opus3ILprocessoCIVILE 4-03-2008 18:24 Pagina 55 ORDINE I QUADERNI DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 3 opus3ILprocessoCIVILE 4-03-2008 18:23 Pagina 4 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 1 ORDINE Dipartimento di Scienze giuridiche ecclesiastiche, filosofiche-sociologiche e penalistiche "Cesare Beccaria" Sez. di Filosofia e Sociologia del diritto DEGLI AVVOCATI DI MILANO VIA FESTA DEL PERDONO, 7 - 20112 MILANO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO La prima applicazione a Milano Enrico Consolandi Paolo Giuggioli Daniela Intravaia Mario Jori 3 I quaderni dell’Ordine op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 2 HANNO COLLABORATO: Avv. Paolo Giuggioli Prof. Mario Jori Prof. Andrea Rossetti Dott. Enrico Consolandi Dott.ssa Daniela Intravaia Dott. Carmelo Ferraro Avv. Piero Pacchioli Avv. Francesca Termanini Dott. Filippo Pappalardo Dott. Enrico Benzoni op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 3 INDICE: Pag. 1. L'INFORMATICA GIURIDICA ALLA STATALE DI MILANO Prof. Mario Jori – Docente di Filosofia del Diritto Università degli Studi di Milano 2. IL RUOLO DELL’AVVOCATURA MILANESE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Avv. Paolo Giuggioli – Presidente Ordine degli Avvocati di Milano 3. L'ALFABETO PROCESSUALE TELEMATICO Dott. Enrico Consolandi – Magistrato Tribunale di Milano 4. PROCESSO CIVILE TELEMATICO, REGOLE TECNICO-PROCEDURALI E FUNZIONI Dott.ssa Daniela Intravaia – Direttore C.I.S.I.A. Milano 1 4 11 29 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 4 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 5 1. L'INFORMATICA GIURIDICA ALLA STATALE DI MILANO A cura del Prof. Mario Jori Docente di Filosofia del Diritto Università degli Studi di Milano L’argomento di questo opuscolo, il decreto ingiuntivo telematico (parte del cosiddetto processo telematico), è un argomento che ben esemplifica il ruolo specifico dell’informatica giuridica. Infatti è un tipico argomento che non può essere coperto da nessuna delle attuali discipline di diritto positivo né sul piano della ricerca né su quello didattico, perché riguarda non solo la procedura civile e quella penale ed eventualmente il processo amministrativo, ma anche il diritto amministrativo per la parte che interessa l’ordinamento giudiziario, la scienza dell’amministrazione per la parte organizzativa e di personale; infine, il processo telematico ci costringe a gettare uno sguardo nuovo sui problemi di protezione dei dati e su quelli dei rapporti tra ordine e avvocati e tra avvocato e cliente, sulla deontologia professionale nonché sulla sociologia della professione giuridica e su altre cose ancora. Proprio in quest’ottica, il mio Istituto ha iniziato ormai da anni una proficua collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Milano. La collana in cui questo opuscolo compare è un dei risultati di questa collaborazione. In questo contesto, più che i risultati scientifici del nostro lavoro insieme, mi sembra significativo descrivere l’esperienza dell’insegnamento della materia nella Facoltà di giurisprudenza di Milano che è in qualche modo corsa parallelamente alla diffusione degli strumenti informatici nel Tribunale di Milano. Se la materia è così solidamente radicata nella nostra facoltà il merito primo è certamente di Antonio Padoa Schioppa che è stato preside per sedici anni. Da sempre deciso sostenitore della informatica giuridica, egli ha fatto attivare e mantenuto attivo l’insegnamento, in forma embrionale e pionieristica, con i corsi sul sistema informatico della Corte di Cassazione tenuti da Giancarlo Taddei Elmi e sostenendo tutte le successive iniziative. L’altro ruolo di fondatore dell’informatica nelle facoltà umanistiche nel nostro Ateneo va riconosciuto a Enrico Decleva, l’attuale rettore, prima a lungo preside di Lettere e Filosofie e poi pro-rettore, per aver contribuito potentemente a fornire le risorse per poter insegnare seriamente la informatica giuridica, sotto forma delle aule e dei laboratori informatici. L’insegnamento dell’informatica giuridica ha infatti bisogno di risorse notevoli, prima di tutto in forma di aule informatiche. A queste richieste le facoltà di giurisprudenza certamente non sono avvezze, e in fondo si tratta di esigenze nuove non solo per loro ma per gli interi atenei, visto che diviene per la prima volta necessario fornire attrezzature di laboratorio (informatico) dimensionate ai numeri delle facoltà umanistiche. 1 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 6 Le risorse necessarie superano comunque di molto le possibilità di un dipartimento o istituto e in realtà anche quelle di una singola facoltà. La soluzione di Milano è stata quella di una collaborazione interfacoltà. La collaborazione per le aule informatiche tra Lettere e Filosofia, Giurisprudenza (Scienze politiche ne ha fatto parte solo per un periodo), è stata affidata a un apposito centro di servizi (SIPU) e dispone di due laboratori e quattro aule per un numero complessivo di 379 postazioni, VPN unica e server unitari. Veniamo così al secondo (qualcuno direbbe il primo) ordine di problemi pratici per l’insegnamento della informatica giuridica, che è ovviamente la sua posizione nell’ordinamento didattico della facoltà e ora, con il nuovo ordinamento, nei corsi di laurea attivati nella facoltà (o classi di CdL). A Milano, nella (classe di) CdL di scienze giuridiche l’informatica giuridica è stata fino all’anno accademico 2005-2006 corso obbligatorio del primo anno con due crediti e del terzo anno pure con due crediti, mentre nella (classe di) CdL di scienze dei servizi giuridici (sei a Milano) la materia è stata ugualmente obbligatoria al primo e terzo anno ma con 5 e 3 crediti rispettivamente, data la relativa maggiore importanza dell’informatica giuridica in questo tipo di corsi. Questa sistemazione era stata il frutto di riflessione sull’esperienza degli anni precedenti. Si è infatti dovuto prendere atto della indispensabilità delle conoscenze informatiche per giuristi, e insieme del grado relativamente basso tra gli studenti di giurisprudenza delle conoscenze di base nell’uso del computer. In base alla autovalutazione dei frequentanti del corso di informatica giuridica negli anni passati, risulta che la metà degli studenti ritiene di “sapere poco ovvero nulla dell’uso dei computer”. Tra coloro che si qualificano come semi-illetterati del computer la componente femminile è notevolmente più alta di quella maschile. La situazione è puntualmente confermata alle esercitazioni. Le cinquanta ore di lavoro richieste dai due crediti sono interamente utilizzate a livello di frequenza a lezione (20 ore) e di esercitazioni (30 ore per gli studenti di scienze giuridiche). Le prove sono interne a questo orario. Pertanto nella sua forma normale il corso e l’esame erano interamente svolti in aula, con lezioni passive davanti allo schermo, esercitazioni attive davanti al computer, e prova interna con test e prova pratica. Va anche osservato che molto lavoro viene svolto tramite e-mail e web. Il corso ha un sito web e diverse liste di e-mail (generali e per gruppo di lavoro). Negli anni passati ciò è stato sperimentato in forma artigianale. Da un certo punto in poi ci si è potuti appoggiare al servizio di posta elettronica fornito dall’ateneo a tutte le matricole, e alle relative liste di distribuzione posta. Materiali e informazioni di cui viene parlato durante la lezione o i seminari, vengono inviati agli studenti frequentanti per e-mail. Tutto ciò non risolve, come è ovvio, il banale ma serio problema dell’analfabetismo informatico di una percentuale ancora rilevante di studenti, che abbisogna di un insegnamento non di informatica giuridica, per quanto elementare, ma di informatica di base. Tale conoscenza dovrebbe oggi essere fornita dalla scuola elementare, ma ciò purtroppo ancora non avviene adeguatamente. Tuttavia, nell’insegnamento di informatica giuridica non si può evitare di farsi carico di questi problemi così come 2 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 7 un docente di diritto privato non potrebbe non tenere conto della scoperta che metà dei suoi allievi sono analfabeti. La soluzione, se così possiamo chiamarla, a Milano è stata per gli anni scorsi di tenere a livello di ateneo dei corsi di alfabetizzazione informatica modellati sui moduli ECDL. Le aule e le risorse indicate sopra sono state intensamente impiegate anche in questo progetto, sia per i corsi sia per i relativi test di certificazione a cura dell’AICA. Anche per permettere agli studenti di sfruttare questi corsi, il corso di informatica giuridica è stato collocato nel secondo semestre. Osservo inoltre che per sopperire ai problemi di base si è potuta sfruttare la presenza tra gli studenti di giurisprudenza di una minoranza di esperti in una maggioranza di inesperti, usando i primi come tutors (volontari) per i secondi. La cosa ha sempre funzionato bene e ha inoltre contribuito negli anni scorsi a individuare potenziali laureandi ed esercitatori. Questo modello didattico, che ha dato buoni risultati, è stato da quest’anno modificato. L’informatica giuridica (obbligatoria) si sposta al secondo anno, anche sotto la pressione di un primo anno già troppo denso per le matricole di giurisprudenza. Ciò significa che gli studenti che già non posseggano gli strumenti di informatica giuridica, sempre più necessari, dovranno attendere il secondo anno prima di apprenderli. Non è neppure sicuro che gli studenti manterranno le percentuali di frequenza attuali e in tal caso molti di loro dovranno apprendere da soli una serie di abilità di informatica giuridica che attualmente imparano in laboratorio durante le esercitazioni. Il corso avanzato diviene facoltativo. Per potere funzionare in modo pienamente soddisfacente questa diversa organizzazione didattica dell’informatica giuridica avrà certamente bisogno che le matricole di giurisprudenza possiedano fin dall’inizio migliori conoscenze informatiche e abitudine al computer e di rete di quanto non sia accaduto finora. 3 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 8 2. IL RUOLO DELL’AVVOCATURA MILANESE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO A cura dell’Avv. Paolo Giuggioli Presidente Ordine degli Avvocati di Milano Il processo civile telematico rappresenta una rivoluzione fondamentale per la giustizia in Italia e, in particolar modo, per la nostra professione. Già oggi, dopo solo un anno dall’introduzione, i vantaggi conseguiti grazie all’utilizzo di questo strumento sono sotto gli occhi di tutti e la situazione non potrà che migliorare con le prossime implementazioni. Se è vero che i risultati raggiunti rappresentano soltanto una prima tappa del lungo percorso verso l’informatizzazione dell’intero processo, siamo comunque consapevoli che l’aver avviato a Milano, per la prima volta in Italia e in Europa, un procedimento completamente telematico rappresenta una svolta importante in questo cammino. L’invio del primo ricorso telematico ha rappresentato, infatti, il passaggio dall’era della carta all’era del bit e, per la prima volta, è stato attribuito valore legale al file firmato digitalmente e non all’atto cartaceo. È questa la vera e propria svolta che ha consentito di ottenere tutti quei vantaggi, concretizzatisi nel risparmio di tempi sia per gli avvocati sia per l’amministrazione della giustizia che, a cascata, si riversano nell’accorciamento dei tempi di emissione dei provvedimenti. Soprattutto in considerazione della complessità della sede giudiziaria milanese per dimensioni e casistiche riscontrabili, l’esperienza qui maturata costituisce una tappa importante nello sviluppo del processo telematico. Tutti abbiamo ben chiara la situazione in cui versa attualmente la giustizia civile in Italia e ci troviamo a dover fare i conti con le interminabili attese nelle cancellerie e con i tempi necessari per arrivare all’emissione di un provvedimento in ogni tipo di giudizio civile. Il problema si manifesta maggiormente in quei procedimenti, quali il ricorso per decreto ingiuntivo, ideati per garantire celerità a determinate procedure e che invece, a causa dei tempi interminabili, costringono gli avvocati e le parti ad attese che a volte superano anche i quattro mesi per l’emissione del provvedimento richiesto. Siamo partiti da tale macroscopica esigenza per cercare di capire come l’informatica avrebbe potuto agevolare qualcuna delle attività legate al processo civile. L’attenzione si è concentrata sui procedimenti per decreto ingiuntivo proprio per le ragioni appena evidenziate: da un lato, il procedimento in questione rappresenta la fase che più necessita di intervento e, dall’altro, rappresenta anche il procedimento più semplice 4 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 9 da informatizzare, in quanto, in giudizio è presente un solo avvocato, non vengono depositate memorie e non vi sono interventi di ulteriori parti. Le variabili, quindi, sono ridotte al minimo e questo consente una gestione informatica più agevole. Individuato l’obiettivo, restava da capire se avvocati, magistrati e cancellieri fossero pronti ad affrontare questa avventura. Da parte nostra avevamo già da tempo capito che per informatizzare il processo c’era bisogno di informatizzare gli avvocati. L’informatizzazione dell’avvocatura È stato immediatamente chiaro che solo con l’informatizzazione dell’avvocatura si sarebbe potuto raggiungere un buon risultato per tutto il processo telematico. È l’avvocato che dà il via al processo, sia cartaceo che telematico, e, da tale avvio, dipende poi l’esito della procedura. Il nostro Ordine ha spinto fin da subito su questo punto cercando di diffondere una cultura informatica che fosse strumentale al lavoro quotidiano. Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo inserito la firma digitale all’interno del tesserino dell’avvocato, consentendo così ai colleghi di avere sempre a portata di mano la chiave d’accesso ai vari servizi informatici che via via sono stati messi a disposizione. Da questo punto di vista, Polisweb, che consiste nel dare la possibilità agli avvocati di consultare per via telematica i dati relativi alle proprie cause, ha rappresentato la fase cruciale del processo di informatizzazione rendendo concreti e tangibili i vantaggi legati all’introduzione dell’informatica nella professione. Dalla sua introduzione, Polisweb ha costituito per l’avvocato un primo concreto vantaggio nell’utilizzo della tecnologia, permettendogli la consultazione dei registri di cancelleria dallo studio. In tal modo, l’avvocato evita code e perdite di tempo e le cancellerie sono sollevate dal lavoro di ricerca. Imparare ad usare Polisweb significa spendere meno tempo in tribunale e, in definitiva, ottenere anche un risparmio economico non indifferente. Oltre a rappresentare un successo di per sé, firma digitale e Polisweb hanno anche consentito di aprire la strada al processo civile telematico. Senza una capillare diffusione della firma digitale e senza l’utilizzo quotidiano dei sistemi telematici, infatti, introdurre il processo telematico, sia pur nella forma embrionale del ricorso per decreto ingiuntivo telematico, sarebbe stato impossibile. Oggi Polisweb e firma digitale sono diventati lo strumento di lavoro quotidiano di più di 4.000 avvocati e il numero aumenta ogni giorno. Accanto a questi strumenti sono nati, nel tempo, diversi altri servizi informatici per gli avvocati. Innanzitutto, il progetto che ha portato a realizzare, presso il Tribunale, il sistema di elaborazione della nota d’iscrizione a ruolo corredata di un codice a barre, all’interno del quale, sono contenuti tutti i dati relativi alla causa cui la nota si riferisce, consentendo così agli uffici di cancelleria di acquisire in tempi rapidissimi i dati e di renderli immediatamente disponibili attraverso Polisweb. Occorre poi ricordare il servizio Sentenze on-line organizzato dal Consiglio dell’Ordine in collaborazione con il Tribunale, attraverso il quale l’avvocato riceve l’avviso per e-mail dell’avvenuta pubblicazione delle sentenze civili nelle quali figura 5 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 10 come difensore e, all’occorrenza, può scaricarne il testo via Internet. Ci siamo anche posti il problema di come intervenire sui disservizi che, particolarmente negli ultimi anni, si sono registrati presso l’Ufficio Notifiche, e a tal fine è stato ideato un servizio denominato UGOL – Ufficiali Giudiziari On-Line, con il quale è possibile prenotare le notifiche da effettuare attraverso il caricamento da parte dell’avvocato dei dati occorrenti su un’area Internet riservata. A tutti questi strumenti, di recente si è aggiunto il software attraverso cui si creano gli atti per il processo telematico, il cosiddetto “Redattore” o “consolle dell’avvocato”, che consente di creare il ricorso per decreto ingiuntivo telematico. Lo sforzo dell’avvocatura per il successo del processo telematico non si è fermato però all’informatizzazione della categoria. Per dare il via al progetto era necessario che l’Ordine si dotasse del cosiddetto “Punto d’accesso”. La normativa prevede, infatti, che l’Ordine abbia il controllo degli avvocati telematici e ne gestisca l’accesso al sistema. Nello specifico, l’art. 7 del DPR 123/2001, sotto la rubrica “Indirizzo elettronico” recita: “Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni […], l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine e da questi reso disponibile […]”. Oltre a ciò, in “Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile” sono indicati i Consigli dell’Ordine tra i soggetti abilitati a gestire il vero e proprio Punto d’accesso, ovvero l’hardware attraverso il quale transita tutto il flusso di informazioni che dagli avvocati giunge in cancelleria. È in questo contesto normativo, che il Consiglio si è attivato in prima persona per garantire ai propri iscritti di utilizzare il processo telematico realizzando il proprio Punto d’Accesso. L’Ordine di Milano è stato l’unico Ordine in Italia ad essere iscritto nell’Elenco pubblico dei punti d’accesso al sito Polisweb nazionale e, quindi, ad aver ricevuto dal Ministero della Giustizia la delega della responsabilità relativa al processo di autenticazione dei soggetti abilitati esterni, dal quale dipende la possibilità di accedere ai servizi del Processo Civile Telematico. Il nuovo lavoro dell’avvocato Per utilizzare appieno le nuove potenzialità messe a disposizione dal processo telematico, negli studi degli avvocati telematici è stato necessario ripensare l’organizzazione stessa del lavoro. Come già accennato, infatti, sono mutati gli strumenti attraverso i quali si esercita la professione. Oggi smart card, Internet e Redattore sono indispensabili per operare attraverso il canale telematico e sfruttare tutti i vantaggi, non ultimo quello della celerità dell’emissione del provvedimento, legati a tale strumento. In tutta l’organizzazione per l’avvio del processo telematico, i problemi legati al software sono stati lo scoglio più duro da superare. Pur plaudendo all’ottimo lavoro svolto dal Ministero per consentire l’avvio del PCT, non si può non sottolineare come le difficoltà maggiori riscontrate dagli avvocati consistano proprio nella difficoltà di utilizzo del software. Il Redattore è stato ideato per gestire la creazione degli atti del processo telematico in 6 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 11 formato XML (eXtensible Markup Language). L’XML è un linguaggio simile all’HTML, ma rispetto a quest’ultimo, ha uno scopo ben diverso: “mentre il secondo è un linguaggio creato principalmente per la descrizione e la formattazione di pagine web e, più in generale, di ipertesti, il primo è un meta linguaggio utilizzato per creare nuovi linguaggi, atti a descrivere documenti strutturati. Mentre l'HTML ha un insieme ben definito e ristretto di tag, con l'XML è invece possibile definirne di propri a seconda delle esigenze” (Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/XML). Il processo telematico si fonda su un presupposto: i dati devono arrivare in cancelleria in formato digitale. Per fare ciò è necessario che chi invia quei dati li strutturi in maniera tale per cui vengano recepiti in modo corretto. Il formato XML consente di far comunicare i sistemi di partenza (avvocato) e il sistema di destinazione (cancelleria) rendendo possibile il dialogo tra i due ambienti. Come ben sanno gli avvocati telematici, vale a dire quelli che già utilizzano il Redattore e depositano ricorsi per decreto ingiuntivo per via telematica, il software messo a disposizione per l’avvio della prima fase, ha delle evidenti imperfezioni. Grazie al massiccio utilizzo del software effettuato in questo primo anno, molte di queste imperfezioni sono state superate e le numerose segnalazioni giunte dagli avvocati milanesi hanno spinto il Ministero a rilasciare una nuova versione aggiornata e semplificata che ridurrà notevolmente i tempi di redazione e consentirà il salvataggio delle informazioni di base quali ad esempio i nomi dei clienti. In attesa delle modifiche al software, però, il Consiglio dell’Ordine di Milano ha messo a disposizione dei propri iscritti un corso di formazione specifico per l’utilizzo del Redattore e della firma digitale. Oltre a ciò, è stato anche predisposto uno sportello di assistenza quotidiano al quale l’avvocato telematico può rivolgersi in caso di problemi. Analizzando i numeri di affluenza allo sportello di assistenza si comprende come la decisione sia stata corretta. In media, infatti, gli avvocati che si rivolgono all’assistenza direttamente, per e-mail o per telefono sono circa 1000 al mese senza contare quanti si rivolgono all’assistenza tecnica per problemi relativi all’installazione del software o della smart card. L’utilizzo del software Il Redattore atti, come abbiamo detto, è lo strumento software che consente agli avvocati di creare atti e inviarli telematicamente al sistema Giustizia. Tale software, nella versione attuale, presenta alcune incompatibilità che ne limitano l’utilizzo, ma detti limiti sono destinati a sparire con le prossime evoluzioni. Attualmente, è compatibile solo con il sistema operativo Microsoft Windows nelle versioni 98, 2000 e WP e con l’elaboratore di testi Word, sempre di Microsoft. L'ambiente di lavoro si basa su due livelli di inserimento dati: il primo, attraverso una serie di maschere, guida l’utente nell’inserimento dei dati delle parti; con il secondo, l’avvocato completa il documento all’interno dell’ambiente di elaborazione testi Word. Il Redattore propone all’avvocato una serie di modelli standard che, al loro interno, contengono già tutti i campi che dovranno essere riempiti. La consolle dell’avvocato 7 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 12 contiene una serie di modelli predefiniti e una sezione dedicata alla creazione e modifica dei documenti. L’avvocato sceglie il modello di atto e il software lo guida attraverso la compilazione dei campi necessari con le due fasi che abbiamo visto sopra. Al termine della procedura guidata si apre automaticamente il file che, all’apparenza, è un vero e proprio documento di Word ma che, in realtà, è completamente basato sul linguaggio XML. A questo punto l’avvocato, attraverso le apposite funzioni, dovrà compilare l’atto inserendo le informazioni ancora mancanti all’interno dei campi. Dopo aver redatto il ricorso, per completare il fascicolo digitale, è necessario inserire gli allegati che dovranno ovviamente essere in formato digitale e, quindi, acquisiti con uno scanner o creati digitalmente. Completato l’inserimento degli allegati, sempre attraverso la consolle, l’avvocato segue una procedura guidata per firmare e crittografare l’atto. Tutte le operazioni effettuate fino ad ora sono avvenute nel computer dell’avvocato che ha redatto il ricorso. La procedura telematica, in senso proprio, inizia in questo momento. L’avvocato procede all’inoltro del ricorso inviandolo al Tribunale attraverso il Punto d’accesso. È possibile verificare in ogni momento, attraverso il Punto d’accesso, l’iter di ogni atto depositato. La sezione dedicata ai biglietti di cancelleria, infine, consente l’accesso a tutti i messaggi di posta elettronica certificata cifrati con il certificato di chiave pubblica dell’avvocato, richiesto e ottenuto dallo stesso durante la fase di iscrizione, e che contengono comunicazioni dirette all’avvocato da parte della cancelleria. È onere dell’avvocato controllare periodicamente via web se nel Punto di Accesso sono disponibili nuove comunicazioni a lui indirizzate. Ad oggi, il processo telematico termina in questa fase. Una volta emesso il provvedimento, l’avvocato dovrà procedere alla richiesta di copie come accade per i procedimenti cartacei. Lo stesso, ovviamente, avviene per la notifica del provvedimento al debitore. Sulle copie non comparirà alcuna firma autografa, in quanto l’originale del decreto consiste in un file firmato digitalmente dal giudice. La copia cartacea di tale file non presenta, quindi, alcuna firma “tradizionale”. Sulla copia, a cura della cancelleria, è apposto un timbro che ne attesta la conformità all’originale telematico che risiede nel server della cancelleria. Il nuovo software Come detto, è in programma il rilascio di un nuovo software, la “Consolle dell’Avvocato”, appositamente ideato per l’Avvocatura milanese. La “Consolle dell’Avvocato”, nata dalle ceneri del “Redattore Atti”, è un’applicazione che consente, ad oggi, la completa automazione della gestione di atti giuridici relativi a procedimenti di ingiunzione ante causam. Il primo accesso alla Consolle dell’Avvocato, si effettua tramite Browser Web all’indirizzo che verrà indicato nel sito dell’Ordine e l’installazione è automatica come anche lo scarico degli aggiornamenti. 8 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 13 L’accesso ad Internet è pertanto necessario solo per il primo utilizzo, per gli aggiornamenti e per l’invio della “busta” al Punto di Accesso, mentre le funzionalità del programma sono fruibili anche in assenza di connessione. Rispetto al precedente software le differenze sono notevoli in nome di una ritrovata libertà di redazione degli atti e di una maggiore semplicità ottenuta anche attraverso un’interfaccia decisamente più amichevole. Finalmente è stato posto termine alla difficile convivenza tra la formattazione del documento e il linguaggio XML in favore di un più diffuso e semplice PDF. Questo consente all’avvocato di utilizzare il sistema di videoscrittura abituale redigendo l’atto in completa autonomia con il solo vincolo della trasformazione del file in PDF. Residua, in ogni caso, la possibilità di attivare dalla consolle la componente di redazione, basata su Microsoft Word, sulla base di modelli predefiniti che, a differenza del vecchio Redattore, non contengono alcuna macro e sono privi di campi, controlli e limitazioni. Tutti i documenti creati, sia attraverso la componente di redazione del sistema, sia con altre modalità, devono essere trasformati in formato PDF attraverso l’uso di un qualsiasi strumento di conversione esterno alla consolle. La consolle consente inoltre il salvataggio delle anagrafiche delle parti ricorrenti al fine di rendere più semplice il recupero dei dati in caso di nuovi procedimenti con le stesse parti, nonché delle anagrafiche degli avvocati che fanno parte dello studio. Per permettere la corretta trasmissione dei dati relativi all’atto in cancelleria, l’avvocato è tenuto a compilare, attraverso una serie di wizard, un’anagrafica minimale del fascicolo che viene salvata su una base dati locale e poi trasformata, in fase di creazione della busta, in un file XML di servizio che viaggia insieme all’atto ed ai suoi allegati. Per la creazione della busta da inoltrare al Punto di Accesso è necessario poi che l’atto, convertito nel formato PDF, venga importato all’interno della consolle. La stessa procedura di upload vale anche per l’importazione degli allegati che devono rispettare i formati ammessi dal processo civile telematico. Il ricorso va poi sottoscritto digitalmente nel modo consueto e così anche gli allegati per i quali è richiesta la firma. A questo punto è possibile procedere alla creazione della busta che viene inoltrata al Punto di Accesso attraverso una specifica funzionalità dell’applicativo, studiata apposta per l’Ordine degli Avvocati di Milano, che consente sia l’invio dell’atto alla cancelleria, sia il monitoraggio delle fasi successive all’invio senza la necessità di uscire dal programma. La consolle dell’avvocato diventa pertanto non solo uno strumento atto alla creazione della busta ed al suo inoltro in cancelleria, ma anche un vero e proprio gestionale degli atti telematici che potranno essere facilmente archiviati e monitorati nel loro esito. La prospettiva Dopo tutto il lavoro profuso in questi anni e dopo tutti i risultati raggiunti abbiamo compreso che la strada intrapresa quattro anni fa era quella giusta. 9 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 14 Il futuro dell’avvocatura passa anche dal processo telematico e dal costante aggiornamento professionale soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie che servono e serviranno sempre di più nella nostra professione per consentire ai professionisti di dedicare la maggior parte del proprio tempo allo studio e non alle code nelle cancellerie del tribunale. Quanto realizzato finora ci indica con chiarezza quali siano le prospettive di sviluppo futuro. Innanzitutto, come Consiglio dell’Ordine stiamo promuovendo con sempre maggiore entusiasmo l’impiego da parte degli studi legali dei vari strumenti informatici ormai disponibili, certi che il buon esito delle iniziative assunte dipenda anche dal coinvolgimento, il più ampio possibile, dell’avvocatura, la quale – a sua volta – deve acquisire una maggiore coscienza delle potenzialità di queste tecnologie e dei benefici che esse possono produrre sull’organizzazione del lavoro. Ne consegue che, per noi avvocati così come per i magistrati e il personale delle cancellerie, è necessario un cambiamento di mentalità, che permetta di superare, senza ulteriori ritardi, anche le resistenze al nuovo ancora percepibili in modo diffuso nel nostro settore. L'Information Technology è già ora uno degli elementi strutturali e organizzativi da cui non è più possibile prescindere se si vuole riuscire finalmente a dare una svolta reale al drammatico stato di arretratezza in cui la nostra Giustizia è da tempo bloccata. Il nostro Paese è pesantemente penalizzato dalle inefficienze organizzative e strutturali della Giustizia che condizionano l’approccio alle importantissime sfide che, in questi anni di continui cambiamenti, sollecitano non solo il nostro ma tutti i sistemi economici, politici e sociali del mondo. Abbiamo, quindi, ritenuto indispensabile intervenire innanzitutto su aspetti essenziali, direi vitali, come ad esempio, sulla procedura dei decreti ingiuntivi. Infatti, non è possibile far ricadere né sulle imprese né sui privati cittadini, i tempi di attesa, anche di alcuni mesi, occorrenti per ottenere un provvedimento d’ingiunzione. Le stesse considerazioni valgono anche per le esecuzioni e per le notifiche. Il PCT, con il risparmio di tempo che comporta, è, quindi, di importanza strategica anche per l’economia del Paese. Le sfide che ci attendono sono in particolare due. Da un lato dobbiamo impegnarci per l’allargamento dei servizi del processo telematico e, dall’altro, dobbiamo estendere territorialmente i vantaggi che derivano dall’utilizzo di questo strumento. Nei prossimi anni, quindi, intendiamo implementare il più possibile l’informatizzazione del contenzioso ordinario partendo dalle procedure più semplici quali, ad esempio, i decreti ingiuntivi in materia di lavoro o la possibilità di richiedere le copie del provvedimento direttamente dal proprio studio. Tutto ciò senza perdere di vista l’obiettivo finale che rimane l’informatizzazione di tutto il processo civile. Inoltre, collegando i distretti lombardi in una sola rete informatica, sarà possibile operare e lavorare su tutti i Tribunali della nostra regione senza doversi muovere dallo studio. Sicuramente non mancheranno le difficoltà ma, come abbiamo dimostrato in questi anni, gli avvocati sono pronti a superarle. 10 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 15 3. L’ALFABETO PROCESSUALE TELEMATICO A cura del Dott. Enrico Consolandi Magistrato Tribunale di Milano “Parole di miele disegnate da un alfabeto regalato da Cadmo, lettere che sono piccoli doni muniti di mente.” Parmenide Premessa Quando, nel giugno 2006, mi si disse che occorreva organizzare l’arrivo e l’avvio del processo civile telematico a Milano non mi rendevo ben conto di cosa significasse. Forse ancora adesso non posso dire cosa esattamente significhi, quali sono le sue potenzialità, dove porterà. Un po' come chi percorre un sentiero in salita e non sa bene cosa lo aspetta: da vicino, non riesce a vedere nemmeno l'esatto contorno della montagna, ma non per questo non si prepara alle difficoltà che prevede, non per questo si trattiene dal cercare di immaginare, o sognare, meraviglie che lo attendono in vetta. Così, dopo un anno e mezzo, posso dire di conoscere solo il cammino percorso e non cercherò di dare definizioni o concrete prospettive, accontentandomi di raccontare questa esperienza e misurare cosa abbia significato fino ad ora. Alla fine, comunque, da questa esperienza inevitabilmente escono delle idee, forse sentimenti o fantasie, sul significato di questo scambiarsi, nel lavoro giuridico, non più lunghi – a volte tediosi – discorsi scritti sulla carta o parole pronunciate nell'aria, ma piccoli “bit” elettronici, organizzati secondo alfabeti fino a ieri sconosciuti - ed ancora adesso a molti ignoti - che li fanno apparire “muniti di mente”. La preparazione e le prime esperienze Ci fu dunque prima dell’estate 2006 a Milano una riunione con Sergio Brescia, un magistrato che da anni lavora al Ministero della Giustizia per il processo telematico; avvenne presso la presidenza del Tribunale, c’erano anche la dirigente del nostro Cisia e poi Claudio Castelli, giudice milanese da poco al ministero, e il Presidente dell'Ordine degli avvocati, e fu allora che mi si disse che si sarebbero, di lì a poco, realizzati procedimenti monitori senza un foglio di carta, e se volevo aiutare. Senza sapere bene, allora, come fare, sventurato, risposi di sì. In realtà, se il mio ruolo iniziava allora, c’era stato un grande lavoro precedente, contatti fra Ministero e Ordine avvocati di Milano, che aveva realizzato il primo punto d'accesso d'Italia, la predisposizione di un programma applicativo e la sua sperimentazione in sedi pilota, la principale delle quali era stata Genova; fortunatamente c’era anche un consulente, l’immancabile consulente, gentilmente offerto dall'Ordine degli avvocati di Milano, fino al dicembre 2006, che aveva pensato a come strutturare questo 11 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 16 inizio e che fu il perno, almeno inizialmente, dell’operazione. Il consulente mi chiese – chiese in realtà, tramite il Ministero, al Presidente del Tribunale facente funzioni, che mi pregò di occuparmi della questione - di approntare un gruppo di 30 giudici volontari per iniziare questa sperimentazione che sostituiva i bit alla carta, la memoria dei computers e i database alle penne e ai “libroni” di Cancelleria. La scelta dei 30 era già stata fatta con la assegnazione dei personal computer necessari a ciascuno, che erano “moderni” rispetto a quelli diffusi nella amministrazione, perchè avevano 512 Mb di Ram, contro i 128 dei computer ordinari del Tribunale, tutti risalenti al 2000-2001 ed ancora, purtroppo, in uso oggi nella maggioranza degli uffici giudiziari milanesi. Vi era tuttavia la necessità di “assumere” altri giudici, oltre a quei 30, e di dotarli di computers idonei, perchè 11 di quelli precedentemente identificati non potevano essere utili, per motivi vari: alcuni avevano avuto problemi di salute, altri appartenevano alla terza sezione, che non tratta ricorsi monitori, altri alla sezione lavoro, settore nel quale il ricorso “telematico” non poteva essere applicato. Reclutati questi ulteriori 11, a volte quasi a forza, se non con i metodi della marina inglese del '700 – quando le navi imbarcavano malcapitati e poi partivano - a volte con argomenti del tipo “la patria ti vuole”, alla fine il gruppo risultava abbastanza ben composto per una sperimentazione, con persone esperte di informatica e anche dei pressoché neofiti, molto importanti per verificare se si sarebbe trattato di un lavoro per pochi guru dell'informatica o generalizzabile a persone di formazione giuridica e non tecnica. I fatti diranno poi che, con adeguata assistenza e purché ben disposti, anche gli elementi prescelti per la loro insipienza informatica riescono a compiere il lavoro giudiziario telematico, per lo meno questa iniziale frazione loro proposta, con questo nuovo “ferro del mestiere”. Questi nuovi undici però non avevano il computer, prima dell’estate 2006; poiché la data inizialmente fissata era per ottobre 2006 c’era il tempo di ottenere la assegnazione di nuove macchine, con almeno 512 Mb di RAM, senza i quali il programma applicativo, decisamente pesante, non gira. Altro ostacolo era che alcuni giudici, ivi compreso il sottoscritto, non avevano la smart card della firma digitale, necessaria per la sottoscrizione di un provvedimento composto da bit invece che da lettere scritte su un foglio. La firma digitale per i giudici deve essere rilasciata dal CNIPA e non ci si può avvalere delle ordinarie firme rilasciate in poche settimane dalle poste o da altri enti; CNIPA a sua volta impiegava ai tempi qualche mese per emettere le smart card, forse oggi un po' meno. Ci furono non pochi patemi per avere tessere e computers, che a settembre non erano ancora pervenuti agli utenti designati. Non saprei se parlare della fortuna che a volte aiuta gli audaci o della capacità di trovare lati positivi anche nella sfortuna, ma ci fu uno slittamento da ottobre a dicembre per l’inizio della sperimentazione effettiva: ci si misero infatti i server del 12 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 17 Tribunale, quelli acquistati per la occasione, a creare problemi, tanto che alla fine vennero messi da parte quelli nuovi e si supplì con alcune macchine preesistenti, qualche cosa di acquisito per l'occasione e due doti tipicamente italiane: un po' di inventiva e il grande impegno di pochi, i tecnici del nostro CISIA. Mentre questi lavoravano a volte anche di sabato e domenica – contro i precetti religiosi – si vissero due mesi di rinvii, con tutto il tempo, dunque, perchè pervenissero a Milano smart card e computer ed anche per svolgere i corsi per i magistrati e i cancellieri, anche se questa formazione avvenne un po' troppo presto rispetto alla data di effettivo inizio, quando qualcosa era andato dimenticato e fu necessario un ripasso. I problemi dello slittamento furono che la consulenza offerta dall’Ordine degli avvocati era a termine e scadde sul più bello, pochi giorni dopo l’inizio della sperimentazione, quando avrebbe potuto essere utile per qualche mese iniziale. Questo ritardo andò a ridurre anche il previsto periodo di prova dei decreti ingiuntivi telematici, obbligandoci a passare “senza rete” al valore legale, ma in fin dei conti posso dire che fu un bene. Il 4 dicembre, infatti, iniziò il regime del “doppio fascicolo”, vale a dire il regime della presentazione del fascicolo cartaceo abbinato ad un decreto “telematico”, con prevalenza del cartaceo; si trattava di un tentativo di sperimentazione, come lo furono alcuni ricorsi inviati “per prova” con nomi di personaggi quali Topolino o Pippo, dovuti alla fantasia degli avvocati che hanno collaborato alla sperimentazione. In realtà questi tentativi servirono a ben poco, Pippo, Topolino e il doppio fascicolo hanno dato forse un po' di sicurezza, forse aiutavano ad immaginare quel che sarebbe accaduto dopo, ma sono tutt'altro che l'ordinario lavoro giudiziario, che solo può dare la misura dell'utilità e delle problematiche di questi nuovi strumenti. Si è trattato comunque di una fase temporalmente ristretta, oscurata dalla ricorrenza di Sant’Ambrogio: il giorno 11 dicembre 2006 sono cessati gli esperimenti ed è arrivato il primo autentico ricorso per decreto ingiuntivo telematico e, in pari data, i primi provvedimenti. Per chi ha lavorato a questo progetto si è trattato di un evento storico, la prima volta che i provvedimenti venivano documentati e viaggiavano non attraverso qualcosa di tangibile, come un foglio di carta, ma per il tramite di cavi e files e venivano trasmessi in tempo reale senza dover essere materialmente portati da un ufficio all'altro e registrati con la penna su registri ufficiali o di passaggio. Senza che l'avvocato si movesse dallo studio. Il tutto avviene - avveniva allora per la prima volta - per il tramite di un database facilmente consultabile da tutti, il cosiddetto SICC, sistema informatico delle cancellerie civili, che per la prima volta veniva alimentato direttamente dagli avvocati dal loro studio, nel presentare il ricorso, e poi riceveva il deposito del provvedimento del magistrato, registrandolo fra i dati del fascicolo. È chiaro che cambia tutto, ma non deve cambiare la attenzione con cui i casi concreti vengono esaminati, esame che, maneggiando files, resta a volte più difficoltoso, rispetto allo sfogliare un fascicolo cartaceo; si può e si deve, però ricercare anche un 13 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 18 nuovo modo di esprimersi, che sfrutti le possibilità di conoscenza e presentazione consentiti dal nuovo modo di scrittura di memorie, fascicoli e provvedimenti. Concetto molto caro agli informatici è quello di ipertesto, una trattazione che non sia un discorso che si sviluppa solo in senso orizzontale, ma anche in profondità, per la facilità di riferimenti ad altri documenti, testi, disegni, elaborazioni culturali in genere: la forma dell’ipertesto, che è un modo di esporre, ma anche di pensare, è oggi possibile per gli atti giudiziari, lo era assai meno quando questi potevano scriversi solo con il tradizionale alfabeto degli scritti cartacei. Ero stato individuato come il giudice che, quell'undici dicembre, avrebbe avuto l'onore di emettere il primo decreto telematico italiano, ma è accaduto che abbia deluso chi si aspettava un immediato rilascio, perchè i primi due casi capitati sono stati sospesi. La palma del primato è dunque spettata al collega d’Isa, che sicuramente la meritava per il suo impegno nello sviluppo del precedente sistema “polis” e che aveva avuto assegnati i fascicoli successivi a quelli da me sospesi. Proprio il fatto che si fosse potuto procedere alla sospensione significava, però, che l’esame dell’ “incarto processuale” - per usare una terminologia forse destinata al tramonto – era possibile anche per via telematica, anche senza la carta. Un conto è però emettere qualche sporadico provvedimento telematico, tutt’altra faccenda organizzare la diffusione su larga scala della nuova alfabetizzazione dei procedimenti civili, sul che eravamo allora, solo un anno fa, all’inizio degli inizi. Se era stata dimostrata allora la possibilità di fascicoli telematici, restava ora da vedere come si sarebbe comportato il sistema quando si fosse passati da pochi casi ad un impiego massiccio e questa era la vera scommessa, sotto il profilo della organizzazione e della funzionalità dei mezzi disponibili. Funzionamento pratico del Processo Telematico Il sistema ruota sulla comunicazione fra gli avvocati ed il Tribunale: il database di SICC diventa non solo un mezzo per registrare gli eventi processuali, ma anche un deposito di dati inviati dagli avvocati e di provvedimenti dei giudici, il perno della conoscibilità reciproca. SICC è quel che consente quelle consultazioni quotidiane in cancelleria per controllare lo stato dei fascicoli, un grande database sul quale vengono registrati tutti i fascicoli e tutti gli avvenimenti processuali ad opera dei cancellieri, che, quando viene depositato un provvedimento del giudice o una memoria di parte o viene assegnato un fascicolo ad un giudice, atti sino ad ora cartacei, aggiornano mediante apposite maschere i dati del database, che è scritto con il programma Oracle, un nome che forse molti conosceranno più che altro per la sponsorizzazione della sfida americana nella Coppa America di vela che si è corsa quest’anno. È lo stesso database che consentiva, già prima dell’inizio del Processo Civile Telematico, tramite il sistema PolisWeb di conoscere dallo studio molti dati processuali, fra i quali la prossima udienza di ciascun fascicolo e anche, in alcuni casi, i provvedimenti emessi, per i quali comunque faceva testo il documento cartaceo e non il 14 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 19 file visibile, che comunque rappresentava sicuramente una facilitazione per gli utenti. Questo database rappresenta un patrimonio per la amministrazione giudiziaria perchè è la base dati che serve per il funzionamento dei processi e per i rilevamenti statistici: oggi si aggiunge la funzione di snodo delle comunicazioni con gli avvocati. Di qui l'importanza che questa base dati sia alimentata correttamente e tempestivamente ed occorre fare qualche complimento, per una volta, alla amministrazione giudiziaria milanese che ha particolarmente curato, già prima dell’avvento del processo telematico, questa pulizia del dato, oltre che la tempestività degli aggiornamenti. Nonostante la alta percentuale di scopertura dell'organico delle Cancellerie milanesi, dell'ordine del 20 % e superiore a molte altre sedi che sono invece a pieno organico, una recente rilevazione dei tempi di inserimento ha consentito di appurare che l’80 % delle registrazioni avviene entro una settimana dall’evento processuale, addirittura la maggior parte nella giornata stessa o in quella seguente. Anche la esattezza e completezza dei dati inseriti è molto importante e condiziona la riuscita del processo telematico: basti pensare che la comunicazione agli avvocati avviene tramite il loro codice fiscale, nel senso che la macchina va a cercare l’avvocato destinatario della comunicazione telematica per il tramite del codice fiscale e non del nome – perchè altrimenti, per esempio, chi si chiami Marco Antonio Bianchi non verrebbe riconosciuto quando si indichi come Marco Bianchi - per cui l’aver curato le schede anagrafiche dei difensori ed avere i codici fiscali inseriti correttamente è stato basilare per l’avvio della sperimentazione. In altre sedi ove si intende iniziare e ove altrettanta cura non è stata posta sarà necessario un lavoro certosino di controllo dei codici fiscali, che in molte sedi venivano trascurati perchè ritenuti inutili. È d'altronde di tutta evidenza che viene considerato importante solo il dato che viene poi utilizzato e la particolare cura su questo aspetto di pulizia del dato non è frutto di particolare puntiglio o impegno personale: il motivo per cui il dato anagrafico dell’avvocato era stato a Milano ritenuto importante è che anche nel precedente sistema PolisWeb quel codice fiscale serviva alla comunicazione fra uffici giudiziari e foro. In effetti il sistema PolisWeb era stato il precursore del PCT: è il sistema attraverso cui dall’ufficio molti avvocati riescono a vedere alcuni dati del SICC, fra cui la fissazione delle udienze e anche i provvedimenti quando questi venivano dal giudice redatti con il sistema polis, che era a Milano usato da alcune decine di magistrati. Quel sistema consentiva al giudice di estrarre dal SICC i dati delle parti, che venivano usati per la intestazione del provvedimento, di redigere poi la motivazione e quindi di “inviare” il file in Cancelleria, assieme al documento cartaceo. Il Cancelliere poi accettava il file, che prendeva lo stesso numero del provvedimento, quando era una sentenza, e da quel momento poteva esser visto dagli avvocati direttamente dal loro studio, fermo restando che si trattava dell'immagine di un documento e non del documento stesso. La differenza fra il vecchio polis ed il processo civile telematico è che il provvedimento non è più la carta, ma il file, sottoscritto con firma digitale dal giudice e dal cancelliere: la carta è solo una copia che serve per quegli atti, come la notifica, che necessitano 15 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 20 di questo tipo di “interfaccia” di conoscenza. Il nucleo del PCT è però sempre la comunicazione, che ruota sulla base dati costituita dal SICC, che viene alimentato non più solo dai cancellieri, con la rete di computers del Tribunale, ma anche dall’esterno dagli avvocati e dai giudici, anche direttamente dal loro domicilio. In pratica per i ricorsi monitori – gli unici per cui sia intervenuto l’apposito decreto ministeriale che autorizza la forma telematica dei provvedimenti e dei ricorsi - quando l’avvocato manda dal suo ufficio i files del suo ricorso, con la sua firma digitale, con gli allegati passati nello scanner, questi passano, come unica busta anch'essa firmata, dal punto d’accesso dell'Ordine degli avvocati, che li comunica al punto d’accesso del Ministero della Giustizia; da lì la busta e il contenuto vengono inviati ai server della rete del Tribunale per essere registrati nel SICC. In questa fase vi sono dei possibili rifiuti dei dati non correttamente comunicati, ma se tutto è a posto i files vengono letti dal cancelliere, che può ancora rifiutarli per vizi vari, quali il doppio invio, la carenza di dati essenziali o altro, altrimenti li accetta e provvede alla assegnazione al singolo giudice. Così il dato indicato dall'avvocato nel ricorso entra nel database del SICC, assumendo un suo numero di ruolo automaticamente e viene già registrato l’evento “assegnato a giudice”: il difensore può già a questo punto conoscere chi è il magistrato incaricato della trattazione. Se dopo questo doppio controllo i ricorsi vengono accettati ed assegnati, il che accade in una percentuale rilevante, superiore all’80 % dei casi, il magistrato può vedere i fascicoli collegando la sua postazione di lavoro al server del Tribunale e scaricando “in locale” sul suo computer quei files, o, più precisamente, una copia degli stessi, priva della firma digitale che li appesantisce. A quel punto il magistrato può guardare i files, esaminare il caso e studiarlo e alla fine emettere, sottoscrivendolo con la firma digitale, il provvedimento. Un provvedimento rivoluzionario, che non è più un foglio che qualcuno deve ritirare e recapitare al cancelliere, registrare e passare all’ufficio del registro, ma un file, che viene registrato nel database del SICC e che diventa visibile all’avvocato non appena il cancelliere ha effettuato un controllo, sempre per via telematica, della correttezza del provvedimento e lo ha accettato e sottoscritto, sempre telematicamente. Contemporaneamente alla accettazione del provvedimento è previsto un messaggio di posta certificata all'avvocato che gli segnala la visibilità del provvedimento emesso. Fino a questo punto tutto avviene senza che nessuno si muova dall’ufficio e senza carta: poiché però il decreto ingiuntivo deve divenire, per la notifica, qualcosa di corporeo, alla fine l'avvocato deve recarsi in Cancelleria per richiedere e ritirare la copia cartacea del provvedimento-file da notificare al debitore. Anticipando un dato che verrà approfondito in seguito si dirà che dalla presentazione del ricorso monitorio alla emissione del provvedimento passano mediamente 15 giorni – se si esclude il periodo feriale - contro i tempi assai più lunghi occorrenti per i ricorsi ordinari: si tratta di un risparmio realizzato non per il lavoro del giudice, che anzi è più difficile, ma per il risparmio di lavoro in cancelleria, poiché tutte le 16 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 21 scritturazioni di passaggio e le registrazioni che prima venivano effettuate su registri e nel SICC da parte della Cancelleria, avvengono ora per via telematica e in parte sono effettuate direttamente dal difensore. Ci saranno sempre i critici, che diranno che si poteva continuare ad usare la carta ed aumentare il personale in Cancelleria e che forse sarebbe costato meno, ma il minor lavoro in cancelleria è un dato acquisito già ora e l’alfabetizzazione telematica consente non solo una maggiore rapidità e comodità, ma anche una maggiore trasparenza. Laddove questa alfabetizzazione venisse estesa al contenzioso, vi son utilità che ora si possono solo immaginare, sulla cima della montagna a cui può portare questo sentiero di bit: alludo non solo all’evoluzione del ragionamento giuridico verso l’ipertesto, ma anche alla possibilità di raccogliere e ordinare la giurisprudenza con motori di ricerca che consentano di censire ed ordinare i precedenti. Già ora esiste un patrimonio di oltre 2000 sentenze redatte con il “vecchio” polis nel Tribunale di Milano, che sono accessibili come files con un rudimentale motore di ricerca, per lo meno dalla rete del Tribunale ai giudici: per il futuro occorre pensare di aprire all'esterno questo patrimonio di conoscenza, una volta reso classificabile e privato dei dati sensibili. Tutto ciò potrà farsi solo se i provvedimenti saranno files, o, per meglio dire, se i files che oggi servono a stampare i provvedimenti verranno raccolti e ordinati nel database del SICC. Se poi, come pare, entro pochi mesi questo database riguarderà non il singolo Tribunale, ma tutti gli uffici del distretto, sarà possibile accedere alla giurisprudenza non solo milanese, ma anche dei Tribunali del distretto. Altre utilità si possono al momento solo immaginare, fra le quali il passaggio di atti da un grado all'altro del processo: se i verbali e le ordinanze e le sentenze di primo grado saranno files contenuti in un “fascicolo telematico”, non sarà, forse, necessario spostare e ridepositare tutto in grado di appello, ma sarà sufficiente abilitare la Corte alla consultazione del fascicolo di primo grado. Altro effetto, in parte già verificatosi con polis, è che la visibilità e la possibilità di deposito di atti dallo studio dell'avvocato determinerà probabilmente una minore necessità di accesso agli uffici giudiziari, con benefici facilmente immaginabili in termini di congestione di questi, perennemente insufficienti. Si può pensare anche ad una registrazione e archiviazione della trattazione orale d’udienza mediante files audio, da tradurre in scritto mediante programmi di riconoscimento vocale, ma solo in via eventuale e parziale. Per raggiungere tutto ciò occorre però ancora molto lavoro, un progetto ministeriale prevede l'obbligatorietà del processo civile telematico per tutte le materie entro il giugno 2010: è sicuramente una previsione ottimistica e non basta certo una legge, ad oggi solo disegnata, a modificare una realtà ben diversa, ma questa previsione indica un indirizzo governativo ben preciso. La relativa relazione al disegno di legge è un po' più realistica e indica che per quella data PCT interesserà il diritto del lavoro e le esecuzioni, perchè in questo settore esistono progetti più studiati, ma una scelta pare proprio essere stata fatta ed occorre dire che essa altro non è che il terminale di un 17 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 22 movimento giuridico-culturale di attenzione verso l’alfabetizzazione telematica del rito dei processi civili. In realtà il processo civile telematico è un investimento, significa cioè impiegare risorse economiche ed umane oggi per avere un diverso modo di fare i processi domani, ma occorre spendere per ottenere il miglioramento, scommettere, in pratica, che il miglioramento ci sarà all’esito del progetto; qui entrano in gioco le croniche, purtroppo, carenze di questo nostro Stato sulle capacità di spesa, sia nel senso di trovare le risorse economiche necessarie che nel loro impiego, ma anche questioni politiche, la capacità di portare avanti progetti di lungo periodo. Occorre anche la collaborazione delle categorie interessate e va rimarcato che per ora la sensibilità di tutti su questi temi c'è stata, in primis dell’Ordine milanese, che ha per primo in Italia speso quanto necessario alla realizzazione e al funzionamento del punto d’accesso. Pare comunque inevitabile, oltre che opportuno, che si vada per gradi, come si sta procedendo ora, con il primo passo costituito da quel che abbiamo fatto a Milano, consci che su questo progetto l’Italia è all'avanguardia in Europa, come siamo stati fra i primi paesi ad approvare la normativa sulla firma digitale. Passiamo quindi a vedere quale è stata la organizzazione e quali i risultati. Organizzazione È stato necessario stabilire, per prima cosa, le modalità di assegnazione dei ricorsi: era necessario rispettare le competenze delle sezioni specializzate, per le quali i ricorsi attinenti il diritto bancario venivano assegnati alla sesta sezione, quelli in tema di leasing alla dodicesima e in tema di locazioni alla sezione tredicesima Questo ha reso necessario reperire almeno tre giudici per ciascuna di queste sezioni, che si occupassero di ricorsi telematici e qui qualcuno si è mostrato riluttante, ma tre volontari per ciascuna sezione alla fine son stati trovati abbastanza facilmente. Calcolate le proporzioni delle sopravvenienze si è stabilito di non assegnare alla sesta e alla dodicesima sezione ricorsi che non fossero della rispettiva specializzazione, mentre la sezione delle locazioni, la tredicesima, riceve anche una quota dei ricorsi generici, ma in ragione della metà degli altri magistrati telematici. Vi è stata una prima fase in cui i ricorsi venivano assegnati uno per ciascun giudice, per consentire l'apprendimento e far sì che ciascuno avesse un ricorso per esercitarsi; in una seconda fase si è passati ad una assegnazione di un gruppo di cinque ricorsi per ciascun magistrato. Questo mutamento è stato introdotto sia per consentire a ciascun giudice di avere un lavoro telematico “a blocchi” e non dover costantemente ricercare se fosse arrivato qualche nuovo ricorso telematico, sia per poter più facilmente identificare i “doppioni”, quei casi cioè in cui per errore l'avvocato invia due volte lo stesso ricorso. Su questo la Cancelleria effettua un primo filtro, non sempre sufficiente, ma con la assegnazione di cinque ricorsi in sequenza sembrava più facile che i “doppioni” venissero assegnati allo stesso giudice, che così poteva accorgersi dell’errore. Nei primi mesi i ricorsi telematici sono stati pochi, ma in progressione geometrica: 18 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 23 nel dicembre 2006 ne arrivarono una cinquantina, a gennaio un centinaio, a febbraio erano già duecento e a marzo oltre trecento, crescendo ancora successivamente, attualmente ne arrivano oltre 600 al mese. Inizialmente avevamo chiesto agli avvocati di non mandare troppi ricorsi, per la novità dello strumento, ed era stato fissato un limite settimanale per avvocato. Anche quando questo limite è stato abolito non si è avuta una netta crescita e ciò probabilmente per la macchinosità del programma usato per la redazione dei ricorsi, che allo stato non consente agli avvocati la serializzazione del lavoro, per cui ogni ricorso va scritto ex novo. Fondamentale è stata poi la assistenza ai giudici ed alla cancelleria prestata da tecnici del CISIA e dal personale da questa dipendente; perchè i giudici hanno una formazione giuridica e sui computer sono degli apprendisti, ancor più su applicativi che non sono semplici e sono nuovi per tutti, per cui occorre che abbiano dei referenti continuamente a disposizione che ne curino la formazione e li assistano in tutti i problemi pratici che si possono presentare. Il Ministero ha perciò consentito e finanziato l'incremento della assistenza con due tecnici, a termine, che hanno contribuito non poco alla riuscita del PCT fornendo supporto, censendo le problematiche e progettando soluzioni pratiche. Vi sono stati poi due punti importanti della organizzazione del lavoro e cioè una commissione “mista” milanese, composta da giudici, avvocati, cancellieri e personale del CISIA, che si ritrova periodicamente per censire, analizzare e possibilmente risolvere o proporre soluzioni alle problematiche che nascono dal PCT, ed una commissione nazionale incaricata dal Ministero di studiare gli sviluppi del programma applicativo ed i punti critici, per proporre modifiche al programma deputato alla gestione del PCT, commissione questa guidata dal Ministero della Giustizia e nella quale siedono magistrati e tecnici, che svolge il suo lavoro via mail e con riunioni periodiche. La commissione “mista” è un’articolazione inevitabile in un progetto, quale la informatizzazione del processo civile, che è in buona parte una riorganizzazione delle comunicazioni fra utenti e uffici pubblici e non può dunque che avvenire nel dialogo e nella collaborazione fra le parti, perchè queste si stanno ripromettendo di adottare un nuovo alfabeto per scambiarsi informazioni; per questo la conoscenza dei rispettivi problemi è importante e dunque il confronto costante deve divenire metodo di lavoro e la commissione “mista” è il luogo in cui questo avviene. In effetti da questo lavoro nascono non solo soluzioni di problemi pratici, ma anche elaborazioni intellettuali interessanti, quali quella dell’ufficio per il processo telematico, che altro non è che la teorizzazione di quel che già avviene. Vi è infatti una organizzazione di mezzi e persone, queste a volte poco note, ma basilari, nel Tribunale che si occupa della gestione del flusso di informazioni ed aiuta tanto i giudici che i cancellieri nel lavoro “telematico”, quando occorrono cognizioni tecniche, e che presidia lo scambio degli atti, gestendo quelli problematici. Dalla parte “privata” esiste un “infopoint” che svolge analogo servizio di consulenza ed ausilio verso gli avvocati. Le due strutture si parlano quotidianamente per la gestione dei problemi, reputati giustamente comuni, di comunicazione di atti, di parte e giudiziari. 19 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 24 È l’insieme di queste strutture, che attualmente non hanno una precisa sistemazione, che è stato definito “ufficio per il processo telematico” ed è a questo processo che occorre guardare per lo sviluppo di questa nuova alfabetizzazione del linguaggio processuale. La definizione di questo ufficio sarà basilare per dare norme di funzionamento, prima pratiche, poi, auspicabilmente, amministrative: la comunicazione telematica non può restare affidata a gestioni locali, differenti fra Tribunale e Tribunale, ma deve essere gestita con strumenti generali, quali leggi e regolamenti, per consentire di uniformare le prassi sul territorio nazionale, uniformandole, possibilmente, alle migliori. Quindi vi dovrà essere un ufficio per la gestione del flusso di dati telematici, che dialoghi con i gestori del punto d'accesso degli avvocati, ed un luogo di scambio di idee, la commissione mista, chiamata anche “mistica” per un felice lapsus calami. È poi altrettanto importante che il Ministero abbia un osservatorio, la commissione nazionale, su quel che accade in questi primi passi del Processo Civile telematico, anche per veicolare le istanze della prassi a chi ha il compito di scrivere i programmi applicativi, svolgendo la relativa, ineliminabile analisi. Il programma applicativo che gestisce questo scambio di dati, quindi anche la redazione di atti da parte degli avvocati e dei magistrati, diviene implicitamente, il modulo del funzionamento per deposito e redazione di atti processuali e giuridici, un compito fino ad ora riservato alle leggi processuali. È chiaro che il successo dell'iniziativa ministeriale – ma non solo ministeriale, perchè per lo meno anche l’Ordine degli avvocati di Milano vi si è impegnato - di supporto al Processo Civile Telematico è legata alle capacità del programma nel consentire una comunicazione moderna, completa ed “efficiente”, sia sotto il profilo della rapidità che delle possibilità di presentare documenti e concetti, anche con l'uso di nuove possibilità espressive. La trasmissione telematica deve portare, in altre parole, ad una nuova efficienza della comunicazione, potendo costituire non la semplice trasmissione del dato, ma la sua conformazione, per trovare forme espressive concise ed essenziali, ma documentate: forme nuove consentite dalla informatica, quali l’ipertesto. In tempi di informatica non dovrebbe spaventare nessuno questa parola, della quale a buon conto, riporto la efficace definizione data da Wikipedia “L’ipertesto è una struttura informativa costituita di un insieme di testi o pagine leggibili con l’ausilio di un’interfaccia elettronica, in maniera non sequenziale, per mezzo di particolari parole chiamate collegamenti ipertestuali (hyperlink o rimandi). I collegamenti costituiscono una rete raggiata o variamente incrociata di informazioni, organizzate secondo diversi criteri, ad esempio paritetici o gerarchici, in modo da costituire vari percorsi di lettura alternativi.” In realtà ipertesto è anche il diritto, o il ragionamento giuridico, perchè consiste in una serie di definizioni coordinate (o subordinate): così il discorso di una parte che richieda il pagamento di un prezzo non fa che collegare proposizioni normative (nell’esempio 1 - “la vendita è lo scambio della cosa contro il prezzo” 2 - “obbligo del venditore è il pagamento del prezzo” 3 - “il creditore deve ottenere sentenza di 20 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 25 condanna o decreto ingiuntivo per iniziare la esecuzione forzata”), sia fra loro che a situazioni di fatto (nell’esempio il contratto di vendita, la ricevuta della merce, eventualmente la promessa di pagamento). L’organizzazione di domande e provvedimenti come ipertesti, con collegamenti ai documenti o a parti di essi o a riferimenti giurisprudenziali, è una importante possibilità aperta dal PCT ai giuristi, che deve essere sfruttata per trovare quella “efficienza” del linguaggio in campo giuridico, di cui sopra parlavo. È chiaro – per illustrare le possibilità offerte dalla informatica - che la memoria del difensore non avrà necessità di riportare un testo giuridico per esteso, quando potrà limitarsi ad un link al punto della sentenza citata come precedente e nemmeno dovrà riportare per esteso le precedenti memorie, proprie o avverse, se queste saranno conoscibili alle parti ed al giudice - magari anche al giudice d’appello - mediante un link; anche la produzione ed indicazione dei documenti potrà essere semplificata – e non si perderanno più - quando un link porterà direttamente al punto del documento, in ipotesi un ponderoso contratto del quale interessa solo una piccola frase. Anche nell’ambito dello stesso documento la tecnica del collegamento può essere utile, si pensi per esempio alla indicazione del quesito, oggi necessaria ex art. 366 bis cpc per i ricorsi di Cassazione (si ricorda sull’importanza del collegamento fra quesito e ricorso la recente sentenza a sezioni unite della Cassazione del 5.1.2007 n. 36 “a norma dell'articolo 366 bis cpc è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o comunque assolutamente generico” rinvenibile in http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=860&testocompleto=si), ma auspicabile in tutti gli atti, quesito che costituisce una struttura logica del discorso giuridico e che potrà essere richiamato, al pari delle conclusioni, mediante collegamento ipertestuale in tutti i punti della trattazione generale in cui viene ad assumere importanza. La sentenza, poi, può essa stessa essere concepita come ipertesto, essendo in costante equilibrio fra fatto concreto e un sistema di norme. Le possibilità di sintesi e chiarezza espositiva e concettuale, offerte dal linguaggio dell’ipertesto saranno possibili nel processo telematico e debbono essere sfruttate. “Saranno” – non ancora “sono” - si dice perchè, per tornare alla esperienza concreta e precisamente al programma, occorre dire che esso è al momento ancora rudimentale e non consente la redazione di “ipertesti”, ma di file semplicissimi, nemmeno con tutti i caratteri usati da word - il programma di trattamento parola più usato - non consente collegamenti ai documenti e non consente, allo stato, la redazione e la comunicazione di documenti diversi da quelli dei ricorsi monitori. Anche il programma deve però considerarsi un “work in progress” ed in effetti al momento sono probabilmente più importanti le linee di tendenza, il lavoro per il futuro piuttosto che i risultati concreti. Per non allargare troppo lo iato fra potenzialità e realtà, fra “sogni e remo da voga” - per usare una espressione del collega Roberto Braccialini in un articolo su Questione Giustizia – occorre non proseguire troppo su questa strada, ma anche riflettere sui dati 21 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 26 statistici, che dicono che questo primo anno già significa qualcosa sotto il profilo pratico. I risultati numerici dell’esperienza di un anno La tabella che segue riporta l’andamento numerico dei ricorsi monitori telematici, suddivisi per i primi dodici mesi di funzionamento, dal dicembre 2006 al novembre 2007, entrambi compresi. Si noterà l'andamento crescente, con la flessione del periodo feriale e il conseguente progressivo diminuire dei ricorsi cartacei, in relazione ai dati dell'anno precedente: se si considera che l'impegno della Cancelleria per i ricorsi telematici è assai inferiore rispetto a quel che richiede il cartaceo, il dato novembrino del 19 % sul flusso totale indica che un sostanzioso contributo è stato dato anche ai decreti cartacei, liberando personale per la lavorazione di questo tipo di ricorsi. Il graduale aumento è dovuto sia alla maggiore pratica acquisita dagli avvocati che al crescere del numero degli abilitati: gli avvocati infatti debbono seguire dei corsi di abilitazione per accedere al ricorso telematico e quindi man mano che cresce il numero di coloro che hanno seguito il corso cresce anche il numero degli utenti di PCT e dei ricorsi. Attualmente i ricorsi telematici vengono trattati, non in via esclusiva, da 28 giudici su 105, circa, civilisti milanesi – escluso il Tribunale del lavoro - che trattano i decreti ingiuntivi. Poiché, confermandosi la tendenza in crescita delle percentuali di novembre (fra 19 e 20 % del totale), a breve sarà raggiunta la parità fra il rendimento dei giudici “telematici” e quelli “cartacei”: a questo punto sarà necessario istruire altri giudici al processo telematico, come in effetti ci si appresta a fare. Anno/Mese telematici 2007 2006/12 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 Totale 51 94 214 335 271 400 507 564 92 503 603 676 4.310 cartacei percentuale 2.642 3.019 3.352 3.646 2.745 3.204 3.080 3.369 705 2.536 3.532 2.876 34.706 1,89 3,02 6,00 8,41 8,99 11,10 14,13 14,34 11,54 16,55 14,58 19,03 11,05 22 totali 2007 2.693 3.113 3.566 3.981 3.016 3.604 3.587 3.933 797 3.039 4.135 3.552 39.016 raffronto Anno/Mese 2006 2006 3.251 2.816 3.561 3.749 2.864 3.662 3.870 3.698 784 3.694 3.875 3.528 39.352 2005/12 2006/01 2006/02 2006/03 2006/04 2006/05 2006/06 2006/07 2006/08 2006/09 2006/10 2006/11 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 27 Avvertenza: fra i fascicoli cartacei sono conteggiati anche i decreti ingiuntivi emessi a seguito di convalida di sfratto Il dato che preme di più a tutti, per la nostra Costituzione e per i richiami ricevuti dall’Italia in Europa è però quello sulla durata. La estrazione dei dati al 30 novembre, dunque dopo circa un anno di funzionamento, mostra risultati che si possono giudicare soddisfacenti, perchè segnano una diminuzione dei tempi in questo specifico settore. Sulla durata il campione dei ricorsi telematici analizzati è inferiore a quello sulla mera presentazione, perchè sono stati considerati solo i ricorsi che hanno avuto per esito un immediato decreto di accoglimento o di rigetto, per non falsare il dato considerando anche i ricorsi nell'ambito dei quali si è avuta una sospensione, laddove il ritardo potrebbe dipendere anche dal fatto che la documentazione integrativa sia stata prodotta tardivamente. Si tratta dunque di 3247 ricorsi, dei quali 74 rigettati e 3173 accolti, come s’è detto senza sospensioni. La differenza fra 3247 costituenti questo campione e i 4310 validamente presentati è costituita da ricorsi sospesi e da un certo numero di ricorsi ancora non trattati; a conti fatti i sospesi dovrebbero essere circa 800, calcolando che la metà dei 676 ricorsi di novembre non sia ancora stata lavorata: ciò denota una percentuale di sospensione fra il 20 e il 25 %, che corrisponde alla stima derivante dalla mia personale esperienza. È stata fatta una estrazione dei dati SICC sulla durata per conteggiare i giorni intercorsi dalla data del deposito alla emissione del provvedimento: per illustrare cosa significhi riporterò uno stralcio di questa estrazione, relativa a solo pochi records, perchè ripeterli tutti e 3247 sarebbe troppo. N. RG Anno Deposito Ricorso Iscrizione a Ruolo 00059887 00060053 00060054 00060056 00060142 00060143 00060144 00060145 00060146 00060151 00060883 00060885 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 29/09/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 02/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 01/10/2007 04/10/2007 04/10/2007 23 Data gg. dal Tipo Provvedimento deposito al Definizione Provvedimento 02/11/2007 33 ACCOLTO 08/11/2007 38 ACCOLTO 12/11/2007 42 ACCOLTO 02/10/2007 1 ACCOLTO 04/10/2007 3 ACCOLTO 04/10/2007 2 ACCOLTO 04/10/2007 2 ACCOLTO 05/10/2007 3 ACCOLTO 05/10/2007 3 ACCOLTO 03/10/2007 1 ACCOLTO 05/10/2007 3 ACCOLTO 15/11/2007 43 ACCOLTO op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 28 Sommando i giorni intercorsi, per ciascun procedimento, fra il deposito del ricorso e la emissione del provvedimento (il deposito prevede anche la accettazione del cancelliere e segue di massimo due giorni) e dividendo questa sommatoria per il numero di ricorsi si ottiene un media di 20 giorni a ricorso: un buon risultato, tenuto presente che analoga operazione sul cartaceo, nel quale però il dato è meno attendibile – per l’inesattezza di registrazioni effettuate dall'operatore e per la presenza nel campione di decreti ingiuntivi emessi a seguito di convalida di sfratto e dunque contestuali - dà una media di 66 giorni. Analizzando però più a fondo questo dato si vede che questa media è fatta da dati molto variabili, con alcune decine di ricorsi con tempi lunghi, oltre i 100 giorni ed altri con tempi di un giorno o due, o addirittura emessi in giornata. Quindi la media è un dato poco significativo e le decine di ricorsi “anomali” sono probabilmente dovuti all'intervallo estivo o a difficoltà del giudice, anche con la informatica: se si considera, invece della media, ciò che gli statistici chiamano “moda” il dato migliora sensibilmente. Moda è il valore, nel campione considerato, sul quale si concentra il maggior numero di casi e sul campione dei decreti ingiuntivi milanesi la “moda” è di 6 giorni. Ad una rilevazione intermedia effettuata a giugno, quindi a sei mesi, il valore della “moda” era di sette giorni e dunque scende pian piano che cresce la pratica sul nuovo strumento; il valore medio era di 15 giorni ed è invece cresciuto, probabilmente per le ferie estive, che hanno in molti casi determinato un'assenza di 30 - 40 giorni dall'ufficio. Il valore della “moda” dei cartacei risulterebbe invece di 84 giorni. Infine un dato importante è quello del valore economico di questo esperimento. Con una estrazione dal SICC – una query, secondo gli informatici - si sono andati a recuperare per ciascuno dei 4310 ricorsi il valore indicato ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo, che è obbligatoriamente indicata e che dunque è contenuta nel ricorso stesso, con una cifra contenuta in un campo che viene recuperata nel SICC come una colonna del database. Anche qui gioverà un esempio parziale. La somma dei valori delle richieste è euro 534.847.295. N. RG. anno Tipo richiesta 00035017 00058496 00060960 00028334 00063509 00034485 2007 2007 2007 2007 2007 2007 PAGAMENTO SOMMA PAGAMENTO SOMMA CONSEGNA BENI ONERI CONDOMINIALI PAGAMENTO SOMMA PAGAMENTO SOMMA Valore causa 2.929 2.700 85 8.380 9.052 18.991 Valore richiesta 2.843 2.614 0 8.296 8.968 18.908 differenza 86 86 85 84 84 83 A questo valore vanno sommati i valori delle cause indicati per i decreti ingiuntivi per solo consegna e rilascio (nell'esempio gli 85 euro del ricorso 60960) che è, in totale di euro 15.083.539. Il valore di questo “esperimento” di un anno di ricorsi monitori telematici è dunque 24 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 29 di circa cinquecentocinquanta milioni di euro, una somma per la quale viene ottenuta la ingiunzione, quando deve essere emessa, nella maggioranza dei casi nel giro di una settimana. Nei piccoli Tribunali questi risultati, in termini di rapidità, si possono ottenere, trattando pochi e sporadici casi, ma i valori sono molto differenti. La pratica dei ricorsi “cartacei” milanesi indica durate ben diverse da quelle dei ricorsi telematici e i tempi sono, come accennato, di due – tre mesi superiori. Si può dunque considerare che, nel solo primo anno e solo per i procedimenti monitori milanesi, il valore aggiunto dal processo civile telematico sia l’interesse per duetre mesi su circa 550.000.000 di euro. Credo che sia sufficiente l'indicazione di questi dati, l'unico commento che mi sento di fare è che se si vanno a prendere a prestito in banca somme siffatte, per due-tre mesi, si pagano alcuni milioni di euro di interesse e questo misura il valore di quella che, a questo punto, con difficoltà continuo a definire sperimentazione. Problematiche giuridiche Con i primi decreti ingiuntivi telematici giungono le prime eccezioni formali su questo processo e la prima non poteva che riguardare la procura alle liti, che infatti è stata proposta: si tratta di eccezioni formali né potrebbe essere diversamente quando si passa da un linguaggio ad un altro, perchè vi sarà sempre qualcuno che troverà l’uno diverso dall'altro, il che è una tautologia. Poiché l’atto introduttivo, il ricorso è, per così dire, dematerializzato, sono state sollevate obiezioni, in relazione all’art. 83 cpc, sul fatto che la procura non è a margine e non è nemmeno unita; il ricorso telematico oggi è un insieme di impulsi elettronici, non un foglio di carta, quindi il tradizionale timbro laterale non esiste e, a meno che il cliente sia dotato di firma digitale, non è possibile nemmeno che la procura sia riportata in calce, perchè dovrebbe costituire a sua volta un documento costituito dalla registrazione di bit. La procura sarà dunque rilasciata normalmente su foglio separato, che deve essere “congiunto materialmente” all’atto cui si riferisce, secondo l’art. 83 stesso; il punto è dunque cosa significhi, per ricorsi telematici, questa prescrizione di congiunzione. È una congiunzione per forza di cose diversa da quella cartacea e che sussiste per il solo fatto che si tratta di documenti legati da un unico “indice” telematico. La ratio della norma è la certezza del riferimento della procura all’azione effettivamente iniziata e ciò può dedursi per prima cosa dal testo della procura stessa. Per i documenti cartacei, inoltre, la Cassazione aveva già ritenuto non necessaria la “spillatura” del documento, ritenendo sufficiente che la procura fosse numerata in fondo all’atto difensivo (Cass. 13178 del 2004, dove la procura era la pag. 11 bis dell’atto, indicazione ritenuta sufficiente). In altra pronuncia la Cassazione aveva stigmatizzato la adozione di criteri interpretativi che si risolvessero in penalizzazioni del diritto di azione non giustificati da esigenze di tutela della controparte (Cass. 12558 del 2003). 25 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 30 Questi principi portano ad escludere la legittimità di interpretazioni formalistiche, tendenti a far passare un foglio attraverso un cavo per trasmissione dati. Le modalità di “congiunzione” per gli atti telematici sono quelle previste dall’art. 10 del dpr 123 del 2001 (regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile): “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale”. Queste norme tecniche sono richiamate con valore di legge dagli articoli 20 e 71 del codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7.3.2005 n. 82). Il messaggio telematico con cui viene recapitato il ricorso, con gli allegati, è in realtà un insieme di impulsi contenente un indice per la lettura dei vari files e deve concepirsi come una sorta di “busta” telematica che contiene più documenti; una busta anche lei sottoscritta con firma digitale. Pertanto per gli atti telematici la procura rilasciata su foglio a parte è regolarmente prodotta e congiunta quando la sua immagine sia contenuta nella medesima “busta” del ricorso sottoscritta con firma digitale (tesi sulla quale si ha la prima pronuncia giurisprudenziale ord. Trib. Milano g.u. Simonetti pubblicata in Foro Italico del febbraio 2008, fascicolo anticipazioni e novità pag.11). Del resto nella realtà la “busta” di trasmissione telematica altro non è che una serie di impulsi, di bit, trasmessi in una serie continua e inscindibile, se non a mezzo di programmi di lettura, per cui questa forma di invio corrisponde alla congiunzione materiale prescritta dall’art. 83 cpc per i documenti cartacei. Questo è significativo di come norme fatte per una realtà processuale seguita da carte debbano essere rilette alla luce del fatto che il nostro ordinamento sicuramente prevede il processo civile telematico, scritto con lettere elettroniche; alla luce delle richiamate sentenze della Cassazione una lettura dell'articolo 83 cpc che impedisca il funzionamento del processo telematico costituirebbe una limitazione del diritto di azione priva del contenuto di tutela della controparte e ciò impone una lettura evolutiva della congiunzione materiale prevista dal citato art. 83. Considerazioni finali Questo anno di esperienza concreta ha offerto, oltre a questi risultati, anche un contributo ideale di idee e speranze, come si è in parte accennato. Vi è un prossimo appuntamento, al 12 dicembre 2008, quando avrà vigore il regolamento europeo 12.12.2006 sulle procedure di ingiunzione transfrontaliere, una normativa che è il frutto di uno studio che ha riguardato anche le procedure informatiche e la loro possibile adozione in sede europea (si può vedere sul punto il libro verde adottato dalla Commissione europea il 21.12.2002 e i susseguenti lavori). Questa legislazione comunitaria auspica la adozione di procedure nazionali uniformi ed informatizzate (nelle premesse si legge “Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per 26 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 31 facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati “), ma ancora non riesce a concludere per un obbligo in tal senso; allegati al regolamento si trovano dei moduli che dovrebbero usarsi per la procedura informatica, ma ciò che più è stimolante sono due osservazioni contenute nelle premesse, quella per cui l’informatica ragiona per moduli, di cui s’è detto, e quella per cui in sede di ingiunzione la prova deve essere descritta, non esibita o prodotta (art. 7 comma 2 “nella domanda sono indicati: ..... e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda). La legislazione europea ora considerata è stata forse un po' timida, probabilmente ostacolata sulla strada di scelte più decise o radicali dalla molteplicità dei paesi aderenti, con sistemi assai differenziati: per esempio ha ristretto la procedura uniforme alle controversie transfrontaliere, rinunciando alla uniformazione delle procedure interne e ha auspicato, ma non imposto la informatizzazione. Lo studio che ha preceduta questa normativa è stato pregevole ed approfondito e ciò si riflette nelle rispettabili premesse riportate dal regolamento. I principi di quelle due premesse possono riportarsi alla nostra esperienza telematica: la produzione della prova in sede monitoria ha probabilmente poco senso, poiché alla controparte è sempre data facoltà di opposizione e la documentazione vera e propria potrà essere esibita, ove occorra, in quella sede. La vera e propria produzione potrà poi essere superflua ove si tratti di fatti non contestati, ma al contempo si evidenzia come, in un modello di trasmissione di prove non corporea, ma per immagini “scannerizzate”, quale è quello del PCT, la prova per l’ingiunzione possa essere limitata alla indicazione dei documenti. In caso di controversia sulla evidenza probatoria, potrà essere prodotto l'originale nel processo, ma la prova, di per sé, è qualcosa che difficilmente passa in un cavo, caso mai la sua immagine, che è cosa differente, per questo tanto varrebbe limitarsi alla indicazione o precisa elencazione da verificarsi in fase successiva, come dice il regolamento europeo. L'altra osservazione contenuta nel regolamento europeo è la “modularizzazione” delle domande: se si guarda il modulo allegato al regolamento si noterà una semplificazione forse eccessiva, uno spazio per motivazione ridotto a una riga, si vedrà un modulo di compilazione non impossibile, ma sicuramente difficoltosa. Eppure è vero che la strutturazione informatica delle domande suggerisce la loro standardizzazione, la elaborazione di modelli da ripetersi ed eventualmente adattarsi alle situazioni concrete che si presentano. L’esame a video, le modalità stesse di scrittura, impongono di trovare sempre le stesse informazioni, sempre nella stessa posizione: è l'esperienza di chi accede a qualsiasi ambiente informatico, per esempio E.BAY o i siti delle banche: dovrà scrivere user id e password non in un testo, non dove gli pare, ma solo negli appositi campi. Altre informazioni, per esempio le date debbono essere scritte in modo uniforme, pena il fallimento della comunicazione. Una schematizzazione delle domande è quindi auspicabile ed è facilitata dall'informatica, ma non può essere imposta dal legislatore, quanto trovata da prassi “virtuose” e concordate, il cui luogo può essere la commissione mista di cui ho sopra detto. 27 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 32 Per questo la comunicazione telematica può è deve essere sfruttata per la chiarificazione della forma espositiva, ma, con la forma, inevitabilmente anche parte del contenuto, del discorso giuridico: anche se non si arriva al modulo, che effettivamente “blocca” l'interpretazione, uniformare le informazioni è un modo per renderle più chiare, per costruire un “metalinguaggio” legato alla comunicazione dei dati e dei concetti, che finirà per divenire anche una struttura del pensiero. Così “metalinguaggio” - un codice che consente lo scambio di informazioni, come era la lingua comune degli uomini, prima di Babele - sono anche i formati di comunicazione dei dati: per il momento il processo telematico consente l'utilizzo di XML, indispensabile per l'aggiornamento dei registri di cancelleria e la formazione delle “buste”, che viene utilizzato anche per i testi, nonchè di formati aperti come .JPG .TIF o .PDF per i soli allegati scannerizzati. I testi dei provvedimenti potranno essere, fra breve, dei file .PDF, ma è importante che si adottino nuovi linguaggi che consentano collegamenti ipertestuali, quale .ODT, almeno per i testi, per consentire la maggiore libertà di stesura di sentenze e atti di parte e al contempo lo sviluppo di modelli di testo. Il comune formato .DOC, quello di word, non potrà invece mai essere adottato, perchè non è un formato libero, ma è di proprietà Microsoft, e non garantisce una continuità della comunicazione, essendoci una sorta di “padrone del linguaggio”. La comunicazione non può appartenere ad alcuno, è la chiave del processo civile telematico, una comunicazione che avviene attraverso alfabeti nuovi, o meglio, dove il nuovo viene dalla applicazione al processo di alfabeti recenti usati fino ad ora in altri campi. Per questo in apertura ho voluto citare quel che diceva Parmenide delle lettere, riferendosi al mito di Cadmo, che risiedeva in Fenicia, da dove portò dei piccoli segni in dono all'uomo: una invenzione, quella dell'alfabeto fonetico che costituì un’antichissima chiave del progresso, perchè, a differenza degli ideogrammi fino allora usati, consentiva di scrivere in più lingue e non per nulla i Fenici erano viaggiatori e mercanti ed avevano bisogno di comunicare in modo facile a popoli diversi, scrivendo i suoni che sentivano e non più i significati, che non sapevano come pronunciare in lingue straniere. Questa duttilità e facilità, per Parmenide, rendeva quelle lettere “dotate di mente”. Una facilità di comunicazione che ci si aspetta ora dalla applicazione della telematica al processo civile e questa è la scommessa italiana che fra le prime nazioni europee si è dotata di una legislazione sulla firma digitale e fra le prime sta adottando la telematica per le comunicazioni processuali. 28 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 33 4. PROCESSO CIVILE TELEMATICO, REGOLE TECNICO-PROCEDURALI E FUNZIONI A cura della Dott.ssa Daniela Intravaia Direttore C.I.S.I.A. Milano Le finalità del processo civile telematico Tra scetticismo e difficoltà, processo civile telematico (PCT) è stato avviato – l’11 dicembre 2006 a Milano con valore legale - ed è oggi uno strumento effettivo e funzionante per il rito monitorio. Non è completo né perfetto, ma indubbiamente è operativo e i benefici cominciano ad essere avvertibili, per tutti gli Utenti della giustizia milanese, avvocati, giudici, cancellieri. È il primo risultato di un progetto del Ministero della giustizia che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) ed uffici giudiziari relativamente ai processi civili, come previsto dal D.P.R. 13/2/2001 n. 123, Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, e dalle connesse regole tecnico-operative emanate con decreto ministeriale del 14/10/2004. L’architettura tecnologica che è stata realizzata mira a consentire l’esecuzione di operazioni, quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni e notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti risultante dai registri di cancelleria, nonchè dei fascicoli e della giurisprudenza locale, senza necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie, bensì operando da remoto, on line. Si intende per attività informatizzata quella compiuta mediante strumenti informatici, cioè prodotti dalle tecnologie dell’informazione (Information and Communication Technology), e per attività telematica quella compiuta mediante strumenti informatici che consentano la comunicazione a distanza. L’obiettivo finale è quello di ridurre la dimensione cartacea del processo civile, a vantaggio di quella digitale, con ulteriori benefici indiretti: • progressiva dematerializzazione degli atti del processo e trattamento dei dati e delle informazioni in archivi digitali (repository), piuttosto che in registri e fascicoli cartacei; • delocalizzazione delle attività processuali, con diminuzione della quota “deambulatoria” dell’attività dei professionisti e degli altri operatori del processo civile; • miglioramento e razionalizzazione dei servizi di cancelleria; • riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti. In particolare, la riduzione dei tempi dovrebbe derivare dalla revisione e rimodulazione (in termini appunto telematici) di molte delle interazioni tra i soggetti del processo civile e dalla contestuale abbreviazione dei c.d. “tempi di attraversamento” (Zan). 29 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 34 Sono così definiti in letteratura organizzativa i tempi dei molteplici passaggi che le “carte” processuali conoscono attualmente durante le diverse fasi di un procedimento civile, prima di pervenire ad un provvedimento definitorio, parziale o conclusivo. La prima fase del progetto PCT richiede che si possa operare in un ambiente totalmente informatizzato, in termini di dotazione di macchine (hardware) e di sistemi applicativi (software) adeguati. Pertanto, è stato necessario passare attraverso una prima fase di informatizzazione dell’ufficio giudiziario, integrando il più possibile gli applicativi, cioè dotandoli di una interfaccia uniforme, puntando a costruire un sostrato unitario, un'unica “base di dati” dell’ufficio (tribunale, corte d’appello), che ne contenesse l’intero patrimonio informativo in materia civile. Nel sistema organizzativo giudiziario tradizionale, le informazioni risiedono essenzialmente in due tipologie di oggetti: registri di cancelleria e fascicoli; occorreva trasferire le informazioni da contenitori cartacei a contenitori digitali, garantendo la massima efficienza funzionale (precisione, velocità, usabilità, etc.) all’interno un sistema informativo integrato, completo, che consentisse elaborazione e ricerca dei dati. Il sistema doveva inoltre permettere agli uffici giudiziari la trasmissione elettronica di comunicazioni, notifiche e copie di atti ai soggetti coinvolti nel processo, d’ufficio e su richiesta, nonché la consultazione da remoto dei dati in esso residenti. Altro presupposto essenziale, che attiene soprattutto agli aspetti normativi, è quello di garantire piena efficacia al fascicolo elettronico e ai documenti informatici, come per la documentazione giudiziaria tradizionale; è indispensabile conferire a ciascun documento o atto le qualità della “non ripudiabilità” e della “non modificabilità”. In tal senso, il decreto che ha introdotto il processo civile telematico nell’ordinamento italiano, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, è orientato essenzialmente a dare valenza ad un diverso modo di compiere le attività processuali e non ad introdurre una ulteriore autonoma ritualità. Nella prima fase del progetto, il sistema realizzato consente all'avvocato di: • redigere e firmare l'atto di parte: a tal fine si avvale di uno strumento di redazione (Redattore Atti, che è possibile scaricare dalla pagina del sito del Ministero della Giustizia http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=6&pid=6), fornito ai soli fini di avvio, integrato con strumenti software per la firma, la cifratura e l'imbustamento; • depositare l'atto di parte (ricevendo la relativa attestazione temporale e successivamente la ricevuta elettronica di avvenuta presa in carico da parte dell'ufficio giudiziario); • ricevere comunicazioni da parte dell'ufficio giudiziario nella propria "Casella di Posta Elettronica del Processo Telematico" (nel seguito CPEPT); • consultare i propri fascicoli via Internet o via intranet (su postazioni interne agli uffici giudiziari), visualizzando gli atti depositati telematicamente, propri e della controparte costituita (PolisWeb di PCT). L'ufficio giudiziario beneficia della completa automatizzazione degli eventi relativi 30 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 35 all’iscrizione a ruolo e al deposito degli atti di parte, che andranno ad aggiornare il sistema di gestione informatizzata dei registri di cancelleria (denominato fino ad oggi SICC-SIL-VG, Sistema Informativo del Contenzioso Civile-del Lavoro-della Volontaria Giurisdizione, ed ora SICID, Sistema Informativo Civile Distrettuale, nella versione destinata a servire le aree civili di tutti gli uffici giudicanti di un medesimo distretto giudiziario). L’ufficio potrà poi inviare automaticamente i biglietti di cancelleria e visionare il fascicolo informatico. Interfaccia grafica del registro del contenzioso civile La disciplina normativa e la firma digitale Un importante presupposto normativo generale di PCT va ricercato nella legislazione sulla semplificazione amministrativa di fine anni ’90. Senza l’art. 15 comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa, la prima legge Bassanini, che statuisce che “gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici … sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, PCT non sarebbe stato nemmeno ipotizzabile. Successivamente, è stato emanato il regolamento attuativo della citata norma, con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successivamente nel Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito CAD. 31 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 36 In particolare, l’art. 20 CAD prevede che “Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all’art. 711” Nel frattempo, veniva emanata una nuova normativa sui registri giudiziari, determinante e fortemente innovativa, considerato che i registri sono, come accennato, tra i principali contenitori di informazioni sul processo. Con il D.M. 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, è stata resa obbligatoria la tenuta informatizzata dei registri, ove siano stati acquisiti e certificati dal Ministero della giustizia appositi sistemi di gestione dei dati. Al D.M. 24 maggio 2001, Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia, sorta di manuale operativo rispetto al decreto citato, è affidata la tutela della sicurezza dei sistemi e dei dati, con la previsione, tra l’altro, di adottare un piano della sicurezza informatica dell’ufficio, ad evitare che le potenzialità dell’informatica si traducano in una maggiore esposizione a rischio delle informazioni trattate negli uffici giudiziari, con possibile pregiudizio per le singole parti o per i singoli procedimenti e, pertanto, con evidenti risvolti sul piano della protezione dei dati personali2. Nel contesto descritto, si inserisce il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, che, come accennato, è orientato soprattutto a validare pienamente le attività processuali compiute in modalità informatizzata e telematica. Il D.P.R. 123/2001 ammette, pertanto, la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti nel processo civile mediante documenti informatici (art. 2), utilizzando il sistema informatico civile (SICI), che è il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia destinate alla trattazione del processo civile (art. 1 lett. f ). Il SICI deve assicurare (art. 3): a) l’individuazione dell’ufficio giudiziario; b) l’individuazione del soggetto che compie una delle attività consentite (consultazione, inserimento, modifica o comunicazione di un dato o di un atto); c) l’avvenuta ricezione della comunicazione di un atto; d) l’automatica legittimazione all’accesso del difensore e dell’ufficiale giudiziario. La restrizione ai professionisti dell’utilizzo iniziale del sistema, astrattamente passibile di essere progressivamente aperto ad ulteriori tipologie di utenti, risponde ad un motivo pratico, legato alle questioni di sicurezza ed alla autenticazione dei soggetti; nel prossimo futuro, è immaginabile che la firma digitale sarà uno strumento maggiormente Fino a quando non saranno state emanate nuove regole, hanno validità quelle scaturite dal regime precedente al Codice citato, vale a dire dal D.P.R. 445/2000. In particolare, trova applicazione il D.P.C.M. 13/1/2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, in G.U. 27/4/2004 n. 98; si veda anche la Deliberazione 4/2005 CNIPA del 17/2/2005, Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico, in G.U. 3/3/2005 n. 51. 2 Il decreto 24/5/2001 è attualmente in corso di revisione, per essere adeguato all’Allegato B, disciplinare tecnico del del Codice della protezione dei dati personali, decr. leg.vo 196/2003. 1 32 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 37 diffuso e che i cittadini abbiano più largamente a propria disposizione strumenti elettronici. Fondamentale appare la previsione dell’art. 4, che permette il compimento di tutti gli atti e dei provvedimenti del processo come documenti informatici, richiedendone la sottoscrizione con firma digitale 3. La firma digitale consiste in un particolare tipo di firma elettronica qualificata 4, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s CAD). In sintesi, la firma digitale ha le stesse caratteristiche della firma qualificata, con l’aggiunta della previsione del sistema della doppia chiave asimmetrica; per questo meccanismo di rinforzo e per le maggiori garanzie di inviolabilità che esso comporta, è stata prescelta come la sola ed unica utilizzabile in PCT. Il fascicolo processuale deve essere formato dalla cancelleria in modalità informatica, mediante associazione di tutti i documenti digitali trasmessi dall’esterno o prodotti dall’ufficio, unendo i documenti probatori offerti in comunicazione o comunque prodotti, eventualmente anche in forma cartacea, previa acquisizione informatica (digitalizzazione), sempre che ogni singolo documento non superi le venti pagine di estensione. Tuttavia, è prevista la formazione del fascicolo d’ufficio anche su supporto cartaceo5. Il fascicolo informatico deve poter essere consultato sia in modalità telematica, sia presso la cancelleria, attraverso postazioni apposite, accessibili al pubblico, fatta salva la possibilità per ciascun utente di poter “navigare” nel sistema informativo civile soltanto quanto ai propri fascicoli, per rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali6. Si vedano altresì l’art. 5 per il processo verbale (se redatto come documento informatico, richiede la sottoscrizione con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancelliere), l’art. 10 per la procura alle liti (se conferita su carta, va allegata in copia informatica, previa asseverazione del difensore con firma digitale), l’art. 11 per la nota di iscrizione a ruolo (può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale), l’art. 13 per la “chiusura” del fascicolo d’ufficio (dopo la precisazione delle conclusioni, il responsabile della cancelleria appone al fascicolo la firma digitale), l’art. 15 per la relazione del consulente tecnico d’ufficio (si può depositare in via telematica, se firmata digitalmente dal professionista). 4 La firma elettronica qualificata è “la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l’apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica”, art. 1 lett. r CAD. 5 Cfr. art. 12 D.P.R. 123/2001. Il mantenimento di un sistema cartaceo può apparire discutibile, quanto meno non incentivante dell’utilizzo del sistema informatizzato. È prevedibile una fase di transizione, nella quale convivano digitale e cartaceo, a tutti i livelli e per tutte le categorie di operatori. È questo un modo, in realtà, per incoraggiare gli utenti e per abituarli gradualmente al sistema informatizzato, senza contare che, fino a quando l’utilizzo di PCT non diventerà obbligatorio, si potrà dare frequentemente il caso di un avvocato telematico con una controparte che non lo sia, onde il cartaceo diviene inevitabile. 6 È ciò che in alcuni tribunali è possibile fare da tempo, attraverso il sistema PolisWeb, applicativo realizzato dall’amministrazione giudiziaria per anticipare le funzioni di consultazione di PCT presso un elevato numero di uffici giudiziari. La struttura ministeriale informatica di Milano (C.I.S.I.A.) ha installato e reso disponibile il sistema presso il Tribunale di Milano nel 2003 e successivamente lo ha esteso a tutti i tribunali e corti d’appello lombarde, con la collaborazione dei tribunali e degli Ordini degli avvocati competenti per ciascun Foro. 3 33 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 38 Alle norme sulla formazione del fascicolo informatico di ufficio (artt. 4, 12 e 13 D.P.R. 123/2001), vanno affiancate quelle sul deposito telematico della consulenza tecnica da parte dei periti d’ufficio (art. 15) e quella sul deposito della sentenza da parte del giudice (art. 17). Quanto agli atti di parte, il primo momento nel quale vengono in evidenza è quello della costituzione in giudizio, con il deposito degli atti introduttivi. A tale riguardo, l’art. 9 D.P.R. 123/2001 prevede che la parte che proceda all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmetta con il medesimo mezzo anche i documenti probatori come documenti informatici o, in alternativa, le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo 7. Un aspetto importante in un processo civile informatizzato è quello della storicizzazione dei fascicoli e della loro conservazione. Per potere sostituire definitivamente l’archivio digitale a quello cartaceo, è necessario riferirsi alla norma generale del Codice dell’amministrazione digitale, art. 23, sulla documentazione sostitutiva su supporto informatico, idonea purché autenticata, anche in modalità elettronica; pertanto, nel caso degli atti processuali, occorre che il cancelliere abbia apposto la firma digitale agli atti. In ambito giudiziario, esiste una norma specifica contenuta nel già richiamato D.M. 264/2000 sui registri informatizzati; l’art. 12 prevede che registri ed atti informatizzati siano conservati per il tempo previsto dal decr. leg.vo sulla amministrazione e gestione dei beni culturali del 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Ogni tre anni, i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari devono formare una copia storica dell’archivio e disporne la conservazione su supporti informatici; in tal caso, è possibile eliminare gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni. Quanto alle comunicazioni e notificazioni in PCT, è utile preliminarmente accennare all’attuale quadro normativo generale. Con il D.P.R. 11/2/2005 n. 68, Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, si è dato impulso all’utilizzo dello strumento in questione nelle transazioni tra amministrazioni e cittadini e tra pubbliche amministrazioni reciprocamente, attribuendo piena validità alla trasmissione di documenti informatici, nonché parificando l’efficacia del messaggio di posta elettronica certificata alla raccomandata con ricevuta di ritorno, grazie al sistema di certificazioni della trasmissione (nei due momenti dell’invio e della ricezione) e delle relative ricevute ad opera di soggetti terzi, i gestori dei servizi accreditati presso CNIPA. Le regole tecniche al riguardo sono contenute nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Nel frattempo, anche l’art. 45 del Codice dell’amministrazione digitale ha preso in 7 La dimensione del messaggio non deve superare i 10 Mb., come prescritto dall’art. 41 delle Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. 34 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 39 considerazione lo strumento, per il rilievo che sempre più dovrà avere negli scambi che coinvolgano la P.A., stabilendo che “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinarlo messa a disposizione dal gestore” 8. Inoltre, per l’art. 48 co. 2° CAD, “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”. Per il processo civile si segue un percorso simile a quello descritto, ma tenendo opportunamente in conto le peculiarità della materia e gli effetti rilevanti delle attività di comunicazione e notificazione per le parti processuali. Così, se l’art. 2 del D.P.R. 123/2001 prevede che tali attività si possano effettuare in modalità telematica, stabilisce altresì il vincolo per il quale “trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici” si compiano “attraverso il sistema informatico civile” e, quanto agli avvocati, all’indirizzo elettronico del difensore comunicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza (art. 7). In concreto, gli scambi avvengono mediante utilizzo di caselle di posta elettronica del processo telematico (CPEPT), fornite dal punto di accesso (v. oltre), quanto agli utenti esterni, e dai servizi informatici dell’amministrazione giudiziaria, per gli appartenenti al sistema giudiziario. Tra le definizioni dell’art. 1 DPR 123/2001, alla lett. i è descritta la ricevuta di consegna come il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario, nel momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica. Le notificazioni telematiche sono parificate alle notifiche a mezzo posta; richiedono l’utilizzo della firma digitale, requisito non necessario per il semplice biglietto di cancelleria (art. 6, D.P.R. 123/2001). Se per gli avvocati l’indirizzo elettronico valido (art. 7, D.P.R. 123/2001) è quello comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per soggetti diversi dai legali è quello dichiarato al certificatore della firma digitale. Comunicazione e notificazione si hanno per eseguite alla data apposta dal notificatore “alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale” (art. 8 D.P.R. 123/2001); i dati relativi ai messaggi di notifica - i relativi log di sistema - si conservano per un periodo non inferiore a cinque anni. L’equiparazione del fax ai mezzi telematici desta qualche perplessità, stante la mancanza di certezza della provenienza della comunicazione del primo rispetto ai secondi (che, diversamente dal fax, consentono di risalire all'effettivo mittente). 8 35 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 40 È opportuno rammentare che, in fase di prima applicazione di PCT, gli Ufficiali giudiziari non sono coinvolti. Ciò potrà avvenire nel momento in cui sarà disponibile il SW per la gestione della parte di attività che specificamente li concerne. Pertanto, il primo atto del processo che si possa compiere in modalità telematica consiste nell’iscrizione a ruolo. Il PCT è il prototipo per i successivi adattamenti al processo amministrativo e a quello contabile, come previsto dall’art. 18 D.P.R. 123/2001; è applicabile ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002 (art. 19). L'architettura tecnologica e i sistemi interessati L'avvocato interagisce con il sistema necessariamente per il tramite di un Punto di Accesso (PdA), presso cui è registrato come utente nel Registro Locale degli Indirizzi Elettronici (ReLIndE). Il PdA è quindi l'unico fornitore dei servizi di interazione con il "dominio giustizia" per gli avvocati, essendo autorizzato ad operare su provvedimento dell'Amministrazione, in quanto offre ai propri utenti una schermatura dei protocolli e dei formati di interfaccia previsti dal PCT per il colloquio con gli uffici giudiziari, salvaguardando i principi di sicurezza e di riservatezza tramite la prevista autenticazione forte. Il punto di accesso è un'entità esterna al SICI (Sistema Informativo Civile) e non è pertanto fornito dal Ministero della giustizia, se non in via residuale, secondo quanto previsto dalle Regole tecniche. Il PdA, confrontando nel ReLIndE le credenziali dell’utente, permette a questi l’accesso in fase di autenticazione, in fase di prelievo o consultazione dei messaggi provenienti dal SICI e in fase di deposito degli atti, eseguendo nel contempo, se in possesso dell'albo elettronico del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato, la certificazione dello status del professionista. Per quanto attiene alla ricezione di comunicazioni di cancelleria, come accennato, il PdA è il provider dell'avvocato per la casella di posta elettronica certificata di processo telematico. 36 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 41 Schema generale del PCT (DGSIA – Area Civile) Il Gestore Centrale (GC) svolge servizi di cooperazione allo scambio di dati, pur non entrando nel merito delle richieste ricevute (non legge il contenuto delle buste telematiche, che viaggiano crittografate, ma solo gli indirizzi apposti all’esterno delle stesse); tali servizi consentono di assicurare la correttezza della composizione delle buste prodotte e di tracciare tutti i flussi applicativi, verificando il completamento dei relativi cicli logici. È una sorta di postino telematico, che provvede ad indirizzare le richieste, provenienti dagli avvocati e inoltrate dai PdA, verso gli uffici giudiziari destinatari e viceversa a smistare ai relativi PdA le risposte o le comunicazioni provenienti dagli uffici, sopperendo, grazie ad una architettura logica e fisica particolarmente robusta, alla eventuale indisponibilità temporanea dei relativi sistemi di colloquio. Il GC assolve alla funzione di attestare temporalmente l'evento di ricezione di una richiesta di deposito di un atto, fornendo in un messaggio di risposta indirizzato alla CPEPT 37 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 42 dell'avvocato: questa è pertanto da considerarsi la data e l'ora di deposito dell'atto. Il GC esegue, inoltre, in fase di deposito di un atto, la certificazione sostitutiva del difensore, nei casi in cui il PdA mittente non sia tenuto, o non sia stato delegato, alla gestione dell'albo dell'Ordine professionale di appartenenza dell'Avvocato mittente. A tal fine, è previsto che ciascun Consiglio dell'Ordine inoltri al GC l'elenco aggiornato dei propri iscritti all'albo e comunichi le eventuali variazioni entro 72 ore. Il GC contiene, infatti, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), che non è altro che una copia dei singoli ReLIndE. L'ufficio giudiziario coincide tecnicamente con il cosiddetto Gestore Locale (GL), ossia l'insieme di tutti i servizi applicativi del Processo Telematico esposti sia verso il Gestore Centrale sia verso i soggetti abilitati ed i sistemi interni. In particolare, all'interno di questa componente vengono realizzati tutti i sottosistemi per: • la gestione delle fasi di controllo e accettazione dell'atto di parte; • l'invio di eventuali eccezioni al mittente; • la gestione dei diritti di visibilità sui dati; • l'invio dei biglietti di cancelleria. Il GL gestisce, infine, le interazioni tra il Repository Documentale (la base dati documentale, contenente tra l'altro il fascicolo informatico) e il SICC (gestione registri del Contenzioso Civile, che a breve sarà sostituito da SICID, una versione capace di servire gli uffici giudiziari di un intero distretto), per tutto ciò che concerne le operazioni a disposizione dei soggetti abilitati interni. L'operatore di cancelleria e il magistrato si relazionano con le funzionalità del processo telematico attraverso apposite consolle, che attingono all'applicativo SICC, quanto ai dati, offrendo funzionalità specificamente necessarie a ciascun profilo professionale. In particolare, al giudice viene reso disponibile l’estratto della base di dati dell’ufficio che corrisponde al suo ruolo personale di cause assegnate, con una vista completa sui propri fascicoli virtuali. Su quelli, il giudice potrà adottare provvedimenti, classificare i processi, organizzare la propria agenda di lavoro (compatibilmente con le rigidità della procedura civile), gestendo in modo più veloce ed automatizzato una notevole messe di informazioni, disponendo di un’ampia modulistica, personalizzabile; un passo verso il case management. 38 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 43 Consolle del magistrato (DGSIA – Area Civile) I flussi processuali informatizzati I flussi del processo telematico possono essere classificati per tipologia in invii documentali e consultazioni. Dal punto di vista applicativo, la loro principale differenza è legata all'utilizzo di un differente protocollo di trasporto nella tratta tra PdA e GC. In particolare, per gli invii documentali, è previsto l'utilizzo di un meccanismo asincrono, basato sul protocollo SMTP, mentre per le consultazioni si prevede l'utilizzo di soli meccanismi sincroni, basati su HTTPS. Gli avvocati devono essere dotati di smart card contenenti: • il certificato per la firma digitale, rilasciato da un certificatore accreditato, in modo da garantire che quelle determinate credenziali siano riferite ad una persona fisica la cui identità è garantita dall'insieme dei processi di identificazione attuati dal certificatore stesso; • il certificato di autenticazione, per la connessione al punto di accesso, rilasciato da una autorità certificativa riconosciuta dal punto di accesso. Pertanto, è possibile l'utilizzo di una sola smart card contenente entrambi i certificati. Dal punto di vista pratico, dunque, gli avvocati operano su client (postazioni di lavoro informatiche) dotati di dispositivo di lettura della smart card e, nel momento di connessione al PdA, per il deposito o la consultazione, inseriscono il proprio PIN e presentano le credenziali con cui vengono autenticati dal servizio, creando così un canale sicuro basato su protocollo SSLv3. Gli uffici giudiziari sono dotati di chiave e certificati di cifratura, per consentire che 39 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 44 gli atti depositati vengano cifrati sul client dell'avvocato con il certificato pubblico dell'ufficio destinatario, in modo che solo quest'ultimo possa procedere a decifrare e leggere gli atti stessi. Il PdA è attestato su rete pubblica e il GC è attestato su rete della pubblica amministrazione (oggi SPC, Sistema Pubblico di Connettività); pertanto, l'interazione tra le due entità, in entrambi i protocolli di comunicazione (quello sincrono per le consultazioni dei procedimenti giudiziari e quello asincrono per gli invii documentali), fruisce delle garanzie di sicurezza offerte da tale rete ed avviene su canale protetto. La tratta GC ufficio giudiziario utilizza la Rete Unitaria della Giustizia (RUG). Viene instaurata una connessione sicura (SSLv3) mediante mutua autenticazione dei server. Gli strumenti per l'avvocato La "stazione di lavoro dell' avvocato" è lo strumento contenente l'insieme delle funzionalità fornite all'avvocato al fine di consentirgli di: • redigere un atto: si tratta di uno strumento di videoscrittura che consente la scelta del modello di atto da predisporre, l'imputazione dei dati identificativi obbligatori e la stesura completa dell'atto; al termine della redazione, lo strumento consente la trasformazione in formato XML secondo i Document Type Definition (regole tecniche sui modelli documentali) specificamente previsti per l'atto in questione; recentemente (giugno 2007) è stato adottato il formato PDF, con l’aggiunta di un file XML Schema, che assolve alla medesima funzione di XML di presentare i dati essenziali dell’atto, da importare nel sistema dell’ufficio in uno standard riconosciuto dalla generalità dei sistemi informativi 9; • imbustarlo e firmarlo: al termine della redazione lo strumento provvede all'imbustamento dell'atto insieme agli allegati individuati (i formati dei file consentiti sono: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, privi di elementi attivi come, ad esempio, macro o campi variabili) e richiede l'apposizione della firma digitale; • crittografarlo per l'ufficio giudiziario di destinazione; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES (Triple DES) e le chiavi simmetriche di sessione vengono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato dell'ufficio giudiziario destinatario. Pertanto, l’avvocato deve disporre: - di un computer, - di un collegamento ad Internet, - di una smart card, - di un lettore di smart card, - di un redattore degli atti. L’Amministrazione della giustizia ha reso disponibile gratuitamente un redattore La scelta è stata motivata dall’esigenza di disporre di schemi più aperti per gli atti, svincolati dagli attuali software sviluppati nell’ambito di PCT e “che poggi i suoi fondamenti – per quanto possibile – su standard tecnologici universalmente condivisi”, dal documento “Nuova struttura degli atti del Processo Civile Telematico” del 21/6/2007 a cura dell’Area civile DGSIA. 9 40 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 45 prototipale, per la prima fase di sperimentazione. Lo strumento è stato recentemente sostituito con una versione migliorata. Nel frattempo, anche il mercato dei prodotti elettronici e dei SW per gli studi legali si è attivato, pertanto, sono reperibili in commercio strumenti integrabili con gli applicativi gestionali dedicati al lavoro dei professionisti. Il redattore ministeriale per gli avvocati Per il deposito della busta, l'avvocato deve autenticarsi presso il proprio punto di accesso, realizzando con esso una connessione sicura (SSLv3); il PdA gli consente in generale di: • depositare atti presso un ufficio giudiziario e di ricevere i relativi messaggi di risposta da parte del GL; • ricevere nella propria casella di posta elettronica certificata (specifica per il processo telematico) un biglietto di cancelleria generato da un ufficio giudiziario, emettendo le ricevute previste; • accedere, tramite PolisWeb, alle informazioni residenti all’interno delle basi di dati degli uffici giudiziari in termini di consultazione dei dati relativi ai fascicoli di competenza e visualizzazione degli atti depositati. 41 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 46 Schema del flusso di deposito (DGSIA – Area Civile) La consultazione via web PolisWeb è il sottosistema costituito dall'applicazione per la consultazione remota delle informazioni contenute nei registri informatizzati dei procedimenti e/o nei documenti afferenti ad un procedimento, in ambiente repository documentale. PolisWeb, come accennato, può essere utilizzato sia in ambiente Intranet (all'interno dell'UG, attraverso appositi "chioschi" informativi) che in ambiente Internet (attraverso il PdA). • consultazione degli "eventi agenda", ossia delle informazioni relative agli eventi storici dei fascicoli per i quali l'utente abbia diritto all’accesso; è possibile richiedere informazioni relative al periodo intercorso dall'ultima connessione o ad un intervallo di tempo indicato, evitando di scorrere tutti i propri fascicoli; per ogni fascicolo trovato è riportato il numero e l'anno di ruolo, le parti principali; per ogni evento, è riportata la data dell'evento, la descrizione dell'evento stesso e il riferimento all'eventuale documento (atto primario) relativo all'evento; • ricerche sui dati di registro per i fascicoli personali, ovvero dove l'avvocato è costituito: combinando i vari criteri di ricerca disponibili (numero e anno di ruolo, nome parte, giudice, data di udienza, data di iscrizione, data termine) e scegliendo il criterio 42 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 47 di ordinamento, il sistema restituisce l'elenco dei fascicoli trovati, visualizzando per ciascuno il numero di ruolo, le parti principali, la data della prossima udienza e il giudice; • individuato un fascicolo, è possibile consultarne le informazioni di dettaglio, visualizzare l'elenco dei documenti in esso contenuti, consultare l'elenco degli eventi del fascicolo; • individuato un documento nel fascicolo informatico, è possibile visualizzarlo direttamente (in formato HTML) o richiedere l'invio dell'atto e/o degli allegati; • consultazione "Archivio Fascicoli", prevista per l'avvocato che deve ancora costituirsi in giudizio come difensore del convenuto; in tal caso, l’avvocato dovrà necessariamente inserire il nome dell'attore, il nome del convenuto e la data di comparizione contenuta nell'atto di citazione. 43 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 48 La progettazione del sistema ha tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'attuale sistema PolisWeb, attivo da tempo presso vari uffici giudiziari. Dal punto di vista tecnico, la consultazione dei procedimenti personali e degli atti tramite l'applicazione PolisWeb prevede le seguenti azioni: • l'avvocato sottopone a Polis Web, presente sul PdA, una richiesta di consultazione; • il PdA autentica l'utente, se questi non è gia stato precedentemente autenticato, e inoltra la richiesta all'ufficio giudiziario, per il tramite del Gestore Centrale; • un apposito sottosistema, all'interno dell'UG, predispone le informazioni ottenute a seguito dell'interrogazione del SICC e del sottosistema di gestione del fascicolo informatico (repository documentale) e le inoltra al PdA, per il tramite del GC; • Polis Web presenta le informazioni in consultazione all'avvocato. Prospettive e questioni organizzative per il dispiegamento ulteriore La Direzione informatica del Ministero sta modificando l’architettura tecnologica dei sistemi informativi SICC/SIL/VG, nell’ottica di un migliore utilizzo delle risorse e per un più rapido ed efficiente processo di diffusione dei sistemi informativi. Con SICID, non sarà più installato un applicativo di gestione dei registri di ruolo Contenzioso, Lavoro e Volontaria Giurisdizione per ciascun ufficio giudiziario, bensì verrà installato un unico applicativo a livello distrettuale. La base dati disporrà di una anagrafica distrettuale comune, in modo da concentrare e consolidare la parte server (quella che consente la gestione degli applicativi e delle 44 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 49 basi di dati) e contenerla in macchine più potenti e performanti, risparmiando contestualmente sui costi di gestione. Ciò comporta la necessità che le strutture informatiche siano sostenute da sufficienti risorse, umane come finanziarie, nonché da adeguati ambienti tecnologici, cioè locali idonei sotto i profili della sicurezza e dell’efficienza degli impianti di base (primo fra tutti quello dell’alimentazione elettrica, che deve rispondere a particolari requisiti, ma anche il sistema di climatizzazione, essenziale al buon funzionamento dei sistemi informativi, le misure antintrusione, i controlli da remoto di continuità di funzionamento degli applicativi, etc.). Inoltre, non ci può essere sviluppo e dispiegamento dei sistemi, senza la possibilità di addestrare gli utenti; pertanto, sono necessarie aule attrezzate per la formazione informatica, di dimensioni idonee in rapporto all’entità del Distretto di Milano, pena l’impiego di lustri, prima di arrivare a coprire tutti i potenziali utilizzatori degli applicativi. Tali aspetti coinvolgono i Comuni (per le strutture) e gli Uffici giudiziari, i quali ultimi, se davvero credono nell’innovazione tecnologica, devono essere consequenziali nelle scelte organizzative interne, così come in quelle che coinvolgono l’accordo tra più entità giudiziarie. Ad esempio, l’impatto organizzativo sull’assetto attuale delle cancellerie di un sistema come PCT svela l’obsolescenza della tradizionale organizzazione giudiziaria, tanto è vero che molti, correttamente ad avviso di chi scrive, collegano PCT al progetto di Ufficio per il processo (proposta di nuovo assetto degli uffici giudiziari, oggi affidata ad un progetto normativo in corso di affinamento), in quanto, in effetti, si può pensare che a nuovi modi di operare debbano corrispondere nuovi disegni manageriali e organizzativi delle istituzioni giudiziarie. Occorre inizialmente potenziare i settori soggetti a forti cambiamenti nel settore dei servizi informatizzati, come ha dimostrato l’avvio di PCT presso il Tribunale di Milano, in quanto le economie di scala legate alla serializzazione delle attività, tipico effetto dell’informatizzazione, non sono immediatamente avvertibili, anzi, inizialmente è fisiologico che possano esservi dei disagi, dovuti anche solo all’apprendimento di un nuovo modo di lavorare. Ancora, la definitiva sostituzione delle risorse documentali cartacee con quelle digitali comporta una serie di scelte organizzative centrali, con la istituzione di vere e proprie figure di specialisti (i responsabili della conservazione, a norma della Deliberazione CNIPA 19/2/2004, che si connette oggi allo stesso tema dell’art. 43 CAD su Riproduzione e conservazione dei documenti), sulle quali tutto è ancora da studiare. In buona sostanza, l’informatizzazione della giustizia, così come gli adattamenti degli uffici a nuove forme di organizzazione, non sono processi a costo zero, quanto meno sotto il profilo di una nuova creatività gestionale e manageriale del lavoro giudiziario e in un’attenzione all’impatto sulle risorse esistenti, prima fra tutte quella umana. Questo sarebbe ancora un aspetto di costo non monetizzabile, bensì di costi umani, di fatica, di intelligenze, ma l’informatica richiede altresì un costante adeguamento e rinnovamento degli strumenti HW e SW, forme di assistenza specializzata agli utenti, la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche (reti LAN e geografiche) e dei SW. 45 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 50 È del tutto evidente che fino ad anni recenti, con indiscriminati tagli della spesa per la giustizia, non si è praticata certo una sana riduzione degli sprechi, bensì si sono tarpate le ali di processi innovativi che oggi potrebbero trovarsi in stato ben più avanzato. In tal senso, quale forma di compensazione di altre e ben diverse risorse mancanti, si sono rivelate molto efficaci e assolutamente imprescindibili le sinergie create dalla cooperazione interprofessionale, cioè dall’apporto delle diverse categorie professionali coinvolte sul campo dell’avvio di PCT nella sede giudiziaria milanese. A Milano, è risultato essenziale mettere in comunicazione le componenti della giustizia, giudici, avvocati, cancellieri, tecnici, tutti ugualmente necessari e tutti elementi di una rete di collaborazione molto proficua, quella rete alla quale va ascritto il successo fin qui conseguito. Si può essere ottimisti, in quanto tale elemento, presente e consolidato, non sarà facilmente smantellabile da parte di coloro, che purtroppo non mancano mai nei processi di cambiamento organizzativo, che “remano” in senso contrario all’innovazione. PCT, a Milano è in ottime mani e, insieme, avvocati e personale della giustizia, avendone sperimentato i vantaggi, continueranno a farlo progredire e a meritarsi la titolarità dei risultati raggiunti. Glossario PCT CAD 3DES CISIA CPEPT DGSIA DTD CNIPA GC HTML HTTPS MIME PdA ReGIndE ReLIndE Repository Documentale RUG RUPA SICI SICC SIL SMTP SSLv3 XML Processo civile telematico Codice dell’Amministrazione Digitale algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi Informativi Automatizzati Casella di Posta Elettronica del Processo Telematico Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati Document Type Definition Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione Gestore Centrale HyperText Markup Language HyperText Transfer Protocol Secure Multipurpose Internet Mail Extensions Punto di Accesso esterno Registro Generale degli Indirizzi Elettronici Registro Locale degli Indirizzi Elettronici Sistema di archiviazione e gestione dei documenti - fascicolo informatico Rete Unitaria Giustizia Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Sistema Informatico Civile Sistema Informatico Contenzioso Civile Sistema Informativo del diritto del Lavoro Simple Mail Transfer Protocol Secure Sockets Layer, versione 3 eXtensible Markup Language 46 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 51 Normativa processo telematico • D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 - Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti • D.M. 14 Ottobre 2004 - Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. (GU n. 272 del 19-11-2004- Suppl. Ordinario n.167) • D.M. 15 Dicembre 2005 - Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. (GU n. 301 del 28-12-2005 - Suppl. Ordinario n.210) Altra normativa di riferimento • D.M. 27 Marzo 2000, n. 264 - Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari • D.M. 24 Maggio 2001 - Regole procedurali per la tenuta dei registri informatizzati degli uffici • D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa • Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, sulla archiviazione elettronica, specificativa dell’art. 6 del T.U., su riproduzione e conservazione dei documenti 445/2000 (oggi sost. da art. 43 CAD) • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata • Decr. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale • Decr. Ministro Innovaz. e Tecnologie del 2 novembre 2005, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata Fonti Oltre a quelle citate, si è fatto in generale riferimento al testo “Il processo civile telematico”, scaricabile dal sito www.processotelematico.giustizia.it, nonché al proprio “Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastruttura tecnologica”, in Elementi di informatica giuridica, a cura di Mario Jori, Torino, 2006. 47 op3ILprocessoCIVILE280408 28-04-2008 17:32 Pagina 52 Finito di stampare nel mese di Maggio 2008 opus3ILprocessoCIVILE 4-03-2008 18:23 Pagina 4 ORDINE c/o PALAZZO DI GIUSTIZIA VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO TEL. 02 549292.1 - FAX 02 54101447 - 02 55181003 www.ordineavvocatimilano.it I ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO QUADERNI DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 3