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OPUSCOLO
INFORMATIVO
“DPI: tutto quello che
c’è da sapere”
Redatto da D.L. con la collaborazione di R.S.P.P.
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Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$
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Definizioni
L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 n.475, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità.
L'art. 4 del D. Lgs. 475/92 suddivide i DPI in tre categorie, relativamente alla loro capacità di salvaguardare dai rischi il
lavoratore che li indossa:
Alla prima categoria appartengono i DPI, di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da
rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di
salvaguardare da:
•
azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
•
azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
•
rischi derivanti dal contatto o da urto con oggetti caldi, che non abbiano una temperatura superiore ai 50° C;
•
ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionale;
•
urti lievi e vibrazioni che non provochino lesioni a caratteri permanenti ad organi vitali;
•
azione lesiva dei raggi solari.
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa, destinati a proteggere i lavoratori dal
rischio di morte e di lesioni gravi o di carattere permanente, e per i quali il lavoratore che indossa il DPI non
avrebbe la possibilità di accorgersi tempestivamente del loro verificarsi (Obbligo di formazione ed
addestramento). Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi,
•
tossici o radiotossici;
•
gli apparecchi di protezione isolanti;
•
i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni
ionizzanti;
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o
•
senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
•
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C;
•
i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
•
i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o
utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
Appartengono alla seconda categoria tutti quelli non inseriti nella prima e nella terza.
•
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Requisiti Essenziali dei DPI (art. 76 D.Lgs
81/08)
Per i DPI appartenenti alla prima categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità
del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la
documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di
manutenzione, di revisione e disinfezione.
Per quelli appartenenti alla seconda categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di prima categoria,
l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del
contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE.
Per quelli di terza categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del
sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
L'elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, indispensabili per l'ottenimento della marcatura CE, sono riportati
nell'allegato II del Decreto legislativo n. 475, suddivisi in tre parti:
•
Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;
•
Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI;
•
Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire.
Riferimenti Tecnici dei DPI
I Dispositivi di protezione Individuale devono rispondere a norme di "buona tecnica", si riportano di seguito le
principali norme UNI a cui devono rispondere i DPI.
Dispositivi di
protezione
D.P.I. della testa
Tipo
Norme di
riferimento (*)
Casco di protezione
UNI 7154/1 ; EN 397
Casco speciale dielettrico
UNI 7154/2
Copricapo
nessuna
Pr EN 458
Inserti
D.P.I dell'udito
Caschi comprendenti l'apparato
auricolare
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pr EN 352-2
pr EN 352-3
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pr EN 352-1, 3, 4 - UNI EN
D.P.I. degli occhi e del viso
Cuffie
1731
Occhiali protettivi
pr EN 166 - 165 - 170 - 172
Maschere, schermi facciali e caschi per la
saldatura
Filtri per saldatura
UNI-EN 169, 170, 171
prEN 379
EN 132, 133, 134, 1
Mascherina per particelle grossolane non
pericolose
Facciali filtranti antipolvere
Semimaschere
D.P.I. delle vie respiratorie
Maschere intere
Filtri antigas e combinati
UNI-EN 140/A1
UNI-EN 136
UNI-EN 141
Boccaglio antipolvere
UNI-EN 142
Filtri antipolvere
UNI-EN 143
aerorespiratori
UNI EN 271 - 170
Guanti di protezione contro rischi
microrganici
D.P.I. delle mani e delle braccia
UNI-EN 149
Guanti di protezione contro rischi
meccanici
EN 374 - 420
UNI 5262, prEN 388
Guanti di protezione contro rischi chimici UNI 5262, EN 374-1,-2,-3
Guanti di protezione contro rischi termici
prEN 407
Guanti da lavoro di cuoio a 5 dita
UNI 8479
Guanti di protezione per utilizzo di
motoseghe
Scarpe antinfortunistiche
D.P.I. dei piedi e delle gambe
Indumenti di protezione per
3"
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!
prEN 381-7
UNI-EN 345, 346, 347; UNI
8615/1/2/3/4/5
Scarpe basse/alte di sicurezza
UNI-EN 345
Stivali di sicurezza
UNI-EN 345 - 346
Protezione
prEN 381-3/6
Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$
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utilizzatori di motoseghe
Ghette
prEN 381-8/9
Protezione gamba
prEN 381-2/5
Dispositivi di discesa
UNI-EN 341
Dispositivo di arresto - tipo guidato su
UNI-EN 353/1
linea di ancoraggio rigida
Dispositivo di arresto - tipo guidato su
UNI-EN 353/2
linea di ancoraggio flessibile
D.P.I. dell'intero corpo
Cordini
UNI-EN 354
Assorbitori di energia
UNI-EN 355
Sistema arresto caduta di tipo retrattile
UNI-EN 360
Imbracature per il corpo
UNI-EN 361 - 358
Connettori
UNI-EN 362
Sistemi di arresto caduta
UNI-EN 363
Sistemi di trattenuta
Pr EN 359
Dispositivi di ancoraggio
Pr EN 795
Indumenti di protezione
EN 340
Indumenti ed accessori di segnalazione
ad alta visibilità
Indumenti di protezione dove esiste il
rischio di impigliamento
Indumenti di protezione
UNI 9407, pr EN 471
UNI-EN 510
EN 340
La Scelta dei DPI
Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro quindi, al momento della scelta dei DPI dovrà operare:
•
individuando le caratteristiche e l'adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi
•
adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi
•
individuando, in base alle prestazioni del dispositivo, le condizioni in cui questo deve essere utilizzato
•
valutando, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e raffrontandole con quelle da lui individuate
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Per quanto riguarda questo ultimo punto, gli elementi esplicativi dovranno essere forniti dal fabbricante per mezzo di una
nota informativa del DPI (prevista obbligatoriamente dal D. Lgs. 475/92) nella quale saranno riportati tutti i requisiti che
caratterizzano
il
dispositivo,
comprese
le
limitazioni
e
le
istruzioni
per
un
corretto
impiego.
Non sarà comunque sufficiente, per il datore di lavoro, orientare la propria scelta su un dispositivo riportante la marcatura
CE,
ma
tralasciando
di
verificare
quali
siano
le
caratteristiche
che
esso
possiede.
Va sottolineato a riguardo, che la marcatura CE non è sempre sinonimo di garanzia di qualità ma significa,
semplicemente che il dispositivo possiede almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come indicato dal D. Lgs.
475/92.
La marcatura CE viene apposta infatti, sulla base dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dichiarati dal fabbricante
e identificati per uno specifico presumibile impiego, fermo restando la veridicità della dichiarazione.
Il D. Lgs. n° 10 del 2 gennaio 1997, all'art. 3, comma 3, afferma infatti che sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di salute e sicurezza, i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a
richiesta,
la
documentazione
tecnica
del
modello
che
attesti
la
conformità
al
D.
Lgs.
475/92.
Nel caso in cui, al momento della richiesta, il fabbricante non possieda la suddetta documentazione o questa risulti
difforme, il Ministero industria, commercio e artigianato stabilisce un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) per la
regolarizzazione della documentazione o per il ritiro dal mercato dei dispositivi oggetto della richiesta
Il Coinvolgimento del RLS / RSPP nella Scelta dei DPI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito alla
scelta dei DPI.
A sua volta, per il RSPP è stabilito l'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione adottati (art.
33 D.Lgs. 81/08).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha la possibilità di individuare le misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che rappresenta .
Obblighi (utilizzo, datore di lavoro)
Il datore di lavoro individua le caratteristiche dei DPI in base all'entità del rischio dal quale devono proteggere
(frequenza, esposizione, caratteristiche del posto di lavoro, prestazione dei DPI), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi, ed ha l'obbligo di:
mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e
•
le sostituzioni necessarie;
•
provvedere affinché i DPI siano utilizzati esclusivamente per gli usi previsti;
•
fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori;
•
informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
•
destinare ogni DPI ad uso personale;
•
rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato;
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assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l'uso
•
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
•
per ogni DPI che protegga da rischi mortali (appartenente alla terza categoria);
•
per i dispositivi di protezione dell'udito.
Gli Obblighi dei Lavoratori
Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori hanno l'obbligo di:
sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento nel caso in cui il datore di lavoro lo disponga e
•
comunque nei casi stabiliti;
utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, e comunque sempre secondo le istruzioni, la formazione e
•
l'addestramento ricevuti;non apportare modifiche o manomissioni;
•
avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
•
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
riscontrato;
seguire le procedure stabilite per la riconsegna.
•
Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
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Savona, ottobre 2011
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OPUSCOLO INFORMATIVO - Cooperativa Augusto Bazzino