produttore deve avviarli alle operazioni
di raccolta quando:
1.
2.
18/12/2015
Il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga i 20 metri cubi, ed in ogni
caso il deposito non può avere una
durata superiore ad 1 anno.
Con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in
deposito.
Relatore: lettini francesco
98
Il Registro di Carico e Scarico
Art. 190 Registri di carico e scarico
Un documento nel quale il produttore /detentore di rifiuti
devono annotare le informazioni relative alle operazioni
di carico e scarico dei rifiuti del deposito temporaneo
quali:


Le quantità
Le caratteristiche quantitative del rifiuto (codece CER,
natura fisica).
Tali dati devo essere trascritti sul registro entro 10 gg
dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del
medesimo.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
99
Il Registro di Carico e Scarico
Modello: DM 1° aprile 1998, n. 148
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
100
Il Registro di Carico e Scarico
Chi è obbligato:
 Chi produce rifiuti pericolosi
 Chi produce i seguenti rifiuti non
pericolosi:
Rifiuti da attività industriali
 Rifiuti da attività artigianali
Sono esonerati i produttori che conferiscono i
rifiuti al servizio pubblico di raccolta (si veda
art. 195 che ha posto una limitazione).

Dove vanno tenuti i registri:
 Presso ogni impianto produttivo.
 Va conservato per almeno 5 anni.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
101
Il Registro di Carico e Scarico
I registri sono tenuti:
• presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti
• presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti
e degli intermediari.
•I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193
relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati
per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione
•i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti
in discarica devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
102
Catasto dei Rifiuti
Art. 189
 Il catasto dei rifiuti (MUD) è un
documento nel quale sono raccolte le
indicazioni quantitative e qualitative dei
rifiuti pericolosi prodotti e le ditte alle
quali si è conferito tali rifiuti.
 Va presentato alla camera del commercio
da tutti i gli intermediari/detentori di
rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi
 Deve contenere il dati relativi all’anno
precedente la dichiarazione (entro il 30
aprile di ogni anno).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
103
Catasto dei Rifiuti: esoneri

18/12/2015
Nel caso in cui i produttori di rifiuti
pericolosi conferiscano i medesimi
al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio e previa
apposita convenzione, la
comunicazione è effettuata dal
gestore del servizio limitatamente
alla quantità conferita.
Relatore: lettini francesco
104
Oneri dei produttori
Art.188
Sono a carico del produttore e/o detentore del rifiuto
gli oneri relativi allo smaltimento degli stessi.
Egli assolve i propri compiti secondo le seguenti
priorità:
 Autosmaltimento,
 Conferimento a terzi autorizzati,
 Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani (secondo regolamento o
tramite opportuna convenzione).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
105
I formulari per il trasporto dei rifiuti
Art. 193- Trasporto dei rifiuti
I rifiuti sono accompagnati da un formulario
di identificazione dal quale devono
risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
106
I formulari per il trasporto dei rifiuti
Art. 193- Trasporto dei rifiuti
• redatto in quattro esemplari.
• compilato, datato e firmato dal produttore o dal
detentore dei rifiuti e controfirmato dal
trasportatore.
• Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore o il detentore e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
detentore.
• Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
107
I formulari per il trasporto dei rifiuti
Art. 193- Trasporto dei rifiuti
Il formulario non è obbligatorio per:
•i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal
soggetto che gestisce il servizio pubblico
•i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantità di trenta chilogrammi o di
trenta litri.
I modelli dei formulari vale quello introdotto
dal Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998,
n. 145.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
108
La responsabilità del detentore
La responsabilità del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
•a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
•b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento, a condizione che il detentore
abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo
193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti al trasportatore
c) ovvero alla scadenza del predetto termine
abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del
formulario.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
109
La responsabilità del detentore
Art.189 comma 4)
Ulteriore condizione:
Nel caso di conferimento a soggetti autorizzati per
operazioni di deposito preliminare e
raggruppamento (D13-14-15 all’allegato B) la
responsabilità dei produttori di rifiuto è esclusa
a condizione che questi, oltre alla 4° copia del
formulario, abbia ricevuto il certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare che
effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D
12.
Le modalità di attuazione saranno definite da un
apposito decreto.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
110
I soggetti autorizzati alle attività di
conferimento e trasporto dei rifiuti
E’ obbligo del produttore di rifiuti accertarsi
preventivamente che il soggetto al quale si è
conferito il rifiuto sia regolarmente autorizzato.
 I trasportatori di rifiuti devono essere iscritti al
Albo nazionale gestori ambientali (vecchio:
Albo per il trasporto e commercianti/intermediari)
della propria provincia dove opera il soggetto.


18/12/2015
Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere
stato preventivamente Autorizzato all’esercizio
rilasciata dalla Regione in cui opera.
Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere
iscritto Albo nazionale gestori ambientali
Relatore: lettini francesco
111
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Art.212
L’Albo nazionale gestori ambientali è
costituito da:

Comitato nazionale presso il ministero
dell’Ambiente

Sezioni Regionali e Provinciali presso le
camere del commercio dei capoluoghi di
regione.
Il decreto prevede la loro istituzione tramite
decreto.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
112
I soggetti autorizzati alle attività di
conferimento e trasporto dei rifiuti
Per potersi accertare preventivamente il
produttore deve richiedere la
documentazione che attesti la presenza
di tali autorizzazioni.
Inoltre il produttore ad ogni conferimento
deve verificare che
1.
il mezzo di trasporto del trasportato sia
stato inserito nella documentazione di
iscrizione all’Albo
2. Il destinatario sia autorizzato a ricevere i
suoi rifiuti (verificare i codici CER per i
quali è autorizzato).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
113
Banca dati Albo Nazionale Gestori
Ambientali
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
114
La Gestione dei Rifiuti
Parte VI
Le procedure di autorizzazione per la
realizzazione e l’esercizio delle attività di
smaltimento e recupero dei rifiuti
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
I soggetti autorizzati alle attività di
conferimento e trasporto dei rifiuti
Art.208 : Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La regione, tramite la conferenza dei servizi autorizza
all’esercizio entro 150 gg dalla presentazione della domanda.

L’autorizzazione prescrive le tipologie e i quantitativi di rifiuti
, le condizioni di sicurezza da rispettare.

L’autorizzazione ha una durata di 10 anni (5 anni per il
Ronchi) ed è rinnovabili.
Art.212 Albo nazionale gestori ambientali

L’iscrizione all’albo è requisito per svolgere le attività di
raccolta, gestione e trasporto di rifiuti.

In seguito ad valutazione positiva della documentazione
l’azienda viene inserita nell’albo.

L’iscrizione ha una durata di 5 anni.
Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di propri
rifiuti non pericolosi e pericolosi (senza superare il limite di
30 kg/g) devo essere iscritti all’Albo.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
116
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per
impianti di gestione dei rifiuti
I soggetti che intendono realizzare e gestire
nuovi impianti di smaltimento o recupero
di rifiuti devono presentare domanda alla
Regione competente per il territorio.
Allegando:



18/12/2015
Il progetto definitivo
La documentazione di legge prevista per la
realizzazione del progetto (in materia di
urbanistica, tutela ambientale, sicurezza del
lavoro)
Se sottoposta a VIA, la comunicazione del
progetto all’autorità competente in materia
Relatore: lettini francesco
117
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per
impianti di gestione dei rifiuti
Entro 30 gg la Regione individua il
responsabile dell’iter e convoca apposita
conferenza di servizio
(partecipano i responsabili degli uffici
regionali e i componenti dell’autorità
d’ambito, gli enti locali e il soggetto
richiedente).
Se il progetto è sottoposto a VIA:tali tempi sono
sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
118
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per
impianti di gestione dei rifiuti
Entro 30 gg la Conferenza dei servizi procede a:
Valutare il progetto e tutti gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto
Per tale valutazione le regioni si possono avvalere delle
ARPA

Entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza dei servizi e sulla base delle risultanze
, la regione, in caso di valutazione positiva
autorizza la realizzazione la gestione
dell’impianto.
Tale approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni comunali e provinciali,
costituisce variante allo strumento urbanistico.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
119
Art.209 Iter Autorizzazione Unica per
impianti di gestione dei rifiuti
L’istruttoria si conclude entro 150 gg con il
rilascio dell’autorizzazione unica o con il
diniego motivato della stessa.
L’autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie a garantire
l’attuazione dei principi definiti all’art,178
(Finalità).
La procedura autorizzativa viene applicata
anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d’opera o di esercizio
di impianti di smaltimento e recupero.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
120
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
121
Art. 209 Rinnovo Autorizzazione Unica
per impianti di gestione dei rifiuti
Nel caso di rinnovo di autorizzazioni per l’esercizio di
un impianto o di iscrizione all’Albo, qualora le
imprese
1.
sia registrate secondo il regolamento EMAS
(761/2001/CE) o
2.
operino nell’ambito del sistema Ecolabel
(regolamento europeo 2000/1980) o
3.
certificati secondo la norma internazionale UNI
EN ISO 14001
Tali imprese possono sostituire tali autorizzazioni
con autocertificazione resa alle autorità
competenti secondo DPR 28/12/2000 n.445.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
122
Le attività sottoposte alle procedure
semplificate
Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure
semplificate
Smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai
produttori nei luoghi di produzione (autosmaltimento)
e le attività di recupero previste all’allegato C.
Sono state definite delle procedure di autorizzazione
semplificate.
Con decreto del Ministro dell’ambiente sono adottate per
decreto le norme che fissano:
 Tipi, quantità e condizioni in base alle quali espletare
tale attività.
Sino all’emanazione di detti decreti valgono le disposizione ai
sensi dei DM 5/2/1998 e DM 12/6/2002.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
123
Le attività sottoposte alle procedure
semplificate
Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure
semplificate
Le norme e le condizioni definite per decreto devono
garantire che le attività svolte non costituiscano
pericolo per la salute e non arrechino pregiudizio
all’ambiente.
Accedono alle procedure semplificate le attività di
trattamento termico e recupero energetico qualora:



18/12/2015
Impieghino come combustibili rifiuti urbani o speciali
individuati per frazioni omogenee
I limiti di emissioni siano inferiori a quelli stabiliti per gli
inceneritori
Sia garantita la produzione di una quota minima di energia
Relatore: lettini francesco
124
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
125
Le attività sottoposte alle procedure
semplificate
Art. 215 Autosmaltimento
L’azienda che intende svolgere le attività di
autosmaltimento può intraprendere tale attività
decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività
alla Sezione regionale dell’Albo.
 Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla
Provincia.
 L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per
l’espletare l’attività.
 In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni l’Albo propone alla Provincia il divieto
di inzio.
 Nel caso di responso positivo l’Albo iscrive il soggetto
in un apposito registro.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
126
Le attività sottoposte alle procedure
semplificate
Art. 216 Operazioni di Recupero
L’azienda che intende svolgere le attività di recupero può
intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla
COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione
regionale dell’Albo.
 Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla
Provincia.
 L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per
l’espletare l’attività.
Nel caso di impianti di coicenerimento o veicoli fuori uso
l’avvio dell’attività è subordinata all’effettuazione di
una visita preventiva (entro 60 gg) da parte della
provincia competente.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
127
La Gestione dei Rifiuti
Parte VII
La Bonifica dei siti inquinati
Master in Regional Public Management
Relatore: Francesco Lettini
Disposizioni generali
Art.239
Il Titolo V del presente decreto disciplina gli
interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti contaminati e definisce
i criteri, le procedure per la riduzione e
l’eliminazione delle sorgenti di
inquinamento in armonia con le norme
comunitaria (“ chi inquina paga”).
 Tale decreto non si applica nei casi di
abbandono dei rifiuti
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
129
Definizioni sezione bonifiche
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):
i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso
per caso con l’applicazione della procedura di analisi di
rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato
1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento
richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di
concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità
per il sito;
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
130
Definizioni sezione bonifiche
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o
più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati
risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in
attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di
rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne
permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione
sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base
dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione
rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se
superiore, risulti comunque inferiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito
dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
131
Definizioni sezione bonifiche
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall’esposizione
prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle
matrici ambientali contaminate, condotta con i
criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto;
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
132
Definizioni sezione bonifiche
o) messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi
atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e nelle acque
sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai
valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) riparazione e ripristino ambientale: gli interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti
complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza
permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva
e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli
strumenti urbanistici; definitivo livello di sicurezza per le persone e
per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di
monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti
di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
133
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 1
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in
grado di contaminare il sito, il responsabile
dell’inquinamento mette in opera entro
ventiquattro ore le misure necessarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione (a
Prefetto, comune, provincia e regione).
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
134
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 2
Il responsabile dell’inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge
un’indagine preliminare sui parametri oggetto
dell’inquinamento, nel caso in cui:
- il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato,
 provvede al ripristino della zona contaminata,
 dandone notizia, con apposita autocertificazione,
al comune ed alla provincia competenti per
territorio entro 48 ore dalla comunicazione.
L’autocertificazione conclude il procedimento di
notifica
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
135
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 3
Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto
superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà
immediata notizia al comune ed alle province.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette
amministrazioni, nonché alla regione territorialmente
competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di
cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.


18/12/2015
Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la
conferenza di servizi, autorizza il piano di
caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte
le opere connesse alla caratterizzazione.
Relatore: lettini francesco
136
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 4
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito
è applicata la procedura di analisi del rischio sito
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia
di rischio (CSR) (i criteri nell’Allegato 1 ).
Entro sei mesi dall’approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell’analisi di rischio.


18/12/2015
La conferenza di servizi convocata dalla regione,
approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.
Relatore: lettini francesco
137
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 5
In base alle risultanze della valutazione qualora il responso
certifichi il non superamento dei valori soglia, la
conferenza dei servizi con l’approvazione del documento
dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il
procedimento.
La conferenza può comunque imporre l’attuazione di un Piano di
Monitoraggio.
Comma 6
 Il soggetto responsabile presenta il Piano alla regione
 La regione ha 60 gg per approvare tale piano
 Al termine del monitoraggio il soggetto presenta una
relazione dei risultati del monitoraggio.
 Nel caso in cui si sia riscontrato uno o più superamenti il
soggetto dovrà avviare alle operazioni di bonifica previsti dal
comma 7 art. 242.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
138
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 7
Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito è superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto
responsabile sottopone alla regione, nei successivi
sei mesi:
 il progetto operativo degli interventi di bonifica o
dimessa in sicurezza, operativa o permanente
 le ulteriori misure di riparazione e di ripristino
Ambientale.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
139
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Comma 7
La regione, acquisito il parere del comune e
della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il
soggetto responsabile, approva il
progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal
suo ricevimento.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
140
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie
all'attuazione del progetto operativo e per il
tempo strettamente necessario l'autorizzazione
regionale di sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese,
i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi.
 L'autorizzazione costituisce, altresì, variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica
utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
141
Art.242 Procedure operative ed
amministrative
Con il provvedimento di approvazione del progetto
sono stabiliti:
 i tempi di esecuzione,
 le eventuali prescrizioni necessarie per
l’esecuzione dei lavori
 l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al 50% del costo stimato
dell’intervento, che devono essere
prestate in favore della regione per la corretta
esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
142
Art. 244 ordinanze
1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie
funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1,
dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il
responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune,
diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al
proprietario del sito.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
143
Art.245
Obblighi di intervento e di notifica da parte dei
soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale
contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il
gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo
concreto deve darne comunicazione alla regione, alla
provincia ed al comune e attuare le misure di prevenzione
secondo la procedura di cui all’articolo 242.
La provincia, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione
del soggetto responsabile al fine di dar corso agli
interventi di bonifica.
È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto
interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento
volontariamente per la realizzazione degli interventi di
bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o
disponibilità.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
144
Art. 248 Controlli
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione
del sito e al progetto operativo, dei monitoraggi da effettuare,
delle limitazioni d'uso , è trasmessa alla provincia e all’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini
dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai
progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa,
nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono
accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla
base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente
competente.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242,
comma 7.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
145
Art. 251 Censimento ed anagrafe dei
siti da bonificare
1. Le regioni, predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di
procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e
ripristino ambientale b) l’individuazione dei soggetti cui
compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso
di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione
d’ufficio
2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga
accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale
situazione viene riportata dal certificato di destinazione
urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche
di attuazione dello strumento urbanistico generale del
comune.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
146
Art.257 Bonifica dei siti
Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo,
con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito:

con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con
l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se
non provvede alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall’autorità competente.
In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all’articolo 242, il trasgressore è punito

con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda
da mille euro a ventiseimila euro.
L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i
reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al
comma 1.
18/12/2015
Relatore: lettini francesco
147
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La Gestione dei Rifiuti