2008
LAVORO AUTONOMO
E
IMPRENDITORIA
INDICE
LAVORO AUTONOMO
Lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato
Lavoro a progetto (co.co.pro.)
Collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co)
Lavoro autonomo occasionale –
con compensi fino a 5.000 euro nell’anno solare
Lavoro autonomo occasionale –
con compensi oltre i 5.000 euro nell’anno solare
Lavoro occasionale accessorio
IMPRENDITORIA
pag. 1
pag. 1
pag. 4
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 11
Scelta della forma legale
pag. 11
Scelta del tipo d’impresa e forma societaria
pag. 15
Scelta di diventare imprenditore
pag. 19
Motivazioni e capacità personali
pag. 19
Definizione dell’idea
pag. 20
Tipologie di attività
pag. 21
Prodotto/servizio e analisi del mercato
pag. 27
Organizzazione
pag. 27
Sede
pag. 28
Progetto di fattibilità (business plan)
pag. 28
Finanziamenti
pag. 30
Tappe da compiere per aprire un’impresa
pag. 34
• agenzia delle entrate - apertura della partita IVA
• iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio nel Registro delle Imprese
- ruoli ed elenchi con valore abilitante
- qualifiche tecniche
- elenchi
- autorizzazioni e licenze
- altri adempimenti
FRANCHISING
pag. 40
INDIRIZZI UTILI
pag. 44
INTERNET PER CHI VUOLE FARE IMPRESA
pag. 51
LAVORO AUTONOMO
LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO, PARASUBORDINATO
Prima di tutto, è utile capire la differenza esistente tra lavoratore subordinato,
autonomo e parasubordinato.
Lavoro subordinato
Secondo il Codice Civile art. 2094, “è prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore”.
La nozione giuridica parte dal presupposto dell'assoggettamento del prestatore di
lavoro nei confronti del datore di lavoro, identificabile nella possibilità, da parte
del datore di lavoro, di determinare modalità e tempi di esecuzione dell'oggetto
dell'obbligazione sorta dal contratto stipulato dalle parti. Il vincolo della
subordinazione si ha, quindi, quando il prestatore mette a disposizione del datore
le sue energie psico-fisiche al fine della realizzazione di un bene o servizio.
La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi distintivi essenziali del lavoro
subordinato:
1. il vincolo della subordinazione che consiste, per il lavoratore,
nell'assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel poter imporre
direttive non solo generali ma anche per lo svolgimento intrinseco della
mansione;
2. la continuità della prestazione, che presuppone la natura dell'oggetto come
attività e non risultato (l'oggetto della prestazione deve essere l'energia
lavorativa);
3. l'obbligo di un orario di lavoro più o meno flessibile, ma comunque
determinato;
4. una retribuzione fissa, con l'assenza di rischio per il lavoratore (il rischio
attinente all'attività produttiva deve ricadere interamente sul datore di lavoro);
5. l'organizzazione dell'impresa, anche in termini minimi, deve ricadere sul
datore di lavoro.
Altri elementi distintivi, sussidiari del lavoro subordinato sono la non proprietà di
mezzi e attrezzature (il prestatore subordinato, anche a livelli dirigenziali, può
svolgere il proprio lavoro solo tramite i mezzi e le strutture di cui dispone il
datore - fa eccezione il rapporto di lavoro a domicilio), l'inserimento nell'organico
della struttura aziendale, la prestazione lavorativa che rientra nella normalità
strutturale dell'impresa.
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Lavoro autonomo
Si ha una prestazione di lavoro autonomo “quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente” (art. 2222 Codice Civile).
E' evidente che si tratta di una definizione di carattere generale e che molte sono
le forme in cui un'attività può essere svolta con confini difficili da tracciare.
Non viene effettuata una vera e propria assunzione, ma un accordo tra le parti, nel
caso in cui entrambe preferiscano essere vincolate per un determinato periodo. Se
non viene firmato alcun documento scritto, sia il datore di lavoro che il
professionista sono liberi da vincoli di impegno reciproco.
In questo caso gli elementi distintivi essenziali sono i seguenti:
1. l'oggetto della prestazione deve essere un risultato;
2. lo svolgersi della prestazione deve avvenire senza vincolo di subordinazione
al committente;
3. il lavoratore opera in modo indipendente, salve le indicazioni di massima del
committente;
4. il lavoratore utilizza mezzi ed attrezzature propri.
Altri elementi distintivi, sussidiari al lavoro autonomo, sono il fatto che il
lavoratore non opera in commistione col personale dipendente del committente
(non c’è, quindi, inserimento nel ciclo operativo-produttivo) opera a favore di più
committenti, è libero di eseguire il lavoro secondo le modalità tecniche da lui
ritenute più opportune, fuori dall’influenza del committente. Inoltre, il compenso
deve essere in relazione all'opera eseguita o al servizio reso e non deve essere un
compenso periodico; la prestazione non deve avere carattere continuativo.
L’attività di lavoro autonomo non è caratterizzata dalla presenza di una vera e
propria organizzazione, come si ritrova nell’attività di impresa. Di questa
categoria fanno parte le libere professioni e i contratti parasubordinati.
Volendo definire sinteticamente le libere professioni, è opportuno fare riferimento
al modo autonomo in cui normalmente si svolgono. In questo senso, quindi, le
libere professioni rientrano nell'universo del lavoro autonomo.
Sotto l'aspetto giuridico e amministrativo si classificano nei seguenti gruppi:
- quelle per il cui esercizio la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria in albi o
elenchi;
- quelle per il cui esercizio non è prevista alcuna iscrizione obbligatoria in albi
o elenchi, ma sono comunque professioni disciplinate dalla legge;
- quelle non regolamentate.
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Le professioni che prevedono albo, ordine o collegio sono le seguenti:
- professioni tecniche:
agronomi e forestali, architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti
industriali;
- professioni giuridico-legali:
avvocati, notai, attuari;
- professioni amministrative-economiche:
commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, agenti di cambio, spedizionieri
doganali;
- professioni mediche e socio-sanitarie:
biologi, chimici, tecnici di radiologia, veterinari, medici, odontoiatri, ostetriche,
farmacisti, infermieri, assistenti sociali;
- altre professioni:
giornalisti e pubblicisti.
Nel 2006 per tutte le attività libero professionali e intellettuali è stata abolita la
tariffa minima di prestazione, con la possibilità per il cliente di negoziare la
parcella. Inoltre, è stato abrogato il divieto, anche parziale, di pubblicizzare la
propria attività con riferimento ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle
caratteristiche del servizio offerto, nonché al prezzo e ai costi complessivi delle
prestazioni. Il messaggio deve però rispettare i criteri di trasparenza e veridicità in
accordo con le regole e con i controlli dell'ordine di appartenenza.
L'iscrizione all'albo ha la finalità di sottoporre al controllo dell'ordine o collegio
l'attività svolta dal professionista, mentre la funzione dell'ordine è garantire il
potenziale fruitore del servizio sul possesso dei requisiti necessari per esercitare
quella specifica professione.
Solitamente è prevista l'apertura di una partita IVA, il cui numero di riferimento
serve per emettere le fatture, che permette al lavoratore di dedurre le spese di
lavoro detraibili per legge.
Lavoro parasubordinato
L'espressione lavoro parasubordinato indica una fattispecie che presenta
caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.
Il lavoratore parasubordinato è un lavoratore autonomo che esercita forme di
collaborazione continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura
organizzativa del datore di lavoro, senza vincolo di subordinazione.
In questa forma lavorativa non esiste l'instaurazione di un rapporto di lavoro
dipendente, ma un contratto di prestazione professionale stipulato dalle due parti
che regola modalità, durata e corrispettivo.
A differenza del lavoro autonomo, però, non è richiesta l'iscrizione ad albi
professionali, né l'apertura di partita IVA.
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Rientrano in questa tipologia:
- il lavoro a progetto (co.co.pro.);
- le collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.);
- il lavoro autonomo occasionale (prestazioni fino ai 5.000 euro durante
l’anno);
- il lavoro autonomo occasionale (con compensi oltre i 5.000 euro durante
l’anno);
- il lavoro occasionale accessorio.
LAVORO A PROGETTO (CO.CO.PRO.)
Con la legge delega 30 del 24 ottobre 2003 (c.d. legge Biagi) il contratto di
lavoro a progetto (co.co.pro.) ha sostituito il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.).
La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire
l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare
maggiormente il lavoratore.
Le peculiarità del lavoro a progetto sono:
− definizione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
da parte del committente;
− gestione autonoma del progetto da parte del collaboratore in funzione del
risultato nei tempi di lavoro e nelle modalità, rispettando il coordinamento con
l’organizzazione aziendale;
− l’obiettivo è il risultato finale indipendentemente dal tempo impiegato per
l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile collegata ad un
determinato risultato finale; può essere connesso all’attività principale o
accessoria dell’impresa. L’individuazione del progetto compete al committente.
Il programma di lavoro consiste in un’attività collegata a un risultato parziale che,
integrato con altre lavorazioni e risultati parziali, porterà a un esito finale.
I rapporti instaurati senza l’individuazione di un progetto vengono considerati
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Caratteristiche e Condizioni contrattuali
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e indicare, a
fini della prova, i seguenti elementi:
- durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata
specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato
realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro;
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- individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o
programma di lavoro, o fase di esso;
- corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento,
disciplina dei rimborsi spese;
- forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente
sull'esecuzione della prestazione lavorativa;
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e
sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e
deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni
di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del
programma di lavoro.
In caso di malattia e infortunio la durata del contratto non viene prorogata e si
estingue alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto; il
committente può, comunque, recedere se la sospensione si protrae per un periodo
superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata),
ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
In caso di gravidanza la durata del rapporto viene prorogata di 180 giorni.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o in
base alle modalità stabilite nel contratto individuale.
E’ possibile rinnovare il progetto o il programma di lavoro con lo stesso
committente, oppure essere impiegati in progetti con contenuti diversi, purché
ogni contratto mantenga i requisiti sopra descritti.
Sulla base di quanto detto, la collaborazione coordinata continuativa continuerà
ad essere ammessa per i seguenti destinatari:
− settore pubblico;
− professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi
professionali;
− attività rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche;
− componenti degli organi di controllo e di amministrazione delle società;
− partecipanti a collegi e commissioni;
− coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia;
− prestazioni occasionali nei limiti di 30 giorni e 5000 euro annui.
La Pubblica Amministrazione potrà, quindi, continuare a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, ma solo in caso di particolari e
temporanee esigenze che non possano essere soddisfatte con le risorse già
disponibili. Il personale utilizzato dovrà avere un’elevata professionalità e
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capacità di lavorare in autonomia, non potrà però occuparsi di gestione e
rappresentanza delle amministrazioni che spettano ai funzionari e dirigenti della
Pubblica Amministrazione.
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti
i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione
a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del
decreto);
- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
- pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
- atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa;
- collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima" (mini
co.co.co.), ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente e
per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
- rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
- rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi a
fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Contributi previdenziali e assicurativi
I lavoratori parasubordinati sono tenuti a iscriversi all’apposita gestione separata
istituita presso l’Inps, dove il committente provvede a versare i contributi
previdenziali calcolati sui compensi percepiti e ripartiti tra il lavoratore e il
committente. È, inoltre, previsto un contributo pari al 50% per la tutela della
maternità, la tutela della malattia in caso di ricovero e l’assegno per il nucleo
familiare.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
OCCASIONALI
(MINI CO.CO.CO.)
Caratteristiche e Condizioni contrattuali
A seguito della riforma Biagi, l’occasionalità non è più da riferirsi alla durata o al
compenso corrisposto, quanto piuttosto alla natura della prestazione. Questa è,
infatti, occasionale quando manchi di un inserimento funzionale nell’organico
aziendale, abbia carattere episodico e lasci al lavoratore la completa autonomia in
merito al tempo e al modo di adempimento.
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Al collaboratore non è richiesta l’iscrizione ad albi né l’apertura di una partita Iva,
poiché il suo corrispettivo è assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%.
Le prestazioni (o collaborazioni) occasionali sono coordinate e continuative con
un duplice vincolo:
- temporale: la durata della prestazione non deve essere superiore a 30 giorni
nell'anno solare e con lo stesso committente;
- economico: il compenso percepito nell'anno solare e con lo stesso committente,
non deve superare i 5.000 euro.
Oltre questi limiti temporali ed economici, il datore di lavoro può ricorrere solo al
contratto a progetto o ad un contratto di lavoro di tipo subordinato.
Sono escluse:
- professioni intellettuali che prevedono l’iscrizione ad appositi albi;
- co.co.co. rese da associazioni sportive dilettantistiche;
- la pubblica amministrazione ed il controllo delle società e le partecipazioni a
collegi e commissioni.
Tutti gli altri soggetti possono esercitare la prestazione ad esclusione dei titolari
di pensione di vecchiaia.
Il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio
economico e senza mezzi organizzati d’impresa.
Contributi previdenziali e assicurativi
Il lavoratore autonomo occasionale ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione
separata dei collaboratori e pagare i contributi solo se raggiunge un reddito annuo
derivante da questa attività superiore a 5000 euro, a prescindere dal numero dei
committenti delle prestazioni occasionali.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - CON COMPENSI FINO A
5.000 EURO NELL’ANNO SOLARE
Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata
dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione
generale nell'articolo 2222 del Codice Civile. Il lavoratore autonomo occasionale
non è vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati, agisce in assenza
di rischio economico, e la sua attività va intesa non come strutturale all'interno del
ciclo produttivo, ma come supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei
del committente.
Caratteristiche e Condizioni contrattuali
Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto
scritto, né il committente ha l'obbligo di applicare le regole sulla prevenzione
degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
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Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà
firmare un prospetto (notula) da consegnare al proprio committente.
Possiamo sintetizzare così le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale:
- autonomia del lavoratore circa il tempo e le modalità di esecuzione della
prestazione;
- mancanza di coordinamento con l'attività del committente;
- carattere episodico dell'attività;
- mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione
aziendale;
- mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Contributi previdenziali e assicurativi
Per quanto riguarda il trattamento contributivo, i lavoratori autonomi occasionali
con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare non sono obbligati all'iscrizione
alla Gestione Separata, né al versamento di aliquote contributive.
Il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve registrarsi nuovamente
nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda
un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi, è
tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - CON COMPENSI OLTRE I
5.000 EURO NELL’ANNO SOLARE
Il Decreto Lgs. 276/2003 inquadra il lavoro occasionale ai fini dell'esclusione dal
lavoro a progetto o dalle prestazioni occasionali, mettendo in evidenza che la
natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla
misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte e concentrarsi sulla
presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura
del committente. Infatti, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, possono esservi
prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5.000 euro
nell'anno solare.
I lavoratori, in tal caso, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata e al
versamento di aliquote contributive solamente sulla quota di reddito eccedente, a
prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nasce nel momento e nell'anno in
cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi.
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Sono attività lavorative di natura occasionale e accessoria quelle la cui durata
complessiva non superi 30 giorni e l’ammontare dei compensi non superi 5.000
euro nel corso dell’anno solare.
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Le prestazioni possono essere svolte a favore di più beneficiari. Lo scopo di
questo contratto è duplice: fare emergere il sommerso tipico di alcune prestazioni
lavorative e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di alcune fasce deboli,
aumentando la possibilità di lavoro presso famiglie o enti senza scopo di lucro.
I lavoratori che possono svolgere il lavoro accessorio sono soggetti considerati a
rischio di esclusione sociale appartenenti alle seguenti categorie:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti e pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita del lavoro.
Possibili datori di lavoro sono:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori o, se imprenditori, non nell’ambito dell’esercizio
della propria attività.
Il lavoro accessorio può riguardare le seguenti prestazioni:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli derivanti da calamità o
eventi naturali improvvisi.
Caratteristiche e Condizioni contrattuali
La forma del contratto è libera. I soggetti interessati devono comunicare la loro
disponibilità al Centro per l’Impiego provinciale nell’ambito territoriale di
riferimento o alle agenzie per il lavoro accreditate al fine di ricevere, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulta questa loro condizione.
È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavorati
riceveranno dei buoni di lavoro, acquistati dai datori di lavoro presso le rivendite
autorizzate. Il valore nominale del buono è stato fissato a 10 euro (Decreto
Ministeriale del 30 settembre 2005).
Contributi previdenziali e assicurativi
Una volta effettuata l’attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai
centri autorizzati, i quali:
- trattengono il 5% a titolo rimborso spese;
- versano i contributi Inps e Inail dovuti (il 13% va all’Inps, il 7% all’Inail);
- versano la parte restante al lavoratore.
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Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio.
L'impresa familiare è un istituto giuridico di recente creazione nell'ordinamento
italiano, disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile. Esso regola i rapporti che
nascono ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presti la sua opera in
maniera continuativa nella stessa impresa.
L'esigenza sottesa alla creazione di tale istituto era di tutela nei confronti di quei
familiari che, pur lavorando all'interno di un’impresa familiare, non erano tutelati
nei confronti dell'imprenditore.
E' possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito
dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo; in tal
caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro
subordinato.
Nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura occasionale quelle
rese da parenti e affini entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a
titolo gratuito o dietro rimborso spese.
L'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un
limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale. Il limite è relativo
all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato, per il quale resta vigente il
limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.
Per approfondimenti sui contratti si consiglia la lettura dell’opuscolo “Contratti di
lavoro” edito dall’Informagiovani e ritirabile presso l’ufficio o scaricabile dal sito
internet www.comune.brescia.it/informagiovani - opuscoli area lavoro.
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IMPRENDITORIA
Normativa
Art. 2082 del Codice Civile: è imprenditore chi esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
o di servizi.
Art. 2083 del Codice Civile: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del
fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia.
SCELTA DELLA FORMA LEGALE
La prima decisione di un aspirante imprenditore riguarda necessariamente il tipo
d’impresa.
Di seguito presentiamo una panoramica delle caratteristiche di tutte le forme
giuridiche che può assumere l’impresa.
Dalla decisione della forma societaria scaturisce la modalità di iscrizione nel
Registro delle Imprese: l'impresa può essere individuale o collettiva; un’ulteriore
distinzione si ha in riferimento all'attività esercitata e al grado di responsabilità
dei soci (società di persone, società di capitali e società cooperative).
Società di persone
Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita
semplice), cioè rispondono dei debiti con il patrimonio personale coprendo anche
la parte dei soci insolventi.
Appartengono a questa tipologia: le società semplici, le società in nome collettivo,
le società in accomandita semplice.
Società semplice (S.s.): si costituisce con scrittura privata o scrittura privata
autenticata e non ha per oggetto l'esercizio di un’attività commerciale, ma agricola,
artigianale, professionale in forma associata, di gestione di patrimoni immobiliari.
Le società semplici devono richiedere, entro il termine di trenta giorni
dall'accordo sociale, l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio territorialmente competente in una sezione speciale.
Società in nome collettivo (S.n.c.): necessita di due o più soci amministratori, è la
più semplice tra le società commerciali; è facile da costituire dal momento che
può avvenire con scrittura privata autenticata dal notaio ed esercitare sia funzioni
di impresa commerciale che economiche non commerciali.
E’ una forma utilizzata soprattutto per attività commerciali agricole o di servizi di
dimensioni limitate quanto a soci e capitali.
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La responsabilità dei soci è solidale e illimitata per le obbligazioni sociali assunte
(in caso di fallimento tutti i soci risponderanno in solido e illimitatamente con il
proprio patrimonio). La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura
privata autenticata e depositata in tribunale; l'atto costitutivo deve essere iscritto al
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio entro trenta giorni dalla sua
stipulazione. Se non si provvede all'iscrizione, la società dovrà pagare una
sanzione, sarà considerata "irregolare" e quindi caratterizzata dalla maggiore
responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Società in accomandita semplice (S.a.s.): composta da due o più soci, viene posta
in essere quando i soggetti finanziatori vogliono investire i loro capitali in
un'attività di impresa senza volersene assumere i rischi. Questi soci, detti
accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti
accomandatari, i quali si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità
connesse all'esercizio dell'impresa.
Solo gli accomandatari possono essere amministratori e gli accomandanti non
possono trattare o concludere contratti in nome della società. Se la società fallisce,
falliscono anche i singoli soci accomandatari.
Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese entro
trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo della società. In caso di
mancata iscrizione, la società incorrerà nel pagamento di una sanzione e sarà
considerata "irregolare", con conseguente maggiore responsabilità da parte dei
soci per le obbligazioni assunte.
Non esiste capitale minimo né collegio sindacale.
Società di capitali
Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il
proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci
accomandatari) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali.
Hanno personalità giuridica e sono considerate distinte dagli individui che le
compongono, sia ai fini fiscali che a quelli civili.
Entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, redatto da un notaio,
deve essere prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle Imprese, a
cura del notaio stesso; l'iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo
momento la società acquista personalità giuridica.
Nel caso di omessa iscrizione la società è inesistente e chiunque abbia assunto
obbligazioni in nome della società ne risponde solidalmente e illimitatamente.
Le società di capitale sono: le società per azioni, le società in accomandita per
azioni, le società a responsabilità limitata.
Società per azioni (S.p.a.): esercita un'attività di impresa utilizzando il patrimonio
conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno un valore standard
e sono rappresentate da un titolo nominativo detto “azione”. Il capitale non può
essere inferiore a 100.000 euro.
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Per la costituzione regolare di una società per azioni occorrono la stipulazione per
atto pubblico (da parte di un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.): ha le stesse caratteristiche delle
società in accomandita semplice e delle società per azioni. Il patrimonio sociale è
costituito da azioni, ma i soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere
di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e
sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni
sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.
Società a responsabilità limitata (S.r.l.): le quote sociali non sono rappresentate da
azioni e il capitale minimo per la costituzione è 10.000 euro. L'adozione di questa
forma societaria viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di
attività di impresa di media dimensione. E’ una società di capitali che però ha una
struttura più semplice delle altre di tale categoria (S.p.a. e S.a.p.a.) e pertanto è
utilizzabile anche per imprese con un giro d’affari abbastanza ridotto. L'atto
costitutivo redatto da un notaio (per contratto o con atto unilaterale pubblico) è
soggetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese entro venti giorni dalla sua
stipulazione.
In sostanza condivide i vantaggi delle società personali come snellezza e
semplicità, senza rinunciare al beneficio della limitazione della responsabilità dei
soci. La responsabilità è limitata al capitale sociale e resta la responsabilità
personale, civile e penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione. I
creditori della società, nel caso di inadempimento, non possono rivalersi sui
singoli soci in quanto il patrimonio della società e il patrimonio dei soci sono
separati e indipendenti.
Società cooperativa
La società cooperativa è un'impresa a responsabilità limitata disciplinata dagli
articoli 2511 e seguenti del codice civile. Alle cooperative si applicano le
disposizioni sulla società per azioni oppure le norme sulla società a responsabilità
limitata laddove il numero di soci è inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato
patrimoniale non supera € 1.000.000,00. La disciplina della società a
responsabilità limitata si applica invece obbligatoriamente quando la base sociale
è composta da tre a otto soci (in tale ipotesi, i soci devono essere esclusivamente
persone fisiche).
Le cooperative "sono società a capitale variabile con scopo mutualistico": il
capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, pertanto
l'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo, ma è
fatta dagli amministratori con annotazione nel libro soci. Essere una società
mutualistica vuol dire che lo scopo risultante dallo statuto è quello di fornire beni
o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione, a
condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.
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Il codice civile distingue tra cooperative a mutualità prevalente e quelle a
mutualità non prevalente. Le prime, ai sensi dell'articolo 2512, sono quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o
utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle
prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza nella nota
integrativa al bilancio.
Per essere considerate a mutualità prevalente, le cooperative devono prevedere nei
propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Esistono diverse tipologie di imprese cooperative: a seconda dell’attività che
svolgono, possono essere per esempio:
di vigilanza armata e non
artigiane
sportive e teatrali/musicali
di professionisti
di consumo
di formazione
florovivaistiche, ortofrutticole e
di servizi
vitivinicole/olearie
di autotrasporto
zootecniche, lattiero-casearie
delle costruzioni
di gestione asili nido e scuole
editoriali
di servizi socio-assistenziali
di logistica (movimentazione
domiciliari e residenziali
merci)
di assistenza infermieristica
di informatica
di inserimento lavorativo
di pescatori
di abitazione
di pulizia
Banche di Credito Cooperativo
radiofoniche
Consorzi in forma cooperativa
turistiche
di ristorazione
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SCELTA DEL TIPO D’IMPRESA E FORMA SOCIETARIA
Per la scelta della forma giuridica di un’impresa bisogna tenere conto di:
- numero dei soci
- obiettivi / prodotto-servizio offerto
- volume d’affari che si prevede di realizzare nel medio periodo
- capitali da investire
- grado di responsabilità dell’imprenditore
Impresa individuale
Unico titolare dell'attività è il singolo imprenditore che si assume il rischio e le
responsabilità che l'esercizio dell'attività economica comporta. Risponde
direttamente alle obbligazioni verso i terzi con il suo patrimonio personale.
L'impresa individuale rispetto alla collettiva è caratterizzata da una maggiore
flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e
fiscali.
Le imprese individuali sorgono con l'inizio dell'esercizio professionale di
un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e di
servizi.
Per avviare tale impresa sarà necessaria solo una dichiarazione di inizio d’attività,
l’iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita IVA (più
iscrizioni INPS e INAIL).
Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, come prescritto dal Codice Civile,
l'imprenditore deve chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese della provincia
in cui è ubicata la sede dell'impresa. È possibile utilizzare anche i modelli
cartacei, oltre alla modalità telematica e su supporto informatico.
Impresa familiare: considerata ugualmente individuale, vi partecipano però
anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado (zio, zia, nipote) e/o gli affini entro
il secondo (suocero, genero ecc.), che prestano la propria attività in modo
continuativo e prevalente senza rapporti di dipendenza.
I familiari coadiuvanti hanno diritto sia ad una quota degli utili che al
mantenimento e possono prestare attività di qualunque tipo, sia intellettuale che
manuale.
L’imprenditore e i collaboratori familiari hanno responsabilità illimitata (tutto il
patrimonio personale per l’imprenditore).
Si costituisce, ai fini fiscali, per atto pubblico o con scrittura privata autenticata
per l'elencazione dei familiari collaboratori e non esiste capitale minimo. Non
esiste collegio sindacale.
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La società collettiva
Si costituisce una società collettiva quando due o più persone si accordano per
svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. L'accordo
deve risultare dall'atto costitutivo, che sancisce la nascita delle imprese collettive,
fatta eccezione per le società di capitali. A ricoprire il ruolo imprenditoriale è la
società e non il singolo
La richiesta d'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere inoltrata alla
Camera di Commercio entro trenta giorni dalla costituzione della società.
Con il decreto legislativo n. 88/1993 e con la recente riforma del diritto societario,
contenuta nel Dlgs n. 6/2003, è possibile costituire Società a responsabilità
limitata (art. 2462) e Società per azioni (art. 2328) unipersonali.
Attività esercitata
Le società sono caratterizzate dal conferimento iniziale di beni e servizi da parte
dei singoli soci, dall'esercizio comune dell'attività, dall'obiettivo comune del
conseguimento e divisione degli utili. Nell'atto costitutivo deve essere indicato
l'oggetto sociale, cioè l'attività che si intende esercitare.
Le società si distinguono in commerciali e non commerciali.
Le prime sono quelle che svolgono un'attività industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione di beni, un'attività di
trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa o altre
attività ausiliarie.
Le società non commerciali si occupano, ad esempio, di lavoro agricolo o
professionale; sono costituite sotto forma di società semplici.
Costi di avvio e di amministrazione dell’impresa
Per prendere delle decisioni corrette riguardanti l’impresa, è necessario conoscere
bene le spese che si sosterranno, sia quelle per la costituzione che quelle
successive di gestione.
Di seguito, inseriamo a titolo indicativo una tabella del 2004 con un elenco di
spese, suddivise per forma d’impresa e tipo di atto, che intende comprendere tutte
le esigenze finanziarie iniziali e correnti dell’imprenditore.
Permette una valutazione dei costi/benefici nella fase di avvio di un’azienda.
L’elaborazione si riferisce ad un’impresa artigiana di piccole/medie dimensioni
senza dipendenti, ed è stata studiata per fornire una quantificazione indicativa
della convenienza ad iniziare un’attività economica della quale si stima un certo
reddito futuro. Tuttavia, i costi indicati possono variare significativamente da una
zona geografica all’altra, come all’interno dello stesso territorio in ragione di
molteplici elementi.
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Spese
Impresa familiare
Società in
Società in
nome
accomandita semplice
collettivo (Snc)
(Sas)
nessuna
€ 350,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
Società a
Società
responsabilità
cooperativa
limitata (Srl) con
(Soc. coop.)
unico socio
€ 2.500,00
€ 1.800,00
€ 50,00 ved.
nota 1
€ 50,00 ved. nota 1
€ 50,00 ved.
nota 1
€ 50,00 ved. nota 1
€ 50,00 ved. nota 1
€ 50,00 ved. nota 1
€ 50,00 ved. nota
1
€ 28,00
€ 28,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 145,00
€ 145,00
€ 145,00
€ 78,00
€ 78,00
€ 179,00
€ 179,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 181,00
€ 181,00
€ 448,00
€ 448,00
€ 96,00
Tenuta contabilità
Variabile
ved.nota 2
Variabile ved.nota Variabile
2
ved.nota 2
Variabile ved.nota 2
Variabile ved.nota 2 Variabile ved.nota 2
Variabile
ved.nota 2
Libri e registri
contabili
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
€ 340,00
€ 340,00
€ 81,00
€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per
ciascun socio)
€ 2.600,00 più
conguaglio sul reddito
(per ciascun socio
accomandatario)
€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per ciascun
socio artigiano)
€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per il socio
artigiano)
Atti e consulenze
Spese notarili
Spese di
costituzione (una Apertura p. IVA
tantum)
Diritti camerali,
Registro delle
Imprese e delle
coop.
Totale spese di
costituzione
Camera di
Commercio
Spese di gestione INPS(gestione
autonomi)
(annuali)
INAIL
Deposito Bilancio
Totale spese di
gestione
(minimo)
TOTALE
SPESE PRIMO
ANNO (minimo)
Ditta
individuale
Società a
responsabilità
limitata (Srl)
€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito (per il
titolare e per
ciascun
collab.famil.)
Variabile in base Variabile in base
al rischio
al rischio
nessuna
nessuna
Variabile in
Variabile in base al
base al rischio rischio
nessuna
nessuna
Variabile in base al
rischio
€ 67,33
Variabile in base al
rischio
€ 67,33
nessuna(i soci
sono dipendenti e
quindi ricadono
nella gestione
INPS dei
lavoratori dip.)
Variabile in base
al rischio
€ 67,33
€ 2.696,00
€ 2.696,00
€ 2.781,00
€ 2.781,00
€ 3.455,33
€ 3.455,33
€ 244,33
€ 2.774,00
€ 2.774,00
€ 2.960,00
€ 2.960,00
€ 3.650,33
€ 3.650,33
€ 439,33
€ 2.600,00 più
conguaglio sul
reddito
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Nota 1: è possibile ottenere l'apertura della partita IVA in modo semplice e
direttamente on-line al costo indicato di € 50,00.
Nota 2: per la tenuta della contabilità è possibile richiedere un preventivo gratuito
e senza impegno.
Agevolazioni fiscali e finanziarie per i neo imprenditori
Dopo l’analisi della forma più conveniente d’impresa e dei costi d’affrontare, il
neo imprenditore deve prendere in considerazione le facilitazioni offerte dalla
normativa (finanziaria e fiscale) in modo da poter utilizzare al meglio gli
strumenti messi a sua disposizione, sia per ottenere dei fondi a tassi agevolati che
per beneficare di un considerevole risparmio sulle spese programmate.
Regimi contabili e fiscali
L’ottimizzazione nella decisione di optare per un regime contabile che tenga
conto delle caratteristiche dell’impresa, così come la successiva familiarità con le
funzionalità del regime prescelto, permettono all’imprenditore di conoscere tutti
gli aspetti della sua azienda, i suoi punti di forza ed i punti deboli, nonché di
verificare, in ogni momento, l’andamento dei risultati di gestione.
Quanto diremo con riferimento alle imprese vale, in linea di massima, anche per i
lavoratori autonomi, tenendo conto delle seguenti precisazioni: il loro regime
contabile naturale (a prescindere dal volume d’affari conseguito) è quello
“semplificato”, ma hanno facoltà di optare per quello “ordinario”. Il regime
semplificato prevede la tenuta, oltre che dei registri IVA, anche di un “Registro
IRPEF degli incassi e pagamenti” (o di sezioni così denominate all’interno dei
registri IVA), mentre il loro regime ordinario prevede la tenuta di un “Registro
cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari” in luogo del
libro giornale e la facoltà di non tenere il libro degli inventari e quello mastro.
Il primo incontro con la Camera di Commercio territorialmente competente
avviene con la registrazione dell'impresa nel Registro delle Imprese.
Contestualmente all'iscrizione, l'ufficio preposto della Camera di Commercio, in
collegamento con il Ministero delle Finanze, assegna il numero di iscrizione al
Registro che coincide con il codice fiscale.
L'attività di impresa è, inoltre, soggetta ad abilitazioni, autorizzazioni o licenze e
alla denuncia di inizio attività.
Le Camere, oltre a essere punti di riferimento per adempiere a obblighi normativi,
forniscono anche servizi reali di supporto alle imprese nel campo della
formazione, dell'internazionalizzazione ed elaborano dati economici utili al
tessuto imprenditoriale.
La legge 580/93 ha istituito il Registro delle Imprese tenuto dalle Cancellerie
commerciali dei Tribunali, ed il Registro Ditte tenuto dalle Camere di Commercio.
È presente in ogni provincia e garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti
gli atti che le riguardano. Si articola in due sezioni, ordinaria e speciale, alle quali il
DLgs 96/2001 ne ha affiancata un’ulteriore per le Società tra avvocati.
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L’iscrizione si deve effettuare entro 30 giorni dalla nascita per le ditte individuali,
mentre per le società avviene secondo i termini e le modalità previste dal Codice
Civile. Nel Registro vanno inoltre annotate tutte le successive modifiche che
possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività.
Annesso al Registro delle Imprese è il REA, Repertorio delle notizie economiche
ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico,
amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Chi è tenuto all'iscrizione nel
Registro delle Imprese o alla denuncia al REA ha la possibilità di aprire una
Posizione Iva o dichiarare la cessazione della propria attività direttamente presso
la Camera di Commercio. Spetta poi all’ ufficio del Registro delle Imprese
trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, rilasciando apposita certificazione
dell’avvenuta operazione al contribuente interessato.
Attività di impresa soggette ad autorizzazioni o licenze
L'esercizio di particolari attività commerciali, di trasporti o di servizi è vincolato
alla preventiva iscrizione dei titolari di imprese individuali o degli amministratori
delle società in appositi registri, albi, ruoli. Tale iscrizione è necessaria, ma non
sufficiente, in quanto occorre anche una licenza/autorizzazione o altro atto
amministrativo, che consenta all'aspirante imprenditore l'esercizio del diritto
acquisito con l'abilitazione derivante dall'iscrizione.
Esistono: Registro esercenti il commercio, Ruolo dei conducenti di veicoli
pubblici non di linea, Registro dei venditori, fabbricanti e importatori di metalli
preziosi, Attività di macinazione.
SCELTA DI DIVENTARE IMPRENDITORE
Il lavoratore autonomo svolge un’attività prevalentemente intellettuale, avvalendosi
essenzialmente delle proprie doti naturali e delle proprie conoscenze di studio.
L’imprenditore è un lavoratore autonomo che svolge la sua attività senza essere
alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Svolge un’attività economica
organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
MOTIVAZIONE E CAPACITA’ PERSONALI
Avviare un’impresa è un compito che richiede alcune capacità e requisiti.
E’ importante fare una seria valutazione di sé per comprendere se si hanno le doti
necessarie.
Ecco le caratteristiche che un buon imprenditore dovrebbe avere.
Pazienza: ci vuole del tempo per avviare un’attività.
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Competenze: percorso personale di formazione, studi, esperienze lavorative e
interessi coltivati che hanno portato il potenziale imprenditore a questa scelta.
Capacità tecniche, professionali e personali e continuo aggiornamento.
Capacità organizzativa: organizzare le risorse per ottenere un bene o un servizio,
gestendo persone e mezzi con compiti, caratteristiche, esigenze e problemi molto
diversi tra loro. E’ importante avere una certa predisposizione ed esperienza, ma
l’utilizzo del buonsenso e l’impegno personale sono i migliori strumenti.
Voglia di investire e motivazione: il successo dipende dalla voglia di riuscire e
dall’impegno che si è disposti ad investire.
Fiducia nelle proprie capacità ed ottimismo: indispensabili per superare le
difficoltà iniziali e per procedere con determinazione verso la realizzazione dei
propri obiettivi.
Coraggio e propensione al rischio: l'imprenditore deve porsi mete ambiziose ma
raggiungibili e per perseguirle deve essere disposto ad affrontare i rischi connessi,
che ha comunque cercato di conoscere, valutare e stimare preventivamente.
Capacità di relazione: l'impresa opera in un contesto aperto e deve sapersi
relazionare con l'esterno.
Creatività: ricercare soluzioni nuove e innovative rispetto al contesto in cui
l'impresa opera; essere curiosi ed informati sulle strategie adottate dai concorrenti
e sulle richieste e i bisogni dei potenziali clienti. Occorre individuare le
opportunità e trasformarle in punti di eccellenza per l'azienda.
Capacità critica: permette di valutare razionalmente, la propria idea e consente di
leggere continuamente i mutamenti del mercato consentendo di "aggiustare" la
rotta alla propria attività in considerazione delle nuove tendenze.
Bisogna anche avere attitudini alle relazioni umane e intuito.
La voglia di fare l’imprenditore, lo spirito giusto per correre il rischio, non si
imparano a scuola.
Scegliere la strada dell’attività autonoma significa soprattutto avere coscienza
della sfida intrapresa.
DEFINIZIONE DELL’IDEA
La decisione di diventare imprenditore e la volontà di impegnarsi a fondo non
bastano per partire con il piede giusto nella creazione dell’impresa.
Per non commettere errori, a volte anche economicamente molto pesanti, è
consigliabile avere idee precise sull’attività da iniziare.
Come muoversi per avviare un’impresa
1. Avere le idee chiare sul tipo di impresa che si vorrebbe aprire;
2. Verificare titolo di studio/ esperienza/ requisiti;
3. Sapere che cosa serve (sede, materiale ecc.): un business plan può aiutare;
4. Avere un’idea dei costi da affrontare.
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E’ opportuno definire con particolare attenzione l’idea imprenditoriale,
domandandosi:
1) In quale mercato opererà l’impresa nascente.
La risposta fornisce il grado di conoscenza dell'aspirante imprenditore del
mercato e degli attori che vi operano (i consumatori e i clienti da un lato, le
imprese concorrenti dall’altro).
2) Quale prodotto o servizio offrirà.
La risposta e i successivi approfondimenti assicurano l’imprenditore circa il grado
di conoscenza dei contenuti dei prodotti/servizi che commercializzerà e dei
processi necessari per produrli.
3) Quali risorse utilizzerà per produrre o vendere.
La risposta misura la capacità di individuare e organizzare le risorse (uomini e
beni, anche finanziari) necessarie per produrre i prodotti o servizi dell’impresa.
La combinazione delle tre risposte consentirà di definire la formula dell’idea
imprenditoriale e di valutare, con l’aiuto di un esperto, l’esistenza delle precondizioni per investire ulteriore tempo nella costruzione del progetto d’impresa e
per la verifica della sua fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
Un’impresa è vincente se fondata sulla commercializzazione di prodotti o servizi
non solo originali, ma che vadano incontro alle esigenze del mercato e del
consumatore.
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
Ci sono cinque settori a cui un’ impresa può appartenere:
• Industria
• Artigianato
• Servizi
• Commercio
• Turismo
IMPRESA INDUSTRIALE
E’ volta alla produzione di beni e servizi utilizzando in maniera rilevante
dipendenti e macchinari. Il soggetto (persona fisica o società) esercita un’attività
economica consistente nell’acquistare merci per trasformarle in nuovi prodotti
(non per rivenderle senza lavorazione). Attua la trasformazione fisico tecnica di
materie prime o semi lavorate in prodotti finiti, attraverso due tipi fondamentali di
processi: la produzione in senso stretto e il montaggio o assemblaggio.
La struttura patrimoniale delle imprese industriali è caratterizzata dalla prevalenza
delle immobilizzazioni rispetto alla consistenza dell’attivo circolante. Ciò ne
determina una certa rigidità e contribuisce a spiegare come per queste imprese
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siano generalmente rilevanti i costi fissi. Nell’imprese industriali si possono
individuare i seguenti gruppi d’operazioni e processi:
• processi di finanziamento: l’impresa ottiene i mezzi necessari allo
svolgimento della propria attività,
• processi d’investimento: acquisizione dei fattori produttivi,
• processi di trasformazione economico-tecnica: trasformazione di materie prime,
• processo di disinvestimento: recupero finanziario dei mezzi impiegati
attraverso la vendita.
Piccola impresa industriale:
• ha meno di 50 dipendenti;
• ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di
bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;
Media impresa industriale:
• ha meno di 250 dipendenti;
• ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure ha un totale
di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
IMPRESA ARTIGIANA
E' artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività
di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste
ultime,
di
somministrazione
di
alimenti
o
di
bevande.
L’artigiano è il soggetto che esercita personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare l'impresa artigiana e svolge in misura prevalentemente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, assumendone la piena
responsabilità e gestione, tenendo presente che l’attività può essere svolta in luogo
fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore, in appositi locali, in una sede
designata dal committente, in forma ambulante.
L’impresa artigiana, volta appunto alla produzione di merci e servizi utilizzando
in maniera determinante la propria abilità manuale, paga meno tasse e meno
contributi.
Perché un’impresa rientri nell’artigianato, è necessario che il titolare partecipi
attivamente al processo produttivo e che non superi un limite massimo di
dipendenti (diverso a seconda del settore).
In base all'art. 4 della Legge Quadro sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443,
un’impresa, per essere considerata artigiana, deve rispettare determinati limiti
dimensionali relativamente al numero dei suoi occupati.
A. per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei
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dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
B. per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
C. per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni
artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
D. per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
E. per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti
può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti.
Si ricorda che, in base alla Legge 133/97, l'impresa artigiana può essere costituita
ed esercitata anche nelle forme di società a responsabilità limitata con un unico
socio o società in accomandita semplice, sempre che esistano i requisiti
dimensionali, soggettivi (riferiti all'imprenditore artigiano), e oggettivi (riferiti
all'attività svolta) indicati dalla legge stessa. Infine, la Legge 57/2001 ha previsto
la possibilità di costituire imprese artigiane anche nella forma di società a
responsabilità limitata pluripersonale.
E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20%
e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno.
Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali
sopra indicati non sono computati:
• per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e
da questa mantenuti in servizio;
• i lavoranti a domicilio di cui alla legge 877/73, sempre che non superino un
terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
• i dipendenti con contratto di formazione;
• i portatori di handicap.
Sono invece computati i familiari dell'imprenditore anche se solo partecipanti
all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis del Codice Civile quando esercitano
la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito
dell'impresa artigiana, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana, i dipendenti (qualunque sia l'attività da essi svolta).
Le imprese artigiane devono iscriversi, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività,
all'apposito Albo delle imprese artigiane.
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L'iscrizione è obbligatoria (con esclusione delle SRL pluripersonale) e provoca
l'annotazione dell'impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la
qualifica d'impresa artigiana.
Comporta, inoltre, l'inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare,
dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.
Forme giuridiche previste per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane:
- Impresa individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata con unico socio
- Società a responsabilità limitata pluripersonale
- Società cooperativa con soci contitolari
In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale;
in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le S.a.s. è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario
svolga come prevalente un'attività manuale.
Nelle S.r.l. pluripersonali la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro deve
possedere la maggioranza delle quote sociali.
I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un' apposita
sezione separata .
Le S.p.a. e le società in accomandita per azioni non possono iscriversi all'Albo
delle Imprese Artigiane.
Come già precisato, è necessario che la maggioranza dei soci (o uno se i soci
sono due) partecipi personalmente e manualmente all'attività.
Le attività artigiane non necessitano di licenza per vendere quello che producono
nella loro sede o tramite internet.
IMPRESA DI SERVIZI
Come avviene il processo di produzione di un servizio? E’ forse diverso produrre
un’automobile e produrre un servizio di trasporto pubblico?
Per produrre un’automobile, tre sono gli elementi necessari: la forza lavoro, le materie
prime e i macchinari. Il risultato dell’interazione di questi tre fattori è il prodotto
finito, l’automobile, venduta poi attraverso i canali di distribuzione adatti.
Cosa è necessario per produrre il servizio di trasporto pubblico? Un autobus, un
conducente e un cliente. Infatti un autobus che effettua la sua corsa a vuoto, senza
alcun cliente, non ha prodotto alcun servizio. E’ potenzialmente un servizio ma,
finché non sale un cliente, è capacità produttiva inutilizzata.
Il cliente, dunque, è l’elemento che più differenzia la produzione di un prodotto
dalla produzione di un servizio: la sua presenza è spesso necessaria alla
realizzazione del servizio.
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La presenza del cliente comporta, inoltre, una conseguenza importante: egli può
intervenire nel processo di produzione del servizio, influenzandolo. Gli altri due
elementi necessari alla produzione di un servizio sono il supporto fisico e il
personale di contatto.
Il supporto fisico rappresenta l’insieme degli elementi materiali e immateriali
necessari alla fabbricazione del servizio; ne fanno parte sia gli strumenti che
servono all’erogazione, sia l’ambiente in cui il servizio si svolge. Si tratta, ad
esempio, degli aerei per il trasporto aereo o dei locali, dei calcolatori per le
segreterie di enti pubblici ecc.
Il supporto fisico è utilizzato sia dal personale di contatto che dai clienti. Il
personale di contatto è il personale dell’impresa di servizi che lavora a diretto
contatto con il cliente, come il personale che nelle segreterie si trova allo
sportello; la sua presenza non è tuttavia sempre necessaria, come nel caso dei
sistemi di erogazione automatizzati.
Il servizio è il risultato e l’obiettivo dell’interazione tra cliente, personale di
contatto e supporto fisico.
Piccola impresa dei settori commerciale e servizi:
• ha meno di 20 dipendenti;
• ha un fatturato annuo non superiore ai 2,7 milioni di euro, oppure un totale
dello stato patrimoniale non superiore ai 1,9 milioni di euro;
Media impresa dei settori commerciale e servizi:
• ha meno di 95 dipendenti;
• ha un fatturato annuo non superiore ai 15 milioni di euro, oppure un totale
dello stato patrimoniale non superiore ai 10,1 milioni di euro;
IMPRESA COMMERCIALE
Il commercio, ovvero l'acquisto e la vendita di beni valutari o di consumo, mobili
o immobili, è una delle attività principali su cui, da sempre, si fonda l'economia. Il
soggetto (persona fisica o società) esercita un’attività economica che consiste
nell’acquisto di merci allo scopo di rivenderle senza ulteriori lavorazioni.
Nel mondo dei servizi, che domina l’attuale scenario produttivo, il commercio ricopre
un ruolo centrale. Sia nelle forme tradizionali sia in quelle più innovative (ecommerce) è oggi il protagonista di un sistema di scambi che, in misura crescente, si
svolge sul piano internazionale e con caratteri di accentuato dinamismo.
I grandi cambiamenti dell’economia, prodotti dai fenomeni di globalizzazione
della domanda e flessibilità dell’offerta e dall’avvento delle nuove tecnologie
informatiche, hanno richiesto un significativo innalzamento del tasso di
professionalità degli imprenditori della distribuzione. In conseguenza di ciò, gli
schemi di gestione e l’attività di governo dell’impresa commerciale si sono dovuti
rapidamente evolvere secondo percorsi ormai simili a quelli di organizzazioni
industriali e di avanzate realtà imprenditoriali.
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Parlando di controllo di gestione all’interno di un’azienda commerciale,
istintivamente si pensa subito alla grande distribuzione alimentare o ai grandi
magazzini dove, grazie ai processi di concentrazione e di internazionalizzazione in
atto negli ultimi anni, le capacità manageriali sono tendenzialmente più elevate e, di
conseguenza, sono più sofisticati anche gli strumenti utilizzati per il controllo.
Spesso, tuttavia, ci si dimentica che il settore distributivo è caratterizzato anche
dalla presenza di aziende che vendono prodotti “non food” con un assortimento
limitato ma profondo, e con un’eccessiva polverizzazione data dalla presenza
predominante di tanti piccoli punti vendita. Negli ultimi anni, però, per i fenomeni
di concentrazione e di acquisizione, si è assistito alla nascita di realtà che hanno
assunto una dimensione significativa sia in termini di fatturato che in termini di
numero di dipendenti, con una presenza diffusa all’interno del territorio.
Ci riferiamo in particolare a tutte quelle aziende commerciali (che hanno una
dislocazione territoriale su più punti vendita) dove alla vendita all’ingrosso, al
“professionista di settore” (predominante), si affianca quella al dettaglio.
Da un punto di vista giuridico, invece, possiamo trovarci di fronte sia ad un’unica
società che opera attraverso più punti vendita, che ad una serie di società con
distinta autonomia giuridica, che fanno capo a un unico centro decisionale
costituito dalla capogruppo da cui sono controllate.
Piccola impresa dei settori commerciale e servizi:
• ha meno di 20 dipendenti;
• ha un fatturato annuo non superiore ai 2,7 milioni di euro, oppure un totale
dello stato patrimoniale non superiore ai 1,9 milioni di euro;
Media impresa dei settori commerciale e servizi:
• ha meno di 95 dipendenti;
• ha un fatturato annuo non superiore ai 15 milioni di euro, oppure un totale
dello stato patrimoniale non superiore ai 10,1 milioni di euro;
IMPRESA TURISTICA
Il settore turistico in questi ultimi anni ha registrato un forte sviluppo, con un
incremento sia della domanda che dell’offerta. Nella bilancia dei pagamenti è
l’unica voce con risultato positivo ed è un settore con una potenzialità enorme dal
punto di vista occupazionale. D’altro canto, però, è caratterizzato da un lato da
un’offerta strutturalmente rigida e dall’altro da una domanda tendenzialmente
elastica e stagionale. Tali fattori rendono spesso incerta la gestione aziendale:
basta un evento imprevisto (una mancata nevicata in montagna, un attentato
terroristico ecc.) per mettere a rischio i risultati di bilancio di interi anni di lavoro.
In questi ultimi anni anche le imprese turistiche hanno adottato la
programmazione aziendale (business plan), processo attraverso il quale cercano di
razionalizzare, per quanto possibile, gestione e scelte al fine di contrastare
l’agguerrita concorrenza e prevenire mutamenti nella domanda.
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PRODOTTO/SERVIZIO e ANALISI DEL MERCATO
Pensando che prodotto/servizio offrire e come commercializzarlo, è necessario
verificare l’esistenza della domanda.
Per saperlo è fondamentale fare un’attenta analisi del mercato. E’ possibile che
le caratteristiche tecniche o fisiche del prodotto/servizio debbano essere
modificate proprio perché l’analisi del mercato evidenzia bisogni da soddisfare
che necessitano di un prodotto/servizio in parte o totalmente diverso da quello che
il futuro imprenditore aveva inizialmente ideato.
L’analisi del mercato, sia in termini geografici che dimensionali, è certamente
fondamentale per il futuro dell’azienda. Per questo non si pretende che l’aspirante
imprenditore commissioni costosissime analisi di mercato da studi specializzati,
visto che già le spese per l’inizio dell’attività sono onerose; è sufficiente effettuare
una ponderata analisi recandosi presso le varie associazioni di categoria (di
commercianti, artigiani o industriali) o presso la Camera di Commercio che
fornirà (a pagamento) gli elenchi delle aziende che sono presenti sul territorio
con attività simili a quella che si vorrebbe avviare.
Navigando in internet, altra fonte possono essere le Pagine Gialle
(www.paginegialle.it) o il sito www.infoimprese.it (archivio di tutte le imprese
italiane iscritte alla Camera di Commercio).
Altro sito molto interessante è www.starnet.unioncamere.it (lo sportello
statistico-economico on-line delle Camere di commercio).
In questo modo si potranno conoscere tutti i concorrenti e scoprire la nicchia di
mercato su cui insistere, poiché occorre distinguersi e, possibilmente, essere originali.
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione è uno degli elementi fondamentali della struttura dell’impresa.
Per struttura organizzativa s’intende l’insieme degli elementi di base e del
sistema dei ruoli che esprime i criteri di fondo con cui si attua la divisione del
lavoro tra i diversi operatori.
La scelta dei soci è fondamentale per la buona riuscita dell’impresa.
Bisognerà decidere se limitare, almeno all’inizio, la ditta ai soli soci ed
eventualmente avvalersi di consulenti esterni oppure assumere personale.
In quest’ ultimo caso diventa necessaria un’analisi quantitativa, che determini il
numero di persone di cui si ha bisogno, e una di tipo qualitativo, per selezionare il
personale ed avere una visione corretta e puntuale delle responsabilità e dei
compiti da svolgere nelle diverse posizioni.
Decidere di quante persone si ha bisogno e, di conseguenza, valutarne i costi, non
è un processo facile.
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Il punto di partenza è quello della determinazione delle ore necessarie per
realizzare il volume d’affari previsto (produzione-servizi) e dei tempi medi
necessari per svolgere determinate operazioni.
SEDE
Bisogna individuare anche il luogo dove si svolgerà l’attività. Per imprese che
non necessitano di un reparto produttivo si possono utilizzare, avendone la
disponibilità, almeno all’inizio (sempre attenendosi alle norme), i locali della
propria abitazione.
Per scegliere la sede più adatta è bene considerare alcuni fattori:
1. se l’attività sia di tipo produttivo, di vendita o amministrativo;
2. quante persone dovranno lavorarci;
3. quanta affluenza di gente preveda, nel caso in cui sia aperta al pubblico;
4. in che zona sia meglio posizionarsi.
L’affitto presenta dei vantaggi fiscali e permette di cambiare sede facilmente nel
caso l’attività cresca.
Bisognerà tenere presente che, oltre alle spese per la sede, vanno conteggiate
quelle per l’arredamento e la strumentazione (telefoni, computer, stampanti,
fotocopiatrici ecc.). Per reperire tali strumenti si potrà anche far ricorso al leasing
o ad attrezzature usate.
Spesso, inoltre, la ASL richiede modifiche strutturali agli ambienti per attività di
somministrazione cibi/bevande o, comunque, per locali aperti al pubblico.
PROGETTO DI FATTIBILITA’ (business plan)
La programmazione aziendale si basa su uno studio a priori del mercato e di tutti i
fattori che lo possono influenzare in modo significativo, coinvolge tutta l’azienda
e la indirizza in modo unitario verso i fini prestabiliti. Permette di preordinare la
gestione aziendale, sia per quanto riguarda gli obiettivi che per le politiche
d’intervento.
Un business plan è un riassunto di come un manager intende organizzare un
lavoro imprenditoriale e implementare attività necessarie alla sua buona riuscita.
Si tratta di una spiegazione scritta del modello di business dell'impresa.
I business plan sono usati internamente per la pianificazione e gestione
dell'azienda, e all'esterno per convincere terze parti come banche o altri investitori
a finanziare l'impresa. Possono diventare rapidamente obsoleti, ma attraverso il
processo di stesura del piano il management acquisisce una più profonda
comprensione del funzionamento dell'impresa e delle opzioni disponibili.
Un business plan si compone di almeno tre parti fondamentali: una prima
introduttiva in cui si presenta l'idea imprenditoriale e l'imprenditore stesso con le
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sue principali qualità; una seconda tecnico/operativa in cui si deve fornire un
quadro chiaro di cosa si vuole fare, come e dove si vuole farlo; una terza in cui
verranno inserite le previsioni economico/finanziarie.
Un business plan da presentare a una finanziaria deve contenere:
1. Descrizione del progetto d'investimento ed illustrazione del tipo di impresa
che si intende creare.
2. Presentazione dell'imprenditore e del management (esperienze pregresse e
ruoli nella nuova iniziativa).
3. Indicazioni sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e su fattori
critici (punti di forza e punti di debolezza rispetto al mercato). Obiettivi di
vendita ed organizzazione commerciale.
4. Descrizione della fattibilità tecnica del progetto d'investimento relativamente
al processo produttivo, alla necessità di investimenti in impianti, alla
disponibilità di manodopera e di servizi quali trasporti, energie,
telecomunicazioni ecc.
5. Piano di fattibilità economico con indicazione del fabbisogno finanziario
complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per capitale circolante) e
delle relative coperture.
6. Informazioni sulla redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio
che possono influenzarla negativamente, partendo da ipotesi realistiche e
prudenziali.
7. Indicazione degli investitori coinvolti e la proposta di partecipazione richiesta
alla finanziaria.
8. Sintetica valutazione dell'impatto ambientale del progetto.
9. Piano temporale di sviluppo delle attività.
Consigli utili per un Business Plan efficace:
1) Chiarezza: un buon Business Plan deve comunicare il suo contenuto in modo
semplice e pratico, senza alcuna possibilità di fraintendimenti. Il linguaggio
utilizzato deve essere immediato e facile da capire; un Business Plan non deve
essere mai troppo lungo.
2) Specificità: il piano deve presentare un obiettivo finale con degli obiettivi
intermedi specifici (milestone), contraddistinti da caratteristiche concrete e
misurabili. Ogni milestone presuppone attività specifiche, che comportano la
nomina di responsabili, l'assegnazione di budget e precise date di scadenza.
3) Credibilità: le attività proposte per lo sviluppo dell'idea di business ed i budget
di spesa stimati devono essere credibili. Obiettivi e programmi d'azione non
realistici privano di valore la realizzazione concreta del piano d'impresa.
4) Completezza: un piano d'impresa deve comprendere tutte le informazioni
necessarie per lo sviluppo dell'idea di business e ogni sua parte deve essere
descritta con il giusto grado di dettaglio.
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Nelle librerie è possibile trovare guide apposite per la compilazione del business
plan, oppure ci si può rivolgere ad un professionista o ad un ufficio competente
(vedi indirizzi in fondo alla pubblicazione).
FINANZIAMENTI
La prima cosa da considerare quando si vuole avviare un’impresa è che serve
comunque un capitale iniziale per partire. Qualunque finanziamento, pubblico o
privato, si abbia intenzione di chiedere, arriverà solo in un secondo momento e
per farne richiesta bisogna che l’impresa sia già iscritta alla Camera di
Commercio e l’azienda non può iscriversi finché non è attiva a tutti gli effetti.
Evidentemente, tutti i costi preliminari (sede, macchinari, permessi, notaio ecc.)
vanno affrontati prima di poter accedere ad eventuali finanziamenti.
Spesso si hanno in mente dei progetti d’impresa ma non si dispone dei mezzi
finanziari per realizzarli.
La possibilità di ottenere dei finanziamenti pubblici è una delle richieste più
frequenti da parte di chi vorrebbe avviare un’attività imprenditoriale, purtroppo,
però, questi finanziamenti non sono facili da ottenere.
Le leggi d’agevolazione rientrano nell’ambito dell’attribuzione dei mezzi
finanziari necessari all’avvio e alla creazione dell’impresa, sono molte e non sono
uguali in tutto il territorio italiano.
Ci sono varie forme di agevolazione per la creazione dell’impresa, suddivisibili in:
- contributi a fondo perduto: il contributo una volta erogato dall’ente non deve
più essere restituito;
- contributi in conto interessi e finanziamento agevolato: in questo caso il
contributo va restituito come un prestito bancario ma ad un tasso agevolato;
- concessione di garanzie: con tale forma si facilita l’accesso al credito
all’imprenditore che in tale modo può agevolmente ottenere un fido bancario.
Le leggi a riguardo possono essere comunitarie, nazionali, regionali, provinciali.
Vi sono inoltre, in molte città, finanziamenti comunali.
Legislazione nazionale:
L. 1329/65 legge Sabatini.- strumento finanziario che agevola la compravendita o
la locazione di nuove macchine utensili e di produzione - serve alle Imprese di
piccole e medie dimensioni di qualsiasi natura ed operanti in qualsiasi settore,
secondo quanto definito dai parametri U.E.
L. 240/81 ha innalzato l’importo massimo di finanziamento e leasing ammissibile
al contributo in conto interessi e in conto canoni e quello del finanziamento per la
formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti. La legge si rivolge a
imprese artigiane singole, associate, consorziate operanti in qualunque settore
economico e sull’intero territorio nazionale.
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L’intervento previsto dalla legge consiste nell’agevolare le acquisizioni tramite
locazione finanziaria (leasing) di laboratori, impianti e attrezzature compresi gli
autoveicoli industriali e immobili.
L. 215/92 finanzia e incentiva la creazione e lo sviluppo di imprese femminili.
Prevede contributi a fondo perduto, a tasso agevolato e crediti d’imposta. Si
accentua il ruolo delle Regioni nella predisposizione di appositi piani d'azione per
le attività di promozione e l'offerta di servizi a sostegno delle imprese che
prendono il nome di "programmi regionali".
L. 488/92 ha segnato il passaggio dall’intervento straordinario del Mezzogiorno,
quello ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Concede agevolazioni
finanziarie a favore delle imprese operanti nei settori estrattivo e manifatturiero,
di produzione di energia elettrica, costruzioni, servizi, turistico-alberghiero e
commercio.
La legge 488 è lo strumento attraverso cui il Ministero delle Attività Produttive
(ex Industria) distribuisce alle aziende italiane la gran parte degli aiuti italiani a
fondo perduto ed a tasso agevolato. Tra i servizi, sono agevolate le attività
considerate complementari alla produzione, come ad esempio l'informatica, e non
i servizi alle persone (meccanici, parrucchieri ecc).
L. 598/94 sui finanziamenti agevolati per investimenti per l’innovazione
tecnologica, la tutela ambientale, la sicurezza sul posto di lavoro.
Per le imprese di piccole e medie dimensioni appartenenti al settore industriale
secondo quanto definito dai parametri dell'U.E.
L. 135/97 indirizzata ai giovani (18-35 anni) che vogliono proseguire l’attività di
parenti -entro il secondo grado (genitori, nonni, fratelli/sorelle)- nella conduzione
di un’azienda di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti
agricoli, oppure in un’attività di agriturismo in aree definite dall'Unione Europee
"in ritardo di sviluppo" o a "declino industriale" o "rurali svantaggiate".
Possono accedere alle agevolazioni anche i giovani che già sono imprenditori
agricoli, e che intendono subentrare al parente per ampliare la propria attività.
L. 185/00 sulle agevolazioni per l’autoimprenditorialità (anche in franchising) con
contributi a fondo perduto in conto gestione, mutui agevolati, assistenza tecnica e
attività di formazione e qualificazione per l´avvio di impresa o l’ampliamento di
imprese già esistenti di produzione di beni, servizi alle aziende, servizi,
agricoltura e cooperative sociali.
Sono beneficiarie le nuove società avviate da giovani di età tra 18 e 35 anni, ad
esclusione delle ditte individuali e delle società a socio unico.
L. 388/00 sul regime fiscale agevolato per le nuove imprese create da giovani. E’
la legge per eccellenza atta a favorire lo sviluppo tecnologico delle imprese e in
special modo il commercio elettronico.
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Per altre Leggi di finanziamento consultare i siti internet e gli sportelli indicati
nella sezione finale dell’opuscolo.
Legislazione Regione Lombardia:
Per tutte le leggi seguenti, sono ammessi ai benefici gli investimenti effettuati in
Lombardia da imprese che hanno sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
L. 36/88 sugli incentivi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture
ed infrastrutture turistiche.
La misura consiste nella concessione di contributi in conto capitale per
l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi dagli Istituti di
credito convenzionati con la Regione Lombardia.
L. 34/96 ha l' obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’impresa artigiana per ampliarne
la capacità operativa, la competitività e per garantire ed incrementare i livelli
occupazionali, mediante l'accesso a interventi finanziari a tassi agevolati (è valida per
chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, per chi è in cassaintegrazione o è exdipendente e se almeno i 2/3 del personale è composto da donne).
L. 35/96 promuove la diffusione e lo sviluppo delle strutture di servizio alle
piccole e medie imprese industriali, di servizi e turistiche e cooperative.
Sono escluse imprese artigiane, commerciali e imprese dei settori siderurgia,
pesca, cantieristica navale, trasporti.
L. 1/99 finanzia a tasso agevolato attività di lavoro autonomo fino ad un massimo di
100.000 euro per le imprese. La finalità è quella di favorire ed incentivare l'avvio di
nuove attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle fasce deboli.
Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i lavoratori autonomi, le imprese
individuali, le società cooperative, le società di persone e le società di capitale.
Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 si è oramai avviato verso la fase
conclusiva. Si effettua, quindi, un bilancio dei punti di forza e di debolezza e,
parallelamente, si riflette su come lo Sviluppo Rurale 2007-2013 possa
contribuire a traghettare l'agricoltura lombarda nel nuovo scenario: con quali
obiettivi, attraverso quali strumenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito ).
E’ utile recarsi presso gli sportelli competenti per avere maggiori informazioni.
Per informazioni su tutti i finanziamenti:
Punto nuova impresa (c/o la Camera di Commercio)
(vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo)
Per finanziamenti stanziati dalla Regione Lombardia:
Spazio Regione Lombardia
(vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo)
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Il Comune di Brescia ha disposto un finanziamento per le nuove attività (e per
quelle esistenti che intendono potenziarsi) nel quartiere Carmine.
Per informazioni:
Ufficio Progetto Carmine.
(vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo)
Per il reperimento delle risorse finanziarie non provenienti da leggi di
agevolazione, le modalità sono:
Per la liquidità (conto corrente, carta di credito ecc.) è necessario rivolgersi a più
banche e chiedere se esiste qualche convenzione particolare e agevolata per categoria
di lavoratori autonomi (es. artigiani, commercianti, liberi professionisti ecc.). E’ bene
confrontare sempre le condizioni del prestito e del conto corrente (tassi di interesse
attivi e passivi, costi di gestione del conto, commissioni di massimo scoperto)
Per i capitali necessari agli investimenti è utile contattare le associazioni di
categoria per conoscere le eventuali opportunità di finanziamento della categoria.
Un’altra possibilità per accedere a finanziamenti tramite banche è quella di
appoggiarsi a cooperative che facciano da garanti per la neonata impresa. Sui siti
delle associazioni di categoria (vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo), è possibile
trovarne diverse.
Di seguito segnaliamo dei Confidi (tratti dal sito della Provincia di Brescia) a
supporto delle aziende artigiane.
•
•
•
ARTIFIDI BRIXIA SCRL
Via Cefalonia n.66 - 25124 Brescia
Dott. Francesco Gabrielli
Tel. 030.2209811/030.2428244
Fax 030.2450511
www.artfidi.it
E-mail: [email protected]
Cooperativa fidi e garanzia del credito per artigiani e piccole imprese.
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SCRL
Via Orzinuovi n.28 - Brescia
Rag. Franco Guarino
Tel. 030.37451
Fax 030.3745334
www.confartigianato.bs.it (area credito), c/o Confartigianato.
E-mail: [email protected]
Cooperativa a responsabilità limitata non a fini di lucro.
FIDIMPRESA BRESCIA SCRL
Via Corsica n.14/H - Brescia
Rag. Claudio Belleri
Tel. 030.2425522
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•
COOPERATIVA ASSOPADANA FIDI SCRL
P.zza della Repubblica n.27 - Torbole Casaglia (Bs)
Dott. Ivan Mussio
Tel. 030.2150119
TAPPE DA COMPIERE PER APRIRE UNA IMPRESA
Per costituire una impresa è necessario adempiere particolari procedure
burocratiche, che si differenziano a seconda del tipo di forma legale adottata;
indichiamo di seguito l’iter da seguire, comune a qualsiasi tipo di attività e
qualunque sia la forma legale adottata.
Per informazioni dettagliate, suggeriamo di rivolgersi alla Camera di Commercio
di Brescia (vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo).
Ricordiamo, inoltre, che chi svolge specifiche attività deve iscriversi in appositi
albi, ruoli, elenchi o registri; alcuni di essi hanno valore abilitante, legittimando
gli iscritti all’esercizio di una specifica attività. Per altre attività è previsto il rilascio
da parte della Camera di Commercio di autorizzazioni e licenze.
Per effetto della recente normativa, molte attività sono soggette alla semplice
denuncia.
AGENZIA DELLE ENTRATE/APERTURA DELLA PARTITA IVA
I soggetti intenzionati ad avviare un’attività imprenditoriale in territorio italiano,
devono comunicarlo alla Agenzia delle Entrate per ottenere il numero della partita
IVA e portare a conoscenza del fisco la nuova attività di impresa.
L’IVA, o imposta sul valore aggiunto, è la principale imposta indiretta, costituita
da un numero identificativo di 11 cifre: è indispensabile per verificare la
posizione di ogni impresa rispetto al fisco e per poter emettere fatture a
conclusione di lavori o prestazioni.
Trattandosi di una anagrafe tributaria, ogni eventuale variazione successiva sia
nell’attività che nei dati anagrafici, dovrà essere comunicata agli uffici entrate
entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
Chi deve aprirla
Tutti i professionisti, le società e le ditte individuali.
Chi apre una partita IVA diventa un professionista o un imprenditore a tutti gli
effetti (fiscali, normativi, assicurativi) e le leggi che deve rispettare sono in
continua evoluzione.
Dove andare
La dichiarazione di inizio attività può essere presentata in uno qualsiasi degli
uffici delle Agenzie delle Entrate di tutto il territorio nazionale a prescindere dal
domicilio fiscale del richiedente.
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A Brescia, gli uffici delle Agenzie delle entrate sono due:
Agenzia delle Entrate - Brescia 1
Agenzia delle Entrate - Brescia 2
(vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo )
Nella provincia di Brescia vi sono Uffici dell’Agenzia delle Entrate anche a
Breno, Chiari, Edolo, Gardone Val Trompia, Lonato del Garda, Montichiari,
Orzinuovi, Salò, Verolanuova.
Il certificato e il numero di partita Iva è consegnato immediatamente senza alcuna
spesa.
Per cancellare la partita IVA è necessario presentare all'Ufficio IVA la
dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività.
Alcuni consigli
Lo Stato Italiano prevede che solo i professionisti iscritti agli albi (commercialisti,
avvocati, notai ecc.) siano obbligati ad aprire la partita IVA: per tutti gli altri si
tratta di una scelta legata alla convenienza e alla voglia di mettersi in proprio.
E’ consigliabile non aprire subito la partita IVA, ma aspettare di avere un giro
d’affari garantito.
A studenti o disoccupati che, in attesa di trovare un lavoro stabile, accettino lavori
occasionali, non servirà aprire subito la partita IVA. I costi fissi sono elevati e i
vantaggi per i lavoratori autonomi con volumi d’affari esigui sono nulli o quasi.
La situazione è diversa per quanti svolgono un’attività professionale abituale con
continuità o devono promuovere meglio la ricerca di nuovi clienti. In tali casi, la
partita IVA può essere molto utile per avere uno status di vero e proprio
consulente e poter trattare con più clienti contemporaneamente, scaricando tutte le
spese di IVA collegate all’esercizio del lavoro.
ISCRIZIONE DELL’IMPRESA ALLA CAMERA DI COMMERCIO NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
L’iscrizione deve essere effettuata al momento della nascita dell’attività, entro
trenta giorni per le ditte individuali, mentre per le società occorre seguire i tempi e
le modalità stabilite dal codice civile.
L’obiettivo principale del Registro delle Imprese è di assicurare un sistema
organico di pubblicità legale delle imprese che consenta di far conoscere a tutti
l’esistenza ed i principali eventi delle imprese commerciali.
Quest’atto ha valore legale e testimonia l’esistenza dell’impresa, l’attività
esercitata e gli eventi che durante la sua sopravvivenza hanno valore giuridico.
Contestualmente all’iscrizione, viene assegnato il numero di iscrizione al Registro
che coincide con il codice fiscale.
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Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare, alla
Camera di Commercio territorialmente competente, il diritto annuale. Il
pagamento – in cifra fissa, in base al fatturato, per le nuove imprese – avviene con
il modello F24 entro la data fissata per il versamento del primo acconto delle
imposte sui redditi.
Per aprire una partita Iva è necessario recarsi presso l’Agenzia delle Entrate di
competenza (in base al proprio domicilio fiscale), compilare e presentare una
dichiarazione.
Chi si deve iscrivere
Sono quindi obbligati ad iscriversi tutti gli imprenditori che svolgono una delle
seguenti attività (art. 2082 c.c.):
• produzione di beni e servizi;
• intermediazione nella circolazione dei beni;
• attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
• attività bancaria ed assicurativa;
• attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione ecc.);
• attività agricola.
Attività soggette a qualifica professionale rilasciata dalla Camera di
Commercio
Le imprese che intendono svolgere le seguenti attività sono soggette al
riconoscimento dei requisiti e all’ottenimento della relativa abilitazione, rilasciata
dalla Camera di Commercio, necessaria per l'esercizio all’attività:
• attività di autoriparazione,
• attività di installazione impianti,
• attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione,
• attività di facchinaggio.
Come è costituito
Il Registro delle Imprese è unico ed è costituito da una Sezione Ordinaria e dalle
Sezioni Speciali.
La disciplina normativa del Registro delle Imprese è dettata dal Codice Civile art.
da 2188 a 2202, dall'art. 8 della L. 580/93 e dal D.P.R. 581/95 (Regolamento di
attuazione).
Tali norme individuano i soggetti obbligati all'iscrizione, ossia:
Sezione ordinaria
a) imprenditori individuali che
c) società in accomandita semplice;
esercitano un'attività commerciale;
d) società di capitali;
b) società in nome collettivo;
e) società cooperative;
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f) società consortili;
g) consorzi con attività esterna;
h) gruppi europei di interesse
economico (GEIE);
i) aziende speciali e consorzi di enti
locali;
j) consorzi tra enti locali;
k) società estere con sede
amministrativa/secondaria in Italia;
l) società estere con oggetto
principale in Italia;
m) enti pubblici economici (aventi
cioè per oggetto esclusivo o
principale un'attività commerciale);
n) società di mutua assicurazione;
o) società costituite all'estero, che
hanno nel territorio italiano la sede
dell'amministrazione o l'oggetto
principale dell'impresa.
Sezione speciale
a) imprenditori agricoli;
b) piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti;
c) società semplici;
d) società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono
soggette;
e) società di avvocati;
f) le organizzazioni con qualifica di impresa sociale.
Vengono inoltre annotate le imprese artigiane.
II D.Lgs. 96/2001 ha anche previsto l'iscrizione in una sezione speciale del
Registro delle Imprese delle società tra avvocati.
IL REA - REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio Economico
Amministrativo (REA).
Il REA contiene notizie economico/amministrative riguardanti tutti i soggetti
iscritti al Registro delle Imprese.
Devono avere una posizione REA:
• i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non
societari) che esercitano un'attività economica (commerciale o agricola) non
in forma principale;
• le imprese, sia individuali sia societarie, con sede principale all'estero che
istituiscono, modificano o chiudono un’unità locale.
Le notizie economico/amministrative contenute nelle posizioni REA, ed inserite
d'ufficio o da denunciare a cura dei soggetti iscritti, riguardano dati di carattere
economico-amministrativo quali, ad esempio, l'apertura e chiusura di unità locali,
le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili
tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità
locali, le iscrizioni di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica, anche
se non in forma imprenditoriale e altro ancora.
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RUOLI ED ELENCHI CON VALORE ABILITANTE
Chi intende svolgere un’attività di intermediazione, purché in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, deve iscriversi negli appositi ruoli ed elenchi.
L’iscrizione costituisce il requisito professionale necessario e sufficiente per lo
svolgimento dell’attività di intermediazione, ha dunque valore abilitante.
Ruoli, elenchi e registri della Camera di Commercio di Brescia
Ruoli
- Periti ed esperti
- Agenti e rappresentanti
- Agenti affari in mediazione
- Stimatori e pesatori pubblici
- Conducenti veicoli o natanti
Elenchi
- Spedizionieri
- Verificatori impianti
- Utenti e fabbricanti metrici
Registri
- Registro Esercenti Commercio (R.E.C.)
- Operatori metalli preziosi
- Rifiuti apparecchiature elettroniche (RAEE)
- Phone center
QUALIFICHE TECNICHE
Alla Camera di Commercio compete il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali per l’esercizio delle attività di autoriparazione, facchinaggio e
movimento merci, impiantistica, imprese di pulizia.
AUTORIZZAZIONI E LICENZE
L'esercizio di particolari attività commerciali, di trasporti o di servizi è vincolato alla
preventiva iscrizione dei titolari di imprese individuali o degli amministratori delle
società in appositi registri, albi, ruoli. Tale iscrizione è necessaria, ma non sufficiente,
in quanto, oltre alla predetta iscrizione, occorre una licenza, una autorizzazione o altro
atto amministrativo che consenta, all'aspirante imprenditore, l'esercizio del diritto
acquisito con l'abilitazione derivante dall'iscrizione al Registro o elenco in questione.
Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare il sito www.bs.camcom.it.
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Aggiornamenti legislativi
Registro esercenti il commercio: eliminato l’obbligo di iscrizione.
Dal 4 luglio 2006, l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) non è
più un requisito per avviare un’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande.
Di conseguenza l’ufficio REC non accetta più domande per sostenere l’esame di
idoneità, né iscrizioni. Chi intende avviare una attività di somministrazione di
alimenti e bevande dovrà documentare direttamente al Comune il possesso dei
requisiti morali, personali, professionali richiesti dalla legge.
Licenze panificazione
A seguito della legge sopra vista, inoltre, la Camera di Commercio non ha più
competenza al rilascio dell’autorizzazione e della licenza all’attività di produzione
del pane.
Per aprire un panificio è sufficiente presentare una dichiarazione di inizio attività
al Comune competente per territorio, con l’attestazione del possesso dei requisiti
igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.
ALTRI ADEMPIMENTI
E’ necessario rivolgersi ad un notaio per la costituzione dell’impresa se costituita
da più persone.
Viene, inoltre, richiesta l’iscrizione all’INPS e anche all’INAIL nel caso si inizi
l’attività con uno o più dipendenti. L’apertura di una posizione INAIL e la
denuncia di nuovi lavoratori deve avvenire prima che questi inizino la propria
opera.
Da ricordare anche, per molte attività, le autorizzazioni sanitarie dell’ASL per
verifica ed adeguatezza dei locali.
E’ obbligatorio che tutti i locali dell’impresa siano in regola con la normativa
sulla sicurezza in vigore (L.626/96).
Lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese del Comune di Brescia è il punto di
riferimento per gli utenti che necessitano di atti autorizzativi. Il servizio erogato
comporta una riduzione dei tempi di attesa, in quanto la comunicazione con gli altri
enti viene gestita dallo Sportello Unico (vedi “indirizzi utili” a fine opuscolo).
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IL FRANCHISING
Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra
imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare
una nuova impresa ma non vuole partire da zero e preferisce affiliare la propria
impresa ad un marchio già affermato. Il franchising è infatti un accordo di
collaborazione che vede da una parte un'azienda con una formula commerciale
consolidata (affiliante, o franchisor) e dall'altra una società o una persona fisica
(affiliato, o franchisee) che aderisce a questa formula.
I termini più comuni usati nel franchising sono:
- Affiliante (franchisor): è l’impresa che trasferisce una formula commerciale
standardizzata e collaudata dietro un corrispettivo economico;
- Affiliato (franchisee): è la società o la persona fisica che aderisce ad un
sistema di franchising per contratto con l’affiliante, entrando così a far parte
di una catena di distribuzione identificata da una insegna comune;
- Affiliazione (franchising): è l’accordo tra un affiliante e un affiliato, secondo
il quale l’affiliante concede agli affiliati il diritto di ricevere e utilizzare,
contro il pagamento di compensi vari, il know-how commerciale, il marchio e
i segni distintivi dell’affiliante;
- Canoni (royalties): sono le somme di denaro, generalmente calcolate in
percentuale del fatturato e corrisposte periodicamente dall’affiliato come
compenso delle prestazioni fornite dal franchisor.
L'azienda madre, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o
servizi di una determinata marca od insegna, concede all'affiliato, in genere
rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o servizi
utilizzando l'insegna dell'affiliante oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui
metodi di lavoro. In cambio l'affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di
gestione e produzione stabiliti dal franchisor. In genere, tutto questo viene offerto
dall'affiliante all'affiliato tramite il pagamento di una percentuale sul fatturato
(royalty) insieme al rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.
In Italia il franchising è regolamentato dalla Legge n. 129 del 6 maggio 2004, che
lo definisce un contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte
concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza
o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito
da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi.
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Per quanto riguarda la forma del contratto in oggetto, la legge stabilisce che esso
debba essere redatto per iscritto a pena di nullità; il potenziale affiliato, per
firmarlo, ha almeno 30 giorni di tempo.
Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, l’affiliante deve aver
sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque
garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento
dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.
L’investimento iniziale varia dai 10.000 euro per una piccola attività di servizi, ai
500.000 per una grande impresa di ristorazione.
Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che
l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione
di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia
in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte
dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza
tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
La legge in vigore sul franchising stabilisce, inoltre, che il franchisor consegni
all’affiliato una descrizione sintetica di eventuali procedimenti giudiziari o
arbitrati promossi nei suoi confronti e che si siano conclusi negli ultimi tre anni.
L'affiliato, da parte sua, non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto,
senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
Affiliante ed affiliato debbono tenere l’uno nei confronti dell’altro un
comportamento ispirato a buona fede, lealtà e correttezza e devono prestare ogni
dato e informazione che ritengano necessaria o utile ai fini della stipulazione del
contratto di affiliazione commerciale.
Le forme di franchising si differenziano a seconda dell’oggetto:
- Franchising di distribuzione: presuppone che l'affiliante abbia messo a punto e
sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how
(insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) che trasferirà all'affiliato. A
fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'affiliante chiede
all'affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o canoni periodici
(royalties).
- Franchising di servizi: è un sistema nel quale l'affiliato non vende alcun
prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati
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dall'affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla
ristorazione alle attività turistiche e del tempo libero, dalla stampa e riproduzione
rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza
professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione
immobiliare all'autonoleggio ecc.
- Franchising industriale: riguarda la fabbricazione di beni e rappresenta una
formula mista industriale/commerciale. In questo sistema, affiliante ed affiliato
sono due imprese industriali: il franchisor concede al franchisee la licenza dei
brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura
un'assistenza tecnica costante; l'affiliato, fabbrica e commercializza le merci
prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita
dell'affiliante.
Perché avviare un'attività di franchising?
I soggetti interessati rispondono a diverse tipologie:
- imprenditori che desiderano sviluppare un’attività nel proprio stesso settore ma
con un altro tipo di punto di vendita;
- chi vuole estendersi a settori affini, o diversificarsi in altri settori;
- chi non è mai stato commerciante e desidera diventarlo, avendo però sotto di sé
la "rete di protezione" del franchising;
- chi intende semplicemente fare un investimento, non gestendo direttamente
l'attività, ma facendolo fare da altri.
In molti casi, le aziende affilianti ricercano persone che, pur non essendo
imprenditori commerciali, sono già attive nel settore, ad esempio dipendenti, figli,
o altri parenti coadiuvanti che non hanno possibilità di avviare esternamente una
propria attività autonoma.
Scegliere il sistema di franchising più adatto
Per scegliere il sistema di franchising più adatto, bisogna possedere una buona
conoscenza del sistema di franchising a cui si pensa di aderire.
La prima cosa da appurare è il settore in cui operare. Dato che l'offerta di
franchising è molto ampia e differenziata, è necessario fin dall'inizio scartare i
settori meno consoni alle proprie inclinazioni e, nel contempo, concentrarsi su
quelli più adatti e interessanti. Di questi occorre conoscere:
- quante e quali sono le insegne che operano (direttamente o in franchising) nel
settore in questione;
- quali risultati hanno raggiunto;
- qual’è il livello della concorrenza nel settore;
- quali possono essere le potenzialità di sviluppo, in relazione al tipo di
franchising a cui si intende aderire;
- qual’è la zona di ubicazione che va attentamente definita.
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Tutto questo consente una prima selezione di aziende affilianti tra cui effettuare
poi ulteriori verifiche e valutazioni.
Il passo successivo consiste nell'individuare i sistemi di franchising in sintonia
con i propri interessi, attitudini e aspettative, in relazione a tipo/livello dei
prodotti o servizi oggetto del franchising, marchio/immagine, know-how offerto,
tipo di punto di vendita ecc.
Se non si è già operatori commerciali bisogna fare le cose con calma, raccogliere
la maggior quantità possibile di informazioni, opinioni, consulenza e orientarsi
prevalentemente su franchisor che ricerchino affiliati senza esperienza, facendo
particolare attenzione al fatto che l'affiliante sia in grado di fornire un esauriente
programma di supporto e di formazione iniziale e continuativo (gestionale,
commerciale, economico-finanziario ecc.).
Alcuni consigli
Nonostante la legge tuteli gli aspiranti franchisor, è utile osservare qualche
piccola accortezza:
• Cautela. Agire con attenzione e riflettere sulla struttura organizzativa del
franchisor, i programmi di formazione per l’affiliato, la politica, l’acquisto dei
prodotti e il marketing aziendale.
• Attenzione al contratto. Non firmare senza avere discusso e capito tutti i
passaggi della proposta. Farsi consigliare da un avvocato o da un esperto.
• Contattare gli affiliati. Per verificare se il franchisor è affidabile, se fornisce
un’assistenza adeguata, se il settore va bene o ci sono problemi.
• Fee d’ingresso alte. Potrebbe essere il sistema utilizzato dalla catena per
incassare il denaro, senza interessarsi del successo imprenditoriale
dell’affiliato. Non firmare accordi che prevedano acquisti ingenti di merci.
• Il posto giusto. Di solito è il franchisor a fornire consigli sulla zona e la
posizione strategica dove avviare l’attività. Lo studio di fattibilità è un modo
per prendersi cura dell’affiliato.
• Finanziamenti agevolati. Vi sono istituti di credito che stipulano accordi con
le catene per garantire l’accesso al credito ai loro franchisee. La possibilità di
un prestito dalla banca può essere una garanzia di affidabilità.
• Durata del contratto. Non vi devono essere penalità contrattuali per chi, in un
determinato momento, decida di chiudere l’attività. L’esclusiva della zona
deve essere espressamente dichiarata nel contratto, serve a evitare la
concorrenza di altri affiliati.
• Scelte strategiche. L’affiliato deve condividerle con la casa madre, perché in
futuro dovrà sottostare a regole e strategie dettate dal franchisor.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL FRANCHISING
Via Gioia, 70 - 20125 Milano
Tel. 02.29003779 - fax 02.6555919
Sito internet: www.assofranchising.it
E-mail: [email protected]
FEDERAZIONE ITALIANA FRANCHISING (FIF)
Sito internet: www.fif-franchising.it
Per Brescia è possibile rivolgersi a:
Confesercenti
Via Salgari, 2/6 - 25125 Brescia
Tel. 030.2421697 - fax 030.226185
INDIRIZZI UTILI
ENTI PUBBLICI E SPORTELLI INFORMATIVI
AGENZIA DELLE ENTRATE - BRESCIA 1
Via Marsala, 29 - 25122 Brescia
Tel. 030.2972711 - fax 030.46799
Orari: da lunedì a mercoledì 8.30-12.30/14.00-15.30; giovedì e venerdì 8.30-12.30
Sito internet: www.agenziaentrate.it
E-mail: [email protected]
Competenza territoriale: BOVEZZO, BRESCIA, BRIONE, CAINO,
CAPRIOLO, CASTEGNATO, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO,
CORTE FRANCA, GUSSAGO, ISEO, MARONE, MONTE ISOLA,
MONTICELLI BRUSATI, NAVE, OME, OSPITALETTO, PADERNO
FRANCIACORTA, PARATICO, PASSIRANO, PISOGNE, PROVAGLIO
D'ISEO, RODENGO-SAIANO, SALE MARASINO, SULZANO, ZONE.
AGENZIA DELLE ENTRATE – BRESCIA 2
Via Orzinuovi, 111 - 25125 Brescia
Tel. 030.3462901 - fax 030.3531359
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30; martedì, mercoledì e giovedì anche 14.00-15.30
Sito internet: www.agenziaentrate.it
E-mail: [email protected]
Competenza territoriale: AZZANO MELLA, BERLINGO, BORGO SAN
GIACOMO, BORGOSATOLLO, BOTTICINO, BRANDICO, BRESCIA,
CAPRIANO DEL COLLE, CASTEL MELLA, CASTENEDOLO, CORZANO,
FLERO, GHEDI, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO,
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MAZZANO, MONTIRONE, NUVOLENTO, NUVOLERA, ORZINUOVI,
ORZIVECCHI,
PAITONE,
POMPIANO,
PONCARALE,
REZZATO,
ROCCAFRANCA, RONCADELLE, SAN PAOLO, SAN ZENO NAVIGLIO,
SERLE, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, VILLACHIARA.
Nella Provincia di Brescia vi sono Uffici dell’Agenzia delle Entrate anche a
Breno, Chiari, Edolo, Gardone Val Trompia, Lonato del Garda, Montichiari,
Orzinuovi, Salò, Verolanuova.
INPS
Via Croce, 32 – 25123 Brescia
Tel. 030.29871 – fax 030.2987314
Orari: lunedì 8.30-13.00/14.30-16.30; martedì, mercoledì e giovedì 8.30-13.00;
venerdì 9.30-12.30
Sito internet: www.inps.it
Nella provincia di Brescia vi sono Uffici INPS anche a Breno, Chiari, Desenzano
d/G., Iseo, Manerbio, Montichiari, Villanuova sul Clisi, Sarezzo.
INAIL
Via Cefalonia, 52 - 25124 Brescia
Tel. 030.24341 - fax 030.2434341
Orari: da lunedì a giovedì 8.30-12.00/14.00-15.00; venerdì 8.30-12.00
Sito internet: www.inail.it
E-mail: [email protected]
Nella provincia di Brescia vi sono Uffici INAIL anche a: Breno, Gardone Val
Trompia, Manerbio, Palazzolo sull’Oglio.
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Attività Produttive e Statistica
Via Cefalonia, 50 - 25125 Brescia
Tel. 030.3749551 - fax 030.3749203
Orari: solo previo appuntamento
Sito internet: www.provincia.brescia.it (settore economia)
E-mail: [email protected]
Promozione Settore Agricoltura
Approvazione linee di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi e
sussidi finanziari per iniziative di promozione nel Settore dell'Agricoltura, e
modulistica per la richiesta di contributi.
Responsabile Gianbattista Chiodi
Tel. 030.3749.055
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COMUNE DI BRESCIA - UFFICIO PROGETTO CARMINE
Via Capriolo, 17/d - 25122 Brescia
Tel. 030.2978381/2 - fax 030.2808913
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00
Sito internet: www.comune.brescia.it
E-mail: [email protected]
CAMERA DI COMMERCIO (per certificazioni, albi e ruoli, statistiche, banche
dati estero ecc.)
Via Einaudi, 23 - 25125 Brescia
Tel. 030.37251 - fax 030.3725222
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.15; da lunedì a mercoledì 13.45-15.45
Internet: www.bs.camcom.it
E-mail: [email protected]
La Camera di Commercio ha sedi distaccate a Breno, Lonato, Salò
-
PUNTO NUOVA IMPRESA (per informazioni e supporti a chi si vuole
mettere in proprio)
c/o la Camera di Commercio - Sportello P.N.I.
Via Einaudi, 23 - 25125 Brescia
Tel. 030.3725264/298 - fax 030.3725371
Orari: su appuntamento
Sito internet: www.bs.camcom.it
E-mail: [email protected]
REGIONE LOMBARDIA – Sede territoriale di Brescia
Via Dalmazia, 94 - 25124 Brescia
Tel. 030.34621 - fax 030.347137
Orari: da lunedì a giovedì 9.30-12.30/14.30-16.30; venerdì 9.30-12.30
Sito internet: www.regione.lombardia.it
E-mail: [email protected]
SPAZIO REGIONE LOMBARDIA
Via Dalmazia, 94 - 25124 Brescia
Call center da rete fissa 840000001/ call center da mobile 02.69967001
Fax 030.347199
Orari: da lunedì a giovedì 9.30-12.30/14.30-16.30; venerdì 9.30-12.30
Sito internet: www.spazio.regione.lombardia.it
E-mail: [email protected]
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SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DEL COMUNE DI BRESCIA
(per la localizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la riconversione, l’esecuzione di opere interne riferite a tutte le
attività produttive)
Via Marconi, 12 - 25128 Brescia
Tel. 030.2977855 - fax 030.3387651
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30-12.00
Sito internet: www.comune.brescia.it
E-mail: [email protected]
SPORTELLO IMPRESA IMMIGRATI DEL COMUNE DI BRESCIA
(rivolto solo ad aspiranti imprenditori stranieri)
Via Saffi, 44 - 25121 Brescia
Tel. 030.2808943
Orari: lunedì e venerdì 9.00-12.00; mercoledì 14.00-17.00
solo su appuntamento: martedì 14.00-17.00 e giovedì 9.00-12.00
Sito internet: www.comune.brescia.it
E-mail: [email protected]
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
INDUSTRIALI
•
AIB Associazione industriale bresciana
Via Cefalonia, 60 - 25124 Brescia
Tel. 030.22921 – fax 030.221101
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-18.00
Sito internet: www.aib.bs.it
E-mail: [email protected]
•
API Associazione per l’impresa
Via Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030.23076 - fax 030.2304108
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-18.00
Sito internet: www.apindustria.bs.it
E-mail: [email protected]
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ARTIGIANI
•
ASSOARTIGIANI Associazione Artigiani
Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia
Tel. 030.2209811 - fax 030.2428134
Orari: lunedì 8.30 -12.30/14.00-18.00; da martedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-17.30
Sito internet: www.assoartigiani.it
E-mail: [email protected]
•
ASSOPADANA – Claai
Via Lecco, 5 - 25125 Brescia
Tel. 030.3533404 - fax 030.348658
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.30-18.30
Sito internet: www.assopadana.it
E-mail: [email protected]
•
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e P.M.I. Brescia
Via Orzinuovi, 3 - 25125 Brescia
Tel. 030.3519511 – fax 030.3519730
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00/14.00-18.00
Sito internet: www.cnabrescia.it
E-mail: [email protected]
•
CONFARTIGIANATO Imprese Unione di Brescia
Via Orzinuovi, 28 - 25125 Brescia
Tel. 030.37451 - fax 030.3745234
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-17.30
Sito internet: www.confartigianato.bs.it
E-mail: [email protected]
COMMERCIANTI
•
ASCOM Associazione Commercianti – Confcommercio
Via Bertolotti, 1 - 25121 Brescia
Tel. 030.292181 - fax 030.2400500
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00/15.00-18.30
Sito internet: www.ascom.brescia.it
E- mail: [email protected]
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•
CONFESERCENTI - Centro servizi per il commercio srl
Via Salgari, 2/6 - 25125 Brescia
Tel. 030.2421697 - fax 030.226185
Orario: lunedì 8.30-12.00/13.30-18.00; da martedì a venerdì 8.3012.00/13.30-17.30
Sito internet: www.comservizi.it
E-mail: [email protected]
COOPERATIVE
•
CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
Via XX Settembre, 72 - 25121 Brescia
Tel. 030.37421 - fax 030.47013
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-13.00 e 14.00-17.00; mercoledì
8.30-13.00 e 14.00-17.30
Sito internet: www.brescia.confcooperative.it
E-mail: [email protected]
•
LEGACOOP LOMBARDIA
Via Vaiarini, 11 - 25123 Brescia
Tel. 030.2943541 - fax 030.2939382
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-17.30
Sito internet: www.lombardia.legacoop.it
E-mail: [email protected]
AGRICOLTORI
•
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
Via San Zeno, 69 - 25124 Brescia
Tel. 030.2457511- fax 030.2457691
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.30-18.00
Sito internet: www.coldiretti.lombardia.it
E-mail: [email protected]
•
UNIONE PROVINICALE AGRICOLTORI - CONFAGRICOLTURA
Via Creta, 50 - 25124 Brescia
Tel. 030.24361 - fax 030.2424054
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-18.00
Sito internet: www.confagricoltura.it
E-mail: [email protected]
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•
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Folonari, 7 - 25126 Brescia
Tel. 030.3770444 - fax 030.3757234
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.00-18.00
Sito internet: www.cia.it
E-mail: [email protected]
Comune di Brescia - Informagiovani
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INTERNET PER CHI VUOLE FARE IMPRESA
www.bs.camcom.it (sito della Camera di Commercio di Brescia)
www.camcom.it (sito delle Camere di Commercio)
www.cameradicommercio.it
www.comservizi.it (Centro Servizi per il commercio e le imprese)
www.comune.brescia.it (sito del Comune di Brescia)
www.confindustria.it (portale di Confindustria)
www.europa.eu.int (sito istituzionale dell’Unione europea)
www.formaper.com (sito di Formaper, azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano che si occupa di informazioni, formazione e orientamento
per gli imprenditori)
www.governo.it (sito del Governo Italiano)
www.impresa.gov.it (sito sulla Pubblica Amministrazione per l’impresa)
www.infoimprese.it (sito che racchiude l’archivio di tutte le imprese italiane
delle Camere di Commercio)
www.lavoro.gov.it/lavoro (sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
www.mincomes.it (sito del Ministero del Commercio Internazionale)
www.regione.lombardia.it (sito della Regione Lombardia)
www.saturno.lombardia.it (supporto per il pianeta impresa promosso da
Regione Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia)
www.starnet.unioncamere.it (la rete degli uffici studi e statistica delle Camere
di Commercio)
www.sviluppoeconomico.gov.it (sito del Ministero dello Sviluppo Economico)
www.sviluppoitalia.it (sito di Sviluppo Italia l’agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’impresa)
www.tesoro.it (sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
www.unioncamere.it (sito delle Camere di Commercio Italiane riunite)
Comune di Brescia - Informagiovani
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INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI BRESCIA
AREA LAVORO
L’Informagiovani di Brescia è un servizio gratuito, pubblico, promosso
dall’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Brescia con lo scopo di
fornire informazioni e opportunità legate a quattro specifiche aree: scuola, lavoro,
estero, tempo libero.
Area lavoro
Quest’area fornisce informazioni per giovani che ricercano lavoro o che
intendono cambiare occupazione.
I canali di erogazione di questo servizio sono i seguenti:
− colloquio con l’operatore (informazioni mirate sulla ricerca del lavoro,
valutazione di curriculum e lettera di presentazione, ecc.)
− opuscoli in distribuzione gratuita su tematiche legate alla ricerca del lavoro
− consultazione dossier di approfondimento
− sito internet: www.comune.brescia.it/informagiovani
I dossier da consultare presso l’Informagiovani sono:
− Come cercare lavoro
− Servizi per la ricerca del lavoro
− Offerte di lavoro
− Lavorare nel settore pubblico – informazioni e offerte
− Lavori saltuari e occasionali
− Lavori stagionali – informazioni e offerte
− Lavorare in cooperativa
− Collocamento mirato
− Contratti di lavoro
− Stage – tirocini – informazioni e offerte
− Lavoro autonomo e imprenditoria
− Faldoni sulle professioni
Gli opuscoli in distribuzione, da richiedere agli operatori, sono:
− Cercare lavoro
− Servizi per la ricerca del lavoro
− Lavoro autonomo e imprenditorialità
− Lavori saltuari
− Lavori stagionali
− Lavorare nel settore pubblico
− Stage in Italia e all’estero
Comune di Brescia - Informagiovani
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−
−
−
−
Contratti di lavoro
Lavorare nei supermercati
Collocamento mirato in provincia di Brescia
Dal curriculum al colloquio
Bollettino Informalavoro
L’Informagiovani pubblica ogni venerdì il Bollettino Informalavoro nel quale è
possibile trovare:
♦ inserzioni di lavoro inviate direttamente da aziende ed enti privati del
territorio bresciano
♦ bandi di concorso di Brescia e provincia e alcuni tra i più importanti
concorsi nazionali.
Il Bollettino Informalavoro può essere consultato:
− nel faldone Offerte di lavoro per la parte che riguarda le inserzioni
− nel faldone Lavorare nel settore pubblico per la parte che riguarda i concorsi
pubblici
− chiedendo in visione la copia agli operatori
− sul sito: www.comune.brescia.it/informagiovani/informalavoro
Seminari dell’area lavoro
Seminari con cadenza mensile rivolti ai giovani sui seguenti temi:
1. Tecniche di ricerca del lavoro
(in collaborazione con l’associazione di categoria API Industria)
Obiettivi
− conoscere metodi e strumenti per la ricerca del lavoro
− prepararsi ad un colloquio di lavoro
Modalità di partecipazione
− iscrizione gratuita ma obbligatoria presso l’Informagiovani
− il gruppo sarà formato da un max di 10 persone
− è richiesto il curriculum vitae, uno schema di lettera di presentazione e la
compilazione di una scheda informativa
2. Come mettersi in proprio
(in collaborazione con le associazioni di categoria Confartigianato e
Confcooperative)
Obiettivi
− sostenere l’orientamento all’autoimprenditorialità
− promuovere la creazione di un’impresa, riducendo lo spazio tra la
fantasia imprenditoriale e la vera e propria business idea
− facilitare il reperimento di informazioni utili alle persone che vogliono
mettere in pratica un proprio progetto imprenditoriale
Comune di Brescia - Informagiovani
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Contenuti
Incontro di informazione e primo orientamento in cui verranno
affrontate le seguenti tematiche: iter per la costituzione di un’impresa,
cenni su elaborazione progetto di fattibilità economica, rimandi mirati
ecc.
E’ prevista la possibilità di concordare dei successivi approfondimenti
individualizzati.
Modalità di partecipazione
− iscrizione gratuita ma obbligatoria presso l’Informagiovani
− è richiesto il curriculum vitae e la compilazione di una scheda
informativa
Sportello internet
Presso l’Informagiovani è attivo lo sportello internet: due computer sono a
disposizione degli utenti per navigare in internet alla ricerca del lavoro. È
possibile accedere alla postazione gratuitamente per un tempo di trenta minuti. Il
martedì è possibile essere seguiti da un operatore nell’inserimento del curriculum
vitae sul portale di Borsa Lavoro Lombardia.
orari di apertura
lunedì
10-13
martedì
16-18
mercoledì
16-18
Comune di Brescia - Informagiovani
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Stampato dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di Brescia
Redazione a cura di Novella Cavalleri
Numero copie: 400
Prima Edizione: gennaio 2008
La riproduzione totale o parziale della presente pubblicazione
è subordinata alla autorizzazione
del Servizio Politiche Giovanili del Comune di Brescia
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lavoro autonomo e imprenditoria - Università degli Studi di Brescia