Dal SITO www.picpanteche.org
Pic Pan nasce così
Gli animali
e noi
Il pic pan
e i giovani
I “Pet Pals”
e la solidarietà
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OGGI
2013
Il Pic Pan e le Associazioni promuovono un migliore
rapporto Uomo-Animali, grazie a
“Equaliter” e “Jucunde Cantare”,
“VITA ROMANA fondata da Barbara Fabiani”
e “TOUROMA”,
le Associazioni cinofile
“GattoMatto”tutto per gli animali,
Tavolo Permanente della Solidarietà,
BANCA del TEMPO IX
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D O M A N I 2014
PROGETTI
«Bambini e animali felici di crescere … insieme?»
«Il cinturino sanitario»
«Posto auto riservato per emergenze veterinarie»
L’“Area Giochi Cani” e la “Rete delle Aree”
Il PIC PAN e gli Artisti
Pubblicazioni con Editrice “Espera”
Canili mai più
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IERI
Il “PIC PAN”alla Banca del Tempo XII
2010
“LEGGIAMO GLI ANIMALI”
Percorso proposto a correntisti e soci
Cogliere, espresso negli scritti e nell’arte, l’afflato tra
animali e uomini.
“Cane e padrone” Commento di Gigliola Corduas
«Nel panorama sempre più ricco di libri sugli animali,
vale la pena tornare a un racconto di Thomas Mann
pubblicato nel 1918, all’indomani della conclusione della
1° guerra mondiale. Le inquietudini che Thomas Mann
pone al centro degli altri suoi romanzi restano sullo
sfondo di questo racconto in cui al centro dell’attenzione
è il rapporto uomo-animale, con l’attenzione rivolta alle
variazioni che attraversano - e tormentano - il mondo
tutt’altro che immobile del cane. Bauschan è un cane
senza particolari note genealogiche, un misto pointer di
non eccezionale bellezza, adottato proprio sulla spinta
della tenerezza suscitata dalla sua fragile costituzione
e della sua aria di cucciolo debole e malinconico. Ma
l’amore per il padrone e quello del padrone per lui,
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ne fanno un cane ricco di sensibilità in cui ogni tanto
riaffiora l’eco più profonda della sua natura canina e il
ricordo di tempi diversi in cui tra uomo e cane si stabiliva
un’alleanza profonda, come ad esempio nella caccia.
La casa in cui vive la famiglia si trova a metà strada
tra il bosco e la città e Bauschan sa che se il padrone
esce di casa e imbocca la strada di destra, allora è
tutto per lui, mentre tornerà tra i suoi simili se andrà
a sinistra, verso la città che si staglia in lontananza.
Le passeggiate nel bosco e lungo il fiume rasserenano
il padrone e svegliano gli istinti del cane suscitando
echi lontani e si getta a precipizio tra la vegetazione o
all’inseguimento di qualche animaletto che riesce anche
a catturare per portare al padrone la sua preziosa preda.
Due episodi si inseriscono nel lungo monologo del padrone
che osserva e cerca di interpretare i comportamenti e le
sensazioni del cane e anche questi sono proposti dal punto
di vista delle conseguenze che hanno sulla psicologia
dell’animale. Il primo è un soggiorno di Bauschan in una
clinica veterinaria per indagare sulle ragioni di misteriose
emorragie, ma la cura è peggio del male e l’assenza da casa
fa piombare il cane in uno stato di abulia e di malinconia,
da cui esce quando riprendono le avventure lungo il fiume.
Il secondo episodio è legato all’incontro con un
cacciatore che, a differenza del padrone portato più alla
contemplazione che all’azione, uccide e recupera la sua
selvaggina. Sembra che un dubbio si insinui nella mente
di Bauschan che guarda con sospetto il suo padrone,
memore delle lontane avventure di caccia vissute dai suoi
antenati. Ma la nube presto passa e il padrone si addentra
nella descrizione dei numerosi episodi che segnano
questa amicizia, con lo sguardo rivolto alle sensazioni e
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ai comportamenti del suo amico cane, compagno non solo
di lunghe passeggiate nel bosco ma anche di vita, fatte
anche dalle solitarie riflessioni in compagnia dell’amico a
quattro zampe.»
Thomas Mann, “Cane e padrone” in “Tonio Kroger, La
morte a Venezia, Cane e padrone”, Ed. Einaudi 1985.
“Animali in poesia” il Salmo 148
Commento di Maria Luisa Russo
«Cercando “Animali in poesia ” ho incontrato il salmo
148, un canto che invita alla lode di Dio. Un incontro
felice ricco di nuove prospettive etiche e spirituali verso
la Natura.
Mi è parso di potervi cogliere una visione della Terra e di
quanti la abitano come di un profondo legame fra tutti.
Attraverso il salmo 148 si entra in un rapporto con la Terra
che va oltre ogni senso di pur doverosa custodia, oltre
ogni senso di dualismo distaccato. È un orizzonte nuovo
che supera anche quelle profonde motivazioni che sin
qui mi hanno fatto sentire in amicizia verso le creature
e la Natura.
Mi piace sottolineare due aspetti. Il capo coro o liturgo
si rivolge alle creature tutte, vento e grandine, fiere e
animali domestici, uomini e donne, vecchi e bambini
come a creature che tutte possono ascoltare e rispondere
all’invito. Tutte ugualmente invitate alla lode di Dio,
tutte convocate insieme, così che le diversità non ostano
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ma concorrono a formare un unico coro. L’altro aspetto
riguarda i motivi di lode. Sono graduati quasi in tre ordini
ma strettamente legati, quasi ognuno sia presupposto
dell’altro. Tutti sono imperniati nel pensiero di un dialogo
che il Creatore pone con le creature. Un dialogo che
suona come un’alleanza perenne. Un’alleanza in cui si
intende la profondità dell’amore del Creatore verso le
creature, tutte e ciascuna, sue interlocutrici chiamate a
condividere la gioia del Creatore.
Ciascuna soggetto e attore del dialogo e della lode.
Viene alla mente il Cantico delle creature. Qui Francesco
sembra preoccupato di dare voce alle creature quasi come
non capaci di quel dialogo e di quella lode. Ma anche in
Francesco trabocca l’amore di Dio verso le creature e gli
uomini. La lode del Santo suona come un profondo grazie
a nome di tutti.
Queste brevi annotazioni non esauriscono la ricerca degli
animali nella Scrittura, ma vi rinviano per una più ampia
lettura.»
Monty Roberts
“L’uomo che ascolta i cavalli”
Recensione di Maria Luisa Russo
«Straordinaria esperienza di un ragazzino.
Per alcune notti, al chiarore delle stelle, riesce ad
ascoltare come i cavalli selvaggi comunicano tra loro, con
linguaggio non fatto di parole, quasi silenzioso.. Riesce
in quella esperienza ad evitare che anche un solo cavallo
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catturato sia mandato al macello.
Averli capiti gli permise di farsi capire da loro, a condurli e a
domarli con metodo dolce, evitando loro ogni incidente.
Quel fanciullo riuscirà per tutta la vita ad essere un Amico
per i cavalli, lavorerà “per lasciare un mondo migliore
per i cavalli e per gli uomini.” Un’utopia tenacemente
realizzata contro ogni logica avversa.»
“Anni senza fine” di Clifford Simak
Presentato da Giancarlo Fabretti
“Seduti intorno a un fuoco, esponenti della cultura canina
ricordano una lontanissima leggenda.. di uomini che
popolavano la terra. Il loro ricordo vive nella memoria di
Jeckins, il robot creato dagli uomini che narra lungo i
millenni le vicende umane alle varie specie animali che si
succedono sulla terra.
Una cosa gli animali non riescono a capire della storia
degli Uomini, la guerra, la violenza, l’intolleranza.”
Un sogno, una fiaba, scienza del futuro …
Clifford Simak commenta se stesso: “..non bisogna
cercare la verità in una semplice fiaba, ma accettarla
solo per il piacere di sentirla narrare, e niente di più.”
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2011
“PIC PAN” sul palcoscenico con il gruppo di laboratorio
teatrale le “Mele Verdi” in
“LE VALIGE”
di Antonetta Acri, regia dell’Autrice
Il Pic Pan traccia gli stacchi tra i pezzi di Teatro dell’Assurdo
affidati ad una voce fuori campo:
«È l’inconfessabile contraddizione dell’animo umano
che Aldo Nicolaj coglie con amara, arguta ironia. Quasi
come un gioco sottile, in chiave di malcelata crudeltà, è
il Monologo di Aldo Nicolaj L’INCIDENTE »
«Impossibili le relazioni umane in Eugène Ionesco. Siamo
nel cuore del Nuovo Teatro. Le situazioni e i dialoghi si
svolgono senza alcun significato: sono ripetitivi, privi di
connessioni logiche e immersi in una atmosfera onirica.
L’azione è ridotta al minimo, le vicende sono prive di
senso. Francese di origine rumena, compie i suoi studi in
Romania. Diviene professore di liceo e comincia a scrivere
distinguendosi nella avanguardia rumena. Tornato in
Francia, il suo pensiero di autore “ai margini” evolve fino
al suo tema centrale, l’ossessione della fine. Nello stile
iniziale di autore teatrale ai “margini” , caratterizzato
dalla incomunicabilità e dalla sottigliezza della trama è
IL DIALOGO
tratto da
LA CANTATRICE CALVA»
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«Aldo Nicolaj, nella sua visione pessimistica e ironica,
della realtà percorre brillantemente i nuovi stili teatrali
dal simbolismo al neorealismo, dal surrealismo intimista
al teatro della crudeltà e dell’assurdo. A differenza dei
nichilisti puri, non rinuncia ad una critica graffiante del
costume nè a messaggi di impegno sociale. Nelle sue
opere l’Assurdo sta nel modo di vivere della società,
specialmente borghese e piccolo borghese.
Così è il monologo
IL TELEGRAMMA»
Antonetta Acri autrice e regista del
Corto Teatrale
“LE VALIGE”
«È decisamente fuori dell’Assurdo nichilista. I
sentimenti umani dei protagonisti tornano ad
affiorare, sono però indefinibili, incerti, mascherati
e distorti da assurdi impicci e strane situazioni.
Mediato dal ricordo struggente di un cane, con il quale
il protagonista ha trascorso momenti di angoscia, si
riaffaccia tra i due protagonisti un dialogo possibile:
forse amicizia? forse amore?»
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13
di Antonetta Acri
“Skipy .. il mio migliore amico”
Quando mi sveglio la mattina
sento sul letto
un leggero fruscio,
si avvicina, mi chiama,
io tendo la mano
e lui mi accarezza,
Skipy il mio amatissimo cane.
Senza chiedere nulla
attende che mi alzi.
Se sono triste
si accuccia.
con i suoi occhietti mi fissa,
aspetta un sorriso.
D’istinto
la mia mano lo accarezza
ed è un balzo di gioia:
freme, scodinzola,
e a suo modo sorride
Lo guardo negli occhi
e nel suo sguardo c’è tutto,
richiesta di cibo, .. voglia di gioco
attesa di coccole
Ammalata, per giorni,
non ho neppure mangiato,
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e Skipy con me.
Ma quando mi sono ripresa
è stato un prorompere
per tutta la casa
di felicità.
Lo guardo
e il mio cuore si strugge
per questo batuffolo di pelo bianco …
quanta vita mi dà!
A tutti gli Skipy del mondo.
Amici,
ci date gioia, sorriso,
serenità.
Fedeli,
non guardate chi siamo
nè come siamo.
Ci amate e questo solo chiedete
Il nostro amore
la nostra fedeltà.
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2012
“Tè tartine e fantasia”
In amichevole convivialità, in dialogo aperto, abbiamo
parlato di loro, del loro benessere, della protezione dai
maltrattamenti, dei loro diritti.
12 novembre 2012
“Atti del Comitato Nazionale di Bioetica su Alimentazione
Umana e benessere animale”
Un commento «Secondo il documento del Cnb quello che
mangiamo non deve essere soltanto buono e soddisfare il
palato ma deve anche essere conforme a requisiti etici
di correttezza e trasparenza dell’intera filiera produttiva
nonché di attenzione nei confronti dei parametri del
benessere animale»
Nei nostri commenti abbiamo auspicato una maggiore
determinazione e incisività sui processi produttivi. Il
prodotto assunto come necessario per la domanda di
consumo non deve esigere una necessaria sofferenza della
materia prima,gli animali. Una terza necessità evidenziata
nella conversazione è stata l’informazione del cittadino
consumatore.
Un classico esempio di questione benessere non risolta,
le galline ovaiole in batteria. Batteria vietata ma non
adeguatamente sostituita.
Un commento della LAV
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«23/01/2012
Galline ovaiole: dal 1° gennaio vietato allevamento in
batteria
di Alessia Ferla
CATEGORIE: Denuncia sanitaria
Galline ovaiole: dal 1° gennaio vietato allevamento in
batteria
Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il divieto di allevare
le galline ovaiole nelle cosiddette “batterie”, cioè le
gabbie grandi all’incirca come un foglio A4.
Sono ora esclusivamente consentiti allevamenti
con sistemi alternativi alle gabbie e l’allevamento
nelle gabbie modificate o cosiddette “arricchite”.
Le gabbie modificate, anche denominate gabbie
“arricchite”, sono gabbie molto simili alle gabbie
di batteria convenzionali ma prevedono un piccolo
spazio aggiuntivo a disposizione delle galline e alcuni
elementi addizionali che dovrebbero permettere alle
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galline di soddisfare alcuni comportamenti naturali.
Come rivelato da un dossier della Lav, nell’Unione europea
ogni anno vengono allevate oltre 400 milioni di galline
ovaiole, circa il’68% delle quali sono rinchiuse nelle
gabbie di batteria degli allevamenti intensivi. La natura
altamente restrittiva di queste gabbie non consente alle
galline di esprimere la maggior parte dei normali modelli
di comportamento, quali la ricerca del foraggio, la cova
delle uova nei nidi, beccare sul terreno, distendere le ali.
La mancata soddisfazione di tali primari bisogni determina
negli animali un alto grado di frustrazione e stress.
Ogni gallina dovrebbe avere a disposizione uno spazio di
soli 550 cm2, ma molto spesso, in violazione delle leggi,
tale spazio è addirittura di 450 cm2, di poco inferiore
a quello di un foglio a A4, nel quale è impossibile per
l’animale compiere movimenti naturali, stirarsi, aprire le
ali o semplicemente girarsi nella gabbia senza difficoltà.
L’impossibilità di soddisfare bisogni etologici primari,
unita all’elevato livello di produzione di uova cui sono
sottoposti questi animali, determina nelle galline di
batteria fragilità delle ossa e molte di loro soffrono
per la rottura delle stesse nell’arco della vita di
circa un anno, prima di essere inviate al mattatoio.
Il percorso legislativo dell’Unione europea che ha portato
al divieto in vigore dal 1°gennaio è iniziato nel’88 con la
Direttiva 1988/166/CE che stabilisce le norme minime per
la protezione delle galline ovaiole. Eppure sono ancora
molti i Paesi che si devono adeguare.
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La direttiva è stata recepita in Italia con DPR 233/88
La Commissione europea riferisce che 46,7 milioni di
galline ovaiole (su 325) continuano a vivere in gabbie
fuori legge. In Italia ad agosto se ne contavano 28 milioni.
Ecco perché Bruxelles intende aprire una procedura
d’infrazione contro quindici Stati membri – compresa
l’Italia - per non essersi messi in regola.»
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2013
“Sportello 12 dei Diritti degli Animali”
Affidato alla Banca del Tempo a cura dei propri
correntisti.
Il Pic Pan ha assicurato l’apertura dello “Sportello” ogni
lunedì dalle 9 alle 12.
Quali le problematiche. Da quelle del vissuto quotidiano,
con incidenza sulla tenuta dell’animale: spese per visite
veterinarie e medicine, asilo nelle ore lavorative, cherelle
condominiali, aiuti a canili e gattili. A quelle più a monte
e più generali, prima fra tutte quella del maltrattamento.
Approfondendo attraverso varie fonti l’argomento ci si è
soffermati sulla giurisprudenza in materia.
Un commento degno di nota
Maltrattamento di animali: il rapporto di specialità tra
norme “contrastanti” non eslcude il reato
Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza 3 marzo 2012,
n. 629
Arianna Alessandri, avvocato 12 luglio 2012
Documenti e Approfondimenti:
Il Merito Numero OnLine del 07-02-2011 - Il maltrattamento
di animali
Guida agli Enti Locali n. 23 del 05-06-2010, pag. 51 Ininfluente la piccola taglia dell’animale coinvolto
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L’avv. Arianna Alessandri vanta un’ampia
esperienza maturata nell’ambito del
settore legislativo all’interno della
pubblica amministrazione. Ha curato la
stesura e l’iter di approvazione di disegni
di legge ed emendamenti volti alla tutela degli animali;
ha altresì svolto attività giuridico-legislativa e affiancato
l’autorità ministeriale preposta per garantire il rispetto
delle normative vigenti in materia, con particolare
riferimento all’attività venatoria, al trasporto di animali,
alla vivisezione, al diritto di viaggiare e soggiornare
con il proprio animale al seguito. In tale contesto ha
maturato le necessarie competenze per l’esercizio
della libera professione, che attualmente svolge in
sede stragiudiziale.
Autrice di svariate pubblicazioni,
è stata promotrice e vice Coordinatore del Comitato
ministeriale per un’Italia Animal friendly, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo, promuovendo
attività di studio,coordinamento, ricerca e redazione di
provvedimenti normativi destinati a favorire una corretta
interazione uomo-animale, collabora con le maggiori
associazioni animaliste.
«Nell’ultimo ventennio la normativa in
materia di animali è stata oggetto di
numerose rivisitazioni ed interventi
giurisprudenziali che hanno determinato un progressivo
ampliamento della tutela delle specie viventi “non
umane”e grazie ai quali si sta delineando un vero e proprio
“diritto degli animali”.
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La giurisprudenza,sia di merito e che di legittimità, sta
contribuendo a chiarire i contenuti e la portata delle
garanzie poste a tutela degli animali, riconoscendo loro,
in molteplici contesti, quei diritti che, se riferiti all’uomo,
chiameremmo “fondamentali”: il diritto alla vita, alla
salute, all’integrità fisica, al benessere psicologico, etc.
L’azione della magistratura, dunque, ha assunto un
ruolo “legiferante” essendo chiamata a colmare le
numerose lacune di una disciplina frammentata e
“antropocentrica”, frutto di un’impostazione culturale
ormai superata dal comune sentire sempre più sensibile
al rispetto degli esseri più deboli. In tale prospettiva,si
pone l’analisi della sentenza in commento, la n.11606,
emanata dalla III Sezione penale della Corte di cassazione
lo scorso 6 marzo 2012, che chiarisce in via definitiva
il rapporto tra la disciplina generale sui reati in danno
agli animali, contenuta nel Titolo IXbis, Secondo Libro
del codice penale, e la “clausola derogatoria” inserita
nell’art.19ter disp.coord. del codice penale, che prevede
la non punibilità (incriminabilità) ai sensi del Titolo
IXbis c.p. di talune forme di “aggressione e lesione alla
vita animale”quando correlate all’esercizio di attività
particolari consentite da leggi speciali: l’attività venatoria,
la pesca, l’allevamento, il trasporto, la macellazione,
la sperimentazione scientifica, l’attività circense, i
giardini zoologici, le manifestazioni storico culturali.
Il caso giudiziale. La vicenda trae origine dalla denuncia
a carico del titolare di un circo,accusato per il reato
di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo
455terc.p.,e dalla sua successiva assoluzione da parte
del Tribunale perché il fatto, a parere dei giudici, non
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costituiva reato in quanto scriminato ai sensi dell’art.19
ter disp.coord. c.p.
Impugnata la sentenza innanzi al giudice di legittimità
per violazione di legge, il Procuratore della Repubblica,
insistendo per l’accoglimento del ricorso,lamentava
l’erronea interpretazione dell’articolo 19terda parte del
Tribunale, il quale aveva inteso la norma come una sorta di
“immunità generale” per il compimento dei reati in danno
agli animali previsti dal Titolo IXbis del Secondo Libro del
codice penale: i giudici di prima istanza riconoscevano a
favore di coloro che esercitano le attività “scriminate” di
cui all’art.19 ter disp.coord.c.p., una sorta di nulla osta
al compimento delle condotte punite dal codice penale
quando poste in essere nell’ambito di quelle attività
regolate da leggi speciali. A parere del ricorrente, al
contrario, la citata norma sarebbe dovuta essere collocata
in rapporto di specialità rispetto alla normativa del Titolo
IXbis, II,c.p., in ossequio al regime previsto dal codice
penale sul principio di specialità di cui all’articolo 15
c.p. e della scriminante dell’esercizio del diritto di cui
all’articolo 51 c.p.
L’erroneità
dell’interpretazione,
a
parere
del
Procuratore,emergerebbe altresì da alcune anomalie che
si produrrebbero nel funzionamento del sistema penale se
si accogliesse la posizione del giudice di merito, atteso che
da un lato la non punibilità per i reati di cui al Titolo IXbis,
II,c.p .lascerebbe intatta la possibilità di sanzionare le
meno gravi condotte previste dall’art.727, secondo comma
del codice penale, che anch’esso punisce il maltrattamento
di animali, ma che non è specificamente annoverato tra le
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norme “scriminabili” in base all’art.19ter disp.coord.c.p.
Dall’altro, insiste il ricorrente,tale “immunità”mal si
concilierebbe con il dettato dell’articolo 544sexies c.p.,
che prevede l’applicazione di pene accessorie e della
confisca a carico di coloro che commettono uno dei reati
di cui alTitolo IXbis, II,c.p. (artt.455 bis e ss.): orbene,
se l’art.19terdisp.coord.c.p.permettesse, così come
asserito dal giudice del merito, a coloro che praticano
le attività ivi elencate di commettere impunemente i
reati di cui al Titolo IXbis, II,c.p. non potrebbero essere
applicate loro le sanzione accessorie e la confisca
di cui all’art.455 sexiesc.p..È tuttavia evidente dal
tenore letterale della citata norma, che tali sanzioni
si riferiscono inequivocabilmente anche a violazioni
connesse alle attività speciali a cui l’art. 19 si riferisce,
quali l’allevamento e il trasporto di animali, che invece,
a parere del Tribunale, sarebbero invece “scriminabili”
proprio a norma dell’art.19ter disp.coord.c.p. medesimo.
Il provvedimento de quo. Finalità del presente commento
è, dunque, quello di condividere e approfondire
l’analisi dei giudici di legittimità per contribuire a
segnare ulteriormente il confine tra “utilità umane”
e rispetto della vita, nella sua accezione più ampia, e
degli animali.
La Cassazione, in linea con quanto già affermato in casi
analoghi, partendo dal dato letterale dell’articolo 19
ter disp.coord. c.p., sostiene che l’eccezione, ossia la
mancata operatività degli artt.455bise ss. c.p. contenuti
nel Titolo IXbis, II,c.p., opera solo laddove le attività ivi
elencate siano svolte entro l’alveo giuridico delineato
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dalle disposizioni speciali e che “ogni comportamento
che esuli da tale ambito è suscettibile di essere
penalmente rilevante e valutabile”. Allineandosi alla
prevalente dottrina e all’orientamento giurisprudenziale
precedentemente espresso, individua la ratio della
norma nell’esigenza di sacrificare “il bene giuridico
animale”solo in vista di un maggiore vantaggio sociale; si
esclude, cioè, l’applicabilità delle norme penali a tutela
degli animaliquando, le attività obiettivamente lesive
della loro vita o della loro saluteautorizzate dall’art.19
ter c.p. sono poste in essere nel rispetto delle normative
speciali che le regolamentano e, implicitamente,
in vista di un bene socialmente più rilevante quale,
per esempio, la salute umana, l’alimentazione, etc.
Inoltre, in accoglimentodella tesi del ricorrente, il giudice
di legittimità ricorda che le leggi speciali a cui rimanda
l’art.19ter c.p. non si pongono in rapporto di specialità
con tutte le disposizioni del codice penale: l’art.19 ter,
infatti, pur escludendo la punibilità di alcune condotte
normalmente integranti i reatidi cuiTitolo IXbis, II,c.p.,
qualora realizzatenell’esercizio delle attività speciali
autorizzate,di per sé non esclude la possibilità del concorso
di reati tra le fattispecie criminose contemplatenelle
leggi speciali o poste in essere in occasione di quelle
attività consentite, conil reatodi cui all’articolo 727
c.p., che punisce, tra le variecondotte in danno agli
animali, anche la detenzione degli stessi “in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di grandi
sofferenze”, laddove sussista diversa oggettività giuridica
e le due fattispecie di reato non si pongano in rapporto
di specialità. (Sezione III, n.41742, del 3 ottobre 2005, in
cui ha ammesso il concorso dei reati di cui all’art.727c.p.
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e all’art.30 della legge n.157/1992 che disciplina i reati
commessi nell’esercizio dell’attività venatoria, inclusa
nel novero delle attività ammesse dall’art.19ter).
Per quanto attiene all’attività circense, di rilievo nel
caso in esame, i giudici hanno dovuto preliminarmente
identificare i confini entro i quali tale attività può
essere svolta lecitamente. Partendo da una disanima
della normativa di settore, la Cassazione, registra una
regolamentazione di settore piuttosto frammentata e non
sufficiente a delimitare il limite entro il quale un dato
comportamento in danno agli animali sia lecito poiché
posto in essere nel rispetto della disciplina speciale.Dal
ricostruito quadro giuridico di settore, infatti, si evince
che la tutela apprestatanon si estende alla globalitàdelle
specie animali utilizzate nell’attività circense; inoltre
viene regolamentata solo una parte delle attività
correlate alla gestione degli animali, quali il trasporto e
la detenzione, con esclusione di altre non secondariecome
la fase dell’addestramentoin occasionedella quale
potrebbe essere perpetrato il reato di maltrattamento
di cui all’art.455ter c.p., così come le altre fattispecie
criminose previste dagli altri articoli del Titolo IXbis,
II,c.p.
A fronte di tali lacune, il giudice rileva quanto sia
contenuto l’ambito concreto di applicazione della
scriminante di cui all’art.19ter, ed enuncia il principio in
baseal quale per tutte le attività “non secondarie”prive
di una regolamentazione ad hoc, come l’addestramento
circense, resta ferma l’applicabilità del Titolo IXbis,
II,c.p. Dunque, nessun vuoto normativo può costituire
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zona franca per la perpetuazione di reati in danno
agli animali. Tale principio è tanto più importante, se
si considera che nessuna legge nazionale, in spregio
all’art.13 dell’Allegato A del Protocollo sulla protezione
e il benessere animale, allegato all’originario Trattato
di Amsterdam del 1997, e integrato al nuovo Trattato
dell’Unione Europea, firmato dagli Stati membri lo scorso
13 dicembre 2007 a Lisbona e ratificato dell’Italia, con
legge 2 agosto 2008, n.130.,riconosce formalmente
uno status giuridicoche elevi gli animali da mere res ad
“esseri viventi capaci di provare sentimenti e dolore”.
Il nostro sistema legislativo, ancora profondamente
antropocentrico, è in gran parte incentrato sullo
sfruttamento e sulla mercificazione della vita animale.
Anche le norme che ne contemplano una forma di tutela,
sono spesso dirette, anche formalmente,alla protezione
dell’essere umano, e non degli “esseri viventi” o del
“processo vitale” proprio di ciascuna specie. Lo stesso Titolo
IXbis, II,c.p., pur punendo condotte eterogenee in danno
agli animali, è formalmente orientatoalla protezionedi un
bene “umano”, ossia il sentimento di pietasnei confronti
degli animali; qui, almeno sul piano formale, èancora
l’uomo ad essere considerato e tutelato nella sua sfera
intima e sentimentale, e non l’animale protetto nella
sua essenza ontologica di specie vivente.Certamente un
punto di partenza nel percorso di emancipazione culturale
e giuridica verso una tutela diretta di tutte le specie
viventi,tuttavia non più sufficiente a fornire risposte ad
una società sempre più attenta al benessere animale. La
pronuncia in commentoha, dunque, il pregiodi aggiungere
un ulteriore tassello al diritto degli animali: la regola che
impone agli umani di rispettarne benessere e vita tutte le
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volte che non sia strettamente necessario sacrificarle in
vista di un proprio vantaggio socialmente rilevante anche
per l’ordinamento. Quando, peraltro, l’ordinamento
ammette alcune attività correlate alla gestione di animali,
è comunque da escludersi qualunque comportamento
in danno all’animale mosso da crudeltà. A mio avviso,
nessuna attività umana prettamente ludica può giustificare
il sacrificio e il patimento di un’altra specie vivente senza
integrare il reato di maltrattamento. Tenere un animale
in vincoli, in gabbia e sottoporlo a trattamenti crudeli e
dolorosi per arrecare divertimento agli uomini, se da un
lato non arreca alcun vantaggio sociale, dall’altro diventa
occasione per esercitare il dominio umano su creature
destinate ad altre funzioni nell’ecosistema, che ne viene
depredato e impoverito con grave danno per la fruizione
della biodiversità da parte delle generazioni future.
Il principio enunciato costituisce un’importante riferimento
giuridico e culturale nel segno di un riconoscimento, se
non altro a livello sostanziale, di un “diritto alla vita”
e del “diritto di non soffrire” a favore di qualunque
specie che sia accomunata alle altre dalla capacità
di percepire dolore e provare sentimenti. La capacità
di provare sentimenti, sensazioni fisiche e psichiche
rappresenta il nucleo della “dignità animale” e, forse
ancor prima, di una “dignità della vita” da rispettare in
ogni contesto e circostanza.Ogni devianza non giustificata
che arrechi sofferenza agli animali, siano essi liberi nel
loro habitat o detenuti in una gabbia, è da bandire poiché
antisocialee, come tale, da reprimere e contrastare in
ossequio al più generale principio del neminem laedere.
Inoltre, la sentenza,nel garantire la massima estensione
della tutela apprestata dal codice penale, riconoscein via
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diretta agli animali, e non per il tramite del sentimento
umano, la posizione di bene giuridico protetto dal
sistema penale: il maltrattamento dell’animale durante
l’addestramento può essere punito poiché lesivo del
diritto dell’animale a non soffrire e non perché offende
il sentimento di chi lo denunzia.In un certo senso,
la pronuncia avvicina il nostro ordinamento al citato
articolo 13 del, comunemente chiamato, Trattato di
Lisbona. Se quest’ultimo riconosce agli animali lo “status
di esseri senzienti”, in considerazionela loro capacità
di provare sentimenti e sensazioni dolorose, anche
la ratio della sentenza in commento è fondatasulla
volontà di far rispettare il diritto dell’animale al
benesserea cui evidentemente riconosciuta la capacità
disoffrire a causa di un trattamentiin contrasto con
leproprie caratteristiche etologiche. Inoltre, pur senza
addentrarsi in un’analisi della casistica delle fattispecie
di maltrattamento perpetrabili in occasione dell’attività
circensi, la Cassazione stigmatizza l’addestramento come
occasione potenzialmente fertile per la commissione di
reati in danno agli animali. E’ evidente che, se si dovesse
far rispettare alla lettera il dettato normativo nazionale
ed europeoin materia di protezione di benessere animale
l’attività di addestramento a scopo“circense” dovrebbe
essere bandita poiché priva di utilità sociale in senso
stretto e necessariamente in contrasto con il rispetto
delle caratteristiche etologiche degli animali. Si pensi,
ad esempio, a quanto sia lontano dal rispetto della loro
intrinseca natura l’addestramento di un elefante, di un
grande felino o di un orso per indurlo a praticare acrobazie
o altre performance atletiche, tipicamente umane, o
alle volte anche pericolose per l’uomo medio come, per
29
esempio, saltare in un cerchio infuocato. A ben vedere,
l’addestramento circense, per lo scopo a cui è destinato
e per le modalità in cui deve essere impartito,costituisce
una violazione della norma che garantisce agli animali
il diritto al benessere e ad essere trattati secondo
le proprie caratteristiche etologiche ed ontologiche.
Dunque i giudici di legittimità riconoscendoa carico del
titolare del circo la punibilità per il reato di maltrattamento,
perpetrato in occasione dell’attività di addestramento,
ma potenzialmente integrabile anche in altre connesse
alle necessità circensi,hannoinnalzato la soglia di tutela
del rispetto della vita e del benessere animale. Se nessun
animale può essere maltrattato o ucciso in occasione
dell’addestramento è perché l’utilità sociale alla base
della “scriminante” che autorizza il generale esercizio
dell’attività circense viene meno: il divertimento del
pubblico, nonché il sostentamento degli operatori che ne
traggono beneficio, non può giustificare il sacrifico e il
patimento di un essere vivente.In altre parole, il vantaggio
arrecato dagli effetti dell’addestramento non contiene né
in sé, né per l’uomo, un valore meritevole di tutela e per
il qualevalga la pena sacrificare la contrapposta necessità
di tutela dell’animale stesso. Venuta meno l’utilità sociale
che scrimina certi comportamenti umani, l’effetto della
sentenza è quello di riespandere il diritto dell’animale a
non soffrire e di non essere vittima di crudeltà gratuita,
proprio in ragione della qui riconosciuta capacità di
sentire, di provare sentimenti e sensazioni di dolore,
fisico e mentale. Ciò permette di affermare che, grazie
all’intervento della Suprema Corte, anche nel nostro
ordinamento interno è stata riconosciuta, almeno a livello
sostanziale, l’intrinseca natura di esseri senzienti degli
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animali, come tali ontologicamente differenti da una res
e, conseguentemente, titolari deldiritto ad un trattamento
consono alla propria natura di esseri viventi, nonché del
loro diritto di esseredestinatari di tutela diretta in ogni
circostanza in cui i propri interessi si pongono in conflitto
con quelli umani.»
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Il Pic Pan ringrazia la Banca del Tempo e la sua Presidente
professoressa Maria Luisa Petrucci per le splendide
occasioni di scambio.
È stato bello dare, è stato bello ricevere. Tutte occasioni
di notevole interesse.
Con l’immagine delle fasi lunari desideriamo dare un
plauso agli incontri di astronomia e per essi a tutti gli
incontri e attività nella Banca.
In chiusura, offriamo il nostro pensiero sugli “Animali in
società”
«Diciamo subito, fuori di ogni dubbio “Gli animali in
società siamo noi”. “Al di là delle analogie biologiche,
noi siamo gli animali di cui viviamo. Senza attingere
alla loro vita, la vita
umana non sussiste. Sono
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dentro di noi, siamo fatti di ciò di cui loro sono fatti.
E ciò è così universale e imprescindibile che questa
immensa risorsa di sangue e di anima è paragonabile
all’aria che respiriamo, all’acqua che beviamo, all’energia
che ci muove. Non basta, siamo costruiti pressoché
totalmente sulla loro pelle: ce ne vestiamo, sul loro
sacrificio ci curiamo, persino ci trucchiamo. Li usiamo
come strumenti di lavoro. Sono stati e sono fonte di
apprendimento: li abbiamo osservati ed imitati sin da
quando abbiamo cominciato a camminare eretti ..e
.. non da ultimo godiamo del loro affetto gratuito, totale,
incondizionato”
In una parola, siamo totalmente dipendenti dalla vita
animale, ne deriva: Non una trionfale supremazia,
piuttosto una rispettosa gratitudine, una necessaria
etica nel rapporto con tutti gli animali.
Se ciò che distingue gli uomini dagli altri viventi è la
Ragione Etica, la capacità di elaborare e seguire la giustizia,
siamo certi sarà un crescere in umanità, un arricchire la
nostra giustizia se vi comprendiamo l’immenso mondo di
vita che ci portiamo dentro e che ci regge.
Animali in società quindi “noi e, insieme, tutti gli altri
viventi”, di cui farci carico e da accogliere come parte
integrante nella nostra giustizia.»
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Il Consiglio “Pic Pan”
dott.ssa Maria Luisa Russo, dott. Marco Benvenuto, dott. Domenico D’Addario, prof. Simonetta Bernardi, educatrice cinofila Cinzia Magistri.
Detto tra noi
Riunione ordinaria I e III Lunedì
Appuntamenti
“Meeting day Barbara Fabiani” incontro con le
Associazioni;
Premio “Maria Fausta Costanzo” dedicato a personalità distinte per notevoli opere in favore degli animali.
info: [email protected] e [email protected]
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opuscolo - PIC PAN