La serenità è il miglior compagno di viaggio
OPUSCOLO INFORMATIVO
CONDIZIONI DI ASSISTENZA
Indice
Condizioni Generali Assicurazione a favore di terzi.….….…………………………………....………............................ pag. 2
Definizioni ………………………………………………………………………….………………………............................. pag. 2
Condizioni Garanzie Assistenza …………………………………...……….............……............................................... pag. 2
Condizioni Garanzie Assistenza Abitazione..……………………………..................…................................................ pag. 7
Condizioni Garanzie Assistenza Autoveicoli…………………………..................…..................................................... pag. 9
Condizioni Garanzie Assistenza prestate direttamente da Ema Assistance.............................................................. pag. 13
Condizioni Diaria da Ricovero …………………………............................................................................................... pag. 13
Condizioni Responsabilità Civile …………………………………………...................…............................................... pag. 14
Condizioni Tutela Legale ……………………………………………………................…................................................ pag. 14
Condizioni Infortuni …………………………………………………………...............….................................................. pag. 15
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro ……………………………………………...................…............................. pag. 15
Decorrenza e durata dell’Assicurazione ………………………………………………….................…........................... pag. 16
Persone non assicurabili ……………………………………………………………………........………............................ pag. 16
Come richiedere Assistenza …………………………………………………………………..........……........................... pag. 16
Reclami ……………………………………………………………………………………………………….......................... pag. 16
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI
Il presente documento è un estratto della Condizioni Generali di Polizza sottoscritte da EMA ASSISTANCE e viene rilasciato per rendere
note le condizioni convenute con AXA ASSISTANCE e AXA ASSICURAZIONI. L’operatività delle presenti condizioni è subordinata
all’adesione alla EMA ASSISTANCE
Caratteristiche:
•
Durata: 365 giorni
•
Estensione territoriale:
Mondo (eccetto dove espressamente specificato)
•
Persone assicurabili:
è assicurabile il SOCIO EMA
•
Copertura:
assistenza medica d’urgenza e domiciliare a seguito di malattia/infortunio in Italia e all’estero
•
Modalità di adesione:
inclusivo in abbinamento all’adesione ad EMA
•
Limiti di età:
persone di età non superiore a 75 anni
Operatività della garanzia
Le garanzie operano:
•
Previo contatto telefonico con la Centrale Operativa
•
Nei limiti previsti per ogni garanzia
•
Per un massimo di 3 sinistri l’anno
•
Senza limite di numero prestazioni per ciascun sinistro
•
Entro il limite del massimo previsto per ciascuna prestazione
AXA Assicurazioni garantisce all’Assicurato, in caso di infortunio o malattia, le seguenti prestazioni di assistenza, purché
richiamate in Polizza:
DEFINIZIONI
Abitazione: il domicilio abituale dell’Assicurato;
Assicurato: la persona fisica residente in Italia, così come comunicato dal Contraente alla Società, a cui vengono rilasciate le presenti
condizioni di polizza;
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Struttura Organizzativa: la struttura di AXA ASSISTANCE costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i
giorni dell’anno che, in virtù di specifica Polizza, sottoscritta con AXA ASSICURAZIONI, provvede per incarico di quest’ultima, al contatto
telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga la prestazioni previste in Polizza;
Contraente: EMA ASSISTANCE Via Marco Polo, 61 – 00154 ROMA – CF 97376350589;
Estensione territoriale: Italia. Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per le prestazioni di assistenza e diaria da ricovero da
malattia. Mondo intero per le prestazioni invio medicinali, rientro sanitari, rientro anticipato, responsabilità civile, tutela legale, infortuni;
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili;
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque, non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: AXA Assicurazioni.
CONDIZIONI GARANZIE ASSISTENZA
ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA - IN ITALIA E ALL’ESTERO
Emergenza ed Orientamento
Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore su 24, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico
telefonico in caso di infortunio o malattia e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- mezzi di soccorso d’urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto
da lui richiesto.
Invio di un medico in caso di urgenza
Qualora in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica domici-
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liare, e sempre che non fosse reperibile il medico abituale dell’Assicurato, la Centrale Operativa potrà provvedere gratuitamente a inviare
un suo medico convenzionato sul posto.
Invio di un’ambulanza in caso di urgenza
Qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile far trasportare l’Assicurato presso il più vicino centro di pronto soccorso tramite ambulanza secondo la gravità del caso.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso
(Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
Invio medicinali urgenti:
Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio o malattia, di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo
né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con
il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l’Assicurato.
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor
tempo possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell’Assicurato.
ASSISTENZA MEDICA PROGRAMMATA - IN ITALIA
Trasferimento sanitario programmato (prestazione valida in Italia)
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato,
la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di
infortunio o malattia, sia necessario:
•
il suo trasferimento presso l’istituto di cura dove deve essere ricoverato;
•
il suo trasferimento dall’istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
•
il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione.
La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo
insindacabile giudizio, mediante:
•
aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
•
treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
•
autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.
In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto
con personale medico o paramedico.
Sono escluse dalla prestazione:
•
le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
•
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
•
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale fosse ricoverato;
•
tutte le spese diverse da quelle indicate;
•
tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero (prestazione valida in Italia)
Qualora a seguito di ricovero e sulla base di una dichiarazione del medico ospedaliero, l’Assicurato necessiti di ricevere assistenza continua notturna (o diurna) e non vi siano familiari disponibili ad assisterlo, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di
personale convenzionato specializzato (infermieristico o socio-assistenziale).
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di ventiquattro ore.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di cinque notti (giorni) per sinistro e per un massimo di otto
ore per notte (giorno) non frazionabili.
ASSISTENZA D’URGENZA ALL’ASSICURATO O AI FAMILIARI - ALL’ESTERO
Viaggio di un familiare in caso di ricovero:
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per una malattia improvvisa o infortunio, la Centrale Operativa
fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per
permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il costo del viaggio fino ad un massimo di Euro 600,00 (seicento).
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela”
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Rientro anticipato (garanzia valida all’estero)
Qualora l’Assicurato abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero superiore
a 48 (quarantotto) ore o decesso di un familiare (coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero,
nuora), la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro
mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 800,00 per sinistro.
L’Assicurato dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dal sinistro il certificato attestante l’infortunio, la malattia improvvisa o il decesso del
familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato.
Rientro /Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero o decesso e non
vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un famigliare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e
ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di
raggiungere i figli minori e riportarli al paese di origine.
La Società terrà a proprio carico il costo del viaggio del familiare (andata e ritorno) e dei figli minori (solo andata) fino ad un massimo di
Euro 800,00 (ottocento) per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare. La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto
il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato sia ricoverato a seguito di infortunio o malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici
della struttura ove è ricoverato, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’interprete fino ad un massimo di 4 ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi
giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di Euro 500,00 per sinistro.
ASSISTENZA DOMICILIARE – IN ITALIA
Trasporto post ricovero verso strutture sanitarie di riabilitazione
Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio, di un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno)
per effettuare: sedute di riabilitazione, nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l’Assicurato non sia in grado di
guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.
La prestazione viene erogata per sei trasferte a partire dal giorno successivo alle dimissioni e entro i primi 30 giorni dalle stesse.
La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato tramite taxi o auto con conducente con costi a carico di AXA Assistance
per un massimo di sei trasferte che comunque non superino i 30 chilometri complessivi per tratta.
La prestazione deve essere richiesta alla Centrale Operativa con un preavviso minimo di 48 ore.
La richiesta della prestazione deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che
ha seguito l’Assicurato durante il ricovero o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l’inabilità
temporanea dell’Assicurato o comunque l’impossibilità di svolgere specifiche attività.
Reperimento e consegna farmaci:
L’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio
domicilio. La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo
corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell’Assicurato il denaro, la prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto,
provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le ventiquattro ore successive.
La prestazione viene erogata a seguito di infortunio o malattia, anche in assenza di ricovero.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Invio Infermiere o Fisioterapista
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 15 (quindici) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base
di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da un infermiere o da un fisioterapista, sulla base del protocollo
definito dal medico che lo ha seguito durante il ricovero, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale
convenzionato.
La ricerca e la selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile
La richiesta della prestazione deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha
seguito l’Assicurato durante il ricovero o che ne ha firmato la dimissione.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro – per 2 ore al giorno.
Invio collaboratrice domestica
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei 15 (quindici) giorni
successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, potrà richiedere alla Centrale
Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche
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La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro – per 4 ore al giorno.
Invio spesa a casa (prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei 10 (dieci) giorni
successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna
al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità con il massimo di 2 (due) buste per sinistro. La Centrale Operativa invierà
un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 (ventiquattro)
ore successive.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico dell’Assicurato.
Disbrigo delle quotidianità
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei 10 (dieci) giorni
successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa l’invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze
amministrative, ecc.).
La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da
svolgere nel minor tempo possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo del personale incaricato entro il limite di Euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.
SECOND OPINION
Second Opinion
La Centrale Operativa fornirà all’Assicurato che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di intervento chirurgico di particolare complessità, la possibilità di ottenere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di
ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relative alle seguenti patologie:
•
oncologiche;
•
cerebrovascolari;
•
neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
•
del cuore o dei grandi vasi.
Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:
•
il parere dello specialista;
•
eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
•
risposte a possibili quesiti.
La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostica-terapeutica all’Assicurato, e non intende modificare
l’orientamento diagnostico del medico curante.
La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.
In caso di sinistro “Second Opinion”
Per usufruire della “Second Opinion”, l’Assicurato o il familiare o persona terza, da loro delegata, deve:
1) contattare la Centrale Operativa, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (esclusi i giorni festivi) ai numeri sopra riportati. La Centrale Operativa, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all’apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento della
prestazione ed invierà il “questionario dati anamnestici”;
2) spedire alla Società (Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l’Italia, Servizio Medico, Via B. Alimena 111 – 00173 Roma):
•
una copia di un documento di identità valido;
•
la documentazione clinica completa, il proprio numero di polizza e il numero del sinistro (fornito dall’operatore della Centrale
Operativa al momento della denuncia);
•
il “questionario dati anamnestici” sottoscritto dallo stesso e dal suo medico curante;
•
l’autorizzazione a contattare il suo medico curante;
•
l’autorizzazione alla Società circa il trattamento dei dati forniti (D.lgs. 196/03);
•
l’autocertificazione dell’Assicurato nella quale dichiara che il proprio caso non rientra tra le fattispecie oggetto di esclusione.
Il servizio medico della Centrale Operativa:
•
è a disposizione per fornire informazione circa la raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami
eseguiti) e la compilazione del “questionario dati anamnestici”;
•
verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all’interessato ed al suo
medico curante;
•
invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dalla Centrale Operativa;
•
comunica all’interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
•
invia il parere medico complementare all’interessato o al suo medico curante, contenente l’opinione dello specialista sul caso
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clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
•
su esplicita richiesta, restituisce la documentazione inviata dall’interessato.
La prestazione potrà essere erogata solo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa.
ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni
militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese
in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’ Assicurato;
g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato,
lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;
i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
j) viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo
i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali
danni da questi provocati.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia
operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
•
previo contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno
•
le prestazioni di Assistenza vengono erogate a seguito del verificarsi di un sinistro causato da infortunio o malattia.
•
con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
•
senza limite di numero prestazioni per ciascun sinistro;
•
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
•
le prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, salvo quanto diversamente specificato nelle singole garanzie,
vengono erogate, a seguito di un ricovero, durante il periodo di degenza e nei 15 giorni successivi alla dimissione, con un
preavviso minimo di 48 ore;
•
la richiesta di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte
del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l’Assicurato durante il ricovero o che ne ha firmato la dimissione. Tale
certificazione deve esplicitamente attestare l’Inabilità temporanea dell’Assicurato o comunque l’impossibilità di svolgere specifiche attività.
LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza vengono erogate in Italia ed all’estero, salvo quanto diversamente indicato.
Le prestazioni di Assistenza vengono erogate a seguito di infortunio o malattia.
COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PERSONA
Come richiedere i servizi di Assistenza:
I servizi di Emergenza in Italia ed all’estero, Orientamento devono essere richiesti telefonicamente direttamente a:
Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance).
Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma
Per chiamate dall’Italia – Numero Verde 800 27 13 43
Per chiamate dall’estero – Numero non gratuito +39 06 42 11 55 05
LA CENTRALE OPERERÀ 24H SU 24H
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Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- numero di polizza;
- cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con la Centrale
Operativa, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi
diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
Comunicazioni e variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche alla Centrale Operativa, devono essere effettuate in forma scritta.
CONDIZIONI GARANZIA ASSISTENZA ABITAZIONE
Assistenza abitazione
01 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti
agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale
Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al
materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
• gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
• gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
• gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
• gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
• allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico
ad essa pertinente;
• mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico
dell’impianto idraulico; la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la
tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al
materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
• gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie
a loro collegate;
• gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
• gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
• gli interventi per danni causati dal gelo.
03 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:
• furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
• furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al
materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia
inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
04 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di
furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 150,00 per sinistro, mentre i costi relativi al
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materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
05 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato
il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci)
ore, il costo resta a carico dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata
alle Autorità competenti del luogo.
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese
sostenute dall’Assicurato entro il limite di euro 500,00.
06 - Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti
di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di
un’impresa specializzata.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese
sostenute dall’Assicurato entro il limite di euro 300,00.
07 - Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti,
per obiettive ragioni d’inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione
dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di euro 200,00 per sinistro
e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
08 - Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto,
tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica
o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 300,00 per sinistro e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità
competenti del luogo.
09 - Trasloco definitivo
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella
propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all’interno del comune di residenza, la Centrale Operativa
provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi
documentati entro il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro
come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il “Ripristino dell’abitabilità”.
10 - Auto sostitutiva a seguito di furto
Qualora l’Assicurato subisca il furto dell’autoveicolo di proprietà custodita nel box o garage pertinente all’abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura
a noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 3 (tre) giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni
successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
La prestazione è a carico della Società per 1 (una) volta l’anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie,
pedaggi e multe.
La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.
Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere
garantito con carta di credito finanziaria.
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CONDIZIONI GARANZIE ASSISTENZA AUTOVEICOLI
Assistenza autoveicoli
01 - Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e
del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato. Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale
Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come descritto nella garanzia 02 – Soccorso stradale.
02 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si
occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della
casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina
generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il
danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di
pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento/rottura chiavi, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, la
Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di
assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore
stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un
mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento
difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato,
unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
03 - Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale
Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il
limite di euro 250,00 per sinistro.
04 - Auto in sostituzione
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e necessiti di un intervento di riparazione superiore
a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del
sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione
alle seguenti condizioni:
• a chilometraggio illimitato;
• per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
• con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il
drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia
furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto,
così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle
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ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna
di richiamo;
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli
orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera
necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”.
05 - Auto in sostituzione a seguito di furto
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un’autovettura a noleggio alle
condizioni e con le modalità specificate nella prestazione “Auto in sostituzione” per un periodo massimo di 7 (sette) giorni da utilizzare
entro i 15 giorni successivi al sinistro.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
06 - Servizio di accompagnamento
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la
Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di
persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di
spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
07 - Spese di albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso
(notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo
i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali
passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 300,00 per
sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della
regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle
ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna
di richiamo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio”.
08 - Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva
certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione
inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe
turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
La Società, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare
denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali
passeggeri;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle
ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna
di richiamo;
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• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
09 - Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva
certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a
disposizione dell’Assicurato:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore
di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Rimpatrio del veicolo”.
10 - Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00
per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del
luogo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Rimpatrio del veicolo”.
11 - Informazioni di carattere automobilistico
In caso di sinistro l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti:
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
• rete di assistenza per riparazioni ai pneumatici;
• informazioni sul traffico della rete autostradale italiana;
• stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana.
12 - Autodemolizione (prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale, debba procedere
alla demolizione del veicolo, la Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione avverrà in un Centro Autorizzato scelto dalla Centrale Operativa. Il veicolo sarà demolito
in conformità alle disposizioni vigenti.
L’Assicurato dovrà produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• certificato di proprietà o foglio complementare (originale);
• codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento (fotocopia);
• autorizzazione alla demolizione (originale).
La mancata produzione dei documenti necessari alla demolizione del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Il
demolitore convenzionato, che prenderà in carico il veicolo, invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta
rottamazione.
Assistenza all’estero
13 - Anticipo spese per la riparazione del veicolo all’estero
Qualora a seguito di guasto o incidente il veicolo necessiti di riparazioni indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato fino a euro 2.500,00 a titolo di anticipo contro assegno circolare o altra idonea garanzia bancaria, ritenuta tale ad
insindacabile giudizio della Centrale Operativa. L’Assicurato dovrà comunicare il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale
recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità.
L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale
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termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.
14 - Invio pezzi di ricambio all’estero
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili
sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo
di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi
evitargli il pagamento delle spese doganali.
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00
per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
• fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al
costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
• comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare
l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso;
trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso
i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
15 - Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il veicolo assicurato risulti
danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 (cinque)
giorni lavorativi, la Società provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato,
tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell’avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) entro il limite di euro
1.000,00 per sinistro. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo l’evento imprevisto, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia.
La Società provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni
dello stesso.
La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori
danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio.
In caso di furto totale, la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità
competenti del luogo.
16 - Abbandono legale del veicolo all’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il valore commerciale del veicolo
risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo abbandono legale sul posto,
tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari entro 15 (quindici) giorni. La mancata produzione dei documenti necessari all’abbandono legale del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
17 - Anticipo spese legali all’estero
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti
dell’assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, la Società si impegna
ad anticiparne l’importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della
Centrale Operativa.
L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale
termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.
18 - Anticipo cauzione all’estero
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero l’Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto
a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, la Società si impegna ad anticiparne l’importo entro il limite di euro
5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.
Tale somma dovrà essere rimborsata:
• in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
• in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza.
In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 (tre) mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine la Società
potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.
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19 - Dissequestro del veicolo
Qualora il veicolo dell’Assicurato sia posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà al disbrigo delle
formalità per ottenerne il dissequestro tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250,00 per sinistro.
CONDIZIONI GARANZIE ASSISTENZA
PRESTATE DIRETTAMENTE DA EMA ASSISTANCE
Trasporto per trapianto di organi
In caso di trapianto d’organi, viene garantito all’associato posto in lista d’attesa, il trasporto con mezzo ritenuto più idoneo dalla Centrale
Operativa di EMA Assistance (aereo, elicottero, treno, ambulanza) verso la struttura sanitaria italiana deputata all’intervento.
Ticket sanitario
In caso di visita al pronto soccorso per incidente o patologia verrà rimborsato l’eventuale ticket sanitario che l’associato dovesse pagare
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di
inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 4.000,00 per Assicurato.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese,
la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro
mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
la cerimonia funebre e l’inumazione;
l’eventuale recupero della salma;
il soggiorno del familiare.
In caso di necessità
L’Associato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della proposta di
adesione ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:
a) recapito temporaneo;
b)recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Associato.
c)nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:
EMA ASSISTANCE
sede legale: viale Marco Polo, 61 - 00154 ROMA
sede operativa: via Nuova Poggioreale, 11 - CPN Torre 7 - 80143 NAPOLI
Tel: +39 081 19979610 - Fax: +39 081 19979613
www.emaassistance.it - [email protected]
NUMERO VERDE 800 36 22 77 - DALL’ESTERO +39 06 98 96 76 12
CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24
Comunicazioni e variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche alla Centrale Operativa, devono essere effettuate in forma scritta.
CONDIZIONI DIARIA DA RICOVERO
Diaria da ricovero per malattia
In caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura, reso necessario da malattia, AXA corrisponde la diaria indicata in polizza per ogni
giorno di ricovero documentato da cartella clinica per una durata massima di 30 giorni.
Diaria giornaliera € 20,00
La garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00
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CONDIZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità Civile Verso Terzi
AXA terrà indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare, per le somme che dovrà risarcire (capitali, interessi e spese), se civilmente
responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
Ogni fatto accidentale che procura un danno, non escluso in “Che cosa non è assicurato”, è coperto da garanzia. Alcuni esempi di rischi
coperti sono:
nella vita di tutti i giorni:
a) la conduzione dell’abitazione abituale
b) uso di apparecchi domestici
c) l’attività dei collaboratori addetti ai servizi domestici
d) la somministrazione di cibi e bevande
e) organizzazione di feste familiari o tra amici
f) i danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici, sino alla concorrenza del 50%
del massimale indicato in polizza
g) il fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere
h) la proprietà e l’uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere
nel tempo libero:
i) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria
j) la pratica del campeggio
k) la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per la caccia
l) la pratica di sport, l’attività di bricolage, giardinaggio, perca e hobby in genere
m) la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt
n) l’attività di volontariato
nella famiglia con figli:
o) il fatto di figli minori
p) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le lesioni che possono subire, esclusi
i danni a cose di loro proprietà o in uso
q) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite,
manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico
r) l’utilizzo di appartamenti e camere in affitto
s) l’attività di baby sitter
t) danni fisici involontariamente causati a baby sitter
u) l’uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti
di legge per la loro guida, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la
circolazione
v) inoltre i figli minori dell’Assicurato sono considerati terzi fra loro quando accidentalmente fratello e sorella si causino una
lesione corporale da cui derivi invalidità permanente. Il risarcimento è prestato fino a 50.000,00 euro per anno assicurativo e
con l’applicazione di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a
seguito delle lesioni subite.
MASSIMALE: €250.000,00
CONDIZIONI TUTELA LEGALE
Tutela legale
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito
indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto
nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione comprende i seguenti oneri:
- le spese per l’intervento del legale incaricato dalla gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance;
- le spese per l’intervento del CTU, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purchè concordati;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari , se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato;
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- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in polizza;
- le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell’Assicurato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 67 –“Denuncia del
sinistro a libera scelta del legale”.
La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b) controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato e di persone delle quali debba
rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile;
c) controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti,
alla guida di un veicolo non soggetto all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore , di proprietà di terzi,
privati o pubblici;
d) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo.
CAPITALE: € 5.000,00
CONDIZIONI INFORTUNI
Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di possessore della card indicata in polizza. L’assicurazione vale
per gli infortuni subiti dall’Assicurato, anche se derivanti da:
1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
Inoltre l’assicurazione comprende:
Gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
1) L’asfissia non dipendente da malattia;
2) L’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
3) L’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione: i colpi di sole o di calore o di freddo;
4) Le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria);
5) Le lesioni determinate da sforzi, salvo gli infarti e le ernie
Garanzie prestate
Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2
anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato o ai beneficiari designati
con allegato alla polizza.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto
il decesso, AXA liquiderà ai beneficiari o eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che
siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Qualora,
dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione
avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della
polizza - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata.
CAPITALI ASSICURATI € 50.000,00
BASE: indennizzo per la garanzia invalidità permanente è dovuto con applicazione di una franchigia di 50 punti percentuali sul grado
di invalidità permanente accertato. Qualora l’invalidità permanente accertata, sia pari o superiore al 50% della totale, l’indennità verrà
corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.
PLUS: indennizzo per la garanzia invalidità permanente è dovuto con applicazione di una franchigia di 10 punti percentuali sul grado di
invalidità permanente accertato.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall’assicurazione l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza del diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
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DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui l’Assicurato diviene associato EMA
ASSISTANCE. In seguito si rinnoverà di anno in anno, finché rimarrà associato EMA ASSISTANCE. L’Assicurazione cessa nei confronti di
ogni singolo Assicurato nel momento in cui viene meno il rapporto di Associato in essere con la Contraente.
PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che AXA assicurazioni, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, disturbi schizofrenici,
disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle
malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto
disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di AXA Assistance è in funzione 24 ore su 24 a disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare
eventuali spese.
IMPORTANTE: NON PRENDERE ALCUNA INIZIATIVA SENZA AVERE PRIMA INTERPELLATO
telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero 800 27 13 43
Oppure dall’Italia o dall’estero 06 42 11 55 05
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e Cognome
- Tipo tessera – codice identificativo
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 06 48 70 262
RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:
Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance).
Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma
Per chiamate dall’Italia – Numero Verde 800 27 13 43
Per chiamate dall’estero – Numero non gratuito +39 06 42 11 55 05
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli
Utenti –Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) descrizione del motivo della lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Resta salva la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria.
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Ovunque tu sia ti riportiamo sempre a casa
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