Il vostro partner sotto ogni aspetto Disposizioni nei rapporti d'affari con la Liechtensteinische Landesbank AG Indice 01 Condizioni generali 3 02 Condizioni generali per i servizi di pagamento 8 03 Regolamento per depositi 12 04 Disposizioni relative ai conti metalli preziosi 16 05 Disposizioni relative ai conti di risparmio 17 06 Informazioni generali sulla MiFID 19 07 Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse 23 08 Principi per l'esecuzione degli ordini relativi agli strumenti finanziari (best execution) 09 IBAN – il numero di conto bancario internazionale 25 29 01 Condizioni generali 2 3 1 Scopo e campo di applicazione 5 Morte del cliente Per i rapporti d'affari tra i clienti e la Liechtensteinische Lan desbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca») valgono le seguenti Condizioni generali, se non esiste nessun altro accordo. Al fine di una migliore comprensione, la banca rinuncia in tutti i formulari alla doppia forma al maschile e femminile. In caso di morte del cliente la banca è autorizzata a richiedere i documenti che reputa necessari al fine di chiarire il diritto di informazione e di disposizione. Nel caso di certificati in lingua straniera, su richiesta della banca deve essere allegata una traduzione nella lingua rilevante ai fini del rapporto contrattuale oppure in lingua tedesca e/o in un'altra lingua specificata dalla banca. Tutti i costi di tali documenti sono interamente a carico dei richiedenti o possono essere addebitati sul conto del cliente. La banca è altresì autorizzata a limitare l'esercizio di procure di ogni genere valide oltre la morte del cliente. 2 Diritto di disposizione La regolamentazione delle firme comunicata per iscritto alla banca vale solamente nelle relazioni con la banca e fino a quando viene presentata una revoca scritta, malgrado eventuali iscrizioni divergenti nel Registro di Commercio o in altre pubblicazioni. Le disposizioni impartite attraverso mezzi elettronici (Internet, e-mail, fax ecc.) devono essere sottoposte a uno speciale ordinamento. 3 Verifica della legittimazione e delle firme La banca si impegna a verificare scrupolosamente, per tutti gli ordini e indipendentemente dalla forma di conferimento degli stessi, il diritto di disposizione. In assenza di colpa grave della banca, eventuali danni causati da contraffazione o dal mancato riconoscimento di lacune di legittimazione sono a carico del cliente. La banca accerta l'identità e la legittimità delle firme esclusivamente confrontandole con il modello di firma depositato. Essa è autorizzata, ma non tenuta, a esigere ulteriori prove di identità. 4 Incapacità civile II cliente si fa carico di eventuali danni causati dalla sua incapacità civile o da quella di terzi, a meno che essa non sia stata notificata in un organo di pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein o, nel caso riguardasse terzi, non sia non stata comunicata per iscritto alla banca. 6 Comunicazioni della banca Le comunicazioni della banca sono considerate come debitamente trasmesse se sono state inviate o trattenute in banca secondo le ultime disposizioni del cliente (o in deroga a tali istruzioni, ma nell'interesse del cliente stesso). Quale data di spedizione fa stato la data sulla copia in possesso della banca o quella della lista di spedizione. La corrispondenza trattenuta in banca vale come recapitata il giorno indicato dalla data. La banca declina ogni responsabilità in caso di un erroneo invio della corrispondenza che avrebbe dovuto essere trattenuta. 7 Documenti bancari rilevanti I conti relativi al traffico di conto corrente vengono chiusi a scelta della banca trimestralmente, semestralmente o annualmente. La banca può inoltre consegnare al cliente, ai fini di una migliore rappresentazione della sua relazione bancaria, anche speciali rapporti o estratti patrimoniali. Per i diritti del cliente nei confronti della banca fanno stato gli estratti bancari e i giustificativi ufficiali inviati al cliente. 8 Comunicazioni del cliente e acquisi zione di informazioni dal cliente Per l'erogazione dei propri servizi la banca deve acquisire diverse informazioni dal cliente. È nell'interesse di quest'ultimo fornire tali informazioni alla banca, poiché in caso contrario la banca si troverebbe nell'impossibilità di erogare i servizi. Se per l'esecuzione di un ordine del cliente la banca necessita di ulteriori indicazioni o istruzioni e non può raggiungere il cliente, sia perché questo non desidera essere contattato dalla banca o perché non è reperibile in breve tempo, in caso di dubbio la banca si riserva a tutela del cliente di non eseguire l'ordine. La banca è autorizzata a fidarsi della correttezza delle indicazioni fornite dal cliente, salvo che sappia o dovrebbe sapere che si tratta di indicazioni evidentemente superate, inesatte o incomplete. Il cliente si impegna a informare per iscritto la banca se le indicazioni da lui fornite dovessero cambiare, come nome, indirizzo, domicilio, nazionalità ecc. pagamento in uscita in contanti si intende il pagamento in banconote o monete o la consegna fisica di titoli o di metalli preziosi al cliente. La banca non è obbligata ad eseguire degli ordini per i quali non c'è la copertura, rispettivamente il limite di credito non è presente. Se il cliente ha impartito più ordini alla banca e l'importo totale di questi ultimi supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la banca ha la facoltà di decidere secondo il proprio giudizio quali ordini vanno eseguiti interamente o in parte, tenendo eventualmente conto della loro data o della successione cronologica in cui li ha ricevuti. La banca non è tenuta, infine, a eseguire ordini conferiti utilizzando mezzi elettronici se non è stato stipulato alcun accordo specifico in tal senso. 12 Reclami del cliente La banca ha il diritto e in parte anche l'obbligo legale di registrare le conversazioni telefoniche. Essa può utilizzare tali registrazioni come mezzo di prova. I reclami del cliente dovuti a un'esecuzione lacunosa e/o alla mancata esecuzione di ordini di qualsiasi natura o le contestazioni di estratti conto o di deposito che il cliente riceve con cadenza periodica nonché quelle relative ad altre comunicazioni e azioni della banca devono essere presentati dopo averne preso atto, rispettivamente subito dopo la ricezione dei relativi avvisi, ma al più tardi entro il termine fissato dalla banca. Se al cliente non perviene un avviso della banca da lui atteso, il reclamo va inoltrato a partire dal momento in cui detto avviso sarebbe dovuto giungergli normalmente per posta. Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è interamente a carico del cliente. Se il cliente non solleva obiezioni per iscritto entro il termine di un mese, gli estratti conto e di deposito sono ritenuti esatti, con l'implicita approvazione di tutte le voci registrate e di eventuali riserve della banca circa l'accreditamento di importi non ancora pervenuti. Lo stesso vale per la posta fermo banca. 11 Esecuzione di ordini 13 Trasporto, assicurazione La banca risponde in caso di carente, in particolare di ritardata, esecuzione o di mancata esecuzione degli ordini; per gli ordini di pagamento sia in caso di conferimento di un ordine di accreditamento sul conto del cliente da parte del cliente medesimo che da parte di un terzo, risponde al massimo per la perdita degli interessi, a meno che la sua attenzione non sia stata richiamata espressamente per iscritto sul rischio di danni maggiori. La banca non può essere ritenuta responsabile in caso di ritardi nell'esecuzione di ordini in relazione con l'adempimento di obblighi di legge (in particolare di quelli previsti dalla legge sull'obbligo di diligenza). Nel caso pervenga alla banca una somma inconsueta o appariscente di denaro da accreditare, la banca è autorizzata a decidere a proprio giudizio se, dopo avere chiarito le circostanze particolari, può effettuare un accreditamento sul conto del cliente oppure deve restituire la somma. Per il resto la banca si riserva il diritto di trasferire direttamente valori patrimoniali già accreditati a una banca ordinante qualora non sia stata informata in misura sufficiente e in tempo utile in merito al contesto e alla provenienza dei valori patrimoniali. La banca può rifiutare, secondo il proprio giudizio, di effettuare pagamenti in uscita in contanti, qualora il riferimento non fosse spiegato o documentato in modo plausibile. Per La banca procede alla spedizione di carte valori e di altri oggetti di valore a carico e rischio del cliente. Se non è stato convenuto altrimenti, la banca s'incarica, a spese del cliente, dell'assicurazione per il trasporto nella misura in cui questo è usuale e possibile nell'ambito dell'assicurazione della banca. 9 Errori di trasmissione Danni causati da perdita, ritardo, malintesi, storpiature o dop pia esecuzione riconducibili all'uso della posta, del telefono, del telefax, dell'e-mail, di ulteriori mezzi elettronici nonché di altri mezzi di trasmissione o servizi di trasporto sono a carico del cliente, a meno che non si possa imputare alla banca una negligenza grave. 10 Registrazione delle conversazioni 14 Diversi titolari Un conto può essere aperto da più persone (conto comune). In questo caso il diritto di disposizione viene generalmente regolato tramite accordi particolari; se non esistono accordi del genere, ogni singolo titolare è autorizzato a disporre. Per eventuali rivendicazioni della banca nei confronti di uno dei titolari rispondono in maniera solidale tutti i titolari del conto. 15 Diritto di compensazione La banca ha il diritto di compensare in ogni momento i saldi di tutti i conti che essa intrattiene a nome rispettivamente per conto del cliente presso di sé o altrove, oppure di rivendicarli singolarmente, in qualsiasi modo essi siano contrassegnati, a prescindere dalla valuta in cui sono tenuti e indipendentemente dal fatto che sia già in corso un periodo di scadenza. 16 Diritto di pegno Per i suoi crediti, indipendentemente dalla loro scadenza, la banca ha un diritto di pegno su tutti i beni patrimoniali e sui rispettivi redditi, giacenti per conto del cliente presso una delle sue filiali oppure a nome della banca presso un corrispondente. Lo stesso vale anche per i crediti concessi in bianco o dietro prestazione di speciali garanzie. In caso di mora del cliente la banca è autorizzata al realizzo di questi pegni. Nella realizzazione la banca ha la facoltà di intervenire lei stessa. Il titolare del conto rinuncia al suo diritto di costituire in pegno a favore di terzi i suoi averi in conto e in deposito. 17 Conti in valuta estera Gli averi in moneta estera di un cliente vengono depositati, a nome della banca, nella medesima moneta presso un corrispondente all'interno del paese d'emissione della valuta o al di fuori di questo. Il cliente prende a suo carico le conseguenze di provvedimenti e restrizioni statali che hanno un'incidenza sull'insieme degli attivi della banca nel paese della valuta o nel paese in cui sono costituiti i depositi, parimenti il cliente si fa carico di eventuali imposte e tasse nei relativi paesi. Il cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera attraverso vendite, ordini di pagamento, incassi di assegni o in contanti; se desidera disporne in altro modo deve richiedere il consenso della banca. Gli accreditamenti di denaro ricevuti in moneta estera vengono convertiti in franchi svizzeri, precisamente al tasso di cambio del giorno in cui il corrispondente importo viene contabilizzato presso la banca, se il cliente non ha dato istruzioni diverse ed è titolare di un conto nella relativa moneta estera (valuta di riferimento) o ha un conto in una terza moneta, cioè nessun conto in franchi svizzeri o nella valuta di riferimento che sia stato espressamente indicato al momento dell'ordine di accreditamento. Se il cliente ha soltanto dei conti in valute terze, la banca può accreditare le somme in una di queste valute. 18 Cambiali, assegni e altri titoli La banca si riserva il diritto di rifiutare cambiali, assegni o altri titoli analoghi. Essa è tenuta a incassare cambiali e assegni spiccati su di essa o domiciliati presso di essa unicamente se il giorno della scadenza è presente un'adeguata copertura. Se cambiali, assegni o altri documenti rimessi per l'incasso o scontati non vengono pagati oppure, se pagati, il loro controvalore non è liberamente disponibile, la banca potrà stornare gli eventuali accreditamenti, nel qual caso le resteranno riservati tutti i diritti derivanti dai relativi titoli fino all'estinzione di un eventuale saldo a debito. Qualora alla banca non sia imputabile una negligenza grave, il cliente deve assumersi le conseguenze dello smarrimento, dell'abuso o della falsificazione di assegni, anche nel caso in cui alla banca sia stata segnalato l'evento. La banca applica una commissione per l'incasso o l'accreditamento di assegni, cambiali o altri titoli di pagamento che le vengono presentati. 19 Operazioni di borsa, commerciali e di intermediazione All'atto dell'esecuzione di ordini per l'acquisto e la vendita di titoli, prodotti derivati e altri valori patrimoniali la banca opera in qualità di commissionaria o di contraente in proprio nei confronti del cliente. 20 Interessi, commissioni, tariffe, tasse e imposte I tassi d'interesse e le commissioni sono considerati dalla banca al valore netto. Trattenute d'imposta, tasse e spese sono a carico del cliente. Se non vi ha rinunciato per iscritto, la banca si riserva il diritto di applicare in qualsiasi momento nuove commissioni e adeguare con effetto immediato le tariffe, i tassi d’interesse e le commissioni alle condizioni del momento. Le modifiche saranno comunicate al cliente nel modo ritenuto opportuno dalla banca. Per impegni e spese fuori dall'ordinario, la banca può mettere in conto una tariffa aggiuntiva. In caso di sorpasso del saldo in conto la banca addebita al cliente gli interessi debitori che vengono opportunamente certificati sull'estratto conto. Spetta al cliente informarsi in via preliminare presso la banca in merito all'entità degli interessi debitori correnti che gli saranno pertanto addebitati al momento del sorpasso del saldo in conto. Eventuali tasse e imposte applicate nell'ambito della relazione intrattenuta dal cliente con la banca o da quest'ultima, oppure che la banca deve trattenere ai sensi del diritto del Liechtenstein, di contratti statali o di accordi contrattuali con organismi esteri sono a carico del cliente o possono essere trasferite a quest'ultimo. 21 Corso di cambio nella tassazione dei redditi da risparmio UE Il calcolo della ritenuta d'imposta nell'ambito della tassazione dei redditi da risparmio UE ha luogo in franchi svizzeri. I pagamenti di interessi in valute diverse dal franco svizzero vengono convertite in franchi svizzeri il giorno del conteggio con il cliente. La conversione ha luogo al corso denaro. 22 Disinformazione La banca adotta provvedimenti adeguati volti ad impedire la disinformazione sui valori patrimoniali come anche il cliente stesso può adottare provvedimenti volti ad evitare la disinformazione. In caso abbia quesiti a tale riguardo, il cliente può rivolgersi alla banca. Le relazioni bancarie in giacenza vengono mantenute in essere; la banca si riserva tuttavia il diritto di addebitare direttamente sul conto le spese sostenute al riguardo nonché i costi delle ricerche condotte e a rescindere senz'altro le relazioni bancarie in giacenza che presentano un saldo negativo. 4 5 23 Commissioni di retrocessione dei fondi 25 Aspetti fiscali e legali di carattere generale La banca non concede in nessun modo commissioni di retrocessione per la distribuzione di fondi (tra cui rientrano anche quelli gestiti da una società del Gruppo della banca). Qualora la banca riceva da terzi delle commissioni di retrocessione in relazione all'acquisto/alla distribuzione di fondi, le accredita interamente al cliente, sempre che la relazione bancaria con quest'ultimo sussista ancora al momento del versamento di tali commissioni. Per quanto riguarda tutte le commissioni di retrocessione ricevute successivamente al versamento e il cui importo è valutato in maniera analoga a quella descritta al comma 24, il cliente rinuncia espressamente a un eventuale diritto al risarcimento ai sensi del § 1009 CC («Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch», ABGB). Il cliente è personalmente responsabile della tassazione ordinaria dei suoi valori patrimoniali detenuti presso la banca nonché dei proventi generati da questi ultimi secondo le disposizioni vigenti presso il suo domicilio fiscale. Egli è responsabile del rispetto delle disposizioni di legge a lui applicabili (ivi compresa la normativa fiscale) in qualsiasi momento. La consulenza o le informazioni della banca non si riferiscono, con riserva di particolari disposizioni o accordi, alle conseguenze fiscali degli investimenti per il cliente o in generale alla sua situazione fiscale; in particolare è esclusa la responsabilità della banca per le conseguenze fiscali degli investimenti raccomandati. 24 Remunerazione 26 Outsourcing di attività La banca si riserva di concedere a terzi remunerazione per l'acquisizione di clienti e/o l'erogazione di servizi. Base di calcolo per tale remunerazione sono di regola le commissioni, le spese ecc. addebitate al cliente, e/o i fondi patrimoniali o le entità patrimoniali collocati presso la banca. La loro entità corrisponde ad una quota percentuale della rispettiva base di calcolo. La banca, su richiesta, rende sempre noti ulteriori par ticolari su accordi raggiunti con terzi. Il cliente rinuncia qui espressamente ad un diritto di informazione di più ampia portata nei confronti della banca, in particolare la banca non ha alcun obbligo di rendiconto dettagliato relativamente alla remunerazione effettivamente pagata. Il cliente prende atto e accetta che da parte di terzi (comprese le società del Gruppo della banca) possa essere concessa alla banca remunerazione sotto forma di pagamento di portafoglio attività e di commissioni iniziali (ad esempio dalle commissioni di emissione e di riacquisto) in relazione all'acquisto / alla vendita di certificati, obbligazioni ecc. (in seguito denominati «prodotti», tra cui anche quelli gestiti e/o emessi da una società del Gruppo della banca). L'ammontare di tale remunerazione varia in base al prodotto e al gestore. Di regola i pagamenti di portafoglio attività si calcolano in base all'ammontare del volume di un prodotto o di un gruppo di prodotti detenuto dalla banca. Il loro ammontare corrisponde di solito ad una quota percentuale delle spese di gestione caricate sul relativo prodotto e rimborsate periodicamente durante il periodo di mantenimento. Le commissioni iniziali sono pagamenti una tantum. Il loro ammontare corrisponde ad una quota percentuale del rispettivo prezzo di emissione e/o riacquisto. Inoltre, possono essere corrisposte da emittenti di titoli anche commissioni di vendita in forma di sconti sul prezzo di emissione (sconto percentuale) o in forma di pagamenti una tantum, il cui ammontare corrisponde ad una quota percentuale del prezzo di emissione. Fatto salvo un altro regolamento, il cliente può richiedere alla banca in qualsiasi momento, prima o dopo la prestazione del servizio (compravendita del prodotto), di fornirgli ulteriori particolari sugli accordi raggiunti con terzi a proposito di tale remunerazione. Il diritto all'informazione su ulteriori particolari riguardo a transazioni già effettuate resta comunque limitato ai 12 mesi precedenti la richiesta. Il cliente rinuncia espressamente ad un diritto di informazione di più ampia portata. Se non richiede ulteriori particolari prima dell'erogazione del servizio o acquista il servizio dopo avere raccolto ulteriori particolari, il cliente rinuncia ad un eventuale diritto di pubblicazione ai sensi del § 1009 CC («Allgemeines bürger liches Gesetzbuch», ABGB). La banca si riserva il diritto di esternalizzare interamente o in parte settori aziendali (outsourcing). Nel contesto dell'out sourcing di tali attività, la banca ha la facoltà di trasferire i dati sui clienti alle società di servizi che ha incaricato, anche senza l'espressa approvazione scritta del rispettivo cliente. Resta completamente tutelato il segreto bancario per il cliente. 27 Trattamento dei dati In virtù di alcuni standard internazionali e della normativa UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, contro il finanziamento del terrorismo nonché contro altri atti criminali la banca può essere tenuta a fornire per l'esecuzione di ordini, in particolare di pagamento, dati personali dell'ordinante quali il nome, l'indirizzo e il numero di conto. In tal modo questi dati vengono resi noti alle banche e ai gestori dei sistemi coinvolti (ad esempio SWIFT o SIC) nonché, di regola, anche ai beneficiari. L'utilizzo di sistemi per il traffico dei pagamenti può far sì che le transazioni vengano eseguite tramite canali internazionali e che i dati dell'ordinante giungano così all'estero. In questo caso essi non sono più tutelati dal diritto del Liechtenstein; non è pertanto più possibile garantire che il livello di tutela accordato a questi dati corrisponda a quello assicurato nel Liechtenstein. Le leggi straniere e le disposizioni delle relative autorità possono imporre alle banche e ai gestori dei sistemi coinvolti la comunicazione di questi dati. 28 Segreto bancario per il cliente Per legge i membri di organi, i collaboratori e gli incaricati della banca hanno il dovere di mantenere la massima riservatezza sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della relazione intrattenuta con il cliente, salvo gli obblighi di informazione previsti dalla legge. Nell'ambito dell'esecuzione di ordini di pagamento, di investimenti effettuati nei paesi interessati e di transazioni in titoli o diritti valori esteri oppure di pagamenti in relative valute estere, la banca può essere tenuta, particolarmente ai sensi di direttive regolatorie straniere, a comunicare all'istituto finanziario corrispondente, alle banche coinvolte e ai gestori di sistemi nonché alle autorità competenti, su loro richiesta o talvolta indipendentemente da essa, i dati dell'ordinante (ad esempio cognome/nome o denominazione dell'azienda, indi- rizzo, nazionalità, data/luogo di nascita, numero di conto e IBAN) nonché altri dati di quest'ultimo (e anche i dati relativi all'avente diritto economico) e del beneficiario del pagamento. Stesso dicasi per i casi in cui la banca effettua investimenti fiduciari. Conferendo l'ordine alla banca il cliente la autorizza a comunicare tali dati e la svincola al riguardo dal segreto bancario. 29 Sospensione dei rapporti d'affari La banca ha la facoltà di rescindere un rapporto d'affari secondo il proprio giudizio e senza doverne indicare i motivi. Inoltre è autorizzata a revocare crediti e concessioni di credito accordati e richiedere immediatamente il rimborso del suo avere, senza disdetta. Anche se è previsto un termine di disdetta o una scadenza fissa concordata, la banca è autorizzata a rescindere immediatamente la relazione bancaria se il cliente è in ritardo con una prestazione, se la sua situazione patrimoniale è peggiorata sensibilmente, se le cambiali accettate da quest'ultimo vengono protestate o se viene operata un'esecuzione forzata nei suoi confronti. Qualora il cliente ometta, anche una volta decorso l'opportuno termine di rispetto stabilito dalla banca, di comunicare a quest'ultima dove trasferire i valori patrimoniali e i depositi detenuti presso di essa, la banca può provvedere alla consegna fisica o alla liquidazione di tali valori patrimoniali. La banca ha la facoltà di depositare il ricavato o i depositi ancora disponibili del cliente nel luogo indicato da un giudice o di inviarli sotto forma di assegno in una valuta di sua scelta all'ultimo indirizzo noto del cliente o di trattenerli fermo banca per quest'ultimo. In tal modo i valori patrimoniali e i depositi vengono considerati rimborsati al cliente. 30 Garanzia statale Secondo l'articolo 5 della Legge sulla Liechtensteinische Landesbank, la banca garantisce per i depositi a risparmio presso la banca e per le obbligazioni di cassa della banca, nel caso i fondi di quest'ultima non fossero sufficienti. 31 Giorni festivi Nei rapporti d'affari con la banca, i giorni festivi del Principato del Liechtenstein e i sabati vengono equiparati alle domeniche. 32 Lingua autentica La lingua autentica è iI tedesco. Per i testi in lingua straniera vale il testo tedesco come ausilio interpretativo. 33 Luogo di adempimento La filiale della banca che tiene il conto o il deposito è luogo di adempimento per gli impegni reciproci. 34 Clausola liberatoria Qualora una o più disposizioni contenute nelle Condizioni generali dovessero divenire inefficaci o perdere la loro validità o le Condizioni generali dovessero presentare una lacuna, ciò non lede la validità delle altre disposizioni. Le disposizioni invalide devono essere interpretate o sostituite in modo da avvicinarsi il più possibile allo scopo perseguito. 35 Diritto applicabile I rapporti giuridici del cliente con la banca sono soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein. 36 Foro competente Foro giuridico competente è Vaduz. Il cliente si sottopone per tutti i procedimenti allo stesso foro, può però essere citato anche davanti al tribunale del proprio luogo di domicilio o davanti a qualsiasi altro foro competente. 37 Disposizioni particolari con riserva Per operazioni d'affari particolari valgono, oltre alle presenti Condizioni generali, le norme speciali emanate dalla banca. Per le operazioni di borsa valgono le usanze in vigore sulle diverse piazze. 38 Modifiche La banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti Condizioni generali. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o con altro mezzo idoneo e si considerano approvate, in mancanza di contestazioni, entro il termine di un mese. 39 Validità Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1 settembre 2014 e sostituiscono le disposizioni attualmente in vigore. 6 7 02 Condizioni generali per i servizi di pagamento 1 In generale 1.1 Finalità e ambito di applicazione La direttiva dell'Unione Europea relativa ai servizi di pagamento rappresenta il fondamento giuridico per la creazione di un'area di pagamento unica in euro (SEPA) e mira all'introduzione di norme moderne e onnicomprensive, applicabili su tutti i servizi di pagamento all'interno dell'UE. Il Liechtenstein, in quanto Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), è tenuto a recepire tale direttiva comunitaria nell'ordinamento nazionale. La suddetta direttiva è stata recepita mediante la creazione di una Legge sui servizi di pagamento («Gesetz über Zahlungsdienste», ZDG). La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca») a sua volta ha recepito le relative disposizioni attraverso le presenti «Condizioni generali per i servizi di pagamento». L'obiettivo delle Condizioni generali per i servizi di pagamento è quello di rendere i pagamenti transfrontalieri altrettanto semplici, efficienti e sicuri di quanto lo siano i pagamenti all'interno di uno Stato membro UE. Le Condizioni generali per i servizi di pagamento si applicano sui servizi di pagamento forniti dalla banca ovvero per le trans azioni effettuate attraverso un conto di pagamento. Le disposizioni contenute nel primo capitolo («In generale») si applicano in linea di massima sulle prestazioni di servizi di pagamento. Il secondo capitolo si riferisce ai servizi di pagamento nazionali e transnazionali, ossia alle operazioni di pagamento tra istituti finanziari nell'ambito del SEE, effettuate in euro o nella valuta di uno Stato membro del SEE fuori dalla zona euro. Il secondo capitolo non trova applicazione per i servizi di pagamento da e verso la Svizzera o in altri paesi terzi. I seguenti articoli si applicano esclusivamente ai clienti che rientrano nella definizione di consumatori ai sensi della Legge sui servizi di pagamento: 1.4, 1.10, 1.11, 2.5, 2.7 nonché il comma 2.8. L'articolo 70 della Legge sui servizi di pagamento trova parimenti applicazione unicamente per tale tipologia di clienti. Le Condizioni generali per i servizi di pagamento integrano le «Condizioni generali» (CG) della banca. 1.2 Informazioni sulla banca La sede della banca è situata al seguente indirizzo: Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Si tratta di una banca iscritta nel Registro di Commercio del Principato del Liechtenstein nella forma giuridica di società per azioni. Per la sua attività in veste di istituto di credito, la banca dispone di un'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein («Finanzmarktaufsicht», FMA), Heiligkreuz 8, Postfach 684, 9490 Vaduz, Liechtenstein, alla cui attività di sorveglianza e controllo essa è soggetta. 1.3 Definizioni Spese: A seconda del contesto, può trattarsi di spese sostenute dal prestatore di servizi di pagamento, tasse, commissioni ecc. Identificativo unico: La combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento. L'utente di servizi di pagamento è tenuto a fornire l'identificativo unico per le operazioni di pagamento per identificare con chiarezza altri utenti del servizio di pagamento cointeressati o il loro conto di pagamento (ad esempio IBAN – il numero di conto bancario internazionale). Pagatore: Il titolare o il soggetto autorizzato a disporre di un conto di pagamento, che impartisce o autorizza un ordine di pagamento relativo a tale conto. Prestatore di servizi di pagamento: Banca del pagatore o del beneficiario. Utente di servizi di pagamento: Persona che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi. Beneficiario: Il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento. Strumento di pagamento: Lo strumento o la procedura concordati di comune intesa tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento. Lo strumento di pagamento può essere utilizzato dall'utente di servizi di pagamento per impartire un ordine di pagamento (ad esempio carta Maestro). Conto di pagamento: Il conto utilizzato per effettuare le operazioni di pagamento. 1.4 Caratteristiche dei servizi di pagamento La banca offre un'ampia gamma di servizi di pagamento. Per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche principali di tali servizi di pagamento, si rimanda alle relative pubblicazioni. 1.5 Ordini di pagamento Per poter eseguire un ordine di pagamento con la massima diligenza, il pagatore è tenuto a fornire alla banca i seguenti dati: ◆ Cognome e nome, ovvero ragione sociale, e indirizzo; ◆ Identificativo unico; ◆Dati per il prestatore di servizi di pagamento relativamente al beneficiario o al pagatore in caso di addebiti diretti (BIC); ◆Data e tipo di esecuzione (ad esempio singola operazione di pagamento, ordine permanente); ◆ Valuta e importo. Un'operazione di pagamento è da ritenersi autorizzata solo previa approvazione da parte del pagatore. Di norma il pagatore impartisce gli ordini di pagamento per iscritto. Con l'apposizione della firma legale del pagatore, l'ordine si intende autorizzato. In materia di impiego di sistemi elettronici e di altri strumenti di comunicazione, trovano applicazione speciali disposizioni. L'utente di servizi di pagamento è tenuto a impartire gli ordini connessi a una determinata data di esecuzione entro i termini stabiliti e può revocare un ordine di pagamento fino all'atto del ricevimento di tale ordine presso la banca del pagatore. Se l'ordine di pagamento non perviene alla banca in una giornata operativa, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo sarà da ritenersi concomitante con la data di ricevimento dell'ordine di pagamento. L'orario di chiusura sarà comunicato al cliente in forma idonea. Qualora il cliente tras metta l'ordine di pagamento oltre l'orario di chiusura previsto, in tal caso il pagamento sarà eseguito di norma entro la fine della giornata operativa immediatamente successiva. La banca si riserva il diritto di eseguire subito gli ordini di pagamento ad essa pervenuti dopo l'orario di chiusura. Se il pagatore intende posticipare il momento dell'esecuzione dell'ordine di pagamento, quest'ultimo sarà da ritenersi concomitante con la data di ricevimento. In tal caso il pagatore ha facoltà di comunicare la revoca dell'ordine al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. Nelle operazioni di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La banca ha facoltà di addebitare al pagatore la revoca dell'ordine di pagamento. 1.6 Esecuzione degli ordini di pagamento La banca si riserva il diritto di posticipare o rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento qualora le necessarie informazioni non siano corrette, ovvero sussistano motivi legali o di regolamento avverso tale esecuzione. Il cliente sarà infor- mato dalla banca in merito alla mancata esecuzione dell'ordine di pagamento, a condizione che ciò non contravvenga altre disposizioni di legge ovvero ordinanze giudiziarie o decreti emanati dalle autorità competenti. Il tipo di notifica non è necessariamente correlato a una determinata forma. La banca è autorizzata a eseguire un ordine di pagamento, nonostante le indicazioni incomplete o mancanti, qualora sia in grado di integrare o correggere con chiarezza tali dati. La banca non risponde in caso di ritardo nell'esecuzione di ordini di pagamento connessi all'adempimento di obblighi di legge. Salvo diversamente pattuito, la banca non è tenuta ad eseguire ordini di pagamento impartiti a mezzo di sistemi elettronici. La banca può addebitare al cliente i costi inerenti le comunicazioni in merito agli ordini di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione, qualora tale rifiuto sia giustificato da un punto di vista oggettivo. In caso di ordine collettivo, devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti per l'esecuzione di ogni singolo ordine di pagamento; in caso contrario la banca può respingere l'ordine collettivo nel suo complesso senza averlo elaborato. 1.7 Corrispondenza dei dati La banca può accreditare un pagamento in entrata privo di una corrispondenza con il nome e l'indirizzo del beneficiario in base all'identificativo unico indicato nell'ordine di pagamento (ad esempio IBAN). Tuttavia la banca ha anche facoltà di effettuare la corrispondenza dei dati, se del caso di respingere l'ordine di pagamento, nonché di informare di conseguenza il prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Il cliente che impartisce l'ordine prende atto e acconsente che l'operazione di accredito da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario possa essere effettuata solo sulla base dell'identificativo unico indicato. I pagamenti in entrata privi di un identificativo unico valido in linea di massima saranno respinti al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Il medesimo procedimento si applica anche nel caso in cui l'accredito del pagamento sia reso impossibile per altri motivi, come ad esempio disposizioni di legge o di regolamento, provvedimenti emanati dalle autorità competenti oppure conti protetti. 1.8 Spese La banca può addebitare le spese sostenute per l'effettuazione dei servizi di pagamento. Le informazioni relative a tali spese, così come un'eventuale suddivisione delle stesse, possono essere desunte dal prospetto delle condizioni in un foglio separato. Per quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni accessorie, la banca può addebitare le relative spese in base a un criterio orientato ai costi. La banca del beneficiario è autorizzata a prelevare le spese dai fondi oggetto dell'operazione di pagamento, prima che tale importo venga accreditato al beneficiario. In tal caso al beneficiario vengono presentati separatamente i fondi oggetto dell'operazione di pagamento e le spese. Sono fatte salve eventuali ulteriori spese ai sensi delle presenti Condizioni generali per i servizi di pagamento. 1.9 Lingua e mezzi di comunicazione La lingua stabilita per la gestione del rapporto contrattuale è il tedesco. Tuttavia la banca e il cliente possono anche concordare la scelta di un'altra lingua. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni saranno 8 9 oggetto di accordi separati tra la banca e il cliente (ad esempio fax, Online Banking, e-mail). Se il cliente si rivolge alla banca utilizzando un mezzo di comunicazione non concordato tra le due parti, in tal caso la banca si riserva il diritto di mettersi in contatto con il cliente nella stessa modalità. La banca mette a disposizione dell'utente di servizi di pagamento le Condizioni generali per i servizi di pagamento nonché le informazioni previste all'interno delle stesse, in formato di stampa o su supporto elettronico a titolo gratuito. Qualora il cliente desideri ulteriori informazioni oppure l'inoltro delle comunicazioni attraverso mezzi di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti, la banca potrà richiedere il pagamento delle spese a fronte di tale servizio. non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure – nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito – al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. La banca informa il pagatore, ove possibile prima del blocco dello strumento di pagamento, o, al più tardi, immediatamente dopo, secondo le modalità convenute e adducendone le ragioni. La banca può derogare da tale procedura per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati ovvero qualora essa contravvenga alle pertinenti disposizioni di legge ovvero ordinanze giudiziarie o decreti emanati dalle autorità competenti. 1.10 Modifiche La banca può modificare le presenti Condizioni generali per i servizi di pagamento in qualunque momento. Le modifiche saranno rese note al cliente tramite lettera circolare o mediante le altre modalità che la banca riterrà idonee allo scopo e si intendono accettate se il cliente non notifica alla banca nessuna contestazione in merito alle suddette modifiche entro sessanta giorni. Qualora il cliente non concordi con le modifiche, questo avrà il diritto di recedere dalle condizioni senza obbligo di preavviso e senza alcun addebito di spese. 2.2 Periodi di esecuzione Per i pagamenti in euro e franchi svizzeri all'interno del Principato del Liechtenstein nonché per le operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno del SEE, legate alla conversione della valuta di uno Stato membro in euro, si applicano i seguenti periodi di esecuzione di massima: ◆ entro il 31.12.2011: tre giornate operative ◆ a partire dal 01.01.2012: una giornata operativa Per le operazioni di pagamento effettuate su supporto cartaceo è previsto un prolungamento dei relativi periodi di esecuzione pari a un'ulteriore giornata operativa. Per il calcolo del periodo di esecuzione viene presa come data di riferimento la data dell'operazione di accredito sul conto di pagamento del beneficiario. Per quanto riguarda le altre operazioni di pagamento all'interno del SEE, si applica un periodo di esecuzione massimo pari a quattro giornate operative. Qualora l'operazione di pagamento non sia legata a nessuna conversione di valuta, il beneficiario e il pagatore si faranno carico delle spese sostenute dai loro rispettivi prestatori di servizi di pagamento. 1.11 Recesso L'utente di servizi di pagamento può recedere in qualunque momento dalle presenti Condizioni generali per i servizi di pagamento in vigore a tempo indeterminato, senza obbligo di preavviso. Qualora il rapporto contrattuale duri meno di dodici mesi, in tal caso la banca potrà pretendere la corresponsione delle spese in base a un criterio orientato ai costi. Trascorso questo periodo, tali spese non saranno applicate. La banca è autorizzata in qualunque momento a revocare le Condizioni generali per i servizi di pagamento previo preavviso di sessanta giorni e – in particolari circostanze – senza obbligo di preavviso. 1.12 Sede di conciliazione Le eventuali controversie tra la banca in qualità di prestatore di servizi di pagamento e il cliente in veste di utente di servizi di pagamento, derivanti dalle presenti Condizioni generali per i servizi di pagamento, saranno demandate alla sede di conciliazione competente ai sensi della Legge sui servizi di pagamento. Sono fatti salvi gli altri diritti conseguenti alle disposizioni di legge o a regolamenti contrattuali speciali nonché le relative competenze. 1.13 Validità Le presenti «Condizioni generali per i servizi di pagamento» entreranno in vigore il 1° novembre 2009. 2 Operazioni di pagamento nazionali e all'interno del SEE 2.1 Strumenti di pagamento La banca può stabilire dei limiti di importo per determinati strumenti di pagamento e definire i requisiti per il blocco degli strumenti di pagamento. La banca ha facoltà di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e legati alla sicurezza dello strumento di pagamento stesso. Inoltre, la banca può procedere con tale blocco al sospetto di un utilizzo 2.3 Data di valuta La data di valuta di un'operazione di accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponde al più tardi alla data della giornata operativa nella quale i fondi oggetto dell'operazione di pagamento sono stati accreditati sul conto del prestatore di servizi di pagamento. La data di valuta di un'operazione di addebito sul conto di pagamento del pagatore corrisponde al più tardi alla data dell'operazione di addebito. 2.4 Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento L'utente di servizi di pagamento in fase di utilizzo dello strumento di pagamento è tenuto a rispettare gli accordi speciali che ne disciplinano l'emissione e l'uso. In particolare l'utente di servizi di pagamento, non appena riceva uno strumento di pagamento, deve adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere le caratteristiche di sicurezza personalizzate (ad esempio PIN) da un eventuale accesso non autorizzato. L'utente di servizi di pagamento deve notificare senza indugio alla banca, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento, o un uso non autorizzato di tale strumento. Qualora un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata o sia stata effettuata in modo inesatto, in tal caso il cliente sarà tenuto a informarne immediatamente per iscritto la banca, nei casi previsti ai sensi dell'articolo 2.5, tuttavia al più tardi entro tredici mesi dalla data dell'operazione di addebito. Per i non consumatori tale termine è ridotto a trenta giorni. 2.5 Esecuzione inesatta In caso di un ordine di pagamento eseguito dal pagatore, la banca di quest'ultimo sarà responsabile nei suoi confronti, salvo il disposto degli articoli 2.4, 2.6 dal secondo al quarto paragrafo nonché 2.8 quarto e quinto paragrafo, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia di corretta esecuzione delle operazioni di pagamento. In caso di un ordine di pagamento eseguito dal beneficiario o mediante suo tramite, la sua banca sarà responsabile nei confronti del beneficiario, salvo il disposto dei medesimi articoli succitati, della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla banca del pagatore nonché dell'elaborazione dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi in capo ad essa. 2.6 Identificativo unico inesatto Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si intende eseguito correttamente in riferimento a tale identificativo. Se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi dell'articolo 2.5, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento. La banca del pagatore tuttavia è tenuta a compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, addebitando le relative spese all'utente di servizi di pagamento. Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 1.5, primo paragrafo, la banca è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico indicato dall'utente. 2.7 Importo inesatto dei fondi Il pagatore, nei confronti della sua banca, ha diritto al rimborso di un'operazione di pagamento autorizzata, ordinata da o tramite un beneficiario e già eseguita, qualora in fase di autorizzazione non sia stato indicato l'esatto ammontare dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento e siano soddis fatti gli ulteriori requisiti di legge. Se il pagatore è in grado di comprovare tali requisiti, viene rimborsato l'intero ammontare dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il pagatore non ha diritto al rimborso, se ◆ha fornito direttamente alla sua banca il proprio consenso all'esecuzione dell'operazione, e ◆la banca o il beneficiario gli ha eventualmente comunicato o reso accessibili le informazioni in merito all'operazione di pagamento da effettuare, almeno quattro settimane prima del termine di scadenza nelle modalità concordate. Se l'operazione di pagamento è stata effettuata dal beneficiario, o mediante suo tramite, il pagatore è tenuto a chiedere il rimborso entro otto settimane dalla data di addebito. Entro le dieci giornate operative successive al ricevimento della richiesta, la banca rimborsa l'intero ammontare dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento oppure notifica al pagatore i motivi che l'hanno indotta a respingere tale richiesta, con indicazione della sede di conciliazione. 2.8 Responsabilità Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite in materia di responsabilità, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, la banca del pagatore rimborsa l'importo corrispondente e all'occorrenza ripristina alla sua condizione originaria il conto di pagamento sul quale è stato effettuato l'addebito dell'operazione. Il pagatore è tenuto a farsi carico di 150 euro (o del controvalore in franchi svizzeri) a titolo di franchigia, a condizione che il danno sia insorto in seguito all'utilizzo di uno strumento di pagamento perso o rubato, o a causa di un utilizzo fraudolento dello stesso. Qualora il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, agli obblighi di cui all'articolo 2.4, sarà tenuto a rispondere di tutti i danni insorti a causa dell'operazione di pagamento non autorizzata. A comunicazione avvenuta, in conformità all'articolo 2.4, secondo paragrafo, il pagatore non subisce alcuna conseguenza finanziaria dovuta all'uso dello strumento di pagamento perso, rubato o utilizzato con intenzione fraudolenta. Ciò non si applica qualora il pagatore abbia agito in modo fraudolento. La responsabilità in relazione all'autorizzazione e all'esecuzione di operazioni di pagamento non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, ◆sulle quali la parte che si richiama a tali circostanze non abbia alcuna influenza e ◆le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata. La responsabilità è altresì esclusa nei casi in cui la banca sia vincolata da altri obblighi di legge. 10 11 03 Regolamento per depositi 1 Ambito di validità banca abbia violato gli obblighi di diligenza secondo gli usi commerciali. La verifica dei valori in deposito ha luogo sulla base dei mezzi e della documentazione a disposizione della banca. I valori in deposito possono essere affidati per la verifica al depositario o altro ente idoneo nel relativo paese. II regolamento per depositi è applicabile agli strumenti finanziari, ai valori e agli oggetti (in seguito denominati «valori in deposito») affidati in deposito o portafoglio alla Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca»). In concomitanza di accordi contrattuali particolari o di disposizioni specifiche riguardanti depositi speciali, il presente regolamento acquista carattere integrativo. 4 Diligenza della banca 2 Affidamento di valori in deposito La banca tratterà i valori in deposito secondo le consuete norme di diligenza commerciale, che troveranno applicazione anche nella scelta del depositario. Alla banca possono essere affidati i seguenti valori in deposito: a)investimenti sul mercato monetario e dei capitali e altri strumenti finanziari di qualsiasi genere di norma per la contabilizzazione o custodia e per l'amministrazione. In assenza di espresse istruzioni del depositante, i valori vengono custoditi in deposito singolo oppure in deposito collettivo a discrezione della banca; b)metalli preziosi in forma commerciale e non, e monete dal valore numismatico per la custodia; c)documenti e altri oggetti di valore per la custodia, se a essa idonei, che in assenza di espresse istruzioni del depositante vengono custoditi in deposito singolo oppure in deposito collettivo a discrezione della banca. La banca può, senza dover addurre alcun motivo, rifiutare di prendere in consegna determinati valori o di aprire un deposito. 3 Verifica dei valori in deposito La banca può far verificare, dal depositante o per esso da terzi, l'autenticità e le segnalazioni di blocco dei valori in deposito che le sono stati affidati, senza assumere per questo una responsabilità. In particolare, la banca deve eseguire gli atti amministrativi, gli ordini di vendita e di consegna solo dopo che detta verifica è stata ultimata. Se ciò comporta il ritardo o la mancata esecuzione dei suddetti atti amministrativi od ordini, il danno è a carico del depositante, salvo che la 5 Durata del contratto La durata del contratto è di regola indeterminata. I rapporti di diritto risultanti dal presente regolamento non si estinguono con la morte, l'incapacità civile o il fallimento del depositante. 6 Restituzione dei valori in deposito Fatta riserva per particolari accordi contrattuali (ad esempio termini di disdetta), disposizioni di legge, statuti di emittenti nonché diritti pignoratizi, di ritenzione o altri diritti ritentivi della banca, il depositante o la persona autorizzata a disporre validamente in sua vece possono richiedere in qualsiasi momento la restituzione o la messa a disposizione dei valori depositati presso la banca nel rispetto dei termini di consegna consueti. Anche la banca può revocare il deposito e/o esigere dal depositante il ritiro e la consegna dell'intero deposito o di alcune sue parti in qualsiasi momento. 7 Conferma di deposito All'atto della consegna il depositante riceve una conferma di deposito che non è trasferibile né pignorabile. 8 Pluralità di depositanti II deposito può essere costituito da più titolari congiuntamente. Il diritto di disporre validamente dello stesso viene regolato da una convenzione speciale. In assenza di istruzioni specifiche, i titolari sono autorizzati a disporre del deposito individualmente. Essi sono solidalmente responsabili per eventuali pretese della banca nei loro confronti. 9 Diritto di pegno e di compensazione La banca ha un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che essa ha in custodia presso di sé o altrove per conto del depositante; con riferimento agli averi in conto, la banca ha un diritto di compensazione per tutti i suoi crediti risultanti dalla relazione bancaria in oggetto. 10 Compenso della banca Il compenso della banca viene calcolato in base alle tariffe vigenti al momento, rispettivamente in base ad accordi speciali separati e addebitato sul conto del depositante. La banca può emettere fattura separata per eventuali altre sue prestazioni e spese sostenute in relazione alla custodia o amministrazione dei valori in deposito. Tutte le imposte e le altre tasse connesse alla gestione del deposito, alla custodia e alla consegna dei valori in deposito sono a carico del depositante, salvo norme di legge vincolanti dispongano altrimenti. devono essere custoditi separatamente in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche o per altri motivi. Se il depositante richiede il deposito singolo per valori in deposito custodibili in deposito collettivo, a discrezione della banca tali valori vengono custoditi unicamente in un deposito chiuso e la banca non provvede più agli atti amministrativi. I valori in deposito nazionali come pure quelli di emittenti svizzeri autorizzati al deposito collettivo sono custoditi, se possibile, dall'organismo centrale svizzero di deposito collettivo di titoli SIX SIS AG. I valori in deposito esteri autorizzati al deposito collettivo sono custoditi, se possibile, tramite la SIX SIS AG presso terzi all'estero o direttamente presso terzi all'estero. I valori rimborsabili per estrazione possono essere custoditi in deposito collettivo. I valori depositati estratti a sorte saranno suddivisi dalla banca tra i depositanti mediante una seconda estrazione, per effettuare la quale la banca si servirà di un metodo che offra a tutti i depositanti la medesima probabilità di essere presi in considerazione come per la prima estrazione. In caso di consegna di valori provenienti da un deposito collettivo non sussiste alcun diritto a determinati numeri o tagli. 14 Custodia all'estero e strumenti finanziari di determinate giurisdi zioni Il trasporto e la spedizione dei valori in deposito ha luogo per conto e a rischio del depositante. Se il depositante non stabilisce altrimenti, la banca assicura a spese del cliente il tras porto e l'invio dei valori in deposito, se una simile assicurazione rientra nella prassi e può essere stipulata nell'ambito dell'assicurazione propria della banca presso una compagnia di assicurazioni riconosciuta. Per il resto, spetta al depositante provvedere all'assicurazione dei valori in deposito contro i danni di cui non risponde la banca. Anche a deposito chiuso, l'assicurazione dei beni/oggetti di valore in deposito è di esclusiva responsabilità del depositante. I valori affidati in custodia all'estero soggiacciono alle leggi e alle usanze del luogo in cui vengono depositati nonché alle Condizioni generali del rispettivo deposito. Se la legislazione del paese estero rende impossibile o complicata per la banca la restituzione dei valori depositati all'estero o il trasferimento del ricavato della relativa vendita, la banca ha l'obbligo solamente di procurare al depositante un diritto proporzionale alla restituzione o al pagamento nel luogo del depositario estero o di una banca corrispondente di sua scelta, se tale diritto sussiste ed è trasferibile. Le disposizioni estere possono differire molto da quelle nazionali, con particolare riferimento al segreto bancario del Liechtenstein. Il depositante prende atto che la banca accetta ed esegue ordini per determinate piazze borsistiche o per strumenti finanziari di determinate giurisdizioni solo se il depositante, in relazione a questi ordini, libera la banca dal segreto bancario mediante espressa dichiarazione scritta rilasciata separatamente e la autorizza ad adempiere a tutti gli obblighi di trasparenza richiesti per legge o in via prudenziale nel relativo paese o per il relativo strumento finanziario. In assenza di detta dichiarazione, la banca è autorizzata a rifiutare tutti gli ordini per la piazza borsistica o gli strumenti finanziari in questione. 13 Modalità e luogo di custodia 15 Registrazione dei valori in deposito La banca è esplicitamente autorizzata a conservare all'esterno i valori in deposito, a suo nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del depositante. Se il depositante prescrive alla banca terzi depositari e la banca non li raccomanda al depositante, per le trattative con i suddetti terzi depositari è esclusa qualsiasi responsabilità della banca. In assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, a sua discrezione, a custodire i valori depositati suddividendoli per specie nel suo deposito collettivo, ad affidarli in custodia a terzi o a un deposito collettivo. Fanno eccezione i valori che I valori in deposito possono essere registrati a nome del depositante nel registro determinante (ad esempio registro delle azioni) in presenza di una corrispondente autorizzazione. Se l'acquisizione da parte del depositante del diritto di proprietà sui valori in deposito o la registrazione a nome del depositante nel luogo in cui sono custoditi fosse inusuale o impossibile, la banca può, a proprio nome o a nome di terzi, ma sempre per conto e a rischio del depositante, acquisire, far acquisire o registrare e far registrare i suddetti valori ed esercitare o far esercitare i diritti che ne derivano. 11 Esecuzione mediante appropriazione Nelle operazioni di borsa la banca può agire da commissionario. 12 Trasporto, spedizione e assicura zione dei valori in deposito 12 13 16 Annullamento e consegna fisica dei documenti La banca è autorizzata ad annullare i documenti consegnati e a farli sostituire con diritti non garantiti da titoli, se ciò è ammissibile secondo il diritto applicabile. Per la durata della permanenza dei valori in deposito, la banca può rinunciare alla consegna fisica dei documenti. Ciò vale in particolare per eventuali strumenti finanziari emessi dalla banca stessa. 17 Amministrazione Senza speciale ordine del depositante, la banca compie i consueti atti amministrativi, quali: a) il rinnovo di fogli cedole, b)l'incasso o eventualmente la migliore realizzazione possibile di interessi, dividendi, cedole e titoli rimborsabili in scadenza nonché altre ripartizioni, c) il controllo di estrazioni, disdette e ammortamenti dei valori in deposito ecc. Di norma la banca invita il depositante a effettuare le operazioni che spettano direttamente a quest'ultimo. A tale scopo, essa si avvale di tutte le fonti d'informazione alle quali ha accesso in qualità di banca, senza tuttavia assumere responsabilità al riguardo. In linea di principio il depositante è personalmente responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e restrizioni nazionali ed estere in materia di diritto fiscale, valutario, borsistico, societario o statutario in relazione ai valori in deposito negoziati, custoditi o contabilizzati per lui. La banca dovrà comunicare al depositante la sua eventuale incapacità di amministrare un determinato valore nel modo consueto. Gli atti amministrativi riguardanti azioni nominative sprovviste di cedola vengono eseguiti soltanto se il recapito dei dividendi e dei diritti di opzione avviene all'indirizzo della banca. La banca non esegue atti amministrativi per polizze assicurative, titoli ipotecari e valori in deposito negoziati prevalentemente all'estero che vengono custoditi presso la banca in via eccezionale. Se il contratto non stabilisce altrimenti, il depositante è tenuto ad adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per la tutela dei diritti connessi ai valori in deposito e a procurarsi tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Ciò vale ad esempio per azioni collettive, la partecipazione a procedure concorsuali e procedimenti legali, istruzioni per eventuali conversioni, per l'esercizio o l'acquisto, rispettivamente la vendita, di diritti d'opzione, per l'accettazione o il rifiuto di offerte pubbliche d'acquisizione, per istruzioni speciali connesse a spin off imminenti nonché per l'esercizio di diritti di conversione e opzione ecc. Se gli ordini non vengono impartiti in tempo utile alla banca, quest'ultima è autorizzata, senza tuttavia essere obbligata, ad agire a suo libero giudizio. 18 Obblighi di segnalazione e trasparenza Se i valori in deposito vengono registrati a nome del depositante o di terzi da esso nominati, il depositante accetta che al depositario esterno venga reso noto il suo nome o quello dei suddetti terzi. Qualora atti amministrativi relativi a strumenti finanziari possano implicare obblighi di segnalazione da parte della banca nei confronti degli emittenti o delle autorità, la banca ha in qualsiasi momento la facoltà di rinunciare inte- gralmente o parzialmente alla loro effettuazione, dandone comunicazione al depositante. Eventuali conseguenze derivanti alla banca da tale rinuncia sono a carico del depositante. La banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del depositante sugli obblighi di segnalazione in cui egli incorra in quanto possessore di valori in deposito (specificatamente azioni). 19 Diritto di voto per le azioni in deposito La banca esercita il diritto di voto per le azioni in deposito di norma unicamente sulla scorta di un ordine scritto. Essa ha il diritto di rifiutare i suddetti ordini. 20 Accrediti e addebiti Salvo istruzioni contrarie da parte del depositante, gli accrediti e gli addebiti (capitale, interessi, dividendi, ripartizioni, commissioni, spese ecc.) vengono effettuati sul conto indicato a tale scopo. Eventualmente viene effettuata una conversione nella valuta in cui viene tenuto il corrispondente conto. Eventuali modifiche delle istruzioni relative al conto devono essere comunicate alla banca al più tardi tre giorni lavorativi prima della scadenza. 21 Concessione di prestiti su valori in deposito La banca può concedere un prestito sui valori depositati conformemente alle disposizioni e alle condizioni vigenti. Le direttive per la concessione di prestiti su diverse categorie di titoli e averi in conto sono riportate nella homepage della banca (www.llb.li). Il depositante può richiedere al proprio consulente informazioni in merito ai valori di anticipazione attuali sui propri valori patrimoniali. 22 Estratti e ricevute di portafoglio e deposito Di regola una volta all'anno, la banca rimette al depositante l'elenco dei suoi valori giacenti in deposito o portafoglio (in seguito denominati «estratti»). Relativamente ai movimenti del deposito verranno recapitate al depositante ricevute quali quietanze, note di acquisto / vendita, conferme di ricevimento ecc. (in seguito denominati «ricevute»). Le ricevute e gli estratti sopra indicati sono considerati riconosciuti come corretti e approvati se, entro un mese dal loro invio, il depositante non avrà sollevato alcuna obiezione scritta in merito alla loro esattezza e, più precisamente, anche nel caso in cui un avviso di benestare consegnato al depositante non venga restituito alla banca debitamente sottoscritto. Il riconoscimento tacito o espresso degli estratti e delle ricevute comprende l'approvazione di tutte le voci ivi contenute e di eventuali riserve della banca. Le valutazioni dei valori giacenti in deposito o nel portafoglio si basano su corsi e quotazioni non vincolanti e approssimativi ricavati da fonti d'informazione usuali in campo bancario. La banca non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei suddetti dati e quindi della valutazione nonché per ulteriori informazioni in relazione ai valori custoditi o contabilizzati. 23 Disposizioni speciali per depositi chiusi I depositi chiusi sono quei depositi per i quali viene effettuata esclusivamente la custodia senza compiere atti amministrativi. Qualora il depositante consegni alla banca degli oggetti, essi devono recare dati identificativi evidenti del depositante e, dietro esplicita istruzione del depositante, essere inoltre sigillati o piombati in modo da rendere impossibile l'apertura senza danneggiare il sigillo, rispettivamente il piombino. I depositi chiusi non devono contenere oggetti infiammabili o altrimenti pericolosi o comunque inadatti a essere conservati all'interno di una banca. Il depositante risponde di qualsiasi danno risultante dall'infrazione di questa norma. La banca è autorizzata a chiedere al depositante di attestare la natura degli oggetti depositati oppure a verificare il contenuto dei depositi chiusi. La banca può essere ritenuta responsabile unicamente di un eventuale danno imputabile a sua negligenza grave. In tal caso, comunque, la responsabilità della banca è limitata al valore attestato o, al massimo, all'importo dichiarato. La banca non assume alcuna responsabilità per danni causati da influssi atmosferici di vario genere o imputabili a manomissioni degli oggetti operate su incarico del depositante. La ricevuta rilasciata al depositante all'atto del ritiro libera la banca da qualsiasi responsabilità. Disposizioni finali 24 Clausola salvatoria Qualora singole o più disposizioni del presente regolamento per depositi diventino inefficaci o nulle o qualora il presente regolamento per depositi presenti una lacuna, la validità delle restanti disposizioni rimarrà invariata. Le disposizioni nulle sono da interpretarsi o sostituirsi in modo da avvicinarsi il più possibile allo scopo desiderato. 25 Modifiche La banca è autorizzata a modificare le precedenti disposizioni in qualsiasi momento. Eventuali cambiamenti verranno comunicati al depositante per iscritto o in altra forma adeguata e, in assenza di obiezioni, si intendono approvati entro un mese. 26 Condizioni generali Oltre alle presenti disposizioni risultano applicabili le Condizioni generali della banca. 27 Validità Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 settembre 2012 in sostituzione di quelle vigenti fino a tale data. 14 15 04 Disposizioni relative ai conti metalli preziosi 1 Concetto La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca») amministra per conto dei propri clienti conti metalli per metalli preziosi e monete. 2 Diritto Il titolare del conto (in seguito denominato «cliente») ha diritto alla consegna della quantità di metallo registrata sul conto in termini di peso in once o in grammi o in unità adeguate e, nel caso di monete, al numero di monete registrate sul conto. Egli può farsi consegnare tale quantità secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Luogo di esecuzione è Vaduz. Con la consegna il cliente acquista la proprietà. Su richiesta la banca può effettuare la consegna, a spese e a rischio del cliente, anche in un altro luogo, a condizione che ciò sia possibile sotto il profilo pratico e che risulti in linea con le leggi vigenti nel luogo di consegna desiderato. In caso di circostanze eccezionali quali guerre, in presenza di limitazioni al trasferimento o di altre ragioni analoghe la banca si riserva il diritto di effettuare la consegna, a spese e a rischio del cliente, nel luogo e nel modo che reputa possibile e opportuno. 3 Consegna Le richieste di consegna devono pervenire alla banca con almeno cinque giorni lavorativi bancari di anticipo allo scopo di consentire una predisposizione puntuale dei metalli e/o delle monete da consegnare. La banca esige in ogni caso un termine di consegna appropriato. Le consegne possono essere soggette all'imposta sul valore aggiunto. Quest'ultima è a carico del cliente, così come tutte le altre tasse, imposte, spese ecc. attuali e future. Se l'avere presente sul conto non è espresso in un numero di unità adeguate (ad esempio lingotti da 1 kg), la banca è autorizzata a consegnare lingotti di qualsiasi dimensione con un peso fine conforme alle usanze e a fatturare i supplementi di fabbricazione conformi al mercato. La consegna viene addebi- tata al conto metalli; in caso di differenze di peso fine, anche in mancanza di un ordine specifico del cliente ha luogo una compensazione al prezzo di mercato. I quantitativi definiti in unità vengono forniti con una qualità conforme al mercato. Il cliente non ha alcun diritto alla consegna di monete di una determinata annata o con una determinata coniatura. 4 Estratto conto / commissioni La chiusura dei conti è prevista, a scelta della banca, trimestralmente, semestralmente o annualmente. Gli averi non sono remunerati. La banca applica una commissione secondo un tariffario separato. Le spese proprie e quelle addebitate da terzi sono a carico del cliente. 5 Modifiche La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o mediante altro mezzo giudicato appropriato dalla banca. Esse si considerano approvate se il cliente non le contesta entro il termine di un mese. 6 Condizioni generali Per il resto valgono le Condizioni generali della banca. 7 Validità Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 novembre 2007. Esse sostituiscono l'attuale regolamento e valgono per tutti i conti metalli preziosi già esistenti e aperti in futuro presso la banca. 05 Disposizioni relative ai conti di risparmio 16 17 Con l'apertura di un conto di risparmio il cliente accetta le seguenti disposizioni. 1 Forme di risparmio Con la tenuta di conti di risparmio la Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (in seguito denominata «banca») offre l'opportunità di investire risparmi in forma sicura e fruttifera. Esistono diversi tipi di conti di risparmio che differiscono in particolare con riferimento alla cerchia di clienti, alla remunerazione e alle condizioni di disdetta. Le condizioni valide di volta in volta per le diverse forme di risparmio vengono rese note dalla banca mediante pubblicazione e sono immediatamente vincolanti. Con «pubblicazione» nelle presenti disposizioni si intende la pubblicazione sugli opuscoli della banca stessa e/o sul sito Internet della LLB e/o sui quotidiani nazionali ecc. 4 Legittimazione Ai fini della legittimazione valgono le disposizioni rilevanti per i conti ai sensi delle CG della banca. 5 Remunerazione La remunerazione dei depositi di risparmio ha inizio il giorno di entrata dei fondi e dura fino al giorno del versamento. Il mese si considera di 30 giorni, l'anno di 360 giorni. Il tasso d'interesse valido per i depositi di risparmio viene reso noto di volta in volta mediante pubblicazione. Le modifiche del tasso d'interesse entrano in vigore senza considerazione dei termini di disdetta. Al termine di ogni anno civile ha luogo per tutti i depositi il conteggio degli interessi. Tali interessi vengono accreditati al capitale al 31 dicembre sotto forma di nuovo deposito e sono nuovamente remunerati. Essi possono essere prelevati senza rispettare un termine di disdetta entro fine marzo dell'anno successivo. 2 Versamenti I versamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri; essi sono effettuati in contanti oppure mediante bonifico. La banca si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di versamenti in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. La banca è libera di limitare il deposito minimo, rispettivamente massimo e di emanare disposizioni particolari per gli averi di risparmio a partire da un determinato importo. 3 Ulteriori disposizioni Per i conti di risparmio valgono, oltre alle presenti «Disposizioni relative ai conti di risparmio», le disposizioni concernenti l'apertura e la tenuta del conto ai sensi delle «Condizioni generali» (in seguito denominata «CG») della banca, con l'avvertenza che i conti di risparmio sono destinati all'investimento di denaro e non comprendono servizi per il traffico dei pagamenti. Tramite la gestione dei conti di risparmio il cliente riceve annualmente un estratto conto chiuso. 6 Condizioni per il conto di risparmio «you save» CHF e per il conto di risparmio 60plus CHF Il conto di risparmio «you save» CHF e il conto di risparmio 60plus CHF vengono tenuti senza eccezioni sotto il nome del relativo titolare. Per ciascun investitore, rispettivamente per ciascuna persona avente diritto è consentito di volta in volta soltanto uno di questi due conti. Conto di risparmio «you save» CHF Con il compimento del ventesimo anno di vita si estingue il diritto al tasso d'interesse concesso sino a quella data. Il conto di risparmio «you save» CHF viene convertito in un conto di risparmio alle condizioni generalmente valide. I giovani clienti residenti all'estero beneficiano su richiesta delle stesse condizioni privilegiate sino al compimento del ventesimo anno d'età. Conto di risparmio 60plus CHF Dopo il decesso del cliente si estingue il diritto al tasso d'interesse privilegiato concesso sino a quella data. Il conto di risparmio 60plus CHF viene portato avanti alle condizioni generalmente valide per i depositi di risparmio senza comunicazione separata al riguardo. Su richiesta i clienti residenti all'estero beneficiano a partire dal 60° anno di vita completo delle stesse condizioni privilegiate. 7 Disdetta Disdetta da parte del cliente La banca stabilisce quale importo può essere prelevato senza rispettare il termine di disdetta e quali termini di disdetta devono essere invece rispettati per importi di maggiore entità. Queste condizioni vengono rese note mediante pubblicazione. La banca è libera di esonerare dal rispetto del termine di disdetta i prelievi effettuati per determinate finalità di investimento, come ad esempio le ricomposizioni del portafoglio in proprie obbligazioni di cassa ecc. Se la banca autorizza prelievi anticipati, è autorizzata a calcolare una deduzione sugli interessi (rimborso di interessi). Se l'importo da rimborsare notificato non viene prelevato entro un mese dalla scadenza, la banca è autorizzata a considerare la disdetta non avvenuta. In tal caso la remunerazione non viene interrotta. Le disdette possono essere presentate senza eccezione unicamente per gli averi di risparmio già pervenuti. Ai fini dell'inizio del termine di disdetta fa stato la ricezione della disdetta da parte della banca. Disdetta da parte della banca La banca ha il diritto di disdire in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di disdetta, gli averi di risparmio senza rispettare requisiti di forma. Ai fini dell'inizio del termine di disdetta fa stato la registrazione interna alla banca della relativa dichiarazione di disdetta della banca stessa, ad esempio la data di invio della lettera di disdetta o la comunicazione orale (o telefonica) della disdetta. Gli importi il cui rimborso non è vincolato a una disdetta da parte del cliente possono essere disdetti dalla banca in qual siasi momento e senza il rispetto di requisiti di forma. La remunerazione viene sospesa sino al termine del termine di disdetta. Gli importi non prelevati possono essere tenuti a disposizione del cliente a sue spese presso la banca oppure depositati a spese e a rischio del cliente presso il tribunale del Principato del Liechtenstein. 8 Compensazione La banca si riserva il diritto di compensare in qualsiasi momento averi di risparmio con eventuali crediti che le spettano nei confronti dell'avente diritto all'avere di risparmio. 9 Disposizioni finali Luogo di adempimento sono i locali commerciali della banca. Per il resto valgono le CG della banca, in particolare per quanto riguarda il potere di disporre. La banca può modificare in qualsiasi momento le presenti «Disposizioni relative ai conti di risparmio». Tali modifiche vengono comunicate al cliente mediante pubblicazione o in altro modo idoneo e sono immediatamente vincolanti per entrambe le parti. 10 Validità Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 gennaio 2012 e sostituiscono i regolamenti precedenti. 06 Informazioni generali sulla MiFID 18 19 Introduzione In data 21 aprile 2004, l'Unione Europea (UE) ha approvato la direttiva in ordine ai mercati per strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, in breve MiFID) come direttiva quadro europea. Essa è parte integrante di un pacchetto complessivo di misure della UE miranti a rafforzare il mercato finanziario europeo. La disposizione MiFID è integrata da altre direttive e da una raccomandazione contenenti norme dettagliate. Lo scopo della MiFID consiste nel garantire un quadro giuridico unitario per l'erogazione di servizi su titoli e attività di investimento e in questo modo rafforzare la concorrenza tra gli offerenti nonché aumentare la tutela degli investitori. Il Liechtenstein, in quanto Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE), è tenuto ad accogliere queste disposizioni UE nel proprio diritto nazionale. L'accoglimento ha luogo soprattutto tramite adeguamento della legge bancaria del Liechtenstein e dei relativi regolamenti bancari. Scopo e contenuto delle informazioni generali sulla MiFID La legge bancaria e il relativo regolamento bancario del Principato del Liechtenstein impongono alle banche che erogano servizi e/o servizi accessori sui titoli il dovere, a partire dal 1 novembre 2007, di mettere a disposizione dei propri clienti informazioni dettagliate sui servizi e sui prodotti da esse erogati. Le presenti informazioni generali sulla MiFID intendono fornire ai clienti una panoramica sulla banca e sui suoi servizi in relazione alla prestazione di servizi per titoli di investimento. Il fulcro di queste informazioni generali sulla MiFID è costituito dalla terza parte relativa alla «classificazione dei clienti» e dalla quarta parte concernente i «servizi sui titoli e strumenti finanziari offerti dalla banca». Le informazioni generali sulla MiFID non hanno la pretesa di trattare in modo esaustivo tutti gli aspetti della negoziazione di titoli. Ove necessario, si rimanda ad altri documenti che la banca ha già consegnato ai propri clienti oppure sono disponibili gratuitamente presso la banca. L'indice e l'elenco delle parole chiave riportato in allegato dovrebbero essere utili al lettore per un rapido riferimento ai contenuti delle informazioni generali sulla MiFID. Invitiamo i clienti a leggere attentamente le presenti informazioni generali sulla MiFID e a contattarci per eventuali chiarimenti in materia. Nelle informazioni generali sulla MiFID si fa uso di numerosi concetti ed espressioni tecniche che si basano sulla terminologia già utilizzata dal legislatore. Dove ritenuto necessario, nelle note a piè di pagina viene fornita una spiegazione dei concetti utilizzati oppure si rimanda ai riferimenti normativi pertinenti. La banca si riserva il diritto di informare i clienti esclusivamente in merito a variazioni importanti nel contenuto delle presenti informazioni generali sulla MiFID. 1 Informazioni generali 1.1 Informazioni sulla banca La Liechtensteinische Landesbank AG (in seguito denominata «banca») ha sede legale al seguente in indirizzo: Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein È una banca iscritta nel pubblico registro del Principato del Liechtenstein con la forma giuridica di una società anonima. Essa è abilitata allo svolgimento della propria attività bancaria tramite autorizzazione dell'organo di vigilanza del mercato finanziario («Finanzmarktaufsicht», FMA) del Liechtenstein avente sede a Heiligkreuz 8, Casella postale 684, 9490 Vaduz, Liechtenstein al cui controllo la banca è soggetta. La banca appartiene all'associazione bancaria del Liechtenstein e, ai fini della tutela del denaro dei clienti, è associata alla «Fondazione per la tutela degli investimenti e la tutela degli investitori dell'associazione bancaria del Liechtenstein». Il volume delle passività protette dalla fondazione per la tutela degli investimenti e la tutela degli investitori è descritto nel memorandum dell'associazione bancaria del Liechtenstein, disponibile presso la banca o direttamente presso l'associazione bancaria del Liechtenstein. Per ulteriori informazioni sull'organizzazione e la struttura della banca si rimanda al rapporto di gestione disponibile a chi ne faccia richiesta. 1.2 Lingua e mezzi di comunicazione La lingua ufficiale utilizzata nel rapporto contrattuale tra la banca e i propri clienti è il tedesco. Tuttavia con la banca si può comunicare sempre anche in inglese oppure, se così è stato concordato con il singolo cliente, in un'altra lingua. I documenti contrattuali e la documentazione vengono sostanzialmente redatti in lingua tedesca a meno che, anche in questo caso, non sia stato diversamente concordato tra la banca e il cliente. Di norma le comunicazioni tra la banca e il cliente avvengono in forma scritta. Gli ordini e le comunicazioni per fax, Online Banking o e-mail sono ammesse solamente ove sussista un accordo scritto specifico in tal senso. Ove esista un simile accordo e il cliente si rivolga alla banca tramite uno di questi canali di comunicazione, la banca si riserva comunque il diritto di prendere contatti con il cliente tramite le medesime modalità. 2 Condizioni contrattuali e operative I diritti e gli obblighi in vigore tra il cliente e la banca in relazione all'esecuzione di servizi e/o servizi accessori per titoli sono regolamentati dalle condizioni contrattuali e operative. A tale proposito, fanno fede in particolare le Condizioni generali (CG) e il Regolamento per depositi della banca. Le presenti informazioni generali sulla MiFID costituiscono solamente delle informazioni supplementari a tali documenti. 3 Classificazione dei clienti 3.1 Classificazione ad opera della banca Con effetto a partire dal 1° novembre 2007, la legge bancaria del Liechtenstein in materia di erogazione di servizi e servizi accessori per titoli prevede le seguenti categorie di clienti: «cliente non professionale», «cliente professionale» e «controparte qualificata». Le banche sono tenute a classificare i propri clienti nell'ambito di una delle summenzionate categorie di clienti in base a criteri predefiniti nel dettaglio dalla legge. Ove non fosse ancora stato fatto, la banca provvederà a informare ciascun cliente in merito alla propria classificazione. La classificazione serve ad assicurare una gestione dei clienti mirata e definita in base alla conoscenza, all'esperienza nelle operazioni su strumenti finanziari e al tipo, alla frequenza e all'entità di tali operazioni. 3.1.1 Cliente non professionale Si considerano «clienti non professionali» (talvolta definiti anche come «piccoli investitori» o «investitori privati») quei clienti che non possono essere considerati né come «clienti professionali» né come «controparti qualificate». Con questa classificazione il cliente gode del massimo livello di tutela previsto dalla legge. 3.1.2 Cliente professionale Per poter considerare un soggetto o la propria società come «clienti professionali» devono essere soddisfatti i criteri previsti dall'Allegato 1 punto 2 alla legge bancaria del Liechtenstein. Al «cliente professionale» viene concesso un livello di tutela inferiore rispetto al «cliente non professionale». Diversamente da quanto accade con il «cliente non professionale», con un «cliente professionale» si suppone che i soggetti incaricati delle operazioni dispongano di sufficienti esperienze, conoscenze e competenze tecniche per poter prendere decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi legati agli investimenti. 3.1.3 Controparte qualificata Ai sensi della legge bancaria del Liechtenstein, possono rientrare nella categoria delle controparti qualificate solamente le persone giuridiche soggette a controllo, grosse società e governi, banche centrali e organizzazioni internazionali o sopranazionali. Ad essi spetta il livello di protezione minimo. Anche con questa categoria di clienti si presuppone che i soggetti incaricati delle operazioni dispongano di sufficienti esperienze, conoscenze e competenze tecniche per poter prendere decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi legati agli investimenti. Inoltre, nei confronti di questi clienti la banca non eroga servizi di consulenza sugli investimenti o servizi di gestione patrimoniale. Se un cliente classificato come controparte qualificata richiede comunque dei servizi di questa natura, la banca lo tratta come un cliente professionale. 3.2 Cambiamenti di classificazione In qualunque momento il cliente ha la facoltà di concordare per iscritto una diversa classificazione con la banca. Si noti che modificando la classificazione cambia anche il livello di tutela previsto dalla legge di cui il cliente può godere. Pertanto la banca rende noto che può prestare la propria approvazione ad un simile cambiamento di classificazione solamente nei casi in cui vengano soddisfatte determinate premesse ben circoscritte dalla legge bancaria del Liechtenstein. Infatti, potranno passare dalla categoria «cliente non professionale» alla categoria «cliente professionale» solamente i clienti che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: ◆durante i quattro precedenti trimestri hanno effettuato in media 10 operazioni di notevole entità al trimestre; ◆liquidità e strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a 500'000 euro; ◆per almeno un anno hanno rivestito una posizione lavorativa nel settore finanziario che richiede conoscenza delle transazioni o dei servizi pianificati. Per poter effettuare un passaggio dalla categoria «cliente non professionale» alla categoria «cliente professionale», il cliente deve inviare una richiesta scritta alla banca. Il consulente dei clienti è a disposizione per illustrare le modalità esatte e gli effetti di una variazione di classificazione. Si tenga presente che in generale la banca opera variazioni di classificazione solamente in relazione a tutti i servizi e servizi accessori sui titoli e sugli strumenti finanziari. Ove la banca venisse a conoscenza del fatto che un cliente non soddisfa più le condizioni della classe in cui è stato inserito, essa è tenuta ad operare un adeguamento d'ufficio. A tale proposito verranno fornite immediate informazioni al cliente. 4 Informazioni sui servizi per titoli e sugli strumenti finanziari offerti dalla banca 4.1 Strumenti finanziari Operare con strumenti finanziari1 comporta rischi finanziari. Tali rischi possono variare notevolmente in funzione del tipo di strumento finanziario. In generale, si può operare una distinzione tra i cosiddetti strumenti finanziari «non complessi» e i cosiddetti strumenti finanziari «complessi». Nel depliant intitolato «Rischi nel Commercio di Valori Mobiliari» vengono spiegati con precisione i tipi di strumenti finanziari esistenti e i rischi ad essi connessi. 4.2 Servizi e servizi accessori per titoli Per i propri clienti la banca effettua, secondo le possibilità, tutti i tipi di servizi e servizi accessori per titoli2, in particolare per la compravendita di strumenti finanziari e la loro custodia. La banca effettua le transazioni di compravendita come Execution Only oppure come transazioni senza consulenza nonché nell'ambito di una consulenza per gli investimenti o una gestione patrimoniale (detta anche «amministrazione del portafoglio»). 4.2.1 Execution Only Le transazioni di compravendita che hanno luogo su richiesta del cliente aventi per oggetto strumenti finanziari «non complessi»3 vengono eseguite dalla banca come Execution Only, ovvero come transazioni di semplice esecuzione. In questo caso la banca, indipendentemente dalla classificazione del cliente, non verifica se lo strumento finanziario in questione è adatto alle esperienze e alle conoscenze del cliente. In questo caso, la transazione di acquisto o di vendita dello strumento finanziario ha luogo a rischio del cliente. 4.2.2 Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale Su richiesta del cliente, la banca presta servizi di consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale. Per consulenza sugli investimenti si intende l'offerta di un consiglio personale al cliente in riferimento a uno o più strumenti finanziari. La decisione di vendere o acquistare spetterà poi al cliente. Per gestione patrimoniale si intende la gestione di uno o più strumenti finanziari (nel secondo caso si tratta di un portafoglio di investimenti) del cliente effettuata individualmente per ciascun cliente e sulla base della strategia di investimento concordata tra il cliente e la banca. Con la gestione patrimoniale il cliente delega alla banca la decisione sui singoli investimenti da effettuare. La banca accetterà l'incarico di gestione patrimoniale solamente previa stipula di un apposito contratto di gestione patrimoniale scritto. Sia nel caso della consulenza sugli investimenti che nel caso della gestione patrimoniale, la banca dovrà acquisire, ove non siano già disponibili, diverse informazioni richieste dalla legge. Tali informazioni, se rilevanti, includono: 1.le conoscenze ed esperienze del cliente nelle operazioni di investimento ivi incluse: informazioni sul tipo di servizi, transazioni e strumenti finanziari a conoscenza del cliente nonché tipo, entità e frequenza di transazioni effettuate dal cliente con strumenti finanziari, livello di istruzione e occupazione attuale o attività lavorative svolte precedentemente. 2. gli obiettivi di investimento del cliente ivi incluse: informazioni sullo scopo pianificato per gli investimenti, l'orizzonte temporale degli investimenti, la propensione al rischio e il profilo di rischio. 3. i rapporti finanziari del cliente ivi incluse: informazioni sull'origine e l'entità del reddito regolare e degli obblighi regolari, il patrimonio complessivo inclusi i valori patrimoniali liquidi e gli immobili. L'acquisizione di queste informazioni permette alla banca di consigliare le transazioni e gli strumenti finanziari più adatti al singolo cliente o di operare al meglio nella gestione patrimoniale. Si considerano adeguati solamente quei servizi e quegli strumenti finanziari che: ◆soddisfano gli obiettivi di investimento del singolo cliente; ◆comportano rischi di investimento finanziariamente sostenibili per il cliente; e ◆comportano rischi che il cliente, alla luce delle proprie conoscenze ed esperienze, è in grado di comprendere (test di idoneità o «suitability» test). Con coloro che sono stati classificati come «clienti professionali» la banca presuppone che essi abbiano le conoscenze e le esperienze necessarie e che gli eventuali rischi connessi alla transazione siano finanziariamente sostenibili per tali clienti. Nel caso di rapporti di rappresentanza, la banca, nella valutazione delle esperienze e delle conoscenze, fa riferimento alle esperienze e conoscenze del rappresentante che di volta in volta opera con essa. Nella propria valutazione la banca fa riferimento alle informazioni fornite dal cliente e dà per scontato che siano corrette. Ove il cliente non fornisse o fornisse solo parzialmente le informazioni richieste dalla banca, per legge la banca non potrà fornire consulenze. È pertanto nell'interesse del cliente fornire le informazioni necessarie. 4.2.3 Transazione senza consulenza Le transazioni di compravendita eseguite nell'ambito della consulenza di investimento o della gestione patrimoniale come transazioni Execution Only vengono effettuate dalla banca come transazioni senza consulenza. Anche in questo caso la banca è tenuta per legge ad acquisire le informazioni summenzionate in merito alle conoscenze e alle esperienze del cliente e a valutare se il cliente, in base alle esperienze e alle conoscenze di cui dispone, è in grado di comprendere i rischi insiti nel servizio e/o nello strumento finanziario in questione (test dell'adeguatezza o «appropriateness» test). Per contro, non si effettua alcuna verifica della sostenibilità finanziaria dei rischi di investimento insiti nel servizio e/o nello strumento finanziario e non viene definito alcun obiettivo di investimento. Con i «clienti professionali» e le «controparti qualificate» la banca presume che i soggetti dispongano di conoscenze ed esperienze tali da comprendere i rischi connessi a tali operazioni. Nel caso di rapporti di rappresentanza si applica quanto esposto al punto 4.2.2. Ove nella valutazione dell'adeguatezza la banca giungesse alla conclusione che il servizio o lo strumento finanziario non è adatto al cliente in questione o nel caso in cui la banca non disponesse di tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell'adeguatezza, essa ne informerà il cliente. Nel caso in cui non riuscisse a contattare il cliente per informarlo di tale situazione in quanto il cliente non desidera essere contattato dalla banca oppure non è raggiungibile in tempi stretti, allora in caso di dubbio la banca si riserva il diritto di non eseguire l'ordine per garantire la tutela del cliente.4 20 21 5 Principi sull'esecuzione degli ordini La banca eroga servizi e servizi accessori sui titoli in modo onesto, retto e professionale nel miglior interesse dei propri clienti. Essa intraprende tutte le misure che ritiene necessarie per poter eseguire gli ordini dei clienti nel modo che essa ritiene migliore (la cosiddetta best execution). A questo scopo la banca tiene debitamente conto delle diverse categorie di clienti. I principi in base ai quali la banca esegue gli ordini dei propri clienti sono illustrati nelle informazioni relative ai principi sull'esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari (best execution). 6 Costi e costi accessori relativi ai servizi e ai servizi accessori sui titoli I costi e i costi accessori relativi ai servizi e ai servizi accessori sui titoli erogati dalla banca sono in linea con le commissioni generalmente applicate dalla banca. 7 Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse Al fine di evitare a priori l'insorgenza di possibili conflitti tra gli interessi del cliente e quelli della banca, dei suoi dipendenti o di altri clienti, la banca ha messo in atto una serie di misure che vengono illustrate nei principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse. 8 Rendiconto / Rapporto per i clienti Immediatamente dopo aver eseguito una transazione su titoli per conto del cliente, la banca invia a quest'ultimo il relativo rendiconto (rendiconto sulla transazione). Prima di eseguire l'ordine, la banca informa il cliente sullo stato dell'esecuzione solamente se così è stato espressamente richiesto dal cliente o nel caso di eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'ordine in questione. Periodicamente, di norma a fine anno, la banca invia al cliente un prospetto degli strumenti finanziari detenuti per suo conto (estratto di deposito), a meno che tale prospetto non sia già stato comunicato in un altro rendiconto periodico. Su richiesta particolare del cliente, la banca predis pone altri prospetti. Resta comunque salvo quanto di diverso eventualmente concordato in altri accordi speciali. 1 2 3 4 ul concetto di «strumento finanziario» si veda l'Allegato 2 Sezione C della legge S bancaria del Liechtenstein. L'Allegato 2 Sezioni A e B della legge bancaria contiene un catalogo completo dei servizi e dei servizi accessori per titoli. Sul concetto di «strumento finanziario non complesso» si veda l'Allegato 2 Sezione B della legge bancaria del Liechtenstein. A tale proposito si vedano anche le Condizioni generali della banca (CG) al Capitolo 1 di questo prospetto. 07 Principi per la gestione di potenziali conflitti di interesse 22 23 Il modo di operare della nostra banca è orientato a conciliare gli interessi dei nostri clienti, dei nostri azionisti e dei nostri collaboratori. Tuttavia, in una banca che offre ad un numero molto elevato di clienti una molteplicità di servizi finanziari di alto livello, non è sempre possibile escludere completamente che in alcuni casi possano verificarsi conflitti di interesse. Possono insorgere conflitti di interesse tra la banca e i clienti, tra i clienti stessi oppure tra la banca, i clienti e i collaboratori. Inoltre, possono emergere conflitti di interesse tra la banca ed altre imprese che offrono servizi finanziari. In tale categoria rientrano anche altre imprese del gruppo a cui appartiene la banca. In particolare, possono insorgere conflitti di interesse nei seguenti casi: ◆prestazione di servizi commerciali e finanziari originata dal concorso di più ordini da parte del cliente o da ordini del cliente con proprie transazioni o altri interessi propri della banca; oppure ◆ redazione di analisi finanziarie. Al fine di escludere preventivamente l'insorgenza di possibili conflitti di interesse, abbiamo attuato una serie di misure. Misure atte ad eludere possibili conflitti di interesse Misure organizzative Per evitare che i servizi offerti ai nostri clienti, quali ad esempio l'esecuzione di ordini, consulenza, amministrazione patrimoniale o analisi finanziarie, siano influenzati da interessi esterni, abbiamo strutturato sia la nostra organizzazione strutturale che la nostra organizzazione procedurale su più livelli con una corrispondente suddivisione dei singoli compiti. Sia la banca in quanto tale che i nostri collaboratori sono tenuti a rispettare standard etici elevati a livello di settore e a livello di singola mansione. In qualità di banca siamo tenuti ad offrire ai nostri clienti tutti i servizi e i servizi collaterali sui titoli in modo leale, onesto, professionale e nel loro maggiore interesse nonché ad evitare, per quanto possibile, i conflitti di interesse. A questo scopo disponiamo di un efficace sistema di controllo interno alla banca. Il suo compito, tra gli altri, consiste nel sorvegliare le persone responsabili della prestazione di servizi e servizi collaterali sui titoli in relazione all'osservanza delle disposizioni predisposte da leggi e regolamenti. Ciò in particolare ha lo scopo di individuare potenziali conflitti di interesse, evitarli tramite misure organizzative mirate ovvero, nel caso ciò non sia possibile, renderli noti. Misure specifiche Tra le varie misure, sono state adottate quelle riportate di seguito la cui costante osservanza è garantita dal sistema di controllo interno alla banca: 1.attuazione di processi organizzativi mirati alla tutela dell'interesse dei clienti nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale; 2.delimitazione dei singoli ambiti operativi e contestuale controllo del flusso di informazioni tra gli stessi ambiti (i cosiddetti «ambiti di riservatezza»); 3.identificazione di tutti i collaboratori che, nell'ambito della propria attività, possono essere esposti a conflitti di interesse e, ove necessario, obbligo a carico di tali collaboratori di rendere pubbliche tutte le proprie transazioni effettuate con strumenti finanziari; 4.controllo continuo di tutte le transazioni effettuate dai nostri collaboratori; 5.esecuzione di ordini in conformità ai nostri principi per l'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari (best execution) del cliente; 6.esclusione di qualunque abbinamento automatizzato della remunerazione dei collaboratori con l'entità delle commissioni percepite; 7.regole sull'accettazione di omaggi e altri vantaggi da parte dei nostri collaboratori; 8. formazione continua dei nostri collaboratori. Pubblicità dei conflitti di interesse non evitabili Ove non sia possibile evitare conflitti di interesse tramite le misure organizzative sopra descritte, tali conflitti verranno resi noti ai clienti coinvolti. Remunerazione Nei casi di concessione e ricezione di remunerazione, siamo tenuti ad osservare le disposizioni applicabili alle banche del Liechtenstein in conformità ai principi contenuti nelle nostre Condizioni generali e in altri documenti contrattuali. Nota Sono disponibili a chi ne faccia richiesta ulteriori dettagli sui principi qui illustrati in merito alla gestione di potenziali conflitti di interesse. 08 Principi per l'esecuzione degli ordini relativi agli strumenti finanziari (best execution) 24 25 I seguenti principi si applicano per l'esecuzione degli ordini conferitici dal cliente per l'acquisto o l'alienazione di titoli o di altri strumenti finanziari (ad esempio opzioni). Esecuzione significa che noi stipuliamo il relativo ordine di esecuzione (operazione su commissione) con una parte terza su un mercato indicato in base all'ordine del cliente e per conto del cliente. In caso di stipula diretta con il cliente di un contratto per l'acquisto degli strumenti finanziari ad un prezzo fisso o determinabile (cosiddetta operazione a prezzo fisso), i presenti principi si applicano solo parzialmente. I presenti principi non trovano applicazione per l'emissione al prezzo di emissione e il riscatto al prezzo di riscatto delle quote di fondi tramite la banca depositaria. I seguenti principi si applicano anche quando, in adempimento ai nostri doveri nell'ambito del contratto di amministrazione di patrimoni stipulato col cliente, acquistiamo o alieniamo strumenti finanziari per conto del cliente. Qualora non vengano avanzate obiezioni entro un mese dalla consegna, i presenti principi si intendono accettati da parte del cliente. Criteri di esecuzione Gli ordini del cliente possono essere eseguiti regolarmente attraverso diversi canali o su diverse piazze, ad esempio in borsa, fuoriborsa, tramite terzi, sul territorio nazionale o all'estero. Noi eseguiamo gli ordini del cliente attraverso i canali e sulle piazze che di norma consentono un'esecuzione ottimale nell'interesse del cliente. I nostri criteri di esecuzione sono i seguenti: costo, corso, rapidità, probabilità dell'esecuzione e dell'espletamento, entità e tipologia dell'ordine, tenendo al tempo stesso conto della categoria di cliente, dell'ordine e dello strumento finanziario. Per la concreta determinazione della piazza di esecuzione partiamo dal presupposto che sia priorità del cliente, tenuto conto di tutti i costi direttamente connessi all'operazione, ottenere il miglior prezzo possibile. Poiché i titoli sono di norma soggetti ad oscillazioni dei corsi e non è pertanto possibile escludere a priori un'evoluzione del corso svantaggiosa per il cliente dopo il conferimento dell'ordine, prediligiamo le piazze che consentono di auspicare un'esecuzione probabile e rapida. Nell'ambito dei parametri succitati teniamo conto anche di altri criteri rilevanti (ad esempio situazione del mercato, sicurezza dell'espletamento). Piazze di esecuzione Selezione Di norma, l'ordine di un cliente viene piazzato ed eseguito sul mercato domestico. In alternativa l'ordine può essere eseguito su un altro mercato, qualora nell'interesse del cliente le condizioni di mercato siano equivalenti, in particolare a livello di liquidità disponibile e di prezzo realizzabile. In allegato è fornito un elenco aggiornato delle piazze su cui vengono regolarmente eseguiti gli ordini dei clienti. Le eventuali modifiche all'elenco non vengono comunicate separatamente. Per consultare l'elenco aggiornato fare riferimento alla nostra pagina web www.llb.li. Internalizzatore sistematico Ci riserviamo il diritto di eseguire gli ordini dei clienti tramite un cosiddetto internalizzatore sistematico1, a condizione che questo non comporti in generale alcuno svantaggio per il cliente rispetto all'esecuzione mediante altri canali. Ordini limite Gli ordini limite vengono inoltrati per ottenere l'esecuzione più rapida possibile su una determinata borsa o in un cosiddetto Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF)2. 1 2 I nternalizzatore sistematico = altra impresa di servizi finanziari che opera regolarmente in modo sistematico e organizzato per proprio conto eseguendo ordini di clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF. Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) = sistema che consente, al proprio interno ed in base a regole non discrezionali, l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Esecuzione in deroga ai principi Revisione periodica Istruzioni di esecuzione del cliente Il cliente può darci istruzioni per l'esecuzione del proprio ordine. In tal caso le istruzioni del cliente prevalgono sui principi di esecuzione qui illustrati. L'ordine verrà pertanto eseguito secondo le istruzioni specifiche del cliente tralasciando i presenti principi di best execution. La politica di esecuzione su cui si basano i presenti principi viene sottoposta a revisione periodica, almeno una volta all'anno, al fine di verificare che sia ancora garantita la best execution degli ordini dei clienti. Qualora nell'ambito di tale revisione si riveli necessario introdurre delle modifiche, i principi vengono opportunamente modificati. I nostri clienti verranno informati dell'introduzione di modifiche sostanziali. Particolari situazioni di mercato In presenza di circostanze eccezionali o di perturbazione del mercato può rivelarsi necessario derogare dai principi qui illustrati; in questo caso ci impegniamo ad operare con coscienza e assoluta imparzialità nell'interesse del cliente. Deroga per l'ottenimento di una migliore esecuzione per il cliente in un singolo caso Ci riserviamo la facoltà di derogare dall'immediata esecuzione dell'ordine del cliente, qualora questo produca nel singolo caso effetti più vantaggiosi per il cliente (elaborazione dell'ordine con riguardo al mercato). Raggruppamento Spesso accade che vari clienti richiedano l'acquisto o l'alienazione dello stesso titolo nello stesso giorno. Vale la regola generale per cui i clienti, ovvero gli ordini dei clienti, devono essere trattati in maniera egualitaria e corretta e che in caso di dubbio prevale l'interesse del cliente. Nella prassi questo comporta l'esecuzione degli ordini secondo l'ordine di arrivo. Tuttavia, qualora il raggruppamento di più ordini non comporti genericamente nessuno svantaggio per il cliente, ci riserviamo il diritto di eseguire più ordini insieme. Per un determinato ordine il raggruppamento può risultare vantaggioso o svantaggioso. Inoltro di ordini In determinati casi non eseguiremo personalmente l'ordine del cliente, ma ne affideremo l'esecuzione ad un'altra impresa di servizi finanziari. In questo caso l'ordine del cliente verrà eseguito secondo le disposizioni dell'altra impresa di servizi finanziari per l'ottenimento della best execution. Operazioni a prezzo fisso Nel caso delle operazioni a prezzo fisso non eseguiamo l'ordine del cliente secondo i suddetti principi, ma agiamo in nome proprio anziché in qualità di agente o commissionario. Ai sensi degli accordi contrattuali siamo tenuti a rispettare le condizioni dello strumento finanziario oggetto dell'operazione e questo vale anche nei casi in cui, nell'ambito di un'offerta pubblica o privata, proponiamo la sottoscrizione di titoli o stipuliamo con il cliente contratti relativi a strumenti finanziari (ad esempio operazioni con opzione) non negoziabili in borsa. In allegato sono indicate le operazioni che rientrano nella categoria delle operazioni a prezzo fisso. Il processo di conferimento dell'ordine presso la Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) Il sistema interno di gestione ordini propone al consulente la piazza su cui viene negoziato il volume principale nonché tutti gli altri mercati per lo strumento finanziario in oggetto. Il consulente seleziona la piazza borsistica per il cliente in base ai criteri descritti e passa l'ordine al dipartimento interno di negoziazione che lo esegue sulla piazza selezionata. Nel Online Banking della LLB anche il cliente visualizza le piazze borsistiche su cui viene negoziato lo strumento finanziario. Il cliente seleziona la piazza di esecuzione e l'ordine torna al dipartimento interno di negoziazione che lo esegue sulla piazza selezionata. Il cliente ha inoltre la facoltà di affidare la selezione della piazza alla LLB. In questo caso l'ordine perviene al dipartimento interno di negoziazione che seleziona la migliore piazza di esecuzione secondo i succitati principi ed esegue l'ordine. Per i prestiti obbligazionari di norma la LLB seleziona la piazza Europa. Successivamente il dipartimento interno di negoziazione confronta i prezzi e la liquidità dei vari market maker ed eventualmente su una borsa e conclude l'operazione con il miglior offerente. Allegato: Principi di esecuzione per le diverse tipologie di strumenti finanziari Obbligazioni Gli ordini su commissione vengono eseguiti come segue: Prestiti obbligazionari Piazza di esecuzione Sul mercato i prezzi vengono fissati dai market maker e/o il titolo è negoziato su una borsa nazionale o internazionale. Esecuzione con il miglior offerente. Può trattarsi di un market maker o di una borsa svizzera o estera. Azioni Gli ordini su commissione vengono eseguiti come segue: Azioni Piazza di esecuzione 1.La piazza di negoziazione del volume principale si trova nel paese in cui ha sede la società. 1.Esecuzione sulla borsa del paese in cui ha sede la società. 2.La piazza di negoziazione del volume principale non si trova nel paese in cui ha sede la società. 2.Esecuzione sulla borsa con il volume principale, a condizione che risulti garantita la probabilità di migliore combinazione prezzo / esecuzione completa dell'ordine per il cliente. 3. Altro 3.Selezioniamo un'altra piazza borsistica qualora la piazza principale differisca o qualora questo appaia indicato nel vostro interesse per motivi di gestione, in particolare per la vendita di azioni a deposito nazionale o per la sicurezza dell'adem pimento. Qualora in singoli casi l'entità dell'ordine indichi come opportuna un'esecuzione in deroga ai principi, eseguiamo l'ordine nell'interesse del cliente. Quote di fondi L'emissione di quote di fondi al prezzo di emissione e il riscatto al prezzo di riscatto (operazioni sul mercato primario) non sono operazioni soggette al regolamento di best execution. Gli ordini di acquisto e alienazione di quote di fondi vengono eseguite in conformità con le disposizioni dei regolamenti specifici dei fondi. Per gli ordini relativi agli Exchange Traded Funds si applicano gli stessi principi validi per le azioni. 26 27 Warrant / Certificati di opzione Gli ordini su commissione vengono eseguiti come segue: Warrant / Certificati di opzione / Titoli affini Piazza di esecuzione 1.Negoziati in borsa 1.Esecuzione sulla borsa su cui viene negoziato il contratto per il quale il cliente ha conferito l'ordine. In caso di insufficiente liquidità: esecuzione con l'emittente o con un altro partner che offre operazioni nel titolo in oggetto (cosiddetto market maker). 2.Non negoziati in borsa 2.Esecuzione con l'emittente o con un altro partner che offre ope razioni nel titolo in oggetto (cosiddetto market maker). Derivati finanziari In questa categoria rientrano anche le operazioni finanziarie a termine negoziate su una borsa a condizioni standardizzate o concordate fuoriborsa individualmente tra noi e i nostri clienti. Gli ordini su commissione o, dove indicato, eseguiti come operazioni a prezzo fisso, vengono eseguiti come segue: Derivati finanziari Piazza di esecuzione 1.Negoziati in borsa 1.Esecuzione sulla borsa su cui viene negoziato il contratto per il quale il cliente ha conferito l'ordine. 2.Non negoziati in borsa (operazioni di cambio a termine, opzioni, swap ecc.) 2.Operazione tra noi e i nostri clienti (operazione a prezzo fisso). 09 IBAN – il numero di conto bancario internazionale 28 29 IBAN è l'acronimo di «International Bank Account Number» ed è un formato di numero di conto standardizzato a livello internazionale. Esso viene utilizzato nel traffico dei pagamenti transfrontaliero tra paesi europei allo scopo di garantire un'esecuzione efficiente degli ordini di pagamento. Il numero di conto esistente non ne viene modificato e mantiene la propria validità. Composizione di un codice IBAN del Liechtenstein La lunghezza dell'IBAN può essere definita liberamente da ciascun paese europeo, ma non può superare in nessun caso i 34 caratteri alfanumerici. Nel Liechtenstein il numero di conto si compone come segue: ◆ Codice paese (LI): 2 posizioni ◆ Cifra di controllo per l'intero IBAN: 2 posizioni ◆ Identificazione dell'istituto (numero di CB): 5 posizioni ◆ Numero di conto del beneficiario: 12 posizioni IBAN: 21 posizioni Esempio di codice IBAN del Liechtenstein (21 posizioni) L I 2 3 2 5 6 1 4 5 6 8 9 5 4 1 2 1 7 8 5 Codice paese Cifra di controllo zione dell'istituto Numero di conto Numero di identifica- (cfr. la rappresentazione dell'IBAN di diversi paesi dell'UE e di altre nazioni all'ultima pagina) L'IBAN nel ciclo del traffico pagamenti 1. Beneficiario 2. Ordinante 4. Banca del beneficiario 3. Banca dell'ordinante 1.La banca del beneficiario comunica al titolare del conto l'IBAN in forma appropriata (ad esempio all'atto della conferma di apertura del conto stampandolo sull'estratto conto); 2.il beneficiario comunica l'IBAN del proprio conto all'ordinante; 3.l'ordinante conferisce un mandato di pagamento indicando l'IBAN del beneficiario; 4.la banca dell'ordinante verifica l'IBAN e trasmette il pagamento alla banca del beneficiario. Raccomandazioni ◆Comunicate il vostro IBAN se aspettate pagamenti dall'Europa. ◆Chiedete l'IBAN anche ai vostri partner d'affari. ◆L'indicazione del BIC (Bank Identifier Code, definito anche indirizzo SWIFT) della banca beneficiaria in relazione con l'utilizzo dell'IBAN è opportuna e necessaria, poiché consente un'esecuzione più rapida ed efficiente del pagamento. ◆Gli ordini di pagamento con l'indicazione dei codici IBAN e BIC supportano un'elaborazione automatizzata (STP = Straight Through Processing) ed evitano in molti casi l'insorgere di costi aggiuntivi (repair charges). Vantaggi per il cliente ◆La banca e il conto del beneficiario possono essere identificati in modo univoco – il pagamento può essere inoltrato in forma automatizzata attraverso più istituti finanziari, in qualsiasi paese europeo e tramite diversi sistemi di traffico dei pagamenti. ◆La cifra di controllo consente la verifica immediata dell'IBAN presso la banca dell'ordinante. In tal modo è possibile evitare onerosi ritardi e contabilizzazioni errate. Ulteriori informazioni Il/La vostro/a consulente è sempre a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni relative all'utilizzo dell'IBAN nel traffico dei pagamenti transfrontaliero. Composizione dell'IBAN dei paesi dell'UE e di altri paesi Paese Codice paese Posizioni Andorra AD 24 Austria AT 20 Belgio BE 16 Danimarca DK 18 Finlandia FI 18 Francia FR 27 Germania DE 22 Gibilterra GI 23 Gran Bretagna GB 22 Grecia GR 27 Irlanda IE 22 Islanda IS 26 Italia IT 27 Liechtenstein LI 21 Lussemburgo LU 20 Norvegia NO 15 Olanda NL 18 Polonia PL 28 Portogallo PT 25 Principato di Monaco MC 27 Slovenia SI 19 Spagna ES 24 Svezia SE 24 Svizzera CH 21 Ungheria HU 28 1989I 07.14 Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 · Casella postale 384 9490 Vaduz · Liechtenstein Telefono +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 Internet www.llb.Ii Email [email protected]