Il vostro partner sotto ogni aspetto
Disposizioni nei rapporti
d'affari con la
Liechtensteinische
Landesbank AG
Indice
01 Condizioni generali
3
02 Condizioni generali per i servizi di pagamento
8
03 Regolamento per depositi
12
04 Disposizioni relative ai conti metalli preziosi
16
05 Disposizioni relative ai conti di risparmio
17
06 Informazioni generali sulla MiFID
19
07 Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse
23
08 Principi per l'esecuzione degli ordini relativi agli
strumenti finanziari (best execution)
09 IBAN – il numero di conto bancario internazionale
25
29
01
Condizioni generali
2
3
1 Scopo e campo di applicazione
5 Morte del cliente
Per i rapporti d'affari tra i clienti e la Liechtensteinische Lan­
desbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca»)
valgono le seguenti Condizioni generali, se non esiste nessun
altro accordo. Al fine di una migliore comprensione, la banca
rinuncia in tutti i formulari alla doppia forma al maschile e
femminile.
In caso di morte del cliente la banca è autorizzata a richiedere
i documenti che reputa necessari al fine di chiarire il diritto di
informazione e di disposizione. Nel caso di certificati in lingua
straniera, su richiesta della banca deve essere allegata una
traduzione nella lingua rilevante ai fini del rapporto contrattuale oppure in lingua tedesca e/o in un'altra lingua specificata dalla banca. Tutti i costi di tali documenti sono interamente a carico dei richiedenti o possono essere addebitati
sul conto del cliente. La banca è altresì autorizzata a limitare
l'esercizio di procure di ogni genere valide oltre la morte del
cliente.
2 Diritto di disposizione
La regolamentazione delle firme comunicata per iscritto alla
banca vale solamente nelle relazioni con la banca e fino a
quando viene presentata una revoca scritta, malgrado eventuali iscrizioni divergenti nel Registro di Commercio o in altre
pubblicazioni. Le disposizioni impartite attraverso mezzi elettronici (Internet, e-mail, fax ecc.) devono essere sottoposte a
uno speciale ordinamento.
3 Verifica della legittimazione e
delle firme
La banca si impegna a verificare scrupolosamente, per tutti
gli ordini e indipendentemente dalla forma di conferimento
degli stessi, il diritto di disposizione. In assenza di colpa grave
della banca, eventuali danni causati da contraffazione o dal
mancato riconoscimento di lacune di legittimazione sono a
carico del cliente.
La banca accerta l'identità e la legittimità delle firme esclusivamente confrontandole con il modello di firma depositato.
Essa è autorizzata, ma non tenuta, a esigere ulteriori prove di
identità.
4 Incapacità civile
II cliente si fa carico di eventuali danni causati dalla sua incapacità civile o da quella di terzi, a meno che essa non sia stata
notificata in un organo di pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein o, nel caso riguardasse terzi, non sia
non stata comunicata per iscritto alla banca.
6 Comunicazioni della banca
Le comunicazioni della banca sono considerate come debitamente trasmesse se sono state inviate o trattenute in banca
secondo le ultime disposizioni del cliente (o in deroga a tali
istruzioni, ma nell'interesse del cliente stesso). Quale data di
spedizione fa stato la data sulla copia in possesso della banca
o quella della lista di spedizione. La corrispondenza trattenuta
in banca vale come recapitata il giorno indicato dalla data. La
banca declina ogni responsabilità in caso di un erroneo invio
della corrispondenza che avrebbe dovuto essere trattenuta.
7 Documenti bancari rilevanti
I conti relativi al traffico di conto corrente vengono chiusi a
scelta della banca trimestralmente, semestralmente o annualmente. La banca può inoltre consegnare al cliente, ai fini di
una migliore rappresentazione della sua relazione bancaria,
anche speciali rapporti o estratti patrimoniali. Per i diritti del
cliente nei confronti della banca fanno stato gli estratti bancari e i giustificativi ufficiali inviati al cliente.
8 Comunicazioni del cliente e acquisi­
zione di informazioni dal cliente
Per l'erogazione dei propri servizi la banca deve acquisire
diverse informazioni dal cliente. È nell'interesse di quest'ultimo fornire tali informazioni alla banca, poiché in caso contrario la banca si troverebbe nell'impossibilità di erogare i
servizi. Se per l'esecuzione di un ordine del cliente la banca
necessita di ulteriori indicazioni o istruzioni e non può raggiungere il cliente, sia perché questo non desidera essere contattato dalla banca o perché non è reperibile in breve tempo,
in caso di dubbio la banca si riserva a tutela del cliente di non
eseguire l'ordine.
La banca è autorizzata a fidarsi della correttezza delle indicazioni fornite dal cliente, salvo che sappia o dovrebbe sapere
che si tratta di indicazioni evidentemente superate, inesatte
o incomplete. Il cliente si impegna a informare per iscritto la
banca se le indicazioni da lui fornite dovessero cambiare,
come nome, indirizzo, domicilio, nazionalità ecc.
pagamento in uscita in contanti si intende il pagamento in
banconote o monete o la consegna fisica di titoli o di metalli
preziosi al cliente.
La banca non è obbligata ad eseguire degli ordini per i quali
non c'è la copertura, rispettivamente il limite di credito non è
presente. Se il cliente ha impartito più ordini alla banca e
l'importo totale di questi ultimi supera il suo avere disponibile
o il credito concessogli, la banca ha la facoltà di decidere
secondo il proprio giudizio quali ordini vanno eseguiti interamente o in parte, tenendo eventualmente conto della loro
data o della successione cronologica in cui li ha ricevuti.
La banca non è tenuta, infine, a eseguire ordini conferiti utilizzando mezzi elettronici se non è stato stipulato alcun accordo
specifico in tal senso.
12 Reclami del cliente
La banca ha il diritto e in parte anche l'obbligo legale di registrare le conversazioni telefoniche. Essa può utilizzare tali
registrazioni come mezzo di prova.
I reclami del cliente dovuti a un'esecuzione lacunosa e/o alla
mancata esecuzione di ordini di qualsiasi natura o le contestazioni di estratti conto o di deposito che il cliente riceve con
cadenza periodica nonché quelle relative ad altre comunicazioni e azioni della banca devono essere presentati dopo
averne preso atto, rispettivamente subito dopo la ricezione
dei relativi avvisi, ma al più tardi entro il termine fissato dalla
banca.
Se al cliente non perviene un avviso della banca da lui atteso,
il reclamo va inoltrato a partire dal momento in cui detto
avviso sarebbe dovuto giungergli normalmente per posta.
Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è interamente a
carico del cliente. Se il cliente non solleva obiezioni per iscritto
entro il termine di un mese, gli estratti conto e di deposito
sono ritenuti esatti, con l'implicita approvazione di tutte le
voci registrate e di eventuali riserve della banca circa l'accreditamento di importi non ancora pervenuti. Lo stesso vale per
la posta fermo banca.
11 Esecuzione di ordini
13 Trasporto, assicurazione
La banca risponde in caso di carente, in particolare di ritardata, esecuzione o di mancata esecuzione degli ordini; per gli
ordini di pagamento sia in caso di conferimento di un ordine
di accreditamento sul conto del cliente da parte del cliente
medesimo che da parte di un terzo, risponde al massimo per
la perdita degli interessi, a meno che la sua attenzione non sia
stata richiamata espressamente per iscritto sul rischio di
danni maggiori.
La banca non può essere ritenuta responsabile in caso di ritardi
nell'esecuzione di ordini in relazione con l'adempimento di
obblighi di legge (in particolare di quelli previsti dalla legge
sull'obbligo di diligenza).
Nel caso pervenga alla banca una somma inconsueta o appariscente di denaro da accreditare, la banca è autorizzata a
decidere a proprio giudizio se, dopo avere chiarito le circostanze particolari, può effettuare un accreditamento sul conto
del cliente oppure deve restituire la somma.
Per il resto la banca si riserva il diritto di trasferire direttamente valori patrimoniali già accreditati a una banca ordinante qualora non sia stata informata in misura sufficiente e
in tempo utile in merito al contesto e alla provenienza dei
valori patrimoniali.
La banca può rifiutare, secondo il proprio giudizio, di effettuare pagamenti in uscita in contanti, qualora il riferimento
non fosse spiegato o documentato in modo plausibile. Per
La banca procede alla spedizione di carte valori e di altri
oggetti di valore a carico e rischio del cliente. Se non è stato
convenuto altrimenti, la banca s'incarica, a spese del cliente,
dell'assicurazione per il trasporto nella misura in cui questo è
usuale e possibile nell'ambito dell'assicurazione della banca.
9 Errori di trasmissione
Danni causati da perdita, ritardo, malintesi, storpiature o dop­
pia esecuzione riconducibili all'uso della posta, del telefono,
del telefax, dell'e-mail, di ulteriori mezzi elettronici nonché di
altri mezzi di trasmissione o servizi di trasporto sono a carico
del cliente, a meno che non si possa imputare alla banca una
negligenza grave.
10 Registrazione delle conversazioni
14 Diversi titolari
Un conto può essere aperto da più persone (conto comune).
In questo caso il diritto di disposizione viene generalmente
regolato tramite accordi particolari; se non esistono accordi
del genere, ogni singolo titolare è autorizzato a disporre. Per
eventuali rivendicazioni della banca nei confronti di uno dei
titolari rispondono in maniera solidale tutti i titolari del conto.
15 Diritto di compensazione
La banca ha il diritto di compensare in ogni momento i saldi di
tutti i conti che essa intrattiene a nome rispettivamente per
conto del cliente presso di sé o altrove, oppure di rivendicarli
singolarmente, in qualsiasi modo essi siano contrassegnati, a
prescindere dalla valuta in cui sono tenuti e indipendentemente dal fatto che sia già in corso un periodo di scadenza.
16 Diritto di pegno
Per i suoi crediti, indipendentemente dalla loro scadenza, la
banca ha un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali e sui
rispettivi redditi, giacenti per conto del cliente presso una
delle sue filiali oppure a nome della banca presso un corrispondente. Lo stesso vale anche per i crediti concessi in bianco o
dietro prestazione di speciali garanzie. In caso di mora del
cliente la banca è autorizzata al realizzo di questi pegni. Nella
realizzazione la banca ha la facoltà di intervenire lei stessa. Il
titolare del conto rinuncia al suo diritto di costituire in pegno
a favore di terzi i suoi averi in conto e in deposito.
17 Conti in valuta estera
Gli averi in moneta estera di un cliente vengono depositati, a
nome della banca, nella medesima moneta presso un corrispondente all'interno del paese d'emissione della valuta o al di
fuori di questo.
Il cliente prende a suo carico le conseguenze di provvedimenti
e restrizioni statali che hanno un'incidenza sull'insieme degli
attivi della banca nel paese della valuta o nel paese in cui sono
costituiti i depositi, parimenti il cliente si fa carico di eventuali
imposte e tasse nei relativi paesi. Il cliente può disporre dei
suoi averi in valuta estera attraverso vendite, ordini di pagamento, incassi di assegni o in contanti; se desidera disporne
in altro modo deve richiedere il consenso della banca.
Gli accreditamenti di denaro ricevuti in moneta estera vengono convertiti in franchi svizzeri, precisamente al tasso di
cambio del giorno in cui il corrispondente importo viene contabilizzato presso la banca, se il cliente non ha dato istruzioni
diverse ed è titolare di un conto nella relativa moneta estera
(valuta di riferimento) o ha un conto in una terza moneta,
cioè nessun conto in franchi svizzeri o nella valuta di riferimento che sia stato espressamente indicato al momento
dell'ordine di accreditamento. Se il cliente ha soltanto dei
conti in valute terze, la banca può accreditare le somme in
una di queste valute.
18 Cambiali, assegni e altri titoli
La banca si riserva il diritto di rifiutare cambiali, assegni o altri
titoli analoghi. Essa è tenuta a incassare cambiali e assegni
spiccati su di essa o domiciliati presso di essa unicamente se
il giorno della scadenza è presente un'adeguata copertura.
Se cambiali, assegni o altri documenti rimessi per l'incasso o
scontati non vengono pagati oppure, se pagati, il loro controvalore non è liberamente disponibile, la banca potrà stornare
gli eventuali accreditamenti, nel qual caso le resteranno riservati tutti i diritti derivanti dai relativi titoli fino all'estinzione
di un eventuale saldo a debito.
Qualora alla banca non sia imputabile una negligenza grave,
il cliente deve assumersi le conseguenze dello smarrimento,
dell'abuso o della falsificazione di assegni, anche nel caso in
cui alla banca sia stata segnalato l'evento.
La banca applica una commissione per l'incasso o l'accreditamento di assegni, cambiali o altri titoli di pagamento che le
vengono presentati.
19 Operazioni di borsa, commerciali e
di intermediazione
All'atto dell'esecuzione di ordini per l'acquisto e la vendita di
titoli, prodotti derivati e altri valori patrimoniali la banca
opera in qualità di commissionaria o di contraente in proprio
nei confronti del cliente.
20 Interessi, commissioni, tariffe,
tasse e imposte
I tassi d'interesse e le commissioni sono considerati dalla
banca al valore netto. Trattenute d'imposta, tasse e spese
sono a carico del cliente. Se non vi ha rinunciato per iscritto,
la banca si riserva il diritto di applicare in qualsiasi momento
nuove commissioni e adeguare con effetto immediato le
tariffe, i tassi d’interesse e le commissioni alle condizioni del
momento. Le modifiche saranno comunicate al cliente nel
modo ritenuto opportuno dalla banca. Per impegni e spese
fuori dall'ordinario, la banca può mettere in conto una tariffa
aggiuntiva.
In caso di sorpasso del saldo in conto la banca addebita al
cliente gli interessi debitori che vengono opportunamente
certificati sull'estratto conto. Spetta al cliente informarsi in
via preliminare presso la banca in merito all'entità degli interessi debitori correnti che gli saranno pertanto addebitati al
momento del sorpasso del saldo in conto.
Eventuali tasse e imposte applicate nell'ambito della relazione intrattenuta dal cliente con la banca o da quest'ultima,
oppure che la banca deve trattenere ai sensi del diritto del
Liechtenstein, di contratti statali o di accordi contrattuali con
organismi esteri sono a carico del cliente o possono essere
trasferite a quest'ultimo.
21 Corso di cambio nella tassazione
dei redditi da risparmio UE
Il calcolo della ritenuta d'imposta nell'ambito della tassazione
dei redditi da risparmio UE ha luogo in franchi svizzeri. I pagamenti di interessi in valute diverse dal franco svizzero vengono convertite in franchi svizzeri il giorno del conteggio con
il cliente. La conversione ha luogo al corso denaro.
22 Disinformazione
La banca adotta provvedimenti adeguati volti ad impedire la
disinformazione sui valori patrimoniali come anche il cliente
stesso può adottare provvedimenti volti ad evitare la disinformazione. In caso abbia quesiti a tale riguardo, il cliente può
rivolgersi alla banca. Le relazioni bancarie in giacenza vengono mantenute in essere; la banca si riserva tuttavia il diritto
di addebitare direttamente sul conto le spese sostenute al
riguardo nonché i costi delle ricerche condotte e a rescindere
senz'altro le relazioni bancarie in giacenza che presentano un
saldo negativo.
4
5
23 Commissioni di retrocessione dei
fondi
25 Aspetti fiscali e legali di carattere
generale
La banca non concede in nessun modo commissioni di retrocessione per la distribuzione di fondi (tra cui rientrano anche
quelli gestiti da una società del Gruppo della banca). Qualora
la banca riceva da terzi delle commissioni di retrocessione in
relazione all'acquisto/alla distribuzione di fondi, le accredita
interamente al cliente, sempre che la relazione bancaria con
quest'ultimo sussista ancora al momento del versamento di
tali commissioni. Per quanto riguarda tutte le commissioni di
retrocessione ricevute successivamente al versamento e il cui
importo è valutato in maniera analoga a quella descritta al
comma 24, il cliente rinuncia espressamente a un eventuale
diritto al risarcimento ai sensi del § 1009 CC («Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch», ABGB).
Il cliente è personalmente responsabile della tassazione ordinaria dei suoi valori patrimoniali detenuti presso la banca
nonché dei proventi generati da questi ultimi secondo le
disposizioni vigenti presso il suo domicilio fiscale.
Egli è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge a lui
applicabili (ivi compresa la normativa fiscale) in qualsiasi
momento.
La consulenza o le informazioni della banca non si riferiscono,
con riserva di particolari disposizioni o accordi, alle conseguenze fiscali degli investimenti per il cliente o in generale
alla sua situazione fiscale; in particolare è esclusa la responsabilità della banca per le conseguenze fiscali degli investimenti
raccomandati.
24 Remunerazione
26 Outsourcing di attività
La banca si riserva di concedere a terzi remunerazione per l'acquisizione di clienti e/o l'erogazione di servizi. Base di calcolo
per tale remunerazione sono di regola le commissioni, le spese
ecc. addebitate al cliente, e/o i fondi patrimoniali o le entità
patrimoniali collocati presso la banca. La loro entità corrisponde ad una quota percentuale della rispettiva base di calcolo. La banca, su richiesta, rende sempre noti ulteriori par­
ticolari su accordi raggiunti con terzi. Il cliente rinuncia qui
espressamente ad un diritto di informazione di più ampia portata nei confronti della banca, in particolare la banca non ha
alcun obbligo di rendiconto dettagliato relativamente alla
remunerazione effettivamente pagata.
Il cliente prende atto e accetta che da parte di terzi (comprese
le società del Gruppo della banca) possa essere concessa alla
banca remunerazione sotto forma di pagamento di portafoglio attività e di commissioni iniziali (ad esempio dalle commissioni di emissione e di riacquisto) in relazione all'acquisto /
alla vendita di certificati, obbligazioni ecc. (in seguito denominati «prodotti», tra cui anche quelli gestiti e/o emessi da una
società del Gruppo della banca). L'ammontare di tale remunerazione varia in base al prodotto e al gestore. Di regola i pagamenti di portafoglio attività si calcolano in base all'ammontare del volume di un prodotto o di un gruppo di prodotti
detenuto dalla banca. Il loro ammontare corrisponde di solito
ad una quota percentuale delle spese di gestione caricate sul
relativo prodotto e rimborsate periodicamente durante il
periodo di mantenimento. Le commissioni iniziali sono pagamenti una tantum. Il loro ammontare corrisponde ad una
quota percentuale del rispettivo prezzo di emissione e/o riacquisto. Inoltre, possono essere corrisposte da emittenti di
titoli anche commissioni di vendita in forma di sconti sul
prezzo di emissione (sconto percentuale) o in forma di pagamenti una tantum, il cui ammontare corrisponde ad una
quota percentuale del prezzo di emissione.
Fatto salvo un altro regolamento, il cliente può richiedere alla
banca in qualsiasi momento, prima o dopo la prestazione del
servizio (compravendita del prodotto), di fornirgli ulteriori
particolari sugli accordi raggiunti con terzi a proposito di tale
remunerazione. Il diritto all'informazione su ulteriori particolari riguardo a transazioni già effettuate resta comunque limitato ai 12 mesi precedenti la richiesta. Il cliente rinuncia
espressamente ad un diritto di informazione di più ampia portata. Se non richiede ulteriori particolari prima dell'erogazione del servizio o acquista il servizio dopo avere raccolto
ulteriori particolari, il cliente rinuncia ad un eventuale diritto
di pubblicazione ai sensi del § 1009 CC («Allgemeines bürger­
liches Gesetzbuch», ABGB).
La banca si riserva il diritto di esternalizzare interamente o in
parte settori aziendali (outsourcing). Nel contesto dell'out­
sourcing di tali attività, la banca ha la facoltà di trasferire i
dati sui clienti alle società di servizi che ha incaricato, anche
senza l'espressa approvazione scritta del rispettivo cliente.
Resta completamente tutelato il segreto bancario per il cliente.
27 Trattamento dei dati
In virtù di alcuni standard internazionali e della normativa UE
in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, contro il
finanziamento del terrorismo nonché contro altri atti criminali la banca può essere tenuta a fornire per l'esecuzione di
ordini, in particolare di pagamento, dati personali dell'ordinante quali il nome, l'indirizzo e il numero di conto. In tal
modo questi dati vengono resi noti alle banche e ai gestori dei
sistemi coinvolti (ad esempio SWIFT o SIC) nonché, di regola,
anche ai beneficiari. L'utilizzo di sistemi per il traffico dei
pagamenti può far sì che le transazioni vengano eseguite tramite canali internazionali e che i dati dell'ordinante giungano
così all'estero. In questo caso essi non sono più tutelati dal
diritto del Liechtenstein; non è pertanto più possibile garantire che il livello di tutela accordato a questi dati corrisponda a
quello assicurato nel Liechtenstein. Le leggi straniere e le
disposizioni delle relative autorità possono imporre alle banche e ai gestori dei sistemi coinvolti la comunicazione di questi dati.
28 Segreto bancario per il cliente
Per legge i membri di organi, i collaboratori e gli incaricati
della banca hanno il dovere di mantenere la massima riservatezza sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito
della relazione intrattenuta con il cliente, salvo gli obblighi di
informazione previsti dalla legge.
Nell'ambito dell'esecuzione di ordini di pagamento, di investimenti effettuati nei paesi interessati e di transazioni in titoli o
diritti valori esteri oppure di pagamenti in relative valute
estere, la banca può essere tenuta, particolarmente ai sensi di
direttive regolatorie straniere, a comunicare all'istituto finanziario corrispondente, alle banche coinvolte e ai gestori di
sistemi nonché alle autorità competenti, su loro richiesta o
talvolta indipendentemente da essa, i dati dell'ordinante (ad
esempio cognome/nome o denominazione dell'azienda, indi-
rizzo, nazionalità, data/luogo di nascita, numero di conto e
IBAN) nonché altri dati di quest'ultimo (e anche i dati relativi
all'avente diritto economico) e del beneficiario del pagamento. Stesso dicasi per i casi in cui la banca effettua investimenti fiduciari. Conferendo l'ordine alla banca il cliente la
autorizza a comunicare tali dati e la svincola al riguardo dal
segreto bancario.
29 Sospensione dei rapporti d'affari
La banca ha la facoltà di rescindere un rapporto d'affari
secondo il proprio giudizio e senza doverne indicare i motivi.
Inoltre è autorizzata a revocare crediti e concessioni di credito
accordati e richiedere immediatamente il rimborso del suo
avere, senza disdetta.
Anche se è previsto un termine di disdetta o una scadenza
fissa concordata, la banca è autorizzata a rescindere immediatamente la relazione bancaria se il cliente è in ritardo con
una prestazione, se la sua situazione patrimoniale è peggiorata sensibilmente, se le cambiali accettate da quest'ultimo
vengono protestate o se viene operata un'esecuzione forzata
nei suoi confronti.
Qualora il cliente ometta, anche una volta decorso l'opportuno termine di rispetto stabilito dalla banca, di comunicare a
quest'ultima dove trasferire i valori patrimoniali e i depositi
detenuti presso di essa, la banca può provvedere alla consegna fisica o alla liquidazione di tali valori patrimoniali. La
banca ha la facoltà di depositare il ricavato o i depositi ancora
disponibili del cliente nel luogo indicato da un giudice o di
inviarli sotto forma di assegno in una valuta di sua scelta
all'ultimo indirizzo noto del cliente o di trattenerli fermo
banca per quest'ultimo. In tal modo i valori patrimoniali e i
depositi vengono considerati rimborsati al cliente.
30 Garanzia statale
Secondo l'articolo 5 della Legge sulla Liechtensteinische Landesbank, la banca garantisce per i depositi a risparmio presso
la banca e per le obbligazioni di cassa della banca, nel caso i
fondi di quest'ultima non fossero sufficienti.
31 Giorni festivi
Nei rapporti d'affari con la banca, i giorni festivi del Principato
del Liechtenstein e i sabati vengono equiparati alle domeniche.
32 Lingua autentica
La lingua autentica è iI tedesco. Per i testi in lingua straniera
vale il testo tedesco come ausilio interpretativo.
33 Luogo di adempimento
La filiale della banca che tiene il conto o il deposito è luogo di
adempimento per gli impegni reciproci.
34 Clausola liberatoria
Qualora una o più disposizioni contenute nelle Condizioni
generali dovessero divenire inefficaci o perdere la loro validità
o le Condizioni generali dovessero presentare una lacuna, ciò
non lede la validità delle altre disposizioni. Le disposizioni
invalide devono essere interpretate o sostituite in modo da
avvicinarsi il più possibile allo scopo perseguito.
35 Diritto applicabile
I rapporti giuridici del cliente con la banca sono soggetti al
diritto del Principato del Liechtenstein.
36 Foro competente
Foro giuridico competente è Vaduz. Il cliente si sottopone per
tutti i procedimenti allo stesso foro, può però essere citato
anche davanti al tribunale del proprio luogo di domicilio o
davanti a qualsiasi altro foro competente.
37 Disposizioni particolari con riserva
Per operazioni d'affari particolari valgono, oltre alle presenti
Condizioni generali, le norme speciali emanate dalla banca.
Per le operazioni di borsa valgono le usanze in vigore sulle
diverse piazze.
38 Modifiche
La banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento le
presenti Condizioni generali. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o con altro mezzo idoneo e si considerano approvate, in mancanza di contestazioni, entro il termine di un mese.
39 Validità
Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1 settembre 2014 e sostituiscono le disposizioni attualmente in vigore.
6
7
02
Condizioni generali per i servizi
di pagamento
1 In generale
1.1 Finalità e ambito di applicazione
La direttiva dell'Unione Europea relativa ai servizi di pagamento rappresenta il fondamento giuridico per la creazione di
un'area di pagamento unica in euro (SEPA) e mira all'introduzione di norme moderne e onnicomprensive, applicabili su
tutti i servizi di pagamento all'interno dell'UE.
Il Liechtenstein, in quanto Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), è tenuto a recepire tale direttiva comunitaria nell'ordinamento nazionale. La suddetta direttiva è stata
recepita mediante la creazione di una Legge sui servizi di
pagamento («Gesetz über Zahlungsdienste», ZDG). La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca») a sua volta ha recepito le relative disposizioni
attraverso le presenti «Condizioni generali per i servizi di
pagamento».
L'obiettivo delle Condizioni generali per i servizi di pagamento
è quello di rendere i pagamenti transfrontalieri altrettanto
semplici, efficienti e sicuri di quanto lo siano i pagamenti
all'interno di uno Stato membro UE.
Le Condizioni generali per i servizi di pagamento si applicano
sui servizi di pagamento forniti dalla banca ovvero per le trans­
azioni effettuate attraverso un conto di pagamento.
Le disposizioni contenute nel primo capitolo («In generale») si
applicano in linea di massima sulle prestazioni di servizi di
pagamento. Il secondo capitolo si riferisce ai servizi di pagamento nazionali e transnazionali, ossia alle operazioni di
pagamento tra istituti finanziari nell'ambito del SEE, effettuate in euro o nella valuta di uno Stato membro del SEE fuori
dalla zona euro. Il secondo capitolo non trova applicazione
per i servizi di pagamento da e verso la Svizzera o in altri paesi
terzi.
I seguenti articoli si applicano esclusivamente ai clienti che
rientrano nella definizione di consumatori ai sensi della Legge
sui servizi di pagamento: 1.4, 1.10, 1.11, 2.5, 2.7 nonché il
comma 2.8. L'articolo 70 della Legge sui servizi di pagamento
trova parimenti applicazione unicamente per tale tipologia di
clienti.
Le Condizioni generali per i servizi di pagamento integrano le
«Condizioni generali» (CG) della banca.
1.2 Informazioni sulla banca
La sede della banca è situata al seguente indirizzo: Städtle 44,
9490 Vaduz, Liechtenstein.
Si tratta di una banca iscritta nel Registro di Commercio del
Principato del Liechtenstein nella forma giuridica di società
per azioni. Per la sua attività in veste di istituto di credito, la
banca dispone di un'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza
dei mercati finanziari del Liechtenstein («Finanzmarktaufsicht»,
FMA), Heiligkreuz 8, Postfach 684, 9490 Vaduz, Liechtenstein,
alla cui attività di sorveglianza e controllo essa è soggetta.
1.3 Definizioni
Spese:
A seconda del contesto, può trattarsi di spese sostenute dal
prestatore di servizi di pagamento, tasse, commissioni ecc.
Identificativo unico:
La combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore
di servizi di pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento. L'utente di servizi di pagamento è tenuto a fornire
l'identificativo unico per le operazioni di pagamento per identificare con chiarezza altri utenti del servizio di pagamento
cointeressati o il loro conto di pagamento (ad esempio IBAN –
il numero di conto bancario internazionale).
Pagatore:
Il titolare o il soggetto autorizzato a disporre di un conto di
pagamento, che impartisce o autorizza un ordine di pagamento relativo a tale conto.
Prestatore di servizi di pagamento:
Banca del pagatore o del beneficiario.
Utente di servizi di pagamento:
Persona che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di
pagatore o di beneficiario o di entrambi.
Beneficiario:
Il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di
un'operazione di pagamento.
Strumento di pagamento:
Lo strumento o la procedura concordati di comune intesa tra
l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di
pagamento. Lo strumento di pagamento può essere utilizzato dall'utente di servizi di pagamento per impartire un
ordine di pagamento (ad esempio carta Maestro).
Conto di pagamento:
Il conto utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento.
1.4 Caratteristiche dei servizi di pagamento
La banca offre un'ampia gamma di servizi di pagamento. Per
quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche principali
di tali servizi di pagamento, si rimanda alle relative pubblicazioni.
1.5 Ordini di pagamento
Per poter eseguire un ordine di pagamento con la massima
diligenza, il pagatore è tenuto a fornire alla banca i seguenti
dati:
◆ Cognome e nome, ovvero ragione sociale, e indirizzo;
◆ Identificativo unico;
◆Dati per il prestatore di servizi di pagamento relativamente
al beneficiario o al pagatore in caso di addebiti diretti (BIC);
◆Data e tipo di esecuzione (ad esempio singola operazione
di pagamento, ordine permanente);
◆ Valuta e importo.
Un'operazione di pagamento è da ritenersi autorizzata solo
previa approvazione da parte del pagatore. Di norma il pagatore impartisce gli ordini di pagamento per iscritto. Con l'apposizione della firma legale del pagatore, l'ordine si intende
autorizzato. In materia di impiego di sistemi elettronici e di
altri strumenti di comunicazione, trovano applicazione speciali disposizioni.
L'utente di servizi di pagamento è tenuto a impartire gli ordini
connessi a una determinata data di esecuzione entro i termini
stabiliti e può revocare un ordine di pagamento fino all'atto
del ricevimento di tale ordine presso la banca del pagatore.
Se l'ordine di pagamento non perviene alla banca in una giornata operativa, il primo giorno lavorativo immediatamente
successivo sarà da ritenersi concomitante con la data di ricevimento dell'ordine di pagamento. L'orario di chiusura sarà
comunicato al cliente in forma idonea. Qualora il cliente tras­
metta l'ordine di pagamento oltre l'orario di chiusura previsto, in tal caso il pagamento sarà eseguito di norma entro la
fine della giornata operativa immediatamente successiva. La
banca si riserva il diritto di eseguire subito gli ordini di pagamento ad essa pervenuti dopo l'orario di chiusura.
Se il pagatore intende posticipare il momento dell'esecuzione
dell'ordine di pagamento, quest'ultimo sarà da ritenersi concomitante con la data di ricevimento. In tal caso il pagatore
ha facoltà di comunicare la revoca dell'ordine al più tardi
entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
Nelle operazioni di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più
tardi entro la fine della giornata operativa precedente il
giorno concordato per l'addebito dei fondi.
La banca ha facoltà di addebitare al pagatore la revoca dell'ordine di pagamento.
1.6 Esecuzione degli ordini di pagamento
La banca si riserva il diritto di posticipare o rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento qualora le necessarie informazioni non siano corrette, ovvero sussistano motivi legali o
di regolamento avverso tale esecuzione. Il cliente sarà infor-
mato dalla banca in merito alla mancata esecuzione dell'ordine di pagamento, a condizione che ciò non contravvenga
altre disposizioni di legge ovvero ordinanze giudiziarie o
decreti emanati dalle autorità competenti. Il tipo di notifica
non è necessariamente correlato a una determinata forma.
La banca è autorizzata a eseguire un ordine di pagamento,
nonostante le indicazioni incomplete o mancanti, qualora sia
in grado di integrare o correggere con chiarezza tali dati.
La banca non risponde in caso di ritardo nell'esecuzione di
ordini di pagamento connessi all'adempimento di obblighi di
legge.
Salvo diversamente pattuito, la banca non è tenuta ad eseguire ordini di pagamento impartiti a mezzo di sistemi elettronici.
La banca può addebitare al cliente i costi inerenti le comunicazioni in merito agli ordini di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione, qualora tale rifiuto sia giustificato da un
punto di vista oggettivo.
In caso di ordine collettivo, devono essere soddisfatti tutti i
requisiti previsti per l'esecuzione di ogni singolo ordine di
pagamento; in caso contrario la banca può respingere l'ordine
collettivo nel suo complesso senza averlo elaborato.
1.7 Corrispondenza dei dati
La banca può accreditare un pagamento in entrata privo di
una corrispondenza con il nome e l'indirizzo del beneficiario in
base all'identificativo unico indicato nell'ordine di pagamento
(ad esempio IBAN).
Tuttavia la banca ha anche facoltà di effettuare la corrispondenza dei dati, se del caso di respingere l'ordine di pagamento, nonché di informare di conseguenza il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore.
Il cliente che impartisce l'ordine prende atto e acconsente che
l'operazione di accredito da parte del prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario possa essere effettuata solo sulla
base dell'identificativo unico indicato.
I pagamenti in entrata privi di un identificativo unico valido in
linea di massima saranno respinti al prestatore di servizi di
pagamento del pagatore. Il medesimo procedimento si applica
anche nel caso in cui l'accredito del pagamento sia reso impossibile per altri motivi, come ad esempio disposizioni di legge o
di regolamento, provvedimenti emanati dalle autorità competenti oppure conti protetti.
1.8 Spese
La banca può addebitare le spese sostenute per l'effettuazione dei servizi di pagamento. Le informazioni relative a tali
spese, così come un'eventuale suddivisione delle stesse, possono essere desunte dal prospetto delle condizioni in un foglio
separato.
Per quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni accessorie, la banca può addebitare le relative spese in base a un
criterio orientato ai costi.
La banca del beneficiario è autorizzata a prelevare le spese dai
fondi oggetto dell'operazione di pagamento, prima che tale
importo venga accreditato al beneficiario. In tal caso al beneficiario vengono presentati separatamente i fondi oggetto
dell'operazione di pagamento e le spese.
Sono fatte salve eventuali ulteriori spese ai sensi delle presenti Condizioni generali per i servizi di pagamento.
1.9 Lingua e mezzi di comunicazione
La lingua stabilita per la gestione del rapporto contrattuale è
il tedesco. Tuttavia la banca e il cliente possono anche concordare la scelta di un'altra lingua.
Le modalità di trasmissione delle comunicazioni saranno
8
9
oggetto di accordi separati tra la banca e il cliente (ad esempio
fax, Online Banking, e-mail). Se il cliente si rivolge alla banca
utilizzando un mezzo di comunicazione non concordato tra le
due parti, in tal caso la banca si riserva il diritto di mettersi in
contatto con il cliente nella stessa modalità. La banca mette a
disposizione dell'utente di servizi di pagamento le Condizioni
generali per i servizi di pagamento nonché le informazioni
previste all'interno delle stesse, in formato di stampa o su
supporto elettronico a titolo gratuito. Qualora il cliente desideri ulteriori informazioni oppure l'inoltro delle comunicazioni attraverso mezzi di comunicazione diversi rispetto a
quelli previsti, la banca potrà richiedere il pagamento delle
spese a fronte di tale servizio.
non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento
oppure – nel caso di uno strumento di pagamento dotato di
una linea di credito – al significativo aumento del rischio che il
pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di
pagamento.
La banca informa il pagatore, ove possibile prima del blocco
dello strumento di pagamento, o, al più tardi, immediatamente dopo, secondo le modalità convenute e adducendone
le ragioni. La banca può derogare da tale procedura per motivi
di sicurezza obiettivamente giustificati ovvero qualora essa
contravvenga alle pertinenti disposizioni di legge ovvero ordinanze giudiziarie o decreti emanati dalle autorità competenti.
1.10 Modifiche
La banca può modificare le presenti Condizioni generali per i
servizi di pagamento in qualunque momento. Le modifiche
saranno rese note al cliente tramite lettera circolare o
mediante le altre modalità che la banca riterrà idonee allo
scopo e si intendono accettate se il cliente non notifica alla
banca nessuna contestazione in merito alle suddette modifiche entro sessanta giorni. Qualora il cliente non concordi con
le modifiche, questo avrà il diritto di recedere dalle condizioni
senza obbligo di preavviso e senza alcun addebito di spese.
2.2 Periodi di esecuzione
Per i pagamenti in euro e franchi svizzeri all'interno del Principato del Liechtenstein nonché per le operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno del SEE, legate alla conversione della valuta di uno Stato membro in euro, si applicano i
seguenti periodi di esecuzione di massima:
◆ entro il 31.12.2011: tre giornate operative
◆ a partire dal 01.01.2012: una giornata operativa
Per le operazioni di pagamento effettuate su supporto cartaceo è previsto un prolungamento dei relativi periodi di esecuzione pari a un'ulteriore giornata operativa.
Per il calcolo del periodo di esecuzione viene presa come data
di riferimento la data dell'operazione di accredito sul conto di
pagamento del beneficiario.
Per quanto riguarda le altre operazioni di pagamento all'interno del SEE, si applica un periodo di esecuzione massimo
pari a quattro giornate operative.
Qualora l'operazione di pagamento non sia legata a nessuna
conversione di valuta, il beneficiario e il pagatore si faranno
carico delle spese sostenute dai loro rispettivi prestatori di
servizi di pagamento.
1.11 Recesso
L'utente di servizi di pagamento può recedere in qualunque
momento dalle presenti Condizioni generali per i servizi di
pagamento in vigore a tempo indeterminato, senza obbligo
di preavviso. Qualora il rapporto contrattuale duri meno di
dodici mesi, in tal caso la banca potrà pretendere la corresponsione delle spese in base a un criterio orientato ai costi.
Trascorso questo periodo, tali spese non saranno applicate.
La banca è autorizzata in qualunque momento a revocare le
Condizioni generali per i servizi di pagamento previo preavviso di sessanta giorni e – in particolari circostanze – senza
obbligo di preavviso.
1.12 Sede di conciliazione
Le eventuali controversie tra la banca in qualità di prestatore
di servizi di pagamento e il cliente in veste di utente di servizi
di pagamento, derivanti dalle presenti Condizioni generali per
i servizi di pagamento, saranno demandate alla sede di conciliazione competente ai sensi della Legge sui servizi di pagamento.
Sono fatti salvi gli altri diritti conseguenti alle disposizioni di
legge o a regolamenti contrattuali speciali nonché le relative
competenze.
1.13 Validità
Le presenti «Condizioni generali per i servizi di pagamento»
entreranno in vigore il 1° novembre 2009.
2 Operazioni di pagamento nazionali
e all'interno del SEE
2.1 Strumenti di pagamento
La banca può stabilire dei limiti di importo per determinati
strumenti di pagamento e definire i requisiti per il blocco degli
strumenti di pagamento.
La banca ha facoltà di bloccare l'utilizzo di uno strumento di
pagamento per motivi obiettivamente giustificati e legati alla
sicurezza dello strumento di pagamento stesso. Inoltre, la
banca può procedere con tale blocco al sospetto di un utilizzo
2.3 Data di valuta
La data di valuta di un'operazione di accredito sul conto di
pagamento del beneficiario corrisponde al più tardi alla data
della giornata operativa nella quale i fondi oggetto dell'operazione di pagamento sono stati accreditati sul conto del prestatore di servizi di pagamento.
La data di valuta di un'operazione di addebito sul conto di
pagamento del pagatore corrisponde al più tardi alla data
dell'operazione di addebito.
2.4 Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento
L'utente di servizi di pagamento in fase di utilizzo dello strumento di pagamento è tenuto a rispettare gli accordi speciali
che ne disciplinano l'emissione e l'uso. In particolare l'utente
di servizi di pagamento, non appena riceva uno strumento di
pagamento, deve adottare tutte le misure ragionevoli per
proteggere le caratteristiche di sicurezza personalizzate (ad
esempio PIN) da un eventuale accesso non autorizzato. L'utente
di servizi di pagamento deve notificare senza indugio alla
banca, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il
furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento, o un uso non autorizzato di tale strumento.
Qualora un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata o sia stata effettuata in modo inesatto, in tal caso il
cliente sarà tenuto a informarne immediatamente per iscritto
la banca, nei casi previsti ai sensi dell'articolo 2.5, tuttavia al
più tardi entro tredici mesi dalla data dell'operazione di addebito. Per i non consumatori tale termine è ridotto a trenta
giorni.
2.5 Esecuzione inesatta
In caso di un ordine di pagamento eseguito dal pagatore, la
banca di quest'ultimo sarà responsabile nei suoi confronti,
salvo il disposto degli articoli 2.4, 2.6 dal secondo al quarto
paragrafo nonché 2.8 quarto e quinto paragrafo, nell'ambito
delle disposizioni di legge in materia di corretta esecuzione
delle operazioni di pagamento.
In caso di un ordine di pagamento eseguito dal beneficiario o
mediante suo tramite, la sua banca sarà responsabile nei confronti del beneficiario, salvo il disposto dei medesimi articoli
succitati, della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla banca del pagatore nonché dell'elaborazione
dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi in
capo ad essa.
2.6 Identificativo unico inesatto
Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente
all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si intende eseguito correttamente in riferimento a tale identificativo.
Se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi dell'articolo 2.5, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.
La banca del pagatore tuttavia è tenuta a compiere sforzi
ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di
pagamento, addebitando le relative spese all'utente di servizi
di pagamento.
Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 1.5, primo paragrafo, la banca è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico
indicato dall'utente.
2.7 Importo inesatto dei fondi
Il pagatore, nei confronti della sua banca, ha diritto al rimborso di un'operazione di pagamento autorizzata, ordinata
da o tramite un beneficiario e già eseguita, qualora in fase di
autorizzazione non sia stato indicato l'esatto ammontare dei
fondi oggetto dell'operazione di pagamento e siano soddis­
fatti gli ulteriori requisiti di legge. Se il pagatore è in grado di
comprovare tali requisiti, viene rimborsato l'intero ammontare dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Il pagatore non ha diritto al rimborso, se
◆ha fornito direttamente alla sua banca il proprio consenso
all'esecuzione dell'operazione, e
◆la banca o il beneficiario gli ha eventualmente comunicato
o reso accessibili le informazioni in merito all'operazione di
pagamento da effettuare, almeno quattro settimane
prima del termine di scadenza nelle modalità concordate.
Se l'operazione di pagamento è stata effettuata dal beneficiario, o mediante suo tramite, il pagatore è tenuto a chiedere il
rimborso entro otto settimane dalla data di addebito. Entro le
dieci giornate operative successive al ricevimento della richiesta, la banca rimborsa l'intero ammontare dei fondi oggetto
dell'operazione di pagamento oppure notifica al pagatore i
motivi che l'hanno indotta a respingere tale richiesta, con
indicazione della sede di conciliazione.
2.8 Responsabilità
Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite in materia di
responsabilità, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, la banca del pagatore rimborsa l'importo corrispondente e all'occorrenza ripristina alla sua condizione originaria
il conto di pagamento sul quale è stato effettuato l'addebito
dell'operazione. Il pagatore è tenuto a farsi carico di 150 euro
(o del controvalore in franchi svizzeri) a titolo di franchigia, a
condizione che il danno sia insorto in seguito all'utilizzo di
uno strumento di pagamento perso o rubato, o a causa di un
utilizzo fraudolento dello stesso.
Qualora il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non
abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente,
agli obblighi di cui all'articolo 2.4, sarà tenuto a rispondere di
tutti i danni insorti a causa dell'operazione di pagamento non
autorizzata.
A comunicazione avvenuta, in conformità all'articolo 2.4,
secondo paragrafo, il pagatore non subisce alcuna conseguenza finanziaria dovuta all'uso dello strumento di pagamento perso, rubato o utilizzato con intenzione fraudolenta.
Ciò non si applica qualora il pagatore abbia agito in modo
fraudolento.
La responsabilità in relazione all'autorizzazione e all'esecuzione di operazioni di pagamento non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili,
◆sulle quali la parte che si richiama a tali circostanze non
abbia alcuna influenza e
◆le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.
La responsabilità è altresì esclusa nei casi in cui la banca sia
vincolata da altri obblighi di legge.
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03
Regolamento per depositi
1 Ambito di validità
banca abbia violato gli obblighi di diligenza secondo gli usi
commerciali. La verifica dei valori in deposito ha luogo sulla
base dei mezzi e della documentazione a disposizione della
banca. I valori in deposito possono essere affidati per la verifica al depositario o altro ente idoneo nel relativo paese.
II regolamento per depositi è applicabile agli strumenti finanziari, ai valori e agli oggetti (in seguito denominati «valori in
deposito») affidati in deposito o portafoglio alla Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca»). In concomitanza di accordi contrattuali particolari o di disposizioni specifiche riguardanti depositi speciali,
il presente regolamento acquista carattere integrativo.
4 Diligenza della banca
2 Affidamento di valori in deposito
La banca tratterà i valori in deposito secondo le consuete
norme di diligenza commerciale, che troveranno applicazione
anche nella scelta del depositario.
Alla banca possono essere affidati i seguenti valori in deposito:
a)investimenti sul mercato monetario e dei capitali e altri
strumenti finanziari di qualsiasi genere di norma per la
contabilizzazione o custodia e per l'amministrazione. In
assenza di espresse istruzioni del depositante, i valori vengono custoditi in deposito singolo oppure in deposito collettivo a discrezione della banca;
b)metalli preziosi in forma commerciale e non, e monete dal
valore numismatico per la custodia;
c)documenti e altri oggetti di valore per la custodia, se a
essa idonei, che in assenza di espresse istruzioni del depositante vengono custoditi in deposito singolo oppure in
deposito collettivo a discrezione della banca.
La banca può, senza dover addurre alcun motivo, rifiutare di
prendere in consegna determinati valori o di aprire un deposito.
3 Verifica dei valori in deposito
La banca può far verificare, dal depositante o per esso da
terzi, l'autenticità e le segnalazioni di blocco dei valori in
deposito che le sono stati affidati, senza assumere per questo
una responsabilità. In particolare, la banca deve eseguire gli
atti amministrativi, gli ordini di vendita e di consegna solo
dopo che detta verifica è stata ultimata. Se ciò comporta il
ritardo o la mancata esecuzione dei suddetti atti amministrativi od ordini, il danno è a carico del depositante, salvo che la
5 Durata del contratto
La durata del contratto è di regola indeterminata. I rapporti di
diritto risultanti dal presente regolamento non si estinguono
con la morte, l'incapacità civile o il fallimento del depositante.
6 Restituzione dei valori in deposito
Fatta riserva per particolari accordi contrattuali (ad esempio
termini di disdetta), disposizioni di legge, statuti di emittenti
nonché diritti pignoratizi, di ritenzione o altri diritti ritentivi
della banca, il depositante o la persona autorizzata a disporre
validamente in sua vece possono richiedere in qualsiasi
momento la restituzione o la messa a disposizione dei valori
depositati presso la banca nel rispetto dei termini di consegna
consueti. Anche la banca può revocare il deposito e/o esigere
dal depositante il ritiro e la consegna dell'intero deposito o di
alcune sue parti in qualsiasi momento.
7 Conferma di deposito
All'atto della consegna il depositante riceve una conferma di
deposito che non è trasferibile né pignorabile.
8 Pluralità di depositanti
II deposito può essere costituito da più titolari congiuntamente. Il diritto di disporre validamente dello stesso viene
regolato da una convenzione speciale. In assenza di istruzioni
specifiche, i titolari sono autorizzati a disporre del deposito
individualmente. Essi sono solidalmente responsabili per
eventuali pretese della banca nei loro confronti.
9 Diritto di pegno e di compensazione
La banca ha un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali
che essa ha in custodia presso di sé o altrove per conto del
depositante; con riferimento agli averi in conto, la banca ha
un diritto di compensazione per tutti i suoi crediti risultanti
dalla relazione bancaria in oggetto.
10 Compenso della banca
Il compenso della banca viene calcolato in base alle tariffe
vigenti al momento, rispettivamente in base ad accordi speciali separati e addebitato sul conto del depositante. La banca
può emettere fattura separata per eventuali altre sue prestazioni e spese sostenute in relazione alla custodia o amministrazione dei valori in deposito. Tutte le imposte e le altre
tasse connesse alla gestione del deposito, alla custodia e alla
consegna dei valori in deposito sono a carico del depositante,
salvo norme di legge vincolanti dispongano altrimenti.
devono essere custoditi separatamente in considerazione
delle loro caratteristiche intrinseche o per altri motivi. Se il
depositante richiede il deposito singolo per valori in deposito
custodibili in deposito collettivo, a discrezione della banca tali
valori vengono custoditi unicamente in un deposito chiuso e
la banca non provvede più agli atti amministrativi.
I valori in deposito nazionali come pure quelli di emittenti
svizzeri autorizzati al deposito collettivo sono custoditi, se
possibile, dall'organismo centrale svizzero di deposito collettivo di titoli SIX SIS AG. I valori in deposito esteri autorizzati al
deposito collettivo sono custoditi, se possibile, tramite la SIX
SIS AG presso terzi all'estero o direttamente presso terzi all'estero.
I valori rimborsabili per estrazione possono essere custoditi in
deposito collettivo. I valori depositati estratti a sorte saranno
suddivisi dalla banca tra i depositanti mediante una seconda
estrazione, per effettuare la quale la banca si servirà di un
metodo che offra a tutti i depositanti la medesima probabilità
di essere presi in considerazione come per la prima estrazione. In caso di consegna di valori provenienti da un deposito
collettivo non sussiste alcun diritto a determinati numeri o
tagli.
14 Custodia all'estero e strumenti
finanziari di determinate giurisdi­
zioni
Il trasporto e la spedizione dei valori in deposito ha luogo per
conto e a rischio del depositante. Se il depositante non stabilisce altrimenti, la banca assicura a spese del cliente il tras­
porto e l'invio dei valori in deposito, se una simile assicurazione rientra nella prassi e può essere stipulata nell'ambito
dell'assicurazione propria della banca presso una compagnia
di assicurazioni riconosciuta. Per il resto, spetta al depositante provvedere all'assicurazione dei valori in deposito contro i danni di cui non risponde la banca. Anche a deposito
chiuso, l'assicurazione dei beni/oggetti di valore in deposito è
di esclusiva responsabilità del depositante.
I valori affidati in custodia all'estero soggiacciono alle leggi e
alle usanze del luogo in cui vengono depositati nonché alle
Condizioni generali del rispettivo deposito. Se la legislazione
del paese estero rende impossibile o complicata per la banca
la restituzione dei valori depositati all'estero o il trasferimento del ricavato della relativa vendita, la banca ha l'obbligo
solamente di procurare al depositante un diritto proporzionale alla restituzione o al pagamento nel luogo del depositario estero o di una banca corrispondente di sua scelta, se tale
diritto sussiste ed è trasferibile. Le disposizioni estere possono differire molto da quelle nazionali, con particolare riferimento al segreto bancario del Liechtenstein. Il depositante
prende atto che la banca accetta ed esegue ordini per determinate piazze borsistiche o per strumenti finanziari di determinate giurisdizioni solo se il depositante, in relazione a questi ordini, libera la banca dal segreto bancario mediante
espressa dichiarazione scritta rilasciata separatamente e la
autorizza ad adempiere a tutti gli obblighi di trasparenza
richiesti per legge o in via prudenziale nel relativo paese o per
il relativo strumento finanziario. In assenza di detta dichiarazione, la banca è autorizzata a rifiutare tutti gli ordini per la
piazza borsistica o gli strumenti finanziari in questione.
13 Modalità e luogo di custodia
15 Registrazione dei valori in deposito
La banca è esplicitamente autorizzata a conservare all'esterno i valori in deposito, a suo nome o a nome di un terzo,
ma per conto e a rischio del depositante. Se il depositante
prescrive alla banca terzi depositari e la banca non li raccomanda al depositante, per le trattative con i suddetti terzi
depositari è esclusa qualsiasi responsabilità della banca. In
assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, a sua
discrezione, a custodire i valori depositati suddividendoli per
specie nel suo deposito collettivo, ad affidarli in custodia a
terzi o a un deposito collettivo. Fanno eccezione i valori che
I valori in deposito possono essere registrati a nome del depositante nel registro determinante (ad esempio registro delle
azioni) in presenza di una corrispondente autorizzazione. Se
l'acquisizione da parte del depositante del diritto di proprietà
sui valori in deposito o la registrazione a nome del depositante nel luogo in cui sono custoditi fosse inusuale o impossibile, la banca può, a proprio nome o a nome di terzi, ma sempre per conto e a rischio del depositante, acquisire, far
acquisire o registrare e far registrare i suddetti valori ed esercitare o far esercitare i diritti che ne derivano.
11 Esecuzione mediante appropriazione
Nelle operazioni di borsa la banca può agire da commissionario.
12 Trasporto, spedizione e assicura­
zione dei valori in deposito
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16 Annullamento e consegna fisica
dei documenti
La banca è autorizzata ad annullare i documenti consegnati e
a farli sostituire con diritti non garantiti da titoli, se ciò è
ammissibile secondo il diritto applicabile.
Per la durata della permanenza dei valori in deposito, la banca
può rinunciare alla consegna fisica dei documenti. Ciò vale in
particolare per eventuali strumenti finanziari emessi dalla
banca stessa.
17 Amministrazione
Senza speciale ordine del depositante, la banca compie i consueti atti amministrativi, quali:
a) il rinnovo di fogli cedole,
b)l'incasso o eventualmente la migliore realizzazione possibile di interessi, dividendi, cedole e titoli rimborsabili in
scadenza nonché altre ripartizioni,
c) il controllo di estrazioni, disdette e ammortamenti dei
valori in deposito ecc.
Di norma la banca invita il depositante a effettuare le operazioni che spettano direttamente a quest'ultimo. A tale scopo,
essa si avvale di tutte le fonti d'informazione alle quali ha
accesso in qualità di banca, senza tuttavia assumere responsabilità al riguardo.
In linea di principio il depositante è personalmente responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e restrizioni nazionali ed estere in materia di diritto fiscale, valutario,
borsistico, societario o statutario in relazione ai valori in
deposito negoziati, custoditi o contabilizzati per lui. La banca
dovrà comunicare al depositante la sua eventuale incapacità
di amministrare un determinato valore nel modo consueto.
Gli atti amministrativi riguardanti azioni nominative sprovviste di cedola vengono eseguiti soltanto se il recapito dei dividendi e dei diritti di opzione avviene all'indirizzo della banca.
La banca non esegue atti amministrativi per polizze assicurative, titoli ipotecari e valori in deposito negoziati prevalentemente all'estero che vengono custoditi presso la banca in via
eccezionale.
Se il contratto non stabilisce altrimenti, il depositante è
tenuto ad adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono
necessari per la tutela dei diritti connessi ai valori in deposito
e a procurarsi tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
Ciò vale ad esempio per azioni collettive, la partecipazione a
procedure concorsuali e procedimenti legali, istruzioni per
eventuali conversioni, per l'esercizio o l'acquisto, rispettivamente la vendita, di diritti d'opzione, per l'accettazione o il
rifiuto di offerte pubbliche d'acquisizione, per istruzioni speciali connesse a spin off imminenti nonché per l'esercizio di
diritti di conversione e opzione ecc. Se gli ordini non vengono
impartiti in tempo utile alla banca, quest'ultima è autorizzata, senza tuttavia essere obbligata, ad agire a suo libero
giudizio.
18 Obblighi di segnalazione e
trasparenza
Se i valori in deposito vengono registrati a nome del depositante o di terzi da esso nominati, il depositante accetta che al
depositario esterno venga reso noto il suo nome o quello dei
suddetti terzi. Qualora atti amministrativi relativi a strumenti
finanziari possano implicare obblighi di segnalazione da parte
della banca nei confronti degli emittenti o delle autorità, la
banca ha in qualsiasi momento la facoltà di rinunciare inte-
gralmente o parzialmente alla loro effettuazione, dandone
comunicazione al depositante. Eventuali conseguenze derivanti alla banca da tale rinuncia sono a carico del depositante. La banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del
depositante sugli obblighi di segnalazione in cui egli incorra in
quanto possessore di valori in deposito (specificatamente
azioni).
19 Diritto di voto per le azioni in
deposito
La banca esercita il diritto di voto per le azioni in deposito di
norma unicamente sulla scorta di un ordine scritto. Essa ha il
diritto di rifiutare i suddetti ordini.
20 Accrediti e addebiti
Salvo istruzioni contrarie da parte del depositante, gli accrediti e gli addebiti (capitale, interessi, dividendi, ripartizioni,
commissioni, spese ecc.) vengono effettuati sul conto indicato
a tale scopo. Eventualmente viene effettuata una conversione
nella valuta in cui viene tenuto il corrispondente conto. Eventuali modifiche delle istruzioni relative al conto devono essere
comunicate alla banca al più tardi tre giorni lavorativi prima
della scadenza.
21 Concessione di prestiti su valori in
deposito
La banca può concedere un prestito sui valori depositati conformemente alle disposizioni e alle condizioni vigenti. Le
direttive per la concessione di prestiti su diverse categorie di
titoli e averi in conto sono riportate nella homepage della
banca (www.llb.li). Il depositante può richiedere al proprio
consulente informazioni in merito ai valori di anticipazione
attuali sui propri valori patrimoniali.
22 Estratti e ricevute di portafoglio e
deposito
Di regola una volta all'anno, la banca rimette al depositante
l'elenco dei suoi valori giacenti in deposito o portafoglio (in
seguito denominati «estratti»). Relativamente ai movimenti
del deposito verranno recapitate al depositante ricevute quali
quietanze, note di acquisto / vendita, conferme di ricevimento
ecc. (in seguito denominati «ricevute»). Le ricevute e gli estratti
sopra indicati sono considerati riconosciuti come corretti e
approvati se, entro un mese dal loro invio, il depositante non
avrà sollevato alcuna obiezione scritta in merito alla loro
esattezza e, più precisamente, anche nel caso in cui un avviso
di benestare consegnato al depositante non venga restituito
alla banca debitamente sottoscritto. Il riconoscimento tacito
o espresso degli estratti e delle ricevute comprende l'approvazione di tutte le voci ivi contenute e di eventuali riserve della
banca.
Le valutazioni dei valori giacenti in deposito o nel portafoglio
si basano su corsi e quotazioni non vincolanti e approssimativi ricavati da fonti d'informazione usuali in campo bancario.
La banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei suddetti dati e quindi della valutazione nonché per
ulteriori informazioni in relazione ai valori custoditi o contabilizzati.
23 Disposizioni speciali per depositi
chiusi
I depositi chiusi sono quei depositi per i quali viene effettuata
esclusivamente la custodia senza compiere atti amministrativi.
Qualora il depositante consegni alla banca degli oggetti, essi
devono recare dati identificativi evidenti del depositante e,
dietro esplicita istruzione del depositante, essere inoltre sigillati o piombati in modo da rendere impossibile l'apertura
senza danneggiare il sigillo, rispettivamente il piombino.
I depositi chiusi non devono contenere oggetti infiammabili o
altrimenti pericolosi o comunque inadatti a essere conservati
all'interno di una banca. Il depositante risponde di qualsiasi
danno risultante dall'infrazione di questa norma. La banca è
autorizzata a chiedere al depositante di attestare la natura
degli oggetti depositati oppure a verificare il contenuto dei
depositi chiusi.
La banca può essere ritenuta responsabile unicamente di un
eventuale danno imputabile a sua negligenza grave. In tal
caso, comunque, la responsabilità della banca è limitata al
valore attestato o, al massimo, all'importo dichiarato. La
banca non assume alcuna responsabilità per danni causati da
influssi atmosferici di vario genere o imputabili a manomissioni degli oggetti operate su incarico del depositante. La ricevuta rilasciata al depositante all'atto del ritiro libera la banca
da qualsiasi responsabilità.
Disposizioni finali
24 Clausola salvatoria
Qualora singole o più disposizioni del presente regolamento
per depositi diventino inefficaci o nulle o qualora il presente
regolamento per depositi presenti una lacuna, la validità delle
restanti disposizioni rimarrà invariata. Le disposizioni nulle
sono da interpretarsi o sostituirsi in modo da avvicinarsi il più
possibile allo scopo desiderato.
25 Modifiche
La banca è autorizzata a modificare le precedenti disposizioni
in qualsiasi momento. Eventuali cambiamenti verranno
comunicati al depositante per iscritto o in altra forma adeguata e, in assenza di obiezioni, si intendono approvati entro
un mese.
26 Condizioni generali
Oltre alle presenti disposizioni risultano applicabili le Condizioni generali della banca.
27 Validità
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 settembre 2012
in sostituzione di quelle vigenti fino a tale data.
14
15
04
Disposizioni relative ai conti
metalli preziosi
1 Concetto
La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca») amministra per conto dei propri
clienti conti metalli per metalli preziosi e monete.
2 Diritto
Il titolare del conto (in seguito denominato «cliente») ha diritto alla consegna della quantità di metallo registrata sul conto
in termini di peso in once o in grammi o in unità adeguate e,
nel caso di monete, al numero di monete registrate sul conto.
Egli può farsi consegnare tale quantità secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Luogo di esecuzione è
Vaduz. Con la consegna il cliente acquista la proprietà. Su richiesta la banca può effettuare la consegna, a spese e a rischio
del cliente, anche in un altro luogo, a condizione che ciò sia
possibile sotto il profilo pratico e che risulti in linea con le leggi vigenti nel luogo di consegna desiderato.
In caso di circostanze eccezionali quali guerre, in presenza di
limitazioni al trasferimento o di altre ragioni analoghe la banca si riserva il diritto di effettuare la consegna, a spese e a rischio del cliente, nel luogo e nel modo che reputa possibile e
opportuno.
3 Consegna
Le richieste di consegna devono pervenire alla banca con almeno cinque giorni lavorativi bancari di anticipo allo scopo di
consentire una predisposizione puntuale dei metalli e/o delle
monete da consegnare. La banca esige in ogni caso un termine di consegna appropriato. Le consegne possono essere soggette all'imposta sul valore aggiunto. Quest'ultima è a carico
del cliente, così come tutte le altre tasse, imposte, spese ecc.
attuali e future.
Se l'avere presente sul conto non è espresso in un numero di
unità adeguate (ad esempio lingotti da 1 kg), la banca è autorizzata a consegnare lingotti di qualsiasi dimensione con un
peso fine conforme alle usanze e a fatturare i supplementi di
fabbricazione conformi al mercato. La consegna viene addebi-
tata al conto metalli; in caso di differenze di peso fine, anche
in mancanza di un ordine specifico del cliente ha luogo una
compensazione al prezzo di mercato.
I quantitativi definiti in unità vengono forniti con una qualità
conforme al mercato. Il cliente non ha alcun diritto alla consegna di monete di una determinata annata o con una determinata coniatura.
4 Estratto conto / commissioni
La chiusura dei conti è prevista, a scelta della banca, trimestralmente, semestralmente o annualmente. Gli averi non sono remunerati. La banca applica una commissione secondo
un tariffario separato. Le spese proprie e quelle addebitate da
terzi sono a carico del cliente.
5 Modifiche
La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni. Le modifiche vengono comunicate
al cliente per iscritto o mediante altro mezzo giudicato appropriato dalla banca. Esse si considerano approvate se il cliente
non le contesta entro il termine di un mese.
6 Condizioni generali
Per il resto valgono le Condizioni generali della banca.
7 Validità
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 novembre 2007.
Esse sostituiscono l'attuale regolamento e valgono per tutti i
conti metalli preziosi già esistenti e aperti in futuro presso la
banca.
05
Disposizioni relative ai conti di risparmio
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17
Con l'apertura di un conto di risparmio il cliente accetta le
seguenti disposizioni.
1 Forme di risparmio
Con la tenuta di conti di risparmio la Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca»)
offre l'opportunità di investire risparmi in forma sicura e
frutti­fera. Esistono diversi tipi di conti di risparmio che differiscono in particolare con riferimento alla cerchia di clienti, alla
remunerazione e alle condizioni di disdetta.
Le condizioni valide di volta in volta per le diverse forme di
risparmio vengono rese note dalla banca mediante pubblicazione e sono immediatamente vincolanti. Con «pubblicazione»
nelle presenti disposizioni si intende la pubblicazione sugli
opuscoli della banca stessa e/o sul sito Internet della LLB e/o
sui quotidiani nazionali ecc.
4 Legittimazione
Ai fini della legittimazione valgono le disposizioni rilevanti per
i conti ai sensi delle CG della banca.
5 Remunerazione
La remunerazione dei depositi di risparmio ha inizio il giorno
di entrata dei fondi e dura fino al giorno del versamento. Il
mese si considera di 30 giorni, l'anno di 360 giorni.
Il tasso d'interesse valido per i depositi di risparmio viene reso
noto di volta in volta mediante pubblicazione. Le modifiche
del tasso d'interesse entrano in vigore senza considerazione
dei termini di disdetta.
Al termine di ogni anno civile ha luogo per tutti i depositi il
conteggio degli interessi. Tali interessi vengono accreditati al
capitale al 31 dicembre sotto forma di nuovo deposito e sono
nuovamente remunerati. Essi possono essere prelevati senza
rispettare un termine di disdetta entro fine marzo dell'anno
successivo.
2 Versamenti
I versamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri; essi
sono effettuati in contanti oppure mediante bonifico.
La banca si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di versamenti in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.
La banca è libera di limitare il deposito minimo, rispettivamente massimo e di emanare disposizioni particolari per gli
averi di risparmio a partire da un determinato importo.
3 Ulteriori disposizioni
Per i conti di risparmio valgono, oltre alle presenti «Disposizioni relative ai conti di risparmio», le disposizioni concernenti l'apertura e la tenuta del conto ai sensi delle «Condizioni
generali» (in seguito denominata «CG») della banca, con l'avvertenza che i conti di risparmio sono destinati all'investimento
di denaro e non comprendono servizi per il traffico dei pagamenti.
Tramite la gestione dei conti di risparmio il cliente riceve
annualmente un estratto conto chiuso.
6 Condizioni per il conto di risparmio
«you save» CHF e per il conto di
risparmio 60plus CHF
Il conto di risparmio «you save» CHF e il conto di risparmio
60plus CHF vengono tenuti senza eccezioni sotto il nome del
relativo titolare. Per ciascun investitore, rispettivamente per
ciascuna persona avente diritto è consentito di volta in volta
soltanto uno di questi due conti.
Conto di risparmio «you save» CHF
Con il compimento del ventesimo anno di vita si estingue il
diritto al tasso d'interesse concesso sino a quella data. Il conto
di risparmio «you save» CHF viene convertito in un conto di
risparmio alle condizioni generalmente valide. I giovani clienti
residenti all'estero beneficiano su richiesta delle stesse condizioni privilegiate sino al compimento del ventesimo anno
d'età.
Conto di risparmio 60plus CHF
Dopo il decesso del cliente si estingue il diritto al tasso d'interesse privilegiato concesso sino a quella data. Il conto di risparmio 60plus CHF viene portato avanti alle condizioni generalmente valide per i depositi di risparmio senza comunicazione
separata al riguardo. Su richiesta i clienti residenti all'estero
beneficiano a partire dal 60° anno di vita completo delle
stesse condizioni privilegiate.
7 Disdetta
Disdetta da parte del cliente
La banca stabilisce quale importo può essere prelevato senza
rispettare il termine di disdetta e quali termini di disdetta
devono essere invece rispettati per importi di maggiore
entità. Queste condizioni vengono rese note mediante pubblicazione.
La banca è libera di esonerare dal rispetto del termine di
disdetta i prelievi effettuati per determinate finalità di investimento, come ad esempio le ricomposizioni del portafoglio in
proprie obbligazioni di cassa ecc.
Se la banca autorizza prelievi anticipati, è autorizzata a calcolare una deduzione sugli interessi (rimborso di interessi).
Se l'importo da rimborsare notificato non viene prelevato
entro un mese dalla scadenza, la banca è autorizzata a considerare la disdetta non avvenuta. In tal caso la remunerazione
non viene interrotta.
Le disdette possono essere presentate senza eccezione unicamente per gli averi di risparmio già pervenuti. Ai fini dell'inizio
del termine di disdetta fa stato la ricezione della disdetta da
parte della banca.
Disdetta da parte della banca
La banca ha il diritto di disdire in qualsiasi momento, nel
rispetto del termine di disdetta, gli averi di risparmio senza
rispettare requisiti di forma. Ai fini dell'inizio del termine di
disdetta fa stato la registrazione interna alla banca della relativa dichiarazione di disdetta della banca stessa, ad esempio
la data di invio della lettera di disdetta o la comunicazione
orale (o telefonica) della disdetta.
Gli importi il cui rimborso non è vincolato a una disdetta da
parte del cliente possono essere disdetti dalla banca in qual­
siasi momento e senza il rispetto di requisiti di forma. La remunerazione viene sospesa sino al termine del termine di
disdetta. Gli importi non prelevati possono essere tenuti a
disposizione del cliente a sue spese presso la banca oppure
depositati a spese e a rischio del cliente presso il tribunale del
Principato del Liechtenstein.
8 Compensazione
La banca si riserva il diritto di compensare in qualsiasi
momento averi di risparmio con eventuali crediti che le spettano nei confronti dell'avente diritto all'avere di risparmio.
9 Disposizioni finali
Luogo di adempimento sono i locali commerciali della banca.
Per il resto valgono le CG della banca, in particolare per quanto
riguarda il potere di disporre.
La banca può modificare in qualsiasi momento le presenti
«Disposizioni relative ai conti di risparmio». Tali modifiche
vengono comunicate al cliente mediante pubblicazione o in
altro modo idoneo e sono immediatamente vincolanti per
entrambe le parti.
10 Validità
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 gennaio 2012 e
sostituiscono i regolamenti precedenti.
06
Informazioni generali sulla MiFID
18
19
Introduzione
In data 21 aprile 2004, l'Unione Europea (UE) ha approvato la
direttiva in ordine ai mercati per strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, in breve MiFID) come
direttiva quadro europea. Essa è parte integrante di un pacchetto complessivo di misure della UE miranti a rafforzare il
mercato finanziario europeo. La disposizione MiFID è integrata da altre direttive e da una raccomandazione contenenti
norme dettagliate.
Lo scopo della MiFID consiste nel garantire un quadro giuridico unitario per l'erogazione di servizi su titoli e attività di
investimento e in questo modo rafforzare la concorrenza tra
gli offerenti nonché aumentare la tutela degli investitori.
Il Liechtenstein, in quanto Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), è tenuto ad accogliere queste disposizioni UE nel proprio diritto nazionale. L'accoglimento ha
luogo soprattutto tramite adeguamento della legge bancaria
del Liechtenstein e dei relativi regolamenti bancari.
Scopo e contenuto delle informazioni
generali sulla MiFID
La legge bancaria e il relativo regolamento bancario del Principato del Liechtenstein impongono alle banche che erogano
servizi e/o servizi accessori sui titoli il dovere, a partire dal
1 novembre 2007, di mettere a disposizione dei propri clienti
informazioni dettagliate sui servizi e sui prodotti da esse erogati. Le presenti informazioni generali sulla MiFID intendono
fornire ai clienti una panoramica sulla banca e sui suoi servizi
in relazione alla prestazione di servizi per titoli di investimento. Il fulcro di queste informazioni generali sulla MiFID è
costituito dalla terza parte relativa alla «classificazione dei
clienti» e dalla quarta parte concernente i «servizi sui titoli e
strumenti finanziari offerti dalla banca».
Le informazioni generali sulla MiFID non hanno la pretesa di
trattare in modo esaustivo tutti gli aspetti della negoziazione
di titoli. Ove necessario, si rimanda ad altri documenti che la
banca ha già consegnato ai propri clienti oppure sono disponibili gratuitamente presso la banca. L'indice e l'elenco delle
parole chiave riportato in allegato dovrebbero essere utili al
lettore per un rapido riferimento ai contenuti delle informazioni generali sulla MiFID. Invitiamo i clienti a leggere attentamente le presenti informazioni generali sulla MiFID e a contattarci per eventuali chiarimenti in materia.
Nelle informazioni generali sulla MiFID si fa uso di numerosi
concetti ed espressioni tecniche che si basano sulla terminologia già utilizzata dal legislatore. Dove ritenuto necessario,
nelle note a piè di pagina viene fornita una spiegazione dei
concetti utilizzati oppure si rimanda ai riferimenti normativi
pertinenti.
La banca si riserva il diritto di informare i clienti esclusivamente in merito a variazioni importanti nel contenuto delle
presenti informazioni generali sulla MiFID.
1 Informazioni generali
1.1 Informazioni sulla banca
La Liechtensteinische Landesbank AG (in seguito denominata
«banca») ha sede legale al seguente in indirizzo:
Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein
È una banca iscritta nel pubblico registro del Principato del
Liechtenstein con la forma giuridica di una società anonima.
Essa è abilitata allo svolgimento della propria attività bancaria
tramite autorizzazione dell'organo di vigilanza del mercato
finan­ziario («Finanzmarktaufsicht», FMA) del Liechtenstein
avente sede a Heiligkreuz 8, Casella postale 684, 9490 Vaduz,
Liechten­stein al cui controllo la banca è soggetta.
La banca appartiene all'associazione bancaria del Liechtenstein e, ai fini della tutela del denaro dei clienti, è associata
alla «Fondazione per la tutela degli investimenti e la tutela
degli investitori dell'associazione bancaria del Liechtenstein».
Il volume delle passività protette dalla fondazione per la
tutela degli investimenti e la tutela degli investitori è descritto
nel memorandum dell'associazione bancaria del Liechtenstein, disponibile presso la banca o direttamente presso l'associazione bancaria del Liechtenstein.
Per ulteriori informazioni sull'organizzazione e la struttura
della banca si rimanda al rapporto di gestione disponibile a
chi ne faccia richiesta.
1.2 Lingua e mezzi di comunicazione
La lingua ufficiale utilizzata nel rapporto contrattuale tra la
banca e i propri clienti è il tedesco. Tuttavia con la banca si
può comunicare sempre anche in inglese oppure, se così è
stato concordato con il singolo cliente, in un'altra lingua. I
documenti contrattuali e la documentazione vengono sostanzialmente redatti in lingua tedesca a meno che, anche in questo caso, non sia stato diversamente concordato tra la banca
e il cliente.
Di norma le comunicazioni tra la banca e il cliente avvengono
in forma scritta. Gli ordini e le comunicazioni per fax, Online
Banking o e-mail sono ammesse solamente ove sussista un
accordo scritto specifico in tal senso. Ove esista un simile
accordo e il cliente si rivolga alla banca tramite uno di questi
canali di comunicazione, la banca si riserva comunque il
diritto di prendere contatti con il cliente tramite le medesime
modalità.
2 Condizioni contrattuali e operative
I diritti e gli obblighi in vigore tra il cliente e la banca in relazione all'esecuzione di servizi e/o servizi accessori per titoli
sono regolamentati dalle condizioni contrattuali e operative.
A tale proposito, fanno fede in particolare le Condizioni generali (CG) e il Regolamento per depositi della banca. Le presenti
informazioni generali sulla MiFID costituiscono solamente
delle informazioni supplementari a tali documenti.
3 Classificazione dei clienti
3.1 Classificazione ad opera della banca
Con effetto a partire dal 1° novembre 2007, la legge bancaria
del Liechtenstein in materia di erogazione di servizi e servizi
accessori per titoli prevede le seguenti categorie di clienti:
«cliente non professionale», «cliente professionale» e «controparte qualificata». Le banche sono tenute a classificare i propri clienti nell'ambito di una delle summenzionate categorie
di clienti in base a criteri predefiniti nel dettaglio dalla legge.
Ove non fosse ancora stato fatto, la banca provvederà a informare ciascun cliente in merito alla propria classificazione. La
classificazione serve ad assicurare una gestione dei clienti
mirata e definita in base alla conoscenza, all'esperienza nelle
operazioni su strumenti finanziari e al tipo, alla frequenza e
all'entità di tali operazioni.
3.1.1 Cliente non professionale
Si considerano «clienti non professionali» (talvolta definiti
anche come «piccoli investitori» o «investitori privati») quei
clienti che non possono essere considerati né come «clienti
professionali» né come «controparti qualificate». Con questa
classificazione il cliente gode del massimo livello di tutela previsto dalla legge.
3.1.2 Cliente professionale
Per poter considerare un soggetto o la propria società come
«clienti professionali» devono essere soddisfatti i criteri previsti dall'Allegato 1 punto 2 alla legge bancaria del Liechtenstein. Al «cliente professionale» viene concesso un livello di
tutela inferiore rispetto al «cliente non professionale». Diversamente da quanto accade con il «cliente non professionale»,
con un «cliente professionale» si suppone che i soggetti incaricati delle operazioni dispongano di sufficienti esperienze,
conoscenze e competenze tecniche per poter prendere decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi legati
agli investimenti.
3.1.3 Controparte qualificata
Ai sensi della legge bancaria del Liechtenstein, possono rientrare nella categoria delle controparti qualificate solamente
le persone giuridiche soggette a controllo, grosse società e
governi, banche centrali e organizzazioni internazionali o
sopranazionali. Ad essi spetta il livello di protezione minimo.
Anche con questa categoria di clienti si presuppone che i soggetti incaricati delle operazioni dispongano di sufficienti esperienze, conoscenze e competenze tecniche per poter prendere
decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi
legati agli investimenti. Inoltre, nei confronti di questi clienti
la banca non eroga servizi di consulenza sugli investimenti o
servizi di gestione patrimoniale. Se un cliente classificato
come controparte qualificata richiede comunque dei servizi di
questa natura, la banca lo tratta come un cliente professionale.
3.2 Cambiamenti di classificazione
In qualunque momento il cliente ha la facoltà di concordare
per iscritto una diversa classificazione con la banca. Si noti
che modificando la classificazione cambia anche il livello di
tutela previsto dalla legge di cui il cliente può godere. Pertanto la banca rende noto che può prestare la propria approvazione ad un simile cambiamento di classificazione solamente nei casi in cui vengano soddisfatte determinate
premesse ben circoscritte dalla legge bancaria del Liechtenstein. Infatti, potranno passare dalla categoria «cliente non
professionale» alla categoria «cliente professionale» solamente i clienti che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
◆durante i quattro precedenti trimestri hanno effettuato in
media 10 operazioni di notevole entità al trimestre;
◆liquidità e strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a 500'000 euro;
◆per almeno un anno hanno rivestito una posizione lavorativa nel settore finanziario che richiede conoscenza delle
transazioni o dei servizi pianificati.
Per poter effettuare un passaggio dalla categoria «cliente non
professionale» alla categoria «cliente professionale», il cliente
deve inviare una richiesta scritta alla banca. Il consulente dei
clienti è a disposizione per illustrare le modalità esatte e gli
effetti di una variazione di classificazione.
Si tenga presente che in generale la banca opera variazioni di
classificazione solamente in relazione a tutti i servizi e servizi
accessori sui titoli e sugli strumenti finanziari.
Ove la banca venisse a conoscenza del fatto che un cliente
non soddisfa più le condizioni della classe in cui è stato inserito, essa è tenuta ad operare un adeguamento d'ufficio. A
tale proposito verranno fornite immediate informazioni al
cliente.
4 Informazioni sui servizi per titoli e
sugli strumenti finanziari offerti
dalla banca
4.1 Strumenti finanziari
Operare con strumenti finanziari1 comporta rischi finanziari.
Tali rischi possono variare notevolmente in funzione del tipo
di strumento finanziario. In generale, si può operare una distinzione tra i cosiddetti strumenti finanziari «non complessi» e i
cosiddetti strumenti finanziari «complessi». Nel depliant intitolato «Rischi nel Commercio di Valori Mobiliari» vengono
spiegati con precisione i tipi di strumenti finanziari esistenti e
i rischi ad essi connessi.
4.2 Servizi e servizi accessori per titoli
Per i propri clienti la banca effettua, secondo le possibilità,
tutti i tipi di servizi e servizi accessori per titoli2, in particolare
per la compravendita di strumenti finanziari e la loro custodia. La banca effettua le transazioni di compravendita come
Execution Only oppure come transazioni senza consulenza
nonché nell'ambito di una consulenza per gli investimenti o
una gestione patrimoniale (detta anche «amministrazione del
portafoglio»).
4.2.1 Execution Only
Le transazioni di compravendita che hanno luogo su richiesta
del cliente aventi per oggetto strumenti finanziari «non complessi»3 vengono eseguite dalla banca come Execution Only,
ovvero come transazioni di semplice esecuzione. In questo
caso la banca, indipendentemente dalla classificazione del
cliente, non verifica se lo strumento finanziario in questione è
adatto alle esperienze e alle conoscenze del cliente. In questo
caso, la transazione di acquisto o di vendita dello strumento
finanziario ha luogo a rischio del cliente.
4.2.2 Consulenza sugli investimenti e gestione
patrimoniale
Su richiesta del cliente, la banca presta servizi di consulenza
sugli investimenti e gestione patrimoniale. Per consulenza
sugli investimenti si intende l'offerta di un consiglio personale
al cliente in riferimento a uno o più strumenti finanziari. La
decisione di vendere o acquistare spetterà poi al cliente. Per
gestione patrimoniale si intende la gestione di uno o più strumenti finanziari (nel secondo caso si tratta di un portafoglio
di investimenti) del cliente effettuata individualmente per ciascun cliente e sulla base della strategia di investimento concordata tra il cliente e la banca. Con la gestione patrimoniale
il cliente delega alla banca la decisione sui singoli investimenti
da effettuare. La banca accetterà l'incarico di gestione patrimoniale solamente previa stipula di un apposito contratto di
gestione patrimoniale scritto.
Sia nel caso della consulenza sugli investimenti che nel caso
della gestione patrimoniale, la banca dovrà acquisire, ove non
siano già disponibili, diverse informazioni richieste dalla legge.
Tali informazioni, se rilevanti, includono:
1.le conoscenze ed esperienze del cliente nelle operazioni di
investimento ivi incluse:
informazioni sul tipo di servizi, transazioni e strumenti
finanziari a conoscenza del cliente nonché tipo, entità e frequenza di transazioni effettuate dal cliente con strumenti
finanziari, livello di istruzione e occupazione attuale o attività lavorative svolte precedentemente.
2. gli obiettivi di investimento del cliente ivi incluse:
informazioni sullo scopo pianificato per gli investimenti,
l'orizzonte temporale degli investimenti, la propensione al
rischio e il profilo di rischio.
3. i rapporti finanziari del cliente ivi incluse:
informazioni sull'origine e l'entità del reddito regolare e
degli obblighi regolari, il patrimonio complessivo inclusi i
valori patrimoniali liquidi e gli immobili.
L'acquisizione di queste informazioni permette alla banca di
consigliare le transazioni e gli strumenti finanziari più adatti
al singolo cliente o di operare al meglio nella gestione patrimoniale. Si considerano adeguati solamente quei servizi e
quegli strumenti finanziari che:
◆soddisfano gli obiettivi di investimento del singolo cliente;
◆comportano rischi di investimento finanziariamente sostenibili per il cliente; e
◆comportano rischi che il cliente, alla luce delle proprie conoscenze ed esperienze, è in grado di comprendere (test di
idoneità o «suitability» test).
Con coloro che sono stati classificati come «clienti professionali» la banca presuppone che essi abbiano le conoscenze e le
esperienze necessarie e che gli eventuali rischi connessi alla
transazione siano finanziariamente sostenibili per tali clienti.
Nel caso di rapporti di rappresentanza, la banca, nella valutazione delle esperienze e delle conoscenze, fa riferimento alle
esperienze e conoscenze del rappresentante che di volta in
volta opera con essa.
Nella propria valutazione la banca fa riferimento alle informazioni fornite dal cliente e dà per scontato che siano corrette.
Ove il cliente non fornisse o fornisse solo parzialmente le
informazioni richieste dalla banca, per legge la banca non
potrà fornire consulenze. È pertanto nell'interesse del cliente
fornire le informazioni necessarie.
4.2.3 Transazione senza consulenza
Le transazioni di compravendita eseguite nell'ambito della
consulenza di investimento o della gestione patrimoniale
come transazioni Execution Only vengono effettuate dalla
banca come transazioni senza consulenza. Anche in questo
caso la banca è tenuta per legge ad acquisire le informazioni
summenzionate in merito alle conoscenze e alle esperienze
del cliente e a valutare se il cliente, in base alle esperienze e
alle conoscenze di cui dispone, è in grado di comprendere i
rischi insiti nel servizio e/o nello strumento finanziario in questione (test dell'adeguatezza o «appropriateness» test). Per
contro, non si effettua alcuna verifica della sostenibilità finanziaria dei rischi di investimento insiti nel servizio e/o nello
strumento finanziario e non viene definito alcun obiettivo di
investimento.
Con i «clienti professionali» e le «controparti qualificate» la
banca presume che i soggetti dispongano di conoscenze ed
esperienze tali da comprendere i rischi connessi a tali operazioni.
Nel caso di rapporti di rappresentanza si applica quanto esposto al punto 4.2.2.
Ove nella valutazione dell'adeguatezza la banca giungesse
alla conclusione che il servizio o lo strumento finanziario non
è adatto al cliente in questione o nel caso in cui la banca non
disponesse di tutte le informazioni necessarie per effettuare
una valutazione dell'adeguatezza, essa ne informerà il cliente.
Nel caso in cui non riuscisse a contattare il cliente per informarlo di tale situazione in quanto il cliente non desidera
essere contattato dalla banca oppure non è raggiungibile in
tempi stretti, allora in caso di dubbio la banca si riserva il
diritto di non eseguire l'ordine per garantire la tutela del
cliente.4
20
21
5 Principi sull'esecuzione degli ordini
La banca eroga servizi e servizi accessori sui titoli in modo
onesto, retto e professionale nel miglior interesse dei propri
clienti. Essa intraprende tutte le misure che ritiene necessarie
per poter eseguire gli ordini dei clienti nel modo che essa
ritiene migliore (la cosiddetta best execution). A questo scopo
la banca tiene debitamente conto delle diverse categorie di
clienti. I principi in base ai quali la banca esegue gli ordini dei
propri clienti sono illustrati nelle informazioni relative ai principi sull'esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari
(best execution).
6 Costi e costi accessori relativi ai
servizi e ai servizi accessori sui titoli
I costi e i costi accessori relativi ai servizi e ai servizi accessori
sui titoli erogati dalla banca sono in linea con le commissioni
generalmente applicate dalla banca.
7 Principi per la gestione di potenziali
conflitti di interesse
Al fine di evitare a priori l'insorgenza di possibili conflitti tra gli
interessi del cliente e quelli della banca, dei suoi dipendenti o
di altri clienti, la banca ha messo in atto una serie di misure
che vengono illustrate nei principi per la gestione di potenziali
conflitti di interesse.
8 Rendiconto / Rapporto per i clienti
Immediatamente dopo aver eseguito una transazione su
titoli per conto del cliente, la banca invia a quest'ultimo il relativo rendiconto (rendiconto sulla transazione). Prima di eseguire l'ordine, la banca informa il cliente sullo stato dell'esecuzione solamente se così è stato espressamente richiesto dal
cliente o nel caso di eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'ordine in questione. Periodicamente, di norma a fine anno, la
banca invia al cliente un prospetto degli strumenti finanziari
detenuti per suo conto (estratto di deposito), a meno che tale
prospetto non sia già stato comunicato in un altro rendiconto
periodico. Su richiesta particolare del cliente, la banca predis­
pone altri prospetti. Resta comunque salvo quanto di diverso
eventualmente concordato in altri accordi speciali.
1
2
3
4
ul concetto di «strumento finanziario» si veda l'Allegato 2 Sezione C della legge
S
bancaria del Liechtenstein.
L'Allegato 2 Sezioni A e B della legge bancaria contiene un catalogo completo dei
servizi e dei servizi accessori per titoli.
Sul concetto di «strumento finanziario non complesso» si veda l'Allegato 2 Sezione B
della legge bancaria del Liechtenstein.
A tale proposito si vedano anche le Condizioni generali della banca (CG) al Capitolo 1
di questo prospetto.
07
Principi per la gestione di potenziali
conflitti di interesse
22
23
Il modo di operare della nostra banca è orientato a conciliare
gli interessi dei nostri clienti, dei nostri azionisti e dei nostri
collaboratori. Tuttavia, in una banca che offre ad un numero
molto elevato di clienti una molteplicità di servizi finanziari di
alto livello, non è sempre possibile escludere completamente
che in alcuni casi possano verificarsi conflitti di interesse.
Possono insorgere conflitti di interesse tra la banca e i clienti,
tra i clienti stessi oppure tra la banca, i clienti e i collaboratori.
Inoltre, possono emergere conflitti di interesse tra la banca
ed altre imprese che offrono servizi finanziari. In tale categoria rientrano anche altre imprese del gruppo a cui appartiene
la banca. In particolare, possono insorgere conflitti di interesse nei seguenti casi:
◆prestazione di servizi commerciali e finanziari originata dal
concorso di più ordini da parte del cliente o da ordini del
cliente con proprie transazioni o altri interessi propri della
banca; oppure
◆ redazione di analisi finanziarie.
Al fine di escludere preventivamente l'insorgenza di possibili
conflitti di interesse, abbiamo attuato una serie di misure.
Misure atte ad eludere possibili
conflitti di interesse
Misure organizzative
Per evitare che i servizi offerti ai nostri clienti, quali ad esempio l'esecuzione di ordini, consulenza, amministrazione patrimoniale o analisi finanziarie, siano influenzati da interessi
esterni, abbiamo strutturato sia la nostra organizzazione
strutturale che la nostra organizzazione procedurale su più
livelli con una corrispondente suddivisione dei singoli compiti.
Sia la banca in quanto tale che i nostri collaboratori sono
tenuti a rispettare standard etici elevati a livello di settore e a
livello di singola mansione. In qualità di banca siamo tenuti
ad offrire ai nostri clienti tutti i servizi e i servizi collaterali sui
titoli in modo leale, onesto, professionale e nel loro maggiore
interesse nonché ad evitare, per quanto possibile, i conflitti di
interesse.
A questo scopo disponiamo di un efficace sistema di controllo
interno alla banca. Il suo compito, tra gli altri, consiste nel
sorvegliare le persone responsabili della prestazione di servizi
e servizi collaterali sui titoli in relazione all'osservanza delle
disposizioni predisposte da leggi e regolamenti. Ciò in particolare ha lo scopo di individuare potenziali conflitti di interesse, evitarli tramite misure organizzative mirate ovvero, nel
caso ciò non sia possibile, renderli noti.
Misure specifiche
Tra le varie misure, sono state adottate quelle riportate di
seguito la cui costante osservanza è garantita dal sistema di
controllo interno alla banca:
1.attuazione di processi organizzativi mirati alla tutela dell'interesse dei clienti nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale;
2.delimitazione dei singoli ambiti operativi e contestuale controllo del flusso di informazioni tra gli stessi ambiti (i cosiddetti «ambiti di riservatezza»);
3.identificazione di tutti i collaboratori che, nell'ambito della
propria attività, possono essere esposti a conflitti di interesse e, ove necessario, obbligo a carico di tali collaboratori
di rendere pubbliche tutte le proprie transazioni effettuate
con strumenti finanziari;
4.controllo continuo di tutte le transazioni effettuate dai
nostri collaboratori;
5.esecuzione di ordini in conformità ai nostri principi per l'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari (best execution) del cliente;
6.esclusione di qualunque abbinamento automatizzato della
remunerazione dei collaboratori con l'entità delle commissioni percepite;
7.regole sull'accettazione di omaggi e altri vantaggi da parte
dei nostri collaboratori;
8. formazione continua dei nostri collaboratori.
Pubblicità dei conflitti di interesse
non evitabili
Ove non sia possibile evitare conflitti di interesse tramite le
misure organizzative sopra descritte, tali conflitti verranno
resi noti ai clienti coinvolti.
Remunerazione
Nei casi di concessione e ricezione di remunerazione, siamo
tenuti ad osservare le disposizioni applicabili alle banche del
Liechtenstein in conformità ai principi contenuti nelle nostre
Condizioni generali e in altri documenti contrattuali.
Nota
Sono disponibili a chi ne faccia richiesta ulteriori dettagli sui
principi qui illustrati in merito alla gestione di potenziali conflitti di interesse.
08
Principi per l'esecuzione degli ordini
relativi agli strumenti finanziari
(best execution)
24
25
I seguenti principi si applicano per l'esecuzione degli ordini
conferitici dal cliente per l'acquisto o l'alienazione di titoli o di
altri strumenti finanziari (ad esempio opzioni). Esecuzione
significa che noi stipuliamo il relativo ordine di esecuzione
(operazione su commissione) con una parte terza su un mercato indicato in base all'ordine del cliente e per conto del
cliente. In caso di stipula diretta con il cliente di un contratto
per l'acquisto degli strumenti finanziari ad un prezzo fisso o
determinabile (cosiddetta operazione a prezzo fisso), i presenti principi si applicano solo parzialmente. I presenti principi non trovano applicazione per l'emissione al prezzo di
emissione e il riscatto al prezzo di riscatto delle quote di fondi
tramite la banca depositaria.
I seguenti principi si applicano anche quando, in adempimento ai nostri doveri nell'ambito del contratto di amministrazione di patrimoni stipulato col cliente, acquistiamo o
alieniamo strumenti finanziari per conto del cliente. Qualora
non vengano avanzate obiezioni entro un mese dalla consegna, i presenti principi si intendono accettati da parte
del cliente.
Criteri di esecuzione
Gli ordini del cliente possono essere eseguiti regolarmente
attraverso diversi canali o su diverse piazze, ad esempio in
borsa, fuoriborsa, tramite terzi, sul territorio nazionale o
all'estero. Noi eseguiamo gli ordini del cliente attraverso i
canali e sulle piazze che di norma consentono un'esecuzione
ottimale nell'interesse del cliente. I nostri criteri di esecuzione sono i seguenti: costo, corso, rapidità, probabilità
dell'esecuzione e dell'espletamento, entità e tipologia dell'ordine, tenendo al tempo stesso conto della categoria di
cliente, dell'ordine e dello strumento finanziario.
Per la concreta determinazione della piazza di esecuzione partiamo dal presupposto che sia priorità del cliente, tenuto
conto di tutti i costi direttamente connessi all'operazione,
ottenere il miglior prezzo possibile. Poiché i titoli sono di
norma soggetti ad oscillazioni dei corsi e non è pertanto possibile escludere a priori un'evoluzione del corso svantaggiosa
per il cliente dopo il conferimento dell'ordine, prediligiamo le
piazze che consentono di auspicare un'esecuzione probabile e
rapida. Nell'ambito dei parametri succitati teniamo conto
anche di altri criteri rilevanti (ad esempio situazione del
mercato, sicurezza dell'espletamento).
Piazze di esecuzione
Selezione
Di norma, l'ordine di un cliente viene piazzato ed eseguito sul
mercato domestico. In alternativa l'ordine può essere eseguito
su un altro mercato, qualora nell'interesse del cliente le condizioni di mercato siano equivalenti, in particolare a livello di
liquidità disponibile e di prezzo realizzabile. In allegato è fornito un elenco aggiornato delle piazze su cui vengono regolarmente eseguiti gli ordini dei clienti.
Le eventuali modifiche all'elenco non vengono ­comunicate
separatamente. Per consultare l'elenco aggiornato fare riferimento alla nostra pagina web ­www.llb.li.
Internalizzatore sistematico
Ci riserviamo il diritto di eseguire gli ordini dei clienti tramite
un cosiddetto internalizzatore sistematico1, a condizione che
questo non comporti in generale alcuno svantaggio per il
cliente rispetto all'esecuzione mediante altri canali.
Ordini limite
Gli ordini limite vengono inoltrati per ottenere l'esecuzione
più rapida possibile su una determinata borsa o in un cosiddetto Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF)2.
1
2
I nternalizzatore sistematico = altra impresa di servizi finanziari che opera regolarmente in modo sistematico e organizzato per proprio conto eseguendo ordini di
clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF.
Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) = sistema che consente, al proprio
interno ed in base a regole non discrezionali, l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
Esecuzione in deroga ai principi
Revisione periodica
Istruzioni di esecuzione del cliente
Il cliente può darci istruzioni per l'esecuzione del proprio
ordine. In tal caso le istruzioni del cliente prevalgono sui
principi di esecuzione qui illustrati. L'ordine verrà pertanto eseguito secondo le istruzioni specifiche del cliente
tralasciando i presenti principi di best execution.
La politica di esecuzione su cui si basano i presenti principi
viene sottoposta a revisione periodica, almeno una volta
all'anno, al fine di verificare che sia ancora garantita la best
execution degli ordini dei clienti. Qualora nell'ambito di tale
revisione si riveli necessario introdurre delle modifiche, i principi vengono opportunamente modificati. I nostri clienti verranno informati dell'introduzione di modifiche sostanziali.
Particolari situazioni di mercato
In presenza di circostanze eccezionali o di perturbazione del
mercato può rivelarsi necessario derogare dai principi qui illustrati; in questo caso ci impegniamo ad operare con coscienza
e assoluta imparzialità nell'interesse del cliente.
Deroga per l'ottenimento di una migliore esecuzione
per il cliente in un singolo caso
Ci riserviamo la facoltà di derogare dall'immediata esecuzione
dell'ordine del cliente, qualora questo produca nel singolo
caso effetti più vantaggiosi per il cliente (elaborazione dell'ordine con riguardo al mercato).
Raggruppamento
Spesso accade che vari clienti richiedano l'acquisto o l'alienazione dello stesso titolo nello stesso giorno. Vale la regola
generale per cui i clienti, ovvero gli ordini dei clienti, devono
essere trattati in maniera egualitaria e corretta e che in caso
di dubbio prevale l'interesse del cliente. Nella prassi questo
comporta l'esecuzione degli ordini secondo l'ordine di arrivo.
Tuttavia, qualora il raggruppamento di più ordini non comporti genericamente nessuno svantaggio per il cliente, ci
riserviamo il diritto di eseguire più ordini insieme. Per un
determinato ordine il raggruppamento può risultare vantaggioso o svantaggioso.
Inoltro di ordini
In determinati casi non eseguiremo personalmente l'ordine
del cliente, ma ne affideremo l'esecuzione ad un'altra impresa
di servizi finanziari. In questo caso l'ordine del cliente verrà
eseguito secondo le disposizioni dell'altra impresa di servizi
finanziari per l'ottenimento della best execution.
Operazioni a prezzo fisso
Nel caso delle operazioni a prezzo fisso non eseguiamo l'ordine del cliente secondo i suddetti principi, ma agiamo in
nome proprio anziché in qualità di agente o commissionario.
Ai sensi degli accordi contrattuali siamo tenuti a rispettare le
condizioni dello strumento finanziario oggetto dell'operazione e questo vale anche nei casi in cui, nell'ambito di un'offerta pubblica o privata, proponiamo la sottoscrizione di titoli
o stipuliamo con il cliente contratti relativi a strumenti finanziari (ad esempio operazioni con opzione) non negoziabili in
borsa.
In allegato sono indicate le operazioni che rientrano nella
categoria delle operazioni a prezzo fisso.
Il processo di conferimento dell'ordine
presso la Liechtensteinischen
Landesbank AG (LLB)
Il sistema interno di gestione ordini propone al consulente la
piazza su cui viene negoziato il volume principale nonché
tutti gli altri mercati per lo strumento finanziario in oggetto.
Il consulente seleziona la piazza borsistica per il cliente in
base ai criteri descritti e passa l'ordine al dipartimento interno
di negoziazione che lo esegue sulla piazza selezionata.
Nel Online Banking della LLB anche il cliente visualizza le
piazze borsistiche su cui viene negoziato lo strumento finanziario. Il cliente seleziona la piazza di esecuzione e l'ordine
torna al dipartimento interno di negoziazione che lo esegue
sulla piazza selezionata. Il cliente ha inoltre la facoltà di affidare la selezione della piazza alla LLB. In questo caso l'ordine
perviene al dipartimento interno di negoziazione che seleziona la migliore piazza di esecuzione secondo i succitati principi ed esegue l'ordine.
Per i prestiti obbligazionari di norma la LLB seleziona la piazza
Europa. Successivamente il dipartimento interno di negoziazione confronta i prezzi e la liquidità dei vari market maker ed
eventualmente su una borsa e conclude l'operazione con il
miglior offerente.
Allegato: Principi di esecuzione per
le diverse tipologie di strumenti­
finanziari
Obbligazioni
Gli ordini su commissione vengono eseguiti come segue:
Prestiti obbligazionari
Piazza di esecuzione
Sul mercato i prezzi vengono fissati dai market maker e/o il
titolo è negoziato su una borsa nazionale o internazionale.
Esecuzione con il miglior offerente. Può trattarsi di un market
maker o di una borsa svizzera o estera.
Azioni
Gli ordini su commissione vengono eseguiti come segue:
Azioni
Piazza di esecuzione
1.La piazza di negoziazione del volume principale si trova nel
paese in cui ha sede la società.
1.Esecuzione sulla borsa del paese in cui ha sede la società.
2.La piazza di negoziazione del volume principale non si trova
nel paese in cui ha sede la società.
2.Esecuzione sulla borsa con il volume principale, a condizione
che risulti garantita la probabilità di migliore combinazione
prezzo / esecuzione completa dell'ordine per il cliente.
3. Altro
3.Selezioniamo un'altra piazza borsistica qualora la piazza principale differisca o qualora questo appaia indicato nel vostro
interesse per motivi di gestione, in particolare per la vendita
di azioni a deposito nazionale o per la sicurezza dell'adem­
pimento.
Qualora in singoli casi l'entità dell'ordine indichi come opportuna un'esecuzione in deroga ai principi, eseguiamo l'ordine
nell'interesse del cliente.
Quote di fondi
L'emissione di quote di fondi al prezzo di emissione e il riscatto
al prezzo di riscatto (operazioni sul mercato primario) non
sono operazioni soggette al regolamento di best execution.
Gli ordini di acquisto e alienazione di quote di fondi vengono
eseguite in conformità con le disposizioni dei regolamenti
specifici dei fondi. Per gli ordini relativi agli Exchange Traded
Funds si applicano gli stessi principi validi per le azioni.
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27
Warrant / Certificati di opzione
Gli ordini su commissione vengono eseguiti come segue:
Warrant / Certificati di opzione / Titoli affini
Piazza di esecuzione
1.Negoziati in borsa
1.Esecuzione sulla borsa su cui viene negoziato il contratto per il
quale il cliente ha conferito l'ordine.
In caso di insufficiente liquidità: esecuzione con l'emittente o con
un altro partner che offre operazioni nel titolo in oggetto (cosiddetto market maker).
2.Non negoziati in borsa
2.Esecuzione con l'emittente o con un altro partner che offre ope­
razioni nel titolo in oggetto (cosiddetto market maker).
Derivati finanziari
In questa categoria rientrano anche le operazioni finanzia­rie
a termine negoziate su una borsa a condizioni standardizzate
o concordate fuoriborsa individualmente tra noi e i nostri
clienti.
Gli ordini su commissione o, dove indicato, eseguiti come operazioni a prezzo fisso, vengono eseguiti come segue:
Derivati finanziari
Piazza di esecuzione
1.Negoziati in borsa
1.Esecuzione sulla borsa su cui viene negoziato il contratto per il
quale il cliente ha conferito l'ordine.
2.Non negoziati in borsa
(operazioni di cambio a termine, opzioni, swap ecc.)
2.Operazione tra noi e i nostri clienti (operazione a prezzo fisso).
09
IBAN – il numero di conto
bancario internazionale
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IBAN è l'acronimo di «International Bank Account Number»
ed è un formato di numero di conto standardizzato a livello
internazionale. Esso viene utilizzato nel traffico dei pagamenti transfrontaliero tra paesi europei allo scopo di garantire un'esecuzione efficiente degli ordini di pagamento. Il
numero di conto esistente non ne viene modificato e mantiene la propria validità.
Composizione di un codice IBAN del Liechtenstein
La lunghezza dell'IBAN può essere definita liberamente da
ciascun paese europeo, ma non può superare in nessun caso i
34 caratteri alfanumerici.
Nel Liechtenstein il numero di conto si compone come segue:
◆ Codice paese (LI): 2 posizioni
◆ Cifra di controllo per l'intero IBAN:
2 posizioni
◆ Identificazione dell'istituto (numero di CB):
5 posizioni
◆ Numero di conto del beneficiario:
12 posizioni
IBAN:
21 posizioni
Esempio di codice IBAN del Liechtenstein (21 posizioni)
L I 2 3 2 5 6 1 4 5 6 8 9 5 4 1 2 1 7 8 5
Codice paese
Cifra di controllo
zione dell'istituto Numero di conto
Numero di identifica-
(cfr. la rappresentazione dell'IBAN di diversi paesi dell'UE e di
altre nazioni all'ultima pagina)
L'IBAN nel ciclo del traffico pagamenti
1.
Beneficiario
2.
Ordinante
4.
Banca del beneficiario
3.
Banca dell'ordinante
1.La banca del beneficiario comunica al titolare del conto
l'IBAN in forma appropriata (ad esempio all'atto della conferma di apertura del conto stampandolo sull'estratto
conto);
2.il beneficiario comunica l'IBAN del proprio conto all'ordinante;
3.l'ordinante conferisce un mandato di pagamento indicando
l'IBAN del beneficiario;
4.la banca dell'ordinante verifica l'IBAN e trasmette il pagamento alla banca del beneficiario.
Raccomandazioni
◆Comunicate il vostro IBAN se aspettate pagamenti dall'Europa.
◆Chiedete l'IBAN anche ai vostri partner d'affari.
◆L'indicazione del BIC (Bank Identifier Code, definito anche
indirizzo SWIFT) della banca beneficiaria in relazione con
l'utilizzo dell'IBAN è opportuna e necessaria, poiché consente un'esecuzione più rapida ed efficiente del pagamento.
◆Gli ordini di pagamento con l'indicazione dei codici IBAN e
BIC supportano un'elaborazione automatizzata
(STP = Straight Through Processing) ed evitano in molti casi
l'insorgere di costi aggiuntivi (repair charges).
Vantaggi per il cliente
◆La banca e il conto del beneficiario possono essere identificati in modo univoco – il pagamento può essere inoltrato in
forma automatizzata attraverso più istituti finanziari, in
qualsiasi paese europeo e tramite diversi sistemi di traffico
dei pagamenti.
◆La cifra di controllo consente la verifica immediata dell'IBAN
presso la banca dell'ordinante. In tal modo è possibile evitare onerosi ritardi e contabilizzazioni errate.
Ulteriori informazioni
Il/La vostro/a consulente è sempre a vostra disposizione per
fornirvi ulteriori informazioni relative all'utilizzo dell'IBAN nel
traffico dei pagamenti transfrontaliero.
Composizione dell'IBAN dei paesi dell'UE e di altri paesi
Paese Codice paese Posizioni
Andorra
AD
24
Austria
AT
20
Belgio BE
16
Danimarca
DK
18
Finlandia
FI
18
Francia
FR
27
Germania
DE
22
Gibilterra
GI
23
Gran Bretagna
GB
22
Grecia
GR
27
Irlanda
IE
22
Islanda
IS
26
Italia
IT
27
Liechtenstein
LI
21
Lussemburgo
LU
20
Norvegia
NO
15
Olanda
NL
18
Polonia
PL
28
Portogallo
PT
25
Principato di Monaco
MC
27
Slovenia
SI
19
Spagna
ES
24
Svezia
SE
24
Svizzera
CH
21
Ungheria
HU
28
1989I 07.14
Liechtensteinische
Landesbank AG
Städtle 44 · Casella postale 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Telefono +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.Ii
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Disposizioni nei rapporti d`affari con la Liechtensteinische