La gestione della sicurezza del lavoro nel Comune di Brescia pagina 3 Il Datore di Lavoro pagina 3 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pagina 7 Il Servizio di Prevenzione e Protezione pagina 8 L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione pagina 9 Il Medico Competente pagina 10 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza pagina 14 I Lavoratori pagina 16 La gestione delle emergenze pagina 18 Allegato 1 Procedure generali di emergenza e di evacuazione pagina 21 Allegato 2 Organigramma della sicurezza nel Comune di Brescia pagina 31 Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 2 La gestione della sicurezza del lavoro nel Comune di Brescia Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. ha come scopo primario quello di promuovere, nel posto di lavoro, le condizioni che garantiscano il benessere fisico, psichico e sociale dei lavoratori, proteggendone, nel contempo, la salute e prevenendo gli infortuni. L’articolo 30 prevede che, il Datore di Lavoro deve adottare ed attuare un modello di organizzazione e di gestione, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e per la sicurezza nonché per assicurare un sistema aziendale che garantisca l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: • al rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla normativa vigente relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti; • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; • alle attività di sorveglianza sanitaria; • alle attività di informazione e di formazione dei lavoratori; • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • all’acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Alla luce di quanto sopra, in un’organizzazione complessa come il Comune di Brescia, alle figure previste dalla normativa vigente sono state affiancate delle strutture di supporto interno. Le figure previste dalla normativa vigente sono: • il Datore di Lavoro; • il Dirigente; • il Preposto; • il Servizio di Prevenzione e Protezione; • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; • l’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione; • il Medico Competente; • il Lavoratore; • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le strutture di supporto interno sono: • il Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro; • il Settore Risorse Umane. Il Datore di Lavoro In base all’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Datore di Lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 3 attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il Dirigente, al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività nonché dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In base all’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali nonché dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 17, non può delegare: • la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Obblighi del Datore di Lavoro delegabili al Dirigente Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 18, comma 1, può delegare al Dirigente, secondo la sua attribuzione e competenza, le seguenti funzioni: • nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza; • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza; • fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il Medico Competente; • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuali messi a loro disposizione; • inviare i lavoratori alla visita medica, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi di legge; • nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro; • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • adempiere agli obblighi di informazione, di formazione e di addestramento; Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 4 • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e della sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; • consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati ed alle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro; • elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e su richiesta di questi, per l’espletamento della sua funzione, consegnarne copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; • comunicare all’INAIL ed all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, ai fini statistici ed informativi nonché assicurativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro; • consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell’attività ed alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva nonché al numero delle persone presenti; • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro; • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; • aggiornare le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro ovvero al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • comunicare all’INAIL ed all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione ovvero designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; • vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Il Datore di Lavoro ovvero il Dirigente Delegato fornisce, al Servizio di Prevenzione e Protezione nonché al Medico Competente, come previsto dall’articolo 18, comma 2, le informazioni in merito a: • la natura dei rischi; • l’organizzazione del lavoro, la programmazione nonché l’attuazione delle misure preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro nonché alle malattie professionali; • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Al Datore di Lavoro ovvero al Dirigente Delegato, come previsto dall’articolo 18, comma 3, competono gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 5 Obblighi del Datore di Lavoro delegabili al Preposto In base all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Preposto” la persona che, in ragione delle competenze professionali nonché nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I Preposti, designati dai Dirigenti Delegati, previa intesa con il Datore di Lavoro, secondo le loro attribuzioni e competenze, come previsto dall’articolo 19, devono: • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione; • verificare che soltanto i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone con presenza di rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza nonché dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ovvero al Dirigente, sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • frequentare appositi corsi di formazione. Il Datore di Lavoro nel Comune di Brescia Con provvedimento del Sindaco n. 76543 P.G. del 17.07.2013 è stato nominato Datore di Lavoro, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., il Direttore Generale. In virtù di tale provvedimento sono stati trasferiti al Direttore Generale - Dott. Alessandro Triboldi gli obblighi e le funzioni in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 6 I Dirigenti Delegati nel Comune di Brescia Il Direttore Generale ha delegato, a sua volta, ai seguenti Dirigenti, alcuni obblighi e funzioni in materia di sicurezza del lavoro: • Arch. Massimo Azzini - Responsabile dell’Area Servizi Tecnici (provvedimento di delega n. 110660 P.G. del 22.10.2013); • Arch. Gianpiero Ribolla - Responsabile dell’Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa (provvedimento di delega n. 110661 P.G. del 22.10.2013); • Dott.ssa Elisabetta Begni - Responsabile dell’Area Affari Generali (provvedimento di delega n. 110658 P.G. del 22.10.2013); • Dott.ssa Irene Marchina - Responsabile dell’Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona (provvedimento di delega n. 110659 P.G. del 22.10.2013); • Dott. Giandomenico Brambilla - Responsabile dell’Area Ufficio di Gabinetto (provvedimento di delega n. 110639 P.G. del 22.10.2013); • Dott. Silvano Franzoni - Responsabile dell’Area Cultura, Creatività ed Innovazione (provvedimento di delega n. 110648 P.G. del 22.10.2013); • Dott. Francesco Falconi - Responsabile dell’Area Servizi Educativi (provvedimento di delega n. 110655 P.G. del 22.10.2013); • Dott. Roberto Novelli - Responsabile del Settore Polizia Locale (provvedimento di delega n. 110654 P.G. del 22.10.2013); • Dott. Alessandro Beltrami - Responsabile dell’Area con Coordinamento Operativo Risorse Economiche e Finanziarie (provvedimento di delega n. 110657 P.G. del 22.10.2013). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione In base all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è consulente specializzato del Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 7 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel Comune di Brescia Con provvedimento del Direttore Generale n. 110663 P.G. del 22.10.2013 è stato designato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., l’Arch. Mara Gelmi - Responsabile del Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro. Tel. 030 2978629 Fax 030 2978759 e-mail: [email protected] Il Servizio di Prevenzione e Protezione In base all’articolo 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Servizio di Prevenzione e Protezione” l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dall’articolo 33, provvede: • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 ed i sistemi di controllo di tali misure; • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • a proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori; • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. Il Servizio di Prevenzione e Protezione nel Comune di Brescia Il Servizio di Prevenzione e Protezione è collocato presso il Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro. Tel. 030 2978322 Fax 030 2978759 Le segnalazioni e le comunicazioni dovranno pervenire, esclusivamente per e-mail, al seguente indirizzo: [email protected] Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 8 L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione In base all’articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione” la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione. Gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione nel Comune di Brescia Il Direttore Generale ha designato, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., i seguenti Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione: Nominativo Agresta Michele Annunziata Umberto Barbieri Martino Biemmi Giuliana Boletti Maria Teresa Brunelli Luigi Busiello Roberto Caporali Alessandra Cicalò Simone Cortese Domenico Cucchi Silvia D’Angelo Gianpietro Donati Marco Maurizio Gaiotti Giorgio Inverardi Ezio Iubini Marco Manessi Ivana Area / Unità di Staff di appartenenza Area Affari Generali Recapito telefonico 030 2977227 Area Servizi Tecnici 030 2978459 [email protected] Unità di Staff al Direttore Generale Unità di Staff al Sindaco Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa Area Servizi Educativi 030 2978321 [email protected] 030 2978276 [email protected] 030 2977322 [email protected] 030 2978789 [email protected] 030 2977475 [email protected] 030 2978471 [email protected] 030 2978438 [email protected] 030 2978558 [email protected] 030 2978921 [email protected] 030 2977800 [email protected] 030 2978521 [email protected] Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa Area Servizi Tecnici Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa Area Servizi Educativi Indirizzo di posta elettronica (e-mail) [email protected] Area Cultura, Creatività ed Innovazione Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa Area con Coordinamento Operativo Risorse Economiche e Finanziarie Area Servizi Tecnici 030 2978963 [email protected] 030 2978731 [email protected] Area Affari Generali 030 2977792 [email protected] Area Cultura, Creatività ed Innovazione 030 2978267 [email protected] Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 9 Marcelli Lucia Mazzocchi Lorenzo Righi Mauro Salvadori Mauro Santalucia Giovanni Toma Antonella Trebeschi Gabriele Vuolo Giuseppe Area Affari Generali 030 2977768 [email protected] Area Cultura, Creatività ed Innovazione Area Servizi Tecnici 030 2978671 [email protected] 030 2978714 [email protected] Area Servizi Tecnici 030 2978419 [email protected] Area con Coordinamento Operativo Risorse Economiche e Finanziarie Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona Area Servizi Tecnici 030 2977519 [email protected] 030 2977684 [email protected] 030 2978489 [email protected] 030 2977920 [email protected] Area Cultura, Creatività ed Innovazione Il Medico Competente In base all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Medico Competente” il medico in possesso di uno dei titoli nonché dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro, ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. Obblighi del Medico Competente Il Medico Competente, come previsto dall’articolo 25: • collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione nonché le peculiari modalità organizzative del lavoro ed all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 10 • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; • consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio nonché gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; • visita gli ambienti di lavoro, almeno una volta all’anno ovvero a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Sorveglianza sanitaria e svolgimento dell’attività di Medico Competente L’attività di Medico Competente, come previsto dall’articolo 39, è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il Medico Competente svolge la propria attività, in qualità di: • dipendente ovvero collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; • libero professionista; • dipendente del Datore di Lavoro. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 11 Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente. Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia. Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di Lavoro può nominare più Medici Competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’articolo 41, è effettuata dal Medico Competente: • nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’articolo 6 (utilizzo di videoterminali > 20 ore settimanali, movimentazione manuale di carichi, esposizione a rumore/vibrazioni/radiazioni ionizzanti/cancerogeni e mutageni/campi elettromagnetici, rischio chimico/biologico, lavoro notturno, etc...); • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: • visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; • visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente, in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente; • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali ovvero alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente; • visita medica preventiva, in fase preassuntiva; • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Le suddette visite mediche: • non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente; • comprendono, a cura e spese del Datore di Lavoro, esami clinici e biologici nonché indagini diagnostiche, mirati al rischio e ritenuti necessari dal Medico Competente; • sono altresì finalizzate, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nonché di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 12 Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime, per iscritto, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: • idoneità; • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; • inidoneità temporanea; • inidoneità permanente; e consegna copia dello stesso al lavoratore ed al Datore di Lavoro. Nel caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ed ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 42, in relazione ai suddetti giudizi, attua le misure indicate dal Medico Competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. I Medici Competenti nel Comune di Brescia Con provvedimento del Direttore Generale n. 110684 P.G. del 22.10.2013 è stato nominato Medico Competente, per il Settore Polizia Locale, per il Settore Biblioteche e per il Settore Servizi Demografici, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., il Dott. Pasquale Politi. Con provvedimento del Direttore Generale n. 110669 P.G. del 22.10.2013 è stato nominato Medico Competente, per i rimanenti Settori, con funzioni di coordinamento, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., la Dott.ssa Angela Carta. Per le informazioni, le richieste e le comunicazioni relative alla sorveglianza sanitaria rivolgersi al Settore Risorse Umane. Tel. 030 2978305 e-mail: [email protected] Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 13 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza In base all’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dall’articolo 47: • nelle aziende o nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato, per più aziende, nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; • nelle aziende o nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero, in assenza, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è: • 1, nelle aziende ovvero nelle unità produttive sino a 200 lavoratori; • 3, nelle aziende ovvero nelle unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; • 6, in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende, il numero è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dall’articolo 50, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva: • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; • é consultato, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi nonché all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva; • è consultato sulla designazione del Responsabile ovvero degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, sull’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei luoghi di lavoro nonché sulla nomina del Medico Competente; Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 14 • è consultato in merito all’organizzazione della formazione; • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • riceve una formazione adeguata; • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; • formula osservazioni in occasione di visite e di verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; • partecipa alla riunione periodica; • fa proposte in merito all’attività di prevenzione; • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; • può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che, le misure di prevenzione e di protezione dai rischi, adottate dal Datore di Lavoro ovvero dai Dirigenti, nonché i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni. La funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la designazione di Responsabile ovvero di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel Comune di Brescia Il personale del Comune di Brescia ha eletto, mediante votazione del 17.04.2013, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., i seguenti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: Nominativo Alberti Daniela Beretti Carla Castronuovo Annamaria Consiglio Daniela Delendati Stefano Mattanza Alessandro Torcoli Diego Zeni Giuseppe Area / Unità di Staff di appartenenza Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona Unità di Staff al Sindaco Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona Unità di Staff al Sindaco Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa Area Servizi alla Famiglia ed alla Persona Area Servizi Tecnici Recapito telefonico 030 2978011 Indirizzo di posta elettronica (e-mail) [email protected] 030 2978818 [email protected] 030 2977310 [email protected] 030 2977629 [email protected] 030 2977885 [email protected] 030 2978735 [email protected] 030 2977416 [email protected] 338 6518173 [email protected] [email protected] Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 15 I Lavoratori In base all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si definisce “Lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte ovvero una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al Lavoratore così definito è equiparato: • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice Civile; • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, di cui all’articolo 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 e s.m.i. e di cui alle specifiche disposizioni di normative regionali, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari nonché il partecipante ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni ovvero ai laboratori in questione; • i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; • il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468 del 01.12.1997 e s.m.i. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 16 Obblighi dei Lavoratori Ogni Lavoratore, come previsto dall’articolo 20, deve prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni ovvero omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. In particolare, i lavoratori, pena le sanzioni di cui all’articolo 59, devono: • contribuire, insieme al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Preposto, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a loro disposizione; • segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente ovvero al Preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; • non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo; • non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 17 La gestione delle emergenze Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 43: • organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell’emergenza; • designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza; • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; • programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato, per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; • garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 18 Il Datore di Lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Il Lavoratore, come previsto dall’articolo 44: • che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa; • che, in caso di pericolo grave ed immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Il Datore di Lavoro, come previsto dall’articolo 45, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso nonché i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono indicate nel D.M. n. 388 del 15.07.2003. Come previsto dall’articolo 46, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. I criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono indicati nel D.M. 10.03.1998. Il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio, riportandole in un Piano di Emergenza, elaborato in conformità a specifici criteri (vedasi allegato VIII - D.M. 10.03.1998). Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 19 Ad eccezione delle attività soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il Datore di Lavoro non è tenuto alla redazione del Piano di Emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendi (vedasi allegato 1, di seguito riportato). Per quanto non riportato nel presente opuscolo informativo, si rimanda al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 20 Allegato 1 Procedure Generali di Emergenza e di Evacuazione Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 21 NUMERI UTILI Il Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze (Cognome Nome) Tel. Il Responsabile/Coordinatore di Piano delle Emergenze (Cognome Nome) Tel. Gli Addetti delle Squadre di Emergenza (antincendio, primo Tel. soccorso, etc...) (Cognome Nome - Mansione) (Cognome Nome - Mansione) (Cognome Nome - Mansione) (Cognome Nome - Mansione) (Cognome Nome - Mansione) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Mara Gelmi Tel. 0302978629 3351558109 Carabinieri Tel. 112 Polizia di Stato Tel. 113 Vigili del Fuoco Tel. 115 Emergenza Sanitaria Tel. 118 Emergenza Ambientale - Corpo Forestale dello Stato Tel. 1515 Pronto Intervento - Nucleo Centrale Operativa - Polizia Locale Tel. 030 45001 Protezione Civile Tel. 800061160 Pronto Intervento - A2A - Ciclo Idrico Tel. 800933359 Pronto Intervento - A2A - Gas Metano Tel. 800066722 Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 22 PRINCIPIO DI INCENDIO Il lavoratore ovvero l’addetto della squadra di emergenza che rileva un principio di incendio interno all’ambiente di lavoro, qualora non riesca ad estinguerlo autonomamente, anche con l’ausilio dei mezzi di estinzione portatili, deve: • telefonare al Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze, comunicando il proprio nome e cognome, il luogo in cui ci si trova nonché il tipo di emergenza; • attivare il pulsante di allarme incendio; • abbandonare il locale, con tutti gli eventuali occupanti e dirigersi verso le uscite di emergenza, seguendo il percorso di esodo indicato in loco e nelle planimetrie di emergenza, sino al punto di raccolta esterno; • evitare di correre e di urlare nonché mantenere la calma. RACCOMANDAZIONI • non usare acqua ovvero estintori a schiuma/idrici sulle apparecchiature elettriche in tensione; • non usare gli ascensori, ma le scale; • in presenza di fumo, tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare bassi e chinati nonché proteggere naso e bocca con un fazzoletto (bagnato, se possibile); • in condizioni di scarsa visibilità, mantenere il contatto con le pareti. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 23 CHIAMATA DEI SOCCORSI CHIAMATA DI SOCCORSO - VIGILI DEL FUOCO Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero di soccorso 115 (la chiamata è gratuita), preparandosi a fornire: • nome, cognome e numero di telefono dal quale si sta chiamando; • il comune e, di seguito, l’indirizzo preciso ove necessita l’intervento; • che cosa è successo (incendio, incidente, allagamento, etc...); • il numero di persone coinvolte; • la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla percorrenza (vie strette, accesso unicamente pedonale, etc...). Attenersi scrupolosamente alle istruzioni che fornirà l’operatore telefonico dei Vigili del Fuoco, ricordando che, le varie centrali operative dell’emergenza sono tra loro in costante collegamento e si avvisano, a vicenda, quando una di esse riceve una chiamata di soccorso (esempio: se in caso di incidente stradale avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro ad avvisare immediatamente la Polizia Stradale, il Soccorso Sanitario e gli altri enti eventualmente necessari). Nel caso di luoghi difficilmente identificabili (stradine di campagna, case isolate, etc...), è opportuno mandare qualcuno incontro ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, per velocizzare l’individuazione del sito, ove necessita il soccorso. Si ricorda che: • soccorrere significa anche segnalare correttamente l’accaduto; • fino a quando non sarà l’operatore a comunicarlo, non riagganciare il telefono; • durante il corso della conversazione telefonica, la procedura di emergenza si è già attivata e “qualcuno” si sta già avvicinando al luogo, ove necessita il soccorso. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 24 CHIAMATA DI SOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero di emergenza 118 (la chiamata è gratuita), preparandosi a fornire: • nome, cognome e numero di telefono dal quale si sta chiamando; • il comune e, di seguito, l’indirizzo preciso ove necessita l’intervento; • che cosa è successo (malore, incidente, etc...); • il numero di persone coinvolte; • la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla percorrenza (vie strette, accesso unicamente pedonale, etc...). Gli addetti della centrale operativa (operatori telefonici, infermieri professionali e medici responsabili) forniranno le prime indicazioni utili per assistere l’infortunato e nello stesso momento invieranno sul posto il mezzo nonché l’equipaggio più idoneo e territorialmente più vicino per affrontare l’emergenza in atto. In attesa dei soccorsi è fondamentale restare calmi, rispondere con fiducia alle domande che il personale della centrale operativa pone telefonicamente ed attenersi alle istruzioni ricevute (domande ed istruzioni, anche se a volte possono sembrare “inutili”, sono in realtà frutto di esperienze e di studi approfonditi nonché servono ad aiutare la vittima e ad inquadrare correttamente la situazione per portare a buon fine l’emergenza in atto). Nel caso di luoghi difficilmente identificabili (stradine di campagna, case isolate, etc...), è opportuno mandare qualcuno incontro ai soccorritori, per velocizzare l’individuazione del sito, ove necessita il soccorso. ORDINE DI EVACUAZIONE Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo, il Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze ovvero il suo sostituto, una volta avvertito dell’emergenza in atto (incendio, incidente, etc...), valuterà l’opportunità di divulgare l’ordine di evacuazione. Nel caso di grave pericolo (incendio di grosse dimensioni, scossa di terremoto, etc...), che richiede l’abbandono immediato dei locali, l’ordine di evacuazione sarà diramato dalla persona che ha riscontrato l’evento. Al fine di evitare che il personale agisca in maniera impulsiva e non tecnicamente corretta, è utile “definire”, a priori, in quali casi è possibile diramare l’ordine di evacuazione direttamente senza chiedere al Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze ovvero al suo sostituto. Il segnale di allarme per l’evacuazione (manuale ovvero automatico) è diffuso, in tutto l’ambiente di lavoro, attraverso appositi dispositivi acustici. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 25 In presenza di ambienti di lavoro con ridotte dimensioni e privi del segnale di allarme ovvero qualora la situazione di emergenza in atto richieda di diffondere l’ordine di evacuazione a voce, questo dovrà essere diramato, locale per locale, da parte degli addetti delle squadre di emergenza. MODALITA’ DI EVACUAZIONE • abbandonare i locali, con tutti gli eventuali occupanti e dirigersi verso le uscite di emergenza, seguendo il percorso di esodo indicato in loco e nelle planimetrie di emergenza, sino al punto di raccolta esterno; • chi non è in grado di muoversi, attenda i soccorsi; • evitare di correre e di urlare nonché mantenere la calma; • evacuare in modo ordinato e seguire le istruzioni; • non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi; • non usare gli ascensori, ma le scale; • in presenza di fumo, tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare bassi e chinati nonché proteggere il naso e la bocca con un fazzoletto (bagnato, se possibile); • in presenza di forte calore, proteggere il capo con indumenti (bagnati, se possibile); • in condizioni di scarsa visibilità, mantenere il contatto con le pareti; • non tornare indietro per nessun motivo; • nel punto di raccolta esterno, attendere le disposizioni del Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze ovvero del suo sostituto nonché la comunicazione di cessata emergenza. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 26 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ALLAGAMENTO • interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua dal contatore; • togliere, se possibile, l’energia elettrica e non effettuare nessuna altra operazione che ne comporti l’uso; • verificare la presenza di eventuali cause visibili (rubinetti aperti, perdite di acqua da impianti, etc...); • mettere in sicurezza, per quanto possibile, le attrezzature di lavoro; • rimuovere, per quanto possibile, eventuali materiali pericolosi presenti nel piano interrato e/o seminterrato; • verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco); • verificare che non vi siano persone ferite, se necessario chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria); • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • chiamare l’azienda fornitrice del servizio, se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere autonomamente l’emergenza; • evacuare i locali seguendo le vie di esodo; • presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza; • cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario risanare i locali, eliminando l’acqua di risulta, verificare che la pavimentazione sia asciutta e non scivolosa nonché verificare l’impianto elettrico, attraverso impresa abilitata, prima del ripristino dell’energia elettrica. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 27 TERREMOTO • in occasione delle prime scosse, anche di lieve intensità, evacuare l’edificio seguendo le vie di esodo; • una volta fuori dallo stabile, allontanarsi da questo e da altri limitrofi nonché portarsi in ampi piazzali, lontano da alberi ad alto fusto e da linee elettriche; • qualora le scosse fossero subito violente, tali da non permettere l’evacuazione dello stabile, non sostare al centro degli ambienti, ma portarsi vicino alle pareti portanti ovvero alle aree d’angolo, con maggiore resistenza presunta oppure, in alternativa, sotto i tavoli e/o le scrivanie; • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco); • verificare che non vi siano persone ferite, se necessario chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria); • presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza; • cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario, attraverso personale qualificato ovvero Vigili del Fuoco, verificare le condizioni strutturali dell’edificio, eventuali danni, etc... FUGA DI GAS • interrompere immediatamente l’erogazione del gas dal contatore; • verificare la presenza di eventuali cause visibili (rubinetti aperti, perdite di gas da impianti, etc...); • aprire immediatamente tutte le porte e le finestre; • togliere, se possibile, l’energia elettrica (solo dall’esterno) e non effettuare nessuna altra operazione che ne comporti l’uso; • verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco); • verificare che non vi siano persone ferite, se necessario chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria); • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • evacuare i locali seguendo le vie di esodo; • presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza; • chiamare l’azienda fornitrice del servizio, se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere autonomamente l’emergenza; • cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario arieggiare i locali, al fine di eliminare l’odore di gas residuo nonché verificare l’impianto gas, attraverso impresa abilitata, prima del ripristino dello stesso. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 28 ALLUVIONE • non abbandonare l’ambiente di lavoro; • togliere, se possibile, l’energia elettrica e non effettuare nessuna altra operazione che ne comporti l’uso; • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • mettere in sicurezza, per quanto possibile, le attrezzature di lavoro; • collocare, se necessario, dei sacchetti di sabbia o simili, in corrispondenza degli ingressi; • rimuovere, per quanto possibile, eventuali materiali pericolosi presenti nel piano interrato e/o seminterrato; • cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario, attraverso personale qualificato ovvero Vigili del Fuoco, verificare le condizioni strutturali dell’edificio nonché eventuali danni, risanare i locali, eliminando l’eventuale acqua di risulta, verificare che la pavimentazione sia asciutta e non scivolosa nonché verificare l’impianto elettrico, attraverso impresa abilitata, prima del ripristino dell’energia elettrica, qualora staccata. NUBE TOSSICA • non abbandonare l’ambiente di lavoro; • qualora all’esterno, portarsi nel più vicino locale al chiuso; • chiudere immediatamente tutte le porte e le finestre; • disattivare gli impianti di condizionamento e di ventilazione; • in condizioni di respirazione difficoltosa, proteggere il naso e la bocca con apposite mascherine ovvero con un fazzoletto (bagnato, se possibile); • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • acquisire le informazioni dagli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...), al fine di dichiarare la cessata emergenza e di riprendere le normali attività lavorative. SVERSAMENTO SOSTANZA PERICOLOSA • attenersi alle disposizioni riportate sulla scheda di sicurezza della sostanza sversata, utilizzando sempre i Dispositivi di Protezione Individuale; • circoscrivere e segnalare la zona contaminata; • evacuare i locali, se necessario, seguendo le vie di esodo; • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • in caso di persone colpite da malore, chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria); • presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza; • chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco, etc...), se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere autonomamente l’emergenza; • al termine delle operazioni di contenimento e di assorbimento della sostanza sversata, cessata l’emergenza e prima di riprendere le normali attività lavorative, è necessario verificare che la pavimentazione sia pulita e non scivolosa nonché arieggiare i locali, al fine di eliminare l’odore residuo della sostanza sversata. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 29 INCIDENTE - INFORTUNIO - MALORE • qualora i danni alla persona appaiano limitati, avvisare gli addetti del primo soccorso ovvero, in caso contrario, chiamare i soccorsi esterni (Emergenza Sanitaria); • assistere la persona fino all’arrivo degli addetti del primo soccorso e/o dei soccorsi esterni; • astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato; • evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato; • informare, se possibile, l’infortunato dell’accaduto; • collaborare con gli addetti del primo soccorso e/o con gli operatori esterni di pronto soccorso (Emergenza Sanitaria). GUASTO ELETTRICO • evacuare i locali, se necessario, seguendo le vie di esodo e le luci di emergenza, qualora presenti; • muoversi lentamente ed evitare di correre, onde evitare cadute; • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza; • verificare l’impianto elettrico, attraverso impresa abilitata, se necessario ovvero qualora non si riesca a risolvere autonomamente l’emergenza, al fine di ripristinare l’energia elettrica nonché dichiarare la cessata emergenza e riprendere le normali attività lavorative. AZIONE CRIMINOSA • qualora si riscontrino delle effrazioni alle recinzioni, alle porte ed alle finestre ovvero si noti la presenza di qualcosa di strano (borse, oggetti, etc...), abbandonati e particolarmente anomali rispetto alla situazione abituale ovvero si ricevano delle segnalazioni telefoniche, è necessario avvertire immediatamente il Responsabile/Coordinatore Generale delle Emergenze ovvero il suo sostituto e le autorità di pubblica sicurezza esterne (Polizia, Carabinieri, etc...); • astenersi da qualsiasi intervento atto ad individuare un eventuale ordigno o simile; • evacuare i locali seguendo le vie di esodo; • presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza; • verificare che all’interno dei locali non siano rimaste delle persone bloccate, se necessario chiamare i soccorsi (Vigili del Fuoco); • in caso di persone colpite da malore, chiamare i soccorsi (Emergenza Sanitaria); • seguire le disposizioni degli addetti delle squadre di emergenza nonché degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...); • attendere l’esito delle verifiche da parte degli operatori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, etc...), al fine di dichiarare la cessata emergenza e di riprendere le normali attività lavorative; • in caso di situazione di pericolo, per la presenza di persona armata ovvero per minacce, mantenere il controllo ed evitare qualsiasi intervento ovvero comportamento che possa far degenerare la situazione. Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 30 Allegato 2 Organigramma della Sicurezza nel Comune di Brescia Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 31 Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 32 Settore Sicurezza Ambienti di Lavoro - Servizio di Prevenzione e Protezione Opuscolo Informativo in Tema di Salute e di Sicurezza sul Lavoro Pagina 33