Dichiarazione annuale
Con la dichiarazione annuale il soggetto passivo Iva procede
all’autodeterminazione definitiva dell’imposta dovuta mediante un
riepilogo dettagliato delle operazioni attive e passive effettuate
nell’anno precedente e alla liquidazione del debito o del credito Iva.
Quindi determina:
• Volume d’affari dell’anno precedente
• Iva effettivamente detraibile
• Percentuale del pro-rata per l’anno successivo
• Rettifiche di eventuali errori compiuti nelle liquidazioni periodiche.
A tal fine la dichiarazione deve riportare tutte le informazioni previste
ogni anno, dai decreti ministeriali di approvazione dei relativi
modelli.
Soggetti obbligati
• Sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di
partita Iva che esercitano attività
d’impresa, attività artistiche o
professionali( art.8 DPR 322/98)
esonerati dalla presentazione della
dichiarazione Iva
•
i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che
essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di
registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto
operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
–
–
–
•
•
•
ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti
di oro, argento puro, rottami ecc.)
i contribuenti che hanno optato per il regime dei minimi (articolo 1, commi
da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del
Dpr n. 633/1972)
gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività
simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per
l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
Soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA
•
•
•
•
•
le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre
attività rilevanti agli effetti dell’Iva
i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se
hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in
materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva
per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398)
i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in
ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per
l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a
committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro
Stato membro.
Attenzione
Per altri casi particolari (quali ad esempio, operazioni straordinarie effettuate, eredi,
curatori ecc.) si rimanda alle istruzioni di compilazione della dichiarazione.
Dichiarazione autonoma (fuori dal modello Unico)
La dichiarazione Iva può essere presentata sia in forma autonoma sia
unificata (compresa nella dichiarazione Unico).
La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune
categorie di contribuenti, quali:
• le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle
persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31
dicembre
• le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione
dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno
• i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre
trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.),
tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo
relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc.,
qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della
liquidazione dell’Iva di gruppo
…
•
•
•
•
•
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni
presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di
liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla
chiusura delle rispettive procedure concorsuali
i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto
a presentare la dichiarazione Iva per loro conto
i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n.
633/1972)
particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che
normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto
l’invio di Unico
i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni
sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della
dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per
conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione,
scissione, ecc.).
Come si presenta
La presentazione, in via telematica, può essere
fatta:
• direttamente, tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate
• tramite intermediari abilitati (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Quando si presenta
La dichiarazione Iva deve essere presentata nel
periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30
settembre, nel caso in cui il contribuente sia
tenuto alla presentazione in via autonoma,
oppure entro il 30 settembre nel caso in cui il
contribuente sia tenuto a comprendere la
dichiarazione Iva in Unico.
• Attenzione
Questa scadenza può subire variazioni o proroghe. Si consiglia,
pertanto, di consultare la sezione del sito dedicata allo scadenzario.
Presentazione in ritardo
• Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla
scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora
valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una
sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio
per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
• Si può evitare tale sanzione se entro lo stesso termine di 90 giorni si
versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di
258 euro).
• La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si
considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la
riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e
delle ritenute dei sostituti d’imposta.
In caso di errore…
• Nella compilazione della dichiarazione Iva
annuale può capitare di commettere errori di
vario tipo, che il contribuente può correggere
prima che l’Amministrazione finanziaria accerti
la violazione commessa.
• In tutti questi casi, il contribuente può correggere
gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria
accerti la violazione commessa.
• Le modalità per rimediare sono diverse a
seconda che le correzioni avvengano prima o
dopo la scadenza dei termini di presentazione
della dichiarazione.
Correzioni nei termini di
presentazione
• I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione
già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza
ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei
termini”.
• Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o
un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel
caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al
ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.
• Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il
contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per
l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in
compensazione per pagare altri tributi.
Correzioni dopo la scadenza dei
termini di presentazione
• Scaduti i termini di presentazione della
dichiarazione, il contribuente può rettificarla o
integrarla presentando una nuova dichiarazione.
• E’ possibile ricorrere alla dichiarazione
integrativa (in aumento o in diminuzione)
soltanto se quella originaria è stata validamente
presentata; è considerata tale anche la
dichiarazione presentata entro 90 giorni dal
termine di scadenza.
Dichiarazione integrativa in
diminuzione
• Per correggere errori od omissioni che hanno
determinato un maggior ricavo, un maggior debito o un
minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a
proprio favore la dichiarazione, presentando un'altra
dichiarazione Iva entro la scadenza prevista per la
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
• Sul frontespizio del modello deve essere barrata la
casella “Dichiarazione integrativa a favore”.
• L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in
compensazione o richiesto a rimborso.
Dichiarazione integrativa in
aumento
• Il contribuente può correggere errori e omissioni che
hanno determinato un minor ricavo o un minor
debito o un maggior credito d’imposta, presentando
una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita
casella sul frontespizio):
• entro la scadenza della dichiarazione relativa
all’anno successivo, facendo ricorso al
ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di
sanzioni ridotte
• entro i termini per l’accertamento, ossia il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione
delle sanzioni.
Compilazione e invio
• Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle
Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o anche
effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di
compilazione e i software di controllo messi a disposizione
dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di
compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del
"file" creato.
• Nel menù di sinistra sono presenti le informazioni relative:
• alla modalità di presentazione telematica
• al software di compilazione e/o controllo messo a disposizione
dall’Agenzia
• all'invio del file tramite i servizi Fisconline/Entratel (è necessario
registrarsi ai servizi telematici).
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comunicazioni e dichiarazioni annuali