1
INFORTUNI NELLA SCUOLA - STUDENTI
ogni anno vengono presentate oltre 90mila denunce di
infortunio (più di 6 mila riguardano studenti stranieri) e, di
queste, 250 vengono indennizzate per inabilità
permanente;
nel 2008, si è registrato un aumento dell'1,6%, rispetto al
2007, aumento che ha raggiunto il 13% per gli studenti
stranieri;
6 infortuni su 10 riguardano i maschi;
1 caso su due avviene al nord (il secondo al centro/sud);
cause: il 23% degli studenti infortunati è caduto, il 19%
ha urtato ostacoli, il 17% è stato colpito.
2
INFORTUNI NELLA SCUOLA - INSEGNANTI
• sono quasi 13.900 le denunce di infortunio (in
crescita rispetto al 2007), di cui l'85% riguarda le
donne;
• i docenti più colpiti hanno mediamente tra i 40
ed i 60 anni di età, con la particolarità di punte
tra i 50 ed i 60 al sud;
• la frequenza degli infortuni in itinere (20% contro
l'11% del complesso degli infortuni) evidenzia
quanto sia rilevante il fenomeno della mobilità.
3
INFORTUNI DENUNCIATI ANNO 2008 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
REGIONE
INSEGNANTI
STUDENTI
Maschi
Femmine
Totale
Maschi
Femmine
Totale
PIEMONTE
125
837
962
5.005
3.994
8.999
VALLE D'AOSTA
13
23
36
117
85
202
LOMBARDIA
269
1.696
1.965
8.908
7.161
16.069
TRENTINO
72
270
342
1.181
1.102
2.283
Bolzano-Bozen
35
140
175
641
589
1.230
Trento
37
130
167
540
513
1.053
VENETO
190
938
1.128
4.305
3.516
7.821
FRIULI V. G.
62
258
320
1.134
876
2.010
LIGURIA
65
350
415
1.474
1.085
2.559
EMILIA ROMAGNA
186
1.006
1.192
4.873
3.769
8.642
TOSCANA
130
758
888
3.413
2.508
5.921
UMBRIA
34
204
238
977
682
1.659
MARCHE
75
311
386
1.773
1.278
3.051
LAZIO
173
1.101
1.274
3.644
2.377
6.021
ABRUZZO
47
282
329
1.158
797
1.955
MOLISE
2
52
54
399
263
662
CAMPANIA
127
877
1.004
3.969
2.120
6.089
PUGLIA
125
778
903
4.492
2.905
7.397
BASILICATA
17
132
149
546
390
936
CALABRIA
74
461
535
1.322
844
2.166
SICILIA
176
1.200
1.376
3.500
2.254
5.754
SARDEGNA
65
318
383
1.035
829
1.864
2.027
11.852
13.879
53.225
38.835
92.060
ITALIA
4
INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO 2004 - 2008
Conto Stato - Studenti Scuole Pubbliche
Territorio
2004
2005
2006
2007
2008
ANCONA
1.009
944
1.047
1.018
1.022
ASCOLI PICENO
623
641
639
581
669
MACERATA
747
658
642
694
655
PESARO - URBINO
633
653
656
669
688
MARCHE
3.012
2.896
2.984
2.962
3.034
ITALIA
90.651
87.953
89.061
87.818
88.774
5
Scuola: i soggetti assicurati all’Inail
nella normativa
• La legge (D.P.R. n. 1124/1965
e D.Lgs.
38/2000) stabilisce l’obbligo dell’assicurazione
contro i danni fisici ed economici che il
lavoratore subisce a seguito di infortuni e
malattie causate dall’attività lavorativa.
• L’Inail
gestisce
questa
assicurazione
obbligatoria tutelando, per quel che concerne la
scuola pubblica, gli insegnanti e gli alunni delle
scuole di qualsiasi ordine e grado che svolgano
le attività di seguito indicate (si vedano gli artt. 1,
commi 1 e 3, punto n. 28, e 4, punto n. 5, del
T.U. 1124/65).
6
Scuola: i soggetti assicurati all’Inail
nella normativa
La copertura antinfortunistica degli insegnanti
e degli alunni delle scuole statali è assicurata
mediante la speciale forma di “gestione per
conto dello Stato”, prevista dal combinato
disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e
regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985,
7
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
INSEGNANTI
Gli insegnanti sono assicurati se:
• per lo svolgimento della loro attività fanno
uso in modo non occasionale di macchine
elettriche (ad es. video-terminali, computer,
proiettori, fotocopiatrici, ecc.);
• sono adibiti ad esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche,
esercitazioni di lavoro;
8
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
INSEGNANTI
SONO ASSIMILABILI ALL’ESERCITAZIONE PRATICA:
• l’attività di educazione fisica svolta nella scuola
secondaria di secondo grado;
• l’attività di scienze motorie e sportive svolta nella
scuola primaria e nella secondaria di primo grado
(vedi D.Lgs. n. 59 del 19/2/2004);
• l’attività ludico-motoria praticata nelle scuole
materne.
9
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
INSEGNANTI
Nelle esercitazioni di lavoro sono compresi i viaggi di
istruzione o di integrazione della preparazione di
indirizzo previsti nell’attività formativa offerta dai piani
scolastici senza distinzione fra attività curriculari ed
extra-curriculari
10
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
INSEGNANTI
RIENTRANO INOLTRE TRA LE ATTIVITA’ PROTETTE:
• l’attività dell’insegnante di sostegno;
• l’attività di docente accompagnatore durante i viaggi
di istruzione o di integrazione alla preparazione di
indirizzo a condizione che il viaggio rientri nel piano
di offerta formativa della struttura scolastica.
11
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
INSEGNANTI
Gli insegnanti sono assicurati per tutti gli infortuni
occorsi per finalità lavorative anche se non collegati
con il rischio specifico della attività per cui sono stati
assicurati, come ad esempio l’infortunio in itinere, con
il solo limite del rischio elettivo.
12
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
ALUNNI E STUDENTI
Gli alunni e studenti sono assicurati
esclusivamente nello svolgimento di:
•esercitazioni tecnico-scientifiche;
•esperienze di lavoro;
•esercitazioni pratiche.
Non sono tutelati
gli alunni delle scuole
materne.
13
SOGGETTI ASSICURATI: I REQUISITI ASSICURATIVI PER GLI
ALUNNI E STUDENTI
L’esercitazione pratica ricomprende:
l’educazione fisica (nelle scuole secondarie di
secondo grado) e le scienze motorie e sportive (nelle
scuole primarie e secondaria di primo grado);
le lezioni di informatica e di materie svolte con
l’ausilio di macchine elettriche;
i viaggi di integrazione della preparazione di
indirizzo.
14
SOGGETTI ASSICURATI:
I REQUISITI ASSICURATIVI
PER IL PERSONALE NON DOCENTE
Per il personale non docente (tecnico,
amministrativo, ausiliario) valgono in linea
generale le disposizioni previste per qualsiasi
lavoratore che rientri nel campo di applicazione
della tutela di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. D.P.R.
1124/65.
15
LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE RICONOSCIUTE DALL’INAIL
Agli insegnanti e alunni delle scuole statali spettano le
medesime prestazioni economiche (a carico dello Stato)
previsti per la generalità dei lavoratori assicurati, ad
eccezione della indennità per inabilità temporanea
Le principali prestazioni economiche per la
menomazione della integrità psico-fisica e sue
conseguenze patrimoniali sono:
la liquidazione “una tantum” del danno biologico quando
residuano postumi invalidanti dal 6 al 15%;
una rendita mensile quando il grado di invalidità è superiore al 15%;
La rendita ai superstiti in caso di morte per infortunio o
malattia professionale
16
L’obbligo assicurativo: la denuncia di infortunio e
malattia professionale
La denuncia di infortunio e di malattia professionale
deve essere effettuata quando alunni, insegnanti e
personale non
docente (tecnico-amministrativo e
ausiliario) dell’istituto scolastico siano stati colpiti da
infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni
dall’evento, indipendentemente da ogni valutazione
sulla indennizzabilità del caso.
17
L’obbligo assicurativo: la denuncia di infortunio e
malattia professionale
La denuncia va inoltrata all’INAIL:
• entro 2 giorni da quando l’istituto scolastico ne
abbia notizia (di norma con la ricezione del
certificato medico attestante l’avvenuto infortunio) e
deve essere corredata dal certificato medico
ricevuto dall’infortunato; che è tenuto ad informare
immediatamente la scuola dell’infortunio subìto
presentando il primo certificato medico;
• entro 24 ore dall’infortunio la denuncia va inoltrata
con telegramma, in caso di infortunio mortale o di
estrema gravità;
• entro 5 giorni da quando l’istituto scolastico ne ha
conoscenza, corredata con certificato medico in
caso di malattia professionale.
18
L’obbligo assicurativo: la denuncia di infortunio e malattia
professionale
L’omessa o tardata denuncia di infortunio o
malattia professionale è sanzionata nella
misura minima di € 1.290.
19
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO
INFORTUNISTICO
In presenza di responsabilità civile di terzi nel
determinismo
dell’evento
infortunistico
indennizzato dall’INAIL viene avviato il
procedimento surrogatorio (ex art. 1916 c.c.)
nei confronti del responsabile per il recupero
del costo sostenuto.
20
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO
INFORTUNISTICO
Siccome l’indennizzo degli infortuni dei
dipendenti
delle
Amministrazioni
Statali
avviene
“per
conto”,
l’INAIL
riceve
annualmente
il rimborso delle prestazioni
economiche, unitamente alle spese di
gestione, dal Ministero competente, pertanto,
non può procedere al recupero delle somme
erogate dal responsabile dell’evento.
Deve provvedervi l’Amministrazione alla quale
fa capo l’infortunato.
21
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO
INFORTUNISTICO
In presenza di responsabilità civile (generica o per incidente
stradale), l’INAIL attiva l’azione di surroga per conto
dell’Amministrazione statale inviando la prima diffida ai
responsabili.
Quindi, trasmette alla stessa Amministrazione copia delle diffide
inoltrate con i relativi avvisi di ricevimento e comunicando
l’importo dell’indennizzo erogato che deve essere risarcito.
A questo punto è l’Amministrazione statale che deve proseguire
l’azione di rivalsa secondo le normali procedure legali tenendo
presente i termini di prescrizione del diritto:
cinque anno in caso di surroga generica;
due anni in caso di surroga per incidente stradale;
un anno in caso di incidente stradale con responsabilità del
vettore.
22
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO
INFORTUNISTICO
L’azione di surroga gestita dall’Amministrazione
statale per il recupero delle prestazioni
economiche erogate dall’INAIL si accompagna
all’azione diretta ad ottenere il risarcimento degli
altri oneri sostenuti dalla scuola (es. stipendi).
23
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEL DETERMINISMO DELL’EVENTO
INFORTUNISTICO
Allo stato attuale le comunicazioni e la
documentazione riguardante le azioni di surroga
per infortuni occorsi a dipendenti della scuola ed
alunni vengono trasmesse all’Istituto scolastico cui
appartiene l’infortunato.
Sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale,
comunicare all’INAIL una eventuale diversa
localizzazione di tale corrispondenza.
24
L’istruttoria e l’avvio dell’azione
di Surroga
25
SURROGA DA INCIDENTE STRADALE
TERMINI DI PRESCRIZIONE
2 ANNI per danni da circolazione dei veicoli
1 ANNO per la responsabilità contrattuale da
trasporto nei confronti del vettore. L’Istituto che
agisce in surroga è sollevato dall’onere della
prova
26
SURROGA DA INCIDENTE STRADALE
ISTRUTTORIA OPERATORE RIVALSE
QUESTIONARIO INTEGRATIVO PER NOTIZIE INCIDENTE
e RINNOVO DIFFIDA ALL’INFORTUNATO (ove necessario)
QUESTIONARIO ALLE AUTORITA’ INTERVENUTE
(mod.142 – PREST.)
RICHIESTA AL P.R.A. (se si possiede solo la targa del
veicolo coinvolto – modello da procedura)
“INTERROGATORIO” DELL’INFORTUNATO E/O DEI
TESTIMONI (ove necessario)
27
SURROGA “GENERICA”
TERMINI DI PRESCRIZIONE
5 anni
Istruttoria
Questionario integrativo per richiesta notizie all’infortunato
(con particolare riguardo al recupero dei dati del responsabile e, ove esistente,
della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile; es. proprietario di
cane o di edificio, ecc…)
“Interrogatorio” dell’infortunato o degli eredi, ove
necessario, e/o contatto con lo studio di consulenza che
lo segue.
 Spesso, è attivato un procedimento penale (per es. a
seguito querela dell’infortunato): seguirlo…
28
DIFFIDA ALL’INFORTUNATO
Viene inviata tempestivamente insieme al
questionario per gli incidenti stradali e per
gli infortuni in cui sia presumibile la
responsabilità di terzi, con raccomandata
A.R.
29
LA DIFFIDA E LA RICHIESTA DI RIMBORSO AI
RESPONSABILI
Viene effettuata il più presto possibile: gli
atti intercorsi tra responsabile e
danneggiato incidono sul diritto dell’Istituto
Viene periodicamente rinnovata per evitare
la prescrizione.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione
deve sempre contenere una richiesta di
rimborso (quantificazione anche parziale)!
30
L’ART. 28 DELLA LEGGE N. 990/69
“Se il danneggiato dichiara di avere diritto a
prestazioni da parte di Assicurazioni Sociali
Obbligatorie, l’assicuratore è tenuto a darne
comunicazione all’Ente e può procedere alla
liquidazione
del
danno,
solo
previo
accantonamento di somma idonea a coprire il
credito dell’Ente per le prestazioni erogate o da
erogare…………….
31
L’ART. 28 DELLA LEGGE N. 990/69 (segue)
………Trascorsi 45 gg dalla comunicazione ai sensi
dell’art. 28, senza che l’Ente abbia dichiarato di
volersi surrogare nei diritti del danneggiato,
l’assicuratore potrà procedere alla liquidazione del
danno.”
E’ necessario pertanto rispondere tempestivamente
alle richieste ai sensi dell’art. 28 da parte delle
compagnie assicuratrici, eventualmente inoltrando
una richiesta di risarcimento provvisoria, con
32
riserva di ulteriore richiesta.
IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
•
•
E’ stato istituito dagli artt.19 e seg. della Legge
990/69
Provvede al risarcimento dei danni provocati da:
1. Veicoli o natanti non identificati
2. Veicoli o natanti sprovvisti di copertura
assicurativa
3. Veicoli o natanti assicurati con imprese poste in
liquidazione coatta amministrativa
(elenco completo sul sito www.isvap.it
collegamento a “Imprese”)
33
IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
L’attività del Fondo è svolta da imprese di
assicurazione, con competenza territoriale rispetto
al luogo dell’evento, designate con D.M..
34
IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
Nei casi di veicoli non identificati o non
coperti da assicurazione la richiesta va
inoltrata all’impresa designata per il territorio
in cui è avvenuto l’evento.
35
IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
Ricordarsi che è necessaria una prova rigorosa del
fatto
(verbale
delle
autorità
intervenute,
testimonianze).
Tutti i danni alla persona, indipendentemente dalla
durata delle inabilità e dei postumi, sono coperti
dal FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, se
rientranti nelle suddette condizioni.
36
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI IN ITALIA
Richiesta di risarcimento a:
UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano,
che successivamente comunicherà il
nominativo della società incaricata di
liquidare il sinistro
(ove possibile fornire documentazione
comprovante la responsabilità)
37
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI IN ITALIA
La diffida ai responsabili civili (proprietario e
conducente del veicolo) va inoltrata con
raccomandata R.R. per l’estero
(ARANCIONE)
38
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI ALL’ESTERO
(ai sensi della IV Direttiva RC AUTO del 09/08/2003)
Richiesta di risarcimento ai responsabili con
raccomandata A.R. per l’estero
Valutare le due ipotesi:
1. Incidente all’estero in uno dei paesi aderenti al
Sistema Carta Verde, provocato da veicolo
immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico
Europeo
2. Incidente all’estero in un paese non aderente al
Sistema Carta Verde e provocato da veicolo
immatricolato/non immatricolato in uno Stato dello
Spazio Economico Europeo
39
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI ALL’ESTERO
(ai sensi della IV Direttiva RC AUTO del 09/08/2003)
Ipotesi 1:
Paese aderente Sistema Carta Verde-Veicolo
immatricolato in un Paese dello Spazio Economico Europeo
Richiesta di risarcimento al mandatario in Italia della
compagnia assicuratrice estera, quindi occorre:
Interpellare l’ISVAP che indicherà il nome e
l’indirizzo della compagnia mandataria
ISVAP –Centro Informazioni – Via del Quirinale 21 00187 Roma
oppure e-mail: [email protected]
Indirizzare richiesta di risarcimento con
raccomandata A.R. al mandatario
40
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI ALL’ESTERO
Nel caso in cui il mandatario non fornisca entro tre
mesi risposta di accoglimento/offerta o di diniego, la
richiesta di risarcimento potrà essere inviata
all’Organismo d’Indennizzo, che per l’Italia è la
CONSAP SPA (D.Lgs. N.190 del 30/06/03)
Per conoscere l’elenco dei Paesi aderenti al Sistema
Carta Verde e di quelli facenti parte dello Spazio
Economico Europeo consultare il sito: www.isvap.it
collegamento “ Incidenti Stradali all’Estero”
41
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI ALL’ESTERO
La procedura descritta non può essere applicata se il
paese estero in cui è accaduto l’incidente non aderisce
al Sistema Carta Verde.
In questo caso consultare il sito dell’ISVAP per le
diverse procedure da seguire.
E’ utile consultare anche il sito dell’UCI
www.ucimi.it
42
GLI INCIDENTI CON VEICOLI STRANIERI
AVVENUTI ALL’ESTERO
Le azioni di rivalsa per incidenti stradali avvenuti
all’estero, in tutti i casi, vanno gestite con
tempestività: i termini di prescrizione vigenti nei Paesi
stranieri potrebbero essere diversi da quelli in vigore in
Italia.
43
Scarica

materiali - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche