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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Questo opuscolo riporta i regolamenti di pesca che sono in vigore in Provincia di Como, aggiornate
al 1 gennaio 2006.
Per facilitare la consultazione abbiamo raccolto in un unico capitolo le norme generali, che sono in
vigore in tutte le acque, e abbiamo poi trattato separatamente le norme specifiche che valgono nei
diversi corpi idrici.
Il pescatore che intende ad esempio informarsi sui regolamenti di pesca nel lago di Como può
raccogliere tutte le informazioni necessarie leggendo prima il capitolo delle “Norme generali” e poi
quello specifico sul “lago di Como”.
Lo stesso criterio può essere applicato per tutti i corsi d’acqua della provincia. L’unica eccezione è
costituita dal lago di Lugano, sul quale non sono in vigore le norme generali, sostituite da un
apposito regolamento internazionale. Per ottenere tutte le informazioni relative a questo lago è
quindi sufficiente consultare il capitolo sul lago di Lugano.
Il testo integrale dei regolamenti, aggiornato in tempo reale, è disponibile anche sul sito Internet
della Provincia (www.provincia.como.it) entrando nella pagina intitolata “ gestione ittica. “
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1. LA LICENZA DI PESCA
Per pescare nelle acque della provincia di Como bisogna avere la licenza di pesca.
Senza licenza possono pescare soltanto i minori di anni 13 che usano la canna da pesca, con o senza
mulinello.
Se si pesca con l’imbarcazione in movimento, anche chi guida la barca deve avere la licenza di pesca.
I cittadini italiani residenti in Lombardia devono avere la licenza di tipo B, che viene rilasciata dalla
Provincia di residenza.
Gli altri cittadini italiani devono avere la licenza prescritta dalla Regione di residenza.
Gli stranieri devono avere la licenza di tipo D
1.1 LA LICENZA DI TIPO B
Le Modalità di rilascio.
Per ottenere la licenza bisogna consegnare o spedire all’Ufficio pesca della Provincia:
• Una ricevuta di versamento di Euro 10,00 sul conto corrente postale n.528224, intestato a
“Provincia di Como - Servizi Caccia e Pesca – Servizio Tesoreria – Via Borgovico 148 – 22100
Como”
• Una ricevuta di Euro 22.72 sul conto corrente postale n. 25911207, intestato a “Regione
Lombardia – Tassa concessione per la pesca – Servizio Tesoreria – Via Pirelli 12 – 20124
Milano. I minori di anni 18, i maggiori di anni 65 e i portatori di handicap, se usano solo la
canna da pesca, non devono pagare questa tassa. I portatori di handicap devono però presentare
all’ufficio pesca della Provincia una
copia della certificazione rilasciata dall’apposita
Commissione Sanitaria (L. 295/90 e LL.RR. 9/92 e 18/85)
• Due marche da bollo da Euro 11,00
• Una fotografia formato tessera (firmata sul davanti se il titolare non ritira di persona la licenza)
• Una fotocopia della carta d’identità (solo se il titolare non ritira di persona la licenza)
Il rilascio della licenza è immediato.
La tassa annuale di concessione regionale.
La licenza è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento della tassa annuale di
concessione regionale (Euro 22,72). La scadenza dei pagamenti annuali ha come riferimento la data
di rilascio della licenza. Per esempio, i versamenti annuali di una licenza rilasciata in data 15 giugno
scadranno il 15 giugno di ogni anno, indipendentemente dalla data in cui sono stati effettuati. Il
pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di 15 giorni dalla scadenza
annuale.
I minori di anni 18, i maggiori di anni 65 e i portatori di handicap, se usano solo la canna da pesca,
non pagano la tassa annuale di concessione. Per ottenere l’esenzione, i portatori di handicap devono
presentare all’ufficio pesca della Provincia una copia della certificazione rilasciata dall’apposita
Commissione Sanitaria (L. 295/90 e LL.RR. 9/92 e 18/85)
La validità della licenza.
La licenza di pesca dura dieci anni a partire dal giorno del rilascio.
Attenzione: le licenze rilasciate prima del 27 luglio 2003 durano solo sei anni.
Scaduti i dieci anni (o i sei anni) dal rilascio della licenza, bisogna rinnovarla con le stesse modalità
previste per il rilascio di una nuova licenza.
Non è possibile rilasciare un duplicato della licenza. Se il pescatore smarrisce o rende illeggibile la
propria deve chiedere il rilascio di una nuova licenza.
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1.2 LA LICENZA DI TIPO D
La licenza di tipo D, per stranieri, ha validità di tre mesi e consiste semplicemente nella ricevuta del
versamento di Euro 16.00 sul c.c.p. 25911207, intestato a “Regione Lombardia – Tassa concessione
per la pesca” – Via Pirelli 12 – 20124 Milano”.
La licenza di tipo D è valida solo se accompagnata da un documento di identità.
2. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
Per quel che riguarda la pesca, le acque sono distinte in acque di tipo A, acque di tipo B e acque di
tipo C.
ACQUE DI TIPO A
Lago di Como
Lago di Mezzola
Lago di Pusiano
Lago di Alserio
Lago di Montorfano
Lago del Segrino
Lago di Piano
ACQUE DI TIPO C
Canale del Mera : dal bacino di Dascio compreso, sino alla foce nel lago di Como
Fiume Lambro emissario: dal punto in cui fuoriesce dal lago di Pusiano sino al confine con la
provincia di Milano
ACQUE DI TIPO B
Tutte le altre acque della provincia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. NORME GENERALI IN VIGORE SU TUTTE LE ACQUE DELLA PROVINCIA, CON
ESCLUSIONE DEL LAGO DI LUGANO.
3.1 TEMPI DI DIVIETO
Non tutti pesci possono essere pescati tutti giorni dell’anno.
Molti di essi hanno un “periodo di divieto” durante il quale non possono essere né pescati, né
detenuti sul luogo di pesca.
La tabella che segue riporta l’elenco dei periodi di divieto.
Agone
dal 15 maggio al 15 giugno
Alborella
dal 1 maggio al 30 giugno
Barbo
dal 15 maggio al 15 giugno
Carpa
dal 15 maggio al 15 giugno
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Cavedano
dal 15 maggio al 1 giugno
Coregoni ( lavarello, bondella)
dal 1 dicembre al 15 gennaio
Luccio
dal 15 febbraio al 15 aprile
Persico trota
dal 1 maggio al 15 giugno
Pesce persico
dal 1 aprile al 31 maggio
Pigo
dal 15 aprile al 15 maggio
Temolo
dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca
Dal 15 maggio al 15 giugno
Trota di tutte le specie e salmerino dal 1 dicembre al 15 gennaio
alpino nelle acque lacuali
Trota fario e salmerino alpino
Nelle acque fluviali
dalla prima domenica di ottobre all’ultima
domenica di febbraio
I periodi di divieto entrano in vigore un’ora dopo il calar del sole del giorno di inizio e terminano
un’ora prima del levar del sole del giorno di scadenza.
I pesci catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente liberati con la massima
cura.
E’ vietato detenere sul luogo di pesca specie ittiche di cui sia vietata la cattura.
La Provincia può, in casi eccezionali, spostare o ampliare i periodi di divieto.
3.2 MISURE MINIME
Molti pesci non possono essere né pescati, né detenuti sul luogo di pesca se non raggiungono una
determinata lunghezza, chiamata “misura minima”.
La tabella che segue riporta l’elenco delle misure minime.
I pesci devono essere misurati dalla punta del muso all’estremità della coda.
Agone
cm 15
Anguilla
cm 30
Barbo
cm 25
Cavedano
cm 25
Carpa
cm 30
Coregoni ( lavarello e bondella)
cm 30
Luccio
cm 50
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Persico trota
cm 30
Pesce persico
cm 16
Pigo
cm 25
Salmerino alpino
cm 22
Temolo
cm 35
Tinca
cm 25
Trota di tutte le specie nelle acque lacustri
cm 30
Trota fario nelle acque fluviali
Trota marmorata nelle acque fluviali
cm 24
cm 40
I pesci di lunghezza inferiore alla misura minima devono essere immediatamente liberati con la
massima cura.
3.3 LIMITI DI CATTURA
Ciascun pescatore, in una giornata di pesca, non può catturare più di:
• 6 pesci che appartengono alla famiglia dei Salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni,
salmerini e temoli), con il limite ulteriore di:
1 capo di trota marmorata
2 capi di temolo
• 2 lucci
• 2 persici trota
• 20 pesci persici
Inoltre, ciascun pescatore non può catturare in un giorno più di 5 Kg complessivi di pesce, comprese
le specie di cui al punto precedente.
I limiti di cattura non si applicano durante le gare e le manifestazioni di pesca.
Il limite di peso può essere superato se si cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
Il limiti di cattura non si applicano alle specie esotiche indesiderate di cui al punto 3.4
3.4 PESCA DELLE SPECIE ESOTICHE INDESIDERATE
Le specie esotiche indesiderate presenti nelle acque della provincia di Como sono le seguenti:
• Abramide (Abramis brama)
• Carassio (Carassius carassius)
• Pesce gatto (Ictalorus melas)
• Gardon (Rutilus rutilus)
• Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)
• Rodeo amaro (Rodeus sericeus)
• Siluro (Silurus glanis)
• Misgurno orientale di stagno (Misgurnus fossilis)
Queste specie possono essere pescate senza alcun limite di cattura.
Gli esemplari appartenenti a queste specie, una volta catturati, non possono essere reimmessi in
acqua e devono essere soppressi.
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3.5 LIMITAZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PESCA DELL’ ALBORELLA
La pesca delle alborelle è permessa solo il giovedì, il sabato e la domenica, con le seguenti
eccezioni:
• i minori di anni 13 possono catturare le alborelle in tutti i giorni della settimana;
• la cattura di alborelle da usare come esca nella pesca “con il vivo” è ammesso in tutti i giorni
della settimana, con l’obbligo di mantenere le alborelle vive in adeguati contenitori e con il limite
massimo di 20 esemplari al giorno per pescatore. Durante il periodo di divieto di pesca
dell’alborella non è permessa alcuna detenzione delle alborelle catturate, ma solo l’immediato
utilizzo delle medesime come esca.
Ciascun pescatore può usare una sola canna da pesca, armata con un solo amo. E’ vietata la
pasturazione. In occasione di gare di pesca di particolare rilevanza, le Province di Como e Lecco
possono ciascuna concedere ogni anno non più di due deroghe al divieto di uso della pasturazione.
Non è consentito catturare, nel giorno consentito, più di 1 chilogrammo di alborelle per pescatore.
N.B. E’ consentito l’uso dello scoubidou per la pesca del pesce persico “con il vivo”.
3.6 ALTRE NORME GENERALI
Il posto di pesca spetta al primo che arriva. Il primo che arriva ha diritto di chiedere che i pescatori
sopraggiunti si pongano alla distanza di rispetto di almeno 10 metri in linea d’aria.
E’ vietato detenere sul luogo di pesca specie ittiche di cui sia vietata la cattura, esemplari di
lunghezza inferiore alla misura minima e quantitativi di pesce superiori ai limiti di cattura.
Durante l’esercizio della pesca dalla barca non è consentito l’uso dell’ecoscandaglio.
La pesca nelle ore notturne (da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba) è consentita
unicamente con la canna da pesca (con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente “ a fondo” e
dalla riva), il quadrato, la fiocina e la spaderna.
La pesca “con il vivo” può essere praticata soltanto se si utilizzano come esche le seguenti specie:
• alborella
• cobite comune
• scardola
• triotto
• vairone
• persico sole
Inoltre è possibile utilizzare anche i pesci appartenenti ad altre specie, purché catturati sul luogo
di pesca ed immediatamente utilizzati, senza facoltà di detenzione e nel rispetto delle misure
minime e dei periodi di divieto in vigore per le singole specie.
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E’ vietato:
• pescare con la dinamite o con altro materiale esplosivo
• pescare con la corrente elettrica
• pescare immettendo in acqua sostanze che stordiscono o uccidono la fauna ittica
• collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca occupando più di un terzo della larghezza di
fiumi , laghi e canali
• usare il guadino, salvo che come mezzo di recupero del pesce già allamato
• pescare a strappo
• pescare con le mani
• pescare prosciugando o deviando i bacini o i corsi d’acqua, smuovendo i fondali, o impiegando
altri sistemi non previsti dai regolamenti vigenti
• pescare durante l’asciutta completa
• pasturare con l’uso del sangue solido o liquido o con l’uso di sostanze chimiche
• usare il sangue solido come esca
• usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, con l’eccezione della lampara per la pesca
con la fiocina
• pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio
• abbandonare esche, pesce, attrezzi di pesca o rifiuti nei pressi dell’acqua
• detenere sul luogo di pesca esche o pasture vietate
• detenere un quantitativo superiore a 500 gr. di larve di mosca carnaria (cagnotto)
• manovrare paratie a scopo di pesca
• collocare reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40
metri dai passaggi per pesci, dalle cascate, dai ponti, delle opere idrauliche trasversali delle
centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali;
• pescare dai ponti e dalle loro strutture di sostegno
• Detenere sul luogo di pesca attrezzi non consentiti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. IL LAGO DI COMO
4.1 ATTREZZI CONSENTITI E MODALITA’ DI UTILIZZO
In seguito ad una Convenzione approvata dalle Province di Como e di Lecco, esiste un unico
regolamento di pesca in vigore su tutto il lago di Como.
Nel lago di Como sono consentiti gli attrezzi ammessi nelle acque di tipo A, ovvero:
• Canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche artificiali o
naturali. E’ consentito un utilizzo massimo contemporaneo di tre canne per ogni pescatore,
facendo attenzione a non occupare un tratto di sponda superiore ai dieci metri.
Durante il periodo di divieto dell’agone è vietato pescare con le “moschette”.
Durante il periodo di chiusura della trota è vietato pescare “a traino” dalla barca con esche
artificiali.
Durante il periodo di divieto del pesce persico è vietato pescare con lo “scuobidou”
• Tirlindana, con un massimo di 10 esche naturali o artificiali. E’ vietata durante il periodo di
divieto del pesce persico.
Nel lago di Como è consentito anche l’utilizzo dei seguenti attrezzi tradizionali:
•
Amettiera per coregoni, con un massimo di 15 ami. Il limite di 15 ami va riferito al singolo
pescatore, non al singolo attrezzo. In caso di utilizzo contemporaneo di più canne, non si deve
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pertanto superare il numero complessivo di 15 esche. Non si può pescare con l’amettiera
durante il periodo di divieto dei coregoni. Per la pesca ai coregoni con l’amettiera è inoltre
necessario usare il tesserino provinciale segnapesci.
•
Molagna (tirlindana per trota), con un massimo di 10 esche naturali o artificiali. E’ vietata
durante il periodo di divieto della trota e del cavedano.
•
Cavedanera, con un massimo di 10 esche naturali o artificiali. E’ vietata durante il periodo di
divieto della trota e del cavedano.
•
Spaderna, con un massimo di 25 ami per pescatore (con limite di 75 ami per imbarcazione) di
misura non superiore al n.4, da posarsi sul fondo. Questo attrezzo è consentito unicamente
dalle ore 12 del sabato alle ore 12 del lunedì e deve essere provvisto di gavitello recante le
generalità (nome, cognome e numero di licenza) del pescatore.
• Fiocina, con un massimo di 7 punte allineate. Questo attrezzo può essere utilizzato solo nelle
ore notturne, da barche azionate a remi e dotate di fonte luminosa (lampara).L’uso della
fiocina è vietato dal 15 novembre fino al termine del periodo di divieto dei coregoni, nonché
dal 1 aprile al 30 giugno.
• Quadrato, di lato non superiore a m.1,5, montato su palo di manovra. Tale attrezzo deve
essere usato esclusivamente nelle ore notturne e per la cattura dell’agone. Il lato della maglia
non deve essere inferiore a mm 17. Questo attrezzo è consentito unicamente nel periodo
compreso tra l’apertura della pesca all’agone e il 10 agosto. Il quadrato non può essere usato
dalla barca e il pescatore deve operare dalla riva “ a piede asciutto”. La distanza minima tra
pescatore e pescatore non deve essere inferiore a m.10. L’attrezzo deve essere usato
esclusivamente in senso verticale, il bastone della bilancia non può superare la lunghezza di
metri 10 ed è vietato qualsiasi impianto fisso, anche solo temporaneo, sul terreno.
E’ consentito l’uso massimo contemporaneo di due attrezzi del tipo molagna, tirlindana e cavedanera
per imbarcazione. Se i due attrezzi sono dello stesso tipo il numero di esche complessivo non può
superare quello massimo consentito per un attrezzo singolo.
4.2.LA PESCA SUBACQUEA
La pesca subacquea è consentita solo nel lago di Como e solo nelle seguenti zone:
Comune di Musso: lungo tutto il litorale ricadente nel territorio comunale.
Comune di S.Siro: dalla punta di Gaeta alla foce del torrente Serio.
Comune di Cernobbio e Moltrasio: dalla scalinata a Sud della punta di Pizzo sino alla villa
Fontanelle.
Comuni di Lenno e Tramezzo: dal pontile di Azzano alla punta di Balbianello.
Comune di Bellagio: dal molo in località “Punta Spartivento” alla piazzetta a lago in località
Pescallo.
Comuni di Torno e Faggeto Lario: dal pontile in località “Plinianina” al Cantiere Mostes di
Faggeto Lario.
Il fucile subacqueo deve essere privo di carica esplosiva e può essere usato solo in apnea, dall’alba
al tramonto. Non possono essere usate fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre
attenersi alle norme di sicurezza previste dalle leggi in materia di navigazione delle acque interne e di
sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alle zone di pesca dove è ammessa la pesca
subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.
4.3 ZONE DI TUTELA ITTICA
Nelle zone di tutela ittica, di seguito elencate, è consentita la pesca solo da riva e con una sola
canna, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. E’ inoltre vietata la pasturazione
con la larva di mosca carnaria (cagnotto).
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Comune di Laglio, dalla scalinata di fronte al cimitero verso Nord sino all’ex cantiere Branduardi,
per una larghezza di 100 metri dalla riva
Comune di Brienno, dal pontile della navigazione sino al moletto a Nord della chiesa.
Comune di Argegno, dall’albergo Belvedere sino a 100 metri a Nord della foce del torrente Telo,
per una larghezza di 150 metri dalla riva.
Comune di Lezzeno, dalla stradetta che scende dalla trattoria Valletta sino alla Fornace, per una
larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Tremezzo, dal confine con il Comune di Griante sino alla scalinata di villa Carlotta e
dall’estremità Sud del parco Mayer sino alla scalinata di villa Sora a Bolvedro per una distanza di
100 metri dalla riva.
Comune di Menaggio, dalla vecchia caserma della Guardia di Finanza, sino a 100 metri a Nord
della foce del torrente Senagra per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Dongo, dal confine con il comune di Musso sino alla Chiesa di S. Stefano, per una
larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Gravedona, da 100 metri a Sud della foce del torrente Liro sino alla centrale
idroelettrica, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Domaso, da 100 metri a Sud della foce del torrente Livo sino a 100 metri a Nord dalla
foce dello stesso torrente, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comuni di Gera Lario e Sorico, da 150 metri a Sud della sponda idrografica destra del fiume Adda
alla foce sino a 100 metri a Nord della sponda idrografica sinistra del fiume Adda alla foce, per una
larghezza di 100 metri dalla riva
4.4. ZONE RISERVATE ALLA PESCA DILETTANTISTICA
Nelle zone riservate alla pesca dilettantistica, di seguito elencate, è vietata ogni forma di pesca
professionale.
Comune di Como: a Sud della congiungente tra la darsena di villa Sforni di Tavernola e villa Geno
(riserva Celesia).
Comune di Como, Cernobbio e Blevio: a Nord della riserva Celesia, in sponda Ovest sino alla
foce del torrente “Garuf” in comune di Cernobbio ( per una distanza di 300 metri dalla riva) e in
sponda Est sino alla cosiddetta “Cà de Paja” in comune di Blevio ( per una distanza di 100 metri
dalla riva).
Comune di Torno: dalla punta di Torno alla foce della valletta posta all’estremità Sud dell’abitato,
per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di S. Abbondio: dal pontile di Acquaseria in direzione Nord sino alla punta di S. Maria
Rezzonico per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Bellagio: dal Lido di Bellagio al pontile del battello, per una larghezza di 100 metri
dalla riva.
Comune di Musso: per tutto il territorio comunale, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
4.5. ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO
Nelle zone di protezione e ripopolamento non si può pescare.
Sono istituite zone di protezione e ripopolamento, solo nel periodo 1 dicembre - 30 aprile,
all’interno dei porti e dei moli.
In un piccolo tratto di litorale compreso tra la foce del Mera e quella dell’Adda esiste un divieto di
pesca emanato dal Consorzio della Riserva Naturale del Pian di Spagna e lago di Mezzola. I tratti di
divieto sono tabellati a cura del Consorzio. Il divieto non si applica alla pesca professionale.
4.6. ZONE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
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Nella porzione di Lario che appartiene alla provincia di Como c’è solo un diritto esclusivo di pesca.
Si tratta dell’area compresa tra la punta di Geno ed il molo di Tavernola, in Comune di Como. Per
pescare in questa zona, chiamata “Riserva Celesia”, è sufficiente associarsi alla F.I.P.S. I residenti
in provincia di Como possono associarsi effettuando un versamento di Euro 23 (Euro 7 per i minori
di anni 14) sul c.c.p. n° 40416463.
Nella riserva Celesia è in vigore il regolamento generale di pesca del lago di Como.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. IL LAGO DI MEZZOLA ( compreso il bacino di Dascio)
In seguito ad una Convenzione approvata dalle Province di Como e di Sondrio, esiste un unico
regolamento di pesca su tutto il lago di Mezzola.
Tale regolamento è identico a quello in vigore nel lago di Como, con la differenza che è vietato
l’esercizio della pesca subacquea, nonché l’uso del quadrato, della spaderna e della fiocina.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. IL LAGO DI MONTORFANO
Nel lago di Montorfano c’è un diritto esclusivo di pesca gestito dalla locale associazione di
pescatori.
Per pescare è necessario ritirare il permesso rilasciato dal gestore.
Il costo dei permessi é di Euro 2,60 (permesso giornaliero) o di Euro 26 (permesso annuale).
I permessi sono in distribuzione a Montorfano presso il Lido Comunale, il Bar Roma , il Piccolo Bar
e l’edicola di via Cantù
I permessi sono validi solo per la pesca da riva. La pesca dalla barca è riservata ad un ristretto
numero di soci.
La pesca da riva è consentita solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di
5 ami o altre esche artificiali o naturali. E’ consentito un utilizzo massimo contemporaneo di tre
canne per pescatore, facendo attenzione a non occupare un tratto di sponda superiore ai dieci metri.
Durante le ore notturne, è consentita solo la pesca “a fondo”.
Nel lago di Montorfano sono inoltre in vigore le seguenti norme particolari:
• Tutte le catture di specie ittiche pregiate (luccio, pesce persico, persico trota, carpa, tinca,
anguilla) devono essere riportate su un apposita scheda segna-catture, da restituirsi all’
Associazione Pescatori del lago di Montorfano.
• E’ vietata la pesca con il “ vivo” durante il periodo di divieto del pesce persico e del luccio.
• E’ sempre vietato il rilascio nel lago del pesce vivo usato come esca.
• L’inizio del periodo di divieto del pesce persico è anticipato al 15 marzo
• L’inizio del periodo di divieto del persico trota è anticipato al 15 aprile
Nel lago di Montorfano è vietata ogni forma di pesca professionale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. IL LAGO DEL SEGRINO
Nel lago del Segrino c’è un diritto esclusivo di pesca gestito dall’Azienda Agricola Gorla di Enrico
Massironi.
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Per pescare nel lago del Segrino è necessario ritirare il permesso rilasciato dal gestore. Soltanto i
minori di anni 13 non hanno bisogno di alcun permesso
I permessi sono distribuiti dall’Edicola Cupidi, via Mazzini a Canzo, al costo di Euro 10 (permesso
giornaliero), Euro 50,00 (permesso annuale per i residenti nei Comuni di Longone al Segrino, Canzo
ed Eupilio), Euro 100,00 (permessi annuali per i residenti negli altri Comuni).
I permessi sono validi solo per la pesca da riva; la pesca dalla barca è riservata ad un ristretto
numero di soci.
La pesca da riva è consentita solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di
5 ami o altre esche artificiali o naturali. E’ consentito un utilizzo massimo contemporaneo di tre
canne per pescatore, facendo attenzione a non occupare un tratto di sponda superiore ai dieci metri.
Inoltre, non si può lanciare ad una distanza superiore ai 30 metri dal posto di pesca.
Durante le ore notturne, è ammessa solo la pesca “a fondo”.
Nel lago del Segrino sono inoltre in vigore le seguenti norme particolari:
• per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può trattenere più di quindici esemplari di
pesce persico, due esemplari di carpa, due esemplari di tinca, due esemplari di anguilla.
• Sono stabilite le seguenti misure minime, più restrittive rispetto a quelle contenute nel
regolamento provinciale: pesce persico cm.18, anguilla cm.50, carpa cm. 35 e tinca cm.30.
Nel lago del Segrino non si può usare il ciambellone (belly boat) ed è vietata ogni forma di pesca
professionale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. IL LAGO DI ALSERIO
La pesca sul lago di Alserio può essere esercitata, sia da riva che da natante, da tutti coloro che sono
in possesso della normale licenza di pesca.
La pesca da riva è consentita solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di
5 ami o altre esche artificiali o naturali. E’ consentito un utilizzo massimo contemporaneo di tre
canne per pescatore, facendo attenzione a non occupare un tratto di sponda superiore ai dieci metri.
La pesca da natante può essere esercitata con la canna da pesca, con le stesse modalità previste per
la pesca da riva, o con la tirlindana, con un massimo di 10 esche singole naturali o artificiali. La
tirlindana è vietata durante il periodo di divieto del pesce persico.
Durante le ore notturne, è ammessa solo la pesca a fondo, praticata da riva.
Nel lago di Alserio è vietata ogni forma di pesca professionale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. IL LAGO DI PUSIANO
Sul lago di Pusiano c’è un diritto esclusivo di pesca gestito dalla Società del lago di Pusiano.
La pesca da riva è libera a tutti i pescatori in possesso della licenza di pesca e non richiede alcun
permesso supplementare. La pesca da riva è consentita solo con la canna da pesca, con o senza
mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche artificiali o naturali. E’ consentito un utilizzo
massimo contemporaneo di tre canne per pescatore, facendo attenzione a non occupare un tratto di
sponda superiore ai dieci metri.
Nel lago di Pusiano sono inoltre in vigore le seguenti norme particolari, più restrittive rispetto al
regolamento provinciale:
• Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può trattenere più di due anguille, una carpa,
un luccio, due lucioperca, un persico trota, quattro tinche, due trote.
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• La misura minima della carpa è 40 cm, quella del luccio 60 cm, quella del lucioperca 40 cm,
quella del persico trota 35 cm.
• La cattura del lucioperca è vietata dal 1 aprile al 31 maggio e quella del persico trota dal 1
maggio al 30 giugno.
Per pescare dalla barca è necessario ritirare un permesso di pesca a pagamento rilasciato dai seguenti
punti di distribuzione:
• Cartolibreria dello Studente, largo Caleotto 14/B, Lecco (tel. 0341/363659)
• Ropino Pescasport, via Asiago 25/B, Como fraz. Tavernola (tel. 031/340979)
• Caccia e Pesca di Bosisio, via Trento 1, Erba (031/645492)
La pesca da natante può essere esercitata solo nelle ore diurne, con la canna da pesca o con la
tirlindana, con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali. La tirlindana è vietata
durante il periodo di divieto del pesce persico.
Durante le ore notturne, è ammessa solo la pesca a fondo, praticata da riva.
La pratica del “carp fishing” è consentita nel rispetto delle seguenti regole:
• È consentito l’uso contemporaneo di non più di tre canne per pescatore
• Durante le ore diurne le esche non possono essere posate con l’aiuto dell’imbarcazione. Un’ora
prima dell’alba le esche posate con l’aiuto della barca devono essere recuperate e possono
essere nuovamente calate solo per mezzo della canna da pesca fino ad un’ora dopo il tramonto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. IL LAGO DI PIANO
Per pescare nel lago di Piano bisogna ritirare il libretto segnacatture rilasciato al costo di 1 Euro dall’
Ente gestore della Riserva Naturale del lago di Piano (Comunità Montana Alpi Lepontine, tel. e fax
0344.74961).
La pesca da riva è consentita solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di
5 ami o altre esche artificiali o naturali. E’ consentito un utilizzo massimo contemporaneo di tre
canne per pescatore, facendo attenzione a non occupare un tratto di sponda superiore ai dieci metri.
La pesca dalla barca può essere esercitata con la canna da pesca, con le stesse modalità previste per
la pesca da riva, o con la tirlindana, con un massimo di 10 ami o esche naturali o artificiali. La
tirlindana è vietata durante il periodo di divieto del pesce persico.
Durante le ore notturne, è ammessa solo la pesca a fondo, praticata dalla riva.
Nel lago di Piano è vietata ogni forma di pesca professionale.
Sono inoltre in vigore le seguenti restrizioni, imposte dalla Riserva Naturale del lago di Piano:
• è vietato usare il pesce vivo come esca
• è vietato pasturare con la larva di mosca carnaria (cagnotto)
• è vietato svolgere gare di pesca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. IL CANALE DEL MERA E IL FIUME LAMBRO EMISSARIO (acque di tipo C)
11.1 LE MODALITA’ DI PESCA
La pesca è consentita unicamente da riva e solo con la canna da pesca, con o senza mulinello, con
un massimo di 5 ami o altre esche artificiali o naturali. E’ consentito un utilizzo massimo
contemporaneo di tre canne per pescatore, facendo attenzione a non occupare un tratto di sponda
superiore ai dieci metri.
Durante le ore notturne è ammessa solo la pesca “a fondo”.
12
In alcuni tratti del Canale del Mera e del pozzo di Dascio esiste un divieto di pesca emanato dal
Consorzio della Riserva Naturale del Pian di Spagna e lago di Mezzola. I tratti soggetti al divieto
sono tabellati a cura del Consorzio medesimo. Il divieto non si applica alla pesca professionale.
11.2 LA RISERVA INVERNALE DI PESCA ALLA TROTA
Nel tratto di fiume Lambro emissario compreso tra il ponte in località Corazziere e il tunnel della
cementeria di Merone è istituita una riserva invernale di pesca alla trota, gestita dall’ A.P.S. Como FIPSAS.
La riserva apre la seconda domenica di ottobre e chiude il 31 marzo. Per pescare in riserva occorre
acquistare un apposito permesso giornaliero, in distribuzione presso tutti i negozi di articoli da
pesca della provincia di Como e presso il Bar Stazione di Merone. Per la stagione di pesca 20042005 il costo del permesso giornaliero è di 10 Euro.
Attenzione, per motivi fiscali i non associati FIPSAS possono pagare il permesso solo tramite
versamento in conto corrente postale, utilizzando l’apposito bollettino.
Per pescare nel periodo compreso tra il primo aprile e il secondo sabato di ottobre è sufficiente la
licenza di pesca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. I TORRENTI (acque di tipo B)
12.1 TEMPI E LE MODALITÀ DI PESCA
Per pescare nelle acque di tipo B bisogna avere il tesserino provinciale segnapesci.
La pesca è consentita da un’ ora prima del levar del sole dell’ultima domenica di febbraio fino ad
un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre e limitatamente ai giorni di domenica,
lunedì, giovedì e sabato, nonché il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il 15 agosto.
Dalla seconda domenica di ottobre alla terza domenica di febbraio la pesca nelle acque di tipo B è
limitata alle gare e alle manifestazioni di pesca disputate nei campi gara evidenziati al punto 12.2.
La pesca è consentita solo nelle ore diurne ed esclusivamente con la canna da pesca. E’ ammessa una
sola canna per pescatore, armata con un massimo di tre esche naturali e artificiali.
E’ obbligatorio usare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato (con esclusione dei tratti
assegnati in concessione all’A.P.S. – F.I.P.S.A.S., dove si può pescare anche con ami provvisti di
ardiglione perché vengono effettuate semine di trote adulte “pronta cattura”).
E’ vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria (cagnotti)
E’ vietato pasturare in qualsiasi forma.
E’ vietato pescare dai ponti.
L’uso di lenze con piombo terminale (sistema a “camolera”) è consentito a partire dal 30 aprile.
12.2. I TRATTI AFFIDATI IN CONCESSIONE ALL’A.P.S.-F.I.P.S.A.S
Tutti i tratti di torrente dove si possono svolgere gare di pesca sono stati affidati in concessione
all’A.P.S. – F.I.P.S.A.S.”.
Questi tratti sono così individuati:
Torrente Albano – Comune di Dongo, dalla foce al ponte sulla vecchia Regina (campo gara
utilizzabile anche nel periodo invernale)
Torrente Albano – Comune di Garzeno, dall’immissione nel bacino della Reggea al ponte di
Lanciò
Torrente Lambro – Comune di Pontelambro, dal campo sportivo al piede della briglia di
derivazione della “Roggia Molinara”
13
Torrente Lambro – Comuni di Canzo-Asso, dalla stazione ferroviaria al ponte cosiddetto
“dell’USSL”
Torrente Liro – Comune di Gravedona, dalla foce alla località denominata “Platani Riprese”
(campo gara utilizzabile anche nel periodo invernale)
Torrente Serio – Comune di Acquaseria, dal ponte sulla statale alla seconda briglia verso monte
Torrente Senagra - Comune di Grandola ed Uniti– dalla buca del “Cion” al ponte in località
“Vecchia Chioderia”.
Torrente Soldo – Comune di Valsolda, dal ponte di Castello alla confluenza posta circa 300 metri a
monte
Torrente Telo di Osteno – comune di Laino, dalla località “Burgantun” alla località “Burgant della
Minica”.
Torrente Cuccio – Comune di Porlezza, dal ponte sulla strada provinciale per Osteno alla centrale
Enel (campo gara utilizzabile anche nel periodo invernale).
Torrente Cuccio – Comune di Carlazzo, dalla località Mulino al ponte Maggione
L’ esercizio della pesca all’interno di questi tratti, al di fuori del periodo di svolgimento delle gare di
pesca, è libero a tutti i pescatori associati alla F.I.P.S.A.S, o alla A.R.C.P.- sezione di Como, o
all’U.N.P.E.M. – sezione di Como.
12.3 LA RISERVA TURISTICA SUL TORRENTE SENAGRA
La riserva turistica si trova sul torrente Senagra , a partire dal ponte della “Vecchia Chioderia” fino
alla località denominata Sass Curbee.
La riserva è gestita dall’A.P.S. Como - FIPSAS, che effettua periodiche immissioni di trote adulte
“pronta cattura”. Per pescare in questo tratto, occorre acquistare un apposito permesso giornaliero,
in distribuzione presso tutti i negozi di articoli da pesca della provincia di Como e, sul posto, presso
l’agriturismo “Vecchia Chioderia”.
Attenzione, per motivi fiscali i non associati FIPSAS possono pagare il costo del permesso solo
tramite versamento in conto corrente postale, utilizzando l’apposito bollettino.
12.4 I TRATTI DI DIVIETO DI PESCA
Nei seguenti tratti è vietata ogni forma di pesca:
• Fiume Lambro immissario: dal ponte di Caslino d’Erba sino alla cabina dell’Enel posta circa
trecento metri a monte
• Torrente Telo di Argegno: in Comune di Schignano, dal ponte della mulattiera per Argegno,
località Mulini, al ponte della strada per Perla, località Fusina
• Torrente Nosee: in Comune di Nesso, dalla confluenza con la valle di Toff per 300 metri
verso monte
12.5.IL TRATTO RISERVATO ALLA PESCA A MOSCA CON LA CODA DI TOPO
Nel tratto riservato alla pesca a mosca con la coda di topo è obbligatorio l’immediato rilascio di tutti
i pesci catturati:
• Fiume Lambro immissario: dalla cabina dell’Enel in località Castelmarte sino alla stazione
delle Ferrovie Nord di Canzo-Asso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. IL TESSERINO SEGNAPESCI
14
Il tesserino provinciale segnapesci è obbligatorio per la pesca nei torrenti e per la pesca ai coregoni
con l’amettiera.
In provincia di Como si può pescare con il tesserino rilasciato dalla Provincia di Lecco e viceversa.
Il tesserino ha una doppia finalità: facilitare il controllo del limite massimo di catture (per trote e
coregoni 6 capi complessivi al giorno) e tenere sotto controllo l’andamento annuale del pescato.
I tesserini segnapesci sono rilasciati gratuitamente e possono essere ritirati, presentando la licenza
di pesca, nei seguenti punti di distribuzione:
1. Enti pubblici e associazioni:
• Provincia di Como - ufficio pesca - Via Sirtori 3
• Provincia di Como - ufficio di Gravedona - Palazzo Gallio (aperto solo al venerdì mattina
dalle 9.00 alle 12.00)
• Provincia di Sondrio - ufficio pesca – via XXV Aprile 22
• Comunità Montana Alpi Lepontine, casa della Riserva del lago di Piano, via Statale, Carlazzo
• F.I.P.S.A.S. – sezione provinciale di Milano, via Piranesi 14
• A.R.C.P. Via Magni 23 Como
2. Bar e Negozi di articoli da pesca:
• ARGEGNO: “Bazar” – via C. delle Alpi 53
• ARGEGNO: “Pesca Sport” – via Spluga 1
• BERNATE (MI): “Non solo esche” – via Ferrini 33
• BESANA BRIANZA (MI): “Brico Sport” – via Kennedy
• BULGAROGRASSO (CO): “Fontana” – via XXV Aprile ,3
• CABIATE: “ Visentin” via Grandi 44
• CAMNAGO (MI): “Italia Sport” via Col di Lana 12
• CANTU’: “Colzani” – via Manzoni 39
• CANZO: “Modern flies” – via Tagliamento 5
• CASLINO AL PIANO: “R.C.M. Pesca Sport” – via Diaz 47
• CESANO MADERNO (MI): “Brico Sport” – via N. dei Giovi 51
• CESANO MADERNO (MI): “Sedini Fernando” – via Verdi 19
• COMO: “L’Esca” via Lega Insurrezionale
• COMO: “Ropino” – via Asiago
• DONGO: “Botta” - via Rimembranze 3
• ERBA: “Caccia e Pesca di Bosisio” - via Trento 1
• GERA LARIO: “Armeria Dimensione 3”
• GRAVEDONA: “Punto Luce” – piazza Trieste
• MENAGGIO: “Bar Piccadilly” – via Diaz
• OLGIATE COMASCO: “Rusconi” - via Lomazzo 12
• PORLEZZA: “Fishing fever” – via Ceresio 2
• SALA COMACINA: “Proserpio” – via Statale 90/a
• SEREGNO (MI) : “Brico Sport” – via Milano 46
• VARESE: “Il temolo” – via Brennero 10
• VILLAGUARDIA: “Perfetto” – via Spluga
I tesserini segnapesci devono essere restituiti, anche per posta, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di validità, alla Provincia di Como, Ufficio Pesca, via Sirtori 3, COMO.
Il mancato rispetto dei termini di restituzione del tesserino comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di Euro 51,33.
15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. UN CASO PARTICOLARE: IL LAGO DI LUGANO
Il lago di Lugano ricade in parte in territorio italiano e in parte in territorio elvetico.
Sul lago è però in vigore un unico regolamento, emanato dalla Convenzione italo-svizzera per la
pesca. Questo regolamento internazionale sostituisce tutte le norme emanate dalla Regione
Lombardia e dalla Provincia di Como.
Di seguito se ne riporta un’ampia sintesi.
14.1. MISURE MINIME
Agone
cm 20
Anguilla
cm 40
Carpa
cm 30
Coregone bondella
cm 25
Coregone lavarello
cm 30
Luccio
cm 45
Lucioperca
cm 40
Persico trota
cm 20
Pesce persico
cm 18
Salmerino
cm 25
Temolo
cm 30
Tinca
cm 25
Trota
cm 30
14.2 LIMITI DI CATTURA
I limiti di cattura, intesi come numero massimo di esemplari catturabili giornalmente da un pescatore,
sono in vigore solo nella parte del lago di Lugano che è compresa nella provincia di Como.
Salmonidi (trote, salmerini, coregoni)
n. 5 esemplari
Pesce persico
n. 25 esemplari
Lucioperca
n. 10 esemplari
16
Persico trota
n. 5 esemplari
Luccio
n. 1 esemplare
14.3. PERIODI DI DIVIETO
Agone
dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo
dal 15 maggio al 15 giugno
Carpa
dal 1 giugno al 30 giugno
Coregoni
dal 15 novembre al 24 gennaio
Luccio
dal 15 marzo al 30 aprile
Lucioperca
dal 1 aprile al 31 maggio
Persico trota
dal 1 maggio al 30 giugno
Pesce persico
dal 1 aprile al 31 maggio
Pigo
dal 1 maggio al 31 maggio
Salmerino
dal 15 novembre al 24 gennaio
Tinca
dal 1 giugno al 30 giugno
Trota
dal 26 settembre al 20 dicembre
I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati
14.4. ATTREZZI CONSENTITI E MODALITÀ DI UTILIZZO
La pesca è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:
•
Canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di dieci ami. E’ consentito l'uso
contemporaneo di non più di due canne per pescatore. Ne è vietato l’uso da imbarcazione da
un’ora dopo il tramonto a un’ora prima del levar del sole.
•
Cavedanera, con un massimo di otto esche, naturali o artificiali per imbarcazione, applicate ad
un unico attrezzo. La cavedanera può essere usata da un’ora prima del levar del sole a un’ora
dopo il tramonto.Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentita solo ad una
distanza superiore ai 50 metri da riva. E’ vietata durante il periodo di divieto della trota
•
Tirlindana per trota (molagna - rudun), con un massimo di venti esche. E’ vietata durante il
periodo di divieto della trota.
•
Tirlindana per salmerino (molagna-rudun), con un massimo di otto esche. E’vietata durante il
periodo di divieto del salmerino.
•
Tirlindana per luccio, con un massimo di otto esche. E’ vietata durante il periodo di divieto
del luccio.
•
Tirlindana per pesce persico, con un massimo di otto esche. E’ vietata durante il periodo di
divieto del pesce persico.
17
•
•
•
•
•
•
Tirlindana per agone, con un massimo di otto esche. E’ vietata durante il periodo di divieto
del pesce persico e dell’agone.
E’ vietato l’uso delle tirlindane da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima del levar del sole.
E’ consentito l’uso massimo di due tirlindane per imbarcazione. Se le due tirlindane sono dello
stesso tipo il numero di esche complessivo non può superare quello massimo consentito per un
attrezzo singolo.
Guadino, a diametro variabile, da usare solo per il recupero del pesce allamato.
Quadrato o bilancino, il cui lato della rete non può superare la lunghezza di 1 metro. Il lato
della maglia deve esser compreso tra 6 e 8 mm. Il quadrato è vietato da un’ora dopo il
tramonto a un’ora prima del levar del sole e non può essere utilizzato radendo il fondo o a
traino dell’imbarcazione. L’uso del quadrato è proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene,
e ai pontili d’attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio
d’acqua con un unico lato libero a lago. Quest’ultima disposizione non si applica quando
l’impiego del quadrato è rivolto esclusivamente alla cattura del gardon. L’uso del quadrato è
consentito solo per la cattura del pesce bianco da esca. Le altre specie vanno immediatamente
rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in un idoneo
contenitore. L’impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non
appartengono alla comunità ittica del lago di Lugano, è sempre vietata.Il quadrato può essere
impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon al fine di contenerne la presenza. In tal
caso, i gardon catturati possono essere trattenuti morti a scopo alimentare.
Nassetta, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm. E’ consentita solo per la cattura
del pesce bianco da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da
esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in un idoneo contenitore.
Bottiglia, consentita solo per la cattura del pesce bianco da esca. Le altre specie vanno
immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti
vivi in un idoneo contenitore.
Spaderna, con un massimo di 25 ami per pescatore ( con limite di 75 per imbarcazione). E’
vietato l’uso dell’esca viva durante il periodo di divieto del pesce persico.
14.4. NORME GENERALI
Per pescare nel lago di Lugano bisogna avere la licenza di pesca rilasciata con le modalità previste
dai singoli stati.
La cattura delle alborelle è sempre vietata.
E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria (cagnotto)
E’ inoltre vietato l'uso dell'ecoscandaglio, la pesca a strappo, la pesca con le mani, l’uso di sostanze
tossiche,narcotiche ed esplosive, l’uso della corrente elettrica.
Le acque comprese nel territorio del Comune di Valsolda e dell’ex Comune di Cima sono soggette
ad un diritto esclusivo di pesca gestito dalla FIPS. Per esercitarvi la pesca è necessario associarsi: i
residenti in provincia di Como possono farlo effettuando un versamento di Euro 23 (Euro 7 per i
minori di anni 14) sul c.c.p. n° 40416463.
E’ vietato catturare il gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes), mentre è consentita
la cattura dei gamberi esotici, come la specie Orconectes limosus, ampiamente diffusa nel lago di
Lugano.
14.5. ZONE DI DIVIETO DI PESCA
La pesca è vietata in un raggio di cinquanta metri intorno alla foce del torrente Cuccio, in Comune
di Porlezza.
14.6 ZONE DI TUTELA ITTICA
18
Nelle zone di tutela ittica è consentita la pesca solo da riva, con una sola canna, armata con un
massimo di tre ami o altre esche naturali o artificiali.
Comune di Valsolda: in corrispondenza della foce del torrente Soldo, per un raggio di cinquanta
metri.
Comune di Porlezza: in corrispondenza della foce del torrente Rezzo, per un raggio di 50 metri
Comune di Claino con Osteno: alla foce del torrente Telo, per un raggio di 50 metri.
14.7 ZONE RISERVATE ALLA PESCA DILETTANTISTICA
Nelle zone riservate alla pesca dilettantistica è vietata ogni forma di pesca professionale.
Comune di Claino con Osteno: tutto il territorio comunale
Comune di Porlezza: tutto il territorio non ricadente all’interno dell’ex Comune di Cima
Comune di Porlezza: in corrispondenza del canneto in località “Caravina” per una lunghezza di 400
metri ed una distanza di 200 metri dalla linea di costa
Comune di Valsolda: 200 metri a destra e a sinistra dalla foce del torrente Soldo, per una distanza
di 100 metri dalla linea di costa.
Comune di Valsolda: località S. Margherita: dal confine di Stato verso Osteno, per una lunghezza
di 400 metri e una distanza di 100 metri dalla linea di costa
15 LE GARE DI PESCA
Le gare di pesca possono essere disputate solo nei tratti appositamente individuati, che sono
chiamati “campi gara”.
Lo svolgimento delle gare è coordinato e controllato dall’ APS Como - FIPSAS.
Le società che intendono svolgere gare di pesca devono quindi rivolgersi all’associazione, in viale
Geno, 14, tel.031.303450, per ottenere l’autorizzazione necessaria.
I campi gara per la pesca alla trota che si trovano sui torrenti sono elencati al capitolo 12.2.
I campi gara per la pesca al colpo in acque lacuali sono di seguito elencati.
Lago di Como
• Comune di Como: diga foranea, passeggiata a lago di Villa Olmo e zona “Arcate” di V.le
Geno
• Comune di Como (per la pesca dalla barca): a Sud della congiungente tra la darsena di villa
Sforni di Tavernola e villa Geno (riserva Celesia).
• Comune di Lezzeno: dal Crotto del Misto al Cantiere Matteri.
• Comune di Colonno: dall’inizio dell’abitato sino al pontile della navigazione
• Comune di Ossuccio, località Ospedaletto: da Via Vaccani alla fine della spiaggetta a Nord e
dal pontiletto comunale alla fine della spiaggia successiva ( agibile solo con livelli bassi)
• Comune di Ossuccio, località Isola: dalla valletta alla scaletta a lago in prossimità del
parcheggio (agibile solo con livelli bassi)
• Comune di S.Maria Rezzonico: dalla spiaggetta antistante il terrapieno all’inizio della
galleria
• Comune di Pianello: dall’Imbarcadero alla località Crotti
• Comune di Gravedona: dalla piscina di Gravedona per 300 metri verso Sud
• Comune di Domaso (agibile solo con livelli bassi) e dal pontiletto in località Vercana sino a
villa Dolci
• Comune di Domaso: in corrispondenza della passeggiata a lago (con esclusione della stagione
turistica)
• Comune di Gera: dalla foce del torrente S.Vincenzo al faro (con esclusione della stagione
turistica)
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Lago di Lugano
• Comune di Porlezza - località Caravina: in corrispondenza della spiaggia in prossimità del
Ristorante “Crotto del Lago”
• Comune di Porlezza - Località Cima: dal pontile al parcheggio con il platano
• Comune di Porlezza: in corrispondenza della passeggiata a lago del centro abitato,
dall’idrometro alla zona di divieto alla foce del torrente Rezzo (con esclusione della stagione
turistica)
Comune di Osteno: in corrispondenza della piazza a lago
16. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le sanzioni in materia di pesca sono stabilite dalla legge regionale n. 12/2001.
Gli attrezzi, i mezzi ed i materiali non consentiti che sono serviti per commettere un’infrazione sono
sequestrati.
Il pesce catturato in violazione ai regolamenti, se vivo, deve essere immediatamente liberato,
altrimenti viene sequestrato e devoluto in beneficenza.
Il trasgressore ha 60 giorni di tempo, a partire dalla data di notifica del verbale, per effettuare il
pagamento in misura ridotta, il cui importo viene riportato sul verbale di trasgressione.
Entro 30 giorni, il trasgressore può altrimenti presentare alla Provincia, in carta semplice, le proprie
memorie difensive e può chiedere di essere sentito dal responsabile del procedimento.
Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, oppure se le sue
memorie difensive sono respinte, la Provincia emette un’ingiunzione di pagamento in cui l’entità
della sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione commessa, all’interno di un minimo e di un
massimo stabiliti dalla legge.
L’entità della sanzione è ridotta della metà nel caso di infrazioni commesse da minori di anni 18.
All’accertamento delle infrazioni possono provvedere:
• gli agenti della Polizia provinciale
• i guardiapesca volontari della Provincia
• i guardiapesca delle associazioni di pescatori
• le guardie del Corpo Forestale dello Stato
• gli agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza)
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15. INDIRIZZI, RECAPITI TELEFONICI, ORARI
PROVINCIA DI COMO
AREA AMBIENTALE
SERVIZIO PESCA
Via Sirtori 5 22100 COMO
Assessore: Gorgio Bin (tel 031/2755552)
Dirigente: Matteo Bigi (tel. 031/2755552)
Responsabile del servizio pesca: Carlo Romanò (tel. 031/2755578)
Istruttore direttivo-amministrativo: Angela Quattrone (tel. 031/2755571)
Ufficio sanzioni: Erminia Arcidiacono ( tel. 031/230427)
Ufficio utenza: Laura Tettamanti (tel. 031/2755575)
Guardiapesca volontari: Claudio Abate, Siro Abate, Claudio Alfieri, Marco Bartesaghi, Lorenzo
Bruschi, Simone Carsetti. Franco Cavalli, Emilio Ceola, Aldo Crosta, Francesco Dell’Avo, Paolo
Del Vecchio,
Rolando Fraschini, Graziano Frigerio, Osvaldo Garbuio, Davide Ioculano, Elia
Marelli, Vittorio Mattiolo, Pierbasilio Mauri, Paolo Merga, Giovanni Misuraca, Natale Montini,,
Vincenzo Perin, Umberto Peverelli, Giorgio Porta, Giovanni Ratti, Carlo Riva, Davide Rota, , ,
Roberto Soldani,.
Orario di apertura dell’Ufficio utenza:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00
Servizio di reperibilità 24 ore su 24 del servizio di vigilanza sulla pesca - tel. 031/230111
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pescare nel lago del Segrino