PROTOCOLLO 23 LUGLIO 2007
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
PRESENTAZIONE
Il protocollo concordato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 2007 è stato approvato con alcune modifiche alla Camera dei Deputati attraverso il voto di fiducia chiesto
dal Governo. Si presume di conseguenza che il provvedimento non subirà ulteriori
modifiche al Senato. Pertanto riteniamo opportuno trasmettere a tutte le strutture le
novità più importanti che dal 1° gennaio 2008 cambieranno il sistema degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese. Ci limitiamo alle novità che saranno pienamente
operanti a partire da gennaio 2008 accantonando per il momento le numerose deleghe affidate al Governo su parti della intesa. Non appena la legge di riforma sarà
approvata sarà nostra cura provvedere alla pubblicazione di un apposito opuscolo
informativo.
RIFORMA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Come era
(fino al 31.12.2007)
Come sarà
(dal 1° gennaio 2008)
REQUISITI PER IL DIRITTO
1 – Biennio di anzianità assicurativa
(anno per il quale si chiede l’indennità
+ 1 anno qualsiasi dopo il 1949)
1 - Uguale
2 – Almeno 102 giornate in agricoltura
negli ultimi due anni
2 – Uguale. E’ però possibile cumulare
anche giornate extra-agricole purchè quelle agricole siano prevalenti.
IMPORTO DELL’INDENNITA’
1 – Fino a 100 giornate di occupazione
nell’anno per cui si chiede l’indennità
(51nisti):
30% del salario x n° di giornate
1 – 40% del salario x n° di giornate
2 – Da 101 a 150 giornate di occupazione
nell’anno per cui si chiede l’indennità
2 – 40% del salario x n° di giornate
(101nisti): 40% del salario x 90 giornate
3 – Oltre 150 giornate di occupazione
nell’anno per il quale si chiede l’indennità 3 – 40% del salario x n° di giornate
(151nisti): 66% del salario x 90 giornate
N.B.: il coefficiente per l’individuazione N.B.: il coefficiente viene elevato a 365
del numero di giornate indennizzabili è
Pari a 270
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
1 – Ai fini della pensione di vecchiaia 1 - Uguale
l’anno pieno è costituito da 270 contributi
giornalieri tra effettivi e figurativi
2 – Fino a 100 giornate di occupazione 2 – vengono garantiti comunque 270 conannua (51nisti):
tributi validi sia per il diritto che per la
180 contributi figurativi in aggiunta a misura della pensione di vecchiaia
quelli effettivi entro il limite di 270
3 – Da 101 a 150 giornate di occupazione 3 – Uguale
annua (101nisti): 270 contributi per la
pensione di vecchiaia
90 contributi figurativi utili per la pensione di anzianità
4 – Oltre 150 giornate di occupazione an- 4 – Uguale
nua (151nisti):
270 contributi per la pensione di vecchiaia
90 contributi figurativi utili per la pensione di anzianità
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
- Non previsto
- Per garantire l’anno pieno ai fini pensionistici a tutti i lavoratori viene introdotto
un contributo di solidarietà che l’Inps è
autorizzato a trattenere sull’importo spettante di disoccupazione.
Il contributo è pari al 9% dell’importo
maturato dell’indennità e viene trattenuto
per un numero massimo di giornate pari a
150
ALCUNI ESEMPI
SALARIO DI RIFERIMENTO: 50 EURO GIORNALIERI
Lavoratore con 51 giornate agricole nel 2006 e 51 Lavoratore con 50 giornate nella industria nel 2007
giornate agricole nel 2007:
e 52 giornate agricole nel 2008:
€ 20 x 52 gg.= 1.040,00 – 93,60 (c.s.)
Euro 15 x 51 gg.= euro 765,00
Totale euro 946,40
Lavoratore con 20 giornate agricole nel 2006 e 82 Lavoratore con 20 giornate nel turismo nel 2007,
giornate agricole nel 2007:
30 giornate nell’industria e 52 agricole nel 2008:
Euro 20 x 82 gg.= 1.600,00 – 147,60 (c.s.)
Euro 15 x 82 gg.= euro 1.230,00
Totale euro 1.502,40
Lavoratore con 1 giornata agricola nel 2006 e 101 lavoratore con 1 giornata agricola nel 2007, 50
giornate agricole nel 2007:
giornate extra-agricole e 51 giornate agricole nel
2008:
euro 20 x 90 gg.: euro 1.800,00
euro 20 x 101 gg.: 2.020,00 -181,80 (c.s.)
Totale euro 1.838,20
Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 140 giornate Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e con 140 gioragricole nel 2007:
nate in prevalenza agricole nel 2008:
euro 20 x 140 gg.:= 2.800,00 – 252,00 (c.s.)
euro 20 x 90 gg.: euro 1.800,00
Totale euro 2.548,00
Lavoratore con 1 giornata nel 2000, 50 giornate Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 151 giornate
extra-agricole e 102 agricole nel 2007:
in prevalenza agricole nel 2008:
euro 20 x 151 gg.:= 3.020,00 – 270,00 (c.s.)
euro 33 x 90 gg.: = euro 2.970,00
Totale euro 2.750,00
Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 165 giornate Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 165 giornate
agricole nel 2007:
in prevalenza agricole nel 2008:
euro 20 x 165 gg.:= 3.300,00 - 270,00 (c.s.)
euro 33 x 90 gg.:= euro 2.970,00
Totale euro 3.030,00
Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 182 giornate lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 182 giornate
agricole nel 2007:
in prevalenza agricole nel 2008:
euro 20 x 182 gg.:= 3.640,00 - 270,00 (c.s.)
euro 33 x 88 gg.:= euro 2.904,00
Totale euro 3.370,00
Lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 200 giornate lavoratore con 1 giornata nel 2000 e 200 giornate
in prevalenza agricole nel 2008:
agricole nel 2007:
euro 20 x 165 gg.:= 3.300,00 - 270,00 (c.s.)
euro 33 x 70 gg.:= euro 2.310,00
Totale euro 3.030,00
N.B.: La somma tra giornate lavorate e giornate N.B.: La somma tra giornate lavorate e giornate
indennizzabili non può superare il coefficiente 270 indennizzabili non può superare il coefficiente 365
DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
REQUISITI PER IL DIRITTO
1 – Biennio di anzianità assicurativa 1 - Uguale
(anno per il quale si chiede l’indennità + 1
anno qualsiasi dopo il 1949)
2 – almeno 78 giornate di occupazione, 2 – Uguale
anche in più settori, nell’anno per il quale
si chiede l’indennità
IMPORTO DELL’INDENNITA’
1 – 30% del salario per il numero di gior- 1 – 35% del salario per i primi 120 giornate di occupazione
ni, 40% per i giorni successivi fino ad un
massimo di 180 giorni
2 – Gli aumenti di cui sopra si applicano
già per i trattamenti in pagamento dal 1°
gennaio 2008
INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
REQUISITI PER IL DIRITTO
1 – Biennio di anzianità assicurativa
1 – Uguale
2 – Stato di disoccupazione (per licenzia- 2 – Uguale
mento o dimissioni)
N.B.: l’indennità ordinaria spetta ai lavo- N.B.: Uguale
ratori a tempo indeterminato di tutti i settori che ne hanno i requisiti
DURATA DELL’INDENNITA’
- Sei mesi
- Otto mesi per i lavoratori con meno di
50 anni, 12 mesi per gli ultracinquantenni
IMPORTO DELL’INDENNITA’
- 40% del salario
- 60% del salario primi 6 mesi,
- 50% per i successivi 2 mesi,
- 40% per i mesi ulteriori
Gli aumenti di cui sopra si applicano ai
trattamenti in pagamento dal 1° gennaio
2008
ALTRE NOVITA’ PER IL SETTORE AGRICOLO
1 – CASSA INTEGRAZIONE
La Cassa integrazione “in deroga”, introdotta nel 2006 per alcuni settori in crisi
(zucchero, avicoltura, ecc.), viene estesa anche al settore agricolo, sia per gli operai che per gli impiegati, nel caso di crisi settoriali e/o territoriali nel limite di
spesa di 20 milioni di euro all’anno a partire dal 1° gennaio 2008.
2 – CALAMITA’ NATURALI
Attualmente agli operai agricoli a tempo determinato, residenti o che abbiano lavorato nei territori dichiarati colpiti da avversità atmosferiche con Decreto del Mipaf, sono riconosciute ai fini previdenziali quantomeno le stesse giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici dell’anno precedente la calamità, purchè abbiano
lavorato almeno 5 giornate.
Questo riconoscimento dal 1° gennaio 2008 sarà limitato agli operai dipendenti
dalle imprese colpite dalla calamità. In merito saranno necessarie istruzioni applicative da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps.
3 – INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE
Alle aziende che nell’anno 2008 dichiarano più giornate rispetto al 2007 viene riconosciuto un credito d’imposta per ogni giornata dichiarata in più pari a 1 euro
nelle zone di cui all’obiettivo “convergenza” (Centro Nord) e 0,30 euro nelle zone
di cui all’obiettivo “competitività regionale e occupazionale” (Sud).
4 – FORMAZIONE CONTINUA
Un’aliquota pari allo 0,30 della generale aliquota contributiva dovuta dai datori di
lavoro per la disoccupazione (2,75) sarà devoluta con decorrenza 1° gennaio 2008 al finanziamento della formazione continua per gli operai e gli impiegati
dell’agricoltura.
L’Inps accrediterà all’apposito Fondo le somme incassate con cadenza bimestrale.
LE NOVITA’ SUL MERCATO DEL LAVORO
1 – LAVORO A TERMINE
Il contratto di lavoro subordinato deve essere di rigore stipulato a tempo indeterminato e l’apposizione del termine è consentita, in via obiettivamente eccezionale, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle imprese
o nei casi previsti dalla legge.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato tra le stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro:
si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ove duri complessivamente più di 36 mesi, anche se distribuiti su più contratti successivi ed indipendentemente dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l’altro;
può essere, tuttavia, prorogato una sola volta, per il tempo stabilito da specifici avvisi comuni delle Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, ma la proroga deve essere stipulata presso la Direzione Provinciale del Lavoro e con l’assistenza di un rappresentante del sindacato cui il
lavoratori aderisce o conferisce mandato.
Il lavoratore che abbia prestato lavoro a termine presso la stessa azienda per
oltre 6 mesi, anche non continuativi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dall’azienda nei successivi 12 mesi e per le medesime mansioni.
Tutte queste nuove disposizioni non si applicano ai lavoratori assunti per specifici spettacoli televisivi o radiofonici e, soprattutto, agli addetti alle attività stagionali indicate del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e dalle sue successive integrazioni.
I lavoratori che hanno prestato servizio “stagionale” presso una impresa, però,
hanno diritto di precedenza sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato,
sia per le stesse attività stagionali presso la medesima azienda, a condizione
che ne facciano richiesta, rispettivamente, entro 6 ed entro 3 mesi dalla cessazione del loro rapporto “stagionale” di lavoro.
I contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della legge proseguono fino alla scadenza prevista e , pur se la loro durata complessiva supera i 36 mesi, non si trasformano automaticamente in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma, ai fini del raggiungimento della
durata massima di 36 mesi, i periodi di lavoro a termine prestati presso la
stessa azienda prima dell’entrata in vigore della legge si cumulano con i periodi di lavoro a tempo determinato prestati nella medesima azienda successivamente alla sua entrata in vigore.
E’ bene perciò tenere presente le differenze normative tra lavoro a tempo
determinato e lavoro stagionale.
Il lavoro a tempo determinato è dettagliatamente disciplinato del D.Lgs. 6
settembre 2001 – di attuazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del
28 giugno 1999 – e dalle successive modificazioni ed integrazioni, contenute soprattutto nel D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e nel Protocollo sul
Welfare del 23 luglio 2007.
Aspetto centrale di questa disciplina è l’individuazione tassativa – al netto di
precise e circoscritte eccezioni – dei casi e dei limiti in cui è consentita
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato che, di norma,
deve essere stipulato a tempo indeterminato.
Il lavoro stagionale è soprattutto regolato dal D.P.R. del 7 ottobre 1963, n.
1525 e dalle sue successive integrazioni, che consente senza particolari limiti, se non quelli obiettivamente desumibili dalla natura del rapporto, di assumere a termine i lavoratori da adibire alle “attività stagionali” indicate
nell’elenco allegato al D.P.R. medesimo, tra le quali le lavorazioni alimentari
sono in assoluto prevalenti.
In conclusione e per riassumere:
il contratto di lavoro a tempo determinato è una sorta di “eccezione legislativa” alla regola generale della assunzione a tempo indeterminato e, quindi,
può essere stipulato, salve talune eccezioni, esclusivamente al ricorrere
delle condizioni previste dalla legge – esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle aziende – per la durata massima complessiva
indicata dal Protocollo sul Welfare – 36 mesi, prorogabili una sola volta e
per il tempo stabilito da appositi “avvisi comuni” delle parti sociali – e nei limiti numerici eventualmente previsti dai contratti e dagli accordi collettivi;
l’assunzione a tempo determinato, invece, è considerata il modo
“normale” di lavorare nelle aziende che svolgono le attività “stagionali”
elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1525/1963, alle quali aziende,
perciò, è consentito assumere tutti i lavoratori “stagionali” di cui ritengono di aver bisogno e per tutto il tempo che ritengono necessario, a prescindere da ogni specifica loro esigenza tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva.
Le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 escludono dalla
nuova regolazione del lavoro a termine il lavoro “stagionale”, per cui, a
quanto sembra, le aziende che svolgono le attività indicate nel D.P.R.
1525/1963 possono assumere lo stesso lavoratore “stagionale” anche
oltre i 36 mesi di durata massima consentita del rapporto di lavoro a
tempo determinato.
2) INCENTIVI CONTRIBUTIVI ALLA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO E DETASSAZIONE DEL SALARIO AZIENDALE VARIABILE.
Entro il limite complessivo di spesa di 650 milioni di € per ciascun anno
dal 2008 al 2010, alle imprese viene accordata una riduzione di 25 punti
percentuali della contribuzione a loro carico e relativa alla retribuzione
variabile contrattata collettivamente in azienda o sul territorio, mentre i
lavoratori su quella stessa retribuzione non dovranno versare contributi.
I lavoratori, inoltre, beneficeranno – per il solo 2008 ed entro un limite
totale di spesa di 150 milioni di € - di specifiche misure di detassazione
del “premio aziendale di risultato”, misure da definire con Decreto dei
Ministri dell’Economia e del Lavoro, sentite le parti sociali.
Sindacato UILA-UIL
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