Marisa Eramo
Dalla disciplina degli studi
associati alla rimozione dei divieti
di costituzione delle società tra
professionisti ad opera dei
decreti Bersani
Firenze 14 novembre 2011
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Norme connesse all’esercizio della professione in forma
associata e societaria
 Art. 33 Cost.
 Art. 2232 cod. civ.
 Art. 2238 cod. civ.
 Legge 23 novembre 1939, n. 1815
 Art. 24, Legge 7 agosto 1997, n. 266
 Art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; convertito con la L. 4
agosto 2006, n, 248
 D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 – società tra avvocati
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Norme connesse all’esercizio della professione in forma
associata e societaria
 società di revisione contabile
(D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
88, artt. 155 ss., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
 società per la gestione delle farmacie
(artt. 7 e 8 L. 8 novembre 1991, n. 362, c.s.m.)
 società di progettazione e realizzazione industriale e
quelle cc.dd. di consulting engineering
(art. 90, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
Ad avviso della dottrina prevalente si tratta di societàimprese (e non di società professionali), miranti alla
produzione di servizi imprenditoriali e non (o non
prevalentemente) intellettuali
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Attività professionale / Attività d’impresa
 La professione intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.) non
costituisce attività d'impresa ai sensi art. 2082 c.c.
 l'esercizio in forma societaria di un'attività libero
professionale dà luogo ad un'ipotesi di società senza
impresa,
 ovvero, assumendo che l'attività costituente l'oggetto
della società professionale possa rientrare nel paradigma
dell'impresa, di società esercente un'impresa civile.
Art. 2238 c.c.
“se l’esercizio della professione costituisce elemento di
un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano
anche le disposizioni del titolo II”
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Attività professionale = Attività economica
L'attività professionale è attività economica (genus), pur
non essendo attività commerciale (species); l'attività
professionale è infatti suscettibile di valutazione
economica e si inserisce quale fattore di produzione
nella produzione di ricchezza da parte delle imprese.
L'assimilazione dell'attività svolta dai professionisti
all'impresa rappresenta un principio consolidato nel
diritto comunitario, che per impresa intende «qualsiasi
entità che esercita un'attività economica a prescindere
dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di
finanziamento» e che definisce attività economica
«qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi
su un determinato mercato».
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Ostacoli per la costituzione delle società tra
professionisti
il maggiore ostacolo all'ammissibilità delle società tra
professionisti è stato sempre individuato nel carattere
rigorosamente personale della prestazione d'opera
intellettuale prescritto dall'art. 2232 c.c., che rende
difficilmente conciliabile l'esercizio in comune delle
professioni intellettuali con l'impersonalità dell'ente
societario
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Associazione professionale
Art. 1 legge 23 novembre 1939, n. 1815
‘’Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione
professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche
attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano
per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono
abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del
loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di
«studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o
tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali,
dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai
sensi del comma precedente, deve essere notificato
all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli
associati”
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Contratto di associazione professionale/Contratto di
associazione in partecipazione
 Contratto di associazione sui generis, autonomo e diverso
da quello regolato dall’art. 2549 c.c.
 Contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.)
“ con il contratto di associazione in partecipazione
l’associante attribuisce all’associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto”
 Il contratto di cui all’art. 2549 c.c. è utilizzato per la
partecipazione ad un’impresa dell’associante
 Nel contratto di associazione professionale, l’associato
partecipa all’esercizio dell’attività professionale e non solo
alle spese ed ai compensi
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Associazione professionale
 Il contenuto del rapporto obbligatorio è rappresentato dalla
prestazione di collaborazione tecnica nell’attività
professionale svolta dagli altri colleghi, contro la
ripartizione delle spese complessive e del totale degli
onorari percepiti dai singoli associati
 Il professionista che si associa assume il ruolo di
a) «associante» quando l’incarico gli viene conferito
direttamente dal cliente e si avvale della
collaborazione tecnica prestata dagli altri componenti
dello studio
b) «associato» quando funge da collaboratore di un
collega incaricato direttamente dal cliente
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Natura del contratto di associazione professionale
 «contratto associativo con rilevanza interna, in cui si
sovrappone il principio della personalità della prestazione
professionale con i clienti» a quello della necessaria
compresenza dei requisiti formali richiesti dall'art.1 della
legge1815/1939
 Si tratta di un contratto in cui gli associati, obbligandosi
vicendevolmente a prestarsi mutua assistenza e
collaborazione negli incarichi affidati separatamente a
ciascuno di essi, convengono di ripartirsi proventi e spese
secondo una misura prestabilita. La misura è commisurata
alla opera svolta e non all'apporto patrimoniale conferito
 L’associazione può atteggiarsi all’esterno come ente
soggettivo autonomo solo per la gestione e conduzione
delle strutture operative comuni ma non nei rapporti con la
clientela, per gli incarichi professionali svolti
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Natura del contratto di associazione professionale
Posizioni della giurisprudenza
 L'associazione tra professionisti non configurandosi come centro
autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e
funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del
rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al
professionista associato. (Cass. civ., 10-07-2006, n. 15633)
 Lo studio professionale associato, quantunque privo di
personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei
fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la
capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti
giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona
dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza
secondo l’art. 36 c.c.. Alla stregua di tale principio,
l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti
dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di
soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo
all'associazione medesima (Cass. civ., 13-04-2007, n. 8853)
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
L’associazione professionale. Le altre questioni
affrontate dalla giurisprudenza
 “L'associazione professionale ha la capacità, attiva e passiva, di
stare in giudizio e, nel caso di riscossione del compenso da
parte di un associato, la sua legittimazione processuale sussiste
ove risulti ultima beneficiaria del pagamento.”
(Cass. civ. Sez. I, 28-07-2010, n. 17683)
 “Lo studio professionale associato deve annoverarsi nei
fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la
capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti
giuridici. Ciò rilevato può ritenersi sussistente la legittimazione di
uno studio professionale alla richiesta di pagamento per le
prestazioni svolte dai singoli professionisti, del medesimo facenti
parte, in favore del cliente conferente l'incarico.” (Cass. civ. Sez.
I, 15-07-2011, n. 15694)
(segue)
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
L’associazione professionale. Le altre questioni
affrontate dalla giurisprudenza
(segue)
 Devono considerarsi nulli, per violazione dell’art. 1418, comma
1 c.c., i contratti di associazione professionale che consentono
l’utilizzo del nome del professionista fondatore deceduto nella
denominazione dello studio professionale
(App. Milano 30.05.2003; Cass. 05,10,1993, n. 10942)
 Il privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei
professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il
creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita
con altri professionisti per dividere le spese e gestire
congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che
il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo
professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi
ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la
remunerazione di un'attività lavorativa
(Cass. civ., 22-10-2009, n. 22439)
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Società di mezzi
 Società costituita fra professionisti e non professionisti per
l’acquisto e la gestione in comune dei beni strumentali
necessari all’esercizio individuale dell’attività professionale
 Fra la società ed il professionista si attua un contratto in
base al quale la società si obblia a mettere a disposizione
del professionista i beni strumentali ed i servizi accessori
utili per lo svolgimento dell’attività professionale
 La società non ha ad oggetto l’esecuzione di prestazioni
professionali. La società di mezzi svolge attività d’impresa
 Netta separazione tra l’attività professionale prestata a
titolo personale e individualmente dal professionista
abilitato ed i servizi di supporto che sono forniti dalla
società alla quale può partecipare anche il professionista
che li utilizza
 Il professionista è l’unico soggetto direttamente in contatto
con la clientela che solo da lui riceve la prestazione
professionale
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Società di servizi
 Fornisce con l’apporto dei professionisti un prodotto
complesso diverso rispetto alla mera prestazione
intellettuale
 L’attività professionale viene prestata in funzione
della società e nel concorso con altri fattori produttivi
e da’ vita alla realizzazione di un opus diverso e più
complesso di quello che potrebbe essere fornito dal
semplice professionista. L’attività della società
consiste nel combinare il lavoro intellettuale con gli
altri fattori della produzione
 Nelle società di servizi l’esercizio dell’attività
professionale ha una funzione strumentale rispetto
all’attività imprenditoriale di produzione di beni e
servizi
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Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
 Struttura che si propone di agevolare le categorie di
partecipanti, predisponendo una serie di mezzi e di
servizi sussidiari alle attività dei suoi membri e
realizzando una collaborazione in campo economico
a livello interstatuale.
 Per costituire un GEIE occorrono almeno due membri
appartenenti a Stati diversi della Comunità europea.
 Ne possono fare parte anche liberi professionisti.
 il GEIE consente di organizzare un'attività ausiliaria
sostanzialmente distinta dall'attività principale dei
membri che ne fanno parte.
Può essere assimilato alle società di mezzi.
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Interventi normativi per la disciplina delle società tra
professionisti
 L'art. 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815, vietava di
costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa
dall’associazione professionale, società, istituti, uffici,
agenzie od enti, che avevano lo scopo di dare, anche
gratuitamente ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di
assistenza o consulenza in materia tecnica, legale,
commerciale, amministrativa, contabile o tributaria
 Si voleva evitare che grazie allo schermo societario soggetti
privi di abilitazione potessero esercitare l’attività
professionale
 L’art. 24 Legge 7 agosto 1997, n. 266 ha abrogato l'art. 2
della L. 23 novembre 1939, n. 1815, demandando ad un
decreto interministeriale, da emanarsi entro 120 giorni, di
fissare «i requisiti per l'esercizio (in forma societaria) delle
attività di cui all'art. 1 della legge 1815/1939
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Le previsioni della bozza di regolamento
 possibilità di costituire società di persone, di capitali e cooperative;
 possibilità di costituire società interprofessionali
 iscrizione delle società presso gli Ordini e i Collegi. In caso di
strutture pluriprofessionali, con riferimento all'attività individuata come
prevalente dallo statuto.
 esecuzione della prestazione professionale richiesta alla società
esclusivamente da parte del socio o del dipendente in possesso dei
requisiti.
 numero dei soci o dipendenti professionisti non superiore al 20%
degli iscritti all'albo dell'Ordine o Collegio;
 numero dei dipendenti non superiore al doppio dei professionisti;
 partecipazione alla società limitata ai soggetti che non esercitino
attività incompatibili con il corretto esercizio della professione;
 maggioranza assoluta in assemblea detenuta dai professionisti
 cariche nelle società di capitali e maggioranza del cda e del comitato
esecutivo esclusivamente a soci professionisti
 per ogni incarico ricevuto, responsabilità della società solidale con
quella del singolo professionista che lo ha svolto;
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Interventi normativi per la disciplina delle società tra
professionisti
 Il decreto previsto dall’art. 24 Legge 7 agosto 1997, n. 266 non è
mai stato emanato perché considerato, sul piano delle fonti di
produzione, strumento inadeguato per regolare la fattispecie in
esame
 Il Consiglio di Stato nel parere consultivo n. 35 del 9 marzo 1998
ha evidenziato l’inadeguatezza dello strumento regolamentare
alla luce della mancanza di principi direttivi posti dal legislatore,
degli interessi costituzionali coinvolti. Ha escluso che le STP
potessero assumere la forma delle società di capitali e l’ingresso,
anche in posizione minoritaria, di soci di capitali privi
dell’iscrizione nell’albo
 Il Consiglio di Stato nel parere consultivo n. 72 dell’ 11 maggio
1998 ha evidenziato il solo strumento legittimo utilizzabile per
l’esercizio della «professione protetta» in forma societaria «è
quello che consente l'applicazione delle medesime norme che
disciplinano l'esercizio professionale in maniera identica per i due
tipi di soggetti»
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Le posizioni della giurisprudenza dopo la Legge 7 agosto
1997, n. 266
 L'omologazione della modifica dello statuto di una società
per azioni, con la quale si mutava la denominazione
sociale in «Società per l'esercizio della libera professione
di ingegneria industriale ed ambientale» non può essere
disposta considerato che al momento della delibera non è
stato emanato il regolamento attuativo. Pertanto le STP
non può ancora considerarsi introdotto. Inoltre, la spa è
considerata un tipo societario inidoneo all'esercizio
associato delle professioni (Trib. Milano 27-05-1998)
 Nelle more dell'emanazione del regolamento, può essere
iscritta nel registro delle imprese la società di professionisti
costituita in forma di società di persone e particolarmente
di società semplice, poiché in tal caso resta garantita la
responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella
denominazione della società, l'individuazione delle
caratteristiche personali (Trib. Milano, 05-06-1999)
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Interventi normativi per la disciplina delle società tra
professionisti
L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
1. Ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività liberoprofessionali e intellettuali: il divieto di fornire all'utenza
servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di
società di persone o associazioni tra professionisti
2. Previsto positivamente che
 l'oggetto sociale esclusivo relativo all'attività liberoprofessionale
 Il professionista non può partecipare a più di una
società
 la specifica prestazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilità
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Interventi normativi per la disciplina delle società tra
professionisti
L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
1. abrogazione generalizzata ed «innominata » di tutte le
disposizioni che fanno divieto di prestare servizi
professionali interdisciplinari da parte di società di
persone (o associazioni tra professionisti)
2. il legislatore ha voluto, da un lato, consolidare gli effetti
del predetto art. 24 della legge «Bersani1 », e, dall'altro,
liberare del tutto il campo da eventuali residui divieti,
eventualmente ancora esistenti a livello dei singoli
ordinamenti professionali.
3. dubbi sono sorti in merito all’abrogazione delle norme
dettate per la società tra avvocati ed in particolare
quelle che si riferiscono alla “monoprofessionalità” 22
Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Interventi normativi per la disciplina delle società tra
professionisti
L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223

Ambito di applicazione: le attività libero professionali
e intellettuali - le professioni protette

Emerge dall'inciso (“con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali”) previsto dal comma 1
dell’art. 2

Non si applica ai lavoratori autonomi, in quanto questi
non potendosi qualificare come “professionisti” non
sono soggetti alle disposizioni dell’art. 2232 c.c. che
impone il carattere rigorosamente personale della
prestazione. In tali casi si ha esercizio di attività
imprenditoriale, esercitabile anche mediante l’utilizzo di
tutte le tipologie di società
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
Interventi normativi per la disciplina delle società tra
professionisti
L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
oggetto sociale: interdisciplinarietà o interprofessionalità?
 la norma fa riferimento ai servizi inter-disciplinari e non a quelli
inter-professionali, generando il dubbio che ci si riferisca allo
svolgimento di diverse specialità, di una medesima professione
 Si tratta di società inter o multiprofessionale, meglio rispondono
alle esigenze dei clienti che operano in un contesto economico
sempre più articolato ed integrato e quindi necessitano di
un'ampia gamma di servizi professionali
 multiprofessionalità debole: STP esercente distintamente più
attività professionali ;
 multiprofessionalità forte: possibilità che la STP fornisca una
prestazione intellettuale complessa ed integrata (da intendersi
come la risultante ultima di più saperi, di più «prestazioni
protette »),
 Incompatibilità fra professioni irrilevanti
 Iscrizione della STP in più albi professionali
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professionisti
L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Esclusività dell’oggetto sociale.
 la norma prevede che “l'oggetto sociale relativo all'attività liberoprofessionale deve essere esclusivo”
 L'oggetto sociale potrà essere monoprofessionale o
multiprofessionale limitato all'esclusivo svolgimento delle
professioni intellettuali ed alle attività ad esse strumentali con
esclusione quindi di qualsiasi altra attività economica.
L'oggetto sociale deve essere limitato alla sola previsione
dell'esercizio dell'attività professionali riservate?
 Si può fare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 96/2001
che consentono l’utilizzo delle società tra avvocati per
l’esercizio della “attività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio” e per “l'esercizio in comune della
professione dei propri soci” che “devono essere in possesso del
titolo di avvocato”
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Le società tra professionisti: normativa attuale e prospettive future - Firenze 14 novembre 2011
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professionisti
L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Requisiti dei soci
 la norma prevede che “il medesimo professionista non può
partecipare a più di una società”. Non è precluso il
contemporaneo esercizio individuale della professione
 Mancano disposizioni in relazione
1. Ai profili soggettivi di partecipazione alla società tra
professionisti (partecipazione di soci capitalisti)
2. All'utilizzo di professionisti non soci (in qualità di sostituti o
ausiliari dei soci-professionisti). - Se la prestazione deve
essere resa dal socio professionista, si potrebbe sostenere
che l’attività professionale non può essere svolta dal socio
non professionista e dai “professionisti-non soci”, che sotto
la responsabilità del socio-professionista possano svolgere
funzioni ancillari e di ausilio all'attività di quest'ultimo
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L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Rinvio alle società di persone
 la norma nell'abrogare “il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare” prevede che i servizi
professionali possono essere prestati da “società di persone”,
uniche che garantiscono la responsabilità illimitata dei soci
 il riferimento alla società semplice non pone problemi considerata
la natura non commerciale dell'attività del professionista
intellettuale
 Il riferimento alla s.a.s. potrebbe porre problemi considerato che i
soci accomandanti godono della limitazione della responsabilità
 Mancano norme di dettaglio per la disciplina delle STP
(partecipazione di professionisti iscritti in albi diversi, requisiti
soggettivi dei soci, regime della responsabilità per le obbligazioni
sociali-professionali, morte ed esclusione del socio, regole di
organizzazione e di funzionamento della società, soggezione o
meno al fallimento della società)
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Interventi normativi per la disciplina delle società tra
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L’art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Personalità della prestazione e responsabilità del
professionista e della società
 la norma prevede che “la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati
sotto la propria personale responsabilità”
 La norma non indica a chi è conferito l'incarico professionale, a
chi è imputato lo svolgimento dell'attività, la disciplina della
responsabilità del socio professionista per l'attività professionale
da lui compiuta e se (e in quali termini) ne risponda anche la
società.
 nelle società fra avvocati l'incarico professionale è conferito alla
società, alla quale viene giuridicamente imputato lo svolgimento
dell'attività professionale, mentre l'esecuzione della prestazione
avviene ad opera del professionista che risponde
personalmente ed illimitatamente, solidalmente con il patrimonio
della società
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