13 Occasioni per fare politica Prof. Mario Mazzoleni 7 Febbraio 20121 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 1 Partecipate e gruppo pubblico locale 2 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Indice 1 Evoluzione storica dell’intervento pubblico nell’economia 2 Le esternalizzazioni 3 Il gruppo pubblico e la sua governance 4 Il sistema Regione Lombardia 5 Il controllo del Gruppo Pubblico della Regione Lombardia 6 Il bilancio consolidato 3 1 4 07/02/2012 Evoluzione storica dell’intervento pubblico nell’economia www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Lineamenti evolutivi dell’intervento pubblico Fino agli anni ‘30 STATO NEUTRALE Impostazione economica del “laissez faire” ossia non interventista all’interno dei processi economici Crisi del 1929 Fino agli anni ‘80 STATO EROGATORE Intervento diretto a fronte della crisi dello stato liberale e di fronte alla crescita qualiquantitativa dei bisogni collettivi Crisi del modello interventista Oggi 5 07/02/2012 STATO REGOLATORE www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Nuovo ruolo centrato sull’esercizio di una funzione di regolazione e propulsione dei processi economici (Stato facilitatore) Ragioni della crisi del modello di gestione diretta dei servizi pubblici Centratura dell’azione dell’ente sulle logiche di presidio della funzione, anziché sulle logiche di gestione dei servizi Creazione di monopoli pubblici con conseguenti fallimenti del mercato CRISI DELLO STATO EROGATORE Visibilità sociale dei servizi pubblici e loro ruolo nella ricerca del consenso 6 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Vincoli di sistema pubblico e relazioni sempre più stringenti tra spesa pubblica e vincoli U.E. 1. I limiti del monopolio pubblico Modalità di formazione dei prezzi che non derivano dallo scambio (prezzi amministrati) e non tengono conto della voce dei cittadini Asimmetria di conoscenza tra P.A. e management dell’impresa pubblica con la propensione di quest’ultimo a perseguire obiettivi personalistici, e con la conseguente difficoltà per l’ente di introdurre meccanismi di regolazione Assenza di un mercato di capitali in grado di mettere in crisi le imprese inefficienti 7 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 2. Centratura sulla “funzione” anziché sul “servizio” Responsabilità e conseguenti azioni dell’ente centrate sul presidio e sulla conseguente modificazione/soddisfazione dei bisogni collettivi FUNZIONE invece che SERVIZIO 8 07/02/2012 Responsabilità operative di efficace ed efficiente erogazione delle prestazioni e dei servizi ai diversi profili di utenti www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 3. Visibilità sociale dei servizi pubblici e loro ruolo nella ricerca del consenso La natura pubblica dell’attività pone a garanzia della trasparenza numerosi vincoli in ordine ai diversi livelli di partecipazione dei diversi organi elettivi che rallentano il processo e lo contraddistinguono per la presenza di frequenti “stop & go” Il consenso politico si misura con una serie di strumenti innovativi che impongono agli amministratori di ricercare l’efficacia e l’efficienza nell’erogazione dei servizi 9 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 4. I crescenti vincoli del sistema pubblico Crescenti tensioni finanziarie Difficoltà nell’erogazione e nell’organizzazione dei servizi Spinte normative verso la liberalizzazione Decisioni di esternalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici 10 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 2 Le esternalizzazioni 11 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Definizione di esternalizzazione L’esternalizzazione (o outsourcing) è un’ espressione non giuridica utilizzata per rappresentare genericamente fenomeni di diversa portata, tutti ascrivibili alla recente tendenza della P.A. ad abbandonare la sua tradizionale veste autoritaria per interagire maggiormente con il settore privato. Si tratta, in sostanza, di una sorta di “riduzione della sfera pubblica” a favore di una crescente collaborazione con il privato; il tutto secondo diverse modalità! 12 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Perché esternalizzare? Le ragioni che possono portare all’esternalizzazione sono molteplici e vanno dalla ricerca di una gestione più efficiente dei servizi pubblici alla riduzione dei costi a beneficio della finanza pubblica e della collettività In quest’ottica, la valutazione dell’attività della Pubblica Amministrazione secondo i criteri dell’economicità, dell’efficienza, dell’efficacia risponde agli indirizzi costituzionali dell’articolo 97. Articolo 97 – Costituzione Italiana I pubblici uffici sono organizzati […] in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. 13 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le fasi decisionali di massima Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica, L’esternalizzazione strategica nelle AA.PP., Rubbettino, 2006 14 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le diverse modalità dell’outsourcing affidamento a soggetti privati di una attività di cui la Pubblica Amministrazione continua a rimanere titolare, anche se svolta all'esterno ingresso di soggetti privati come collaboratori della P.A. nella gestione dell'attività mediante soluzioni strutturali (società mista) o funzionali (sostituzione procedimentale del cittadino alla P.A.) il finanziamento, da parte della PA, di un soggetto privato per svolgere una attività che presenta profili di interesse pubblico, senza che la Pubblica Amministrazione si assuma la titolarità dell'azione la totale e definitiva sostituzione alla Pubblica Amministrazione di soggetti privati nella titolarità e gestione dell'attività, ad esempio, attraverso la dismissione di una attività prima costituente compito pubblico. 15 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Alcune possibile classificazioni delle esternalizzazioni… … a seconda dell'atto utilizzato … a seconda delle conseguenze organizzative … a seconda dell’oggetto 16 07/02/2012 l'esternalizzazione può trovare il suo fondamento: o in un provvedimento unilaterale della Pubblica Amministrazione (ad esempio una concessione) o oppure in un atto negoziale (ad esempio un accordo, una convenzione). l'esternalizzazione può dar vita: o ad apposite strutture (ad esempio società miste, fondazioni o associazioni) o o ad accordi o convenzioni senza la creazione di strutture ad hoc Si possono avere esternalizzazioni: o di servizi pubblici, o di attività strumentali della Pubblica Amministrazione, o di funzioni pubbliche o www.mmsolutions.eu … [email protected] www.labser.it Le possibili forme di outsourcing Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica, L’esternalizzazione strategica nelle AA.PP., Rubbettino, 2006 17 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le possibili forme di outsourcing La formula imprenditoriale si concretizza con la creazione, da parte dell’amministrazione, di una società di capitali in grado di rispondere a fabbisogni di flessibilità, di imprenditorialità e, nel caso in cui venga attivata una formula mista pubblico/privata, di partnership. Questo assetto permette di ottenere: o flessibilità organizzativa, o autonomia gestionale e strategica, o autonomia manageriale rispetto alla proprietà o e possibilità di migliorare le condizioni di economicità, grazie agli introiti connessi ai servizi offerti (capacità di autofinanziamento). La formula redistributiva prevede l’affidamento dei servizi dell’amministrazione pubblica a un’agenzia creata ad hoc. (rappresenta una forma di deconcentrazione piuttosto che di esternalizzazione in senso stretto) Con questa formula vengono soddisfatti fabbisogni di flessibilità e di partnership pubblica, a fronte di cui ci si accolla gli equilibri economici dell’agenzia stessa, che dipende dal conferimento di risorse da parte dell’ente pubblico promotore. www.mmsolutions.eu [email protected] 18 07/02/2012 www.labser.it Le possibili forme di outsourcing La formula contrattuale è caratterizzata dall’affidamento di servizi e attività da parte della amministrazione pubblica attraverso tre principali modalità: Contracting out è esternalizzazione in senso stretto, a questo proposito è importante distinguere tra: o contracting out totale (affidamento all’esterno di progettazione e gestione dei servizi) o e contracting out parziale, limitato alla gestione dei servizi, in cui viene mantenuto all’ente il ruolo di programmazione e progettazione dell’intervento e di verifica e monitoraggio dei risultati. Partnership si realizza una joint venture o comunque un processo di cooperazione tra pubblico e privato, che rappresenta una modalità intermedia tra esternalizzazione pura e deconcentrazione organizzativa. Contracting in prevede l’affidamento della progettazione e gestione dei servizi, e in alcuni casi di intere aree di attività, ad altre amministrazioni pubbliche, con corrispettivi anche non economici e basati su logiche di cooperazione istituzionale (come è evidente, in questo caso siamo ancora una volta al di [email protected] fuori www.mmsolutions.eu dell’esternalizzazione in senso proprio). 19 07/02/2012 www.labser.it Le possibili forme di outsourcing La formula volontarista vede l’amministrazione pubblica affidare una specifica area di attività a un soggetto terzo, mediante un accordo o una convenzione che non implica il riconoscimento di un corrispettivo economico, ma solo eventuali forme di assistenza tecnica o erogazione di facilitazioni, spazi e attrezzature. La preferenza per tale formula, che solo in alcuni casi configura esternalizzazione in senso proprio, è opportuna quando siano presenti energie e risorse disponibili (volontariato) all’impegno in determinati settori e con particolare riguardo al caso di servizi ad alto contenuto di rapporto interpersonale. 20 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Conseguenze di carattere finanziario-contabile dell’esternalizzazione Come visto una delle forme attraverso le quali si manifesta l’esternalizzazione, è la costituzione di società alle quali vengono affidate attività e servizi di competenza dell’Ente di riferimento. Si tratta di un fenomeno che è ormai molto esteso, che ha visto in più occasioni l’intervento del legislatore, intervento finalizzato a: o Garantire la tutela della concorrenza o Monitorare gli equilibri di finanza pubblica 21 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 3 Servizi pubblici e normativa attuale 22 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La costituzione di società Lg. 244/2007, art. 3, co. 27 Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 23 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La costituzione di società D.L. 78/2010, art. 14, co. 32 I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite www.mmsolutions.eu [email protected] 24 07/02/2012 www.labser.it Una distinzione fondamentale: servizi pubblici e servizi strumentali Servizi strumentali Servizi pubblici 25 07/02/2012 Utente principale Tipologia di rapporto Forma contrattuale Corrispettivo del servizio P.A. Bilaterale (Impresa/PA) Appalto Dalla PA Concessione Il corrispettivo consiste nel diritto a gestire il servizio Collettività Trilaterale (Impresa/PA/ Collettività) www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La gestione dei servizi strumentali Art. 13 D.L. 223/2006 07/02/2012 26 Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato […], le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali […] per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, con esclusione dei servizi pubblici locali […] devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La gestione dei servizi pubblici locali D.L. 138/2011, art. 4 Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva Nel caso in cui l'ente locale intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Al socio dell'Ente Locale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento 27 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Eccezioni alla concorrenza D.L. 138/2011, art. 4 . In deroga a quanto previsto[…]se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Per in house providing (traduzione letterale “gestione in proprio”) si intende, invece, quel modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi (erogazione di servizi, forniture, lavori) che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, sui quali esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici 07/02/2012 28 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il controllo analogo La giurisprudenza ha individuato le seguenti “figure sintomatiche” del controllo analogo: o lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; o il Consiglio di Amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali, e all’Ente pubblico controllante deve essere consentito di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; o l’impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell’Ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale, dall’apertura obbligatoria della società a breve termine ad altri capitali, dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero. 29 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it L'in house providing nella giurisprudenza Corte di Giustizia Europea (18 novembre 1999, Sentenza Teckal) il ricorso alle procedure a evidenza pubblica, ai fini dell'individuazione del potenziale contraente, presuppone che il contratto di cui si prevede l'affidamento sia stipulato tra un'amministrazione aggiudicatrice e “una persona giuridicamente distinta da essa sul piano formale e autonoma sul piano decisionale”. I requisiti individuati dalla giurisprudenza sono: il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; l’impresa non deve aver “acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo” da parte dell’ente pubblico (tale vocazione risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero: cfr., in particolare, le già citate sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH e 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Mödling o Commissione c/ Austria); le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (cfr. pure la decisione della V sez. di questo Consiglio di Stato 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistere un “controllo analogo”); il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati (Tar Puglia, 8 novembre 2006, n. 5197; Consiglio di Stato, V sez., 30 www.mmsolutions.eu [email protected] 07/02/2012 agosto 2006, n. 5072). www.labser.it 30 L'in house providing La giurisprudenza ha anche chiarito che, in astratto, è configurabile un “controllo analogo” anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall’ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall’ente medesimo. Tuttavia, una tale forma di partecipazione “può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale” (cfr. sentenza Carbotermo, 11 maggio 2006, causa C-340/04). In tale ottica, la partecipazione pubblica indiretta, anche se totalitaria, è in astratto compatibile, ma affievolisce comunque il controllo. Parere n. 1365 del Consiglio di Stato, Sez. V, 9/3/2009 Nel caso di società partecipate da più enti pubblici, infatti, il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario deve essere effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati. Il requisito del controllo analogo necessario per ritenere legittimo l'affidamento in house di servizi pubblici ad una società di capitale partecipate da più enti pubblici non sottende una logica "dominicale", rivelando piuttosto una dimensione "funzionale": affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria non è infatti indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della governance societaria 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 31 Il monitoraggio degli equilibri di finanza pubblica e società Le società «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno D.L. 138/2011, art. 4 Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 32 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 3 Il gruppo pubblico e la sua governance 33 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il modello di governance di riferimento Cittadini Mandato Organi di rappresentanza e tutela Finanziatori Utenti Risorse Organi interni di controllo e valutazione Organi di governo Risultati Fornitori Contribuenti Management e personale Policy network Associazioni del territorio Altre PA Gruppi di pressione Partner Organi esterni di regolazione e controllo di sistema 34 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le aziende partecipate nel modello di governance Regione Tra Ente ed aziende partecipate si configura una relazione di policy network derivante dal fatto di appartenere ad una rete di organizzazioni pubbliche e private, finalizzate al soddisfacimento di bisogni pubblici e la cui azione insiste su di un unico territorio. Organi di rappresentanza e tutela Organi di govern o Management e personale Devoluzione funzioni, Trasferimenti, contracting out Servizi, collaborazioni Policy network Partner Aziende partecipate Altri partner 35 Gli aggregati aziendali La teoria dell’organizzazione economica ha per oggetto la configurazione dei confini reciproci delle aziende e le modalità istituzionali di integrazione interaziendale. La denominazione “aggregati aziendali” copre sia gli aggregati intra-aziendali sia gli aggregati inter-aziendali: o i primi sono costituiti da vari insiemi di attività economiche facenti capo, dal punto di vista giuridico, ad una sola azienda (aziende diversificate) o i secondi sono aggregati di attività economiche svolte da più aziende giuridicamente distinte (gruppi, consorzi, …) Si manifestano economie di scala sono espresse dal vantaggio economico che deriva dall’incremento della dimensione della capacità produttiva dell’azienda, dato un certo livello di utilizzo della capacità produttiva stessa. Si hanno economie di raggio d’azione (o di scopo o sinergie) quando, nella produzione di output diversi si realizzano dei vantaggi economici utilizzando risorse in comune. Si manifestano economie di transazione quando aggregando più combinazioni economiche, o aziende interdipendenti, i costi di gestione di tale interdipendenza sono minori rispetto a quelli che si sosterrebbero nel caso tali aggregazioni non abbiano luogo. 36 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Definizione di Gruppo Aziendale Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie, formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono, infatti, sotto l’influenza dominante di un’unica società (società capogruppo o società madre), che direttamente o indirettamente le controlla e dirige secondo un disegno unitario la loro attività d’impresa, per il perseguimento di uno scopo unitario e comune. Un gruppo aziendale richiede due requisiti di fondo: a. l’esistenza di un’aggregazione di società, ciascuna delle quali autonoma ed indipendente b. il fatto che tale pluralità di imprese sia posta in essere e governata dall’interesse prevalente di un unico soggetto: la capogruppo (Holding) 37 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il Gruppo Pubblico secondo i Principi internazionali Gruppo pubblico “[…] un gruppo di entità economiche comprendenti la controllante e una o più entità economiche controllate. […] Un complesso economico può comprendere entità economiche che perseguono allo stesso tempo obiettivi sociali ed obiettivi commerciali. Per esempio, un Istituto per l’edilizia popolare comprende entità economiche che assegnano alloggi a prezzi popolari ed entità economiche che forniscono alloggi su basi commerciali” (Punti 6.8 e 6.11) IPSAS 6 Principio contabile internazionale per il settore pubblico Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate 38 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il Gruppo Pubblico secondo i Principi internazionali Impresa a controllo pubblico IPSAS 6 (Punto 6.8) Indica un’entità economica che possiede congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche: a) b) c) d) e) È un’entità economica dotata di personalità giuridica Ha autonomia finanziaria e operativa per svolgere l’attività d’impresa Vende beni ed eroga servizi, nel normale svolgimento della sua attività, ad altre entità economiche con la finalità di conseguire utili o coprire i costi Non fa affidamento su continui finanziamenti pubblici per essere un’azienda funzionante (fatta eccezione per acquisti di materie a contrattazioni normali) È controllata da un’entità economica del settore pubblico 39 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il controllo pubblico Controllo IPSAS 6 (Punto 6.8) “E’ il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’altra entità economica così da ottenerne i benefici relativi” Non è sufficiente che una Pubblica Amministrazione detenga partecipazioni in più società perché si parli di gruppo pubblico: è necessario un intervento attivo e continuativo per mantenere aderente la funzione delle parti a quella del gruppo 40 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il Gruppo Pubblico L’ente deve svolgere il proprio ruolo con competenze tecniche in grado di equilibrare: L’aumento dell’autonomia e delle potenzialità di crescita e di sviluppo delle singole unità produttive La tendenza all’armonizzazione e all’integrazione per seguire un ben definito orientamento strategico di gruppo 41 Gruppo pubblico e relazioni di policy network Regione Nella relazione di policy network con le aziende partecipate, la Regione assume 3 ruoli Istituzionale, in qualità di PA Azionista dell’azienda partecipata Titolare delle funzioni presidiate mediante l’erogazione di servizi Organi di rappresentanza e tutela Organi di govern o Management e personale Devoluzione funzioni, Trasferimenti, contracting out Policy network Servizi, collaborazioni Aziende partecipate 42 1. Il ruolo dell’ente come istituzione E’ responsabile dello sviluppo della comunità di riferimento e del perseguimento degli obiettivi economici e sociali COMPETITIVITÀ ECONOMICA DEL TERRITORIO Pubblica amministrazione SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL MODELLO DI SVILUPPO ADOTTATO COESIONE SOCIALE E SISTEMA DELLE RELAZIONI 43 2. Il ruolo di azionista Nel suo ruolo di azionista (di maggioranza o minoranza) la Regione contribuisce all’andamento dell’azienda tendendo a promuovere decisioni e azioni volte a: Coniugare l’efficienza produttiva con le attese degli stakeholder Creare sinergie tra le diverse società partecipate assicurando ulteriori margini di crescita e sviluppo Rispondere alle aspettative del mercato garantendo la qualità, continuità e sicurezza dei servizi 44 2. Il ruolo di azionista Statuto delle aziende controllate Autorizzazione decisioni straordinarie di investimento Approvazione business plan e piano industriale azionista Approvazione bilancio d’esercizio Nomina organi societari e top management (CdA, Presidente, Amministratore delegato) Operazioni di finanza straordinaria Scelta di opportuni sistemi di Corporate Governance aziendale 45 3. Il ruolo di titolare di funzioni La P.A., pur esternalizzando il servizio, resta il titolare della funzione presidiata, ossia ha la responsabilità finale sul soddisfacimento dei bisogni della collettività, e dei costi e benefici economici e sociali associati all’erogazione dei servizi pubblici. Titolarità di funzioni Controllo della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici esternalizzati, di cui l’ente è comunque titolare Verifica della conformità dell’attività del Gestore del Servizio Pubblico alle strategie definite con il Contratto di servizio. 46 Il controllo del gruppo pubblico: fabbisogni Controllo del gruppo pubblico locale Fabbisogni interni • Controllo sul raggiungimento degli obiettivi • Coordinamento • Assegnazione di risorse e responsabilità 07/02/2012 47 Fabbisogni esterni • Assicurare trasparenza, accessibilità ai servizi e coinvolgimento dei portatori di interesse • Rendere conto dell’utilizzo delle risorse e sulla qualità e quantità dei servizi erogati www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it I fabbisogni di controllo del gruppo pubblico locale Servizi in economia Pianificazione Programmazio ne/budgeting Gestione Controllo 07/02/2012 48 Servizi esternalizzati (Verificare: nb contratto di appalto di fornitura) •Linee programmatiche •RPP •Linee programmatiche •RPP •Statuto •Piano industriale •RPP/bilancio •PEG •RPP/bilancio •Piano industriale - Budget •Contratto di servizio •PEG •Attività operative •Carta dei servizi •Contratto servizio •Rapporti con enti gestori •Carta dei servizi •Sistema di reporting interno •Indicatori •Benchmarking •Carta dei servizi •Report periodici del gestore •Analisi di bilancio •Benchmarking •Carta dei servizi www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Elevata Mantenere/Valutare l’adeguatezza organizzativa Mantenere Bassa Rilevanza socio - politica La rilevanza strategica delle partecipazioni Valutare la dismissione Mantenere/Valutare l’attualità della partecipazione Elevata Bassa Performance economica 07/02/2012 49 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 4 Il sistema Regione Lombardia 50 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Lo Statuto d’Autonomia sulle partecipate Art. 48 Enti del sistema regionale 1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati. 2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità. 3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, 51 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La Legge regionale 27 dicembre 2006, n.30 La Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 ha previsto l’elenco degli enti e delle aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, degli enti del Servizio Sanitario Regionale e delle società regionali che costituiscono, con la Regione, il Sistema regionale. In un’ottica di unitario raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, la medesima Legge ha previsto che i soggetti appartenenti al Sistema Regionale: o o o svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al Sistema, concernenti la produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli Enti stessi; si avvalgono di norma del patrocinio dell’Avvocatura regionale per la rappresentanza in giudizio; concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 52 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli enti costituenti il sistema regionale Enti dipendenti : a) Agenzia regionale per il lavoro; b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA); c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF); d) Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (IreF); e) Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IreR); f) Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU). Enti sanitari : a) Aziende Sanitarie Locali (ASL); b) Aziende Ospedaliere (AO); c) Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (IRCCS). Altri enti pubblici: a) Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER); b) Consorzi di bonifica; c) Enti parco regionali. 53 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli enti costituenti il sistema regionale Società a partecipazione regionale: a) Cestec s.p.a. – Centro Lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese; b) Finlombarda s.p.a.; c) Infrastrutture Lombarde s.p.a.; d) Lombardia Informatica s.p.a.; e) Punti Energia s.c.a.r.l. (in liquidazione); f) FNM s.p.a.; g) Federfidi s.c. – Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi; h) Navigli Lombardi s.c.a.r.l. a) b) c) d) e) Fondazioni istituite dalla Regione: Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della Floro- Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio; Fondazione IREALP–Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree alpine; Fondazione Film Commission; Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) Fondazione EnergyLab. 54 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le convenzioni con il sistema Regione Il Sistema risponde evidentemente all’intento di porre in essere una sorta di sinergia per il raggiungimento degli obiettivi del governo regionale, mediante la razionalizzazione delle attività e delle risorse di tutti gli enti regionali. Dal 2006 la Regione Lombardia ha stipulato, con tutti gli enti del Sistema regionale, delle convenzioni, al fine di definire il quadro delle attività svolte da ciascun ente a favore della Regione, in termini di contenuti, di modalità di collaborazione ed i conseguenti reciproci impegni. Si prevede o la realizzazione di forme d’integrazione dei servizi operativi, di comunicazione ed informativi; o la pianificazione dei fabbisogni del personale e delle dotazioni organiche; o l’armonizzazione delle modalità di redazione dei bilanci; o la previsione di relazioni periodiche sull’attuazione dei provvedimenti adottati sulla base di questi criteri. 55 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it 5 56 07/02/2012 Il controllo del Gruppo Pubblico della Regione Lombardia www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il controllo del gruppo pubblico: fabbisogni Controllo del gruppo pubblico Fabbisogni interni • Controllo sul raggiungimento degli obiettivi • Coordinamento • Assegnazione di risorse e responsabilità 57 07/02/2012 Fabbisogni esterni • Assicurare trasparenza, accessibilità ai servizi e coinvolgimento dei portatori di interesse • Rendere conto dell’utilizzo delle risorse e sulla qualità e quantità dei servizi erogati www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il problema del controllo del gruppo pubblico Controllare il Gruppo pubblico comporta La definizione delle metodologie e delle soluzioni in grado di garantire il presidio ex ante ed ex post delle dinamiche degli enti appartenenti al sistema Regione Lombardia tali soluzioni coinvolgono diversi ambiti IL SISTEMA DI PROGRAM MAZIONE E CONTROLL O REGIONALE 58 07/02/2012 STATUTI E CORPORAT E GOVERNAN CE SOCIETARI A CONTRATTI E CONVENZI ONI ORGANIZZ AZIONE INTERNA REGIONALE www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it ASPETTI CONTABILI Partecipate e programmazione regionale La Legge n. 30/2006 apporta modifiche alla Legge n. 34/1978 (Legge di contabilità regionale) prevedendo che il DPEFR contenga gli indirizzi agli enti, aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate che costituiscono il sistema regionale (art. 9 bis lett. c). i bilanci di previsione degli enti, delle aziende e degli altri organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono formati sulla base della previsione del bilancio regionale presentato dalla Giunta regionale al Consiglio e sono presentati, unitamente ad una relazione illustrativa, entro il 15 novembre I predetti bilanci sono ratificati dal Consiglio regionale con propria deliberazione da adottarsi immediatamente dopo l'approvazione del bilancio regionale e comunque entro il 30 aprile 59 07/02/2012 il Consiglio regionale può rinviare il bilancio all'ente, indicando le modifiche da apportare. Ogni variazione in corso di esercizio deve essere ratificata dal Consiglio regionale, salvo quelle conseguenti a trasferimenti di fondi della Regione con vincolo di destinazione specifica. www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Partecipate e programmazione regionale I rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, corredati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati economico-finanziari conseguiti, sono presentati, entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello cui si riferiscono, alla Giunta regionale, che li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio regionale, unitamente al rendiconto generale della Regione. Detti rendiconti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale. I dirigenti di servizio predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto relativo all'esercizio precedente diretto a valutare, tra gli altri, l'andamento della gestione degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti (art. 73 lett. b, Lg.Reg. 34/1978). 60 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli statuti societari e la corporate governance lombarda L’analisi della cosiddetta corporate governance delle società partecipate dalla Regione Lombardia, ossia di quell’insieme di norme che concorrono alla disciplina della struttura, della composizione e dell’attività degli organi societari, nonché dei diritti riconosciuti ai soci (tra cui, in particolare, il socio Regione Lombardia), non può che prendere le mosse dagli statuti delle società. Tale analisi assume particolare rilevanza per la definizione della presenza o meno del cd. “controllo analogo” ai fini dell’affidamento in house di derivazione comunitaria 61 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli statuti societari e la corporate governance lombarda L’analisi della cosiddetta corporate governance delle società partecipate dalla Regione Lombardia, ossia di quell’insieme di norme che concorrono alla disciplina della struttura, della composizione e dell’attività degli organi societari, nonché dei diritti riconosciuti ai soci (tra cui, in particolare, il socio Regione Lombardia), non può che prendere le mosse dagli statuti delle società. Tale analisi assume particolare rilevanza per la definizione della presenza o meno del cd. “controllo analogo” ai fini dell’affidamento in house di derivazione comunitaria Un attento monitoraggio degli statuti consente anche di prevenire situazioni critiche in merito alle novità normative introdotte (i.e. i limiti di nomina agli amministratori) 62 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli statuti societari e controllo analogo Il modello in house, con il correlativo “controllo analogo” in conformità ai principi evidenziati dalla giurisprudenza, deve essere trasfuso direttamente nello statuto, per attribuire al socio pubblico diritti attivabili direttamente nei confronti della società. A tal proposito i fattori critici che occorre presidiare sono i seguenti: POTERI DI INTERVENTO NELLA GESTIONE DA PARTE DELLA REGIONE NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI FLUSSI INFORMATIVI REGIONE - ENTI TUTELA DELLA COMPAGINE SOCIALE (in particolare del socio Regione Lombardia) 63 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Poteri di intervento della Regione nella gestione amministrativa Per quanto riguarda la gestione amministrativa occorre rilevare che le S.p.A., a seguito della riforma societaria del 2003, risultano caratterizzata dal rafforzamento della separazione di ruoli e competenze tra soci e amministratori, in base ai principi, o da un lato, dell’esclusiva responsabilità della gestione in capo al Consiglio di Amministrazione, e, o dall’altro, della limitazione della responsabilità degli amministratori non esecutivi, ossia privi di deleghe. Questo porta ad escludere che vi sia la possibilità di introdurre clausole statutarie attributive ad uno specifico socio di poteri diretti di interferenza nelle decisioni gestionali. L’influenza che può essere statutariamente rimessa all’Assemblea appare ridotta alla previsione di meri diritti di autorizzazione, che, peraltro, devono essere specificamente previsti in statuto : si può pensare ad atti particolarmente significativi: o come i piani dell’attività sociale e le loro variazioni (piano industriale, budget, piano economicofinanziario), o i contratti afferenti ad attività non ricomprese nei suindicati piani o superiori ad una soglia di valore rilevante. In07/02/2012 questo modo l’attività della società può essere indirizzata alle finalità dei soci, segnatamente i soci www.mmsolutions.eu [email protected] 64 www.labser.it pubblici. La nomina degli amministratori ed il ruolo dello statuto Sotto il profilo della nomina degli amministratori è possibile inserire in statuto specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, che diano garanzia di buona gestione (cfr. art. 2387 Cod. Civ.), per consentire al socio pubblico di preordinare, in modo oggettivo e imparziale, i requisiti minimi degli amministratori. La possibilità di sottrarre la nomina degli amministratori all’Assemblea e di attribuirla direttamente ai soci pubblici, riconosciuta dall’art. 2449 Cod. Civ., può avere rilievo anche nella società in house, interamente pubblica. 65 07/02/2012 Nella società mista con il socio pubblico in minoranza può essere opportuno inserire una clausola di voto di lista che consenta di assicurare alla minoranza la nomina di consiglieri in numero non proporzionale alla partecipazione (come invece previsto dall’art. 2449 Cod. Civ.). [email protected] www.mmsolutions.eu www.labser.it I flussi informativi Il rafforzamento della posizione del socio pubblico passa anche attraverso la previsione di un adeguato flusso informativo con la società. Nella S.p.A. che non ricorre al capitale di rischio l’unico documento informativo che, per legge, gli amministratori devono approvare e sottoporre all’Assemblea, è il bilancio di esercizio annuale. Tuttavia l’introduzione è possibile l’introduzione di clausole statutarie che impongano al Consiglio di Amministrazione obblighi informativi maggiori, per esempio relazioni trimestrali o semestrali in modo da consentire una più tempestiva informazione contabile sull’andamento della società, o la presentazione di documenti di carattere previsionale. 66 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it I flussi informativi L’art. 1 della L.R. 30/2006, in ordine agli indirizzi generali relativi ai rapporti tra strutture regionali e società del Sistema Regionale con l’obiettivo di garantire piena informazione alla Regione Lombardia in qualità di socio in merito all’attività e alla gestione societaria. - - I flussi Regione - Enti invio, da parte delle società, degli o.d.g. e dei verbali delle Assemblee societarie alla struttura, comunicazione, da parte delle società, con esclusione di quelle quotate in borsa, della convocazione delle sedute del C.d.A. alla Regione Lombardia facoltà della Regione Lombardia di chiedere al Consiglio di sorveglianza o al Collegio dei Sindaci notizie ed indicazioni sull’andamento della società, in particolare in previsione della chiusura del bilancio e invio da parte delle società del verbale delle sedute dei Consigli di Sorveglianza; invio, da parte delle società, degli atti fondamentali (atto costitutivo, statuto, modifiche statutarie, nomine amministratori) delle società alla Regione. 67 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La tutela della compagine sociale Per quanto attiene alla tutela della compagine sociale sotto il profilo della stabilità, il riferimento corre alle clausole di gradimento, che, per esempio, limitino la cessione a soggetti che abbiano determinate caratteristiche. L’orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che, ai fini della sussistenza del controllo analogo, lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati 68 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it I compensi agli amministratori Lg. 244/2007 (commi 725 e 730) Il compenso del Presidenti e degli Amministratori delle società partecipate interamente non può superare , rispettivamente, l’80% ed il 70% del compenso del Presidente della Regione Sent. 159/2008 Corte Cost. Il comma di applicazione della normativa di cui sopra anche alle Regioni (infatti i commi sono riferiti ai soli EE.LL.) è incostituzionale per violazione degli art. 117, 118 e 119 della Costituzione Ciò nonostante D.G.R. Del 5.12.2007 69 07/02/2012 Ha individuato ugualmente dei vincoli al compenso massimo spettante ai Presidenti delle società e degli enti regionali, dipendenti dal fatturato della società, o dell’ente, medesimi. www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it I controlli “contrattuali” Dal 2006 la Regione Lombardia ha stipulato, con tutti gli enti del Sistema regionale, delle convenzioni, al fine di definire il quadro delle attività svolte da ciascun ente a favore della Regione, in termini di contenuti, di modalità di collaborazione ed i conseguenti reciproci impegni. Tra gli elementi essenziali a tutte le convenzioni-quadro vengono indicati: o la coerenza dei contenuti della convenzione con le previsioni del PRS e del DPEFR; o le modalità di attivazione degli incarichi extra-convenzione; o i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, con previsione dell’obbligo di presentare relazioni trimestrali sull’attività svolta o il raccordo con la Regione Lombardia per il tramite del Segretariato Generale; o la possibilità di inserire penali per il mancato o incompleto adempimento da parte delle società affidatarie; o la previsione dell’eventuale facoltà di recesso, purchè a favore di entrambe le parti e con un congruo termine per l’esercizio. www.mmsolutions.eu [email protected] 70 07/02/2012 www.labser.it Le soluzioni organizzative nella dottrina Tre soluzioni alternative per lo svolgimento della funzione controllo e raccordo con le aziende partecipate 1 Soluzione “tradizionale” 2 Soluzione “specialistica” 3 Soluzione “innovativa” 71 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le soluzioni organizzative: matrice riassuntiva Soggetto responsabile dei rapporti Regione/Gruppo Caratteri del soggetto responsabile Presenza Soluzione “Tradizionale” Strutture dell’Ente competenti nelle aree in cui operano le aziende di più soggetti responsabili Strutture interne all’Ente non specializzate Ottica limitata e rischio di duplicazioni Struttura interna all’ente Soluzione “Specialistica” Apposito Ufficio /Unità Organizzativa Specializzazione nella gestione dei rapporti con le partecipate Sviluppo di un’ottica unitaria di gruppo Struttura esterna all’ente, Soluzione “Innovativa” Organismo aziendale controllato dalla P.A. (Holding Pura) autonoma dal punto di vista organizzativo e giuridico Assunzione diretta delle partecipazioni delle diverse aziende del gruppo 72 La struttura organizzativa regionale: i rapporti con le società Nell’ambito della Direzione centrale Affari Istituzionali e Legislativo della Presidenza della Regione Lombardia è inserita la struttura organizzativa “Rapporti e convenzioni con gli enti del sistema regionale” con compiti essenzialmente di coordinamento dei rapporti con gli enti, le fondazioni e le società regionali, di presidio degli aspetti giuridicoistituzionali delle stesse e di gestione dei rapporti istituzionali e cura delle connesse relazioni e dei relativi adempimenti. o o o o o o 73 07/02/2012 coordinamento operativo dei rapporti con le società, enti, fondazioni regionali e le società dipendenti delle partecipate regionali; presidio degli aspetti giuridico-istituzionali nei rapporti con le società, gli enti, e le fondazioni regionali nomine in enti, organismi esterni alla Regione anche attraverso il raccordo con le Direzioni regionali di riferimento; supporto, anche mediante l’Area giuridica, alla risoluzione in via amministrativa delle controversie relative a rapporti convenzionali tra la Regione Lombardia, enti regionali e società partecipate; rapporto con i soggetti preposti al controllo interno di enti e società e supporto al Direttore nello svolgimento delle relazioni con i soggetti preposti ai controlli esterni. … www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli altri attori dei rapporti con le società Comitato di Coordinament o delle Direzioni Comitato dei controlli Gruppi di lavoro interni 74 07/02/2012 A cui è rimessa l’unitarietà dell’attività, nonché l’integrazione tra le strutture organizzative della Giunta Regionale. E’ composto dai Direttori e presieduto dal Segretario Generale della Presidenza. Composto da cinque membri, di cui due individuati tra dirigenti regionali in permanenza di servizio e da tre esterni particolarmente esperti nel controllo di gestione e attività ispettiva. Assicura il monitoraggio dei costi di funzionamento e dei rendimenti; della corretta gestione delle risorse assegnate e dell'imparzialità e dell'efficienza dei procedimenti di competenza. GdL “monitoraggio convenzioni” ha la funzione di esaminare preventivamente tutti gli incarichi assegnati permette la reciproca conoscenza di GdLwww.mmsolutions.eu “Attuazione PRS” [email protected] quanto svolto dai singoli enti del www.labser.it Sistema Regionale in ordine al PRS Gli aspetti economico finanziari I risultati finanziari delle società devono essere analizzati congiuntamente, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il loro consolidamento, ai risultati finanziari dell’Ente pubblico costitutore, e, secondo la Corte dei Conti, dovrebbero essere incluse nel calcolo delle grandezze di finanza pubblica relative al Patto di stabilità interno, dato che, se la società genera debito durante la sua attività, non può che trattarsi di debito pubblico. Difatti La mancata considerazione dei risultati finanziari delle società partecipate insieme con quelli dell’Ente pubblico di riferimento comporta la possibilità che si creino situazioni occulte di debito che, nel tempo, finiscono col gravare sulla collettività pubblica e sul mancato rispetto degli impegni che lo Stato ha assunto, con il Trattato di Maastricht, nei confronti dell’Unione Europea e degli altri Stati europei. 75 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il bilancio consolidato: premesse La gestione delle società partecipate dagli Enti territoriali, formalmente private, di fatto rientranti nella sfera pubblica, pone, numerosi problemi, anche di tipo contabile. Difficoltà che sorgono in particolare a causa della differente natura della contabilità adottata e qualora si voglia dare una visione d’insieme del Gruppo pubblico regionale per mezzo del bilancio consolidato; infatti la contabilità è: o Finanziaria nella Regione o Economico Patrimoniale negli Enti partecipati Legge 34/1978 Art. 79-bis Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti. 1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i www.mmsolutions.eu dati finanziari [email protected] contabili, codificati con criteri uniformi di 76 07/02/2012 www.labser.it riclassificazione 6 Il Bilancio consolidato 77 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il Bilancio consolidato: definizione Bilancio consolidato E’ un particolare tipo di bilancio di esercizio avente per scopo la determinazione e la rappresentazione globale del capitale di funzionamento e del risultato economico di un gruppo societario, riguardato come complesso economico unitario 78 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Bilancio consolidato Finalità del bilancio consolidato Reporting istituzionale Comunicazione esterna Reporting direzionale Comunicazione interna Strumento di controllo Aziende 79 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Potenzialità del Bilancio Consolidato • In ottica retrospettiva, l’informazione consolidata costituisce uno strumento di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’intero aggregato • In ottica prospettica consente di effettuare previsioni consolidate per ramo di attività, sull’utilizzo e l’acquisizione delle risorse finanziarie e in merito alla capacità di autofinanziamento 80 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Bilancio consolidato: le criticità Criticità Difficoltà tecniche, culturali e giuridiche che ne limitano la diffusione negli enti pubblici Le analisi comparative spaziali che si fondano su dati consolidati sono difficili da realizzare, a causa della particolare natura di ogni gruppo aziendale Le analisi comparative temporali risultano di complessa interpretazione 81 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it I riferimenti normativi principali Norme di riferimento o D.Lgs. 127/1991 (art. 25 e segg) Principi contabili o Organismo italiano Contabilità (OIC), Principio 17 – Il bilancio consolidato, 2005 o International Federation of Accauntant (IFAC), IPSAS 6 – Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, 2000 o Osservatorio per la finanza e la contabilità negli Enti Locali, Principio Contabile nr. 4, 2009 82 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le fasi di definizione del bilancio consolidato Processo di consolidamento 1. Definizione dell’area di consolidamento 6. Consolidamento dei conti 2. Scelta della teoria di consolidamento 5. Eliminazione delle 3. Uniformità formale dei bilanci operazioni infragruppo 4. Uniformità sostanziale dei bilanci 83 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Premessa: i gruppi a struttura semplice (a livello singolo) Ente Terzi 70% 30% Società Alfa Controllo a struttura semplice. La società Alfa è CONTROLLATA dall’ENTE Ente 70% Società Alfa 84 07/02/2012 99% 30% Società Beta Società Gamma www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Struttura semplice a più controllate L’Ente controlla Alfa e Gamma Premessa: i gruppi a struttura complessa (a più livelli) Ente 51% Holding Alfa 60% Società Beta 100% 75% Società Gamma Società Omega In virtù del calcolo delle cd. percentuali di interessenza l’Ente controlla, oltre alla Holding Alfa (51%): o le società di secondo livello: Beta con il 30,6% (51%*60%) Gamma con il 51% Omega con il 38% o E la società di terzo livello Sigma con il 22,95% (51%*75%*60%) 60% Società Sigma 85 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Gli effetti dei gruppi a più livelli: la leva azionaria Si ipotizzi un equilibrio patrimoniale semplificato delle società Partecipazioni + Attività = Capitale Sociale Supponendo che l’Ente abbia sottoscritto e versato il Capitale di Alfa per il 51% 86 07/02/2012 Con un investimento di 5.100(51%*10000) l’ente controlla risorse (attivo patrimoniale al netto delle partecipazioni) per 11.627, 5 per effetto della LEVA AZIONARIA www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La definizione dell’area di consolidamento 1. Definizione dell’area di consolidamento 6. Consolidamento dei conti 2. Scelta della teoria di consolidamento 5. Eliminazione delle operazioni infragruppo 3. Uniformità formale dei bilanci 4. Uniformità sostanziale dei bilanci 87 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La definizione dell’area di consolidamento: il D.lgs. 127/91 (Art.26) Sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate: o le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; o le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (art. 2359 Cod. Civile) (Art. 28) Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: a) la loro inclusione sarebbe irrilevante; b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione 88 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La definizione dell’area di consolidamento: l’IPSAS 6 IPSAS 6 (Punto 21) Una controllante che redige il bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate a esclusione di : o quelle il cui controllo è da ritenere temporaneo, o o quelle che operano in presenza di gravi restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante Per controllo l’IPSAS 6 intende il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’altra entità economica così da ottenerne i benefici relativi 89 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it La definizione dell’area di consolidamento: il PCEL 4 Punti 10 e 11 Punto 13 Punto 14 90 07/02/2012 Il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale deve comprendere tutte le controllate dell’ente locale, quale che sia la loro forma giuridica . Un'entità controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che le sue attività sono dissimili da quelle di altre entità all'interno del Gruppo Ente Locale. Prima di procedere alla definizione dell’area di consolidamento è necessario definire il portafoglio di aziende controllate dall’ente locale all’interno del quale vengono considerate tutte le aziende con le quali l’ente intrattiene rapporti di tipo economicofinanziario e contrattuale. Dall’intero insieme è necessario estrapolare solamente quelle che sono effettivamente sottoposte a “controllo”, influenza notevole o controllo congiunto da parte del soggetto economico, che abbia in pratica il potere di indirizzare la politica di gestione di ciascuna di esse www.mmsolutions.eu [email protected] nel perseguimento di una strategia comune. www.labser.it Il controllo congiunto Art. 37 D.Lgs.127/91 Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell' art. 2359, terzo comma, del codice civile. 20% 10% 91 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Se la società è quotata La scelta della teoria di consolidamento 1. Definizione dell’area di consolidamento 6. Consolidamento dei conti 2. Scelta della teoria di consolidamento 5. Eliminazione delle operazioni infragruppo 3. Uniformità formale dei bilanci 4. Uniformità sostanziale dei bilanci 92 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Le differenti teorie di consolidamento La dottrina aziendalistica individua differenti teorie di consolidamento La teoria della proprietà La teoria dell’entità La teoria della capogruppo Ad ognuna di tali teorie corrisponde o o o Un diverso ruolo assegnato al bilancio consolidato Un diverso metodo di consolidamento Un differente metodo di determinazione e iscrizione degli interessi di minoranza 93 La teoria della proprietà Tipica dell’impostazione anglosassone Dato che le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede, devono entrare nel processo di consolidamento nella medesima proporzione. l'unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso bensì il bilancio della capogruppo ed il consolidato altro non è che un'estensione di quello, per tenere conto delle quote detenute nelle società controllate Il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio consolidato dovranno rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo ed il metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel processo di consolidamento. 94 Un esempio … una società controllata al 70% Un Ente partecipa al 70% nel capitale sociale di una Società Alfa (1) Nella fase (1), dall’aggregato dei due bilanci si sottrae il 30% delle attività e delle passività in quanto, secondo la teoria della proprietà, non di pertinenza del PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO 95 La teoria dell’entità Di origine tedesca il gruppo costituisce un'unica entità economica e contabile e pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel suo complesso, senza distinzione alcuna delle interessenze di terzi in termini economici e patrimoniali. attività e passività, costi e ricavi, risultato d'esercizio e patrimonio, devono essere consolidati integralmente, al fine di mostrare la complessiva struttura patrimoniale e reddituale del Gruppo quale unicum indivisibile (cosiddetto metodo dell'integrazione globale). 96 Il patrimonio secondo la teoria dell’entità (1) Nella fase (1) non si ha alcuna elisione delle quote non di pertinenza della capogruppo, come avviene nella teoria della proprietà, ciò non significa che il consolidato sia l’aggregato dei bilanci, ci sono altre operazioni di cui occorre tenere conto e che verranno considerate successivamente 97 La teoria della capogruppo Di origine nordamericana Attua un compromesso tra le prime due, dando rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantenendo al tempo stesso la configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso. Il bilancio consolidato è pertanto un bilancio che include integralmente la situazione di gruppo come ne caso della teoria dell’entità nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza. E’ quella prevista dalla normativa italiana e dai principi contabili nazionali sia pubblici che privati 98 I principi contabili per gli EE.LL. la quota di pertinenza di terzi al valore del risultato economico positivo o negativo d’esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata; Punto 20 la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto delle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di pertinenza della controllante. 99 Il patrimonio secondo la teoria dell’entità (1) Nella fase (1) l’elisione, a somma zero, è funzionale all’identificazione del PN di competenza di terzi, vera novità di questa teoria di consolidamento; anche in questo caso, come nei precedenti, l’operazione vista non è l’unica che andrà ad incidere sul bilancio aggregato ai fini della creazione del bilancio consolidato finale 100 Fase 2: Scelta della teoria di consolidamento Oggetto del consolidamento Controllante e minoranze (non separatamente) Teoria della entità Controllante e minoranze (separatamente) Controllante Teoria della capogruppo Teoria della proprietà Controllante e partecipante Controllante e partecipante Unica entità economica Concetto di gruppo 101 Le teorie dei gruppi in sintesi Teoria dell’ENTITA’ Teoria della PROPRIETA’ Teoria della CAPOGRUPPO Il gruppo è considerato come un’unica entità Il gruppo è considerato come un investimento della capogruppo Il gruppo è considerato come un’entità che comprende le imprese legate alla capogruppo Dimensione del bilancio consolidato Il bilancio consolidato è il bilancio del gruppo Il bilancio consolidato è un’estensione del bilancio della capogruppo Il bilancio consolidato è un’estensione del bilancio della capogruppo Metodo di consolidamento delle poste contabili Consolidamento globale Consolidamento proporzionale Consolidamento integrale Visione del gruppo pubblico Distinzione tra patrimonio della capogruppo e di terzi Trattamento delle partire infragruppo 07/02/2012 102 Non rileva la distinzione tra gruppo e terzi La quota del patrimonio La quota del patrimonio e del risultato di e del risultato di pertinenza dei terzi non pertinenza dei terzi è viene evidenziata esposta separatamente Eliminazione Eliminazione integrale degli proporzionale degli utili www.mmsolutions.eu [email protected] utili e delle perdite interni e delle perdite interni www.labser.it Eliminazione proporzionale degli utili e delle perdite interni Livello di controllo e metodi di consolidamento (D.lgs. 127/91) Imprese incluse nel consolidamento Consolidamento integrale (art. 31) Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Imprese nelle quali si esercita il controllo congiunto (joint venture) Consolidamento proporzionale (art. 37) L'inclusione nel consolidamento (degli elementi del bilancio) avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta. 103 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it L’uniformità dei bilanci 1. Definizione dell’area di consolidamento 6. Consolidamento dei conti 2. Scelta della teoria di consolidamento 5. Eliminazione delle operazioni infragruppo 3. Uniformità formale dei bilanci 4. Uniformità sostanziale dei bilanci 104 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Uniformità dei bilanci Per garantire la corretta aggregazione dei dati contabili è fondamentale avere delle basi di bilancio il più possibile uniformi, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale Moneta di conto Uniformità FORMALE Date di chiusura Schemi di bilancio Uniformità Sostanziale 105 07/02/2012 Notevoli differenze tra criteri di valutazione per il settore privato (Codice Civile) e criteri per il settore pubblico In alcuni casi la disciplina per il settore pubblico rimanda a quella civilistica, che però può prevedere diverse opzioni di scelta www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Necessità di un intervento atto a correggere i valori che scaturiscono da processi valutativi differenti Uniformità formale: moneta di conto L’omogeneità della moneta di conto impone che i valori di bilancio consolidato siano tutti espressi nella medesima moneta adottata per la redazione del bilancio consolidato Il problema si pone per i gruppi internazionali e rari sono i casi in cui P.A. italiane posseggano il controllo di società estere Tuttavia, le crescenti liberalizzazioni e la trasformazione del mercato dei servizi pubblici in un mercato comunitario impongono la considerazione di questo elemento nei consolidati pubblici 106 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Uniformità formale: data di chiusura L’uniformità formale, riguarda la necessità di portare a consolidamento documenti di bilancio aventi forma omogenea, dal punto di vista patrimoniale e reddituale. D.Lgs. 127/91 PCEL 4 punto 25 107 07/02/2012 La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento” o “ delle più importanti di esse”. Quando, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella della controllante, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della controllante. www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Uniformità formale: l’omogenità degli schemi di bilancio Questa omogeneizzazione è ottenibile attraverso l’armonizzazione sia degli schemi contabili utilizzati dall’ente e dalle società da consolidare, sia dalla denominazione delle voci di bilancio Riferimenti normativi (se redatto) Tipologia Contabilità adottata Obbligo di redazione SP e CE Regioni Contabilità finanziaria NO Codice civile Società Contabilità economica SI Codice Civile Il ddl Azzollini e la Legge sul Federalismo fiscale spingono verso l’adozione di schemi di bilancio maggiormente compatibili, questo porterà ad una uniformità formale degli schemi sempre più attendibile e rispondente ai principi di rappresentazione vera e corretta dei dati di bilancio www.mmsolutions.eu [email protected] 07/02/2012 108 www.labser.it Uniformità sostanziale Punto 27 PCEL 4 Per effettuare una corretta aggregazione, comunque, occorre che i bilanci delle singole aziende siano stati redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi. Punto 30 PCEL 4 Se una componente di un complesso economico utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, opportune rettifiche sono apportate al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato Art. 34 D.lgs. 127/91 109 07/02/2012 Alla regola fondamentale dell’uniformità dei criteri di valutazione, l’articolo 34 del D.Lgs. 127/91 pone due eccezioni: o la prima riguarda il caso in cui la difformità si presti meglio a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta dei dati consolidati; o la seconda è concessa in caso di irrilevanza delle voci valutate con criteri differenti. www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it L’eliminazione delle partite infra-gruppo 1. Definizione dell’area di consolidamento 6. Consolidamento dei conti 2. Scelta della teoria di consolidamento 5. Eliminazione delle operazioni infragruppo 3. Uniformità formale dei bilanci 4. Uniformità sostanziale dei bilanci 110 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Eliminazione delle operazioni infragruppo… le fattispecie principali Ai fini della determinazione del capitale di funzionamento e del risultato economico consolidato, le operazioni infragruppo non hanno alcuna rilevanza: ciò che conta sono esclusivamente le relazioni con gli altri organismi aziendali operanti all’esterno del Gruppo. •Elisione delle partecipazioni •Eliminazione di costi e ricavi •Eliminazione di debiti e crediti 111 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Elisione delle partecipazioni Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul complesso economico come se si trattasse di un’entità economica singola, è necessario che: il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata e la corrispondente parte dell’attivo netto/patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante siano eliminati Si riprende il caso precedente di una partecipata al 70% dall’ente di riferimento 112 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Elisione delle partecipazioni (1) o Elisione del valore della partecipazione per 3.000 o Elisione del 100% del Patrimonio netto o La differenza tra patrimonio netto e partecipazione (3500-3000) va a incrementare le immobilizzazioni del gruppo per il 70% (500*70%=350) o Evidenziazione della quota di PN di terzi (3500*30% = 1050) o La differenza a pareggio si denomina “differenza da consolidamento” e va ad accrescere il valore dell’avviamento del gruppo 113 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Debiti e crediti infragruppo I saldi e le operazioni all’interno del complesso economico, compresi i proventi originati da vendite e trasferimenti, i proventi rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra autorizzazione di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari, devono essere integralmente eliminati. CREDITORE DEBITORE Ente Ente Società alfa 114 07/02/2012 Società Alfa 1.000 2.000 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Debiti e crediti infragruppo (2) o Elisione di 3.000 per i crediti di Alfa verso l’Ente e per i crediti dell’Ente verso Alfa (2000+ 1000) o Di conseguenza occorre stornare per 3000 anche il passivo per i debiti infragruppo NB: lo stesso procedimento si segue anche per i costi ed i ricavi infragruppo nel Conto Economico www.mmsolutions.eu [email protected] 115 07/02/2012 www.labser.it Costi e ricavi 116 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Il consolidamento dei conti 1. Definizione dell’area di consolidamento 6. Consolidamento dei conti 2. Scelta della teoria di consolidamento 5. Eliminazione delle operazioni infragruppo 3. Uniformità formale dei bilanci 4. Uniformità sostanziale dei bilanci 117 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Consolidamento dei conti Dopo avere effettuato le rettifiche delle operazioni infragruppo, si procede alla somma algebrica delle voci Si ottengono così i due prospetti del bilancio consolidato: • Conto economico • Conto del patrimonio 118 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Consolidamento dei conti 119 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it Conclusioni Per sfruttare al meglio le opportunità e le potenzialità del bilancio consolidato occorre agire su diversi fronti • Incremento dell’attendibilità dei valori • Ampliamento dell’area di consolidamento • Recepimento interno • Comunicazione esterna 120 07/02/2012 www.mmsolutions.eu [email protected] www.labser.it