IL RISARCIMENTO DIRETTO
C.A.R.D.
PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE
Gennaio 2007
IL RISARCIMENTO DIRETTO
C.A.R.D.
Sommario
• LA NORMATIVA
• IL PROCESSO OPERATIVO
• IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE
IL RISARCIMENTO DIRETTO
LA NORMATIVA
 Il risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni
 Il regolamento attuativo della disciplina del
risarcimento diretto – D.P.R. 254/2006
L’art. 149 del Codice delle
Assicurazioni
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni – Procedura di risarcimento diretto
Condizione applicativa
• Sinistro tra due veicoli a motore identificati
e obbligatoriamente assicurati per la RCA
• Veicoli immatricolati in Italia
• Danni al veicolo
I danni risarcibili *
Destinatario della
richiesta di risarcimento
•Danni alle cose trasportate
• Lesioni personali al conducente entro il 9%
L’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.
L’impresa provvede alla liquidazione dei danni
per conto dell’impresa del responsabile, ferma
la successiva regolazione dei rapporti fra le
compagnie
*Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento
diretto per i danni al veicolo o per le lesioni di lieve entità del conducente
L’ art. 149 del Codice delle
Assicurazioni
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni - La procedura di risarcimento diretto
La tempistica dell’offerta
Il contenzioso
Previsioni di cui all’art. 148
Azione diretta ex art. 145, 2° comma Codice
Assicurazioni
Possibile intervento in giudizio dell’assicuratore del
responsabile
La definizione di sinistro
L’ art. 1 del D.P.R. 254 /2006
• veicoli Identificati ed obbligatoriamente assicurati per la RCA
La definizione di sinistro
• collisione tra 2 veicoli a motore
• senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili
• sinistro accaduto in Italia
La procedura di risarcimento diretto è esclusa:
Le conseguenze
• in caso di assenza di collisione tra due veicoli
• in caso di responsabilità di veicolo diverso da
quelli entrati in collisione
• in caso di coinvolgimento di più di due veicoli
L’ambito di applicazione
del regolamento
Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 254/2006
• Danni al veicolo (senza limiti)
Art. 3 Ambito di applicazione
• Danni alle cose trasportate di proprietario e
conducente (senza limiti), art. 149 del Codice
• Lesioni conducente (entro il 9%)
Art. 4 Veicoli Immatricolati
all’estero
Applicabilità della procedura ai veicoli
immatricolati in Italia; nella Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano (se assicurati con
imprese che esercitino la RCA ex artt. 23 e 24
del Codice e che abbiano aderito al
risarcimento diretto)
Le modalità di presentazione
della richiesta
L’art. 5 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
Legittimato alla richiesta
Il danneggiato (il proprietario o il conducente) che
si ritenga non responsabile, in tutto o in parte
• Lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Le formalità di presentazione
della richiesta
• Consegna a mano
• Telegramma
• Telefax
• In via telematica *
In via telematica *: salvo esplicita esclusione contrattuale di tale forma
Le modalità di presentazione
della richiesta
L’ art. 5 del D.P.R. 254/2006: pluralità di forme per la presentazione della richiesta
La ratio della norma
Rendere più accessibile e più fluida la
procedura di risarcimento avviata nei confronti
del proprio assicuratore
Le modalità di presentazione
della richiesta
L’art. 5 del D.P.R. 254/2006 : comunicazione all’impresa del responsabile o corresponsabile
ASSICURATORE
DEL
DANNEGGIATO
CHE HA
RICEVUTO LA
RICHIESTA
RISARCITORIA
Immediata comunicazione all’impresa
dell’assicurato ritenuto, in tutto o in parte
responsabile del sinistro
Oggetto esclusivo della comunicazione:
• Informazioni necessarie per la verifica della
copertura assicurativa
RACCOLTA DELLA
DENUNCIA (art.143
del Codice Ass.ni)
• Informazioni necessarie per l’accertamento
delle modalità di accadimento del sinistro
Il contenuto della richiesta
L’art. 6 del D.P.R. 254/2006 : gli elementi che debbono essere riportati nella richiesta
DANNI AL
VEICOLO E ALLE
COSE
LESIONI SUBITE
DAL
CONDUCENTE
I nomi degli assicurati
L’età, l’attività ed il reddito del danneggiato
Le targhe dei due veicoli coinvolti
L’entità delle lesioni subite dal danneggiato
La denominazione delle rispettive imprese
La dichiarazione ex art. 142 C.A. (spettanza di prestazioni gestite
da assicurazioni sociali obbligatorie)
La descrizione di circostanze e modalità del sinistro
Le generalità di eventuali testimoni
L’indicazione dell’eventuale intervento di organi di
polizia
Luogo, giorni e ore per la perizia sulle cose
danneggiate
L’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o
senza postumi permanenti
L’eventuale consulenza medica di parte e l’indicazione del
compenso spettante al professionista
Gli obblighi dell’impresa in caso di
richiesta incompleta
L’art. 7 del D.P.R. 254/2006 : l’integrazione e la regolarizzazione della richiesta
RICHIESTA
INCOMPLETA
INVITO AL DANNEGGIATO/ASSICURATO A FORNIRE
• INTEGRAZIONI
ASSICURATORE
DEL
DANNEGGIATO
• CHIARIMENTI
(necessari per regolarizzare la richiesta)
TERMINE : 30 giorni
MODALITA’: ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA (ART . 9 )
EFFETTI : sospensione * dei termini per l’offerta o per la
comunicazione della mancata offerta sino alla ricezione delle
integrazioni e chiarimenti richiesti
SOSPENSIONE * : A differenza della procedura ordinaria di cui all’art. 148 che prevede l’interruzione dei termini
Gli obblighi di formalizzazione
dell’offerta
L’art. 8 del D.P.R. 254/2006: le determinazioni dell’impresa
CONGRUA OFFERTA RISACITORIA
(eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto)
ASSICURATORE
DEL
DANNEGGIATO
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI CHE
NON CONSENTONO DI FORMULARE L’OFFERTA
I TERMINI
LESIONI :
90 giorni
VEICOLI O COSE:
60 giorni
CAI SOTTOSCRITTA DAI CONDUCENTI:
(veicoli/cose)
30 giorni
Gli obblighi di formalizzazione
dell’offerta
L’art. 149, 6° comma, del Codice delle Assicurazioni:
azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione
CONTESTAZIONE DEL
DIRITTO AL
RISARCIMENTO
ASSICURATO:
MANCATA OFFERTA
AZIONE DIRETTA
MANCATO ACCORDO
COMPAGNIA
DELL’ASSICURATO
INTERVENTO
ED
ESTROMISSIONE*
*Previo riconoscimento della responsabilità da parte dell’assicuratore del responsabile e ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le Compagnie
COMPAGNIA DEL
RESPONSABILE
L’obbligo di fornire assistenza
informativa e tecnica al
danneggiato
L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
MIGLIORE
PRESTAZIONE DEL
SERVIZIO
ASSICURATORE:
OBBLIGHI
CONTRATTUALI
DI CORRETTEZZA
E BUONA FEDE
ASSISTENZA
INFORMATIVA E
TECNICA
PIENA
REALIZZAZIONE
DEL DIRITTO AL
RISARCIMENTO
DEL DANNO
L’obbligo di fornire assistenza
informativa e tecnica al
danneggiato
L’art. 9 del D.P.R. 254/2006: assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
RISPETTO DELLE PREVISIONI
CONTRATTUALI
IMPRESA
ASSICURATRICE:
CONSULENZA E
ASSISTENZA
SUPPORTO TECNICO NELLA
COMPILAZIONE DELLA
RICHIESTA
CONTROLLO E INTEGRAZIONE
DELLA RICHIESTA
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI
DI RESPONSABILITA’
(Allegato “A” del D.P.R. )
L’obbligo di fornire assistenza
informativa e tecnica al
danneggiato
L’art. 9 , 2° comma, del D.P.R. 254/2006: compensi per consulenza e assistenza professionale
ACCETTAZIONE
DELLA SOMMA
OFFERTA DALLA
COMPAGNIA DA
PARTE DEL
DANNEGGIATO
I COMPENSI PER CONSULENZA O
ASSISTENZA PROFESSIONALE NON
SONO DOVUTI
AD ECCEZIONE DEI COMPENSI
RELATIVI ALLA VALUTAZIONE
MEDICO LEGALE PER DANNI ALLA
PERSONA
Gli obblighi dell’impresa in caso di
inapplicabilità del risarcimento
diretto
L’art. 11 del D.P.R. 254/2006: sinistri esclusi
RICHIESTA AVANZATA PER
SINISTRO ESCLUSO DAL
RISARCIMENTO DIRETTO
COMUNICAZIONE AL DANNEGGIATO
CON RACCOMANDATA
ASSICURATORE
DEL
DANNEGGIATO
TERMINE:
30 GIORNI
TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA
E DEGLI ATTI ACQUISITI
ALL’IMPRESA DEL RESPONSABILE
Criteri di determinazione del grado
di responsabilità
L’art. 12 del D.P.R. 254/2006
Allegato A
art. 12 DPR
Criteri di determinazione del grado di responsabilità
Schema di ripartizione delle responsabilità
In caso di non corrispondenza delle modalità del
sinistro ad alcuno dei casi previsti, l’accertamento
della responsabilità è compiuto con riferimento alla
fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali
in tema di circolazione dei veicoli
Organizzazione e gestione del
sistema di risarcimento diretto
L’art. 13 del D.P.R. 254/2006
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL
RISARCIMENTO
DIRETTO
Convenzione: le imprese stipulano una
convenzione per la regolazione dei rapporti
organizzativi ed economici del sistema del
risarcimento diretto.
Rimborso a forfait (non integrale):
possibilità di differenziazione per macro aree
geografiche
Benefici agli assicurati.
Entrata in vigore
Artt. 14 e 15 del D.P.R. 254/2006
Art. 14 Benefici agli assicurati
Art. 15 Entrata in vigore
• ottimizzazione gestione, controllo
costi e innovazione contratti
(risarcimento in forma specifica)
• in vigore dal 1.1.2007 e si applica
per i sinistri verificatisi a partire dal
1° febbraio 2007
Risarcimento diretto: schema
RICHIESTA DI
RISARCIMENTO
DEL CLIENTE
COMPAGNIA
GESTIONARIA
FORFAIT
RISARCIMENTO
DIRETTO
DANNI MATERIALI
(SENZA LIMITI)
LESIONI
PERSONALI
entro il 9%
COMPAGNIA
DEBITRICE
La convenzione tra assicuratori per
il risarcimento diretto
La Convenzione regolamenta due specifiche normative in materia di risarcimento
diretto (CID) trasportati (CTT)
Convenzione
Indennizzo Diretto
CARD
Convenzione Terzi
Trasportati
Art. 15 Condizioni di Applicazione
Collisione tra 2 veicoli, senza coinvolgimento di altri veicoli
responsabili;
Sinistro verificatosi in Italia (Rep. S.Marino e Città del
Vaticano)
Veicoli identificati, assicurati per la RCA e immatricolati in
Italia (Rep. S.Marino e Città del Vaticano)
Danni al veicolo e cose trasportate (senza limite) e lesioni al
conducente fino al 9%
Annullamento Procedura (art. 15)
Cause di annullamento della Procedura
relativa a tutto il sinistro:
no collisione
sinistro con più di due veicoli a
motore coinvolti
sinistro tra due veicoli con
responsabilità di terzo
sinistro non verificatosi in
Italia
Cause di annullamento della
Procedura relativa ad una specifica
partita di danno:
danno a persona sup. al 9%
cose danneggiate non sul
veicolo
persona lesa non sul veicolo
carenza terzietà danneggiato
Se l’impresa gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni di applicabilità, ne da
immediata comunicazione al danneggiato con modalità di cui all’art.11 d.p.r. 254.
se la causa di annullamento riguarda una sola partita di danno, la gestionaria procede
all’ annullamento della sola gestione interessata dalla causa di inapplicabilità
Casistica di applicabilità della procedura
di Risarcimento Diretto – CASO 1
La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica:
Se il
ciclomotore
è munito
della nuova
targa
identificativa
prevista dal
DPR 153/06
Se la collisione avviene
in territorio italiano tra
due veicoli
immatricolati in Italia
e regolarmente
assicurati
Casistica di applicabilità della procedura
di Risarcimento Diretto – CASO 2
La procedura dell’Indennizzo Diretto NON si applica:
Se non vi è collisione tra i due
veicoli
(es: A per evitare l’invasione di corsia
di B esce di strada)
A
B
Se la collisione
avviene tra più di
due veicoli
(es: tamponamento
a catena)
Casistica di applicabilità della procedura
di Risarcimento Diretto – CASO 3
La procedura dell’Indennizzo Diretto si applica
anche in presenza di contemporanea
applicabilità della procedura di risarcimento
ordinario e della CTT
B
Dinamica: il veicolo “A” tampona il veicolo “B”
che, a causa dell’urto ricevuto, investe il pedone
T
A
•La lesione al pedone viene gestita con procedura
tradizionale dall’assicuratore del veicolo “A”.
•Il danno al veicolo “B” viene gestito con
procedura Risarcimento Diretto.
•La lesione al trasportato sul veicolo “B” (“T”)
viene gestita dalla Compagnia del vettore
secondo attuale CTT
Art. 16 Verifica delle coperture
assicurative
La verifica della copertura assicurativa (interrog. SIC) del veicolo
del Responsabile è requisito indispensabile per conseguire il
rimborso in stanza di compensazione
E’ necessaria la copertura di entrambi i veicoli per l’operatività del
risarcimento diretto
L’interrogazione SIC equivale a conferma della propria copertura
KO = dichiarazione ufficiale di carenza di garanzia; il veicolo, a
termini di Convenzione, si considera non assicurato
L’impresa gestionaria può ricorrere ad Ania (fornendo idonei
elementi oggettivi) per la rettifica della risposta negativa SIC se
ritiene che tale risposta sia errata
IL RISARCIMENTO DIRETTO
IL PROCESSO OPERATIVO
(DALL’APERTURA ALLA LIQUIDAZIONE)
 Il sinistro e la denuncia
 La richiesta di risarcimento
 L’apertura del sinistro e la canalizzazione a:
• periti
• CLD
• liquidazione centralizzata danni a cose
 La fase istruttoria
 La liquidazione del danno
 Il contenzioso
Il sinistro e la denuncia (1/2)
Consegna a mano all’Agenzia
Denuncia
SI
Invio all’Agenzia per posta/fax/e-mail
situazione “PASSIVA”
(l’assicurato si ritiene
totalmente responsabile)
Il Call Center provvede ad
aprire il danno
L’Agenzia trasmette al Call Center via fax
(numero verde) quanto ricevuto, per
l’apertura del danno
Il sinistro e la denuncia (2/2)
Denuncia NO
NO
Denuncia
situazione “PASSIVA”
(l’assicurato si ritiene
totalmente responsabile)
Il Call Center:
• riceve segnalazione del sinistro dalla
Compagnia gestionaria
• apre una posizione debitoria
• richiede la denuncia al Cliente
ed all’Agenzia
• contatta l’Agenzia
• sollecita il Cliente
SI
In caso di mancata presentazione della denuncia,
resta ferma la valutazione della responsabilità
comunicata dalla Gestionaria.
All’assicurato, oltre all’applicazione del malus, può
essere addebitato l’eventuale danno economico
conseguente alla mancata denuncia.
L’Agenzia/il Cliente trasmette via fax
(numero verde) la denuncia al Call
Center per l’abbinamento al danno
La richiesta di risarcimento (1/2)
(CLIENTE IN AGENZIA)
Richiesta
situazione “ATTIVA”
(l’assicurato ritiene di
aver ragione in tutto o in
parte)
Non applicabile
Se la C.A.R.D. non è applicabile (ad esempio
3 veicoli coinvolti) l’Agenzia:
• informa l’assicurato
• lo invita a indirizzare la richieste alla
Compagnia del responsabile
• invia la comunicazione al Call Center per il
seguito, come da procedura tradizionale, e
per la formale comunicazione all’assicurato
a cura di GGL .
Consegnata a mano o redatta in
Agenzia:
l’Agenzia assiste il cliente nella
compilazione della richiesta , e si
avvale del supporto di GGL (tramite il
numero verde) per la verifica del’
l’applicabilità del Risarcimento Diretto
(uso del vademecum e della check
list)
Applicabile
Se la C.A.R.D. è applicabile, l’Agenzia
assiste l’assicurato:
-nel compilare il modulo standard di
risarcimento, allegando la constatazione
amichevole di incidente a doppia firma o a
firma singola
La richiesta di risarcimento (2/2)
(A MEZZO POSTA, FAX, ETC …)
situazione “ATTIVA”
(l’assicurato ritiene di aver
ragione in tutto o in parte)
la documentazione è
inoltrata al Call Center via
fax (numero verde)
Inviata all’Agenzia o
all’Impresa a mezzo posta,
fax, etc …
Modulo standard di risarcimento
Testo in bozza
L’apertura del sinistro attivo e la
canalizzazione al gestore
L’ AGENZIA
CAI a doppia firma
Apertura telefonica
e invio doc. a
mezzo posta
CAI/Denuncia a firma
singola o richiesta
Immediata
trasmissione per
fax ed originali per
posta
IL CALL CENTER
Verifica la copertura assicurativa del cliente e della controparte e procede all’apertura
del danno
KO
OK
Se la verifica della copertura è OK:
• richiede l’eventuale integrazione di elementi
mancanti
• dispone la canalizzazione del danno a:
PERITI
LIQ. ACC.
CLD
Se la verifica della copertura è KO:
• da immediato avviso all’Assicurato e
per conoscenza all’Agenzia
• inoltra la documentazione
ricevuta/acquisita alla Compagnia del
responsabile
La fase istruttoria (1/2)
PERITI
• effettuano la perizia e, nei casi previsti (*), liquidano il sinistro in Pronta liquidazione entro i
limiti attribuiti
• negli altri casi trasmettono la perizia alla struttura liquidativa competente (LIQUIDAZIONE
CENTRALIZZATA DANNI A COSE o CLD)
LIQ.NE CENTRALIZZATA
DANNI A COSE
gestisce i sinistri con soli danni materiali (per
le Mandanti Assitalia e Generali, nelle aree
dove già operativo)
CLD
gestisce i sinistri con lesioni e misti
(lesioni + danni materiali) ed i danni
materiali limitatamente ad alcune zone
IL GESTORE DEL DANNO completa l’istruttoria:
• richiedendo l’integrazione degli elementi eventualmente mancanti
• disponendo ulteriori attività di accertamento (acquisizione di verbali, elementi di prova, visite
mediche, etc.)
(*) Ragione 100%, danno solo a cose concordato, fino a 2000 €
La fase istruttoria (2/2)
ESITI DELL’ISTRUTTORIA
Il gestore del danno:
1.
rileva un motivo di inoperatività totale della
C.A.R.D. (mancata collisione tra i veicoli, più
di due veicoli coinvolti)
rileva un motivo di inoperatività parziale della
C.A.R.D. (lesioni superiori al 9%)
2.
- Ne da immediato avviso
all’assicurato e per conoscenza
all’Agenzia
- Invia la documentazione
all’Impresa del responsabile
rileva la totale responsabilità
dell’assicurato nel causare il sinistro
Invia all’assicurato e per
conoscenza all’Agenzia una
comunicazione motivata di
diniego del risarcimento
accerta la totale/parziale assenza di
responsabilità dell’assicurato
Procede alla liquidazione
del danno
3.
La liquidazione del danno
Il gestore effettua una valutazione del danno sulla base degli elementi
raccolti e formula una congrua proposta di risarcimento
Se la proposta è accettata,
provvede al pagamento entro
15 giorni
Se la proposta è rifiutata o non riscontrata,
provvede entro 15 giorni ad offerta reale, che
sarà imputata alla eventuale liquidazione
definitiva
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• bonifico bancario o invio assegno al Cliente
• su richiesta, domiciliazione pagamento c/o Agenzia
Il contenzioso
In caso di mancata offerta o di offerta non ritenuta
congrua, l’Assicurato può proporre l’azione diretta
unicamente nei confronti della propria Compagnia
Dopo 60 giorni dalla presentazione
della richiesta di risarcimento/invio
delle informazioni integrative nel
caso di danni a cose
Dopo 90 giorni dalla presentazione
della richiesta di risarcimento/invio
delle informazioni integrative nel
caso di lesioni personali
Il sistema di assistenza alle Agenzie
Il sistema di Customer
Care per le Agenzie
Il rapporto e le
comunicazioni con il CLD e
gli uffici di Liquidazione
Centralizzata
Help DESK GGL
AGENZIA
Il rapporto e le
comunicazioni con il
Call Center
Scarica

La procedura di risarcimento diretto