Polizia delle Comunicazioni Questura di Padova Provincia di Padova Assessorato alle Pari Opportunità Piazza Antenore, 3 35121 Padova (PD) www.provincia.padova.it Provincia di Padova Assessorato alle Pari Opportunità Le immagini utilizzate per questa pubblicazione sono esemplificative e sono state liberamente reperite su Internet attraverso motori di ricerca. I diritti d’autore sono dei legittimi proprietari e vengono qui utilizzate non a scopo di lucro. IP Numeri di telefono Numeri di telefono Servizio Emergenza Infanzia Polizia di Stato Polizia di Stato Polizia di Stato 114 Soccorso pubblico Questura di Padova Polizia delle comunicazioni Carabinieri 113 049 833101 049 656456 112 Polizia Municipale di Padova 049 8205100 Provincia di Padova 049 8201111 Telefono Azzurro di Padova 049 713914 UNICEF Comitato Provinciale di Padova 049 663782 Pronto Soccorso Pediatrico ASL 16 di Padova 049 8213515 Dipartimento di Pediatria Az. Ospedaliera di Padova 049 8213500 Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori - Mestre (Venezia) 041 2795925 Si ringraziano per la collaborazione: la Questura di Padova, Ufficio Relazioni esterne e Cerimoniale, la dr.ssa Silvia Carpanese del Settore Pari Opportunità e il dr. Cosma Sonego del Settore Sistemi Informativi della Provincia di Padova. Tribunale per i Minorenni di Venezia 041 5066101 Assessorato Pari Opportunità Provincia di Padova 049 8201875 15 Link utili e risorse Internet Siti Internet che spiegano gli strumenti software di prevenzione ad un’errata navigazione: http://www.ilfiltro.it (propone un confronto tra i software cosiddetti di parental control e alcune riflessioni sull’uso ragionato della rete) http://www.dienneti.it/percorsi/internet_sicuro.htm (link a varie risorse antipedofilia) http://www.gestweb.com/it/keyfamily/ (prodotto commerciale a pagamento in italiano) http://www.davide.it/ connessione filtrata a Internet (gratuito per privati con connessione analogica) Sito dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori - Regione Veneto http://tutoreminori.regione.veneto.it/home/home.asp Le Forze dell’Ordine propongono una serie di consigli ai più giovani per imparare la sicurezza in diverse situazioni, compreso l’uso della rete: http://www.poliziadistato.it/pds/giovanissimi/index.htm http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Piccoli/ Navigare su Internet è utile e divertente, ma spesso nel grande mare della Rete si possono nascondere insidie e pericoli, soprattutto per i più piccoli. È per questa ragione cha la Provincia di Padova ha deciso, in collaborazione con la Questura, di creare un opuscolo rapido e di facile consultazione cui i genitori possono ricorrere per evitare i rischi della navigazione. Truffe, pedofilia, prostituzione sono alcuni tra i reati più odiosi che possono essere commessi servendosi di Internet, tanto più gravi se ad esserne colpiti sono i soggetti più deboli ed indifesi. Chi ha cattive intenzioni, infatti, sa individuare le persone vulnerabili, bambini e adolescenti, ne conosce i gusti e i passatempi ed è capace di entrare in contatto con loro. È necessario perciò che i genitori vengano informati su quali sono i pericoli della rete e siano preparati ad affrontarli anche seguendo i semplici suggerimenti di questo vademecum. Il numero di minori che si avvicina ad Internet è sempre in aumento: è necessario perciò che, accanto a loro, ci siano degli adulti consapevoli dei rischi che in essa esistono. Questo senza demonizzare la rete, che può essere uno strumento importante per la conoscenza e la crescita, stando però attenti a proteggere i più piccoli da un ambiente a cui tutti hanno accesso, anche i malintenzionati. http://www.114.it Servizio Emergenza Infanzia Vittorio Casarin Presidente della Provincia di Padova 14 3 Articolo 20 L’idea di elaborare un opuscolo di brevi consigli rivolto ai genitori, agli insegnanti, agli operatori, ma anche ai ragazzi sull’uso più sicuro di Internet contro la pedofilia e la pedopornografia, nasce da una riflessione attenta sul fenomeno, purtroppo molto diffuso anche in Italia, della violenza perpetrata ai minori e agli adolescenti. Spesso dietro un video si nasconde l’insidia della malvagità volta allo sfruttamento dell’essere più debole ed indifeso. Ed è proprio all’interno della rassegna annuale ExpoScuola, Salone Nazionale dell’Educazione, Giovani e Territorio che, come Assessore alle Pari Opportunità, ho ritenuto fondamentale riservare uno spazio specifico alla trattazione del tema della violenza con un Convegno dal titolo “Le voci silenziose”, considerato il fatto che in Veneto i casi di bambini che hanno subito maltrattamenti sono 3.500, con circa 800 casi l’anno. Non è confortante infine il dato nazionale, che conta mille maltrattamenti su cinquemila casi. Un’informazione adeguata può sicuramente, a mio avviso, aiutare gli insegnanti e i genitori a proteggere meglio i propri ragazzi da possibili insidie e da una cattiva comunicazione. Per questo si è pensato di inserire all’interno dell’opuscolo “Occhio alla rete” non solo dei consigli pratici, ma anche delle indicazioni di carattere normativo e link utili per navigare con sicurezza. Desidero ringraziare particolarmente la Questura di Padova per gli utili suggerimenti ai fini dell’elaborazione del testo della presente pubblicazione. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Gino Gastaldo Assessore alle Pari Opportunità 13 4 Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (continua) Articolo 19 (continua) I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. "Il Centro trasmette all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione". [...] Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386. [...] La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. [..] 12 Lo scopo di questo opuscolo è di fornire consigli utili per difendersi dalle insidie della criminalità e dai comportamenti illeciti che si stanno diffondendo in rete. Nella vita di ogni giorno è importante adottare comportamenti che, una volta entrati nella consuetudine, diventeranno automatici e allontaneranno incertezze, ansie o condizionamenti. Per questo motivo è fondamentale conoscere le fonti di possibili insidie su Internet, le regole di comportamento più elementari per prevenirle e il modo per ottenere nel più breve tempo possibile l’eventuale intervento della Polizia. Il poliziotto è l’amico in più di cui fidarsi sempre. Alessandro Marangoni Questore di Padova 5 CONSIGLI UTILI Più navighi in Internet, più ti accorgi che la rete è un po’ come la vita e la realtà di ogni giorno: ci sono cose liete e altre meno liete. • Mentre stai navigando, non dire mai a nessuno il tuo indirizzo di casa o il tuo numero di telefono di casa o di cellulare, a meno che i tuoi genitori non siano presenti. • Se per le tue ricerche impieghi i motori di ricerca, utilizza parole di uso comune e non frasi con termini allusivi od osceni. • Se frequenti una chat (ad esempio, Live Messenger…) e qualcuno ti scrive qualcosa di strano (ad esempio discorsi sul sesso), parlane subito con i tuoi genitori. • Se prendi appuntamenti con persone conosciute attraverso Internet, fallo alla presenza dei tuoi genitori. • Non rispondere mai a messaggi non chiari ed allusivi, specie se di argomenti scabrosi. • Se ti capitasse di notare fotografie ed immagini di persone adulte o di bambini senza vestiti, parlane sempre con i tuoi genitori. • Se usi la posta elettronica, non aprire messaggi provenienti da mittenti dei quali non conosci l’identità, ovvero utilizza la posta elettronica per corrispondere con persone e amici che conosci. 6 * Sono stati estrapolati dalla Legge citata solamente gli articoli più rilevanti sulla pedofilia e pedopornografia a mezzo Internet. Articolo 17 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". [...] CAPO II - Norme contro la pedopornografia a mezzo Internet Articolo 19 1. [...] “(Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'Interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.” [...] 3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I. [...] 11 Legge 6 febbraio 2006, n. 38 * “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” Integra la legge n. 269 / 1998 Articolo 1 "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma art. 600-bis cod. pen. sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma art. 600-bis cod. pen. è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi". Articolo 2 […] "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 25.822 a Euro 258.228." […] Articolo 3 “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 1.549.” [...] Articolo 5 "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori". Articolo 8 "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori". 10 PER I RAGAZZI... • Se, mentre stai navigando, noti che il tuo computer si comporta in maniera anomala e si aprono finestre che tu non hai deciso di aprire, disconnettiti. Se alla successiva connessione il fenomeno si ripete, avvisa della cosa i tuoi genitori o una persona esperta. • Decidendo insieme ai tuoi genitori, impara a dedicare un tempo determinato e non illimitato alla navigazione e all’uso di Internet e, quindi, a non tralasciare i tuoi impegni scolastici oppure gli incontri e i giochi con i tuoi amici. • Ogni 15-20 minuti distogli lo sguardo dallo schermo del computer e distraiti brevemente osservando la stanza in cui sei per qualche decina di secondi. Questo ti aiuta a non affaticare troppo la vista. • Impara a discriminare che non tutte le informazioni che sono riportate in Internet sono veritiere. Se leggi di fatti o cose che ti appaiono non vere, discutile con i tuoi genitori o con qualche persona adulta. • Ricorda che la rete Internet è usata da molte persone e, a volte, da malintenzionati. Se scambi dei files, utilizza, prima di aprirli, un programma antivirus aggiornato. Ricorda che esistono le leggi sui diritti d’autore e non tutto si può scambiare su Internet: sanzioni economiche severe vengono applicate per lo scambio illecito di risorse protette dai diritti d’autore. 7 CONSIGLI UTILI Più crescono, più i vostri figli sono desiderosi di conoscere il mondo che li circonda. Internet viene sempre più spesso utilizzato dai giovani come strumento di scoperta e di svago: non disinteressatevi del modo attraverso il quale vostro figlio interagisce con la rete, ma affiancatelo con il dialogo e seguite questo breve vademecum. • • • • Collocate il computer in una stanza della vostra abitazione con accesso comune, rendete l’utilizzo della rete Internet un’attività di famiglia, ovvero usate il computer ed Internet insieme ai vostri figli. Stabilite quanto tempo i vostri figli possono trascorrere davanti al PC. Tenendo conto che Internet non deve diventare un’alternativa di occupazione del tempo libero, stimolate i vostri figli a fare i compiti scolastici, a giocare con gli amici e a praticare attività sportive. Potete ricorrere ai cosiddetti “filtri”, particolari software che hanno lo scopo di impedire l’utilizzo del computer in determinati orari o l’accesso ai siti indesiderati (violenti o pornografici, ad esempio). Per questo vedi p.14 “link utili”. Fate capire ai vostri figli di non corrispondere con sconosciuti e di non rispondere ai messaggi di posta elettronica con contenuti di tipo volgare o allusivo. Ricordate sempre ai vostri figli che Internet è come viaggiare: meglio farlo con attenzione e in sicurezza. 8 PER I GENITORI... • Insegnate ai vostri figli a non accettare mai appuntamenti, se non alla vostra presenza, con chi hanno conosciuto in rete. Spiegate loro che gli sconosciuti incontrati in rete possono essere anche più pericolosi di quelli nei quali ci si può imbattere per strada. • Insegnate ai vostri figli ad avere un criterio valutativo di ciò che vedono in Internet: come nel caso della pubblicità, spesso chi fa un’offerta che sembra molto allettante nasconde qualcosa di scabroso. • Se i vostri figli vi chiedono di utilizzare la rete per le loro ricerche, impegnate del tempo per spiegare loro che non sempre tutto ciò che si trova su Internet è veritiero, e bisogna saper valutare con senso critico le informazioni evitando dei banali “copia e incolla”. • Parlate con i vostri figli delle esperienze che fanno in rete, così come vi informate delle loro amicizie, di come va a scuola o dei loro svaghi. Informatevi su come evolvono le tecnologie, e non rifiutate a priori di capire le “mode” informatiche (es. scambio di file), perché l’uso improprio della rete da parte dei vostri figli dipende anche dalla vostra responsabilità. • Per quanto vi è possibile, tentate di dare l’esempio, utilizzando il computer e Internet come vorreste facessero i vostri figli. Essi notano tutto ciò che fate in loro presenza e vi imitano. Non siate d’esempio negativo. 9