AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA
COLLEGIO
SINDACALE
ASSEMBLEA
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CONSIGLIO DI
GESTIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO PER IL
CONTROLLO
SULLA GESTIONE
CONTROLLO
CONTABILE
ESTERNO
AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA
COLLEGIO
SINDACALE
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono
il consiglio di amministrazione.
AMMINISTRATORI
CHI li nomina?
atto costitutivo
assemblea
ordinaria
se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni
in una società per azioni, lo statuto può ad essi
conferire la facoltà di nominare uno o più
amministratori
AMMINISTRATORI
CHI può essere amministratore?
ANCHE i non soci
Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica
di amministratore al possesso di speciali requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con
riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di
comportamento redatti da associazioni di categoria o
da società di gestione di mercati regolamentati.
Non può essere
nominato
amministratore
,
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito,
chi è stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l’incapacità
ad esercitare uffici direttivi
SALVO autorizzazione
dell‘assemblea
Divieto di concorrenza
NO assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti
NO esercitare un’attività concorrente per conto
proprio o di terzi
NO essere amministratori o direttori
generali in società concorrenti
POSSIBILITÀ DI REVOCA
RISARCIMENTO DANNI
AMMINISTRATORI
CAUSE di
cessazione
dall‘ufficio?
SCADENZA del termine
REVOCA decisa dall’assemblea in qualunque tempo,
anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto
dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la
revoca avviene senza giusta causa.
DIMISSIONI
DECADENZA per sopravvenuta causa
di ineleggibilità
MORTE
AMMINISTRATORI
POTERI di
RAPPRESENTANZA?
Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori dallo statuto o
dalla deliberazione di nomina È GENERALE.
limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dallo statuto o
da una decisione degli organi competenti
NON SONO OPPONIBILI AI TERZI,
anche se pubblicate
salvo che si provi che questi
abbiano INTENZIONALMENTE
AGITO A DANNO della società.
AMMINISTRATORI
VALIDITÀ delle
DECISIONI ASSUNTE?
SE presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto
non richiede un maggior numero di presenti
validità delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione
prese a maggioranza
assoluta dei presenti
anche mediante mezzi
di telecomunicazione se
previsti da statuto.
salvo diversa disposizione
dello statuto
Le deliberazioni che non sono prese
in conformità della legge o dello statuto
possono essere
impugnate
dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti
entro novanta giorni
dalla data della
deliberazione
dai soci, se le deliberazioni
sono lesive dei loro diritti
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione delle deliberazioni.
INTERESSE DELL‘AMMINISTRATORE
NEI CONFRONTI DI UNA DETERMINATA
OPERAZIONE
anche per conto di terzi
DARE NOTIZIA
SE AMMINISTRATORE DELEGATO
NO operazione
la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per
la società dell’operazione
DELIBERA CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
IMPUGNABILE
SE INOSSERVANZA OBBLIGHI
SE VOTO DETERMINANTE DELL‘AMM.
qualora possano
recare danno alla società
AMMINISTRATORI
RESPONSABILITÀ?
VERSO LA
SOCIETÀ
VERSO I CREDITORI
SOCIALI
VERSO I SINGOLI
SOCI O TERZI
OBBLIGO DI
DILIGENZA
richiesta dalla natura dell’incarico
e dalle loro specifiche competenze
Responsabilità
verso la società
SOLIDALE
SALVO attribuzioni proprie del comitato esecutivo
o funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori
In ogni caso SE essendo a conoscenza
di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose.
Azione sociale
di responsabilità
deliberazione dell’assemblea,
anche se la società è in liquidazione
importa la revoca dall’ufficio
degli amministratori contro cui è proposta,
purché sia presa col voto favorevole
di almeno un quinto del capitale sociale
può essere esercitata entro cinque anni
dalla cessazione
dell’amministratore dalla carica
Sì RINUNZIA O
TRANSAZIONE
se non vi è il voto contrario
di una minoranza „qualificata“
NO RESP.AMM.
che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze
e delle deliberazioni del consiglio,
dandone immediata notizia per iscritto
al presidente del collegio sindacale
Azione sociale
di responsabilità
ESERCITATA
DAI SOCI
SE S.P.A.
CHIUSA
SE S.P.A.
APERTA
almeno 1/5 del cap.soc.
misura secondo statuto
max 1/3
DIRETTA a reintegrare
il patrimonio sociale
almeno 1/40 del cap.soc.
MINORE misura secondo statuto
VERSO I CREDITORI
SOCIALI
per l’inosservanza degli obblighi inerenti
alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
SE fallimento: esercitata da curatore
VERSO I SINGOLI
SOCI O TERZI
il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo
che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi
degli amministratori.
entro cinque anni dal compimento dell’atto
che ha pregiudicato il socio o il terzo.
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
alcune funzioni
assembleari
CONSIGLIO DI
GESTIONE
funzioni del
consiglio di
amministrazione
alcune funzioni
del collegio sindacale
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
CONSIGLIO DI
GESTIONE
alcune funzioni
alcune funzioni
assembleari
del collegio sindacale
funzioni del
consiglio di
amministrazione
approvazione bilancio
nomina/revoca componenti
consiglio di gestione
statuto: anche piani strategici,
industriali e finanziari
azione sociale di responsabilità
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
anche non soci
tutela minoranze: come sindaci
liberamente revocabili
dall‘assemblea
responsabili solidalmente con i componenti
del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si
sarebbe prodotto se avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica.
ASSEMBLEA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMITATO PER IL
CONTROLLO
SULLA GESTIONE
funzioni del collegio
sindacale
se spa quotata: componenti
espressione delle minoranze
vantaggi/svantaggi ?
indipendenti ?
più informati!
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
ASSEMBLEA
particolarità
SRL
AMMINISTRATORI
COLLEGIO
SINDACALE
DECISIONI
DEI SOCI
NO amministratori
COMPETENZA
INDEROGABILE
l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utilI
la nomina dei sindaci, del presidente del collegio
sindacale e del revisore
la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori
le modificazioni dell’atto costitutivo
la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
+
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale sottopongano alla loro approvazione.
DECISIONI
DEI SOCI
ASSEMBLEA
mediante consultazione
scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto
le modificazioni dell’atto costitutivo
la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.
voto favorevole di una maggioranza
che rappresenti almeno la metà
del capitale sociale
dai documenti sottoscritti dai soci devono
risultare con chiarezza l’argomento
oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa.
richiesta da uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale.
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
STATUTO
comunque assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare
in mancanza
mediante lettera raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio
risultante dal libro dei soci
MAGGIORANZE
PIÙ ELEVATE
rispetto a spa
STATUTO
II convocazione
INVALIDITÀ
DELLE DECISIONI
impugnabili
che non sono prese in conformità della
legge o dell’atto costitutivo
dai soci che non vi
hanno consentito,
da ciascun amministratore
entro 90 giorni
dal collegio sindacale
che possono recare danno alla società
assunte con voto determinante del
socio in conflitto di interessi
aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione
da chiunque vi
abbia interesse
di modifica dell’oggetto sociale
prevedendo attività impossibili o illecite.
entro tre anni
sempre
AMMINISTRATORI
salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
l’amministrazione della società è affidata a
uno o più soci nominati con decisione dei soci
in carica a tempo
indeterminato
metodo
collegiale
derogabile
mediante consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto.
amministrazione
anche disgiuntiva
progetto di bilancio
se prevista da statuto
salvo
(metodo collegiale)
progetto di fusione e scissione
aumento del capitale
sociale per delega
AMMINISTRATORI:
RESPONSABILITÀ
NO menzione nei confronti dei
creditori della società
azione sociale di responsabilità
promossa anche
da singolo socio
chiedere anche, in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli
amministratori
solidalmente responsabili
con gli amministratori
i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per
la società, i soci o i terzi.
„GRIGLIA“
SOCI NON AMMINISTRATORI
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
diritto ad avere notizia dello
svolgimento degli affari sociali
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
BILANCIO
CONTROLLO
(s.s. e s.n.c.)
in qualsiasi momento
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
pattuizione
ridurre i poteri di
informazione
altri strumenti di
controllo gestorio
diritto al rendiconto annuale
diritto di consultare i documenti
relativi all‘amministrazione
„GRIGLIA“
SOCI ACCOMANDANTI
COSTITUZIONE
sull‘operato degli
amministratori
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
CONTROLLO
(s.a.s.)
diritto alla comunicazione
annuale del bilancio
possono controllarne
l‘esattezza, consultando i
libri e gli altri documenti
della società
„GRIGLIA“
COLLEGIO
SINDACALE
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
facoltativa
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
(s.r.l.)
obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a 120.000 euro
SOCIO NON
AMMINISTRATORE
disciplina
ex statuto
disciplina
come spa
però anche
controllo contabile,
salvo statuto
ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali
ha diritto di consultare, anche tramite professionisti
di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all’amministrazione
AMMINISTRATORI
„GRIGLIA“
ASSEMBLEA
COSTITUZIONE
COLLEGIO
SINDACALE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
controllo
contabile
esterno
COLLEGIO
SINDACALE
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
controllo sulla
amministrazione
SCIOGLIMENTO
spa quotata
almeno un membro effettivo
eletto dalla minoranza
se + 3 membri: almeno 2 sindaci
eletti dalla minoranza
controllo sulla
amministrazione
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento
poteri dei
sindaci
atti di ispezione e di controllo
chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento
a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari
scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed all’andamento generale
dell’attività sociale.
convocazione assemblea (visto)
promozione del controllo giudiziario sulla gestione
socio
X
COLLEGIO
SINDACALE
AMMINISTRATORI
ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili
al collegio sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione all’assemblea.
se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino
1/20 (o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio), il collegio sindacale deve indagare
senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni
ed eventuali proposte all’assemblea;
controllo
contabile
esterno
incarico
conferito
dall‘atto costitutivo
dall‘assemblea, sentito il
collegio sindacale
verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale,
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
funzioni di
controllo
contabile
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi
alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
RESPONSABILITÀ
adempiere i propri
doveri con diligenza
professionale
responsabili nei confronti della società, dei soci
e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento
ai loro doveri.
controllo
GIUDIZIARIO
fondato sospetto che gli amministratori,
in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione
che possono arrecare danno alla società
o a una o più società controllate
soci che
rappresentano
1/10 cap. soc.
statuto:anche
minori
1/20 se società che fanno
ricorso al mercato del capitale
di rischio
possono denunziare i fatti al tribunale con
ricorso notificato anche alla società.
anche SINDACI
pubblico ministero (se società che
fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio)
CONSOB
Capo I
Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione
finanziaria
Vigilanza
Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)
l. La vigilanza sulle attività disciplinate
dalla presente parte ha per scopo la
trasparenza e la correttezza dei
comportamenti e la sana e prudente
gestione dei soggetti abilitati,
avendo riguardo alla tutela degli
investitori e alla stabilità, alla
competitività e al buon
funzionamento del sistema
finanziario
Esempio di intervento della Consob
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sigg.ri Gianluigi
Gabetti, Franzo Grande Stevens, Virgilio Marrone, nonché delle società
IFIL Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli e C. S.a.p. (9.02.07)
„..due comunicati stampa e ritenuto che tali comunicati
contenevano una rappresentazione falsa della
situazione all'epoca esistente, nella parte in cui in essi
si dichiarava che non era stata "intrapresa né studiata
alcuna iniziativa in relazione alla scadenza del prestito
convertendo" FIAT S.p.A., idonea a fornire al pubblico
degli investitori indicazioni fuorvianti
„..che al 24 agosto 2005 (data di pubblicazione dei comunicati
stampa delle società IFIL Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli e
C. S.a.p.a.) era stato studiato ed era già in corso di attuazione
il progetto finalizzato a conservare al 30% la partecipazione di
IFIL in Fiat, contestualmente all'esecuzione dell'aumento di
capitale sociale al servizio del "convertendo" con le banche;
- che tale progetto era fondato sull'esistenza del contratto di equity
swap stipulato in data 26 aprile 2005 tra Merrill Lynch International
ed Exor Group S.A. (società del gruppo Agnelli), avente ad
oggetto 90 mln. di azioni FIAT;
- che, conseguentemente, i comunicati diffusi in data 24 agosto
2005 dalle società IFIL Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli e C.
S.a.p.a. contenevano una rappresentazione falsa della situazione
all'epoca esistente, nella parte in cui in essi si dichiarava che non
era stata "intrapresa né studiata alcuna iniziativa in relazione alla
scadenza del prestito convertendo" FIAT s.p.a., idonea a fornire al
pubblico degli investitori indicazioni fuorvianti..“
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VIII settimana