C oo pe ra tiva *Aug usto *Ba zzino C orso*Vitto rio*Ve ne to,*2 /7 *1 71 0 0 *SAVO NA*(SV) Te l.*0 1 9 *8 0 05 8 6 *fa x*0 1 9*8 0 0 4 5 7 e *m a il*c oop b a zzino@ lib e ro.it OPUSCOLO INFORMATIVO “DPI: tutto quello che c’è da sapere” Redatto da D.L. con la collaborazione di R.S.P.P. C o d ic e ' fisc a le ' P.' Iva ' e ' n °' isc rizio n e ' C .C .I.A .A .' d i' Sa vo n a ' 0 0 0 9 8 7 2 0 0 9 7 N °' R.E.A .' 2 0 3 5 1 N °' Isc rizio n e ' Alb o ' So c ie tà ' C o o p e ra tive ' A' 1 3 6 4 4 5 ' ' Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$ ! Definizioni L'art. 74 del D. Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 n.475, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità. L'art. 4 del D. Lgs. 475/92 suddivide i DPI in tre categorie, relativamente alla loro capacità di salvaguardare dai rischi il lavoratore che li indossa: Alla prima categoria appartengono i DPI, di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; • rischi derivanti dal contatto o da urto con oggetti caldi, che non abbiano una temperatura superiore ai 50° C; • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionale; • urti lievi e vibrazioni che non provochino lesioni a caratteri permanenti ad organi vitali; • azione lesiva dei raggi solari. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa, destinati a proteggere i lavoratori dal rischio di morte e di lesioni gravi o di carattere permanente, e per i quali il lavoratore che indossa il DPI non avrebbe la possibilità di accorgersi tempestivamente del loro verificarsi (Obbligo di formazione ed addestramento). Rientrano esclusivamente nella terza categoria: gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, • tossici o radiotossici; • gli apparecchi di protezione isolanti; • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o • senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C; • i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; • i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Appartengono alla seconda categoria tutti quelli non inseriti nella prima e nella terza. • 1" ! ! Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$ ! Requisiti Essenziali dei DPI (art. 76 D.Lgs 81/08) Per i DPI appartenenti alla prima categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione. Per quelli appartenenti alla seconda categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di prima categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE. Per quelli di terza categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito. L'elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, indispensabili per l'ottenimento della marcatura CE, sono riportati nell'allegato II del Decreto legislativo n. 475, suddivisi in tre parti: • Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI; • Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI; • Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire. Riferimenti Tecnici dei DPI I Dispositivi di protezione Individuale devono rispondere a norme di "buona tecnica", si riportano di seguito le principali norme UNI a cui devono rispondere i DPI. Dispositivi di protezione D.P.I. della testa Tipo Norme di riferimento (*) Casco di protezione UNI 7154/1 ; EN 397 Casco speciale dielettrico UNI 7154/2 Copricapo nessuna Pr EN 458 Inserti D.P.I dell'udito Caschi comprendenti l'apparato auricolare 2" ! ! pr EN 352-2 pr EN 352-3 Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$ ! pr EN 352-1, 3, 4 - UNI EN D.P.I. degli occhi e del viso Cuffie 1731 Occhiali protettivi pr EN 166 - 165 - 170 - 172 Maschere, schermi facciali e caschi per la saldatura Filtri per saldatura UNI-EN 169, 170, 171 prEN 379 EN 132, 133, 134, 1 Mascherina per particelle grossolane non pericolose Facciali filtranti antipolvere Semimaschere D.P.I. delle vie respiratorie Maschere intere Filtri antigas e combinati UNI-EN 140/A1 UNI-EN 136 UNI-EN 141 Boccaglio antipolvere UNI-EN 142 Filtri antipolvere UNI-EN 143 aerorespiratori UNI EN 271 - 170 Guanti di protezione contro rischi microrganici D.P.I. delle mani e delle braccia UNI-EN 149 Guanti di protezione contro rischi meccanici EN 374 - 420 UNI 5262, prEN 388 Guanti di protezione contro rischi chimici UNI 5262, EN 374-1,-2,-3 Guanti di protezione contro rischi termici prEN 407 Guanti da lavoro di cuoio a 5 dita UNI 8479 Guanti di protezione per utilizzo di motoseghe Scarpe antinfortunistiche D.P.I. dei piedi e delle gambe Indumenti di protezione per 3" ! ! prEN 381-7 UNI-EN 345, 346, 347; UNI 8615/1/2/3/4/5 Scarpe basse/alte di sicurezza UNI-EN 345 Stivali di sicurezza UNI-EN 345 - 346 Protezione prEN 381-3/6 Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$ ! utilizzatori di motoseghe Ghette prEN 381-8/9 Protezione gamba prEN 381-2/5 Dispositivi di discesa UNI-EN 341 Dispositivo di arresto - tipo guidato su UNI-EN 353/1 linea di ancoraggio rigida Dispositivo di arresto - tipo guidato su UNI-EN 353/2 linea di ancoraggio flessibile D.P.I. dell'intero corpo Cordini UNI-EN 354 Assorbitori di energia UNI-EN 355 Sistema arresto caduta di tipo retrattile UNI-EN 360 Imbracature per il corpo UNI-EN 361 - 358 Connettori UNI-EN 362 Sistemi di arresto caduta UNI-EN 363 Sistemi di trattenuta Pr EN 359 Dispositivi di ancoraggio Pr EN 795 Indumenti di protezione EN 340 Indumenti ed accessori di segnalazione ad alta visibilità Indumenti di protezione dove esiste il rischio di impigliamento Indumenti di protezione UNI 9407, pr EN 471 UNI-EN 510 EN 340 La Scelta dei DPI Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi. Il datore di lavoro quindi, al momento della scelta dei DPI dovrà operare: • individuando le caratteristiche e l'adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi • adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi • individuando, in base alle prestazioni del dispositivo, le condizioni in cui questo deve essere utilizzato • valutando, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontandole con quelle da lui individuate 4" ! ! Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$ ! Per quanto riguarda questo ultimo punto, gli elementi esplicativi dovranno essere forniti dal fabbricante per mezzo di una nota informativa del DPI (prevista obbligatoriamente dal D. Lgs. 475/92) nella quale saranno riportati tutti i requisiti che caratterizzano il dispositivo, comprese le limitazioni e le istruzioni per un corretto impiego. Non sarà comunque sufficiente, per il datore di lavoro, orientare la propria scelta su un dispositivo riportante la marcatura CE, ma tralasciando di verificare quali siano le caratteristiche che esso possiede. Va sottolineato a riguardo, che la marcatura CE non è sempre sinonimo di garanzia di qualità ma significa, semplicemente che il dispositivo possiede almeno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come indicato dal D. Lgs. 475/92. La marcatura CE viene apposta infatti, sulla base dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza dichiarati dal fabbricante e identificati per uno specifico presumibile impiego, fermo restando la veridicità della dichiarazione. Il D. Lgs. n° 10 del 2 gennaio 1997, all'art. 3, comma 3, afferma infatti che sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione tecnica del modello che attesti la conformità al D. Lgs. 475/92. Nel caso in cui, al momento della richiesta, il fabbricante non possieda la suddetta documentazione o questa risulti difforme, il Ministero industria, commercio e artigianato stabilisce un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) per la regolarizzazione della documentazione o per il ritiro dal mercato dei dispositivi oggetto della richiesta Il Coinvolgimento del RLS / RSPP nella Scelta dei DPI Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito alla scelta dei DPI. A sua volta, per il RSPP è stabilito l'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione adottati (art. 33 D.Lgs. 81/08). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha la possibilità di individuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che rappresenta . Obblighi (utilizzo, datore di lavoro) Il datore di lavoro individua le caratteristiche dei DPI in base all'entità del rischio dal quale devono proteggere (frequenza, esposizione, caratteristiche del posto di lavoro, prestazione dei DPI), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi, ed ha l'obbligo di: mantenere in efficienza i DPI ed assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e • le sostituzioni necessarie; • provvedere affinché i DPI siano utilizzati esclusivamente per gli usi previsti; • fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori; • informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge • destinare ogni DPI ad uso personale; • rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato; 5" ! ! Coop$A.$Bazzino$–$DPI$–$tutto$quello$che$c’è$da$sapere$ 2011$ ! assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l'uso • corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: • per ogni DPI che protegga da rischi mortali (appartenente alla terza categoria); • per i dispositivi di protezione dell'udito. Gli Obblighi dei Lavoratori Ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori hanno l'obbligo di: sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento nel caso in cui il datore di lavoro lo disponga e • comunque nei casi stabiliti; utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, e comunque sempre secondo le istruzioni, la formazione e • l'addestramento ricevuti;non apportare modifiche o manomissioni; • avere cura dei DPI messi a loro disposizione; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato; seguire le procedure stabilite per la riconsegna. • Riferimenti Legislativi D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ! 6" ! ! C oo pe ra tiva *Aug usto *Ba zzino C orso*Vitto rio*Ve ne to,*2 /7 *1 71 0 0 *SAVO NA*(SV) Te l.*0 1 9 *8 0 05 8 6 *fa x*0 1 9*8 0 0 4 5 7 e *m a il*c oop b a zzino@ lib e ro.it Savona, ottobre 2011 C o d ic e ' fisc a le ' P.' Iva ' e ' n °' isc rizio n e ' C .C .I.A .A .' d i' Sa vo n a ' 0 0 0 9 8 7 2 0 0 9 7 N °' R.E.A .' 2 0 3 5 1 N °' Isc rizio n e ' Alb o ' So c ie tà ' C o o p e ra tive ' A' 1 3 6 4 4 5 ' '