12 Principi di redazione
del bilancio
Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano
Norme che disciplinano il bilancio
Il bilancio d’esercizio è disciplinato:
 dal codice civile nel libro V “Del lavoro” , Titoli V
delle società, agli articoli 2423 e seguenti. La
normativa recepisce la IV Direttiva 78/660/CEE
(Conti annuali delle società): Attraverso il D.Lgs.
127/91 che ha modificato il codice civile del 1942
(che ha novellato gli articoli 2423 e segg. del codice
civile)
 Principi contabili nazionali emanati OIC Organismo
Italiano di contabilità
 Principi Contabili Internazionali, per le società
quotate, emanati dallo IASB
 VII Direttiva 83/349/CEE: bilanci consolidati
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2
Il bilancio d’esercizio nella normativa
civilistica

Le disposizioni del codice civile sono
state in parte modificate con la riforma
del diritto societario d.lgs. N. 6 del 2003.
Fano, a.a. 2009/2010
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RECENTI CAMBIAMENTI INERENTI LA LEGISLAZIONE SUL BILANCIO
DI ESERCIZIO
La posizione del legislatore civilistico nei confronti della determinazione del reddito
aziendale
Essendo l’Italia un Paese di civil law dove il legislatore entra in maniera analitica
anche nei criteri particolari, il legislatore civilistico ha scelto di regolamentare nel
dettaglio la redazione del bilancio, specie nella fissazione dei criteri di valutazione
particolari.
Tuttavia, essendo una materia estremamente tecnica, il legislatore ha lasciato spazio
a forti dubbi ed ha lasciato aperti molti problemi che la tecnica ragioneristica è
costretta a risolvere continuamente intervenendo (Vedi i principi contabili di
derivazione professionale).
Inoltre, il legislatore fiscale è stato molto più specifico: si è, rifatto le proprie regole
(criteri), prescindendo totalmente dal legislatore civilistico, avendo un diverso fine da
raggiungere:

Il legislatore civilistico ( artt.2214 - 2220 cod. civ.): ha il fine di tutelare i terzi;
 Il legislatore fiscale ( artt. 13 – 22 DPR 600/73): ha il fine di creare materia
imponibile su cui applicare le imposte per le aziende
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Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme e regolamenti
inerenti la redazione del Bilancio di Esercizio.
1)
Riforma diritto societario: sul versante civilistico il D.Lg. 6/2003
ha rivisto le disposizioni del codice civile relative ai bilanci
2)
Riforma fiscale: sul versante fiscale per coordinare gli effetti del
decreto legislativo 6/2003 con il Testo Unico delle imposte sui
redditi
3)
Principi contabili internazionali per le società quotate (dal
1/1/2005)
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5
Riforma diritto societario
Modifica ai principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis)

prevalenza della sostanza sulla forma
Modifiche agli schemi di bilancio (art. 2424, 2424 bis e 2425,2425 bis)
 Fiscalità anticipata/differita
 Utili/Perdite su cambi
 Finanziamenti soci
 Bilancio in forma abbreviata
Modifiche ai criteri di valutazione (art. 2426)
 Disciplina delle operazioni in valuta
 Eliminazione delle interferenze fiscali
Modifiche al contenuto della nota integrativa (art. 2427)
 Immobilizzazioni immateriali
 Variazione nei cambi avvenute dopo la fine dell’esercizio
 Crediti e debiti relativi a operazioni di pronti c/ termine
 Leasing finanziario
 Fiscalità anticipata e differita
 Patrimonio netto
 Finanziamenti soci
 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
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Riforma societaria: eliminazione interferenze
fiscali
Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla SOPPRESSIONE
COMMA 2 ART. 2426 C.C.:
- Si eliminano le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale.
Ante riforma: è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie (gli importi venivano inscritti nel
punto 24 e 25 del C.E.)
Con riforma: il bilancio civilistico non riporta le interferenze fiscali, mentre nella
dichiarazione dei redditi esiste un apposito prospetto dove devono risultare le
variazioni apportate al reddito civilistico per giungere alla determinazione
dell’imponibile fiscale ed i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini
fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.
Risultato: La successiva eliminazione delle voci così destinate ha determinato una
commistione tra valori civilistici e valori fiscali con l’obbligo di una specifica
motivazione e illustrazione nella nota integrativa.
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Riforma societaria: sostanza vs. forma
Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla :
Prevalenza della sostanza sulla forma.
Cosa significa?: Considerare la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato
La volontà del legislatore è stata quella di prevedere che la rappresentazione in
bilancio degli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali (es. Leasing)
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Riforma societaria: leasing
Leasing operativo:
È un contratto di locazione, stabilito tra due contraenti: da un lato, l’azienda
produttrice/fornitrice (definita locatore) che cede un bene in locazione ma ne mantiene
la proprietà, dall’altro, l’azienda che utilizza il bene (definita locatrice) pagando un
canone periodico.
Leasing finanziario:
Locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore
tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà
del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno
all'utilizzatore.
Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di
finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente
della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del
locatario.
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Registrazione di beni in leasing per
l’azienda locataria
SE CONTRATTO DI LEASING
FINANZIARIO
Metodo finanziario
LEASING SECONDO NORMATIVA
CIVILISTICA
Metodo patrimoniale
Il bene viene iscritto nello
SP
Il bene non viene iscritto in
SP fino al riscatto
Rilevazione del debito per
l’acquisto del bene
Iscrizione in CE dei canoni di
competenza
Viene calcolato
l’ammortamento
Non vengono calcolati gli
ammortamenti
Il canone viene distinto in quota
capitale (a riduzione del debito) e
in quota interessi
Ci si avvale dei conti d’ordine
Il LOCATARIO: deve iscrivere nello S.P. = B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata
indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
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Il bilancio d’esercizio nella normativa
civilistica
Impianto normativo contenuto nel codice civile:
 Aspetti sostanziali
 Aspetti formali
 Aspetti collaterali
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Il bilancio d’esercizio nella normativa
civilistica
Aspetti
sostanziali:
Fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423),
ai principi generali di redazione (art.2423-bis) e
ai principi particolari di valutazione (art. 2426)
e sono tra loro strettamente correlati
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Il bilancio d’esercizio nella normativa
civilistica
DAL FINE
Dipendono i:
PRINCIPI
GENERALI DI
VALUTAZIONE
PRINCIPI
PARTICOLARI
DAI
art. 2426
PRINCIPI GENERALI
art. 2423-bis
PRINCIPI
GENERALI DI
VALUTAZIONE
Dipendono i:
PRINCIPI
PARTICOLARI DI
VALUTAZIONE
FINE art.2423
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13
Il bilancio d’esercizio nella normativa
civilistica
 Aspetti
formali:
Si riferiscono al modello di Stato Patrimoniale
(art. 2424), di Conto Economico (art.2425) e
Nota Integrativa (art. 2427), nonché alle modalità
di presentazione delle voci all’interno degli
schemi previsti.
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Il bilancio d’esercizio nella normativa
civilistica
 Aspetti
collaterali:
Integrano e circostanziano le modalità di
esposizione in bilancio delle singole poste da
inserire nello SP (art. 2424-bis), nel CE (art.
2425-bis) e i criteri di classificazione delle poste
(art. 2423-ter).
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Principi di redazione del bilancio
d’esercizio

Clausola generale art. 2423

Principi di redazione art. 2423-bis

Schemi di redazione artt. 2424 - 2425
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art. 2423. Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito
- dallo stato patrimoniale,
Documenti quantitativi- contabili
- dal conto economico,
-
e dalla nota integrativa.
Documento analitico-descrittivo
Questi tre documenti costituiscono
un insieme unitario ed inscindibile
Nelle società di capitali il bilancio d’esercizio deve
essere corredato dalla relazione sulla gestione da
redigersi a cura degliFano,
amministratori.
(art. 2428)
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17
Clausola generale art. 2423

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell’esercizio.
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CLAUSOLA GENERALE
 Carattere dominante, il suo rispetto deve
essere sempre garantito
 È obbligatorio fornire informazioni
complementari
 È obbligatorio derogare alle disposizioni
normative in “casi eccezionali”
 Anche la validità dei criteri di valutazione è
subordinata al rispetto di tale clausola
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Principio di Chiarezza art. 2423
La chiarezza: attiene alla forma di
esposizione. Consiste in una rappresentazione
formale dei conti che permetta ai fruitori del
bilancio di comprenderne il contenuto.
tale principio trova esplicitazione normativa
nell’art. 2423-ter
in virtù di tale principio il legislatore impone il
rispetto di definiti schemi, imposti dai seguenti artt.:
 Art. 2424 Stato Patrimoniale
 Art 2425 Conto Economico
 Art 2423-ter 2424-bis 2425-bis
Art. 2427 Nota Integrativa
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20
Chiarezza: art. 2423-ter
Obiettivo del principio
Perseguire la
standardizzione dei
bilancio
Consentire
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Le comparazioni
nello spazio e nel
tempo
21
Chiarezza: art. 2423-ter
1.
-
2.
3.
4.
Rispetto degli schemi di bilancio
Rispetto dell’ordine di esposizione
Divieto di raggruppamenti di voci
Obbligo di inserimento di nuove voci
Adattamento delle voci quando la natura
dell’attività esercitata lo esige
Comparabilità delle voci
Divieto di compensi di partite
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22
Clausola generale art. 2423 (principi di verità e
correttezza)
2. Principio di verità: corrispondenza fra i fatti
aziendali e i valori iscritti in bilancio
3. Principio di correttezza: il redattore del bilancio
deve fornire un’informazione neutrale, nel
rispetto delle norme del codice civile. Tale
principio mira a circoscrivere la discrezionalità
degli amministratori.
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I due principi: Verità e Correttezza
Costituiscono:
Con l’impiego congiunto delle
condizioni di verità e
correttezza il legislatore ha
inteso introdurre il concetto di
“Quadro fedele”
“True and fair view”
I due principi trovano
specificazione nelle
indicazioni contenute nel
3° e 4° comma dell’art.
2423
Contenuto nell’art. 2 comma 3 della IV direttiva CEE
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Art. 2423 – terzo e quarto comma

Informazioni supplementari:
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni necessarie allo scopo.
Fano, a.a. 2009/2010
25
Art. 2423 – terzo e quarto comma

Deroga per speciali ragioni:
si prevede l’obbligo di derogare alle disposizioni
relative al bilancio di esercizio, qualora, in casi
eccezionali, la loro applicazione sia in contrasto con
la rappresentazione veritiera e corretta.
Fano, a.a. 2009/2010
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Art. 2423 – quarto comma
Deroga per speciali ragioni:





Carattere di eccezionalità
È obbligatoria
È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio
di esercizio
Comporta un obbligo di giustificazione ed
evidenziazione delle conseguenze in nota
integrativa
Comporta un obbligo di accantonamento degli utili
che ne derivano in riserva non distribuibile
Fano, a.a. 2009/2010
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Principi di redazione: art. 2423-bis
1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5)
2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1)
3) Continuità della gestione (comma 1)
4) Competenza (comma 3)
5) Separatezza valutativa (comma 5)
6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6)
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1. Principio di prudenza
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza
Specificazioni di tale principio sono:
•Principio di realizzazione: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio.
•Considerazione dei rischi e delle perdite conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
•Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Si concretizza:
DIVIETO di IMPUTARE UTILI SPERATI
OBBLIGO di IMPUTARE RISCHI E PERDITE PRESUNTE
Scopo della norma
- Evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle
passività
ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE
COSTITUISCE LA PRINCIPALE
FORMA DI GARANZIA PER I
TERZI
Fano, a.a. 2009/2010
29
2. Prevalenza della sostanza sulla forma

La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo
conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
Fano, a.a. 2009/2010
30
3. Continuità della gestione
(going concern)

La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività.

Per continuazione dell’attività si intende solo quella “ordinaria”.

La continuazione deve essere verificata continuamente dal
redattore del bilancio.

Il principio deve riferirsi alla prevalenza delle attività aziendali.
L’AZIENDA E’ DESTINATA A PERDURARE NEL
TEMPO E QUINDI DEVONO ESSERE APPLICATI
CRITERI DI FUNZIONAMENTO
Fano, a.a. 2009/2010
31
4. Principio di competenza
Significa che si devono imputare all’esercizio i costi e i
ricavi di competenza dell’esercizio che trovano nello
stesso giustificazione economica indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria (dalla data
dell’incasso o del pagamento).
QUANDO UN COSTO E UN RICAVO SONO DI
COMPETENZA?
UN RICAVO E’ DI COMPETENZA: quando è avvenuta la consegna
del bene e si è conclusa la prestazione del servizio
UN COSTO E’ DI COMPETENZA: quando ha trovato il correlativo
ricavo o ragionevolmente non
potrà più trovarlo.
32
Fano, a.a. 2009/2010
NOTA: Il principio di competenza
L’acquisto di un fattore produttivo genera un COSTO (costo di
acquisizione).
Il consumo o utilizzo di un fattore produttivo nel processo di
trasformazione genera un COSTO (costo di utilizzazione)
COSTO DI ACQUISIZIONE = COSTO DI UTILIZZAZIONE
Quando calcolo il risultato economico per il periodo di vita dell’impresa

DI ACQUISIZONE ≠ COSTO DI UTILIZZAZIONE
Quando calcolo il risultato economico per t= più breve della vita
d’impresa (es. un anno). Accade che alla fine del periodo t alcuni fattori
produttivi non sono stati consumati e l’impresa continua a funzionare
COSTO
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Quando l’imputazione dei costi di utilizzazione richiede la rettifica
dei costi di acquisizione
COSTI DI UTILIZZAZIONE
RETTIFICHE
IMPIANTI, MACCHINARI,
STABILIMENTO, ECC.
QUOTE DI AMMORTAMENTO
(differenza tra il valore dei fattori di
lunga durata all’inizio e alla fine dei
periodi in cui sono utilizzati)
MATERIE PRIME
DIFFERENZA TRA IL VALORE DI
ACQUISTO NEL PERIODO
(rimanenze iniziali) E CIO’ CHE E’
RIMASTO IN GIACENZA NEL
MAGAZZINO (rimanenze finali)
COSTI COMPLESSIVI DI
PRODUZIONE
RIMANENZE INIZIALI – RIMANENZE
FINALI DI SEMILAVORATI E
PRODOTTI FINITI
INTERESSI, FITTI, ECC.
RETTIFICA PARTE DI COSTO DI
NON COMPETENZA DEL PERIODO
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34
5. Il principio della separatezza valutativa

Non è possibile effettuare la
compensazione di partite dal punto di vista
quantitativo
Fano, a.a. 2009/2010
35
6. Il principio di costanza dei criteri di
valutazione

I criteri di valutazione adottati nella redazione
del bilancio non possono essere variati da un
esercizio all’altro.

La variabilità inficerebbe la qualità delle
informazioni.
La capacità informativa di bilancio è esaltata
dalla possibilità di comparazione in una serie
storica.

Fano, a.a. 2009/2010
36
Deroga al principio di costanza dei criteri di
valutazione

Da adottare solo in casi eccezionali

La sua adozione non è un obbligo ma è facoltativa

Può essere esercitata solo nell’ambito dei criteri di
valutazione indicati dal legislatore

Comporta un obbligo di evidenziazione e
giustificazione delle conseguenze in nota integrativa
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37
Confronto tra i principi di bilancio del codice
civile e i principi della prassi (1/3)
Principi “dettati” dalla prassi
(doc. 11 CNDC & R)
Principi giuridici
(codice civile)
Chiarezza, verità e correttezza (2423, co. 2)
Comprensibilità
Non esplicitamente previsto dal codice civile
Utilità del bilancio
Prospettiva di continuazione dell’attività
aziendale (2423 bis n.1)
Ritraibile dal riferimento all’impresa in
funzionamento “cioè un’impresa caratterizzata
da una continuità operativa”.
Principio della prudenza (2423 bis, n. 1, 2 e 4)
Principio della competenza (2423 bis, n. 3 e 4)
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (2423 bis, n. 1)
Non esplicitamente previsto dal codice civile
Neutralità (imparzialità): incompatibilità delle
finalità del bilancio di esercizio con l’inclusione
delle valutazioni prospettiche dell’investitore e
incompatibilità con la determinazione del reddito
fiscale
Non esplicitamente previsto dal codice civile
Conformità del complessivo procedimento di
formazione del bilancio ai corretti principi
contabili: verificabilità dell’informazione
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38
Confronto tra i principi di bilancio del codice
civile e i principi della prassi (2/3)
Principio della costanza dei criteri di valutazione (2423 bis, n. 6)
Solo implicitamente affermato poiché obiettivo delle
disposizioni che impongono l’impiego di un’unica struttura
di bilancio con possibilità di effettuare suddivisioni,
raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci di
bilancio senza mancare di prevedere la necessità della
comparazione di ogni voce di bilancio con quella
dell’esercizio precedente (2423 ter)
Espressamente prevista la continuità dei criteri
valutativi (2423 bis, n. 6)
Comparabilità formale
Non indicato tra i principi di redazione del bilancio, ma
comunque indirettamente previsto quando si stabilisce
che l’inventario (che si chiude con il bilancio) deve essere
redatto ogni anno (2217, co. 1-2)
Periodicità
Comparabilità sostanziale
Omogeneità “formale” relativa all’unità di misura (2423, co. 5)
Principio della separatezza valutativa (2423 bis, n. 5)
Non esplicitamente indicato sebbene base per la
salvaguardia del principio della comprensibilità, della
verificabilità e della conformità del complessivo
procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi
contabili. Un richiamo al principio è presente nella
descrizione fornita con riferimento al principio della
prudenza, la cui applicazione comporta “che gli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività
siano valutati individualmente”.
Fano, a.a. 2009/2010
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Confronto tra i principi di bilancio del codice
civile e i principi della prassi (3/3)
Divieto dei compensi di partite (2423 ter, co. 6)
Il principio è stato ricompreso all’interno della
nozione di comprensibilità del bilancio di periodo
precisando “la distinta indicazione dei singoli
componenti del reddito e del patrimonio,
classificati in voci omogenee e senza
effettuazione di compensazioni”.
Il codice civile non enuncia esplicitamente un
“criterio base” di valutazione sebbene di fatto
faccia consistente ricorso al criterio del costo
(nelle diverse configurazioni)
Il costo come “criterio base” delle valutazioni
Indicazione del contenuto della nota integrativa
(2427; 2423, co. 4; 2423 bis, co. 2; 2423 ter, co. 2
e 5; 2424 co. 2; 2426 n.2, 3, 4, 6 e 10)
Funzione informativa e completezza della nota
integrativa
Fano, a.a. 2009/2010
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