LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
LO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
Carlo Apponi
Reggio Emilia 21 maggio 2007
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LO SPORTELLO UNICO IN ITALIA AL 31.09.04
Indagine SUAP al 30.09.04
(Comuni intervistati: 7.150 su 8.101)
26%
36%
SUAP istituiti ma non operativi
SUAP istituiti ed operativi
SUAP non presenti
38%
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LO SPORTELLO UNICO IN ITALIA AL 31.09.04
Indagine SUAP al 30.09.04
(Popolazione interessata: 45.184.334 abitanti
su 56.995.744)
15%
24%
SUAP istituiti ma non
operativi
SUAP istituiti ed operativi
SUAP non presenti
61%
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IL RUOLO DEL COMUNE
Conferimento di funzioni ai Comuni (art. 23, d.lgs. n. 112/1998):
In base al principio della sussidiarietà ogni comune esercita,
singolarmente o in forma associata, le funzioni amministrative
relative alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione ecc. di
impianti produttivi di beni e servizi, assicurando che un’unica struttura
(Unità Organizzativa) sia responsabile dell’intero procedimento.
Per lo svolgimento di tali compiti tale l’Unità Organizzativa si dota di
uno Sportello unico per le attività produttive (Suap) al quale gli
interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai
procedimenti stabiliti nel Regolamento del Suap (d.P.R. n. 447/1998 e
successive modifiche) o dalla legge in corso di approvazione (Pdl
1428-A approvato dalla Camera il 24/04/2007 – A-S. 1532)
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LE FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO
Per il raggiungimento degli obiettivi lo Sportello Unico, svolge
essenzialmente le seguenti funzioni:
funzione autorizzativa: richiesta alle pubbliche amministrazioni degli
atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative
vigenti, per la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, le opere
interne, la localizzazione e la cessazione dell’impianto, o l’esercizio
dell’attività ai fini del rilascio del provvedimento finale;
funzione informativa: fornire informazioni tempestive all’utenza in
relazione all’evolversi del procedimento, informazioni necessarie a
promuovere e agevolare le decisioni e i processi localizzativi delle
imprese stesse (dati e informazioni sul sistema produttivo locale, sulle
aree industriali ed ecologicamente attrezzate, sulle agevolazioni
pubbliche e sui servizi di assistenza disponibili, sulla possibilità di utilizzo
di banche dati economiche ecc.).
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 1 prevede che le disposizioni della legge costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale.
Il comma 2 reca la definizione di impianti produttivi. Sono tali gli insediamenti previsti
dall’art. 23 del d.lgs 112/1998 (e specificati all’art. 1, c. 1-bis del d.P.R. 447/1998 e
s.m.) relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi compresi le attività
agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi
dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
Il comma 3 prevede che le dichiarazioni e le domande previste dalla legge siano da
presentare esclusivamente allo sportello unico per le attività produttive del comune
nel cui territorio è situato l’impianto.
Il comma 4 prevede che, in caso di mancata attivazione dello sportello unico, il
comune designi l’ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le
attività previste dalla legge. Sono inoltre previste più efficaci forme di raccordo tra lo
sportello unico e le altre P A interessate al procedimento: le altre amministrazioni
pubbliche interessate al procedimento devono trasmettere immediatamente allo
sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate
dandone comunicazione al richiedente.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 5 prevede la predisposizione in formato elettronico e la trasmissione per
via telematica delle domande, dichiarazioni, atti dell’amministrazione e relativi
allegati. Tuttavia, qualora lo sportello unico lo ritenga necessario, può richiedere al
soggetto interessato non più di quattro copie cartacee. Lo sportello unico assicura
inoltre in via gratuita il supporto tecnico necessario ai privati che ne facciano
richiesta, avvalendosi, tramite convenzioni, delle camere di commercio, artigianato
e agricoltura e delle associazioni imprenditoriali.
Il comma 6 prevede che lo sportello unico assicuri via Internet due tipologie di
informazioni per tutti gli interessati:
• l’informazione circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di
impianti produttivi;
• le informazioni:
• sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 3;
• sul loro iter procedimentale;
• sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo dallo stesso sportello
unico, dall’ufficio o da altre amministrazioni competenti.
• L’ultimo periodo del comma 6 aggiunge che tali informazioni sono escluse dal
diritto alla riservatezza in quanto concernenti l’uso del territorio, fatta salva la tutela
degli eventuali profili di privativa industriale.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 7 prevede la possibilità che i comuni si associno per l’esercizio delle
funzioni dello sportello unico o che allo sportello unico siano attribuite le competenze
dello sportello unico per l’edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli
autorizzatori.
Il comma 8 esonera gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti esclusivamente
l’utilizzazione dei servizi ivi presenti purché non comportino ulteriori lavori o
interventi. Le aree ecologicamente attrezzate sono istituite dalle regioni con il
concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone
con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
Il comma 9 primo periodo prevede l’obbligo di convocazione della conferenza di
servizi nel caso in cui il progetto di impianto produttivo contrasti con lo strumento
urbanistico e siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• il progetto è conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei
beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica
incolumità;
• lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti
produttivi o tali aree sono insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto
presentato.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 9:
• secondo periodo prevede la trasmissione del verbale della conferenza al
consiglio comunale il quale è tenuto a deliberare entro 30 giorni sulla variante
urbanistica. La delibera del comune è definitiva ove la regione abbia già
manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi.
• Il terzo periodo prevede che in caso di delibera negativa sulla variante
urbanistica, il consiglio comunale può comunque deliberare una diversa
localizzazione o modalità diverse di realizzazione del progetto. In tale caso la
conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera non richiede
un’ulteriore delibera del consiglio comunale.
Il comma 10 introduce una nuova disciplina sul pagamento delle spese e dei diritti
dovuti dal richiedente.
• Il primo periodo prevede che sia a carico degli interessati il pagamento delle
spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi
relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente.
• Il secondo periodo prevede un vincolo di destinazione di tali importi. Infatti, le
entrate devono essere utilizzate dalle amministrazioni per lo svolgimento dei
controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo
all’impresa.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 11 prevede due norme volte a disciplinare i casi eccezionali in cui non sia
possibile utilizzare strumenti telematici.
• Il primo periodo prevede che nei casi in cui non sia tecnicamente possibile
provvedere per via telematica, l’amministrazione trasmetta gli atti e gli allegati
previsti dal comma 5 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività
della trasmissione.
• Il secondo periodo prevede che il soggetto o l’amministrazione che siano privi
delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di
servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di
un’altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che
deve garantirne l’accesso.
Il comma 12 prevede che chiunque voglia realizzare o modificare un impianto
produttivo presenti allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata degli
elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa
applicabile. Tale dichiarazione di conformità è resa dal progettista sotto la propria
responsabilità. A tale fine il progetti sta deve essere munito di idonea assicurazione
per la responsabilità professionale.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 13 prevede che lo sportello unico rilasci la ricevuta
contestualmente con la presentazione della dichiarazione. Tale ricevuta
costituisce titolo per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato e vale anche
quale titolo edilizio.
Il comma 14 specifica che la dichiarazione di conformità prevista dal
comma 12 deve indicare gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai
prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica
in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
Il comma 15 prevede la presentazione della dichiarazione anche nei casi
non rientranti nel comma 14 né nelle ipotesi previste dall’art. 2.
Si tratta dunque di interventi per i quali non sia vietato l’immediato avvio (art.
2) ma per i quali siano necessarie valutazioni discrezionali in ordine alla
conformità del progetto alla normativa applicabile (comma 14).
In tali casi il comma 15 dispone che la dichiarazione di conformità sia resa
non dal progettista ma da un ente tecnico accreditato.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 1
Il comma 16 prevede l’obbligo di convocare immediatamente una riunione
fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti qualora occorrano
chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione
dell’impianto. La convocazione della riunione avviene d’ufficio o su richiesta
dell’interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati che vi abbiano interesse. La riunione può essere
convocata anche per via telematica e comunque la riunione deve essere
pubblicizzata per tale via secondo quanto previsto dal comma 6. E’ redatto
un verbale della riunione.
Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo sulle
caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il
contenuto delle domande e degli atti di controllo.
L’ultimo periodo del comma 16 prevede che la convocazione della riunione
non comporta l’interruzione dell’attività avviata ai sensi delle disposizioni del
presente articolo.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 2
L’art. 2 esclude dalla disciplina dell’immediato avvio prevista dai commi da 12 a 16
dell’articolo 1 gli interventi per i quali la verifica di conformità comporti valutazioni
discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:
• alla tutela del
paesaggistico;
patrimonio
archeologico,
storico,
artistico,
culturale
e
• alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
• alla tutela dell’ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la
normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;
• ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti
amministrativi formali;
• agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
• ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii
minerali;
• agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3
Il comma 1 prevede che nei casi in cui è escluso l’immediato avvio dell’impianto
produttivo (articolo 2), le domande di autorizzazione e i relativi allegati siano
immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle
amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una
conferenza di servizi che si svolge per via telematica.
Il comma 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 14-ter
della legge 241/1990, il verbale conclusivo della conferenza di servizi sia
perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della
conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della
documentazione da parte dell’interessato.
• Il secondo periodo del comma 2 prevede che in caso di dissenso motivato
espresso in conferenza di servizi, decorso il termine di trenta giorni di cui al
primo periodo, l’amministrazione procedente provveda ai sensi del comma 3
dell’art. 14-quater della legge 241/1990, come sostituito dal comma 6 del
presente articolo.
Il comma 3 prevede che, decorsi trenta giorni dalla prima riunione della conferenza
senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi e senza che sia stato
espresso un dissenso motivato, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli
ulteriori atti dell’amministrazione.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3
Il comma 4 precisa che la nuova regolamentazione introdotta per la
conferenza di servizi promossa dallo sportello unico non incide sulla
disciplina recata dai commi 4, 5 e 10 dell’art. 14-ter della L. 241/1990
per le fattispecie nelle quali nell’ambito della conferenza di servizi sia
richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA).
Il comma 5 introduce tre novelle all’ art. 14-ter della L. 241/1990, con
riferimento alla disciplina generale della conferenza di servizi
decisoria.
• In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell’art. 14-ter
introducendo una previsione generale relativa ai lavori della
conferenza di servizi volta a rendere possibile il ricorso a forme di
svolgimento della conferenza in via telematica.
• La lettera b) inserisce due nuovi commi dopo il comma 1 dell’art.
l4-ter, prevedendo un allargamento della partecipazione alla
conferenza dei servizi anche a soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche coinvolte, senza tuttavia l’attribuzione a tali soggetti del
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diritto di voto.
LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3
Il comma 2-bis si prevede che la conferenza sia convocata in modo pubblico e che
abbiano la facoltà di partecipare anche i soggetti titolari di interessi pubblici o privati,
anche a carattere collettivo, nonché i titolari di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati che abbiano interesse al procedimento oggetto della
conferenza stessa. Quanto ai poteri riconosciuti a tali soggetti, la norma in esame
esclude che essi possano esercitare il diritto di voto nell’ambito della conferenza,
potendo tuttavia proporre osservazioni.
Il comma 2-ter si prevede inoltre che alla conferenza di servizi partecipino anche,
senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi
chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle
determinazioni assunte nell’ambito della stessa conferenza.
La lettera c) del comma 5 reca infine una novella al comma 9 dell’art. 14-ter della L.
241/1990 che semplifica la fase conclusiva della conferenza di servizi, essendo
previsto che le autorizzazioni, concessioni, i nulla osta o gli atti di assenso
comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla
conferenza o ad essa invitate siano sostituiti dal verbale recante la determinazione di
conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente. A tal fine, il
verbale dovrà altresì indicare, gli assensi, i dinieghi e le eventuali prescrizioni
integrative espressi nell’ ambito della conferenza.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3
Il comma 6 prevede l’abrogazione dei commi 3-bis e 3-ter, dell’articolo 14-quater
della legge 241/1990. Il comma 3 dello stesso articolo è invece sostituito.
Il comma 3 dell’art. 14-quater disciplina il caso di motivato dissenso espresso in
conferenza di servizi da un’amministrazione preposta alla tutela ambientai e,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumità.
Il testo vigente prevede tre differenti soluzioni a seconda del livello territoriale delle
amministrazioni coinvolte. In particolare la decisione finale è rimessa :
• al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
• alla Conferenza Stato-regioni, in caso di dissenso tra un’amministrazione
statale ed una regionale o tra più amministrazioni regionali;
• alla Conferenza Unificata, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Il testo proposto dal presente disegno di legge prevede invece la decisione finale è
rimessa:
• al Consiglio dei ministri, nel caso in cui l’amministrazione dissenziente o
procedente sia un’amministrazione statale
 ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 4
L’articolo 4 disciplina la comunicazione di fine lavori e il
collaudo (ove necessario) che, resi a cura dell’imprenditore,
consentono l’immediata messa in funzione dell’impianto, fermi
restando i poteri di controllo delle amministrazioni competenti.
Il comma 1 prevede che l’interessato comunichi allo sportello
unico l’ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione
corredata da un certificato del direttore dei lavori atte stante la
conformità dell’ opera al progetto e la sua agibilità.
Il comma 2 prevede che le operazioni di collaudo previste dalle
normative vigenti siano affidate ad enti tecnici abilitati ai sensi
della normativa vigente.
Il comma 3 prevede che il certificato positivo di collaudo
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consenta l’immediata messa in funzione degli impianti.
LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 5
L’articolo 5 regola l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza delle
amministrazioni competenti sugli impianti produttivi.
Il comma 1 prevede la permanenza, anche dopo il collaudo, del potere in capo alle
amministrazioni competenti di verificare la conformità della realizzazione
dell’impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti interdittivi o
prescrittivi, che sono comunicati allo sportello unico e all’interessato. L’interessato
può richiedere la convocazione della conferenza di servizi ai fini della verifica di tali
provvedimenti.
Il comma 2 prevede la possibilità per le amministrazioni competenti di adottare
misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela
dell’ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità.
Anche in questo caso, come nel comma 1, l’interessato può chiedere la
convocazione della conferenza di servizi ai fini del riesame delle misure. La
conferenza è convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
Il comma 3 prevede la trasmissione degli atti alla competente procura della
Repubblica, nonché all’ordine professionale delle dichiarazioni di cui agli articoli da 1
a 4 o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti relativi, nel caso in
cui venga accertata la falsità di esse, salvi casi di errore od omissione materiale
suscettibili di correzione o integrazione.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 6
L’articolo 6 disciplina i controlli sulle attività produttive. L’articolo riproduce in parte il
contenuto dell’articolo 15 delI’A.C. 2272 recante “Misure per il cittadino consumatore
e per agevolare le attività produttive commerciali”.
Il comma 1 prevede intese tra i presidenti delle regioni, i capi delIe prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli uffici finanziari, nonché i sindaci al fine di definire le
modalità e i criteri per l’esecuzione dei controlli.
Il comma 2 prevede che i controlli debbano svolgersi secondo modalità e tempi
compatibili con lo svolgimento delle attività imprenditoriali, anche garantendone la
contestualità e l’unitari età ove siano competenti più uffici.
Il comma 3 prevede che i controlli possano svolgersi anche senza preavviso e a
campione o su segnalazione di cittadini ed associazioni, fatta salva la possibilità per
l’interessato di richiederne la ripetizione con istanza motivata. I controlli ed i relativi
esiti devono essere comunicati immediatamente allo sportello unico competente.
La violazione delle modalità essenziali di svolgimento dei controlli così definite
determina, a prescindere dall’esito del controllo svolto, il diritto dell’imprenditore
interessato a un indennizzo forfetario, con conseguente rivalsa della PA nei confronti
dei dipendenti responsabili delle violazioni (comma 4).
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 7
L’articolo 7 della proposta di legge in esame è volto a modificare la disciplina
dell’istituto della “dichiarazione d’inizio di attività” (DIA), di cui all’art. 19 della l.
241/1990.
Il comma 1 prevede l’aggiunta di un periodo alla fine del c. 2 dell’art. 19 della l.
241/1990. La nuova disposizione prevede che il termine di 30 giorni, a decorrere
dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, fissato dal c. 2 per
l’inizio dell’ attività e la contestuale comunicazione alla PA, si riduce a 7 giorni per le
dichiarazioni aventi ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale, compresa l’iscrizione in albi, ruoli o registri ad efficacia abilitante
Il comma 2 prevede, tramite una modifica al c. 3 dell’art. 19 citato, un incremento del
termine a disposizione dell’amministrazione per l’adozione di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. Infatti, nei casi in cui
l’attività può essere iniziata dopo sette giorni il termine citato è innalzato da 30 a 60
giorni.
Il comma 3 aggiunge un periodo al c. 5 dell’art. 19 citato. In particolare si estende la
possibilità di ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo in giurisdizione
esclusiva agli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste
dall’art. 20 della l. 241/1990.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 8
Il comma 1 contiene un rinvio al rispetto delle competenze
delle regioni e degli enti locali riconosciute dal titolo V della
parte seconda della Costituzione.
Il comma 2 prevede che il Governo relazioni al Parlamento
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge sul funzionamento delle nuove procedure di
semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli
effetti della riduzione dei termini in rapporto con l’aumento del
ricorso all’autocertificazione.
Il comma 3 prevede la clausola di invarianza degli oneri a
carico della finanza pubblica.
22
LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 9
L’articolo 9 detta le misure abrogative, transitorie e di attuazione relative all’intero
disegno di legge.
La disposizione prevede che le norme entrino in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione della legge nella G.U. ma che trovino applicazione solo con
riferimento ai procedimenti avviati oltre il termine di 180 giorni dalla loro entrata in
vigore. A decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore delle
legge, pertanto, è abrogata la normativa vigente incompatibile e, in particolare, il
D.P.R. n. 447 del 1998, ad eccezione dell’art. 10 (commi 1 e 2).
Le regioni e gli enti locali devono adeguarsi ai principi contenuti nella legge entro 180
giorni dall’entrata in vigore. Le regioni a statuto speciale e le province autonome si
adeguano entro lo stesso termine secondo i propri statuti e le relative norme di
attuazione (comma 3)
Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono
promuovere intese e la conclusione di accordi, in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell’art. 8, c. 6, della l. 131/2003 e dell’art. 4, c. 1, del d.lgs. 281/1997, al fine di
disciplinare l’istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo statali e
regionali (comma 4).
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 9
Il comma 5, infine, rinvia a un decreto interministeriale del Ministro per le
riforme e le innovazioni nelle P A, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle regole tecniche e
delle modalità operative necessarie a consentire l’applicazione delle
disposizioni che prevedono l’uso di strumenti informatici e telematici, ivi
compresa la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’art. 3 da
parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le
modalità di redazione e sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi
per via telematica.
Per le modalità di adozione del decreto interministeriale, la disposizione
rinvia all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (“Codice
dell’amministrazione digitale”), ove si prevede che tale tipo di regole siano
adottate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sentiti la Conferenza unificata ed il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previo parere
tecnico del CNIPA, al fine di garantire la coerenza tecnica con le regole
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tecniche del sistema pubblico di connettività.
Strumenti della PA digitale
• PEC: Posta elettronica certificata, servizio gestito
da Provider accreditati
• Smart Card di firma digitale: carta a microchip
emessa da un Certificatore accreditato
• CNS: carta nazionale dei servizi, smart card
emessa dalle P.A. (CCIAA, Regioni, …)
• CIE: carta identità elettronica, emessa dai Comuni
• Marca temporale: firma di un Certificatore che
attesta data e ora
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Il funzionamento della PEC
PEC è una speciale posta elettronica, funzionante
su strumenti tradizionali come MS Outlook o
Mozilla, in più:
• Il Provider del servizio deve essere iscritto al
registro del CNIPA
• Ogni messaggio è accompagnato da ricevute che
garantiscono le consegne
• Il messaggio è mantenuto integro dalla firma
digitale del Provider
• La data e ora di invio e ricezione sono garantite
dalla marcatura temporale
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Reggio_Emilia 21_05_2007 - SUAP