PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 Commissione per le petizioni 27.5.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: 1. Petizione 0855/2013, presentata da H.H. cittadina tedesca, sulle informazioni imprecise negli opuscoli degli operatori turistici Sintesi della petizione La firmataria ritiene che gli operatori turistici debbano essere tenuti a fornire informazioni specifiche sugli alberghi in cui offrono il pernottamento, affinché i consumatori possano operare una scelta informata. Lei stessa ha avuto un'esperienza negativa in un albergo che aveva un'ottima valutazione nell'opuscolo di un'agenzia di viaggi ma che, a un esame più attento, si era rivelato fatiscente e problematico sotto molti aspetti. La firmataria sostiene che i consumatori devono poter scegliere in anticipo se intendono pernottare in un albergo economico ma non in buone condizioni o sostenere un costo più elevato ma contare sul fatto che alloggeranno in una struttura affidabile e con un'ottima manutenzione. Reputa che la promozione di alberghi di qualità sia nell'interesse di tutti. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 maggio 2014. "La direttiva del Consiglio 90/314/CEE1 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" contiene obblighi di informazione per gli opuscoli pubblicati dagli organizzatori di viaggi tutto compreso. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/314/CEE, gli opuscoli di viaggio devono riportare, tra l'altro, 1 GU L 158 del 22.6.1990, pag. 59. CM\1029865IT.doc IT PE535.925v01-00 Unita nella diversità IT informazioni adeguate per quanto riguarda "la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello di confort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione interessato". In linea di principio le informazioni riportate in un opuscolo di viaggi sono vincolanti. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 90/314/CEE stabilisce che le informazioni fornite, anche all'interno di opuscolo, non debbono contenere indicazioni ingannevoli. Inoltre la direttiva 2005/29/CE1 relativa alle pratiche commerciali sleali vieta la fornitura di informazioni ingannevoli, anche sotto forma di omissione. Se un albergo si rivela al di sotto degli standard descritti nel contratto di pacchetto turistico o nell'opuscolo di viaggio, il consumatore ha diritto a un risarcimento (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/314/CEE), ad esempio mediante una riduzione del prezzo, a meno che prima della conclusione del contratto le pertinenti informazioni siano state chiaramente aggiornate o modificate (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 90/314/CEE). Quando le promesse contenute nel contratto e nell'opuscolo e le condizioni reali di un albergo sembrano differire, occorre ovviamente procedere a un esame caso per caso. I professionisti che pubblicano informazioni ingannevoli possono essere invitati, ad esempio da un'organizzazione per la tutela dei consumatori, ad astenersi da tale pratica sleale (articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE). Sebbene la proposta della Commissione2 per una nuova direttiva sui viaggi "tutto compreso" non contenga più disposizioni specifiche sugli opuscoli, concentrandosi piuttosto sulle informazioni precontrattuali indipendentemente dalla forma in cui sono fornite, dopo l'adozione della nuova direttiva si continueranno ad applicare gli stessi principi. Conclusioni La Commissione ritiene che siano già in vigore norme pertinenti a livello di UE. In caso di problemi con alberghi specifici e la loro descrizione negli opuscoli, i consumatori possono contattare il professionista responsabile, ad esempio per ottenere un risarcimento, un'associazione dei consumatori, un'organizzazione professionale o un'autorità competente nello Stato membro interessato, per richiamare la loro attenzione su un'eventuale pratica commerciale sleale." 1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22). 2 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (COM(2013)0512). PE535.925v01-00 IT 2/2 CM\1029865IT.doc