La certificazione
dei contratti di lavoro e di appalto:
prassi e prospettive evolutive
Modena, 28 novembre 2008
Flavia Pasquini
[email protected]
www.fmb.unimore.it
Passato, Presente e Futuro
della certificazione
•
Istituto ancora “giovane” e relativamente poco
normato, che già si trova alle prese con una
evoluzione – quanto meno in termini di funzioni
potenzialmente
esercitabili
da
parte
delle
Commissioni – probabilmente non agevole da gestire
(da qui opportunità, sotto il profilo meramente
operativo, di Art. 15, DdL 1441 A.S. 1167):
addirittura nuova fisionomia dell’istituto?
•
Il dato normativo come base necessaria del
ragionamento.
Riferimenti normativi:
 Legge n. 30/2003:
artt. 1, comma 2, lettera m), punto 7); 4, lettera c), punto 6; 4, lettera d);
5.
 D. lgs. n. 276/2003:
artt. 2, comma 1, lettera h); 20, comma 2, lettera e); 68; 75; 76; 77; 78;
79; 80; 81; 82; 83; 84.
 D. lgs. n. 251/2004
art. 18
 Legge n. 266/2005, che ha attribuito ai Consigli Provinciali dei
Consulenti del Lavoro e alla Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la capacità a divenire sedi di certificazione.
Decreti e circolari:
 Decreto ministeriale 14 giugno 2004, che ha istituito l’Albo delle
commissioni di certificazione universitarie e ha definito le modalità di
iscrizione da parte degli atenei.
 Decreto ministeriale del 21 luglio 2004, che ha stabilito la composizione e le
modalità di funzionamento delle commissioni di certificazione presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province.
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 48, del 15
dicembre 2004, che ha fornito i chiarimenti operativi inerenti la costituzione
ed il funzionamento delle Commissioni di Certificazione costituite presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro.
 Circolare INPS n. 71 del 1 giugno 2005 avente ad oggetto la costituzione ed
il funzionamento delle Commissioni di certificazione ai sensi degli articoli 7584 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Altre fonti regolanti l’attività della Commissione di Certificazione
dell’Università di Modena e Reggio Emilia



Decreto Direttoriale del 22 febbraio 2005, con cui la Commissione di
Certificazione istituita presso il Centro Studi Internazionali e Comparati
“Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia è stata iscritta
all’Albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università.
Regolamento interno della Commissione, adottato in data 30 maggio
2005, successivamente modificato in data 13 settembre 2005, 18 luglio 2007
e 19 dicembre 2007.
La Commissione di certificazione dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia opera tramite Convenzioni (ex art. 66, DPR n.
382/1980) stipulate dal Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco
Biagi” del Dipartimento di Economia Aziendale, aventi ad oggetto una
attività di assistenza e consulenza preliminare alla certificazione vera e
propria dei contratti e una attività di certificazione/validazione formale degli
schemi contrattuali.
Circolari incidenti sulle prassi applicative della Commissione di
Certificazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Es.: il caso del lavoro a progetto
 Circolare n. 1/2004: Disciplina delle collaborazioni
coordinate e continuative nella modalità c.d. a
progetto.
 Circolare n. 17/2006: Collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità a progetto di cui agli artt.
61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di
vigilanza. Indicazioni operative.
 Circolare n. 4/2008: Collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità a progetto di cui agli artt.
61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Attività di vigilanza.
Indicazioni operative. (elencazione attività)
Regola generale alla base della attività della Commissione di
Certificazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Ove possibile, attività di assistenza preventiva
alla presentazione delle istanze
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER
CON MODALITA’ OUT BOUND
1. (premesse contratto)
Individuazione della
“committente della committente” = mandante,
e quindi IMPORTANZA DELLA CORRETTA
COSTRUZIONE DEL RAPPORTO
SOVRASTANTE
(APPALTO? ACCORDO QUADRO?)
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER
CON MODALITA’ OUT BOUND
2.
Nell’ambito del rapporto sovrastante,
precisa costruzione della CAMPAGNA
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER
CON MODALITA’ OUT BOUND
3.
Nell’ambito della campagna,
precisa individuazione del
PROGETTO O PROGRAMMA
(O FASI DI ESSO)
del collaboratore
(opportuna diversificazione
per professionalità differenti).
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER
CON MODALITA’ OUT BOUND
Corrette modalità di
ESECUZIONE
DELL’ATTIVITA’
(e quindi del RAPPORTO)
Corretta
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
AUTONOMIA NELLA
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
•
1.
2.
3.
4.
LUOGO
DELL’ESECUZIONE
•tecnologia che consenta lavoro a distanza
•tipologia postazioni
•tecnologia che consenta autodeterminazione ritmi di lavoro
TEMPI/ORARI
DELL’ESECUZIONE
•orari apertura sede
•vincoli solo per prenotazione postazione
•possibilità di modificare prenotazione
•non necessità di giustificare “ritardi”, assenze o malattie (salvo vincoli per godimento
trattamenti previdenziali)
CALCOLO DEL
CORRISPETTIVO
•a risultato
•senza riferimento al gruppo, quanto meno per la parte che fa riferimento agli obblighi di
legge (d.lgs. 276/2003 e comma 772, art. 1, L. 296/2006)
coordinamento e non eterodirezione (no poteri direttivo, di controllo e disciplinare)
formazione
riunioni periodiche
attribuzione pratiche
“rendiconto” attività svolta
Es.: LAVORO NEI CALL CENTER
CON MODALITA’ OUT BOUND
In definitiva: nelle realtà in cui non erano presenti gli elementi sopra richiamati di
applicazione “virtuosa” del rapporto di lavoro a progetto, importante è stato il
ruolo della COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE per valutare se era
necessario inquadrare i lavoratori come subordinati o se invece era sufficiente
APPORTARE CORRETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO tali da
perfezionare il rapporto anche sotto il profilo applicativo quale
COLLABORAZIONE GENUINA.
Di conseguenza (oltre a finalità di riduzione contenzioso):

per il COLLABORATORE:
 GARANZIA CORRETTA APPLICAZIONE NORME
 non solo: in alcune zone anche GARANZIA DI UN LAVORO
REGOLARE

per la AZIENDA:
 ottenimento effetti tipici della certificazione (“barriera” alle ispezioni)
 espressione di CSR (ritorno di immagine)
Il “presente” della certificazione:
la Direttiva Ministero del Lavoro del 18.09.2008
Le sedi di certificazione sono riconosciute artefici
di un controllo istituzionale alternativo agli organi ispettivi.
•
Co.co.co. (anche a progetto) e associazioni in partecipazione con apporto
di lavoro
Si dovrà concentrare l’accertamento ispettivo esclusivamente sui contratti che non siano
già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione, in quanto
positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che:
1)
non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza
tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro;
2)
non sia stata fatta richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia
fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 D.Lgs.
124/2004 (e in ogni caso permarrebbero gli effetti della certificazione).
Inoltre, senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni di cui alla
Circolare n. 4/2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le
finalità della “legge Biagi”.
Il “presente” della certificazione:
la Direttiva Ministero del Lavoro del 18.09.2008
•
Rapporti di lavoro flessibile (a tempo determinato e
parziale, intermittente, occasionale)
Si dovrà concentrare l’attenzione degli ispettori soltanto sui
contratti non certificati.
• Appalto e subappalto
Oggetto di specifico e attendo esame da parte degli ispettori, ma
concentrandosi sui contratti che non sono stati oggetto di
certificazione.
Il “futuro” della certificazione:
il Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Delega al Governo in materia
di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi,
nonchè misure contro
il lavoro sommerso
e norme in tema di lavoro pubblico,
di controversie di lavoro
e di ammortizzatori sociali
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 15
(Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di collaborazioni autonome
nella pubblica amministrazione).
Finalità:
consentire alle pubbliche amministrazioni di avvalersi, stipulando
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e
continuativa, di personale esperto e competente, anche per i servizi
di certificazione dei contratti, a prescindere – peraltro –
dall’eventuale requisito della specializzazione universitaria del
personale stesso.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 15
Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' così sostituito:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Segue…
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 15
…Segue
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione (di contratti d'opera) di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo (o dei mestieri
artigianali), dei mestieri artigianali o dell'attività informatica
nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi
di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione
dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 23.
Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e
nell'interpretazione delle relative clausole
il giudice non può discostarsi
dalle valutazioni delle parti espresse in sede di
certificazione dei contratti di lavoro
di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso
di erronea qualificazione del contratto,
di vizi del consenso o
di difformità tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 23.
Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento,
il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e
dell'oggettivo interesse dell'organizzazione,
delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei
contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati
con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione
di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni.
Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati
dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le
condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del
mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché
il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
[
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 23.
Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[AL FINE DI RIDURRE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI
QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO LE
PARTI POSSONO OTTENERE LA CERTIFICAZIONE
DEL CONTRATTO SECONDO LA PROCEDURA
VOLONTARIA STABILITA NEL PRESENTE TITOLO],
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia
di (QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI) lavoro
le parti possono ottenere la certificazione
dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente,
una prestazione di lavoro
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 23.
Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro.
5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter)
[I CONSIGLI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL
LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1979, N. 12,
ESCLUSIVAMENTE PER I CONTRATTI DI LAVORO
INSTAURATI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO E SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER
LA FINANZA PUBBLICA]
, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
«e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine
nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a
quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli
aspetti organizzativi»
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Ferma restando
l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276,
chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e
dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, PUÒ
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 del presente
codice.»
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
3. L'articolo 412 del codice di procedura civile
[VERBALE DI MANCATA CONCILIAZIONE]
è sostituito dal seguente:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia).
In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al
suo termine in caso di mancata riuscita, le parti
possono indicare la soluzione anche parziale sulla
quale concordano, riconoscendo, quando è possibile,
il credito che spetta al lavoratore, e possono
accordarsi per la risoluzione della lite, affidando
alla commissione di conciliazione il mandato a
risolvere in via arbitrale la controversia (…) »
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
6. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile possono essere decise da arbitri
(…) anche qualora il contratto e la clausola
compromissoria
ivi
contenuta,
ovvero
il
compromesso, siano stati certificati in base alle
norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Le commissioni di certificazione accertano che la
clausola compromissoria, ovvero il compromesso,
contenga, anche mediante rinvio a regolamenti
preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la
liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il
termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
7. Gli organi di certificazione
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni,
possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai
sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile,
delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409
del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni,
possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi
terzo e quarto, del codice di procedura civile.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
8. Presso le sedi di certificazione può
altresì essere esperito il tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
9. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[ART. 82. - RINUNZIE E TRANSAZIONI
1. LE SEDI DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 76,
COMMA 1, LETTERA A), DEL PRESENTE DECRETO
LEGISLATIVO SONO COMPETENTI ALTRESÌ A
CERTIFICARE LE RINUNZIE E TRANSAZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2113 DEL CODICE CIVILE A CONFERMA
DELLA VOLONTÀ ABDICATIVA O TRANSATTIVA DELLE
PARTI STESSE],
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),
del presente decreto legislativo» sono soppresse;
b) è aggiunto, infine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal
capo I del presente titolo».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
10. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è
abrogato.
[ART. 83. - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE
1. LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI CUI AL CAPO I É ESTESA
ALL'ATTO DI DEPOSITO DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLE
COOPERATIVE RIGUARDANTE LA TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI
LAVORO ATTUATI O CHE SI INTENDONO ATTUARE, IN FORMA
ALTERNATIVA, CON I SOCI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6
DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. LA
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ATTIENE AL CONTENUTO DEL
REGOLAMENTO DEPOSITATO.
2. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 1, LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
DEVE ESSERE ESPLETATA DA SPECIFICHE COMMISSIONI ISTITUITE
NELLA SEDE DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 76, COMMA 1,
LETTERA B). TALI COMMISSIONI SONO PRESIEDUTE DA UN PRESIDENTE
INDICATO DALLA PROVINCIA E SONO COSTITUITE, IN MANIERA
PARITETICA, DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI
RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO
COOPERATIVO E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI, COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE.]
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
11. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile
[LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO
(in materia di invalidità di rinunzie e transazioni)
NON SI APPLICANO ALLA CONCILIAZIONE
INTERVENUTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185,
410 E 411 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE]
, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni».
Disegno di legge n. 1441 (A.S. 1167 )
Art. 24.
Conciliazione e arbitrato.
13. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
[ART. 79. - EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE 1. GLI
EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO DELL'ORGANO PREPOSTO ALLA
CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PERMANGONO,
ANCHE VERSO I TERZI, FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO
ACCOLTO, CON SENTENZA DI MERITO, UNO DEI RICORSI
GIURISDIZIONALI ESPERIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 80, FATTI
SALVI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI.]
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal
momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che
l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla
propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.
In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla
commissione adita».
Conclusioni
Opportunità di dividere le Commissioni
(ed i rispettivi membri)
in sezioni differenti per attività di:
- Assistenza e consulenza alle parti ex art. 81 D.Lgs.
276/2003
- Certificazione in senso stretto ex art. 75 e ss. D.Lgs.
276/2003
- Conciliazione ed arbitrato ex DdL 1441
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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto