Guida all’assicurazione sociale
per i dipendenti
Edizione 2016
Indice
Introduzione.................................................................... 3
Cambiamento di impiego .................................................. 4
Disoccupazione ............................................................... 6
Congedo non pagato, perfezionamento professionale,
soggiorni linguistici, ecc. ................................................. 8
Inizio di un’attività lucrativa indipendente....................... 10
Cessazione dell’attività lucrativa della donna .................. 12
Pensionamento ordinario ............................................... 14
Pensionamento anticipato .............................................. 16
Appunti ......................................................................... 19
Introduzione
Per saperne di più sulle assicurazioni sociali
svizzere
Il sistema di assicurazioni sociali in Svizzera è organizzato
su più livelli e solo conoscendolo a fondo si riesce a valutare e
capire la propria situazione assicurativa. Questo opuscolo fornisce le informazioni necessarie per garantire una copertura
assicurativa sempre conforme alle proprie esigenze. Il cambiamento di impiego, l’improvvisa disoccupazione o il pensionamento sono eventi di fronte ai quali ci si trova spesso impreparati. In modo chiaro e semplice, vi mostriamo quale copertura assicurativa è prevista dalla legge nelle diverse situazioni.
Il sistema previdenziale svizzero, con la AVS/AI e la previdenza
professionale obbligatoria (LPP), assicura l’esistenza e uno stile
di vita abituale, mentre il terzo pilastro, la previdenza individuale, permette di mantenere invariato lo standard di vita raggiunto. Lo Stato fa affidamento su questo complemento: noi
della Basilese siamo a vostra disposizione per offrirvi soluzioni
su misura.
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Cambiamento di impiego
Cambiamento di impiego
Inizio di un nuovo impiego entro 30 giorni
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
La durata contributiva non si interrompe con il cambiamento di impiego e, se questa è
completa, cioè senza alcuna lacuna di contributi, si ha diritto a una rendita intera.
Comunicare al nuovo datore di lavoro il
proprio numero AVS composto da tredici
cifre.
Attenzione:
→ Rendita intera = periodo contributivo completo, cioè senza anni di contribuzione
mancanti
→ Rendita parziale = mancano i contributi per uno o più anni (p. es. soggiorno all’estero).
→ Rendita massima = importo massimo fissato per la rendita (nel caso di durata contributiva completa e versamento di contributi al massimo dell’importo previsto).
Sono tre i fattori che influiscono in modo determinante sull’ammontare della rendita:
→ la durata contributiva (completa o parziale),
→ l’ammontare dei contributi (importo complessivo dei contributi versati),
→ gli accrediti conteggiati per compiti educativi e assistenziali.
Con una durata contributiva priva di lacune, la rendita intera ammonta almeno a CHF
1175.– e al massimo a CHF 2350 al mese (rendita massima). Se il reddito annuo medio
valutato in base alla tabella delle rendite è inferiore a CHF 84 600.–, in caso di durata
contributiva completa viene versata una rendita intera, tuttavia inferiore alla rendita
massima di CHF 28 200.– all’anno o CHF 2350.– al mese(importo massimo rendita di
vecchiaia semplice AVS).
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente mantiene la propria copertura assicurativa
per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa).
Il dipendente ha diritto a una prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio),
l’ammontare della quale è determinato secondo le disposizioni della legge sul libero
passaggio e/o del proprio regolamento di previdenza.
Comunicare i dati concernenti l’istituto di
previdenza del nuovo datore di lavoro al
datore di lavoro precedente o al suo
istituto di previdenza, affinché possa
essere trasferita la prestazione di uscita.
Con l’inizio del nuovo impiego, si attiva la copertura assicurativa dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La prestazione di uscita deve essere trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In caso di trasferimento definitivo della
propria residenza dalla Svizzera in un paese dell’Ue o dell’AELS può essere richiesto il
pagamento in contanti soltanto per la parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita.
Se la residenza viene trasferita in un paese non appartenente né all’Ue né all’AELS, è
possibile richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita complessiva.
Cambiamento di impiego
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Non sussiste alcun diritto a indennità di disoccupazione.
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali presso uno stesso datore di
lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del
30o giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario
(termine della proroga assicurativa). Per coloro che iniziano un nuovo lavoro, con un
grado di occupazione superiore a 8 ore settimanali, la copertura assicurativa contro gli
infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali è attiva
presso l’assicuratore LAINF del nuovo datore di lavoro.
Se l’orario di lavoro è inferiore a 8 ore
settimanali, è consigliabile mantenere la
precedente assicurazione individuale
contro gli infortuni o stipularne una
presso un assicuratore privato o una
cassa malati.
Le persone occupate a tempo parziale, per una durata inferiore a 8 ore settimanali, sono
assicurate solo contro gli infortuni e le malattie professionali (inclusi tragitto per recarsi
al lavoro e via di ritorno). Questa copertura assicurativa termina con la cessazione
dell’attività lucrativa, cioè dopo l’ultimo giorno di lavoro.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione privata
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso
il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già
esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali.
Se il nuovo datore di lavoro non dispone di
un’assicurazione di indennità giornaliere
in caso di malattia, è consigliabile stipularne una individuale direttamente presso
un assicuratore privato o presso una cassa
malati.
Informatevi presso il vostro nuovo datore di lavoro se sussiste un’assicurazione d’indennità
giornaliera in caso di malattia. In caso affermativo, la copertura assicurativa ha inizio con il
primo giorno di lavoro senza bisogno di presentare nessuna notifica. Sono fatti salvi gli
accordi internazionali.
Allo scadere della copertura assicurativa,
le persone residenti in Svizzera hanno
3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera
in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza
dover sottoporsi all’esame dello stato di
salute.
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Disoccupazione
Disoccupazione
Mancanza di attività lucrativa a tempo indeterminato
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi dell’AVS. La
cassa di disoccupazione versa i relativi contributi alla cassa di compensazione AVS
competente. Quest’ultima si fa carico della quota del datore di lavoro. In questo modo, è
escluso che durante il periodo di riscossione dell’indennità di disoccupazione si producano lacune contributive.
Una volta estinto il diritto all’indennità di
disoccupazione è necessario notificarlo
alla cassa di compensazione cantonale o
all’agenzia comunale AVS di competenza.
Anche una volta estinto il diritto all’indennità di disoccupazione, deve essere rispettato
l’obbligo contributivo AVS per evitare il rischio di creare lacune contributive e non aver
così più diritto a una rendita intera. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e
IPG) all’anno.
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente mantiene la propria copertura assicurativa
per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa).
La prestazione di uscita può essere utilizzata per creare una polizza di libero passaggio
oppure può essere versata su un conto di libero passaggio. Chi riceve un’indennità giornaliera da parte dell’assicurazione disoccupazione pari a CHF 81.20 è assicurato obbligatoriamente nell’ambito della LPP contro i rischi d’invalidità e di decesso presso l’istituto
collettore.
Per assicurare individualmente la previdenza contro i rischi decesso e invalidità
presso l’istituto collettore oppure per mantenere l’assicurazione presso l’istituto di
previdenza dell’ultimo datore di lavoro,
occorre indirizzare all’istituto collettore
una richiesta scritta di esonero dall’assicurazione obbligatoria LPP per le persone
disoccupate. Per coloro che durante il
periodo di disoccupazione desiderano
mantenere a proprie spese il processo di
risparmio presso l’istituto collettore, è
possibile versare la parte obbligatoria
dell’avere di vecchiaia presso l’istituto
collettore stesso. L’avere di vecchiaia
rimanente oppure anche l’importo totale
può essere versato in un conto o una
polizza di libero passaggio.
In caso di disoccupazione l’intera previdenza, oppure anche solo la previdenza per la
vecchiaia, possono essere mantenute presso l’ultimo istituto di previdenza (se il regolamento lo consente) oppure è possibile assicurarsi individualmente presso l’istituto
collettore (solo per le prestazioni minime LPP).
Disoccupazione
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Cosa fare
Se sono soddisfatti i presupposti che giustificano il diritto all’indennità di disoccupazione, questa ammonta alle seguenti percentuali del salario assicurato: 80% per persone
che hanno l’obbligo di sostentamento nei confronti di figli, per le persone invalide e per le
persone che ricevono un’indennità giornaliera inferiore a CHF 140.–; 70% per tutte le altre
persone.
Iscriversi all’ufficio del lavoro del luogo di
domicilio, al più tardi il primo giorno di
disoccupazione. Per ottenere l’indennità
di disoccupazione occorre soddisfare i
requisiti di controllo dell’ufficio del lavoro
e, soprattutto, comprovare l’impegno
personale relativo alla ricerca di un lavoro.
Il numero di indennità giornaliere è determinato in base all’età e alla durata contributiva:
durata contributiva di almeno 12 mesi .............................. max. 260 indennità giornaliere
durata contributiva di almeno 18 mesi .............................. max. 400 indennità giornaliere
durata contributiva di almeno 22 mesi ed età
di almeno 55 anni oppure beneficiari di rendite AI ............ max. 520 indennità giornaliere
minori di 25 anni, senza figli e durata contributiva
di almeno 12 mesi ............................................................. max. 200 indennità giornaliere
In caso di disoccupazione negli ultimi 4 anni prima del raggiungimento dei 64/65 anni, si
ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
La Suva si occupa dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La cassa di disoccupazione deduce il premio dall’indennità giornaliera di disoccupazione e lo versa direttamente alla Suva. La copertura assicurativa termina dopo 30 giorni a partire dalla data in
cui sono soddisfatti i presupposti per il diritto a una indennità di disoccupazione (copertura posticipata).
Se la disoccupazione persiste anche
all’estinguersi del diritto all’indennità di
disoccupazione, entro il termine di proroga assicurativa di 30 giorni è possibile
prolungare l’assicurazione contro gli
infortuni per un massimo di 180 giorni, con
un’assicurazione mediante convenzione
presso la Suva. Per farlo, rivolgersi all’agenzia Suva di competenza.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione privata
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso
il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già
esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono
fatti salvi gli accordi internazionali.
Allo scadere della copertura assicurativa,
le persone residenti in Svizzera hanno
3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera
in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza
dover sottoporsi all’esame dello stato di
salute. In alternativa è possibile stipulare
una tale assicurazione presso un assicuratore privato o una cassa malati.
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Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici, ecc.
Congedo non pagato, perfezionamento
professionale, soggiorni linguistici, ecc.
Cessazione temporanea volontaria dell’attività lucrativa a tempo indeterminato
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Poiché solo una durata contributiva completa dà diritto a una rendita intera dell’AVS o
dell’AI, è opportuno versare i contributi anche nel caso di cessazione temporanea dell’attività lucrativa. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e IPG) all’anno. Ciò
vale p. es. per gli studenti, per coloro che optano per il pensionamento anticipato, per gli
invalidi, per le vedove, per le donne divorziate e per i giramondo.
Se la pausa dell’attività lucrativa dura a
lungo, è necessario notificarlo alla cassa
di compensazione cantonale o all’agenzia
comunale AVS di competenza.
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
L’intera previdenza, oppure anche solo quella per la vecchiaia, possono essere mantenute
presso l’ultimo istituto di previdenza (se il regolamento lo consente), oppure è possibile
assicurarsi individualmente presso l’istituto collettore (solo per le prestazioni minime
LPP).
È possibile richiedere
→ la stipula di una polizza di libero passaggio o il versamento della prestazione di uscita su un conto di libero
passaggio, oppure
→ il mantenimento dell’assicurazione
presso l’ultimo istituto di previdenza o
presso l’istituto collettore.
Per i rischi di decesso e invalidità, il dipendente mantiene la propria copertura assicurativa per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). La prestazione di uscita può essere utilizzata per creare una polizza di libero passaggio oppure può essere versata su un conto di libero passaggio.
Chi non è più affiliato a un istituto di
previdenza può stipulare un’ulteriore
copertura contro i rischi decesso e invalidità presso un assicuratore privato.
Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici, ecc.
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Cosa fare
Durante la cessazione volontaria temporanea dell’attività lucrativa non si ha alcun diritto
all’indennità di disoccupazione.
Iscriversi all’ufficio del lavoro del luogo di
domicilio al più tardi il primo giorno
seguente la fine della cessazione temporanea volontaria dell’attività lucrativa. Se
durante gli ultimi 2 anni sono stati versati
almeno per 12 mesi i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione, sussiste
di norma un diritto all’indennità di disoccupazione.
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro,
l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 30o giorno
successivo a quello in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario(termine della
proroga assicurativa). Le persone occupate a tempo parziale, per una durata inferiore a
8 ore settimanali, sono assicurate solo contro gli infortuni e le malattie professionali
(inclusi tragitto per recarsi al lavoro e via di ritorno). Questa copertura assicurativa termina
con la cessazione dell’attività lucrativa, cioè dopo l’ultimo giorno di lavoro. Sono fatti
salvi gli accordi internazionali.
Entro il termine di 30 giorni dall’uscita
dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p. es.
Suva, compagnia di assicurazioni privata),
la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta
per un massimo di 180 giorni stipulando
un’assicurazione mediante convenzione
presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo
datore di lavoro.
Alla scadenza del termine per la proroga
assicurativa o dell’assicurazione mediante
convenzione, le persone residenti in
Svizzera devono includere la copertura
infortuni presso la propria cassa malati. Si
raccomanda inoltre la stipula di un’assicurazione individuale contro gli infortuni.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione privata
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso
il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già
esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono
fatti salvi gli accordi internazionali.
Allo scadere della copertura assicurativa,
le persone residenti in Svizzera hanno
3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera
in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza
dover sottoporsi all’esame dello stato di
salute.
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Inizio di un’attività lucrativa indipendente
Inizio di un’attività lucrativa indipendente
Validità per uomini e donne
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per quanto riguarda i rischi invalidità, decesso e l’età di pensionamento l’assicurazione è
la stessa delle persone con attività lucrativa dipendente.
Notificare l’inizio dell’attività lucrativa
indipendente alla cassa di compensazione
cantonale di competenza o alla cassa di
compensazione di categoria. Informare le
autorità fiscali cantonali dell’inizio dell’attività lucrativa indipendente. Su richiesta,
è possibile ricevere dalla cassa di compensazione cantonale i moduli di notifica
necessari.
In caso di durata contributiva completa, le persone che svolgono un’attività lucrativa
indipendente hanno diritto a una rendita intera. Se la durata contributiva è incompleta,
queste avranno diritto solo a una rendita parziale.
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i rischi di decesso e invalidità, l’assicurazione viene prorogata per un periodo di un
mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa).
A seconda del caso è da richiedere
→ il pagamento in contanti della prestazione di uscita,
→ la stipula di una polizza di libero passaggio o il versamento della prestazione di uscita su un conto di libero
passaggio,
→ l’assicurazione in un nuovo istituto di
previdenza,
→ il trasferimento della prestazione di
uscita al nuovo istituto di previdenza,
→ la stipula di un’assicurazione nell’ambito del pilastro 3a.
L’avvio di un’attività lucrativa indipendente in Svizzera comporta la possibilità di:
→ ricevere il pagamento in contanti della prestazione di uscita (solo con il consenso del
coniuge e, di regola, solo entro un anno dall’inizio dell’attività lucrativa indipendente)
oppure
→ stipulare una polizza di libero passaggio o versare la prestazione di uscita su un conto
di libero passaggio.
È possibile inoltre assicurarsi facoltativamente nell’ambito della previdenza professionale
presso
→ l’istituto di previdenza dell’associazione di categoria,
→ l’istituto di previdenza dei propri dipendenti,
→ l’istituto collettore.
Invece di un’assicurazione facoltativa nell’ambito della previdenza professionale, può
essere stipulata un’assicurazione nell’ambito fiscalmente agevolato del pilastro 3a.
Inizio di un’attività lucrativa indipendente
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non possono assicurarsi
contro la disoccupazione.
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non sono più soggette
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Se la persona in questione ha precedentemente lavorato per almeno 8 ore settimanali per uno stesso datore di lavoro, la sua
copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali si estingue 30 giorni dopo la
data in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario (termine della proroga
assicurativa). Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Stipulare un’assicurazione collettiva o
un’assicurazione individuale contro gli
infortuni presso un assicuratore privato o
una cassa malati, oppure stipulare un’assicurazione facoltativa contro gli infortuni,
conformemente alla LAINF (assicuratore
LAINF). Transitoriamente, la copertura
assicurativa contro gli infortuni non
professionali può essere protratta per un
massimo di 180 giorni entro il termine di
30 giorni dall’uscita dall’assicurazione
LAINF presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro (p. es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando
un’assicurazione mediante convenzione
presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo
datore di lavoro.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione privata
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso
il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già
esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono
fatti salvi gli accordi internazionali.
Allo scadere della copertura assicurativa,
le persone residenti in Svizzera hanno
3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera
in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza
dover sottoporsi all’esame dello stato di
salute.
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Cessazione dell’attività lucrativa della donna
Cessazione dell’attività lucrativa della donna
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Sono soggette all’obbligo di contribuzione anche le vedove e le donne coniugate che non
esercitano attività lucrativa. I contributi da pagare sono calcolati in base al patrimonio e a
seconda di un eventuale reddito da rendita. Tuttavia, una donna coniugata non dovrà
versare contributi se il coniuge esercita un’attività lucrativa e versa almeno il doppio
dell’importo minimo di contribuzione. Le donne nubili o divorziate che cessano di esercitare un’attività lucrativa sono soggette all’obbligo di contribuzione.
Notificare la cessazione temporanea o
definitiva dell’attività lucrativa alla cassa
di compensazione cantonale o all’agenzia
comunale AVS di competenza.
Attenzione
L’obbligo di contribuzione sussiste anche nel caso di cessazione temporanea o definitiva
dell’attività lucrativa, poiché solo una durata contributiva completa dà diritto a una
rendita intera dell’AVS o dell’AI. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e
IPG) all’anno.
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i rischi decesso e invalidità, l’assicurazione viene prorogata per un periodo di un mese
dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). La prestazione di uscita
può essere utilizzata per creare una polizza di libero passaggio o può essere versata su un
conto di libero passaggio.
È possibile richiedere
→ la stipula di una polizza di libero passaggio o il versamento su un conto di
libero passaggio,
→ il mantenimento dell’assicurazione
presso l’ultimo istituto di previdenza o
presso l’istituto collettore.
L’intera previdenza oppure anche solo quella per la vecchiaia possono essere mantenute
presso l’ultimo istituto di previdenza (se il regolamento lo consente), oppure è possibile
assicurarsi individualmente presso l’istituto collettore (solo per le prestazioni minime
LPP).
Chi non è più affiliato a un istituto di
previdenza può stipulare un’ulteriore
copertura contro i rischi decesso e invalidità presso un assicuratore privato.
Cessazione dell’attività lucrativa della donna
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa si estingue.
Informarsi presso l’ufficio del lavoro del
luogo di domicilio sul diritto all’indennità
di disoccupazione in caso di avvio di
un’attività lucrativa dipendente a causa di
ristrettezze economiche.
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per i dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro,
l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 30o giorno
successivo a quello in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario (termine della
proroga assicurativa). Le persone occupate a tempo parziale, per una durata inferiore a
8 ore settimanali, sono assicurate solo contro gli infortuni e le malattie professionali
(inclusi tragitto per recarsi al lavoro e via di ritorno). Questa copertura assicurativa termina
con la cessazione dell’attività lucrativa, cioè dopo l’ultimo giorno di lavoro. Sono fatti
salvi gli accordi internazionali.
Entro il termine di 30 giorni dall’uscita
dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p. es.
Suva, compagnia di assicurazioni privata),
la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta
per un massimo di 180 giorni stipulando
un’assicurazione mediante convenzione
presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo
datore di lavoro.
Alla scadenza del termine per la proroga
assicurativa o dell’assicurazione mediante
convenzione, le persone residenti in
Svizzera devono includere la copertura
infortuni presso la propria cassa malati. Si
raccomanda inoltre la stipula di un’assicurazione individuale contro gli infortuni.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione privata
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso
il datore di lavoro. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente
alle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Allo scadere della copertura assicurativa,
le persone residenti in Svizzera hanno
3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera
in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza
dover sottoporsi all’esame dello stato di
salute.
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Pensionamento ordinario
Pensionamento ordinario
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
In caso di durata contributiva completa, gli uomini (dal 65° anno di età) e le donne (dal
64° anno di età) hanno diritto a una rendita intera. Questa rendita viene calcolata in base
all’entità dei contributi versati e ammonta almeno a CHF 14 100.– e al massimo a CHF
28 200.– all’anno, oppure a CHF 1175.– e CHF 2350.– al mese. Di regola le rendite vengono
adeguate annualmente al rincaro da parte del Consiglio federale. Se la durata contributiva
è incompleta, la rendita viene ridotta.
Comunicare per tempo il pensionamento,
cioè almeno 2 o 3 mesi prima che questo
avvenga, affinché il versamento della
prima rendita possa avvenire entro i termini
previsti. La cassa di compensazione
competente è quella che ha riscosso gli
ultimi contributi.
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende di regola dall’avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. È possibile richiedere il pagamento di un quarto del
proprio avere di vecchiaia disponibile sotto forma di indennità unica in capitale. Se il
regolamento di previdenza lo prevede, al posto della rendita di vecchiaia può essere
richiesto il pagamento di un’indennità in capitale. In tal caso si applicano tuttavia limitazioni se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati acquisti di anni
di contribuzione nel secondo pilastro. Con il pagamento completo del capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti dell’istituto di previdenza ed anche tutti i diritti alle
prestazioni per i superstiti in caso di decesso della persona assicurata.
Comunicare i dati necessari per il versamento della rendita all’istituto di previdenza. È importante inoltre tener presente
che l’istituto di previdenza può prevedere
un termine di scadenza per far valere il
diritto all’opzione in capitale.
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Una volta raggiunta l’età di pensionamento si estingue la copertura assicurativa.
Pensionamento ordinario
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
I pensionati non sono più soggetti all’assicurazione contro gli infortuni. Le persone che
svolgevano un’attività lavorativa superiore a 8 ore settimanali presso uno stesso datore di
lavoro possono avvalersi del già citato termine di proroga assicurativa pari a 30 giorni.
Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Entro il termine di 30 giorni dall’uscita
dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p.e.
Suva, compagnia di assicurazioni privata),
la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta
per un massimo di 180 giorni stipulando
un’assicurazione mediante convenzione
presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo
datore di lavoro. L’assicurazione individuale contro gli infortuni, già stipulata
presso un assicuratore privato o una cassa
malati, deve essere adattata di conseguenza.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione privata
Copertura assicurativa
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste
proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali.
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Pensionamento anticipato
Pensionamento anticipato
AVS/AI
1o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Il diritto a una rendita di vecchiaia AVS nasce all’età di 64 anni per le donne e all’età di
65 anni per gli uomini. È ammesso il prelievo anticipato della rendita di vecchiaia di uno o
due anni. La rendita viene ridotta del 6,8% all’anno.
Le persone che optano per il pensionamento anticipato sono considerate persone senza
attività lucrativa e devono continuare a pagare i contributi AVS per evitare di perdere anni
di contribuzione e quindi il diritto a una rendita intera. Il contributo minimo ammonta a
CHF 478.– (inclusi AI e IPG) all’anno.
Comunicare tempestivamente il pensionamento anticipato alla cassa di compensazione cantonale o all’agenzia comunale
AVS di competenza.
LPP
2o pilastro
Copertura assicurativa
Cosa fare
Il pensionamento anticipato è ammesso non prima del compimento del 58o anno di età, se
il regolamento del proprio istituto di previdenza lo prevede. L’ammontare della rendita di
vecchiaia dipende di regola dall’avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. In caso di pensionamento anticipato, l’avere di vecchiaia disponibile è minore e
deve essere sufficiente per un periodo di riscossione più lungo. Di conseguenza, anche la
rendita sarà inferiore. Anche in caso di pensionamento anticipato, di regola è possibile
optare per il versamento della prestazione di vecchiaia in forma di capitale, a condizione
che il regolamento di previdenza lo consenta e che la richiesta sia stata inoltrata a tempo
debito. Si applicano limitazioni se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati
effettuati acquisti di anni di contribuzione nel secondo pilastro. Con il pagamento completo
del capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti dell’istituto di previdenza ed anche
tutti i diritti alle prestazioni per i superstiti in caso di decesso della persona assicurata.
Comunicare i dati necessari per il versamento della rendita all’istituto di previdenza. È importante inoltre tener presente
che l’istituto di previdenza può prevedere
un termine di scadenza per far valere il
diritto all’opzione in capitale.
LADI
Assicurazione contro la disoccupazione
Copertura assicurativa
Cosa fare
Per coloro che optano per il pensionamento anticipato, a partire da tale momento si
estingue il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. È fatta
eccezione per le persone andate in pensione anticipatamente, che decidono però di
continuare ad esercitare un’attività lavorativa. In questo caso, a condizione che siano
soddisfatti determinati presupposti, sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione.
Informarsi presso l’ufficio del lavoro
del luogo di domicilio nel caso si intenda
continuare ad esercitare un’attività
lavorativa.
Pensionamento anticipato
LAINF
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura assicurativa
Cosa fare
I pensionati non sono più soggetti all’assicurazione contro gli infortuni. Le persone che
svolgevano un’attività lavorativa superiore a 8 ore settimanali presso uno stesso datore di
lavoro possono avvalersi del già citato termine di proroga assicurativa pari a 30 giorni.
Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Entro il termine di 30 giorni dall’uscita
dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p. es.
Suva, compagnia di assicurazioni privata),
la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta
per un massimo di 180 giorni stipulando
un’assicurazione mediante convenzione
presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo
datore di lavoro. L’assicurazione individuale contro gli infortuni, già stipulata
presso un assicuratore privato o una cassa
malati, deve essere adattata di conseguenza.
Indennità giornaliera in caso di malattia
Copertura assicurativa
Cosa fare
La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso
il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già
esistenti le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali.
Di regola, non occorre prendere provvedimenti. Se necessario, può essere stipulata
un’assicurazione individuale d’indennità
giornaliera in caso di malattia.
Versione gennaio 2016
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