La Gestione dei Rifiuti Parte I INTRODUZIONE Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini Bari 25.10.2006 1-Principi generali La legislazione in materia di rifiuti è stata introdotta nell’ordinamento europeo con la direttiva quadro 75/442/CEE, modificata in seguito dalle direttive: 91/156/CEE 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Lo scorso 5 aprile il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 2 2-Principi generali Tali norme hanno introdotto un insieme di principi generali e di procedure di controllo che mirano a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana che possono essere sintetizzati in: 1. Principio di precauzione: principio cardine della politica ambientale dell’Unione europea che prescrive un’azione preventiva dei danni causati all’ambiente. 18/12/2015 Gli stati membri devono adottare una politica di prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Devono adottare una politiche che incoraggino il recupero e il reinserimento delle rifiuti nel ciclo produttivo. Relatore: lettini francesco 3 3-Principi generali 2. Requisito di prevenzione: la gestione dei rifiuti non deve avere ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente 3. Strumenti di “Command and control” 18/12/2015 “Chi inquina paga”, secondo il quale l’onere della riparazione dei danni ambientali non può ricadere sui cittadini ma deve essere “addebitato” a chi di tali danni è responsabile. Obblighi di autorizzazioni, registrazione e ispezioni contenute nelle direttive sui rifiuti non pericolosi e pericolosi, Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti Relatore: lettini francesco 4 3-Principi generali 4. Strumenti Economico-fiscali Quali tasse e sussidi, che coinvolgano innovazioni tecnologiche. 5. Strumenti volontari Strumenti che consentono alle imprese di introdurre una efficiente gestione ambientale, capace di prevenire, ridurre e, se possibile, persino eliminare l’inquinamento, preferibilmente alla fonte, garantendo al tempo stesso un uso razionale delle risorse e delle materie prime. 18/12/2015 spingendo la riduzione della produzione anche oltre gli standard, l’innovatore è in grado di trarre benefici economici, viceversa come inquinatore è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi. Le imprese possono scegliere fra il Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS) e la norma ISO 14001. Relatore: lettini francesco 5 La normativa italiana sui rifiuti La gestione dei rifiuti in Italia è stata introdotta in modo organico e puntuale dal D.lgs 5 febbraio 1997 n.22 (“Decreto Ronchi”). Da tale decreto sono scaturiti un elevato numero di decreti attuativi e di regolamenti. Tale norma è stata abrogata dal Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 6 Iter del D.lvo 152/2006 Il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 è derivato dalla Legge Delega n. 308/2004 che prevedeva una rivisitazione completa dell’intero corpus normativo italiano in tema ambientale. Il decreto ha riscritto le regole su: 18/12/2015 valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. Relatore: lettini francesco 7 Iter del D.lvo 152/2006 1. 2. 3. 4. 18/12/2015 Il decreto è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Collegato ad esso sono stati emanati ben 17 decreti attuativi dei quali 15 sono stati abrogati da dm del 26 giugno. 3 luglio 2006: La Commissione Ue ha annunciato con proprio Comunicato di deferire l'Italia alla Corte europea di Giustizia per la definizione troppo restrittiva di "rifiuto" nel Dlgs 152/2006. La questione riguarda, in particolare, l'esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica e metallurgica. Relatore: lettini francesco 8 Iter del D.lvo 152/2006 4. 31 agosto 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente un primo decreto legislativo di modifica del Dlgs 152/2006: 5. 18/12/2015 L’emanazione di un decreto correttivo entro il 30 novembre della parte III e IV del Dlgs 152/2006. La soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti, la proroga delle Autorità di bacino Ha fissato il 31/01/2007 come data limite per modificare l’intero corpus del Dlgs 152/2006. 12 ottobre 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un secondo decreto, destinato a modificare le definizioni di rifiuto, materia prima secondaria e sottoprodotto. Ad oggi solamente il secondo decreto è entrato in vigore. Relatore: lettini francesco 9 Parte IV del D.lvo 152/2006 2- Parte IV del D.lvo 152/2006 Art. 177 (Parte IV del D.lvo 152/06) Campo di applicazione: 1 “La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici”. 2 Le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte IV del decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 11 2-La normativa italiana sui rifiuti Art. 178 Finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare sistemi che possono provocare danni all’ambiente 3. La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e al principio comunitario “chi inquina paga”. 4. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 12 3-La normativa italiana sui rifiuti Art. 179 Criteri di priorità 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante: 2. 18/12/2015 Lo sviluppo di tecnologie pulite L’immissione di prodotti concepiti in modo da limitare a fine vita la quantità e/o la nocività dei rifiuti, Lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti. Le pubbliche amministrazioni adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, riempiego, riutilizzo e l’uso di rifiuti come fonte di energia. Relatore: lettini francesco 13 4-La normativa italiana sui rifiuti Art. 180 Prevenzione della produzione di rifiuti 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono: Strumenti economico-gestionali che favoriscano una corretta valutazione dell’impatto ambientale di uno specifico prodotto, quali: 18/12/2015 Analisi del ciclo di vita (LCA) Certificazioni ambientali (EMAS; ISO 14001) Marchi ecologici ( Ecolabel) La previsione di clausole di gare di appalto La promozioni di accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa. Relatore: lettini francesco 14 4-La normativa italiana sui rifiuti Art. 181 Recupero dei rifiuti 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: 18/12/2015 Il riutilizzo, il rimpiego ed il reciclaggio, Le forme di recupero per ottenere materie prime secondarie dai rifiuti, L’adozioni di misure che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti, L’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Relatore: lettini francesco 15 5-La normativa italiana sui rifiuti Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 : Art. 1 Comma Le principali attività inerenti la gestione dei rifiuti: La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) Trasporto Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C) Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 16 Lo smaltimento dei rifiuti Art.182 Smaltimento dei rifiuti Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume. Lo smaltimento è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti al fine di: 18/12/2015 Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, Vietare smaltire i rifiuti urbani in regioni diverse, fatti salvi eventuali accordi (non si applica alle frazioni differenziate dei rifiuti), Permettere lo smaltimento in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione, La realizzazione di nuovi impianti è ammessa solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico. Relatore: lettini francesco 17 LA GESTIONE DEI RIFIUTI Parte II La Classificazione dei Rifiuti Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini 1-Definizione di Rifiuto Art.183 del D.lvo 152/2006 : Art. 1 Comma a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e da cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 19 Alcune definizioni Art.183 del D.lvo 152/06 : Art. 1 Comma Produttore:la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale. Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene. Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o siti collegati tra loro dove si svolgono le attività di produzione dalle quali si origina i rifiuti. Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 20 2-Definizione di Rifiuto Secondo la definizione del legislatore per “rifiuto” si deve intendere qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’Allegato A (alla parte quarta del presente decreto ) del decreto. Nota: Tale definizione è in linea con la precedente norma Decreto Ronchi(art.6 D.Lgs 22/97) e con la direttiva europea sui rifiuti (art. 1 91/156/CE). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 21 3-Definizione di Rifiuto 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 22 Alcune definizioni Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 : Art. 1 Comma Tipologie di operazioni connesse con la gestione dei rifiuti: • Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto). • La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) • Trasporto • Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C) • Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 23 4-Definizione di Rifiuto La definizione di rifiuto introdotta presenta un duplice criterio di identificazione del medesimo: 1. Criterio oggettivo:”qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nell’Allegato A”. 2. Criterio Soggettivo:” la condizione affinché una sostanza od oggetto siano riconosciuti come rifiuto è rappresentato dal fatto che il detentore se ne disfi o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene”. Un rifiuto è tale quando sono soddisfatti tutti e due i criteri. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 24 Operazioni di recupero Operazioni previste all’Allegato C parte quarta del decreto. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 25 Operazioni di smaltimento Operazioni previste all’Allegato B parte quarta del decreto. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 26 Nuova definizione di Rifiuto La definizione di rifiuto completa: “Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e che il detentore abbia avviato ad una delle operazioni individuabili, ai sensi degli allegati B e C, come smaltimento o recupero. Ricomprendendo naturalmente anche tutte quelle ipotesi di abbandono illecito dei rifiuti. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 27 I beni che non rientrano nella definizione di rifiuto Secondo D.lvo 152/06 del 3 aprile 2006. Un bene non costituisce rifiuto se il bene è un: • Sottoprodotto: bene che viene prodotto secondariamente da un processo produttivo e che viene effettivamente riutilizzato in un ciclo produttivo senza subire alcuna trasformazione preliminare. • Materia prima secondaria: Materia avente caratteristiche stabilite da apposito decreto (secondo le disposizioni del art.181). Inoltre: Rottami ferrosi (sono normati dal decreto). CDR Q: Combustibile da rifiuti di qualità 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 28 Sottoprodotto SOTTOPRODOTTO Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare : • i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce • quelli commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, Rispetto delle seguenti condizioni: - prodotti senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; - L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. - deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 29 Beni esclusioni dalla gestione dei rifiuti Art.185 Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti: • Le emissioni gassose emesse in atmosfera, • Gli scarichi idrici (esclusi i rifiuti liquidi costituito da acque reflue), • I rifiuti risultanti da prospezioni, dall’estrazione di risorse minerarie o da cave (le terre di scavo), • Alcune categorie di rifiuti agricoli, • Il materiali esplosivi, • I materiali radioattivi, • Il coke da petrolio (impiegato come combustibile), • Il materiale litoide estratto dai corsi d’acqua a seguito di manutenzioni disposte dalle autorità competenti. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 30 Nuovo Art.185 (in base al secondo decreto ) Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, b) Qualora contemplati da altra normativa: 1) i rifiuti radioattivi; 2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: • materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate,nell'ambito di specifici accordi, 4) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 5) i materiali esplosivi in disuso. 6) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 31 Classificazione dei rifiuti CLASSIFICAZIONE 1. I rifiuti sono classificati secondo la loro origine • Rifiuti Urbani • Rifiuti Speciali 2. I rifiuti vengono distinti in base alle caratteristiche di pericolosità: • Rifiuti urbani o speciali PERICOLOSI • Rifiuti urbani o speciali NON PERICOLOSI 3. Una terza categoria: • Rifiuti sanitari regolamentati dal D.P.R. 15-72003 n. 254. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 32 I rifiuti urbani Art.184 Classificazione Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. art. 198, comma 2 lett g); (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI). c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 33 I Rifiuti Speciali 18/12/2015 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l) l combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Relatore: lettini francesco 34 I rifiuti sanitari I rifiuti sanitari sono quelli elencati negli allegati I e II del DPR 15 luglio 2003 n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura e di riabilitazione. Si dividono in : •Rifiuti sanitari non pericolosi •Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Allegato II del DPR 2003/254) •Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Allegato I del DPR 2003/254 che hanno caratteristiche infettive). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 35 Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato introdotto dalla comunità europea con la Decisione 2000/532/CE. Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie di rifiuti che possono essere prodotti. I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli principalmente in base al settore industriale di provenienza. L’ultima aggiornamento recepito dal legislatore italiano è stato nel 2002 (DM 9/04/2002). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 36 Il codice C.E.R. primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Codice: XX YY ZZ 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 37 Il codice C.E.R. 01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici 08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica 10 00 00 Rifiuti provenienti da processi termici 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 38 Esempi di codici C.E.R. Imballaggi (*) 15 15 15 15 01 01 01 01 01 02 03 04 Carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in legno Imballaggi in metallo 15 01 05 Imballaggi compositi 15 01 06 Imballaggi in più materiali (*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 39 Esempi di codici C.E.R. Raccolta differenziata 20 01 01 Carta e cartone 20 01 02 Vetro 20 01 03 Plastica (piccole dimensioni) 20 01 04 Altri tipi di plastica 20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 20 01 06 Altri tipi di metallo 20 01 07 Legno 20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) 20 01 09 Oli e grassi 20 01 10 Abiti 20 01 11 Prodotti tessili 20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose 20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici 20 01 22 Aerosol 20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) 20 03 02 Rifiuti di mercati 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 40 1- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti. Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5: “Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui : • all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche sulla base degli allegati D,G,H,I 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 41 2- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata sulla base degli allegati D,G,H,I del decreto (definiti nella direttiva 1991/689/CE) definisce due modalità di caratterizzazione: 1. In base all’origine del rifiuto o dal ciclo produttivo (Elenco Allegato D: Codice CER *) 2. In relazione alla concentrazione delle sostanze pericolose presenti (Voce speculare) Ad ogni rifiuto pericoloso (*) è associato una voce “speculare” che definisce la stessa tipologia di rifiuto non pericoloso in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 42 3- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 43 5- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso: Le frasi di pericolo COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Facilmente infiammabile H3-A sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose Infiammabile H3-B 18/12/2015 sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C; Relatore: lettini francesco 44 Le frasi di pericolo COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria H4 Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata H5 Tossico H6 18/12/2015 sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte Relatore: lettini francesco 45 Le frasi di pericolo COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H7 Cancerogen o sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva H8 H10 H11 18/12/2015 Teratogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza Mutageno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza Relatore: lettini francesco 46 LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO 18/12/2015 punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate come molto tossiche o mutagene in concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, una o più sostanze pericolose per l’ambiente in concentrazione totale > o = 25%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%, Relatore: lettini francesco 47 Le frasi di pericolo COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene H1 Comburente H2 sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica H3 sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi Infettivo Non sono stabiliti limiti di concentrazione. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 48 Le frasi di pericolo COD CLASSIFIC. H12 A contatto acqua libera gas tossici H13 Sorgente di sostanze pericolose SPECIFICHE Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate Ecotossico H14 sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente (LIMITE > 25 %) Esercitazione n.2 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 49 Esercitazione: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI : PERICOLOSO E NON PERICOLOSO Si deve valutare la potenziale pericolosità di un ipotetico rifiuto contenente: a) Componente W (valutato nocivo Xn , R21 con una percentuale in peso del rifiuto di Concentrazioni 17,50% b)Componente Y (Valutato infiammabile, punto di infiammabilità a 60 ° C, Irritante Xi con R 41nocivo con Xn R 20) presente nel rifiuto con una percentuale del 9% C)Componente Z (valutato irritante Xi R 38, mutageno di categoria 2 , con R 46 e pericoloso per l'ambiente con N , R 50-53) presente nel rifiuto con una concentrazione del 0,3% D) acqua 73 % 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 50 La gestione dei rifiuti Parte III Le competenze nella gestione dei rifiuti Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini Competenze dello Stato Art.195 Spettano allo Stato: Le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della parte IV del decreto legislativo 152/06. La definizione di iniziative di incentivazione economica per favorire sull’intero territorio il riciclaggio e il recupero dei materiali dai rifiuti, L’adozione di norme tecniche relative alla gestione dei rifiuti, La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti (limitazione alla privativa pubblica della raccolta dei rifiuti urbani), La definizione delle linee guida per le gare d’appalto e i requisiti di ammissione delle aziende, L’adozione di misure per favori impiego nelle pubbliche amministrazioni di materiali recuperati. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 52 Competenze Regione Art. 196 Sono di competenza delle Regioni: La predisposizione e l’adozione sentiti gli enti locali del Piano di Gestione dei Rifiuti Definiscono i criteri per la localizzazione degli impianti La delimitazione degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali), I criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee per l’impiantistica, Gli obbiettivi e i fabbisogni della gestione dei rifiuti e la tipologia e il numero di impianti necessari, Promuove tutte le attività necessarie a favorire una minore produzione di rifiuti e un incremento del riutilizzo e del riciclaggio. Sono inseriti in tale paino anche i piani di bonifica delle aree inquinate. Tale Piano dovrà essere sviluppato in coordinamento agli altri strumenti di programmazione regionale previsti da altre norme (Piano di coordinamento territoriale) 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 53 Competenze Regione Art. 196 Sono di competenza delle Regioni: L’autorizzazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, La valutazione economica dei costi della gestione La definizione sulla base dei decreti attuativi, dei quantitativi che gli enti pubblici e le società pubbliche con i quali coprano il proprio fabbisogno di manufatti e beni mediante l’impiego di prodotti ottenuti da materiale riciclato (non inferiore a 30 %). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 54 Competenze delle Province Art. 197 Alle Province è stato demandato il compito di controllo e verifica delle attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti. L’applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle leggi ambientali (avvalendosi ARPA), I funzionari della provincia sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni L’individuazione sulla base del Piano regionale delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 55 Competenze dei comuni Art.198 I comuni concorro, all’interno delle attività svolte a livello degli ATO, alla gestione dei rifiuti. Sostanziale cambiamento rispetto alla Ronchi: art.21 “ I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani” Fino a quando gli ATO non attiveranno le procedure per una nuova gara d’appalto per l’aggiudica del servizio di smaltimento dei rifiuti i comuni continuano la gestione dei rifiuti in forma privativa. I comuni non potranno gestire direttamente la raccolta dei rifiuti del proprio comune! 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 56 Competenze dei comuni Art.198 Spetta ai Comuni disciplinare con appositi Regolamenti la raccolta e il conferimento dei rifiuti nel proprio comune, in accordo con i piani d’ambito del ATO. 18/12/2015 Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle frazioni dei rifiuti, L’assimilazione (per quantità e qualità) dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ai rifiuti urbani. Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei rifiuti. Relatore: lettini francesco 57 Ambito Territoriale Ottimale 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 58 Autorità Ambito Territoriale Ottimale Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti Comma 2 L’autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferita l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione dei rifiuti. Comma 3 L’autorità ATO organizza il servizio e determina gli obbiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, a tal fine adotta un apposito PIANO D’ambito. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 59 Autorità Ambito Territoriale Ottimale Art.201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti Comma 4 All’Autorità ATO sono affidate: La realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, La raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata,commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti all’interno del ATO, 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 60 Autorità Ambito Territoriale Ottimale Art.202 Affidamento del Servizio L’autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata mediante gara, disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in materia. I soggetti partecipanti devono formulare con apposita relazione allegata all’offerta proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, proponendo un proprio piano di miglioramento definendo degli obbiettivi. Nella valutazione delle offerte si terrà conto del peso che graverà sull’utente sia in termini economici che di complessità delle operazioni. Tutti i beni e i dipendenti comunali e ex municipalizzate passeranno al gestore vincitore della gara. I nuovi impianti di trattamento verranno realizzati dal soggetto affidatario del servizio. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 61 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 62 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 63 Misure per incentivare la raccolta differenziata Art. 205 Sono stati fissati i livelli minimi di raccolta differenziata che devono Essere raggiunti nei singoli ATO: 35 % entro 31 /12/2006 45 % 31/12/2008 65 % entro 31/12/2012 Qualora non vengano raggiunti gli obbiettivi minimi temporali verrà applicata un addizionale del 20 % al tributo di conferimento dei rifiuti ai comuni presenti del dato ATO. Fondamentale novità di incentivo rispetto al decreto Ronchi (fissava come scaglioni 15-25-35 % entro 2004). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 64 Misure per incentivare la raccolta differenziata 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 65 Il passaggio da Tassa a Tariffa La tassa sui rifiuti (TaRSU) è disciplinata dal D.Lgs. 507/93: presupposto della tassa è “l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite […] esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa”. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 66 La Tassa La Tassa, così come applicata fino ad oggi, è un tributo commisurato alla superficie; tale parametro configura la TaRSU come imposta di tipo “patrimoniale”, sostanzialmente svincolata sia dalla effettiva produzione di rifiuti che dalla “qualità” del rifiuto conferito, come pure dallo standard del servizio reso. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 67 Il passaggio da Tassa a Tariffa Tuttavia, va rilevato che l’art. 65 del D.Lgs. 507/93 sottolinea che la Tassa può essere stabilita in base a coefficienti di produttività per unità di superficie che tengano conto anche della tipologia d’uso dei locali, nonché dei costi di smaltimento; quindi, attraverso l’utilizzo dei coefficienti di produzione presuntivi. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 68 Il passaggio da Tassa a Tariffa L’ultimo elemento importante da rilevare riguarda il grado di copertura dei costi del servizio in regime TaRSU. L’art 61 del D.Lgs. 507/1993 prevede che il gettito derivato dalla Tassa “non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi”; tuttavia la copertura dei costi in relazione alla situazione di deficit strutturale dell’ente locale può variare, come previsto, nei minimi del 50 - 70%. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 69 La tariffa Art. 238 Con il decreto Ronchi si è stabilito il passaggio alla tariffa, e al concetto che la tariffa dovrà coprire integralmente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti. Ad oggi l’entrata in vigore della tariffa è stata sposta alla fine del 2007. Con l’abolizione del sistema di calcolo della Ronchi e il compito agli ATO di determinare la tariffa. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 70 La tariffa 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 71 La gestione dei rifiuti Parte IV Il Ciclo dei Rifiuti Urbani Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini Ruolo della raccolta differenziata La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente di: 1. ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento 2. la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta 3. 4. 18/12/2015 Carta, cartone,vetro,plastica,alluminio, umido. minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale. Relatore: lettini francesco 73 I sistemi di raccolta differenziata Per poter raggiungere gli obbiettivi fissati dal nuovo decreto è necessario sia 1. la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, 2. Modifica dei cambiamenti dei consumi Allo stato attuale sono state sperimentate molti sistemi di raccolta: raccolte domiciliari (porta a porta), raccolte stradali (ad esempio: raccolta multimateriale) In particolare il sistema della raccolta domiciliare permette : Produzione di compost di ottima qualità (frazione umida) Recupero di materiali Riduzione della frazione che finisce in discarica. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 74 Il rifiuto “tal quale” Nel caso del rifiuto “tal quale” o “sacchetto grigio” conferito nel contenitore dell’indifferenziato il rifiuto viene passato ad impianti di selezione che permetto di separare il rifiuto in: Frazione secca combustibile (30-35 %) Frazione organica (20-30 %) I metalli (5 %) Sovvallo (15-25 %) 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 75 Le frazioni La frazione secca può essere ulteriormente trattata per costituire il combustibile da rifiuto (CDR) e essere avviato agli impianti di temovalorizzazione. La frazione organica viene successivamente stabilizzata (FOS) ed impiegata per la copertura di discariche. Il sovvallo, le scorie della combustione e FOS vengono avviate a discarica. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 76 Schema di un inceneritore 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 77 La gestione dei rifiuti Parte V La produzione dei rifiuti in Italia: Sulla basa della Relazione annuale del Osservatorio sui rifiuti Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini LA produzione dei rifiuti in Italia 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 79 I Rifiuti Urbani 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 80 La Raccolta Differenziata 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 81 2- La Raccolta Differenziata 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 82 Il Recupero di materia ed energia 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 83 L’indifferenziato 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 84 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 85 La capacità residua delle discariche 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 86 I costi del Sistema 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 87 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 88 I Rifiuti Speciali 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 89 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 90 La Gestione dei Rifiuti Parte V Gli oneri dei Produttori Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini Obblighi generali I produttori di rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni: 1. Identificare i propri rifiuti assegnando un codice CER valido (in base alle schede di sicurezza dei prodotti, al processo produttivo) 2. Non devono miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.187) 3. Non devono miscelare categorie di rifiuti diversi tra loro (art.187), 4. Devono predisporre opportune all’interno del perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti, 5. Non devono essere presenti depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (art.192). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 92 Obblighi generali I produttori di rifiuti devono predisporre opportune aree all’interno del perimetro aziendale nel quale depositare i rifiuti. Deposito temporaneo (art.183 comma1, lett. M): “il raggruppamento dei rifiuti effettuato , prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di ben determinate condizioni: 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 93 Il Deposito Temporaneo Nel caso dei rifiuti pericolosi il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando: Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore ad 1 anno. 2. Con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Altre condizioni: 3. Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose. 4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti. 1. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 94 Il Deposito Temporaneo 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 95 Il Deposito Temporaneo Norme di sicurezza e simbologia di rischio 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 96 Il Deposito Temporaneo 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 97 Il Deposito Temporaneo Nel caso dei rifiuti non pericolosi il produttore deve avviarli alle operazioni di raccolta quando: 1. 2. 18/12/2015 Il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi, ed in ogni caso il deposito non può avere una durata superiore ad 1 anno. Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Relatore: lettini francesco 98 Il Registro di Carico e Scarico Art. 190 Registri di carico e scarico Un documento nel quale il produttore /detentore di rifiuti devono annotare le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti del deposito temporaneo quali: Le quantità Le caratteristiche quantitative del rifiuto (codece CER, natura fisica). Tali dati devo essere trascritti sul registro entro 10 gg dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 99 Il Registro di Carico e Scarico Modello: DM 1° aprile 1998, n. 148 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 100 Il Registro di Carico e Scarico Chi è obbligato: Chi produce rifiuti pericolosi Chi produce i seguenti rifiuti non pericolosi: Rifiuti da attività industriali Rifiuti da attività artigianali Sono esonerati i produttori che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico di raccolta (si veda art. 195 che ha posto una limitazione). Dove vanno tenuti i registri: Presso ogni impianto produttivo. Va conservato per almeno 5 anni. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 101 Il Registro di Carico e Scarico I registri sono tenuti: • presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti • presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. •I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione •i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 102 Catasto dei Rifiuti Art. 189 Il catasto dei rifiuti (MUD) è un documento nel quale sono raccolte le indicazioni quantitative e qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti e le ditte alle quali si è conferito tali rifiuti. Va presentato alla camera del commercio da tutti i gli intermediari/detentori di rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi Deve contenere il dati relativi all’anno precedente la dichiarazione (entro il 30 aprile di ogni anno). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 103 Catasto dei Rifiuti: esoneri 18/12/2015 Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Relatore: lettini francesco 104 Oneri dei produttori Art.188 Sono a carico del produttore e/o detentore del rifiuto gli oneri relativi allo smaltimento degli stessi. Egli assolve i propri compiti secondo le seguenti priorità: Autosmaltimento, Conferimento a terzi autorizzati, Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (secondo regolamento o tramite opportuna convenzione). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 105 I formulari per il trasporto dei rifiuti Art. 193- Trasporto dei rifiuti I rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 106 I formulari per il trasporto dei rifiuti Art. 193- Trasporto dei rifiuti • redatto in quattro esemplari. • compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. • Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. • Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 107 I formulari per il trasporto dei rifiuti Art. 193- Trasporto dei rifiuti Il formulario non è obbligatorio per: •i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico •i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. I modelli dei formulari vale quello introdotto dal Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 108 La responsabilità del detentore La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: •a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; •b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore c) ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 109 La responsabilità del detentore Art.189 comma 4) Ulteriore condizione: Nel caso di conferimento a soggetti autorizzati per operazioni di deposito preliminare e raggruppamento (D13-14-15 all’allegato B) la responsabilità dei produttori di rifiuto è esclusa a condizione che questi, oltre alla 4° copia del formulario, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D 12. Le modalità di attuazione saranno definite da un apposito decreto. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 110 I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti E’ obbligo del produttore di rifiuti accertarsi preventivamente che il soggetto al quale si è conferito il rifiuto sia regolarmente autorizzato. I trasportatori di rifiuti devono essere iscritti al Albo nazionale gestori ambientali (vecchio: Albo per il trasporto e commercianti/intermediari) della propria provincia dove opera il soggetto. 18/12/2015 Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere stato preventivamente Autorizzato all’esercizio rilasciata dalla Regione in cui opera. Il soggetto destinatario dei rifiuti deve essere iscritto Albo nazionale gestori ambientali Relatore: lettini francesco 111 Albo Nazionale Gestori Ambientali Art.212 L’Albo nazionale gestori ambientali è costituito da: Comitato nazionale presso il ministero dell’Ambiente Sezioni Regionali e Provinciali presso le camere del commercio dei capoluoghi di regione. Il decreto prevede la loro istituzione tramite decreto. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 112 I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti Per potersi accertare preventivamente il produttore deve richiedere la documentazione che attesti la presenza di tali autorizzazioni. Inoltre il produttore ad ogni conferimento deve verificare che 1. il mezzo di trasporto del trasportato sia stato inserito nella documentazione di iscrizione all’Albo 2. Il destinatario sia autorizzato a ricevere i suoi rifiuti (verificare i codici CER per i quali è autorizzato). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 113 Banca dati Albo Nazionale Gestori Ambientali 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 114 La Gestione dei Rifiuti Parte VI Le procedure di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini I soggetti autorizzati alle attività di conferimento e trasporto dei rifiuti Art.208 : Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La regione, tramite la conferenza dei servizi autorizza all’esercizio entro 150 gg dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione prescrive le tipologie e i quantitativi di rifiuti , le condizioni di sicurezza da rispettare. L’autorizzazione ha una durata di 10 anni (5 anni per il Ronchi) ed è rinnovabili. Art.212 Albo nazionale gestori ambientali L’iscrizione all’albo è requisito per svolgere le attività di raccolta, gestione e trasporto di rifiuti. In seguito ad valutazione positiva della documentazione l’azienda viene inserita nell’albo. L’iscrizione ha una durata di 5 anni. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi e pericolosi (senza superare il limite di 30 kg/g) devo essere iscritti all’Albo. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 116 Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Regione competente per il territorio. Allegando: 18/12/2015 Il progetto definitivo La documentazione di legge prevista per la realizzazione del progetto (in materia di urbanistica, tutela ambientale, sicurezza del lavoro) Se sottoposta a VIA, la comunicazione del progetto all’autorità competente in materia Relatore: lettini francesco 117 Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti Entro 30 gg la Regione individua il responsabile dell’iter e convoca apposita conferenza di servizio (partecipano i responsabili degli uffici regionali e i componenti dell’autorità d’ambito, gli enti locali e il soggetto richiedente). Se il progetto è sottoposto a VIA:tali tempi sono sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 118 Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti Entro 30 gg la Conferenza dei servizi procede a: Valutare il progetto e tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto Per tale valutazione le regioni si possono avvalere delle ARPA Entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della conferenza dei servizi e sulla base delle risultanze , la regione, in caso di valutazione positiva autorizza la realizzazione la gestione dell’impianto. Tale approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni comunali e provinciali, costituisce variante allo strumento urbanistico. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 119 Art.209 Iter Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti L’istruttoria si conclude entro 150 gg con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione dei principi definiti all’art,178 (Finalità). La procedura autorizzativa viene applicata anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio di impianti di smaltimento e recupero. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 120 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 121 Art. 209 Rinnovo Autorizzazione Unica per impianti di gestione dei rifiuti Nel caso di rinnovo di autorizzazioni per l’esercizio di un impianto o di iscrizione all’Albo, qualora le imprese 1. sia registrate secondo il regolamento EMAS (761/2001/CE) o 2. operino nell’ambito del sistema Ecolabel (regolamento europeo 2000/1980) o 3. certificati secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001 Tali imprese possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti secondo DPR 28/12/2000 n.445. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 122 Le attività sottoposte alle procedure semplificate Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure semplificate Smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione (autosmaltimento) e le attività di recupero previste all’allegato C. Sono state definite delle procedure di autorizzazione semplificate. Con decreto del Ministro dell’ambiente sono adottate per decreto le norme che fissano: Tipi, quantità e condizioni in base alle quali espletare tale attività. Sino all’emanazione di detti decreti valgono le disposizione ai sensi dei DM 5/2/1998 e DM 12/6/2002. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 123 Le attività sottoposte alle procedure semplificate Art.214 Le attività e i rifiuti che rientrano nelle procedure semplificate Le norme e le condizioni definite per decreto devono garantire che le attività svolte non costituiscano pericolo per la salute e non arrechino pregiudizio all’ambiente. Accedono alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e recupero energetico qualora: 18/12/2015 Impieghino come combustibili rifiuti urbani o speciali individuati per frazioni omogenee I limiti di emissioni siano inferiori a quelli stabiliti per gli inceneritori Sia garantita la produzione di una quota minima di energia Relatore: lettini francesco 124 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 125 Le attività sottoposte alle procedure semplificate Art. 215 Autosmaltimento L’azienda che intende svolgere le attività di autosmaltimento può intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione regionale dell’Albo. Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla Provincia. L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’espletare l’attività. In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni l’Albo propone alla Provincia il divieto di inzio. Nel caso di responso positivo l’Albo iscrive il soggetto in un apposito registro. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 126 Le attività sottoposte alle procedure semplificate Art. 216 Operazioni di Recupero L’azienda che intende svolgere le attività di recupero può intraprendere tale attività decorsi 90 gg dalla COMUNICAZIONE di inizio attività alla Sezione regionale dell’Albo. Entro 10 gg l’Albo da notizia di tale comunicazione alla Provincia. L’albo verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’espletare l’attività. Nel caso di impianti di coicenerimento o veicoli fuori uso l’avvio dell’attività è subordinata all’effettuazione di una visita preventiva (entro 60 gg) da parte della provincia competente. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 127 La Gestione dei Rifiuti Parte VII La Bonifica dei siti inquinati Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini Disposizioni generali Art.239 Il Titolo V del presente decreto disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce i criteri, le procedure per la riduzione e l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento in armonia con le norme comunitaria (“ chi inquina paga”). Tale decreto non si applica nei casi di abbandono dei rifiuti 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 129 Definizioni sezione bonifiche b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito; 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 130 Definizioni sezione bonifiche d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica; 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 131 Definizioni sezione bonifiche s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 132 Definizioni sezione bonifiche o) messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); q) riparazione e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici; definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 133 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 1 Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione (a Prefetto, comune, provincia e regione). 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 134 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 2 Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, nel caso in cui: - il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 135 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 3 Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. 18/12/2015 Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Relatore: lettini francesco 136 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 4 Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (i criteri nell’Allegato 1 ). Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio. 18/12/2015 La conferenza di servizi convocata dalla regione, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Relatore: lettini francesco 137 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 5 In base alle risultanze della valutazione qualora il responso certifichi il non superamento dei valori soglia, la conferenza dei servizi con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. La conferenza può comunque imporre l’attuazione di un Piano di Monitoraggio. Comma 6 Il soggetto responsabile presenta il Piano alla regione La regione ha 60 gg per approvare tale piano Al termine del monitoraggio il soggetto presenta una relazione dei risultati del monitoraggio. Nel caso in cui si sia riscontrato uno o più superamenti il soggetto dovrà avviare alle operazioni di bonifica previsti dal comma 7 art. 242. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 138 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 7 Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi: il progetto operativo degli interventi di bonifica o dimessa in sicurezza, operativa o permanente le ulteriori misure di riparazione e di ripristino Ambientale. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 139 Art.242 Procedure operative ed amministrative Comma 7 La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 140 Art.242 Procedure operative ed amministrative Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario l'autorizzazione regionale di sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 141 Art.242 Procedure operative ed amministrative Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti: i tempi di esecuzione, le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 142 Art. 244 ordinanze 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 143 Art.245 Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 144 Art. 248 Controlli 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso , è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati. 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 145 Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare 1. Le regioni, predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere: a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio 2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 146 Art.257 Bonifica dei siti Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito: con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 18/12/2015 Relatore: lettini francesco 147