Le camere dei pegni
29 maggio 2012
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• Luogo di compensazione tra l’economia
monetaria e l’economia naturale,
• Luogo dove la moneta diventa «misura del
valore delle cose»
• Alle origini del comune
• Milano 1216, Consuetudines mediolanenses:
la vendita del pegno prelevato è ancora
assegnata al creditore
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• Verona 1228:
creditori liceat pignus rerum mobilium
vendere post tempus arbitrio iudicis
praedefinitum, vel post duos menses
• Ai funzionari pubblici la funzione di controllo
di quanto veniva ancora compiuto
direttamente dal creditore
• Poi pian piano assumono la completa
competenza esecutiva
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• COSA
• Documentazione statutaria e documentazione
notarile e privata si indirizzano soprattutto ai
beni PRIVATI e ai beni IMMOBILI
• Ma sin dall’età comunale non mancano
menzioni di pignoramento di beni mobili
• Si proibisce il pignoramento degli strumenti di
produzione delle campagne oppure dei generi
di prima necessità
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• Verona 1228
Gli extimatores esistono da ben prima
- «de hominibus pignori non accipiendis»
- Proibito alle guardie campestri di «accipere
pignora per vim»
- Deposito presso il massarius comunis Verone dei
pignera accepta pro comuni Verone
• Verona 1276: divieto di pignorare «apparatus ad
arandum sive plaustra», oppure i bovini
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• Verona 1327: gli officiali «ituri ad exigendum
condemnationes vel datias» devono in caso di
mancata esazione «saltem pignera accipere»
dai contribuenti
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• Padova XIII secolo
• Il caniparius del comune è il responsabile e
depositario dei pegni consegnati
• Alle sue dipendenze un notaio deve redigere
un registro
• Il periodo di redimibilità è fissato in un mese
• La vendita all’asta previa stima degli
extimatores avviene in consiglio
• Non esiste corsia preferenziale per i crediti
d’imposta (pubblici e non privati)
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• VICENZA 1264
• Ci si limita a regolamentare con estrema
attenzione «qualiter venditiones fieri debeant
creditoribus de bonis creditorum»
• TREVISO
• Massarius pignerum già all’inizio del Duecento
• PIGNUS BANNORUM
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• VENEZIA APPORTA MODIFICHE?
• Nel XV secolo le Camere dei Pegni si
organizzano contemporaneamente, a Verona
Vicenza Padova, tra 1420 e 1430
• (dopo he è cambiato il sistema fiscale
veneziano)
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• Designazione e competenze del Massaro dei
pegni
• VICENZA
• Eletto dai deputati ad utilia e da 40 cives
• Ha alle sue dipendenze un notaio
• Fideiussioni 500 e 200 ducati
• Percentuale 2,5% sia sui venduti che sui
riscattati
• Competenza sulla città e sul distretto
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• Redimibilità 15 giorni
• Poi triplice incanto
• Dietro eventuale ordine del rettore o della
Camera fiscale, i tempi possono essere
abbreviati per pegni tolti a forenses e
quecumque pignera ibi consegnata pro debitis
publicis sive spectantibus ad comune Vicentie
sive ad cameram dominationis nostre
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• Talvolta, dopo la vendita, altri 10 o 15 gg.
prima che il bene confiscato e venduto sia
trasportato fuori del distretto: un’ultima
occasione per il pignorato
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• Non solo pignera accepta ordine iudiciali, ma
anche pegni consegnati volontariamente
Altre norme a Bergamo, Treviso, ecc.
Problema dei centri minori
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• Feltre: ducalis provisio de creatione et
ordinatione massarii pignerum
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• Camera magna (quella normale)
• Camera parva (si serve di personale della
camera fiscale, e dunque di Venezia)
• Camera pignerum iudeorum
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• Volontà di limitare l’attività commerciale dei
prestatori ebrei
• Al momento della condotta, nel 1437, non
vogliono accettare per questo motivo:
• «conqueruntur se pati magnas extorsiones et
multa incommoda propter cameram
pignerum»
• C’è necessità del banco «maxime propter
Studium»
• Si decide di credere sulla parola agli ebrei
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• Teneatur in credentia nelle denunce relative
alle extorsiones et robarias per officiales
Camere pignerum sibi factas
• 16 mesi
• Prassi non sempre conflittuale: per indurre a
trattenere ancora, i proprietari del pegno
vanno al banco e fanno regali («aliquam
cortesiam, aut dant aliquod par gallinarum aut
similia»)
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• Problemi causati dallo spostamento dei banchi
nel territorio
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