PARLAMENTO EUROPEO
2014 - 2019
Commissione per le petizioni
27.5.2014
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto:
1.
Petizione 0855/2013, presentata da H.H. cittadina tedesca, sulle informazioni
imprecise negli opuscoli degli operatori turistici
Sintesi della petizione
La firmataria ritiene che gli operatori turistici debbano essere tenuti a fornire informazioni
specifiche sugli alberghi in cui offrono il pernottamento, affinché i consumatori possano
operare una scelta informata. Lei stessa ha avuto un'esperienza negativa in un albergo che
aveva un'ottima valutazione nell'opuscolo di un'agenzia di viaggi ma che, a un esame più
attento, si era rivelato fatiscente e problematico sotto molti aspetti. La firmataria sostiene che i
consumatori devono poter scegliere in anticipo se intendono pernottare in un albergo
economico ma non in buone condizioni o sostenere un costo più elevato ma contare sul fatto
che alloggeranno in una struttura affidabile e con un'ottima manutenzione. Reputa che la
promozione di alberghi di qualità sia nell'interesse di tutti.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 27 maggio 2014.
"La direttiva del Consiglio 90/314/CEE1 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso" contiene obblighi di informazione per gli opuscoli pubblicati
dagli organizzatori di viaggi tutto compreso. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva 90/314/CEE, gli opuscoli di viaggio devono riportare, tra l'altro,
1
GU L 158 del 22.6.1990, pag. 59.
CM\1029865IT.doc
IT
PE535.925v01-00
Unita nella diversità
IT
informazioni adeguate per quanto riguarda "la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello di confort e le caratteristiche principali della stessa, la sua
approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di
destinazione interessato". In linea di principio le informazioni riportate in un opuscolo di
viaggi sono vincolanti. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 90/314/CEE stabilisce che le
informazioni fornite, anche all'interno di opuscolo, non debbono contenere indicazioni
ingannevoli. Inoltre la direttiva 2005/29/CE1 relativa alle pratiche commerciali sleali vieta la
fornitura di informazioni ingannevoli, anche sotto forma di omissione.
Se un albergo si rivela al di sotto degli standard descritti nel contratto di pacchetto turistico o
nell'opuscolo di viaggio, il consumatore ha diritto a un risarcimento (articolo 5, paragrafo 2,
della direttiva 90/314/CEE), ad esempio mediante una riduzione del prezzo, a meno che prima
della conclusione del contratto le pertinenti informazioni siano state chiaramente aggiornate o
modificate (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 90/314/CEE). Quando le
promesse contenute nel contratto e nell'opuscolo e le condizioni reali di un albergo sembrano
differire, occorre ovviamente procedere a un esame caso per caso. I professionisti che
pubblicano informazioni ingannevoli possono essere invitati, ad esempio da
un'organizzazione per la tutela dei consumatori, ad astenersi da tale pratica sleale (articolo 11,
paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE).
Sebbene la proposta della Commissione2 per una nuova direttiva sui viaggi "tutto compreso"
non contenga più disposizioni specifiche sugli opuscoli, concentrandosi piuttosto sulle
informazioni precontrattuali indipendentemente dalla forma in cui sono fornite, dopo
l'adozione della nuova direttiva si continueranno ad applicare gli stessi principi.
Conclusioni
La Commissione ritiene che siano già in vigore norme pertinenti a livello di UE. In caso di
problemi con alberghi specifici e la loro descrizione negli opuscoli, i consumatori possono
contattare il professionista responsabile, ad esempio per ottenere un risarcimento,
un'associazione dei consumatori, un'organizzazione professionale o un'autorità competente
nello Stato membro interessato, per richiamare la loro attenzione su un'eventuale pratica
commerciale sleale."
1
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
2
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici
assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva
90/314/CEE del Consiglio (COM(2013)0512).
PE535.925v01-00
IT
2/2
CM\1029865IT.doc
Scarica

IT IT COMUNICAZIONE AI MEMBRI