Comune di Firenze
Assessorato Pubblica Istruzione
Pari Opportunità,Cultura delle Differenze
Progetto Donna
Donne,
Diritti,
Opportunità
GUIDA PRATICA
Aggiornamento a cura di
Paola Mossuto
Elena De Rose
Edizione 2004
Donne, Diritti, Opportunità
Questa è una Guida particolare, ed è rivolta alle donne.
Ringraziamenti:
Si ringrazia:
la Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia di Trento per
aver gentilmente messo a disposizione l'opuscolo "I diritti delle donne" da
cui è stata presa la normativa;
la Consigliera Regionale di Parità della Toscana, Marina Capponi, per la
consulenza sull’aggiornamento della normativa stessa;
Arcidonna di Palermo per aver gentilmente concesso i testi "Dal suffragismo alle Pari Opportunità" e "Donne al Governo in Italia dal 1944 al 1999"
tratti dall'opuscolo "% arciDONNA per le Pari Opportunità";
l’Avv. Luigi Mughini dell’Associazione Progetto Arcobaleno
Filomena Urgese per aver gentilmente concesso l’immagine di copertina
Si ringraziano inoltre per aver contribuito alla stesura dei testi relativi alla
parte dei servizi del Comune:
Luigina Angioloni, Lucia Dallai, Mariangela Lombardi, Marzia Mannelli,
Stella Piazzola e Luisa Tarantino dell’Assessorato alla Sicurezza Sociale
Tatiana Lucarelli e Maria Pugliese dell’Assessorato Pubblica Istruzione
Paola Carlucci e Caterina Misiani di Progetto Donna
Immagine di copertina:
“Gatto” a. 2002
di Filomena Urgese
Grafica:
Laura Ninfa
Stampa:
Tipografia Comunale
dati aggiornati al gennaio 2004
Il Comune di Firenze è impegnato a diffondere la conoscenza
sulle opportunità presenti nel territorio e sui servizi che possono
aiutare le donne a conciliare, con qualche probabilità di successo, la vita familiare con quella lavorativa e a vivere la città da protagoniste.
La Guida dà una informazione aggiornata e, per quanto possibile,
dettagliata delle norme in materia di lavoro, di pari opportunità, di
tutela della maternità, di tutela dagli abusi e dalle violenze.
Presenta poi una breve ricostruzione storica sulle principali tappe
che hanno contraddistinto il faticoso cammino delle donne per
l’affermazione dei propri diritti politici, sociali e civili, e di condizioni
di parità e di pari opportunità.
La Guida è un modo per promuovere l’effettività dei diritti delle
donne, per sollecitarne la più ampia realizzazione, per evitare che
restino solo parole sulla carta. Conoscere e praticare i propri diritti aiuta a partecipare in prima persona alla vita sociale, e a
difenderli meglio quando sono messi in discussione.
Resta ancora molto da fare. In generale, per quanto si raggiungano risultati nella costruzione di una cittadinanza piena, le
continue trasformazioni della società impongono altrettanta continuità nell’aggiornare e sviluppare diritti, tutele, servizi, opportunità. E’ essenziale mantenere saldo questo orizzonte e questo
impegno, per evitare ritorni indietro e involuzioni, e per fronteggiare con la forza della partecipazione civile rischi di rottura della
coesione sociale.
Per le donne, questo percorso è più accidentato, perché comporta un’attenzione più forte su quello che ancora non è stato
realizzato, e perché il mondo intorno, ogni volta che fa capolino
o si afferma una volontà involutiva, la rivolge prima di tutto nei
confronti delle donne.
Per questo, le donne non possono stancarsi mai di pensare ai propri diritti, di tenerli vivi e di arricchirne il contenuto, e di partecipare
con convinzione alla vita sociale, civile e politica.
Questa Guida può essere una preziosa compagna di viaggio.
Daniela Lastri
Assessora Pari Opportunità-Progetto Donna
Donne, Diritti, Opportunità
SOMMARIO
UN PO’ DI STORIA
DAL SUFFRAGISMO ALLE PARI OPPORTUNITÀ
DONNE AL GOVERNO IN ITALIA DAL 1944 AL 1999
7
17
I SERVIZI DELL’ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
PROGETTO DONNA
ASILI NIDO E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRIMA INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
CIP Collegamento Interventi Prostituzione
ARTEMISIA Centro donne contro la violenza “Catia Franci”
TAVOLO PERMANENTE contro gli abusi a danno dei minori
20
24
27
28
29
31
NORMATIVA
LAVORO
PARI OPPORTUNITA’
PARITÀ E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
MATERNITÀ, PATERNITÀ, CURA DEI FIGLI
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
LAVORO DI CURA (L. 53/2000 e T.U. artt. 33-42)
ASSICURAZIONE ANTINFORTUNISTICA PER LE CASALINGHE
LAVORO DI NOTTE (d.lg.s 532/99, art. 53 T.U.)
LAVORO A TEMPO PARZIALE (D. Lgs. n.61/00)
LE NUOVE DISPOSIZIONI SULL’ORARIO DI LAVORO
MOLESTIE SUL LAVORO
MOBBING
33
39
43
54
55
56
59
60
62
66
67
69
ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
CONSIGLIERA DI PARITA’
COMITATI D’ENTE
70
71
73
LAVORO E FORMAZIONE
LA RICERCA DI UN IMPIEGO
SE VIVI IN PROVINCIA DI FIRENZE
74
75
PENSIONE
77
VIOLENZA SESSUALE
LEGGE IN VIGORE. art. 609 bis - 6 09 decies c.p.
81
PROSTITUZIONE
84
MALTRATTAMENTI
LEGGE 4 aprile 2001, n. 154
86
Donne, Diritti, Opportunità
Un pò di Storia
DIRITTO DI FAMIGLIA
89
PATRIMONIO COMUNE, conto in banca e forme di risparmio 90
FIDEIUSSIONE
91
IMPRESA FAMILIARE (art. 230 bis C.C.)
92
MORTE DEL CONIUGE - SUCCESSIONE
92
LA SUCCESSIONE EREDITARIA
95
SEPARAZIONE (art. 150 C.C.)
97
SEPARAZIONE CONSENSUALE (art. 158 C.C.)
98
SEPARAZIONE GIUDIZIALE (art. 151 C.C.)
98
SE I FIGLI SONO AFFIDATI A TE
99
DIVORZIO
100
CONVIVENZA
102
MATERNITÀ
105
AFFIDAMENTO FAMILIARE
106
ADOZIONE
108
DIFESA LEGALE (DPR 30 maggio 2002 n. 115)
115
RAPPORTI FAMILIARI tra coniugi di diversa nazionalità
116
DONNE IMMIGRATE CHE VIVONO IN ITALIA
118
SESSUALITÀ E PROCREAZIONE
LEGGE 405/75
INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (L. 194/78)
123
SE SEI MINORENNE (art. 147 C.C.)
MINIMO VITALE
INDIRIZZI E RIFERIMENTI UTILI
Dal SUFFRAGISMO
alle PARI OPPORTUNITÀ’
1861
All’indomani della
nascita dello Stato Unitario italiano, le donne lombarde presentano alla Camera dei
Deputati una petizione affinché il nuovo Codice Civile
estenda al paese intero i diritti
di cui esse godevano sotto la
dominazione austriaca: diritto
di voto amministrativo, esercitato per procura dalle donne di
un certo censo.
122
125
126
128
1791 Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione dei Diritti
della Donna e della Cittadina,
per rivendicare l’estensione alle
donne della Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo promulgata
durante
la
Rivoluzione
Francese.
1865
Fa sensazione in
Germania un raduno di associazioni femminili nella regione
industrializzata della Saxe, in cui
le donne rivendicano il diritto,
fino a quel momento riservato
agli uomini, di parlare e organizzarsi pubblicamente.
1792
Mary Wollstonecraft
scrive The Vindication of the
Rights of Women.
1866
In Inghilterra John
Stuart Mill presenta una petizione per il diritto delle donne al
voto, rifiutata dal primo ministro
Gladstone. A partire da quel
momento si costituisce la
National Society for Women’s
Suffrage.
1868
Primo tentativo di organizzazione femminile internazionale, nell’ambito del pacifismo
1859 Nasce l’Englishwoman’s
Journal, uno dei primi giornali
femministi. La creazione di giornali si accompagna, nella
maggior parte dei casi, alla
nascita di un’associazione. Le
redazioni diventano il fulcro
delle lotte femministe.
7
Donne, Diritti, Opportunità
democratico europeo, ad
opera di Marie GoeggPouchoulin.
1869
Stati Uniti: le donne
ottengono il voto nello Stato
del Wyoming.
1877
Ha inizio in Italia la battaglia per il suffragio femminile.
Anna Maria Mozzoni presenta
al Parlamento italiano una petizione per promuovere l’estensione del suffragio alle donne.
Nel 1906 la stessa Mozzoni, insieme a Maria Montessori e ad
altre donne, presenteranno al
Parlamento una nuova petizione.
1878 In Inghilterra le donne
ottengono un’importante affermazione in materia di parità
civile: il Married Women’s
Property Act riconosce loro la
piena capacità di disporre dei
propri beni e insieme di stipulare contratti.
1888 Nasce l’International
Council of Women, movimento
suffragista internazionale. Il
Parlamento italiano discute la
proposta di estensione dell’elettorato amministrativo alle
donne, in base al censo e alla
capacità giuridica, ma la soluzione è respinta dall’aula.
1892 A Erfurt, il Partito
Socialista tedesco mette a
capo del suo programma il suffragio universale senza distinzio-
ne di sesso.
1893 Le donne ottengono il
voto in Colorado e nella colonia inglese della Nuova
Zelanda.
1897 Nasce il Movimento
Femminile Socialista Italiano.
1899 Nasce
a
Milano
l’Unione Femminile, che nel
1905 diverrà l’Unione Femminile
Nazionale. Prima manifestazione pacifista delle donne
all’Aia. Le suffragiste più radicali, che non si riconoscono
nell’International
Council,
danno vita all’International
Suffragist Alliance.
1901 Nascono a Milano il
Fascio Femminile Democratico
Cristiano e la Lega cattolica
Femminile. In Norvegia, le
donne acquisiscono il diritto di
voto, ma solo a livello municipale.
1902 Il Parlamento italiano
approva la legge 242 a tutela
del lavoro delle donne e dei
bambini, sostenuta dal Partito
Socialista di Anna Kuliscioff.
1903 Nascono le sezioni italiane
dell’International Council of
Women e dell’International
Suffragist Alliance. Marie Curie
è Premio Nobel per la fisica. In
Inghilterra si costituisce la
Women’s Social and Political
Union guidata da Emmeline
Pankhurst e dalle sue figlie
8
Christabel e Sylvia: l’associazione rapidamente si radicalizza
nella lotta suffragista.
Europa, il voto. Le donne inglesi della Women’s Social and
Political Union marciano sul
Parlamento inglese. Saranno
ammesse a votare nelle elezioni municipali. In Italia nasce il
Comitato
Nazionale
pro
Suffragio Femminile presieduto
dalla Martini Marescotti.
1904 In Francia, in occasione
della celebrazione del centenario del Codice Civile napoleonico (che legittimò a lungo il
principio dell’incapacità civile
delle donne sposate e, indirettamente, dell’incapacità politica di tutte le donne), Hubertine
Auclert strappa, durante una
dimostrazione fem- minista, una
copia del Codice, mentre
Caroline Kauffman libera enormi palloni sui quali è scritto: “Il
Codice schiaccia le donne,
esso disonora la Repubblica”.
1908 Le donne ottengono il
voto
amministrativo
in
Danimarca.
1910 I gruppi femministi italiani stilano un Manifesto comune
per il voto alle donne. Lo Stato
di Washington ammette le
donne al voto.
1911 La rivoluzione democratica cinese sancisce l’accesso
delle donne alle scuole, la libertà di matrimonio, la partecipazione delle donne alla politica.
1905 In Inghilterra ha inizio
l’azione delle suffragette, che
continuerà fino al 1917 in forme
talora violente, con incendi,
distruzioni e altre manifestazioni
di accesa militanza. In Italia le
donne sono ammesse con
regio decreto all’insegnamento nelle scuole medie.
1912 In Italia viene approvata la nuova legge sul suffragio
universale (maschile), priva
però
dell’emendamento
riguardante il voto delle donne.
Le
sindacaliste
Argentina
Altobelli e Carlotta Clerici
entrano a far parte del
Consiglio del Lavoro presso il
Ministero
dell’Agricoltura,
Industria e Commercio. Le
donne ottengono il voto in
Arizona, Kansas e Oregon.
1913 Le donne ottengono il
voto in Norvegia.
1906 Si intensifica in Italia la
battaglia per il suffragio femminile: a seguito della petizione
presentata da Anna Maria
Mozzoni e Maria Montessori,
Giolitti definisce l’ipotesi del
voto alle donne un “salto nel
buio”. Il movimento suffragista
si organizza in nuovi Comitati
pro voto.
1907 Le donne finlandesi
ottengono, per prime in
1914
9
Le donne ottengono il
Donne, Diritti, Opportunità
voto in Islanda.
1915 Nel corso della Grande
Guerra, il diritto al voto delle
donne viene dapprima associato alla lotta pacifista, poi
riproposto dalle femministe che
ritengono di aver dato sufficientemente prova di sé. Il
Voto per le Eroine come per gli
Eroi è il titolo di un giornale suffragista inglese a seguito del
naufragio della nave-ospedale
Anglia.
1916 Negli Stati Uniti un
gruppo suffragista minoritario,
ma determinato, manifesta per
mesi davanti alla Casa Bianca,
incatenandosi alle cancellate
o distendendosi sul selciato, per
spingere il presidente Wilson a
stabilire
definitivamente
il
suffragio femminile attraverso
un
emendamento
della
Costituzione federale.
1917 In Inghilterra viene riconosciuto il voto alle donne, ma
solo a partire dai trent’anni:
una mezza vittoria (o una
mezza sconfitta) che esclude
dal voto 5 dei 12 milioni di
donne. Il suffragio femminile è
riconosciuto nella Russia rivoluzionaria.
1918 Il Congresso americano
approva il XIX emendamento,
che riconosce il voto alle
donne: nei due seguenti anni
esso verrà ratificato da 36 Stati.
In Germania il Consiglio dei
rappresentanti del popolo
della Repubblica di Weimar
stabilisce per decreto il suffragio femminile: all’Assemblea
Costituente vengono elette 37
deputate. Nessuna delle 15
candidate inglesi è invece eletta alla Camera dei Comuni.
1919 Il 30 luglio in Italia la
Camera approva a larga maggioranza la proposta di legge
Martini- Gasparotto sul suffragio
universale femminile (prima
amministrativo, poi politico).
Ma la legislatura si chiude in
anticipo, prima che il Senato
abbia votato la legge. Le
donne ottengono il voto in
Svezia.
1921 Mussolini dichiara ad un
giornale inglese “Non darò il
voto alle donne... La donna
deve ubbidire”.
1923 Mussolini promette il
voto amministrativo alle donne
in occasione del IX Congresso
dell’Alleanza Internazionale pro
Suffragio Femminile.
1925 Viene pubblicata in
Italia, sulla Gazzetta Ufficiale, la
legge che prevede di accordare il voto amministrativo ad
alcune categorie di donne
(maggiori di 25 anni, abbienti,
madri o vedove di caduti in
guerra, decorate per merito di
guerra o al valore civile, investite di patria potestà, fornite di
licenza elementare).
10
1926 L’istituzione dei podestà, che vanno a sostituire
Consigli Comunali, Giunte e
Sindaci, assumendone tutti i
poteri, toglie il diritto al voto
amministrativo a uomini e
donne.
1928 Le donne inglesi ottengono la piena uguaglianza di
voto politico.
1929 Le donne ottengono il
voto in Ecuador e in Mongolia.
1930 Le donne ottengono il
voto in Brasile.
1931 Le donne ottengono il
voto nella Spagna repubblicana e in Uruguay.
1933 In Italia, un decreto
legge autorizza le amministrazioni statali a escludere o stabilire limiti per l’ammissione delle
donne.
1934 Le donne ottengono il
voto in Cile e a Cuba.
1935 Le donne ottengono il
voto in India.
1937 Le donne ottengono il
voto nelle Filippine.
1938 In Italia un decreto
legge stabilisce che l’assunzione delle donne negli uffici pubblici sia limitata al 10% degli
organici o meno.
1942
Le donne ottengono il
voto
nella
Repubblica
Dominicana.
1944 Gisella Floreanini è
Ministro
nella
Repubblica
dell’Ossola. Le donne ottengono il voto in Francia.
1945 Il 30 gennaio, il Consiglio
dei Ministri del Governo
Provvisorio
presieduto
da
Ivanoe Bonomi approva l’estensione del voto politico alle
donne. Il 1° febbraio viene
emanato il relativo decreto luogotenenziale. Alcune donne
sono nominate nella Consulta
Nazionale.
1946 Alla vigilia delle elezioni
amministrative (le prime a cui le
donne sono ufficialmente
ammesse), un decreto sancisce anche il diritto delle donne
ad essere elette oltre che elettrici. Risultano elette le prime
donne Sindaco e Consigliere
comunali. Al referendum del 2
giugno per la scelta tra monarchia e repubblica partecipa
l’89% delle aventi diritto.
All’Assemblea
Costituente
viene candidato il 7% di donne:
risulteranno elette in 21 su 556
membri. Le donne ottengono il
voto
in
Albania,
Cina,
Giappone,
Yugoslavia,
Panama,
Romania,
San
Salvador.
1947 Le donne ottengono il
voto in Argentina, Birmania,
Bulgaria,
Venezuela.
Alla
Commissione
dei
Settantacinque, incaricata di
11
Donne, Diritti, Opportunità
redigere la Costituzione, partecipano la democristiana Maria
Federici, la socialista Lina Merin
e le comuniste Teresa Noce e
Nilde Iotti.
1948 Il 1° gennaio entra in
vigore
la
Costituzione
Repubblicana Italiana. Il primo
Parlamento italiano vede l’elezione di 45 donne alla Camera
e 4 al Senato (nel complesso il
4,6%).
La
Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo
include il principio della parità
dei sessi.
1951 Angela Cingolani Guidi
è la prima donna nominata
Sotto- segretario presso il
Ministero dell’Industria e del
Commercio,
nel
settimo
Governo De Gasperi. Le donne
ottengono il voto in Nepal e in
Pakistan.
1952 Le donne ottengono il
voto in Bolivia, Grecia, Libano.
1953 Le donne ottengono il
voto in Messico e Siria.
1954 Le donne ottengono il
voto in Colombia.
1955 Le donne ottengono il
voto
in
Etiopia,
Ghana,
Honduras, Nicaragua, Perù,
Singapore.
1956 La Repubblica Federale
Tedesca riconosce il voto alle
donne. Le donne ottengono il
voto anche nell’Alto Volta,
Cambogia,
Ciad,
Congo
Brazzaville, Costa d’Avorio,
Gabon,
Guinea,
Laos,
Madagascar, Mali, Mauritania,
Niger,
Repubblica
Centrafricana,
Senegal,
Vietnam del Sud, Togo.
Italia, mediante referendum, il
diritto al divorzio: il 58% dei
votanti si esprime per il mantenimento della legge. La vedova del Presidente argentino
Peron, Isabel, diventa a sua
volta Presidente.
1981 L’esito della consultazione elettorale referendaria
conferma il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Il
parlamento europeo approva
un’ampia risoluzione sui diritti
delle donne.
1960 Sirimavo Bandaranaike
è nominata Primo Ministro a
Ceylon (att. Sri Lanka): resterà
in carica fino al 1965, e successivamente dal 1970 al 1977.
1975 Assemblea per l’Anno
Internazionale della Donna a
Città del Messico. L’ONU proclama il decennio 1975-1985
“Decennio
della
Donna”.
Elisabeth Domitien diventa
Primo Ministro della Repubblica
Centrafricana.
1982 Alva Myrdal, Ministro
svedese per il Disarmo, riceve il
Premio Nobel per la pace.
1963 Nella quarta legislatura
Marisa Cinciari Rodano è eletta
Vicepresidente della Camera.
Le donne ottengono il voto in
Iran, Kenia, Libia, Malesia.
1964 Le donne ottengono il
voto in Afghanistan, Iraq,
Malawi, Malta e Zambia.
1966 Indira Ghandi è Primo
Ministro dell’India: resterà in
carica fino al 1977, e successivamente dal 1980 fino al suo
assassinio avvenuto nel 1984. Le
donne ottengono il voto in
Beciuania, Guyana, Lesotho.
1967 Nasce
in
America
l’Organizzazione
Nazionale
delle Donne NOW.
1969 Golda Meir è Primo
Ministro d’Israele. Resterà in
carica fino al 1974.
1971 Le donne svizzere ottengono il voto, salvo che nel
Cantone dell’Appenzello.
1974
12
Viene confermato in
1976 Tina Anselmi, nominata
Ministro del Lavoro, è la prima
donna in Italia chiamata a dirigere un ministero.
1978 Margaret Thatcher è il
nuovo Premier inglese: sarà l’unico capo di governo del XX
secolo ad essere confermato
nell’incarico per tre volte consecutive.
1979 Nilde Iotti è eletta
Presidente
della
Camera.
Convenzione delle Nazioni
Unite per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei
confronti delle donne (in vigore
in Italia dal 1985). Elezione del
primo Parlamento europeo:
sono presenti 61 donne di cui
10 italiane.
1980 A Copenhagen si svolge la seconda Assemblea
Generale
dell’Onu
del
“Decennio della Donna”.
1983 È istituito in Italia il
Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di
trattamento e di uguaglianza
di opportunità fra lavoratori e
lavoratrici presso il Ministero del
Lavoro.
1984 È istituita in Italia la
Commissione Nazionale per la
realizzazione della Parità e
delle Pari Opportunità fra uomo
e donna presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, presieduta da Elena Marinucci. La
Cee
approva
la
Raccomandazione sulle azioni
positive a favore delle donne.
1985 Assemblea Generale
dell’Onu a Nairobi, conclusiva
del “Decennio della donna”. Il
governo della norvegese Gro
Harlem Brundtlan, leader del
Partito dei Lavoratori, si compone per metà di uomini e per
metà di donne. È un’eccezione
nel panorama complessivo dei
parlamenti europei e mondiali,
in nessuno dei quali le donne
raggiungono la parità numeri13
Donne, Diritti, Opportunità
ca con i colleghi uomini.
1986 Corazon Aquino diventa Presidente delle Filippine.
1987 Le donne del PCI lanciano la Carta delle Donne,
riuscendo poi a portare in
Parlamento un terzo (53 alla
Camera e 10 al Senato) delle
proprie candidate, facendo
salire la percentuale complessiva oltre il 10%. Il gruppo parlamentare dei Verdi ha una presenza paritaria di uomini e di
donne e si dà un direttivo femminile. In Islanda, il Partito delle
Donne, unico esempio di partito femminista, ottiene il 10% dei
suffragi.
1988 Rita Sussmuth è nominata
alla
presidenza
del
Bundestag tedesco. Benazir
Bhutto è Primo Ministro del
Pakistan, prima donna a capo
di una nazione musulmana.
1989 Tina Anselmi è nominata
Presidente
della
Commissione Nazionale Parità.
In
Francia,
Catherine
Trautmann diviene la prima
donna a governare una città
(Strasburgo) con più di 100 mila
abitanti.
1990 Mary Robinson è eletta
Presidente in Irlanda, Violeta
Chamorro
in
Nicaragua.
Carmen Lawrence è il primo
Premier donna in uno stato
australiano, il Western Australia.
1991 Le affirmative actions,
sorte negli Stati Uniti dalla consapevolezza che procedure
formalmente neutrali sono di
fatto discriminanti per i soggetti
più deboli, approdano ufficialmente in Italia con la legge
n.125 del 10 aprile 1991, sulle
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna
nel lavoro. La socialista Edith
Cresson è la prima donna
nominata Primo Ministro in
Francia. Khaleda Zia diventa
Primo Ministro in Bangladesh.
Rita Johnson è nominata
Premier nello stato canadese
del British Columbia.
1992 Hanna Suchocka è la
prima donna nominata a capo
del governo in Polonia.
1994 Le nuove leggi elettorali introducono l’alternanza fra
uomini e donne nelle liste proporzionali per la Camera (L.
277/93) e un rapporto due a
uno nei candidati per le
Regionali (L. 45/95) e per le
Amministrative (L. 81/93): tutti
questi provvedimenti verranno
successivamente abrogati da
una sentenza della Corte
Costituzionale del 1995). Alle
elezioni politiche la quota di
rappresentanza femminile eletta rappresenta il massimo risultato finora raggiunto: 13% (a
fronte del 52% di elettorato
femminile). Irene Pivetti è eletta
Presidente della Camera dei
14
Deputati. Emma Bonino è la
prima donna italiana alla
Commissione europea. Letizia
Moratti è Presidente della Rai.
Tina Langostena Bassi è il nuovo
Presidente della Commissione
Nazionale Parità.
1995 Susanna Agnelli è la
prima donna a ricoprire l’incarico di Ministro degli Esteri.
L’Assemblea
generale
dell’ONU a Pechino sancisce la
priorità da garantire ai processi
di mainstreaming e di empowerment per le donne di tutto il
mondo,
e
approva
un
Programma di Azione che stabilisce le linee guida delle azioni da intraprendere per favorire
il riequilibrio della rappresentanza nelle istituzioni politiche.
Fernanda Contri è la prima
donna nominata alla Corte
Costituzionale. Livia Turco è
Presidente della Commissione
Nazionale
Parità.
Emma
Marcecaglia
è
eletta
Presidente dei Giovani industriali.
1996 Il Governo Prodi nomina
tre donne Ministro e otto
Sottosegretari. Viene creato il
Ministero
per
le
Pari
Opportunità, assegnato ad
Anna Finocchiaro. Silvia Costa
è
Presidente
della
Commissione Nazionale Parità.
Viene approvata la legge n. 66
che classifica il reato di violenza sessuale come reato contro
la persona, mutando la normativa precedente che lo definiva
reato conto la morale: in tal
modo viene finalmente restituita dignità di “persona” alla vittima.
1997 I 15 Stati membri
dell’Unione Europea firmano il
Trattato di Amsterdam, che
include espressamente, tra i
principi
fondamentali
dell’Unione, il divieto di ogni
discriminazione che si basi sul
sesso e il principio di parità tra
donne e uomini. Il Governo italiano emana la direttiva ProdiFinocchiaro, volta a promuovere l’attribuzione di poteri e
responsabilità alle donne e a
riconoscere e garantire libertà
di scelte e qualità sociale a
donne e uomini.
1998 Nel governo d’Alema
per la prima volta una donna,
Rosa Russo Jervolino, assume
l’incarico di Ministro degli
Interni, accanto ad altri cinque
ministeri assegnati a donne.
1999 La legge di riforma del
finanziamento pubblico ai partiti introduce la clausola secondo cui ogni partito è tenuto a
destinare una quota dei rimborsi ricevuti, pari almeno al
5%, a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica.
Grazia Francescato è eletta
Portavoce dei Verdi. In Francia,
15
Donne, Diritti, Opportunità
con Jospin al governo, viene
approvata un’importante riforma costituzionale che stabilisce
che “la legge francese favorisce l’uguale accesso delle
donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni
elettive” (art. 3), e che “i partiti
politici dovranno contribuire
alla messa in opera del principio di parità” (art. 4). Sono
attualmente in discussione al
parlamento francese due progetti di legge tesi a favorire l’uguale accesso di uomini e
donne ai mandati elettorali e
alle funzioni elettive, a livello
locale, nazionale ed europeo.
Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.”
Con tale modifica è stato inserito nella Costituzione Italiana il
principio della promozione
delle pari opportunità di accesso tra uomini e donne agli uffici
pubblici ed alle cariche elettive.
DONNE al GOVERNO
in Italia dal 1944 al 1999
2000 In febbraio, la socialdemocratica Tarja Halonen è eletta Presidente della Repubblica
in Finlandia. In giugno si svolge
a New York la Sessione
Speciale
dell’Assemblea
Generale dell’Onu dedicata
alle donne.
2003 In maggio, la Camera
dei deputati ed il senato della
repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato la
modifica dell’art. 51 della
Costituzione Italiana. Al primo
comma: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici ed
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.” è
aggiunto: “A tal fine la
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17
Donne, Diritti, Opportunità
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19
Donne, Diritti, Opportunità
I SERVIZI DELL’ASSESSORATO
PUBBLICA ISTRUZIONE
PROGETTO DONNA
È nato nel 1985, per forte volontà di Catia Franci amministratrice
del Comune di Firenze, come luogo fisico, oltre che simbolico e
politico, dove le donne potessero costruire insieme progetti e relazioni.
Impegno di Progetto Donna è dare valore alla produzione di pensiero, di saperi, di cultura delle donne offrendo strumenti conoscitivi e di informazione e promuovendo azioni concrete volte a correggere ed a trasformare i preconcetti ed i comportamenti nel
rispetto della differenza di genere.
Contribuisce alla costruzione delle politiche di pari opportunità
partecipando a progetti europei che si pongono l'obiettivo di diffondere esperienze significative sui temi dell’educazione, della
formazione professionale, della prevenzione alla violenza e della
multiculturalità e realizzando progetti didattici per il superamento
degli stereotipi di ruolo presenti nella società contemporanea,
attraverso corsi di aggiornamento rivolti alle/agli insegnanti e con
interventi sperimentali con le studentesse e gli studenti sui temi dell'individualità sessuata (laboratori linguistici, cinematografici, teatrali, artistici, tecnici).
Partecipa, in un proficuo scambio di esperienze e collaborazioni,
alle più significative ed importanti manifestazioni culturali cittadine
che realizzano il "pensiero della differenza".
Promuove, in collaborazione con le associazioni femminili, presenti ed attive nella realtà cittadina, interventi volti a generare e a trasmettere cultura, a curare connessioni tra realtà femminili diverse
e a sostenere l'impegno sociale del volontariato.
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Realizza interventi e promuove servizi volti a risolvere forme di disagio in ambito familiare e lavorativo e a combattere la violenza su
donne, bambine e bambini in ogni sua forma, nella convinzione
che solo il riconoscimento del valore assoluto della persona, della
vita ed il rispetto e la valorizzazione delle differenze potranno portare alla realizzazione di quella politica di pace in cui le donne
credono fermamente e per cui operano e si impegnano ogni giorno, in ogni situazione ed in ogni parte del Mondo.
Formazione e lavoro
Il Progetto Donna, d'intesa con il CFP del Comune di Firenze e con
Enti ed Associazioni, organizza e partecipa a progetti di formazione per le donne volti a creare nuove figure professionali e a favorire l'accesso a professioni marcatamente maschili.
Progetti già realizzati:
HARRIET
Il progetto, per la formazione di autiste di autobus, finanziato con
il Fondo Sociale Europeo, nel 1999, è stato promosso da Ataf ed
ha visto il coinvolgimento di 40 donne disoccupate; al termine del
percorso formativo tutte le 40 donne sono state assunte da Ataf.
GONG
Una serie di ideogrammi cinesi ci riconducono al termine GONG,
che possiede quindi molti significati, fra i quali INSIEME e LAVORO;
proprio queste le parole sintetizzano il senso del progetto.
Si è trattato di un progetto sperimentale da molti punti di vista: si è
occupato di donne, immigrate, potenziali imprenditrici e imprenditrici; si è rivolto ad una particolare etnia, quella cinese, molto
presente nella nostra realtà territoriale; ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, dell'associazionismo ed, in generale, del
mondo del lavoro, facendo loro indossare la veste di docenti; ha
inteso contribuire al processo di interazione fra immigrati e popolazione locale; si è posto l'obiettivo di fornire alle partecipanti alcuni strumenti utili a leggere la realtà imprenditoriale del lavoro e a
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Donne, Diritti, Opportunità
collocarsi in essa in modo competitivo.
Il progetto, che ha coinvolto 25 donne cinesi, è stato promosso
dalla "Fondazione Diocesana per il Lavoro" e realizzato nel 2001
con i finanziamenti regionali del Fondo Sociale Europeo.
DOMUS ANIMA
Il progetto "Domus Anima", percorso integrato di inserimento
sociale, culturale e lavorativo per donne immigrate nel Comune di
Firenze, realizzato nel 2001 con i finanziamenti regionali del Fondo
Sociale Europeo e mirato alla formazione e alla qualificazione dei
servizi nel settore dell'assistenza e cura delle persone, anche non
autosufficienti, presso famiglie, istituti di cura pubblici e privati, ha
permesso a 18 donne il raggiungimento della qualifica regionale
di Addetta all'Assistenza di Base.
Tutte le 18 donne si sono inserite a pieno titolo nel mondo del lavoro.
INTRA EXTRA
Dall'esperienza di "Domus Anima" nasce e si consolida il progetto
"Intra Extra" che ha visto la realizzazione di 3 consecutivi corsi per
la formazione della figura professionale di Assistente di Base, finalizzata alla cura alle persone sia domiciliare che presso istituti e
case di riposo.
Complessivamente il progetto, realizzato con i finanziamenti provinciali del Fondo Sociale Europeo, dal 2002 fino al 2004, ha permesso la formazione di circa 65 donne disoccupate o sottoccupate, d'età compresa tra i 20 e i 45 anni, prive di qualifica professionale e di titolo di studio, o con titolo di studio difficilmente spendibile in Italia.
BACCHETTE IN ROSA
Nel secondo semestre del 2001 ha preso il via "Bacchette in rosa",
progetto formativo realizzato col finanziamento del Ministero del
Lavoro, promosso dalle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTELCISL e UIL-SIC, su sollecitazione della Consigliera Di Parità della
Toscana e sostenuto dal Comune di Firenze.
Il progetto ha promosso interventi gratuiti di orientamento e formazione, al fine di offrire maggiori chanches di carriera alle donne
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musiciste nella direzione d'orchestra.
Una ricerca effettuata nell'ambito del progetto, ha messo in risalto come, a differenza di altri ambiti lavorativi a forte dominanza
maschile, dove si riscontrano barriere già in fase di formazione, il
mercato musicale, per le sue specifiche caratteristiche, offre alle
donne, a cui si riconoscono doti e capacità peculiari che le rendono interpreti sensibili e competenti, una vasta gamma di opportunità professionali in campo esecutivo, ma preclude l'ascesa
verso posizioni di maggior potere in termini di creatività, autorevolezza ed imprenditorialità.
A seguito della formazione, che ha interessato 15 donne, 4 di queste hanno trovato occasioni di lavoro all'estero, 2 hanno diretto
dei concerti per l'Orchestra Regionale Toscana, 1 ha creato l'
orchestra "Venus", altre gia in possesso di una loro scuola di musica, stimolate da questa esperienza, hanno presentato a loro volta
progetti di formazione.
Si sottolinea, inoltre, come 4 donne partecipanti alla formazione
hanno diretto, davanti ad un pubblico di circa 800 persone alcuni concerti presso il Teatro Goldoni e il Salone dei '500 di Palazzo
Vecchio, riscuotendo un notevole successo.
ADOZIONE, AFFIDAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO: NON
PIU' SOLI
Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo per la formazione della figura professionale di "Operatrice Sociale per l'accompagnamento all'adozione e all'affido", è stato promosso
dall'Associazione "Il Giardino dei Ciliegi".
La formazione, svoltasi tra il 2002 e il 2003, riservata a donne disoccupate o inoccupate, di età superiore ai 25 anni e laureate in
discipline umanistiche, ha coinvolto 14 donne ed ha avuto l'obiettivo di creare una nuova figura professionale capace di intervenire nelle varie fasi dell'adozione e dell'affido, con particolare riguardo all'adozione di minori di nazionalità straniera, e svolgere un'azione di raccordo tra la famiglia, gli enti autorizzati, la scuola e i
centri di accoglienza.
Il nuovo profilo professionale ha avuto il riconoscimento della
Regione Toscana.
Nell'ambito del progetto è stato realizzato una sito internet:
www.adozioneinternazionale.net
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Donne, Diritti, Opportunità
ASILI NIDO e SERVIZI
COMPLEMENTARI alla PRIMA INFANZIA
LA RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI
Le proposte educative per la prima infanzia rappresentano una
rete di servizi differenziati per tipologie e modalità organizzative
che si pongono i seguenti obiettivi:
- favorire la crescita individuale dei bambini e delle bambine in un
contesto di apprendimento e socializzazione;
- sostenere i genitori nella cura e nell’educazione dei figli;
- promuovere la cultura dell’infanzia e per l’infanzia.
I servizi educativi alla prima infanzia sono:
•
NIDI D’INFANZIA
Il Nido è un servizio educativo per le bambine e i bambini da 3
mesi a 3 anni. E' un luogo di vita quotidiana, di esperienze e relazioni ricche e significative. E' una risposta alle esigenze della famiglia e un supporto nell'educazione dei figli.Le finalità di questo servizi,che si sono consolidate attraverso anni di esperienza, sono:
- Sostenere il processo di crescita del bambino nel graduale raggiungimento dell'autonomia;
- Stimolare lo sviluppo di capacità e l'acquisizione di conoscenze
in un ambiente organizzato, sereno, accogliente;
- Favorire l'instaurarsi di relazioni tra bambini e tra bambini e adulti.
Organizzazione e tempi
Gli Asili nido sono aperti da settembre a luglio(luglio su richiesta)
dal lunedì al venerdì. Gli orari variano in base alle tipologie:
Asili Nido a Tempo corto:dalle 7,30 alle 14,30
Asili Nido a Tempo normale: dalle 7,30 alle 16,30
Asili Nido ad Orario flessibile con la collaborazione del privato
sociale per la gestione del pomeriggio: ingresso a partire dalle
7,30 uscita a richiesta 14,30/15,30/16,30/17,30/18,00
• CENTRI GIOCO “LA TARTARUGA”
E' un servizio educativo che si rivolge alle bambine e ai bambini
dai 16 ai 36 mesi. Il centro gioco si propone di stimolare il gioco
24
libero e favorire le relazioni tra bambini e adulti attraverso un'attenta organizzazione degli spazi e dei tempi. La TARTARUGA è
rivolta a quei genitori che considerano opportuna una breve
separazione del proprio bambino dall'ambiente familiare.
Organizzazione e tempi
I Centri gioco funzionano con calendario annuale e settimanale
analogo a quello del nido. Sono aperti con orario antimeridiano
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore
19,30 con permanenza dei bambini per un massimo di quattro ore
e flessibilità oraria in entrata e in uscita. Non è prevista la consumazione del pranzo, ma di uno spuntino a base di frutta al mattino e di una merenda il pomeriggio.
•
I SERVIZI DOMICILIARI:
I servizi domiciliari si svolgono presso l’abitazione di una famiglia o
dell’educatore. Sono gestiti da personale educativo qualificato,
in possesso di una formazione specifica relativa all’educazione
domiciliare. L’Amministrazione Comunale garantisce la qualità
dei servizi, il controllo e la verifica dei progetti educativi ed interviene a sostegno delle famiglie tramite l’erogazione di contributi.
Gli obiettivi specifici di questa tipologia di servizi sono:
- offrire ad un piccolo gruppo di bambini esperienze di gioco e di
socializzazione in un contesto familiare;
- creare servizi più flessibili e più vicini alle esigenze organizzative
delle famiglie;
- favorire una partecipazione più diretta delle famiglie nella
gestione dei servizi.
I servizi domiciliari sono:
famiglie amiche
E’ rivolto a gruppi di 4 bambini, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
Una famiglia mette a disposizione uno spazio idoneo all’interno
della propria abitazione. I genitori concordano le modalità organizzative, l’orario ed il calendario. Il Comune fornisce materiali e
giochi per ciascun gruppo di bambini. I costi del servizio sono
ripartiti tra le famiglie e l’Amministrazione Comunale.
25
Donne, Diritti, Opportunità
a casa dell’educatore
Il servizio è rivolto a gruppi di 5 bambini di età compresa tra i 12 e
i 36 mesi e si svolge presso la casa dell’educatore. L’abitazione
deve avere una serie di caratteristiche, tra le quali, disporre di uno
spazio non inferiore a 4 metri quadrati per bambino.
L’Amministrazione Comunale valuta i progetti tecnico-organizzativo ed educativi presentati da ciascun educatore. I costi del servizio sono ripartiti tra le famiglie e l’Amministrazione Comunale.
indovina chi viene a casa: il/la baby-sit ter
Il servizio offre alle famiglie la possibilità di avvalersi di baby sitter
iscritte in un apposito elenco redatto a seguito di un corso di formazione specifico. Si svolge presso il domicilio della famiglia richiedente per non meno di 20 ore settimanali. L’Amministrazione
Comunale sostiene le famiglie con un contributo.
• CENTRI DEI BAMBINI E GENITORI
Per bambini da 0 a 36 mesi accompagnati da adulti familiari.
Ci sono sul territorio 5 servizi a gestione diretta o in convenzione.
• VERDE+
Giardini degli asili nido aperti nel periodo estivo per bambini fino
ai 6 anni accompagnati da un adulto.
• LO SPAZIOLIBRO
Per la lettura e il prestalibro per bambini da 2 a 6 anni accompagnati da un adulto familiare.
• GENITORI INSIEME
Progetto di sostegno alla genitorialità. Percorso formativo rivolto a
madri e padri.
Per l'ammissione agli Asili nido e ai Centri-gioco deve essere presentata
domanda di iscrizione nei termini previsti dall'Amministrazione Comunale.
E' prevista una tariffa differenziata per qualsiasi tipologia di servizio determinata in base alla condizione economica del nucleo familiare.
Per informazioni:
Servizio Asili Nido
via Nicolodi, 2 - 50127 Firenze
Telefono 0552625748; Fax 0552625778
e-mail: [email protected]
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Le Scuole dell'Infanzia del Comune di Firenze concorrono, nell'ambito del Sistema Scolastico Integrato, a promuovere la formazione dei bambini e delle bambine, dai 3 ai 6 anni di età, e la realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità formative.
La Scuola dell'Infanzia assume una propria centralità, all'interno
del progetto unitario del sistema educativo di istruzione, in quanto
struttura finalizzata a fornire la prima alfabetizzazione culturale, lo
sviluppo delle capacità di simbolizzazione e la maturazione delle
componenti affettive, sociali e relazionali del bambino.
La progettazione educativa pone al centro dell'attività didattica
il vissuto e la conoscenza del bambino come risorsa da valorizzare per la costruzione dell'identità, la conquista dell'autonomia, lo
sviluppo delle competenze comunicative, espressive, logicocognitive e per promuovere l'integrazione dei soggetti di altre
etnie valorizzando le culture di appartenenza.
Aspetti organizzativi
Il Servizio Scuola dell'Infanzia gestito dal Comune di Firenze è costituito da 32 istituti scolastici articolati in 119 sezioni funzionanti a
tempo pieno. L'organico del personale docente comprende le
insegnanti titolari di sezione, le insegnanti di sostegno per consentire l'adeguata integrazione scolastica di bambini disabili, le insegnanti supplenti di plesso e le insegnanti delle discipline specialistiche. Attraverso la Rete Civica del Comune di Firenze alle pagine Web del Servizio è possibile utilizzare la modulistica per le iscrizioni del prossimo anno scolastico 2004/2005 da riconsegnare
debitamente compilato alle Scuole di propria preferenza. Le
modalità applicative sono indicate dalla circolare in Rete Civica
e depositate presso le sedi delle Scuole dell'Infanzia Comunali.
L'orario giornaliero di apertura delle scuole è compreso fra le ore
8.30 e le ore 17.00. Ogni variazione in "entrata" o in "uscita" deve
essere richiesta al momento delle iscrizioni dai genitori degli alunni.
Scuola dell'Infanzia
Tel. 0552625605 - 0552625680 Fax. 0552625612
dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Via Nicolodi, 2 - 50137 Firenze
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Donne, Diritti, Opportunità
PROGETTO CIP
Collegamento Interventi Prostituzione
Nasce a Firenze nel luglio 1995, su iniziativa e coordinamento dell'associazione Progetto Arcobaleno, di fronte ai problemi ed alle
domande che la prostituzione adulta e minorile poneva alla
società civile ed alle istituzioni politiche e giudiziarie. Nel coordinamento del CIP attualmente sono l'associazione Progetto
Arcobaleno, la Cooperativa Sociale C.A.T., il Comune di Firenze.
I destinatari privilegiati sono le donne immigrate, lavoratrici sessuali
che vivono in condizioni clandestine o coatte, ed i minori (maschi
e femmine).
Il CIP ha individuato i bisogni emergenti da questi diversi gruppi,
senza pensare di intervenire sulla scelta libera di una persona
adulta di prostituirsi e senza mirare ad azioni di controllo o di istituzionalizzazione: offre informazioni volte alla tutela della dignità e
della libertà della persona (salute, sicurezza, prevenzione H.I.V. e
M.T.S., contraccezione, libertà dallo sfruttamento e dal traffico),
ponendosi l'obiettivo di offrire possibili percorsi di uscita a chi in
questo mondo è entrato non liberamente (minori ed adulte) o
che comunque voglia venirne fuori.
Il servizio è articolato su tre diversi livelli:
1 - L'Unità di Strada "Streetlights": unità mobile su tutto il territorio di
Firenze; gestita dalla Cooperativa C.A.T., l'équipe è composta da
operatori di strada e mediatrici culturali e rappresenta un primo
contatto con le donne dedite alla prostituzione in strada.
cittadini, di enti pubblici o privati che entrano in contatto con il
mondo della prostituzione. E' aperto tre pomeriggi alla settimana
nei locali del Comune di Firenze (Via del Palazzuolo, 12), e in un
altro giorno è presente la consulente legale.
3 - L’accoglienza. Questo servizio prevede interventi di accoglienza e fuoriuscita dalla prostituzione, di inserimento sociale e lavorativo, per coloro che decidono di interrompere la loro attività di
prostituzione in strada. Si rivolge a donne adulte (casa di fuga,
prima accoglienza, seconda accoglienza), e a minori e donne
con bambino (pronta accoglienza, attivazione di servizi sociali territoriali).
C.I.P. Collegamento Interventi Prostituzione
Spazio Intermedio
Via Palazzuolo, 12
per contatti con l'operatrice Tel. 055-284823
mar 16.00/17.00, mer 13.00/17.00, gio 17.00/18.00
Per informazioni: e-mail: [email protected]
ARTEMISIA
Centro donne contro la violenza
“Catia Franci”
2 - Lo Spazio Intermedio è un servizio di ascolto, orientamento e
consulenza che viene svolto in un contesto rispettoso della privacy
personale delle ragazze che richiedono aiuto e che vengono
accolte da operatrici professionali affiancate da mediatrici culturali; il servizio viene svolto congiuntamente da operatori
dell'Associazione Arcobaleno e della Cooperativa C.A.T. Si attivano percorsi individualizzati di orientamento rispetto a: sanità, scuola, ricerca casa, lavoro, documenti di identità e di soggiorno, fuoriuscita dalla prostituzione; vengono inoltre accolte le richieste di
Artemisia - Centro donne contro la violenza “Catia Franci” è una
associazione di volontariato con sede a Firenze che si è costituita
nel 1991 ed è il risultato di un lungo lavoro sul tema della violenza
iniziato alla fine degli anni Ottanta da un gruppo di donne entrato felicemente in contatto con una realtà istituzionale in fermento
grazie all'iniziativa dell'allora Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Firenze, Catia Franci (socia fondatrice
dell'Associazione e sua prima Presidente).
Sono attivi due gruppi di lavoro uno dei quali focalizza il suo intervento nei casi di donne adulte che subiscono maltrattamento e
violenza sessuale e l'altro si occupa di bambine e bambini vittime
di maltrattamento e abuso sessuale e di adulti per il trattamento
degli effetti a lungo termine del maltrattamento e dell'abuso ses-
28
29
Donne, Diritti, Opportunità
suale subiti durante l'infanzia e l'adolescenza.
L'Associazione ha sede presso uno stabile di proprietà della
Provincia di Firenze e gestisce due case rifugio nel territorio fiorentino. Lavora in rete con gli altri Centri Antiviolenza Italiani ed aderisce al CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l'Abuso all'infanzia. Fa parte del Tavolo permanente contro gli abusi a danno dei minori, organismo interistituzionale di monitoraggio e intervento sulla violenza ai minori promosso dal Comune e dalla Provincia di Firenze.
Tutti i servizi forniti dall'Associazione sono gratuiti grazie ad una
convenzione con il Comune di Firenze.
I Servizi
Maltrattamento e abuso sessuale su minori e supporto a
adulti vittime di abuso durante l'infanzia e l'adolescenza:
- interventi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto su
minori;
- servizi di supporto ad adulti che hanno subito maltrattamento o
abuso sessuale durante l'infanzia o l'adolescenza per il recupero
delle capacità genitoriali;
- servizio di supporto ad adulti vittime di abuso durante l'età minore;
- attività di consulenza a servizi, ad operatori e operatrici esterni;
- attività di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione.
Maltrattamento e violenza sulle donne:
- centralino telefonico per informazioni e appuntamenti;
- colloqui di accoglienza per la valutazione dei singoli casi;
- consulenza psicologica;
- consulenza psichiatrica;
- consulenza legale;
- gruppi di auto-aiuto;
- formazione, prevenzione e sensibilizzazione (operatori settore
socio-sanitario, forze dell'ordine, scuola ecc.).
Case-rifugio
La casa-rifugio, il cui indirizzo è segreto, accoglie donne con i loro
figli e figlie che hanno la necessità di allontanarsi da una situazione di pericolo. La loro ospitalità ha la funzione di garantire, in col30
laborazione con i servizi e le istituzioni preposte, un periodo di protezione limitato nel tempo (da 3 a 6 mesi salvo eccezioni). Durante
la permanenza della donna con i figli, sempre i collaborazione
con i servizi, verranno valutati risorse e bisogni al fine di elaborare
un progetto di sostegno al nucleo anche in vista dell'uscita dalla
struttura.
Artemisia
Centro Donne contro la violenza Catia Franci
Via del Mezzetta, 1 int.
Tel. 055 602311 / 055 601375
associazioni.comune.firenze.it/artemis/index.htm
TAVOLO PERMANENTE CONTRO
GLI ABUSI A DANNO DEI MINORI
Il Tavolo permanente contro gli abusi a danno dei minori è stato
istituito nel 1998 per iniziativa del Comune e della Provincia di
Firenze che sono, quindi, gli enti promotori e gestori del progetto.
Il Tavolo permanente rappresenta un'esperienza innovativa nel
panorama italiano in quanto costruisce una di rete fra molteplici
soggetti che, in base alle proprie competenze, intervengono su
queste problematiche con la finalità di superare l'intervento isolato che spesso si realizza a tutto danno dei minori.
Questo organismo è anche lo strumento per costruire un percorso
mirato alla:
• conoscenza del fenomeno del maltrattamento e della
violenza sessuale sui bambini e bambine;
• individuazione delle condizioni e delle modalità per farlo
emergere;
• progettazione di interventi preventivi e di protezione nei
confronti dei minori;
• promozione di una cultura dei diritti dei bambini e delle
bambine;
• diffusione della responsabilizzazione della collettività al
rispetto di questi diritti.
31
Le altre istituzioni che partecipano al Tavolo sono: la Prefettura, la
Questura, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Provveditorato agli Studi,
l'Istituto degli Innocenti, la Regione Toscana, l'Azienda ospedaliera di Careggi, l'Azienda Ospedaliera Meyer, l'Azienda Sanitaria 10,
il Centro di Giustizia minorile, l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione
Artemisia.
Sono stati organizzati corsi di formazione di base sul fenomeno
rivolti agli operatori che sono a contatto con i bambini affinché
acquisiscano le competenze necessarie per riconoscere i segnali
di disagio, per diagnosticare i singoli casi e prendere in carico la
vittima e la famiglia.
E' stata inoltre effettuata una campagna educativa e in/formativa attraverso la distribuzione di un libro "Mimi Fiore di Cactus" e di
un piccolo testo che contiene la raccolta di leggi di riferimento a
tutte le e gli insegnanti e alle bambine e ai bambini delle quinte
classi elementari e delle prime medie inferiori.
NORMATIVA
LAVORO
PARI OPPORTUNITA’
La promozione della parità uomo donna è entrata a far parte
anche delle competenze esplicite dell’Unione europea come uno
dei compiti prioritari (Trattato UE art. 2, c.1).
Il Trattato prevede, infatti (art. 3, c.2) che l’azione della comunità
europea miri ad eliminare le disuguaglianze nonché a promuovere la parità tra i sessi. Si tratta di un principio che è rafforzato dall’impegno a combattere le discriminazioni, sia quelle basate sul
sesso sia quelle dovute alla razza, origine etnica, religiosa o a convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali (art.
13).
Di conseguenza l’Unione europea sostiene e completa l’azione
degli Stati membri in materia di promozione delle pari opportunità. Tali norme rafforzano le previsioni già esistenti, che riguardano
sia l’affermazione del principio di eguaglianza tra uomini e donne
sia la promozione delle azioni positive. Si è consolidata, infatti, una
visione che considera legittime anche misure dirette specificamente a vantaggio delle donne, se sono dirette ad assicurare la
realizzazione delle pari opportunità (art. 141).
Le azioni positive consistono in particolari strategie o misure specifiche adottate per valorizzare la differenza positiva di atteggiamenti culturali e di comportamento delle donne, e per contrastare gli ostacoli che si frappongono ad una effettiva eguaglianza tra
uomini e donne nella società e nelle opportunità di lavoro.
Secondo i programmi di azione comunitaria, adottati negli ultimi
anni, le azioni positive hanno l’obiettivo di eliminare le disparità e
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33
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
discriminazioni nel mercato del lavoro, e di promuovere la partecipazione delle donne alle sedi e momenti decisionali, in modo da
realizzare una trasformazione complessiva delle istituzioni e politiche sociali, e delle condizioni di lavoro, corrispondenti alle indicazioni fornite dalla Conferenza internazionale di Pechino.
La materia delle azioni positive in Italia, è fondata sul principio
definito dall’art. 3, 1 e 2 comma, della Costituzione, in tema di
eguaglianza, ed è regolamentata dalla legge n.125 del 1991
(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna), dal
decreto legislativo n. 196 del 2000 (Attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità), dalla legge sulla riforma del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni n. 29/93, nonché dalla legge
n.53/2000 (Sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e per il coordinamento dei tempi nelle città) nonché da
altre disposizioni.
Le azioni positive possono riguardare diversi campi di intervento
fra cui:
• Formazione professionale
•
•
mediante corsi di formazione realizzati a livello territoriale,
destinati specificamente alle donne, specie se disoccupate;
Puoi averne notizia informandoti presso la commissione
pari opportunità, gli uffici del lavoro e le agenzie del
voro;
mediante corsi realizzati dalle pubbliche amministrazioni
per i dipendenti. Le P.A. sono tenute a verificare che sia
rispettata nella scelta delle persone che vi partecipano
la percentuale di donne corrispondenti al complesso
totale delle donne dipendenti dell’amministrazione interessata (art. 61, D. Lgs. n. 29/93).
quelli della normale vita familiare puoi chiedere che siano modificati.
• Congedi per la formazione
(artt. 5-6-7 Legge n.53 del 2000)
Per favorire il completamento della formazione durante l’arco
della vita, sono previsti alcuni congedi appositi, di cui puoi chiedere al datore di lavoro di usufruire.
Chi ha almeno cinque anni di anzianità presso la propria azienda
o amministrazione, può chiedere di sospendere il rapporto di lavoro, per non più di 11 mesi, continuativi o frazionati, per tutto l’arco
della vita, per ottenere il titolo di studio di secondo grado, o il
diploma universitario o di laurea, e anche per partecipare ad attività formative diverse da quelle realizzate nel proprio posto di
lavoro oppure finanziate dal proprio datore di lavoro. Il posto di
lavoro verrà conservato ma senza diritto alla retribuzione, e senza
che il congedo sia calcolato nell’anzianità di servizio, ma si potrà
procedere al riscatto o al versamento dei contributi volontari, e
richiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. Si potrà
richiedere, se si ritiene utile, il prolungamento del limite di età per
il pensionamento.
Il congedo può essere rifiutato oppure rinviato solo in caso di
comprovate esigenze organizzative, secondo le regole fissate dai
contratti collettivi. Il congedo non si cumula con le ferie, la malattia o altri congedi, e viene interrotto solo da una grave e documentata infermità.
Se viene realizzato un corso di formazione nella tua amministrazione, e se sei interessata, verifica se tale percentuale è stata
rispettata.Le pubbliche amministrazioni devono inoltre fare in
modo che i corsi si tengano con modalità che non rendano la
partecipazione delle donne troppo difficoltosa, ed in modo da
conciliare vita professionale e vita familiare.
Se il corso si tiene lontano da casa, o in orari incompatibili con
Si può chiedere, inoltre, un congedo per la formazione continua
secondo piani aziendali o territoriali, ed in base alla disciplina
posta dai contratti collettivi, che potranno essere anche collegati a riduzioni dell’orario di lavoro, finanziabili dalle regioni.
Anche in questo caso valgono le regole circa l’anticipazione del
trattamento di fine rapporto, e del prolungamento dell’età pensionabile.
Vi sono inoltre corsi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo per maternità, paternità, oppure
parentale (v. oltre) e che possono essere finanziati, a carico dello
Stato, con il Fondo per l’occupazione.
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35
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
• Orari di lavoro flessibili, ricorso al lavoro a
part-time reversibile, al telelavoro, alla flessibilità
sui turni, banca delle ore (art. 9 L. n. 53/2000)
Uno degli obiettivi di pari opportunità, per favorire l’occupazione
femminile, prevede interventi sull’organizzazione del lavoro,
anche per rendere più agevole la conciliazione tra vita familiare
e professionale.
Alcuni progetti di azione positiva prevedono la realizzazione di
orari di lavoro “flessibili” nell’interesse delle dipendenti, per ovviare alle esigenze di cura dei bambini, o di altre incombenze di cura.
Informati se nel tuo luogo di lavoro esistono azioni positive di questo tipo, che possono essere finanziate con denaro pubblico proprio per agevolare la lavoratrice madre o il lavoratore padre
anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo.
I finanziamenti possono essere concessi anche per finanziare il
ricorso al telelavoro, al lavoro a domicilio, al tempo parziale reversibile, che consente di ritornare al tempo pieno quando siano cessate le esigenze particolari connesse alla cura dei figli, le iniziative
riguardanti le “banche delle ore”.
Sono finanziabili anche progetti per consentire alle imprenditrici (o
agli imprenditori), o alle lavoratrici (o ai lavoratori autonomi), che
si dedichino alla cura dei figli al di sotto degli otto anni, di farsi
sostituire da altri imprenditori o lavoratori autonomi (vedi anche
maternità e lavoro di cura).
• Carriera professionale
Ma anche quando non sia provata la discriminazione, si prevede
una procedura che tende a riequilibrare la presenza delle donne
nei livelli più elevati e che può avvenire in vari modi, da definire in
un piano di “azione positiva”, anzitutto verificando se le donne
siano in numero inferiore a quelle degli uomini negli alti livelli di carriera professionale.
Le pubbliche amministrazioni, se effettuano una selezione o un
bando di concorso, sono tenute:
• ad indicare in modo esplicito che il posto è destinato sia
a uomini che a donne. Questo vale anche in tutti gli altri
casi in cui si effettuano selezioni da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
•
garantire pari opportunità, e dunque, anzitutto, a prendere in considerazione le candidature delle donne che
siano in possesso dei requisiti per accedere al posto;
•
a prevedere piani di azioni positiva per favorire l’inserimento delle donne nelle attività e posizioni gerarchiche
dove il
divario fra i due generi è non inferiore ai
due terzi a svantaggio delle donne. In attuazione di tale
piano di azione positiva, se la donna non viene assunta,
nè promossa a vantaggio di un candidato maschio, e a
fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale, l’amministrazione pubblica deve fornire i motivi
dettagliati della sua decisione in modo che sia possibile
controllare se siano direttamente o indirettamente discriminatori (art. 7 D. Lgs. n.196/00) (vedi anche divieto di
discriminazione).
Alcune azioni positive affrontano il problema delle difficoltà che le
donne incontrano nello sviluppo di carriera, dovute a fattori come
gli atteggiamenti culturali, i pregiudizi circa la minor produttività
della donna, o incapacità di assumere responsabilità; oppure
dovute ad altre circostanze di tipo oggettivo che la sfavoriscono,
come la minore anzianità, o le minori possibilità di seguire corsi di
formazione professionale, oppure i carichi familiari. Occorre allora verificarne le ragioni, e la possibilità di introdurre rimedi adeguati.
In alcuni casi si tratta di vere e proprie discriminazioni (vedi oltre).
Anche in settori diversi della pubblica amministrazione, può
egualmente trovare applicazione la regola che rende legittimo
accordare la preferenza alla donna, se è numericamente molto
inferiore ai dipendenti uomini, se possieda capacità professionali
equivalenti o quasi equivalenti, a condizione che le candidature
siano oggetto di un esame obiettivo che tenga conto della situazione di ciascun candidato. Si tratta di un principio riconosciuto
dalla Corte di Giustizia Europea (CGE 6 luglio 2000 C-407/98).
36
37
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
• Partecipazione delle donne alle
Commissioni di concorso (art. 9 DPR 487/94)
Nelle commissioni di concorso, per l’accesso alle pubbliche amministrazioni, occorre riservare alle donne, che abbiano le qualità
richieste per parteciparvi, almeno un terzo dei componenti, salvo
casi di motivata impossibilità, allo scopo di garantire la loro partecipazione ai processi decisionali.
• Pari opportunità e imprenditoria femminile
(L. 215/92)
La promozione delle pari opportunità riguarda anche le donne
imprenditrici, ed è stata prevista con la legge n.215 del 1992, riferita alle “azioni positive” per l’imprenditoria femminile, che consistono in agevolazioni finanziarie e contributi di spesa, nonché in
azioni di formazione.
Ne hanno diritto:
• imprese individuali di cui titolare sia una donna; società
cooperative, società di persone, di cui la maggioranza
numerica di donne non sia inferiore al 60% della compagine sociale;
• società di capitali (S.r.l., s.p.a.) dove le quote di partecipazione siano per almeno 2/3 di proprietà di donne e gli
organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3
da donne;
Le imprese devono appartenere ai settori previsti.
38
PARITÀ E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
(artt. 3, 37 Cost., L. 903/77, l.125/91, T.U. D.
Lgs.151/2001, D.Lgs. n. 216/03)
Il principio di parità tra uomini e donne prevede che le donne
abbiano diritto ad accedere a qualunque lavoro in condizioni di
parità con gli uomini ed il diritto allo stesso trattamento per un
lavoro eguale oppure equivalente. Solo dal 1966 è stata riconosciuta la possibilità per le donne di accedere al pubblico impiego,
e progressivamente il diritto si è esteso fino al recente provvedimento che ne riconosce il diritto anche alla carriera militare (D.
Lgs. 28.1.00).
Il principio di parità prevede il divieto di discriminazione tra i due
sessi (legge n. 903/77, art. 4 l.125/91, art. 3 T.U.):
• nell’accesso al lavoro, con qualunque tipo di assunzione
ed in qualunque settore;
• nella formazione professionale;
• nella carriera professionale;
• nel tipo di lavoro che viene affidato;
• nella retribuzione;
• nel licenziamento;
• nelle condizioni di lavoro;
e in ogni altro aspetto del rapporto di lavoro.
La direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda il lavoro.
Il provvedimento definisce la situazione di discriminazione e di
molestia (vedi pag. 37).
Secondo tale recente normativa europea (che dovrà essere
recepita dagli Stati membri entro il 5.10.05) i datori di lavoro
dovranno fornire regolarmente ai lavoratori e/o ai sindacati un’informazione adeguata sull’uguaglianza di trattamento fra uomini e
donne nelle imprese. Questa informativa potrà includere statistiche sulle donne e gli uomini ai differenti livelli professionali, così
come le possibili misure per migliorare la situazione tramite accordi sindacali.
39
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
La direttiva assicura, inoltre, più diritti non solo per la tutela della
maternità, ma anche per la paternità. Le donne e gli uomini che
utilizzano i congedi parentali, anche in caso di adozione, hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro senza alcuna perdita
di diritti ed, anzi, a beneficiare di eventuali miglioramenti delle
condizioni di lavoro che sarebbero a questi spettati durante il
periodo di assenza.
Il 28 agosto 2003 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 216/03
sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il provvedimento recepisce la direttiva comunitaria
2000/78/CE, finalizzata a rendere effettivo nei Paesi membri il principio della parità di trattamento contro ogni forma di discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, età,
orientamento sessuale. L’obiettivo del decreto è quello di tutelare
l’accesso all’occupazione, all’orientamento ed alla formazione
professionale, prevedendo un’adeguata tutela giurisdizionale dei
diritti e legittimando il ruolo delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire eventualmente in giudizio in
nome e per conto di chi abbia subito discriminazioni, sia dirette
che indirette.
Secondo la vigente normativa sono vietati i comportamenti discriminatori diretti e indiretti, palesi oppure occulti, come:
•
• test di gravidanza al momento dell’assunzione;
• colloqui in sede di assunzione in cui venga chiesto se sei
sposata, o se hai figli o se hai intenzione di averne;
• rifiuto di assumerti perché sei donna (salvo per il lavoro nel
settore della moda arte e spettacolo se il genere è essen• ziale per lo svolgimento del lavoro);
rifiuto di assumerti perché il lavoro prevede orari notturni;
• rifiuto di assumerti se sei incinta (v. oltre tutela della
maternità);
rifiuto di assumerti perché il lavoro è pesante (se non è
previsto dal contratto collettivo);
richiesta del requisito militesente (anche se le donne
possono entrare nell’esercito, restano comunque numericamente molto meno degli uomini).
•
Sono altresì vietate le discriminazioni indirette, che dipendono
dall’uso di requisiti che, anche se apparentemente neutri, in realtà sfavoriscono le donne, perché in percentuale sono in grado di
40
soddisfare tale requisito molto meno degli uomini. (Il discorso si
applica anche in modo rovesciato nei confronti degli uomini). Il
divieto non opera se tali requisiti siano “essenziali” per il lavoro da
svolgere, ovvero non siano possibili alternative (art. 4 L.125/91).
Sono quindi vietati, per esempio, particolarmente al momento
dell’assunzione, ma anche ai fini della promozione, o per il trattamento retributivo etc. i requisiti consistenti in:
•
•
•
•
•
altezza minima stabilita in modo eguale per uomini e
donne, e secondo parametri eccessivamente elevati
rispetto alla media;
particolari capacità di forza fisica;
particolari requisiti professionali che le donne
acquisiscono meno frequentemente;
numero di giornate di presenza sul lavoro
(ai fini di particolari voci retributive, v. anche alla voce
lavoro a tempo parziale);
particolare anzianità (v. anche lavoro a tempo parziale);
Si tratta di requisiti sospetti e di cui dovrà essere dimostrata l’essenzialità per lo svolgimento del lavoro.
Controlla se nel tuo posto di lavoro viene rispettato questo divieto
ed eventualmente fallo valere rivolgendoti alla Consigliera provinciale di parità, ad un avvocato, al rappresentante sindacale.
In questi casi si può trattare di discriminazioni a carattere collettivo e la consigliera di parità regionale può intervenire anche autonomamente con ricorso davanti al giudice.
Anche la diversità di trattamento - tra uomini e donne - può essere discriminatoria:
Esempio:
Agli uomini che svolgono determinati compiti lavorativi è attribuito un inquadramento professionale che non viene riconosciuto
alle donne che svolgono le stesse mansioni.
La retribuzione media che gli uomini ricevono (a parità di lavoro)
è superiore a quella ricevuta dalle donne, per l’incidenza di voci
retributive che alle donne non sono riconosciute.
Il dato statistico può essere l’indizio di una discriminazione in atto.
41
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
Esempio Assunzioni:
Sul totale degli aspiranti a posti di lavoro poche donne in rapporto alle candidate vengono assunte mentre gli uomini riescono ad
ottenere una percentuale di posti più vicina alla loro consistenza
numerica.
Esempio Carriera:
Ai livelli più elevati della scala professionale sono presenti numericamente molte meno donne degli uomini (su 100 dirigenti solo 10
donne).
Esempio Retribuzione:
•
•
La retribuzione corrisposta ai dipendenti è mediamente
superiore a quella percepita dalle donne (per es. perché
solo ai dipendenti maschi viene affidato il lavoro straordinario, oppure compiti che prevedono integrazioni retributive).
La retribuzione corrispondente ai lavori che più frequentemente sono svolti da donne è minore di quella prevista
per i lavori svolti dagli uomini.
Se si riscontra una situazione come queste o simile, si dovrà accertare se ciò dipenda da una discriminazione in atto, anche se non
vi è stato un atto preciso che l’ha determinata. Puoi rivolgerti alla
Consigliera di parità, che è competente per ampliare le operazioni di verifica ed individuare il modo più adatto per intervenire.
In molti casi è l’atteggiamento individuale che determina le discriminazioni, per il pregiudizio che le donne siano meno brave, meno
presenti, meno capaci.
Altri casi di discriminazione possono riguardare il lavoro a tempo
parziale (vedi oltre alla voce Lavoro a tempo parziale).
Se ritieni che sussista una situazione discriminatoria puoi rivolgerti
alle Consigliere di parità provinciale e regionale, oppure al
Collegio istruttorio presso il Comitato nazionale di pari opportunità
del Ministero del lavoro, oppure ad un avvocato.
42
MATERNITÀ, PATERNITÀ, CURA DEI FIGLI
(art. 37 Cost., T.U. 151/2001 - D.Lgs. n. 115/03)
(vedi anche “Sessualità e procreazione” pag. 122)
La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla Costituzione (art.37) e si è sviluppata attraverso l’emanazione di leggi il cui contenuto è stato ispirato via via a maggiore attenzione alla molteplicità di esigenze che ruotano intorno
all’esercizio di questo delicatissimo ruolo, e alla sua compatibilità
con l’attività professionale. La conciliazione tra vita familiare e vita
professionale è riconosciuto come diritto fondamentale anche
dalla Carta europea dei diritti fondamentali approvata a Nizza nel
2000.
Accanto alla tutela della maternità, e al riconoscimento di alcuni
diritti di paternità, si è sviluppata la tutela del lavoro di cura, nei
confronti dei figli e di altri familiari. Recentemente è stato approvato in Italia un Testo unico in materia che sostituisce la legislazione precedente, modificato dal decreto legislativo n. 115 del 23
aprile 2003.
Fra le novità introdotte va ricordato che per sostituire le lavoratrici
o i lavoratori in congedo, sia obbligatorio sia facoltativo, si può
assumere altro personale con lavoro a termine oppure temporaneo, e che nelle imprese con meno di 20 dipendenti il datore di
lavoro può ottenere vantaggi sul costo del lavoro tramite sgravi
contributivi (art 4 TU).
Congedo obbligatorio e flessibile di maternità
(art.16-20 T.U.)
Come lavoratrice subordinata hai diritto - e devi - astenerti dal
lavoro per cinque mesi e puoi scegliere se:
• Usare il congedo 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto.
• Oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo, a condizione che
quest’ultima scelta non sia dannosa per la tua salute o
quella del bambino. In questo caso devi farti fare un certificato dal medico della ASL e dal medico competente
sul luogo di lavoro.
43
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
In tale periodo hai diritto a percepire l’80% della retribuzione.
Occorre presentare il certificato che attesta la gravidanza prima
dell’inizio del congedo.
Congedo obbligatorio anticipato (art.17 T.U.)
Se ti trovi in particolari condizioni di salute che rendono la gravidanza a rischio, oppure se è il tuo ambiente di lavoro che rende
la gravidanza a rischio, segnala la situazione all’Ispettorato del
lavoro che potrà disporre il congedo anticipato.
Parto prematuro (art.16 T.U.)
Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta,
hai diritto a:
• recuperare i giorni non goduti prima del parto nel periodo di astensione obbligatoria successivo al parto, in
modo da
conservare il diritto al periodo complessivo;
• entro 30 giorni dalla nascita occorre presentare il certificato di assistenza al parto (vedi alla voce tutela della privacy).
Interruzione di gravidanza (art.19 T.U.)
L’interruzione spontanea o volontaria di gravidanza è equiparata
alla malattia.
Puoi quindi astenerti dal lavoro secondo quanto indicato dal certificato medico, e hai diritto alla indennità di malattia. (vedi
anche sessualità e procreazione).
Congedo di paternità (art.28 T.U.)
Anche il padre, se è un lavoratore subordinato, ha diritto al congedo dal lavoro, e alla relativa indennità economica, nei primi tre
mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi:
• morte o grave infermità della madre;
• abbandono del figlio da parte della madre;
• affidamento esclusivo del figlio al padre con provvedimento giudiziale.
44
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
Riposi giornalieri (art.39 - 40 - 41 T.U.)
Come madre hai diritto a permessi giornalieri retribuiti per due ore
(1+1) al giorno, che si riduce a una se l’orario di lavoro è inferiore
a sei ore giornaliere, durante tutto il primo anno di vita del bambino/a
I permessi spettano anche al padre nei seguenti casi:
•
in alternativa alla madre se è lavoratrice dipendente che
ha deciso di non utilizzarli;
•
•
•
se il figlio è affidato esclusivamente al padre;
se la madre non è lavoratrice subordinata;
se la madre è deceduta o gravemente inferma.
In caso di parto plurimo il permesso è raddoppiato. Le ore aggiuntive (2 oppure 1 a seconda dell’orario di lavoro) possono essere
riconosciute sia alla madre sia al padre, che può utilizzarle anche
mentre la madre è in assenza facoltativa o in congedo. I genitori
possono anche ripartire secondo le loro esigenze l’utilizzazione dei
permessi.
Esempio di ripartizione delle ore tra i genitori
(Circ. Min. n. 109/2000)
Madre
Padre
Orario di almeno
6 ore g.
Orario di almeno
6 ore
Orario inferiore a
6 ore
4 ore
0 ore
0 ore
3 ore
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
3 ore
2 ore
0 ore
4 ore
2 ora
2 ore
1 ora
astensione obbligat. o facolt.
45
Madre
Padre
Orario inferiore alle
6 ore g.
Orario di almeno
6 ore
Orario inferiore a
6 ore
2 ore
0 ore
0 ore
1 ora
0 ore
2 ore
4 ore
2 ore
1 ora
2 ore
1 ora
astensione obbligat. o facolt.
Congedo parentale fino al compimento degli
otto anni di età dei figli (art.32 T.U.)
Si tratta di un diritto all’astensione dal lavoro che, sostituendo il
regime di astensione obbligatoria, spetta sia alla madre che al
padre, anche se l’altro genitore non ne abbia diritto (per es. perché non lavora), nei primi otto anni di vita del bambino/a, e per
ciascun figlio/a.
Ha la funzione di permettere la condivisione del lavoro di cura dei
figli fra i due genitori, incoraggiando anche i padri ad esercitare
questo diritto.
La durata complessiva è di 10 mesi, ma si prolunga fino a 11 mesi
se il padre lavoratore esercita il diritto ad astenersi per un periodo
non inferiore a 3 mesi, e anche la durata massima per lui, in questo caso è di 7 mesi anziché di 6.
Per la madre
Se sei lavoratrice subordinata puoi chiederlo non appena trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo continuativo oppure frazionato:
a) non superiore a 6 mesi, sapendo che anche il padre ha
diritto ad un periodo di astensione fino a 4 mesi, oppure
fino a 5 mesi in caso che il padre usi il congedo per almeno 3 mesi
b) fino a 10 mesi se sei l’unico genitore ad utilizzare il permesso quando:
1. il padre è deceduto, oppure ha abbandonato il figlio/a
2. sei l’unico genitore cui è stato affidato il figlio/a con provvedimento formale.
46
Non è necessario essere regolarmente coniugata o convivente.
Per il padre
Se è lavoratore subordinato può richiedere il congedo, anche se
la madre non è lavoratrice subordinata decorso il periodo di
astensione obbligatoria, ove ne abbia diritto, oppure dopo la
nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato:
• non superiore a sei mesi;
• se viene richiesto per almeno tre mesi, la durata massima
si prolunga fino a sette mesi, con conseguente prolungamento della durata massima complessiva (v. sopra);
• per 10 mesi se è l’unico genitore (negli stessi casi visti
sopra).
Condivisione
I genitori possono usufruire anche contemporaneamente dei congedi parentali, entro il limite massimo consentito. Il diritto al congedo non è tuttavia rinunciabile a favore di altri soggetti, neppure dell’altro genitore, almeno per quanto riguarda il diritto all’indennità economica corrisposta dall’INPS, poiché mette a rischio
la finalità di condivisione che la legge vuole assicurare, per impedire che siano solo le donne a svolgere la funzione familiare.
Requisiti
Per usufruire dei congedi parentali occorre preavvisare il datore di
lavoro comunque almeno 15 gg. prima ed avanzare la domanda
al competente ufficio dell’INPS, o di altri enti previdenziali.
Regime economico
L’indennità è pari al 30 % della retribuzione fino al compimento dei
3 anni del bambino per un periodo massimo complessivo per
entrambi i genitori pari a sei mesi.
Nel restante periodo il trattamento economico è uguale al precedente solo in caso di reddito individuale inferiore a determinati
limiti.
I periodi di congedo parentale valgono per la maturazione dell’anzianità di servizio, ma non per la maturazione delle ferie e della
tredicesima mensilità. Sono coperti da contribuzione figurativa
integrabile volontariamente. Puoi inoltre richiedere l’anticipazione
di una parte del trattamento di fine rapporto (art. 5 T.U.).
47
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
Nel settore pubblico sono previsti diversi, e più favorevoli, trattamenti retributivi.
E’ comunque consentito che i contratti collettivi prevedano regimi retributivi più favorevoli, che non incidono però sulle condizioni
per ottenere il pagamento dell’indennità da parte dell’INPS, o di
altri enti previdenziali.
Diritto al rientro
Al termine dell’astensione obbligatoria la lavoratrice madre (e nel
caso il padre) ha diritto:
• a rientrare nella stessa sede di lavoro, oppure in altra
purchè situata nello stesso comune, e di restarvi fino al
compimento di 1 anno di età del bambino;
• a svolgere le stesse mansioni che svolgeva in precedenza oppure altre, purché professionalmente equivalenti a
quelle svolte da ultimo prima dell’astensione.
Lo stesso diritto di ritornare nello stesso posto di lavoro e nelle stesse mansioni è previsto al termine dei congedi parentali.
Congedi per la malattia del figlio inferiore
ad otto anni(art. 47 T.U.)
Oltre al congedo parentale, la madre, o il padre, hanno diritto
• ad assentarsi dal lavoro alternativamente in caso di
malattia del figlio/a di età non superiore a tre anni;
• a permessi non superiore a cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, da utilizzare alternativamente,
se il figlio ha fra 3 e 8 anni;
• se la malattia dà luogo al ricovero ospedaliero durante le
ferie dei genitori, queste vengono sospese.
Requisiti
Occorre presentare:
• una dichiarazione al datore di lavoro che attesta che
l’altro genitore non utilizza contemporaneamente a te i
congedi per lo stesso motivo;
• il certificato medico del SSN (o convenzionato) che attesta la malattia del figlio.
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Adozioni e affidamenti (art.36 T.U.)
In caso di adozione o di affidamento la legge prevede il diritto al
congedo obbligatorio di maternità, e a quello di paternità, nei
casi consentiti, al momento dell’entrata del figlio/a nel nucleo
familiare. Inoltre riconosce il diritto ai congedi parentali, nel modo
seguente:
• Fino ai sei anni di età del bambino/a si ha diritto a ricevere l’indennità pari al 30%, prevista per il congedo
parentale, salvi trattamenti migliorativi.
• Se il bambino/a ha un’età fra 6 e 12 anni, il diritto ai congedi parentali retribuiti può essere esercitato nei primi tre
anni dall’ingresso nel nucleo familiare.
A tali diritti si aggiungono quelli del congedo per malattia e il riposo giornaliero.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai casi di adozioni e affidamenti internazionali, salvo che la possibilità di utilizzare il congedo obbligatorio è riconosciuto fino alla maggiore età dell’adottato/a (affidato/a).
Divieto di licenziamento e dimissioni
(artt. 54,55,56 T.U.)
Il divieto di licenziamento è previsto dal momento di inizio della
gravidanza (o dall’inizio del congedo per paternità, o dall’entrata
del figlio/a adottato o affidato nel nucleo familiare) e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Il divieto è operante anche:
• se al momento del licenziamento non eri al corrente della
gravidanza;
• se sei lavoratrice in prova, se puoi dimostrare che è stato
proprio per questo motivo che sei stata licenziata;
• in caso di richiesta e utilizzazione di congedo parentale
per malattia del bambino.
La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223 e successive modificazioni).
49
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
In questi casi, il licenziamento è nullo e puoi rivolgerti ad un rappresentante sindacale, alla Consigliera di Parità, oppure ad un
legale per tutelare il tuo diritto a ripristinare il rapporto di lavoro.
La lavoratrice può, però, essere collocata in mobilità in caso di
cessazione dell’attività dell’azienda (art. 54 T.U.).
In caso di dimissioni volontarie, se sono state presentate durante il
periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, hai diritto: alle
stesse indennità che sarebbero spettate se fossi stata licenziata.
Gli stessi diritti sono riconosciuti al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità (v. sopra) nonché in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del bambino nel
nucleo familiare.
Le dimissioni presentate quando è previsto il divieto di licenziamento devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del
Lavoro. Se hai presentato le dimissioni, perché costretta, non devi
convalidarle e in tal modo saranno prive di effetto.
Divieto di lavoro notturno
Vedi alla voce Lavoro di notte
Tutela della salute della lavoratrice (art. 6,7 T.U.)
• Oltre l’ordinaria assistenza ospedaliera e sanitaria a carico del SSN, come lavoratrice puoi fruire, durante la gravidanza, presso le strutture pubbliche e private accreditate, dell’esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa
sanitaria, oltre che per le visite ginecologiche periodiche,
delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del
rischio fetale (D. Lgs. n. 124/98).
• Sono vietati, nel periodo della gravidanza, i lavori partico
larmente faticosi, come il trasporto e il sollevamento pesi
nonché i lavori pericolosi, insalubri o esposti ad agenti
nocivi. Per il periodo del divieto dovrai essere adibita ad
altre mansioni. Occorre presentare al datore di lavoro il
certificato di gravidanza.
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• L’adibizione ad altre mansioni è previsto anche in caso di
ambiente o di lavoro dannoso, sia durante la gravidanza
sia fino a 7 mesi dopo il parto, con accertamento
dell’Ispettorato del lavoro, a cui devi quindi rivolgerti. In
caso di adibizione a mansioni inferiori hai diritto di conservare il tuo trattamento retributivo; in caso di adibizione
a mansioni superiori avrai diritto al corrispondente trattamento
• E’ vietato adibire le donne che allattano a lavori che
comportano il rischio di contaminazioni.
Diritto alla riservatezza della lavoratrice madre
(L. 675/96)
Oltre al divieto di sottoporre le donne a test di gravidanza in fase
di assunzione (vedi alla voce discriminazione) e al divieto di assumere informazioni su aspetti che non riguardano il lavoro, vi sono
altri casi in cui si prevede una tutela della riservatezza. La legge
sulla tutela della privacy riguarda anche il certificato di assistenza
al parto, che deve essere trasmesso al datore di lavoro per godere di vari diritti connessi alla maternità
• Se vuoi puoi far cancellare dal certificato i dati personali riservati (collegati al tuo stato di salute, al tipo di parto
etc.) tranne la data di nascita di tuo figlio/a e le tue
generalità.
• Puoi anche evitare di esibire al datore di lavoro lo stato di
famiglia, sostituendolo con una dichiarazione di responsabilità con firma autenticata da cui risulti la nascita del
figlio/a ed il legame di figliolanza tra lui/lei e te.
• In caso di corresponsione degli assegni familiari, anche
l’INPS è tenuta al rispetto della legge sulla privacy, e conseguentemente dovrà raccogliere, registrare e conservare o trattare solo i dati strettamente necessari alle finalità
di interesse pubblico perseguite con la concessione degli
assegni. Altri vincoli sono previsti allo scopo di garantire il
più possibile la riservatezza delle persone coinvolte.
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LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
Altre lavoratrici
Lavoratrici autonome (art. 66 T.U.)
La diffusione di contratti di lavoro diversi da quello a tempo pieno
e a durata indeterminata, come il contratto a termine, il contratto
di formazione e lavoro, il lavoro interinale, l’apprendistato, il tirocinio, oltre alle figure più tradizionali del lavoro a domicilio e del
lavoro domestico, a cui si aggiungono sempre più numerose le
lavoratrici con contratto di lavoro coordinato e continuativo, le
lavoratrici nel settore dell’agricoltura, le lavoratrici autonome e
libere professioniste, nonché la situazione in cui può trovarsi chi il
lavoro non ce l’ha più, sono considerate dal punto di vista della
tutela della maternità in modo da garantire quanto meno il trattamento corrispondente al periodo di congedo di maternità
secondo regole simili a quelle delle lavoratrici subordinate. Regole
particolari sono comunque previste per ciò che attiene il regime
delle indennità, secondo le disposizioni del T.U.
In alcuni casi la tutela non si applica interamente, oppure richiede particolari condizioni. Si illustrano alcuni casi:
Lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro
in corso(art.24 T.U.)
In caso di risoluzione, anche per scadenza del termine del contratto, o sospensione dal lavoro, e in caso di disoccupazione è
riconosciuto il diritto al congedo per maternità per tutta la durata
quando:
• Al momento della risoluzione o della scadenza la lavoratrice sia già in congedo.
• Oppure quando non siano decorsi più di 60 giorni tra la
fine del lavoro e l’inizio della gravidanza (senza tener
conto di congedi parentali, congedi per precedenti
maternità, di assenze per malattia, di assenze fruite per
assistere minori in affidamento).
Se sono decorsi oltre 60 giorni vi sono altri diritti appositamente
previsti (art.24 T.U.).
52
Se rientri nelle categorie delle lavoratrici autonome, lavoratrici
artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre o imprenditrici agricole hai diritto all’indennità durante il periodo di gravidanza - 2 mesi - e per il periodo successivo al parto - 3 mesi - e ai
congedi parentali, per i figli nati dopo il 1 gennaio 2000, per tre
mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Grazie al decreto legislativo n. 115 del 23 aprile 2003, entrato in
vigore il 28 maggio 2003, hai diritto anche al trattamento economico ed a quello previdenziale relativi al congedo parentale,
anche nel caso tu sia genitrice affidataria o adottiva (art. 69 T.U.9).
Libere professioniste (art. 70 T.U.)
Se sei una libera professionista hai diritto, a condizione di essere
iscritta ad una Cassa di previdenza e assistenza prevista dal T.U., in
caso di nascita di un figlio/a, adozione o affidamento di un bambino/a se di età non superiore a 6 anni:
• all’indennità di maternità per due mesi prima e tre mesi
dopo il parto, calcolata nell’80% sui 5/12 del reddito percepito e denunciato a fini fiscali;
• non è obbligatoria l’astensione effettiva dal lavoro, per la
salvaguardia della continuità del reddito complessivo.
L’indennità viene corrisposta anche se in misura ridotta, in
caso di interruzione della gravidanza.
Lavoratrici coordinate e continuative,
lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili
o impegnate in progetti formativi (art. 64, 65 T.U.)
Se sei una lavoratrice con un contratto che rientra in tali categorie, anche se non sei iscritta a forme obbligatorie di assistenza e
previdenza, hai diritto:
• all’indennità per il periodo di assenza obbligatoria per
maternità;
• al termine del congedo, le lavoratrici LSU hanno inoltre
diritto a partecipare alle attività ancora in corso.
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LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
Particolari disposizioni sono previste per la tutela della maternità
delle lavoratrici reclutate nella polizia o nell’esercito.
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’
La maternità è tutelata, oltre che per le donne lavoratrici, anche
per quelle che abbiano svolto attività saltuarie o non abbiano
lavorato.
Sono regolamentati dalla legge due tipi ben distinti di Assegni:
1. la donna che abbia almeno tre mesi di attività lavorativa
regolare nei nove mesi precedenti il parto può inoltrare
domanda all’INPS per la concessione di assegno di
maternità;
2. la donna che non abbia svolto attività lavorativa può
inoltrare domanda al Comune di Firenze per l’assegno di
maternità concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS.
zione della dichiarazione sostitutiva unica, allegata alla domanda
di Assegno.
Per l’anno 2003 la soglia è fissata in € 28.308, 42 per un nucleo
familiare di tre persone (la soglia varia a seconda della composizione del nucleo); l’importo dell’Assegno, sempre per il 2003, è di
complessive € 1.357,00.
L’assegno di maternità può essere richiesto anche per minori
adottati o in affidamento.
La domanda va presentata dalla madre entro sei mesi dalla
nascita (o dall’entrata in famiglia del minore), presso il Centro
Sociale di competenza territoriale o presso l’Ufficio Ise, Direzione
Sicurezza Sociale del Comune di Firenze.
Sono previsti casi eccezionali in cui la domanda può essere presentata da un soggetto diverso dalla madre: per ulteriori informazioni puoi rivolgerti all’Ufficio Ise o ai Centri Sociali.
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Si tratta di due tipi di contributi diversi, anche se entrambi legati
all’evento parto e non sono cumulabili. La domanda rivolta
all’INPS e non accolta viene automaticamente inoltrata al
Comune di Firenze, per valutare se sussistono le condizioni per
accedere all’assegno concesso dal Comune.
Per le famiglie con almeno tre figli minori è possibile richiedere
l’Assegno di nucleo familiare numeroso concesso dal Comune ed
erogato dall’INPS.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori presso il
Centro Sociale o presso l’Ufficio Ise, Direzione Sicurezza Sociale del
Comune di Firenze.
Puoi avere l’assegno del Comune se:
Puoi avere l’assegno del Comune se:
• sei cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in
possesso di carta di soggiorno
• hai un indicatore della situazione economica (Ise) inferiore alla soglia annualmente prevista dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
•
•
sei cittadina italiana o comunitaria
hai un indicatore della situazione economica (Ise) inferiore
alla soglia annualmente prevista dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
L’indicatore Ise, che tiene conto dei redditi, del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché della composizione del nucleo familiare, è calcolato mediante una formula predisposta dal Ministero:
il suo valore non è immediatamente deducibile dalla sola considerazione dei redditi, per cui è necessario richiederlo su presenta-
Per l’anno 2003 la soglia è fissata in € 20.382,05 per un nucleo familiare di cinque persone (la soglia varia a seconda della composizione del nucleo); l’assegno può essere concesso nella misura
intera o in misura ridotta e l’importo intero mensile per il 2003 è di
€ 113,23 (per tredici mensilità); i beneficiari dell’assegno in misura
intera ricevono per il 2003 un importo complessivo di € 1417,99 ero-
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55
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
gato dall’INPS in due rate semestrali.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si chiede l’Assegno: per il 2003 la
domanda deve essere presentata entro il 31/01/2004.
Tutte le informazioni dell’Assegno di Maternità e l’Assegno di
Nucleo Familiare Numeroso sono reperibili in Rete Civica
(www.comune.fi.it); vi si può accedere, ad esempio con il percorso:
Servizi =>Assistenza, salute e solidarietà =>Direzione Sicurezza
Sociale
oppure
il Comune =>Uffici, Attività, Servizi al cittadino =>Assegno per
Maternità (Assegno per Nucleo Familiare).
A chi ti puoi rivolgere:
- Ufficio Ise - Direzione Sicurezza Sociale - Viale De Amicis, 21
Tel. 055 2767425 - 055 2616812 - 055 2767415 - 055 2767416
e-mail [email protected]
- Centri sociali di appartenenza (vedi elenco a fine testo)
lavoro “produttivo”. In particolare la recente legge n.53 del 2000
ha provveduto in tal senso, affiancandosi alla precedente legge
n. 104 del 1992 ampliando il contenuto dei diritti nei confronti di chi
assiste una persona portatrice di handicap. Sono previsti anche
alcuni diritti particolari nei confronti di questi ultimi, per es. nell’avvio al lavoro e nel rapporto di apprendistato e di tirocinio.
Cura dei familiari
La lavoratrice, o il lavoratore con rapporto di lavoro subordinato,
hanno diritto:
•
a 3 gg. retribuiti all’anno in caso di:
1. decesso o documentata grave infermità, per il coniuge
anche se separato, oppure per il convivente, oppure per
parenti, anche del marito, entro il secondo grado.
2. In caso di documentata grave infermità, in alternativa al
congedo possono essere concordate con il datore di
lavoro altre condizioni per lo svolgimento dell’attività di
lavoro.
•
due anni di congedo, senza retribuzione e senza copertura figurativa, anche frazionati, per situazioni personali
gravi (non per malattia).
Per la cura di persone della famiglia, oppure di chi sia
obbligato a prestare alimenti (coniuge separato), dei
portatori di handicap parenti o affini (coniuge e parenti
del coniuge) entro il terzo grado.
LAVORO DI CURA
(L. 53/2000 e T.U. artt. 33-42)
Il lavoro che consiste nel prendersi cura non solo dei figli ma
anche di altre persone che fanno parte del nucleo familiare ha
quasi sempre gravato sulle donne, e veniva considerato come un
compito che le riguardava “naturalmente”, quasi come destino
obbligato, e senza particolari riconoscimenti. Da tempo si è posta
la questione della sua condivisione, e del riconoscimento del valore sociale che rappresenta, in modo da permettere che le donne,
se lo vogliono, siano rese più libere, e in grado di realizzare la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.
Il lavoro “di cura” eseguito, spesso da parte delle donne che già
lavorano, in favore dei membri della famiglia è stato preso in considerazione come esigenza da riconoscere e tutelare insieme al
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Cura dei portatori di handicap grave
Assistenza dei figli minorenni
La lavoratrice, che abbia un figlio o una figlia in tali condizioni,
anche adottivi, o in alternativa il padre, oltre ai congedi di maternità e paternità, ai riposi, e ai congedi per malattia (v. sopra n.)
hanno diritto a:
•
prolungare il diritto ad assentarsi per ulteriori 3 anni dopo
il termine del congedo parentale (L. 104/92, art. 33, artt.
18-19 L. 53, e Circ. INPS 133 del 2000, ora Testo Unico art.
33) se il figlio è minorenne (non oltre i 17 anni) e non è
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
57
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
•
in alternativa, a richiedere due ore di permesso giornaliero (sempre che l’orario di lavoro sia superiore alle 6 ore
giornaliere; in caso contrario si può richiedere 1 ora di
permesso giornaliero) retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino;
•
ad usufruire di permessi di 3 gg. mensili retribuiti, e con
contribuzione figurativa, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, in via alternativa
con il padre, fino al raggiungimento della maggiore età
del figlio (18 anni) a condizione che:
- vi sia convivenza oppure
- che pur in assenza di convivenza l’assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva.
Per i genitori di disabile con un’età’ superiore ai 3 anni sino ai 18
anni, i giorni di permesso mensile possono essere usufruiti da
entrambi (ad esempio: madre 2 gg. e padre 1 g. anche coincidente con un giorno di permesso della madre; ovvio che sommando i giorni di permesso della madre con quelli del padre, non
si possono superare i 3 giorni al mese
Assistenza dei figli maggiorenni o di altri familiari
Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito anche la
lavoratrice, o in alternativa il lavoratore, che:
• assistano persona con handicap grave, (parenti o affini
entro il terzo grado), anche non conviventi purché, in
questo caso, l’assistenza sia continua ed esclusiva;
anche il coniuge è coperto in via amministrativa, Circ.
INPS 133 del 2000, alle seguenti condizioni:
• la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno;
• non vi sia un altro familiare non lavoratore in grado di assisterla (dunque invalidi, inabili, ammalati) oppure se altri
familiari sono impegnati nello studio, o nella cura di altri
familiari, come quando vi siano nella stessa famiglia altri
minorenni (più di tre) oppure un bambino sotto i sei anni;
• che ci sia la convivenza, oppure l’assistenza sia continua
ed esclusiva.
Tali permessi si aggiungono ai congedi parentali e ai congedi
pe malattia del figlio.
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Diritto a lavorare nella sede più vicina
La lavoratrice, o il lavoratore, che assiste con continuità la persona con handicap grave - figlio, genitore, coniuge o altri parenti
propri o del marito entro il terzo grado - a condizione che vi sia
convivenza, ha diritto:
• a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio;
• a non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
Diritto a non lavorare di notte
Vedi alla voce Lavoro notturno.
ASSICURAZIONE ANTINFORTUNISTICA
PER LE CASALINGHE
Con la legge n. 493/99 per la prima volta lo Stato riconosce il valore sociale del lavoro prestato in casa per la cura del nucleo familiare.
In caso di infortunio in ambiente domestico, da cui ti sia derivata
un’inabilità permanente uguale o superiore al 33% (art. 7 comma
4), con esclusione del caso di morte, e sei casalinga, hai diritto ad
una rendita mensile, esentasse, versata dallo Stato, se:
• hai un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni
• svolgi in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alla cura dei
tuoi familiari e dell’ambiente in cui dimorano
• versi (entro il 31 gennaio) l’importo annuo (detto “premio”) di Euro 12,91 (£. 25.000), non frazionabile su base
mensile, deducibile ai fini fiscali.
La rendita è proporzionale all’entità dell’invalidità subita e sarà
corrisposta per tutta la vita.
Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
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LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
Il premio è a carico dello Stato se hai un reddito che non supera i
4.648,11 Euro e se appartieni ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
L’assicurazione è gestita dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL).
Dove informarsi:
- Presso le Associazioni delle casalinghe ed i Patronati
- Chiamando al numero 803888 dell’INAIL
- Presso tutte le Sedi INAIL.
LAVORO DI NOTTE
(d.lg.s 532/99, art. 53 T.U.)
Il divieto del lavoro notturno, previsto per le lavoratrici del settore
industriale, è stato abrogato a seguito di una sentenza della Corte
di Giustizia. La nuova disciplina (D. Lgs.532/99 e successive modifiche) ha mantenuto la tutela della maternità e ha previsto altre
forme di tutela. Pertanto si prevede che:
a tutela della maternità, è vietato adibire al lavoro notturno dalle ore 24 alle 6 del mattino, le lavoratrici, di qualunque settore, dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del figlio (art. 53, 1 c., T.U.).
Il divieto è esteso ai padri che sostituiscano le madri nel periodo di
assenza obbligatoria, oppure che utilizzino il congedo di paternità.
Il lavoro notturno non è vietato ma subordinato al consenso del
lavoratore/trice nei seguenti casi (art. 53, 1c T.U.):
• se sei lavoratrice subordinata con un figlio di età inferiore
a tre anni (e in alternativa a te il padre lavoratore con te
convivente);
• se sei lavoratrice subordinata con un figlio inferiore a 12
anni, nel caso in cui tu sia unico genitore ( se ti è stato affidato con provvedimento del giudice, se il padre è dece-
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duto oppure l’ha abbandonato); anche al padre, che
sia nelle stesse condizioni spetta un diritto analogo;
• se sei lavoratrice subordinata con a carico una persona
disabile. Anche il lavoratore ha lo stesso diritto (vedi
anche LAVORO DI CURA).
In questi casi non sei obbligata (neppure il padre nei casi previsti)
ad eseguire il lavoro notturno: dunque puoi rifiutarti facendo presente il motivo che ti giustifica.
Altre ipotesi di esenzione dal lavoro notturno possono essere previste dai contratti collettivi.
Lavoratrice minore di anni 18
Come per i ragazzi della stessa età, ad eccezione di casi particolari (per attività culturali, artistiche, sportive, e pubblicitarie) è vietato il lavoro notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, salvo che vi
siano periodi brevi o frazionati) di chi non ha ancora 18 anni, e in
casi del tutto eccezionali di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario, è consentito per chi ha compiuto 16 anni.
• se lavori abitualmente di notte, secondo l’orario definito
dai contratti collettivi, e salvi alcuni settori esclusi, e ad
eccezione delle dirigenti, le collaboratrici domestiche, e
gli appartenenti ad enti religiosi, verifica l’applicazione
delle seguenti tutele:
• durata massima di non più di otto ore, come media o in
assoluto a seconda dei casi previsti dalla legge e dai
contratti;
• riduzione dell’orario settimanale e mensile;
• informazione sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, sia per la salute sia per la sicurezza;
• informazione sui servizi per la prevenzione e per la sicurezza;
• attuazione di servizi e mezzi di sicurezza adeguate, che
devono essere sottoposti anche al controllo del rappresentante per la sicurezza. Per es., potrebbero essere predisposti particolari misure per evitare il rischio di aggressioni;
• maggiorazioni retributive;
61
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
•
•
•
devi inoltre essere sottoposta periodicamente ad accertamenti sanitari;
hai diritto ad essere trasferita al turno diurno, oppure ad
altre mansioni, per particolari condizioni di salute che
impediscano l’adibizione al lavoro di notte.
Trasformazione del rapporto
E’ prevista la possibilità di trasformare il rapporto a tempo pieno in
uno a tempo parziale(con particolari procedure)e viceversa da
tempo parziale è possibile ritornare al tempo pieno. Spesso sono i
contratti collettivi a regolare tali situazioni.
Prima dell’introduzione del regime lavoro notturno, che
modifica il regime di orario precedente, è previsto l’obbligo di consultare le rappresentanze dei lavoratori o i
sindacati; dunque informati se ciò è regolarmente avvenuto, e se sono state previste ulteriori forme di tutela.
E’ comunque previsto il diritto di precedenza nei confronti di lavoratrici (e lavoratori) che siano a tempo parziale e intendano trasformare il rapporto in uno a tempo pieno quando vi siano nuove
assunzioni a tempo pieno, se ne esistono le condizioni. In caso
puoi rivolgerti al delegato sindacale, o alla consigliera di parità.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
(D. Lgs. n.61/00)
Il lavoro a tempo parziale, anche se comporta una diminuzione
della retribuzione, è considerato una risorsa che può essere importante in alcune situazioni, che riguardano spesso le donne, dato il
collegamento con lo svolgimento della funzione familiare.
Anche se si tratta di un contratto che riguarda indifferentemente
uomini e donne, è noto che esso è più frequente nei confronti
delle donne. Circostanza che ha indotto a considerare particolarmente importante garantire una tutela che eviti nei loro confronti
uno svantaggio troppo forte rispetto a chi lavora a tempo pieno.
Una recente riforma (D. Lgs. n.61/00 e successive modifiche), ha
dato attuazione ad una direttiva europea, modificando la legge
precedente, anche allo scopo di rendere più facile poter scegliere se lavorare a tempo pieno oppure a tempo parziale, e di assicurare una gestione dell’orario in modo da soddisfare le esigenze
personali e familiari.
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In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, il tuo datore di lavoro è tenuto ad informare i dipendenti e se sei interessata, puoi fare
domanda di trasformazione del contratto che dovrà essere tenuta in considerazione.
Non puoi essere licenziata a motivo del tuo rifiuto di trasformare il
rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Non può esserti negata la trasformazione del tuo rapporto a
tempo pieno in uno a tempo parziale per motivo della tua qualifica, anche se elevata.
E’ possibile essere assunti con contratto a tempo parziale a termine, ma sono previsti incentivi per i datori di lavoro che assumano
a tempo parziale con contratti a tempo indeterminato, particolarmente per i giovani e per le donne che abbiano figli minori a
carico oppure soggetti disabili conviventi.
Orario di lavoro
Se sei assunta a tempo parziale, oppure modifichi il tuo rapporto
in questo senso, puoi scegliere, d’accordo con il tuo datore di
lavoro e tenuto conto dei contratti collettivi, se adottare il t.p. orizzontale (diminuzione dell’orario giornaliero) oppure verticale(orario pieno ma per un minor numero di giorni, per es. nel week-end,
oppure di settimane o di mesi).
Se i contratti collettivi nazionali lo prevedono, si può stabilire
anche la combinazione tra i due regimi di orario.
Accertati che nel contratto siano indicate la durata dell’orario,
nella giornata, nella settimana, nel mese e nell’anno, e anche la
sua distribuzione (per .es. da quale ora a quale ora della giornata). In mancanza, potrai comunque ricorrere al giudice per poter
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LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
risolvere la questione della determinazione dell’orario.
Lavoro oltre l’orario concordato nel contratto individuale
Il lavoro c.d. supplementare, oltre quello normale stabilito nel contratto individuale, e normalmente senza maggiorazioni retributive,
salvo diversa previsione dei contratti collettivi, è permesso solo se
sei lavoratrice assunta con contratto a tempo indeterminato
oppure assunta a termine per sostituire un dipendente assente
con diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo ulteriori ipotesi previsti dai contatti collettivi, e alle seguenti condizioni:
• in caso di part-time orizzontale:
• se i contratti collettivi lo prevedono ed entro i limiti ivi
stabiliti;
• se manca la previsione dei contratti collettivi solo entro il
limite massimo del 10% del tuo orario, da utilizzare su più
settimane per non più di un mese;
• oltre questi limiti hai diritto alla maggiorazione retributiva
del 50%;
• hai comunque diritto a rifiutare senza subire conseguenze giuridicamente rilevanti.
• in caso di part-time verticale:
lo svolgimento del lavoro oltre l’orario concordato nel
contratto individuale è lavoro straordinario, e può essere
svolto entro gli stessi limiti previsti per chi svolge l’orario
normale a tempo pieno, ma con riduzione della durata
trimestrale (80 ore) o annuale (250 ore) in proporzione al
minore orario di lavoro che svolgi abitualmente.
Se ti interessa mantenere un orario più lungo, e intendi consolidare quello che svolgi a titolo di lavoro c.d. supplementare, puoi
farlo, seguendo i criteri previsti dai contratti collettivi.
Variazioni consensuali dell’orario
(flessibilità individuale tramite clausole “elastiche”)
Le esigenze di chi svolge il lavoro a tempo parziale sono salvaguardate da modifiche unilaterali dell’orario, che potrebbero
impedire di utilizzare il part-time proprio per lo scopo che ti ha
indotto ad accettarlo. Basta pensare alle esigenze determinate
dagli orari scolastici, o di altri servizi pubblici.
Sono però consentite variazioni, non nella durata ma nella distribuzione dell’orario, che siano da te accettate in appositi patti
64
scritti di “elasticità della prestazione” che prevedono orari diversi
da quelli inizialmente concordati, a condizione che:
• lo prevedano i contratti collettivi;
• vi sia una maggiorazione retributiva ;
• la modifica dell’orario ti venga comunicata con un
preavviso di almeno 10 giorni.
Se non intendi accettare il patto di elasticità, e sei già dipendente, puoi rifiutare senza che ciò implichi il licenziamento.
Nel caso in cui sorgessero difficoltà a seguire il nuovo orario, puoi
chiedere di ritornare a svolgere l’orario precedente (diritto di
ripensamento) se:
• sono passati almeno 5 mesi dall’inizio del nuovo orario;
• per esigenze di carattere familiare;
• per esigenze di tutela della salute (comprovate con
certificato SSN);
• per poter svolgere altro lavoro;
• in altri casi previsti dai contratti collettivi.
Divieto di discriminazione
Il divieto specifico si aggiunge a quello generale, per evitare che
chi lavora a tempo parziale venga svantaggiato rispetto a chi
lavora a tempo pieno, e tenuto conto che sono le donne a utilizzare più frequentemente questo tipo di contratto.
Si prevede quindi che in via di principio si applichi la “parità di trattamento” rispetto a chi lavora a tempo pieno. Dunque hai gli stessi diritti, salvo la diminuzione proporzionale della retribuzione, che
riguardano in particolare:
• la retribuzione oraria ( ma con riduzione dell’importo in
base al tempo lavorato);
• a durata del periodo di prova ( salvo riproporzionamento
previsto dai contratti collettivi);
• la durata delle ferie annuali ( ma con importo ridotto);
• la durata del periodo di conservazione del posto per
malattia e infortunio sul lavoro e malattia professionale ( con riduzione dell’importo retributivo);
• il diritto a partecipare ad iniziative di formazione professionale ;
• i diritti sindacali;
65
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
•
•
•
la durata del congedo di maternità e dei congedi parentali (con riduzione della retribuzione);
il diritto al congedo spetta a chi lavora a tempo parziale
verticale anche se la maternità si verifica nel periodo di
non lavoro ( secondo la giurisprudenza della Cassazione);
l’anzianità di servizio prevista per la progressione di carriera può essere riproporzionata solo se ciò corrisponde ad un
effettivo aumento di professionalità e nei limiti a ciò strettamente necessari ( secondo l’orientamento del Collegio
Istruttorio del CPO nazionale e della Corte di Giustizia ).
Se ritieni che sia stata posta in essere una discriminazione, che
potrebbe dipendere anche dai contratti collettivi o da regolamenti, puoi rivolgerti al delegato sindacale, alla consigliera di parità o ad un legale.
Per chi lavora nelle pubbliche amministrazioni la riforma si applica
tenuto conto, però, anche della disciplina legislativa speciale,
che ha previsto in talune ipotesi il diritto a trasformare il rapporto a
tempo pieno in uno a tempo parziale.
LE NUOVE DISPOSIZIONI
SULL’ORARIO DI LAVORO (D.lgs. n. 66/03)
Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE - ha previsto rilevanti novità in tema
di orario di lavoro grazie all’introduzione di nuove forme contrattuali di lavoro, tra cui ricordiamo:
• job on call, o lavoro a chiamata, nel quale a fronte della
disponibilità del lavoratore a prestare lavoro in qualsiasi
momento si prevede la corresponsione a carico del
datore di lavoro di una indennità di disponibilità per i
periodi in cui il lavoratore non è impegnato, oltre naturalmente alla retribuzione per l’attività lavorativa effettivamente svolta;
• job sharing, o lavoro a coppia, nel quale due o più persone si dividono un’unica prestazione lavorativa. Di con-
66
•
•
seguenza la retribuzione, comprensiva delle ritenute previdenziali ed assistenziali, viene ridotta in proporzione alle
ore di lavoro svolte, in base alle singole esigenze di ciascun lavoratore;
lavoro accessorio e/o occasionale, con riferimento a
particolari opportunità d’impiego, regolarizzabile attraverso la tecnica di buoni del valore corrispondente ad un
certo ammontare di attività lavorativa;
lavoro a progetto, vale a dire la regolamentazione del
mondo delle collaborazioni coordinate e continuative
(co.co.co.) il quale prevede la realizzazione da parte del
lavoratore, senza vincolo di subordinazione, di un progetto, o di un programma di lavoro o una fase di esso, concordando con il datore di lavoro le modalità di esecuzione, la durata, i tempi ed un corrispettivo proporzionato
alla qualità e quantità del lavoro svolto.
MOLESTIE SUL LAVORO
Possono verificarsi nei confronti delle donne - e in alcuni casi,
meno frequenti, anche degli uomini - comportamenti di molestie
sessuali, che possono provenire da colleghi oppure dal datore di
lavoro.
In alcuni casi appositi regolamenti oppure i contratti collettivi le
prendono in considerazione come comportamenti vietati e sanzionabili. Anche in assenza di queste regole, si tratta comunque di
comportamenti che ledono la dignità e la libertà che vanno
comunque tutelate sul luogo di lavoro. Oltre alle direttive europee
n. 43 e n. 78 del 2000, che hanno sottolineato la gravità e la natura spesso discriminatoria delle molestie sul lavoro, si menziona la
direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (vedi
pag. 16). Quest’ultima per la prima volta, in ambito europeo, definisce le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, prevedendo l’adozione da parte delle imprese di misure preventive rispetto all’insorgere del fenomeno.
La definizione che viene data di “ molestia sessuale” è la seguen-
67
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
te: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o
non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una
persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
Le molestie sessuali possono causare disagi psicologici, forme di
ansia e riflettersi negativamente sulla vita personale e lavorativa.
Che fare?
Se ti trovi in una situazione di questo tipo, occorre manifestare
anzitutto in modo chiaro che non ti è gradita, e se la situazione è
grave o si ripete hai diverse possibilità di reagire, senza dover
necessariamente imboccare la via penale:
•
•
Se la situazione è determinata dal comportamento di un
collega che persiste nel tempo oppure è particolarmente grave, oppure se viene creata un’atmosfera intimidatoria nei tuoi confronti (e non semplicemente scherzosa)
pur senza che si arrivi alle ingiurie o alla violenza, puoi
segnalare la cosa alla consigliera di parità, oppure rivolgerti ad un delegato sindacale, oppure ad un legale di
tua fiducia. In alcuni settori, i contratti collettivi istituiscono anche una figura di Consigliera/e di fiducia, che
dovrebbe trattare la questione in via informale;
Trattandosi di questioni delicate, richiedi il rispetto della
riservatezza nei tuoi confronti. Una delle difficoltà in queste situazioni riguarda l’accertamento dei fatti. Conviene
quindi avere prove il più possibile certe. Durante il procedimento che accerta i fatti hai comunque diritto, ed è
importante che tu lo richieda, ad essere assistito da una
persona di fiducia nominata da te personalmente.
•
Se la situazione è determinata da un superiore o dal tuo
datore di lavoro, e ha carattere ricattatorio, in vista di
assunzioni oppure di promozioni o di altri vantaggi nei tuoi
confronti, tale comportamento è da considerare come
una vera e propria discriminazione, e puoi ricorrere alla
tutela anche davanti al giudice, rivolgendoti alla consigliera di parità o ad un legale.
In determinati casi vi può essere anche il diritto al risarcimento del
danno. Se il contratto collettivo lo prevede, avrai diritto al rimborso delle spese legali.
MOBBING
Può verificarsi anche un comportamento in cui non esiste alcuna
componente sessuale, ma in base al quale puoi essere sottoposta
a vessazioni da parte dei colleghi o da parte dei dirigenti o del
datore di lavoro, spesso come mezzo per indurti a dare le dimissioni. Si tratta di comportamenti che tendono ad isolarti, a farti
perdere la stima di te stessa, come nel caso in cui ti vengano affidate mansioni inferiori a quelle che ti spetterebbero e dunque
possono anch’essi provocare sintomi di disagio psicologico, che ti
rendono malata, diminuendo la capacità al lavoro e dunque
peggiorando anche obiettivamente il tuo rendimento. Spesso
sono proprio le donne ad esserne oggetto.
•
Anche in questi casi vale il principio secondo il quale il tuo
datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che l’ambiente
di lavoro sia tale da non ledere la tua dignità, e quindi
può essere ritenuto responsabile se non è intervenuto
tempestivamente e adeguatamente.
In caso egli non prenda provvedimenti, oppure sia il diretto responsabile, potrai richiedere, in base ad un apposita
azione promossa da un legale, che venga accertata la
sua responsabilità per i danni che ti sono derivati dal
mobbing.
Il tuo datore di lavoro è obbligato a garantire che l’ambiente di
lavoro sia tale da salvaguardare non solo l’incolumità fisica e la
salute anche psicologica, ma anche la dignità dei lavoratori (art.
2087 cod.civ.).
Quindi potrà essere richiesto di adottare il provvedimento più
adatto per risolvere la situazione, anche mediante il trasferimento
di colui che ti espone ai comportamenti molesti, e non solo
mediante l’applicazione di sanzioni disciplinari, che non sempre
risolvono il problema.
Si tratta, anche in questo caso, di situazioni che, pur delicate,
vanno affrontate per evitare che si realizzino danni ulteriori.
68
69
•
LAVORO
Donne, Diritti, Opportunità
ORGANISMI per la PROMOZIONE
delle PARI OPPORTUNITÀ
e per la TUTELA dei
DIRITTI delle DONNE
Gli organismi nazionali con sede a Roma sono: il Ministero alle Pari
Opportunità, il Comitato Pari Opportunità presso il Ministero del
lavoro, la Consigliera nazionale di Parità. Con il decreto legislativo
n. 226 del 2003 si è intervenuti direttamente sulla definizione di
compiti, funzioni e composizione della Commissione Nazionale per
la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna. Viene trasformata in un organo consultivo e di proposta del Ministro alle Pari
Opportunità (che lo presiede) e collocata all'interno del
Dipartimento alle Pari Opportunità venendo a perdere quell'autonomia di azione diretta che ha caratterizzato l'operato della
Commissione. Attualmente l'attività è sospesa in attesa dell'insediamento del nuovo organismo.
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
La Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e
uomo della Toscana è stata istituita con la Legge regionale n. 14
del 23 febbraio 1987, con le finalità di promuovere condizioni di
pari opportunità tra donne e uomini e rimuovere gli ostacoli che di
fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti
delle donne.
La Commissione è organo consultivo del Consiglio e della Giunta
Regionale, formula proposte, esprime pareri sui provvedimenti
legislativi ed amministrativi della Regione, promuove studi e convegni sulla condizione femminile.
nazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e valorizzare
la soggettività femminile. Le linee guida dell’attività della
Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel
Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale
delle donne (Pechino).
CONSIGLIERA DI PARITA’
Consigliera Regionale e Consigliera Provinciale di Parità
La Consigliera di parità è una figura istituzionale prevista dalla
legge 10 aprile 1991 n. 125 (azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro), recentemente modificata dal
D.Lgs. 23 maggio 2000 n 196.
• La consigliera, nominata con decreto dal Ministero del
Lavoro, ha una specifica competenza ed esperienza in
materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e
pari opportunità e di mercato del lavoro.
• Nell’esercizio delle proprie funzioni è pubblico ufficiale ed
ha obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria per i
reati di cui viene a conoscenza.
• La consigliera ha compiti di controllo del rispetto della
normativa anti-discriminatoria e di promozione della parità e pari opportunità.
La Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e
donna è stata istituita istituita presso la Provincia di Firenze con le
finalità di rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discrimi-
A tal fine:
• rileva le discriminazioni di genere, anche mediante l’in
tervento del servizio Ispettivo del Lavoro;
• promuove azioni positive e ne verifica i risultati;
• promuove il coordinamento tra politiche del lavoro e formazioni locali con gli indirizzi comunitari e nazionali in
materia di pari opportunità, anche mediante il collegamento con gli assessorati al lavoro e con gli organismi di
parità degli enti locali;
• promuove l’attuazione delle p.o. da parte di tutti i soggetti attori nel mercato del lavoro;
• diffonde la conoscenza e lo scambio di buone prassi sui
problemi delle p.o.
70
71
Organismi per
le pari opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
Strumenti utilizzati
Le consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiziale anche in via d’urgenza per tutti i casi di discriminazione, diretta ed indiretta, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o al TAR territorialmente competente.
La consigliera regionale, in caso di discriminazioni dirette o indirette di carattere collettivo, può ricorrere autonomamente, senza
alcuna delega.
La consigliera provinciale deve essere invece delegata dalla
lavoratrice/ore interessata/o che si ritiene discriminata/o. Il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina un
piano di rimozione di tale situazione, sentiti i sindacati e la consigliera. L’inottemperanza all’ordine giudiziale è reato e comporta
la perdita dei benefici previsti dalla legge e la revoca degli eventuali appalti di opere pubbliche assegnati.
È prevista la facoltà per le consigliere di promuovere conciliazioni
presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e, per la consigliera regionale in caso di discriminazione collettiva, presso il proprio ufficio. In
quest’ultimo caso il verbale di conciliazione redatto dinanzi alla
consigliera regionale diviene titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice di lavoro.
La consigliera regionale riceve ogni biennio i rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende
che occupano oltre 100 dipendenti e provvede alla elaborazione
dei dati con l’ausilio tecnico della Regione Toscana ed al loro
controllo mediante l’intervento del Servizio Ispettivo del Lavoro.
•
La consigliera regionale attualmente in carica è:
Avv. Marina Capponi - presso la
Regione Toscana, in via S. Gallo n° 34/a,
Tel. 055/4382453 e riceve l’utenza su appuntamento.
E-mail: [email protected]
•
La consigliera provinciale attualmente in carica è:
Prof.ssa Maria Grazia Maestrelli - presso la
Provincia di Firenze -Via Cavour n. 37,
Tel. 055/2760584 - 055/2760585 - Fax 055/2760593
E-mail:[email protected]
72
COMITATI D’ENTE
I contratti collettivi possono prevedere l’istituzione dei Comitati per
le pari opportunità, che dal 1987 rientrano tra le forme di partecipazione nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali. Ogni contratto collettivo può regolamentare in forme differenti questi organismi.
Compito dei Comitati d’Ente è:
•
mettere a fuoco i problemi concreti inerenti le tematiche
delle pari opportunità;
•
formulare piani di azioni positive in favore del personale,
al duplice scopo di migliorare la qualità della vita lavorativa e valorizzare le capacità di tutto il personale;
•
relazionare sulle condizioni oggettive in cui si trovano le
lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi;
•
concordare misure per favorire effettive pari opportunità
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in
seno alla famiglia;
Il Comitato per le Pari Opportunità fra uomo e donna del Comune
di Firenze è stato nominato con una ordinanza del Sindaco nel
1996.
Come previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro è formato da
dipendenti comunali, appartenenti a vari profili professionali, designate sia dall’Ente che dalle Organizzazioni Sindacali.
Propone azioni positive volte ad assicurare pari opportunità e pari
dignità fra uomo e donna all’interno dell’Ente
Promuove interventi per favorire la crescita professionale e culturale delle dipendenti e migliorare la qualità della vita nell’ambiente di lavoro.
73
Organismi per
le pari opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
LAVORO E FORMAZIONE
LA RICERCA DI UN IMPIEGO
Con l’approvazione del d.lgs. 297/2002, che modifica il d.lgs.
181/2000, sono stati dettati i criteri generali per il nuovo collocamento, previsti dalla “riforma Biagi”, demandando alle regioni il
compito di elaborare la relativa disciplina applicativa.
Le nuove regole per l’assunzione, entrate in vigore il 1° marzo 2003,
hanno comportato l’abolizione delle liste di collocamento e del
libretto del lavoro, oltre che la sostituzione degli Uffici di collocamento con i Centri per l’Impiego preposti all’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro a favore di:
•
•
•
•
•
adolescenti (15-18 anni);
giovani (18-25 anni);
donne in reinserimento lavorativo (non occupate da almeno 2 anni);
disoccupati di lunga durata (da più di un anno);
inoccupati di lunga durata (alla ricerca della prima occupazione da più di un anno).
Le liste di collocamento, che rimangono in vita solo per alcune
categorie come gli invalidi, i lavoratori in mobilità e i lavoratori
dello spettacolo, sono state sostituite dall’elenco anagrafico
unico. Quest’ultimo contiene i dati anagrafici, della residenza, del
domicilio, della composizione del nucleo familiare, dei titoli di studio posseduti, dell’eventuale appartenenza a categorie protette
e dello stato occupazionale di chi e’ alla ricerca di un impiego.
I dati raccolti serviranno per elaborare la scheda professionale
(sostitutiva del libretto del lavoro) e saranno gestiti dal Sistema
informativo lavoro (Sil).
74
Se vuoi essere inserita nell’elenco anagrafico e poter usufruire dei
nuovi servizi (orientamento, assistenza, formazione, informazione)
è necessario dichiarare lo stato di disoccupazione.
Occorre, quindi, recarsi presso il Centro per l’Impiego del territorio
di domicilio e firmare una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti l’eventuale attività lavorativa svolta in precedenza e certifichi di:
- non essere impegnata in alcuna attività lavorativa;
- essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro;
- svolgere una qualche azione di ricerca attiva di lavoro.
Lo stato di disoccupazione, così accertato, viene meno se l’interessato non adempie agli obblighi previsti, non si presenta al colloquio di orientamento presso il Centro per l’impiego, rifiuta un’offerta di lavoro a tempo pieno (anche determinato).
All’atto dell’assunzione, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di
registrazione effettuata nel libro matricola e le informazioni più
importanti riguardanti il contratto lavoro.
SE VIVI IN PROVINCIA DI FIRENZE
Puoi: frequentare un corso di formazione finanziato col contributo
del Fondo Sociale Europeo, per migliorare le possibilità di trovare
lavoro o per favorire la creazione di lavoro autonomo o di cooperative.
Puoi: frequentare un corso di aggiornamento o di riqualificazione,
promosso col contributo del Fondo Sociale Europeo, per migliorare le tue opportunità di carriera o di cambiare lavoro.
Ricordati che:
•
per la tua assunzione, se hai superato i 29 anni e sei disoccupata da più di 6 mesi o da più di 24 mesi e sei in cerca
di occupazione, il datore di lavoro otterrà sostanziali agevolazioni;
75
LAVORO e FORMAZIONE
Donne, Diritti, Opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
chi ti assume può ottenere sostanziosi contributi anche se
tu vuoi riprendere a lavorare dopo 24 mesi di assenza dal
mondo del lavoro; i contributi sono più sostanziosi se hai
superato i 40 anni.
Tieni presente che se vieni assunta per svolgere attività in cui le
donne sono sotto rappresentate il tuo datore di lavoro può ottenere per la tua assunzione dei contributi. Per le informazioni relative a tali ultime agevolazioni ed anche per corsi di orientamento al
lavoro o per informarti sulle diverse opportunità formative esistenti
in Provincia, puoi rivolgerti
PENSIONE
Il nuovo sistema pensionistico varato dal Parlamento italiano nell’agosto 1995 è ispirato al principio della flessibilità: sono fissati dei
requisiti minimi del diritto alla pensione, raggiunti i quali si può scegliere il momento del pensionamento.
I requisiti minimi sono 3, uguali per uomini e donne:
•
età della persona: almeno 57 anni;
•
anzianità contributiva: si devono avere 5 o più anni
coperti da contribuzione effettiva;
•
misura della pensione maturata: deve risultare non
inferiore a 1, 2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Vi è poi la possibilità (ma il caso riguarda ben poche donne, e per
il futuro, anche pochi uomini) di andare in pensione anche prima
dei 57 anni se si sono maturati 40 o più anni di anzianità contributiva.
La possibilità di scegliere l’età in cui andare in pensione una volta
raggiunti questi requisiti minimi è però, fortemente condizionata,
se non addirittura del tutto vanificata, dalla previsione secondo la
quale più è bassa l’età in cui si sceglie di andare in pensione più
è bassa la misura della pensione cui si ha diritto, secondo lo schema sotto riportato.
I contributi che ogni anno si “mettono da parte” costituiscono, al
momento di andare in pensione, il montante contributo individuale che moltiplicato per il coefficiente di trasformazione consente
di ottenere l’importo annuo lordo della pensione.
ETA’ PER LA
PENSIONE
Da 57
a 61 anni
A 62 anni
Da 63
a 65 anni
76
COEFFICIENTE
DI TRASFORMAZIONE
da 4,720%
a 5,334%
x
montante
5,514%
contributivo
individuale
Da 5,706%
a 6,136%
77
=
pensione annua
lorda (Rivalutaz.
Annua successiva
sulla base
dell’inflazione
PENSIONE
•
Donne, Diritti, Opportunità
Esistono comunque delle norme transitorie per il periodo
1995/2000 riassunte schematicamente qui sotto:
PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ’
ANNO DEL PENSIONAMENTO
PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
ETA’ PENSIONABILE PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
•
•
•
•
57 anni per le donne e 62 anni per gli uomini:
dal 1/7/1995 al 31/12/1996
58 anni per le donne e 63 anni per gli uomini:
dal 1/1/1997 al 30/6/1998
59 anni per le donne e 64 anni per gli uomini:
dal 1/1/1998 al 21/12/1999
60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini:
dal 1/1/2000
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO
PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
•
•
per coloro che alla data del 31/12/1992 avevano
maturato meno di 15 anni di anzianità contributiva rimane
invariato in 15 anni;
per coloro che alla data del 31/12/1992 avevano
maturato meno di 15 anni di anzianità contributiva viene
gradualmente elevato fino a 20 anni secondo le seguenti
scadenze:
almeno
almeno
almeno
almeno
almeno
16
17
18
19
20
anni
anni
anni
anni
anni
dal
dal
dal
dal
dal
1/1/1993
1/1/1995
1/1/1997
1/1/1999
1/1/2001
al
al
al
al
31/12/1994
31/12/1996
31/12/1998
31/12/2000
78
ETA’ DA POSSEDERE AL MOMENTO
DEL PENSIONAMENTO
CONGIUNTAMENTE AL REQUISITO
CONTRIBUTIVO DEI 35 ANNI
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 in poi
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
SENZA VINCOLO
DI ETA’ ANAGRAFICA
ANNO DEL PENSIONAMENTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
39
79
PENSIONE
In ogni caso, raggiunti i 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, si
può andare in pensione qualunque sia l’importo della pensione
maturata.
Donne, Diritti, Opportunità
Attenzione: non illudiamoci, i due “trattamenti di favore” che abbiamo appena visto non sono cumulabili: o
si sceglie uno o l’altro.
Sono previsti anche degli accrediti di contributi figurativi per le
assenze dal lavoro effettuate al fine di provvedere all’educazione
dei figli (fino al sesto anno di vita) e all’attività di assistenza familiare. Tali accrediti sono previsti in ragione di 170 giorni per ciascun
figlio.
Anche nel caso di assenze per assistenze a familiari portatori di
handicap purché conviventi (figli dal sesto anno, coniuge, genitori) sono riconosciuti accrediti figurativi nella misura massima di 25
giorni all’anno e con limite complessivo di 24 mesi.
VIOLENZA SESSUALE
LEGGE IN VIGORE
art. 609 bis - 609 decies c.p.
La legge 15 febbraio 1996 n. 66, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un reato che
offende la morale e la società, ha finalmente riconosciuto e tutelato il diritto delle donne, intendendo la violenza sessuale come
delitto contro la persona.
La normativa attuale punisce chiunque costringa una donna, con
violenza o minaccia, a compiere o subire atti sessuali. La pena
prevista è particolarmente elevata (da 5 a 10 anni) e viene comminata a seguito di un processo che, se lo richiedi, può essere
tenuto a porte chiuse, senza la partecipazione del pubblico e
senza che il tuo nome e la tua immagine possano apparire sui
giornali.
Pene ancora più severe sono stabilite in caso di violenza sessuale
di gruppo.
La nuova legge stabilisce, inoltre, che ogni atto sessuale, anche
consenziente, compiuto su una persona di età inferiore ai 13 anni
è da ritenersi violenza sessuale. Non solo tali, al contrario, gli atti
compiuti da due soggetti, avendo in ogni caso entrambi più di 13
anni, fra i quali la differenza di età non sia superiore a 3 anni (cioè
al massimo 16 anni).
Dopo che hai subito violenza è molto importante che tu ti rechi
prima possibile da un medico di fiducia o in ospedale affinché
venga certificato il tuo stato di salute e le eventuali lesioni sia fisiche che psicologiche. Fallo anche se non presenti segni visibili di
violenza, l’importante è che il medico rilevi anche il tuo stato di
agitazione e paura. Il reato, infatti, è punito anche se la violenza
sessuale non si è compiuta ma il tuo aggressore ne aveva tutta
l’intenzione ed è stato fermato per una causa esterna e non per
sua volontà (es. sei riuscita a scappare o è intervenuto qualcuno).
80
81
VIOLENZA SESSUALE
Vi sono, peraltro, delle norme particolari che riguardano le donne,
attinenti sia al calcolo della pensione che all’età pensionabile.
Per quanto riguarda il calcolo la lavoratrice madre è favorita in
quanto gode della maggiorazione di un anno per uno o due figli,
di due anni per tre o più figli.
Così, ad esempio, se una lavoratrice che ha avuto tre figli va in
pensione a 57 anni, il suo trattamento pensionistico sarà calcolato come se avesse lavorato fino a 59 anni.
Per quanto riguarda invece l’età pensionabile la lavoratrice
madre può anticipare il momento della pensione nella misura di 4
mesi per ciascun figlio con il limite massimo di 12 mesi.
I certificati ti serviranno per ottenere un risarcimento dei danni nei
tuoi confronti e per avvalorare la tua parola.
Perché si punisca il responsabile è necessario che si presenti querela nei suoi confronti, o, se non conosci la persona, verso ignoti;
la querela deve essere presentata da te personalmente entro sei
mesi dal giorno in cui hai subito la violenza, ad un ufficio della
Polizia giudiziaria, o ai Carabinieri o, per mezzo di un avvocato,
direttamente alla Procura della Repubblica. Una volta proposta la
querela non puoi più ritirarla ed il procedimento penale avrà il suo
corso indipendentemente dalla tua volontà.
Se hai meno di 14 anni o se la violenza ti è stata inferta dal genitore o da un convivente o comunque da persona a cui sei affidata, oppure da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico
servizio nell’esercizio delle sue funzioni, o se la violenza viene compiuta alla presenza di un minore, il procedimento si apre d’ufficio,
anche senza querela. Ciò significa che chiunque ne sia venuto a
conoscenza, può denunciare il fatto e si apre un procedimento
penale indipendentemente dalla volontà di chi ha subito la violenza.
Attenzione: se hai timore che la persona che ti ha
usato violenza sessuale sia malata, puoi chiedere
al Giudice che disponga l’accertamento medico
delle eventuali patologie.
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Ai consultori pubblici.
Ai Comandi dei Vigili Urbani.
Ai Commissari di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri di zona.
Agli Ospedali Pubblici (negli ospedali è sempre funzionante
giorno e notte un presidio di Pubblica Sicurezza).
Ad un avvocato.
Ad una struttura di tutela delle donne (vedi indirizzi a fine testo).
Durante il processo non dovrebbero esserti rivolte domande sulla
tua vita privata, sul tuo modo di vestire o sulla tua sessualità. Se
succede, fallo presente a chi ti interroga.
Potrai farti assistere da un avvocato di fiducia che, se rientri in
fasce di reddito molto basse, potrà essere pagato dallo Stato;
potrai anche costituirti parte civile chiedendo i danni sia materiali che morali che hai subito, nonché farti affiancare nel processo
da associazioni di donne.
Se il reato è stato commesso da un tuo prossimo congiunto o da
un convivente puoi chiedere al giudice un provvedimento di
allontanamento di chi ti ha usato violenza dalla casa familiare. Se
necessario puoi chiedere al giudice che il colpevole non si avvicini ai luoghi che frequenti abitualmente, al tuo luogo di lavoro,
nonché che venga a te attribuito un assegno di mantenimento se
non hai mezzi adeguati (vedi nuova tutela a fronte di maltrattamenti).
82
83
VIOLENZA SESSUALE
Donne, Diritti, Opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
Esercitare la prostituzione non è considerato un reato, tuttavia
quando l’adescamento della clientela avviene in luogo pubblico
o aperto al pubblico ed è effettuato in maniera scandalosa o
molesta, viene punito dallo Stato con sanzioni che prevedono l’arresto o una multa. In ogni caso alle autorità di pubblica sicurezza
e sanitarie non è consentito schedare le persone che esercitano
la prostituzione.
Diverso è, invece, il caso in cui si favorisca o si sfrutti la prostituzione. Infatti la legge “Merlin” del 1958 ha abolito le case di prostituzione, prevedendo pene da 2 a 6 anni e multe fino a 10.329,14
Euro (20 milioni di lire) per chi possiede o dirige una casa di prostituzione, per chi gestisce locali pubblici che ne permettono l’esercizio, per chi induce una persona a prostituirsi o a recarsi in un altro
Stato o comunque in un luogo diverso dalla sua abituale residenza al fine di esercitare la prostituzione, o si intromette per agevolarne la partenza; per chiunque esplica una attività in associazioni e organizzazioni nazionali ed estere per il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o in qualunque modo facilita
tali attività.
La pena è raddoppiata se il reato è commesso in danno di persona minore o in stato di infermità o minorazione psichica o fisica;
se lo sfruttatore è il coniuge o un parente stretto o un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; se il fatto è commesso ai
danni di persona legata da rapporti di servizio domestico o di
impiego, oppure ai danni di più persone o di una persona tossicodipendente.
Se sei vittima di sfruttamento della prostituzione denuncia la situazione ad un ufficio della Polizia giudiziaria, o ai Carabinieri o, per
mezzo di un avvocato, direttamente alla Procura della
Repubblica.
Le donne straniere vittime di sfruttamento della prostituzione possono ottenere protezione dalla legge. In particolare lo Stato
garantisce loro un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi ed
il collocamento in un centro di accoglienza.
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A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Ai consultori pubblici.
Ai Comandi dei Vigili Urbani.
Ai Commissari di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri di zona.
Agli Ospedali Pubblici (negli ospedali è sempre funzionante
giorno e notte un presidio di Pubblica Sicurezza).
Ad un avvocato.
Al numero verde anti-tratta del Ministero per le Pari Opportunità:
800/290290.
Ad una struttura di tutela delle donne:
C.I.P. Collegamento Interventi Prostituzione
Spazio Intermedio
Via Palazzuolo, 12
Per contatti con l'operatrice Tel. 055-284823
mar 16.00/17.00, mer 13.00/17.00, gio 17.00/18.00
Per informazioni: e-mail: [email protected]
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PROSTTUZIONE
PROSTITUZIONE
MALTRATTAMENTI
LEGGE 4 aprile 2001, n. 154
Il fenomeno della violenza tra le mura domestiche è, purtroppo,
assai frequente.
Di fronte a queste situazioni puoi denunciare tuo marito o il tuo
convivente. Se gli episodi di violenza sono isolati e non ripetuti puoi
presentare querela nei suoi confronti, entro tre mesi dal giorno
dalla violenza, e solo grazie a questo tuo atto si apre un procedimento penale a carico del tuo aggressore. Se, invece, le aggressioni sono molteplici e continuate, situazione in cui si può parlare
di maltrattamenti, è sufficiente che tu presenti una denuncia alla
Polizia giudiziaria o ai Carabinieri ed il procedimento inizierà
anche a prescindere dalla tua volontà di punire il tuo aggressore,
quindi non potrai più, nel caso in cui ti riconciliassi con lui, evitare
che venga punito.
Ricordati che per maltrattamenti la legge intende non solo quelli
fisici (percosse, lesioni) ma anche quelli morali e psicologici, ovvero tutti i casi in cui tuo marito o il tuo convivente, sistematicamente, ti insulta o commette atti lesivi della tua reputazione, atti di
disprezzo e di umiliazione o scherno.
Tieni presente che la denuncia la puoi fare non solo se le aggressioni sono fatte nei tuoi confronti ma anche verso i tuoi figli o un
altro membro della famiglia con cui convivi.
affinché venga certificato il tuo stato di salute e le eventuali lesioni sia fisiche che psicologiche. Fallo anche se non presenti segni
visibili di violenza, l’importante è che il medico rilevi anche il tuo
stato di agitazione e paura. I certificati ti serviranno per ottenere
un risarcimento dei danni nei tuoi confronti e per avvalorare la tua
parola.
I casi di maltrattamenti vengono fronteggiati o con l’arresto a
seguito della denuncia/querela penale o con la presentazione di
un ricorso per separazione se sei sposata. Entrambe le opportunità, purtroppo, aprono procedimenti spesso lunghi, che non offrono un immediata tutela per la donna maltrattata.
Recentemente è entrata in vigore una legge che prevede l’allontanamento dalla casa familiare di mariti violenti per effetto di una
decisione rapida del giudice (L. 4.04.01 n. 154). La previsione è
estesa anche ai conviventi o ad altro componente il nucleo familiare che tenga un comportamento manesco (es. anche un figlio).
Chi subirà la misura dovrà lasciare immediatamente la casa e
potrà farvi ritorno solo con autorizzazione espressa del giudice.
Con lo stesso provvedimento il giudice potrà decidere di vietare
all’imputato di avvicinarsi ai luoghi abituali frequentati dalla persona offesa, tra i quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia
d’origine o dei congiunti più prossimi.
Può essere chiesto al giudice di ordinare, in caso di necessità, il
pagamento di un assegno di mantenimento a favore tuo e dei
tuoi figli, eventualmente disponendo la trattenuta direttamente
dallo stipendio ed il versamento diretto da parte del datore di
lavoro.
Tutto il procedimento, diretto all’allontanamento del coniuge violento nonché i procedimenti per ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento, sono esenti da imposte di bollo, da
ogni altra tassa o imposta, nonché da spese connesse.
Ricordati che puoi denunciare tuo marito o il tuo convivente
anche per il fatto che costringe te o un altro membro della famiglia, con la violenza o con la minaccia anche non esplicita, a fare
o a non fare qualche cosa (es. non può esserti impedito di uscire,
o obbligarti a farlo, non può esserti impedito di usare il telefono
ecc.).
E’ molto importante che a fronte degli episodi di maltrattamento
tu ti rechi prima possibile da un medico di fiducia o in ospedale
L’istanza di intervento del giudice può essere proposta dal pubblico ministero nel tuo interesse ma anche da te personalmente, con
ricorso scritto al tribunale del tuo luogo di residenza.
Non è necessario che i maltrattamenti ti siano già stati inferti,
essendo possibile chiedere la misura al Giudice anche sulla base
di fondati motivi che i maltrattamenti vengano perpetrati.
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In ogni caso, se per i maltrattamenti, sei costretta ad abbando-
MALTRATTAMENTI
Donne, Diritti, Opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Ai consultori pubblici.
Ai comandi dei Vigili Urbani.
Ai Commissari di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri di zona.
Agli Ospedali Pubblici (negli ospedali è sempre funzionante
giorno e notte un presidio di Pubblica Sicurezza).
Ad un avvocato.
Ad una struttura di tutela delle donne:
Artemisia
Centro Donne contro la violenza "Catia Franci"
via del Mezzetta, 1 int.
tel. 055 602311/ 601375
www.associazioni.comune.firenze.it/artemis/index.htm
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la condizione della
donna è radicalmente mutata: è stata abolita la figura del capofamiglia (che rimane solo ai fini anagrafici): la donna e l’uomo
hanno pari diritti e doveri (L. 151/1975).
La famiglia è uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri
diritti per i legami affettivi tra le persone: è importante capire che
vanno rispettati ed è importante non confondere gli affetti con i
diritti (art. 143 C.C.).
Ogni decisione che riguardi la coppia e i figli va ad esempio presa
di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come
educare i figli, ecc.).
Con il matrimonio i coniugi hanno reciprocamente diritto ad essere mantenuti, se non hanno propri mezzi di sostentamento ad
essere assistiti. Hanno inoltre diritti ereditari.
Non si può:
•
•
•
•
Puoi:
costringere la moglie a vivere nella residenza scelta solo
dal marito: i coniugi, infatti, devono fissare la residenza
della famiglia tenendo conto delle esigenze di entrambi;
escluderla dalle decisioni relative ai figli;
privarla dei mezzi di sostentamento;
escluderla dalla gestione anche solo economica della
famiglia;
denunciare la moglie (o il marito) per infedeltà, che, se
provata, può comunque rappresentare un motivo di
addebito della responsabilità della eventuale separazione.
• far valere il tuo parere in tutte le decisioni che riguardano
la famiglia, l’educazione dei figli, la tua stessa vita:
la legge prevede piena parità tra i coniugi.
• Oggi infatti, a differenza di un tempo quando la potestà
sui figli era esercitata solo dal padre, essa è esercitata di
comune accordo da entrambi i coniugi.
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DIRITTO di FAMIGLIA
DIRITTO DI FAMIGLIA
nare d’urgenza la casa coniugale ed hai necessità di un alloggio
e di un soccorso, puoi rivolgerti ai Centri Sociali del Comune di
Firenze dove potranno segnalarti le strutture idonee alle tue
necessità.
Donne, Diritti, Opportunità
Attenzione: solo se sei sposata godi di tutti i sopra ricordati: se invece sei convivente hai solo il diritto al concorso nel mantenimento e nell’assistenza dei figli
comuni.
Al momento del matrimonio puoi scegliere fra due possibilità di
gestire i beni della famiglia: la comunione o la separazione di
beni.
Questa scelta è importantissima ed è opportuno, prima di sposarsi, considerare attentamente il regime patrimoniale da scegliere.
Con la comunione dei beni (art. 177 C.C.), i beni acquisiti durante
il matrimonio (ad esclusione di quelli personali, di quelli posseduti
prima del matrimonio, delle donazioni o delle eredità ricevute),
diventano di proprietà comune e possono essere amministrati da
entrambi. Anche i risparmi ed i debiti sono comuni. Con la separazione di beni (art. 215 C.C.) ogni coniuge rimane proprietario dei
propri beni e contribuisce, in modo proporzionale alle proprie
sostanze, alle necessità della famiglia.
La separazione dei beni è consigliabile solo nei casi in cui entrambi i coniugi abbiano il proprio reddito sicuro (da lavoro dipendente o professionista).
Fondo patrimoniale: insieme di beni destinati alle esigenze economiche della famiglia (art. 167 C.C.).
PATRIMONIO COMUNE,
CONTO in BANCA e FORME DI RISPARMIO
marito la conoscenza dell’ammontare del patrimonio e delle
forme di risparmio ti potranno essere utilissime.
Attenzione: cerca di sapere sempre con precisione se
vi è un conto in banca, se a te è data sempre la possibilità di fare prelievi e di conoscerne l’ammontare ed
i movimenti ( entrate - uscite ), oppure se tuo marito
può (a tua insaputa o contro la tua volontà)prelevare parte, o tutto, di quanto depositato. Ciò per evitare
il rischio di vederti sottratta, a tua insaputa, la quota di
beni che per legge ti spetta.
Ricordati che anche se in famiglia fila tutto liscio un po’ di prudenza è sempre necessaria. Sforzati, dunque, di controllare almeno l’estratto conto. Se siete in regime di separazione dei beni e
avete deciso di tenere i conti separati, devi stare attenta che il
denaro necessario per mandare avanti la famiglia non venga prelevato sempre, o prevalentemente, dal tuo conto. La soluzione
migliore in questo caso sarebbe, comunque, quella di aprire un
piccolo deposito cointestato da cui prelevare il necessario per le
spese di casa.
FIDEIUSSIONE
Spesso le banche per concedere prestiti chiedono la firma di
garanzia (fideiussione) della moglie del richiedente. Se tuo marito
ti ha chiesto o ti chiede di firmare a garanzia di un suo debito nei
confronti della banca, fa molta attenzione ed informati attentamente: rischi, in caso contrario, di dover saldare i suoi debiti.
Se hai scelto la comunione di beni controlla attentamente fin dai
primi giorni del matrimonio come e dove sono i risparmi comuni
dei quali anche tu sei proprietaria. In caso di contrasti con tuo
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91
DIRITTO di FAMIGLIA
Ognuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento della famiglia: se sei casalinga partecipi attraverso il tuo lavoro familiare (art.
143 C.C.).
In caso di profondi dissensi con tuo marito sia sulla scelta della residenza familiare che sull’educazione dei figli, puoi rivolgerti al
Giudice (art. 145 C.C.).
Donne, Diritti, Opportunità
CON TESTAMENTO
Ne fanno parte i componenti della famiglia che lavorano “in
modo continuativo” nell’azienda familiare senza un rapporto
dipendente e che hanno diritto al:
• mantenimento;
• compartecipazione agli utili;
• partecipazione alle decisioni relative all’indirizzo produttivo, alla gestione, all’impiego degli utili, alla liquidazione in caso di
cessione. Se partecipi con tuo marito alla conduzione di un’azienda familiare, informati bene dei tuoi diritti e dei tuoi doveri. Fa in
modo che venga specificata per iscritto la percentuale della tua
partecipazione all’azienda familiare.
In ipotesi di contrasti o di separazione sarà agevole ottenere
quanto di tua competenza.
Se ti separi da tuo marito hai diritto oltre alla tua percentuale di
incremento del valore dell’azienda.
Senza figli:
1/2
1/2
•
•
Al coniuge superstite è riservato 1/2 del patrimonio.
Disponibile è 1/2 del patrimonio.
Con un figlio:
1/3
1/3
1/3
MORTE DEL CONIUGE - SUCCESSIONE
La legge stabilisce come deve essere diviso il patrimonio del
defunto che non abbia fatto testamento (art. 565 e segg. C.C.).
Se tuo marito muore senza testamento (art. 581 e segg. C.C.) tu
erediti una quota del suo patrimonio che varia a seconda della
presenza di altri parenti (figli - genitori o nonni di lui - fratelli o sorelle di lui). La quota che ti spetta è indicata dalla legge (tab. 1). Se
invece tuo marito ha fatto il testamento (art. 536 e segg. C.C.),
una quota ti è comunque riservata, nel senso che hai diritto
comunque ad una parte dei suoi beni, a prescindere da quanto
disposto nel testamento.
Anche questa quota varia a seconda della presenza di altri
parenti nel seguente modo.
92
•
•
•
Al coniuge superstite è riservato 1/3 del patrimonio.
Al figlio è riservato 1/3 del patrimonio.
Disponibile 1/3 del patrimonio.
Con due o più figli:
2/4
1/4
1/4
•
•
Al coniuge superstite è riservato 1/4 del patrimonio.
Ai figli sono riservati 2/4 del patrimonio da dividersi in parti
uguali tra di loro
93
DIRITTO di FAMIGLIA
IMPRESA FAMILIARE (art. 230 bis C.C.)
Donne, Diritti, Opportunità
Attenzione: mantieni questi diritti anche se sei separata consensualmente o giudizialmente, purchè non ti
sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Pari diritti ha tuo marito nei tuoi confronti.
Ricordati: che non puoi essere esclusa dall’eredità di tuo padre
perché donna. Hai gli stessi diritti ereditari dei tuoi fratelli e se tuo
padre indica nel testamento solo i tuoi fratelli in qualità di eredi,
puoi impugnare il testamento ed avere la tua parte.
Se i tuoi fratelli ti propongono di liquidarti la tua parte, verifica che
la somma di denaro che ti liquidano sia effettivamente equivalente alle quote di proprietà che ciascuno di loro tiene per sé.
94
LA SUCCESSIONE EREDITARIA
SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA
CIOE’ CON TESTAMENTO
SUCCESSIONE
LEGITTIMA
CIOE’ SENZA TESTAMENTO
Parenti del defunto
esistenti al momento
dell’apertura della
successione
Quota di
riserva
(cosiddetta
“legittima”)
Quota di
patrimonio
disponibile
Asse
ereditario
Coniuge
1/2
1/2
tutta l’eredità
Coniuge + 1 figlio
1/3
1/3
1/4
1/2
Coniuge + 2 o più figli
al
al
al
ai
coniuge 1/3
figlio
coniuge 1/4
figli
1/2
1/2
1/3
2/3
al coniuge
al figlio
al coniuge
ai figli
Coniuge + ascendenti
1/2 al coniuge 1/4
1/4 agli ascend.
2/3 al coniuge
1/3agli ascend.
1 figlio
1/2
1/2
tutta l’eredità
2 o più figli
2/3
1/3
tutta l’eredità
in parti uguali
Ascendenti
1/3
2/3
tutta l’eredità
in parti uguali
Coniugi, ascendenti
e fratelli
2/3 al coniuge
1/3 a fratelli e
ascend. (min.
1/4agli ascend.)
Coniuge e fratelli
2/3 al coniuge
1/3 ai figli
Ascendenti e fratelli
tutta l’eredità
in parti uguali
(min. 1/2 agli
ascend.)
Fratelli
tutta l’eredità
in parti uguali
Altri parenti fino al 6° grado
tutta l’eredità
in parti uguali
95
DIRITTO di FAMIGLIA
• Disponibile 1/4 del patrimonio.
Le quote disponibili sono a disposizione del defunto che può, nel
testamento, assegnarle a chiunque (estranei o membri della famiglia, anche al coniuge o a un figlio in particolare).
Comunque: se tuo marito muore, puoi continuare a vivere nella
tua casa anche se ci sono altri eredi o se il contratto di affitto è
intestato a tuo marito.
Inoltre:
• se tuo marito era un lavoratore dipendente hai diritto alla
liquidazione e ad una percentuale della sua pensione ( il
50% o il 60% rispettivamente per il rapporto di lavoro
privato e pubblico);
• se tuo marito muore per un incidente causato da altri, puoi
chiedere che il responsabile sia condannato al risarcimento dei danni economici e morali.
Donne, Diritti, Opportunità
SENZA TESTAMENTO
Coniuge + ascendenti
2/3
1/3
•
•
•
Al coniuge superstite 2/3
Agli ascendenti 1/3
Tutta l’eredità del coniuge.
SEPARAZIONE (art. 150 C.C.)
Coniuge + un figlio:
1/2
1/2
•
Al coniuge superstite 1/2. Al figlio 1/2
Coniuge + due o più figli:
2/3
•
•
1/3
La decisione di separarsi è sicuramente una delle più difficili per
una donna, non solo per i legami affettivi che possono essere
ancora forti, ma per la paura di dover pagare questa scelta con
ricatti, minacce o procurando danni ad altri, in primo luogo ai figli.
Se la convivenza è difficile, è possibile separarsi esercitando i propri diritti, senza paura.Puoi decidere, in accordo con tuo marito, di
vivere separati: è una scelta privata, possibile per legge, che non
richiede atti legali.
Attenzione: la separazione di fatto non ha alcun
valore di fronte alla legge.
Perciò i rapporti patrimoniali o la nascita di un figlio
possono far scaturire gravissimi problemi. Se vuoi separarti legalmente, cioè con un atto ufficiale, ci sono
due possibilità: la separazione consensuale e la separazione giudiziale.
Al coniuge superstite 1/3.
Ai figli 2/3 da dividersi in parti uguali tra loro.
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97
DIRITTO di FAMIGLIA
Senza altri parenti:
Donne, Diritti, Opportunità
È necessario un accordo con tuo marito su tutte le condizioni relative alla separazione (affidamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa). Il Tribunale vi autorizzerà a vivere separati alle condizioni fra di voi concordate purché non in
contrasto con la legge. Per la separazione consensuale non è
necessaria l’assistenza di un legale, ma è sufficiente la presentazione al Tribunale dove risiedi di un ricorso in carta libera con allegati i documenti che ti saranno indicati nella Cancelleria Civile del
Tribunale. È tuttavia opportuno conoscere bene tutte le conseguenze legali a cui si va incontro ed è perciò opportuno almeno
consultare un avvocato.
Ricordati che una separazione ben fatta ti consentirà di ottenere
poi un migliore divorzio.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE (art. 151 C.C.)
Se non hai raggiunto un accordo con tuo marito o se è impossibile raggiungerlo e la convivenza è per te intollerabile, puoi chiedere la separazione giudiziale, cioè che sia il Tribunale a decidere
la separazione ed i relativi provvedimenti. In questo caso il giudice, a seguito di un tuo ricorso, dopo aver tentato una conciliazione, vi autorizza a vivere separati e fissa provvisoriamente le condizioni della separazione che possono essere modificate dalla sentenza definitiva. Per la separazione giudiziale devi avere un avvocato che ti rappresenti.
Puoi chiedere che i figli siano affidati a te, se lo vuoi, sia nella separazione consensuale che in quella giudiziale. Puoi scegliere anche
che siano affidati ad entrambi i genitori, pur convivendo con uno
solo di essi: tale ultima soluzione è praticabile solo se non c’è conflittualità con tuo marito. Se tuo marito chiede l’affidamento dei
figli e tu non sei d’accordo, devi ricorrere al Tribunale e chiedere
98
SE I FIGLI SONO AFFIDATI A TE
Puoi: ottenere da tuo marito un assegno mensile per il contributo
al loro mantenimento (art. 155 C.C.).
Puoi: continuare ad abitare nella tua casa, anche se il contratto
d’affitto è intestato a tuo marito o se la casa è di proprietà di tuo
marito.
Puoi: chiedere gli assegni familiari percepiti da tuo marito. Ricorda
che comunque è importantissimo che i figli continuino a mantenere rapporti con il padre.
Attenzione: in ogni caso, prima di separarti,
cerca di capire bene quali sono i tuoi diritti
ed i provvedimenti a te più convenienti,
verifica esattamente il patrimonio familiare, fai copia di documenti e ricevute che ti potrebbero essere utili. Se la separazione
giudiziale viene chiesta da tuo marito, devi rivolgerti ad un legale
per evitare provvedimenti a te non convenienti oppure una separazione con addebito di responsabilità che ti priverebbe dei diritti
di successione e del mantenimento. Se tuo marito non versa gli
assegni per il tuo mantenimento o per quello dei figli (art. 156
C.C.), puoi ottenere che il suo datore di lavoro ti versi direttamente la somma definita al momento della separazione. Per fare ciò
è necessario rivolgersi ad un avvocato.
Se vuoi modificare le condizioni della separazione consensuale o
giudiziale (art. 710 C.P.C.), ad esempio per quanto riguarda i figli,
puoi rivolgerti al tribunale. Se i figli sono stati affidati a tuo marito,
99 ricorrere al Tribunale e chiedere
figli e tu non sei d’accordo, devi
DIRITTO di FAMIGLIA
SEPARAZIONE CONSENSUALE (art. 158 C.C.)
la separazione giudiziale.
Puoi ottenere da tuo marito un assegno mensile per il tuo mantenimento (art. 156 C.C.) se sei casalinga, lavoratrice precaria e non
hai redditi adeguati al tuo mantenimento: su tale assegno devi
pagare le tasse. Tieni presente che comunque hai diritto di continuare a vivere nella stessa condizione economica di prima della
separazione.
Donne, Diritti, Opportunità
Attenzione: se rimani incinta dopo la separazione
(art. 232 C.C.), ed il figlio nasce entro 300 giorni dal
l’udienza, la paternità sarà attribuita a tuo marito
automaticamente.
percentuale della pensione dopo la morte di tuo marito
se
percepisci l’assegno di mantenimento (anche se
questi si è nuovamente sposato e lascia una vedova).
•
•
Attenzione: se ti risposi dopo il divorzio (L. 74/87)
perdi il diritto all’assegno di mantenimento, alla
pensione, all’eredità, alla liquidazione;
•
•
•
DIVORZIO
Non puoi (L. 74/87):
ereditare da tuo marito se non hai assegno di mantenimento;
mantenere il suo cognome a meno che non lo chiedi
espressamente.
se pensi che la sentenza di divorzio sia a te sfavorevole,
puoi ricorrere in appello;
se sei in stato di bisogno e il tuo ex marito muore, puoi
continuare a percepire l’assegno di mantenimento a
carico dell’eredità o una quota di pensione;
se tuo marito versa un assegno per te, lui può detrarlo
dalla dichiarazione dei redditi. Se ricevi un assegno di
mantenimento, devi annotarlo nella dichiarazione dei
redditi e versare le tasse relative.
Puoi chiedere il divorzio (L. 898/70 - L. 74/87), cioè lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili, se sono passati
tre anni dalla separazione consensuale o giudiziale oppure se tuo
marito ha commesso reati gravi dopo il matrimonio (violenza sessuale, incesto, omicidio tentato e volontario, ecc.) o è stato condannato all’ergastolo o a più di 15 anni di reclusione.
Se chiedi il divorzio insieme a tuo marito concordandone con lui le
condizioni, lo puoi ottenere in tempi rapidi; se siete in disaccordo
e lo chiede un solo coniuge i tempi sono più lunghi.
Se divorzi puoi:
• sposarti nuovamente;
• avere diritto all’assegno di divorzio indicato dalla sentenza;
• ricevere una percentuale della liquidazione del marito (il
40% di quella maturata nel periodo di matrimonio) e una
La potestà sui figli, cioè la possibilità di prendere decisioni per
mantenerli, educarli ed istruirli è di entrambi i genitori anche in
caso di divorzio. Al momento del divorzio puoi chiedere di modificare le condizioni relative ai figli (chiederne l’affidamento, proporre che sia dato al padre o ad entrambi ecc.). Se la situazione
economica dell’uno o dell’altro coniuge muta dopo il divorzio, o
è necessario modificare i provvedimenti relativi ai figli, si può chiedere la revisione delle condizioni previste al momento del divorzio.
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101
DIRITTO di FAMIGLIA
hai diritto comunque a stare con loro e a partecipare alle decisioni che li riguardano; in caso di divergenza con tuo marito puoi
rivolgerti al giudice. Ricorda che tuo marito ha gli stessi diritti se i
figli sono affidati a te. Infatti la possibilità di prendere decisioni per
mantenere, istruire ed educare i figli rimane di entrambi i genitori
anche in caso di separazione. Se la casa coniugale è stata assegnata a tuo marito, tu hai gli stessi diritti di una persona con sfratto di ottenere una casa dagli enti pubblici. Tieni presente che la
separazione, sia consensuale che giudiziale, fa cessare la comunione dei beni, ma non annulla i debiti contratti in precedenza. Se
dopo la separazione intendi riconciliarti con tuo marito (art. 157
C.C.), potete far cessare gli effetti della separazione riprendendo
la convivenza.
Donne, Diritti, Opportunità
nessun diritto economico, quindi insisti perché venga redatto un
regolare contratto di lavoro a tuo favore.
Tieni presente che se decidi di convivere con il tuo compagno,
senza sposarti, la tua situazione non è regolata dalla legge.
Pur tuttavia, recenti interventi della Giurisprudenza (Cassazione)
hanno preso in considerazione il rapporto in determinate situazioni, purché tu possa provare che non è un rapporto occasionale
ma che ha carattere di stabilità tale da conferire grado di certezza al rapporto di fatto.
La legge, in determinati casi, attribuisce valore alla convivenza,
riconoscendola quale famiglia di fatto, sia che il tuo rapporto si
esplichi con un uomo che con una donna.
Per avere una garanzia di questo tipo è importante che la famiglia che hai formato con la/il tua/o compagna/o sia iscritta
all’Ufficio dell’anagrafe del Comune ove risiedete. Dal Comune,
se necessario, potrai farti rilasciare una dichiarazione di convivenza che ti servirà per dimostrare il rapporto di fatto con la/il tua/o
compagna/o, e ti sarà utile per fruire dei servizi sociali, per avere
accesso ai Consultori familiari, per subentrare nel contratto di affitto intestato alla/al tua/o compagna/o se questi muore, o se la
convivenza cessa per motivi diversi dalla morte del conduttore
dell’immobile (a patto che vi siano figli riconosciuti) per presentare domanda per avere un alloggio di edilizia pubblica (anche se
sei sfrattata), per avere i permessi per visitare la/il tua/o compagna/o se è in carcere, per poterti astenere dal deporre nei suoi
confronti in un processo, per allontanare la/il tua/o compagna/o
in caso di maltrattamenti.
Se hai dei figli con il tuo convivente fai in modo che lui li riconosca.
Solo con il riconoscimento, infatti, potrai avere delle pretese per
loro.
Attenzione: se insorgono contrasti per l’affidamento
dei figli sarà il Tribunale dei Minorenni a decidere ogni
questione.
Se insorgono contrasti per il mantenimento dei figli,
dovrai invece rivolgerti al Tribunale Ordinario.
Ricordati che se la convivenza finisce, malgrado sia durata a
lungo, tu non hai acquisito alcun diritto al mantenimento, ma solo
al mantenimento per i figli nati dalla vostra unione se lui li ha riconosciuti e se sono affidati a te; potrai, altresì, vederti rimborsate
parte delle spese straordinarie che sosterrai per i figli quali, ad
esempio spese mediche, spese mediche specialistiche, spese per
motivi di studio; avrai, inoltre, diritto ad ottenere l’assegnazione
della casa in cui siete vissuti insieme o, in ogni caso, a subentrare
nel contratto di affitto se intestato al tuo compagno. Se avete
fatto degli acquisti insieme i beni verranno assegnati rispettivamente a chi li ha acquistati. Ricordati di conservare le fatture di
tutti i beni da te acquistati: se ti separi potranno essere utili per
ottenere i relativi beni o il controvalore in denaro.
Attenzione: La giurisprudenza ha riconosciuto che
dalla famiglia di fatto scaturiscono dei doveri morali e
sociali, le cosiddette obbligazioni naturali, per le quali
la legge non ammette la restituzione di quanto spontaneamente prestato (una volta adempiute, le obbligazioni non possono più essere restituite - art. 2034
c.c.). Così, ad esempio, le somministrazioni di denaro
effettuate da un convivente a favore dell’altro, che si
trovi in precarie condizioni economiche, costituiscono
l’adempimento di un’obbligazione naturale che non
è suscettibile di restituzione.
Ricordati che se sei sposata o divorziata e convivi con un nuovo
compagno puoi perdere o vederti ridotto l’assegno di mantenimento che percepisci da tuo marito. Questa disposizione è prevista, al momento, solo se il tuo partner è un uomo; tuttavia tieni presente che i motivi su cui si basano le sentenze che riconoscono
questa situazione potrebbero trovare applicazione anche se convivi con un’altra donna.
Se collabori nell’azienda della/del tua/o compagna/o non hai
Se il tuo convivente muore, non avrai diritto alla sua eredità né alla
pensione di reversibilità. Se però hai dei figli con questa persona,
102
103
DIRITTO di FAMIGLIA
CONVIVENZA
Donne, Diritti, Opportunità
Potrai partecipare all’eredità solo se il tuo compagno ha fatto un
testamento a tuo favore, rispettando le quote che spettano agli
eredi legittimi quali i figli, i suoi genitori ed i suoi fratelli o sorelle;
questo vale anche nel caso in cui convivi o hai un rapporto stabile con un’altra donna.
Se convivi con un uomo sposato con un’altra donna o da questa
legalmente separato, sappi che in caso di sua morte sarà l’altra
donna l’erede e, a meno che lui non abbia disposto testamento
nei tuoi confronti, non parteciperai in nessun modo alla sua eredità.
Se il tuo convivente muore a causa di infortunio sul lavoro o incidente stradale, puoi chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali
a tuo favore a carico di chi ha causato la sua morte. Devi però
dimostrare la stabile convivenza ed il fatto che il tuo compagno
contribuiva in gran parte al tuo mantenimento.
Attenzione: se scegli la convivenza, è opportuno, fin
dall’inizio e indipendentemente dalla solidità del rapporto, una regolamentazione, che deve essere scritta,
soprattutto degli aspetti economici del rapporto in
caso di separazione.
Comunque è consigliabile intestare ogni bene comune a doppio nome, conservare il proprio lavoro,
facendo tutto il possibile per essere economicamente
indipendenti.
Attenzione: Se avete dei conti correnti in comune controlla bene se sono cointestati anche a te o se hai solo
“la firma”, in questa seconda ipotesi, infatti, il tuo compagno, senza necessità di tua autorizzazione, può
escluderti in ogni momento dal conto corrente.
104
MATERNITÀ
Se dopo i 16 anni hai un figlio (art. 250 C.C.), puoi riconoscerlo e
hai il dovere di mantenerlo, di istruirlo e di educarlo. Il riconoscimento di tuo figlio è un atto personale che non coinvolge l’altro
genitore. Se sei sposata, la paternità del figlio viene attribuita
automaticamente a tuo marito.
L’azione per il disconoscimento della paternità spetta anche alla
madre ed al figlio maggiorenne.
Attenzione: l’età minima per riconoscere tuo figlio è di
sedici anni.
Se riconosci tuo figlio e sei nubile o divorziata, il bambino prende il tuo cognome (art. 262 C.C.). Se lo avete
riconosciuto entrambi, il bambino prende il cognome
del padre e avete nei suoi confronti uguali doveri e
diritti. Se sei sposata ma tuo marito non è il padre del
bambino, puoi riconoscere il figlio se sei separata da
almeno 300 giorni. Il padre naturale invece può riconoscere il bambino sempre, anche se è sposato, separato, divorziato.
Se il padre naturale non vuole riconoscere il figlio, puoi rivolgerti al
Tribunale per ottenere il riconoscimento. Se hai riconosciuto solo tu
il bambino e successivamente il padre intende riconoscerlo, puoi
opporti al riconoscimento o semplicemente chiedere che il
cognome del padre venga aggiunto al tuo (art. 269 C.C.). È il
Tribunale per i Minori che, su ricorso del padre, valutato l’interesse
del minore, decide sul riconoscimento e sul cognome che viene
dato al bambino.
È importante che tu sappia che non sei obbligata, solo perché
madre, a riconoscere il figlio che hai partorito. Puoi dichiarare in
ospedale al momento del parto che non intendi riconoscerlo e sul
tuo nome verrà mantenuta la segretezza, mentre il bambino sarà
dato in adozione.
105
DIRITTO di FAMIGLIA
essi saranno eredi a tutti gli effetti, concorrendo nel patrimonio del
padre con altri eventuali figli nati da un precedente matrimonio.
Donne, Diritti, Opportunità
Cos’è l’affidamento familiare?
L’affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori, che, privi
temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, possono
essere affidati ad una famiglia in grado di assicurare loro il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui
hanno bisogno.
Il servizio di affidamento familiare è stato istituito a Firenze con
delibera n. 2084 del 13.02.1978; si attua secondo lo spirito delle
leggi nazionali ed il suo principio fondamentale è quello dell’art. 1
della legge 149/01 in cui si stabilisce che “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.
All’art. 4 la stessa legge prevede che “quando la famiglia non è in
grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore” i
servizi sociali territoriali possono attivare azioni ed interventi a tutela del minore, tra i quali può essere previsto l’affidamento familiare.
L’affidamento familiare può essere considerato anche un intervento preventivo per evitare forme di disadattamento alternativo
alla istituzionalizzazione e si realizza inserendo il minore in un altro
nucleo familiare, o comunità di tipo familiare, tenendo conto di
eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Chi lo dispone?
L’affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme
contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L.149/01
e dal DPR 616/77, con le seguenti modalità:
1. Affidamento disposto dall’Ente Locale su proposta dei
servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del
Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel
caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio
consenso all’affidamento del minore;
2. Affidamento in attuazione di provvedimenti del Tribunale
per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà,
106
Come è organizzato?
L’organizzazione del Servizio di affidamento familiare si realizza
attraverso l’integrazione tra il lavoro dei servizi sociali territoriali ed
il Centro Affidi.
Al servizio sociale territoriale (SIAST), referente per territorio, compete la presa in carico della famiglia di origine del minore e l’elaborazione del progetto d’intervento), mentre il Centro Affidi si
occupa del sostegno della famiglia affidataria.
Gli operatori dei servizi sociali territoriali e del Centro Affidi hanno
momenti di verifica comune tra i soggetti coinvolti (minore, famiglia affidataria e famiglia di origine), e garantiscono in ogni fase
del percorso, circolarità e correttezza di comunicazione fra i soggetti e i servizi coinvolti.
Come si diventa famiglia affidataria?
Le famiglie, con o senza figli, e le persone singole che intendono
effettuare l’esperienza dell’affidamento familiare, contattano
direttamente il Centro Affidi dove viene fissato un primo colloquio
informativo; in quella occasione vengono fornite tutte le informazioni necessarie sull’affidamento e sull’ organizzazione del servizio.
Se la coppia o il singolo decidono di confermare la propria disponibilità a tale esperienza, vengono invitate a frequentare un percorso di informazione-formazione con momenti individuali e di
gruppo, alla fine del quale le famiglie o persone singole vengono
inserite all’interno di una banca dati del Centro e verranno contattate nel momento in cui occorre attivare un progetto di affidamento familiare.
Per informazioni:
Centro Affidi
via degli Alfani 54 Firenze
Tel. 055 291982 (anche fax)
e-mail: [email protected]
Lun-merc-ven 8.00-14.00
mar-giov 8.00-17.30
107
DIRITTO di FAMIGLIA
AFFIDAMENTO FAMILIARE
ovvero il tutore, rifiutano il consenso all’inserimento del
minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt.
330 e 333 del Codice Civile.
Donne, Diritti, Opportunità
ADOZIONE
•
Adozione nazionale e adozione internazionale
Premessa
La materia dell’adozione ha subito importanti modifiche rafforzate da alcune leggi che si sono succedute nell’arco di soli tre anni:
1)
Legge 4 maggio 1983, n.184 “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento
dei minori”;
2)
Legge n. 476/1998 - “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio1993.
Modifiche alla legge 4 maggio1983, n.184, in tema di adozioni di
minori stranieri”;
3)
Legge n.149/2001 - “Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
4)
Legge n. 240/2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2001, n.150, recante disposizioni
urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al
tribunale per i minorenni” che ha convertito in legge il decretolegge 150/2001, sancendo che al procedimento per la dichiarazione di adottabilità (e a quello di opposizione) continuano ad
applicarsi le disposizioni processuali vigenti prima dell’entrata in
vigore della legge n.149/2001.
La legge relativa all’adozione nazionale (n.149/2001) si sofferma
soprattutto sui requisiti degli adottanti, sulle garanzie a difesa della
famiglia biologica, sul diritto di accesso dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini.
La riforma dell’adozione internazionale si preoccupa di assicurare
il diritto del minore ad una tutela completa, con ciò disciplinando
tutte le fasi del percorso adottivo, anche quelle che si svolgono
all’estero.
•
•
•
•
l’adozione è permessa solo ai coniugi uniti in matrimonio
da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto.
Tuttavia, la stabilità del rapporto può ritenersi realizzata
anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per un periodo di tre anni, prima del
matrimonio;
la differenza di età tra adottante e adottato è al massimo di 45 anni.
L’adozione è possibile anche quando il limite massimo di
età sia superato, da uno dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni (si deve tener conto dell’età del coniuge più giovane), ed anche quando gli adottandi siano
genitori di figli ancora minori;
è necessaria una condizione economica adeguata a
consentire un decoroso mantenimento dell’adottato,
oltre che la capacità ad educare ed istruire il minore;
nell’istruttoria sia data priorità alle domande dei coniugi
disponibili ad adottare più fratelli, a quelle dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o portatori di handicap. Il legislatore pone, però, una strana limitazione in quest’ultimo caso, richiedendo che l’handicap
sia accertato ai sensi dell’art.4 della legge 5/02/1992 n.
104 (cioè dalla ASL mediante specifiche commissioni
mediche) e non contempla casi di handicap per i quali
tale modalità di accertamento non è stata effettuata;
il minore adottato ha diritto a essere informato di tale sua
condizione dai genitori adottivi e, una volta compiuta
l’età di 25 anni può accedere ai dati concernenti l’identità dei genitori biologici. L’accesso ai dati non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla
nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30,
co. 1, del D.P.R. n. 396/00 (art. 177, 2° co., codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs 30.06.03 n. 196,
in vigore dal 1° gennaio 2004).
I punti in comune delle due discipline adottive (nazionale ed internazionale) attengono essenzialmente ai requisiti che deve possedere chi intende presentare “domanda” di adozione.
108
109
DIRITTO di FAMIGLIA
L’art. 6 della legge 184 (così come modificato dalla legge 149),
dispone che:
Donne, Diritti, Opportunità
I principi ispiratori
La legge 476/98 innova profondamente la disciplina dell’adozione internazionale cambiandone, tuttavia, non solo la struttura ed
il procedimento ma, in primo luogo, l’impostazione di fondo,
l’”ispirazione”.
L’adozione diventa uno strumento di solidarietà sociale fondato su
di una “dichiarazione di disponibilità” presentata dagli aspiranti
genitori (in luogo della consueta “domanda di adozione”), ad
accogliere un bambino che viene da lontano.
Il bambino diviene il soggetto attorno a cui ruota tutta la nuova
disciplina, che si propone di assicurare al minore straniero adottato una tutela simile a quella garantita al minore adottato con l’adozione nazionale.
I principi e l’impostazione della legge 476/98 derivano dalla
Convenzione de L’Aja che si pone quale accordo sulla protezione
dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni tra paesi
diversi.
L’osservanza di tali principi deve essere garantita tramite un’apposita autorità centrale, che ogni stato deve istituire e a cui ci si
dovrà obbligatoriamente rivolgere per adottare un bambino straniero (in Italia è la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).
I soggetti coinvolti nell’adozione internazionale
La Commissione per le Adozioni Internazionali
Prevista dalla Convenzione de L’Aja del 29/5/1993 e attivata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 1/12/1999 n.492 che
ne definisce la pianta organica, il profilo funzionale, competenze
e modalità di funzionamento, ha un ruolo centrale nella attuazione del percorso adottivo.
Gli enti autorizzati
Per potere svolgere la loro attività di intermediazione devono
essere in possesso di apposita autorizzazione. Tale autorizzazione,
rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali, presuppone il possesso dei requisiti di legge indicati dall’art. 39ter della
legge 476/98, (fra i quali particolarmente importanti sono quelli
relativi al non avere fini di lucro, all’obbligo di imparzialità, ovvero
il divieto di avere e di operare “pregiudiziali discriminazioni” di tipo
ideologico e religioso nei confronti degli aspiranti adottanti).
Il Tribunale per i minorenni
Composto da giudici professionali e giudici esperti di altri saperi,
ha competenza ad emettere il decreto circa l’idoneità o l’inidoneità (in questo caso reclamabile alla Corte d’Appello) dei coniugi all’adozione.
L’efficacia del decreto perdura per tutta la durata dell’adozione
(a meno della sopravvenienza di cause per le quali venga meno
l’idoneità), ma entro un anno dalla sua notificazione la coppia
deve conferire l’incarico ad uno degli enti autorizzati.
I servizi socio-assistenziali
I servizi socio-assistenziali degli Enti Locali, avvalendosi anche della
collaborazione dei servizi delle ASL (ai sensi dell’art.29bis, comma
4 della L.476/1998) diventano organismi di intervento fondamentale ed obbligatorio sia nella fase dell’informazione, preparazione
e valutazione delle coppie aspiranti all’adozione, che nella fase
successiva di assistenza e sostegno al nuovo nucleo familiare.
Il ruolo delle Regioni
Alle Regioni spettano compiti di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della loro
attuazione a livello del territorio: sono i principi sanciti dalla legge
quadro n. 328 del novembre 2000, per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, cui fanno riferimento anche
per i servizi per le adozioni.
Si tratta di associazioni, organizzazioni o enti il cui intervento, nell’affiancare i futuri genitori adottivi, è obbligatorio per tutte
le adozioni internazionali.
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111
DIRITTO di FAMIGLIA
ADOZIONE INTERNAZIONALE
Donne, Diritti, Opportunità
IL MINORE
• La dichiarazione di adottabilità: il procedimento
Inizia con la segnalazione della situazione di abbandono del minore prevista dall’art. 9 della legge 149/2001.
Tale segnalazione è obbligatoria per una serie di soggetti che si
identificano nei pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio,
esercenti un servizio di pubblica necessità (l’elencazione è contemplata agli artt. 357 e ss. del Codice penale).
• Le indagini istruttorie: competenze
Proposto il ricorso, il Presidente del Tribunale deve provvedere
all’immediata apertura del procedimento relativo all’accertamento dello stato di abbandono del minore, disponendo, se
occorre, indagini più approfondite circa le condizioni giuridiche
del minore, l’ambiente in cui egli ha vissuto e vive. Tali indagini
vanno effettuate tramite i servizi sociali locali in base agli art. 22,
23, 25 del DPR 616/1977,con informazioni di polizia e con ogni
altro mezzo ritenuto utile.
Dell’apertura del procedimento devono essere informati i g e n i tori o, se essi mancano, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore i quali possono nominare un
difensore, oppure riceverlo d’ufficio (art. 10 com. 2).
• L’assistenza legale: innovazioni
La legge 149/2001 introduce importanti novità rispetto all’assistenza legale. Infatti, l’art. 8 prevede all’ultimo comma che, fin dall’inizio del procedimento per la dichia razione di adottabilità, esso
deve svolgersi con l’assistenza legale del minore e dei genitori o
degli altri parenti.
• L’ascolto del minore: quando
La convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, all’art. 21 afferma il diritto di espressione e di ascolto del
bambino sia in famiglia, sia da parte delle istituzioni.
L’art. 10, com.5, L.149 prescrive che, nell’ambito dei procedimenti, debba essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni
dodici ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento. In pratica occorre tenere conto
112
della sua maturità e del suo giudizio caso per caso.
• Il concetto di abbandono
Premesso che i genitori hanno l’obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, assicurando loro una crescita ed un armonico sviluppo della loro personalità, l’abbandono può essere commissivo o
omissivo.
Nel primo caso si tratta di situazioni che spesso integrano ipotesi di
reato e vi rientra ogni forma di violenza su minori: fisica, sessuale e
morale. Di questa categoria fanno parte anche i casi di abbandono subito dopo la nascita e l’induzione alla prostituzione.
Più frequenti sono i casi di abbandono omissivo, che si sostanziano nella mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (art. 8 comma 1 L.149).
Nel caso in cui ciò dipenda da forza maggiore, ed abbia un
carattere transitorio, non sussiste la situazione di abbandono;
mentre non è reputato forza maggiore il rifiuto, ritenuto ingiustificato dal giudice, da parte dei genitori delle misure di sostegno
offerte dal servizio locale.
• La dichiarazione di adottabilità (art. 14, legge 149/2001)
Si arriva a tale dichiarazione o al rigetto della stessa, espletate le
indagini circa l’effettività della situazione di abbandono, sia nel
caso il minore non abbia una famiglia sia nel caso l’abbia.
Il regime delle impugnazioni
La dichiarazione dello stato di adottabilità è disposta dal Tribunale
per i minorenni con sentenza è impugnabile da parte del Pubblico
Ministero, genitori, parenti entro il quarto grado, tutore ed curatore speciale, ove esistano.
L’impugnazione si propone alla Corte d’appello, Sezione per i
Minorenni, entro 30 giorni dalla notificazione. La Corte d’appello
pronuncia sentenza e la deposita entro 15 giorni, notificandola
d’ufficio al Pubblico Ministero ed alle altre parti.
Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione. Entrambe le udienze di discussione devono essere fissate entro 60 giorni dal deposito degli atti introduttivi.
113
DIRITTO di FAMIGLIA
ADOZIONE NAZIONALE
Donne, Diritti, Opportunità
La nascita dei centri per l’informazione e la preparazione
all’adozione nazionale ed internazionale
•
•
•
•
informazioni telefoniche per coloro che sono interessati
alle tematiche di carattere generale sull’adozione;
colloqui di accoglienza per aiutare le persone interessate a comprendere le fasi, gli aspetti socio-educativi erelazionali del percorso adottivo;
incontri di preparazione di gruppo per approfondire le
conoscenze del percorso e per sostenere scelte consapevoli;
incontri informativi con gli Enti Autorizzati per l’adozione
internazionale sulle procedure, la normativa e l’organizzazione dei Paesi Stranieri.
Centro Adozioni
Via Palazzuolo 12
50123 Firenze
tel. 055 2616416 fax 055 2616415
e-mail: [email protected]
DIFESA LEGALE (DPR 30 maggio 2002 n. 115)
Se hai bisogno di un legale per difenderti o per il rispetto dei tuoi
diritti, e le tue possibilità economiche sono ristrette, puoi richiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Hai diritto al patrocinio gratuito nell’ambito del processo civile
(comprese le cause di lavoro e le cause di risarcimento del danno
da reato o per responsabilità civile dei magistrati), amministrativo,
penale (comprese le azioni civili connesse), nonché per l’impugnazione del decreto di espulsione - se sei straniera - e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.
Il limite di reddito per poter beneficiare del patrocinio gratuito
attualmente è di Euro 9.692,22 (pari a £. 18.000.000). Se convivi
con il coniuge o con altri familiari il calcolo deve comprendere
anche gli eventuali redditi di costoro. Il limite è elevato di Euro
1.032,91 (£. 2.000.000) per ognuno dei conviventi familiari nel caso
di beneficio del patrocinio nel processo penale.
Hai diritto al gratuito patrocinio se sei:
•
•
114
cittadina italiana, anche se ti trovi all’estero
straniera o apolide residente in Italia
115
DIRITTO di FAMIGLIA
Nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla nuova normativa in
materia di adozione, venendo quest’ultima a delinearsi sempre
più come un evento complesso e multidimensionale che richiede
qualificati interventi di sostegno e di sensibilizzazione delle coppie
aspiranti all’adozione, ancor prima di presentare la loro domanda
al Tribunale per i Minorenni, la Regione Toscana ha promosso un
processo di riorganizzazione dei servizi predisponendo un preciso
Accordo di Programma con i Comuni capofila delle 34 zone
socio-sanitarie in cui è ripartita la Regione e le 12 Aziende
Sanitarie.
E’ stato così previsto un consolidamento dei servizi territoriali per le
attività di indagine e di sostegno preadottivo ed è stata predisposta la creazione di Centri per l’informazione e la preparazione
delle coppie nelle aree del territorio regionale denominato Area
Vasta (Firenze, Pisa, Prato, Siena).
Il Comune di Firenze si è dotato di un proprio “Centro Adozioni”
con sede in via Palazzuolo n.12, è un servizio pubblico e gratuito,
aperto tutti i giorni, dove lavora personale appositamente formato sulle tematiche dell’adozione (assistenti sociali, personale
amministrativo e psicologi).
Presso questi centri, prima di presentare la domanda-dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni , è possibile ricevere:
Per gli indiizzi utili si rinvia a:
www.commissioneadozioni.it
[email protected]
www.comune.firenze.it/soggetti/minori/tribunaleminori.htm
www.meyer.it
www.giustizia.it
Donne, Diritti, Opportunità
straniera, anche se non residente in Italia, sottoposta a
procedimento di espulsione amministrativa
anche se
• minorenne
• detenuta, internata, arrestata, dimorante in luogo di cura
Per essere ammessa al gratuito patrocinio devi inoltrare, personalmente o per mezzo del tuo difensore, un’istanza, corredata dei
documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti richiesti:
• al Consiglio dell’Ordine presso il Magistrato competente,
nel caso si tratti di patrocinio gratuito nel processo civile,
amministrativo o contabile
• all’ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo, nel caso si tratti di gratuito patrocinio nel processo
penale.
RAPPORTI FAMILIARI TRA CONIUGI
DI DIVERSA NAZIONALITA’ (L. 218/95)
Se sei di nazionalità italiana e sei sposata con un cittadino straniero oppure se sei di nazionalità straniera ed hai sposato un cittadino italiano, oppure se hai figli di diversa nazionalità, i tuoi rapporti
con gli altri componenti della famiglia saranno così regolati:
Tra marito e moglie:
Rapporti personali:
• coniugi con la stessa cittadinanza: si applica la legge
nazionale comune;
• coniuge con diversa cittadinanza: si applica la legge dello
stato nel quale si svolge in prevalenza la vita familiare.
Rapporti patrimoniali:
• coniugi con la stessa cittadinanza: si applica la legge
nazionale comune;
• coniugi con diversa cittadinanza: si applica la legge dello
Stato nel quale si svolge in prevalenza la vita familiare.
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Convenzioni:
I coniugi possono convenire per iscritto di applicare:
1. la legge dello Stato in cui almeno uno di essi è cittadino;
2. la legge dello Stato nel quale almeno uno di essi risiede.
Separazione e divorzio:
• coniugi con la stessa cittadinanza: si applica la legge
nazionale comune;
• coniugi di diversa cittadinanza o con più cittadinanze
comuni: si applica la legge dello Stato nel quale si svolge
la vita matrimoniale in prevalenza.
Se la legge straniera non prevede la separazione e/o il divorzio si
applica la legge italiana.
La giurisdizione è sempre italiana quando uno dei coniugi è cittadino italiano.
Rapporti genitori e figli:
• rapporti personali e patrimoniali: sono regolati dalla
legge nazionale del figlio;
• potestà parentale: è regolata dalla legge nazionale del
figlio;
• filiazione: lo stato di figlio è determinato dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita. E’ legittimo
il figlio considerato tale dalla legge dello Stato in cui, al
momento della nascita, uno dei genitori è cittadino;
• riconoscimento del figlio naturale: le condizioni per il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale del figlio
al momento della nascita, o, se più favorevole, dalla
legge nazionale del genitore al momento del riconoscimento.
Giurisdizione italiana: si ricorre al giudice italiano per decidere in
materia di rapporti personali o patrimoniali, oltre ai casi generali
anche quando:
• uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano;
• uno dei genitori o il figlio risiede in Italia.
117
DIRITTO di FAMIGLIA
•
Donne, Diritti, Opportunità
DONNE IMMIGRATE
CHE VIVONO IN ITALIA
Se sei una donna extracomunitaria puoi vivere in Italia purché tu
sia in regola con le norme vigenti in materia: Testo Unico D.L.vo n.
286 del 25.07.98 (legge Turco-Napolitano) e la Legge n. 189 del
30.07.02 (legge Bossi-Fini).
Quest’ultima ha modificato la legge Turco-Napolitano nei
seguenti punti:
ingresso
Rimangono invariate le condizioni: avere un documento di viaggio, documentare lo scopo, indicare l’alloggio, avere mezzi di sussistenza, non essere in condizione di inammissibilità (non essere
quindi inserito nel Servizio di Informazione Schengen - SIS).
Attenzione: se sei stata condannata per alcuni specifici reati ( per es., attività diretta a favorire l’ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato, attività diretta a
favorire l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente
in Italia, nel territorio di un altro Stato) il tuo soggiorno
è inammissibile e, qualora tu sia già regolarmente soggiornante, il tuo soggiorno è passibile di revoca o di
non rinnovo.
rilascio del visto
Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Entro otto
giorni lavorativi dal tuo ingresso devi richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia indicata dal visto d’ingresso.
I Consolati italiani possono non motivare il diniego di un visto per
turismo qualora lo richiedano motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in deroga alla legge
241/90 sul procedimento amministrativo.
118
È introdotto l’obbligo di lasciare l’impronta digitale in fase
di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. La durata massima
del permesso è di due anni ma per visite, affari e turismo non può
essere superiore a tre mesi (il permesso turistico non può essere
prorogato oltre i 90 giorni, salvo vi siano ragioni di carattere umanitario o di forza maggiore).
La titolarità del permesso di soggiorno comporta le seguenti prerogative:
• l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente ed il
conseguente rilascio della carta d’identità, con validità
pari alla durata del permesso di soggiorno;
• il rilascio del codice fiscale con il quale il Ministero delle
Finanze identifica la persona; con il codice fiscale, quando la tipologia di permesso di soggiorno lo consente, si può essere assunti come lavoratori dipendenti, iniziare un’attività lavorativa autonoma, concludere qualunque contratto (per esempio di
affitto, di compravendita ecc.), aprire un conto corrente bancario.
lavoro
Il permesso di soggiorno viene strettamente legato alla prestazione lavorativa: lo straniero viene considerato come semplice forza
lavoro. È introdotto, così, un nuovo documento, il contratto di soggiorno, che è assimilabile ad un contratto di lavoro, ma è rilasciato dalla Prefettura Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il contratto di soggiorno comporta un aumento degli oneri per il
datore di lavoro, che deve garantirti l’alloggio e le spese per il
rimpatrio.
Il contratto di soggiorno va redatto e depositato allo Sportello
unico per l’immigrazione che, però, non è ancora stato istituito,
dal momento che, a tutt’oggi, non è stato emanato il
Regolamento attuativo della legge Bossi-Fini.
La durata del permesso di soggiorno è così stabilita:
per il lavoro stagionale il periodo di permanenza non potrà essere
superiore ai 9 mesi e non potrà essere rinnovato;
per il lavoro autonomo non potrà eccedere i 24 mesi; il periodo di
soggiorno potrà essere rinnovato 30 giorni prima della sua scadenza;
per il lavoro subordinato a tempo determinato la permanenza è
limitata a 12 mesi; il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato
119
DIRITTO di FAMIGLIA
permesso di soggiorno
Donne, Diritti, Opportunità
Attenzione: anche se sei assunta a tempo indeterminato, alla scadenza del permesso di soggiorno (ogni 2
anni) dovrai contrattare con il tuo datore di lavoro il
rinnovo del contratto precedentemente stipulato.
Attenzione: in caso di espulsione i contributi che avrai
maturato in Italia ti verranno sottratti per finanziare i
Centri di Permanenza Temporanea; potrai però godere dei diritti previdenziali (solo al compimento dei 65
anni di età), anche in deroga ai requisiti contributivi
minimi.
collocamento
La durata del periodo di iscrizione alle liste di collocamento, una
volta perso il posto di lavoro, viene dimezzato: da 12 a 6 mesi. Una
volta scaduto tale termine, verrai espulsa dal territorio nazionale.
carta di soggiorno
Per ottenere il rilascio della Carta di Soggiorno per te, il coniuge
ed i figli minori conviventi, devi risiedere regolarmente in Italia da
6 anni; la Carta non ha scadenza. La titolarità della Carta di
Soggiorno comporta la possibilità di accedere:
•
a tutte le provvidenze per gli invalidi civili (ivi compreso il
minore iscritto sulla carta di soggiorno del genitore);
• all’assegno di maternità;
• all’assegno sociale.
Se sei titolare della Carta di Soggiorno l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero se appartieni ad una delle
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/56 o di cui all’art. 1
della legge n. 575/65 (persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità oppure indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso).
120
ricongiungimenti
Se ne occuperà lo Sportello unico presso la Prefettura, quando
sarà istituito; i documenti necessari comprendono anche quello di
verifica del legame parentale, e devono seguire un percorso tortuoso, dovendo passare anche dal Consolato italiano per essere
tradotti e legalizzati. I parenti con cui ci si può ricongiungere sono,
come già previsto, minori a carico (ora anche maggiori nel caso
siano inabili al lavoro) e coniugi, mentre non possono più usufruire
del ricongiungimento i parenti di terzo grado inabili al lavoro ed i
genitori che hanno altri figli in grado di mantenerli.
espulsione
Deve sempre essere eseguita con accompagnamento alla frontiera tranne nei casi di stranieri irregolari (in questo caso vengono
accompagnati all’interno dei Centri di Permanenza
Temporanea).
Il divieto di reingresso in Italia è ora pari a 10 anni. Se la persona
espulsa rientra prima dei 10 anni sconterà una pena detentiva al
termine della quale ricominceranno a decorrere i 10 anni (di divieto di reingresso).
Se sei in stato di gravidanza (e fino al sesto mese di vita della
prole) appartieni ad una di quelle categorie di stranieri che rimangono tuttora inespellibili (minori di diciotto anni, possessori della
carta di soggiorno, conviventi con parenti entro il quarto grado o
con il coniuge che siano di nazionalità italiana).
Tuttavia per le donne in gravidanza rimane il problema della tutela sanitaria. Alcuni ospedali, infatti, appellandosi all’applicazione
rigorosa della legge, non offrono le prestazioni sanitarie gratuite
nel caso in cui la donna non sia in possesso di regolare permesso,
e quindi non possa iscriversi al servizio sanitario nazionale.
nuovi reati
La vendita di materiale audio-visivo senza marchio SIAE, comporta la revoca immediata del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione dal Paese.
Se sei sposata con un cittadino italiano, devi dimostrare che al
matrimonio è seguita una effettiva convivenza o che dal matrimonio sono nati dei figli. Se ciò non fosse dimostrato, scatta la
revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione
dal paese.
121
DIRITTO di FAMIGLIA
60 giorni prima della scadenza;
per il lavoro subordinato a tempo indeterminato il limite è previsto
in 24 mesi; il rinnovo potrà essere presentato 90 giorni prima della
scadenza del permesso di soggiorno.
Donne, Diritti, Opportunità
Attenzione: le prestazioni fornite dai consultori sono
gratuite. Se sei minorenne puoi rivolgerti al consultorio ed ottenere tutte le informazioni che ti servo
no, puoi richiedere anche gli anticoncezionali. Hai
diritto comunque all’anonimato.
asilo politico
L’Italia è l’unico Stato che non ha una legge organica in materia;
la legge Bossi-Fini ha introdotto delle disposizioni, che riducono le
possibilità di ottenerlo, in quanto riducono i tempi di analisi lasciando intatta la quantità di documentazione. In ogni caso il /la richiedente sarà trattenuto/a in un centro di detenzione temporanea o,
a seconda, in un centro di identificazione.
(vedi anche “Maternità, paternità e cura dei figli” a pag. 43)
La decisione di avere un figlio è personale e libera. Ogni donna
deve poter scegliere liberamente se e quando diventare madre.
Se hai deciso di non continuare una gravidanza puoi rivolgerti alle
strutture pubbliche (L. 194/78). Dal 1978 la legge 194 non considera più l’aborto un reato contro l’integrità e la sanità della stirpe e
ha regolamentato l’interruzione di gravidanza. Anche in questa
situazione puoi esercitare dei diritti come donna, in primo luogo
quello della scelta.
Non si può:
LEGGE 405/75
•
•
Ogni donna ed ogni uomo ha diritto a vivere appieno e liberamente la propria sessualità decidendo se e quando procreare.
Hai diritto di conoscere e utilizzare gli anticoncezionali, la cui diffusione non è vietata dalla legge ed il cui utilizzo è preferibile ad
una gravidanza non voluta.
Hai anche diritto di sapere se tuo figlio nascerà sano e quindi a
richiedere tutti gli esami di diagnosi prenatale che possono essere
utili nel tuo caso.
I consultori, previsti da una legge nazionale del 1975, sono servizi
pubblici (o convenzionati) che gratuitamente danno informazioni
sulle tecniche per controllare le nascite, forniscono gli anticoncenzionali e sono a disposizione dei singoli e delle coppie per
affrontare tutti i problemi psicologici e fisici legati alla sessualità ed
alla procreazione. Forniscono anche alle donne e ai bambini,
prima e dopo la nascita, ogni forma di assistenza per tutelare la
salute di entrambi.
122
•
•
•
•
•
•
costringere una donna ad abortire;
far conoscere, direttamente o indirettamente, il nome di
una donna che abortisce; ha diritto all’anonimato assoluto;
costringerla a continuare la gravidanza;
contestare le motivazioni portate dalla donna che intende abortire;
costringerla a svolgere i colloqui previsti dalla legge in
presenza del suo compagno; la sua presenza è accettata solo se la donna lo richiede;
rifiutare l’intervento, le certificazioni necessarie; le strutture pubbliche (consultori, ospedali), le cliniche convenzionate sono obbligate a garantire l’applicazione della
legge;
far pagare le certificazioni o l’intervento che sono totalmente gratuiti;
emarginarla o sottoporla a pressioni psicologiche durante il ricovero in ospedale.
123
DIRITTO di FAMIGLIA
SESSUALITÀ E PROCREAZIONE
INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (L. 194/78)
Puoi: interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni se tu
pensi che la sua continuazione possa portarti problemi fisici o psichici. La decisione è esclusivamente tua: devi considerare il tuo
stato di salute, le tue condizioni economiche e sociali, la previsione di eventuali anomalie del concepito, il fatto che tu sia rimasta
incinta contro la tua volontà o abbia subito violenza. Puoi rivolgerti a un medico di tua fiducia, ai consultori o a un ospedale
dichiarando di voler abortire ed esponendo le ragioni della tua
scelta. Il medico deve informarti sui diritti e sulle scritture che puoi
utilizzare se decidi di continuare la gravidanza ma non può
costringerti a cambiare idea. Al termine del colloquio il medico
deve rilasciarti un certificato in cui si dichiara che sei incinta e che
hai chiesto, in quella data, di abortire. Dopo sette giorni dalla data
del certificato puoi rivolgerti a un ospedale pubblico o a una clinica convenzionata per sottoporti all’intervento.
Attenzione: il medico non può rifiutarsi (se non è
obiettore) di rilasciarti il certificato.
Se ci sono validi motivi di urgenza puoi chiedere al
medico di non aspettare i sette giorni previsti dalla legge. Il tuo
compagno non può obbligarti a continuare la gravidanza perché
la legge prevede che sia tu a decidere; non può partecipare ai
colloqui o assistere all’intervento se tu non vuoi. L’intervento deve
avvenire in tempi brevi; informati su eventuali liste di attesa che
non possono comunque farti superare i 90 giorni di gravidanza.
Chiedi informazioni anche sui tempi di ricovero, sugli esami richiesti e sui metodi usati nell’intervento per cui è necessario il tuo consenso. Se ti viene proposto di continuare la gravidanza e di non
riconoscere il neonato permettendone l’affidamento considera,
prima di decidere, i costi di una scelta di questo tipo e l’incidenza
di tale decisione anche sulla vita del figlio.
Puoi: se hai superato i 90 giorni di gravidanza chiedere all’ospedale un accertamento medico per verificare le tue condizioni di
salute fisica e psichica ed eventuali anomalie e malformazioni del
feto. Se il medico accerta che la tua vita o la tua salute è in pericolo per la gravidanza o per il parto o che il feto presenta gravi
anomalie o malformazioni deve autorizzare l’interruzione di gravidanza.
124
Attenzione: in caso di anomalie del feto o pericolo
per la tua salute hai facoltà di decidere se interrompere o meno la gravidanza.
Non puoi abortire dopo i primi tre mesi di gravidanza senza l’autorizzazione del medico che certifica la gravità del tuo caso. I
medici e il personale infermieristico possono chiedere, per ragioni
di coscienza, solo di non praticare interruzioni di gravidanza, di
non svolgere i colloqui precedenti l’intervento e di non compilare
i certificati necessari. Il personale che fa obiezione non può
comunque rifiutarsi di assistere la donna in ospedale prima e dopo
l’intervento fornendo le cure mediche e infermieristiche necessarie. Se sei in pericolo urgente di vita puoi abortire in qualsiasi
momento della gravidanza, in ogni struttura i medici, anche se
obiettori, non possono rifiutarsi di praticare l’intervento.
SE SEI MINORENNE (art. 147 C.C.)
Puoi esercitare alcuni diritti fondamentali che devi conoscere. Chi
esercita la potestà nei tuoi confronti ha il dovere di mantenerti, di
istruirti, di educarti prendendo le decisioni più opportune. Se questo non avviene e sei abbandonata, o peggio sottoposta a violenze e maltrattamenti puoi rivolgerti al Tribunale per i Minorenni
(art. 572 C.P.) per cercare una soluzione che può andare dalla
collocazione provvisoria presso un’altra famiglia, nei casi meno
gravi, alla decadenza della potestà dei genitori nei casi più gravi.
Attenzione: questa possibilità esiste sempre, anche
se sei stata adottata o affidata a una famiglia, o se
i tuoi genitori sono separati o divorziati o si sono
risposati; o se sei orfana e affidata a un parente o a un tutore. Se
subisci una violenza sessuale da adulti o coetanei, in famiglia o no,
puoi denunciarla (art. 599 C.P.). Per avere informazioni, consigli e
aiuto ti suggeriamo di rivolgerti ai consultori pubblici, ai comandi
dei Vigili Urbani, ai commissariati di Pubblica Sicurezza di zona, agli
ospedali pubblici, ad un avvocato, ai centri di assistenza della
donna. Puoi rivolgerti ai consultori per qualunque problema che
125
SESSUALITA’ e PROCREAZIONE
Donne, Diritti, Opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
Comunale n°108 dell’11/04/1994) sono previsti i seguenti interventi di natura economica:
• continuativo per bisogni economici
• temporaneo
• straordinario
Questi interventi vengono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale sia attraverso lo stimolo all’attivazione
delle risorse personali sia attraverso l’attivazione di risorse presenti
a livello territoriale.
L’importo massimale dell’intervento economico è stabilito annualmente con delibera della Giunta Municipale (n° 1198/100 del
30/12/2002 relativa all’anno 2003) ed è inserito nella Tabella delle
Prestazioni Economiche allegata al Regolamento sopra menzionato
MINIMO VITALE
INTERVENTI PER AFFRONTARE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE
Se sei residente nel Comune di Firenze e sei in condizioni personali o in una situazione familiare che non consente di avere mezzi
necessari per il soddisfacimento dei bisogni vitali ti puoi rivolgere al
Centro Sociale della zona di residenza (vedi elenco).
Un’assistente sociale analizzerà e valuterà con te il tuo caso e farà
una proposta di intervento sulla base delle problematiche emerse.
Sul Regolamento per gli Interventi di Assistenza Sociale e di Servizio
Sociale Professione del Comune di Firenze (Delibera del Consiglio
126
127
SESSUALITA’ e PROCREAZIONE
riguardi la tua vita sessuale e affettiva e i tuoi rapporti con la famiglia e per ottenere informazioni sul controllo delle nascite e contraccettivi (L. 194/78). Se rimani incinta e non vuoi proseguire la
gravidanza, non farti prendere dal panico; la legge prevede che
tu possa abortire entro i 90 giorni come una donna maggiorenne.
Hai bisogno però o del consenso di entrambi i genitori o, se non
puoi parlarne con loro, dell’autorizzazione del giudice tutelare
che trovi presso il Tribunale (art. 12 L. 194/78). Se vuoi puoi anche
recarti in un’altra città e chiedere solo l’autorizzazione del medico
che provvederà ad informare il giudice tutelare del posto. Sarai
chiamata da lui e dovrai esporre le ragioni della tua scelta. Il giudice tutelare ti concederà l’autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In caso di pericolo urgente e grave per la tua salute fisica o psichica il medico può autorizzare l’interruzione di gravidanza senza chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare. Se hai un
figlio e hai meno di 16 anni non puoi riconoscerlo ma il bambino
rimarrà con te fino alla tua maggiore età. Questo è un diritto prezioso che ti tutela da minacce e ricatti. Dopo i 15 anni puoi rivolgerti al Centro per l’Impiego del territorio in cui sei domiciliata. Fino
a 18 anni non puoi svolgere lavoro notturno.
Donne, Diritti, Opportunità
INDIRIZZI
E RIFERIMENTI UTILI
Commissione Regionale Pari Opportunita'
via dei Pucci, 4
tel. 055 2387890
www.consiglio.regione.toscana.it/pari-opportunita/default.asp
Sportello Donna
c/o Centri per l'impiego - Provincia di Firenze
www.provincia.fi.it/lavoro-formazione-sociale/
Quartiere 1
via Cavour, 11/19rosso
tel. 055 272031
Quartiere 2
p.zza Alberti, 52
tel. 055 6601107
Quartiere 3
via Gran Bretagna, 48
tel. e fax 055 6815000
Quartiere 4
via delle Torri, 23
tel. 055 2767125
Quartiere 5
viale Guidoni, 156
tel. 055 4476046
Commissione Prov.le Pari Opportunita' Uomo Donna
via Cavour, 11
tel. 055 2760428/498
www.provincia.fi.it/pariopportunita/
I.N.P.S.
viale Belfiore, 28/a
tel. 055 49771
www.inps.it
Consigliera Regionale di Parita'
M. Capponi
c/o Ente Toscana Lavoro Regione Toscana
via S. Gallo, 34A
tel. 055 4383453/449
www.rete.toscana.it/sett/lavoro/pariopportunita/c_parita/c_parita_menu.htm
I.N.A.I.L.
Sede regionale
via Bufalini, 7
tel. 055 32051
www.inail.it/toscana
Progetto Donna-Assessorato Pubblica Istruzione, Pari Opportunità,
Cultura Delle Differenze
Comune di Firenze - via Nicolodi, 2
tel. 055 2625733/ 770/790
fax 055 2625785
www.comune.firenze.it/progettodonna/
ORGANISMI DI PARITA'
Consigliera Provinciale di Parita'
M.G. Maestrelli
c/o Provincia di Firenze
via Cavour, 37
tel. 055 2760585/84/86
www.provincia.fi.it/nuovo/conspar.htm
128
Camera di Commercio
p.zza dei Giudici, 3
tel. 055 27951
www.fi.camcom.it
Comitato per l'imprenditoria femminile
Volta dei Mercanti, 1
tel. 055 2795572
www.fi.camcom.it
129
INDIRIZZI e RIFERIMENTI
LAVORO E TUTELA MATERNITA'
Donne, Diritti, Opportunità
Terziario Donna
c/o Confcommercio
via del Ponte alle Mosse, 167
tel. 055 3228478
www.confcommercio.it/home/sistema/terziariodonna.doc_cvt.htm
Associazioni di categoria:
Sindacati
C.I.A. Conferderazione Italiana Agricoltori
viale S. Lavagnini, 4
tel. 055 4622611
www.ciatoscana.it
Coltivatori Diretti
Via Villa Demidoff, 64/e
Tel.055323571
C.N.A Toscana
via Luigi Alemanni, 23
tel. 055 212121
www.firenze.cna.it
U.I.L.
via Alamanni, 25
tel. 055 288188
Coord. Prov.le Donne U.I.L.
tel. 055 288188
www.uil.it/cspfirenze
UST-C.I.S.L..
via Ricasoli, 28
tel. 055 2396676
Coord. Prov.Le Donne Ust-C.I.S.L.
tel. 055 2396676
www.firenze.cisl.it
R.d.B. - C.U.B.
Rappresentanze sindacali di base
via Tagliamento, 15
tel. 055 6539381/196
www.rdb.it
130
Confartigianato
via Empoli, 29
tel. 055 7322303
www.confartigianatofirenze.it/sediperiferiche.htm
Confcommercio
via del Ponte alle Mosse, 167
tel. 055 365084
www.confcommercio.firenze.it
Confcooperative
via S. Donato, 38
tel. 055 3215366
www.confcooperative.it
Confesercenti
p.zza Pier Vettori, 8/9/10
tel. 055 27051
www.confesercenti.fi.it
131
INDIRIZZI e RIFERIMENTI
C.G.I.L.
Camera del Lavoro di Firenze
borgo de'Greci, 3
tel. 0552700419
Coord. Prov.le Donne C.G.I.L.
sportello Donnachiamadonna
tel. 0552700419 (giov. 15/18)
www.cgil.it/firenze
A.p.i. Toscana
via Baracca, 235/E
tel. 055 301821
www.apitoscana.it
Associazione Industriali Provincia di Firenze
via Valfonda, 9
tel. 055 27071
www.firenzeindustria.fi.it
Lega Coop
largo Fratelli Alinari, 21
tel. 055 27921
www.legacoop.toscana.it
Unione Provinciale degli Agricoltori
viale Amendola, 44/46
tel. 055 243568
FAMIGLIA E MINORI
Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dal
Comune:
Ufficio Ise - Direzione Sicurezza Sociale
viale De Amicis, 21
tel. 055 2767-425/415/416 - 055 2616812
e-mail [email protected]
SIAST U.O.Territoriale 1
Centro sociale San Frediano
via S. Monaca, 37
tel. 055 218255
Centro sociale San Iacopino
viale Redi, 19
tel. 055 330821
Centro sociale S. Croce-S. Lorenzo
via Verdi, 12
tel. 055 2344982-2340612
SIAST U.O.Territoriale 2
Centro sociale Bellariva-Oberdan
via L. da Vinci, 4/a
tel. 055 2767514/29/30/33/36
Centro sociale Coverciano/Campo Marte
via G. D'Annunzio, 29
tel. 055 6264907/20/27
132
SIAST U.O.Territoriale 3
Centro sociale Galluzzo
via Senese, 208
tel. 055 2321759
Centro sociale Gavinana
p.zza Elia della Costa, 5
tel. 055 6817411
SIAST U.O.Territoriale 4
Centro sociale Isolotto
via Chiusi, 4/2
tel. 055 7879291/2/3/4
Centro sociale Legnaia
lungarno Santa Rosa, 13
tel. 055 2207436/7/8/9
SIAST U.O.Territoriale 5
Centro sociale Piagge
via dell'Osteria
tel. 055 3224262/59
Centro sociale Rifredi-Castello
via C. Bini, 5
tel. 055 447891
Centro sociale Novoli-Lippi
viale Guidoni, 178/b
tel. 055 3283616/18
Rete di Solidarietà Quartiere 2 tel. 055 667707
Consulenza legale
CE.A.CO Centro Assistenza Coniugi
tel. 055 577707 - cell. 3387542290
Punto di ascolto per coppie in crisi e counseling familiare
* Associazione ASPIC cell. 3285903546 (per appuntamento)
* Centro di ascolto e orientamento psicoanalitico di Pistoia con
sede a Firenze tel. 055 241121 (per appuntamento)
Quartiere 4
Consulenza Legale
via delle Torri, 23
tel. 055 2767113/135
133
INDIRIZZI e RIFERIMENTI
Donne, Diritti, Opportunità
Donne, Diritti, Opportunità
FAMIGLIA E SESSUALITA'
DIFESA E AFFIDO MINORI
Azienda Ospedaliera "Careggi"
viale Pieraccini, 17
Pronto soccorso generale ed ostetrico
tel. 055 4277111
Telefono azzurro
Per la tutela dei minori oggetto di maltrattamenti e violenza
tel. 1.96.96 - linea gratuita per bambine/i e adolescenti sotto i 14
anni
tel. 199.15.15.15 - per ragazze/i sopra 14 anni e adulti
Pronto Salute
Azienda U.s.l. N. 10 di Firenze Uff. informazioni
p.zza F. Brunelleschi, 1
tel. 055 287272 (dal lunedì al sabato ore 8.00/12.00)
VIOLENZA SESSUALE
Carabinieri
tel. 112
Polizia di Stato
tel. 113
Soccorso Pubblico
tel. 118
Tribunale per i/le minorenni
via della Scala, 79
tel. 055 267295
Procura della Repubblica
c/o Tribunale per i/le minorenni
via della Scala, 81
tel. 055 219841
PROSTITUZIONE
Questura di Firenze
via Zara, 2
tel. 055-49771
Sezione reati sessuali donne e minori
tel. 055-4977444
Ospedale di Careggi
Presidio anti-violenza e abuso sui minori
Accettazione maternità - Assistenza medica
tel. 055-4277493
Artemisia
Centro Donne contro la violenza "Catia Franci"
via del Mezzetta, 1 int.
tel. 055 602311/ 601375
associazioni.comune.firenze.it/artemis/index.htm
134
C.I.P. Collegamento Interventi Prostituzione
Spazio Intermedio
via Palazzuolo, 12
Per contatti con l'operatrice Tel. 055-284823
mar 16.00/17.00, mer 13.00/17.00, gio 17.00/18.00
Per informazioni: e-mail: [email protected]
IMMIGRAZIONE
Infopoint Migranti
Ufficio Immigrati
via Leonardo da Vinci, 4°
tel. 055 27675-05/07/12/13/15
Nosotras
Associazione interculturale delle donne
Ponte: servizio orientamento e accompagnamento
via S. Agostino, 19
tel. 055 2776326
www.nosotras.it
135
INDIRIZZI e RIFERIMENTI
Ospedale S. Giovanni di Dio - Torregalli
via Torre Galli, 3
Pronto soccorso generale ed ostetrico
tel. 055 71921
Donne, Diritti, Opportunità
Associazione Progetto Arcobaleno
via del Leone, 9
tel. 055 288150 - 280052
www.progettoarcobaleno.it
APICOLF
Associazione Professionale Collaboratrici Familiari
viale Matteotti, 8
tel. 055 570065
C.A.T. Cooperativa Sociale
viale Guidoni, 26
tel. 055 4222390
Associazione Crisalide
disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia)
via Manzoni, 21
tel. 055 8605525
ASSOCIAZIONI VARIE
A.C.I.S.J.F.
Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane
Binario 1 Stazione S.M. Novella
Tel. 055 294635
Adatta
La rete di opportunità per le donne
via dei Mille, 47
tel. 055 580858
www.adatta.org
A.I.D.D.A.
Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda
via de' Vecchietti, 1
Tel. 055 218774
www.aidda.org/
A.I.E.D.
Associazione Italiana Ed. Demografica
viale dei Mille, 9
tel - fax 055 582833
www.aiedfirenze.org
136
Associazione Mosaico
via Martelli, 8
tel. 055 217085
www.associazionemosaico.net
Associazione Nazionale Progetto Casa Maternità'
c/o Scuola Elementale di arte ostetrica
via S. Gervasio, 26/30
tel. 055 576043
C.I.R.S.
Centro Italiano Reinserimento Sociale
via delle Masse, 41
tel. 055 450628
associazioni.comune.firenze.it/cirs/
CSPO Progetto Firenze Donna
Mammografia preventiva
viale Alessandro Volta, 171
tel. 055 5012400
Donna Come Prima
Lega Italiana lotta contro i tumori
via Pascoli, 2
tel. 055 579160
www.legatumorifirenze.it/donna/donna.htm
Giardino Dei Ciliegi
via S. Egidio, 21
tel. 055 2001063
137
INDIRIZZI e
RIFERIMENTI
COSPE
Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti
tel. 055 473556
www.cospe.it
via Slataper, 10
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