Fare Impresa
per il domani
L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e la Camera di commercio di
Torino già da diversi anni portano avanti progetti congiunti di
informazione, nelle materie di rispettiva competenza, a favore
delle categorie socialmente più svantaggiate.
In questo quadro si inserisce pienamente il progetto "Fare
Impresa per il domani", che si rivolge alle persone detenute
presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. In
particolare a quelle che stanno concludendo il periodo detentivo
per le quali, essendo imminente il reinserimento nella società,
risulta più urgente la conoscenza delle problematiche di
integrazione nel tessuto socio economico del nostro paese.
Lo scopo è quello di spiegare, a quanti tra loro sono interessati
ad aprire in futuro una piccola attività d'impresa, quali siano,
ad esempio, i principali adempimenti necessari per avviarla, cosa
fare per ottenere le agevolazioni previste dalle norme, quali sono
gli obblighi previdenziali nella gestione dell'impresa e, nel
contempo, fornire le conoscenze di base per interagire al meglio
con i principali enti pubblici sul territorio.
Non si tratta solo di aiutare le persone detenute, ma anche di
creare benefici per tutta la collettività. Infatti la consapevolezza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente favorisce
l'adempimento spontaneo, riducendo i comportamenti irregolari
involontari determinati dalla mancata conoscenza degli
adempimenti prescritti.
L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e la Camera di commercio
hanno, quindi, realizzato una "rete" che cerca di fornire, con
brevi lezioni congiunte, che si svolgeranno presso la Casa
Circondariale, e con questo opuscolo, distribuito ai discenti,
alcune semplici indicazioni che mirano ad agevolare
l'inserimento lavorativo di questa particolare fascia di utenza
colmando eventuali gap informativi.
In un percorso così ambizioso nei suoi obiettivi, la Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, valida e
insostituibile compagna di viaggio delle altre Istituzioni
coinvolte, è la protagonista indiscussa del progetto in quanto
indispensabile per l'effettiva riuscita dell'iniziativa.
Si ringrazia il direttore della Casa Circondariale per la
disponibilità dimostrata e per la preziosa collaborazione.
“ Sommario
CAPITOLO I: IL REGISTRO DELLE IMPRESE
(a cura della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Torino)
1.
2.
3.
4.
Il registro delle imprese: l’avvio dell’attività imprenditoriale
1.1 Il procedimento per l’iscrizione nel Registro
delle imprese
Come avviare un’impresa artigiana
2.1 Che cosa fare
2.2 Quanto costa iscriversi
2.3 Documentazione da allegare alle
pratiche in base all’attività
Condizioni e adempimenti per ottenere
le agevolazioni finanziarie
3.1 La legge regionale 34/2008 e
successive modifiche e integrazioni
3.2 Autoimpiego
3.3 Fondo regionale di garanzia per il microcredito
3.4 Progetto FaciliTo Barriera di Milano
3.5 Progetto Basso San Donato
La Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa
pag. 4
pag.
pag.
pag.
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7
9
9
10
pag. 11
pag. 13
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pag.
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15
17
17
19
20
21
CAPITOLO II: ADEMPIMENTI E AGEVOLAZIONI FISCALI
(a cura dell’Agenzia delle Entrate)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adempimenti fiscali per iniziare un’attività d’impresa
I regimi contabili
Documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) ed adempimenti connessi
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità - Il nuovo regime dei minimi
Il regime contabile agevolato (D.L. 98/2011)
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
pag. 23
pag. 24
pag. 26
pag. 27
pag. 30
pag. 32
CAPITOLO III: GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI NELLA
GESTIONE DELL’IMPRESA
(a cura dell’Inps)
1. Chi sono gli imprenditori artigiani
1.1. Come si ottiene l'iscrizione all'INPS
2. Chi sono gli imprenditori commercianti
2.1. Come si ottiene l'iscrizione all'INPS
3. Chi sono i familiari coadiuvanti
4. Quanto e quando si versano i contributi
5. Cos'è il D.U.R.C.
6. Quali sono le prestazioni
6.1. L'indennità di maternità
6.2. L'indennità di congedo parentale
6.3. Le cure termali
6.4.La pensione
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
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pag.
pag.
pag.
pag.
INDIRIZZI UTILI PER
ULTERIORI INFORMAZIONI
pag. 38
2
33
33
33
33
33
34
34
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36
36
36
37
37
Capitolo I
IL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. Il REGISTRO DELLE IMPRESE: L’AVVIO
DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Chi è l’imprenditore:
Chi esercita professionalmente, cioè stabilmente, un'attività economica
organizzata, diretta a produrre o scambiare beni e servizi.
E' imprenditore anche quello agricolo, ossia chi esercita un'attività diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame
e le attività connesse all'agricoltura (agriturismo, lavorazioni
meccanizzate, spalatura neve, ecc…)
E' piccolo imprenditore (anche artigiano o coltivatore diretto) la persona
fisica che svolge l'attività con carattere di continuità, prevalentemente
con l´apporto del proprio lavoro e di quello dei familiari; eventualmente
anche con l´utilizzo di dipendenti, ma in ogni modo con prevalenza del
proprio lavoro e di quello dei familiari sia rispetto al lavoro dei dipendenti
sia al capitale investito nell´impresa.
Tipologie di impresa
In base all'attività svolta:
Ÿ Impresa commerciale
Ÿ Impresa artigiana
Ÿ Impresa agricola
Esempi di impresa commerciale
Commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante
Commercio all'ingrosso
Somministrazione alimenti e bevande (bar, ristorante, pizzeria)
Agente o rappresentante di commercio, procacciatore d'affari
Mediazione immobiliare
Agenzia di viaggi
Internet point e phone center
Esempi di impresa artigiana
Gastronomia, pizza al taglio, kebab, gelateria
Impresa di pulizia
Parrucchieri, estetisti
Imprese edilizie, decoratori
Imprese di installazione di impianti
Autoriparatori
Autotrasportatori
Sartorie e riparazioni sartoriali
Tappezzieri
3
Esempi di impresa agricola
Coltivazione di terreni
Allevamento animali
Agriturismo
Tipologie di impresa
In base alla forma:
Ÿ Impresa individuale
Ÿ Impresa societaria o collettiva
Forma di impresa
Ÿ Imprenditore Individuale:
1. Ordinario
2. Piccolo imprenditore
3. Artigiano
4. Imprenditore agricolo
5. Coltivatore diretto
Ÿ Impresa collettiva o societaria
società di persone (s.n.c. - s.a.s.)
società di capitali (s.p.a. - s.r.l.)
cooperative
Il Registro delle imprese
Ÿ E' l'anagrafe presso la quale tutte le imprese, sia individuali e sia societarie, devono
obbligatoriamente iscriversi
Ÿ Il Registro Imprese è tenuto dalle Camere di commercio ed è pubblico, cioè
consultabile da tutti
Ÿ La competenza territoriale è provinciale ed è stabilita sulla base della sede legale
dell'impresa (per le imprese individuali solitamente coincide con la sede di attività)
Ÿ Per le attività itineranti, quali il commercio ambulante, agenti di commercio,
procacciatori ecc…, solitamente la sede legale coincide con la residenza
dell'imprenditore.
Adempimenti dell'impresa individuale presso il Registro Imprese:
Ÿ Presentazione domanda di iscrizione:
1. nella sezione ordinaria quando si è Imprenditore commerciale
2. nella sezione speciale quando si è Piccolo imprenditore, Imprenditore agricolo,
Coltivatore diretto
3. Se si tratta di attività esclusivamente artigiana, il titolare dell'impresa deve
presentare la domanda di iscrizione solo all'Albo delle imprese artigiane, mentre
nella sezione speciale del registro delle imprese sarà eseguita d'ufficio
l'annotazione
Ÿ Termine: Entro 30 gg. dalla data di inizio attività
Ÿ Modulo obbligatorio:
Mod. I/1 telematico
Ÿ Allegati:
4
1. quando l'attività svolta è soggetta ad autorizzazioni, licenze,
mandati o simili, occorre allegarne fotocopia (per informazioni
sulla disciplina delle diverse attività, consultare l'apposita Guida
nel sito all'indirizzo: www.to.camcom.it)
2. la domanda di iscrizione presentata da cittadino extracomunitario
deve essere accompagnata dal permesso di soggiorno in corso
di validità, tranne che si tratti di attività preventivamente
autorizzata da altra PA, che ha quindi già verificato la legittima
presenza in Italia dello stesso.
Ÿ Costi
1. Diritti di segreteria: euro 18,00
2. Imposta di bollo: euro 17,50
Ÿ Diritto annuale (anno 2012):
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa iscritta o annotata nel
Registro delle imprese è tenuta a versare alla Camera di
commercio di riferimento. Gli importi per le imprese
individuali sono attualmente i seguenti:
Imprenditore commerciale (sez.ord.) euro 200,00
Piccolo imprenditore (sez. speciale) euro 88,00
Il pagamento del diritto annuale deve essere
effettuato entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda d'iscrizione con modello F24
oppure contestualmente con la presentazione
della pratica informatica (come avviene per
i diritti di segreteria e per l'imposta di bollo).
Diritto annuale: attenzione alle truffe
Le imprese devono diffidare di ogni
richiesta di pagamento relativa
all'iscrizione in presunti annuari,registri
e repertori o relativa a presunte
prestazioni
assistenziali
e
previdenziali avanzate da organismi
privati, che nulla hanno a che
vedere
con
il
pagamento
obbligatorio del diritto annuale né
con l´iscrizione in registri tenuti
dalla Camera di commercio.
Ogni anno, alle imprese viene
inviata dalla Camera di
commercio di Torino una lettera
informativa con le indicazioni
necessarie per determinare
l´importo del diritto annuale e
le istruzioni per compilare il
modello F24.
5
1.1. Il procedimento per l'iscrizione nel Registro delle
imprese
Ÿ Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
Manovra Bersani per la liberalizzazione delle attività economiche e la nascita di nuove
imprese
Art. 9: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
(a regime dal 1° aprile 2010)
Cos'è la Comunicazione Unica
Comunicazione Unica è una procedura che consente di eseguire IN VIA TELEMATICA
contemporaneamente e con un'unica modalità di presentazione tutti i principali
adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività di impresa ai fini fiscali,
previdenziali, assicurativi e pubblicitari, ove sussistano tutte le condizioni di legge
Ÿ Cosa consente la Comunicazione Unica
Ÿ chiedere il codice fiscale e/o la partita IVA
aprire una posizione assicurativa presso l'INAIL
Ÿ chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci
chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane
Agli stessi fini, la procedura si applica anche alle successive
domande/dichiarazioni/denunce di modifica e di cessazione
Registro imprese: sportello virtuale/integrato della Comunicazione Unica
Il registro imprese diventa l'unico punto di accesso integrato delle domande/dichiarazioni
rivolte alle diverse Amministrazioni
(Agenzia Entrate, INPS, INAIL)
Non viene modificata in ogni caso la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione
coinvolta
Soggetti interessati dalla ComUnica
La nuova procedura interessa e coinvolge tutte le tipologie di imprese: con la piena
attuazione della disciplina della ComUnica:
Tutti gli Imprenditori, individuali e collettivi, saranno obbligati alla presentazione telematica
Invio della ComUnica
1. La data di invio telematico costituisce la data di presentazione della ComUnica
2. L'Ente destinatario della ComUnica è la Camera di commercio, tramite il Registro
imprese
3. Ciascuna Amministrazione interessata è destinataria della specifica modulistica ad
essa indirizzata ed allegata alla ComUnica
Cosa fa l'ufficio quando riceve la Comunicazione Unica
L'ufficio del registro delle imprese:
1. rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge
6
2. dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica
Cosa fanno le altre Amministrazioni
Le Amministrazioni competenti comunicano per via telematica
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese:
1. immediatamente il codice fiscale e la partita IVA
2. entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi
alle posizioni registrate
Per maggiori informazioni e per scaricare il software si deve
consultare il sito: www.registroimprese.it
La PEC (posta elettronica certificata)
La presentazione di una ComUnica presuppone che l'impresa abbia
obbligatoriamente un proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
altrimenti dovrà richiederla con la prima presentazione di una ComUnica
La casella PEC è gratuita per le imprese individuali per un anno e riceverà
solo messaggi da altra PEC, ma potrà inviare messaggi sia certificati e
sia normali
Ÿ Cos'è la Firma digitale:
l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta
L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo (art. 23, comma 2, T.U. n. 445/2000).
Ÿ La firma digitale serve a:
1. Sottoscrivere un documento informatico
2. Verificare, da parte del destinatario, l'identità del firmatario
3. Garantire la sicurezza della provenienza del documento
4. Assicurare la certezza che l'informazione contenuta nel documento non
è stata alterata
Ÿ Cos'è la smart-card:
una carta magnetica dotata di un microprocessore e di memoria per il cui
utilizzo è necessario conoscere l'apposito codice segreto (PIN).
Ÿ Come si ottiene una smart card:
recandosi direttamente agli sportelli dedicati, in via San Francesco da
Paola, 24, I° piano
Per informazioni telefonare ai nn. 011/5716256/7/8/9
Oppure consultare il sito www.to.camcom.it/cns
7
2. COME AVVIARE UN’IMPRESA
ARTIGIANA
2.1 Che cosa fare
Dal 1° aprile 2010 chi vuole avviare un'attività imprenditoriale
artigiana ed in qualunque forma (impresa individuale o
società), deve utilizzare la Comunicazione Unica.
Cos'è la Comunicazione Unica?
Si tratta di una nuova procedura completamente
informatica, che contiene tutta la modulistica degli enti
coinvolti
(AGENZIA
ENTRATE,
CAMERA
DI
COMMERCIO, INPS, INAIL) e che deve essere utilizzata
per presentare tutte le domande e le denunce che sono
necessarie per ottenere la partita Iva, per iscriversi al
registro imprese e all'albo delle imprese artigiane, per le
denunce all'INPS ed all'INAIL.
Cosa occorre per presentare la ComUnica?
Per presentare la "Comunicazione unica" occorre essere
in possesso della firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (Pec).
Dove trovo le informazioni sulla ComUnica?
Le Camere di commercio hanno messo a disposizione,
gratuitamente, il software "ComUnica", che guida gli utenti
a compilare il modello.
Inoltre, sul sito internet www.registroimprese.it è stata
pubblicata la "Guida alla compilazione della comunicazione
unica d'impresa".
Dichiarazione fiscale di inizio attività e attribuzione
partita IVA
Quando si intraprende un'attività artigiana occorre
presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione all'Ufficio IVA
o all'Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui si trova il
proprio domicilio fiscale.
Dal 1° aprile 2010 la dichiarazione viene presentata con la
pratica ComUnica e l'Agenzia delle Entrate attribuisce
immediatamente la partita IVA.
Iscrizione all'INAIL
Gli artigiani sono tenuti ad assicurare se stessi e gli eventuali
dipendenti contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e
malattie causati dall'attività lavorativa presentando all'INAIL la
denuncia nello stesso giorno dell'inizio attività (www.inail.it).
8
Anche questa denuncia deve essere fatta utilizzando la procedura
ComUnica.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo Artigiani
È titolare di impresa artigiana chi
Ÿ esercita abitualmente e professionalmente l'impresa con piena
responsabilità
Ÿ svolge in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel
processo produttivo
Ÿ esercita un'attività diretta alla produzione di beni e servizi ad
esclusione delle attività agricole e commerciali.
L'impresa è artigiana anche quando l'attività viene svolta con l'ausilio di
lavoratori dipendenti purché non vengano superati i limiti previsti
dall'art.4 della Legge 443/85.
Iscrizione all'INPS
L'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane dell'impresa individuale o della
società, comporta l'iscrizione automatica nell'INPS e il versamento dei
contributi previdenziali.
Cittadini extracomunitari
Per i cittadini extracomunitari è richiesta la fotocopia (o la presentazione)
del permesso di soggiorno in corso di validità o dell'eventuale richiesta di
rinnovo.
Retrodatazione cessazioni
Per segnalare che l'attività è cessata già da qualche mese/anno: allegare
al modello appositamente predisposto, qualsiasi documento in fotocopia
non autenticata che si riferisca alla data effettiva di fine attività (cessazione
IVA o INAIL, buste paga nel caso di rapporto di lavoro dipendente, modd.
101, 740, ecc.).
2.2 Quanto costa iscriversi
ISCRIZIONE Impresa individuale
Ÿ Diritti di segreteria per iscrizione all´A.I.A. ComUnica euro 15,00
(su supporto informatico euro 21,00)
Maggiorazione dei diritti di segreteria esclusivamente per le
imprese di pulizia, di facchinaggio, di autoriparazione e di
installazione euro 9,00
Tassa di concessione governativa su c/c postale 8003
(esclusivamente nei casi di inizio di attività di installazione di
impianti, di imprese di pulizia, di autoriparazione e di facchinaggio)
euro 168,00
9
ISCRIZIONE Società
Ÿ Diritti di segreteria per iscrizione all´A.I.A. ComUnica euro 15,00 (su supporto
informatico euro 21,00)
Ÿ Maggiorazione dei diritti di segreteria esclusivamente per le imprese di pulizia, di
facchinaggio, di autoriparazione e di installazione euro 15,00
Ÿ Tassa di concessione governativa su c/c postale 8003 (esclusivamente nei casi
di inizio di attività di installazione di impianti, di imprese di pulizia, di autoriparazione
e di facchinaggio) euro 168,00
MODIFICHE
○ Diritti di segreteria per modifiche all´A.I.A. ComUnica euro 5,00 (su supporto
informatico euro 8,00)
CANCELLAZIONI
Le denunce di cessazione sono esenti da diritti di segreteria
Imposta di bollo
Le domande di iscrizione e le denunce di modifica e di cessazione all'A.I.A., sono soggette
all'imposta di bollo (euro 14,62).
Sono esenti da imposta di bollo le denunce:
Ÿ di iscrizione/cancellazione di familiari coadiuvanti
Ÿ di inizio/cessazione di prestazione d'opera
Ÿ dei dati relativi alle unità locali, alle persone e alle imprese consorziate.
2.3 Documentazione da allegare alle pratiche in base
all'attività
INSTALLAZIONE IMPIANTI (*)
Ÿ Modello 1 per impiantisti debitamente compilato con allegati richiesti
Ÿ versamento di euro 168,00 da effettuarsi sul c/c 8003 tasse concessioni governative
Roma (tassa dovuta anche in caso di aggiunta di nuove tipologie di attività)
Ÿ diritti di segreteria.
IMPRESA DI PULIZIE (*)
Ÿ Modello 1 per imprese di pulizia debitamente compilato con allegati richiesti
Ÿ Modello 2 per imprese di pulizia (riservato esclusivamente alle imprese che
partecipano agli appalti pubblici)
Ÿ versamento di euro 168,00 da effettuarsi sul c/c 8003 tasse concessioni governative
Roma (tassa dovuta anche in caso di aggiunta di nuove tipologie di attività)
Ÿ diritti di segreteria.
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AUTORIPARAZIONI (*)
○ Modello 1 per autoriparatori debitamente compilato con allegati
richiesti
○ versamento di euro 168,00 da effettuarsi sul c/c 8003 tasse
concessioni governative Roma (tassa dovuta anche in caso di
aggiunta di nuove tipologie di attività)
○ diritti di segreteria.
FACCHINAGGIO (*)
○ Allegato A/1, debitamente compilato con allegati richiesti; nel caso di
società, per ciascuno dei soci e per le s.a.s per ciascun
accomandatario, allegare l'intercalare per la dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti morali
○ per ciascuno dei soci artigiani preposti alla gestione tecnica allegare
la relativa dichiarazione
○ Allegato B con marca da bollo da 14,62 euro per l'istanza di iscrizione
nella prima fascia di classificazione
○ versamento di euro 168,00 da effettuarsi sul c/c 8003 tasse concessioni
governative Roma (tale tassa è dovuta anche in caso di aggiunta di
nuove tipologie di attività)
○ diritti di segreteria.
PANIFICAZIONE
Copia della comunicazione presentata al Comune dove ha sede l'attività.
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI
Delibera di iscrizione all'albo gestori rifiuti o autorizzazione provinciale.
ACCONCIATORE, ESTETISTA
○ Copia della comunicazione presentata al Comune dove ha sede
○ l'attività.
○ nel caso di società, allegare per ciascun socio prestatore d'opera
○ l'intercalare parrucchieri/estetisti.
TAXI, AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
Licenza comunale.
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
Carta di circolazione intestata all'impresa con l'indicazione esplicita
dell'uso "per conto terzi" (previa iscrizione all'albo autotrasportatori).
LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI
ALIMENTARI
(gastronomia, gelateria, girarrosto, pizza da asporto ecc.)
Ricevuta della denuncia di inizio attività presentata al Comune dove
ha sede l'attività.
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ODONTOTECNICO E OTTICO
Diploma di abilitazione vistato dall'azienda sanitaria locale.
FUOCHISTA
Patentino per manutenzione caldaia rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro (ex
Ispettorato del Lavoro).
AUTOSCUOLA
Autorizzazione provinciale.
FOTOGRAFO E RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
Comunicazione alla Questura.
PALESTRA
Diploma ISEF - laurea in scienze motorie.
3. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER OTTENERE
LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Esistono agevolazioni per chi desidera avviare un’attività in Italia?
Sì, ci sono delle leggi che prevedono un finanziamento agevolato finalizzato all’acquisto
dei beni necessari per lo svolgimento dell’attività e talvolta anche un contributo a fondo
perduto su alcuni tipi di spesa.
Tali normative prevedono il conferimento di una percentuale del capitale da parte dell’ente
pubblico e la restante percentuale a carico del sistema bancario.
Ogni normativa stabilisce le caratteristiche dei beneficiari, le finalità, le spese ammissibili,
eventuali settori esclusi e le condizioni agevolative
Quali sono le condizioni richieste per presentare domanda di agevolazione?
Le condizioni vengono stabilite in modo dettagliato da ciascuna normativa.
Tutte prevedono la residenza e l’ubicazione della sede dell’attività nei territori agevolati.
Ad esempio le leggi regionali richiedono che sia la residenza del titolare sia la sede legale,
amministrativa e operativa siano situate nel territorio regionale.
A parte la normativa a favore dei soggetti disoccupati, tutte le leggi di finanziamento
agevolato richiedono che, al momento della presentazione della domanda, l’attività sia
già effettivamente avviata e risulti iscritta in Camera di commercio.
Viene finanziato l’intero investimento o ci sono delle spese escluse?
Normalmente viene finanziato l’acquisto dei beni strumentali necessari per poter
esercitare l’attività in oggetto. Tali beni possono essere nuovi oppure usati, purché in
questo secondo caso vengano sottoposti ad una perizia, a carico del richiedente, che ne
attesti il valore di mercato.
Ogni normativa contiene un elenco dettagliato delle spese ammissibili.
E’ possibile richiedere un finanziamento agevolato per chi acquista un’attività già
avviata?
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Normalmente sì, a parte alcune esclusioni precisate in specifiche
normative.
In ogni caso, quando si parla di acquisto di attività esistente, è
necessario distinguere il costo delle attrezzature e degli arredi che si
rilevano dal costo dell’avviamento commerciale. Verrà finanziato il costo
delle attrezzature e degli arredi dopo averne accertato il valore di mercato
attraverso la perizia ma non verrà riconosciuto anche il valore commerciale
dell’attività (avviamento commerciale).
Qual è la differenza tra spese di investimento e spese di gestione?
Le spese di investimento riguardano l’acquisto di beni di tipo durevole
necessari per lo svolgimento dell’attività (macchinari, arredi, impianti, opere
murarie, ecc.), le spese di gestione sono relative all’acquisto di beni di
consumo (materie, prime, affitti, utenze, ecc.)
Quali tipi di agevolazione si possono ottenere?
Le normative più diffuse permettono di ottenere un prestito agevolato. Questo
vuol dire che il beneficiario dovrà restituire l’intera cifra ricevuta ma ad un
tasso di interesse particolarmente vantaggioso.
A volte la normativa prevede, oltre al finanziamento agevolato, anche una
parte a fondo perduto, cioè una cifra che parzialmente o totalmente non dovrà
essere restituita.
E’ possibile richiedere più di un finanziamento agevolato?
Le leggi di finanziamento impongono che le agevolazioni non possono essere
concesse per spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.
Ciò significa che se si ottiene un’agevolazione per l’acquisizione di strumenti
di lavoro e poi si presenta la necessità di chiedere un’ulteriore agevolazione
giustificandola con l’acquisizione di beni diversi, questo è possibile.
Sono necessarie garanzie per accedere ai finanziamenti agevolati?
Il finanziamento agevolato nasce da una convenzione tra banche ed un ente
pubblico, con l’intenzione di incentivare l’investimento di aziende aventi
determinate caratteristiche stabilite dalla legge. La particolarità ed il
vantaggio di tale tipo di finanziamento sta nel fatto che la parte del capitale
conferita dall’ente pubblico è a tasso zero.
L’istruttoria della pratica prevede la valutazione del merito creditizio,
finalizzata ad accertare la capacità del beneficiario a restituire il capitale
ottenuto in prestito.
Per incentivare l’accesso al credito, vi sono però altre iniziative che sono
caratterizzate dall’assenza di richiesta di garanzie, in quanto indirizzate
a soggetti che non hanno alcun tipo di appoggio creditizio, né familiare
né personale. Sul nostro territorio esistono numerose iniziative di
microcredito gestite da associazioni, fondazioni ed enti privati.
Che cos’è il business plan?
E’ un progetto d’impresa, cioè una relazione che deve contenere una
serie di informazioni sulle caratteristiche dell’impresa, sull’attività
svolta, sulle risorse finanziarie e professionali impiegate.
13
Le sue finalità sono diverse: ricerca di soci o di finanziatori, richiesta di finanziamenti,
valutazioni dello stesso imprenditore in caso di avvio di nuova attività o di ampliamento
di un’impresa esistente.
Il business plan normalmente è richiesto in tutte le domande di finanziamento agevolato
ed è uno strumento necessario per verificare la fattibilità economica e finanziaria del
proprio progetto.
Non bisogna però considerarlo solo un documento obbligatorio per accedere a
determinate agevolazioni, ma uno strumento utile alle valutazioni dello stesso imprenditore
in quanto permette di verificare l’esistenza di tutti i presupposti affinché la propria idea
possa validamente funzionare sul mercato.
Quali servizi vengono offerti alle persone che desiderano ottenere informazioni
sulle agevolazioni esistenti in un dato momento e per una determinata attività?
Il Settore Nuove imprese della Camera di commercio di Torino riceve su appuntamento
chiunque desideri avviare un’attività.
Durante il colloquio viene spiegato qual’è l’iter burocratico necessario per l’avvio
dell’attività richiesta e quali eventuali requisiti professionali vengono imposti dalle
normative vigenti in capo al titolare.
In seguito, si orienterà l’aspirante imprenditore verso una o l’altra legge di agevolazione,
a seconda delle caratteristiche del soggetto richiedente e dell’attività che si desidera porre
in essere.
Tale servizio è gratuito e non comprende la compilazione della domanda di finanziamento
e/o contributo.
Inoltre, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo – POR 2007/2013, viene erogato un
ulteriore servizio di assistenza. Si tratta di attività mirate all’orientamento
all’imprenditorialità e alla valutazione di fattibilità dell’idea d’impresa (accompagnamento
e redazione del business plan).
Sono stati selezionati a livello provinciale una serie di sportelli che hanno il compito di
fornire tali servizi consulenziali. La scelta dello sportello provinciale cui rivolgersi è legata
al luogo in cui si intende creare la propria attività.
Di seguito si riportano brevi schede riassuntive di alcuni incentivi a sostegno della nuova
imprenditorialità.
Le informazioni contenute in tali schede devono essere necessariamente approfondite
presso il sito degli enti erogatori, ai quali si farà riferimento al termine di ogni scheda.
Dati aggiornati a gennaio 2012.
3.1 La Legge regionale 34/2008 e successive
modifiche e integrazioni
a) Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa
Caratteristiche del richiedente:
Ÿ Soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione
Ÿ Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
14
Ÿ Soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono
prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto
Ÿ Soggetti occupati a rischio di disoccupazione
Ÿ Soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Tipologia di aiuto: finanziamento agevolato e contributo a fondo
perduto
Finalità: creazione di nuove imprese
Ammontare erogabile:
Ÿ Finanziamento agevolato da un minimo di € 10.000,00 ad un
massimo di € 100.000,00 finalizzato ad investimenti relativi
all’acquisizione di: macchinari, attrezzature, automezzi, sistemi
informatici e relativi programmi applicativi, licenze, registrazione di
brevetti e marchi (escluso l’avviamento commerciale), attivazione
e adeguamento degli impianti tecnici e dei locali;
Ÿ Contributo a fondo perduto, da un minimo di € 4.000,00 ad un
massimo di € 12.000,00 che copre il 40% di spese relative a:
contratti di allacciamento utenze; promozione e pubblicità; parcelle
per prestazioni professionali di consulenza o di collaborazione per
la stesura del progetto allegato alla domanda; canoni di affitto per
l’immobile sede dell’attività; assistenza tecnica e gestionale; costi
esterni di formazione professionale e manageriale.
Termini di presentazione della domanda: entro 15 mesi dalla
costituzione. La data decorre dalla costituzione della società oppure dalla
data di iscrizione in Camera di commercio per le ditte individuali.
Territorialità: Regione Piemonte. Tale requisito è richiesto sia per la
residenza o domicilio dei titolari sia per l’ubicazione della sede
dell’impresa.
b) Interventi per la nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo
Caratteristiche del richiedente:
Ÿ Soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione
Ÿ Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
Ÿ Soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono
prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto
Ÿ Soggetti occupati a rischio di disoccupazione
Ÿ Soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Tipologia di aiuto: finanziamento agevolato e contributo a fondo
perduto
Finalità: nascita e sviluppo del lavoro autonomo
15
Ammontare erogabile:
Ÿ Finanziamento agevolato minimo di € 5.000,00 finalizzato ad investimenti relativi
all’acquisizione di: macchinari, attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi
programmi applicativi, licenze, registrazione di brevetti e marchi (escluso l’avviamento
commerciale), attivazione e adeguamento degli impianti tecnici e dei locali;
Ÿ Contributo a fondo perduto, da un minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 8.000,00
che copre il 40% di spese relative a: contratti di allacciamento utenze; promozione
e pubblicità; parcelle per prestazioni professionali di consulenza o di collaborazione
per la stesura del progetto allegato alla domanda; canoni di affitto per l’immobile sede
dell’attività; assistenza tecnica e gestionale; costi esterni di formazione professionale
e manageriale.
Termini di presentazione della domanda: possono presentare domanda i titolari di
partita Iva in tutti i settori merceologici e professionali compresi quelli privi di Albo o ordine
professionale. Tali soggetti devono aver ottenuto la partita Iva a far data dal 1° gennaio
dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Territorialità: Regione Piemonte. Tale requisito è richiesto sia per la residenza o domicilio
dei titolari sia per l’ubicazione della sede dell’impresa.
3.2 Autoimpiego
(D.lgs. 185/2000 – Titolo II)
Gestore: Invitalia S.p.A - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa
Caratteristiche del richiedente: disoccupati alla data di presentazione della domanda
residenti nel territorio nazionale
Tipologia di aiuto: finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto
Finalità: creazione di nuove imprese
Ammontare erogabile: per le ditte individuali massimo erogabile € 25.823 per gli
investimenti più € 5.165, per le spese di gestione; per le società massimo erogabile
129.114 per gli investimenti, più le spese di gestione. La normativa non prevede minimali
di spesa
Territorialità: tutto il territorio nazionale
Riferimenti: Invitalia S.p.A. - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa
Numero azzurro: 848.886886 disponibile dal lunedì al venerdi dalle 9:00 alle 18:00
Sito internet: www.autoimpiego.invitalia.it
3.3 Fondo regionale di garanzia per il microcredito
a) Interventi per la creazione d'impresa
16
Caratteristiche del richiedente: "Soggetti non bancabili" che non
sono in grado di realizzare le loro idee imprenditoriali perché non
dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in
grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario;
Tipologia di aiuto. finanziamento a tasso agevolato. Garanzia gratuita
della Regione sull'80% del finanziamento. Tasso d'interesse alle migliori
condizioni di mercato.
Finalità: creazione di nuove imprese
Ammontare erogabile: da un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo
di Euro 25.000,00 IVA esclusa, finalizzato a spese in conto gestione
relative a parcella notarile riguardante la costituzione o la cessione
dell'azienda, spese per l'iscrizione alla Camera di commercio, materie
prime, semilavorati e prodotti finiti (merci destinate alla rivendita), spese
per locazione (immobili e azienda in sede fissa), registrazione di brevetti,
realizzazione di sistemi di qualità, certificazioni di qualità, ricerca e sviluppo,
opere murarie e ristrutturazioni, impianti, macchinari e attrezzature, arredi
funzionali, mezzi di trasporto, (limitatamente ai casi in cui risultino
indispensabili per l'attività, sistemi informativi per l'automazione, software,
realizzazione di siti esclusi i costi di hosting e registrazione dominio,
investimenti per la sicurezza, spese di intermediazione con gli operatori
immobiliari per la nuova collocazione dell'impresa, spese generali (utenze,
cancelleria, publicità, ect.) fino al 20% della spesa ammissibile.
Termini di presentazione: della domanda entro 12 mesi dalla data di
costituzione (per le ditte individuali dalla data di iscrizione al Registro
imprese).
Territorialità: le imprese devono avere sede legale e operativa nel
territorio della Regione Piemonte.
b) Interventi per la nascita del lavoro autonomo
Caratteristiche del richiedente: Soggetti non bancabili titolari di Partita
Iva nella fase di avvio della attività.
Tipologia di aiuto: finanziamento a tasso agevolato. Garanzia gratuita
della Regione sull'80% del finanziamento. Tasso d'interesse alle
migliori condizioni di mercato.
Ammontare erogabile: finanziamento agevolato da un minimo di
Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 25.000,00, IVA esclusa,
finalizzato a spese in conto gestione relative a locazione immobili,
formazione e aggiornamento, prestazione di servizi, spese per
materiali di consumo e per spese per pubblicità; attrezzature e
arredi da ufficio; sistemi informativi integrati per l'automazione,
17
impianti automatizzati, acquisto software, realizzazione di siti esclusi i costi di hosting e
registrazione dominio;
Termini di presentazione della domanda: le domande devono essere presentate entro
12 mesi dall'attribuzione della Partita Iva
Territorialità: i titolari di Partita Iva devono avere sede operativa nel territorio della
Regione Piemonte
Riferimenti: tutte le informazioni sulle modalità di attuazione del Fondo sono disponibili
al seguente sito internet:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm
3.4 Progetto FaciliTo Barriera di Milano
Gestore: Comune di Torino
Caratteristiche del richiedente: piccoli imprenditori o aspiranti tali interessati ad aprire,
trasferire o riqualificare la propria attività sull'area di Barriera di Milano;
Tipologia d'aiuto: agevolazione finanziaria che si compone di finanziamento a tasso
agevolato e di una parte a fondo perduto che varia a secondo che il progetto sia stato
ammesso al sostegno ordinario o al sostegno intensivo.
Finalità: offrire un servizio di "incubazione" per accompagnare lo sviluppo del progetto
di impresa e l'accesso a incentivi economici
Ammontare erogabile: da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 60.000 euro.
L'agevolazione finanziaria si compone di un parte di finanziamento a tasso agevolato e
di una parte a fondo perduto che varia a secondo che il progetto sia stato ammesso al
sostegno ordinario o al sostegno intensivo.
Nel caso del sostegno ordinario il fondo perduto è pari al 25% dell'investimento
ammesso a finanziamento e viene concesso per qualsiasi attività che operi o intenda
operare a Barriera di Milano; mentre per il sostegno intensivo viene erogato a fondo
perduto il 35% se chi ha o intende aprire la propria attività nel "Borgo Storico" di Barriera
sviluppa un progetto imprenditoriale con ricadute positive in termini di benefici
occupazionali, sociali, ambientali, culturali o con caratteristiche innovative o di eccellenza
artigianale.
Termini di presentazione della domanda: non ci sono termini di presentazione. FaciliTo
Barriera di Milano ha preso avvio già dai primi mesi del 2011
Territorialità: zona di Barriera di Milano nel Comune di Torino
Riferimenti: per tutte le informazioni è possibile consultare il sito alla seguente pagina:
http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/
18
3.5 Progetto Basso San Donato
Gestore: Comune di Torino
Caratteristiche del richiedente: potenziali imprenditori, titolari di
Partita IVA , attività commerciali e artigianali, studi professionali,
aziende localizzati in zona Basso San Donato; possono accedere
anche titolari di attività già avviate insediate in tale zona che presentano
un progetto di investimento.
Tipologia d'aiuto: agevolazione finanziaria che si compone di
finanziamento a tasso agevolato e di una parte a fondo perduto
Finalità: creazione e miglioramento sia delle attività imprenditoriali
presenti nelle aree individuate dal progetto e sia di quelle che intendono
insediarsi in tali aree
Ammontare erogabile: da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di
40.000 euro. L'agevolazione finanziaria si compone di un parte di
finanziamento a tasso agevolato (da un minimo del 25% ad un massimo
del 75% delle spese ammissibili) e di una parte a fondo perduto fino al
25% delle spese ammissibili.
Termini di presentazione della domanda: non ci sono termini di
presentazione.
Territorialità: zona di Basso San Donato nel Comune di Torino
Riferimenti: per tutte le informazioni è possibile consultare il sito alla
seguente pagina internet:
http://sportellounico.comune.torino.it/sostenere_impresa/finanziamenti.h
tml
19
4. LA COMUNICAZIONE UNICA
PER L’AVVIO DELL’IMPRESA
Dal 1° aprile 2010 chi vuole avviare un’attività imprenditoriale,
di qualunque genere (commerciale o artigiana) ed in
qualunque forma (impresa individuale o società) deve
utilizzare la Comunicazione Unica.
Cos’è la Comunicazione Unica?
Si tratta di una nuova procedura completamente informatica, che contiene tutta la
modulistica degli enti coinvolti (AGENZIA ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO, INPS,
INAIL) e che deve essere utilizzata per presentare tutte le domande e le denunce che
sono necessarie per ottenere la partita Iva, per iscriversi al Registro Imprese e all’Albo
delle Imprese Artigiane, per le denunce all’INPS ed all’INAIL.
E’ possibile continuare ad utilizzare la modulistica cartacea?
Dal 1° aprile 2010 non sarà più possibile utilizzare la modulistica cartacea, divenendo
obbligatorio l’uso della procedura informatica detta ComUnica.
A chi si presenta la ComUnica?
La ComUnica si presenta tramite il registro delle imprese, che provvede a smistare poi
agli Enti competenti le dichiarazioni e le denunce ad essi relativi tramite collegamento
telematico. Il Registro delle imprese delle Camere di commercio diventa lo sportello
unico telematico presso il quale passano tutte le dichiarazioni che prima dovevano
essere presentate presso ciascuno degli Enti coinvolti. Questi, a loro volta, risponderanno
ad ogni richiesta tramite casella PEC (posta elettronica certificata).
Quali sono gli adempimenti che dovranno essere fatti tramite la ComUnica?
·
·
·
·
·
dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell’attività ai fini IVA;
domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel registro delle
imprese e nell’Albo imprese artigiane (escluso il deposito di bilancio);
domanda di iscrizione, variazione e cessazione ai fini INAIL;
domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle imprese con
effetto per l’INPS relativamente
alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
20
·
·
domanda di iscrizione e cessazione d’impresa con
dipendenti ai fini INPS;
variazione dei dati d’impresa con dipendenti, sempre ai fini
INPS;
Cosa occorre per presentare la ComUnica?
Per presentare la “Comunicazione unica” occorre essere in possesso
della firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
Dove trovo le informazioni sulla ComUnica?
Le Camere di commercio hanno messo a disposizione, gratuitamente,
il software “ComUnica”, che guida gli utenti a
compilare il modello.
Inoltre, sul sito internet www.registroimprese.it
è stata pubblicata la “Guida alla compilazione
della comunicazione unica d’impresa”.
21
CAPITOLO II
ADEMPIMENTI E
AGEVOLAZIONI
FISCALI
1. ADEMPIMENTI FISCALI
PER INIZIARE UN'ATTIVITÀ
D'IMPRESA
Tutti i soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio
dello Stato devono presentare la
dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni
dall'avvio effettivo.
Analoga
dichiarazione
deve
essere
presentata, entro 30 giorni, in caso di
successive variazioni o cessazioni dell'attività.
Dal 1° aprile 2010 con "ComUnica", per i
soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle
imprese o alla denuncia al REA, la dichiarazione
di inizio attività, le modifiche e la dichiarazione di
cessazione possono essere presentate soltanto
all'Ufficio del Registro delle Imprese (c/o la
Camera di commercio) nella cui circoscrizione è la
sede dell'impresa.
Gli altri soggetti - lavoratori autonomi e professionisti
(avvocati, commercialisti, infermieri, artisti) diversamente, devono presentare la dichiarazione di
inizio attività all'Agenzia delle Entrate:
Ÿ presso qualunque ufficio territoriale (si considera
presentata il giorno in cui è consegnata all'ufficio);
Ÿ per via telematica (si considera presentata il giorno
in cui è ricevuta dall'Agenzia delle Entrate che ne dà
apposita comunicazione);
Ÿ a mezzo raccomandata (si considera presentata il giorno
in cui risulta spedita).
Contestualmente alla dichiarazione di inizio attività si ottiene
l'attribuzione del numero di partita IVA. Tale numero resta invariato
fino alla cessazione dell'attività e deve essere indicato nelle
dichiarazioni fiscali e nei modelli di pagamento delle imposte.
22
La dichiarazione di inizio attività e le eventuali variazioni e cessazioni
devono essere rese su modelli conformi, reperibili sul sito
www.agenziaentrate.it:
Ÿ modello AA9 per le persone fisiche;
Ÿ modello AA7 per tutti gli altri soggetti.
Il modello, che deve essere firmato dal contribuente o dal suo
rappresentate legale, richiede di indicare:
Ÿ dati anagrafici;
Ÿ tipo e oggetto dell'attività;
Ÿ luogo di svolgimento;
Ÿ luogo di conservazione delle scritture contabili;
Ÿ codice fiscale del titolare;
Ÿ volume d'affari presunto.
Esistono due regimi agevolati, la cui scelta può essere effettuata nella
dichiarazione dei redditi:
1. Il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. regime dei nuovi minimi);
2. Il regime di cui all'art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011 (cd. regime
ex minimi).
2. I REGIMI CONTABILI
"Regime contabile" è l'insieme di regole per:
Ÿ la tenuta dei documenti contabili e l'adempimento delle formalità fiscali;
Ÿ il calcolo esatto del risultato d'esercizio, anche ai fini della compilazione
del bilancio (ove previsto) e della dichiarazione dei redditi.
Ciascun soggetto può adottare un determinato regime contabile e fiscale in
relazione ai propri requisiti ed alle proprie esigenze pratiche.
I regimi contabili e fiscali applicabili sono:
Ÿ regime ordinario (obbligatorio per società di capitali);
Ÿ regime semplificato (per imprese minori);
Ÿ nuovo regime per i contribuenti minimi;
Ÿ regime contabile semplificato per gli ex minimi.
In particolare il regime semplificato rappresenta il regime naturale (non
c'è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone
quando i ricavi riferiti all'anno precedente o quelli previsti per le nuove
imprese non superano:
Ÿ
€ 400.000 nel caso in cui l'attività consista in prestazioni di servizi;
Ÿ € 700.000 se vengono svolte altre attività.
Il regime semplificato è applicabile a:
23
Ÿ ditte individuali;
Ÿ lavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai compensi);
Ÿ S.n.c. - società in nome collettivo;
Ÿ S.a.s. - società in accomandita semplice.
Le imprese in regime semplificato non sono tenute a redigere il bilancio ma devono tenere
i seguenti registri e scritture contabili:
Ÿ registri IVA:
○ registro fatture emesse/corrispettivi (integrato con i ricavi estranei all'IVA);
○ registro acquisti (integrato con le spese estranee all'IVA);
Ÿ registro beni ammortizzabili;
Ÿ libro unico del lavoro;
Ÿ altri registri previsti da leggi speciali.
Con il regime semplificato, inoltre, è anche possibile tenere solo i registri ai fini IVA (oltre
ovviamente quelli dei dipendenti, se esistenti) integrati con le informazioni estranee all'IVA,
per esempio relative ai beni ammortizzabili (macchinari, impianti arredi ecc..), ma
necessarie per il calcolo del risultato fiscale d'esercizio.
I vantaggi di questo regime sono:
Ÿ semplificazioni nella registrazione delle operazioni;
Ÿ minor costo per la tenuta;
Ÿ non richiede particolari conoscenze contabili.
Gli svantaggi consistono principalmente in:
Ÿ scarsi elementi informativi per il controllo della gestione difficoltà nella predisposizione
di bilanci periodici;
Ÿ assoggettamento all'accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e
studi di settore).
Se non sono stati superati i limiti di ricavi prescritti, il regime semplificato si protrae di
anno in anno, salva opzione per il regime ordinario con comportamento concludente. Se
nell'anno precedente sono stati superati i limiti, l'impresa deve adottare la contabilità
ordinaria e tenere quindi una contabilità analitica e redigere un bilancio d'esercizio.
E', inoltre, necessario dichiarare il reddito derivante dall'attività d'impresa per la
liquidazione e il versamento dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).
Gli imprenditori che sono in regime di contabilità semplificata dichiarano il proprio reddito
d'impresa nel quadro RG del modello UNICO da presentarsi entro il 30 settembre in via
telematica.
Per quanto riguarda i versamenti dell'imposta le scadenze sono le seguenti:
Ÿ saldo annuale e primo acconto entro il 16 giugno;
Ÿ secondo acconto entro il 30 novembre.
24
3. DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(IVA) ED ADEMPIMENTI CONNESSI
I soggetti passivi devono certificare le operazioni effettuate che
rientrano nel campo di applicazione dell'IVA con i seguenti
documenti:
1.
2.
3.
4.
fattura;
ricevuta fiscale;
scontrino fiscale;
documenti di consegna.
La fattura deve essere emessa da chi è titolare di partita
IVA per tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed
esenti.
E' emessa generalmente da chi effettua la cessione o
la prestazione (fornitore).
Gli elementi che la fattura deve obbligatoriamente
contenere sono:
Ÿ la data di emissione ed il numero progressivo;
Ÿ i dati identificativi dei soggetti fra i quali è
effettuata l'operazione (ditta oppure nome,
cognome residenza o domicilio);
Ÿ il numero di partita IVA ed il codice fiscale
dei soggetti;
Ÿ la natura, la qualità e la quantità dei beni
o dei servizi oggetto di scambio;
Ÿ l'indicazione della base imponibile
(prezzo, spese accessorie, valore degli
omaggi, sconti ecc.) su cui calcolare
l'imposta se dovuta;
Ÿ l'aliquota applicata e l'ammontare
dell'IVA.
Alcuni soggetti non sono obbligati a
emettere la fattura e certificano i
propri
corrispettivi
mediante
l'emissione della ricevuta fiscale o
dello scontrino.
Si tratta dei soggetti che svolgono
commercio al minuto (locali aperti
al pubblico, bar, ristoranti, alberghi).
Tutti i titolari di partita devono,
inoltre,
presentare
una
dichiarazione annuale IVA per la
25
liquidazione e per il versamento dell'eventuale saldo IVA a debito dato dalla differenza
tra l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare
dell'IVA detraibile.
IVA A DEBITO - IVA A CREDITO
L'obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche se non è stata effettuata alcuna
operazione imponibile (partita IVA inattiva).
Le altre scadenze connesse alla disciplina IVA sono:
Ÿ le liquidazioni dell'IVA mensile o trimestrale, entro il giorno 16 del mese;
Ÿ il saldo annuale entro il 16 marzo o entro il termine di pagamento annuale IRPEF
(16 giugno).
I versamenti IRPEF e IVA devono essere fatti con modello F24 PER VIA TELEMATICA
tramite conto corrente o tramite Entratel presso un intermediario.
4. IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER
L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN
MOBILITA' - IL NUOVO REGIME DEI MINIMI
(Art. 27, D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n.
111 del 15/07/2011)
E' un regime semplificato di determinazione del reddito e di tassazione che si applica
automaticamente, a partire dal 01/01/2012, in presenza di determinati requisiti.
L'obiettivo è quello di favorire la costituzione di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani o di coloro che perdono il lavoro.
Si applica esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa,
arte o professione:
Ÿ per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i 4 successivi;
Ÿ anche oltre il quarto anno successivo e fino all'anno in cui il contribuente compie 35
anni.
Possono applicare il nuovo regime anche i soggetti che sono già in attività, a condizione
che la stessa sia iniziata dopo il 31/12/2007.
Per esercizio dell'attività e per inizio di una nuova attività si deve fare riferimento allo
svolgimento/inizio effettivo e non alla sola apertura della partita Iva.
Es: un soggetto che ha aperto la partita Iva a fine 2010 e ha l'iniziato l'attività nel 2011
potrà adottare il nuovo regime fino al 2015.
Contribuenti ammessi e condizioni richieste
Possono accedere a tale regime le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte
o professione se:
26
Ÿ nell'anno solare precedente:
1. hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a €
30.000. In caso di inizio attività in corso d'anno il limite deve
essere ragguagliato all'anno;
2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori;
4. non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che
apportano lavoro;
Ÿ nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000.
Oltre a tali requisiti, previsti dal vecchio regime dei minimi disciplinato
dall'art. 1, legge n.244/2007, commi 96 e 99, il D.L. n. 98/2011 ha previsto
ulteriori elementi necessari per l'accesso al regime. In particolare, le
agevolazioni sono riconosciute a condizione che:
Ÿ il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio
dell'attività un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in
forma associata o familiare;
Ÿ l'attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo (con esclusione della pratica professionale e del tirocinio).
Questa condizione non opera se il contribuente prova di aver perso il
lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria
volontà;
Ÿ nell'ipotesi di proseguimento di un'attività d'impresa precedentemente
svolta da un altro soggetto l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente
non deve essere superiore a € 30.000.
Esclusioni
Sono esclusi dall'applicazione del regime, indipendentemente dal rispetto
dei requisiti di cui sopra:
Ÿ i contribuenti non residenti che svolgono l'attività nel territorio
dello Stato;
Ÿ i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di
determinazione dell'Iva quali: agricoltura, editoria, agenzie di
viaggio, agriturismo, rivendita di beni usati, intrattenimenti e
giochi, vendite a domicilio;
Ÿ i soggetti che partecipano a società di persone o associazioni
professionali o srl trasparenti;
Ÿ i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente attività
di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni
edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
27
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei
ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività durante il periodo
di imposta considerato. Si applica il principio di cassa (deroga alle regole ordinarie sulla
determinazione del reddito d'impresa).
Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva del 5% che sostituisce sia
l'Irpef sia le relative addizionali.
Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni:
Ÿ i ricavi ed i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto
d'imposta; a tal fine occorre rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti
l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.
Ÿ esonero dalla dichiarazione e dal pagamento dell'Irap;
Ÿ esclusione dai parametri e studi di settore;
Ÿ esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Rimane però
l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi (es: fatture).
Agevolazioni Iva
E' previsto l'esonero dalla maggior parte degli adempimenti Iva.
In particolare, i contribuenti minimi non sono tenuti:
Ÿ alla liquidazione e al versamento dell'imposta;
Ÿ alla presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale;
Ÿ alla tenuta e conservazione dei registri e documenti Iva, ad eccezione delle fatture
di acquisto e le bollette doganali;
Ÿ alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture d'acquisto:
rimane però l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette
doganali e di certificare i corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale);
Ÿ alla compilazione dell'elenco clienti e fornitori e degli elenchi black list.
Non è possibile esercitare il diritto di rivalsa, né detrarre l'Iva sugli acquisti.
Le fatture e gli scontrini devono essere emessi senza l'addebito dell'Iva: sulle fatture
occorrerà annotare, per giustificare la mancata applicazione dell'imposta, che si tratta di
un'operazione effettuata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n.98/2011.
L'Iva pagata sugli acquisti, non potendo essere detratta, diventa un costo deducibile dal
reddito.
Opzione per il regime ordinario
I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'Iva
e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione è comunicata nella prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
I soggetti che optano per il regime ordinario devono porre
in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai
quali erano precedentemente esonerati.
28
E' possibile anche optare per il regime contabile agevolato previsto
dall'art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011 (ex minimi).
Cessazione del regime agevolato
Chi, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessa di
applicare il regime agevolato non può più avvalersene, anche se ritorna in
possesso dei requisiti.
5. IL REGIME CONTABILE AGEVOLATO DI CUI
ALL'ART. 27, COMMA 3, D.L. N. 98/2011 (EX MINIMI)
Questo nuovo regime mira a riconoscere un trattamento agevolato ai
contribuenti che fino al 2011 potevano accedere al vecchio regime dei minimi
e che dal 2012 fuoriescono da tale regime in quanto non hanno i nuovi requisiti
richiesti dalla legge.
Contribuenti ammessi e condizioni richieste
Possono accedere al nuovo regime agevolato le persone fisiche residenti in
Italia:
Ÿ in possesso dei requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi ossia che:
1. nell'anno solare precedente:
○ hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a € 30.000;
○ non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
○ non hanno sostenuto spese per personale dipendente, o
collaboratori;
2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali per un ammontare superiore a € 15.000;
3. non si avvalgono di regimi speciali Iva;
4. non effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati,
terreni edificabili, mezzi di trasporto;
5. non hanno partecipazioni in società di persone o associazioni o in srl
trasparenti;
Ÿche non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità perché non possiedono
tutti gli ulteriori requisiti previsti a partire dal 2012 per l'accesso a tale
regime (mancato esercizio nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività di
un'attività artistica, professionale o d'impresa, novità dell'attività
esercitata, ricavi del periodo precedente non superiori a € 30.000 se
si tratta di proseguimento di attività d'impresa esercitata da un altro
soggetto);
29
Ÿ
fuoriescono dal regime dei nuovi minimi per la decorrenza dei termini di applicazione
(periodo di inizio attività ed i 4 successivi, compimento del 35° anno di età);
Ÿ
i soggetti che fino al 2011 avrebbero potuto rientrare nel regime dei vecchi minimi
ma hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative produttive
(art. 13, legge n. 388/2000);
Ÿ
soggetti che hanno le caratteristiche per accedere alle agevolazioni previste per i
nuovi minimi ma hanno optato per il regime ordinario o per quello delle nuove
iniziative produttive.
Agevolazioni
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Esonero dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
Esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
Esonero dalla liquidazione e dai versamenti periodici dell'Iva (compreso l'acconto);
Esonero dall'Irap (versamento e dichiarazione).
Adempimenti che restano obbligatori
Ÿ Fatturazione e certificazione dei corrispettivi e di conservazione delle fatture emesse
e ricevute;
Ÿ presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale IVA con
versamento a saldo dell'imposta;
Ÿ presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e versamento
delle imposte in acconto e a saldo;
Ÿ versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali regionali;
Ÿ adempimenti previsti per i sostituti d'imposta;
Ÿ assoggettamento agli studi di settore ed ai parametri;
Ÿ elenco clienti e fornitori;
Ÿ comunicazione operazioni black list.
Determinazione del reddito
Il reddito si determina secondo le ordinarie regole previste per il lavoro autonomo (art.
54 Tuir), con applicazione del principio di cassa e per l'attività d'impresa (art. 66 Tuir),
con applicazione del principio di competenza.
Cessazione dal regime
Il regime contabile semplificato cessa di avere applicazione:
Ÿ a partire dall'anno successivo se viene meno uno dei requisiti previsti o se si verifica
una causa di esclusione.
30
Ÿ a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
E' possibile rientrare nel regime semplificato:
Ÿ a partire dall'anno successivo a quello in cui si riacquistano i requisiti
di accesso;
Ÿ in seguito a revoca dell'opzione per il regime ordinario.
Opzione per il regime ordinario
E' possibile optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.
L'opzione vale per tre anni e deve essere comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Decorso il periodo minimo l'opzione ha validità annuale.
6. I SERVIZI TELEMATICI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il servizio Fisconline
Tutti i contribuenti possono effettuare via Internet i principali adempimenti
fiscali. Ad esempio, è possibile effettuare on line la presentazione delle
dichiarazioni, il pagamento delle imposte e la consultazione dei propri
dati fiscali. E' necessario dotarsi di un'attrezzatura informatica (computer,
modem, stampante), di un PIN (codice personale di accesso) e di una
password. Il PIN può essere richiesto:
Ÿ via internet, connettendosi al sito www.telematici.agenziaentrate.it;
Ÿ per telefono, chiamando il numero 848.800.444;
Ÿ presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
31
CAPITOLO III
GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI
NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA
Tutti coloro che avviano un’attività di impresa hanno l’obbligo di iscriversi all’INPS e di versare i
contributi previdenziali per sé e per i propri collaboratori al fine di poter ricevere le prestazioni
pensionistiche e assistenziali previste dalla legge.
Il lavoro dell’imprenditore può essere svolto, nella generalità dei casi, come artigiano o commerciante.
La professionalità dell'esercizio di attività d'impresa implica l'abitualità ma non necessariamente la
continuità (è imprenditore anche chi esercita attività stagionale, esempio: stabilimento balneare), né
la esclusività o prevalenza (è imprenditore anche l'impiegato che nelle ore libere gestisce un bar).
Tuttavia, perché l'esercizio d'impresa determini il sorgere dell'obbligo contributivo oltreché abituale
l'attività deve essere prevalente rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.
1. Chi sono gli imprenditori artigiani?
Sono coloro che svolgono in forma professionale e manuale, abituale e prevalente l'attività di
produzione di beni e servizi esclusi quelli che rientrano nel settore agricolo e nel commercio. Ad
esempio: parrucchieri, muratori, imbianchini, falegnami, servizi di pulizia, estetista, autoriparazioni,
idraulici, elettricisti, tassisti, lavanderie, pizza al taglio e kebab senza tavoli per la consumazione.
La qualifica di impresa artigiana si ottiene con l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane su delibera
della Commissione Provinciale per l'Artigianato, istituita presso le Camere di commercio, che
comporta automaticamente l'iscrizione alla Gestione speciale per gli artigiani INPS. Sono iscritti alla
gestione speciale artigiani i titolari delle imprese artigiane e i familiari coadiuvanti
1.1 Come si ottiene l'iscrizione all'INPS?
La domanda di iscrizione avviene tramite "ComUnica" esclusivamente on-line e si presenta sia
per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari.
Le Camere di commercio trasmettono on-line all'INPS i dati dei soggetti che devono essere iscritti
nella gestione speciale degli artigiani.
Per agevolare la nascita di nuove imprese artigiane, gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione sono costituiti da un'unica comunicazione.
2. Chi sono gli imprenditori commercianti?
Sono coloro che gestiscono un'impresa in maniera organizzata e diretta con il lavoro proprio o dei
componenti la famiglia o coadiutori (con almeno 15 anni di età) che operano nei settori del commercio,
del terziario e del turismo.Ad esempio: macellai, commercio ambulante, mercerie, maglierie,
affittacamere, profumerie, ferramenta, duplicazione chiavi, internet point (phone center).
Il titolare deve avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri e rischi relativi,
partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza ed essere
in possesso, di licenze e autorizzazioni e essere iscritti ad albi, registri o ruoli.
2.1 Come si ottiene l'iscrizione all'INPS?
La domanda di iscrizione avviene tramite "ComUnica" esclusivamente on-line e si presenta sia
per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari
Le Camere di commercio trasmettono on-line all'Inps i dati dei soggetti da iscrivere nella gestione
speciale per i commercianti. Per agevolare la nascita di nuove imprese, gli adempimenti
amministrativi previsti per l'iscrizione sono costituiti da un'unica comunicazione on-line al registro
delle imprese.
32
3. Chi sono i familiari coadiuvanti?
Nell’attività lavorativa l’imprenditore può farsi aiutare dai propri familiari.
Si considerano familiari coadiuvanti:
Ÿ il coniuge;
Ÿ i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
Ÿ i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
Ÿ i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
Ÿ i minori regolarmente affidati;
Ÿ i nipoti in linea diretta;
Ÿ i fratelli e le sorelle;
Ÿ gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori
(adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
Ÿ i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.
I familiari coadiuvanti che prestino il proprio lavoro nell'impresa in maniera abituale,
prevalente e che non siano assicurabili come lavoratori dipendenti o apprendisti ed
abbiano compiuto il 15° anno di età, sono iscritti alle gestioni speciali per gli artigiani
e per i commercianti insieme al titolare.
4. Quanto e quando si versano i contributi?
L'importo dei contributi da versare si basa su un minimale di reddito definito
annualmente ed è comunicato con lettera dell’INPS. Oltre a questo contributo fisso
dovrà essere versato un contributo aggiuntivo nel caso in cui il reddito dell’impresa
superi il minimale.
Sono previste agevolazioni contributive (senza minimale) per alcune tipologie di
assicurati (affittacamere, produttori assicurativi, pensionati ultra65enni).
I versamenti per il contributo fisso devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Ÿ 16 maggio
Ÿ 16 agosto
Ÿ 16 novembre
Ÿ 16 febbraio dell'anno successivo
I versamenti per i contributi aggiuntivi devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Ÿ 31 maggio
Ÿ 30 novembre
Cosa succede quando non si versano in tutto o in parte i contributi?
L'Inps emette un avviso di pagamento (avviso bonario) con cui segnala i contributi
dovuti e non pagati alla scadenza relativamente all’anno in corso, a quello
precedente o ad anni pregressi.
Cosa fare nel caso in cui si riceve un avviso di pagamento?
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento, è possibile
effettuare:
Ÿ
il pagamento dell’intero debito mediante modello F24
Ÿ
la contestazione dell'avviso, qualora l’imprenditore ritenga che gli addebiti
contenuti nell’avviso stesso siano totalmente o parzialmente infondati.
la richiesta di dilazione del pagamento
Dopo i 30 giorni l’INPS procede alla riscossione degli importi dovuti tramite
avviso di addebito
Cosa fare nel caso in cui si riceve una avviso di addebito?
L’imprenditore può:
33
Ÿ pagare integralmente il debito;
Ÿ presentare istanza di dilazione presso l’esattoria;
proporre ricorso avverso l’avviso di addebito.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni (60) dalla
notifica dell’avviso, l’esattoria procede al recupero delle
somme dovute tramite:
Ipoteca
Ÿ Fermo amministrativo dell’auto
Tali azioni non precludono la possibilità di presentare
domanda di dilazione.
5. Cos’è il D.U.R.C.?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un
certificato che attesta contestualmente la regolarità
di un’impresa nei versamenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi nei confronti di Inps, Inail
e Casse Edili.
Quando deve essere richiesto?
L’imprenditore, anche attraverso i consulenti del
lavoro e le associazioni di categoria provviste di
delega (cd. intermediari) deve richiedere il D.U.R.C.:
per tutti gli appalti pubblici di servizi e
forniture;
Ÿ per la gestione di servizi ed attività
pubbliche in convenzione o concessione;
Ÿ per i lavori privati in edilizia;
Ÿ per il rilascio dell' attestazione SOA;
Ÿ per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
Ÿ per
l'assegnazione
di
agevolazioni,
finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle
normative specifiche;
per ottenere dal comune l’autorizzazione al
commercio ambulante nelle aree pubbliche.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più
rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è
punito ai sensi del codice penale.
Come si richiede?
La richiesta del D.U.R.C. può essere effettuata:
·
Per via telematica accedendo a:
§ www.inps.it - aziende e intermediari in possesso
di utenza rilasciata da INPS per i propri servizi on
line:
§ www.inail.it - aziende e intermediari in possesso di
utenza rilasciata da INAIL per i propri servizi on line:
§ www.sportellounicoprevidenziale.it - stazioni appaltanti
e SOA;
· Per via cartacea, utilizzando l’apposito modulo reperibile in
Internet o presso qualsiasi Sede dell’Inps, dell’Inail e delle
Casse Edili.
Il D.U.R.C. deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.
34
6. Quali sono le prestazioni che possono essere richieste
dall’imprenditore e dai suoi coadiuvanti?
l’indennita’ di maternita’
l’indennita’ per congedo parentale
le cure termali
le pensioni
6.1 Cos’è l’indennità di maternità?
Si tratta di un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps
alle lavoratrici autonome per un periodo di cinque mesi (periodo di maternità:
2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo).
In caso di adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto all’indennità per un
periodo di tre mesi.
In caso di aborto avvenuto oltre il 3° mese di gravidanza, l’indennità di maternità
è pagata per i 30 giorni successivi all’aborto stesso.
Chi la può richiedere?
Le artigiane e le commercianti purché siano iscritte all’Inps, siano in regola con il
versamento dei contributi e abbiano versato i contributi per il periodo di maternità.
L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.
Dove e come si richiede?
La domanda di indennità di maternità va presentata successivamente alla data del
parto e, comunque, entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità; diversamente il
diritto all’indennità si perde.
Dal 1° ottobre le domande potranno essere presentate esclusivamente on line.
Prosegue in questo modo il programma che prevede che entro il 31 luglio del 2012
tutti i servizi/prestazioni dell'Inps potranno essere richiesti solo in via telematica, e
non più presso gli sportelli delle sedi territoriali dell'Istituto. Il nuovo sistema di servizi
online permetterà a tutti di presentare le varie domande, solo attraverso queste tre
modalità:
Ÿ accedendo, tramite PIN, ai servizi on line del portale web dell'Inps
Ÿ chiamando il numero gratuito 803164, del Contact center integrato
Ÿ rivolgendosi agli intermediari dell'Istituto che metteranno a disposizione dei
cittadini i necessari servizi telematici.
Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine
delperiodo di maternità, l'indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita
dell'indennità, è necessario portare all'Inps una richiesta scritta di pagamento prima
che finisca l'anno di prescrizione
6.2 Cos’è l’indennità di congedo parentale?
E’ un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle
lavoratrici autonome per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro
complessivamente pari a 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino (congedo
parentale).
Spetta anche in caso di adozione o affidamento sia nazionali che
internazionali a condizione che il minore, al momento dell’adozione o
dell’affidamento, non abbia superato i 12 anni di età.
L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.
Per i periodi di congedo parentale spetta la contribuzione figurativa; è
necessario però chiedere per tali periodi la sospensione dell’obbligo
contributivo.
35
Dove e come si richiede?
La domanda di congedo parentale va presentata alla sede Inps di residenza (o domicilio)
necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo parentale richiesto o, al
massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per
i giorni di congedo precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Dal 1° ottobre le domande potranno essere presentate esclusivamente on line. Prosegue in
questo modo il programma che prevede che entro il 31 luglio del 2012 tutti i servizi/prestazioni
dell'Inps potranno essere richiesti solo in via telematica, e non più presso gli sportelli delle sedi
territoriali dell'Istituto. Il nuovo sistema di servizi online permetterà a tutti di presentare le varie
domande, solo attraverso queste tre modalità:
Ÿ
accedendo direttamente, tramite il PIN, ai servizi on line del portale web dell'Inps
Ÿ
chiamando il numero gratuito 803164, del Contact center integrato dell'Istituto;
Ÿ
rivolgendosi agli intermediari dell'Istituto che metteranno a disposizione dei cittadini i
necessari servizi telematici
Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo
richiesto, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di
pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione.
6.3 Cosa sono le cure termali?
E' una prestazione che l'Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.
Per poter fruire delle cure termali sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'Inps e tre
anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Le cure possono essere praticate
per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.
Chi ne ha diritto?
Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori iscritti all'Inps. Sono necessari cinque anni di
assicurazione presso l'Inps e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
Dove e come si richiedono?
Anche questa prestazione va richiesta online o secondo le modalità già descritte per le altre
prestazioni.
6.4 Cosa è la pensione?
La pensione è una prestazione erogata dall’INPS a seguito del versamento dei contributi ed al
raggiungimento dei requisiti, contributivi e di età.
Maggiori contributi vengono versati più alto sarà l’importo della pensione
A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno
calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.Il sistema contributivo è un sistema
di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l'età
pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.
Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l'anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1
mese per gli uomini.
36
INDIRIZZI UTILI PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
Corso Vinzaglio, 8 - 10121 - Torino
CENTRO ASSISTENZA MULTICANALE
DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO
Corso Bolzano 30 - 10121 Torino
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1
Corso Bolzano 30 - 10121 - Torino
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3
Via Sidoli, 35 - 10135 - Torino
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIERI
Strada Valle Pasano, 4- 10023 – Chieri
UFFICIO TERRITORIALE DI MONCALIERI
Corso Savona, 16 - 10024 - Moncalieri
UFFICIO TERRITORIALE DI PINEROLO
Via Martiri del XXI, 106 - 10064 - Pinerolo(TO)
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
Via P. Veronese 199/A - 10148 Torino
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIVASSO
Piazza del Popolo, 4 - 10034 - Chivasso
UFFICIO TERRITORIALE DI RIVOLI
Via Dora Riparia, 4/a- 10098 - Rivoli (TO)
UFFICIO TERRITORIALE DI CIRIE'
Via Mazzini, 4/7 - 10073 - Ciriè
UFFICIO TERRITORIALE DI SUSA
Statale 24 , 14- 10059 - Susa (TO)
UFFICIO TERRITORIALE DI CUORGNE'
Corso Roma, 15 - 10082 - Cuorgnè
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 2
Via Paolo Veronese 199/a - 10148 - Torino
UFFICIO TERRITORIALE DI IVREA
Via S. Nazario 10 - 10015 - Ivrea
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 4
Via Padova, 78 - 10152 - Torino
UFFICIO TERRITORIALE DI RIVAROLO CANAVESE
Via Gallo Pecca 18 - 10086 - Rivarolo C.se(TO)
37
INPS
Direzione metropolitana di Torino - Via XX settembre n.34
Centralino 0039-01157151
Per assistenza e informazioni:
Contact center 803-164
Sito: www.inps.it
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
Registro delle imprese
Via San Francesco da Paola n.24 - Piano terreno
Servizio e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Consulenza telefonica:
dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.00;
lunedì, mercoledì e giovedì 14.30 - 16.00
Sito: www.to.camcom.it/registroimprese
Hanno collaborato:
per l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte:
Rachele Di Salvo, Adriana Noto, Giovanna Dal Negro, Luciano Morlino, Roberta Quarto
Emanuella Bruno, Domenico Vetere, Maurizio Cacchiarelli, Vincenzo Illiano.
per l’Inps - Direzione Regionale del Piemonte:
Silvana Caroli, Monica Maiolino, Maria Adriana Serlenga.
per la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino:
Maria Loreta Raso, Orietta Reolfi, Laura Marello.
38
Fare Impresa
per il domani
aggiornamento gennaio 2012
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Fare Impresa per il domani - Direzione regionale Piemonte