Stefano Consani
Marc’Andrea Lenci
Isabella Lucchesi
Economia Aziendale
Eleonora Romano
Matematica
Luca Saccone
Scienze delle Finanze
Inglese
CLASSE 5 IGEA sez. A
Francese
Anno scolastico 2002-2003
Geografia
Bibliografia
L’ ALBO DEI
PROMOTORI
REGOLE DA
SEGUIRE
CONTROLLO
ATTIVITA’
RAPPORTI
CON I
CLIENTI
RAPPORTI
CON LE
BANCHE
MERCATO DEI
CAPITALI
GESTIONE DEI
PATRIMONI
La figura del promotore finanziario è descritta dall’art.31 del Decreto
Legislativo 24/02/1998 n°58 (testo Unico delle disposizioni in materia di
mercati finanziari) e viene individuata nella persona fisica che esercita
professionalmente “l’offerta fuori sede”. L’offerta fuori sede è una
modalità di offerta di servizi di investimento da parte di soggetti abilitati
che si avvalgono di promotori finanziari e viene definita come
promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi di
investimento.
L’art. 31 del Dlgs 58/98 prevede l’istituzione presso la CONSOB dell’Albo Unico Nazionale dei
Promotori finanziari.
Per ciascun iscritto sono indicati:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Data di iscrizione all’Albo
Denominazione del soggetto
abilitato fuori sede per
conto del quale il promotore
opera
Per essere iscritti all’Albo è necessario possedere dei requisiti ovvero:
Bisogna essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione di seconda superiore (rilasciato a seguito di corso di
durata quinquennale),
Aver superato una prova di valutazione della CONSOB.
I promotori iscritti all’Albo sono tenuti a versare annualmente la
contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’ art.40
legge 23/12/94 n°724
Non possono però essere iscritti coloro che si trovano in una
condizione di illegittimità o decadenza o che sono stati sottoposti a
misure di prevenzione e sono stati condannati a sentenza irrevocabile
L’esame da superare per iscriversi all’Albo è costituito da due prove : un test e un
colloquio.
La prova scritta verte su nozioni di economia del mercato finanziario, con
riferimento in particolare agli strumenti del mercato mobiliare sia monetario sia
finanziario, ai prodotti finanziari collegati alla di raccolta; e a nozioni di diritto
finanziario e alla disciplina legislativa e regolamentare dell’attività del promotore
finanziario.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e su altre materie qual le nozioni
di diritto privato, relative alla disciplina relativa al contratto con riferimento al
contratto di agenzia e alle nozioni di diritto tributario (riguardante il mercato
finanziario e in particolar modo il regime di tassazione dei redditi derivati da azioni
o fondi di investimento.
Il test è costituito da 30 quesiti. Per superare la selezione è necessario rispondere
correttamente ad almeno 18 item. Una volta individuata la risposta corretta, il
candidato deve indicarla sul questionario. Generalmente non esiste la possibilità di
effettuare correzioni. Al termini della prova, che dura circa trenta minuti, il
questionario va inserito nella busta grande così definita per distinguerla dalla piccola
dentro la quale andrà posto il cartoncino contenente i dati anagrafici del candidato che
deve essere a sua volta inclusa nella busta grande.
Questo serve in un secondo momento alla commissione esaminatrice per abbinare i
questionari anonimi al nome del candidato
I motivi che hanno indotto ad utilizzare un test con quesiti a risposta multipla
sono vari.
Innanzitutto per motivi di attendibilità della valutazione poiché si possono
ottenere misurazioni standardizzate; per motivi di perfetta trasparenza dal
momento che si seguono procedure di calcolo e di assegnazione di punteggio
in modo chiaro e veritiero uguali per tutti.
Inoltre la selezioni preliminari dei test permette di ridurre e sensibilizzare il
numero dei candidati che devono poi successivamente sostenere la prova orale
e di conseguenza ciò consente di ridurre i costi connessi
La parte V del Libro V del Regolamento CONSOB 11522/98 prende in
considerazione le regole che devono essere seguite dai promotori nell’ambito dello
svolgimento della propria attività. In particolare dobbiamo fare riferimento agli
articoli:
Art. 95 che riguarda l’incompatibilità
Art. 95-96 che riguarda le regole generali di comportamento e le regole di
presentazione e comportamento nei confronti degli investitori
Art. 97 che riguarda la conservazione della documentazione.
L’art. 95 dispone che i promotori devono
comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza osservare le disposizioni legislative e
i regolamentari e i codici di autodisciplina
relativi alla loro attività e a quella della categoria
del soggetto abilitato per conto del quale
operano. Devono anche rispettare le procedure e
i codici interni di comportamento del soggetto
abilitato che ha conferito loro l’incarico. I
promotori sono tenuti, inoltre, a mantenere la
riservatezza sulle informazioni acquisite dagli
investitori tranne nel caso in cui non siano le
stesse commissioni o la CONSOB a farne
esplicita richiesta
L’art. 85 del Regolamento della CONSOB 11522/98 stabilisce l’obbligo del
promotore di comunicare entro 30 giorni alle commissioni competenti della
CONSOB il luogo di conservazione delle documentazione dell’art.97.
L’art.97 esplicita che devono essere conservate dal promotore i contratti promossi
per suo tramite ed altri documenti sottoscritti dall’investitore.
Il promotore deve conservare per cinque anni tali documenti.
I promotori devono consegnare all’investitore:
1. una copia di dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi
identificativi del promotore (dati anagrafici, domicilio, iscrizione all’Albo)
2. una copia informativa.
Il promotore finanziario deve inoltre chiedere all’investitore stesso notizie circa la sua
esperienza negli investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria e la propensione al rischio.
Al cliente spetta una copia del prospetto informativo ed altri documenti informativi prima della
sottoscrizione dei documenti e la sottoscrizioni dei prodotti.
Il promotore deve verificare che l’investitore abbia compreso le caratteristiche essenziali
dell’operazione che viene proposta, non solo con riferimento ai costi e ai rischi patrimoniali,
ma anche con riferimento alla adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione del
cliente. Il promotore deve inoltre verificare l’identità dell’investitore prima della
sottoscrizione.
Il controllo dell’attività dei promotori è affidata alla
CONSOB che può richiedere ai promotori o ai soggetti
che si avvalgono della loro consulenza la comunicazione
di dati, atti o documenti. Per questa attività essa si avvale
di commissioni.
Si possono per tanto imporre delle sanzioni a carico dei
promotori.
Le sanzioni a carico dei promotori finanziari sono comminate dalla CONSOB con
provvedimento motivato. I promotori hanno la facoltà di richiedere un’udienza
personale entro 30 giorni. Esse sono puniti in base alla gravità della violazione
attraverso il richiamo scritto, attraverso sanzioni amministrative pecuniarie, la
sospensione da uno a quattro anni dall’Albo e addirittura la radiazione dall’Albo
stesso.
Gli intermediari autorizzati e le imprese di investimento si avvalgono per
l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento ed
accessori dei promotori finanziari.
L’attività del promotore deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un
solo soggetto. L’esclusività del rapporto di lavoro è motivata dal fatto che il
soggetto abilitato per cui il promotore finanziario opera è responsabile in
solido dei danni arrecati a terzi dal promotore stesso. Ogni Banca è
responsabile del comportamento del suo promotore che inoltre, esercita la sua
funzione in virtù di un contratto d’agenzia o mandato,poiché agisce in nome e
per conto della Banca.
Dobbiamo ricordare che i promotori percepiscono un compenso.
I promotori sono retribuiti in parte in base ad una quota fissa
legata al portafoglio clienti posseduto ed in parte in base ad
una provvigione legata all’attività di nuova raccolta che sono
in grado di effettuare.
Spesso vi sono incentivi economici connessi al raggiungimento
di determinati risultati. Il promotore non può ricevere
dall’investitore alcuna forma di compenso.
MERCATO MOBILIARE
INSIEME DI TUTTE LE
CONTRATTAZIONI DI VALORI
MOBILIARI (*) A BREVE, MEDIA E
LUNGA SCADENZA
VI AVVENGONO LE
NEGOZIAZIONI DI TITOLI A
BREVE SCADENZA ( 12
MESI)
VI AVVENGONO LE
NEGOZIAZIONI DI TITOLI A
SCADENZA SUPERIORE AI 12 MESI
IL MERCATO MOBILIARE PRENDE IL NOME DI:
_MERCATO PRIMARIO SE RIGUARDA LE OPERAZIONI RELATIVE A
TITOLI DI NUOVA EMISSIONE. IN QUESTO MERCATO LE SOCIETA’ POSSONO REPERIRE CAPITALI MEDIANTE LA COMPRAVENDITA DI TITOLI.
_MERCATO SECONDARIO SE RIGUARDA LE OPERAZIONI DI VALORI
MOBILIARI GIA’ DA TEMPO IN CIRCOLAZIONE. LE NEGOZIAZIONI POSSONO AVVENIRE IN MERCATI REGOLAMENTATI O
NON REGOLAMENTATI (VEDI DIAPOSITIVA
PRECEDENTE).
(*) sono detti anche
titoli e
Rappresentano quote
di prestiti
Emessi da stato,
enti pubblici o
Società, offerti ai
soggetti allo
Scopo di ottenere
finanziamenti.
MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI GESTIONE DEI PATRIMONI IL CLIENTE AFFIDA ALLA
BANCA UNA CERTA SOMMA DI DENARO, O UN PATRIMONIO CON L’INCARICO D’INVESTIRLO IN ALTRE
ATTIVITA’ FINANZIARIE. PER ESEMPIO:
Titoli di Stato
Obbligazioni
Azioni
LA BANCA PERCEPISCE PER IL SERVIZIO EFFETTUATO UNA PROVVIGIONE; E NELLO STESSO TEMPO
S’IMPEGNA A FORNIRE AL CLIENTE UNA PERIODICA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SUA SITUAZIONE.
LA BANCA PUO’ OPERARE SOTTO IL CONSENSO DEL CLIENTE QUINDI CON ASSENSO PREVENTIVO OPPURE
OPERARE DI SUA INIZIATIVA TRAMITE UN MANDATO.
COLLETTIVO
IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO SIA DI QUELLO INDIVIDUALE CHE
SONO
CARATTERIZZATI DALLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE OVVERO LA SEPARAZIONE DELLE DISPONIBILITA’
DEL CLIENTE DA QUELLE DELLA BANCA PER EVITARE CHE IN CASO DI CRISI DELLA STESSA I CREDITORI
POSSONO RIVALERSI ANCHE SU ATTIVITA’ CHE NON LE APPARTENGANO.
Nella gestione dei patrimoni individuali, il patrimonio del cliente viene gestito singolarmente al
fine di realizzare una personalizzazione del portafoglio (investimenti personalizzati per ogni singolo
cliente in base al reddito).
Le azioni sono titoli che rappresentano quote di capitale di rischio di una società per azioni o in accomandita
per azioni. Esistono diverse categorie di azioni in particolare:
 Azioni
ordinarie: attribuiscono ai loro possessori tutti i tipici diritti connessi alla partecipazione alla
società (diritto di voto, di opzione, diritto agli utili, diritto al dividendo).
 Azioni
privilegiate: danno maggiori diritti sugli utili di bilancio, ma il diritto di voto è limitato alle sole
assemblee straordinarie.
 Azioni di risparmio: sono un particolare tipo d'azione privilegiate la cui emissione è riservata alle società
quotate in borsa.
 Azioni
di godimento: sono assegnate ai titolari di azioni ordinarie che la società ha rimborsato per la
riduzione del capitale sociale.
Soltanto le azioni delle prime tre categorie formano il capitale sociale.
Il loro valore è strettamente collegato all'andamento della società emittente e possono essere emesse
soltanto al valore nominale o ad un prezzo superiore, alla pari o sopra la pari. Sono titoli nominativi (le azioni di
risparmio sono normalmente al portatore) e la loro negoziazione può avvenire:
a) Sui mercati regolamentati, cioè in borsa e nel mercato ristretto.
b) Sui mercati non regolamentati.
Le azioni inoltre fruttano dividendi ossia quote di utili di esercizio delle società emittenti. Il dividendo è
corrisposto una volta all'anno dopo approvazione del bilancio d'esercizio. La loro quotazione è unitaria (
riferita ad un titolo)
.
BACK
Rappresentano prestiti a medio/lungo termine. Oltre alle obbligazioni tradizionali caratterizzate da interessi corrisposti
periodicamente in base ad un tasso fisso e dal rimborso del capitale a valore nominale, vi sono altri tipi di obbligazioni:
 Obbligazioni convertibili: conferiscono al possessore la facoltà di richiederne la conversione in azioni nei tempi e alle
condizioni stabilite al momento dell'emissione.
 Obbligazioni indicizzate: il tasso d'interesse e/o il capitale che viene rimborsato variano in base all'andamento degli indici di
borsa.
 Obbligazioni a cedola zero (o zero coupon bonds): sono obbligazioni senza cedola poiché non danno luogo al pagamento di
interessi periodici, ma si caratterizzano per lo scarto tra il loro prezzo di emissione ed il loro valore di rimborso, scarto che
rappresenta l'interesse che il titolo frutta nel corso della sua durata.
 Obbligazioni con warrant: sono obbligazioni alle quali è collegato un buono di sottoscrizione o warrant che da diritto ad
ottenere ad un prezzo prefissato un certo numero di azioni o obbligazioni della società emittente o di un'altra società.
 L'emissione di titoli obbligazionari avviene offrendoli in pubblica sottoscrizione ai risparmiatori e agli investitori istituzionali
oppure per aggiudicazione ad un sindacato bancario. Le obbligazioni fruttano un interesse calcolato in misura fissa o
variabile come percentuale del valore nominale; possono essere emesse sotto la pari o sopra la pari (le obbligazioni
convertibili non possono essere emesse sotto la pari). Le cedole sono esigibili una o due più volte l'anno, in via posticipata, a
seconda che il godimento sia annuale o semestrale o con diversa periodicità. La loro quotazione è percentuale, ossia riferita a
100 €di valore nominale.
BACK
Nel sistema finanziario lo stato rappresenta uno dei principali soggetti denominati prenditori di fondi. I
motivi per cui lo stato si indebita sono due: fronteggiare momentanei esigenze di cassa e finanziare progetti
di investimento a medio lungo termine. E’ per questo che lo stato emette titoli di debito pubblico che si
possono distinguere in:
1. Debito fluttuante (fronteggia temporanee deficienze di cassa); esso è rappresentato dai buoni ordinari
del tesoro ( BOT) che sono quotati in borsa.
 Il debito redimibile rappresentato da titoli a medio lungo termine sui quali lo stato si impegna a pagare gli
interessi a un tasso fisso o variabile e a rimborsare il capitale a una determinata scadenza. Fanno parte
di questo gruppo i buoni del tesoro poliennali (BTP), i certificati di credito del tesoro (CCT) e altre forme
particolari di certificati del tesoro. I BTP sono a tasso fisso, a breve termine e fruttano interessi
pagabili semestralmente in via posticipata. I CCT sono titoli con scadenze comprese tra i due e i dodici
anni, a interesse variabile e riscuotibile ogni sei mesi o ogni anno. La loro caratteristica fondamentale è
rappresentata dall’indicizzazione del tasso di interesse..
2. Il debito irredimibile o consolidato è costituito da titoli per i quali lo stato non ha prefissato una
data
per la restituzione del capitale, pagando interessi periodici.
Lo Stato emette i propri titoli con il sistema dell’aggiudicazione mediante asta, alla quale possono
partecipare solo le banche.
Oltre all’asta i titoli pubblici possono essere emessi anche: per pubblica sottoscrizione cioè ofrendoli
direttamente ai risparmiatori e agli investitori sulla base di prefissate condizioni di prezzo, durata e
remunerazione; per sottoscrizione forzosa cioè imponendone l’acquisto a certe categorie di cittadini
BACK
I fondi comuni di investimento sono una cassa comune collettiva dove confluisce il risparmio di una
pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all’importo
versato. Lo scopo principale di un fondo comune di investimento è di ottenere, attraverso una gestione
collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi e diversificazione del portafoglio titoli.
I fondi comuni sono suddivisi in varie tipologie:
Fondi azionari: sono quei fondi che investono più del 70% del patrimonio raccolto in titoli azionari;
Fondi obbligazionari: sono quei fondi che investono prevalentemente in titoli di stato e in
obbligazione societarie;
Fondi bilanciati: sono una via di mezzo tra i fondi azionari ed i fondi obbligazionari;
Fondi di liquidità (o monetari): sono quei fondi che investono in strumenti di brevissimo termine
(inferiori ai 6 mesi), quali ad esempio i titoli di stato a 6 mesi. Non possono investire in azioni.
Fondi flessibili (o globali): sono quei fondi che investono senza nessuna restrizione per ciò che
riguarda la tipologia di valori mobiliari. Sono quei fondi in cui il gestore ha piena libertà sui titoli in cui
investire.
Manuale Economia aziendale 4 e 5 di Pietro Ghigini e Clara Roberchi
Economia aziendale 3 di Rubino Ceccherelli e Guerrini
Promotore Finanziario Catarozzo, Sironi e Tabacchi
Scienze delle Finanze e del diritto tributario di Alessandro Balestrino e Maria Pierro
scienza delle Finanze di Galimberti, Paolazzi.
Dati ricavati dal sito di Centro studi dell’Università di Pavia Asia Major 1999
Statistica descrittiva 3 rosso verde giallo
valori delle azioni ricavati dal Televideo alle pagine 314,315,316
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