Catasto Impianti Ter mici N OT I Z I E U T I L I Impianto Ter mico L’impianto termico è l’impianto destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; sono quindi incluse le caldaie autonome unifamiliari. Non sono, invece, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. Responsabile dell’Impianto Ter mico Il responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico è il proprietario dell’unità immobiliare, l’occupante (se diverso dal proprietario) oppure l’amministratore di condominio per gli impianti centralizzati. Manutenzione per iodica obbligator ia e analisi dei fumi. Per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto termico, la legislazione prescrive che la manutenzione sia obbligatoria secondo le indicazioni del costruttore e laddove tali indicazioni siano carenti, la manutenzione venga effettuata secondo la legislazione vigente. Al fine di verificare l’efficienza della combustione la legislazione attuale prevede anche l’analisi periodica dei fumi di combustione. La frequenza con cui deve essere effettuata tale misurazione aumenta con l’aumentare della potenza dell’impianto termico. Requisiti delle ditte di manutenzione. Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi della legge 46/90 (art 1 comma 1 lettera c) per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, inoltre nel caso di impianti termici a gas, l’impresa deve essere abilitata anche per gli impianti di cui all’art 1 comma 1 lettera e) della Legge 46/90. L’utente può accertarsi dei requisiti , richiedendo all’impresa copia del certificato della Camera di Commercio. Per catasto impianti si intende una banca dati informatica contenente le informazioni riguardanti gli impianti termici, ed i relativi responsabili. Il catasto gestito dalla Itagas Ambiente, è costituito da più archivi correlati tra di loro e organizzato allo scopo di consentire l’esecuzione dell’intero servizio. PROVINCIA DI BENEVENTO Codice Impianto Il Codice Impianto è un codice assegnato a tutti gli impianti censiti nel catasto impianti termici; permette all’utente di identificare il suo impianto in maniera chiara ed inequivocabile in tutte le comunicazioni intercorrenti con la Itagas Ambiente.Per conoscere il proprio codice impianto basta telefonare al Numero Verde della Itagas Ambiente 800.961.976 INFORMAZIONI Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni concernenti il servizio di censimento e controllo degli impianti termici è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì) a : Via S. Massimiliano Kolbe, 24 - 82100 Benevento Numero Verde 800-961-976 tel. 0824 - 33.43.30 fax . 0824 - 35.70.33 Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici Legge n. 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 e ss.mm. email [email protected] www.itagasambiente.it www.provincia.benevento.it ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO NOTE ESPLICATIVE PER GLI UTENTI Mattina : dalle 9:30 alle 12:30 Pomeriggio : dalle 15:00 alle 17:00 Per informazioni concernenti la propria posizione o per la consegna di autocertificazioni ecc. si consiglia di citare sempre il proprio CODICE IMPIANTO. Biennio 2006—2007 Istituzione del servizio La Provincia di Benevento, in ottemperanza all’art. 31 della Legge 10/91 e i successivi decreti attuativi DPR 412/93 e DPR 551/99, ha istituito sul territorio di competenza, con l’esclusione dei comuni con più di 40.000 abitanti (le cui competenze sono delle rispettive amministrazioni) il servizio di censimento e controllo degli impianti termici. Il servizio ha lo scopo di: • Aumentare la sicurezza degli impianti termici; • Ridurre le emissioni di agenti inquinanti; • Contenere i consumi di combustibile utilizzati per il riscaldamento; • Verificare l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici. Per lo svolgimento del servizio, la Provincia si avvale dell’Organismo esterno Itagas Ambiente S.r.l, che si occuperà tra l’altro di: • Informare gli utenti e le associazioni di categoria, riguardo i vari aspetti del servizio; • Costituire e aggiornare il catasto degli impianti termici; • Effettuare i controlli biennali necessari ad accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. Le modalità e i tempi con cui si svolgono i controlli sono comunicate agli utenti con debito anticipo. Principali adempimenti del R e s p o n s ab i l e d e l l ’ i m p i a n t o Vademecum per essere in regola • Affidare l’installazione, la manutenzione e la trasformazione dell’impianto termico a un’impresa abilitata L.46/90; • Conservare presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico il relativo libretto di impianto (per le caldaie autonome) o il libretto di centrale (per gli impianti centralizzati). Il libretto è la carta d’identità dell’impianto; • Rispettare la periodicità per la manutenzione e per le verifiche periodiche di analisi della combustione; • Inviare all’Itagas Ambiente S.r.l. copia della scheda identificativa dell’impianto (Scheda n°1 bis del Libretto di centrale o di impianto); • Rispettare il periodo e la durata giornaliera massima di esercizio dell’impianto termico in funzione della zona climatica; • Controllare che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C con +2°C di tolleranza; • Essere in regola con il pagamento degli oneri per i controlli. L’ a u t o c e r t i f i c a z i o n e L’autocertificazione ha validità per un biennio, e dovrà essere effettuata dai responsabili dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (proprietari, occupanti a qualsiasi titolo dell’immobile, terzi responsabili). Il termine di scadenza per la presentazione dell’AUTOCERTIFICAZIONE per il BIENNIO 2006/2007 è stato fissato dalla Provincia di Benevento al 31 OTTOBRE 2006 Per effettuare l’AUTOCERTIFICAZIONE l’utente deve incaricare un manutentore abilitato ai sensi della legge n.46/90 (art. 1, comma 1, lettera C e lettera E) e regolarmente iscritto alla camera di commercio e dovrà far pervenire all’Organismo Affidatario per posta o direttamente : • Il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE prepagato completo di numero seriale rilasciato dai manutentori abilitati che attesta il pagamento della tariffa per l’autocertificazione pari ad € 7,80 ( € 6,50 più IVA al 20% ); (per venire a conoscenza del proprio codice impianto rivolgersi alla Itagas Ambiente srl) Oppure: • la ricevuta di versamento di € 7,80 ( € 6,50 più IVA al 20% ) a favore dell’Organismo Affidatario Numero di C/C : 59118638 Intestato a: ITAGAS AMBIENTE – Causale: Autocertificazione impianti termici cod. impianto n° ………. biennio 2006/07 Provincia di Benevento ; • e l’Allegato H rilasciato dal manutentore compilato in tutte le sue parti (Rapporto di Controllo Tecnico); (per venire a conoscenza del proprio codice impianto rivolgersi alla Itagas Ambiente srl). Qualora l’utente decida di non autocertificarsi nei termini sopra indicati, l’Organismo affidatario del servizio eseguirà direttamente, successivamente al 31 ottobre 2006, previa comunicazione di preavviso, la verifica dell’impianto a tariffa piena con onere a carico dell’utente pari ad € 84,00 (70 € oltre IVA al 20%). I controlli Per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW non è consentita l’autocertificazione, pertanto è prevista la visita di verifica obbligatoria con onere a carico dell’utente. La Itagas Ambiente, Organismo Affidatario del Servizio, preannuncerà con un avviso scritto il giorno, la fascia oraria e le modalità della verifica, allegando il bollettino per il versamento. Ta r i f f e I m p i a n t i Te r m i c i Le tariffe comprensive di IVA al 20% sono: €uro Presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per impianti Potenza minore a 35kW 7,80 Controllo a campione per impianti di Potenza minore di 35kW regolarmente autocertificati Gratuito Controllo impianti con Potenza minore di 35kW 84,00 Potenza da 35 a 50 kW 96,00 Potenza da 50 kW a 116,3 kW 144,00 Potenza da 116,4 kW a 350 kW 192,00 Potenza superiore a 350 kW 252,00 Controllo generatori aggiuntivi al primo 48,00 Visite a vuoto per cause non imputabili agli addetti 7,20 Presentazione Documenti eliminazione anomalie 42,00 2° visita per precedenti non conformità 42,00 Esclusi Non sono considerati impianti termici, e quindi esclusi dalla Legge 10/91 i seguenti impianti: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldaacqua unifamiliari (scaldabagni), caldaie alimentati a combustibili solidi (carbone, legna, sanza, ecc.), caldaie alimentate a biogas o gas residui di lavorazioni, generatori di calore con fluido termovettore diverso da acqua e aria. Per gli apparecchi esclusi è richiesta, da parte dei possessori, una autodichiarazione in carta semplice da presentarsi entro il 31 ottobre 2006 che attesti lo stato di escluso con allegata copia del documento di riconoscimento valido del possessore. Sanzioni Le sanzioni applicate dall’Ente e stabilite dalla legge (art. 34, comma 5, L. 10/91) vanno da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.582,00 e vengono applicate qualora venga accertato che l’impianto termico non funzioni nei termini prescritti dalle norme vigenti in seguito alla verifica diretta e a conseguente diffida ad adempiere alle prescrizioni.