Guida all’assicurazione sociale per i dipendenti Edizione 2016 Indice Introduzione.................................................................... 3 Cambiamento di impiego .................................................. 4 Disoccupazione ............................................................... 6 Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici, ecc. ................................................. 8 Inizio di un’attività lucrativa indipendente....................... 10 Cessazione dell’attività lucrativa della donna .................. 12 Pensionamento ordinario ............................................... 14 Pensionamento anticipato .............................................. 16 Appunti ......................................................................... 19 Introduzione Per saperne di più sulle assicurazioni sociali svizzere Il sistema di assicurazioni sociali in Svizzera è organizzato su più livelli e solo conoscendolo a fondo si riesce a valutare e capire la propria situazione assicurativa. Questo opuscolo fornisce le informazioni necessarie per garantire una copertura assicurativa sempre conforme alle proprie esigenze. Il cambiamento di impiego, l’improvvisa disoccupazione o il pensionamento sono eventi di fronte ai quali ci si trova spesso impreparati. In modo chiaro e semplice, vi mostriamo quale copertura assicurativa è prevista dalla legge nelle diverse situazioni. Il sistema previdenziale svizzero, con la AVS/AI e la previdenza professionale obbligatoria (LPP), assicura l’esistenza e uno stile di vita abituale, mentre il terzo pilastro, la previdenza individuale, permette di mantenere invariato lo standard di vita raggiunto. Lo Stato fa affidamento su questo complemento: noi della Basilese siamo a vostra disposizione per offrirvi soluzioni su misura. 3 4 Cambiamento di impiego Cambiamento di impiego Inizio di un nuovo impiego entro 30 giorni AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare La durata contributiva non si interrompe con il cambiamento di impiego e, se questa è completa, cioè senza alcuna lacuna di contributi, si ha diritto a una rendita intera. Comunicare al nuovo datore di lavoro il proprio numero AVS composto da tredici cifre. Attenzione: → Rendita intera = periodo contributivo completo, cioè senza anni di contribuzione mancanti → Rendita parziale = mancano i contributi per uno o più anni (p. es. soggiorno all’estero). → Rendita massima = importo massimo fissato per la rendita (nel caso di durata contributiva completa e versamento di contributi al massimo dell’importo previsto). Sono tre i fattori che influiscono in modo determinante sull’ammontare della rendita: → la durata contributiva (completa o parziale), → l’ammontare dei contributi (importo complessivo dei contributi versati), → gli accrediti conteggiati per compiti educativi e assistenziali. Con una durata contributiva priva di lacune, la rendita intera ammonta almeno a CHF 1175.– e al massimo a CHF 2350 al mese (rendita massima). Se il reddito annuo medio valutato in base alla tabella delle rendite è inferiore a CHF 84 600.–, in caso di durata contributiva completa viene versata una rendita intera, tuttavia inferiore alla rendita massima di CHF 28 200.– all’anno o CHF 2350.– al mese(importo massimo rendita di vecchiaia semplice AVS). LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente mantiene la propria copertura assicurativa per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). Il dipendente ha diritto a una prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio), l’ammontare della quale è determinato secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio e/o del proprio regolamento di previdenza. Comunicare i dati concernenti l’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro al datore di lavoro precedente o al suo istituto di previdenza, affinché possa essere trasferita la prestazione di uscita. Con l’inizio del nuovo impiego, si attiva la copertura assicurativa dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La prestazione di uscita deve essere trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In caso di trasferimento definitivo della propria residenza dalla Svizzera in un paese dell’Ue o dell’AELS può essere richiesto il pagamento in contanti soltanto per la parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita. Se la residenza viene trasferita in un paese non appartenente né all’Ue né all’AELS, è possibile richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita complessiva. Cambiamento di impiego LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Non sussiste alcun diritto a indennità di disoccupazione. LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare Per i dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 30o giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario (termine della proroga assicurativa). Per coloro che iniziano un nuovo lavoro, con un grado di occupazione superiore a 8 ore settimanali, la copertura assicurativa contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali è attiva presso l’assicuratore LAINF del nuovo datore di lavoro. Se l’orario di lavoro è inferiore a 8 ore settimanali, è consigliabile mantenere la precedente assicurazione individuale contro gli infortuni o stipularne una presso un assicuratore privato o una cassa malati. Le persone occupate a tempo parziale, per una durata inferiore a 8 ore settimanali, sono assicurate solo contro gli infortuni e le malattie professionali (inclusi tragitto per recarsi al lavoro e via di ritorno). Questa copertura assicurativa termina con la cessazione dell’attività lucrativa, cioè dopo l’ultimo giorno di lavoro. Indennità giornaliera in caso di malattia Assicurazione privata Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Se il nuovo datore di lavoro non dispone di un’assicurazione di indennità giornaliere in caso di malattia, è consigliabile stipularne una individuale direttamente presso un assicuratore privato o presso una cassa malati. Informatevi presso il vostro nuovo datore di lavoro se sussiste un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. In caso affermativo, la copertura assicurativa ha inizio con il primo giorno di lavoro senza bisogno di presentare nessuna notifica. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera hanno 3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza dover sottoporsi all’esame dello stato di salute. 5 6 Disoccupazione Disoccupazione Mancanza di attività lucrativa a tempo indeterminato AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi dell’AVS. La cassa di disoccupazione versa i relativi contributi alla cassa di compensazione AVS competente. Quest’ultima si fa carico della quota del datore di lavoro. In questo modo, è escluso che durante il periodo di riscossione dell’indennità di disoccupazione si producano lacune contributive. Una volta estinto il diritto all’indennità di disoccupazione è necessario notificarlo alla cassa di compensazione cantonale o all’agenzia comunale AVS di competenza. Anche una volta estinto il diritto all’indennità di disoccupazione, deve essere rispettato l’obbligo contributivo AVS per evitare il rischio di creare lacune contributive e non aver così più diritto a una rendita intera. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e IPG) all’anno. LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente mantiene la propria copertura assicurativa per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). La prestazione di uscita può essere utilizzata per creare una polizza di libero passaggio oppure può essere versata su un conto di libero passaggio. Chi riceve un’indennità giornaliera da parte dell’assicurazione disoccupazione pari a CHF 81.20 è assicurato obbligatoriamente nell’ambito della LPP contro i rischi d’invalidità e di decesso presso l’istituto collettore. Per assicurare individualmente la previdenza contro i rischi decesso e invalidità presso l’istituto collettore oppure per mantenere l’assicurazione presso l’istituto di previdenza dell’ultimo datore di lavoro, occorre indirizzare all’istituto collettore una richiesta scritta di esonero dall’assicurazione obbligatoria LPP per le persone disoccupate. Per coloro che durante il periodo di disoccupazione desiderano mantenere a proprie spese il processo di risparmio presso l’istituto collettore, è possibile versare la parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia presso l’istituto collettore stesso. L’avere di vecchiaia rimanente oppure anche l’importo totale può essere versato in un conto o una polizza di libero passaggio. In caso di disoccupazione l’intera previdenza, oppure anche solo la previdenza per la vecchiaia, possono essere mantenute presso l’ultimo istituto di previdenza (se il regolamento lo consente) oppure è possibile assicurarsi individualmente presso l’istituto collettore (solo per le prestazioni minime LPP). Disoccupazione LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Cosa fare Se sono soddisfatti i presupposti che giustificano il diritto all’indennità di disoccupazione, questa ammonta alle seguenti percentuali del salario assicurato: 80% per persone che hanno l’obbligo di sostentamento nei confronti di figli, per le persone invalide e per le persone che ricevono un’indennità giornaliera inferiore a CHF 140.–; 70% per tutte le altre persone. Iscriversi all’ufficio del lavoro del luogo di domicilio, al più tardi il primo giorno di disoccupazione. Per ottenere l’indennità di disoccupazione occorre soddisfare i requisiti di controllo dell’ufficio del lavoro e, soprattutto, comprovare l’impegno personale relativo alla ricerca di un lavoro. Il numero di indennità giornaliere è determinato in base all’età e alla durata contributiva: durata contributiva di almeno 12 mesi .............................. max. 260 indennità giornaliere durata contributiva di almeno 18 mesi .............................. max. 400 indennità giornaliere durata contributiva di almeno 22 mesi ed età di almeno 55 anni oppure beneficiari di rendite AI ............ max. 520 indennità giornaliere minori di 25 anni, senza figli e durata contributiva di almeno 12 mesi ............................................................. max. 200 indennità giornaliere In caso di disoccupazione negli ultimi 4 anni prima del raggiungimento dei 64/65 anni, si ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari. LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare La Suva si occupa dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La cassa di disoccupazione deduce il premio dall’indennità giornaliera di disoccupazione e lo versa direttamente alla Suva. La copertura assicurativa termina dopo 30 giorni a partire dalla data in cui sono soddisfatti i presupposti per il diritto a una indennità di disoccupazione (copertura posticipata). Se la disoccupazione persiste anche all’estinguersi del diritto all’indennità di disoccupazione, entro il termine di proroga assicurativa di 30 giorni è possibile prolungare l’assicurazione contro gli infortuni per un massimo di 180 giorni, con un’assicurazione mediante convenzione presso la Suva. Per farlo, rivolgersi all’agenzia Suva di competenza. Indennità giornaliera in caso di malattia Assicurazione privata Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera hanno 3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza dover sottoporsi all’esame dello stato di salute. In alternativa è possibile stipulare una tale assicurazione presso un assicuratore privato o una cassa malati. 7 8 Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici, ecc. Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici, ecc. Cessazione temporanea volontaria dell’attività lucrativa a tempo indeterminato AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Poiché solo una durata contributiva completa dà diritto a una rendita intera dell’AVS o dell’AI, è opportuno versare i contributi anche nel caso di cessazione temporanea dell’attività lucrativa. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e IPG) all’anno. Ciò vale p. es. per gli studenti, per coloro che optano per il pensionamento anticipato, per gli invalidi, per le vedove, per le donne divorziate e per i giramondo. Se la pausa dell’attività lucrativa dura a lungo, è necessario notificarlo alla cassa di compensazione cantonale o all’agenzia comunale AVS di competenza. LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare L’intera previdenza, oppure anche solo quella per la vecchiaia, possono essere mantenute presso l’ultimo istituto di previdenza (se il regolamento lo consente), oppure è possibile assicurarsi individualmente presso l’istituto collettore (solo per le prestazioni minime LPP). È possibile richiedere → la stipula di una polizza di libero passaggio o il versamento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio, oppure → il mantenimento dell’assicurazione presso l’ultimo istituto di previdenza o presso l’istituto collettore. Per i rischi di decesso e invalidità, il dipendente mantiene la propria copertura assicurativa per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). La prestazione di uscita può essere utilizzata per creare una polizza di libero passaggio oppure può essere versata su un conto di libero passaggio. Chi non è più affiliato a un istituto di previdenza può stipulare un’ulteriore copertura contro i rischi decesso e invalidità presso un assicuratore privato. Congedo non pagato, perfezionamento professionale, soggiorni linguistici, ecc. LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Cosa fare Durante la cessazione volontaria temporanea dell’attività lucrativa non si ha alcun diritto all’indennità di disoccupazione. Iscriversi all’ufficio del lavoro del luogo di domicilio al più tardi il primo giorno seguente la fine della cessazione temporanea volontaria dell’attività lucrativa. Se durante gli ultimi 2 anni sono stati versati almeno per 12 mesi i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione, sussiste di norma un diritto all’indennità di disoccupazione. LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare Per i dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 30o giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario(termine della proroga assicurativa). Le persone occupate a tempo parziale, per una durata inferiore a 8 ore settimanali, sono assicurate solo contro gli infortuni e le malattie professionali (inclusi tragitto per recarsi al lavoro e via di ritorno). Questa copertura assicurativa termina con la cessazione dell’attività lucrativa, cioè dopo l’ultimo giorno di lavoro. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Entro il termine di 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p. es. Suva, compagnia di assicurazioni privata), la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di 180 giorni stipulando un’assicurazione mediante convenzione presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro. Alla scadenza del termine per la proroga assicurativa o dell’assicurazione mediante convenzione, le persone residenti in Svizzera devono includere la copertura infortuni presso la propria cassa malati. Si raccomanda inoltre la stipula di un’assicurazione individuale contro gli infortuni. Indennità giornaliera in caso di malattia Assicurazione privata Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera hanno 3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza dover sottoporsi all’esame dello stato di salute. 9 10 Inizio di un’attività lucrativa indipendente Inizio di un’attività lucrativa indipendente Validità per uomini e donne AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Per quanto riguarda i rischi invalidità, decesso e l’età di pensionamento l’assicurazione è la stessa delle persone con attività lucrativa dipendente. Notificare l’inizio dell’attività lucrativa indipendente alla cassa di compensazione cantonale di competenza o alla cassa di compensazione di categoria. Informare le autorità fiscali cantonali dell’inizio dell’attività lucrativa indipendente. Su richiesta, è possibile ricevere dalla cassa di compensazione cantonale i moduli di notifica necessari. In caso di durata contributiva completa, le persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente hanno diritto a una rendita intera. Se la durata contributiva è incompleta, queste avranno diritto solo a una rendita parziale. LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Per i rischi di decesso e invalidità, l’assicurazione viene prorogata per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). A seconda del caso è da richiedere → il pagamento in contanti della prestazione di uscita, → la stipula di una polizza di libero passaggio o il versamento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio, → l’assicurazione in un nuovo istituto di previdenza, → il trasferimento della prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza, → la stipula di un’assicurazione nell’ambito del pilastro 3a. L’avvio di un’attività lucrativa indipendente in Svizzera comporta la possibilità di: → ricevere il pagamento in contanti della prestazione di uscita (solo con il consenso del coniuge e, di regola, solo entro un anno dall’inizio dell’attività lucrativa indipendente) oppure → stipulare una polizza di libero passaggio o versare la prestazione di uscita su un conto di libero passaggio. È possibile inoltre assicurarsi facoltativamente nell’ambito della previdenza professionale presso → l’istituto di previdenza dell’associazione di categoria, → l’istituto di previdenza dei propri dipendenti, → l’istituto collettore. Invece di un’assicurazione facoltativa nell’ambito della previdenza professionale, può essere stipulata un’assicurazione nell’ambito fiscalmente agevolato del pilastro 3a. Inizio di un’attività lucrativa indipendente LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non possono assicurarsi contro la disoccupazione. LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non sono più soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Se la persona in questione ha precedentemente lavorato per almeno 8 ore settimanali per uno stesso datore di lavoro, la sua copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali si estingue 30 giorni dopo la data in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario (termine della proroga assicurativa). Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Stipulare un’assicurazione collettiva o un’assicurazione individuale contro gli infortuni presso un assicuratore privato o una cassa malati, oppure stipulare un’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, conformemente alla LAINF (assicuratore LAINF). Transitoriamente, la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di 180 giorni entro il termine di 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro (p. es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando un’assicurazione mediante convenzione presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro. Indennità giornaliera in caso di malattia Assicurazione privata Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera hanno 3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza dover sottoporsi all’esame dello stato di salute. 11 12 Cessazione dell’attività lucrativa della donna Cessazione dell’attività lucrativa della donna AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Sono soggette all’obbligo di contribuzione anche le vedove e le donne coniugate che non esercitano attività lucrativa. I contributi da pagare sono calcolati in base al patrimonio e a seconda di un eventuale reddito da rendita. Tuttavia, una donna coniugata non dovrà versare contributi se il coniuge esercita un’attività lucrativa e versa almeno il doppio dell’importo minimo di contribuzione. Le donne nubili o divorziate che cessano di esercitare un’attività lucrativa sono soggette all’obbligo di contribuzione. Notificare la cessazione temporanea o definitiva dell’attività lucrativa alla cassa di compensazione cantonale o all’agenzia comunale AVS di competenza. Attenzione L’obbligo di contribuzione sussiste anche nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell’attività lucrativa, poiché solo una durata contributiva completa dà diritto a una rendita intera dell’AVS o dell’AI. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e IPG) all’anno. LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Per i rischi decesso e invalidità, l’assicurazione viene prorogata per un periodo di un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza (proroga assicurativa). La prestazione di uscita può essere utilizzata per creare una polizza di libero passaggio o può essere versata su un conto di libero passaggio. È possibile richiedere → la stipula di una polizza di libero passaggio o il versamento su un conto di libero passaggio, → il mantenimento dell’assicurazione presso l’ultimo istituto di previdenza o presso l’istituto collettore. L’intera previdenza oppure anche solo quella per la vecchiaia possono essere mantenute presso l’ultimo istituto di previdenza (se il regolamento lo consente), oppure è possibile assicurarsi individualmente presso l’istituto collettore (solo per le prestazioni minime LPP). Chi non è più affiliato a un istituto di previdenza può stipulare un’ulteriore copertura contro i rischi decesso e invalidità presso un assicuratore privato. Cessazione dell’attività lucrativa della donna LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa si estingue. Informarsi presso l’ufficio del lavoro del luogo di domicilio sul diritto all’indennità di disoccupazione in caso di avvio di un’attività lucrativa dipendente a causa di ristrettezze economiche. LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare Per i dipendenti occupati per almeno 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 30o giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto ad almeno la metà del salario (termine della proroga assicurativa). Le persone occupate a tempo parziale, per una durata inferiore a 8 ore settimanali, sono assicurate solo contro gli infortuni e le malattie professionali (inclusi tragitto per recarsi al lavoro e via di ritorno). Questa copertura assicurativa termina con la cessazione dell’attività lucrativa, cioè dopo l’ultimo giorno di lavoro. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Entro il termine di 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p. es. Suva, compagnia di assicurazioni privata), la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di 180 giorni stipulando un’assicurazione mediante convenzione presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro. Alla scadenza del termine per la proroga assicurativa o dell’assicurazione mediante convenzione, le persone residenti in Svizzera devono includere la copertura infortuni presso la propria cassa malati. Si raccomanda inoltre la stipula di un’assicurazione individuale contro gli infortuni. Indennità giornaliera in caso di malattia Assicurazione privata Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera hanno 3 mesi di tempo per passare all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro e senza dover sottoporsi all’esame dello stato di salute. 13 14 Pensionamento ordinario Pensionamento ordinario AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare In caso di durata contributiva completa, gli uomini (dal 65° anno di età) e le donne (dal 64° anno di età) hanno diritto a una rendita intera. Questa rendita viene calcolata in base all’entità dei contributi versati e ammonta almeno a CHF 14 100.– e al massimo a CHF 28 200.– all’anno, oppure a CHF 1175.– e CHF 2350.– al mese. Di regola le rendite vengono adeguate annualmente al rincaro da parte del Consiglio federale. Se la durata contributiva è incompleta, la rendita viene ridotta. Comunicare per tempo il pensionamento, cioè almeno 2 o 3 mesi prima che questo avvenga, affinché il versamento della prima rendita possa avvenire entro i termini previsti. La cassa di compensazione competente è quella che ha riscosso gli ultimi contributi. LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende di regola dall’avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. È possibile richiedere il pagamento di un quarto del proprio avere di vecchiaia disponibile sotto forma di indennità unica in capitale. Se il regolamento di previdenza lo prevede, al posto della rendita di vecchiaia può essere richiesto il pagamento di un’indennità in capitale. In tal caso si applicano tuttavia limitazioni se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati acquisti di anni di contribuzione nel secondo pilastro. Con il pagamento completo del capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti dell’istituto di previdenza ed anche tutti i diritti alle prestazioni per i superstiti in caso di decesso della persona assicurata. Comunicare i dati necessari per il versamento della rendita all’istituto di previdenza. È importante inoltre tener presente che l’istituto di previdenza può prevedere un termine di scadenza per far valere il diritto all’opzione in capitale. LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Una volta raggiunta l’età di pensionamento si estingue la copertura assicurativa. Pensionamento ordinario LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare I pensionati non sono più soggetti all’assicurazione contro gli infortuni. Le persone che svolgevano un’attività lavorativa superiore a 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro possono avvalersi del già citato termine di proroga assicurativa pari a 30 giorni. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Entro il termine di 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p.e. Suva, compagnia di assicurazioni privata), la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di 180 giorni stipulando un’assicurazione mediante convenzione presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro. L’assicurazione individuale contro gli infortuni, già stipulata presso un assicuratore privato o una cassa malati, deve essere adattata di conseguenza. Indennità giornaliera in caso di malattia Assicurazione privata Copertura assicurativa La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti, le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. 15 16 Pensionamento anticipato Pensionamento anticipato AVS/AI 1o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Il diritto a una rendita di vecchiaia AVS nasce all’età di 64 anni per le donne e all’età di 65 anni per gli uomini. È ammesso il prelievo anticipato della rendita di vecchiaia di uno o due anni. La rendita viene ridotta del 6,8% all’anno. Le persone che optano per il pensionamento anticipato sono considerate persone senza attività lucrativa e devono continuare a pagare i contributi AVS per evitare di perdere anni di contribuzione e quindi il diritto a una rendita intera. Il contributo minimo ammonta a CHF 478.– (inclusi AI e IPG) all’anno. Comunicare tempestivamente il pensionamento anticipato alla cassa di compensazione cantonale o all’agenzia comunale AVS di competenza. LPP 2o pilastro Copertura assicurativa Cosa fare Il pensionamento anticipato è ammesso non prima del compimento del 58o anno di età, se il regolamento del proprio istituto di previdenza lo prevede. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende di regola dall’avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. In caso di pensionamento anticipato, l’avere di vecchiaia disponibile è minore e deve essere sufficiente per un periodo di riscossione più lungo. Di conseguenza, anche la rendita sarà inferiore. Anche in caso di pensionamento anticipato, di regola è possibile optare per il versamento della prestazione di vecchiaia in forma di capitale, a condizione che il regolamento di previdenza lo consenta e che la richiesta sia stata inoltrata a tempo debito. Si applicano limitazioni se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati acquisti di anni di contribuzione nel secondo pilastro. Con il pagamento completo del capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti dell’istituto di previdenza ed anche tutti i diritti alle prestazioni per i superstiti in caso di decesso della persona assicurata. Comunicare i dati necessari per il versamento della rendita all’istituto di previdenza. È importante inoltre tener presente che l’istituto di previdenza può prevedere un termine di scadenza per far valere il diritto all’opzione in capitale. LADI Assicurazione contro la disoccupazione Copertura assicurativa Cosa fare Per coloro che optano per il pensionamento anticipato, a partire da tale momento si estingue il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. È fatta eccezione per le persone andate in pensione anticipatamente, che decidono però di continuare ad esercitare un’attività lavorativa. In questo caso, a condizione che siano soddisfatti determinati presupposti, sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione. Informarsi presso l’ufficio del lavoro del luogo di domicilio nel caso si intenda continuare ad esercitare un’attività lavorativa. Pensionamento anticipato LAINF Assicurazione contro gli infortuni Copertura assicurativa Cosa fare I pensionati non sono più soggetti all’assicurazione contro gli infortuni. Le persone che svolgevano un’attività lavorativa superiore a 8 ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro possono avvalersi del già citato termine di proroga assicurativa pari a 30 giorni. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. Entro il termine di 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione LAINF presso l’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro (p. es. Suva, compagnia di assicurazioni privata), la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di 180 giorni stipulando un’assicurazione mediante convenzione presso l’assicuratore LAINF dell’ultimo datore di lavoro. L’assicurazione individuale contro gli infortuni, già stipulata presso un assicuratore privato o una cassa malati, deve essere adattata di conseguenza. Indennità giornaliera in caso di malattia Copertura assicurativa Cosa fare La copertura assicurativa termina con l’uscita della persona assicurata dal servizio presso il datore di lavoro. In questo caso non sussiste proroga assicurativa. Per le malattie già esistenti le prestazioni sono versate conformemente alle condizioni contrattuali. Di regola, non occorre prendere provvedimenti. Se necessario, può essere stipulata un’assicurazione individuale d’indennità giornaliera in caso di malattia. Versione gennaio 2016 17 Appunti Appunti 19 Mondo della sicurezza Basilese Basilese Assicurazione SA Basilese Vita SA Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea La vostra sicurezza ci sta a cuore. www.baloise.ch 000.1175 i 2.16 500 Servizio clientela 00800 24 800 800 Fax +41 58 285 90 73 [email protected]