Le camere dei pegni 29 maggio 2012 . • Luogo di compensazione tra l’economia monetaria e l’economia naturale, • Luogo dove la moneta diventa «misura del valore delle cose» • Alle origini del comune • Milano 1216, Consuetudines mediolanenses: la vendita del pegno prelevato è ancora assegnata al creditore . • Verona 1228: creditori liceat pignus rerum mobilium vendere post tempus arbitrio iudicis praedefinitum, vel post duos menses • Ai funzionari pubblici la funzione di controllo di quanto veniva ancora compiuto direttamente dal creditore • Poi pian piano assumono la completa competenza esecutiva . • COSA • Documentazione statutaria e documentazione notarile e privata si indirizzano soprattutto ai beni PRIVATI e ai beni IMMOBILI • Ma sin dall’età comunale non mancano menzioni di pignoramento di beni mobili • Si proibisce il pignoramento degli strumenti di produzione delle campagne oppure dei generi di prima necessità . • Verona 1228 Gli extimatores esistono da ben prima - «de hominibus pignori non accipiendis» - Proibito alle guardie campestri di «accipere pignora per vim» - Deposito presso il massarius comunis Verone dei pignera accepta pro comuni Verone • Verona 1276: divieto di pignorare «apparatus ad arandum sive plaustra», oppure i bovini . • Verona 1327: gli officiali «ituri ad exigendum condemnationes vel datias» devono in caso di mancata esazione «saltem pignera accipere» dai contribuenti . • Padova XIII secolo • Il caniparius del comune è il responsabile e depositario dei pegni consegnati • Alle sue dipendenze un notaio deve redigere un registro • Il periodo di redimibilità è fissato in un mese • La vendita all’asta previa stima degli extimatores avviene in consiglio • Non esiste corsia preferenziale per i crediti d’imposta (pubblici e non privati) . • VICENZA 1264 • Ci si limita a regolamentare con estrema attenzione «qualiter venditiones fieri debeant creditoribus de bonis creditorum» • TREVISO • Massarius pignerum già all’inizio del Duecento • PIGNUS BANNORUM . • VENEZIA APPORTA MODIFICHE? • Nel XV secolo le Camere dei Pegni si organizzano contemporaneamente, a Verona Vicenza Padova, tra 1420 e 1430 • (dopo he è cambiato il sistema fiscale veneziano) . • Designazione e competenze del Massaro dei pegni • VICENZA • Eletto dai deputati ad utilia e da 40 cives • Ha alle sue dipendenze un notaio • Fideiussioni 500 e 200 ducati • Percentuale 2,5% sia sui venduti che sui riscattati • Competenza sulla città e sul distretto . • Redimibilità 15 giorni • Poi triplice incanto • Dietro eventuale ordine del rettore o della Camera fiscale, i tempi possono essere abbreviati per pegni tolti a forenses e quecumque pignera ibi consegnata pro debitis publicis sive spectantibus ad comune Vicentie sive ad cameram dominationis nostre . • Talvolta, dopo la vendita, altri 10 o 15 gg. prima che il bene confiscato e venduto sia trasportato fuori del distretto: un’ultima occasione per il pignorato . • Non solo pignera accepta ordine iudiciali, ma anche pegni consegnati volontariamente Altre norme a Bergamo, Treviso, ecc. Problema dei centri minori . • Feltre: ducalis provisio de creatione et ordinatione massarii pignerum . • Camera magna (quella normale) • Camera parva (si serve di personale della camera fiscale, e dunque di Venezia) • Camera pignerum iudeorum . • Volontà di limitare l’attività commerciale dei prestatori ebrei • Al momento della condotta, nel 1437, non vogliono accettare per questo motivo: • «conqueruntur se pati magnas extorsiones et multa incommoda propter cameram pignerum» • C’è necessità del banco «maxime propter Studium» • Si decide di credere sulla parola agli ebrei . • Teneatur in credentia nelle denunce relative alle extorsiones et robarias per officiales Camere pignerum sibi factas • 16 mesi • Prassi non sempre conflittuale: per indurre a trattenere ancora, i proprietari del pegno vanno al banco e fanno regali («aliquam cortesiam, aut dant aliquod par gallinarum aut similia») . • Problemi causati dallo spostamento dei banchi nel territorio .