12 Principi di redazione del bilancio Ragioneria Generale ed Applicata – Sede di Fano Norme che disciplinano il bilancio Il bilancio d’esercizio è disciplinato: dal codice civile nel libro V “Del lavoro” , Titoli V delle società, agli articoli 2423 e seguenti. La normativa recepisce la IV Direttiva 78/660/CEE (Conti annuali delle società): Attraverso il D.Lgs. 127/91 che ha modificato il codice civile del 1942 (che ha novellato gli articoli 2423 e segg. del codice civile) Principi contabili nazionali emanati OIC Organismo Italiano di contabilità Principi Contabili Internazionali, per le società quotate, emanati dallo IASB VII Direttiva 83/349/CEE: bilanci consolidati Fano, a.a. 2009/2010 2 Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Le disposizioni del codice civile sono state in parte modificate con la riforma del diritto societario d.lgs. N. 6 del 2003. Fano, a.a. 2009/2010 3 RECENTI CAMBIAMENTI INERENTI LA LEGISLAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO La posizione del legislatore civilistico nei confronti della determinazione del reddito aziendale Essendo l’Italia un Paese di civil law dove il legislatore entra in maniera analitica anche nei criteri particolari, il legislatore civilistico ha scelto di regolamentare nel dettaglio la redazione del bilancio, specie nella fissazione dei criteri di valutazione particolari. Tuttavia, essendo una materia estremamente tecnica, il legislatore ha lasciato spazio a forti dubbi ed ha lasciato aperti molti problemi che la tecnica ragioneristica è costretta a risolvere continuamente intervenendo (Vedi i principi contabili di derivazione professionale). Inoltre, il legislatore fiscale è stato molto più specifico: si è, rifatto le proprie regole (criteri), prescindendo totalmente dal legislatore civilistico, avendo un diverso fine da raggiungere: Il legislatore civilistico ( artt.2214 - 2220 cod. civ.): ha il fine di tutelare i terzi; Il legislatore fiscale ( artt. 13 – 22 DPR 600/73): ha il fine di creare materia imponibile su cui applicare le imposte per le aziende Fano, a.a. 2009/2010 4 Negli ultimi anni sono state introdotte nuove norme e regolamenti inerenti la redazione del Bilancio di Esercizio. 1) Riforma diritto societario: sul versante civilistico il D.Lg. 6/2003 ha rivisto le disposizioni del codice civile relative ai bilanci 2) Riforma fiscale: sul versante fiscale per coordinare gli effetti del decreto legislativo 6/2003 con il Testo Unico delle imposte sui redditi 3) Principi contabili internazionali per le società quotate (dal 1/1/2005) Fano, a.a. 2009/2010 5 Riforma diritto societario Modifica ai principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis) prevalenza della sostanza sulla forma Modifiche agli schemi di bilancio (art. 2424, 2424 bis e 2425,2425 bis) Fiscalità anticipata/differita Utili/Perdite su cambi Finanziamenti soci Bilancio in forma abbreviata Modifiche ai criteri di valutazione (art. 2426) Disciplina delle operazioni in valuta Eliminazione delle interferenze fiscali Modifiche al contenuto della nota integrativa (art. 2427) Immobilizzazioni immateriali Variazione nei cambi avvenute dopo la fine dell’esercizio Crediti e debiti relativi a operazioni di pronti c/ termine Leasing finanziario Fiscalità anticipata e differita Patrimonio netto Finanziamenti soci Patrimoni destinati ad uno specifico affare Fano, a.a. 2009/2010 6 Riforma societaria: eliminazione interferenze fiscali Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla SOPPRESSIONE COMMA 2 ART. 2426 C.C.: - Si eliminano le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale. Ante riforma: è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (gli importi venivano inscritti nel punto 24 e 25 del C.E.) Con riforma: il bilancio civilistico non riporta le interferenze fiscali, mentre nella dichiarazione dei redditi esiste un apposito prospetto dove devono risultare le variazioni apportate al reddito civilistico per giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale ed i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio. Risultato: La successiva eliminazione delle voci così destinate ha determinato una commistione tra valori civilistici e valori fiscali con l’obbligo di una specifica motivazione e illustrazione nella nota integrativa. Fano, a.a. 2009/2010 7 Riforma societaria: sostanza vs. forma Tra le novità più significative sul bilancio vi è quella relativa alla : Prevalenza della sostanza sulla forma. Cosa significa?: Considerare la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato La volontà del legislatore è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio degli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali (es. Leasing) Fano, a.a. 2009/2010 8 Riforma societaria: leasing Leasing operativo: È un contratto di locazione, stabilito tra due contraenti: da un lato, l’azienda produttrice/fornitrice (definita locatore) che cede un bene in locazione ma ne mantiene la proprietà, dall’altro, l’azienda che utilizza il bene (definita locatrice) pagando un canone periodico. Leasing finanziario: Locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore. Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. Fano, a.a. 2009/2010 9 Registrazione di beni in leasing per l’azienda locataria SE CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO Metodo finanziario LEASING SECONDO NORMATIVA CIVILISTICA Metodo patrimoniale Il bene viene iscritto nello SP Il bene non viene iscritto in SP fino al riscatto Rilevazione del debito per l’acquisto del bene Iscrizione in CE dei canoni di competenza Viene calcolato l’ammortamento Non vengono calcolati gli ammortamenti Il canone viene distinto in quota capitale (a riduzione del debito) e in quota interessi Ci si avvale dei conti d’ordine Il LOCATARIO: deve iscrivere nello S.P. = B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria Fano, a.a. 2009/2010 10 Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Impianto normativo contenuto nel codice civile: Aspetti sostanziali Aspetti formali Aspetti collaterali Fano, a.a. 2009/2010 11 Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Aspetti sostanziali: Fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423), ai principi generali di redazione (art.2423-bis) e ai principi particolari di valutazione (art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati Fano, a.a. 2009/2010 12 Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica DAL FINE Dipendono i: PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE PRINCIPI PARTICOLARI DAI art. 2426 PRINCIPI GENERALI art. 2423-bis PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE Dipendono i: PRINCIPI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE FINE art.2423 Fano, a.a. 2009/2010 13 Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Aspetti formali: Si riferiscono al modello di Stato Patrimoniale (art. 2424), di Conto Economico (art.2425) e Nota Integrativa (art. 2427), nonché alle modalità di presentazione delle voci all’interno degli schemi previsti. Fano, a.a. 2009/2010 14 Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica Aspetti collaterali: Integrano e circostanziano le modalità di esposizione in bilancio delle singole poste da inserire nello SP (art. 2424-bis), nel CE (art. 2425-bis) e i criteri di classificazione delle poste (art. 2423-ter). Fano, a.a. 2009/2010 15 Principi di redazione del bilancio d’esercizio Clausola generale art. 2423 Principi di redazione art. 2423-bis Schemi di redazione artt. 2424 - 2425 Fano, a.a. 2009/2010 16 art. 2423. Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito - dallo stato patrimoniale, Documenti quantitativi- contabili - dal conto economico, - e dalla nota integrativa. Documento analitico-descrittivo Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario ed inscindibile Nelle società di capitali il bilancio d’esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione da redigersi a cura degliFano, amministratori. (art. 2428) a.a. 2009/2010 17 Clausola generale art. 2423 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Fano, a.a. 2009/2010 18 CLAUSOLA GENERALE Carattere dominante, il suo rispetto deve essere sempre garantito È obbligatorio fornire informazioni complementari È obbligatorio derogare alle disposizioni normative in “casi eccezionali” Anche la validità dei criteri di valutazione è subordinata al rispetto di tale clausola Fano, a.a. 2009/2010 19 Principio di Chiarezza art. 2423 La chiarezza: attiene alla forma di esposizione. Consiste in una rappresentazione formale dei conti che permetta ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto. tale principio trova esplicitazione normativa nell’art. 2423-ter in virtù di tale principio il legislatore impone il rispetto di definiti schemi, imposti dai seguenti artt.: Art. 2424 Stato Patrimoniale Art 2425 Conto Economico Art 2423-ter 2424-bis 2425-bis Art. 2427 Nota Integrativa Fano, a.a. 2009/2010 20 Chiarezza: art. 2423-ter Obiettivo del principio Perseguire la standardizzione dei bilancio Consentire Fano, a.a. 2009/2010 Le comparazioni nello spazio e nel tempo 21 Chiarezza: art. 2423-ter 1. - 2. 3. 4. Rispetto degli schemi di bilancio Rispetto dell’ordine di esposizione Divieto di raggruppamenti di voci Obbligo di inserimento di nuove voci Adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige Comparabilità delle voci Divieto di compensi di partite Fano, a.a. 2009/2010 22 Clausola generale art. 2423 (principi di verità e correttezza) 2. Principio di verità: corrispondenza fra i fatti aziendali e i valori iscritti in bilancio 3. Principio di correttezza: il redattore del bilancio deve fornire un’informazione neutrale, nel rispetto delle norme del codice civile. Tale principio mira a circoscrivere la discrezionalità degli amministratori. Fano, a.a. 2009/2010 23 I due principi: Verità e Correttezza Costituiscono: Con l’impiego congiunto delle condizioni di verità e correttezza il legislatore ha inteso introdurre il concetto di “Quadro fedele” “True and fair view” I due principi trovano specificazione nelle indicazioni contenute nel 3° e 4° comma dell’art. 2423 Contenuto nell’art. 2 comma 3 della IV direttiva CEE Fano, a.a. 2009/2010 24 Art. 2423 – terzo e quarto comma Informazioni supplementari: Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo. Fano, a.a. 2009/2010 25 Art. 2423 – terzo e quarto comma Deroga per speciali ragioni: si prevede l’obbligo di derogare alle disposizioni relative al bilancio di esercizio, qualora, in casi eccezionali, la loro applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta. Fano, a.a. 2009/2010 26 Art. 2423 – quarto comma Deroga per speciali ragioni: Carattere di eccezionalità È obbligatoria È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di esercizio Comporta un obbligo di giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa Comporta un obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile Fano, a.a. 2009/2010 27 Principi di redazione: art. 2423-bis 1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5) 2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1) 3) Continuità della gestione (comma 1) 4) Competenza (comma 3) 5) Separatezza valutativa (comma 5) 6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6) Fano, a.a. 2009/2010 28 1. Principio di prudenza La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza Specificazioni di tale principio sono: •Principio di realizzazione: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. •Considerazione dei rischi e delle perdite conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. •Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. Si concretizza: DIVIETO di IMPUTARE UTILI SPERATI OBBLIGO di IMPUTARE RISCHI E PERDITE PRESUNTE Scopo della norma - Evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle passività ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE COSTITUISCE LA PRINCIPALE FORMA DI GARANZIA PER I TERZI Fano, a.a. 2009/2010 29 2. Prevalenza della sostanza sulla forma La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Fano, a.a. 2009/2010 30 3. Continuità della gestione (going concern) La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. Per continuazione dell’attività si intende solo quella “ordinaria”. La continuazione deve essere verificata continuamente dal redattore del bilancio. Il principio deve riferirsi alla prevalenza delle attività aziendali. L’AZIENDA E’ DESTINATA A PERDURARE NEL TEMPO E QUINDI DEVONO ESSERE APPLICATI CRITERI DI FUNZIONAMENTO Fano, a.a. 2009/2010 31 4. Principio di competenza Significa che si devono imputare all’esercizio i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio che trovano nello stesso giustificazione economica indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria (dalla data dell’incasso o del pagamento). QUANDO UN COSTO E UN RICAVO SONO DI COMPETENZA? UN RICAVO E’ DI COMPETENZA: quando è avvenuta la consegna del bene e si è conclusa la prestazione del servizio UN COSTO E’ DI COMPETENZA: quando ha trovato il correlativo ricavo o ragionevolmente non potrà più trovarlo. 32 Fano, a.a. 2009/2010 NOTA: Il principio di competenza L’acquisto di un fattore produttivo genera un COSTO (costo di acquisizione). Il consumo o utilizzo di un fattore produttivo nel processo di trasformazione genera un COSTO (costo di utilizzazione) COSTO DI ACQUISIZIONE = COSTO DI UTILIZZAZIONE Quando calcolo il risultato economico per il periodo di vita dell’impresa DI ACQUISIZONE ≠ COSTO DI UTILIZZAZIONE Quando calcolo il risultato economico per t= più breve della vita d’impresa (es. un anno). Accade che alla fine del periodo t alcuni fattori produttivi non sono stati consumati e l’impresa continua a funzionare COSTO Fano, a.a. 2009/2010 33 Quando l’imputazione dei costi di utilizzazione richiede la rettifica dei costi di acquisizione COSTI DI UTILIZZAZIONE RETTIFICHE IMPIANTI, MACCHINARI, STABILIMENTO, ECC. QUOTE DI AMMORTAMENTO (differenza tra il valore dei fattori di lunga durata all’inizio e alla fine dei periodi in cui sono utilizzati) MATERIE PRIME DIFFERENZA TRA IL VALORE DI ACQUISTO NEL PERIODO (rimanenze iniziali) E CIO’ CHE E’ RIMASTO IN GIACENZA NEL MAGAZZINO (rimanenze finali) COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE RIMANENZE INIZIALI – RIMANENZE FINALI DI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI INTERESSI, FITTI, ECC. RETTIFICA PARTE DI COSTO DI NON COMPETENZA DEL PERIODO Fano, a.a. 2009/2010 34 5. Il principio della separatezza valutativa Non è possibile effettuare la compensazione di partite dal punto di vista quantitativo Fano, a.a. 2009/2010 35 6. Il principio di costanza dei criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio non possono essere variati da un esercizio all’altro. La variabilità inficerebbe la qualità delle informazioni. La capacità informativa di bilancio è esaltata dalla possibilità di comparazione in una serie storica. Fano, a.a. 2009/2010 36 Deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione Da adottare solo in casi eccezionali La sua adozione non è un obbligo ma è facoltativa Può essere esercitata solo nell’ambito dei criteri di valutazione indicati dal legislatore Comporta un obbligo di evidenziazione e giustificazione delle conseguenze in nota integrativa Fano, a.a. 2009/2010 37 Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi della prassi (1/3) Principi “dettati” dalla prassi (doc. 11 CNDC & R) Principi giuridici (codice civile) Chiarezza, verità e correttezza (2423, co. 2) Comprensibilità Non esplicitamente previsto dal codice civile Utilità del bilancio Prospettiva di continuazione dell’attività aziendale (2423 bis n.1) Ritraibile dal riferimento all’impresa in funzionamento “cioè un’impresa caratterizzata da una continuità operativa”. Principio della prudenza (2423 bis, n. 1, 2 e 4) Principio della competenza (2423 bis, n. 3 e 4) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (2423 bis, n. 1) Non esplicitamente previsto dal codice civile Neutralità (imparzialità): incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l’inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore e incompatibilità con la determinazione del reddito fiscale Non esplicitamente previsto dal codice civile Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili: verificabilità dell’informazione Fano, a.a. 2009/2010 38 Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi della prassi (2/3) Principio della costanza dei criteri di valutazione (2423 bis, n. 6) Solo implicitamente affermato poiché obiettivo delle disposizioni che impongono l’impiego di un’unica struttura di bilancio con possibilità di effettuare suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci di bilancio senza mancare di prevedere la necessità della comparazione di ogni voce di bilancio con quella dell’esercizio precedente (2423 ter) Espressamente prevista la continuità dei criteri valutativi (2423 bis, n. 6) Comparabilità formale Non indicato tra i principi di redazione del bilancio, ma comunque indirettamente previsto quando si stabilisce che l’inventario (che si chiude con il bilancio) deve essere redatto ogni anno (2217, co. 1-2) Periodicità Comparabilità sostanziale Omogeneità “formale” relativa all’unità di misura (2423, co. 5) Principio della separatezza valutativa (2423 bis, n. 5) Non esplicitamente indicato sebbene base per la salvaguardia del principio della comprensibilità, della verificabilità e della conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili. Un richiamo al principio è presente nella descrizione fornita con riferimento al principio della prudenza, la cui applicazione comporta “che gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente”. Fano, a.a. 2009/2010 39 Confronto tra i principi di bilancio del codice civile e i principi della prassi (3/3) Divieto dei compensi di partite (2423 ter, co. 6) Il principio è stato ricompreso all’interno della nozione di comprensibilità del bilancio di periodo precisando “la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni”. Il codice civile non enuncia esplicitamente un “criterio base” di valutazione sebbene di fatto faccia consistente ricorso al criterio del costo (nelle diverse configurazioni) Il costo come “criterio base” delle valutazioni Indicazione del contenuto della nota integrativa (2427; 2423, co. 4; 2423 bis, co. 2; 2423 ter, co. 2 e 5; 2424 co. 2; 2426 n.2, 3, 4, 6 e 10) Funzione informativa e completezza della nota integrativa Fano, a.a. 2009/2010 40