Anno scolastico 2005/2006
Classe 5B Informatica
Vezzelli Alex
Presenta
Vezzelli Alex – classe 5b
LA COSTITUZIONE ITALIANA
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
(Art. 1)
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Che cos’è
• La Costituzione italiana è il documento che, posto al di sopra di tutte
le leggi dello Stato, tutela il cittadino in ogni aspetto della sua vita
individuale e sociale.
• E’ generalmente un documento scritto, in cui sono enunciati, in modo
sintetico e solenne, i diritti inviolabili dei cittadini e i principi
fondamentali di tutto l’ordinamento giuridico dello Stato.
• Regola i rapporti tra Stato e società civile e definisce l’organizzazione
dello Stato e i rapporti tra i suoi vari organi.
E’ LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO
Vezzelli Alex – classe 5b
I Caratteri della Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
(Art. 2)
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Caratteri
La Costituzione Italiana, in vigore dai 1° gennaio 1948, è composta
di 139 articoli e suddivisa in Parti.
Queste a loro volta sono suddivise in Titoli, taluni dei quali suddivisi
in Sezioni, tutti preceduti dai "Principi fondamentali".
Oltre ai principi fondamentali, la Costituzione consta di due parti:
la prima relativa ai "Diritti e doveri dei cittadini";
la seconda riguardante l’ "Ordinamento della repubblica".
Gli articoli di cui è composta la Costituzione sono indicati con un
numero progressivo, ciascun articolo può essere costituito da un solo
comma, o da più di uno.
Un comma è un periodo, o un gruppo di periodi terminanti con un
punto e a capo.
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Caratteri
La Costituzione, che è stata elaborata
e redatta da un’Assemblea
Costituente eletta nel 1946, è votata
e scritta:
•
Votata, in quanto è stato il popolo
a darsi questo documento, non il
sovrano a concederlo
•
Scritta, poiché diritti, doveri e
ordinamento sono puntualmente
elencati e non vi sono rimandi a
norme accettate per
consuetudine, cioè tramandate
oralmente.
La Costituzione è inoltre lunga e
rigida:
•
Lunga, poiché sono ampiamente
precisati e descritti i principi, i
diritti, i doveri e i meccanismi che
regolano la vita del paese;
•
Rigida, perché non modificabile
con legge ordinaria - legge pura e
semplice del parlamento - ma solo
con particolari e qualificati
procedimenti legislativi.
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Struttura della Costituzione italiana
Parte I
Diritti e doveri
dei Cittadini
(Art. 13 – 54)
Principi
Fondamentali
(Art. 1 – 12)
13 - 28 Rapporti civili
29 - 47 Rapporti etico sociali
48 - 54 Rapporti politici
55 - 82 Parlamento
Parte II
Ordinamento della
Repubblica
(Art. 55 – 139)
83 - 91 Pres. Della Repubblica
92 - 100 Governo
101 - 113 Magistratura
114 - 133 Regioni Province Comuni
134 - 139 Garanzie costituzionali
Disposizioni
Transitorie e
Finali
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Caratteri - I principi Fondamentali (Art. 1 - 12)
Contengono le decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di società
voluti dalla Costituzione.
In particolare, essi stabiliscono:
• Le regole essenziali relative allo Stato in quanto tale: il suo carattere
repubblicano e democratico;
• I rapporti essenziali tra lo Stato e i singoli, col riconoscimento dei
diritti inviolabili e dell’uguaglianza tra gli uomini;
• I principi più importanti che riguardano i rapporti tra lo Stato e gli altri
ordinamenti, in particolare con la Chiesa cattolica e le altre
confessioni religiose, e con l’ordinamento internazionale.
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Caratteri – Diritti e Doveri dei cittadini (Art. 13 – 54)
La Parte prima della Costituzione è intitolata Diritti e doveri dei
cittadini (articoli da 13 a 54) ed è divisa in quattro Titoli.
I Titoli trattano delle posizioni soggettive considerando le persone
in quanto tali e poi allargando la prospettiva alle diverse strutture in
cui esse sono inserite:
•La famiglia
•La scuola
•L’organizzazione economica
• L’organizzazione politica.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
(Art. 18)
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Caratteri – L’ordinamento della repubblica
(Art. 55 – 139)
La Parte seconda è intitolata Ordinamento della Repubblica (articoli
da 55 a 139) e contiene le regole sull’organizzazione dello Stato.
• Sul Parlamento
• Sul Presidente della Repubblica
• Sul Governo
• Sulla Magistratura
• Su Regioni, Province, Comuni
• Sulle Garanzie Costituzionali
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
(Art. 55)
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Caratteri – Disposizioni transitorie e finali
In coda alla Costituzione sono state collocate 18 Disposizioni transitorie
e finali; esse hanno la medesima efficacia delle altre norme della
Costituzione, cioè sono fonti costituzionali.
Le si è collocate a parte per due ragioni:
1.
Le norme transitorie sono quelle che prevedono vari adempimenti,
con le relative scadenze temporali, richiesti per la messa in opera
delle previsioni costituzionali e per saldare l’ordinamento
precedente con il nuovo
2.
Le disposizioni finali contengono norme che fanno eccezioni ai
generali diritti civili e politici, dettate per la particolare situazione
storica dell’Italia, al termine del ventennio fascista e alla fine del
periodo monarchico. Si definiscono finali semplicemente perché
sono state collocate alla fine della Costituzione.
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Storia della costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
(Art. 3)
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Storia
La Costituzione nasce dalle ceneri dello Statuto Albertino,
concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re del Piemonte e
Sardegna, ai suoi sudditi.
Dopo la guerra d’indipendenza (1859), Vittorio Emanuele II
assunse il titolo di re d’Italia e lo Statuto Albertino divenne la prima
Costituzione dell’Italia unita.
Restò in vigore anche durante il ventennio fascista (1922-1943)
pur se profondamente derogato. Quando il fascismo finì, il 25
luglio 1943, il re, usando i poteri che gli venivano attribuiti dallo
Statuto Albertino, revocò Mussolini da capo del governo.
Si ripristinò la libertà e riapparvero i partiti politici che il fascismo
aveva costretto alla clandestinità o all'esilio. Essi si riunirono nei
Comitati di Liberazione (CLN) per rifondare lo Stato.
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Storia
I problemi costituzionali che si ponevano erano tre:
• La soluzione della questione istituzionale,
• La convocazione di un organo nuovo, non previsto dallo Statuto,
cioè l'Assemblea Costituente, eletto democraticamente da tutti gli
italiani
• La presenza del re, che intendeva ripristinare lo Statuto Albertino e i
suoi organi, che il fascismo aveva abolito.
Il contrasto fu superato attraverso la "tregua istituzionale", che riguardava:
• La rinuncia immediata del re Vittorio Emanuele III all'esercizio di tutti i
suoi poteri, che venivano affidati al figlio Umberto II, in attesa che il
popolo scegliesse definitivamente tra monarchia o repubblica, tramite
un referendum
• La convocazione di un Assemblea Costituente, eletta a suffragio
universale.
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Storia
Il referendum del 2 giugno diede tali risultati a favore della repubblica
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Storia
Il referendum del 2 giugno diede tali risultati per l’assemblea costituente
Democrazia cristiana: 37,2%
Partito socialista (PSIUP): 20,7%
Partito comunista: 18,7%
Unione democratica nazionale: 7,4%
Fronte uomo qualunque: 5,4%
Partito repubblicano: 4,1%;
Blocco nazionale libertà: 2,9%
Partito d'azione: 1,3%
Altre liste: 2,3%
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Storia
Il quadro politico della nuova Italia aveva quindi due schieramenti
maggiori a confronto: la Democrazia cristiana da un lato, i partiti
comunisti e socialisti dall'altro; le forze liberali erano incapaci
di una politica costituzionale autonoma, ma capace di influenzare
quella degli altri.
Tra queste forze maggiori nacque la COSTITUZIONE come un
contratto politico in cui ciascuna forza è riuscita a ottenere
qualcosa, rinunciando ad altro. Per questo si è parlato di
COMPROMESSO COSTITUZIONALE.
Il compromesso fu la condizione dell’approvazione unitaria della
Costituzione: nel voto finale all’Assemblea costituente si
contarono 453 favorevoli e solo 62 contrari.
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Storia
Il compromesso costituzionale venne fin da subito interpretato in
modo diverso, e non sempre benevolmente.
• Gli esponenti della tradizione liberale vedevano nella Costituzione
il prodotto di un mercanteggiamento tra DC, PCI e PSI e perciò
parlavano spregiativamente di "Costituzione tripartita".
• Altri vedevano nel compromesso costituzionale una parziale
temporanea rinuncia ai loro ideali, necessaria per trovare
l’accordo.
• Altri ancora parlarono di compromesso, come ricerca di unità per
costruire un regime nuovo, uno Stato di tutti e non di uno o di un
altro partito, di una o di un’altra ideologia.
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Orientamento
Montecitorio
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
(Art. 4)
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Orientamento
Gli orientamenti generali del compromesso costituzionale furono
principalmente tre:
• Il valore della persona
• Le comunità sociali e il pluralismo
• Lo stato sociale
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Orientamento – Il valore della persona
Il più importante punto d’incontro tra le forze costituenti fu la persona
umana come fine e valore fondamentale. Le implicazioni di questa
impostazione erano numerose:
• I diritti fondamentali della persona
• La democrazia, in quanto unico sistema politico conforme alla
dignità delle persone poiché non riduce a oggetti nelle mani altrui
• Le riforme sociali
• La subordinazione dei diritti economici agli interessi di tutta la
collettività
• Lo Stato interventista
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Orientamento – Le comunità sociali e il pluralismo
Dalla concezione personalista della persona deriva inoltre che gli
uomini non si possono solo considerare cittadini, tutti uguali tra loro.
Ogni cittadino, inoltre, fa parte di un Comune, di una Regione, ecc.,
oltre che dello Stato.
A ciascuna di queste unioni di persone, che si denominano
"comunità", la Costituzione assicura protezione riconoscendo
autonomia, cioè la capacità di perseguire i propri interessi in piena
libertà, ponendo dei limiti, in quanto le comunità fanno parte della vita
nazionale. Quest’autonomia si chiama pluralismo.
Dal pluralismo deriva un’importantissima indicazione circa la
costruzione dello Stato: il decentramento del potere pubblico. Esso è
distribuito ai diversi livelli secondo il principio: i livelli superiori
possono intervenire solo quando quelli inferiori sono insufficienti.
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Orientamento – Lo stato sociale
Questa forma di Stato si basa sui diritti dei cittadini ed è uno Stato
aperto a tutte le componenti della società. Inoltre:
 Riconosce l’importanza delle organizzazioni sociali in cui i singoli
sviluppano la propria personalità e si organizzano per far valere le
proprie aspirazioni
 Assegna allo Stato il compito di operare per la giustizia sociale,
intervenendo nella società a favore dei più deboli.
Lo Stato sociale è quindi lo Stato liberal-democratico integrato dal
riconoscimento dei gruppi sociali e dal compito di giustizia
assegnato allo Stato.
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La revisione del centrodestra
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascunadelle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
(Art. 138)
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La Revisione – I nuovi Padri costituenti
Nel 1946 una commissione composta da 75 membri dell’Assemblea
Costituente di diversa estrazione ideologica e culturale lavorò mesi e
mesi per elaborare e proporre la nostra Costituzione
Nell’estate del 2003, dopo una riunione di circa 3 giorni,
Domenico
Nania
Andrea
Pastore
Francesco
D’Onofrio
Roberto Calderoli
(AN)
(Forza Italia)
(UDC)
(Lega Nord)
elaborarono il nuovo testo Costituzionale
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La Revisione – Le modifiche
I contenuti dei cambiamenti approvati, introducono una nuova e inedita
forma di governo e un ulteriore rafforzamento di alcuni poteri delle
Regioni in senso ultra federalista
Le modifiche riguardano
•
•
•
•
•
Il Presidente della Repubblica
Il Capo del governo
Il Governo
La Camera
Il Senato
•
•
La Corte costituzionale
Il Consiglio Superiore della Magistratura
•
•
I rapporti fra Stato e Regioni
Alcuni diritti sociali fondamentali
Premierato forte
Devolution
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La Revisione – Premierato Forte
PRESIDENTE
POTERE DI
SCIOGLIMENTO DELLA
ANTICIPATO DELLE
CAMERE
REPUBBLICA
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
PARLAMENTO
FIDUCIA
GOVERNO
PARTITI POLITICI
POPOLO
Forma di governo attuale
(parlamentare)
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La Revisione – Premierato Forte
In una forma di governo parlamentare:
• Il popolo elegge il Parlamento composto da una maggioranza e
un’opposizione
• Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento
• Se la fiducia viene a meno, il Presidente della Repubblica conferisce
ad un altro leader politico l’incarico di Presidente del Consiglio
• Se non è possibile formare un nuovo governo appoggiato dalla
maggioranza politica, allora le camere vengono sciolte
• Al vertice dell’ordinamento ci sono il Presidente della Repubblica e
la Corte Costituzionale
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
(Art. 139)
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La Revisione – Premierato Forte
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
POTERE DI
SCIOGLIMENTO
ANTICIPATO DELLE
CAMERE
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
PARLAMENTO
GOVERNO
PARTITI POLITICI
POPOLO
Forma di governo proposta
(Premierato forte)
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La Revisione – Premierato Forte
Nella nuova forma di governo proposta:
• Vi è una forte concentrazione di poteri nelle mani del Premier
• Il Presidente della Repubblica è obbligato a nominare capo del
governo (senza richiedere la fiducia al parlamento) quel leader politico
che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni politiche della Camera.
• Solo il Premier può nominare o revocare i ministri
• Il Premier a sua discrezione può sciogliere anticipatamente le Camere
Vi sono altri due poteri previsti per il premier:
1.
2.
La possibilità di sottoporre la questione al Parlamento in seduta
comune qualora ritenga che una legge regionale sia contraria
all’interesse nazionale
La possibilità di garantire gli interessi nazionali spostando la
competenza esclusiva sulle questioni regionali dal Senato alla
Camera qualora ritenga che una legge del Senato sia contraria al
proprio programma.
Vezzelli Alex – classe 5b
La Revisione – Devolution
Si tratta di una ulteriore estensione dei poteri esclusivi delle Regioni,
non solo quegli aspetti che non interessando direttamente Camera e
Senato, ma in particolare:
• L’assistenza e l’organizzazione sanitaria
• L’organizzazione scolastica (definizione dei
programmi scolastici e formativi d’interesse specifico
della regione)
• La polizia amministrativa regionale e locale
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La Revisione – Devolution (Organizzazione Sanitaria)
IN VIGORE
STATO:
• Competenza esclusiva sulla
determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale
• Principi relativi (per la legislazione
regionale concorrente) alla tutela
della salute e all’alimentazione
PROPOSTE
STATO (CAMERA):
• Competenza esclusiva sulla
determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale
• Competenza esclusiva sulle norme
generali sulla tutela della salute e
sicurezza e qualità alimentari
REGIONI:
• Competenza concorrente relativa
alla tutela della salute e
all’alimentazione
REGIONI:
• Competenza esclusiva relativa a
assistenza e organizzazione sanitaria
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
(Art. 32)
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La Revisione – Devolution (Organizzazione Scolastica)
IN VIGORE
PROPOSTE
STATO:
• Principi (per la legislazione regionale
concorrente) relativi all’istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione
professionale
STATO:
• SENATO: principi (per la legislazione
regionale concorrente) relativi
all’istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione
professionale
REGIONI:
• Competenza concorrente relativa
all’istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della
formazione professionale
REGIONI:
• Stessa competenza concorrente
• Competenza esclusiva relativa
– all’organizzazione scolastica,
gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche
– Alla definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
(Art. 33 – 2° comma)
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La Revisione – Cosa Cambia
Presidente della Repubblica
• Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della
Repubblica a maggioranza dei 2/3 nei primi tre scrutini; a
maggioranza di 3/5 nel quarto e nel quinto; in quelli successivi a
maggioranza assoluta
• Perde il potere di scioglimento delle Camere
• Perde il potere esclusivo di scelta del Capo del Governo
• Perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa governativa
• Viene indebolita la sua posizione di arbitro e di garante della
Costituzione riducendosi a mero notaio destinato a soccombere alle
pressioni e agli indirizzi dati e voluti dal Premier e dal suo Governo
• E’ garante dell’unità federale dello Stato, ma non si specifica in che
modo e con quali poteri
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La Revisione – Cosa Cambia
Corte Costituzionale
• La composizione prevista della Corte è ancora di 15 membri: 3 eletti
dalla Camera, 4 dal Senato federale con maggioranze di tipo
costituzionale (2/3 per i primi tre scrutini, 3/5 per quelli successivi); 4
nominati dal Presidente della Repubblica; 4 eletti dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative
• Su 15 membri che la compongono ora 5 membri perseguiranno
l’indirizzo politico governativo; infatti dei sette membri eletti dalle due
camere almeno 5 (3 + 2) saranno espressione della maggioranza
politica; ad essi si aggiungono i due membri provenienti dalle
supreme magistrature amministrative probabilmente non lontani
dall’indirizzo del governo
• La Corte costituzionale è destinata, almeno in parte, a subire le
pressioni e gli indirizzi dati e voluti dal Premier e dal suo Governo
perdendo quel connotato di imparzialità e di garanzia al disopra
delle parti
• Sarà più difficile che questa Corte emani delle sentenze di
incostituzionalità su leggi approvate dalla maggioranza politica che
di fatto ne esprime buona parte dei suoi componenti.
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La Revisione – Cosa Cambia
Capo del Governo
• Il Premier, per l’insediamento, non ha più bisogno della fiducia delle
Camere, ma solo di un voto sul programma; la sua elezione sarà di
fatto diretta in quanto il Capo dello Stato dovrà nominare primo
Ministro il candidato della coalizione vincente
• Il Premier può porre la questione di fiducia e dispone del potere di
scioglimento delle camere
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
(Art. 54)
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La Revisione – Cosa Cambia
Governo
• E’ esclusivamente il Premier che sceglie i suoi ministri che vengono
presentati in Parlamento al momento della lettura del programma,
ma la Camera dei deputati si esprime con un voto solo sul
programma
• La figura del Premier all’interno del Governo è assolutamente
preminente sui Ministri che possono da esso in ogni momento
essere revocati
• Il Premier (e il suo Governo) può essere sfiduciato dalla Camera (e
non anche dal Senato), ma ciò comporta l’automatico scioglimento
della Camera stessa a meno che non venga indicato nella mozione
di sfiducia il nome di un nuovo Primo Ministro (cosìddetta sfiducia
costruttiva) individuato nell’ambito della stessa maggioranza (norma
anti ribaltone)
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La Revisione – Cosa Cambia
Camera
•
Componenti previsti per la Camera dei deputati: 518. Elettori: diciottenni.
Eleggibili: ventunenni
•
La Camera svolge la sua funzione legislativa esclusiva (leggi nazionali) solo
su un numero delimitato di materie
•
Possibilità per il Senato federale, entro trenta giorni, di proporre modifiche
sulle quali la Camera decide in via definitiva
•
La Camera è destinata a subire le pressioni e gli indirizzi dati e voluti dal
premier e dal suo governo in quanto egli decide quali provvedimenti ritiene
indispensabili e su di essi può chiedere la fiducia; se non l’ottiene può
sciogliere la Camera stessa
•
Camera e Senato non devono dare più la fiducia al Governo nel momento
della sua formazione
•
La Camera in teoria può votare la sfiducia al Governo a patto però di avere
già individuato, ma solo nell’ambito della stessa maggioranza parlamentare,
un nuovo premier
•
Qualora vi sia un conflitto di competenza tra Senato e Camera, la decisione
viene presa da una commissione paritetica che configura una sorta di terza
Camera
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La Revisione – Cosa Cambia
Senato
• Componenti previsti per il Senato federale: 252 eletti
contestualmente all’elezione dei consigli regionali. Elettori:
ventunenni. Eleggibili: venticinquenni. Prevista la partecipazione,
senza diritto di voto, di rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali
• Il Senato approva solo le leggi (leggi federali) che riguardano i
principi fondamentali relativi alla competenza legislativa concorrente
delle Regioni
• Possibilità per la Camera, entro trenta giorni, di proporre modifiche
sulle quali il Senato decide in via definitiva
• Qualora vi sia un conflitto di competenza tra Senato e Camera, la
decisione viene presa da una commissione paritetica che configura
una sorta di terza Camera
• Camera e Senato non devono dare più la fiducia al Governo nel
momento della sua formazione
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La Revisione – Cosa Cambia
Consiglio Superiore della Magistratura
• L’unico cambiamento proposto riguarda il fatto che il terzo dei
componenti scelti dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici
anni di esercizio della professione sono sostituiti da 1/6 di membri
eletti dalla Camera e 1/6 di membri eletti dal Senato
• Camera e Senato potranno inoltre scegliere tali membri senza il
vincolo di appartenenza a determinate categorie e quindi scegliere
anche tra politici “puri”, con scarse competenze giuridiche, ma forti
propensioni politiche
Il referendum confermativo si terrà nei giorni
25 e 26 giugno 2006
Votando SI
Si conferma la proposta introdotta dal Centro destra
Votando NO
La Costituzione rimane invariata
Per il referendum non è previsto il quorum,
Cioè non è richiesta la maggioranza di partecipazione dei
cittadini aventi diritto al voto
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Ringraziamenti:
Prof. Graziano Galassi
Prof. Enzo Cioni
per il materiale fornito sulla riforma costituzionale:
In difesa della Costituzione
La riforma della Costituzione
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