Dal SITO www.picpanteche.org Pic Pan nasce così Gli animali e noi Il pic pan e i giovani I “Pet Pals” e la solidarietà 2 OGGI 2013 Il Pic Pan e le Associazioni promuovono un migliore rapporto Uomo-Animali, grazie a “Equaliter” e “Jucunde Cantare”, “VITA ROMANA fondata da Barbara Fabiani” e “TOUROMA”, le Associazioni cinofile “GattoMatto”tutto per gli animali, Tavolo Permanente della Solidarietà, BANCA del TEMPO IX 3 D O M A N I 2014 PROGETTI «Bambini e animali felici di crescere … insieme?» «Il cinturino sanitario» «Posto auto riservato per emergenze veterinarie» L’“Area Giochi Cani” e la “Rete delle Aree” Il PIC PAN e gli Artisti Pubblicazioni con Editrice “Espera” Canili mai più 4 IERI Il “PIC PAN”alla Banca del Tempo XII 2010 “LEGGIAMO GLI ANIMALI” Percorso proposto a correntisti e soci Cogliere, espresso negli scritti e nell’arte, l’afflato tra animali e uomini. “Cane e padrone” Commento di Gigliola Corduas «Nel panorama sempre più ricco di libri sugli animali, vale la pena tornare a un racconto di Thomas Mann pubblicato nel 1918, all’indomani della conclusione della 1° guerra mondiale. Le inquietudini che Thomas Mann pone al centro degli altri suoi romanzi restano sullo sfondo di questo racconto in cui al centro dell’attenzione è il rapporto uomo-animale, con l’attenzione rivolta alle variazioni che attraversano - e tormentano - il mondo tutt’altro che immobile del cane. Bauschan è un cane senza particolari note genealogiche, un misto pointer di non eccezionale bellezza, adottato proprio sulla spinta della tenerezza suscitata dalla sua fragile costituzione e della sua aria di cucciolo debole e malinconico. Ma l’amore per il padrone e quello del padrone per lui, 5 ne fanno un cane ricco di sensibilità in cui ogni tanto riaffiora l’eco più profonda della sua natura canina e il ricordo di tempi diversi in cui tra uomo e cane si stabiliva un’alleanza profonda, come ad esempio nella caccia. La casa in cui vive la famiglia si trova a metà strada tra il bosco e la città e Bauschan sa che se il padrone esce di casa e imbocca la strada di destra, allora è tutto per lui, mentre tornerà tra i suoi simili se andrà a sinistra, verso la città che si staglia in lontananza. Le passeggiate nel bosco e lungo il fiume rasserenano il padrone e svegliano gli istinti del cane suscitando echi lontani e si getta a precipizio tra la vegetazione o all’inseguimento di qualche animaletto che riesce anche a catturare per portare al padrone la sua preziosa preda. Due episodi si inseriscono nel lungo monologo del padrone che osserva e cerca di interpretare i comportamenti e le sensazioni del cane e anche questi sono proposti dal punto di vista delle conseguenze che hanno sulla psicologia dell’animale. Il primo è un soggiorno di Bauschan in una clinica veterinaria per indagare sulle ragioni di misteriose emorragie, ma la cura è peggio del male e l’assenza da casa fa piombare il cane in uno stato di abulia e di malinconia, da cui esce quando riprendono le avventure lungo il fiume. Il secondo episodio è legato all’incontro con un cacciatore che, a differenza del padrone portato più alla contemplazione che all’azione, uccide e recupera la sua selvaggina. Sembra che un dubbio si insinui nella mente di Bauschan che guarda con sospetto il suo padrone, memore delle lontane avventure di caccia vissute dai suoi antenati. Ma la nube presto passa e il padrone si addentra nella descrizione dei numerosi episodi che segnano questa amicizia, con lo sguardo rivolto alle sensazioni e 6 ai comportamenti del suo amico cane, compagno non solo di lunghe passeggiate nel bosco ma anche di vita, fatte anche dalle solitarie riflessioni in compagnia dell’amico a quattro zampe.» Thomas Mann, “Cane e padrone” in “Tonio Kroger, La morte a Venezia, Cane e padrone”, Ed. Einaudi 1985. “Animali in poesia” il Salmo 148 Commento di Maria Luisa Russo «Cercando “Animali in poesia ” ho incontrato il salmo 148, un canto che invita alla lode di Dio. Un incontro felice ricco di nuove prospettive etiche e spirituali verso la Natura. Mi è parso di potervi cogliere una visione della Terra e di quanti la abitano come di un profondo legame fra tutti. Attraverso il salmo 148 si entra in un rapporto con la Terra che va oltre ogni senso di pur doverosa custodia, oltre ogni senso di dualismo distaccato. È un orizzonte nuovo che supera anche quelle profonde motivazioni che sin qui mi hanno fatto sentire in amicizia verso le creature e la Natura. Mi piace sottolineare due aspetti. Il capo coro o liturgo si rivolge alle creature tutte, vento e grandine, fiere e animali domestici, uomini e donne, vecchi e bambini come a creature che tutte possono ascoltare e rispondere all’invito. Tutte ugualmente invitate alla lode di Dio, tutte convocate insieme, così che le diversità non ostano 7 ma concorrono a formare un unico coro. L’altro aspetto riguarda i motivi di lode. Sono graduati quasi in tre ordini ma strettamente legati, quasi ognuno sia presupposto dell’altro. Tutti sono imperniati nel pensiero di un dialogo che il Creatore pone con le creature. Un dialogo che suona come un’alleanza perenne. Un’alleanza in cui si intende la profondità dell’amore del Creatore verso le creature, tutte e ciascuna, sue interlocutrici chiamate a condividere la gioia del Creatore. Ciascuna soggetto e attore del dialogo e della lode. Viene alla mente il Cantico delle creature. Qui Francesco sembra preoccupato di dare voce alle creature quasi come non capaci di quel dialogo e di quella lode. Ma anche in Francesco trabocca l’amore di Dio verso le creature e gli uomini. La lode del Santo suona come un profondo grazie a nome di tutti. Queste brevi annotazioni non esauriscono la ricerca degli animali nella Scrittura, ma vi rinviano per una più ampia lettura.» Monty Roberts “L’uomo che ascolta i cavalli” Recensione di Maria Luisa Russo «Straordinaria esperienza di un ragazzino. Per alcune notti, al chiarore delle stelle, riesce ad ascoltare come i cavalli selvaggi comunicano tra loro, con linguaggio non fatto di parole, quasi silenzioso.. Riesce in quella esperienza ad evitare che anche un solo cavallo 8 catturato sia mandato al macello. Averli capiti gli permise di farsi capire da loro, a condurli e a domarli con metodo dolce, evitando loro ogni incidente. Quel fanciullo riuscirà per tutta la vita ad essere un Amico per i cavalli, lavorerà “per lasciare un mondo migliore per i cavalli e per gli uomini.” Un’utopia tenacemente realizzata contro ogni logica avversa.» “Anni senza fine” di Clifford Simak Presentato da Giancarlo Fabretti “Seduti intorno a un fuoco, esponenti della cultura canina ricordano una lontanissima leggenda.. di uomini che popolavano la terra. Il loro ricordo vive nella memoria di Jeckins, il robot creato dagli uomini che narra lungo i millenni le vicende umane alle varie specie animali che si succedono sulla terra. Una cosa gli animali non riescono a capire della storia degli Uomini, la guerra, la violenza, l’intolleranza.” Un sogno, una fiaba, scienza del futuro … Clifford Simak commenta se stesso: “..non bisogna cercare la verità in una semplice fiaba, ma accettarla solo per il piacere di sentirla narrare, e niente di più.” 9 2011 “PIC PAN” sul palcoscenico con il gruppo di laboratorio teatrale le “Mele Verdi” in “LE VALIGE” di Antonetta Acri, regia dell’Autrice Il Pic Pan traccia gli stacchi tra i pezzi di Teatro dell’Assurdo affidati ad una voce fuori campo: «È l’inconfessabile contraddizione dell’animo umano che Aldo Nicolaj coglie con amara, arguta ironia. Quasi come un gioco sottile, in chiave di malcelata crudeltà, è il Monologo di Aldo Nicolaj L’INCIDENTE » «Impossibili le relazioni umane in Eugène Ionesco. Siamo nel cuore del Nuovo Teatro. Le situazioni e i dialoghi si svolgono senza alcun significato: sono ripetitivi, privi di connessioni logiche e immersi in una atmosfera onirica. L’azione è ridotta al minimo, le vicende sono prive di senso. Francese di origine rumena, compie i suoi studi in Romania. Diviene professore di liceo e comincia a scrivere distinguendosi nella avanguardia rumena. Tornato in Francia, il suo pensiero di autore “ai margini” evolve fino al suo tema centrale, l’ossessione della fine. Nello stile iniziale di autore teatrale ai “margini” , caratterizzato dalla incomunicabilità e dalla sottigliezza della trama è IL DIALOGO tratto da LA CANTATRICE CALVA» 10 «Aldo Nicolaj, nella sua visione pessimistica e ironica, della realtà percorre brillantemente i nuovi stili teatrali dal simbolismo al neorealismo, dal surrealismo intimista al teatro della crudeltà e dell’assurdo. A differenza dei nichilisti puri, non rinuncia ad una critica graffiante del costume nè a messaggi di impegno sociale. Nelle sue opere l’Assurdo sta nel modo di vivere della società, specialmente borghese e piccolo borghese. Così è il monologo IL TELEGRAMMA» Antonetta Acri autrice e regista del Corto Teatrale “LE VALIGE” «È decisamente fuori dell’Assurdo nichilista. I sentimenti umani dei protagonisti tornano ad affiorare, sono però indefinibili, incerti, mascherati e distorti da assurdi impicci e strane situazioni. Mediato dal ricordo struggente di un cane, con il quale il protagonista ha trascorso momenti di angoscia, si riaffaccia tra i due protagonisti un dialogo possibile: forse amicizia? forse amore?» 11 12 13 di Antonetta Acri “Skipy .. il mio migliore amico” Quando mi sveglio la mattina sento sul letto un leggero fruscio, si avvicina, mi chiama, io tendo la mano e lui mi accarezza, Skipy il mio amatissimo cane. Senza chiedere nulla attende che mi alzi. Se sono triste si accuccia. con i suoi occhietti mi fissa, aspetta un sorriso. D’istinto la mia mano lo accarezza ed è un balzo di gioia: freme, scodinzola, e a suo modo sorride Lo guardo negli occhi e nel suo sguardo c’è tutto, richiesta di cibo, .. voglia di gioco attesa di coccole Ammalata, per giorni, non ho neppure mangiato, 14 e Skipy con me. Ma quando mi sono ripresa è stato un prorompere per tutta la casa di felicità. Lo guardo e il mio cuore si strugge per questo batuffolo di pelo bianco … quanta vita mi dà! A tutti gli Skipy del mondo. Amici, ci date gioia, sorriso, serenità. Fedeli, non guardate chi siamo nè come siamo. Ci amate e questo solo chiedete Il nostro amore la nostra fedeltà. 15 2012 “Tè tartine e fantasia” In amichevole convivialità, in dialogo aperto, abbiamo parlato di loro, del loro benessere, della protezione dai maltrattamenti, dei loro diritti. 12 novembre 2012 “Atti del Comitato Nazionale di Bioetica su Alimentazione Umana e benessere animale” Un commento «Secondo il documento del Cnb quello che mangiamo non deve essere soltanto buono e soddisfare il palato ma deve anche essere conforme a requisiti etici di correttezza e trasparenza dell’intera filiera produttiva nonché di attenzione nei confronti dei parametri del benessere animale» Nei nostri commenti abbiamo auspicato una maggiore determinazione e incisività sui processi produttivi. Il prodotto assunto come necessario per la domanda di consumo non deve esigere una necessaria sofferenza della materia prima,gli animali. Una terza necessità evidenziata nella conversazione è stata l’informazione del cittadino consumatore. Un classico esempio di questione benessere non risolta, le galline ovaiole in batteria. Batteria vietata ma non adeguatamente sostituita. Un commento della LAV 16 «23/01/2012 Galline ovaiole: dal 1° gennaio vietato allevamento in batteria di Alessia Ferla CATEGORIE: Denuncia sanitaria Galline ovaiole: dal 1° gennaio vietato allevamento in batteria Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole nelle cosiddette “batterie”, cioè le gabbie grandi all’incirca come un foglio A4. Sono ora esclusivamente consentiti allevamenti con sistemi alternativi alle gabbie e l’allevamento nelle gabbie modificate o cosiddette “arricchite”. Le gabbie modificate, anche denominate gabbie “arricchite”, sono gabbie molto simili alle gabbie di batteria convenzionali ma prevedono un piccolo spazio aggiuntivo a disposizione delle galline e alcuni elementi addizionali che dovrebbero permettere alle 17 galline di soddisfare alcuni comportamenti naturali. Come rivelato da un dossier della Lav, nell’Unione europea ogni anno vengono allevate oltre 400 milioni di galline ovaiole, circa il’68% delle quali sono rinchiuse nelle gabbie di batteria degli allevamenti intensivi. La natura altamente restrittiva di queste gabbie non consente alle galline di esprimere la maggior parte dei normali modelli di comportamento, quali la ricerca del foraggio, la cova delle uova nei nidi, beccare sul terreno, distendere le ali. La mancata soddisfazione di tali primari bisogni determina negli animali un alto grado di frustrazione e stress. Ogni gallina dovrebbe avere a disposizione uno spazio di soli 550 cm2, ma molto spesso, in violazione delle leggi, tale spazio è addirittura di 450 cm2, di poco inferiore a quello di un foglio a A4, nel quale è impossibile per l’animale compiere movimenti naturali, stirarsi, aprire le ali o semplicemente girarsi nella gabbia senza difficoltà. L’impossibilità di soddisfare bisogni etologici primari, unita all’elevato livello di produzione di uova cui sono sottoposti questi animali, determina nelle galline di batteria fragilità delle ossa e molte di loro soffrono per la rottura delle stesse nell’arco della vita di circa un anno, prima di essere inviate al mattatoio. Il percorso legislativo dell’Unione europea che ha portato al divieto in vigore dal 1°gennaio è iniziato nel’88 con la Direttiva 1988/166/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Eppure sono ancora molti i Paesi che si devono adeguare. 18 La direttiva è stata recepita in Italia con DPR 233/88 La Commissione europea riferisce che 46,7 milioni di galline ovaiole (su 325) continuano a vivere in gabbie fuori legge. In Italia ad agosto se ne contavano 28 milioni. Ecco perché Bruxelles intende aprire una procedura d’infrazione contro quindici Stati membri – compresa l’Italia - per non essersi messi in regola.» 19 2013 “Sportello 12 dei Diritti degli Animali” Affidato alla Banca del Tempo a cura dei propri correntisti. Il Pic Pan ha assicurato l’apertura dello “Sportello” ogni lunedì dalle 9 alle 12. Quali le problematiche. Da quelle del vissuto quotidiano, con incidenza sulla tenuta dell’animale: spese per visite veterinarie e medicine, asilo nelle ore lavorative, cherelle condominiali, aiuti a canili e gattili. A quelle più a monte e più generali, prima fra tutte quella del maltrattamento. Approfondendo attraverso varie fonti l’argomento ci si è soffermati sulla giurisprudenza in materia. Un commento degno di nota Maltrattamento di animali: il rapporto di specialità tra norme “contrastanti” non eslcude il reato Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza 3 marzo 2012, n. 629 Arianna Alessandri, avvocato 12 luglio 2012 Documenti e Approfondimenti: Il Merito Numero OnLine del 07-02-2011 - Il maltrattamento di animali Guida agli Enti Locali n. 23 del 05-06-2010, pag. 51 Ininfluente la piccola taglia dell’animale coinvolto 20 L’avv. Arianna Alessandri vanta un’ampia esperienza maturata nell’ambito del settore legislativo all’interno della pubblica amministrazione. Ha curato la stesura e l’iter di approvazione di disegni di legge ed emendamenti volti alla tutela degli animali; ha altresì svolto attività giuridico-legislativa e affiancato l’autorità ministeriale preposta per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento all’attività venatoria, al trasporto di animali, alla vivisezione, al diritto di viaggiare e soggiornare con il proprio animale al seguito. In tale contesto ha maturato le necessarie competenze per l’esercizio della libera professione, che attualmente svolge in sede stragiudiziale. Autrice di svariate pubblicazioni, è stata promotrice e vice Coordinatore del Comitato ministeriale per un’Italia Animal friendly, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, promuovendo attività di studio,coordinamento, ricerca e redazione di provvedimenti normativi destinati a favorire una corretta interazione uomo-animale, collabora con le maggiori associazioni animaliste. «Nell’ultimo ventennio la normativa in materia di animali è stata oggetto di numerose rivisitazioni ed interventi giurisprudenziali che hanno determinato un progressivo ampliamento della tutela delle specie viventi “non umane”e grazie ai quali si sta delineando un vero e proprio “diritto degli animali”. 21 La giurisprudenza,sia di merito e che di legittimità, sta contribuendo a chiarire i contenuti e la portata delle garanzie poste a tutela degli animali, riconoscendo loro, in molteplici contesti, quei diritti che, se riferiti all’uomo, chiameremmo “fondamentali”: il diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica, al benessere psicologico, etc. L’azione della magistratura, dunque, ha assunto un ruolo “legiferante” essendo chiamata a colmare le numerose lacune di una disciplina frammentata e “antropocentrica”, frutto di un’impostazione culturale ormai superata dal comune sentire sempre più sensibile al rispetto degli esseri più deboli. In tale prospettiva,si pone l’analisi della sentenza in commento, la n.11606, emanata dalla III Sezione penale della Corte di cassazione lo scorso 6 marzo 2012, che chiarisce in via definitiva il rapporto tra la disciplina generale sui reati in danno agli animali, contenuta nel Titolo IXbis, Secondo Libro del codice penale, e la “clausola derogatoria” inserita nell’art.19ter disp.coord. del codice penale, che prevede la non punibilità (incriminabilità) ai sensi del Titolo IXbis c.p. di talune forme di “aggressione e lesione alla vita animale”quando correlate all’esercizio di attività particolari consentite da leggi speciali: l’attività venatoria, la pesca, l’allevamento, il trasporto, la macellazione, la sperimentazione scientifica, l’attività circense, i giardini zoologici, le manifestazioni storico culturali. Il caso giudiziale. La vicenda trae origine dalla denuncia a carico del titolare di un circo,accusato per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 455terc.p.,e dalla sua successiva assoluzione da parte del Tribunale perché il fatto, a parere dei giudici, non 22 costituiva reato in quanto scriminato ai sensi dell’art.19 ter disp.coord. c.p. Impugnata la sentenza innanzi al giudice di legittimità per violazione di legge, il Procuratore della Repubblica, insistendo per l’accoglimento del ricorso,lamentava l’erronea interpretazione dell’articolo 19terda parte del Tribunale, il quale aveva inteso la norma come una sorta di “immunità generale” per il compimento dei reati in danno agli animali previsti dal Titolo IXbis del Secondo Libro del codice penale: i giudici di prima istanza riconoscevano a favore di coloro che esercitano le attività “scriminate” di cui all’art.19 ter disp.coord.c.p., una sorta di nulla osta al compimento delle condotte punite dal codice penale quando poste in essere nell’ambito di quelle attività regolate da leggi speciali. A parere del ricorrente, al contrario, la citata norma sarebbe dovuta essere collocata in rapporto di specialità rispetto alla normativa del Titolo IXbis, II,c.p., in ossequio al regime previsto dal codice penale sul principio di specialità di cui all’articolo 15 c.p. e della scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’articolo 51 c.p. L’erroneità dell’interpretazione, a parere del Procuratore,emergerebbe altresì da alcune anomalie che si produrrebbero nel funzionamento del sistema penale se si accogliesse la posizione del giudice di merito, atteso che da un lato la non punibilità per i reati di cui al Titolo IXbis, II,c.p .lascerebbe intatta la possibilità di sanzionare le meno gravi condotte previste dall’art.727, secondo comma del codice penale, che anch’esso punisce il maltrattamento di animali, ma che non è specificamente annoverato tra le 23 norme “scriminabili” in base all’art.19ter disp.coord.c.p. Dall’altro, insiste il ricorrente,tale “immunità”mal si concilierebbe con il dettato dell’articolo 544sexies c.p., che prevede l’applicazione di pene accessorie e della confisca a carico di coloro che commettono uno dei reati di cui alTitolo IXbis, II,c.p. (artt.455 bis e ss.): orbene, se l’art.19terdisp.coord.c.p.permettesse, così come asserito dal giudice del merito, a coloro che praticano le attività ivi elencate di commettere impunemente i reati di cui al Titolo IXbis, II,c.p. non potrebbero essere applicate loro le sanzione accessorie e la confisca di cui all’art.455 sexiesc.p..È tuttavia evidente dal tenore letterale della citata norma, che tali sanzioni si riferiscono inequivocabilmente anche a violazioni connesse alle attività speciali a cui l’art. 19 si riferisce, quali l’allevamento e il trasporto di animali, che invece, a parere del Tribunale, sarebbero invece “scriminabili” proprio a norma dell’art.19ter disp.coord.c.p. medesimo. Il provvedimento de quo. Finalità del presente commento è, dunque, quello di condividere e approfondire l’analisi dei giudici di legittimità per contribuire a segnare ulteriormente il confine tra “utilità umane” e rispetto della vita, nella sua accezione più ampia, e degli animali. La Cassazione, in linea con quanto già affermato in casi analoghi, partendo dal dato letterale dell’articolo 19 ter disp.coord. c.p., sostiene che l’eccezione, ossia la mancata operatività degli artt.455bise ss. c.p. contenuti nel Titolo IXbis, II,c.p., opera solo laddove le attività ivi elencate siano svolte entro l’alveo giuridico delineato 24 dalle disposizioni speciali e che “ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente rilevante e valutabile”. Allineandosi alla prevalente dottrina e all’orientamento giurisprudenziale precedentemente espresso, individua la ratio della norma nell’esigenza di sacrificare “il bene giuridico animale”solo in vista di un maggiore vantaggio sociale; si esclude, cioè, l’applicabilità delle norme penali a tutela degli animaliquando, le attività obiettivamente lesive della loro vita o della loro saluteautorizzate dall’art.19 ter c.p. sono poste in essere nel rispetto delle normative speciali che le regolamentano e, implicitamente, in vista di un bene socialmente più rilevante quale, per esempio, la salute umana, l’alimentazione, etc. Inoltre, in accoglimentodella tesi del ricorrente, il giudice di legittimità ricorda che le leggi speciali a cui rimanda l’art.19ter c.p. non si pongono in rapporto di specialità con tutte le disposizioni del codice penale: l’art.19 ter, infatti, pur escludendo la punibilità di alcune condotte normalmente integranti i reatidi cuiTitolo IXbis, II,c.p., qualora realizzatenell’esercizio delle attività speciali autorizzate,di per sé non esclude la possibilità del concorso di reati tra le fattispecie criminose contemplatenelle leggi speciali o poste in essere in occasione di quelle attività consentite, conil reatodi cui all’articolo 727 c.p., che punisce, tra le variecondotte in danno agli animali, anche la detenzione degli stessi “in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di grandi sofferenze”, laddove sussista diversa oggettività giuridica e le due fattispecie di reato non si pongano in rapporto di specialità. (Sezione III, n.41742, del 3 ottobre 2005, in cui ha ammesso il concorso dei reati di cui all’art.727c.p. 25 e all’art.30 della legge n.157/1992 che disciplina i reati commessi nell’esercizio dell’attività venatoria, inclusa nel novero delle attività ammesse dall’art.19ter). Per quanto attiene all’attività circense, di rilievo nel caso in esame, i giudici hanno dovuto preliminarmente identificare i confini entro i quali tale attività può essere svolta lecitamente. Partendo da una disanima della normativa di settore, la Cassazione, registra una regolamentazione di settore piuttosto frammentata e non sufficiente a delimitare il limite entro il quale un dato comportamento in danno agli animali sia lecito poiché posto in essere nel rispetto della disciplina speciale.Dal ricostruito quadro giuridico di settore, infatti, si evince che la tutela apprestatanon si estende alla globalitàdelle specie animali utilizzate nell’attività circense; inoltre viene regolamentata solo una parte delle attività correlate alla gestione degli animali, quali il trasporto e la detenzione, con esclusione di altre non secondariecome la fase dell’addestramentoin occasionedella quale potrebbe essere perpetrato il reato di maltrattamento di cui all’art.455ter c.p., così come le altre fattispecie criminose previste dagli altri articoli del Titolo IXbis, II,c.p. A fronte di tali lacune, il giudice rileva quanto sia contenuto l’ambito concreto di applicazione della scriminante di cui all’art.19ter, ed enuncia il principio in baseal quale per tutte le attività “non secondarie”prive di una regolamentazione ad hoc, come l’addestramento circense, resta ferma l’applicabilità del Titolo IXbis, II,c.p. Dunque, nessun vuoto normativo può costituire 26 zona franca per la perpetuazione di reati in danno agli animali. Tale principio è tanto più importante, se si considera che nessuna legge nazionale, in spregio all’art.13 dell’Allegato A del Protocollo sulla protezione e il benessere animale, allegato all’originario Trattato di Amsterdam del 1997, e integrato al nuovo Trattato dell’Unione Europea, firmato dagli Stati membri lo scorso 13 dicembre 2007 a Lisbona e ratificato dell’Italia, con legge 2 agosto 2008, n.130.,riconosce formalmente uno status giuridicoche elevi gli animali da mere res ad “esseri viventi capaci di provare sentimenti e dolore”. Il nostro sistema legislativo, ancora profondamente antropocentrico, è in gran parte incentrato sullo sfruttamento e sulla mercificazione della vita animale. Anche le norme che ne contemplano una forma di tutela, sono spesso dirette, anche formalmente,alla protezione dell’essere umano, e non degli “esseri viventi” o del “processo vitale” proprio di ciascuna specie. Lo stesso Titolo IXbis, II,c.p., pur punendo condotte eterogenee in danno agli animali, è formalmente orientatoalla protezionedi un bene “umano”, ossia il sentimento di pietasnei confronti degli animali; qui, almeno sul piano formale, èancora l’uomo ad essere considerato e tutelato nella sua sfera intima e sentimentale, e non l’animale protetto nella sua essenza ontologica di specie vivente.Certamente un punto di partenza nel percorso di emancipazione culturale e giuridica verso una tutela diretta di tutte le specie viventi,tuttavia non più sufficiente a fornire risposte ad una società sempre più attenta al benessere animale. La pronuncia in commentoha, dunque, il pregiodi aggiungere un ulteriore tassello al diritto degli animali: la regola che impone agli umani di rispettarne benessere e vita tutte le 27 volte che non sia strettamente necessario sacrificarle in vista di un proprio vantaggio socialmente rilevante anche per l’ordinamento. Quando, peraltro, l’ordinamento ammette alcune attività correlate alla gestione di animali, è comunque da escludersi qualunque comportamento in danno all’animale mosso da crudeltà. A mio avviso, nessuna attività umana prettamente ludica può giustificare il sacrificio e il patimento di un’altra specie vivente senza integrare il reato di maltrattamento. Tenere un animale in vincoli, in gabbia e sottoporlo a trattamenti crudeli e dolorosi per arrecare divertimento agli uomini, se da un lato non arreca alcun vantaggio sociale, dall’altro diventa occasione per esercitare il dominio umano su creature destinate ad altre funzioni nell’ecosistema, che ne viene depredato e impoverito con grave danno per la fruizione della biodiversità da parte delle generazioni future. Il principio enunciato costituisce un’importante riferimento giuridico e culturale nel segno di un riconoscimento, se non altro a livello sostanziale, di un “diritto alla vita” e del “diritto di non soffrire” a favore di qualunque specie che sia accomunata alle altre dalla capacità di percepire dolore e provare sentimenti. La capacità di provare sentimenti, sensazioni fisiche e psichiche rappresenta il nucleo della “dignità animale” e, forse ancor prima, di una “dignità della vita” da rispettare in ogni contesto e circostanza.Ogni devianza non giustificata che arrechi sofferenza agli animali, siano essi liberi nel loro habitat o detenuti in una gabbia, è da bandire poiché antisocialee, come tale, da reprimere e contrastare in ossequio al più generale principio del neminem laedere. Inoltre, la sentenza,nel garantire la massima estensione della tutela apprestata dal codice penale, riconoscein via 28 diretta agli animali, e non per il tramite del sentimento umano, la posizione di bene giuridico protetto dal sistema penale: il maltrattamento dell’animale durante l’addestramento può essere punito poiché lesivo del diritto dell’animale a non soffrire e non perché offende il sentimento di chi lo denunzia.In un certo senso, la pronuncia avvicina il nostro ordinamento al citato articolo 13 del, comunemente chiamato, Trattato di Lisbona. Se quest’ultimo riconosce agli animali lo “status di esseri senzienti”, in considerazionela loro capacità di provare sentimenti e sensazioni dolorose, anche la ratio della sentenza in commento è fondatasulla volontà di far rispettare il diritto dell’animale al benesserea cui evidentemente riconosciuta la capacità disoffrire a causa di un trattamentiin contrasto con leproprie caratteristiche etologiche. Inoltre, pur senza addentrarsi in un’analisi della casistica delle fattispecie di maltrattamento perpetrabili in occasione dell’attività circensi, la Cassazione stigmatizza l’addestramento come occasione potenzialmente fertile per la commissione di reati in danno agli animali. E’ evidente che, se si dovesse far rispettare alla lettera il dettato normativo nazionale ed europeoin materia di protezione di benessere animale l’attività di addestramento a scopo“circense” dovrebbe essere bandita poiché priva di utilità sociale in senso stretto e necessariamente in contrasto con il rispetto delle caratteristiche etologiche degli animali. Si pensi, ad esempio, a quanto sia lontano dal rispetto della loro intrinseca natura l’addestramento di un elefante, di un grande felino o di un orso per indurlo a praticare acrobazie o altre performance atletiche, tipicamente umane, o alle volte anche pericolose per l’uomo medio come, per 29 esempio, saltare in un cerchio infuocato. A ben vedere, l’addestramento circense, per lo scopo a cui è destinato e per le modalità in cui deve essere impartito,costituisce una violazione della norma che garantisce agli animali il diritto al benessere e ad essere trattati secondo le proprie caratteristiche etologiche ed ontologiche. Dunque i giudici di legittimità riconoscendoa carico del titolare del circo la punibilità per il reato di maltrattamento, perpetrato in occasione dell’attività di addestramento, ma potenzialmente integrabile anche in altre connesse alle necessità circensi,hannoinnalzato la soglia di tutela del rispetto della vita e del benessere animale. Se nessun animale può essere maltrattato o ucciso in occasione dell’addestramento è perché l’utilità sociale alla base della “scriminante” che autorizza il generale esercizio dell’attività circense viene meno: il divertimento del pubblico, nonché il sostentamento degli operatori che ne traggono beneficio, non può giustificare il sacrifico e il patimento di un essere vivente.In altre parole, il vantaggio arrecato dagli effetti dell’addestramento non contiene né in sé, né per l’uomo, un valore meritevole di tutela e per il qualevalga la pena sacrificare la contrapposta necessità di tutela dell’animale stesso. Venuta meno l’utilità sociale che scrimina certi comportamenti umani, l’effetto della sentenza è quello di riespandere il diritto dell’animale a non soffrire e di non essere vittima di crudeltà gratuita, proprio in ragione della qui riconosciuta capacità di sentire, di provare sentimenti e sensazioni di dolore, fisico e mentale. Ciò permette di affermare che, grazie all’intervento della Suprema Corte, anche nel nostro ordinamento interno è stata riconosciuta, almeno a livello sostanziale, l’intrinseca natura di esseri senzienti degli 30 animali, come tali ontologicamente differenti da una res e, conseguentemente, titolari deldiritto ad un trattamento consono alla propria natura di esseri viventi, nonché del loro diritto di esseredestinatari di tutela diretta in ogni circostanza in cui i propri interessi si pongono in conflitto con quelli umani.» 31 Il Pic Pan ringrazia la Banca del Tempo e la sua Presidente professoressa Maria Luisa Petrucci per le splendide occasioni di scambio. È stato bello dare, è stato bello ricevere. Tutte occasioni di notevole interesse. Con l’immagine delle fasi lunari desideriamo dare un plauso agli incontri di astronomia e per essi a tutti gli incontri e attività nella Banca. In chiusura, offriamo il nostro pensiero sugli “Animali in società” «Diciamo subito, fuori di ogni dubbio “Gli animali in società siamo noi”. “Al di là delle analogie biologiche, noi siamo gli animali di cui viviamo. Senza attingere alla loro vita, la vita umana non sussiste. Sono 32 dentro di noi, siamo fatti di ciò di cui loro sono fatti. E ciò è così universale e imprescindibile che questa immensa risorsa di sangue e di anima è paragonabile all’aria che respiriamo, all’acqua che beviamo, all’energia che ci muove. Non basta, siamo costruiti pressoché totalmente sulla loro pelle: ce ne vestiamo, sul loro sacrificio ci curiamo, persino ci trucchiamo. Li usiamo come strumenti di lavoro. Sono stati e sono fonte di apprendimento: li abbiamo osservati ed imitati sin da quando abbiamo cominciato a camminare eretti ..e .. non da ultimo godiamo del loro affetto gratuito, totale, incondizionato” In una parola, siamo totalmente dipendenti dalla vita animale, ne deriva: Non una trionfale supremazia, piuttosto una rispettosa gratitudine, una necessaria etica nel rapporto con tutti gli animali. Se ciò che distingue gli uomini dagli altri viventi è la Ragione Etica, la capacità di elaborare e seguire la giustizia, siamo certi sarà un crescere in umanità, un arricchire la nostra giustizia se vi comprendiamo l’immenso mondo di vita che ci portiamo dentro e che ci regge. Animali in società quindi “noi e, insieme, tutti gli altri viventi”, di cui farci carico e da accogliere come parte integrante nella nostra giustizia.» 33 Il Consiglio “Pic Pan” dott.ssa Maria Luisa Russo, dott. Marco Benvenuto, dott. Domenico D’Addario, prof. Simonetta Bernardi, educatrice cinofila Cinzia Magistri. Detto tra noi Riunione ordinaria I e III Lunedì Appuntamenti “Meeting day Barbara Fabiani” incontro con le Associazioni; Premio “Maria Fausta Costanzo” dedicato a personalità distinte per notevoli opere in favore degli animali. info: [email protected] e [email protected] 34