Giornata di studio sui provvedimenti legislativi del 2009
“Panoramica sui provvedimenti legislativi emanati nel 2009 “
Pisa, 19 ottobre 2009
Dott. Ascenzo Farenti
Giornata di studio sui provvedimenti legislativi del 2009
Pisa, 19 ottobre 2009
Tutti i recenti provvedimenti in tema di pubblico impiego
prendono le mosse dalle
“LINEE PROGRAMMATICHE SULLA RIFORMA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (PIANO INDUSTRIALE)
Presentate dal Ministro Brunetta il 28 maggio 2008
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“LINEE PROGRAMMATICHE SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – PIANO INDUSTRIALE”
L’obiettivo principale della riforma è “l’ottimizzazione della
produttività lavoro pubblico” mediante le seguenti 5 direttrici :
-riconoscimento del merito e premialità;
-Valutazione del personale;
-Ridefinizione dei diritti e dei doveri del dipendente pubblico;
-Rivalutazione del ruolo e dei compiti del dirigente pubblico;
-Riorganizzazione della contrattazione collettiva e integrativa.
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Le prime attuazioni del piano industriale si sono avute con il DL
112/08 conv. L 133/08 attraverso l’incremento dei poteri e della
discrezionalità del datore di lavoro pubblico
Si pensi ad esempio alle nuove discipline in tema di:
-Part time del personale pubblico (art. 73);
-Trattenimento in servizio oltre i raggiunti limiti di età e facoltà di
risoluzione per raggiungimenti dell’età massima contributiva (art.
72);
-Assenze per malattia e permessi retribuiti (art. 71)
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I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL “PIANO INDUSTRIALE”DEL 2009
LEGGE N. 69/09
Introduce alcune norme in materia di trasparenza dell’azione amministrativa
D.L. 78/09 conv. L 102/09
E’ la “manovra estiva”contiene alcuni aggiustamenti rispetto alle recenti riforme
LEGGE N. 15/09
E’ la legge delega per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. E’
appena stato approvato (Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2009) il decreto
legislativo delegato, alla fine di un processo di discussione dello schema,
predisposto dal Ministro della Funzione pubblica, con la Conferenza Unificata e
con le commissioni parlamentari competenti
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La legge 18 giugno 2009, n. 69
PROVVEDIMENTO DI CONTENUTO ETEROGENEO
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile)
In tema di pubblico impiego:
L’art.21 ha imposto alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare
nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale
dei dirigenti, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale
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La legge 18 giugno 2009, n. 69
Il Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare n. 3/2009 del 17 luglio 2009 ha
dettato alcune indicazioni operative volte a facilitare l’individuazione dei dati da
rendere pubblici e le più idonee modalità di pubblicazione sui siti internet di
ciascuna amministrazione.
Per quanto concerne i dirigenti la circolare riporta i dati elencati dall’art.21,
precisandone la portata applicativa:
1)
le retribuzioni annuali, ossia tutti gli emolumenti afferenti al trattamento
fondamentale ed a quello accessorio percepiti annualmente, secondo le voci
retributive specificate nei contratti collettivi di comparto e nel contratto
individuale;
2)
i dati curriculari pertinenti rispetto all’incarico svolto, previa verifica della
coerenza degli stessi da parte dell’amministrazione di appartenenza;
3)
i riferimenti telefonici e di posta elettronica.
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La legge 18 giugno 2009, n. 69
L’art.22, comma 2 modifica per l’ennesima volta il dettato dell’art.7, comma 6 del
D.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il conferimento di incarichi da parte delle
amministrazioni pubbliche a soggetti esterni.
La norma fissa la regola generale, secondo cui non possono essere conferiti incarichi di
lavoro autonomo a soggetti che non siano in possesso di particolare e
comprovata specializzazione universitaria e di pregressa esperienza professionale
nel settore oggetto dell’incarico, prevedendo, però, alcune eccezioni per le quali
si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria.
All’elenco di tali eccezioni l’art.22, comma 2 della legge n. 69 ha aggiunto anche le
seguenti attività: l’attività informatica, il supporto dell’attività didattica e di
ricerca (di particolare rilievo per il settore universitario), i servizi di
orientamento.
In tali casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario per il conferimento
di incarico esterno, ma occorre che sussistano tutti gli altri requisiti di
legittimità previsti dall’art.7, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 (la rispondenza
della
prestazione
alle
competenze
attribuite
dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
interne, la temporaneità e l’alta qualificazione della prestazione, che non deve
avere ad oggetto funzioni amministrative ordinarie).
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DECRETO LEGGE N. 78/09 conv. in legge 102/09
E’ la c.d. “Manovra estiva”, ossia il provvedimento adottato con decreto legge che di
fatto ha, nell’ultimo biennio, sostituito la legge finanziaria (come nel caso del d.l.
112/08 conv. in l 133/08)
CON RIFERIMENTO AL PUBBLICO IMPIEGO SI SEGNALANO
L’art.17, comma 23 ha modificato la disciplina delle assenze per malattia dettata
dall’art.71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112:
1)
2)
3)
viene codificata dal legislatore l’orientamento già espresso dalla Funzione
pubblica secondo cui la certificazione dell’assenza per malattia può essere
rilasciata da medico convenzionato (era equivoca l’espressione “certificazione
rilasciata da struttura medica pubblica”);
Vengono ripristinate le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali previste dal
D.M. 15 luglio 1986, ossia dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, abrogando quelle
più estese (8-13, 14-20) previste dal DL 112/08)
Viene abrogato il comma 5 dell’art.71 del DL 112/08 che prevedeva che le
assenze dal servizio non fossero equiparate alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (norma che
aveva dato luogo a numerosi dubbi interpretativi)
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DECRETO LEGGE N. 78/09 conv. In legge 102/09
Il comma 26 dell’art.17 ha modificato l’art.36 del D.lgs. n. 165 del 2001
In tema di lavoro flessibile:
1)
2)
Viene eliminata la limitazione temporale nell’uso di diversi contratti di lavoro
flessibile (tre anni nell’ultimo quinquennio);
Il nuovo comma 3 dell’art.36 impone alle amministrazioni, al fine di combattere
gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, di redigere entro il 31 dicembre di ogni
anno un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile
utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di
valutazione o ai servizi di controllo interno, nonché al Dipartimento della
funzione pubblica, che redige una relazione annuale al Parlamento
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DECRETO LEGGE N. 78/09 conv. In legge 102/09
Il comma 30 dell’articolo 17 ha aggiunto all’elenco dei provvedimenti soggetti al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, riportato dall’art.3,
comma 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, gli atti ed i contratti di cui l’art.7,
comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 (lett. f-bis), nonché gli atti e contratti
concernenti studi e consulenze di cui all’art.1, comma 9 della L. 23 dicembre
2005, n. 266 (lett. f-ter).
La norma tende sottoporre a controllo preventivo di legittimità il conferimento di
incarichi esterni, che saranno così soggetti alla condizione sospensiva di
efficacia del superamento positivo della fase di controllo.
E’ dubbia la sua applicazione agli Atenei.
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DECRETO LEGGE N. 78/09 conv. In legge 102/09
Il comma 35 novies è nuovamente intervenuto sull’art.72, comma 11 della L. n. 133 del
2008 sulla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro all’atto del compimento
dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, salvo il preavviso di sei
mesi;
La legge n. 15 del 2009 era intervenuta, sostituendo il requisito dell’anzianità massima
contributiva di quaranta anni con quello dell’anzianità di servizio effettivo di
quaranta anni.
Tale modifica riduceva sensibilmente la platea dei possibili destinatari della norma,
vanificando ne nella sostanza la portata.
La legge di conversione del D.L. anticrisi ha nuovamente ripristinato il requisito dei 40
anni di contribuzione (e non di servizio effettivo) per l’esercizio da parte delle
amministrazioni pubbliche della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro. L’art.72, comma 11 della L. n. 133 del 2008 nella sua ultima stesura si
applica limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011
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LA LEGGE N. 15/09
NON E’ SOLO UNA LEGGE DELEGA
L’ARTICOLO 1 E’ IMMEDIATAMENTE EFFICACE - SOSTITUISCE IL
SECONDO PERIODO DEL DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL D.LGS. 165/01
“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti
di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente
previsto dalla legge”
Viene “rovesciata” la gerarchia delle fonti del diritto nel pubblico
impiego: laddove era previsto che la contrattazione potesse derogare alle
disposizioni di legge, regolamento e statuto, salvo che la legge non
disponesse in senso contrario, è ora previsto che i contratti collettivi
possono derogare a legge, regolamento o statuto solo se ciò sia
espressamente previsto dalla legge
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LA LEGGE N. 15/09
Il governo è delegato a riformare il lavoro pubblico al fine di:
- “omogeneizzare” il lavoro pubblico con il lavoro privato;
- migliorare l’efficienza delle procedure di contrattazione;
- attuare una moderna valutazione del personale;
- garantire la trasparenza;
-valorizzare il merito;
- ridefinire le responsabilità dei dipendenti pubblici;
- affermare il principio del pubblico concorso per le progressioni di carriera;
- ridefinire la dirigenza.
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LA LEGGE N. 15/09
IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE
(Approvato dal Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2009)
Il Decreto si articolo in 5 titoli di cui si evidenziano:
-TITOLO II – MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA
PERFORMANCE;
-TITOLO III – MERITO E PREMI;
-TITOLO IV – NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO
ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
La trattazione che segue si concentrerà soprattutto sulle novità contenute
nel titolo IV del decreto legislativo;
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
LE NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO
ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
IL DECRETO ATTUATIVO INTERVIENE CON UNA VASTA OPERAZIONE DI
MODIFICA DEL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001
QUELLI CHE SEGUONO SONO CENNI SOLO AD ALCUNE DELLE NUMEROSE
NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO APPENA APPROVATO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
PROGRESSIONI ECONOMICHE (MOBILITA’ ORIZZONTALE)
(Nuovo articolo 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/01)
Le progressioni dovranno essere necessariamente selettive e limitate ad
una quota di dipendenti. Sarà titolo preferenziale la collocazione del
dipendente per 3 anni consecutivi, o per 5 anni non consecutivi, nella
fascia di merito alta delle graduatorie per la valutazione individuale di
cui all'art. 19 del decreto (ossia tra il 25% dei dipendenti con valutazione
massima)
ARTICOLO 23 DEL DECRETO
(titolo III del decreto, dedicato a “merito e premi”
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
PROGRESSIONI DI CARRIERA (MOBILITA’ VERTICALE)
(Nuovo articolo 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/01)
Addio alle mobilità interne. Il passaggio tra categorie sarà possibile
solo per pubblico concorso. Viene ammessa una riserva di posti per gli
interni fino al 50%. Tutti dovranno fare il medesimo concorso: interni ed
esterni. Anche in questo caso sarà titolo preferenziale (per gli interni) la
collocazione del dipendente per 3 anni consecutivi, o per 5 anni non
consecutivi, nella fascia di merito alta delle graduatorie per la valutazione
individuale di cui all'art. 19 del decreto
ARTICOLO 24 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
Viene completamente riscritta la disciplina degli articoli da 13 a 29 del
d.lgs. 165/01.
Per il momento essa si applica solo parzialmente alla dirigenza delle
università, ma contiene norme di principio che sicuramente avranno un
impatto sul personale dirigente delle università (vengono ridefiniti, in
particolare, la responsabilità dirigenziale nonché i parametri delle indennità
di risultato, nonché le modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali)
ARTICOLI 34 - 47 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
SI APPLICANO A TUTTE LE AMMINISTRAZIUONI LE SEGUENTI NOVITA’:
-esclusività del potere decisionale dei dirigenti nella gestione delle risorse
umane (nuovo articolo 5 comma 2 del d.lgs. 165/01);
-Competenza dei dirigenti a proporre la programmazione triennale del
fabbisogno di personale e ad individuare i profili professionali necessari
(nuovo art. 6 comma 4 bis del d.lgs. 165/01)
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE
(Nuovo articolo 29 bis del d.lgs. 165/2001)
Con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,
previo parere della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali e
delle Organizzazioni sindacali, è definita una tabella di equiparazione tra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti (la prima versione del decreto prevedeva non un DPCM ma un
contratto collettivo quadro)
ARTICOLO 48 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
MOBILITA’ COMPARTIMENTALE E INTERCOMPARTIMENTALE
(Nuovo articolo 30 del d.lgs. 165/01)
Le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità in organico
mediante mobilità, fissando preventivamente i criteri di scelta. Vengono
anche previsti (comma 2 bis) meccanismi per incentivare la mobilità tra
diverse amministrazioni
ARTICOLO 49 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
ECCEDENZE DI PERSONALE
(Nuovo articolo 33 comma 1 bis del d.lgs. 165/01)
Viene stabilita la responsabilità erariale del dirigente che non rilevi le
eccedenze di personale
ARTICOLO 50 DELLO SCHEMA DI DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
MANDATO POLITICO E SINDACALE E INCARICHI DI DIREZIONE
(Nuovo articolo 53 comma 1 bis e 16 bis del d.lgs. 165/01)
Vieta il conferimento di incarichi di direzione del personale a coloro che
siano stati dirigenti o collaboratori di organizzazioni sindacali o politiche
negli ultimi due anni
ARTICOLO 52 DELLO SCHEMA DI DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
(Nuovo articolo 40 del d.lgs. 165/01)
Viene rovesciato il rapporto legge - contratto. La competenza del contratto
non è più generale ma negli ambiti specifici stabiliti dalla legge, ossia: 1)
diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro; 2) relazioni sindacali; 3)
sanzioni disciplinari, valutazione ed accessorio, mobilità e progressioni, negli
stretti vincoli imposti dalla legge
Si segnala il nuovo comma 3 ter dell’articolo 40 che consente alle
amministrazioni qualora non si raggiunga l'accordo integrativo di adottare
discipline unilaterali provvisorie.
Altre novità di rilievo:
-ridefinizione dei comparti dagli attuali 12 a massimo 4 (più 4 per i dirigenti);
- contratti collettivi di durata triennale sia per la parte giuridica che
economica
ARTICOLO 54 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
(Nuovo articolo 41 del d.lgs. 165/01)
Come novità di rilievo si segnala che la CRUI cessa di essere comitato di
settore per il personale tecnico amministrativo delle Università
Il nuovo comitato di settore sarà il Presidente del Consiglio che opera per
mezzo del Ministro per la funzione pubblica. Residua un mero parere della
CRUI.
Si tenga conto che i comparti saranno ridotti a 4 e il personale delle
università sarà accorpato ad altri comparti a cui afferivano altri comitati di
settore. In definitiva la scomparsa di alcuni comitati di settore è l’effetto
della prossima riduzione dei comparti.
ARTICOLO 56 DEL DECRETO
Giornata di studio sui provvedimenti legislativi del 2009
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
TRATTAMENTO ECONOMICO
(Nuovo articolo 45 del d.lgs. 165/01)
Vengono riscritte le voci del trattamento accessorio sulla base del nuovo
sistema di valutazione della performance
ARTICOLO 57 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
ARAN E PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
(Nuovi articolo 46, 47 e 47 bis del d.lgs. 165/01)
Viene riformata l’organizzazione dell’ARAN e riscritto il procedimento di
contrattazione nel senso già individuato dal DL 112/08 (maggiore influenza
del governo)
Si stabilisce che decorsi 60 giorni dall'approvazione della Legge finanziaria
che determina le risorse per gli incrementi retributivi, con delibera del
comitato di settore, possono essere erogati gli incrementi previsti, salvo
conguaglio dopo il contratto
ARTICOLI 58 e 59 DELLO SCHEMA DI DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
ARAN E PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
(Nuovi articoli 46, 47 e 47 bis del d.lgs. 165/01)
A partire dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto
collettivo, è riconosciuta in ogni caso ai dipendenti una "copertura
economica" nei limiti delle risorse disposte in finanziaria che costituisce
anticipazione dei benefici del futuro contratto. La misura e le modalità della
"copertura" sono stabilite dal CCNL. (vecchia indennità di vacanza
contrattuale)
ARTICOLI 58 e 59 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
MANSIONI
(Nuovo articolo 52 del d.lgs. 165/01)
Si stabilisce il principio (nuovo comma 1 dell’articolo 50) secondo cui
l’accesso alla qualifica superiore può avvenire solo ed esclusivamente per
concorso pubblico.
Il principio è rafforzato dall’introduzione del comma 1 bis per cui le
progressioni economiche devono seguire principi di selettività e, si
ribadisce, quelle di carriera possono avvenire solo per pubblico concorso.
Il nuovo comma 1 bis stabilisce che i dipendenti pubblici devono essere
inquadrati in almeno 3 aree funzionali.
ARTICOLO 62 DELLO SCHEMA DI DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
(Nuovi articoli 55 – 55 octies del d.lgs. 165/01)
Viene ridefinita la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e, in
particolare attraverso :
- la previsione della imperatività delle norme di legge in materia
disciplinare (nuovo art. 55);
- lo snellimento delle forme e la dilatazione dei termini del procedimento
disciplinare (art. 55 bis);
- l’indipendenza tra procedimento disciplinare e procedimento penale che
possono svolgersi parallelamente senza che il secondo sospenda il primo
(art. 55 ter).
ARTICOLI 67 E 68 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
(Nuovi articoli 55 – 55 octies del d.lgs. 165/01)
VENGONO PREVISTE, PER LEGGE, VIOLAZIONI A CUI CONSEGUE IL LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE (art. 55 quater del d.lgs. 165/01):
a)
Falsa attestazione presenza in servizio o di assenza con certificazione medica
falsa;
b)
Assenza non giustificata per tre giorni anche non continuativi nell’arco di un
biennio;
c)
Ingiustificato rifiuto al trasferimento per motivate esigenze di servizio
dell’amministrazione;
d)
Falsità documentali nei concorsi;
e)
Reiterate condotte aggressive o moleste;
f)
Condanna penale in cui è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
ARTICOLO 68 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO ATTUATIVO IN VIA DI APPROVAZIONE
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
(Nuovi articoli 55 – 55 octies del d.lgs. 165/01)
INOLTRE IL NUOVO ARTICOLO 55 QUATER DEL D.LGS. 165/01 PREVEDE
IL LICENZIAMENTO PER
SCARSO RENDIMENTO
Si ha scarso rendimento quando al dipendente venga formulata
dall’amministrazione una valutazione di insufficiente rendimento dovuto a
reiterata violazione degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa,
nell’arco di un periodo non inferiore a un biennio
ARTICOLO 68 DEL DECRETO
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LA LEGGE N. 15/09 - IL DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
(Nuovi articoli 55 – 55 octies del d.lgs. 165/01)
VIENE INTRODOTTO (ART. 55 QUINQUIES) IL DELITTO DI FALSE
ATTESTAZIONI O CERTIFICAZIONI
Contro chiunque attesti falsamente la propria presenza in servizio, anche
mediante i dispositivi di rilevamento automatico, ovvero giustifichi
mediante certificati falsi uno stato di malattia.
E’ PREVISTA UNA PENA DA 1 A 5 ANNI DI RECLUSIONE E DA 400 A 1600
EURO DI MULTA, ANCHE PER IL MEDICO CHE CONCORRA NEL REATO
E’ PREVISTA LA RADIAZIONE DALL’ALBO DEL MEDICO CHE ABBIA
PRODOTTO LA FALSA ATTESTAZIONE
ARTICOLO 68 DEL DECRETO
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